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Novità legislative: conseguenti sanzioni disciplinari

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Novità legislative: conseguenti sanzioni disciplinari
Novità legislative:
conseguenti sanzioni disciplinari
Maria Teresa Camera
NORMATIVA
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso un’indagine
conoscitiva su diversi ordini professionali, rilevando una certa resistenza da
parte degli stessi all’attuazione della “riforma Bersani” (d.l. n. 223/2006,
convertito dalla L. n. 248/2006) rilevando un mancato adeguamento dei C.D. ai
principi concorrenziali concernenti: l’abolizione dei minimi tariffari; l’accesso alle
professioni e della formazione dei professionisti; la costituzione di società
multidisciplinari.
• Art. 3 del d.l. n. 158/2012, convertito nella L. n. 189/2012: responsabilità
professionale; accertamento colpa lieve; fondo copertura assicurativa;
contratti assicurativi
• D.l. n. 138/2011, convertito, dalla L. n. 48/2011 e in attuazione dell’art. 3,
co. 5, DPR n.137/2012, recante la riforma degli ordinamenti professionali:
accesso ed esercizio dell’attività professionale; albo unico nazionale; libera
concorrenza e pubblicità informativa; obbligo di assicurazione.
• Art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito nella L. n. 27/2012: abrogazione delle
tariffe; pattuizione del compenso; la liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale del compenso del professionista
• Art. 10 legge n.183/2011 modificato ed integrato dall'art. 9 bis d.l. n.1/2012,
convertito dalla L. n. 27/2012 e relativo regolamento decreto
interministeriale Ministero giustizia di concerto con sviluppo economico n.
34/2013 : società tra professionisti (S.t.p.)
• D.lgs. n. 502/1992 come modificato e integrato dal d.lgs. n. 229/1999 artt.
da 16 bis a 16 sexies: risvolti disciplinari nell’obbligo ECM
• Posta elettronica certificata , privacy e consenso informato
M.T.CAMERA
-
2
La responsabilità disciplinare sorge per l’inosservanza:
-
della violazione delle norme deontologiche
delle norme giuridiche e tecniche che governano l’attività del
sanitario, anche dovuta solo a colpa
Per una responsabilità del sanitario riconducibile
ad un’azione od omissione colpevole si richiede:
-la sussistenza del dolo o colpa
-un nesso di causalità tra la sua condotta e l’evento verificatosi, così come
previsto dall’art. 40 c.p., che trova applicazione anche in sede civile, secondo il
quale “nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato
se l’evento dannoso o pericoloso da cui dipende l’esistenza del reato non è
conseguenza della sua azione od omissione (co.1)”,escludendosi il rapporto di
causalità nel caso in cui le cause sopravvenute siano da sole in grado di
determinare l’evento (co. 2).
• La giurisprudenza ha affermato che la responsabilità del sanitario inserito
organicamente in una struttura sanitaria (pubblica o privata) è disciplinata in
via analogica da norme che regolano la responsabilità del libero professionista
per le prestazioni erogate, alla quale va aggiunta una responsabilità scaturente
dalla sua posizione di inserimento nella struttura.
M.T.CAMERA
3
La responsabilità professionale dell’odontoiatra e regime probatorio
- L’odontoiatra è responsabile per un comportamento colpevole, imprudente e
negligente nel caso in cui il trattamento posto in essere produca un effetto
peggiorativo non desiderato dal paziente.
- Egli deve informare del suo intervento ottenendo il consenso e la sua
responsabilità di natura contrattuale, comporta un risarcimento di danno
biologico con conseguente decadenza del diritto alla parcella per risoluzione
del contratto di cura.
- incombe al paziente: l’onere di dimostrare la non adeguatezza della struttura
sanitaria (pubblica o privata) in cui è stato ricoverato; la carente prestazione
professionale nelle varie fasi curative per aver il sanitario posto in essere una
condotta imperita o negligente; l’esistenza di un danno riportato e provare che
sussiste un nesso causale tra il danno patito e l’inadempimento della struttura o
del professionista sanitario.
