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Diapositiva 1 - Funzione Pubblica Cgil
Art. 4 Dl 78 Dipendenti Amministrazioni statali con cedolino stipendiale MEF Dal 30/11/2010 Dal 1° gennaio 2011 Pagamento competenze accessorie congiuntamente con le competenze fisse Non si applica art. 383 RD n. 827/1924: Non si può rilasciare delega per la riscossione di: -stipendi; -Assegni fissi; -Retribuzioni e compensi a carattere collettivo. VDB 2 Art. 4 Dl 78 Dipendenti Amministrazioni statali con cedolino stipendiale MEF Personale amministrazioni centrali dello Stato Dal 1° gennaio 2011 Competenze fisse e accessorie sono imputate alla “competenza” del bilancio dell’anno finanziario in cui vengono disposti i pagamenti Solo per competenze accessorie: eventuali somme rimaste da pagare alla fine di ogni esercizio finanziario sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai competenti capitoli/piani gestionali dell’esercizio successivo VDB 3 Art. 4 Dl 78 MINISTERI Competenze accessorie Ad inizio di ogni anno, con DM, viene stabilita una dotazione finanziaria per ogni struttura periferica, sia decentrata che delegata, entro i cui limiti le strutture programmano la loro attività. Successivamente questa dotazione finanziaria viene definita in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa. VDB 4 Art. 6 Dl 78 Per il personale contrattualizzato C. 12: SVOLGIMENTO FUNZIONI ISPETTIVE A decorrere dall’anno 2011 Non è possibile USO del MEZZO PROPRIO Non sarà corrisposta INDENNITA’ Km Cessano di avere effetto disposizioni contenute nei CCNL (Nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale) VDB 5 Art. 9 Dl 78 Anni 2011, 2012 e 2013 Trattamento economico complessivo, compreso salario accessorio, Singoli dipendenti anche di qualifica dirigenziale Previsto dai rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. (di cui elenco ISTAT) In ogni caso NON può superare Il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010 Incluse le variazioni dipendenti da: - eventuali arretrati, Al netto degli effetti derivanti da - conseguimento di funzioni diverse eventi straordinari della dinamica in corso d’anno, - maternità, retributiva - malattia, - missioni svolte all’estero, - effettiva presenza in servizio, - indennità di vacanza contrattuale Fermo quanto previsto per il blocco dei trattamenti economici per le progressioni di carriera VDB e quarto periodo) 6 (comma 21, terzo Art. 9 Dl 78 Dal 1/1/2011 al 31/12/2013 In ogni Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, dlgs 165/2001 Ammontare complessivo risorse destinate al trattamento accessorio Personale NON dirigenziale Personale dirigenziale NON può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 È , comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio VDB La riduzione del personale in servizio è da considerare come somma algebrica fra cessati e assunti 7 Art. 9 Dl 78 Miglioramenti economici personale in regime di diritto pubblico Biennio 2008/2009 Rinnovi contrattuali Biennio 2008/2009 Non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2% (si applica anche agli accordi e ccnl stipulati prima del 31/5/2010) Eventuali clausole difformi contenute nei contratti e negli accordi Sono inefficaci a partire dalla mensilità di giugno 2010 I trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati Sono esclusi dal limite il Comparto sicurezza-difesa ed i Vigili del fuoco VDB 8 Art. 9 Dl 78 Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici e Enti pubblici di cui all’art. 70 dlgs 165/2001 Assunzioni a Tempo Indeterminato (turn over) Categorie protette? La norma di riferimento (art. 1 c. 523 L. 296/2006) le escluderebbe dai limiti Quadriennio 2010/2013 Contingente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente In ogni caso il numero delle unità non può eccedere , per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell’anno precedente Anno 2014 Il limite è pari al 50% Dall’anno 2015 Il limite è 100% Corpi di polizia e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Dall’anno 2010 VDB Il limite è 100% 9 È fatta salva l’indennità di vacanza contrattuale Art. 9 Dl 78 CCNL 2010/2012 Personale A.P. Contrattualizzato Procedure negoziali 2010/2012 Personale in regime di diritto pubblico NON si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali Perdita media a regime: mensile, annua e cumulata nel triennio 5,9 Anno 2010 (IPCA 1,8) Anno 2011 (IPCA 2,2) Anno 2012 (IPCA 1,9) SSN € 116,00 € 460,07 € 1.022,37 € 1.508,00 € 2.990,44 Ministeri € 107,00 € 424,37 € 943,05 € 1.391,00 € 2.758,42 Enti Pubblici n.e. € 122,00 € 483,86 € 1.075,25 € 1.586,00 € 3.145,12 Regioni e AALL € 101,00 € 400,58 € € 2.603,75 Ag. Fiscali € 111,00 € 440,24 € 978,31 € 1.443,00 € 2.861,54 (con il modello contrattuale di Governo – Cisl e UIL) VDB 890,17 € 1.313,00 10 Art. 9 Dl 78 È fatta salva l’indennità di vacanza contrattuale erogata nel 2010 Sono conseguentemente rideterminate le risorse degli stanziamenti statali (a regime dal 2012) Tutte