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lezione dell` 1 marzo 2007 - Università degli Studi dell`Insubria

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lezione dell` 1 marzo 2007 - Università degli Studi dell`Insubria
ISTITUZIONI DI
DIRITTO ROMANO
• LEX AEBUTIA II sec. a.C.
• LEX IULIA IUDICIORUM PRIVATORUM
17 a.C.
• IUDICIUM LEGITIMUM
• IUDICIUM IMPERIO CONTINENTIUM
• Vindicatio rei
• C. Aquilius iudex esto. Si paret fundum quo de agitur ex iure
Quiritium A. Agerit esse neque is fundus arbitrio C. Aquilii A.
Agerio restituetur, quanti ea res erit, tantam pecuniam C. Aquilius
iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non paret absolvito.
• Sia giudice Caio Aquilio. Se risulta che il fondo di cui si tratta
è di Aulo Agerio e quel fondo non sarà restituito ad A.A. in
conformità alla valutazione arbitrale del giudice Caio Aquilio,
il giudice C.A. condanni Numerio Negidio nei confronti di
A.A. per una somma pari al valore che la cosa avrà, se non
risulta lo assolva.
• Actio certae pecuniae
• C. Aquilius iudex esto. Si paret N. Negidium A. Agerio
sestertios XXV nummos dare oportere, qua de re
agitur, C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio
sestertios XXV nummos condemnato; si non paret
absolvito.
• Sia giudice Caio Aquilio. Se risulta che Numerio
Negidio deve dare ad Aulo Agerio 25 sesterzi – materia
del contendere – il giudice C. Aquilio condanni N.N.
nei confronti di A.A. per 25 sesterzi
• Actio depositi in ius concepta
• C. Aquilius iudex esto. Quod A. Agerius apud N. Negidium mensam
argenteam deposuit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem N. Negidium
A. Agerio dare facere oportet ex fide bona, eius C. Aquilius iudex N.
Negidium A. Agerio condemnato; si non paret absolvito.
• Sia giudice Caio Aquilio. Poiché Aulo Agerio ha depositato presso
Numerio Negidio un tavolo d’argento – materia del contendere – con
riguardo a tutto ciò che, per tale causa, Numerio Negidio deve dare o fare
in favore di A.A. secondo buona fede, il giudice C.A. condanni N.N. nei
confronti di A.A.; se non risulta lo assolva.
• Actio Publiciana
• C. Aquilius iudex esto. Si quem hominem A. Agerius emit et is ei
traditus est anno possedisset, tum si eum hominem de quo agitur ex
iure Quiritium eius esse pareret, si ea res arbitrio C. Aquilii iudicis A.
Agerio non restituetur quanti ea res erit tantam pecuniam C. Aquilius
iudex N. Negidium A. Agerio condemnato, si non paret absolvito.
• Sia giudice C.A. Se qualora A.A. avesse posseduto per un anno lo
schiavo che ha comperato e gli è stato consegnato, risultasse che lo
schiavo di cui si tratta è suo in base al diritto dei Quiriti e la cosa non
sarà restituita ad A.A. in conformità alla valutazione arbitrale del
giudice C.A., il giudice C.A. condanni N.N. nei confronti di A.A. per
una somma pari al valore che avrà la cosa, se non risulta lo assolva
• Actio depositi de peculio et in rem verso
• C. Aquilius iudex esto. Quod A. Agerius apud Stichum servum, qui in N.
Negidii potestate est, mensam argenteam deposuit, qua de re agitur, quidquid
ob eam rem Stichum servum si liber esset ex iure Quiritium A. Agerio dare
facere oporteret ex fide bona, eius C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio
dumtaxat de peculio et si quid dolo malo N. Negidii factum est quo minus
peculii esset vel si quid in rem N. Negidii inde versum est condemnato, si non
paret absolvito
• Sia giudice C.A. Poiché A.A. ha depositato un tavolo d’argento presso lo
schiavo Stico, che è nella potestà di N.N. – materia del contendere – con
riguardo a tutto ciò che, per tale causa, lo schiavo Stico, se fosse liber in base al
diritto dei Quiriti, dovrebbe dare o fare a favore di A.A., secondo buona fede, il
giudice C.A. condanni N.N. nei confronti di A.A., nei limiti del peculio, ivi
incluso quanto per dolo di N.N. è stato eventualmente fatto sì che non si
trovasse nel peculio oppure nei limiti di quanto da ciò sia stato eventualmente
rivolto a profitto di N.N., se non risulta lo assolva.
• Actio furti nec manifesti noxalis
• C. Aquilius iudex esto. Si paret A. Agerio a Sticho servo opeve consilio Stichi
furtum factum esse paterae aureae sestertium X milium plurisve quam ob rem
N. Negidium pro fure damnum decidere aut Stichum servum noxae dedere
oportet quanti ea res fuit cum furtum factum est tantae pecuniae duplum aut
Stichum servum noxae dedere C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio
condemnato, si non paret absolvito.
• Sia giudice C.A. Se risulta che ai danni di A.A. è stato commesso furto di una
coppa d’oro del valore di 10.000 sesterzi o superiore, ad opera dello schiavo
Stico o con l’aiuto o su istigazione dello schiavo Stico, per la qual cosa N.N.
deve pagare la composizione legale in quanto ladro oppure dare in espiazione lo
schiavo Stico, il giudice C.A. condanni N.N. nei confronti di A.A. per una
somma pari al doppio del valore che aveva la cosa al momento in cui è stato
commesso il furto oppure a dare in espiazione lo schiavo Stico, se non risulta lo
assolva
• Actio doli
• C. Aquilius iudex esto. Si paret dolo malo N.
Negidii factum esse, ut A. Agerius N. Negidio
fundum quo de agitur mancipio daret neque plus
quam annus est, cum experiundi potestas fuit,
neque ea res arbitrio C. Aquilii iudicis restituetur,
quanti ea res erit tantam pecuniam C. Aquilius
iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non
paret absolvito.
•
•
•
•
•
•
•
Exceptio doli
Si in ea re nihil dolo malo A. Agerii factum sit neque fiat.
Se nella questione nulla sia avvenuto o avvenga per dolo di A.A.
