lezione dell` 1 marzo 2007 - Università degli Studi dell`Insubria
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lezione dell` 1 marzo 2007 - Università degli Studi dell`Insubria
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO • LEX AEBUTIA II sec. a.C. • LEX IULIA IUDICIORUM PRIVATORUM 17 a.C. • IUDICIUM LEGITIMUM • IUDICIUM IMPERIO CONTINENTIUM • Vindicatio rei • C. Aquilius iudex esto. Si paret fundum quo de agitur ex iure Quiritium A. Agerit esse neque is fundus arbitrio C. Aquilii A. Agerio restituetur, quanti ea res erit, tantam pecuniam C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non paret absolvito. • Sia giudice Caio Aquilio. Se risulta che il fondo di cui si tratta è di Aulo Agerio e quel fondo non sarà restituito ad A.A. in conformità alla valutazione arbitrale del giudice Caio Aquilio, il giudice C.A. condanni Numerio Negidio nei confronti di A.A. per una somma pari al valore che la cosa avrà, se non risulta lo assolva. • Actio certae pecuniae • C. Aquilius iudex esto. Si paret N. Negidium A. Agerio sestertios XXV nummos dare oportere, qua de re agitur, C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio sestertios XXV nummos condemnato; si non paret absolvito. • Sia giudice Caio Aquilio. Se risulta che Numerio Negidio deve dare ad Aulo Agerio 25 sesterzi – materia del contendere – il giudice C. Aquilio condanni N.N. nei confronti di A.A. per 25 sesterzi • Actio depositi in ius concepta • C. Aquilius iudex esto. Quod A. Agerius apud N. Negidium mensam argenteam deposuit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem N. Negidium A. Agerio dare facere oportet ex fide bona, eius C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non paret absolvito. • Sia giudice Caio Aquilio. Poiché Aulo Agerio ha depositato presso Numerio Negidio un tavolo d’argento – materia del contendere – con riguardo a tutto ciò che, per tale causa, Numerio Negidio deve dare o fare in favore di A.A. secondo buona fede, il giudice C.A. condanni N.N. nei confronti di A.A.; se non risulta lo assolva. • Actio Publiciana • C. Aquilius iudex esto. Si quem hominem A. Agerius emit et is ei traditus est anno possedisset, tum si eum hominem de quo agitur ex iure Quiritium eius esse pareret, si ea res arbitrio C. Aquilii iudicis A. Agerio non restituetur quanti ea res erit tantam pecuniam C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato, si non paret absolvito. • Sia giudice C.A. Se qualora A.A. avesse posseduto per un anno lo schiavo che ha comperato e gli è stato consegnato, risultasse che lo schiavo di cui si tratta è suo in base al diritto dei Quiriti e la cosa non sarà restituita ad A.A. in conformità alla valutazione arbitrale del giudice C.A., il giudice C.A. condanni N.N. nei confronti di A.A. per una somma pari al valore che avrà la cosa, se non risulta lo assolva • Actio depositi de peculio et in rem verso • C. Aquilius iudex esto. Quod A. Agerius apud Stichum servum, qui in N. Negidii potestate est, mensam argenteam deposuit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem Stichum servum si liber esset ex iure Quiritium A. Agerio dare facere oporteret ex fide bona, eius C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio dumtaxat de peculio et si quid dolo malo N. Negidii factum est quo minus peculii esset vel si quid in rem N. Negidii inde versum est condemnato, si non paret absolvito • Sia giudice C.A. Poiché A.A. ha depositato un tavolo d’argento presso lo schiavo Stico, che è nella potestà di N.N. – materia del contendere – con riguardo a tutto ciò che, per tale causa, lo schiavo Stico, se fosse liber in base al diritto dei Quiriti, dovrebbe dare o fare a favore di A.A., secondo buona fede, il giudice C.A. condanni N.N. nei confronti di A.A., nei limiti del peculio, ivi incluso quanto per dolo di N.N. è stato eventualmente fatto sì che non si trovasse nel peculio oppure nei limiti di quanto da ciò sia stato eventualmente rivolto a profitto di N.N., se non risulta lo assolva. • Actio furti nec manifesti noxalis • C. Aquilius iudex esto. Si paret A. Agerio a Sticho servo opeve consilio Stichi furtum factum esse paterae aureae sestertium X milium plurisve quam ob rem N. Negidium pro fure damnum decidere aut Stichum servum noxae dedere oportet quanti ea res fuit cum furtum factum est tantae pecuniae duplum aut Stichum servum noxae dedere C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato, si non paret absolvito. • Sia giudice C.A. Se risulta che ai danni di A.A. è stato commesso furto di una coppa d’oro del valore di 10.000 sesterzi o superiore, ad opera dello schiavo Stico o con l’aiuto o su istigazione dello schiavo Stico, per la qual cosa N.N. deve pagare la composizione legale in quanto ladro oppure dare in espiazione lo schiavo Stico, il giudice C.A. condanni N.N. nei confronti di A.A. per una somma pari al doppio del valore che aveva la cosa al momento in cui è stato commesso il furto oppure a dare in espiazione lo schiavo Stico, se non risulta lo assolva • Actio doli • C. Aquilius iudex esto. Si paret dolo malo N. Negidii factum esse, ut A. Agerius N. Negidio fundum quo de agitur mancipio daret neque plus quam annus est, cum experiundi potestas fuit, neque ea res arbitrio C. Aquilii iudicis restituetur, quanti ea res erit tantam pecuniam C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non paret absolvito. • • • • • • • Exceptio doli Si in ea re nihil dolo malo A. Agerii factum sit neque fiat. Se nella questione nulla sia avvenuto o avvenga per dolo di A.A. Exceptio metus Si in ae re nihil metus causa factum est • • • • Se non è stato convenuto tra A.A. e N.N. che quel denaro non fosse richiesto Se nella questione nulla è avvenuto a causa di timore (= violenza) Exceptio pacti conventi Si inter A. Agerium et N. Negidium non convenit, ne ea pecunia peteretur Praescriptio Ea res agatur cuius rei dies fuit L’azione verta sulla prestazione il cui termine è scaduto • FORMULA (CONCEPTA VERBA) • PARTES FORMULARUM • INTENTIO DEMONSTRATIO CONDEMNATIO - ADIUDICATIO • CLAUSOLE ACCESSORIE • EXCEPTIO PRAESCRIPTIO ACTORE - PRO REO) - (PRO • PARTICOLARITA’ ALCUNE ACTIONES • CLAUSOLA ARBITRARIA RESTITUTORIA) • FICTIO • TRASPOSIZIONE DI SOGGETTI • NOSSALITA’ (O • SVOLGIMENTO PROCESSO • In ius vocatio (o vadimonium) - editio actionis • IN IURE (postulatio actionis - eventuale confessio altrimenti litis contestatio) • Effetti litis contestatio: conservativo - preclusivo (ipso iure o ope exceptionis rei iudicatae vel in iudicium deductae) • Problema adempimento convenuto durante fase apud iudicem (contrasto Sabiniani - Proculiani) • INDEFENSIO • Actiones in rem (cosa mobile presente in iure - cosa mobile non presente in iure - cosa immobile) • Actiones