le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali adeguano i loro bilanci, in riduzione, alle misure previste per quelle statali L’indennità ha un costo inferiore agli stanziamenti previsti dalla L. 191/2009 (legge finanziaria) Da 585 a 313 milioni di euro Personale contrattualizzato (Stato) Da 307 a 222 milioni di euro Personale in regime di diritto pubblico (Stato) Da 788 a 548 milioni di euro VDB Personale Settore non statale 11 Art. 9 Dl 78 NON si applicano per 2011/2012/2013 Meccanismi di adeguamento retributivo Personale in regime di diritto pubblico (non contrattualizzato) Anni 2011/2012/2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio Progressioni automatiche degli stipendi Progressioni di carriera comunque denominate Eventualmente Disposte negli anni 2011/2012/2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici Magistrati, personale militare, forze di polizia di Stato, carriera diplomatica e prefettizia, corpo naz. Vigili del fuoco, carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari Personale Contrattualizzato Progressioni di carriera comunque denominate e passaggi tra le aree Dal 2014, stando alla norma, ripartono anche gli effetti economici Eventualmente DISPOSTE negli anni 2011/2012/2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici Comparti: Ministeri, EPNE, SSN, Regioni e AALL, Ag. Fiscali, Scuola, Università, Ricerca, PCM, Enti art. 70 dlgs 165/01, Accademie e conservatori VDB 12 Quale relazione fra le norme? Art. 23. Progressioni economiche Dlgs 150/2009 1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Art. 24. Progressioni di carriera 1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. Dl 78/2010 art. 9, c. 21 “progressioni di carriera comunque denominate e passaggi tra le aree” 52. Disciplina delle mansioni. 1-bis. I dipendenti pubblici, ……., sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area Dlgs 165/2001 avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ….. . 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: …….. 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. VDB 13 1000 = trattamento economico complessivo Limite al valore 2010 del Trattamento economico, compreso salario accessorio, nel 2011/2012/2013 800 = trattamento economico fisso 200 = salario accessorio Progressioni economiche 1000 = trattamento Si può ipotizzare un meccanismo compensativo? economico complessivo 900 = trattamento economico fisso 100 = salario accessorio VDB 14 Art. 9 Dl 78 Dl 194/2009 (L. 25/2010) art. 2, c. 8-bis Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, PCM, Agenzie , incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti art. 70 dlgs 165/2001 Eventuali unità risultanti in soprannumero Restano in posizione soprannumeraria nell’ambito di ciascuna area (o qualifica dirigenziale) In alternativa le Amministrazioni possono stipulare accordi di mobilità, per la ricollocazione del personale presso uffici che presentano vacanze di organico ORGANICI: Riduzione del 10% della spesa complessiva per il personale non dirigenziale NON costituiscono eccedenze La norma , sommata a precedenti riduzioni, ha creato situazioni di soprannumeriarità di personale NON si applica art. 33 dlgs 165/2001 Le posizioni soprannumerarie sono riassorbite all’atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell’ambito della corrispondente area (o qualifica dirigenziale In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un’area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalenti dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze di organico Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è vietato procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto In relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree VDB 15 Art. 9 Dl 78 A decorrere dall’anno 2011 Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di cui all’art. 70 dlgs 165/2001 Personale a Tempo determinato Personale con convenzioni Possono avvalersi di Personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa Contratti di Formazione Lavoro ed altri rapporti formativi La spesa per Somministrazione lavoro Lavoro accessorio Queste disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano L’interpretazione corrente è che i limiti riguardano i rapporti nuovi che si instaureranno dal 2011 Nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 NON può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 REGIONI, PROVINCE AUTONOME e ENTI del SSN Considerando l’applicazione progressiva della norma “a decorrere dal 2011”, si avrà un anno nel quale effettivamente il 50% dei rapporti “flessibili” non sarà VDB rinnovato Mancato rispetto dei limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per tempi determinati, convenzioni e collaborazioni il riferimento è alla media nel triennio 2007-2009 16 Art. 9 Dl 78 Dal 31/5/2010 Vedi limite 20% fino 2013, 50% nel 2014 e 100% dal 2015 Trattenimenti in servizio (oltre i 65 anni di età) Possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facoltà assunzionali