Exceptio metus
Si in ae re nihil metus causa factum est
•
•
•
•
Se non è stato convenuto tra A.A. e N.N. che quel denaro non fosse richiesto
Se nella questione nulla è avvenuto a causa di timore (= violenza)
Exceptio pacti conventi
Si inter A. Agerium et N. Negidium non convenit, ne ea pecunia peteretur
Praescriptio
Ea res agatur cuius rei dies fuit
L’azione verta sulla prestazione il cui termine è scaduto
• FORMULA (CONCEPTA VERBA)
• PARTES FORMULARUM
• INTENTIO
DEMONSTRATIO
CONDEMNATIO - ADIUDICATIO
• CLAUSOLE ACCESSORIE
• EXCEPTIO
PRAESCRIPTIO
ACTORE - PRO REO)
-
(PRO
• PARTICOLARITA’ ALCUNE ACTIONES
• CLAUSOLA
ARBITRARIA
RESTITUTORIA)
• FICTIO
• TRASPOSIZIONE DI SOGGETTI
• NOSSALITA’
(O
• SVOLGIMENTO PROCESSO
• In ius vocatio (o vadimonium) - editio actionis
• IN IURE (postulatio actionis - eventuale confessio altrimenti litis contestatio)
• Effetti litis contestatio: conservativo - preclusivo
(ipso iure o ope exceptionis rei iudicatae vel in
iudicium deductae)
• Problema adempimento convenuto durante fase
apud iudicem (contrasto Sabiniani - Proculiani)
• INDEFENSIO
• Actiones in rem (cosa mobile presente in
iure - cosa mobile non presente in iure - cosa
immobile)
• Actiones in personam (esecuzione personale
o patrimoniale)
• Processo apud iudicem
• Estinzione: 18 mesi (i. legitimum)
• Entro la’nno di carica del pretore (i. imperio
continens)
• Assenza di una parte (solis occasus)
• Assunzione mezzi di prova (testimoniale,
documentale)
•
•
•
•
PROCESSO ESECUTIVO
Manus iniectio
Bonorum venditio
Sentenza di condanna - obligatio iudicati - 30 gg. iusti - actio
iudicati (in duplum) - sentenza di condanna (= titolo
esecutivo)
• Missio in bona - proscriptio (30 o 15 gg., procedura
concorsuale) - curator bonorum - infamia debitore magister bonorum (lex venditionis) - bonorum emptor
• Bonorum distractio - cessio bonorum
• MEZZI AUSILIARI DEL PROCESSO
FORMULARE
• INTERDICTUM
• STIPULATIO
• RESTITUTIO IN INTEGRUM
• MISSIO IN BONA
• INTERDICTA
• Restitutori
• Esibitori
• Proibitori
• A) adempimento spontaneo
• B) giudizio volto ad accertare la fondatezza
dell’interdetto
• - formula arbitraria
• - procedimento per sponsionem
•
•
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•
•
•
•
•
•
FATTI GIURIDICI
(atti giuridici)
(fatti giuridici in senso stretto)
ATTI GIURIDICI
(leciti)
(illeciti)
ATTI GIURIDICI LECITI
(negozi giuridici)
(atti giuridici in senso stretto)
• ELEMENTI
COSTITUTIVI
DEL
NEGOZIO GIURIDICO
• (Essenziali)
• (accidentali)
• LE
PARTI
(unilaterali,
bilaterali,
plurilaterali)
• NEGOZIO GIURIDICO BILATERALE
(o PLURILATERALE) (CONTRATTO)
• MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ TRA LE
PARTI
• Negozi dichiarativi
• Negozi non dichiarativi (art.. 1237, 2937 c.c.)
•
•
•
•
FORMA DICHIARAZIONE NEGOZIALE
Vincolata - libera 8art. 1350 c.c.)
CONTENUTO (possibili, determinato, lecito)
CAUSA (negozi causali - negozi astratti) (artt. 1325,
1343 c.c.)
•
•
•
•
•
VALIDITA’ - INVALIDITA’ NEGOZIO
NULLITA’ (art. 1418 c.c.)
ANNULLABILITA’ (art. 1441 c.c.)
Assenza forma vincolata
Divergenza tra volontà e menifestazione (inconsapevole:
errore ostativo, art. 1433 c.c. - consapevole: riserva mentale
- simulazione, art. 1414 c.c)
• Incapacità delle parti
• Vizi della volontà (errore vizio, art. 1428 c.c. - dolo, art.
1439 ss. c.c. - violenza, art. 1434 c.c.)
• ELEMENTI ACCIDENTALI NEGOZIO
GIURIDICO
• Condizione (art. 1353 c.c.)
• Termine
• Modus
OBBLIGAZIONI
• Nozione
• Diritti relativi a contenuto patrimoniale, si distinguono dai diritti reali perché il
creditore ottiene la soddisfazione del proprio diritto solo attraverso la collaborazione
del debitore, gravato, a tale scopo, di un dovere di comportamento
• I. 3.13pr.: Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur solvendae rei
secundum nostrae civitatis iura
• L’obbligazione è un rapporto giuridico vincolante in base al quale siamo tenuti a
prestare una cosa secondo il diritto della nostra città
• D. 44.7.3pr.: obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum
aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum vel
faciendum vel praestandum
• L’essenza delle obbligazioni non si trova nella circostanza che ci rendano titolari di
un diritto di proprietà o di servitù ì, bensì che vincolino taluno ad eseguire nei nostri
confronti una prestazione in dando, in faciendo, in praestando
• Prestazione e suoi requisiti
• Dare, facere, praestare
• Determinata o determinabile, possibile, lecita
• Obbligazioni alternative (facoltative)
• Obbligazioni generiche/determinate
• Obbligazioni parziarie/solidali (cumulative/elettive)
• Obbligazioni divisibili/indivisibili
• Obbligazioni naturali (solutio retentio)
• Fonti delle obbligazioni
• Gai. 3.88
• quarum summa divisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio vel ex
contractu nascitur vel ex delicto
• Contratto - delitto
• D. 44.7.1pr. (Res cottidianae)
• Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut ptoptio quodam
iure ex variis causarum figuris
• Contratto - delitto - da una serie di altre singole fattispecie (ex variis causarum
figuris)
• Inst. 3.13.1
• Ex contractu aut quasi ex contractu aut ex maleficio aut quasi ex maleficio
• Contratto - quasi da contratto - delitto - quasi da delitto
CONTRACTUS
• In diritto romano attto ad effetti
esclusivamente obbligatori
• XII Tavole (sponsio, nexum mutuo
infomale)
• Istituzione di Gaio: 4 genera contractuum
• (obligationes) re - verbis - litteris - consensu
• D. 50.16.19 (Ulpiano che riferisce un parere di Labeone
• Gestum - contractus (contratto bilaterale) - actum
• Gai. 3.88 contratto = negozio giuridico bilaterale
(unilaterale, bilaterale o sinallagmatico, bilaterale
imperfetto)
• D. 2.14.1.3 (Ulpiano che riferisce un parere di Sesto Pedio,
giurista della fine I sec. d.C.)
• Conventio elemento necessario di ogni contractus
• Contratti a titolo oneroso / a titolo gratuito
OBLIGATIONES RE CONTRACTAE
• Gai. 3.90-91
• Mutuo - indebiti solutio (per i Sabiniani)
• Res cottidianae e Istituzioni di Giustiniano
• Mutuo, deposito, comodato, pegno (fiducia)
• Mutuo
• Contratto reale, unilaterale, a titolo gratuito
• Pecunia traiecticia
• Pegno (reale, bilaterale imperfetto)
• Fiducia (mancipatio o in iure cessio, cum
amico - cum creditore)
CONTRATTI CONSENSUALI
• COMPRAVENDITA (emptio-venditio)
• Bilaterale, ius gentium
• Il veditore si obbliga a trasferire il pacifico godimento
della res e a fare in modo che lo stesso sia continuativo
(in perpetuum o, se sussistono le condizioni, sino
all’acquisto della proprietà civile per usucapione da
parte del compratore)
• Tardo antico: contratto ad effetti reali e scritto se
avente ad oggetto beni immobili
• Merx: anche diritto di credito (verum nomen
creditoris), eredità (verum nomen heredis),
cosa futura (emptio rei speratae, emptio spei)
- no res extra commercium
• Prezzo: somma di denaro (Proculiani), ogni
cosa (Sabiniani) PERMUTA?