- incombe sul titolare della struttura sanitaria e sul sanitario l’onere di non
addebito, disponendo essi degli elementi utili per dimostrare la loro estraneità
ai fatti denunziati provando che: non vi è stato inadempimento e che gli esiti
peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile
(alea terapeutica); pur non essendovi stata una condotta inadempiente, essa
non è stata causa del danno lamentato (e quindi non sussiste nesso causale tra
condotta del struttura/professionista sanitario e pregiudizio del paziente).
M.T.CAMERA
4
Art. 3 , co. 1, L. n. 189/2012
contiene una attenuazione ex lege della responsabilità sanitaria.
Nell’accertamento della colpa (lieve) del professionista , il giudice deve
tenere conto, nella propria attività di ricostruzione dei fatti e di
valutazione del nesso causale, se l’esercente la professione sanitaria
nello svolgimento della propria attività si è attenuto alle linee guida e
buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. In tal caso non
risponde penalmente per colpa lieve. (Cass. pen. n 16237/2013)
- Resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 c.c.
risarcimento per fatto illecito (Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona
ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il
danno [c.c. 2600 e 2947 risarcimento del danno e prescrizione del diritto; c.p.
185 Restituzioni e risarcimento del danno, 198 Effetti dell'estinzione del reato o
della pena sulle obbligazioni civili] )
- Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno,
deve tener debitamente conto se la condotta del sanitario che si è
attenuta alle linee guida e buone pratiche accreditate (Il risarcimento è
valutato sulla base delle apposite tabelle previste dal d.lgs.n.209/2005, artt.138
danno biologico per lesioni di non lieve entità e 139 danno biologico per lesioni
di lieve entità)
M.T.CAMERA
5
Art. 3 , co. 1, L. n. 189/2012
• Il Tribunale di Milano (febbraio 2013), sez. penale, con ordinanza
ha rimesso alla Corte Costituzionale gli atti del procedimento in
quanto ha ritenuto che l’art. 3, comma 1, delinea un’area di non
punibilità riservata esclusivamente a tutti gli operatori sanitari che
commettono un qualsiasi reato lievemente colposo nel rispetto delle
linee guida e delle buone prassi.
• Quindi, le conseguenze sostanziali e processuali di tale area di non
punibilità appaiono stridere con i principi costituzionali di cui agli artt.
3 (principio di uguaglianza), 24 (diritto di difesa), 25 (giudice
naturale precostituito per legge), 27(responsabilità penale è
personale), 28 (responsabilità civile dipendenti e amministrazioni
pubbliche), 32 (diritto alla salute), 33 (diritto allo studio), 111 (principi
sul giusto processo)
M.T.CAMERA
6
DPR n.137/2012 emanato in attuazione dell’art. 3, co. 5, D.l. n.
138/2011, convertito, dalla L. n. 48/2011: ambito di applicazione
Si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti,
cioè alle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito
d'iscrizione in Ordini/Collegi, subordinatamente al possesso di
qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche
professionalità.
•
•
Alla sanità si applica:
accesso ed esercizio dell’attività professionale (art. 2)
albo unico nazionale (art. 3)
libera concorrenza e pubblicità informativa (art.4)
obbligo di assicurazione (art. 5)
La sanità resta esclusa dall’applicazione delle disposizioni generali
concernenti:
- la formazione continua (art. 7)
- il tirocinio professionale (art. 6)
- il procedimento disciplinare (art. 8)
M.T.CAMERA
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Accesso ed esercizio dell’attività professionale
(art. 2 DPR n. 137/2012)
• E’ garantita la libertà dell’accesso alle professioni
regolamentate (La formazione di albi speciali, legittimanti
specifici
esercizi
dell'attività
professionale,
fondati
su
specializzazioni o titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su
previsione espressa di legge).
