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Relazione Matteo Barbero

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Relazione Matteo Barbero
Matteo Barbero
Le ultime novità in materia di
tributi e contabilità
Aggiornato al DDL Stabilità 2016
Scadenze contabili
Da segnare sul calendario
• 30 novembre 2015: assestamento generale (tranne
che per gli enti sperimentatori)
• 31 dicembre 2015: presentazione del Dup 2016-2018
(comprensivo della verifica dei programmi).
• 28 febbraio 2016: presentazione dello schema
bilancio 2016-2018 e dell’eventuale nota di
aggiornamento del Dup.
• 31 marzo 2016; approvazione del bilancio 20162018.
• 30 aprile 2016; approvazione del rendiconto 2015 e
del riaccertamento (ordinario) dei residui.
Il Dup
Dup
•
-
-
Il Documento Unico di Programmazione rappresenta la principale
innovazione nel panorama dei documenti di programmazione. Il
principio applicato della programmazione lo definisce come lo
strumento che:
permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali
e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e
unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di
tutti gli altri documenti di programmazione.
Dup: finalità
•
-
-
•
Il principio contabile della programmazione, tramite il Dup, cerca
di perseguire tre obiettivi di fondo:
definire la programmazione strategica dell’ente, sull’orizzonte
temporale del mandato amministrativo, coniugando tra loro gli
indirizzi strategici dell’amministrazione, i vincoli di finanza
pubblica e la situazione economico finanziaria dell’ente e del
gruppo pubblico locale;
tradurre gli indirizzi strategici di mandato nella programmazione
operativa, sull’orizzonte temporale triennale coperto dal bilancio
di previsione;
raccogliere in un unico strumento una pluralità di documenti di
programmazione settoriale con orizzonte temporale triennale, già
previsti dalla normativa.
Il Dup deve raccordarsi alla programmazioni nazionale e
regionale (anche in itinere…)
Dup: struttura
•
Per il Dup non è previsto uno schema di riferimento (come ad
esempio faceva il Dpr 326/1998 per la Relazione previsionale e
programmatica), ma vengono fornite indicazioni generali sulla base
delle quali lo stesso deve essere strutturato.
• Il Dup “completo” viene articolato in due sezioni: la Sezione
Strategica e la Sezione Operativa.
1) La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del
mandato amministrativo e riprende in molti elementi i contenuti del
Piano generale di sviluppo così come definito al Punto 19 del
precedente Principio contabile n. 1 (Programmazione nel sistema di
bilancio) dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti
locali.
2) La seconda, di portata triennale (anche oltre la durata del mandato),
si rifà in modo costante ai contenuti della Relazione previsionale e
programmatica, con particolare riferimento alla Sezione 3
(Programmi e progetti) della modulistica prevista dal Dpr 326/1998.
Dup: la Sezione strategica
•
La Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee
programmatiche di mandato (art. 46 del Tuel) e individua, in
coerenza con il quadro normativo di riferimento:
1) gli indirizzi strategici, che rappresentano le principali direttici
lungo le quali si intende svolgere l'azione, spesso enunciate
attraverso slogan (ad esempio città solidale, città sicura, città
moderna);
2) gli obiettivi strategici, ossia obiettivi sfidanti e di particolare
rilevanza che l'amministrazione intende raggiungere entro la fine
del proprio mandato.
• Gli obiettivi strategici devono essere collegati alle missioni di
spesa e per ognuno va indicato il contributo che può derivare dal
gruppo amministrazione pubblica.
Dup: la Sezione operativa
•
•
•
La Sezione operativa è articolata in due parti.
La prima parte deve definire gli obiettivi operativi, ossia obiettivi più
specifici che concorrono alla realizzazione degli obiettivi strategici.
Sono collegati ai singoli programmi di spesa e coprono un arco
temporale che guarda al triennio. Per ciascun obiettivo operativo,
dovrebbero essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative
modalità di finanziamento.
La seconda parte deve contenere la programmazione settoriale, ossia
quella delle opere pubbliche, del personale, del patrimonio e degli
incarichi. L'amministrazione valuterà anche l'inserimento di altri
programmi, quali i piani di razionalizzazione o la programmazione
dell'acquisizione di forniture e servizi.
Dup: struttura
•
In sintesi, il Dup deve definire una sorta di “filiera
programmatica” che garantisca una rappresentazione a
cascata degli obiettivi.
• Infatti, definiti gli indirizzi strategici all’interno delle
linee programmatiche per azioni e progetti, l’ente dovrà
sviluppare:
1) obiettivi strategici per ciascuna missione;
2) obiettivi operativi per ogni programma.
Dup e verifica dei programmi
•
•
•
In base al principio contabile sulla programmazione (punto 4.2),
recentemente modificato, “considerato che l’elaborazione del Dup
presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi,
contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda
di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei
programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter
del Tuel” (comuni > 15.000 abitanti).
E' quindi stato espunto l’obbligo, che era disciplinato in sede di
assestamento del bilancio, di approvare in quella sede anche lo stato
di attuazione dei programmi (alla lettera g) dello stesso punto 4.2).
Questa ricognizione deve essere accompagnata da una
riclassificazione dei vecchi programmi e progetti della relazione
previsionale e programmatica alle nuove missioni e programmi di
spesa. Attraverso una tabella di corrispondenza sarà possibile
ricollegare il vecchio progetto di spesa al nuovo programma,
assicurando la necessaria continuità nella realizzazione degli
obiettivi pluriennali.
Dup semplificato
•
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•
•
Per gli enti al di sotto dei 5.000 abitanti, è stato introdotto il Dup
“semplificato”.
Esso non prevede l’articolazione in due sezioni e presenta un
minimo alleggerimento dei contenuti.
Nel Dup semplificato viene meno la necessità di definire obiettivi
strategici di mandato collegati alle missioni, a cui agganciare gli
obiettivi operativi riferiti ai programmi. È possibile, invece,
semplificare la catena di senso degli obiettivi, raccordandosi
direttamente agli indirizzi generali ed individuando obiettivi della
programmazione triennale ed annuale direttamente riferibili alle
sole missioni, mantenendo comunque la possibilità di scendere al
livello dei programmi.
Inoltre è possibile semplificare la struttura contabile del
documento, in quanto non è obbligatorio riportare gli stanziamenti
di spesa riferiti alle missioni e ai programmi di bilancio.
Dup: l’iter
•
1)
2)
•
•
Oltre alle difficoltà di definire contenuti sensati nella persistente incertezza
del quadro della finanza locale, vi sono molti dubbi su quale sia la corretta
procedura di perfezionamento del documento. Proviamo, quindi, a proporre
qualche riflessione sul tema, pur con l’avvertenza che si tratta di opinioni
personali, al momento non suffragate da alcun chiarimento ufficiale:
il Dup, diversamente dalla vecchia Relazione previsionale e
programmatica, non è un mero allegato del bilancio di previsione e
costituisce presupposto indispensabile per l’approvazione dello stesso.
il Dup deve essere approvato prima del bilancio.
Ma (qui sta il punto) qual è la procedura ad un tempo più corretta e
semplice per farlo?
Purtroppo, le norme (come spesso accade) sono tutt’altro che chiare e i
chiarimenti interpretativi chiariscono poco.
Dup: l’iter
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•
•
In base al dato letterale, c’è una sola certezza: è la Giunta che deve fare il
primo passo, adottando il Dup e successivamente “presentarlo” al Consiglio
“per le conseguenti deliberazioni”. Il tutto entro il 31 luglio, termine che
quest’anno è stato posticipato al 31 dicembre.
È parimenti evidente, quindi, che tale scadenza non presuppone
l’approvazione consiliare del Dup, ma solo l’avvio del relativo iter. In
questo senso, depone anche la differenza fra il tenore della disciplina
vigente e quella elaborata durante la sperimentazione, che al contrario
fissava un doppio termine, rispettivamente, per la presentazione e per
l’approvazione del DUP. Tale lettura è stata confermata da Arconet (Faq n.
9).
L’iter a valle della presentazione non è normato dalle legge, per cui spetta
ai singoli enti provvedere a strutturarlo (la sede ideale è il regolamento di
contabilità).
Dup: la presentazione
•
•
•
Gli enti devono in primo luogo definire le modalità della
“presentazione”: al riguardo, la soluzione più lineare pare quella di
una delibera di giunta, che ovviamente dovrà avere data anteriore al
31 dicembre, anche se non sono previste sanzioni in caso di ritardo.
In altre parole, riteniamo corretta la tesi più semplice della
presentazione entro il 31 dicembre con mera deliberazione di Giunta,
anche senza convocazione del consiglio.
In alternativa, si può procedere all’approvazione con deliberazione di
Giunta e contestuale convocazione del consiglio, sempre entro il 31
dicembre, per l’illustrazione e la discussione del documento.
Dup: il ruolo del consiglio
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-
-
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•
Un secondo punto da chiarire riguarda il ruolo del consiglio,
anch’esso non definito dal Tuel e dal principio contabile applicato.
Al riguardo, la Commissione Arconet (Faq n. 10) ha “chiarito” che
la deliberazione del consiglio concernente il Dup può tradursi:
in una approvazione, nel caso in cui il documento di
programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del
Consiglio;
in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso,
che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei
confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della
successiva nota di aggiornamento.
Pare una lettura un po’ forzata, visto che, a mente dell’art. 42 del
Tuel, il consiglio deve approvare tutti gli atti di programmazione
finanziaria dell’ente.
Ovviamente, il via libera consiliare può arrivare anche dopo il 31
dicembre.
Dup: il ruolo del consiglio e pareri
•
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Laddove, quindi, si propenda per l’approvazione del Dup da parte del
Consiglio entro il 31 dicembre, sarà necessario procedere ad ulteriori
approvazioni a fronte dei successivi (inevitabili) aggiornamenti che il
documento subirà nei prossimi mesi, con conseguente (notevole)
appesantimento dell’iter.
Infatti, il punto 4.2 lett. a) del principio contabile sulla programmazione,
dopo aver richiamato il termine del 15 novembre per la presentazione
dello schema di bilancio di previsione, chiarisce che “a seguito di
variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo
schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al
Dup. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei
residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso
di approvazione unitamente al Dup e al bilancio provvisorio in
gestione”.
Inoltre, occorrerà acquisire il parere dei revisori ex art. 239 del Tuel
(mentre i pareri dei responsabili ex art. 49 sono necessari anche sui
provvedimenti di giunta).
Dup: il ruolo del consiglio e pareri
•
•
•
In proposito, la Faq 10 di Arconet afferma che “è necessario
il parere dell’organo di revisione sulla delibera di giunta a
supporto della proposta di deliberazione del consiglio, reso
secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente”.
Si può intendere che la deliberazione di giunta, una volta
approvata, va ai revisori e poi, acquisito il parere, viene
trasmessa al consiglio per le “conseguenti deliberazioni”.
Tale tesi smentisce in parte quanto sostenuto dal Cndcec,
secondo cui la mera presentazione non richiede il parere, che
potrebbe essere espresso solo sul bilancio.
Dup: la nota di aggiornamento
•
•
La Faq 10 di Arconet “chiarisce” che la nota di aggiornamento al Dup è
eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate
entrambe le seguenti condizioni:
il Dup è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi
strategici e operativi del consiglio;
non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del
Dup già approvato;
Lo schema di nota di aggiornamento, se presentato, si configura come lo
schema del Dup definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi
previsti dall’allegato n. 4/1 al D. Lgs 118/2011
Dup: la nota di aggiornamento
•
•
•
•
Lo schema di nota di aggiornamento al Dup e lo schema di bilancio di
previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre,
unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo le modalità
previste dal regolamento dell’ente;
La nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da
parte del Consiglio.
In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al Dup e
il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o
nell’ordine indicato.
In questa prospettiva, pare quindi possibile anche approvare
contestualmente Dup e preventivo. In altri termini, riteniamo che il Dup,
presentato nei termini possa in ogni caso essere approvato
successivamente dal consiglio unitamente al preventivo, purchè sia fatto
salvo il principio per cui il bilancio discende dal Dup e quest’ultimo non
costituisce un mero allegato del primo.
Dup e programmi settoriali
•
-
Il Dup raccoglie in un unico strumento una pluralità di documenti
di programmazione settoriale con orizzonte temporale triennale,
già previsti dalla normativa:
programma triennale dei lavori pubblici;
programmazione triennale del fabbisogno di personale;
piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;
eventuali altri documenti.
Dup e programma llpp
•
•
In base al codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006) ed ai
relativi provvedimenti applicativi (DPR 207/2010 e D.M. 24
ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture), lo schema del
programma triennale dei lavori pubblici deve essere redatto entro
il 30 settembre, adottato dalla Giunta entro il 15 ottobre e infine
deliberato dal consiglio contestualmente al bilancio di previsione,
del quale costituisce un allegato assieme all'elenco dei lavori da
avviare nell'anno.
Prima del varo definitivo, inoltre, gli schemi di tali provvedimenti
devono essere pubblicati per almeno 60 giorni consecutivi nella
sede dell'amministrazione (che può anche adottare ulteriori forme
di informazione).
Dup e programma llpp
• È evidente che si tratta di previsioni mal coordinate sia sul piano
temporale, che su quello formale. Con quelle relative al Dup.
• Sotto il primo profilo, i termini di scadenza non sono allineati,
anche se per quest’anno la proroga del Dup rende meno complicata
la questione.
