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Relazione Matteo Barbero
Matteo Barbero Le ultime novità in materia di tributi e contabilità Aggiornato al DDL Stabilità 2016 Scadenze contabili Da segnare sul calendario • 30 novembre 2015: assestamento generale (tranne che per gli enti sperimentatori) • 31 dicembre 2015: presentazione del Dup 2016-2018 (comprensivo della verifica dei programmi). • 28 febbraio 2016: presentazione dello schema bilancio 2016-2018 e dell’eventuale nota di aggiornamento del Dup. • 31 marzo 2016; approvazione del bilancio 20162018. • 30 aprile 2016; approvazione del rendiconto 2015 e del riaccertamento (ordinario) dei residui. Il Dup Dup • - - Il Documento Unico di Programmazione rappresenta la principale innovazione nel panorama dei documenti di programmazione. Il principio applicato della programmazione lo definisce come lo strumento che: permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative; costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Dup: finalità • - - • Il principio contabile della programmazione, tramite il Dup, cerca di perseguire tre obiettivi di fondo: definire la programmazione strategica dell’ente, sull’orizzonte temporale del mandato amministrativo, coniugando tra loro gli indirizzi strategici dell’amministrazione, i vincoli di finanza pubblica e la situazione economico finanziaria dell’ente e del gruppo pubblico locale; tradurre gli indirizzi strategici di mandato nella programmazione operativa, sull’orizzonte temporale triennale coperto dal bilancio di previsione; raccogliere in un unico strumento una pluralità di documenti di programmazione settoriale con orizzonte temporale triennale, già previsti dalla normativa. Il Dup deve raccordarsi alla programmazioni nazionale e regionale (anche in itinere…) Dup: struttura • Per il Dup non è previsto uno schema di riferimento (come ad esempio faceva il Dpr 326/1998 per la Relazione previsionale e programmatica), ma vengono fornite indicazioni generali sulla base delle quali lo stesso deve essere strutturato. • Il Dup “completo” viene articolato in due sezioni: la Sezione Strategica e la Sezione Operativa. 1) La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e riprende in molti elementi i contenuti del Piano generale di sviluppo così come definito al Punto 19 del precedente Principio contabile n. 1 (Programmazione nel sistema di bilancio) dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali. 2) La seconda, di portata triennale (anche oltre la durata del mandato), si rifà in modo costante ai contenuti della Relazione previsionale e programmatica, con particolare riferimento alla Sezione 3 (Programmi e progetti) della modulistica prevista dal Dpr 326/1998. Dup: la Sezione strategica • La Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (art. 46 del Tuel) e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento: 1) gli indirizzi strategici, che rappresentano le principali direttici lungo le quali si intende svolgere l'azione, spesso enunciate attraverso slogan (ad esempio città solidale, città sicura, città moderna); 2) gli obiettivi strategici, ossia obiettivi sfidanti e di particolare rilevanza che l'amministrazione intende raggiungere entro la fine del proprio mandato. • Gli obiettivi strategici devono essere collegati alle missioni di spesa e per ognuno va indicato il contributo che può derivare dal gruppo amministrazione pubblica. Dup: la Sezione operativa • • • La Sezione operativa è articolata in due parti. La prima parte deve definire gli obiettivi operativi, ossia obiettivi più specifici che concorrono alla realizzazione degli obiettivi strategici. Sono collegati ai singoli programmi di spesa e coprono un arco temporale che guarda al triennio. Per ciascun obiettivo operativo, dovrebbero essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento. La seconda parte deve contenere la programmazione settoriale, ossia quella delle opere pubbliche, del personale, del patrimonio e degli incarichi. L'amministrazione valuterà anche l'inserimento di altri programmi, quali i piani di razionalizzazione o la programmazione dell'acquisizione di forniture e servizi. Dup: struttura • In sintesi, il Dup deve definire una sorta di “filiera programmatica” che garantisca una rappresentazione a cascata degli obiettivi. • Infatti, definiti gli indirizzi strategici all’interno delle linee programmatiche per azioni e progetti, l’ente dovrà sviluppare: 1) obiettivi strategici per ciascuna missione; 2) obiettivi operativi per ogni programma. Dup e verifica dei programmi • • • In base al principio contabile sulla programmazione (punto 4.2), recentemente modificato, “considerato che l’elaborazione del Dup presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del Tuel” (comuni > 15.000 abitanti). E' quindi stato espunto l’obbligo, che era disciplinato in sede di assestamento del bilancio, di approvare in quella sede anche lo stato di attuazione dei programmi (alla lettera g) dello stesso punto 4.2). Questa ricognizione deve essere accompagnata da una riclassificazione dei vecchi programmi e progetti della relazione previsionale e programmatica alle nuove missioni e programmi di spesa. Attraverso una tabella di corrispondenza sarà possibile ricollegare il vecchio progetto di spesa al nuovo programma, assicurando la necessaria continuità nella realizzazione degli obiettivi pluriennali. Dup semplificato • • • • Per gli enti al di sotto dei 5.000 abitanti, è stato introdotto il Dup “semplificato”. Esso non prevede l’articolazione in due sezioni e presenta un minimo alleggerimento dei contenuti. Nel Dup semplificato viene meno la necessità di definire obiettivi strategici di mandato collegati alle missioni, a cui agganciare gli obiettivi operativi riferiti ai programmi. È possibile, invece, semplificare la catena di senso degli obiettivi, raccordandosi direttamente agli indirizzi generali ed individuando obiettivi della programmazione triennale ed annuale direttamente riferibili alle sole missioni, mantenendo comunque la possibilità di scendere al livello dei programmi. Inoltre è possibile semplificare la struttura contabile del documento, in quanto non è obbligatorio riportare gli stanziamenti di spesa riferiti alle missioni e ai programmi di bilancio. Dup: l’iter • 1) 2) • • Oltre alle difficoltà di definire contenuti sensati nella persistente incertezza del quadro della finanza locale, vi sono molti dubbi su quale sia la corretta procedura di perfezionamento del documento. Proviamo, quindi, a proporre qualche riflessione sul tema, pur con l’avvertenza che si tratta di opinioni personali, al momento non suffragate da alcun chiarimento ufficiale: il Dup, diversamente dalla vecchia Relazione previsionale e programmatica, non è un mero allegato del bilancio di previsione e costituisce presupposto indispensabile per l’approvazione dello stesso. il Dup deve essere approvato prima del bilancio. Ma (qui sta il punto) qual è la procedura ad un tempo più corretta e semplice per farlo? Purtroppo, le norme (come spesso accade) sono tutt’altro che chiare e i chiarimenti interpretativi chiariscono poco. Dup: l’iter • • • In base al dato letterale, c’è una sola certezza: è la Giunta che deve fare il primo passo, adottando il Dup e successivamente “presentarlo” al Consiglio “per le conseguenti deliberazioni”. Il tutto entro il 31 luglio, termine che quest’anno è stato posticipato al 31 dicembre. È parimenti evidente, quindi, che tale scadenza non presuppone l’approvazione consiliare del Dup, ma solo l’avvio del relativo iter. In questo senso, depone anche la differenza fra il tenore della disciplina vigente e quella elaborata durante la sperimentazione, che al contrario fissava un doppio termine, rispettivamente, per la presentazione e per l’approvazione del DUP. Tale lettura è stata confermata da Arconet (Faq n. 9). L’iter a valle della presentazione non è normato dalle legge, per cui spetta ai singoli enti provvedere a strutturarlo (la sede ideale è il regolamento di contabilità). Dup: la presentazione • • • Gli enti devono in primo luogo definire le modalità della “presentazione”: al riguardo, la soluzione più lineare pare quella di una delibera di giunta, che ovviamente dovrà avere data anteriore al 31 dicembre, anche se non sono previste sanzioni in caso di ritardo. In altre parole, riteniamo corretta la tesi più semplice della presentazione entro il 31 dicembre con mera deliberazione di Giunta, anche senza convocazione del consiglio. In alternativa, si può procedere all’approvazione con deliberazione di Giunta e contestuale convocazione del consiglio, sempre entro il 31 dicembre, per l’illustrazione e la discussione del documento. Dup: il ruolo del consiglio • • - - • • Un secondo punto da chiarire riguarda il ruolo del consiglio, anch’esso non definito dal Tuel e dal principio contabile applicato. Al riguardo, la Commissione Arconet (Faq n. 10) ha “chiarito” che la deliberazione del consiglio concernente il Dup può tradursi: in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio; in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento. Pare una lettura un po’ forzata, visto che, a mente dell’art. 42 del Tuel, il consiglio deve approvare tutti gli atti di programmazione finanziaria dell’ente. Ovviamente, il via libera consiliare può arrivare anche dopo il 31 dicembre. Dup: il ruolo del consiglio e pareri • • • Laddove, quindi, si propenda per l’approvazione del Dup da parte del Consiglio entro il 31 dicembre, sarà necessario procedere ad ulteriori approvazioni a fronte dei successivi (inevitabili) aggiornamenti che il documento subirà nei prossimi mesi, con conseguente (notevole) appesantimento dell’iter. Infatti, il punto 4.2 lett. a) del principio contabile sulla programmazione, dopo aver richiamato il termine del 15 novembre per la presentazione dello schema di bilancio di previsione, chiarisce che “a seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al Dup. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al Dup e al bilancio provvisorio in gestione”. Inoltre, occorrerà acquisire il parere dei revisori ex art. 239 del Tuel (mentre i pareri dei responsabili ex art. 49 sono necessari anche sui provvedimenti di giunta). Dup: il ruolo del consiglio e pareri • • • In proposito, la Faq 10 di Arconet afferma che “è necessario il parere dell’organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente”. Si può intendere che la deliberazione di giunta, una volta approvata, va ai revisori e poi, acquisito il parere, viene trasmessa al consiglio per le “conseguenti deliberazioni”. Tale tesi smentisce in parte quanto sostenuto dal Cndcec, secondo cui la mera presentazione non richiede il parere, che potrebbe essere espresso solo sul bilancio. Dup: la nota di aggiornamento • • La Faq 10 di Arconet “chiarisce” che la nota di aggiornamento al Dup è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni: il Dup è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del consiglio; non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del Dup già approvato; Lo schema di nota di aggiornamento, se presentato, si configura come lo schema del Dup definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al D. Lgs 118/2011 Dup: la nota di aggiornamento • • • • Lo schema di nota di aggiornamento al Dup e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente; La nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al Dup e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato. In questa prospettiva, pare quindi possibile anche approvare contestualmente Dup e preventivo. In altri termini, riteniamo che il Dup, presentato nei termini possa in ogni caso essere approvato successivamente dal consiglio unitamente al preventivo, purchè sia fatto salvo il principio per cui il bilancio discende dal Dup e quest’ultimo non costituisce un mero allegato del primo. Dup e programmi settoriali • - Il Dup raccoglie in un unico strumento una pluralità di documenti di programmazione settoriale con orizzonte temporale triennale, già previsti dalla normativa: programma triennale dei lavori pubblici; programmazione triennale del fabbisogno di personale; piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali; eventuali altri documenti. Dup e programma llpp • • In base al codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006) ed ai relativi provvedimenti applicativi (DPR 207/2010 e D.M. 