• L'esercizio della professione è libero e fondato:
- sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e
tecnico senza eccezioni ai principi di libera concorrenza,
- alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il
territorio nazionale,
- alla differenziazione e pluralità di offerta al fine di
garantire l'effettiva possibilità di scelta degli utenti
nell'ambito della più ampia informazione relativamente
ai servizi offerti.
M.T.CAMERA
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Albo unico nazionale (art. 3 DPR n. 137/2012)
•I Consigli territoriali forniscono per via telematica ai Consigli nazionali
tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico
nazionale.
•L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico
nazionale degli iscritti, che è tenuto dal Consiglio Nazionale di ciascun
Ordine/Collegio.
•La rete intranet della Federazione sarà strutturata in modo da rendere
tale obbligo tempestivamente assolto, cosicché gli Ordini/Collegi non
debbano compiere alcun ulteriore adempimento.
•Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti
dai rispettivi Consigli dell’Ordine/Collegio territoriale, sono pubblici e
recano l’anagrafe di tutti iscritti, con l’annotazione dei
provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
•I provvedimenti disciplinari devono essere esecutivi e presi sulla base
di un provvedimento definitivo, cioè non più soggetto ad impugnativa.
•Essendo l’annotazione relativa ai soli provvedimenti di natura
disciplinare non è annotabile una sospensione cautelare (per es. in
caso di procedimento penale) in quanto non è un provv. disciplinare.
•Non è previsto un termine per l’annotazione del provvedimento
disciplinare, quindi, ad oggi, si presuppone che l’annotazione sia
indefinita nel tempo.
M.T.CAMERA
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Pubblicazione del provvedimento disciplinare
• L’Autorità Garante della Privacy ha già da tempo affermato che la
pubblicazione nell’ufficio di segreteria del provvedimento disciplinare
divenuto definitivo lo rende conoscibile :
• - sia da parte dei sanitari iscritti, in quanto assume carattere di
orientamento deontologico esemplificativo;
• - sia da parte di terzi (riviste , notiziari ecc.)
• I motivi di interesse pubblico connessi a ragioni di giustizia sono
prevalenti rispetto all’interesse alla riservatezza del singolo
professionista.
Conseguentemente:
• - le sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio dell’Ordine sono
soggette a forme di pubblicità legale che consentono a coloro che
intendano consultare gli albi professionali di conoscere i
provvedimenti disciplinari presi a carico degli iscritti;
• - la pubblicazione
dei provvedimenti disciplinari non integra
necessariamente il reato di rivelazione del contenuto di documenti
segreti e, pertanto, non fonda il diritto al risarcimento del danno
morale da reato (Cass. civ., sez. III, n° 20819/2009)
M.T.CAMERA
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Libera concorrenza e pubblicità informativa
(art. 4 DPR n. 137/2012)
D.l. n. 138/2011, convertito in L. 148/2011 (art. 3, co. 5, lett.g) ha disposto che
gli ordinamenti professionali, dovranno essere riformati ai seguenti principi
• E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto
l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti
attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi
richiesti per le prestazioni.
• La pubblicità informativa deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e
corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve
essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
• La violazione di tali prescrizioni costituisce illecito disciplinare, oltre a
integrare una violazione delle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 206/2005
(Codice del consumo) e d.lgs. n. 145/2007 (Pubblicità ingannevole: la
competenza è dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust).
•
Il controllo della pubblicità veritiera e corretta viene effettuato dall’Ordine di
appartenenza dell’iscritto all’Albo che ha un potere di verifica, al fine
dell’applicazione delle sanzioni disciplinari, della trasparenza e della
veridicità del messaggio pubblicitario sulla base del C.D. e su parametri
oggettivi (il messaggio pubblicitario non è soggetto a forme di preventiva
autorizzazione: precedentemente era previsto il nulla osta dell’Ordine)
M.T.CAMERA
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• Sindacato
della CCEPS su valutazioni di carattere
tecnico/specialistico formulate dall’organo disciplinare
• La CCEPS, nel respingere il ricorso di un sanitario sanzionato da
un Ordine per aver promosso terapie la cui efficacia non risultava
supportata da conferma scientifica, ha ritenuto che, valutare i casi
dal punto di vista medico scientifico e non solo deontologico, non
rientrava tra le sue competenze.