in personam (esecuzione personale o patrimoniale) • Processo apud iudicem • Estinzione: 18 mesi (i. legitimum) • Entro la’nno di carica del pretore (i. imperio continens) • Assenza di una parte (solis occasus) • Assunzione mezzi di prova (testimoniale, documentale) • • • • PROCESSO ESECUTIVO Manus iniectio Bonorum venditio Sentenza di condanna - obligatio iudicati - 30 gg. iusti - actio iudicati (in duplum) - sentenza di condanna (= titolo esecutivo) • Missio in bona - proscriptio (30 o 15 gg., procedura concorsuale) - curator bonorum - infamia debitore magister bonorum (lex venditionis) - bonorum emptor • Bonorum distractio - cessio bonorum • MEZZI AUSILIARI DEL PROCESSO FORMULARE • INTERDICTUM • STIPULATIO • RESTITUTIO IN INTEGRUM • MISSIO IN BONA • INTERDICTA • Restitutori • Esibitori • Proibitori • A) adempimento spontaneo • B) giudizio volto ad accertare la fondatezza dell’interdetto • - formula arbitraria • - procedimento per sponsionem • • • • • • • • • FATTI GIURIDICI (atti giuridici) (fatti giuridici in senso stretto) ATTI GIURIDICI (leciti) (illeciti) ATTI GIURIDICI LECITI (negozi giuridici) (atti giuridici in senso stretto) • ELEMENTI COSTITUTIVI DEL NEGOZIO GIURIDICO • (Essenziali) • (accidentali) • LE PARTI (unilaterali, bilaterali, plurilaterali) • NEGOZIO GIURIDICO BILATERALE (o PLURILATERALE) (CONTRATTO) • MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ TRA LE PARTI • Negozi dichiarativi • Negozi non dichiarativi (art.. 1237, 2937 c.c.) • • • • FORMA DICHIARAZIONE NEGOZIALE Vincolata - libera 8art. 1350 c.c.) CONTENUTO (possibili, determinato, lecito) CAUSA (negozi causali - negozi astratti) (artt. 1325, 1343 c.c.) • • • • • VALIDITA’ - INVALIDITA’ NEGOZIO NULLITA’ (art. 1418 c.c.) ANNULLABILITA’ (art. 1441 c.c.) Assenza forma vincolata Divergenza tra volontà e menifestazione (inconsapevole: errore ostativo, art. 1433 c.c. - consapevole: riserva mentale - simulazione, art. 1414 c.c) • Incapacità delle parti • Vizi della volontà (errore vizio, art. 1428 c.c. - dolo, art. 1439 ss. c.c. - violenza, art. 1434 c.c.) • ELEMENTI ACCIDENTALI NEGOZIO GIURIDICO • Condizione (art. 1353 c.c.) • Termine • Modus OBBLIGAZIONI • Nozione • Diritti relativi a contenuto patrimoniale, si distinguono dai diritti reali perché il creditore ottiene la soddisfazione del proprio diritto solo attraverso la collaborazione del debitore, gravato, a tale scopo, di un dovere di comportamento • I. 3.13pr.: Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur solvendae rei secundum nostrae civitatis iura • L’obbligazione è un rapporto giuridico vincolante in base al quale siamo tenuti a prestare una cosa secondo il diritto della nostra città • D. 44.7.3pr.: obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum vel faciendum vel praestandum • L’essenza delle obbligazioni non si trova nella circostanza che ci rendano titolari di un diritto di proprietà o di servitù ì, bensì che vincolino taluno ad eseguire nei nostri confronti una prestazione in dando, in faciendo, in praestando • Prestazione e suoi requisiti • Dare, facere, praestare • Determinata o determinabile, possibile, lecita • Obbligazioni alternative (facoltative) • Obbligazioni generiche/determinate • Obbligazioni parziarie/solidali (cumulative/elettive) • Obbligazioni divisibili/indivisibili • Obbligazioni naturali (solutio retentio) • Fonti delle obbligazioni • Gai. 3.88 • quarum summa divisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto • Contratto - delitto • D. 44.7.1pr. (Res cottidianae) • Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut ptoptio quodam iure ex variis causarum figuris • Contratto - delitto - da una serie di altre singole fattispecie (ex variis causarum figuris) • Inst. 3.13.1 • Ex contractu aut quasi ex contractu aut ex maleficio aut quasi ex maleficio • Contratto - quasi da contratto - delitto - quasi da delitto CONTRACTUS • In diritto romano attto ad effetti esclusivamente obbligatori • XII Tavole (sponsio, nexum mutuo infomale) • Istituzione di Gaio: 4 genera contractuum • (obligationes) re - verbis - litteris - consensu • D. 50.16.19 (Ulpiano che riferisce un parere di Labeone • Gestum - contractus (contratto bilaterale) - actum • Gai. 3.88 contratto = negozio giuridico bilaterale (unilaterale, bilaterale o sinallagmatico, bilaterale imperfetto) • D. 2.14.1.3 (Ulpiano che riferisce un parere di Sesto Pedio, giurista della fine I sec. d.C.) • Conventio elemento necessario di ogni contractus • Contratti a titolo oneroso / a titolo gratuito OBLIGATIONES RE CONTRACTAE • Gai. 3.90-91 • Mutuo - indebiti solutio (per i Sabiniani) • Res cottidianae e Istituzioni di Giustiniano • Mutuo, deposito, comodato, pegno (fiducia) • Mutuo • Contratto reale, unilaterale, a titolo gratuito • Pecunia traiecticia • Pegno (reale, bilaterale imperfetto) • Fiducia (mancipatio o in iure cessio, cum amico - cum creditore) CONTRATTI CONSENSUALI • COMPRAVENDITA (emptio-venditio) • Bilaterale, ius gentium • Il veditore si obbliga a trasferire il pacifico godimento della res e a fare in modo che lo stesso sia continuativo (in perpetuum o, se sussistono le condizioni, sino all’acquisto della proprietà civile per usucapione da parte del compratore) • Tardo antico: contratto ad effetti reali e scritto se avente ad oggetto beni immobili • Merx: anche diritto di credito (verum nomen creditoris), eredità (verum nomen heredis), cosa futura (emptio rei speratae, emptio spei) - no res extra commercium • Prezzo: somma di denaro (Proculiani), ogni cosa (Sabiniani) PERMUTA? • Laesio enormis (Giustiniano) • Garanzia per evizione • Nel caso della mancipatio a scopo di vendita, effetto naturale (obligatio e actio auctoritatis, aeterna o 1 o 2 anni, res mobili o immobili, se possibile l’usucapione) • Non applicata alla mancipatio imaginaria venditio (nummo uno) e, comunque, derogabile dalle partiTraditio, res nec mancipi: assunzione garanzia per evizione tramite stipulatio • Lo stesso nel caso della compravendita contratto consensuale di ius gentium (stipulatio habere licere, stipulatio duplae) • GARANZIA PER I VIZI DELLA RES VENDUTA • Stipulatio, a. di compravendita • Edili curuli (editto) per la vendita nel mercato, professionale, di schiavi e di animali (obbligo dichiarare vizi occulti, per gli schiavi anche di stipulare in ordine ad alcune qualità) • A. redhibitoria • A. quanti minoris • Periculum est emptoris • Clausole accidentali tipiche apposte alla compravendita • 1. In diem addictio • 2. Lex commissoria • 3. Pactum displicentiae • Prima considerate condizioni sospensive, poi risolutive • • • • Locazione - conduzione REI OPERIS (contratto d’opera o di applato) OPERARUM (contratto di lavoro) • • • • Società Omnium bonorum Quote (no società leonina) Cause scioglimento società (intuitus personae): conseguimento scopo sociele o sua sopravvenuta impossibilità, cadenza termine, recesso unilaterale socio, morte, capitis deminutio, bonorum venditio • • • • • • Mandato Imperfettamente bilaterale (obbligazione mandante eventuale) Gratuità elemento essenziale Mandatum pecuniae credendae - obbl. mandante e mutuatario solidali - l’a. mandati contraria si estingueva solo nei limiti dell’effettivo soddisfacimento ottenuto dal mandatario, mutuante, per opera del mutuatario • - beneficium cedendarum actionum esercitabile dal mandante • Cause estinzione mandato: morte, revoca mandante (re integra), recesso mandatario (re integra) CONTRATTI VERBALI • • • • • Sponsio (ius civile in senso stretto) - stipulatio (ius gentium) UNILATERALE Interrogazione, risposta, congruità parole ASTRATTEZZA (diversa portata e eventuale) Costituzione dell’Imperatore Leone, a. 472 d.C. (qualsiasi forma, anche scritta) • Riforma Giustiniano lo scritto è previsto ad substantiam, + presenza parti (presunzione derivata dalla presenza del documento scritto quasi assoluta) • DOTIS DICTIO - PROMISSIO IURATA LIBERTI CONTRATTI LETTERALI • Codex accepti et expensi del pater familias • NOMINA TRANSSCRIPTICIA • - a re in personam • - a persona in personam OBL. QUASI EX CONTRACTO • • • • • Indebiti solutio (pagamento d’indebito) Negotiorum gestio (gestione affari altrui) Tutela Comunione Legato ad effetti obbligatori • • • • • NEGOTIORUM GESTIO Requisiti - animus aliena negotia gerendi - no divieto dominus negotii - utiliter coeptum DELICTA • • • • Furtum Damnum iniuria datum Rapina Iniuria • Dolo / violenza • Poena: prezzo del riscatto (composizione volontaria - legale - sanzione di carattere pecuniario) • • • • AZIONI PENALI Caratteristiche: 1. Cumulatività 2. Intrasmissibilità passiva (si, di norma, attiva) • 3. nossalità FURTUM • • • • XII Tavole Furtum manifestum Furtum nec manifestum Equiparato al manifestum furtum accertato ex quaestio lance et licio • Furtum conceptum • Furtum prohibitum • Furtum oblatum DAMNUM INIURIA DATUM • XII Tavole • a. de pauperie • a. de arboribus succisis • 286 a.C. LEX AQUILIA DE DAMNO • 1. Uccisione schiavi e pecudes altrui • 2. Acceptilatio verbis posta in essere dall’adstipulator ai danni del creditore principale • 3. Uccisione animali diversi dai pecudes e altri atti dannosi (rompere, bruciare, etc.) • Damnum corpore corpori datum • Actio legis Aquiliae (con litiscrescenza) • I sec. a.C. nell’editto pretorio trovano inserimento: • l’a. de dolo malo vi hominibus armatis damnum datum • l’a. vi bonorum raptorum (RAPINA) INIURIA • • • • • • • XII Tavole - membrum ruptum - os fractum - iniuria (generica) II sec. a.C., editto del pretore: A. iniuriarum aestimatoria (recuperatores) No trasmissibilità attiva (azione strettamente personale) MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI • • • • Principio generale del contrarius actus Stipulatio -> acceptilatio verbis Nomen transscripticium -> acceptilatio litteris Nexum (329 a.C. lex Paetelia), obl. Iudicati (obbl. da legato) -> solutio per aes et libram • SOLUTIO = ADEMPIMENTO (esatto: no parziale, no aliud pro alio art. 1197 c.c., salvo consenso creditore, prestazione in dando) • NOVAZIONE (stipulazione novatoria: idem debitum e aliquid novi - figura particolare stipulazione Aquiliana) • REMISSIONE (2^ caput lex Aquilia) • Ex acceptilatio verbis (litteris), dal I sec. a.C. ex pactum (tutela pretoria) • TRANSAZIONE • COMPENSAZIONE (solo se: i.b.f., pretese ex eadem causa, argentarius, bonorum emptor generalizzazione a partire dal I sec. d.C., in forza dell’exceptio doli praesentis) • • • • • • CONFUSIO CONCURSUS CAUSARUM LITIS CONTESTATIO DELEGAZIONE di debito (promittendi) di pagamento (solvendi) SUCCESSIO MORTIS CAUSA Successione alla persona del de cuius in ogni suo diritto: reale (proprietà, usufrutto, servitù etc.), rapporti obbligatori, crediti ma anche debiti La chiamata (vocatio o delatio = offerta) poteva essere: 1. TESTAMENTARIA (in forza di un valido testamento) 2. LEGITTIMA o AB INTESTATO (sulla base della legge intestatus è colui che è morto senza testamento) 1. CIVILE 2. PRETORIA (bonorum possessio) Nemo pro parte intestatus pro parte testatus decedere potest. Tizio istituisce Caio solo per il 50% dell’asse ereditario Tizio istituisce Caio per il 50%, Sempronio per l’altro 50% ma quest’ultimo non accetta IN ENTRAMBI I CASI OPERA A FAVORE DI CAIO IL IUS ADCRESCENDI • FAMILIA • 1. PROPRIO IURE (composta da tutti coloro che per nascita o per diritto si trovano attualmente sottoposti alla potestà di un determinato pater familias) - AGNATI • 2. COMMUNI IURE (composta da tutti coloro che si troverebbero sottoposti alla potestà di un determinato pater familias se costui non fosse morto - consortium ercto non cito = società da proprietà indivisa: erctum = proprietà, ciere = dividere; l. a. per i.a. pèostulationem - a. familiae erciscundae) • - AGNATIO (parentela civile, per il diritto, non importa se anche naturale, che si instaura tra i discendenti in linea retta o in linea collaterale da un capostipite comune maschio, attraverso altri maschi) • - COGNATIO (parentela naturale, di solito irrilevante per il diritto) SUCCESSIONE LEGITTIMA (AB INTESTATO) • XII TAVOLE • Si intestatus moritur cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto, si agnatus nec escit, gentiles familiam habento • (se qualcuno muore intestato e non ha un erede suo, l’eredità sia attribuita all’agnato prossimo, se non ha agnati,, l’eredità sia attribuita ai gentiles) • SUI HEREDES • Persone che erano sottoposte alla potestà, alla manus, al mancipium di un determinato pater familias e che a seguito della morte di quest’ultimo passavano dalla condizione di alieni iuiris a quella di sui iuris • Eredi necessari (heredes sui et necessarii) Anche ultra vires hereditatis (pretore: IUS ABSTINENDI) • Succedevano per stirpi (non per capita, ovvero per teste) - diritto di rappresentazione • ADGNATUS PROXIMUS (il più prossimo tra i collaterali agnati: fratelli e sorelli, zio e nipote) • Erede volontario • Successione per capita • NO SUCCESSIO GRADUM • GENTILES SUCCESSIONE AB INTESTATO IURE HONORARIO • BONORUM POSSESSIO (possesso dei beni) • SINE TABULIS • (altre tipologie di bonorum possessio: • SECUNDUM TABULAS • CONTRA TABULAS) • BONORUM POSSESSIO SINE RE • BONORUM POSSESSIO CUM RE (II sec. d.C.) • BONORUM POSSESSIO SINE TABULIS4 CLASSI DI SUCCESSIBILI IURE HONORARIO (NON HEREDES MA POSSESSORES DELL’EREDITA’) • 1) LIBERI • 2) LEGITIMI • 3) COGNATI • 4) VIR ET UXOR • 1) LIBERI • I figli (sui e emancipati, questi ultimi, però, solo se figli naturali e previa COLLATIO = CONTRIBUZIONE) • 2) LEGITIMI (gli heredes legitimi, ovvero coloro che erano già riconosciuti eredi per il ius civile) • 3) COGNATI (tutti i parenti di sangue sia in linea maschile sia in linea femminile) • 4) VIR ET UXOR (moglie e marito; ci si riferiva ai matrimoni sine manu; in caso contrario la moglie per il ius civile diviene loco filiae del proprio marito e, quindi, è libera per il pretore e suus heres per il ius civile) • Sc. Tertulliano (emanato sotto Adriano, 117-138 d.C.): la madre se munita di ius liberorum (anche se non sposata con conventio in manu, in questo caso sarebbe agnata, loco sororis, dei propri figli) poteva succcedere ai propri figli maschi (erano a lei preposti il padre e i fratelli del de cuius) • Sc. Orifiziano (178 d.C.?): l’eredità della madre veniva acquistata dai di lei figli • Riforme giustinianee (Nov. 118 del 543 d.C. e Nov. 127 del 548 d.C.): definitivo superamento divisione tra sistema civilistico e sistema pretorio - affermazione definitiva della cognatio sull’agnatio SUCCESSIONE TESTAMENTARIA • Inst. 2.10 • Testamentum ex eo appellatur, quod testatio mentis est • Il testamento ha questo nome perché è una attestazione di volontà compiuta innanzi a testimoni • (emerge l’idea del testamento = manifestazione di ultima volontà solenne e da comoiersi innanzi a testimoni, diretta ad evere efficacia dopo la morte del testatore) • Dal punto di vista giuridico il testamento è: atto unilaterale, personale (il testaore deve quindi necessariamente essere titolare non solo della capacità giuridica ma anche di quella d’agire), mortis causa, riguardante la titolarità dell’asse ereditario, fondato sull’istituzione di erede (heredis institutio) • 1) TESTAMENTUM CALATIS COMITIIS (a comizi convocati) • 2) TESTAMENTUM IN PROCINCTU (sul piede di guerra) • 3) MANCIPATIO FAMILIAE • 4) TESTAMENTUM PER AES ET LIBRAM • TESTAMENTO PRETORIO = BONORUM POSSESSIO SECUNDUM TABULAS = tabulae munite di 7 sigilli (familiae emptor, libripens e 5 testimoni puberi romani) e della sottoscrizione del testatore • 1) no mancipatio familiae • 2) nuncupatio • 3) no auctoritas tutoris nel caso di donna sui iuris • 4) testamentum civile inritum (reso nullo) • 5) testamentum civile ruptum (infranto) • 6) testamentum civile iniustum (iniquo) • TESTAMENTUM TRIPETITUM (DI IUS CIVILE): • 7 testimoni (ex diritto civile) • 7 sottoscrizioni (costituzioni imperiali) + sottoscrizione testatore • 7 sigilli apposti (ius honorarium) • REVOCA DEL TESTAMENTO • 1) Ius civile (confezione di un nuovo valido testamento) • 2) Ius honorarium (confezione di un nuovo valido testamento, semplice distruzione delle tabulae: b.p. sine tabulis) • 3) periodo postclassico (nuovo testamento, distruzione tebulae, dichiarazione apud acta e innanzi a 3 testimoni di volere revocare) • CHIAMATA CONTRO IL TESTAMENTO O SUCCESSIONE NECESSARIA (FORMALE MATERIALE) • 1) omissione testamentaria degli heredes sui (formale) • 2) omissione testamentaria liberi (formale) • 3) violazione testamentaria dell’officium pietatis = doveroso affetto verso i parenti (materiale) • 1) SUI HEREDES AUT INSTITUENDI SUNT AUT EXHEREDANDI (nominatim = nominalmente o inter ceteros = cumulativamente) • Per il ius civile, in caso di omissione di un suus heres filius maschio discendente in linea retta di 1^ grado, il testamento è invalido (si apre la successione legittima); negli altri casi, i sui heredes omessi concorrono con gli eredi testamentari e, se questi ultimi non rientrano nella categoria dei sui heredes, hanno diritto a 1/2 dell’asse ereditario. • 2) LIBERI (B.P. CONTRA TABULAS) sul modello del ius civile il ius honorarium dispose che i LIBERI AUT INSTITUENDI SUNT AUT EXHEREDANDI (nominatim o inter ceteros) • Nel caso di omissione del figlio maschio discendente in linea retta di 1^ grado: testamento invalido: b.p. sine tabulis - negli altri casi, invalida solo l’istituzione di erede: b.p. contra tabulas • 3) VIOLAZIONE OFFICIUM PIETATIS (successione necessaria materiale) • dal I sec. d.C. QUERELA INOFFICIOSI TESTAMENTO (reclamo contro il testamento impietoso) esercitata dai parenti più stretti (liberi, genitori, fratelli e sorelle del defunto), non beneficiati o non beneficiati in modo adeguato, contro gli eredi testamentari (centumviri) - PORTIO DEBITA: almeno 1/4 quota che sarebbe loro spettata ab intestato • ACQUISTO EREDITA’ • 1) EREDI NECESSARII (sui et necessarii - solo necessarii: schiavi manomessi nel testamento e contestualmente istituiti eredi) - ACQUISTO AUTOMATICO (pretore: beneficium abstinendi pro sui heredes: exceptio contro i creditori ereditari; separatio bonorum pro eredi solo necessarii - ius civile, ‘si volet’ nel testamento) • 2) EREDI VOLONTARI - ACQUISTO TRAMITE ACCETTAZIONE (CRETIO o PRO HEREDE GESTIO) pactum ut minus solvatur - aditio mandato creditorum beneficium inventarii (con Giustiniano) • LEGATO • Il legato può essere definito come una DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA ACCESSORIA, FORMALE, con cui il testatore conferiva un singolo bene o più singoli beni a un soggetto a titolo di libearalità. • Legatum est donatio testamento relicta = il legato è una donazione lasciata col testamento • Nelle XII Tavole si legge: UTI LEGASSIT SUAE REI ITA IUS ESTO = COME ABBIA LEGATO LE SUE COSE, SIA LEGGE • 4 GENERA LEGATORUM • 1) PER VINDICATIONEM • 2) PER DAMNATIONEM • 3) PER PRAECEPTIONEM • 4) SINENDI MODO • LEGATUM PER VINDICATIONEM • E’ disposto così: Titio fundum Cornelianum do, lego (do e lego a Tizio il fondo Corneliano) • Effetti reali • Al testatore si richiede di essere dominus ex iure quiritium della cosa legata nel momento del testamento e in quello della morte se la cosa è una species; solo nel momento della morte se la cosa è di genere • LEGATUM PER DAMNATIONEM • La sua forma seguiva questo schema: Heres meus Stichum servum meum dare damnas esto (il mio erede sia obbligato LETT. SIA CONDANNATO a dare il mio schiavo a Stico). • Era quindi il tipico legato con EFFETTI OBBLIGATORI • Il mancato adempimento della prestazione dovuta da parte dell’erede era sanzionato con l’ACTIO TESTAMENTI 3) LEGATUM PER PRAECEPTIONEM Aveva EFFETTI REALI. La sua forma seguiva questo schema: Tizio prenda prima lo schivo Stico. Esso, in altri termini, serviva ad assegnare un bene determinato ad uno fra più coeredi, il quale lo poteva prendere prima della divisione, aggiungendolo alla sua quota 4) LEGATUM SINENDI MODO. Aveva anch’esso EFFETTI OBBLIGATORI e si distingueva da quello per damnationem perché obbligava l’erede a semplicemente PERMETTERE al legatario di prendere il bene che ne era oggetto (il mio erede sia obbligato a permettere che Tizio prenda a tenga per sè lo schivo Stico). Potevano esserne oggetto beni di proprietà dell’ereditando o dell’erede, non