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture), lo schema del programma triennale dei lavori pubblici deve essere redatto entro il 30 settembre, adottato dalla Giunta entro il 15 ottobre e infine deliberato dal consiglio contestualmente al bilancio di previsione, del quale costituisce un allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno. Prima del varo definitivo, inoltre, gli schemi di tali provvedimenti devono essere pubblicati per almeno 60 giorni consecutivi nella sede dell'amministrazione (che può anche adottare ulteriori forme di informazione). Dup e programma llpp • È evidente che si tratta di previsioni mal coordinate sia sul piano temporale, che su quello formale. Con quelle relative al Dup. • Sotto il primo profilo, i termini di scadenza non sono allineati, anche se per quest’anno la proroga del Dup rende meno complicata la questione. • Sotto il secondo profilo, da un parte programma triennale ed elenco annuale sono legati al bilancio, dall’altra diventano un allegato del Dup. • Da notare che, come detto, quest’ultimo, a differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, non è un allegato del preventivo, ma ne rappresenta il presupposto. • Come uscirne? Dup e programma llpp • Fatte salve diverse previsioni del regolamento di contabilità, la soluzione più ragionevole pare la seguente: - entro il 15 ottobre la giunta adotta lo schema di programma triennale e quello dell’elenco annuale disponendone la pubblicazione per 60 giorni; - tali schemi confluiscono nella proposta di Dup che la giunta presenta al consiglio entro il 31 dicembre; - il Dup (con gli eventuali aggiornamenti apportati dalla giunta in conformità al principio contabile applicato) può essere approvato dal consiglio una volta decorsi il periodo di pubblicità previsto per il programma triennale e l’elenco annuale, che saranno riportati nell’allegato del documento; - al momento dell’approvazione del bilancio di previsione (che dovrà intervenire dopo il varo del Dup), si dà atto che il programma triennale e l’elenco annuale sono quelli allegati al Dup stesso. Dup e programma llpp • Tale lettura è stata indirettamente confermata dalla Faq 10 di Arconet. • Quest’ultima infatti afferma che “in caso di rinvio del termine di presentazione del Dup, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel Dup deve essere rispettata”. • Rimane necessaria una modifica normativa che raccordi i tempi dei diversi documenti (specie in vista del 2016, se la scadenza del Dup restasse il 31 luglio). Dup e piano alienazioni • Per quanto concerne, invece, il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali (previsto dall’art. 58 del D.L. 112/2008), anch’esso, come detto, confluisce nel Dup. Tuttavia, il principio contabile applicato sulla programmazione richiede preliminarmente una specifica delibera di giunta, ricognitiva del patrimonio immobiliare e quindi l’estrazione dall’inventario comunale di fabbricati e terreni disponibili e indisponibili. • Il principio prevede, infatti, al punto 8.2. “Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP”. Verso l’assestamento Assestamento • Da quest’anno, oltre che alle verifiche sull’anno in corso, occorre anche quantificare bene gli stanziamenti di competenza di quello venturo, tenuto anche conto del possibile esercizio provvisorio (o gestione provvisoria) durante il 2016. • In base alle nuove regole, infatti, nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio. • Nel 2016, quindi, gli enti, che al 31 dicembre 2015 non hanno deliberato il bilancio di previsione 2016, gestiranno provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato (2015-2017), previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio allegato al D. Lgs. 118/2011. Assestamento • Importante anche verificare le entrate e spese reimputate con il riaccertamento straordinario. • Per gli accertamenti reimputati al 2015 è fondamentale attivare tutte le possibili azioni affinché l'esigibilità maturi nell'esercizio, trattandosi a tutti gli effetti di entrate di competenza che, come tali, garantiscono la copertura agli impegni imputati all’esercizio. Il loro mancato conseguimento, quindi, rischierebbe di compromettere sia gli equilibri di bilancio che quelli di Patto • Inoltre, occorre verificare la corretta imputazione sul 2015 e sul 2016 degli impegni giuridicamente già perfezionatisi. È vero che, in base al punto 9.1 del principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria, il responsabile del servizio finanziario può procedere ad un riaccertamento parziale al fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario. Ma dovrebbe trattarsi di un’eccezione e non della regola, anche per evitare inutili appesantimenti di lavoro. Assestamento • Infine, con l’assestamento occorre procedere a una verifica delle somme iscritte negli stanziamenti del preventivo a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità (fcde), al fine di ricondurle al livello degli accertamenti che sono stati effettivamente registrati ovvero delle previsioni aggiornate, procedendo (se del caso) all'eventuale adeguamento dell’accantonamento. • Pertanto, gli enti dovranno confrontare le previsioni definitive di entrata e il livello di accertamenti e di riscossione effettivamente raggiunti rispetto ai dati utilizzati nel bilancio di previsione. Dovranno essere utilizzati il livello di analisi (tipologia, capitolo ecc.) e il metodo di calcolo già utilizzati a preventivo, applicando la percentuale di accantonamento all'importo maggiore tra stanziamento definitivo ed accertamento. • Per adeguare il fcde, si deve confrontare la percentuale relativa all’incidenza degli incassi utilizzata per il calcolo a preventivo (ossia quella “storica”, calcolata come media degli ultimi 5 anni), con l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli accertamenti e con l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli stanziamenti rilevate alla data della verifica. Assestamento • Se la minore delle due percentuali rilevate (l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli accertamenti e l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli stanziamenti) è inferiore all’incidenza degli incassi “storica” utilizzata per il calcolo a preventivo, è necessario adeguare il fcde, applicando la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio (ossia il complemento a 100 della percentuale degli incassi “storica”) al maggiore tra lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla data in cui si procede alla verifica. • Se invece la minore delle due percentuali rilevate (l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli accertamenti e l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli stanziamenti) è superiore all’incidenza degli incassi “storica” utilizzata per il calcolo a preventivo, è possibile ridurre la percentuale da utilizzare per il calcolo del fcde. A tal fine, si fa riferimento alla minore tra le due percentuali rilevate (l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli accertamenti l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli stanziamenti) e si calcola il complemento a 100. Tale percentuale, applicata all’importo maggiore tra lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla data in cui si procede all’adeguamento, determina l’importo congruo del fcde. Bilancio consolidato (c’è tempo, ma non troppo) Bilancio consolidato • I termini di decorrenza dell’obbligo di predisposizione del bilancio consolidato sono i seguenti: - 2015: gli enti sperimentatori sono tenuti a predisporre il bilancio consolidato riferito alla situazione del gruppo al 31 dicembre 2014; - 2016: tutti gli enti locali (ad eccezione di quelli di cui al punto precedente) saranno tenuti a predisporre il bilancio consolidato riferito alla situazione del gruppo al 31 dicembre 2015, salva la facoltà di cui al punto successivo; -2017: gli enti locali che intendono avvalersi della facoltà prevista al c. 4 dell’art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011, che consente di rinviare la l’adozione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2016, dovranno predisporre il bilancio consolidato riferito al 31 dicembre 2016. A tal fine, però, ci vuole una deliberazione consiliare. - 2018: i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti dovranno predisporre il bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2017, secondo quanto previsto dal punto 1 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al D. Lgs. 118/2011. Bilancio consolidato • L'obbligo di redazione del bilancio consolidato impone agli enti (capogruppo) una serie di attività preliminari, che rivestono una notevole importanza ai fini della successiva attuazione della fase del consolidamento. • In particolare, occorre procedere ad una delimitazione del perimetro di consolidamento, per selezionare le realtà che vi partecipano ed i soggetti che, invece, ne sono esclusi. • A tale scopo, ogni ente deve predisporre due distinti elenchi: da una parte, quello degli enti, delle aziende e delle società che compongono il gruppo amministrazione pubblica sulla base dei criteri indicati (che prevedono l'inclusione degli organismi strumentali, degli enti strumentali controllati, degli enti strumentali partecipati, delle società controllate e partecipate) e, dall'altra parte, delle realtà che sono ricomprese nell'ambito del bilancio consolidato. Bilancio consolidato • I due elenchi, da approvare in giunta, non sono necessariamente coincidenti, dal momento che alcune realtà partecipanti al gruppo potrebbero non essere ricomprese nell'ambito del bilancio consolidato, essenzialmente per due ragioni. 1) da una parte l'irrilevanza, nell'ipotesi che il bilancio di un componente del gruppo non presenti significatività ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico di gruppo. Il principio contabile fornisce, in proposito, indicazioni puntuali, stabilendo – ad esempio – che, in ogni caso, sono considerate irrilevanti (e quindi non oggetto di consolidamento) le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata. 2) dall'altra parte, l'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, ovviamente da intendersi in relazione a casi limitati e dipendenti da eventi di natura straordinaria. Bilancio consolidato • • Tali elementi dovranno essere oggetto di informativa anche a favore degli stessi soggetti appartenenti all'area di consolidamento a cui, infine, dovranno essere impartite le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato. Tali direttive che, in particolare, dovranno riguardare le modalità ed i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio e dei rendiconti indispensabili per la predisposizione del bilancio consolidato, le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative per elaborare il documento consolidato nonché le istruzioni necessarie per garantire la migliore uniformità dei criteri di redazione dei documenti da sottoporre ad aggregazione. Le prinnipali novità del DDL Stabilità 2016 In sintesi • • • • Superamento del Patto e introduzione del pareggio di bilancio. Modifiche alla disciplina dei tributi locali. Revisione dei meccanismi di riparto del fondo di solidarietà. Riduzione del turn-over e blocco del fondo per la contrattazione decentrata. • Misure sugli acquisti. Dal Patto al pareggio Dal Patto al pareggio • Disapplicazione, dal 2016, delle norme sul Patto, fatti salvi gli effetti delle sanzioni e delle eventuali compensazioni orizzontali relative al 2015 • Introduzione dell’obbligo di “conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali”. • Di fatto, ciò comporta una parziale modifica della L. 243/2012, che invece impone un doppio pareggio (corrente e finale) da conseguire sia in termini di competenza che in termini di cassa. • Ma la L. 243/2012 è rinforzata, quindi… L. 243/2012 1. REGOLA: Equilibrio di bilancio (art. 9) • Il principio dell’equilibrio dei bilanci per le Regioni e gli Enti locali è declinato nella regola del conseguimento di un saldo non negativo: a) tra le entrate finali e le spese finali; b) tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. • Il vincolo si pone: 1) in termini nominali (n termini nominali (e non strutturali, cioè tenendo conto degli effetti del ciclo e al netto delle misure una tantum, ma vedi dopo meccanismo di trasferimenti statali a compensazione degli effetti del ciclo 2) sia in fase preventiva che di rendiconto; 3) sia in termini di competenza di cassa. L. 243/2012 SALDO FINALE TIT. ACCERTAMENTI/RISCOSSIONI TIT. IMPEGNI/PAGAMENTI I Spese correnti I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa II Spese in conto capitale II Trasferimenti correnti III Spese per incremento di attività finanziarie III Entrate extratributarie IV Entrate in conto capitale V Entrate da riduzione di attività finanziarie L. 243/2012 SALDO CORRENTE TIT. ACCERTAMENTI/RISCOSSIONI I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa II Trasferimenti correnti III Entrate extratributarie TIT. I IV IMPEGNI/PAGAMENTI Spese correnti Rimborso prestiti Pareggio e armonizzazione Nuovo sesto comma dell’art. 162 del D.Lgs 267/2000 Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità. Pareggio e armonizzazione D. Lgs. 118/2011 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE TIT. COMEPTENZA AVANZO di competenza di parte corrente Fondo pluriennale vincolato per spese correnti I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa II Trasferimenti correnti III Entrate extratributarie V Entrate da riduzione attività finanziarie TIT. COMPETENZA I Spese Correnti II Trasferimenti in conto capitale (parte) III Spese per incremento attività finanziarie IV Rimborso prestiti Equilibrio corrente • • • • All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo, si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del principio della competenza finanziaria potenziata, non e' più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie deve essere destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti. Pareggio e armonizzazione D. LGS. 118/2011 EQUILIBRIO IN CONTO CAPITALE TIT. COMPETENZA Avanzo Fondo pluriennale vincolato per spese di investimento IV Entrate in conto capitale VI Accensioni Prestiti TIT. II COMPETENZA Spese in conto capitale al (parte) netto trasferimenti conto capitale Pareggio e armonizzazione D. LGS. 118/2011 EQUILIBRIO FINALE EQUILIBRIO CORRENTE + EQUILIBRIO FINALE Pareggio e armonizzazione • Gli equilibri di bilancio definiti dalla L. 243/2012 NON corrispondono a quelli previsti dal D. Lgs. 118/2011 1) l’equilibrio corrente del 118 NON corrisponde al saldo corrente della 243; la 243 (a differenza del 118) NON prevede l’equilibrio in conto capitale; l’equilibrio finale del 118 NON corrisponde al saldo finale della 243 (soprattutto perché il primo include anche il titolo VI – accensione prestiti); nel saldo finale della 243 NON rientrano né il fondo cassa né l’avanzo di amministrazione; Il 118 considera solo gli equilibri di competenza. 2) 3) 4) 5) DDL Stabilità 2016 • • • Limitatamente all’anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento. Non rilevano gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Per l’anno 2016, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro. A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1 marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica. Saldo 2016 TITOLO a sommare I ENTRATE FINALI* VOCE VALORE IMPORTO Entrate correnti di natura tributaria, Accertamenti contributiva e perequativa SPESE FINALI TITOLO VOCE VALORE I Spese correnti Impegni a sommare Previsioni finali a detrarre Previsioni finali a sommare Impegni a sommare Previsioni finali a detrarre Previsioni finali a sommare Impegni a sommare a sommare II Trasferimenti correnti Accertamenti I a sommare III Entrate extratributarie Accertamenti I a sommare IV Entrate in conto capitale Accertamenti II a sommare V Entrate da riduzione di attività finanziarie Accertamenti II a sommare Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Previsioni finali II a sommare Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale non derivante da debito Previsioni finali III TOTALE ENTRATE FINALI Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente + altri fondi Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Spese in conto capitale Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte capitale Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale non derivante da debito Spese per incremento di attività finanziarie TOTALE SPESE FINALI 0 SALDO FINALE DI COMPETENZA OBIETTIVO STANDARD RECUPERI PATTO ORIZZONTALE RESTITUZIONI PATTO ORIZZONTALE QUOTE ACQUISITE QUOTE CEDUTE OBIETTIVO FINALE L'OBIETTIVO E' RISPETTATO IMPORTO 0 0 a a a a detrarre sommare detrarre sommare 0 #NOME? NB Dalle entrate finali devono essere escluse le quote assegnate a titolo di Fondo Imu-Tasi, pari complessivamente a 390 milioni per il 2016. 0 Saldo 2017 TITOLO a sommare I ENTRATE FINALI VOCE VALORE IMPORTO TITOLO Entrate correnti di natura tributaria, Accertamenti I contributiva e perequativa a sommare II Trasferimenti correnti Accertamenti I a sommare III Entrate extratributarie Accertamenti II a sommare IV Entrate in conto capitale Accertamenti II a sommare V Entrate da riduzione di Accertamenti attività finanziarie III TOTALE ENTRATE FINALI 0 SALDO FINALE DI COMPETENZA OBIETTIVO STANDARD RECUPERI PATTO ORIZZONTALE RESTITUZIONI PATTO ORIZZONTALE QUOTE ACQUISITE QUOTE CEDUTE OBIETTIVO FINALE L'OBIETTIVO E' RISPETTATO SPESE FINALI VOCE VALORE Spese correnti Impegni Fondo crediti di dubbia esigibilità Previsioni di parte corrente finali + altri fondi Spese in conto Impegni capitale Fondo crediti di Previsioni dubbia esigibilità finali di parte capitale Spese per incremento di Impegni attività finanziarie TOTALE SPESE FINALI 0 0 a detrarre a sommare a detrarre a sommare 0 #NOME? IMPORTO a sommare a detrarre a sommare a detrarre a sommare 0 DDL Stabilità 2016 • • • • Nessuna limitazione sull’uso del fondo cassa, mentre per avanzi e debito lo sblocco è parziale. Da notare che tale meccanismo, stando al testo licenziato dal Governo, si applicherà anche ai comuni al di sotto dei 1000 abitanti, finora sempre esclusi dal Patto. Lo si evince dal richiamo che la norma sul pareggio opera all’art. 9, comma 1, della L. 243/2012, che a sua volta menziona espressamente, oltre a regioni, province e città metropolitane, anche tutti i comuni. A questo proposito, merita anche segnalare la necessità di chiarire un altro aspetto fondamentale. Finora, la dicotomia fra enti soggetti e enti non soggetti al Patto è stata utilizzata anche per differenziare il regime di limiti alla spesa di personale ed al turn-over, nel primo caso disciplinato dal comma 557 e nel secondo dal comma 562 della L. 296/2006. Ora, tale distinzione pare superata, per cui si tratta di capire quale sia il regime effettivamente applicabile. DDL Stabilità 2016 • • • • Confermati gli obblighi di monitoraggio e certificazione (con sanzioni più pesanti per i revisori), nonché la sanzioni già collegati al Patto. Viene nuovamente prevista la possibilità per le regioni di effettuare compensazioni verticali e orizzontali, ma senza incentivo statale. Dubbi sulla sopravvivenza del Patto orizzontale nazionale. Nessun cenno alla questione della regionalizzazione dell’indebitamento L. 243/2012 2. REGOLA: Indebitamento Art. 9, comma 3Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'articolo 10. L. 243/2012 2. REGOLA: Indebitamento Art. 10 Alla golden rule dell’art. 119 Cost. (solo spese di investimento) si affianca l’obbligo di contestuale definizione dei piani di ammortamento di durata di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, Il ricorso all’indebitamento potrà essere effettuato sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, l’equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti della Regione interessata, compresa la medesima Regione. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione. In caso di complessivo scostamento dall’equilibrio, il disavanzo concorre alla determinazione dell’equilibrio di cassa dell’esercizio successivo ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto. Sarà quindi possibile solo per singoli enti finanziare con debito gli investimenti, mentre a livello del complesso degli enti del territorio regionale sarà richiesto il pareggio di bilancio. L. 243/2012 Se un ente ha saldo positivo: 1) deve destinare il surplus ad estinzione del debito; 2) può destinarlo a spese di investimento se è rispettata la condizione aggregata dell’art. 10 Se un ente ha saldo negativo: 1) può indebitarsi solo se acquisisce spazi attraverso l’art. 10 In ogni caso, però, è consentito ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione L’intesa ex art. 10 La Regione: • raccoglie dagli enti locali i dati di previsione sul saldo di cassa e gli investimenti previsti; • coordina l’utilizzo dell’eventuale surplus o il recupero dell’eventuale disavanzo; • monitora ed effettua la verifica a consuntivo. L’intesa ex art. 10 La Regione: • può operare come stanza di compensazione orizzontale; • può cedere in tutto o in parte il proprio eventuale surplus (compensazione verticale). Ci sono evidenti analogie con il Patto regionalizzato… L. 243/2012 L. 243/2012 L. 243/2012 Come potrebbe cambiare la L. 243 Testo attuale Art. 9 1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. . Modifica proposta Art. 9 1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e Bolzano si considerano in equilibrio quando rispettano un obiettivo – stabilito dalla legge dello Stato con valenza triennale, anche tenendo conto di parametri di virtuosità – relativo a un saldo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto. Come potrebbe cambiare la L. 243 Testo attuale Art. 10 . 3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i comuni, le province e le città metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale prevede di conseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione. Modifica proposta Art. 10 3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l’obiettivo di saldo di competenza finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione come definito dall’art. 9 comma 1. A tal fine, ogni anno i comuni, le province e le città metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità' stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 del presente articolo, l’obiettivo di saldo di cui all'articolo 9, comma 1, che l'ente locale prevede di conseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione. Le modifiche alla disciplina dei tributi Abitazioni principali • Abolizione della Tasi, sia nell’ipotesi di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dall’occupante. • Nel secondo caso, il possessore paga la percentuale stabilita dal comune nel 2015 o, in mancanza, il 90%. • Rimangono assoggettate le prime case accatastate in A1, A8 e A9. Per gli stessi immobili l’Imu si applica con aliquota ridotta dello 0,4% e detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. • La nozione di abitazione principale dovrebbe essere sempre quella già prevista ai fini Imu (residenza anagrafica+dimora abituale) e dovrebbe includere anche le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Ex case coniugali • Sono in ogni caso esenti da Imu, salvo quelle accatastate in A1, A8 e A9. • Ai fini Tasi, se adibite ad abitazione principale del coniuge assegnatario, rientrano nel regime delle prime case, per cui può residuare un obbligo di pagamento a favore del coniuge non assegnatario possessore. Comodati • Esenzione Imu a favore delle unità immobiliari, salvo quelle accatastate in A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti disabili entro il secondo grado sia in linea retta sia in linea collaterale. • Salta la facoltà per i comuni di assimilare ad abitazione principale le concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. • Vengono assimilate ex lege le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e che non possiedano un altro immobile ad uso abitativo in Italia e a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale e che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione. Terreni • • 1) 2) 3) • • Per l’esenzione Imu di cui all’art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 504/1992 tornano ad applicarsi i parametri di cui alla circolare n. 9/1993, con conseguente superamento di quelli fissati dal D.L. 4/2015. Sono in ogni caso esenti dall’Imu i terreni: posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; ubicati nei comuni delle isole minori; a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Vengono quindi abrogate le norme di favore per CD e IAP in materia di base imponibile Imu (moltiplicatore ridotto e franchigia). Confermata ovviamente l’esenzione dalla Tasi. Beni merce • • • Per la Tasi, si prevede un’aliquota ridotta allo 0,1%, che i comuni potranno aumentare sino allo 0,25% o ridurre fino all’azzeramento. Confermata l’esenzione dall’Imu. In entrambi i casi, il regime di favore vale fintanto che permanga la destinazione alla vendita e non siano in ogni caso locati “Imbullonati” • • • • “A far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali possono presentare atti di aggiornamento (Docfa) per la rideterminazione della rendita catastale. Per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016. Invio deliberazioni • Il termine del 21 ottobre per l’invio al Portale del federalismo fiscale è anticipato dal 21 ottobre al 14 ottobre. Compensazioni • • • In relazione ad abitazione principale e ai terreni agricoli: 3.668,09 