• Diversamente, la Cassazione (Cass. Civ. sez. III , n. 17417/11) ha
disposto che “rientra nelle attribuzioni della CCEPS, in quanto
organo giurisdizionale speciale, il sindacato su valutazioni di
carattere
tecnico/specialistico
formulate
dall’organo
disciplinare di prima istanza”.
• Quindi, l’Ordine, nell’irrogare la sanzione disciplinare, deve
adeguatamente esporre argomentazioni tecniche in base alle quali
emerga chiaramente la fondatezza degli addebiti posti a base del
provvedimento sanzionatorio in ordine alla violazione del C.D.
• Lo strumento di valutazione tecnico/specialistico deve essere
utilizzato dall’Ordine anche per valutare la veridicità, correttezza e
trasparenza della pubblicità sanitaria
M.T.CAMERA
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Obbligo di assicurazione (art. 5 DPR n. 137/2012)
• E’ stato introdotto per il professionista l’obbligo di stipulare idonea
assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività
professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori
ricevuti dal cliente.
• La stipula dell’assicurazione può avvenire anche per il tramite di
convenzioni collettive negoziate dai Consigli Nazionali o dagli Enti
previdenziali,
• L’obbligo di idonea copertura assicurativa è affiancato da un
obbligo informativo nei confronti del cliente circa:
- gli estremi della polizza;
- il massimale e le variazioni eventuali delle condizioni.
• La violazione dell’obbligo di stipulare l’assicurazione
professionale costituisce illecito disciplinare.
• L’obbligo per il professionista di stipulare un’assicurazione per i
possibili danni arrecati al cliente scatta dal 13 agosto 2013.
M.T.CAMERA
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Legge n. 189/2012 art. 3, co. 2 : in considerazione dell’ aumento delle azioni
giudiziarie avanzate nei confronti dei sanitari da parte di pazienti che
lamentano
una
loro
responsabilità
nell’espletamento
dell’esercizio
professionale è stato stabilito il ricorso ad un sistema assicurativo la cui
regolamentazione avverrà con DPR (da emanarsi, entro 30/6/2013, su
proposta del Ministro salute, di concerto con il MEF e Svilup. econom., sentite
l'Associaz. Naz. fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Feder. Naz. Profes.
Sanit.e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
categorie professionali interessate) per determinare:
- i casi, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere
l'obbligo di garantire idonea copertura assicurativa;
- il soggetto gestore del Fondo, competenze e finanziamento;
- la stipula dei contratti di assicurazione anche in base a condizioni che
dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del
premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque
la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte
del sanitario accertata con sentenza definitiva.
M.T.CAMERA
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•
•
•
•
Art. 9 D.L. n. 1/2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n.
27/2012 : sono abrogate le TARIFFE delle professioni regolamentate nel
sistema ordinistico
A seguito dell’abrogazione delle tariffe, la regola è quella del mercato e
viene ripristinata la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. 2233 c.c.
Soltanto in mancanza di accordo, subentra la norma di legge speciale che ha
come punti di riferimento, in sede giurisdizionale, l’importanza e complessità
dell’opera che riflette il decoro della professione.
Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il
compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri
stabiliti con decreto del Ministro vigilante (il D.M. Giustizia n. 140/2012. Il
Ministero della Salute deve ancora provvedere: iter in corso di definizione).
•
•
•
Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 1/2012 continuano ad
applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data
di entrata in vigore del decreto ministeriale
Il Ministero, per l’individuazione dei parametri da adottare tramite DM (natura
regolamentare), si è avvalsa, in analogia, del parere del CSS del 24/9/2003
che ha definito i parametri di riferimento delle tariffe mediche
Rimane inalterata la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli
ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia (D.P.R. n.
115/2002).