• Laesio enormis (Giustiniano)
• Garanzia per evizione
• Nel caso della mancipatio a scopo di vendita, effetto
naturale (obligatio e actio auctoritatis, aeterna o 1 o 2 anni,
res mobili o immobili, se possibile l’usucapione)
• Non applicata alla mancipatio imaginaria venditio (nummo
uno) e, comunque, derogabile dalle partiTraditio, res nec
mancipi: assunzione garanzia per evizione tramite stipulatio
• Lo stesso nel caso della compravendita contratto
consensuale di ius gentium (stipulatio habere licere,
stipulatio duplae)
• GARANZIA PER I VIZI DELLA RES VENDUTA
• Stipulatio, a. di compravendita
• Edili curuli (editto) per la vendita nel mercato,
professionale, di schiavi e di animali (obbligo dichiarare vizi
occulti, per gli schiavi anche di stipulare in ordine ad alcune
qualità)
• A. redhibitoria
• A. quanti minoris
• Periculum est emptoris
• Clausole accidentali tipiche apposte alla
compravendita
• 1. In diem addictio
• 2. Lex commissoria
• 3. Pactum displicentiae
• Prima considerate condizioni sospensive, poi
risolutive
•
•
•
•
Locazione - conduzione
REI
OPERIS (contratto d’opera o di applato)
OPERARUM (contratto di lavoro)
•
•
•
•
Società
Omnium bonorum
Quote (no società leonina)
Cause scioglimento società (intuitus personae): conseguimento
scopo sociele o sua sopravvenuta impossibilità, cadenza termine,
recesso unilaterale socio, morte, capitis deminutio, bonorum
venditio
•
•
•
•
•
•
Mandato
Imperfettamente bilaterale (obbligazione mandante eventuale)
Gratuità elemento essenziale
Mandatum pecuniae credendae
- obbl. mandante e mutuatario solidali
- l’a. mandati contraria si estingueva solo nei limiti dell’effettivo
soddisfacimento ottenuto dal mandatario, mutuante, per opera
del mutuatario
• - beneficium cedendarum actionum esercitabile dal mandante
• Cause estinzione mandato: morte, revoca mandante (re integra),
recesso mandatario (re integra)
CONTRATTI VERBALI
•
•
•
•
•
Sponsio (ius civile in senso stretto) - stipulatio (ius gentium)
UNILATERALE
Interrogazione, risposta, congruità parole
ASTRATTEZZA (diversa portata e eventuale)
Costituzione dell’Imperatore Leone, a. 472 d.C. (qualsiasi
forma, anche scritta)
• Riforma Giustiniano lo scritto è previsto ad substantiam, +
presenza parti (presunzione derivata dalla presenza del
documento scritto quasi assoluta)
• DOTIS DICTIO - PROMISSIO IURATA LIBERTI
CONTRATTI LETTERALI
• Codex accepti et expensi del pater familias
• NOMINA TRANSSCRIPTICIA
• - a re in personam
• - a persona in personam
OBL. QUASI EX CONTRACTO
•
•
•
•
•
Indebiti solutio (pagamento d’indebito)
Negotiorum gestio (gestione affari altrui)
Tutela
Comunione
Legato ad effetti obbligatori
•
•
•
•
•
NEGOTIORUM GESTIO
Requisiti
- animus aliena negotia gerendi
- no divieto dominus negotii
- utiliter coeptum
DELICTA
•
•
•
•
Furtum
Damnum iniuria datum
Rapina
Iniuria
• Dolo / violenza
• Poena: prezzo del riscatto (composizione
volontaria - legale - sanzione di carattere
pecuniario)
•
•
•
•
AZIONI PENALI
Caratteristiche:
1. Cumulatività
2. Intrasmissibilità passiva (si, di norma,
attiva)
• 3. nossalità
FURTUM
•
•
•
•
XII Tavole
Furtum manifestum
Furtum nec manifestum
Equiparato al manifestum furtum accertato ex
quaestio lance et licio
• Furtum conceptum
• Furtum prohibitum
• Furtum oblatum
DAMNUM INIURIA DATUM
• XII Tavole
• a. de pauperie
• a. de arboribus succisis
• 286 a.C. LEX AQUILIA DE DAMNO
• 1. Uccisione schiavi e pecudes altrui
• 2. Acceptilatio verbis posta in essere dall’adstipulator
ai danni del creditore principale
• 3. Uccisione animali diversi dai pecudes e altri atti
dannosi (rompere, bruciare, etc.)
• Damnum corpore corpori datum
• Actio legis Aquiliae (con litiscrescenza)
• I sec. a.C. nell’editto pretorio trovano
inserimento:
• l’a. de dolo malo vi hominibus armatis
damnum datum
• l’a. vi bonorum raptorum (RAPINA)
INIURIA
•
•
•
•
•
•
•
XII Tavole
- membrum ruptum
- os fractum
- iniuria (generica)
II sec. a.C., editto del pretore:
A. iniuriarum aestimatoria (recuperatores)
No trasmissibilità attiva (azione strettamente
personale)
MODI DI ESTINZIONE DELLE
OBBLIGAZIONI
•
•
•
•
Principio generale del contrarius actus
Stipulatio -> acceptilatio verbis
Nomen transscripticium -> acceptilatio litteris
Nexum (329 a.C. lex Paetelia), obl. Iudicati
(obbl. da legato) -> solutio per aes et libram
• SOLUTIO = ADEMPIMENTO (esatto: no
parziale, no aliud pro alio art. 1197 c.c., salvo
consenso creditore, prestazione in dando)
• NOVAZIONE (stipulazione novatoria: idem debitum e
aliquid novi - figura particolare stipulazione Aquiliana)
• REMISSIONE (2^ caput lex Aquilia)
• Ex acceptilatio verbis (litteris), dal I sec. a.C. ex
pactum (tutela pretoria)
• TRANSAZIONE
• COMPENSAZIONE (solo se: i.b.f., pretese ex eadem
causa, argentarius, bonorum emptor generalizzazione a partire dal I sec. d.C., in forza
dell’exceptio doli praesentis)
•
•
•
•
•
•
CONFUSIO
CONCURSUS CAUSARUM
LITIS CONTESTATIO
DELEGAZIONE
di debito (promittendi)
di pagamento (solvendi)
SUCCESSIO MORTIS CAUSA
Successione alla persona del de cuius in ogni suo diritto: reale
(proprietà, usufrutto, servitù etc.), rapporti obbligatori,
crediti ma anche debiti
La chiamata (vocatio o delatio = offerta) poteva essere:
1. TESTAMENTARIA (in forza di un valido testamento)
2. LEGITTIMA o AB INTESTATO (sulla base della legge intestatus è colui che è morto senza testamento)
1. CIVILE
2. PRETORIA (bonorum possessio)
Nemo pro parte intestatus pro parte testatus decedere
potest.
Tizio istituisce Caio solo per il 50% dell’asse
ereditario
Tizio istituisce Caio per il 50%, Sempronio per l’altro
50% ma quest’ultimo non accetta
IN ENTRAMBI I CASI OPERA A FAVORE DI
CAIO IL IUS ADCRESCENDI
• FAMILIA
• 1. PROPRIO IURE (composta da tutti coloro che per nascita o per
diritto si trovano attualmente sottoposti alla potestà di un determinato
pater familias) - AGNATI
• 2. COMMUNI IURE (composta da tutti coloro che si troverebbero
sottoposti alla potestà di un determinato pater familias se costui non
fosse morto - consortium ercto non cito = società da proprietà indivisa:
erctum = proprietà, ciere = dividere; l. a. per i.a. pèostulationem - a.
familiae erciscundae)
• - AGNATIO (parentela civile, per il diritto, non importa se anche
naturale, che si instaura tra i discendenti in linea retta o in linea
collaterale da un capostipite comune maschio, attraverso altri maschi)
• - COGNATIO (parentela naturale, di solito irrilevante per il diritto)
SUCCESSIONE LEGITTIMA
(AB INTESTATO)
• XII TAVOLE
• Si intestatus moritur cui suus heres nec escit,
adgnatus proximus familiam habeto, si
agnatus nec escit, gentiles familiam habento
• (se qualcuno muore intestato e non ha un
erede suo, l’eredità sia attribuita all’agnato
prossimo, se non ha agnati,, l’eredità sia
attribuita ai gentiles)
• SUI HEREDES
• Persone che erano sottoposte alla potestà, alla manus,
al mancipium di un determinato pater familias e che a
seguito della morte di quest’ultimo passavano dalla
condizione di alieni iuiris a quella di sui iuris
• Eredi necessari (heredes sui et necessarii)
Anche ultra vires hereditatis (pretore: IUS
ABSTINENDI)
• Succedevano per stirpi (non per capita, ovvero per
teste) - diritto di rappresentazione
• ADGNATUS PROXIMUS (il più prossimo tra i
collaterali agnati: fratelli e sorelli, zio e nipote)
• Erede volontario
• Successione per capita
• NO SUCCESSIO GRADUM
• GENTILES
SUCCESSIONE AB INTESTATO
IURE HONORARIO
• BONORUM POSSESSIO (possesso dei beni)
• SINE TABULIS
• (altre tipologie di bonorum possessio:
• SECUNDUM TABULAS
• CONTRA TABULAS)
• BONORUM POSSESSIO SINE RE
• BONORUM POSSESSIO CUM RE (II sec. d.C.)