milioni di euro, che vanno ad incrementare il fondo di solidarietà comunale, ma verranno ripartiti sulla base del gettito effettivo Imu e Tasi ai predetti immobili. In relazione agli imbullonati, previsto un contributo annuo di 155 milioni di euro ripartito come trasferimento, per il 2016, entro il 31 ottobre, dal 2017 entro il 30 giugno. Viene rifinanziato con 390 milioni anche il c.d. fondo Imu Tasi (625 milioni nel 2014, 530 nel 2015). Blocco aumenti • 1) 2) 3) • Per tutti il 2016, regioni, province, città metropolitane e comuni non potranno deliberare aumenti di tributi e addizionali, con le seguenti eccezioni: enti in dissesto e pre-dissesto; Tari; tariffe di natura patrimoniale (come la tariffa rifiuti, il Cosap, mentre il Cimp rientra nel blocco). I comuni potranno mantenere la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille ove deliberata entro il 30 settembre 2015. Mediazione • • • • Il D. Lgs. 156/2015 ha esteso anche ai tributi locali, a decorrere dal 2016, l’istituto della mediazione tributaria obbligatoria quale adempimento preliminare all’eventuale ricorso giurisdizionale. Tale obbligo riguarda gli accertamenti di valore inferiore a 20.000 euro, computando a tal fine solo la maggiore imposta accertata, al netto, quindi, di sanzioni e interessi, per cui rientrano anche avvisi che “cubano” complessivamente cifre superiori a tale somma. In base all’art. 12 del D. Lgs. 156/2015, la nuova disciplina riguarda tutti gli atti procedurali che dovranno essere disposti a partire dal 1° gennaio del prossimo anno. Pertanto, anche per gli atti impositivi emessi dal 3 novembre 2015 e che potranno essere impugnati a partire dal 2 gennaio 2016, l’ente impositore è tenuto a riportare, oltre alle indicazioni per la proposizione del ricorso (nel caso in cui il contribuente decidesse di presentarlo entro la fine dell’anno corrente), anche quelle per consentire al contribuente di proporre il reclamo. Mediazione • • • Ricordiamo che il mancato esperimento del tentativo di mediazione è causa di improcedibilità dell’eventuale ricorso, per cui le parti saranno comunque tenute a mediare su input del giudice adito, che sospenderà il procedimento. Quindi, per evitare problemi rispetto agli atti notificati prima del 31 dicembre 2015 (e sappiamo che è questa la fase dell’anno in cui parte il numero maggiore di notifiche), ma impugnati dopo il 1° gennaio 2016, è necessario fornire le opportune informative. Rammentiamo anche che il D. Lgs. 152/2015 ha elevato a da 2582,28 a 3000 euro l’importo entro cui i contribuenti potranno impugnare gli atti impositivi emessi dagli enti locali senza necessariamente essere rappresentati da un difensore abilitato. Anche in tal caso, il valore è commisurato alla sola maggiore imposta richiesta, senza calcolare sanzioni e interessi. Il fondo di solidarietà Dotazione • • • Viene incrementata di 3.668,09 milioni di euro per le compensazioni Imu e Tasi, ma ridotta di 1.949,1 milioni di euro per effetto del riproporzionamento della quota di alimentazione a carico dei comuni. Quest’ultima continua ad essere garantita dalla trattenuta Imu, che scende a 2.768,8 milioni di euro. Non è stata prevista la annunciata devoluzione al fondi dell’Imu statale sugli immobili D. Riparto • • • Per la quota di compensazioni Imu e Tasi verranno considerati i gettiti effettivi 2015. Per la quota residua viene confermato il mix attuale di criteri, ma per i comuni delle regioni ordinarie la quota parte che verrà assegnata in base alla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard sale dal 20% del 2015 al 30% nel 2016, al 40% dal 2017 ed al 55% dal 2018. Per l’anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla Copaff entro il 31 marzo 2016. Riparto • a) b) A decorrere dall’anno 2016 l’ammontare del fondo di solidarietà comunale, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies (compensazioni Imu e Tasi), per ciascun comune: delle regioni Siciliana e Sardegna è determinato in modo tale da garantire la medesima dotazione netta del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2015; delle regioni a statuto ordinario non ripartito secondo i criteri di cui al comma 380-quater (fabbisogni standard) è determinato in modo tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2015, laddove per dotazione netta si intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies (compensazioni Imu e Tasi) per ciascun comune e la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune. Riparto • Per il 2016, il dpcm dovrebbe essere approvato entro il prossimo 30 aprile, dal 2017 entro il novembre dell’anno precedente. Risorse standard 2016 = Imu standard + Tasi standard + Fondo • • L’Imu standard va iscritta al netto della quota di alimentazione, che dovrebbe scendere dal 38,23% al 22,4%, applicata alla stessa base, per cui se l’Imu 2015 valeva 100, la quota di alimentazione 2016 dovrebbe essere 22,4. Ovviamente, come detto, sia le previsioni Imu che quelle Tasi vanno ridotte per tenere conto delle nuove esenzioni, i cui effetti saranno compensati sul fondo. Acquisti Rafforzamento Consip • • • Per le categorie merceologiche standard (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) viene sospesa fino al 2019 la facoltà di approvvigionamento autonomo anche a prezzi inferiori. Estensione anche agli enti locali dell’art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, ai sensi del quale con dpcm sono individuate le categorie di beni e di servizi nonchè le soglie al superamento delle quali scatta l’obbligo di rivolgersi a Consip. Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico utilizzano i parametri di prezzo-qualità di Consip. Sblocco piccoli acquisti • • • Viene estesa anche ai comuni non capoluogo con meno di 10.000 abitanti la deroga all’obbligo di ricorrere alla centrale unica di committenza per acquisti fino a 40.000 euro. Da notare che l’obbligo è scattato il 1° novembre, per cui fino all’entrata in vigore della stabilità il blocco permarrà. Nessun obbligo di rivolgersi al Mepa per acquisti fino a 1.000 euro. Personale Personale: il DDL Stabilità 2016 • • • Per gli enti di cui all’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, il turn-over negli anni 2016-2018 (enti soggetti al Patto) scende al 25%. Ai soli fini di definire il percorso di mobilità degli enti di area vasta, restano ferme le percentuali di cui al predetto art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 (80% e non il 100%!) Gli enti con incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente inferiore al 25% possono assumere nel 2016 fino al 100% delle cessazioni, mentre tale deroga è disapplicata per gli anni 2017-2018. Personale: il DDL Stabilità 2016 • • • • Dal 2016, l’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non potrà superare l’importo del 2015 e dovrà essere progressivamente ridotto in proporzione alle cessazioni dal servizio. La nuova norma, peraltro, presenta una formulazione leggermente diversa da quella contenuta nelle prime bozze. Da un lato, il limite viene esplicitamente previsto solo “nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17” della Legge Madia (L. 124/2015). Dall’altro lato, fermo restando che il tetto al fondo è rappresentato, come detto, dall’importo del 2015, non si prevede più che esso debba essere “determinato (…) ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis secondo periodo” del dl 78/2010. Tale inciso sembrava implicare che eventuali incrementi, pur possibili nel 2015, dovessero essere recuperati dal 2016. Inoltre, a differenza di quanto accadeva in passato, è stato inserito un nuovo riferimento al “personale assumibile" per calcolare l'entità del taglio. Personale: il D.L. 78/2015 • • • • L'art. 4, comma 1, dispone che la mobilità degli ex provinciali non è impedita dal mancato rispetto nel 2014 del Patto o dei tempi medi di pagamento: la prevista sanzione del divieto assoluto di assumere nell’anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione, non impedisce il ricollocamento degli esuberi, almeno nel 2015. Il comma 2 prevede la possibilità di trasformazione in assegnazione permanente dei distacchi di personale provinciale verso altre amministrazioni, previo consenso dell'interessato e a condizione che ci sia capienza in organico e finanziaria. Il comma 2-bis fa salva la possibilità di indire procedure concorsuali finalizzate all’assunzione di educatori ed insegnanti per gli asili nido e per le scuole dell’infanzia gestite direttamente dai Comuni, in caso di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie delle Province, di figure professionali in grado di assolvere a tali funzioni. Il comma 3 consente l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. Personale: il D.L. 78/2015 • • • • L’art. 5 contiene misure in materia di polizia provinciale. La nuova formulazione della norma, risolve innanzitutto il blocco delle assunzioni per i vigili stagionali e definisce un percorso di ricollocazione più razionale e coordinato con il processo di riordino di funzioni. In particolare si prevede innanzitutto che gli enti di area vasta individuino il personale di polizia provinciale necessario per l’esercizio delle loro funzioni fondamentali. In secondo luogo si stabilisce che le regioni riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell’ambito del riordino di funzioni disciplinato dalla legge Delrio. Solo il personale così non individuato o ricollocato alla data del 31 ottobre 2015 è trasferito ai Comuni, nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, garantendo il rispetto del Patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Inoltre, si prevede la possibilità che sin d’ora gli enti coinvolti sul territorio possano concordare modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire. Personale: la L. 190/2014 • • • • Ricordiamo che l'art. 1 comma 424 della l. 190/2014 impone agli enti locali, soggetti e non al Patto, il blocco delle assunzioni ordinarie nel biennio 2015-2016 e l'utilizzo del proprio budget assunzionale esclusivamente per il ricollocamento del personale provinciale dichiarato in esubero (fino al 100% del turn over). Il ricollocamento avviene mediante mobilità obbligatoria che, per espressa previsione del legislatore, incide sulla capacità assunzionale dell’ente, calcolata in funzione delle cessazioni intervenute nell'anno precedente (per il biennio 2015 - 2016: cessazioni del 2014 e 2015). La mobilità degli esuberi della provincia, dunque, “consuma” le assunzioni che l’ente può effettuare nell’anno. Da evidenziare che, proprio perché la mobilità del personale provinciale incide sul turn over consentito, l'ente non potrà procedervi ove non abbia capacità assunzionale perché non si siano verificate cessazioni nell'anno precedente. Personale: la L. 190/2014 • • • La stessa L. 190/2014 prevede una sola eccezione al blocco del 2015 2016, l'assunzione dei vincitori di concorso collocati nelle proprie graduatorie già approvate o vigenti al 1/1/2015. In questo quadro di estrema rigidità si è però inserita la circolare Madia (Funzione Pubblica n. 1/2015), che ha previsto alcune ulteriori aperture sulle quali, tuttavia, ci sono stati molti pronunciamenti contrari delle sezioni regionali della Corte dei Conti, nonostante che la circolare avesse ricevuto il visto della stessa Corte fin da febbraio. È evidente che questa situazione di contrasto condannava gli enti all'immobilità ed è per questa ragione che si attendeva l'intervento chiarificatore della Sezione delle Autonomie, arrivato con le deliberazioni n. 19/2015 e n. 26/2015. Personale: la Corte dei conti • 1) 2) 3) 4) 5) La deliberazione n. 19/2015 ha definitivamente chiarito che nel biennio 2015 - 2016: il blocco delle assunzioni permane fino al completo ricollocamento di tutto il personale provinciale dichiarato in esubero in tutto il territorio nazionale. gli enti locali non possono colmare il proprio fabbisogno mediante mobilità volontaria di personale proveniente da altri enti diversi dalla provincia; le mobilità degli esuberi provinciali non si calcolano nel tetto alla spesa del personale anche per gli enti non soggetti al Patto (art. 1, comma 562, della L. 296/2006); sono possibili le assunzioni flessibili e quelle ex art. 110 Tuel; sono ammesse le assunzioni di figure infungibili, ma solo in caso di concreta assenza fra gli esuberi provinciali, a prescindere dal profilo di inquadramento. Personale: la Corte dei conti • • • La deliberazione n. 26/2015, invece, ha chiarito che i budget assunzionali residui del triennio 2011-2013 non sono vincolati all’assorbimento degli esuberi delle province, ma possono essere utilizzati anche per nuove assunzioni. In pratica, quindi, si possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, mentre il budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015) deve essere riservato al riassorbimento del personale provinciale (al netto dell’eventuale quota destinata da assumere i vincitori di concorso). La Sezione, invece, non ha chiarito se la trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno sia ammessa (come sostenuto dalla Funzione pubblica) o ricada nel blocco previsto dal comma 424 (come affermato dalla Sezione della Lombardia). . Personale: la Corte dei conti • • • • • Sul punto è intervenuta anche la successiva deliberazione n. 28/2015. Tale pronuncia sembra contraddire la precedente deliberazione n. 26/2015 circa la possibilità di utilizzare liberamente i resti. In realtà il contrasto è solo apparente, atteso che la stessa deliberazione n. 28/2015 nelle sue conclusioni richiama espressamente il principio di diritto affermato da questa Sezione nella deliberazione n. 26/2015. La deliberazione 28/2015 precisa, però, che gli enti locali possono ancora procedere ad assunzioni in deroga al blocco utilizzando i resti assunzionali, nel caso in cui quelle assunzioni siano già state previste nella programmazione del fabbisogno del personale del triennio. Non possono invece disporre delle quote dei resti non "impegnate" nella programmazione, perché queste confluiscono nel budget 2015-2016 destinato alla ricollocazione degli esuberi. Personale: la Corte dei conti • • • La deliberazione n. 28/2015 chiarisce anche che il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Ad esempio, per il 2015, il budget è pari al 60% delle cessazioni 2014 più i resti 2011-2013, per il 2016 sarà pari all’80% delle cessazioni 2015 più i resti 2012-2014 e così via. Si conferma inoltre che: è possibile tenere conto della spesa per cessazioni intervenute in un periodo superiore, segnatamente tre anni, purché queste siano state a suo tempo previste, nell’ambito della programmazione del turnover; Il budget assunzionale va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità. Personale: la Corte dei conti • • • La deliberazione n. 27/2015 della Sezione Autonomie ha chiarito che gli enti locali sono obbligati a ridurre la spesa di personale anche in termini di incidenza sulla propria spesa corrente complessiva e non solo in valore assoluto. In effetti, mentre il primo vincolo è chiaramente previsto dal comma 557-quater (che impone agli enti “nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale, con riferimento al valore medio del triennio precedente”), la riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti è indicata dalla lett. a) del comma 557 come una delle possibili misure che le amministrazioni possono mettere in campo per centrare il predetto obiettivo, insieme alla razionalizzazione ed allo snellimento delle strutture burocratico - amministrative ed al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Una sorta di consiglio, quindi, più che un vero obbligo. Tale lettura sarebbe stata confermata indirettamente anche dall’abrogazione, disposta dal dl 90/2014, dell’art. 76, comma 7, del dl 112/2008, che vietava di effettuare nuove assunzioni negli enti in cui la spesa di personale superava il 50% di quella corrente. Ma i giudici contabili sono stati di diverso avviso e hanno affermato, invece, l’immediata cogenza dell’obbligo di riduzione dell’incidenza percentuale della spesa di personale quale species rispetto al genus spesa corrente,. Personale: la Corte dei conti • • • • Ad orientare questa lettura rigorosa, la copiosa giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha in più occasioni riconosciuto alle disposizioni in esame carattere di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. La Corte dei conti, inoltre, conferma che parametro di riferimento per verificare il rispetto dei predetti vincoli è rappresentato dal valore medio della spesa effettivamente sostenuta negli esercizi 2011-2013, un parametro, quindi, fisso e immutabile nel tempo e non, come in passato, dinamico, come già chiarito dalla deliberazione delle Autonomie n. 25/2014. Chi ha visto aumentare il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente non possono effettuare assunzioni di personale. In tal caso, inoltre, non possono essere incrementate le risorse variabili discrezionali del fondo della contrattazione decentrata (art. 15, commi 2 e 5, del contratto nazionale del 1° aprile 1999 e art 26, comma 3, del contratto nazionale del 23 dicembre 1999 per i dirigenti). Ricapitolando Mobilità • • - - - Come detto, la deliberazione n. 19/2015 si allinea con la circolare Madia e prevede un espresso divieto alla mobilità volontaria, rigettando la tesi possibilista di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti che l’avevano ammessa sul presupposto della sua neutralità. Sono ammesse solo ipotesi residuali di mobilità volontaria, in particolare: quelle avviate entro il 2014, come confermato anche dalla recente deliberazione della Corte dei conti-Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 316/2015; quelle rivolte a personale infungibile, per tale intendendosi tuttavia i soli profili professionali in relazione ai quali sia necessaria un’abilitazione o un requisito professionale specifico, indicato dalla legge o dalla contrattazione collettiva (Corte dei conti-Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 317/2015); la mobilità per interscambio (nota della Funzione pubblica n. 20506/2015). Ricapitolando Mobilità • • • Al di fuori di questi casi, l’unica forma di mobilità volontaria consentita è quella in favore del personale provinciale, ma solo nelle more del completamento della procedura di dichiarazione di esubero (la cui conclusione apre alla mobilità obbligatoria). Secondo la circolare Madia, l'incremento di spesa determinato dalle mobilità obbligatorie va, comunque, quantificato e si decurta gradualmente in coerenza con la disciplina del turn over. In sostanza, rimane permanente nella misura in cui le facoltà ad assumere a tempo indeterminato lo consentano. Ricapitolando Mobilità • • Questa lettura della disposizione fa sorgere il dubbio che le risorse destinate alle mobilità non costituiscano una deroga definitiva al tetto della spesa del personale, come emerge dalla lettera del comma 424, ma che debbano essere riassorbite dall’ente, decurtandole dai budget per future assunzioni. Da notare che, se nel 2015-2016, l'ente non ha capacità assunzionale perché non ha avuto alcuna cessazione nel 20142015, non potrà assumere nessun nuovo dipendente, neanche della provincia, perché la mobilità obbligatoria non è neutra ma costituisce assunzione; al contempo non potrà, per il divieto sancito in via interpretativa, utilizzare la mobilità volontaria né di personale di altri enti né, una volta conclusa la procedura che porta alla dichiarazione di esubero, della provincia. Ricapitolando Resti assunzionali • • • • La facoltà di utilizzare i resti era pacifica per gli enti non soggetti al Patto (Corte Conti SS.RR. n. 52/2010), mentre per gli enti soggetti è stata definitivamente resa possibile dall’art. 4 del D.L. 78/2015. Questo recente intervento del legislatore si è reso necessario poiché l’analoga disposizione contenuta all’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 è stata diversamente interpretata dalla Sezione delle Autonomie. Infatti, quest’ultima, con la deliberazione n. 27/2014, aveva negato agli enti soggetti al Patto questa possibilità, sostenendo che la norma disciplina invece un cumulo triennale rivolto al "futuro" che consente di programmare ed avviare le assunzioni tenendo in conto anche le cessazioni non ancora verificatesi, ma già definite. Restano comunque ferme le regole del turn over, per cui l’assunzione avverrà solo nell’anno successivo a quello in cui la cessazione è effettivamente avvenuta. Il D.L. 78/2015 non elimina il cumulo verso il “futuro”, ma aggiunge a questo anche la possibilità di cumulare i resti del triennio precedente. Ricapitolando Resti assunzionali • Come chiarito dalla deliberazione n. 28/2015, nel 2015 gli enti possono ancora procedere ad assunzioni in deroga al blocco utilizzando i resti assunzionali, nel caso in cui quelle assunzioni siano già state previste nella programmazione del fabbisogno del personale del triennio. • Non possono invece disporre delle quote dei resti non "impegnate" nella programmazione, perché queste confluiscono nel budget 2015 destinato alla ricollocazione degli esuberi. • Ovviamente, ci si dovrà comportare allo stesso modo nel 2016, con l'avvertenza che il criterio distintivo dovrà essere applicato solo ai resti relativi agli anni 2014 e 2013, mentre l'intero budget 2015 (pur qualificabile resto dell’anno precedente) resterà vincolato in favore del personale provinciale per effetto della previsione del comma 424. Ricapitolando Resti assunzionali • In buona sostanza, secondo questa ricostruzione, a Corte consente agli enti di assumere solo in esito alle procedure concorsuali già previste nei loro atti di programmazione, anche se ancora da avviare nel 2015. In tal senso, è da ritenersi superato il limite del comma 424 che consente esclusivamente le assunzioni dei vincitori collocati in graduatorie in vigore al 1/1/2015 e, dunque, relative a concorsi necessariamente conclusi entro il 2014. • Viceversa, i resti assunzionali del triennio 2014-2012 (ovvero quelli derivanti dalle cessazioni del triennio 2011-2013) non programmati sono anch’essi vincolati dal blocco del comma 424, per cui eventuali assunzioni effettuate al di fuori dei contingenti di lavoratori soprannumerari delle province sono passibili di nullità. • Alla luce di quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del D.L. 78/2015, in nessun caso i resti assunzionali possono essere utilizzati per assunzioni a tempo indeterminato di personale da adibire a funzioni di polizia locale, fino al completo assorbimento dell’omologo personale provinciale in esubero. Ricapitolando Resti assunzionali • Infine, si rammenta che per effetto del cd cumulo "verso il futuro", nel biennio 2015-2016 gli enti potranno inoltre programmare liberamente le assunzioni per gli anni 2017 (già con la programmazione 2015) e 2018, avvalendosi della capacità assunzionale presunta del triennio successivo. • Le assunzioni potranno essere effettuate solo nell'anno successivo a quello in cui le cessazioni preventivate si sono effettivamente verificate, ma sarà possibile avviare fin da subito le relative procedure concorsuali. Ricapitolando Vincitori di concorsi • • Anche ove possibili, queste assunzioni, al pari di quelle dei vincitori di concorso, sono ammesse solo nei limiti della ordinaria capacità assunzionale dell'ente. Così, ad es. un ente soggetto al Patto con incidenza spesa personale su spesa corrente superiore al 25%, nel 2015 ha una capacità assunzionale ordinaria pari al 60% del risparmio prodotto dalle cessazioni intervenute nell'anno 2014. Le assunzioni infungibili e dei vincitori di concorso non possono superare questo budget, rimanendo il restante 40% del risparmio derivante dal turn over 2014 riservato alle mobilità dei provinciali. Ricapitolando Assunzioni flessibili • • • • • • Come detto, la deliberaizone 19/2015 chiarisce che il blocco previsto dal comma 424 non riguarda le assunzioni flessibili. Il dubbio era stato sollevato da C. Conti Piemonte n. 26/2015. In effetti la deliberazione n. 19/2015 non si pronuncia sulla questione, ma adduce delle motivazioni che di fatto sconfessano tale lettura. . La Sezione delle Autonomie, infatti, chiarisce che intende occuparsi solo dei dubbi interpretativi relativi al comma 424 e che, pertanto, non si pronuncia sulla questione dei tempi determinati in quanto tipologia assunzionale estranea al problema esuberi e soggetta a sue proprie regole di limitazione della spesa. Di fatto, afferma che il comma 424 non disciplina, e dunque non limita, le assunzioni a tempo determinato. Ovviamente, questa strada è percorribile solo nel rispetto dei limiti specifici posti dal legislatore alle assunzioni a tempo determinato ed, in particolare, nel rispetto dello specifico tetto di spesa previsto per le assunzioni flessibili (di fatto, 100% della spesa 2009). A questo proposito, si ricorda che anche per le assunzioni ex art. 110 Tuel, dopo la novella del D.L. 90/2014, sta prendendo piede nelle deliberazioni della Corte dei Conti l'interpretazione che le assoggetta ai normali limiti assunzionali previsti per tempi determinati. Ricapitolando Spesa di personale/spesa corrente • A differenza del passato, il vincolo dovrebbe operare esclusivamente nei confronti degli enti soggetti al patto in quanto la Corte