• Sotto il secondo profilo, da un parte programma triennale ed elenco
annuale sono legati al bilancio, dall’altra diventano un allegato del
Dup.
• Da notare che, come detto, quest’ultimo, a differenza della vecchia
relazione previsionale e programmatica, non è un allegato del
preventivo, ma ne rappresenta il presupposto.
• Come uscirne?
Dup e programma llpp
• Fatte salve diverse previsioni del regolamento di contabilità, la
soluzione più ragionevole pare la seguente:
- entro il 15 ottobre la giunta adotta lo schema di programma triennale e
quello dell’elenco annuale disponendone la pubblicazione per 60
giorni;
- tali schemi confluiscono nella proposta di Dup che la giunta presenta
al consiglio entro il 31 dicembre;
- il Dup (con gli eventuali aggiornamenti apportati dalla giunta in
conformità al principio contabile applicato) può essere approvato dal
consiglio una volta decorsi il periodo di pubblicità previsto per il
programma triennale e l’elenco annuale, che saranno riportati
nell’allegato del documento;
- al momento dell’approvazione del bilancio di previsione (che dovrà
intervenire dopo il varo del Dup), si dà atto che il programma triennale
e l’elenco annuale sono quelli allegati al Dup stesso.
Dup e programma llpp
• Tale lettura è stata indirettamente confermata dalla Faq 10 di
Arconet.
• Quest’ultima infatti afferma che “in caso di rinvio del termine di
presentazione del Dup, la specifica disciplina concernente i
documenti di programmazione integrati nel Dup deve essere
rispettata”.
• Rimane necessaria una modifica normativa che raccordi i tempi dei
diversi documenti (specie in vista del 2016, se la scadenza del Dup
restasse il 31 luglio).
Dup e piano alienazioni
• Per quanto concerne, invece, il piano delle alienazioni e valorizzazioni
patrimoniali (previsto dall’art. 58 del D.L. 112/2008), anch’esso, come
detto, confluisce nel Dup. Tuttavia, il principio contabile applicato sulla
programmazione richiede preliminarmente una specifica delibera di
giunta, ricognitiva del patrimonio immobiliare e quindi l’estrazione
dall’inventario comunale di fabbricati e terreni disponibili e indisponibili.
• Il principio prevede, infatti, al punto 8.2. “Al fine di procedere al riordino,
gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con
apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito
elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere
individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere
predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali”
quale parte integrante del DUP”.
Verso l’assestamento
Assestamento
• Da quest’anno, oltre che alle verifiche sull’anno in corso, occorre
anche quantificare bene gli stanziamenti di competenza di quello
venturo, tenuto anche conto del possibile esercizio provvisorio (o
gestione provvisoria) durante il 2016.
• In base alle nuove regole, infatti, nel corso dell’esercizio
provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti
nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per
l’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio.
• Nel 2016, quindi, gli enti, che al 31 dicembre 2015 non hanno
deliberato il bilancio di previsione 2016, gestiranno
provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo
esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato (2015-2017),
previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio
allegato al D. Lgs. 118/2011.
Assestamento
• Importante anche verificare le entrate e spese reimputate con il
riaccertamento straordinario.
• Per gli accertamenti reimputati al 2015 è fondamentale attivare tutte le
possibili azioni affinché l'esigibilità maturi nell'esercizio, trattandosi a
tutti gli effetti di entrate di competenza che, come tali, garantiscono la
copertura agli impegni imputati all’esercizio. Il loro mancato
conseguimento, quindi, rischierebbe di compromettere sia gli equilibri di
bilancio che quelli di Patto
• Inoltre, occorre verificare la corretta imputazione sul 2015 e sul 2016
degli impegni giuridicamente già perfezionatisi. È vero che, in base al
punto 9.1 del principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria, il
responsabile del servizio finanziario può procedere ad un riaccertamento
parziale al fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in
corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del
riaccertamento ordinario. Ma dovrebbe trattarsi di un’eccezione e non
della regola, anche per evitare inutili appesantimenti di lavoro.
Assestamento
• Infine, con l’assestamento occorre procedere a una verifica delle somme
iscritte negli stanziamenti del preventivo a titolo di fondo crediti di dubbia
esigibilità (fcde), al fine di ricondurle al livello degli accertamenti che
sono stati effettivamente registrati ovvero delle previsioni aggiornate,
procedendo (se del caso) all'eventuale adeguamento dell’accantonamento.
• Pertanto, gli enti dovranno confrontare le previsioni definitive di entrata e
il livello di accertamenti e di riscossione effettivamente raggiunti rispetto
ai dati utilizzati nel bilancio di previsione. Dovranno essere utilizzati il
livello di analisi (tipologia, capitolo ecc.) e il metodo di calcolo già
utilizzati a preventivo, applicando la percentuale di accantonamento
all'importo maggiore tra stanziamento definitivo ed accertamento.
• Per adeguare il fcde, si deve confrontare la percentuale relativa
all’incidenza degli incassi utilizzata per il calcolo a preventivo (ossia
quella “storica”, calcolata come media degli ultimi 5 anni), con
l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli accertamenti e
con l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli
stanziamenti rilevate alla data della verifica.
Assestamento
• Se la minore delle due percentuali rilevate (l’incidenza degli incassi in conto
competenza rispetto agli accertamenti e l’incidenza degli incassi in conto
competenza rispetto agli stanziamenti) è inferiore all’incidenza degli incassi
“storica” utilizzata per il calcolo a preventivo, è necessario adeguare il fcde,
applicando la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del
bilancio (ossia il complemento a 100 della percentuale degli incassi “storica”) al
maggiore tra lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla data in cui si procede
alla verifica.
• Se invece la minore delle due percentuali rilevate (l’incidenza degli incassi in
conto competenza rispetto agli accertamenti e l’incidenza degli incassi in conto
competenza rispetto agli stanziamenti) è superiore all’incidenza degli incassi
“storica” utilizzata per il calcolo a preventivo, è possibile ridurre la percentuale
da utilizzare per il calcolo del fcde. A tal fine, si fa riferimento alla minore tra le
due percentuali rilevate (l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto
agli accertamenti l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli
stanziamenti) e si calcola il complemento a 100. Tale percentuale, applicata
all’importo maggiore tra lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla data in
cui si procede all’adeguamento, determina l’importo congruo del fcde.
Bilancio consolidato
(c’è tempo, ma non troppo)
Bilancio consolidato
• I termini di decorrenza dell’obbligo di predisposizione del bilancio
consolidato sono i seguenti:
- 2015: gli enti sperimentatori sono tenuti a predisporre il bilancio
consolidato riferito alla situazione del gruppo al 31 dicembre 2014;
- 2016: tutti gli enti locali (ad eccezione di quelli di cui al punto precedente)
saranno tenuti a predisporre il bilancio consolidato riferito alla situazione
del gruppo al 31 dicembre 2015, salva la facoltà di cui al punto
successivo;
-2017: gli enti locali che intendono avvalersi della facoltà prevista al c. 4
dell’art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011, che consente di rinviare la
l’adozione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2016,
dovranno predisporre il bilancio consolidato riferito al 31 dicembre 2016.
A tal fine, però, ci vuole una deliberazione consiliare.
- 2018: i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti dovranno
predisporre il bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2017,
secondo quanto previsto dal punto 1 del Principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato allegato al D. Lgs. 118/2011.
Bilancio consolidato
• L'obbligo di redazione del bilancio consolidato impone agli enti
(capogruppo) una serie di attività preliminari, che rivestono una notevole
importanza ai fini della successiva attuazione della fase del consolidamento.
• In particolare, occorre procedere ad una delimitazione del perimetro di
consolidamento, per selezionare le realtà che vi partecipano ed i soggetti che,
invece, ne sono esclusi.
• A tale scopo, ogni ente deve predisporre due distinti elenchi: da una parte,
quello degli enti, delle aziende e delle società che compongono il gruppo
amministrazione pubblica sulla base dei criteri indicati (che prevedono
l'inclusione degli organismi strumentali, degli enti strumentali controllati,
degli enti strumentali partecipati, delle società controllate e partecipate) e,
dall'altra parte, delle realtà che sono ricomprese nell'ambito del bilancio
consolidato.
Bilancio consolidato
•
I due elenchi, da approvare in giunta, non sono necessariamente
coincidenti, dal momento che alcune realtà partecipanti al gruppo
potrebbero non essere ricomprese nell'ambito del bilancio
consolidato, essenzialmente per due ragioni.
1) da una parte l'irrilevanza, nell'ipotesi che il bilancio di un
componente del gruppo non presenti significatività ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale
e finanziaria e del risultato economico di gruppo. Il principio
contabile fornisce, in proposito, indicazioni puntuali, stabilendo –
ad esempio – che, in ogni caso, sono considerate irrilevanti (e
quindi non oggetto di consolidamento) le quote di partecipazione
inferiori all'1% del capitale della società partecipata.
2) dall'altra parte, l'impossibilità di reperire le informazioni
necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese
sproporzionate, ovviamente da intendersi in relazione a casi
limitati e dipendenti da eventi di natura straordinaria.
Bilancio consolidato
•
•
Tali elementi dovranno essere oggetto di informativa anche a
favore degli stessi soggetti appartenenti all'area di consolidamento
a cui, infine, dovranno essere impartite le direttive necessarie per
rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.
Tali direttive che, in particolare, dovranno riguardare le modalità
ed i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio e dei rendiconti
indispensabili per la predisposizione del bilancio consolidato, le
indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le
informazioni integrative per elaborare il documento consolidato
nonché le istruzioni necessarie per garantire la migliore uniformità
dei criteri di redazione dei documenti da sottoporre ad
aggregazione.
Le prinnipali novità del DDL
Stabilità 2016
In sintesi
•
•
•
•
Superamento del Patto e introduzione del pareggio di bilancio.
Modifiche alla disciplina dei tributi locali.
Revisione dei meccanismi di riparto del fondo di solidarietà.
Riduzione del turn-over e blocco del fondo per la
contrattazione decentrata.
• Misure sugli acquisti.
Dal Patto al pareggio
Dal Patto al pareggio
• Disapplicazione, dal 2016, delle norme sul Patto, fatti salvi gli
effetti delle sanzioni e delle eventuali compensazioni
orizzontali relative al 2015
• Introduzione dell’obbligo di “conseguire un saldo non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le
spese finali”.
• Di fatto, ciò comporta una parziale modifica della L.
243/2012, che invece impone un doppio pareggio (corrente e
finale) da conseguire sia in termini di competenza che in
termini di cassa.
• Ma la L. 243/2012 è rinforzata, quindi…
L. 243/2012
1. REGOLA: Equilibrio di bilancio (art. 9)
•
Il principio dell’equilibrio dei bilanci per le Regioni e
gli Enti locali è declinato nella regola del
conseguimento di un saldo non negativo:
a) tra le entrate finali e le spese finali;
b) tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote
di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.
•
Il vincolo si pone:
1) in termini nominali (n termini nominali (e non
strutturali, cioè tenendo conto degli effetti del ciclo e
al netto delle misure una tantum, ma vedi dopo
meccanismo di trasferimenti statali a compensazione
degli effetti del ciclo
2) sia in fase preventiva che di rendiconto;
3) sia in termini di competenza di cassa.
L. 243/2012
SALDO FINALE
TIT.
ACCERTAMENTI/RISCOSSIONI
TIT.
IMPEGNI/PAGAMENTI
I
Spese correnti
I
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
II
Spese in conto capitale
II
Trasferimenti correnti
III
Spese per incremento di
attività finanziarie
III
Entrate extratributarie
IV
Entrate in conto capitale
V
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
L. 243/2012
SALDO CORRENTE
TIT.
ACCERTAMENTI/RISCOSSIONI
I
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
II
Trasferimenti correnti
III
Entrate extratributarie
TIT.
I
IV
IMPEGNI/PAGAMENTI
Spese correnti
Rimborso prestiti
Pareggio e armonizzazione
Nuovo sesto comma dell’art. 162 del D.Lgs 267/2000
Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la
competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero
del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.
Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle
previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo
delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei
mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono
essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli
dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di
competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo
le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria
necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del
rispetto del principio dell’integrità.
Pareggio e armonizzazione
D. Lgs. 118/2011
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
TIT.
COMEPTENZA
AVANZO di competenza di
parte corrente
Fondo pluriennale vincolato
per spese correnti
I
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
II
Trasferimenti correnti
III
Entrate extratributarie
V
Entrate da riduzione attività
finanziarie
TIT.
COMPETENZA
I
Spese Correnti
II
Trasferimenti in conto capitale
(parte)
III
Spese per incremento attività
finanziarie
IV
Rimborso prestiti
Equilibrio corrente
•
•
•
•
All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto
capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e
l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie.
Al riguardo, si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie,
determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli
obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito
dell'adozione del
principio della competenza finanziaria
potenziata, non e' più automaticamente garantito.
Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività
finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività
finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo
deve essere finanziato da risorse correnti.
Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre
all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo positivo
delle attività finanziarie deve essere destinato al rimborso
anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.
Pareggio e armonizzazione
D. LGS. 118/2011
EQUILIBRIO IN CONTO CAPITALE
TIT.