• BONORUM
POSSESSIO
SINE
TABULIS4 CLASSI DI SUCCESSIBILI
IURE HONORARIO (NON HEREDES
MA POSSESSORES DELL’EREDITA’)
• 1) LIBERI
• 2) LEGITIMI
• 3) COGNATI
• 4) VIR ET UXOR
• 1) LIBERI
• I figli (sui e emancipati, questi ultimi, però, solo se figli
naturali e previa COLLATIO = CONTRIBUZIONE)
• 2) LEGITIMI (gli heredes legitimi, ovvero coloro che erano
già riconosciuti eredi per il ius civile)
• 3) COGNATI (tutti i parenti di sangue sia in linea maschile
sia in linea femminile)
• 4) VIR ET UXOR (moglie e marito; ci si riferiva ai
matrimoni sine manu; in caso contrario la moglie per il ius
civile diviene loco filiae del proprio marito e, quindi, è
libera per il pretore e suus heres per il ius civile)
• Sc. Tertulliano (emanato sotto Adriano, 117-138 d.C.): la
madre se munita di ius liberorum (anche se non sposata
con conventio in manu, in questo caso sarebbe agnata, loco
sororis, dei propri figli) poteva succcedere ai propri figli
maschi (erano a lei preposti il padre e i fratelli del de cuius)
• Sc. Orifiziano (178 d.C.?): l’eredità della madre veniva
acquistata dai di lei figli
• Riforme giustinianee (Nov. 118 del 543 d.C. e Nov. 127 del
548 d.C.): definitivo superamento divisione tra sistema
civilistico e sistema pretorio - affermazione definitiva della
cognatio sull’agnatio
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
• Inst. 2.10
• Testamentum ex eo appellatur, quod testatio mentis est
• Il testamento ha questo nome perché è una attestazione di
volontà compiuta innanzi a testimoni
• (emerge l’idea del testamento = manifestazione di ultima volontà
solenne e da comoiersi innanzi a testimoni, diretta ad evere
efficacia dopo la morte del testatore)
• Dal punto di vista giuridico il testamento è: atto unilaterale,
personale (il testaore deve quindi necessariamente essere titolare
non solo della capacità giuridica ma anche di quella d’agire),
mortis causa, riguardante la titolarità dell’asse ereditario, fondato
sull’istituzione di erede (heredis institutio)
• 1)
TESTAMENTUM
CALATIS
COMITIIS (a comizi convocati)
• 2) TESTAMENTUM IN PROCINCTU
(sul piede di guerra)
• 3) MANCIPATIO FAMILIAE
• 4) TESTAMENTUM PER AES ET
LIBRAM
• TESTAMENTO
PRETORIO
=
BONORUM
POSSESSIO SECUNDUM TABULAS = tabulae munite
di 7 sigilli (familiae emptor, libripens e 5 testimoni puberi
romani) e della sottoscrizione del testatore
• 1) no mancipatio familiae
• 2) nuncupatio
• 3) no auctoritas tutoris nel caso di donna sui iuris
• 4) testamentum civile inritum (reso nullo)
• 5) testamentum civile ruptum (infranto)
• 6) testamentum civile iniustum (iniquo)
• TESTAMENTUM TRIPETITUM (DI
IUS CIVILE):
• 7 testimoni (ex diritto civile)
• 7 sottoscrizioni (costituzioni imperiali) +
sottoscrizione testatore
• 7 sigilli apposti (ius honorarium)
• REVOCA DEL TESTAMENTO
• 1) Ius civile (confezione di un nuovo valido
testamento)
• 2) Ius honorarium (confezione di un nuovo valido
testamento, semplice distruzione delle tabulae: b.p.
sine tabulis)
• 3) periodo postclassico (nuovo testamento,
distruzione tebulae, dichiarazione apud acta e
innanzi a 3 testimoni di volere revocare)
• CHIAMATA CONTRO IL TESTAMENTO O
SUCCESSIONE NECESSARIA (FORMALE MATERIALE)
• 1) omissione testamentaria degli heredes sui
(formale)
• 2) omissione testamentaria liberi (formale)
• 3) violazione testamentaria dell’officium pietatis =
doveroso affetto verso i parenti (materiale)
• 1) SUI HEREDES AUT INSTITUENDI SUNT
AUT
EXHEREDANDI
(nominatim
=
nominalmente o inter ceteros = cumulativamente)
• Per il ius civile, in caso di omissione di un suus
heres filius maschio discendente in linea retta di 1^
grado, il testamento è invalido (si apre la
successione legittima); negli altri casi, i sui heredes
omessi concorrono con gli eredi testamentari e, se
questi ultimi non rientrano nella categoria dei sui
heredes, hanno diritto a 1/2 dell’asse ereditario.
• 2) LIBERI (B.P. CONTRA TABULAS) sul
modello del ius civile il ius honorarium dispose che
i LIBERI AUT INSTITUENDI SUNT AUT
EXHEREDANDI (nominatim o inter ceteros)
• Nel caso di omissione del figlio maschio
discendente in linea retta di 1^ grado: testamento
invalido: b.p. sine tabulis - negli altri casi, invalida
solo l’istituzione di erede: b.p. contra tabulas
• 3)
VIOLAZIONE
OFFICIUM
PIETATIS
(successione necessaria materiale)
• dal I sec. d.C. QUERELA INOFFICIOSI
TESTAMENTO (reclamo contro il testamento
impietoso) esercitata dai parenti più stretti (liberi,
genitori, fratelli e sorelle del defunto), non beneficiati o
non beneficiati in modo adeguato, contro gli eredi
testamentari (centumviri) - PORTIO DEBITA:
almeno 1/4 quota che sarebbe loro spettata ab intestato
• ACQUISTO EREDITA’
• 1) EREDI NECESSARII (sui et necessarii - solo necessarii:
schiavi manomessi nel testamento e contestualmente istituiti
eredi) - ACQUISTO AUTOMATICO (pretore: beneficium
abstinendi pro sui heredes: exceptio contro i creditori
ereditari; separatio bonorum pro eredi solo necessarii - ius
civile, ‘si volet’ nel testamento)
• 2) EREDI VOLONTARI - ACQUISTO TRAMITE
ACCETTAZIONE (CRETIO o PRO HEREDE GESTIO) pactum ut minus solvatur - aditio mandato creditorum beneficium inventarii (con Giustiniano)
• LEGATO
• Il legato può essere definito come una
DISPOSIZIONE
TESTAMENTARIA
ACCESSORIA, FORMALE, con cui il testatore
conferiva un singolo bene o più singoli beni a un
soggetto a titolo di libearalità.
• Legatum est donatio testamento relicta = il legato è una
donazione lasciata col testamento
• Nelle XII Tavole si legge: UTI LEGASSIT SUAE REI
ITA IUS ESTO = COME ABBIA LEGATO LE SUE
COSE, SIA LEGGE
• 4 GENERA LEGATORUM
• 1) PER VINDICATIONEM
• 2) PER DAMNATIONEM
• 3) PER PRAECEPTIONEM
• 4) SINENDI MODO
• LEGATUM PER VINDICATIONEM
• E’ disposto così: Titio fundum Cornelianum do,
lego (do e lego a Tizio il fondo Corneliano)
• Effetti reali
• Al testatore si richiede di essere dominus ex iure
quiritium della cosa legata nel momento del
testamento e in quello della morte se la cosa è una
species; solo nel momento della morte se la cosa è
di genere
• LEGATUM PER DAMNATIONEM
• La sua forma seguiva questo schema: Heres meus
Stichum servum meum dare damnas esto (il mio
erede sia obbligato LETT. SIA CONDANNATO
a dare il mio schiavo a Stico).