lo desume dal comma 557, senza alcun richiamo al comma 562 che si occupa degli enti non soggetti e, peraltro, non contiene prescrizioni analoghe. In via prudenziale, tuttavia, si raccomanda a tutti gli enti di rispettare il limite. • La spesa del personale da prendere in considerazione dovrebbe essere solo quella dell'ente, senza alcun obbligo di sommare a questa la spesa di personale delle società partecipate. • Come anticipato, l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente dell'anno in corso, deve essere confrontata con il valore medio di tale rapporto nel triennio 2011 - 2013. • Occorre, perciò, calcolare il rapporto medio 2011-2013, ovvero (il che è lo stesso), rapportare il totale della spesa di personale del triennio al totale della spesa corrente dello stesso periodo. Il rapporto così determinato costituirà il tetto massimo da non superare e sarà diverso da ente ad ente. Ricapitolando • Spesa di personale/spesa corrente • Le voci di spesa del personale da computare dovrebbero essere le stesse indicate dalla Corte nel previgente sistema e, dunque: si prende in considerazione la spesa impegnata come risulta a rendiconto (Sezioni riunite, deliberazione n. 27/2011); trattandosi di vincolo di natura strutturale, la spesa deve essere considerata nel suo complesso, ricomprendendo anche le voci escluse dal calcolo del vincolo della riduzione della spesa (Sezioni riunite n. 27/2011) quali ad esempio, per espressa previsione del comma 557, i costi derivanti dal rinnovo contrattuale. • La Corte dei conti ha escluso dal vincolo di contenimento della spesa di personale molte altre voci in quanto non riconducibili alla volontà dell’Ente di espandere la spesa di personale (Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 27/2014). La loro inclusione nel calcolo del parametro spesa del personale/spesa corrente può, perciò, determinare l'incolpevole violazione del limite. Si raccomando tuttavia di procedere al calcolo sommando tutte le voci di spesa, incluse ed escluse, indicate nelle tabelle contenute nel questionario annuale al rendiconto elaborato dalla Corte dei conti. Patto Ultimi mesi • Per il 2015 dovremo ancora farei conti con il Patto “vecchia maniera”, basato sulla competenza mista. • Restano in piedi, quindi, gli obblighi di monitoraggio e certificazione, oltre alle eventuali sanzioni. • Nel Dup, invece, occorre considerare la normativa in itinere sul pareggio. Obiettivi • L’art. 1 del D.L. 78/2015 ha modificato le regole di calcolo per i comuni delle regioni a statuto ordinario, Sicilia e Sardegna. Per gli altri enti locali, resta vigente la disciplina detta L. 190/2014. Quindi: Per province e città metropolitane, in base a quanto previsto dal comma 489 della L. 190/2014, il saldo finale non dovrà risultare superiore all’obiettivo assegnato a ciascun ente, che dovrà essere calcolato applicando alla spesa corrente media registrata nel triennio 2010-2012 (fino al 2014, il riferimento era al 2009-2011) i seguenti coefficienti: 17,2% nel 2015; 18,03% dal 2016. Per i comuni, gli obiettivi sono quelli indicati nella tabella allegata al D.L. 78/2015. Gli obiettivi per il triennio 2016-2018 sono pari a quello del 2015 + 7,5%. Si tratta di obiettivi “lordi”, dai quali occorre sottrarre lo stanziamento del fcde. Metodologia • Ricordiamo che la nuova metodologia di calcolo per i comuni è quella decisa dalla Conferenza Stato-Città autonomie locali il 19 febbraio scorso. • Il peso della manovra annuale, che complessivamente vale 3553 milioni, di cui circa 1.800 legati all’obiettivo di Patto e circa 1.700 all’accantonamento relativo al fcde, viene diviso in due quote. • A tale importo si aggiunge anche una “riserva di obiettivo” di 100 milioni per compensare i maggiori oneri connessi ad interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all'esercizio della funzione di ente capofila ed a sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali • In totale, l’obiettivo finanziario complessivo vale dunque 3653 milioni. Obiettivi • La prima quota, pari al 60% del totale (ovvero 2191,8 milioni) è stata ripartita, come accaduto fino ad oggi, in relazione alla dimensione della spesa corrente dei diversi enti. • Rispetto a quanto in precedenza previsto, però, sono state modificate le regole per la determinazione della base per il calcolo degli obiettivi. • A tal fine, è stata considerata la spesa corrente registrata negli anni 20092012, mentre ora il riferimento è al triennio 2010-2012. Tuttavia, il valore medio è stato calcolato con riferimento a tre dei quattro anni considerati, scartando quello con valore massimo. Sono stati così sterilizzati i “salti” di spesa occasionali, dovuti ad incrementi eccezionali e non ripetuti. • Inoltre, la base di calcolo è stata depurata dalla spesa relativa al servizio rifiuti e da quella riguardante il trasporto pubblico locale. • Ancora, sono stati sterilizzati gli effetti dei tagli subiti in questi anni dai comuni, a partire da quelli imposti dal D.L. 78/2010 (e già dedotti dal calcolo per i comuni ad essi assoggettati, ossia quelli con oltre 5000 abitanti) e fino a quelli previsti dal D.L. 66/2014. Obiettivi • Sempre ai fini del riparto della prima quota, sono stati previsti sconti a favore degli enti che nel periodo 2009-2013 (o 2009-2012 a seconda della disponibilità dei dati) hanno maggiormente ridotto le uscite correnti, mentre per quelli che, al contrario, hanno fatto registrare aumenti oltre la media è introdotto un aggravio. • Al fine di contenere le variazioni determinate dal procedimento descritto entro limiti di sostenibilità finanziaria, è stata applicata una clausola di salvaguardia. Essa impedisce che il Patto si alleggerisca di oltre il 38% rispetto all'obiettivo 2014 riproporzionato, o al contrario cresca di oltre il 20%. In tal modo, si tiene conto anche degli sconti previsti lo scorso anno a favore degli sperimentatori. • La base di calcolo così corretta è molto più leggera di quella attualmente prevista, per cui il moltiplicatore sale dall’8,6%al 22,56%. In pratica spesa corrente media X 22,56% _ tagli intervenuti nel quadriennio 2011-2014 = prima quota di obiettivo Fondo crediti • La seconda quota, pari al 40% del totale (1461,2 milioni) invece, è stata distribuita in relazione alla capacità di riscossione delle entrate proprie, misurata in base al rapporto fra incassi e accertamenti negli anni 2008-2012 (con esclusione degli anni in cui si sono registrati, per ciascun ente, i valori minimo e massimo). • Come detto, il riparto del sacrificio complessivo nelle due quote viene deciso autonomamente da ogni ente. In pratica obiettivo finanziario “lordo” _ fcde stanziato a bilancio = obiettivo “netto” Operativamente • Tale passaggio trova evidenza nella Fase 1 della procedura di compilazione del prospetto sugli obiettivi, approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 52518 del 26 giugno scorso (modello OB/15/C). Come negli anni passati, tale prospetto deve essere trasmesso entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del D.M. sulla Gazzetta Ufficiale, utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it. • I comuni inseriscono nelle celle (e), (f), (g) e (h) del i valori degli accantonamenti annuali stanziati nel fcde (Missione 20, Programma 02, titolo I spese correnti, previsioni di competenza, dell’allegato n. 9 – Bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 118/2011. Operativamente • Tuttavia, siccome l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità non è fisso, ma può variare nel corso della gestione, i comuni devono aggiornare l’obiettivo ogni qual volta procederanno alla variazione del relativo accantonamento rispetto all’importo stanziato nel preventivo. • Il calcolo dell’obiettivo, al netto dell’accantonamento annuale al Fondo crediti dubbia esigibilità, è effettuato automaticamente dalla procedura web ed è visualizzato nelle celle (i), (j), (k) e (l). • Il nuovo obiettivo programmatico potrebbe, per alcuni enti, risultare negativo. Operativamente Bonus 100 milioni • L’art. 1, comma 2, del D.L. 78/2015 ha ripartito i 100 milioni della riserva di obiettivo in questo modo: a) 10 milioni per sostenere spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2015 (ossia al 20 giugno 2015) lo stato di emergenza e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati al punto successivo; b) 40 milioni per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio connesse alla bonifica dei siti contaminati dall’amianto; c) 30 milioni a per sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute dagli enti capofila di convenzione; d) 20 milioni per far fronte agli oneri derivanti da sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio. Bonus 100 milioni • Per quest’anno, la scadenza per le richieste era fissata al 30 giugno, tranne che per la fattispecie di cui alla lett. c), per cui c’era tempo fino al 19 agosto in modo da consentire ai comuni interessati di valutare la strada alternativa dell’accordo ex art. 31, comma 6-bis, della l 183/2011 (su cui torniamo fra poco). Per gli anni 2016, 2017 e 2018, invece, la scadenza è fissata al 10 maggio. • Non era ben chiaro, però, come i capofila debbano quantificare il loro fabbisogno: la norma non dice nulla, anche se si dovrebbe ritenere che non si possa superare l’aggravio derivante dalla maggior spesa corrente sostenuta negli anni assunti come base per il calcolo degli obiettivi, ossia il quadriennio 2009-2012. • Per gli spazi finanziari relativi all’edilizia scolastica, erano candidabili i soli interventi su edifici di proprietà pubblica finanziati dalla delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 (attuativa dell’art. 48 del D.L. 66/2014), la cui aggiudicazione preliminare sia avvenuta prima dell’entrata in vigore del D.L. 78/2015 (ossia entro il 20 giugno) e che prevedano l’effettuazione di pagamenti nell’anno in corso. Bonus 100 milioni • Il riparto è stato disposto in proporzione alle richieste presentate nei termini. • Tuttavia, era previsto un canale privilegiato per le amministrazioni alle prese con il problema dell’amianto. In particolare, ai comuni che hanno richiesto spazi finanziari per spese finanziate con entrate conseguenti ad accordi transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012, connessi alle bonifiche dei siti contaminati, è stato riservato un importo pari a 2,5 milioni di euro a valere sugli spazi di cui alla lett. b). • Inoltre, le richieste di spazi finanziari per sostenere le spese connesse alla bonifica degli stessi siti sono state prioritariamente soddisfatte fino a concorrenza della quota di cui alla lett. b), al netto della riserva da 2,5 milioni. • Le quote riguardanti le fattispecie di cui alle lett. a), c) e d) sono state ridotte in misura proporzionale al fine di assicurare che agli altri interventi ascrivibili alla lett. b) sia riservato un importo pari a 20 milioni. Operativamente • La rimodulazione dell’obiettivo conseguente all’applicazione della attribuzione di spazi finanziari trova evidenza nella Fase 2 del modello OB/15/C. • Attenzione, quindi, che non si tratta di una esclusione dal saldo, ma di una riduzione dell’obiettivo, come accade da sempre per il Patto regionale. Patto regionale incentivato • L’art. 9, comma 3, del D.L. 78/2015 ha modificato la disciplina del Patto regionale verticale incentivato 2015 (art. 1, comma 484, della L. 190/2014), stabilendo che gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014. • In precedenza, invece, l’utilizzo degli spazi era consentito esclusivamente per pagare debiti commerciali di parte capitale maturati al 30 giugno 2014. • Le eventuali quote residue potranno essere destinate dalle regioni ad altre tipologie di pagamenti (sempre di parte capitale) e segnatamente a debiti diversi da quelli commerciali e/o maturati in data successiva. Patto regionale non incentivato e orizzontale • In base ai comma 482 e 483, la Regione, sulla base delle informazioni ricevute entro il 15 settembre, potrà procedere entro il 30 settembre alla rimodulazione dei saldi obiettivo, previo accordo con gli enti interessati, esclusivamente per consentire un aumento dei saldi in conto capitale, fermo restando l’obiettivo complessivo a livello regionale. • Solo per il Patto orizzontale è prevista la restituzione degli spazi acquisiti entro il prossimo biennio, ai sensi del comma 483. Patto orizzontale nazionale • Per quest’anno, tale istituto ha già esaurito la sua applicazione. Infatti, i comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo, o negativo, rispetto all’obiettivo del Patto dovevano comunicare, entro il termine perentorio del 15 giugno 2015, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto, l’entità