COMPETENZA
Avanzo
Fondo pluriennale vincolato
per spese di investimento
IV
Entrate in conto capitale
VI
Accensioni Prestiti
TIT.
II
COMPETENZA
Spese in conto capitale al
(parte) netto trasferimenti conto
capitale
Pareggio e armonizzazione
D. LGS. 118/2011
EQUILIBRIO FINALE
EQUILIBRIO CORRENTE
+
EQUILIBRIO FINALE
Pareggio e armonizzazione
•
Gli equilibri di bilancio definiti dalla L. 243/2012
NON corrispondono a quelli previsti dal D. Lgs.
118/2011
1)
l’equilibrio corrente del 118 NON corrisponde al saldo
corrente della 243;
la 243 (a differenza del 118) NON prevede l’equilibrio
in conto capitale;
l’equilibrio finale del 118 NON corrisponde al saldo
finale della 243 (soprattutto perché il primo include
anche il titolo VI – accensione prestiti);
nel saldo finale della 243 NON rientrano né il fondo
cassa né l’avanzo di amministrazione;
Il 118 considera solo gli equilibri di competenza.
2)
3)
4)
5)
DDL Stabilità 2016
•
•
•
Limitatamente all’anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini
di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e
di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento.
Non rilevano gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e
dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a
confluire nel risultato di amministrazione.
Per l’anno 2016, non sono considerate le spese sostenute dagli enti
locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull’avanzo
di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito.
L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro. A tal fine
gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1 marzo, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il
coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica,
secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della
medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere
interventi di edilizia scolastica.
Saldo 2016
TITOLO
a sommare
I
ENTRATE FINALI*
VOCE
VALORE
IMPORTO
Entrate correnti di
natura tributaria,
Accertamenti
contributiva e
perequativa
SPESE FINALI
TITOLO
VOCE
VALORE
I
Spese correnti
Impegni
a sommare
Previsioni finali
a detrarre
Previsioni finali
a sommare
Impegni
a sommare
Previsioni finali
a detrarre
Previsioni finali
a sommare
Impegni
a sommare
a sommare
II
Trasferimenti correnti
Accertamenti
I
a sommare
III
Entrate extratributarie
Accertamenti
I
a sommare
IV
Entrate in conto capitale Accertamenti
II
a sommare
V
Entrate da riduzione di
attività finanziarie
Accertamenti
II
a sommare
Fondo pluriennale
vincolato per spese
correnti
Previsioni
finali
II
a sommare
Fondo pluriennale
vincolato per spese in
conto capitale non
derivante da debito
Previsioni
finali
III
TOTALE ENTRATE FINALI
Fondo crediti di
dubbia esigibilità
di parte corrente +
altri fondi
Fondo pluriennale
vincolato per
spese correnti
Spese in conto
capitale
Fondo crediti di
dubbia esigibilità
di parte capitale
Fondo pluriennale
vincolato per
spese in conto
capitale non
derivante da
debito
Spese per
incremento di
attività finanziarie
TOTALE SPESE FINALI
0
SALDO FINALE DI COMPETENZA
OBIETTIVO STANDARD
RECUPERI PATTO ORIZZONTALE
RESTITUZIONI PATTO ORIZZONTALE
QUOTE ACQUISITE
QUOTE CEDUTE
OBIETTIVO FINALE
L'OBIETTIVO E' RISPETTATO
IMPORTO
0
0
a
a
a
a
detrarre
sommare
detrarre
sommare
0
#NOME?
NB Dalle entrate finali devono essere escluse le quote assegnate a titolo di Fondo Imu-Tasi, pari complessivamente a 390 milioni per il 2016.
0
Saldo 2017
TITOLO
a sommare
I
ENTRATE FINALI
VOCE
VALORE IMPORTO TITOLO
Entrate correnti di
natura tributaria,
Accertamenti
I
contributiva e
perequativa
a sommare
II
Trasferimenti correnti Accertamenti
I
a sommare
III
Entrate extratributarie Accertamenti
II
a sommare
IV
Entrate in conto capitale Accertamenti
II
a sommare
V
Entrate da riduzione di
Accertamenti
attività finanziarie
III
TOTALE ENTRATE FINALI
0
SALDO FINALE DI COMPETENZA
OBIETTIVO STANDARD
RECUPERI PATTO ORIZZONTALE
RESTITUZIONI PATTO ORIZZONTALE
QUOTE ACQUISITE
QUOTE CEDUTE
OBIETTIVO FINALE
L'OBIETTIVO E' RISPETTATO
SPESE FINALI
VOCE
VALORE
Spese correnti
Impegni
Fondo crediti di
dubbia esigibilità Previsioni
di parte corrente
finali
+ altri fondi
Spese in conto
Impegni
capitale
Fondo crediti di
Previsioni
dubbia esigibilità
finali
di parte capitale
Spese per
incremento di
Impegni
attività
finanziarie
TOTALE SPESE FINALI
0
0
a detrarre
a sommare
a detrarre
a sommare
0
#NOME?
IMPORTO
a sommare
a detrarre
a sommare
a detrarre
a sommare
0
DDL Stabilità 2016
•
•
•
•
Nessuna limitazione sull’uso del fondo cassa, mentre per
avanzi e debito lo sblocco è parziale.
Da notare che tale meccanismo, stando al testo licenziato dal
Governo, si applicherà anche ai comuni al di sotto dei 1000
abitanti, finora sempre esclusi dal Patto.
Lo si evince dal richiamo che la norma sul pareggio opera
all’art. 9, comma 1, della L. 243/2012, che a sua volta
menziona espressamente, oltre a regioni, province e città
metropolitane, anche tutti i comuni.
A questo proposito, merita anche segnalare la necessità di
chiarire un altro aspetto fondamentale. Finora, la dicotomia
fra enti soggetti e enti non soggetti al Patto è stata utilizzata
anche per differenziare il regime di limiti alla spesa di
personale ed al turn-over, nel primo caso disciplinato dal
comma 557 e nel secondo dal comma 562 della L. 296/2006.
Ora, tale distinzione pare superata, per cui si tratta di capire
quale sia il regime effettivamente applicabile.
DDL Stabilità 2016
•
•
•
•
Confermati gli obblighi di monitoraggio e
certificazione (con sanzioni più pesanti per i
revisori), nonché la sanzioni già collegati al Patto.
Viene nuovamente prevista la possibilità per le
regioni di effettuare compensazioni verticali e
orizzontali, ma senza incentivo statale.
Dubbi sulla sopravvivenza del Patto orizzontale
nazionale.
Nessun cenno alla questione della regionalizzazione
dell’indebitamento
L. 243/2012
2. REGOLA: Indebitamento
Art. 9, comma 3Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito
maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui
al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di
spese di investimento con le modalità previste dall'articolo 10.
L. 243/2012
2. REGOLA: Indebitamento
Art. 10
Alla golden rule dell’art. 119 Cost. (solo spese di investimento) si affianca
l’obbligo di contestuale definizione dei piani di ammortamento di durata di
durata non superiore alla vita utile dell'investimento,
Il ricorso all’indebitamento potrà essere effettuato sulla base di apposite intese
concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento,
l’equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti della
Regione interessata, compresa la medesima Regione.
Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel
limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di
previsione.
In caso di complessivo scostamento dall’equilibrio, il disavanzo concorre alla
determinazione dell’equilibrio di cassa dell’esercizio successivo ed è ripartito
tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto.
Sarà quindi possibile solo per singoli enti finanziare con debito gli
investimenti, mentre a livello del complesso degli enti del territorio regionale
sarà richiesto il pareggio di bilancio.
L. 243/2012
Se un ente ha saldo positivo:
1) deve destinare il surplus ad estinzione del debito;
2) può destinarlo a spese di investimento se è rispettata
la condizione aggregata dell’art. 10
Se un ente ha saldo negativo:
1) può indebitarsi solo se acquisisce spazi attraverso
l’art. 10
In
ogni
caso,
però,
è
consentito
ricorrere
all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi
di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione
L’intesa ex art. 10
La Regione:
• raccoglie dagli enti locali i dati di
previsione sul saldo di cassa e gli
investimenti previsti;
• coordina l’utilizzo dell’eventuale surplus o
il recupero dell’eventuale disavanzo;
• monitora ed effettua la verifica a
consuntivo.
L’intesa ex art. 10
La Regione:
• può operare come stanza di compensazione
orizzontale;
• può cedere in tutto o in parte il proprio
eventuale surplus (compensazione
verticale).
Ci sono evidenti analogie con il Patto
regionalizzato…
L. 243/2012
L. 243/2012
L. 243/2012
Come potrebbe cambiare la L. 243
Testo attuale
Art. 9
1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle
province, delle città metropolitane e delle
province autonome di Trento e di Bolzano si
considerano in equilibrio quando, sia nella fase
di previsione che di rendiconto, registrano:
a) un saldo non negativo, in termini di
competenza e di cassa, tra le entrate finali e le
spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di
competenza e di cassa, tra le entrate correnti e
le spese correnti, incluse le quote di capitale
delle rate di ammortamento dei prestiti.
.
Modifica proposta
Art. 9
1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle
province e delle città metropolitane e delle
province autonome di Trento e Bolzano si
considerano in equilibrio quando rispettano un
obiettivo – stabilito dalla legge dello Stato con
valenza triennale, anche tenendo conto di
parametri di virtuosità – relativo a un saldo in
termini di competenza tra entrate finali e
spese finali, sia nella fase di previsione che di
rendiconto.
Come potrebbe cambiare la L. 243
Testo attuale
Art. 10
.
3. Le operazioni di indebitamento di cui al
comma 2 sono effettuate sulla base di apposite
intese concluse in ambito
regionale che
garantiscano, per l'anno di riferimento,
l'equilibrio della gestione di cassa finale del
complesso degli enti territoriali della regione
interessata, compresa la medesima regione,
come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera
a). A tal fine, ogni anno i comuni, le province e
le città metropolitane comunicano alla regione di
appartenenza ovvero alla provincia autonoma di
appartenenza, secondo modalità stabilite con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo
di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a),
che l'ente locale prevede di conseguire, nonché
gli investimenti che intende realizzare attraverso
il ricorso all'indebitamento o con i risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti.
Ciascun ente territoriale può in ogni caso
ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese
per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio
bilancio di previsione.
Modifica proposta
Art. 10
3. Le operazioni di indebitamento di cui al
comma 2 sono effettuate sulla base di apposite
intese concluse in ambito regionale che
garantiscano, per l'anno di riferimento,
l’obiettivo di saldo di competenza finale del
complesso degli enti territoriali della regione
interessata, compresa la medesima regione come
definito dall’art. 9 comma 1. A tal fine, ogni
anno i comuni, le province e le città
metropolitane comunicano alla regione di
appartenenza ovvero alla provincia autonoma di
appartenenza, secondo modalità' stabilite con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 5 del presente articolo,
l’obiettivo di saldo di cui all'articolo 9, comma
1, che l'ente locale prevede di conseguire,
nonché gli investimenti che intende realizzare
attraverso il ricorso all'indebitamento o con i
risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti. Ciascun ente territoriale può in ogni
caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle
spese per rimborsi di prestiti risultanti dal
proprio bilancio di previsione.
Le modifiche alla
disciplina dei tributi
Abitazioni principali
• Abolizione della Tasi, sia nell’ipotesi di unità immobiliare adibita ad
abitazione principale dal possessore, sia nel caso di unità immobiliare
adibita ad abitazione principale dall’occupante.
• Nel secondo caso, il possessore paga la percentuale stabilita dal comune
nel 2015 o, in mancanza, il 90%.
• Rimangono assoggettate le prime case accatastate in A1, A8 e A9. Per gli
stessi immobili l’Imu si applica con aliquota ridotta dello 0,4% e
detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica.
• La nozione di abitazione principale dovrebbe essere sempre quella già
prevista ai fini Imu (residenza anagrafica+dimora abituale) e dovrebbe
includere anche le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6
e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate.
Ex case coniugali
• Sono in ogni caso esenti da Imu, salvo quelle accatastate in
A1, A8 e A9.
• Ai fini Tasi, se adibite ad abitazione principale del coniuge
assegnatario, rientrano nel regime delle prime case, per cui
può residuare un obbligo di pagamento a favore del coniuge
non assegnatario possessore.
Comodati
• Esenzione Imu a favore delle unità immobiliari, salvo quelle accatastate in
A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti disabili
entro il secondo grado sia in linea retta sia in linea collaterale.
• Salta la facoltà per i comuni di assimilare ad abitazione principale le
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che
l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in
catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il
comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a
15.000 euro annui.
• Vengono assimilate ex lege le unità immobiliari, escluse quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad
abitazione principale e che non possiedano un altro immobile ad uso
abitativo in Italia e a condizione che il contratto sia registrato, che il
comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione
principale e che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia. Ai
fini dell'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo attesta nel modello di
dichiarazione.
Terreni
•
•
1)
2)
3)
•
•
Per l’esenzione Imu di cui all’art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs.
504/1992 tornano ad applicarsi i parametri di cui alla circolare n.
9/1993, con conseguente superamento di quelli fissati dal D.L. 4/2015.
Sono in ogni caso esenti dall’Imu i terreni:
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla
loro ubicazione;
ubicati nei comuni delle isole minori;
a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile.
Vengono quindi abrogate le norme di favore per CD e IAP in materia di
base imponibile Imu (moltiplicatore ridotto e franchigia).