• Era quindi il tipico legato con EFFETTI
OBBLIGATORI
• Il mancato adempimento della prestazione dovuta
da parte dell’erede era sanzionato con l’ACTIO
TESTAMENTI
3) LEGATUM PER PRAECEPTIONEM
Aveva EFFETTI REALI. La sua forma seguiva questo
schema: Tizio prenda prima lo schivo Stico. Esso, in
altri termini, serviva ad assegnare un bene
determinato ad uno fra più coeredi, il quale lo poteva
prendere prima della divisione, aggiungendolo alla
sua quota
4) LEGATUM SINENDI MODO.
Aveva anch’esso EFFETTI OBBLIGATORI e si
distingueva da quello per damnationem perché
obbligava l’erede a semplicemente PERMETTERE
al legatario di prendere il bene che ne era oggetto (il
mio erede sia obbligato a permettere che Tizio
prenda a tenga per sè lo schivo Stico). Potevano
esserne oggetto beni di proprietà dell’ereditando o
dell’erede, non di un terzo.
• Sc. Neronianum
• Leggi limitatrici della facoltà di legare
• 1) lex Furia
• 2) lex Voconia (169 a.C.)
• 3) lex Falcidia (40 a.C.)
DIRITTI REALI
• Dal latino res (cosa)
• Diritti soggettivi su una res a carattere
assoluto (erga omnes = opponibili nei
confronti di tutti i consociati)
• Diritto di proprietà (ius in re propria)
• Altri diriiti reali limitati (iura in re aliena)
• IURA IN RE ALIENA
• - di godimento: attribuiscono su una res di cui altri
è proprietario facoltà di godimento più o meno
ampie (usufrutto, servitù, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie)
• - di garanzia: attribuiscono al titolare il diritto di
soddisfare un proprio credito rivaldendosi su una
cosa altrui, non necessariamente del debitore, in
caso di inadempimento (pegno, ipoteca)
• LA
PROPRIETA’
(MEGLIO
LE
PROPRIETA’) A ROMA
• Affermazioni di appartenenza ricorrenti in
sede negoziale e processuale
• ‘dico che questa cosa è mia’ - ‘ secondo il
diritto dei Quiriti’
• (mancipatio, in iure cessio, nexum, vindicatio
l.a.s. in rem)
• DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM (ius
civile in senso stretto) = PROPRIETA’
CIVILE
• ALTRE PROPRIETA’
• - PRETORIA
• - PEREGRINA
• - PROVINCIALE
• DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM
• Modi di acquisto
• - Per il ius civile (mancipatio, in iure cessio, legato per damnationem,
usucapio)
• - Per il ius honorarium (occupazione, accessione, specificazione,
traditio)
• - A titolo originario (occupazione, accessione, specificazione)
• - A titolo derivativo (mancipatio, in iure cessio, traditio, legato per
damnationem, adiudicatio, pagamento della litis aestimatio)
• - A titolo particolare
• - A titolo universale (bonorum venditio, adrogatio, conventio in manum
di donna sui iuris, successione ereditaria, bonorum possessio)
•
•
•
•
•
OCCUPAZIONE (OCCUPATIO)
Res nullius
Res hostiles (ius postliminii)
Res derelictae
Tesoro
• ACCESSIONE
• Immobiliari
• Fluviali (alluvione, avulsione, alveo abbandonato, isola nata nel
fiume)
• Seminagione, piantagione, edificazione (superficies solo cedit =
ciò che è costruito sopra un suolo accede ad esso)
• Concorso proprietario civile possessore ad usucapionem
• 1) Possessore ad usucapionem spossessato dal nudo
proprietario:
• A. Publiciana (possessore ad usuc. spossessato) - exceptio
iusti dominii (nudo proprietario, se non ha dato causa al
possesso ad usucapionem, altrimenti exceptio paralizzata da
una replicatio doli)
• Nudo proprietario intenta la rei vindicatio contro il
possessore ad usucapionem (costui potrà chiedere
l’exceptio rei venditae et traditae, sempre che il nudo
proprietario abbia dato causa al possesso ad usuc.)
MANCIPATIO
• In origine vendita ad effetti reali (trasferimento del
dominium di una res mancipi contro il pagamento
contestuale del prezzo: aes rude)
• Successivamente imaginaria venditio (quindi anche
semplice modo di trasferimento della proprietà
civile su res mancipi)
• Mancipio dans- mancipio accipiens - libripens - 5
testimoni cittadini puberi romani di sesso maschile
• IN IURE CESSIO
• Finto processo (l.a.s. in rem)
• Res mancipi e nec mancipi
• TRADITIO = consegna (res nec mancipi)
• Intento comune a chi dà e a chi riceve che la proprietà della
res passi dall’uno all’altro (negozio giuridico bilaterale consenso + consegna + il tradente proprietario civile)
• Corporis - longa manu - brevi manu - costituto possessorio
• ADIUDICATIO - LITIS AESTIMATIO
• LEGATO PER VINDICATIONEM - PER
PRAECEPTIONEM
• DIFESA DELLA PRPRIETA’ CIVILE
• 1) L. A. S. IN REM
• 2) FORMULA REI VINDICATIO
• (a. civile, in rem, con clausola arbitraria, condanna al quanti
ea res erit, previa valutazione attore)
• RIMBORSO SPESE AL POSSESSORE CONVENUTO
(B.F., M.F.)
• RESTITUZIONE FRUTTI NATURALI E CIVILI DA
PARTE DEL POSSESSORE CONVENUTO (B.F., M.F.)
• ALTRI STRUMENTI A TUTELA DELLA
PROPRIETA’ CIVILE
• - ACTIO
NEGATORIA
(SERVITUTIS,
USUFRUCTUS)
• - CAUTIO DAMNI INFECTI (promessa di
garanzia per il danno temuto)
SERVITU’ PREDIALI
• Diritti reali limitati su cosa altrui di godimento (iura in re aliena)
• Diritti soggettivi di natura reale in forza dei quali il proprietario di un
fondo può pretendere dal proprietario di un fondo vicino un
determinato comportamernto di tolleranza (pati) o di omissione (non
facere)
• Nemini res sua servit = a nessuno serve la cosa propria = non è
concepitbile una servitù su cosa propria
• Servitus in faciendo consistere nequit = la servitù non può consistere in
un fare
• Servitù positive / negative91
•
•
•
•
•
•
•
•
Servitù rustiche (res mancipi)
- iter, via, actus (XII Tavole)
- aquae ductus (XII Tavole)
- aquae hastus
- pecoris pascendi
Servitù urbane (res nec mancipi)
- Altius non tollendi
COSTITUZIONE: mancipatio, in iure cessio, deductio servitutis,
adiudicatio, l. x vindicationem, pactum + stipulatio, usucapio (lex
Scribonia, I sec. a.C.)