degli spazi finanziari che erano disposti a cedere, o di cui necessitavano per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale nell’esercizio in corso. • Il riparto è consultabile sul sito della Ragioneria generale dello Stato. Operativamente • Le variazione degli obiettivi effettuate in base ai Patti di solidarietà (Patto regionale verticale incentivato, Patto regionale verticale non incentivato, Patto orizzontale regionale, Patto orizzontale nazionale) trovano evidenza nella Fase 3 del modello OB/15/C. • Come si vede, solo gli spazi orizzontali vanno restituiti. Patto e convenzioni • Il meccanismo previsto dall’art. 31, comma 6-bis, della L. 183/2011, che prevede la possibile riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata, purchè vi sia un corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila previo accordo tra gli stessi, trova evidenza nella Fase 4 del modello OB/15/C. • Sempre nella Fase 4 verranno recepiti gli effetti dell’art. 1, comma 122, della L. 220/2010, come da ultimo sostituita dall’arti. 1, comma 500, della L. 190/2014, che disciplina il sistema di premialità previsto in favore degli enti locali assoggettabili alla sanzione di cui all’art. 31, comma 26, lett. a), della L. 183/20115 e che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 231/2002. A tal fine, gli enti locali certificano il rispetto dei tempi dei pagamenti mediante valorizzazione di appo-sita casella nel modello relativo al monitoraggio del Patto MONIT/15 (“Risp TP”). Operativamente Patto e fcde • Oltre che nel calcolo dell’obiettivo, il fcde entra anche in quello del saldo. Si tratta di una novità rilevante rispetto sia a quanto previsto per gli enti sperimentatori (i quali hanno ottenuto significativi benefici nella gestione del Patto) che alla disciplina del fondo svalutazione crediti introdotto dall’art. 6, comma 17, del D.L. 95/2012. • In base al comma 490 della L. 190/2014, gli stanziamenti di competenza di parte corrente del fondo crediti di dubbia esigibilità rientrano fra le spese nel conteggio del saldo di Patto, sebbene si tratti di somme che non possono essere impegnate. • Anche in tal caso, occorre considerare il valore dell’accantonamento annuale stanziato a bilancio, aggiornato alle ultime variazioni intervenute. Pertanto, il fondo crediti di dubbia esigibilità rileva (col segno - ai fini del calcolo dell’obiettivo, col segno + ai fini del calcolo del saldo. Patto e nuova contabilità • La coesistenza fra competenza mista e competenza finanziaria potenziata impone alcuni accorgimenti nel calcolo del saldo di Patto, con riguardo all’istituto del fondo pluriennale vincolato di parte corrente. • Come chiarito dalla Faq Arconet n. 28, l’ammontare degli accertamenti di parte corrente considerato ai fini del saldo di Patto deve essere incrementato dell’importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione ed è nettizzato dell’importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione. Patto e nuova contabilità • Per cui avremo: Accertamenti correnti = Accertamenti titoli I, II e III + Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) • Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento ai valori al netto delle entrate escluse dal Patto. Patto e nuova contabilità • La faq 28 fornisce anche un esempio. • Nell'anno 2014 si sono verificate le seguenti operazioni: • 1) accertate entrate correnti per € 6.000 e quindi conteggiati nel saldo di competenza mista dell’anno 2014, rilevanti ai fini Patto, e incassati € 5.000. Il residuo attivo di 1.000 è cancellato dall’elenco dei residui attivi dell’anno 2014 e la relativa entrata è stata reimputata all’anno 2015 in sede di riaccertamento; • 2) impegnate spese correnti per € 7.000 e pagati € 2.000. La differenza di € 5.000 è esigibile nell’anno 2015. Il residuo passivo di 5.000 è cancellato dall’elenco dei residui passivi dell’anno 2014 e la relativa spesa è impegnata con imputazione all’anno 2015. • Nel bilancio di previsione dell’anno 2015 risulta, quindi, un fondo pluriennale vincolato pari a 4.000 (5000 – 1000) che, insieme all’entrata di 1000 (già accertata), costituisce la copertura all’impegno di 5.000. • Ipotizziamo che, nell’anno 2015, risultino accertamenti correnti di competenza per 20.000. • Ai fini del Patto si avrà: Patto e nuova contabilità 1) se la copertura all’impegno di € 5.000 (data dal fondo pluriennale vincolato per 4.000 e dall’entrata di € 1000 già accertata) è destinato ad essere interamente utilizzato nel corso dell’anno 2015 (pertanto alla fine dell’esercizio il fondo pluriennale vincolato in uscita sarà azzerato); Accertamenti correnti dell’anno 2015 = Accertamenti correnti di competenza € 21.000 + Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) € 4.000 – Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) €0 = € 25.000 Patto e nuova contabilità 2) se, invece, a fine esercizio vi sarà un fondo pluriennale vincolato da riportare all’esercizio 2016 (ad esempio di € 2.000) Accertamenti correnti dell’anno 2015 = Accertamenti correnti di competenza € 21.000 + Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) € 4.000 – Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) € 2.000 = € 23.000 Patto e nuova contabilità • • • • • Fin qui tutto chiaro. Ma come ci si deve comportare per la modifiche del fondo pluriennale vincolato disposte dopo il riaccertamento straordinario? Facciamo un esempio considerando un impegno di 100 euro registrato ed imputato al 2015. Ipotizziamo che tale debito non risulti di competenza finanziaria di tale esercizio e che quindi occorra procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui esso diventerà esigibile Ricordiamo che, in base al principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria, la reimputazione degli impegni è effettuata incrementando il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione dello stesso fondo a copertura delle spese reimputate. In tal caso, quindi, in sede di rendiconto 2015, i 100 euro impegnati confluiranno nel fondo pluriennale vincolato in spesa, mentre nel 2016 saranno ribaltati nel corrispondente fondo in entrata. Cosa succede ai fini Patto? Vediamolo in modo analitico. Patto e nuova contabilità Anno 2015 Fondo pluriennale vincolato in spesa per 100 (incide negativamente sul Patto) Anno 2016 Fondo pluriennale vincolato in entrata per 100 (incide positivamente sul Patto) Impegno esigibile per 100 (incide negativamente sul Patto) • • Nel 2016, quindi, il fondo pluriennale in entrata compensa l’impegno reimputato. Ma cosa accadrebbe se l’impegno iniziale di 100 imputato sul 2015 nel 2016 venisse ridotto a 80? Patto e nuova contabilità • • In tal caso, occorrerebbe variare il bilancio riducendo di 20 sia il fondo pluriennale vincolato in entrata che lo stanziamento di spesa correlato. Ai fini Patto avremmo: Anno 2015 Fondo pluriennale vincolato in spesa per 100 (incide negativamente sul Patto) Anno 2016 Fondo pluriennale vincolato in entrata per 80 (incide positivamente sul Patto) • Impegno esigibile per 80 (incide negativamente sul Patto) In tal caso, la differenza di 20 non sarà recuperabile ai fini Patto. In sintesi Obiettivo lordo Fondo crediti dubbia esigibilità Eventuali quote acquisite Patto regionale verticale Eventuali quote acquisite Patto regionale orizzontale Eventuali quote acquisite Patto orizzontale nazionale Spazi finanziari ex art. 1, comma 2, D.L. 78/2015 Eventuali quote cedute Patto regionale orizzontale Eventuali quote cedute Patto orizzontale nazionale Obiettivo netto Previsioni a a a a a a a detrarre detrarre detrarre detrarre detrarre sommare sommare Accertamenti Accertamenti Accertamenti Riscossioni Previsioni Accertamenti Riscossioni a a a a a a a sommare sommare sommare sommare sommare detrarre detrarre Impegni Pagamenti Previsioni Previsioni Impegni Pagamenti a sommare a sommare a sommare Saldo Entrate TOTALE TITOLO 1° TOTALE TITOLO 2° TOTALE TITOLO 3° TOTALE TITOLO 4° Fondo pluriennale vincolato di parte corrente Entrate correnti escluse Entrate c/c escluse Spese TOTALE TITOLO 1° TOTALE TITOLO 2° Fondo pluriennale vincolato di parte corrente Fondo crediti dubbia esigibilità Spese correnti escluse Spese c/c escluse a detrarre a detrarre Sanzioni • Non sono state introdotti correttivi a regime, ma solo attenuanti una tantum. • Infatti, l’art. 1, comma 7, del D.L. 78/2015 ha previsto che, nel 2015, agli enti che non hanno rispettato il Patto nell'anno 2014 la sanzione prevista dall'art. 31, comma 26, lettera a), della L. 183/2011 si applica nella misura pari al 20% della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Per le province e le citta' metropolitane, in ogni caso, tale sanzione non può essere superiore al 3% delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile. Restano ferme le rimanenti sanzioni, non essendo state inserite nel testo finale del provvedimento le attese deroghe dal blocco delle assunzioni a favore degli enti di area vasta. • Il successivo comma 9 esclude l’applicazione delle sanzioni a particolari casi di inadempienza di comuni in stato di dissesto, avvenuti in esercizi finanziari antecedenti al 2013 e nel caso in cui l’inadempienza in questione sia definitivamente emersa dopo il 31 dicembre 2013. Questioni irrisolte • La riforma del Patto introdotta dal D.L. 78/2015, oltre ad aver già incassato una mezza bocciatura da parte della Corte dei conti, ha dimenticato alcune criticità. • In primo luogo, non è stata disciplinata la regolazione delle eventuali trattenute non operate a valere sul fondo di solidarietà 2014. La partita interessa numerosi comuni che hanno registrato un eccesso di entrata corrente sullo scorso anno (gettiti Imu e Tasi non trattenuti), al quale corrisponde nel 2015 una decurtazione di pari importo al momento delle trattenute stesse, con conseguente aggravio dei vincoli di finanza pubblica. • La seconda criticità riguarda l’avanzo vincolato derivante dall’armonizzazione contabile: la nuova contabilità costringe a rilevare nuovamente sul 2015 e successivi impegni già registrati in precedenza e tale duplicazione incide negativamente sul saldo rilevante ai fini del patto. • Dallo stesso saldo, infine, è stata confermata l’esclusione delle entrate del cd fondo Imu-Tasi da 530 milioni, complicando le quadrature ai circa 1800 enti beneficiari. Le novità del D.L. 78/2015 Fondo di solidarietà • 1) 2) 3) Il D.L. 78/2015 prevede una serie di norme che danno copertura normativa ai criteri di riparto già applicati per l’anno in corso. Quindi le cifre non cambiano nella sostanza. Il riparto perequativo del 20% del fondo viene riferito alla “differenza” tra capacità fiscali e fabbisogni standard e la dimensione complessiva di riferimento per l’applicazione dello schema viene posta al 45,8 per cento della capacità fiscale complessiva (art. 3, comma 3). La base di riferimento per l’effettuazione del taglio di 1.200 milioni di cui al comma 435 L. 190/2014 viene definita dalla somma di gettito Imu ad aliquota di base al netto della quota di alimentazione del fondo + più gettito TASI ad aliquota di base + importo del fondo 2014 (art. 3, comma 4). I criteri di riparto del taglio dl 95 operante sul 2015 (50 milioni per le province, 100 milioni per i comuni) sono proporzionali del taglio operato nel 2014 (art. 7, comma 3), quindi con esclusione del comune di L’Aquila (da qui le uniche variazioni nelle cifre). Fondo di solidarietà • Viene prevista, a decorrere dal 2016. procedura a regime di erogazione di un acconto entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2016, in misura pari all’8% dell’ammontare delle risorse di riferimento determinate per il 2014 (circa 1,5 miliardi di euro) con recupero sugli acconti di giugno. Fondo di solidarietà • • • Il comma 4-bis dell’art. 3 destina i resti del fondo 2014, pari a 29,3 milioni di euro, a diminuire l’incidenza negativa dell’applicazione del criterio dei fabbisogni standard, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60.000 abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse superiore all’1,3%. Il riparto è disposto con decreto del Ministero dell’interno da emanare entro il 10 settembre 2015. Le somme saranno erogate extra fsc, come trasferimento erariale una tantum. L’intervento coinvolge oltre 2.600 comuni, di cui quasi 2.400 di popolazione non superiore a 10 mila abitanti. Gli enti più significativamente beneficiati saranno quelli che registrano una riduzione di risorse da perequazione maggiore del – 3% delle risorse di riferimento. Si tratta di sono oltre 1.200 Comuni, di cui circa 1.150 inferiori ai 10 mila abitanti. Il beneficio approssimativamente stimabile per questa fascia di enti