Confermata ovviamente l’esenzione dalla Tasi.
Beni merce
•
•
•
Per la Tasi, si prevede un’aliquota ridotta allo 0,1%, che i
comuni potranno aumentare sino allo 0,25% o ridurre fino
all’azzeramento.
Confermata l’esenzione dall’Imu.
In entrambi i casi, il regime di favore vale fintanto che
permanga la destinazione alla vendita e non siano in ogni
caso locati
“Imbullonati”
•
•
•
•
“A far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita
catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili
nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima
diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli
elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e
l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.
Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature
ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali possono
presentare atti di aggiornamento (Docfa) per la rideterminazione
della rendita catastale.
Per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite
catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
Invio deliberazioni
•
Il termine del 21 ottobre per l’invio al Portale del
federalismo fiscale è anticipato dal 21 ottobre al 14 ottobre.
Compensazioni
•
•
•
In relazione ad abitazione principale e ai terreni agricoli:
3.668,09 milioni di euro, che vanno ad incrementare il fondo
di solidarietà comunale, ma verranno ripartiti sulla base del
gettito effettivo Imu e Tasi ai predetti immobili.
In relazione agli imbullonati, previsto un contributo annuo di
155 milioni di euro ripartito come trasferimento, per il 2016,
entro il 31 ottobre, dal 2017 entro il 30 giugno.
Viene rifinanziato con 390 milioni anche il c.d. fondo Imu
Tasi (625 milioni nel 2014, 530 nel 2015).
Blocco aumenti
•
1)
2)
3)
•
Per tutti il 2016, regioni, province, città metropolitane e
comuni non potranno deliberare aumenti di tributi e
addizionali, con le seguenti eccezioni:
enti in dissesto e pre-dissesto;
Tari;
tariffe di natura patrimoniale (come la tariffa rifiuti, il
Cosap, mentre il Cimp rientra nel blocco).
I comuni potranno mantenere la maggiorazione Tasi dello
0,8 per mille ove deliberata entro il 30 settembre 2015.
Mediazione
•
•
•
•
Il D. Lgs. 156/2015 ha esteso anche ai tributi locali, a decorrere dal
2016, l’istituto della mediazione tributaria obbligatoria quale
adempimento preliminare all’eventuale ricorso giurisdizionale.
Tale obbligo riguarda gli accertamenti di valore inferiore a 20.000 euro,
computando a tal fine solo la maggiore imposta accertata, al netto,
quindi, di sanzioni e interessi, per cui rientrano anche avvisi che
“cubano” complessivamente cifre superiori a tale somma.
In base all’art. 12 del D. Lgs. 156/2015, la nuova disciplina riguarda
tutti gli atti procedurali che dovranno essere disposti a partire dal 1°
gennaio del prossimo anno.
Pertanto, anche per gli atti impositivi emessi dal 3 novembre 2015 e
che potranno essere impugnati a partire dal 2 gennaio 2016, l’ente
impositore è tenuto a riportare, oltre alle indicazioni per la proposizione
del ricorso (nel caso in cui il contribuente decidesse di presentarlo entro
la fine dell’anno corrente), anche quelle per consentire al contribuente
di proporre il reclamo.
Mediazione
•
•
•
Ricordiamo che il mancato esperimento del tentativo di mediazione è
causa di improcedibilità dell’eventuale ricorso, per cui le parti saranno
comunque tenute a mediare su input del giudice adito, che sospenderà il
procedimento.
Quindi, per evitare problemi rispetto agli atti notificati prima del 31
dicembre 2015 (e sappiamo che è questa la fase dell’anno in cui parte il
numero maggiore di notifiche), ma impugnati dopo il 1° gennaio 2016,
è necessario fornire le opportune informative.
Rammentiamo anche che il D. Lgs. 152/2015 ha elevato a da 2582,28 a
3000 euro l’importo entro cui i contribuenti potranno impugnare gli atti
impositivi emessi dagli enti locali senza necessariamente essere
rappresentati da un difensore abilitato. Anche in tal caso, il valore è
commisurato alla sola maggiore imposta richiesta, senza calcolare
sanzioni e interessi.
Il fondo di solidarietà
Dotazione
•
•
•
Viene incrementata di 3.668,09 milioni di euro per le
compensazioni Imu e Tasi, ma ridotta di 1.949,1 milioni di
euro per effetto del riproporzionamento della quota di
alimentazione a carico dei comuni.
Quest’ultima continua ad essere garantita dalla trattenuta
Imu, che scende a 2.768,8 milioni di euro.
Non è stata prevista la annunciata devoluzione al fondi
dell’Imu statale sugli immobili D.
Riparto
•
•
•
Per la quota di compensazioni Imu e Tasi verranno
considerati i gettiti effettivi 2015.
Per la quota residua viene confermato il mix attuale di
criteri, ma per i comuni delle regioni ordinarie la quota parte
che verrà assegnata in base alla differenza tra le capacità
fiscali e i fabbisogni standard sale dal 20% del 2015 al
30% nel 2016, al 40% dal 2017 ed al 55% dal 2018.
Per l’anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni
standard approvati dalla Copaff entro il 31 marzo 2016.
Riparto
•
a)
b)
A decorrere dall’anno 2016 l’ammontare del fondo di solidarietà
comunale, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies
(compensazioni Imu e Tasi), per ciascun comune:
delle regioni Siciliana e Sardegna è determinato in modo tale da
garantire la medesima dotazione netta del fondo di solidarietà comunale
per l’anno 2015;
delle regioni a statuto ordinario non ripartito secondo i criteri di cui al
comma 380-quater (fabbisogni standard) è determinato in modo tale da
garantire proporzionalmente la dotazione netta del fondo di solidarietà
comunale per l’anno 2015, laddove per dotazione netta si intende la
differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati ai
sensi del comma 380-sexies (compensazioni Imu e Tasi) per ciascun
comune e la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun
comune.
Riparto
•
Per il 2016, il dpcm dovrebbe essere approvato entro il
prossimo 30 aprile, dal 2017 entro il novembre dell’anno
precedente.
Risorse standard 2016
=
Imu standard
+
Tasi standard
+
Fondo
•
•
L’Imu standard va iscritta al netto della quota di alimentazione, che
dovrebbe scendere dal 38,23% al 22,4%, applicata alla stessa base,
per cui se l’Imu 2015 valeva 100, la quota di alimentazione 2016
dovrebbe essere 22,4.
Ovviamente, come detto, sia le previsioni Imu che quelle Tasi vanno
ridotte per tenere conto delle nuove esenzioni, i cui effetti saranno
compensati sul fondo.
Acquisti
Rafforzamento Consip
•
•
•
Per le categorie merceologiche standard (energia elettrica,
gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) viene
sospesa fino al 2019 la facoltà di approvvigionamento
autonomo anche a prezzi inferiori.
Estensione anche agli enti locali dell’art. 9, comma 3, del
D.L. 66/2014, ai sensi del quale con dpcm sono individuate
le categorie di beni e di servizi nonchè le soglie al
superamento delle quali scatta l’obbligo di rivolgersi a
Consip.
Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano
organismi di diritto pubblico utilizzano i parametri di
prezzo-qualità di Consip.
Sblocco piccoli acquisti
•
•
•
Viene estesa anche ai comuni non capoluogo con meno di
10.000 abitanti la deroga all’obbligo di ricorrere alla
centrale unica di committenza per acquisti fino a 40.000
euro.
Da notare che l’obbligo è scattato il 1° novembre, per cui
fino all’entrata in vigore della stabilità il blocco permarrà.
Nessun obbligo di rivolgersi al Mepa per acquisti fino a
1.000 euro.
Personale
Personale: il DDL Stabilità 2016
•
•
•
Per gli enti di cui all’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, il
turn-over negli anni 2016-2018 (enti soggetti al Patto)
scende al 25%.
Ai soli fini di definire il percorso di mobilità degli enti di
area vasta, restano ferme le percentuali di cui al predetto art.
3, comma 5, del D.L. 90/2014 (80% e non il 100%!)
Gli enti con incidenza della spesa di personale sulla spesa
corrente inferiore al 25% possono assumere nel 2016 fino al
100% delle cessazioni, mentre tale deroga è disapplicata per
gli anni 2017-2018.
Personale: il DDL Stabilità 2016
•
•
•
•
Dal 2016, l’ammontare delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio non potrà superare l’importo del 2015 e dovrà
essere progressivamente ridotto in proporzione alle cessazioni dal
servizio.
La nuova norma, peraltro, presenta una formulazione leggermente
diversa da quella contenuta nelle prime bozze. Da un lato, il limite
viene esplicitamente previsto solo “nelle more dell’adozione dei decreti
legislativi attuativi degli articoli 11 e 17” della Legge Madia (L.
124/2015).
Dall’altro lato, fermo restando che il tetto al fondo è rappresentato,
come detto, dall’importo del 2015, non si prevede più che esso debba
essere “determinato (…) ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis secondo
periodo” del dl 78/2010. Tale inciso sembrava implicare che eventuali
incrementi, pur possibili nel 2015, dovessero essere recuperati dal
2016.
Inoltre, a differenza di quanto accadeva in passato, è stato inserito un
nuovo riferimento al “personale assumibile" per calcolare l'entità del
taglio.
Personale: il D.L. 78/2015
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•
•
L'art. 4, comma 1, dispone che la mobilità degli ex provinciali non è
impedita dal mancato rispetto nel 2014 del Patto o dei tempi medi di
pagamento: la prevista sanzione del divieto assoluto di assumere
nell’anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione, non
impedisce il ricollocamento degli esuberi, almeno nel 2015.
Il comma 2 prevede la possibilità di trasformazione in assegnazione
permanente dei distacchi di personale provinciale verso altre
amministrazioni, previo consenso dell'interessato e a condizione che ci
sia capienza in organico e finanziaria.
Il comma 2-bis fa salva la possibilità di indire procedure concorsuali
finalizzate all’assunzione di educatori ed insegnanti per gli asili nido e
per le scuole dell’infanzia gestite direttamente dai Comuni, in caso di
dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie delle Province, di
figure professionali in grado di assolvere a tali funzioni.
Il comma 3 consente l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote
percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.
Personale: il D.L. 78/2015
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•
L’art. 5 contiene misure in materia di polizia provinciale.
La nuova formulazione della norma, risolve innanzitutto il blocco delle
assunzioni per i vigili stagionali e definisce un percorso di ricollocazione più
razionale e coordinato con il processo di riordino di funzioni. In particolare si
prevede innanzitutto che gli enti di area vasta individuino il personale di polizia
provinciale necessario per l’esercizio delle loro funzioni fondamentali. In
secondo luogo si stabilisce che le regioni riallochino le funzioni di polizia
amministrativa locale e il relativo personale nell’ambito del riordino di funzioni
disciplinato dalla legge Delrio.
Solo il personale così non individuato o ricollocato alla data del 31 ottobre
2015 è trasferito ai Comuni, nei limiti della relativa dotazione organica e della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, garantendo il rispetto del
Patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di
bilancio.
Inoltre, si prevede la possibilità che sin d’ora gli enti coinvolti sul territorio
possano concordare modalità di avvalimento immediato del personale da
trasferire.
Personale: la L. 190/2014
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Ricordiamo che l'art. 1 comma 424 della l. 190/2014 impone agli enti
locali, soggetti e non al Patto, il blocco delle assunzioni ordinarie nel
biennio 2015-2016 e l'utilizzo del proprio budget assunzionale
esclusivamente per il ricollocamento del personale provinciale
dichiarato in esubero (fino al 100% del turn over).
Il ricollocamento avviene mediante mobilità obbligatoria che, per
espressa previsione del legislatore, incide sulla capacità assunzionale
dell’ente, calcolata in funzione delle cessazioni intervenute nell'anno
precedente (per il biennio 2015 - 2016: cessazioni del 2014 e 2015).
La mobilità degli esuberi della provincia, dunque, “consuma” le
assunzioni che l’ente può effettuare nell’anno.
Da evidenziare che, proprio perché la mobilità del personale provinciale
incide sul turn over consentito, l'ente non potrà procedervi ove non
abbia capacità assunzionale perché non si siano verificate cessazioni
nell'anno precedente.
Personale: la L. 190/2014
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La stessa L. 190/2014 prevede una sola eccezione al blocco del 2015 2016, l'assunzione dei vincitori di concorso collocati nelle proprie
graduatorie già approvate o vigenti al 1/1/2015.
In questo quadro di estrema rigidità si è però inserita la circolare Madia
(Funzione Pubblica n. 1/2015), che ha previsto alcune ulteriori aperture
sulle quali, tuttavia, ci sono stati molti pronunciamenti contrari delle
sezioni regionali della Corte dei Conti, nonostante che la circolare
avesse ricevuto il visto della stessa Corte fin da febbraio.
È evidente che questa situazione di contrasto condannava gli enti
all'immobilità ed è per questa ragione che si attendeva l'intervento
chiarificatore della Sezione delle Autonomie, arrivato con le
deliberazioni n. 19/2015 e n. 26/2015.