M.T.CAMERA
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Art. 9 D.L. n. 1/2012, convertito in legge, dalla L. n. 27/2012 :
Il COMPENSO per le prestazioni professionali è pattuito al momento del
conferimento dell'incarico professionale e il professionista deve rendere noto al
cliente:
-il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli
oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione
dell'incarico;
-i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività
professionale;
-la misura del compenso con un preventivo di massima adeguato all'importanza
dell'opera,
indicando per le singole prestazioni, tutte le voci di costo,
comprensive di spese, oneri e contributi.
Per il professionista Il PREVENTIVO è obbligatorio, ma
non deve
necessariamente essere redatto per iscritto: il conferimento dell’incarico; il
preventivo di massima; il grado di complessività dell’incarico; indicazione dei dati
della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività
professionale (d.l. n. 138/2011 convertito nella l. n. 148/2011 prevede apposite
convenzioni tra consigli nazionali e compagnie assicurative volte a tutelare il
professionista da condizioni contrattuali svantaggiose)
• Gli obblighi informativi potrebbe acquistare rilievo deontologico
M.T.CAMERA
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Società tra professionisti (Stp):
Art. 10 legge n.183/2011 modificato ed
integrato dall'art. 9 bis d.l. n.1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, decreto
interministeriale Ministero giustizia di concerto con lo sviluppo economico n. 34/2013
-Società multidisciplinari, costituite cioè per l’esercizio di una pluralità
di attività professionali è iscritta presso l’albo o il registro dell’Ordine o
Collegio professionale relativo all’attività individuata come
«prevalente» nello statuto o atto costitutivo.
-La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale dell’albo
o del registro, tenuti presso l’Ordine o il Collegio professionale di
appartenenza dei soci professionisti.
-Entrambe devono essere iscritte anche nella sezione speciale del
registro delle imprese riservata alla «società tra professionisti» (art. 16,
co.2, d.lgs. n. 96/2001) con funzione di certificazione anagrafica e di
pubblicità notizia.
- Possono anche far parte della società tra professionisti:
soggetti non professionisti, limitatamente alle prestazioni tecniche;
soggetti che vogliono investire (soci di capitale) nella società.
- Società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in
accomandita semplice); Cooperative (un minimo di 3 soci) e Società di capitali
(s.r.l., s.p.a., società in accomandita p.a.: soci di capitale devono avere una presenza
minoritaria rispetto ai soci professionisti e sia il numero dei soci professionisti che la loro
partecipazione al capitale sociale deve comunque determinare la maggioranza di 2/3
nelle deliberazioni o decisioni dei soci. La società si scioglie se viene meno la
maggioranza numerica dei soci professionisti.)
M.T.CAMERA
17
Le S.t.p.: art. 12 D.I. (giustizia –svilup.ec.)n. 34/2013
- I professionisti sono tenuti all’osservanza del proprio C.D., mentre la
società è soggetta al regime disciplinare dell’Ordine/Collegio al quale
risulti iscritta ed entrambi possono essere sottoposti a proc. discipl.
(occorrerà individuare le relazioni esistenti fra gli illeciti disciplinari del
professionista e quelli della società)
-Se la violazione deontologica commessa dal singolo socio
professionista è ricollegabile a direttive impartite dalla società la
responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società
-Per i soci di capitale l’appartenenza a una Stp è subordinata al
rispetto di due condizioni: non aver riportato condanne definitive e
possedere i requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’Albo
professionale cui la società è iscritta.
-I professionisti possono partecipare soltanto a una società o solo ad
una società multidisciplinare
-Rimane fermo il divieto per i non professionisti di svolgere l’attività
professionale, anche se questi acquisiscono la qualità di soci
nell’esercizio associato della professione
-Obbligo per la società di stipulare una polizza assicurativa per la
copertura dei rischi professionali(estremi e relativo massimale)
-Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto
concernente le attività professionali a lui assegnate (quindi, anche nelle
Stp tra il socio professionista e il cliente si instaura un rapporto prettamente
fiduciario basato sulla riservatezza e sul segreto professionale).