di un terzo. • Sc. Neronianum • Leggi limitatrici della facoltà di legare • 1) lex Furia • 2) lex Voconia (169 a.C.) • 3) lex Falcidia (40 a.C.) DIRITTI REALI • Dal latino res (cosa) • Diritti soggettivi su una res a carattere assoluto (erga omnes = opponibili nei confronti di tutti i consociati) • Diritto di proprietà (ius in re propria) • Altri diriiti reali limitati (iura in re aliena) • IURA IN RE ALIENA • - di godimento: attribuiscono su una res di cui altri è proprietario facoltà di godimento più o meno ampie (usufrutto, servitù, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) • - di garanzia: attribuiscono al titolare il diritto di soddisfare un proprio credito rivaldendosi su una cosa altrui, non necessariamente del debitore, in caso di inadempimento (pegno, ipoteca) • LA PROPRIETA’ (MEGLIO LE PROPRIETA’) A ROMA • Affermazioni di appartenenza ricorrenti in sede negoziale e processuale • ‘dico che questa cosa è mia’ - ‘ secondo il diritto dei Quiriti’ • (mancipatio, in iure cessio, nexum, vindicatio l.a.s. in rem) • DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM (ius civile in senso stretto) = PROPRIETA’ CIVILE • ALTRE PROPRIETA’ • - PRETORIA • - PEREGRINA • - PROVINCIALE • DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM • Modi di acquisto • - Per il ius civile (mancipatio, in iure cessio, legato per damnationem, usucapio) • - Per il ius honorarium (occupazione, accessione, specificazione, traditio) • - A titolo originario (occupazione, accessione, specificazione) • - A titolo derivativo (mancipatio, in iure cessio, traditio, legato per damnationem, adiudicatio, pagamento della litis aestimatio) • - A titolo particolare • - A titolo universale (bonorum venditio, adrogatio, conventio in manum di donna sui iuris, successione ereditaria, bonorum possessio) • • • • • OCCUPAZIONE (OCCUPATIO) Res nullius Res hostiles (ius postliminii) Res derelictae Tesoro • ACCESSIONE • Immobiliari • Fluviali (alluvione, avulsione, alveo abbandonato, isola nata nel fiume) • Seminagione, piantagione, edificazione (superficies solo cedit = ciò che è costruito sopra un suolo accede ad esso) • Concorso proprietario civile possessore ad usucapionem • 1) Possessore ad usucapionem spossessato dal nudo proprietario: • A. Publiciana (possessore ad usuc. spossessato) - exceptio iusti dominii (nudo proprietario, se non ha dato causa al possesso ad usucapionem, altrimenti exceptio paralizzata da una replicatio doli) • Nudo proprietario intenta la rei vindicatio contro il possessore ad usucapionem (costui potrà chiedere l’exceptio rei venditae et traditae, sempre che il nudo proprietario abbia dato causa al possesso ad usuc.) MANCIPATIO • In origine vendita ad effetti reali (trasferimento del dominium di una res mancipi contro il pagamento contestuale del prezzo: aes rude) • Successivamente imaginaria venditio (quindi anche semplice modo di trasferimento della proprietà civile su res mancipi) • Mancipio dans- mancipio accipiens - libripens - 5 testimoni cittadini puberi romani di sesso maschile • IN IURE CESSIO • Finto processo (l.a.s. in rem) • Res mancipi e nec mancipi • TRADITIO = consegna (res nec mancipi) • Intento comune a chi dà e a chi riceve che la proprietà della res passi dall’uno all’altro (negozio giuridico bilaterale consenso + consegna + il tradente proprietario civile) • Corporis - longa manu - brevi manu - costituto possessorio • ADIUDICATIO - LITIS AESTIMATIO • LEGATO PER VINDICATIONEM - PER PRAECEPTIONEM • DIFESA DELLA PRPRIETA’ CIVILE • 1) L. A. S. IN REM • 2) FORMULA REI VINDICATIO • (a. civile, in rem, con clausola arbitraria, condanna al quanti ea res erit, previa valutazione attore) • RIMBORSO SPESE AL POSSESSORE CONVENUTO (B.F., M.F.) • RESTITUZIONE FRUTTI NATURALI E CIVILI DA PARTE DEL POSSESSORE CONVENUTO (B.F., M.F.) • ALTRI STRUMENTI A TUTELA DELLA PROPRIETA’ CIVILE • - ACTIO NEGATORIA (SERVITUTIS, USUFRUCTUS) • - CAUTIO DAMNI INFECTI (promessa di garanzia per il danno temuto) SERVITU’ PREDIALI • Diritti reali limitati su cosa altrui di godimento (iura in re aliena) • Diritti soggettivi di natura reale in forza dei quali il proprietario di un fondo può pretendere dal proprietario di un fondo vicino un determinato comportamernto di tolleranza (pati) o di omissione (non facere) • Nemini res sua servit = a nessuno serve la cosa propria = non è concepitbile una servitù su cosa propria • Servitus in faciendo consistere nequit = la servitù non può consistere in un fare • Servitù positive / negative91 • • • • • • • • Servitù rustiche (res mancipi) - iter, via, actus (XII Tavole) - aquae ductus (XII Tavole) - aquae hastus - pecoris pascendi Servitù urbane (res nec mancipi) - Altius non tollendi COSTITUZIONE: mancipatio, in iure cessio, deductio servitutis, adiudicatio, l. x vindicationem, pactum + stipulatio, usucapio (lex Scribonia, I sec. a.C.) • ESTINZIONE: confusione, rinunzia, non usus, impossibilità fisica o giuridica • TUTELA GIUDIZIARIA: vindicatio servitutis USUFRUTTO • Diritto reale soggettivo su cosa altrui di godimento, consistente nell’usare di una cosa (inconsumabile e fruttifera) di proprietà altrui e di farne propri i frutti senza ledere l’integrità fisica della stessa • Inalienabile e intrasmissibile agli eredi (quindi, di necessità, temporaneo) • Cautio fructuaria = stipulatio • COSTITUZIONE: l. x vindicationem, in iure cessio, deductio, adiudicatio, pactio + stipulatio • ESTINZIONE: morte usufruttuario (= capitis deminutio), scadenza del termine, rinunzia, non usus, consolidazione • TUTELA GIUDIZIARIA: vindicatio usus fructus POSSESSO • DETENZIONE E USO DI UNA COSA AL MODO DEL PROPRIETARIO SENZA NECESSITA’ DI UN TITOLO DI LEGITTIMAZIONE • DETENZIONE = disposizione materiale della cosa (deve essere corporale) • USARE DA PROPRIETARIO = adoperare la cosa, ed eventualmente ricavarne utile • IRRILEVANZA DEL TITOLO DI LEGITTIMAZIONE = si può essere possessori anche senza essere proprietari (possessio = res facti) • ALLA BASE VI E’ L’ANIMUS POSSIDENDI (intenzione di tenere la cosa come propria) • ELEMENTI DEL POSSESSO (detto possessio civilis o ad interdicta) • 1. DETENZIONE (da sola detta possessio naturalis) • 2. ANIMUS POSSIDENDI • Se poi ricorrono anche • 1) b.f. iniziale • 2) titulus o iusta causa • 2) carattere habilis della res • 4) tempus • 5) cittadinanza romana possessore • ecco che si ha una POSSESSIO AD USUCAPIONEM (proprietà pretoria, in bonis habere) • E’ capace di possedere solo chi sia sui iuris, le persone alieni iuris detengono in nome del padre o del padrone (sono degli strumenti del vero possessore) • Possessori civili o ad interdicta anomali (senza animus possidendi): • - precarista - sequestratario - creditore pignoratizio • Di regola