Personale: la Corte dei conti
•
1)
2)
3)
4)
5)
La deliberazione n. 19/2015 ha definitivamente chiarito che nel biennio
2015 - 2016:
il blocco delle assunzioni permane fino al completo ricollocamento di
tutto il personale provinciale dichiarato in esubero in tutto il territorio
nazionale.
gli enti locali non possono colmare il proprio fabbisogno mediante
mobilità volontaria di personale proveniente da altri enti diversi dalla
provincia;
le mobilità degli esuberi provinciali non si calcolano nel tetto alla spesa
del personale anche per gli enti non soggetti al Patto (art. 1, comma 562,
della L. 296/2006);
sono possibili le assunzioni flessibili e quelle ex art. 110 Tuel;
sono ammesse le assunzioni di figure infungibili, ma solo in caso di
concreta assenza fra gli esuberi provinciali, a prescindere dal profilo di
inquadramento.
Personale: la Corte dei conti
•
•
•
La deliberazione n. 26/2015, invece, ha chiarito che i budget
assunzionali residui del triennio 2011-2013 non sono vincolati
all’assorbimento degli esuberi delle province, ma possono essere
utilizzati anche per nuove assunzioni.
In pratica, quindi, si possono effettuare assunzioni di personale a tempo
indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424
utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni
di personale nel triennio 2011-2013, mentre il budget di spesa del
biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel
2014 e nel 2015) deve essere riservato al riassorbimento del personale
provinciale (al netto dell’eventuale quota destinata da assumere i
vincitori di concorso).
La Sezione, invece, non ha chiarito se la trasformazione di un rapporto
di lavoro da tempo parziale a tempo pieno sia ammessa (come sostenuto
dalla Funzione pubblica) o ricada nel blocco previsto dal comma 424
(come affermato dalla Sezione della Lombardia). .
Personale: la Corte dei conti
•
•
•
•
•
Sul punto è intervenuta anche la successiva deliberazione n. 28/2015.
Tale pronuncia sembra contraddire la precedente deliberazione n.
26/2015 circa la possibilità di utilizzare liberamente i resti.
In realtà il contrasto è solo apparente, atteso che la stessa deliberazione
n. 28/2015 nelle sue conclusioni richiama espressamente il principio di
diritto affermato da questa Sezione nella deliberazione n. 26/2015.
La deliberazione 28/2015 precisa, però, che gli enti locali possono
ancora procedere ad assunzioni in deroga al blocco utilizzando i resti
assunzionali, nel caso in cui quelle assunzioni siano già state previste
nella programmazione del fabbisogno del personale del triennio.
Non possono invece disporre delle quote dei resti non "impegnate" nella
programmazione, perché queste confluiscono nel budget 2015-2016
destinato alla ricollocazione degli esuberi.
Personale: la Corte dei conti
•
•
•


La deliberazione n. 28/2015 chiarisce anche che il riferimento “al
triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015, che
ha integrato l’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, è da intendersi in senso
dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno
in cui si intende effettuare le assunzioni.
Ad esempio, per il 2015, il budget è pari al 60% delle cessazioni 2014
più i resti 2011-2013, per il 2016 sarà pari all’80% delle cessazioni
2015 più i resti 2012-2014 e così via.
Si conferma inoltre che:
è possibile tenere conto della spesa per cessazioni intervenute in un
periodo superiore, segnatamente tre anni, purché queste siano state a suo
tempo previste, nell’ambito della programmazione del turnover;
Il budget assunzionale va calcolato imputando la spesa “a regime” per
l’intera annualità.
Personale: la Corte dei conti
•
•
•
La deliberazione n. 27/2015 della Sezione Autonomie ha chiarito che gli enti locali sono
obbligati a ridurre la spesa di personale anche in termini di incidenza sulla propria spesa
corrente complessiva e non solo in valore assoluto.
In effetti, mentre il primo vincolo è chiaramente previsto dal comma 557-quater (che
impone agli enti “nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di
personale, il contenimento delle spese di personale, con riferimento al valore medio del
triennio precedente”), la riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale
rispetto al complesso delle spese correnti è indicata dalla lett. a) del comma 557 come
una delle possibili misure che le amministrazioni possono mettere in campo per centrare
il predetto obiettivo, insieme alla razionalizzazione ed allo snellimento delle strutture
burocratico - amministrative ed al contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa. Una sorta di consiglio, quindi, più che un vero obbligo. Tale
lettura sarebbe stata confermata indirettamente anche dall’abrogazione, disposta dal dl
90/2014, dell’art. 76, comma 7, del dl 112/2008, che vietava di effettuare nuove
assunzioni negli enti in cui la spesa di personale superava il 50% di quella corrente.
Ma i giudici contabili sono stati di diverso avviso e hanno affermato, invece,
l’immediata cogenza dell’obbligo di riduzione dell’incidenza percentuale della spesa di
personale quale species rispetto al genus spesa corrente,.
Personale: la Corte dei conti
•
•
•
•
Ad orientare questa lettura rigorosa, la copiosa giurisprudenza della Corte
costituzionale, che ha in più occasioni riconosciuto alle disposizioni in esame carattere
di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
La Corte dei conti, inoltre, conferma che parametro di riferimento per verificare il
rispetto dei predetti vincoli è rappresentato dal valore medio della spesa effettivamente
sostenuta negli esercizi 2011-2013, un parametro, quindi, fisso e immutabile nel tempo e
non, come in passato, dinamico, come già chiarito dalla deliberazione delle Autonomie
n. 25/2014.
Chi ha visto aumentare il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente non possono
effettuare assunzioni di personale.
In tal caso, inoltre, non possono essere incrementate le risorse variabili discrezionali del
fondo della contrattazione decentrata (art. 15, commi 2 e 5, del contratto nazionale del
1° aprile 1999 e art 26, comma 3, del contratto nazionale del 23 dicembre 1999 per i
dirigenti).
Ricapitolando
Mobilità
•
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-
-
Come detto, la deliberazione n. 19/2015 si allinea con la circolare Madia e
prevede un espresso divieto alla mobilità volontaria, rigettando la tesi
possibilista di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti che l’avevano
ammessa sul presupposto della sua neutralità.
Sono ammesse solo ipotesi residuali di mobilità volontaria, in particolare:
quelle avviate entro il 2014, come confermato anche dalla recente deliberazione
della Corte dei conti-Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n.
316/2015;
quelle rivolte a personale infungibile, per tale intendendosi tuttavia i soli profili
professionali in relazione ai quali sia necessaria un’abilitazione o un requisito
professionale specifico, indicato dalla legge o dalla contrattazione collettiva
(Corte dei conti-Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 317/2015);
la mobilità per interscambio (nota della Funzione pubblica n. 20506/2015).
Ricapitolando
Mobilità
•
•
•
Al di fuori di questi casi, l’unica forma di mobilità volontaria
consentita è quella in favore del personale provinciale, ma solo
nelle more del completamento della procedura di dichiarazione di
esubero (la cui conclusione apre alla mobilità obbligatoria).
Secondo la circolare Madia, l'incremento di spesa determinato
dalle mobilità obbligatorie va, comunque, quantificato e si decurta
gradualmente in coerenza con la disciplina del turn over.
In sostanza, rimane permanente nella misura in cui le facoltà ad
assumere a tempo indeterminato lo consentano.
Ricapitolando
Mobilità
•
•
Questa lettura della disposizione fa sorgere il dubbio che le risorse
destinate alle mobilità non costituiscano una deroga definitiva al
tetto della spesa del personale, come emerge dalla lettera del
comma 424, ma che debbano essere riassorbite dall’ente,
decurtandole dai budget per future assunzioni.
Da notare che, se nel 2015-2016, l'ente non ha capacità
assunzionale perché non ha avuto alcuna cessazione nel 20142015, non potrà assumere nessun nuovo dipendente, neanche della
provincia, perché la mobilità obbligatoria non è neutra ma
costituisce assunzione; al contempo non potrà, per il divieto
sancito in via interpretativa, utilizzare la mobilità volontaria né di
personale di altri enti né, una volta conclusa la procedura che
porta alla dichiarazione di esubero, della provincia.
Ricapitolando
Resti assunzionali
•
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•
La facoltà di utilizzare i resti era pacifica per gli enti non soggetti al Patto
(Corte Conti SS.RR. n. 52/2010), mentre per gli enti soggetti è stata
definitivamente resa possibile dall’art. 4 del D.L. 78/2015.
Questo recente intervento del legislatore si è reso necessario poiché l’analoga
disposizione contenuta all’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 è stata
diversamente interpretata dalla Sezione delle Autonomie.
Infatti, quest’ultima, con la deliberazione n. 27/2014, aveva negato agli enti
soggetti al Patto questa possibilità, sostenendo che la norma disciplina invece
un cumulo triennale rivolto al "futuro" che consente di programmare ed avviare
le assunzioni tenendo in conto anche le cessazioni non ancora verificatesi, ma
già definite. Restano comunque ferme le regole del turn over, per cui
l’assunzione avverrà solo nell’anno successivo a quello in cui la cessazione è
effettivamente avvenuta.
Il D.L. 78/2015 non elimina il cumulo verso il “futuro”, ma aggiunge a questo
anche la possibilità di cumulare i resti del triennio precedente.
Ricapitolando
Resti assunzionali
• Come chiarito dalla deliberazione n. 28/2015, nel 2015 gli enti possono ancora
procedere ad assunzioni in deroga al blocco utilizzando i resti assunzionali, nel
caso in cui quelle assunzioni siano già state previste nella programmazione del
fabbisogno del personale del triennio.
• Non possono invece disporre delle quote dei resti non "impegnate" nella
programmazione, perché queste confluiscono nel budget 2015 destinato alla
ricollocazione degli esuberi.
• Ovviamente, ci si dovrà comportare allo stesso modo nel 2016, con l'avvertenza
che il criterio distintivo dovrà essere applicato solo ai resti relativi agli anni 2014
e 2013, mentre l'intero budget 2015 (pur qualificabile resto dell’anno precedente)
resterà vincolato in favore del personale provinciale per effetto della previsione
del comma 424.
Ricapitolando
Resti assunzionali
• In buona sostanza, secondo questa ricostruzione, a Corte consente agli enti di
assumere solo in esito alle procedure concorsuali già previste nei loro atti di
programmazione, anche se ancora da avviare nel 2015. In tal senso, è da ritenersi
superato il limite del comma 424 che consente esclusivamente le assunzioni dei
vincitori collocati in graduatorie in vigore al 1/1/2015 e, dunque, relative a
concorsi necessariamente conclusi entro il 2014.
• Viceversa, i resti assunzionali del triennio 2014-2012 (ovvero quelli derivanti
dalle cessazioni del triennio 2011-2013) non programmati sono anch’essi
vincolati dal blocco del comma 424, per cui eventuali assunzioni effettuate al di
fuori dei contingenti di lavoratori soprannumerari delle province sono passibili di
nullità.
• Alla luce di quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del D.L. 78/2015, in nessun
caso i resti assunzionali possono essere utilizzati per assunzioni a tempo
indeterminato di personale da adibire a funzioni di polizia locale, fino al
completo assorbimento dell’omologo personale provinciale in esubero.
Ricapitolando
Resti assunzionali
• Infine, si rammenta che per effetto del cd cumulo "verso il futuro", nel biennio
2015-2016 gli enti potranno inoltre programmare liberamente le assunzioni per
gli anni 2017 (già con la programmazione 2015) e 2018, avvalendosi della
capacità assunzionale presunta del triennio successivo.
• Le assunzioni potranno essere effettuate solo nell'anno successivo a quello in cui
le cessazioni preventivate si sono effettivamente verificate, ma sarà possibile
avviare fin da subito le relative procedure concorsuali.
Ricapitolando
Vincitori di concorsi
•
•
Anche ove possibili, queste assunzioni, al pari di quelle dei
vincitori di concorso, sono ammesse solo nei limiti della ordinaria
capacità assunzionale dell'ente.
Così, ad es. un ente soggetto al Patto con incidenza spesa
personale su spesa corrente superiore al 25%, nel 2015 ha una
capacità assunzionale ordinaria pari al 60% del risparmio prodotto
dalle cessazioni intervenute nell'anno 2014. Le assunzioni
infungibili e dei vincitori di concorso non possono superare
questo budget, rimanendo il restante 40% del risparmio derivante
dal turn over 2014 riservato alle mobilità dei provinciali.
Ricapitolando
Assunzioni flessibili
•
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•
•
•
•
Come detto, la deliberaizone 19/2015 chiarisce che il blocco previsto dal comma 424
non riguarda le assunzioni flessibili.
Il dubbio era stato sollevato da C. Conti Piemonte n. 26/2015.
In effetti la deliberazione n. 19/2015 non si pronuncia sulla questione, ma adduce delle
motivazioni che di fatto sconfessano tale lettura. .
La Sezione delle Autonomie, infatti, chiarisce che intende occuparsi solo dei dubbi
interpretativi relativi al comma 424 e che, pertanto, non si pronuncia sulla questione dei
tempi determinati in quanto tipologia assunzionale estranea al problema esuberi e
soggetta a sue proprie regole di limitazione della spesa. Di fatto, afferma che il comma
424 non disciplina, e dunque non limita, le assunzioni a tempo determinato.
Ovviamente, questa strada è percorribile solo nel rispetto dei limiti specifici posti dal
legislatore alle assunzioni a tempo determinato ed, in particolare, nel rispetto dello
specifico tetto di spesa previsto per le assunzioni flessibili (di fatto, 100% della spesa
2009).