• ESTINZIONE: confusione, rinunzia, non usus, impossibilità fisica o
giuridica
• TUTELA GIUDIZIARIA: vindicatio servitutis
USUFRUTTO
• Diritto reale soggettivo su cosa altrui di godimento, consistente
nell’usare di una cosa (inconsumabile e fruttifera) di proprietà altrui e di
farne propri i frutti senza ledere l’integrità fisica della stessa
• Inalienabile e intrasmissibile agli eredi (quindi, di necessità,
temporaneo)
• Cautio fructuaria = stipulatio
• COSTITUZIONE: l. x vindicationem, in iure cessio, deductio,
adiudicatio, pactio + stipulatio
• ESTINZIONE: morte usufruttuario (= capitis deminutio), scadenza del
termine, rinunzia, non usus, consolidazione
• TUTELA GIUDIZIARIA: vindicatio usus fructus
POSSESSO
• DETENZIONE E USO DI UNA COSA AL MODO
DEL PROPRIETARIO SENZA NECESSITA’ DI UN
TITOLO DI LEGITTIMAZIONE
• DETENZIONE = disposizione materiale della cosa (deve
essere corporale)
• USARE DA PROPRIETARIO = adoperare la cosa, ed
eventualmente ricavarne utile
• IRRILEVANZA DEL TITOLO DI LEGITTIMAZIONE
= si può essere possessori anche senza essere proprietari
(possessio = res facti)
• ALLA BASE VI E’ L’ANIMUS POSSIDENDI
(intenzione di tenere la cosa come propria)
• ELEMENTI DEL POSSESSO (detto possessio civilis o ad
interdicta)
• 1. DETENZIONE (da sola detta possessio naturalis)
• 2. ANIMUS POSSIDENDI
• Se poi ricorrono anche
• 1) b.f. iniziale
• 2) titulus o iusta causa
• 2) carattere habilis della res
• 4) tempus
• 5) cittadinanza romana possessore
• ecco che si ha una POSSESSIO AD USUCAPIONEM
(proprietà pretoria, in bonis habere)
• E’ capace di possedere solo chi sia sui iuris, le persone alieni
iuris detengono in nome del padre o del padrone (sono degli
strumenti del vero possessore)
• Possessori civili o ad interdicta anomali (senza animus
possidendi):
• - precarista - sequestratario - creditore pignoratizio
• Di regola il possesso si perde per il venir meno della
detenzione e dell’animus possidendi (diverse, però, le
deroghe: es. del servus fugitivus si conserva il possesso solo
animo)
• TUTELA PROCESSUALE (POSSESSO CIVILE
O AD INTERDICTA)
• INTERDICTA (INTERDETTI)
• RETINENDAE (al fine di conservare il possesso)
TUTTI PROIBITORI (VIM FIERI VETO:
VIETO CHE SIA FATTA VIOLENZA)
• 1) UTI POSSIDETIS (come possedete), relativo ai beni immobili,
parte integrante della sua formulazione (non doveva cioè essere
richiesta) era l’exceptio vitiosae possessionis, proteggeva colui chel
possedeva la res nec vi nec clam nec precario ab altero (in modo
non violento, non clandestino, non per concessione precaria rispetto
all’avversario); al limite quindi può operare come interdetto
recuperatorio del possesso (autodifesa privata legittima)
• ‘vieto che sia usata violenza perché si abbia una situazione
possessoria diversa da quella attuale, in cui si possiede le cose di cui
si tratta senza clandestinità, violenza né a titolo precario, l’uno nei
confronti dell’altro’
• 2) UTRUBI (vestrum) (quello fra voi due), relativo ai beni
mobili, proteggeva colui chel possedeva la res nec vi nec clam
nec precario ab altero (in modo non violento, non clandestino,
non per concessione precaria rispetto all’avversario); non tanto
chi possedesse attualmente bensì colui che avesse posseduto
per più tempo durante l’ultimo anno (poteva, quindi,
assumere funzione recuperatoria, difesa privata legittima)
• ‘vieto che sia usata violenza per impedire che porti via la res
colui fra voi due presso il quale la res oggetto del contendere è
rimasta per la maggior parte di quest’anno in modo non
violento, non clandestino e non precario nei confronti della
controparte’
• RECIPERANDAE (al fine di recuperare il possesso)
• 1) UNDE VI (donde con la violenza), in favore di chi avesse subito uno
spossessamento violento, purchè, non fosse trascorso più di 1 anno e
purchè, vista la presenza dell’exceptio vitiosae possessionis, lo
spossessato avesse posseduto la res nec vi nec clam nec precario ab
altero (in modo non violento, non clandestino, non per concessione
precaria rispetto all’avversario autore dello spoglio, in caso contrario lo
spoglio sarebbe stato legittimo)
• 2) DE VI ARMATA (con violenza armata, ca opera di una banda
armata), vista la gravità della violenza con cui si era consumato lo
spoglio, era dato allo spossessato anche nell’ipotesi in cui avesse
posseduto la res vi clam precario ab altero (in modo violento,
clandestino, per concessione precaria rispetto all’avversario autore dello
spoglio, anche cioè nel caso di possessio iniusta)
PERSONAE
• A Roma la CAPACITA’ GIURIDICA (idoneità ad essere
titolari di diritti e di obblighi o di situazione giuridiche
soggettive) si fonda sulle seguenti 3 regole:
• - E’ PIENAMENTE CAPACE CHI E’ LIBERO,
CITTADINO ROMANO, SUI IURIS
• - LA CAPACITA’ CORRE TRA DUE ESTREMI LA
NASCITA E LA MORTE (presuppone quindi l’esistenza
dell’uomo)
• - OGNUNO SEGUE LA CONDIZIONE DEL PADRE
SE NASCE DA NOZZE LEGITTIME QUELLA
DELLA MADRE IN CASO CONTRARIO
• ESISTENZA (NASCITA)
• Vivo e forme umane
• Il nascituro rileva (ad esempio in ambito successorio) a
condizione che venga a nascere (effetto retroattivo)
• Nozze legittime: la condizione del figlio è riferita a quella
del padre al momento del concepimento
• Nozze non legittime: la condizione del figlio è riferita a
quella della madre al momento della nascita (se, però, la
madre schiava è stata libera in qualche momento durante la
gestazione, allora il figlio nasce libero)
• LIBERTA’
• Nasce libero (INGENUUS) chi è procreato in iustae
nuptiae o chi non procreato in iusta nuptiae ha la
madre libera
• (Nasce schiavo il figlio di schiava)
• Diventa libero il servo (servus da servare = conservare
in vita?) manomesso (LIBERTUS), ma anche quello
che beneficia del ius postliminii o che è redemptus ab
hostibus
• La libertà si perde per riduzione in schiavitù: capitis deminutio
maxima (fonte primaria e più antica della schiavitù è la prigionia di
guerra (ius postliminii, no, però, possessio e matrimonio; redemptio
ab hostibus; 81 a.C. lex Cornelia, stabilì una fictio per cui il cittadino
romano morto in prigionia si considerava defunto al momento della
cattura, conservava così la testamenti factio - non era schiavo il
nexus, il cui stato era per definizione temporaneo, e neppure
l’addictus: si volet suo vivito, diviene schiavo solo se venduto trans
Tiberim - altra importante fonte di schiavitù il commercio
internazionale, isola di Delo, 10000 vendite al giorno; la pirateria; le
condanne ai lavori forzati a vita, servus poenae; la donna libera che
si congiunge con uno schiavo altrui senza il consenso del dominus
diventa schiava di costui post triplice diffida, ex sc. Claudiano 52
d.C.)
• Lo schiavo è uomo per natura, res (mancipi) per il diritto (può però
mutare tale suo stato acquistando la libertà)
• - soggetto alla potestà del padrone (ius vitae ac necis); solo in età tardo
classica è punito l’omicidio di uno schiavo altrui e sanzionati i
maltrattamenti di schiavi propri
• - per assenza di capacità giuridica non può concludere un valido
matrimonio (solo unioni di fatto, contubernium, non ha né familia
legitima nè relazioni di parentela agnatizia, solo cognatio), non ha res di
sua proprietà, non ha crediti o debiti.
• L’ordinamento attribuisce poi una qualche rilevanza alla cognatio
servilis (no unioni, contubernia incestuose), lo schiavo è responsabile
per i crimina commessi, per gli illeciti privati (delicta) vige invece il
regime della nossalità
• Lo schiavo può poi essere titolare della libera administratio
peculii (peculium = piccolo gruzzoletto, in origine di denaro
poi di anche di beni di diversa natura, concesso allo schiavo
dal dominus che ne restava proprietario ma di cui lo
schiavo poteva disporre purché a titolo oneroso, no a titolo
gratuito); le obbligazioni degli schiavi erano però pur
sempre per il diritto civile obligationes naturales, solo
solutio retentio (no ripetizione)
• Lo schiavo è però titolare della capacità d’agire (può cioè operare
direttamente nel mondo del diritto e pertanto compiere
personalmente atti giuridici).