e in base alle cessazioni del personale Aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011 disposti prima del 31/5/2010 Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio Sono privi di effetto i trattenimenti in servizio Le risorse destinabili a nuove assunzioni, in base alle cessazioni, sono ridotte in misura pari al trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio Aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011 disposti prima del 31/5/2010 VDB 17 Pensione di vecchiaia Requisito Periodo Pensione di anzianità Ai fini del raggiungimento delle “Quote” valgono anche le “frazioni di anno” e di “anzianità contributiva” (esempio: 59 anni e 6 mesi + 35 anni e 6 mesi) contributivo minimo Uomini Donne (privato) Donne (pubblico) Anni 65 60 60 20 Da 1/1/2010 61 20 Da 1/1/2012 65 20 65 + 3 m 20 Da 1/1/2001 Dl 78/2009 (L. 102/2009): PREVISIONE Adeguamento ogni 5 anni (3 mesi in prima applicazione) Età pensionabile Da 1/1/2015 Anno 2010 2011 2012 dal 2013 65 + 3 m 60 + 3 m Età anagrafica (1) Somma di età minima per la anagrafica e maturazione anzianità del requisito indicato in contributiva colonna 1 95 96 96 97 VDB 59 60 60 61 Anzianità contributiva minima 35 anni Indipendente mente dall’età con 40 anni di anzianità contributiva 18 Art. 12 Dl 78 - Interventi in materia previdenziale (pensioni) Donne (Settori Pubblici) Pensioni di Vecchiaia Pensioni di Anzianità Pensione di Vecchiaia Per coloro che maturano i requisiti dal 2011 Non varranno più le regole precedenti delle “finestre” Finestra di uscita MOBILE a scorrimento (trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti) Continuano ad applicarsi le precedenti regole sulle “finestre” per coloro che hanno maturato i requisiti al 31/12/2010 Aumento Età pensionabile Età 65 anni dal 1/1/2012 Dal 1° gennaio 2015 VDB Aggiornamento triennale legato all’incremento della speranza di vita 19 Art. 12 Dl 78 - Donne P.A. – Pensioni Vecchiaia e Anzianità Posticipo 12 mesi Donne (Pubblico impiego) Pensioni di Vecchiaia Accesso Pensioni di Vecchiaia Lavoratori dipendenti che maturano i requisiti Dal 1/1/2010 Età 61 anni Dal 1/1/2012 Età 65 anni Dal 2011 Uomini: 65 anni Donne (sett. Privato): 60 anni Donne (sett. Pubblici): 61 anni Pensioni di Anzianità Lavoratori dipendenti che maturano i requisiti Conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico TRASCORSI 12 MESI dalla data di maturazione dei previsti requisiti Dall’ 1/1/2011 Con riferimento ai soggetti con età inferiore a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne del settore privato e a 61 per le VDB donne del settore pubblico Vale anche per chi matura i 40 anni di anzianità contributiva 20 Art. 12 Dl 78 – Totalizzazione e posticipo – Ricongiunzione onerosa Trattamenti pensionistici in regime di TOTALIZZAZIONE dei periodi assicurativi Per coloro che maturano i requisiti, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011 Decorrenza del trattamento pensionistico TRASCORSI 18 MESI dalla data di maturazione dei requisiti Sia per le Pensioni di Anzianità che per le Pensioni di Vecchiaia A decorrere dal 1° luglio 2010 La RICONGIUNZIONE di periodi assicurativi Da INPDAP a INPS VDB Per l’iscritto : da GRATUITA diventa ONEROSA 21 [1] LEGGE 23 agosto 2004, n. 243(1). Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria. Tabella B (34) (34) Le attuali tabelle A e B così sostituiscono l'originaria tabella A ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1 e dall'allegato 1 alla L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1. Lavoratori dipendenti pubblici e privati Lavoratori autonomi iscritti all'INPS (1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1 (2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2 dal 01/07/2009 al 01/12/2009 95 59 96 60 2010 2011 2012 dal 2013 95 96 96 97 59 60 60 61 VDB 96 97 97 98 60 61 61 62 2009 22 Art. 12 Dl 78 – Aumento età pensionabile Pensioni di anzianità Pensioni di vecchiaia A decorrere Dal 1° gennaio 2015 Requisiti di cui Tabella B (L. 243/2004) Requisiti di età Requisiti di età Valori di somma di età anagrafica e anzianità contributiva 65 anni (uomini tutti e donne Pubblico) 60 anni (donne Privato) Con cadenza triennale Verranno adeguati agli incrementi della speranza di vita (accertati dall’ISTAT in relazione al triennio di riferimento) In sede di prima applicazione l’aggiornamento non può in ogni caso superare i 3 mesi e l’aggiornamento non viene effettuato in caso di diminuzione della speranza di vita. VDB 23 Art. 12 Dl 78 – Aumento età pensionabile Adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita riguarda: Con cadenza triennale I requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (c.d. sistema delle quote) I requisiti anagrafici di 65 anni e 60 anni nonché i 65 anni per le donne dei settori pubblici per il conseguimento della pensione di vecchiaia Il requisito di 65 anni (sistema contributivo) Il requisito di 65 anni previsto ai fini dell’assegno sociale (prestazione INPS) Ogni qualvolta l’adeguamento