A questo proposito, si ricorda che anche per le assunzioni ex art. 110 Tuel, dopo la
novella del D.L. 90/2014, sta prendendo piede nelle deliberazioni della Corte dei Conti
l'interpretazione che le assoggetta ai normali limiti assunzionali previsti per tempi
determinati.
Ricapitolando
Spesa di personale/spesa corrente
• A differenza del passato, il vincolo dovrebbe operare esclusivamente nei
confronti degli enti soggetti al patto in quanto la Corte lo desume dal comma 557,
senza alcun richiamo al comma 562 che si occupa degli enti non soggetti e,
peraltro, non contiene prescrizioni analoghe. In via prudenziale, tuttavia, si
raccomanda a tutti gli enti di rispettare il limite.
• La spesa del personale da prendere in considerazione dovrebbe essere solo quella
dell'ente, senza alcun obbligo di sommare a questa la spesa di personale delle
società partecipate.
• Come anticipato, l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente
dell'anno in corso, deve essere confrontata con il valore medio di tale rapporto nel
triennio 2011 - 2013.
• Occorre, perciò, calcolare il rapporto medio 2011-2013, ovvero (il che è lo
stesso), rapportare il totale della spesa di personale del triennio al totale della
spesa corrente dello stesso periodo. Il rapporto così determinato costituirà il tetto
massimo da non superare e sarà diverso da ente ad ente.
Ricapitolando
• Spesa di personale/spesa corrente
•
Le voci di spesa del personale da computare dovrebbero essere le stesse indicate
dalla Corte nel previgente sistema e, dunque:
 si prende in considerazione la spesa impegnata come risulta a rendiconto (Sezioni riunite,
deliberazione n. 27/2011);
 trattandosi di vincolo di natura strutturale, la spesa deve essere considerata nel suo
complesso, ricomprendendo anche le voci escluse dal calcolo del vincolo della riduzione
della spesa (Sezioni riunite n. 27/2011) quali ad esempio, per espressa previsione del
comma 557, i costi derivanti dal rinnovo contrattuale.
• La Corte dei conti ha escluso dal vincolo di contenimento della spesa di personale molte
altre voci in quanto non riconducibili alla volontà dell’Ente di espandere la spesa di
personale (Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 27/2014). La loro
inclusione nel calcolo del parametro spesa del personale/spesa corrente può, perciò,
determinare l'incolpevole violazione del limite. Si raccomando tuttavia di procedere al
calcolo sommando tutte le voci di spesa, incluse ed escluse, indicate nelle tabelle
contenute nel questionario annuale al rendiconto elaborato dalla Corte dei conti.
Patto
Ultimi mesi
• Per il 2015 dovremo ancora farei conti con il Patto “vecchia maniera”,
basato sulla competenza mista.
• Restano in piedi, quindi, gli obblighi di monitoraggio e certificazione,
oltre alle eventuali sanzioni.
• Nel Dup, invece, occorre considerare la normativa in itinere sul pareggio.
Obiettivi
• L’art. 1 del D.L. 78/2015 ha modificato le regole di calcolo per i comuni
delle regioni a statuto ordinario, Sicilia e Sardegna. Per gli altri enti
locali, resta vigente la disciplina detta L. 190/2014. Quindi:
 Per province e città metropolitane, in base a quanto previsto dal comma
489 della L. 190/2014, il saldo finale non dovrà risultare superiore
all’obiettivo assegnato a ciascun ente, che dovrà essere calcolato
applicando alla spesa corrente media registrata nel triennio 2010-2012
(fino al 2014, il riferimento era al 2009-2011) i seguenti coefficienti:
 17,2% nel 2015;
 18,03% dal 2016.
 Per i comuni, gli obiettivi sono quelli indicati nella tabella allegata al
D.L. 78/2015. Gli obiettivi per il triennio 2016-2018 sono pari a quello
del 2015 + 7,5%.
 Si tratta di obiettivi “lordi”, dai quali occorre sottrarre lo stanziamento del
fcde.
Metodologia
• Ricordiamo che la nuova metodologia di calcolo per i comuni è quella
decisa dalla Conferenza Stato-Città autonomie locali il 19 febbraio
scorso.
• Il peso della manovra annuale, che complessivamente vale 3553 milioni,
di cui circa 1.800 legati all’obiettivo di Patto e circa 1.700
all’accantonamento relativo al fcde, viene diviso in due quote.
• A tale importo si aggiunge anche una “riserva di obiettivo” di 100 milioni
per compensare i maggiori oneri connessi ad interventi di messa in
sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all'esercizio della
funzione di ente capofila ed a sentenze passate in giudicato a seguito di
procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali
• In totale, l’obiettivo finanziario complessivo vale dunque 3653 milioni.
Obiettivi
• La prima quota, pari al 60% del totale (ovvero 2191,8 milioni) è stata
ripartita, come accaduto fino ad oggi, in relazione alla dimensione della
spesa corrente dei diversi enti.
• Rispetto a quanto in precedenza previsto, però, sono state modificate le
regole per la determinazione della base per il calcolo degli obiettivi.
• A tal fine, è stata considerata la spesa corrente registrata negli anni 20092012, mentre ora il riferimento è al triennio 2010-2012. Tuttavia, il valore
medio è stato calcolato con riferimento a tre dei quattro anni considerati,
scartando quello con valore massimo. Sono stati così sterilizzati i “salti”
di spesa occasionali, dovuti ad incrementi eccezionali e non ripetuti.
• Inoltre, la base di calcolo è stata depurata dalla spesa relativa al servizio
rifiuti e da quella riguardante il trasporto pubblico locale.
• Ancora, sono stati sterilizzati gli effetti dei tagli subiti in questi anni dai
comuni, a partire da quelli imposti dal D.L. 78/2010 (e già dedotti dal
calcolo per i comuni ad essi assoggettati, ossia quelli con oltre 5000
abitanti) e fino a quelli previsti dal D.L. 66/2014.
Obiettivi
• Sempre ai fini del riparto della prima quota, sono stati previsti sconti a
favore degli enti che nel periodo 2009-2013 (o 2009-2012 a seconda della
disponibilità dei dati) hanno maggiormente ridotto le uscite correnti,
mentre per quelli che, al contrario, hanno fatto registrare aumenti oltre la
media è introdotto un aggravio.
• Al fine di contenere le variazioni determinate dal procedimento descritto
entro limiti di sostenibilità finanziaria, è stata applicata una clausola di
salvaguardia. Essa impedisce che il Patto si alleggerisca di oltre il 38%
rispetto all'obiettivo 2014 riproporzionato, o al contrario cresca di oltre il
20%. In tal modo, si tiene conto anche degli sconti previsti lo scorso anno
a favore degli sperimentatori.
• La base di calcolo così corretta è molto più leggera di quella attualmente
prevista, per cui il moltiplicatore sale dall’8,6%al 22,56%.
In pratica
spesa corrente media
X
22,56%
_
tagli intervenuti nel quadriennio 2011-2014
=
prima quota di obiettivo
Fondo crediti
• La seconda quota, pari al 40% del totale (1461,2 milioni)
invece, è stata distribuita in relazione alla capacità di
riscossione delle entrate proprie, misurata in base al rapporto
fra incassi e accertamenti negli anni 2008-2012 (con
esclusione degli anni in cui si sono registrati, per ciascun ente,
i valori minimo e massimo).
• Come detto, il riparto del sacrificio complessivo nelle due
quote viene deciso autonomamente da ogni ente.
In pratica
obiettivo finanziario “lordo”
_
fcde stanziato a bilancio
=
obiettivo “netto”
Operativamente
• Tale passaggio trova evidenza nella Fase 1 della procedura di
compilazione del prospetto sugli obiettivi, approvato con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze n. 52518 del 26
giugno scorso (modello OB/15/C). Come negli anni passati, tale
prospetto deve essere trasmesso entro quarantacinque giorni
dalla data di pubblicazione del D.M. sulla Gazzetta Ufficiale,
utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente
previsto nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it.
• I comuni inseriscono nelle celle (e), (f), (g) e (h) del i valori
degli accantonamenti annuali stanziati nel fcde (Missione 20,
Programma 02, titolo I spese correnti, previsioni di competenza,
dell’allegato n. 9 – Bilancio di previsione di cui all’art. 11,
comma 1, lett. a), del D. Lgs. 118/2011.
Operativamente
• Tuttavia, siccome l’importo del fondo crediti di dubbia
esigibilità non è fisso, ma può variare nel corso della gestione, i
comuni devono aggiornare l’obiettivo ogni qual volta
procederanno alla variazione del relativo accantonamento
rispetto all’importo stanziato nel preventivo.
• Il calcolo dell’obiettivo, al netto dell’accantonamento annuale al
Fondo crediti dubbia esigibilità, è effettuato automaticamente
dalla procedura web ed è visualizzato nelle celle (i), (j), (k) e (l).
• Il nuovo obiettivo programmatico potrebbe, per alcuni enti,
risultare negativo.
Operativamente
Bonus 100 milioni
• L’art. 1, comma 2, del D.L. 78/2015 ha ripartito i 100 milioni della
riserva di obiettivo in questo modo:
a) 10 milioni per sostenere spese per eventi calamitosi per i quali sia stato
deliberato e risulti vigente alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2015
(ossia al 20 giugno 2015) lo stato di emergenza e per interventi di messa
in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati al punto successivo;
b) 40 milioni per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del
territorio connesse alla bonifica dei siti contaminati dall’amianto;
c) 30 milioni a per sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese
correnti sostenute dagli enti capofila di convenzione;
d) 20 milioni per far fronte agli oneri derivanti da sentenze passate in
giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via
residuale, di procedure di esproprio.
Bonus 100 milioni
• Per quest’anno, la scadenza per le richieste era fissata al 30 giugno, tranne
che per la fattispecie di cui alla lett. c), per cui c’era tempo fino al 19
agosto in modo da consentire ai comuni interessati di valutare la strada
alternativa dell’accordo ex art. 31, comma 6-bis, della l 183/2011 (su cui
torniamo fra poco). Per gli anni 2016, 2017 e 2018, invece, la scadenza è
fissata al 10 maggio.
• Non era ben chiaro, però, come i capofila debbano quantificare il loro
fabbisogno: la norma non dice nulla, anche se si dovrebbe ritenere che
non si possa superare l’aggravio derivante dalla maggior spesa corrente
sostenuta negli anni assunti come base per il calcolo degli obiettivi, ossia
il quadriennio 2009-2012.
• Per gli spazi finanziari relativi all’edilizia scolastica, erano candidabili i
soli interventi su edifici di proprietà pubblica finanziati dalla delibera
CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 (attuativa dell’art. 48 del D.L. 66/2014), la
cui aggiudicazione preliminare sia avvenuta prima dell’entrata in vigore
del D.L. 78/2015 (ossia entro il 20 giugno) e che prevedano
l’effettuazione di pagamenti nell’anno in corso.
Bonus 100 milioni
• Il riparto è stato disposto in proporzione alle richieste presentate nei
termini.
• Tuttavia, era previsto un canale privilegiato per le amministrazioni alle
prese con il problema dell’amianto. In particolare, ai comuni che hanno
richiesto spazi finanziari per spese finanziate con entrate conseguenti ad
accordi transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012, connessi alle
bonifiche dei siti contaminati, è stato riservato un importo pari a 2,5
milioni di euro a valere sugli spazi di cui alla lett. b).
• Inoltre, le richieste di spazi finanziari per sostenere le spese connesse alla
bonifica degli stessi siti sono state prioritariamente soddisfatte fino a
concorrenza della quota di cui alla lett. b), al netto della riserva da 2,5
milioni.
• Le quote riguardanti le fattispecie di cui alle lett. a), c) e d) sono state
ridotte in misura proporzionale al fine di assicurare che agli altri
interventi ascrivibili alla lett. b) sia riservato un importo pari a 20 milioni.
Operativamente
• La rimodulazione dell’obiettivo conseguente all’applicazione della
attribuzione di spazi finanziari trova evidenza nella Fase 2 del modello
OB/15/C.
• Attenzione, quindi, che non si tratta di una esclusione dal saldo, ma di una
riduzione dell’obiettivo, come accade da sempre per il Patto regionale.
Patto regionale incentivato
• L’art. 9, comma 3, del D.L. 78/2015 ha modificato la disciplina
del Patto regionale verticale incentivato 2015 (art. 1, comma
484, della L. 190/2014), stabilendo che gli spazi finanziari ceduti
da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari
per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorità a
quelli relativi ai debiti commerciali di parte capitale
maturati alla data del 31 dicembre 2014.
• In precedenza, invece, l’utilizzo degli spazi era consentito
esclusivamente per pagare debiti commerciali di parte
capitale maturati al 30 giugno 2014.
• Le eventuali quote residue potranno essere destinate dalle
regioni ad altre tipologie di pagamenti (sempre di parte capitale)
e segnatamente a debiti diversi da quelli commerciali e/o
maturati in data successiva.
Patto regionale non incentivato e
orizzontale
• In base ai comma 482 e 483, la Regione, sulla base delle
informazioni ricevute entro il 15 settembre, potrà procedere
entro il 30 settembre alla rimodulazione dei saldi obiettivo,
previo accordo con gli enti interessati, esclusivamente per
consentire un aumento dei saldi in conto capitale, fermo
restando l’obiettivo complessivo a livello regionale.
• Solo per il Patto orizzontale è prevista la restituzione degli
spazi acquisiti entro il prossimo biennio, ai sensi del comma
483.