il possesso si perde per il venir meno della detenzione e dell’animus possidendi (diverse, però, le deroghe: es. del servus fugitivus si conserva il possesso solo animo) • TUTELA PROCESSUALE (POSSESSO CIVILE O AD INTERDICTA) • INTERDICTA (INTERDETTI) • RETINENDAE (al fine di conservare il possesso) TUTTI PROIBITORI (VIM FIERI VETO: VIETO CHE SIA FATTA VIOLENZA) • 1) UTI POSSIDETIS (come possedete), relativo ai beni immobili, parte integrante della sua formulazione (non doveva cioè essere richiesta) era l’exceptio vitiosae possessionis, proteggeva colui chel possedeva la res nec vi nec clam nec precario ab altero (in modo non violento, non clandestino, non per concessione precaria rispetto all’avversario); al limite quindi può operare come interdetto recuperatorio del possesso (autodifesa privata legittima) • ‘vieto che sia usata violenza perché si abbia una situazione possessoria diversa da quella attuale, in cui si possiede le cose di cui si tratta senza clandestinità, violenza né a titolo precario, l’uno nei confronti dell’altro’ • 2) UTRUBI (vestrum) (quello fra voi due), relativo ai beni mobili, proteggeva colui chel possedeva la res nec vi nec clam nec precario ab altero (in modo non violento, non clandestino, non per concessione precaria rispetto all’avversario); non tanto chi possedesse attualmente bensì colui che avesse posseduto per più tempo durante l’ultimo anno (poteva, quindi, assumere funzione recuperatoria, difesa privata legittima) • ‘vieto che sia usata violenza per impedire che porti via la res colui fra voi due presso il quale la res oggetto del contendere è rimasta per la maggior parte di quest’anno in modo non violento, non clandestino e non precario nei confronti della controparte’ • RECIPERANDAE (al fine di recuperare il possesso) • 1) UNDE VI (donde con la violenza), in favore di chi avesse subito uno spossessamento violento, purchè, non fosse trascorso più di 1 anno e purchè, vista la presenza dell’exceptio vitiosae possessionis, lo spossessato avesse posseduto la res nec vi nec clam nec precario ab altero (in modo non violento, non clandestino, non per concessione precaria rispetto all’avversario autore dello spoglio, in caso contrario lo spoglio sarebbe stato legittimo) • 2) DE VI ARMATA (con violenza armata, ca opera di una banda armata), vista la gravità della violenza con cui si era consumato lo spoglio, era dato allo spossessato anche nell’ipotesi in cui avesse posseduto la res vi clam precario ab altero (in modo violento, clandestino, per concessione precaria rispetto all’avversario autore dello spoglio, anche cioè nel caso di possessio iniusta) PERSONAE • A Roma la CAPACITA’ GIURIDICA (idoneità ad essere titolari di diritti e di obblighi o di situazione giuridiche soggettive) si fonda sulle seguenti 3 regole: • - E’ PIENAMENTE CAPACE CHI E’ LIBERO, CITTADINO ROMANO, SUI IURIS • - LA CAPACITA’ CORRE TRA DUE ESTREMI LA NASCITA E LA MORTE (presuppone quindi l’esistenza dell’uomo) • - OGNUNO SEGUE LA CONDIZIONE DEL PADRE SE NASCE DA NOZZE LEGITTIME QUELLA DELLA MADRE IN CASO CONTRARIO • ESISTENZA (NASCITA) • Vivo e forme umane • Il nascituro rileva (ad esempio in ambito successorio) a condizione che venga a nascere (effetto retroattivo) • Nozze legittime: la condizione del figlio è riferita a quella del padre al momento del concepimento • Nozze non legittime: la condizione del figlio è riferita a quella della madre al momento della nascita (se, però, la madre schiava è stata libera in qualche momento durante la gestazione, allora il figlio nasce libero) • LIBERTA’ • Nasce libero (INGENUUS) chi è procreato in iustae nuptiae o chi non procreato in iusta nuptiae ha la madre libera • (Nasce schiavo il figlio di schiava) • Diventa libero il servo (servus da servare = conservare in vita?) manomesso (LIBERTUS), ma anche quello che beneficia del ius postliminii o che è redemptus ab hostibus • La libertà si perde per riduzione in schiavitù: capitis deminutio maxima (fonte primaria e più antica della schiavitù è la prigionia di guerra (ius postliminii, no, però, possessio e matrimonio; redemptio ab hostibus; 81 a.C. lex Cornelia, stabilì una fictio per cui il cittadino romano morto in prigionia si considerava defunto al momento della cattura, conservava così la testamenti factio - non era schiavo il nexus, il cui stato era per definizione temporaneo, e neppure l’addictus: si volet suo vivito, diviene schiavo solo se venduto trans Tiberim - altra importante fonte di schiavitù il commercio internazionale, isola di Delo, 10000 vendite al giorno; la pirateria; le condanne ai lavori forzati a vita, servus poenae; la donna libera che si congiunge con uno schiavo altrui senza il consenso del dominus diventa schiava di costui post triplice diffida, ex sc. Claudiano 52 d.C.) • Lo schiavo è uomo per natura, res (mancipi) per il diritto (può però mutare tale suo stato acquistando la libertà) • - soggetto alla potestà del padrone (ius vitae ac necis); solo in età tardo classica è punito l’omicidio di uno schiavo altrui e sanzionati i maltrattamenti di schiavi propri • - per assenza di capacità giuridica non può concludere un valido matrimonio (solo unioni di fatto, contubernium, non ha né familia legitima nè relazioni di parentela agnatizia, solo cognatio), non ha res di sua proprietà, non ha crediti o debiti. • L’ordinamento attribuisce poi una qualche rilevanza alla cognatio servilis (no unioni, contubernia incestuose), lo schiavo è responsabile per i crimina commessi, per gli illeciti privati (delicta) vige invece il regime della nossalità • Lo schiavo può poi essere titolare della libera administratio peculii (peculium = piccolo gruzzoletto, in origine di denaro poi di anche di beni di diversa natura, concesso allo schiavo dal dominus che ne restava proprietario ma di cui lo schiavo poteva disporre purché a titolo oneroso, no a titolo gratuito); le obbligazioni degli schiavi erano però pur sempre per il diritto civile obligationes naturales, solo solutio retentio (no ripetizione) • Lo schiavo è però titolare della capacità d’agire (può cioè operare direttamente nel mondo del diritto e pertanto compiere personalmente atti giuridici). • Principio generale: può solo migliorare la situazione del suo padrone (regime modificato col tempo iure honorario) • Il pretore intervenne a riconoscere in casi determinati la responsabilità del dominus rispetto ad alcune, specifiche attività finanziarie compiute dallo schiavo (II sec. a.C.; analogamente rispetto ai filii familias) • Tale responsabilità poteva essere fatta valere dal creditore dello schiavo attraverso specifiche actiones dette adiecticiae qualitatis (si tratta di un gruppo di azioni unitario). • Exercitoria (proprietario schiavo