triennale dei requisiti anagrafici comporta un incremento dell’età da superare di una o più unità il valore di 65 Il coefficiente di trasformazione previsto per l’età di 65 anni è esteso in modo dinamico anche per le età superiori a 65 anni I requisiti per il personale delle Forze armate, Forze di polizia, personale VVFF nonché i dirigenti VDB 24 Art. 12 Dl 78 – Computo TFS analogo per tutti per le anzianità contributive dal 1/1/2011 Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. (elenco ISTAT): Con effetto sulle anzianità contributive maturate Dal 1° gennaio 2011 (qualora non già regolate da TFR) Per il Computo di questi periodi si applica l’art. 2120 del Codice civile (TFR) Con aliquota del 6,91% Alla cessazione dal servizio: Trattamento di fine servizio composto dalla sommatoria: VDB di IBU o IPS o altra Indennità equipollente per il periodo fino al 31/12/2010 eTFS per i periodi successivi al 1° gennaio 2011 25 Computo TFS analogo per tutti dal 1/1/2011 Pro rata (IBU – IPS – Indenn. Anzianità) “Retribuzione utile a TFS” all’atto della cessazione per il numero degli anni di contribuzione maturati al 31/12/2010 Per le anzianità contributive maturate dal 1/1/2011: Sommatoria Accantonamenti annuali determinati dall’applicazione del 6,91% sulla retribuzione utile (rivalutazione annuale degli accantonamenti con 1,5% più 75% inflazione) TFS 1 TFS 2 TFS = TFS 1 + TFS 2 L’INPDAP con la Circolare n.17/2010 indica all’80% la retribuzione utile VDB 26 Contribuzione e Aspetti fiscali Retribuzione utile Stato Regioni e AALL 80% SSN EPNE 100% Abbattimento Totale imponibile ai fini IRPEF Datore lavoro Dipendente 7,10% 2,50% 9,60% 26,04% 3,60% 2,50% 6,10% 40,98% 3,60% 2,50% 6,10% 40,98% Il computo è per intero a carico datore lavoro VDB 27 Comparazione: TFS al 31/12/2010 e TFS dal 1/1/2011 Indennità di Buonuscita (statali) Stipendio RIA IIS 13^ Indenn_Ammin R_Mensile N° Mesi R_Annuale € 1.000,00 € 200,00 € 600,00 € 1.800,00 € 200,00 12 12 12 1 12 € 12.000,00 € 2.400,00 € 7.200,00 € 1.800,00 € 2.400,00 € 25.800,00 Divisorio 12 R_Riferimento € 2.150,00 Quota % Valore_Annuo Aliquota % per per Accant. Accant. 80% Valore_Annuo Tipo € 1.720,00 TFS 1 Effetti +/- € 25.800,00 80% € 20.640,00 6,91% € 1.426,22 TFS 2 € 25.800,00 100% € 25.800,00 6,91% € 1.782,78 TFS 2 -17% 4% Tipo Effetti +/- Indennità Premio di Servizio (enti locali e SSN) Stipendio RIA IIS 13^ Indenn_Fisse R_Mensile N° Mesi R_Annuale € 1.000,00 € 200,00 € 600,00 € 1.800,00 € 200,00 12 12 12 1 12 € 12.000,00 € 2.400,00 € 7.200,00 € 1.800,00 € 2.400,00 € 25.800,00 Divisorio 15 R_Riferimento € 1.720,00 Quota % Valore_Annuo Aliquota % per per Accant. Accant. 80% Valore_Annuo € 1.376,00 TFS 1 € 25.800,00 80% € 20.640,00 6,91% € 1.426,22 TFS 2 € 25.800,00 100% € 25.800,00 6,91% € 1.782,78 TFS 2 4% 30% Tipo Effetti +/- Indennità di Anzianità (Epne) Stipendio RIA IIS 13^ Indenn_Fisse R_Mensile N° Mesi € 1.000,00 € 200,00 € 600,00 € 1.800,00 12 12 12 1 12 R_Annuale € € € € € Divisorio R_Riferimento Quota % Valore_Annuo Aliquota % per per Accant. Accant. Valore_Annuo 12.000,00 2.400,00 7.200,00 1.800,00 - € 23.400,00 € 23.400,00 12 € 1.950,00 VDB 100% 100% € 23.400,00 6,91% € 1.950,00 TFS 1 € 1.616,94 TFS 2 -17% 28 Art. 21 Bonus annuale delle eccellenze Specifico finanziamento dai rinnovi CCNL Art. 22 Premio annuale per l’innovazione Graduatoria di performance (art. 40, c. 3-quater, dlgs 165) Spetta al CCNL definire i trattamenti economici accessori collegati alla “performance” individuale e organizzativa Trattamento economico (art. 45, c. 3 e 3-bis, dlgs 165) Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti le RISORSE utilizzabili sono nell’AMBITO di quelle previste per il RINNOVO del CCNL Contratti collettivi di lavoro (art. 40, c.3-bis, dlgs 165) Dlgs 150/2010 Dlgs 165/2001 Dl 78/2010 Anni 2011/2012/2013 Blocco trattamenti economici individuali al valore dell’anno 2010 Anni 2010/2012 Blocco Rinnovi CCNL VDB 29 Art. 9 DL 78/2010 Art. 2 165/2001 Art. 5 165/2001 Art. 6 165/2001 Art. 31 150/2009 Art. 6-bis 165/2001 Art. 24 150/2009 Contrattazione e relazioni sindacali Art. 9 165/2001 Art. 23 150/2009 Art. 40 165/2001 Art. 52 165/2001 Art. 44 165/2001 Art. 51 165/2001 Art. 47-bis 165/2001 Art. 45 165/2001 Art. 2 – Fonti (dlgs 165) Rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche È disciplinato Rapporti individuali di lavoro L’attribuzione di trattamenti economici Dal Codice civile (Capo I, titolo II, libro V) e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati dalla contrattazione collettiva 1339. Inserzione automatica di clausole. Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge , sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti [c.c. 1419, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2554, 2936]. Può avvenire esclusivamente Mediante contratti collettivi Salvo i casi previsti Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge Sono regolati contrattualmente Art. 40, comma 3ter: Unilateralità, in via provvisoria, in caso di mancato accordo Art. 40, comma 3quater: graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali O, alle condizioni previste, mediante contratti individuali Art. 47-bis: Tutela retributiva per i dipendenti pubblici Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile 1419. Nullità parziale. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative [c.c. 1339, 1500, 1501, 1679, 1815, 1932, 1972, 2066, 2077, 2115]. Art. 5 (Potere di organizzazione) dlgs 165 Determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro Sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione Con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro Fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9 9. Partecipazione sindacale. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali Le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità Nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche) dlgs 165 ORGANIZZAZIONE UFFICI Sono determinate in funzione delle finalità indicate all’art. 1, comma 1 DISCIPLINA UFFICI Previa verifica degli effettivi fabbisogni CONSISTENZA DOTAZIONE ORGANICA VARIAZIONE DOTAZIONE ORGANICA Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche Si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale e PREVIA CONSULTAZIONE DELLE OO.SS. (rappresentative ai sensi dell’art. 9) Nonché ove risulti necessario a seguito di: Riordino Fusione Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento Trasformazione Trasferimento di funzioni Art. 6 bis (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni) dlgs 165 Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 Sono autorizzati ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere Gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato Conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia Di personale e di dotazione organica Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono Al congelamento dei posti Fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell’art. 6 E alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione Nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale Titolo IV – Capo I - Principi generali – Art. 36 Modifiche all’art. 9 del dlgs 165/2001 Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi) dlgs 165 La contrattazione collettiva determina I diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro Nonché le materie relative alle relazioni sindacali Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva Le materie attinenti all’organizzazione degli uffici Le materie oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’art. 9 Le materie afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, c. 2, 16 e 17 La materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali Le materie di cui all’art. 2, c. 1, lett. c), L. 421/1992 9. Partecipazione sindacale. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione. Art. 5. Potere di Organizzazione. 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, ………. Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi) dlgs 165 La contrattazione collettiva determina I diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro Nonché le materie relative alle relazioni sindacali La contrattazione è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge Nelle materie relative Alle sanzioni disciplinari Alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio Le materie afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, c. 2, 16 e 17 Della mobilità Delle progressioni economiche Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi) dlgs 165 La contrattazione collettiva determina I diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro Nonché le materie relative alle relazioni sindacali Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva Le materie attinenti all’organizzazione degli uffici Le materie oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’art. 9 Le materie afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, c. 2, 16 e 17 La materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali Le materie di cui all’art. 2, c. 1, lett. c), L. 421/1992 Nelle materie relative Alle sanzioni disciplinari Alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio Le materie afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, c. 2, 16 e 17 Della mobilità Delle progressioni economiche La contrattazione è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi) dlgs 165 Sono definiti fino a max 4 Comparti Tra Aran e OO.SS. Cui corrispondono non più di 4 aree dirigenziali Un’apposita sezione contrattuale di un’area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del SSN La contrattazione collettiva disciplina La struttura contrattuale I rapporti tra i diversi livelli La durata dei CCNL La durata dei contratti integrativi La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi) dlgs 165 Le pubbliche amministrazioni attivano La contrattazione collettiva integrativa autonomi livelli di contrattazione integrativa Assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici Nel rispetto dell’art. 7 comma 5 e dei vincoli di bilancio risultanti dalla programmazione annuale e triennale Incentivando l’impegno e la qualità della performance ai sensi dell’art. 45, c. 3 art. 7.c. 5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. A tal fine destina al trattamento accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato Si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai CCNL, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. I CCNL definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi) dlgs 165 La contrattazione collettiva integrativa Assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici Incentivando l’impegno e la qualità della performance ai sensi dell’art. 45, c. 3 A tal fine destina al trattamento accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato Si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai CCNL, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. I CCNL definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione Qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo L’amministrazione può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi) dlgs 165 La contrattazione collettiva NAZIONALE DISPONE, per le amministrazioni di cui al c. 3 dell’art. 45, (rif.: Amministrazioni Centrali) le modalità di utilizzo delle risorse indicate all’art. 45, c. 3-bis Individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa 3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi) dlgs 165 Le pubbliche amministrazioni Non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge In contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai CCNL Che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale O che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile In caso di accertato superamento dei vincoli finanziari è fatto altresì obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva Le disposizioni del presente comma (3-quinquies) trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore del dlgs 150/2009 Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi) dlgs 165 La contrattazione collettiva NAZIONALE DISPONE, per le amministrazioni di cui al c. 3 dell’art. 45, (rif.: Amministrazioni Centrali) le modalità di utilizzo delle risorse indicate all’art. 45, c. 3-bis 3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali Possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa Nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale E nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni Lo stanziamento è correlato all’effettivo rispetto degli articoli 16 e 31 del dlgs 150/2009 Le pubbliche amministrazioni Non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge In ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa In contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai CCNL Che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale O che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile In caso di accertato superamento dei vincoli finanziari è fatto altresì obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva Le disposizioni del presente comma (3-quinquies) trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore del dlgs 150/2009 Art. 44 (Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro) dlgs 165 In attuazione dell’art. 2, c. 1 lett. a), della L. 421/1992 La contrattazione collettiva NAZIONALE Definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale Ai fini dell’organizzazione del lavoro Nelle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Art. 45 (Trattamento economico) dlgs 165 Fatto salvo quanto previsto Art. 40, c. 3-ter e c. 3-quater Unilateralità in caso di mancato accordo Art. 47-bis Tutela retributiva per i dipendenti pubblici Il trattamento economico fondamentale ed accessorio Graduatorie per amministrazioni Statali e enti pubblici nazionali È definito dai Contratti Collettivi I Contratti Collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati : Alla performance individuale Alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione All’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle disposizioni vigenti, Sono destinate apposite risorse Nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del CCNL Art. 51 (Disciplina del rapporto di lavoro) dlgs 165 Secondo le disposizioni dell’articolo 2, commi 2 e 3 Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle A.P. è disciplinato Secondo le disposizioni dell’articolo 3, comma 1 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge. 3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai princìpi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva. 3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. Personale in regime di diritto pubblico Art. 52 (Disciplina delle mansioni) dlgs 165 Il prestatore di lavoro Deve essere adibito Alle mansioni per le quali è stato assunto L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione O alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento Ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive I dipendenti pubblici Sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali Per l’accesso nelle posizioni economiche apicali nell’ambito delle aree funzionali Per obiettive esigenze di servizio Può essere adibito a mansioni superiori Progressioni all’interno della stessa area Art. 23 dlgs 150/2009 Progressioni fra le aree Art. 24 dlgs 150/2009 È definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50% da riservare a concorso pubblico sulla base di un concorso bandito dalla SSPA Per il periodo di effettiva prestazione ha diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore Titolo II – Capo IV – Art. 14 Organismo indipendente di valutazione della performance dlgs 150 Su appositi MODELLI forniti dalla COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ DELLE A.P. ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Riferisce alla COMMISSIONE ANNUALMENTE, CURA INDAGINI Sul PERSONALE DIPENDENTE Per RILEVARE la VALUTAZIONE DEL PROPRIO SUPERIORE GERARCHICO DA PARTE DEL PERSONALE Per RILEVARE il LIVELLO DI BENESSERE ORGANIZZATIVO Per RILEVARE il GRADO DI CONDIVISIONE del SISTEMA DI VALUTAZIONE VDB Titolo II – Capo I – Art. 3 Principi generali dlgs 150 EROGAZIONE PREMI LEGATI AL MERITO ED ALLA PERFORMANCE È C O N D I Z I O N ATA A L R I S P E T T O D E L L E DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TITOLO II Che prevede l’ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI MISURAZIONE, VA LU TA Z I O N E E T R A S PA R E N Z A D E L L A P E R F O R M A N C E CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE SOGGETTI DEL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Dall’applicazione delle disposizioni del Titolo II non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni , a tal fine, utilizzano le VDB risorse attualmente disponibili. Struttura Titolo III Capo I Merito e premi Merito Art. 16 – Oggetto e finalità Art. 17 – Valorizzazione del merito ed incentivazione della performance Art. 18 – Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance Art. 19 – Criteri per la differenziazione delle valutazioni Capo II Premi Art. 20 - Strumenti Art. 21 – Bonus annuale delle eccellenze Art. 22 – Premio annuale per l’innovazione Art. 23 – Progressioni economiche Art. 24 – Progressioni di carriera Art. 25 – Attribuzione di incarichi e responsabilità Art. 26 - Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale Art. 27 – Premio di efficienza Art. 28 – Qualità dei servizi pubblici Capo III Norme finali, transitorie e abrogazioni Art. 29 – Inderogabilità Art. 30 – Norme transitorie e abrogazioni Art. 31 (Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale) VDB Titolo III – Capo III – Norme finali, transitorie e abrogazioniArt. 29 INDEROGABILITÀ dlgs 150 HANNO CARATTERE IMPERATIVO LE DISPOSIZIONI DEL TITOLO III MERITO E PREMI NON POSSONO ESSERE DEROGATE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA SONO INSERITE DI DIRITTO NEI CCNL (CC - Art. 1339 e 1419, c.2 ) CON DECORRENZA dal primo CCNL successivo all’entrata in vigore del DECRETO n. 150 1339. Inserzione automatica di clausole. Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge [o da norme corporative] (1), sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. 1419. Nullità parziale. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme VDB imperative Titolo III – Capo I – Art. 19 Criteri per la differenziazione delle valutazioni (1/2) dlgs 150 GRADUATORIA DEI DIRIGENTI GENERALI Sulla base DEI LIVELLI DI PERFORMANCE attribuiti ai valutati secondo il SISTEMA DI VALUTAZIONE In ogni Amministrazione l’ORGANISMO INDIPENDENTE di valutazione della performance GRADUATORIA DEI DIRIGENTI GENERALI GRADUATORIA DEI DIRIGENTI (non generali) GRADUATORIA DEL PERSONALE GRADUATORIA DEI DIRIGENTI GRADUATORIA DEL PERSONALE FASCIA MERITO ALTA (25%) FASCIA MERITO ALTA (25%) FASCIA MERITO ALTA (25%) FASCIA MERITO INTERMEDIA (50%) FASCIA MERITO INTERMEDIA (50%) FASCIA MERITO INTERMEDIA (50%) FASCIA MERITO BASSA (25%) FASCIA MERITO BASSA (25%) FASCIA MERITO BASSA (25%) Al personale: Se il numero dei Non si redigono le graduatorie e né si applicano le fasce di merito dipendenti in servizio nell’amministrazione non è superiore a 8. Ai dirigenti: Se il numero dei dirigenti in servizio nell’amministrazione non è superiore a 5. VDB In ogni caso deve essere garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance a una percentuale limitata del personale dipendente o dirigente. Titolo III – Capo I – Art. 19 Criteri per la differenziazione delle valutazioni (2/2) dlgs 150 GRADUATORIA IL 25% DEL PERSONALE IL 50% DELLE RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO COLLEGATO ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE FASCIA MERITO INTERMEDIA IL 50% DEL PERSONALE IL 50% DELLE RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO COLLEGATO ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE FASCIA MERITO BASSA IL 25% DEL PERSONALE NESSUN TRATTAMENTO ECONOMICO COLLEGATO ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE FASCIA MERITO ALTA (PER I DIRIGENTI SI APPLICANO I CRITERI DI COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA E DI ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO CON RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO) Deroghe sottoposte al monitoraggio del Dipartimento funzione pubblica LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA PUO’ PREVEDERE DEROGHE: AUMENTANDO O DIMINUENDO DI 5 PUNTI LA PERCENTUALE DI PERSONALE NELLA FASCIA ALTA ALLA COMPOSIZIONE DELLE PERCENTUALI DI PERSONALE NELLE FASCE INTERMEDIA E BASSA VDB CON CORRISPONDENTE VARIAZIONE COMPENSATIVA DELLE PERCENTUALI DI PERSONALE DELLE FASCE MEDIA E BASSA E ALLA DISTRIBUZIONE TRA LE MEDESIME FASCE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE Titolo III – Capo II Premi – Art. 20 Strumenti dlgs 150 Per premiare MERITO e PROFESSIONALITA’ BONUS ANNUALE DELLE ECCELLENZE (art. 21) LA SPESA E’ A CARICO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA PREMIO ANNUALE PER L’INNOVAZIONE (art. 22) PROGRESSIONI ECONOMICHE (art. 23) PROGRESSIONI DI CARRIERA (art. 24) ATTRIBUZIONE INCARICHI E RESPONSABILITA’ (art. 25) ACCESSO A PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE E CRESCITA PROFESSIONALE (art. 26) PREMIO NAZIONALE PER L’INNOVAZIONE NELLE A.P. (art. 22) PREMIO DI EFFICIENZA (art. 27) VDB Dlgs 150/2009 - Titolo III – Capo II – Art. 23 Progressioni economiche dlgs 150 Le Amministrazioni Pubbliche RICONOSCONO SELETTIVAMENTE Sulla base di quanto previsto dai CCNL e dai Contratti Integrativi e nei LIMITI delle risorse disponibili PROGRESSIONI ECONOMICHE SELETTIVE PER UNA QUOTA LIMITATA DI DIPENDENTI IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI COSTITUISCE TITOLO PRIORITARIO ESSERE STATI COLLOCATI NELLA FASCIA DI MERITO ALTA PER 3 ANNI CONSECUTIVI O PER 5 ANNUALITA’ NON CONSECUTIVE IN RELAZIONE AI RISULTATI INDIVIDUALI E COLLETTIVI RILEVATI DAL SISTEMA DI VALUTAZIONE Questo criterio Non si applica negli ENTI TERRITORIALI I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti ………..., sono inquadrati in almeno tre aree funzionali. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. (nuovo c. 1-bis art. 52 dlvo 165/2001) Dlgs 150/2009 - Titolo III – Capo II – Art. 24 Progressioni di carriera dlgs 150 Le Amministrazioni Pubbliche COPRONO i posti disponibili nella dotazione organica A decorrere dal 1° gennaio 2010 POSSONO RISERVARE MAX 50% AL PERSONALE INTERNO per Con CONCORSI PUBBLICI POSSESSO TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L’ACCESSO DALL’ESTERNO PROGRESSIONI DI CARRIERA SI INTENDONO I PASSAGGI DALL’AREA INFERIORE A QUELLA SUPERIORE COSTITUISCE TITOLO RILEVANTE ESSERE STATI COLLOCATI NELLA FASCIA DI MERITO ALTA PER 3 ANNI CONSECUTIVI O PER 5 ANNUALITA’ NON CONSECUTIVE Questo criterio Non si applica negli ENTI TERRITORIALI I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti ………..., sono inquadrati in almeno tre aree funzionali. ……………. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. (nuovo c. 1-bis art. 52 dlvo 165/2001) Titolo III – Capo III – Norme finali, transitorie e abrogazioniArt. 30 Norme transitorie e abrogazioni dlgs 150 Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche Da costituire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto Organismo indipendente di valutazione della performance Da costituire entro 30/4/2010 Fino alla loro costituzione operano organismi previsti da art. 6 dlgs 286/1999 Sulla base di INDIRIZZI della COMMISSIONE Definisce i SISTEMI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Entro 30/9/2010 VDB Assicurando la loro operatività dal 1/1/2011 Titolo IV – Capo IV – Contrattazione collettiva nazionale e integrativa – Art. 65 Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti dlgs 150 Contratti collettivi integrativi Entro il 31/12/2010 (vigenti alla data di entrata in vigore del decreto ____ ) Devono essere adeguati alle disposizioni riguardanti : La definizione degli ambiti riservati alla Contrattazione collettiva La definizione degli ambiti riservati alla Legge Qualora entro il 31/12/2010 non vengono adeguati, cessano la loro efficacia dal 1/1/2011 e non sono ulteriormente applicabili. Devono essere adeguati a quanto previsto nel “Titolo III – Merito e Premi” Per il comparto regioni e autonomie locali, i termini sono fissati rispettivamente al 31/12/2011 e al 31/12/2012 VDB Schema di decreto per la modifica al dlgs 150 Interpretazione Art. 65 comma 5 Le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva sono quelle relative al procedimento negoziale “le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso” Art. 41 “Poteri di indirizzo nei confronti dell’Aran” Art. 46 “Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni” Art. 47 “Procedimento di contrattazione collettiva” Vigenti all’entrata in vigore del dlgs 150 Art. 65 “Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti” Successivi all’entrata in vigore del dlgs 150 Da ADEGUARE Con le REGOLE previste dal dlgs 150