M.T.CAMERA
18
Violazione dell’obbligo formativo
I sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze
e competenze aggiornate per offrire una assistenza qualitativamente utile dei
propri pazienti.
Gli Ordini/Collegi hanno da tempo integrato i propri CD, includendovi l’obbligo
di formazione continua o di aggiornamento, ma sono ancora manchevoli di
previsioni sanzionatorie.
I fase (art. 16 quater del d.lgs. n. 502/1992): La Corte Costituzionale (sentenza n.
328/2006) aveva ricondotto la formazione ECM alla più generica «formazione
professionale» e dunque «sul lavoro» e quindi oltre la formazione universitaria e
anzi al di fuori di questa. Conseguentemente rimaneva dubbia la questione
relativa all’applicabilità dell’obbligo formativo mancando una conseguente
sanzione (nulla poena sine lege). Non c’era: una effettiva sanzione per chi non
curava il proprio aggiornamento professionale; una norma che rendesse
obbligatoria la comunicazione agli Ordini/Collegi dei crediti conseguiti.
II fase (art. 3, commi 5, e 5 bis, d.l.n. 138/2011, convertito in L. n.148/2011, modificato
ed integrato dalla l n. 214/2011 e dal d.l. 13.9.2012, n. 158): la formazione
professionale è obbligatoria e determina un illecito disciplinare del sanitario e
come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento
professionale con ripercussioni gravi in tema di responsabilità nel caso in cui
l’autorità giudiziaria rilevi un nesso di causalità tra un eventuale danno causato
dal professionista a terzi, derivato da imperizia, e accertate carenze o
incompletezze nell’aggiornamento tecnico scientifico (teorico e pratico).
Vi possono essere possibili ripercussioni nella stipula dell’assicurazione da
parte dei professionisti e di trasparenza nei confronti dei clienti.
M.T.CAMERA
19
Tutti i «professionisti della sanita» (Accordo Stato regioni 2007 e 2009), ovvero
liberi professionisti che lavorano in strutture sanitarie private e
dipendenti del SSN (o convenzionati): Il professionista ha il diritto/dovere di
acquisire crediti ECM su tematiche coerenti con il proprio lavoro.
SOGGETTI: Liberi professionisti che lavorano in strutture sanitarie
private : l’ECM è un dovere per i liberi professionisti, visto anche che la
normativa tende a liberalizzare del tutto le professioni e a non ostacolare la
libera concorrenza, affermando, in tale ottica, l’obbligo di aggiornamento
continuo. (Corte Cass.civ., sez.III, n.2235/2010, ha respinto il ricorso di un notaio contro la sanzione
disciplinare della censura applicatagli dall'Ordine per non aver conseguito tutti i crediti formativi
previsti. Secondo la Corte, il mancato aggiornamento professionale comporta un danno al decoro e al
prestigio della professione, e quindi è giusto che il mancato rispetto delle norme in tema di formazione
continua sia soggetto alle stesse sanzioni previste in caso di gravi errori tecnici)
SOGGETTI: Dipendenti del SSN (o convenzionati): non sussiste a carico
delle Ausl l'obbligo di predisporre e organizzare corsi di aggiornamento e
formazione per i propri dipendenti delle professioni sanitarie, né un diritto di
questi ultimi di ottenere direttamente dall'Asl di appartenenza la promozione e
l'organizzazione di tali attività (Corte Cass. civ. n. 21817/2011 La sentenza prende spunto
dalla richiesta di un medico di danni a una Ausl con la motivazione di non aver organizzato corsi di
formazione e con questo di avergli impedito avanzamenti di carriera. La Corte però ha sostenuto che
non sussiste l'obbligo di organizzazione dei corsi da parte di un'azienda sanitaria, anche perché il
provider,anche se è un'Asl, va accreditato come tale e quindi in carenza dell'accreditamento non è
automatico che debba attivare la formazione. E’ il professionista sanitario che deve provvedere a
garantire il rispetto dei suoi obblighi formativi).