• Principio generale: può solo migliorare la situazione del suo
padrone (regime modificato col tempo iure honorario)
• Il pretore intervenne a riconoscere in casi determinati la
responsabilità del dominus rispetto ad alcune, specifiche attività
finanziarie compiute dallo schiavo (II sec. a.C.; analogamente
rispetto ai filii familias)
• Tale responsabilità poteva essere fatta valere dal creditore dello
schiavo attraverso specifiche actiones dette adiecticiae qualitatis (si
tratta di un gruppo di azioni unitario).
• Exercitoria (proprietario schiavo exercitor navis,
armatore, schiavo = magister navis)
• institoria (schiavo preposto quale institor =
direttore, sorvegliante, dal dominus ad una
determinata attività commerciale)
• quod iussu (autorizzazione del dominus al terzo a
negoziare col proprio schiavo)
• de peculio et de in rem verso (presupponeva che il
servo disponesse di un peculio il cui ammontare veniva
calcolato dedotti i debiti naturali che eventualmente il
servo avesse con il suo dominus),
• tributoria (anch’essa presupponeva da parte dello
schiavo la disponibilità di un peculio, ulteriori
presupposti: che le attività negoziali del servo fossero
state espressamente autorizzate dal dominus e che
costui fraudolentemente non avesse proceduto ad una
ripartizione corretta del peculio, nel rispetto della par
condicio creditorum)
• Per quanto titolare della capacità d’agire lo schiavo non
può stare in giudizio, in iure e apud iudicem (decemviri
stilitibus iudicandis) deve agire un adsertor libertatis (solo
nel 528 d.C. una riforma di Giustiniano ammise il
presunto schiavo a stare in giudizio)- il processo di libertà
presenta due regole ispirate al favor libertatis: il possesso
provvisorio dello schiavo sempre attribuito all’adsertor, la
vindicatio in libertatem può essere ripresentata
• LIBERAZIONE SCHIAVO (MANUMISSIO)
• Manomissioni civili (libertà + cittadinanza romana):
• 1) vindicta (= in iure cessio: parti il dominus
consenziente e l’adsertor libertatis)
• 2) censu
• 3) testamento
• Manomissioni pretorie: inter amicos, per epistulam,
per entrambe col tempo si richiede la presenza di 5
testimoni (il pretore in questi casi assicura allo schiavo
una libertà di fatto, lascia cioè che viva da uomo libero)
• Il manomissore = patronus, il manomesso =
libertus.
• Costui deve di norma (no ovviamente nel caso di
manumissio testamentaria) al patrono: obsequium
(es. no chiamata in giudizio, no azioni infamanti);
operae (giornate lavorativo ogni anno); bona (il
patrono è erede legittimo del liberto senza figli o
ulteriori discendenti)
• Lex Fufia Caninia (2 a.C.), m. testamentarie
• Lex Aelia Sentia (4 d.C.) - 20 anni solo vindicta e ex iusta
causa (consilium domesticum), no manomissioni in frode ai
creditori, schiavo - 30 anni solo vindicta e ex iusta causa
(consilum domesticum), schiavi colpe turpi se manomessi =
peregrini dediticii
• Lex Iunia Norbana (19 d.C.) manomessi i.h. = latini coloniarii
(Latini Iuniani): sono titolari del ius commercium finché
vivono, un loro testamento era invece considerato nullo,
‘vivant quasi ingenui et moriantur ut servi’
• Diventa libero senza manomissione
• - lo schiavo infermo abbandonato dal padrone
• - la schiava venduta col patto che non sia prostituita
che subisce ugualmente tale sorte
• - lo schiavo che denuncia l’uccisione del suo
padrone
• - lo schiavo che in buona fede vice per 20 anni
come libero
CITTADINANZA ROMANA
- per nascita: figlio di padre o di madre cittadini romani
- per manomissione civile
- concessione della cittadinanza da parte dello Stato
romano (socii italici: bellum italicum, constitutio
Antoniniana 212 d.C.)
• PERSONAE
• SUI IURIS (pater familias o donna caput et
finis familiae)
• ALIENI IURIS (dominium, patria potestas,
manus, mancipium)
• PATRIA POTESTAS (poteri e facoltà)
• - Ius vendendi (mancipatio), le XII Tavole stabilirono in
proposito che ‘si pater filium ter venum duit, filius a patre liber
esto’ (dall’applicazione volontaria della triplice vendita derivarono
gli istituti della emancipatio e della adoptio).
• Il filius (discendente in linea retta di sesso maschile di primo
grado, per le filiae discendenti di primo grado, quindi anche per
la moglie in manu e per tutti i discendenti di secondo o ulteriore
grado, l’interpretatio dei pontefici stabilì bastasse una sola
mancipatio ad estinguere la patria potestas o la manus) mancipato
1 o 2 volte è liber in causa mancipii, ossia è libero ma vive in
condizione di schiavitù (pesante stato di soggezione di fatto, ma
nessun civis romanus poteva essere schiavo a Roma)
- ius noxae dandi
- ius vitae ac necis (intervento di un consilium domesticum; abolito
da Costantino che comminò a carico del pater contravventore la
pena capitale)
- ius tollendi
- ius exponendi (le fonti riconducono addirittura a Romolo una lex
regia che nel caso di figli primogeniti subordinò la legittimità
dell’expositio al consenso di 5 vicini; Costantino comminò la
perdita della patria potestas a chi l’avesse operata, l’esposto
poteva essere raccolto e allevato da altri che gli attribuiva lo status
di libero o di schiavo)
MODI DI ACQUISTO PATRIA POTESTAS
1) Nascita da matrimonium iustum (figlio di donna
legittimamente sposata nato almeno 6 mesi dopo
le nozze e non oltre il decimo mese dallo
scioglimento del matrimonio)
Fuori di questi termini e fuori da iustum
matrimonium i figli non entravano nella familia
del pater non ricadevano sotto la di lui potestas
ma seguivano la condizione della madre
2) Adrogatio (pater familias e eventuali
suoi sottoposti adottati da un altro pater
familias - detestatio sacrorum - comitia
curiata calata, in un secondo momento
solo i 30 littori - pontifex maximus)
3) adoptio: riguardava i soggetti alieni iuris
Pater mancipava il filius, che così diveniva liber in causa
mancipii, all’adottante - questi faceva manumissio vindicta il tutto una seconda volta - 3^ mancipatio del pater (la patria
potestas si estingueva) e una remancipatio da parte
dell’adottante al pater che lo acquistava in causa mancipii seguiva una in iure cessio (per le filiae i nipoti e le mogli in
manu bastava una sola mancipatio da parter del pater cui
seguiva la remancipatio dell’adottante e la in iure cessio)
Giustiniano distinse una adoptio plena e una adoptio minus
quam plena (non comportava l’acquisto della potestas,
ammesse anche le donne ad solacium filiorum amissorum’)
• LA PATRIA POTESTAS SI PERDEVA PER
• 1) emancipatio (triplice vendita fatta a un soggetto
fiduciario che manometteva vindicta il figlio ricevuto in
mancipio che ricadeva sotto la potestà del padre, con la
terza mancipatio la patria potestas si estingueva, il
fiduciario o lo manometteva o lo remancipava al pater
non più tale che lo manometteva divenendone
patronus; per l’emancipatio della filia dei nipoti della
moglie in manu 1 sola mancipatio, le donne, però,
anche se puberi, ricadevano sotto la tutela mulierum)
• 2) morte del pater (solo, però i filii o i nipoti
da filius premorto e così via)
• 3) capitis deminutio del pater (fatto salvo in
caso di capitis deminutio maxima il ius
postliminii)
• 4) dazione in adozione o conventio in manu
• 5) Flamen Dialis, Vestale
• MANUS
• Potere dell’uomo pater familias sulla donna, fosse
o meno sposata; la donna perde ogni legame
civilistico con la familia di origine e ricade loco
filiae, loco neptis, loco proneptis, quindi quale
agnata discendente del pater familias in linea retta
di primo grado o di grado successivo, all’interno
della familia del marito.