ammonta circa al 35% del maggior taglio subito. Mutui • L’art. 7, comma 1, consente di accedere alla rinegoziazione degli mutui anche agli enti in esercizio provvisorio, mentre il successivo comma 2 autorizza l’utilizzo delle economie in linea capitale anche per spesa corrente, ma solo per l’anno 2015. Tassa rifiuti • • • L’art. 7, comma 4, integra il contenuto dell’art. 1, comma 691, della L. 147/2013, estendendo anche alla Tares la facoltà di affidamento dei controlli al soggetto gestore del servizio rifiuti. Il successivo comma 9 consente di contabilizzare le quote inesigibili da prelievo sui rifiuti nel piano finanziario rifiuti (e quindi nel computo delle tariffe Tari), anche con riferimento ai precedenti regimi di prelievo (Tarsu, Tia e Tares; superando l’interpretazione restrittiva della Corte dei conti Toscana. Al riguardo, è opportuno precisare che i crediti da ritenersi "inesigibili" sono quelli, come affermano le linee guida ministeriali per l'applicazione del metodo normalizzato per i quali non vi sono fondate speranze di riscossione. Quindi la norma si riferisce ai casi in cui il responsabile dell’entrata certifichi la mancanza di ulteriori strumenti da attivare per tentare l'incasso delle somme dovute e non versate, anche attraverso l'analisi dettagliata dei tentativi di recupero coattivo ad opera dei soggetti incaricati (società partecipate, Equitalia, Società di riscossione, etc.). Alienazioni immobiliari • • L’art. 7, comma 5, elimina l’obbligo di destinare ad ammortamento del debito statale il 10% dei proventi delle alienazioni di beni appartenenti al patrimonio originario dell’ente. Tali somme potranno andare ad abbattere il debito dell’ente medesimo o, in mancanza di debito, a finanziare investimenti. Debiti • • • • L’art. 8, comma 6, stanzia 850 milioni per l’erogazione di liquidità finalizzata al pagamento di debiti commerciali pregressi, non necessariamente di parte capitale. I debiti in questione comprendono fatture scadute o documenti equivalenti, nonché debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento al 31 dicembre 2014 anche se riconosciuti successivamente. Sono inoltre compresi i debiti con tenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del Tuel (c.d. pre-dissesto); A norma del comma 7, criteri, tempi e modalità per la concessione e la restituzione delle somme di cui al precedente comma 6, sono stabiliti con decreto del Mef, sentita la Conferenza Stato-Città,entro il 30 giugno 2015. In base al comma 8, possono accedere alle erogazioni gli enti che abbiano certificato alla Cdp l’avvenuto pagamento per almeno il 75% dei debiti e che abbiano effettuato le registrazioni contabili relative alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente. La norma non comprende l’ampliamento degli spazi finanziari ai fini del Patto per i pagamenti di debiti pregressi di parte capitale. Debiti • • • • Da segnalare anche il comma 5 dell’art. 8, ai sensi del quale i pagamenti in conto residui effettuati dalle regioni a valere sulle anticipazioni di liquidità, relativi ai trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti al Patto non rilevano ai fini degli obiettivi regionali (saldo di cassa), agevolando la regolazione dei crediti pregressi vantati dagli enti locali. L’art. 2, comma 6, comma 6 consente agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità di utilizzare i residui attivi inutilizzati ai fini dell’accantonamento al fcde nel risultato di amministrazione, così da alleggerirne il peso a consuntivo rispetto a quanto indicato in sede di bilancio di previsione. Il calcolo dei tempi medi di pagamento, in applicazione del dell’art.41, comma 2, del D.L. 66/2014, si effettua escludendo i pagamenti effettuati mediante l’utilizzo delle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35/2013 (art. 4, comma 4). Art. 6: misure ad hoc per gli enti commissariati ex art. 143 Tuel. Debiti • • • L’art. 4, comma 4, prevede che, ai fini del calcolo dell’indicatore dei tempi di pagamento, non devono essere computati i pagamenti effettuati mediante l’utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall’art. 32, comma 2, nonché dall’art. 1, commi 1 e 10, del D.L. 35/2013. Si deve ritenere che tale criterio sia applicabile anche ai pagamenti che interverranno dal 2015 attraverso il ricorso alla liquidità aggiuntiva disposta dall’art. 8. In materia, segnaliamo anche la circolare Rgs n. 22/2015. Riscossione • L’art. 7, comma 7, intervenendo sull’art. 10, comma 2-ter, del D.L. 35/2013, proroga al 31 dicembre 2015 l’operatività dell’attuale assetto della gestione della riscossione delle entrate locali in scadenza al 30 giugno 2015. Partecipate • • • • • • L’art. 7, comma 8, estende ai consorzi i benefici fiscali già previsti in caso di scioglimento di società dal comma 568-bis della L. 190/2014. Il comma 8-bis, ha dettato una norma di interpretazione autentica del comma 569 della L. 147/2013 (inserita in un nuovo comma 569-bis). In pratica, essa prevede che la ghigliottina non scatta per le partecipazioni di cui i piani razionalizzazione presentati in base alla L. 190/2014 abbiano confermato il mantenimento. Inoltre, è stata aggiunta una precisazione per cui “il provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci” di cui non è chiara la portata. A questo punto, per avere chiarezza occorrerà attendere i decreti attuativi della recente L. 124/2015 sulla riforma della pubblica amministrazione, che mira a dare un nuovo impulso alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie. Ma un dato è chiaro: se una partecipata è stata indicata nel piano di razionalizzazione come “da conservare”, per essa non scatta alcuna ghigliottina. Ovviamente, chi non ha presentato il piano non può giovarsi di tale novità. Nuova contabilità Modifiche al principio contabile sulla contabilità • Definite le modalità di contabilizzazione dell’Iva da split payment e reverse charge. • Viene consentito agli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione (ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l’avvio di procedure di riscossione più efficace (attraverso l’ingiunzione piuttosto che i ruoli);.di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (fcde) facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi. • Viene introdotta una disciplina ad hoc per la contabilizzazione degli oneri di urbanizzazione a scomputo (art. 16, comma 2, del DPR. 380/2001). • Prevista la facoltà di abbattere il fcde in sede di rendiconto, ma solo a partire dall’esercizio 2015 e fino al 2018. Modifiche al principio contabile sulla contabilità + Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce - gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce Modifiche al principio contabile sulla contabilità • In caso di rinegoziazione dei prestiti, con riferimento alle operazioni con la Cassa Depositi e prestiti, viene precisato che la regolazione contabile relativa alla quota del residuo debito corrispondente alle quote ancora non erogate è effettuata a valere sia del residuo attivo, sia dell’entrata riguardante il provento dell’operazione. • In caso di contratti di affitto, di somministrazione e altre forniture periodiche ultrannuali, viene chiarito che la contabilizzazione delle spese non richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato. Ad esempio, al momento della firma del contratto di fornitura continuativa di servizi a cavallo tra due esercizi si impegna l’intera spesa, imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa, con copertura nelle risorse correnti degli esercizi medesimi. • I destinatari delle spese concernenti i “trasferimenti per conto terzi” registrano l’entrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento è stato erogato, in deroga al principio per il quale i trasferimenti devono essere registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse. Modifiche al principio contabile sulla contabilità • • Rilevante anche la modifica al punto 9.3 riguardante le condizioni per l’utilizzo dell’avanzo libero i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 del Tuel). Tale possibilità è consentita solo “ove non possa provvedersi con mezzi ordinari”. Ebbene, al riguardo si precisa che per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E’ pertanto possibile utilizzare l’avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale. Viene introdotto un nuovo paragrafo 10.7, riguardante le spese vincolate pagate prima del correlato incasso. In tal caso, il mandato di pagamento non riporta l’indicazione di cui all’articolo 185, comma 2, lettera i), del Tuel, concernente il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti, in quanto la spesa non è effettuata a valere di incassi vincolati. Di conseguenza, l’ordinativo di incasso concernente l’entrata correlata incassata successivamente al correlato pagamento, non riporta l’indicazione di cui all’articolo 180, comma 3, lettera d), del Tuel, concernente gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti, in quanto, essendo il vincolo già stato rispettato, gli incassi non sono vincolati alla realizzazione di una specifica spesa. Modifiche al principio contabile sulla contabilità • • • Nuovo anche il paragrafo 10.8, riguardante l’utilizzo risorse vincolate al 31 dicembre. Qui si prevede che, in sede di predisposizione del rendiconto, a seguito della comunicazione dei sospesi riguardanti l’utilizzo e il reintegro della cassa vincolata per le spese correnti da parte del tesoriere alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, l’ente effettua le consuete registrazioni contabili riferite alla data del 31 dicembre. Nel caso di utilizzo di cassa vincolata non completamente reintegrata alla data del 31 dicembre, per l’importo non ancora reintegrato, si accerta l’entrata da “Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del Tuel” e si impegna la spesa per “Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del Tuel”. A seguito della comunicazione da parte del tesoriere dei sospesi riguardanti il reintegro di tali risorse, la regolazione contabile è effettuata in conto residui. Contabilità ep e bilancio consolidato • In base all’art. 3, comma 12, del D. Lgs. 118/2011: “L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (…)”. • In base all’art. 232, comma 2, del Tuel, “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economicopatrimoniale fino all'esercizio 2017”. • Ai sensi del successivo art. 11-bis, comma 4, “Gli enti (…) possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione. Contabilità ep e bilancio consolidato • Come evidente, le norme citate non prevedono un rinvio automatico, ma una mera facoltà di rinvio, il cui esercizio viene lasciato all’autonoma valutazione delle singole amministrazioni, • Gli enti che decideranno di avvalersene dovranno adottare un’apposta deliberazione consiliare, motivandola in relazione alle oggettive difficoltà ad attivare i due strumenti (contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato) già nel 2015/2016. • Il provvedimento richiede il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, oltre che quello dell’organo di revisione economico-finanziaria, e deve essere trasmesso tempestivamente al tesoriere, agli stessi revisori ed a tutti gli uffici. • Ovviamente, gli enti che decideranno di non avversi di tale facoltà, dovranno attivare senza indugio le scritture economico- patrimoniali e approvare il bilancio consolidato 2015 entro il 30 settembre 2016. Contabilità ep e bilancio consolidato • Nel corso del 2015 gli enti devono avviare le attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti rinviati al 2016, con particolare riferimento a: - l’aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico patrimoniale; - l’aggiornamento dell’inventario; - la codifica dell’inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato (allegato n. 6 al DLgs 118/2011); - la valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale; - la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato. Contabilità ep e bilancio consolidato • In caso di rinvio, il rendiconto 2015 sarà formato dal solo conto del bilancio, senza il conto economico e lo stato patrimoniale armonizzati, ma con il prospetto di conciliazione. • In ogni caso, la consistenza del patrimonio netto finale al 31 dicembre 2014 non potrà essere riaperta al 1° gennaio 2016, come se non ci fossero state variazioni medio tempore. • Quindi a fine 2015 si dovranno comunque riconciliare i dati, presentando la variazione del patrimonio netto intervenuta tra il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2015. Grazie per l’attenzione!! Matteo Barbero 011-4322605 334-6009171 [email protected]