M.T.CAMERA
20
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
L’art. 27 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008: le
procedure cartacee sono state informatizzate, ai sensi (c.d. “Tagliacarte”)
• Codice di Amministrazione Digitale – CAD (d. lgs. n. 82/2005 e
successive modifiche e integrazione avvenute con d.lgs. n. 235/2010),
finalizzato alla semplificazione della normativa informatica nelle pubbliche
amministrazioni ed all’introduzione di nuovi diritti e nuovi strumenti con
validità giuridica (l’art. 57-bis, ha disposto che, con l’istituzione dell'indice degli
•
•
•
•
indirizzi delle amministrazioni pubbliche, le comunicazioni tramite posta elettronica,
per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti fra le amministrazioni e fra
le amministrazioni ed i cittadini, hanno validità a tutti gli effetti di legge)
Legge n. 2/2009:
art. 16, co. 7: Gli iscritti agli albi comunicano ai rispettivi Ordini /Collegi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica,
basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle
comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità
con analoghi sistemi internazionali. Gli Ordini e i Collegi pubblicano in un elenco
riservato, consultabile in via a telematica esclusivamente dalle Pubbliche
amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di PEC
L’attivazione della Posta elettronica certificata da parte dell’iscritto è un
obbligo di legge. Quindi in caso di inadempimento la violazione può essere
sanzionata disciplinarmente
art. 16, co. 8: Le amministrazioni pubbliche, tra le quali, ai sensi del d.lgs.
n.165/2001 [art. 1, co. 2], sono compresi gli enti pubblici non economici
(Ordini/Colegi), istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di
posta elettronica e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione, che dovrà provvedere alla pubblicazione di tali
caselle in un elenco consultabile per via telematica
M.T.CAMERA
21
Violazione dell’obbligo della privacy
l. 675/1996; d.lgs. n. 135/1999; d.lgs n. 196/2003;
C.D.: art. 11 Riservatezza dei dati personali e art. 12 Trattamento dei dati sensibili
•
•
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I sanitari e gli organismi sanitari pubblici possono rivelare lo stato di salute
soltanto con il consenso dell’interessato o chi ne esercita la potestà.
La struttura sanitaria deve assicurare un trattamento non solo di cura, ma
anche di rispetto della riservatezza dell’ammalato circa il trattamento dei
dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e i dati devono essere
conservati separatamente da ogni dato personale ed avvenire con sistemi
di identificazione degli interessati solo in caso di necessità ed autorizzati da
espressa disposizione di legge.
Non si applicano le disposizioni relative al consenso dell’interessato nel
caso di (art. 85 d.lgs n. 196/2003): attività amministrative correlate a quelle
di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal SSN;
programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria;
vigilanza sulle sperimentazioni, farmaco vigilanza, autorizzazione
all’immissione in commercio e all’importazione di medicinali e di altri prodotti
di rilevanza sanitaria; attività certificatorie; applicazione della normativa in
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute
della popolazione; instaurazione, gestione, pianificazione e controllo tra
l’amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del SSN.
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Violazione dell’obbligo per il professionista sanitario di acquisire il
consenso dei pazienti al trattamento terapeutico
Il degente ha diritto a quel trattamento ed assistenza necessari per ottenere
la guarigione garantendogli informazioni personalizzate ed esaustive che
tengano conto delle capacità di discernimento e culturali dell’utente.
In particolare: ha diritto ad ottenere informazioni riguardanti l’organizzazione
dell’a struttura e il personale sanitario addetto alla cura, notizie comprensive
relative alle diagnosi, la precisa tipologia del trattamento terapeutico e la
prognosi; ha diritto al rispetto della riservatezza delle sue dichiarazioni al
sanitario e delle indagini e del trattamento cui è sottoposto.
Né può essere sottoposto ad interventi o terapie senza avere dato il suo
consenso (c.d. consenso informato).
Art. 15 C.D. Il ricorso a pratiche non convenzionali non deve comunque
sottrarre il cittadino a trattamenti specifici e scientificamente consolidati e
richiede sempre circostanziata informazione e acquisizione del consenso.