exercitor navis, armatore, schiavo = magister navis) • institoria (schiavo preposto quale institor = direttore, sorvegliante, dal dominus ad una determinata attività commerciale) • quod iussu (autorizzazione del dominus al terzo a negoziare col proprio schiavo) • de peculio et de in rem verso (presupponeva che il servo disponesse di un peculio il cui ammontare veniva calcolato dedotti i debiti naturali che eventualmente il servo avesse con il suo dominus), • tributoria (anch’essa presupponeva da parte dello schiavo la disponibilità di un peculio, ulteriori presupposti: che le attività negoziali del servo fossero state espressamente autorizzate dal dominus e che costui fraudolentemente non avesse proceduto ad una ripartizione corretta del peculio, nel rispetto della par condicio creditorum) • Per quanto titolare della capacità d’agire lo schiavo non può stare in giudizio, in iure e apud iudicem (decemviri stilitibus iudicandis) deve agire un adsertor libertatis (solo nel 528 d.C. una riforma di Giustiniano ammise il presunto schiavo a stare in giudizio)- il processo di libertà presenta due regole ispirate al favor libertatis: il possesso provvisorio dello schiavo sempre attribuito all’adsertor, la vindicatio in libertatem può essere ripresentata • LIBERAZIONE SCHIAVO (MANUMISSIO) • Manomissioni civili (libertà + cittadinanza romana): • 1) vindicta (= in iure cessio: parti il dominus consenziente e l’adsertor libertatis) • 2) censu • 3) testamento • Manomissioni pretorie: inter amicos, per epistulam, per entrambe col tempo si richiede la presenza di 5 testimoni (il pretore in questi casi assicura allo schiavo una libertà di fatto, lascia cioè che viva da uomo libero) • Il manomissore = patronus, il manomesso = libertus. • Costui deve di norma (no ovviamente nel caso di manumissio testamentaria) al patrono: obsequium (es. no chiamata in giudizio, no azioni infamanti); operae (giornate lavorativo ogni anno); bona (il patrono è erede legittimo del liberto senza figli o ulteriori discendenti) • Lex Fufia Caninia (2 a.C.), m. testamentarie • Lex Aelia Sentia (4 d.C.) - 20 anni solo vindicta e ex iusta causa (consilium domesticum), no manomissioni in frode ai creditori, schiavo - 30 anni solo vindicta e ex iusta causa (consilum domesticum), schiavi colpe turpi se manomessi = peregrini dediticii • Lex Iunia Norbana (19 d.C.) manomessi i.h. = latini coloniarii (Latini Iuniani): sono titolari del ius commercium finché vivono, un loro testamento era invece considerato nullo, ‘vivant quasi ingenui et moriantur ut servi’ • Diventa libero senza manomissione • - lo schiavo infermo abbandonato dal padrone • - la schiava venduta col patto che non sia prostituita che subisce ugualmente tale sorte • - lo schiavo che denuncia l’uccisione del suo padrone • - lo schiavo che in buona fede vice per 20 anni come libero CITTADINANZA ROMANA - per nascita: figlio di padre o di madre cittadini romani - per manomissione civile - concessione della cittadinanza da parte dello Stato romano (socii italici: bellum italicum, constitutio Antoniniana 212 d.C.) • PERSONAE • SUI IURIS (pater familias o donna caput et finis familiae) • ALIENI IURIS (dominium, patria potestas, manus, mancipium) • PATRIA POTESTAS (poteri e facoltà) • - Ius vendendi (mancipatio), le XII Tavole stabilirono in proposito che ‘si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto’ (dall’applicazione volontaria della triplice vendita derivarono gli istituti della emancipatio e della adoptio). • Il filius (discendente in linea retta di sesso maschile di primo grado, per le filiae discendenti di primo grado, quindi anche per la moglie in manu e per tutti i discendenti di secondo o ulteriore grado, l’interpretatio dei pontefici stabilì bastasse una sola mancipatio ad estinguere la patria potestas o la manus) mancipato 1 o 2 volte è liber in causa mancipii, ossia è libero ma vive in condizione di schiavitù (pesante stato di soggezione di fatto, ma nessun civis romanus poteva essere schiavo a Roma) - ius noxae dandi - ius vitae ac necis (intervento di un consilium domesticum; abolito da Costantino che comminò a carico del pater contravventore la pena capitale) - ius tollendi - ius exponendi (le fonti riconducono addirittura a Romolo una lex regia che nel caso di figli primogeniti subordinò la legittimità dell’expositio al consenso di 5 vicini; Costantino comminò la perdita della patria potestas a chi l’avesse operata, l’esposto poteva essere raccolto e allevato da altri che gli attribuiva lo status di libero o di schiavo) MODI DI ACQUISTO PATRIA POTESTAS 1) Nascita da matrimonium iustum (figlio di donna legittimamente sposata nato almeno 6 mesi dopo le nozze e non oltre il decimo mese dallo scioglimento del matrimonio) Fuori di questi termini e fuori da iustum matrimonium i figli non entravano nella familia del pater non ricadevano sotto la di lui potestas ma seguivano la condizione della madre 2) Adrogatio (pater familias e eventuali suoi sottoposti adottati da un altro pater familias - detestatio sacrorum - comitia curiata calata, in un secondo momento solo i 30 littori - pontifex maximus) 3) adoptio: riguardava i soggetti alieni iuris Pater mancipava il filius, che così diveniva liber in causa mancipii, all’adottante - questi faceva manumissio vindicta il tutto una seconda volta - 3^ mancipatio del pater (la patria potestas si estingueva) e una remancipatio da parte dell’adottante al pater che lo acquistava in causa mancipii seguiva una in iure cessio (per le filiae i nipoti e le mogli in manu bastava una sola mancipatio da parter del pater cui seguiva la remancipatio dell’adottante e la in iure cessio) Giustiniano distinse una adoptio plena e una adoptio minus quam plena (non comportava l’acquisto della potestas, ammesse anche le donne ad solacium filiorum amissorum’) • LA PATRIA POTESTAS SI PERDEVA PER • 1) emancipatio (triplice vendita fatta a un soggetto fiduciario che manometteva vindicta il figlio ricevuto in mancipio che ricadeva sotto la potestà del padre, con la terza mancipatio la patria potestas si estingueva, il fiduciario o lo manometteva o lo remancipava al pater non più tale che lo manometteva divenendone patronus; per l’emancipatio della filia dei nipoti della moglie in manu 1 sola mancipatio, le donne, però, anche se puberi, ricadevano sotto la tutela mulierum) • 2) morte del pater (solo, però i filii o i nipoti da filius premorto e così via) • 3) capitis deminutio del pater (fatto salvo in caso di capitis deminutio maxima il ius postliminii) • 4) dazione in adozione o conventio in manu • 5) Flamen Dialis, Vestale • MANUS • Potere dell’uomo pater familias sulla donna, fosse o meno sposata; la donna perde ogni legame civilistico