• MODI DI COSTITUZIONE DELLA MANUS
• Confarreatio (cum farro): cerimonia antichissima in
onore di Giove Farreo, divinità protrettice
dell’agricoltura; l’uomo e la donna spezzavano e
mangiavano insieme un panis farreus, simbolo
forse dell’inizio della vita in comune; il rito
avveniva alla presenza del pontifex maximus, del
flamen dialis e di 10 testimoni
•COEMPTIO
•Mancipatio della figlia da parte del
proprio pater familias al futuro marito o
al pater di lei (imaginaria venditio,
avveniva rispetto ad una donna di solito
non ancora sposata
• USUS
• La donna sposata (nupta) senza
confarreatio e senza preventiva coemptio,
dopo 1 anno di continua convivenza
cadeva sotto la manus del marito o del di
lui pater familias, usucapione annuale; già
nelle XII Tavole è previsto l’espediente
della trinoctii usurpatio
• PERDITA DELLA MANUS
• Diffareatio (nel caso di acquisto tramite
confarreatio)
• Remancipatio (nel caso di acquisto tramite
coemptio)
• Manumissio (nel caso di acquisto tramite
usus)
• MATRIMONIO
• Monogamico, necessariamente tra un uomo e una
donna, sino alla tarda età classica più un rapporto di
fatto (si pensi alla non operatività del ius postliminii)
che un istituto giuridico vero e proprio.
• Res facti distinta dalla manus, come appena visto può
esistere un matrimonio sine manu (usus non ancora
realizzatosi) e una manus sine nuptiis (coemptio prima
delle nuptiae)
• Parlare quindi di matrimonium cum manu e sine manu
è improprio
• REQUISITI IUSTUM MATRIMONIUM
• - CONUBIUM (i nubendi cittadini romani, o latini
coloniarii, Aeliani, Iuniani; no tra patrizi e plebei
sino al 445 a.C.; no in età repubblicana tra ingenui
e liberti, no tra senatori e libertine o attrici etc.)
• - CAPACITA’ DEI NUBENDI (no parentela, sino
al 6^ grado, età = pubertà, assenza impedimenti
derivanti dal tempus lugendi, 10 poi, in età
imperiale, 12 mesi, peoccupazione di evitare la
turbatio sanguinis)
• Sino a tutta l’età classica il iustum
matrimonium si fonda sul consensus (dei
nubendi e di colui che ha la potestà sugli
stessi o per la donna pubere del tutore
mulieris; una lex Iulia stabilì che contro il
rifiuto ingiustificato del pater familias i
nubendi potessero ricorrere al magistrato) e
sull’affectio maritalis (perduranti)
• Il matrimonium si scioglie per:
• Morte di uno dei coniugi
• Divortium (ad es. allontanamento della donna dalla domus
mariti o nuova deductio in domum mariti di altra donna;
per lungo tempo solo repudium, atto unilaterale del marito,
la moglie non poteva divorziare, in caso di adulterio,
sottrazione delle chiavi della cella vinaria, avvelenamento
della prole: procurato aborto?; fuori da una di queste cause,
il marito veniva condannato a corrispondere alla donna o ai
di lei parenti 1/2 del suo patrimonio, l’altro 1/2 era
consacrato a Cerere)
• Captivitas (capitis deminutio maxima)
• Aqua et igni interdictio (capitis deminutio media,
perdita della cittadinanza)
• Nel 556 d.C. Giustiniano (Nov. 134) decretò la
nullità del repudium, il divortium doveva essere
consensuale e fondarsi su una iusta causa
(adulterio, incapacità di procreare, voto di castità)
• TUTELAE
• Personae sui iuris di sesso maschile ma impuberes
(incapaci di generare; inspectio corporis Sabiniani, 14 anni Proculiani) TUTELA IMPUBERIS
• Personae sui iuris di sesso femminile ma
impuberes (incapaci di generare; inspectio corporis
Sabiniani, - 12 anni Proculiani) TUTELA
IMPUBERIS
• Personae sui iuris di sesso femminile puberes
TUTELA MULIERIS
• TUTELA IMPUBERIS
• Testamentaria (il tutor designato non era obbligato ad
accettare l’incarico, egli poteva rifiutare, abdicatio tutelae,
solo con l’imperatore Claudio ciò non fu più un atto libero
ma subordinato al ricorrere di una iusta causa excusationis)
• Legitima (agnatus proximus, in subordine i gentiles del
pupillo)
• Atiliana (lex Atilia, forse del 210 a.C.; tutore a Roma
nominato ex decreto dal pretore e da 6 tribuni plebis; nelle
province ex decreto dei governatori ex lege Iulia et Titia):
regime excusationes o potioris nominatio
Funzioni del tutore impuberis
Interpositio auctoritatis (successiva rispetto agli atti compiuti
dal pupillus infantia maior, ovvero avente più di 7 anni il
quale se agisce in assenza dell’auctoritas tutoris riceve
solo vantaggi da quel che compie)
Negotiorum gestio (amministrazione beni pupillo infantia
minor o assente: acquisto o trasferimento del possesso,
della proprietà sulle res nec mancipi <rappresentante
diretto, effetti imputabili all’impubere>, Oratio Severi del
195 divieto di alienazione fondi rustici, divieto poi
progressivamente esteso ad altre res <acquisto e
alienazione res mancipi, negozi ad effetti obbligatori,
rappresentante indiretto>)
Responsabilità del tutore impuberis
• Accusatio suspecti tutoris, azione penale infamante esperibile
da chiunque (XII Tavole, tutela testamentaria)
• Actio rationibus distrahendis per le eventuali malversazioni
dolose a danno del patrimonio pupillare, penale in duplum
concessa all’ex pupillo contro l’ex tutore (XII Tavole, tutela
legittima)
• Actio tutelae di b.f. esperibile al termine della tutela, azione
reipersecutoria, di rendiconto, infamante (concessa dal pretore
nei confronti del tutor Atilianus, poi estesa alle altre forme di
tutela)
• Al tutore era data un’actio tutelae contraria
non infamante contro l’ex pupillo e i suoi
eredi per il rimborso delle spese e il ristoro
dei danni
• Cautio rem pupilli salvam fore (stipulatio
pretoria in funzione di garanzia)
TUTELA MULIERIS (donne sui iuris
aventi più di 12 anni)
Legitima (agnatus proximus, in subordine i
gentiles)
Testamentaria
Atiliana (leges Atilia e Iulia et Titia)
Optio tutoris testamentaria (diritto di scelta del
tutore, attribuito alla donna per un numero
determinato di volte o ad nutum)
Funzioni del tutor mulieris: interpositio auctoritatis a
taluni atti (gesta per aes et libram, costituzione di
obbligazioni, processi per l.a. e per formulas se il
iudicium era legitimum, remissione di crediti,
manomissioni). Col tempo si impone il principio
secondo cui il pretore su istanza della donna poteva
obbligare il tutore (testamentario o atiliano) a
prestare l’auctoritas
• Augusto riconobbe alle donne con 3 filii se
ingenuae con 4 se libertae il ius liberorum
esonerandole dalla tutela e riconoscendo loro
piena capacità di agire
• Una lex Claudia (41-54 d.C.) abroga la tutela
legitima,
• Le altre tutelae mulieris scompaiono in età
postclassica; in ogni caso nel 410 d.C. Onorio e
Teodosio II concessero il ius liberorum a tutte le
donne
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