La Cassazione ha ritenuto che l’omissione di un’adeguata informazione fa
sorgere una responsabilità a carico del medico che risponde dell’omesso
consenso informato, anche nel caso in cui la prestazione sanitaria venga
eseguita senza errori.
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Competenza dell’Ordine ad aprire il procedimento disciplinare
per la violazione del C.D. e delle norme giuridiche e tecniche che governano
l’attività del sanitario
• sia per i comportamenti del sanitario libero professionista
• sia per i comportamenti dei sanitari dipendenti
lI procedimento disciplinare ordinistico
è disciplinato dal D.lgs.C.p.S.n.233/1946 e dal DPR n. 221/1950 e i
provvedimenti sanzionatori (avvertimento, censura, sospensione, radiazione)
adottati discrezionalmente dalla commissione disciplinare devono essere
esaustivamente motivati.
I provvedimenti sanzionatori irrogati sono impugnabili innanzi alla CCEPS
(organo di giurisdizione speciale) le cui decisioni sono impugnabili innanzi alla
Corte di Cassazione (sez. unite per difetto di giurisdizione, a norma dell’art. 362
c.p.c., e sez. semplice per violazione di legge, a norma dell’art. 111 Cost.)
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Responsabilità disciplinare del sanitario dipendente.
• Il sanitario dipendente SSN può incorrere in una responsabilità
disciplinare per un comportamento contrastante con le norme
correlate al rapporto d’impiego e la cui violazione dà origine
all’irrogazione di sanzioni irrogate a seguito di un procedimento
rigido e vincolante.
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Gli accordi collettivi nazionali hanno dettato norme di raccordo tra
l’azienda sanitaria e l’istituzione ordinistica: violazioni
- Se si tratta di violazioni di natura occasionale, l’ASL decide
applicando la sanzione minore del richiamo verbale o del richiamo
con diffida, oppure archiviando il caso.
- Se si è in presenza di violazioni di maggiore gravità (riduzione del
trattamento economico tra il 10 e il 20% fino a 5 mesi, della sospensione del
rapporto per non meno di 1 mese, della revoca del rapporto) il
provvedimento deve essere comunicato dall’azienda sanitaria
all’Ordine competente per la valutazione deontologica del
comportamento dell’iscritto sanitario convenzionati con il SSN (art. 8,
comma 3, d.lgs. n. 502/1992)
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La Mediazione (d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28) è una modalità alternativa di
risoluzione delle controversie sorte tra il sanitario ed il paziente che non
desiderano usufruire degli strumenti giurisdizionali ordinari si verifica con il
ricorso all’istituto della mediazione consistente in un accordo amichevole tra le
parti ed è : facoltativa, quando è liberamente scelta dalle parti; giudiziale, su
invito del giudice, quando la natura della causa, lo stato dell’istruttoria ed il
comportamento delle parti lo suggeriscano, ed interviene prima dell’udienza di
precisazione delle conclusioni ovvero quando tale udienza non è prevista,
prima della discussione della causa e qualora le parti aderiscono all’invito (il
giudice fissa una successiva udienza assegnando loro il termine di 15 giorni per la
presentazione della domanda di mediazione) (Corte Cost. sent. n. 172/2012, ha annullato
per eccesso di delega legislativa la previsione dell’obbligatorietà della mediazione civile
prima di potere adire il giudice ordinario, tra le varie, anche per la responsabilità medica)
•Gli organismi abilitati alla mediazione devono essere iscritti in un registro e
sono soggetti alla vigilanza del Ministero della Giustizia e possono anche
essere istituiti dai consigli degli ordini professionali, previa autorizzazione
del Ministro Giustizia con delimitazione alle materie riservate alla loro
competenza (D.lgs.C.p.S.n.233/1946 art.3, lett.g.: Il consiglio direttivo può
interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e
persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera
professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti
all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di
non riuscito accordo, dando il suo parere
sulle controversie stesse.)
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Grazie
per l’attenzione
M.T.CAMERA
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