con la familia di origine e ricade loco filiae, loco neptis, loco proneptis, quindi quale agnata discendente del pater familias in linea retta di primo grado o di grado successivo, all’interno della familia del marito. • MODI DI COSTITUZIONE DELLA MANUS • Confarreatio (cum farro): cerimonia antichissima in onore di Giove Farreo, divinità protrettice dell’agricoltura; l’uomo e la donna spezzavano e mangiavano insieme un panis farreus, simbolo forse dell’inizio della vita in comune; il rito avveniva alla presenza del pontifex maximus, del flamen dialis e di 10 testimoni •COEMPTIO •Mancipatio della figlia da parte del proprio pater familias al futuro marito o al pater di lei (imaginaria venditio, avveniva rispetto ad una donna di solito non ancora sposata • USUS • La donna sposata (nupta) senza confarreatio e senza preventiva coemptio, dopo 1 anno di continua convivenza cadeva sotto la manus del marito o del di lui pater familias, usucapione annuale; già nelle XII Tavole è previsto l’espediente della trinoctii usurpatio • PERDITA DELLA MANUS • Diffareatio (nel caso di acquisto tramite confarreatio) • Remancipatio (nel caso di acquisto tramite coemptio) • Manumissio (nel caso di acquisto tramite usus) • MATRIMONIO • Monogamico, necessariamente tra un uomo e una donna, sino alla tarda età classica più un rapporto di fatto (si pensi alla non operatività del ius postliminii) che un istituto giuridico vero e proprio. • Res facti distinta dalla manus, come appena visto può esistere un matrimonio sine manu (usus non ancora realizzatosi) e una manus sine nuptiis (coemptio prima delle nuptiae) • Parlare quindi di matrimonium cum manu e sine manu è improprio • REQUISITI IUSTUM MATRIMONIUM • - CONUBIUM (i nubendi cittadini romani, o latini coloniarii, Aeliani, Iuniani; no tra patrizi e plebei sino al 445 a.C.; no in età repubblicana tra ingenui e liberti, no tra senatori e libertine o attrici etc.) • - CAPACITA’ DEI NUBENDI (no parentela, sino al 6^ grado, età = pubertà, assenza impedimenti derivanti dal tempus lugendi, 10 poi, in età imperiale, 12 mesi, peoccupazione di evitare la turbatio sanguinis) • Sino a tutta l’età classica il iustum matrimonium si fonda sul consensus (dei nubendi e di colui che ha la potestà sugli stessi o per la donna pubere del tutore mulieris; una lex Iulia stabilì che contro il rifiuto ingiustificato del pater familias i nubendi potessero ricorrere al magistrato) e sull’affectio maritalis (perduranti) • Il matrimonium si scioglie per: • Morte di uno dei coniugi • Divortium (ad es. allontanamento della donna dalla domus mariti o nuova deductio in domum mariti di altra donna; per lungo tempo solo repudium, atto unilaterale del marito, la moglie non poteva divorziare, in caso di adulterio, sottrazione delle chiavi della cella vinaria, avvelenamento della prole: procurato aborto?; fuori da una di queste cause, il marito veniva condannato a corrispondere alla donna o ai di lei parenti 1/2 del suo patrimonio, l’altro 1/2 era consacrato a Cerere) • Captivitas (capitis deminutio maxima) • Aqua et igni interdictio (capitis deminutio media, perdita della cittadinanza) • Nel 556 d.C. Giustiniano (Nov. 134) decretò la nullità del repudium, il divortium doveva essere consensuale e fondarsi su una iusta causa (adulterio, incapacità di procreare, voto di castità) • TUTELAE • Personae sui iuris di sesso maschile ma impuberes (incapaci di generare; inspectio corporis Sabiniani, 14 anni Proculiani) TUTELA IMPUBERIS • Personae sui iuris di sesso femminile ma impuberes (incapaci di generare; inspectio corporis Sabiniani, - 12 anni Proculiani) TUTELA IMPUBERIS • Personae sui iuris di sesso femminile puberes TUTELA MULIERIS • TUTELA IMPUBERIS • Testamentaria (il tutor designato non era obbligato ad accettare l’incarico, egli poteva rifiutare, abdicatio tutelae, solo con l’imperatore Claudio ciò non fu più un atto libero ma subordinato al ricorrere di una iusta causa excusationis) • Legitima (agnatus proximus, in subordine i gentiles del pupillo) • Atiliana (lex Atilia, forse del 210 a.C.; tutore a Roma nominato ex decreto dal pretore e da 6 tribuni plebis; nelle province ex decreto dei governatori ex lege Iulia et Titia): regime excusationes o potioris nominatio Funzioni del tutore impuberis Interpositio auctoritatis (successiva rispetto agli atti compiuti dal pupillus infantia maior, ovvero avente più di 7 anni il quale se agisce in assenza dell’auctoritas tutoris riceve solo vantaggi da quel che compie) Negotiorum gestio (amministrazione beni pupillo infantia minor o assente: acquisto o trasferimento del possesso, della proprietà sulle res nec mancipi <rappresentante diretto, effetti imputabili all’impubere>, Oratio Severi del 195 divieto di alienazione fondi rustici, divieto poi progressivamente esteso ad altre res <acquisto e alienazione res mancipi, negozi ad effetti obbligatori, rappresentante indiretto>) Responsabilità del tutore impuberis • Accusatio suspecti tutoris, azione penale infamante esperibile da chiunque (XII Tavole, tutela testamentaria) • Actio rationibus distrahendis per le eventuali malversazioni dolose a danno del patrimonio pupillare, penale in duplum concessa all’ex pupillo contro l’ex tutore (XII Tavole, tutela legittima) • Actio tutelae di b.f. esperibile al termine della tutela, azione reipersecutoria, di rendiconto, infamante (concessa dal pretore nei confronti del tutor Atilianus, poi estesa alle altre forme di tutela) • Al tutore era data un’actio tutelae contraria non infamante contro l’ex pupillo e i suoi eredi per il rimborso delle spese e il ristoro dei danni • Cautio rem pupilli salvam fore (stipulatio pretoria in funzione di garanzia) TUTELA MULIERIS (donne sui iuris aventi più di 12 anni) Legitima (agnatus proximus, in subordine i gentiles) Testamentaria Atiliana (leges Atilia e Iulia et Titia) Optio tutoris testamentaria (diritto di scelta del tutore, attribuito alla donna per un numero determinato di volte o ad nutum) Funzioni del tutor mulieris: interpositio auctoritatis a taluni atti (gesta per aes et libram, costituzione di obbligazioni, processi per l.a. e per formulas se il iudicium era legitimum, remissione di crediti, manomissioni). Col tempo si impone il principio secondo cui il pretore su istanza della donna poteva obbligare il tutore (testamentario o atiliano) a prestare l’auctoritas • Augusto riconobbe alle donne con 3 filii se ingenuae con 4 se libertae il ius liberorum esonerandole dalla tutela e riconoscendo loro piena capacità di agire • Una lex Claudia (41-54 d.C.) abroga la tutela legitima, • Le altre tutelae mulieris scompaiono in età postclassica; in ogni caso nel 410 d.C. Onorio e Teodosio II concessero il ius liberorum a tutte le donne