Patto orizzontale nazionale
• Per quest’anno, tale istituto ha già esaurito la sua applicazione.
Infatti, i comuni che prevedono di conseguire un differenziale
positivo, o negativo, rispetto all’obiettivo del Patto dovevano
comunicare, entro il termine perentorio del 15 giugno 2015, al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web
appositamente predisposto, l’entità degli spazi finanziari che
erano disposti a cedere, o di cui necessitavano per effettuare
pagamenti di residui passivi di parte capitale nell’esercizio in
corso.
• Il riparto è consultabile sul sito della Ragioneria generale dello
Stato.
Operativamente
• Le variazione degli obiettivi effettuate in base ai Patti di solidarietà (Patto
regionale verticale incentivato, Patto regionale verticale non incentivato,
Patto orizzontale regionale, Patto orizzontale nazionale) trovano evidenza
nella Fase 3 del modello OB/15/C.
• Come si vede, solo gli spazi orizzontali vanno restituiti.
Patto e convenzioni
• Il meccanismo previsto dall’art. 31, comma 6-bis, della L. 183/2011, che prevede
la possibile riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto
capofila, funzioni e servizi in forma associata, purchè vi sia un corrispondente
aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila previo accordo tra gli
stessi, trova evidenza nella Fase 4 del modello OB/15/C.
• Sempre nella Fase 4 verranno recepiti gli effetti dell’art. 1, comma 122, della L.
220/2010, come da ultimo sostituita dall’arti. 1, comma 500, della L. 190/2014,
che disciplina il sistema di premialità previsto in favore degli enti locali
assoggettabili alla sanzione di cui all’art. 31, comma 26, lett. a), della L.
183/20115 e che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto
legislativo 231/2002. A tal fine, gli enti locali certificano il rispetto dei tempi dei
pagamenti mediante valorizzazione di appo-sita casella nel modello relativo al
monitoraggio del Patto MONIT/15 (“Risp TP”).
Operativamente
Patto e fcde
• Oltre che nel calcolo dell’obiettivo, il fcde entra anche in quello del saldo.
Si tratta di una novità rilevante rispetto sia a quanto previsto per gli enti
sperimentatori (i quali hanno ottenuto significativi benefici nella gestione
del Patto) che alla disciplina del fondo svalutazione crediti introdotto
dall’art. 6, comma 17, del D.L. 95/2012.
• In base al comma 490 della L. 190/2014, gli stanziamenti di competenza
di parte corrente del fondo crediti di dubbia esigibilità rientrano fra le
spese nel conteggio del saldo di Patto, sebbene si tratti di somme che non
possono essere impegnate.
• Anche in tal caso, occorre considerare il valore dell’accantonamento
annuale stanziato a bilancio, aggiornato alle ultime variazioni intervenute.
Pertanto, il fondo crediti di dubbia esigibilità rileva (col segno - ai fini del
calcolo dell’obiettivo, col segno + ai fini del calcolo del saldo.
Patto e nuova contabilità
• La coesistenza fra competenza mista e competenza finanziaria
potenziata impone alcuni accorgimenti nel calcolo del saldo di
Patto, con riguardo all’istituto del fondo pluriennale vincolato
di parte corrente.
• Come chiarito dalla Faq Arconet n. 28, l’ammontare degli
accertamenti di parte corrente considerato ai fini del saldo di
Patto deve essere incrementato dell’importo definitivo del
fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le
entrate del bilancio di previsione ed è nettizzato dell’importo
definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le
spese del medesimo bilancio di previsione.
Patto e nuova contabilità
• Per cui avremo:
Accertamenti correnti
=
Accertamenti titoli I, II e III
+
Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata)
Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)
• Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento ai valori al netto
delle entrate escluse dal Patto.
Patto e nuova contabilità
• La faq 28 fornisce anche un esempio.
• Nell'anno 2014 si sono verificate le seguenti operazioni:
• 1) accertate entrate correnti per € 6.000 e quindi conteggiati nel saldo di
competenza mista dell’anno 2014, rilevanti ai fini Patto, e incassati € 5.000. Il
residuo attivo di 1.000 è cancellato dall’elenco dei residui attivi dell’anno 2014 e
la relativa entrata è stata reimputata all’anno 2015 in sede di riaccertamento;
• 2) impegnate spese correnti per € 7.000 e pagati € 2.000. La differenza di € 5.000
è esigibile nell’anno 2015. Il residuo passivo di 5.000 è cancellato dall’elenco dei
residui passivi dell’anno 2014 e la relativa spesa è impegnata con imputazione
all’anno 2015.
• Nel bilancio di previsione dell’anno 2015 risulta, quindi, un fondo pluriennale
vincolato pari a 4.000 (5000 – 1000) che, insieme all’entrata di 1000 (già
accertata), costituisce la copertura all’impegno di 5.000.
• Ipotizziamo che, nell’anno 2015, risultino accertamenti correnti di competenza
per 20.000.
• Ai fini del Patto si avrà:
Patto e nuova contabilità
1)
se la copertura all’impegno di € 5.000 (data dal fondo pluriennale vincolato per 4.000 e
dall’entrata di € 1000 già accertata) è destinato ad essere interamente utilizzato nel corso
dell’anno 2015 (pertanto alla fine dell’esercizio il fondo pluriennale vincolato in uscita
sarà azzerato);
Accertamenti correnti dell’anno 2015
=
Accertamenti correnti di competenza
€ 21.000
+
Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata)
€ 4.000
–
Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)
€0
=
€ 25.000
Patto e nuova contabilità
2)
se, invece, a fine esercizio vi sarà un fondo pluriennale vincolato da riportare
all’esercizio 2016 (ad esempio di € 2.000)
Accertamenti correnti dell’anno 2015
=
Accertamenti correnti di competenza
€ 21.000
+
Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata)
€ 4.000
–
Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)
€ 2.000
= € 23.000
Patto e nuova contabilità
•
•
•
•
•
Fin qui tutto chiaro. Ma come ci si deve comportare per la modifiche del
fondo pluriennale vincolato disposte dopo il riaccertamento
straordinario?
Facciamo un esempio considerando un impegno di 100 euro registrato
ed imputato al 2015. Ipotizziamo che tale debito non risulti di
competenza finanziaria di tale esercizio e che quindi occorra procedere
alla reimputazione contabile all’esercizio in cui esso diventerà esigibile
Ricordiamo che, in base al principio contabile applicato sulla contabilità
finanziaria, la reimputazione degli impegni è effettuata incrementando il
fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli
esercizi successivi, l'iscrizione dello stesso fondo a copertura delle spese
reimputate.
In tal caso, quindi, in sede di rendiconto 2015, i 100 euro impegnati
confluiranno nel fondo pluriennale vincolato in spesa, mentre nel 2016
saranno ribaltati nel corrispondente fondo in entrata.
Cosa succede ai fini Patto? Vediamolo in modo analitico.
Patto e nuova contabilità
Anno 2015
Fondo pluriennale vincolato in spesa per 100
(incide negativamente sul Patto)
Anno 2016
Fondo pluriennale vincolato in entrata per 100
(incide positivamente sul Patto)
Impegno esigibile per 100
(incide negativamente sul Patto)
•
•
Nel 2016, quindi, il fondo pluriennale in entrata compensa l’impegno
reimputato.
Ma cosa accadrebbe se l’impegno iniziale di 100 imputato sul 2015 nel
2016 venisse ridotto a 80?
Patto e nuova contabilità
•
•
In tal caso, occorrerebbe variare il bilancio riducendo di 20 sia il fondo
pluriennale vincolato in entrata che lo stanziamento di spesa correlato.
Ai fini Patto avremmo:
Anno 2015
Fondo pluriennale vincolato in spesa per 100
(incide negativamente sul Patto)
Anno 2016
Fondo pluriennale vincolato in entrata per 80
(incide positivamente sul Patto)
•
Impegno esigibile per 80
(incide negativamente sul Patto)
In tal caso, la differenza di 20 non sarà recuperabile ai fini Patto.
In sintesi
Obiettivo lordo
Fondo crediti dubbia esigibilità
Eventuali quote acquisite Patto regionale verticale
Eventuali quote acquisite Patto regionale orizzontale
Eventuali quote acquisite Patto orizzontale nazionale
Spazi finanziari ex art. 1, comma 2, D.L. 78/2015
Eventuali quote cedute Patto regionale orizzontale
Eventuali quote cedute Patto orizzontale nazionale
Obiettivo netto
Previsioni
a
a
a
a
a
a
a
detrarre
detrarre
detrarre
detrarre
detrarre
sommare
sommare
Accertamenti
Accertamenti
Accertamenti
Riscossioni
Previsioni
Accertamenti
Riscossioni
a
a
a
a
a
a
a
sommare
sommare
sommare
sommare
sommare
detrarre
detrarre
Impegni
Pagamenti
Previsioni
Previsioni
Impegni
Pagamenti
a sommare
a sommare
a sommare
Saldo
Entrate
TOTALE TITOLO 1°
TOTALE TITOLO 2°
TOTALE TITOLO 3°
TOTALE TITOLO 4°
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Entrate correnti escluse
Entrate c/c escluse
Spese
TOTALE TITOLO 1°
TOTALE TITOLO 2°
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Fondo crediti dubbia esigibilità
Spese correnti escluse
Spese c/c escluse
a detrarre
a detrarre
Sanzioni
• Non sono state introdotti correttivi a regime, ma solo attenuanti una
tantum.
• Infatti, l’art. 1, comma 7, del D.L. 78/2015 ha previsto che, nel 2015, agli
enti che non hanno rispettato il Patto nell'anno 2014 la sanzione prevista
dall'art. 31, comma 26, lettera a), della L. 183/2011 si applica nella
misura pari al 20% della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo
finanziario conseguito nello stesso anno. Per le province e le citta'
metropolitane, in ogni caso, tale sanzione non può essere superiore al 3%
delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.
Restano ferme le rimanenti sanzioni, non essendo state inserite nel testo
finale del provvedimento le attese deroghe dal blocco delle assunzioni a
favore degli enti di area vasta.
• Il successivo comma 9 esclude l’applicazione delle sanzioni a particolari
casi di inadempienza di comuni in stato di dissesto, avvenuti in esercizi
finanziari antecedenti al 2013 e nel caso in cui l’inadempienza in
questione sia definitivamente emersa dopo il 31 dicembre 2013.
Questioni irrisolte
• La riforma del Patto introdotta dal D.L. 78/2015, oltre ad aver già
incassato una mezza bocciatura da parte della Corte dei conti, ha
dimenticato alcune criticità.
• In primo luogo, non è stata disciplinata la regolazione delle eventuali
trattenute non operate a valere sul fondo di solidarietà 2014. La partita
interessa numerosi comuni che hanno registrato un eccesso di entrata
corrente sullo scorso anno (gettiti Imu e Tasi non trattenuti), al quale
corrisponde nel 2015 una decurtazione di pari importo al momento delle
trattenute stesse, con conseguente aggravio dei vincoli di finanza
pubblica.
• La seconda criticità riguarda l’avanzo vincolato derivante
dall’armonizzazione contabile: la nuova contabilità costringe a rilevare
nuovamente sul 2015 e successivi impegni già registrati in precedenza e
tale duplicazione incide negativamente sul saldo rilevante ai fini del patto.
• Dallo stesso saldo, infine, è stata confermata l’esclusione delle entrate del
cd fondo Imu-Tasi da 530 milioni, complicando le quadrature ai circa
1800 enti beneficiari.
Le novità del D.L. 78/2015
Fondo di solidarietà
•
1)
2)
3)
Il D.L. 78/2015 prevede una serie di norme che danno copertura
normativa ai criteri di riparto già applicati per l’anno in corso. Quindi
le cifre non cambiano nella sostanza.
Il riparto perequativo del 20% del fondo viene riferito alla “differenza”
tra capacità fiscali e fabbisogni standard e la dimensione complessiva di
riferimento per l’applicazione dello schema viene posta al 45,8 per
cento della capacità fiscale complessiva (art. 3, comma 3).
La base di riferimento per l’effettuazione del taglio di 1.200 milioni di
cui al comma 435 L. 190/2014 viene definita dalla somma di gettito Imu
ad aliquota di base al netto della quota di alimentazione del fondo + più
gettito TASI ad aliquota di base + importo del fondo 2014 (art. 3,
comma 4).
I criteri di riparto del taglio dl 95 operante sul 2015 (50 milioni per le
province, 100 milioni per i comuni) sono proporzionali del taglio
operato nel 2014 (art. 7, comma 3), quindi con esclusione del comune di
L’Aquila (da qui le uniche variazioni nelle cifre).
Fondo di solidarietà
•
Viene prevista, a decorrere dal 2016. procedura a regime di erogazione
di un acconto entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2016, in
misura pari all’8% dell’ammontare delle risorse di riferimento
determinate per il 2014 (circa 1,5 miliardi di euro) con recupero sugli
acconti di giugno.
Fondo di solidarietà
•
•
•
Il comma 4-bis dell’art. 3 destina i resti del fondo 2014, pari a 29,3
milioni di euro, a diminuire l’incidenza negativa dell’applicazione del
criterio dei fabbisogni standard, con particolare riferimento ai comuni
con popolazione non superiore a 60.000 abitanti e limitatamente ai casi
in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle
risorse superiore all’1,3%.
Il riparto è disposto con decreto del Ministero dell’interno da emanare
entro il 10 settembre 2015. Le somme saranno erogate extra fsc, come
trasferimento erariale una tantum.
L’intervento coinvolge oltre 2.600 comuni, di cui quasi 2.400 di
popolazione non superiore a 10 mila abitanti. Gli enti più
significativamente beneficiati saranno quelli che registrano una
riduzione di risorse da perequazione maggiore del – 3% delle risorse di
riferimento. Si tratta di sono oltre 1.200 Comuni, di cui circa 1.150
inferiori ai 10 mila abitanti. Il beneficio approssimativamente stimabile
per questa fascia di enti ammonta circa al 35% del maggior taglio
subito.
Mutui
•
L’art. 7, comma 1, consente di accedere alla rinegoziazione degli mutui
anche agli enti in esercizio provvisorio, mentre il successivo comma 2
autorizza l’utilizzo delle economie in linea capitale anche per spesa
corrente, ma solo per l’anno 2015.
Tassa rifiuti
•
•
•
L’art. 7, comma 4, integra il contenuto dell’art. 1, comma 691, della L.
147/2013, estendendo anche alla Tares la facoltà di affidamento dei controlli al
soggetto gestore del servizio rifiuti.
Il successivo comma 9 consente di contabilizzare le quote inesigibili da
prelievo sui rifiuti nel piano finanziario rifiuti (e quindi nel computo delle
tariffe Tari), anche con riferimento ai precedenti regimi di prelievo (Tarsu, Tia
e Tares; superando l’interpretazione restrittiva della Corte dei conti Toscana.
Al riguardo, è opportuno precisare che i crediti da ritenersi "inesigibili" sono
quelli, come affermano le linee guida ministeriali per l'applicazione del metodo
normalizzato per i quali non vi sono fondate speranze di riscossione. Quindi la
norma si riferisce ai casi in cui il responsabile dell’entrata certifichi la
mancanza di ulteriori strumenti da attivare per tentare l'incasso delle somme
dovute e non versate, anche attraverso l'analisi dettagliata dei tentativi di
recupero coattivo ad opera dei soggetti incaricati (società partecipate, Equitalia,
Società di riscossione, etc.).
Alienazioni immobiliari
•
•
L’art. 7, comma 5, elimina l’obbligo di destinare ad ammortamento del
debito statale il 10% dei proventi delle alienazioni di beni appartenenti
al patrimonio originario dell’ente.
Tali somme potranno andare ad abbattere il debito dell’ente medesimo
o, in mancanza di debito, a finanziare investimenti.
Debiti
•
•
•
•
L’art. 8, comma 6, stanzia 850 milioni per l’erogazione di liquidità
finalizzata al pagamento di debiti commerciali pregressi, non
necessariamente di parte capitale. I debiti in questione comprendono fatture
scadute o documenti equivalenti, nonché debiti fuori bilancio che
presentavano i requisiti per il riconoscimento al 31 dicembre 2014 anche se
riconosciuti successivamente. Sono inoltre compresi i debiti con tenuti nei
piani di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del Tuel (c.d.
pre-dissesto);
A norma del comma 7, criteri, tempi e modalità per la concessione e la
restituzione delle somme di cui al precedente comma 6, sono stabiliti con
decreto del Mef, sentita la Conferenza Stato-Città,entro il 30 giugno 2015.
In base al comma 8, possono accedere alle erogazioni gli enti che abbiano
certificato alla Cdp l’avvenuto pagamento per almeno il 75% dei debiti e
che abbiano effettuato le registrazioni contabili relative alle anticipazioni di
liquidità ricevute precedentemente.
La norma non comprende l’ampliamento degli spazi finanziari ai fini del
Patto per i pagamenti di debiti pregressi di parte capitale.
Debiti
•
•
•
•
Da segnalare anche il comma 5 dell’art. 8, ai sensi del quale i pagamenti
in conto residui effettuati dalle regioni a valere sulle anticipazioni di
liquidità, relativi ai trasferimenti di parte corrente agli enti locali
soggetti al Patto non rilevano ai fini degli obiettivi regionali (saldo di
cassa), agevolando la regolazione dei crediti pregressi vantati dagli enti
locali.
L’art. 2, comma 6, comma 6 consente agli enti destinatari delle
anticipazioni di liquidità di utilizzare i residui attivi inutilizzati ai fini
dell’accantonamento al fcde nel risultato di amministrazione, così da
alleggerirne il peso a consuntivo rispetto a quanto indicato in sede di
bilancio di previsione.
Il calcolo dei tempi medi di pagamento, in applicazione del dell’art.41,
comma 2, del D.L. 66/2014, si effettua escludendo i pagamenti effettuati
mediante l’utilizzo delle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35/2013
(art. 4, comma 4).
Art. 6: misure ad hoc per gli enti commissariati ex art. 143 Tuel.
Debiti
•
•
•
L’art. 4, comma 4, prevede che, ai fini del calcolo
dell’indicatore dei tempi di pagamento, non devono essere
computati i pagamenti effettuati mediante l’utilizzo delle
anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti
dall’art. 32, comma 2, nonché dall’art. 1, commi 1 e 10, del
D.L. 35/2013.
Si deve ritenere che tale criterio sia applicabile anche ai
pagamenti che interverranno dal 2015 attraverso il ricorso
alla liquidità aggiuntiva disposta dall’art. 8.
In materia, segnaliamo anche la circolare Rgs n. 22/2015.
Riscossione
•
L’art. 7, comma 7, intervenendo sull’art. 10, comma 2-ter,
del D.L. 35/2013, proroga al 31 dicembre 2015 l’operatività
dell’attuale assetto della gestione della riscossione delle
entrate locali in scadenza al 30 giugno 2015.
Partecipate
•
•
•
•
•
•
L’art. 7, comma 8, estende ai consorzi i benefici fiscali già previsti in caso di
scioglimento di società dal comma 568-bis della L. 190/2014.
Il comma 8-bis, ha dettato una norma di interpretazione autentica del comma
569 della L. 147/2013 (inserita in un nuovo comma 569-bis).
In pratica, essa prevede che la ghigliottina non scatta per le partecipazioni di cui
i piani razionalizzazione presentati in base alla L. 190/2014 abbiano confermato
il mantenimento.
Inoltre, è stata aggiunta una precisazione per cui “il provvedimento di
cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso,
all'assemblea dei soci” di cui non è chiara la portata.
A questo punto, per avere chiarezza occorrerà attendere i decreti attuativi della
recente L. 124/2015 sulla riforma della pubblica amministrazione, che mira a
dare un nuovo impulso alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie.
Ma un dato è chiaro: se una partecipata è stata indicata nel piano di
razionalizzazione come “da conservare”, per essa non scatta alcuna ghigliottina.
Ovviamente, chi non ha presentato il piano non può giovarsi di tale novità.
Nuova contabilità
Modifiche al principio contabile
sulla contabilità
• Definite le modalità di contabilizzazione dell’Iva da split payment e reverse
charge.
• Viene consentito agli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato
un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione (ad esempio
attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l’avvio di procedure di
riscossione più efficace (attraverso l’ingiunzione piuttosto che i ruoli);.di
calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (fcde) facendo riferimento ai
risultati di tali tre esercizi.
• Viene introdotta una disciplina ad hoc per la contabilizzazione degli oneri di
urbanizzazione a scomputo (art. 16, comma 2, del DPR. 380/2001).
• Prevista la facoltà di abbattere il fcde in sede di rendiconto, ma solo a partire
dall’esercizio 2015 e fino al 2018.
Modifiche al principio contabile
sulla contabilità
+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio
cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia
esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce
Modifiche al principio contabile
sulla contabilità
• In caso di rinegoziazione dei prestiti, con riferimento alle operazioni con la Cassa
Depositi e prestiti, viene precisato che la regolazione contabile relativa alla quota
del residuo debito corrispondente alle quote ancora non erogate è effettuata a
valere sia del residuo attivo, sia dell’entrata riguardante il provento
dell’operazione.
• In caso di contratti di affitto, di somministrazione e altre forniture periodiche
ultrannuali, viene chiarito che la contabilizzazione delle spese non richiede la
costituzione del fondo pluriennale vincolato. Ad esempio, al momento della firma
del contratto di fornitura continuativa di servizi a cavallo tra due esercizi si
impegna l’intera spesa, imputando distintamente nei due esercizi le relative
quote di spesa, con copertura nelle risorse correnti degli esercizi medesimi.
• I destinatari delle spese concernenti i “trasferimenti per conto terzi” registrano
l’entrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento è
stato erogato, in deroga al principio per il quale i trasferimenti devono essere
registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che
ha effettivamente erogato le risorse.
Modifiche al principio contabile
sulla contabilità
•
•
Rilevante anche la modifica al punto 9.3 riguardante le condizioni per l’utilizzo
dell’avanzo libero i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio
(art. 193 del Tuel). Tale possibilità è consentita solo “ove non possa provvedersi con mezzi
ordinari”. Ebbene, al riguardo si precisa che per mezzi ordinari si intendono tutte le
possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie,
senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali.
E’ pertanto possibile utilizzare l’avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza
avere massimizzato la pressione fiscale.
Viene introdotto un nuovo paragrafo 10.7, riguardante le spese vincolate pagate prima del
correlato incasso. In tal caso, il mandato di pagamento non riporta l’indicazione di cui
all’articolo 185, comma 2, lettera i), del Tuel, concernente il rispetto degli eventuali
vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti, in quanto
la spesa non è effettuata a valere di incassi vincolati. Di conseguenza, l’ordinativo di
incasso concernente l’entrata correlata incassata successivamente al correlato pagamento,
non riporta l’indicazione di cui all’articolo 180, comma 3, lettera d), del Tuel,
concernente gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da
trasferimenti o da prestiti, in quanto, essendo il vincolo già stato rispettato, gli incassi non
sono vincolati alla realizzazione di una specifica spesa.
Modifiche al principio contabile
sulla contabilità
•
•
•
Nuovo anche il paragrafo 10.8, riguardante l’utilizzo risorse vincolate al 31 dicembre.
Qui si prevede che, in sede di predisposizione del rendiconto, a seguito della
comunicazione dei sospesi riguardanti l’utilizzo e il reintegro della cassa vincolata per le
spese correnti da parte del tesoriere alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui il
rendiconto si riferisce, l’ente effettua le consuete registrazioni contabili riferite alla data
del 31 dicembre. Nel caso di utilizzo di cassa vincolata non completamente reintegrata alla
data del 31 dicembre, per l’importo non ancora reintegrato, si accerta l’entrata da
“Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del Tuel” e si impegna la spesa per
“Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del Tuel”.
A seguito della comunicazione da parte del tesoriere dei sospesi riguardanti il reintegro di
tali risorse, la regolazione contabile è effettuata in conto residui.
Contabilità ep e bilancio consolidato
• In base all’art. 3, comma 12, del D. Lgs. 118/2011: “L'adozione dei
principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il
conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla
contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente
all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere
rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno
partecipato alla sperimentazione (…)”.
• In base all’art. 232, comma 2, del Tuel, “Gli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economicopatrimoniale fino all'esercizio 2017”.
• Ai sensi del successivo art. 11-bis, comma 4, “Gli enti (…) possono
rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio
2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.
Contabilità ep e bilancio consolidato
• Come evidente, le norme citate non prevedono un rinvio automatico, ma una
mera facoltà di rinvio, il cui esercizio viene lasciato all’autonoma valutazione
delle singole amministrazioni,
• Gli enti che decideranno di avvalersene dovranno adottare un’apposta
deliberazione consiliare, motivandola in relazione alle oggettive difficoltà ad
attivare i due strumenti (contabilità economico-patrimoniale e bilancio
consolidato) già nel 2015/2016.
• Il provvedimento richiede il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile,
oltre che quello dell’organo di revisione economico-finanziaria, e deve essere
trasmesso tempestivamente al tesoriere, agli stessi revisori ed a tutti gli uffici.
• Ovviamente, gli enti che decideranno di non avversi di tale facoltà, dovranno
attivare senza indugio le scritture economico- patrimoniali e approvare il bilancio
consolidato 2015 entro il 30 settembre 2016.
Contabilità ep e bilancio consolidato
• Nel corso del 2015 gli enti devono avviare le attività necessarie per dare
attuazione agli adempimenti rinviati al 2016, con particolare riferimento a:
- l’aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità
economico patrimoniale;
- l’aggiornamento dell’inventario;
- la codifica dell’inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti
integrato (allegato n. 6 al DLgs 118/2011);
- la valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio
applicato della contabilità economico patrimoniale;
- la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del
bilancio consolidato.
Contabilità ep e bilancio consolidato
• In caso di rinvio, il rendiconto 2015 sarà formato dal solo conto del bilancio,
senza il conto economico e lo stato patrimoniale armonizzati, ma con il prospetto
di conciliazione.
• In ogni caso, la consistenza del patrimonio netto finale al 31 dicembre 2014 non
potrà essere riaperta al 1° gennaio 2016, come se non ci fossero state variazioni
medio tempore.
• Quindi a fine 2015 si dovranno comunque riconciliare i dati, presentando la
variazione del patrimonio netto intervenuta tra il 31 dicembre 2014 e il 31
dicembre 2015.
Grazie per l’attenzione!!
Matteo Barbero
011-4322605
334-6009171
[email protected]
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