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Didattica_dda_2014 (1)

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Didattica_dda_2014 (1)
Diritto d’autore
e materiali didattici
Antonella De Robbio
20 giugno 2014
MoodleMoot 2014, Padova 20-21 giugno
Università degli Studi di Padova, Centro Multimediale e E-Learning di Ateneo
Alcune premesse
• Scarsa conoscenza in merito alle questioni correlate
alla proprietà intellettuale, copyright o diritto d’autore da
parte di tutti i soggetti: luoghi comuni, false credenze,
ambiguità
• Mancanza di strumenti adeguati per conoscere se
un’opera è sotto tutela e quali sono i diritti che vi
gravano (se d’autore o diritti connessi)
• Tendenza generale al rafforzamento delle tutele di
legge da parte dei governi per pressioni di lobby di
mercato
• Il delicato equilibrio tra rispetto dei diritti d’autore e diritti
connessi e il diritto di accesso all’informazione è
fortemente compromesso
• Correnti del NO copyright peggiorano la situazione
• Chi ne paga le conseguenze è l’ambito accademico
scientifico: le produzioni intellettuali di ricerca e la
didattica
Le due mission delle
università
1. la ricerca e i processi 2. la didattica e i processi
di disseminazione delle
correlati
produzioni intellettuali
– alla creazione dei
entro i circuiti di
contenuti per la didattica
comunicazione
– alla distribuzione dei
scientifica
materiali didattici
disseminazione•Rielaborazione– alle nuove modalità di
•Riutilizzo
•Pubblicazioni
in altre opere
in altre forme
fruizione di tali contenuti
entro piattaforme elearning
distribuzione
Creazione di nuova conoscenza
Tipologie di materiale
• Preprint e letteratura
grigia
• Presentazioni a
convegni, conferenze
• Pubblicazioni:
–
–
–
–
Articoli di ricerca
Monografie
Saggi
Pezzi per enciclopedie,
dizionari, manuali….
• Dispense e testi
didattici
• Antologie
• Tesi
• Tesi di dottorato
• Open Access: self-archiving,
repository
• Open Access:
– Riviste ad accesso aperto
– Connessioni mondo brevettuale
– Attenzione cessione diritti
(mondo editoriale, SIAE…)
– Contratti editoriali di tipo OA
– Autore/ente pubblico?
• Didattica: cessione diritti
(rielaborazione, riproduzione,…)
– Uso di altre opere, testi, …
• Didattica: Il diritto d’autore nelle
tesi è sempre dello studente
• Dottorato fa parte della ricerca:
normativa particolare!
– Dda, reg. dottorato, deposito…
Inoltre…
• Software (brevettabilità)
• Banche dati
• Numerose problematiche legate alla
digitalizzazione delle collezioni
– Diritto di riproduzione (copia digitale)
– Distribuzione
– Comunicazione al pubblico
• Il digital lending negli ebook: un problema
legato alla mancato diritto di prima vendita
(esaurimento del diritto)
Proprietà intellettuale
La didattica sta qui
Diritto d’autore e formazione
• Un Ateneo, in quanto ente certificato per la
formazione, produce o riproduce quotidianamente
opere dell’ingegno a carattere creativo tutelate da
diritto d’autore.
• Il diritto d’autore rappresenta un aspetto
fondamentale nel processo organizzativo del
percorso formativo offerto da un Ateneo.
• Agire in conformità alla legge italiana sul diritto
d’autore è un dovere di tutto il personale
dell’università.
Legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto
d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”
L’Art. 2 della L. 633/1941 sancisce che le opere protette da diritto d’autore
appartengono alle seguenti categorie:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose prodotte
sia in forma scritta che orale;
2) le opere e le composizioni musicali e le opere drammatico-musicali;
3) le opere coreografiche e pantomimiche;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e
delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora;
7) le opere fotografiche;
8) i programmi per elaboratore che sono il risultato di una creazione intellettuale
dell’autore a carattere originale;
9) le banche di dati (raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti disposti
sistematicamente e individualmente accessibili);
10) Le opere del disegno industriale;
Opere protette
• Letteratura (articoli, libri, saggi, dispense,
atti di congressi, curatele, recensioni,
carteggi, test psicologici…)
• Musica, Registrazioni sonore
• Immagini, disegni…
• Foto
• Rappresentazioni teatrali
• Arte: pittura, grafica, scultura… remix …
• Audiovisivi, film
• Architettura
Le opere derivate
• Per la legislazione relativa al diritto d'autore, si
definisce opera derivata l'opera d'ingegno creata a
partire da una o più opere già esistenti e che quindi ne
include alcuni aspetti che possono essere protetti
da copyright.
• Per essere correttamente definita opera derivata, essa
deve possedere degli elementi creativi tali da farne
un'opera dotata di autonomia propria e su di essa
devono essere garantiti i diritti d'autore dell'opera
originale.
• Esempi di opere derivate sono le traduzioni, gli
arrangiamenti musicali, gli adattamenti ad un
altro media, i riassunti, i digesti, ecc. [wikipedia …]
• http://it.wikipedia.org/wiki/Opera_derivata
Opere derivate e trasformazioni
meccaniche
• Un'opera derivata presuppone una
trasformazione, modificazione o adattamento
che consiste essa stessa nell'essere una
creazione suscettibile della protezione garantita
dal diritto d'autore.
• Una trasformazione puramente meccanica
(crittazione, duplicazione, correzione degli errori
ecc.) non costituisce un'opera derivata in quanto
priva di elementi creativi. In questo caso si parla
di riproduzione dell'opera originaria.
Opere non proteggibili
•
•
•
•
•
•
Idee
Formule matematiche
Fatti
Titoli
Nomi
Brevi frasi (citazioni)
Diritti esclusivi di sfruttamento economico
nel diritto d’autore e diritti connessi (1)
• L’Autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente
l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti
fissati dalla legge;
• L’Autore è l’unico che ha il diritto esclusivo di introdurre
nell'opera qualsiasi modificazione (Art. 18);
• I diritti di sfruttamento economico (Artt.12 e 19) sono diritti
esclusivi previsti dalla legge (Art. 19) e sono fra loro indipendenti;
• I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita
dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la
sua morte (Art. 25). Nel caso di morte spettano agli eredi;
• Il diritto di pubblicazione (Art. 12) è il primo tra tutti i diritti
esclusivi di sfruttamento economico e spetta all’Autore o agli
Autori. E’ anche un diritto morale;
• L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in
raccolta (Art. 18);
Diritti esclusivi di sfruttamento economico
nel diritto d’autore e diritti connessi (2)
• Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico
dominio (Art. 85-quater);
• diritto esclusivo di trascrivere (Art. 14);
• diritto esclusivo di riprodurre (Art. 13);
• diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico
(Art. 15);
• diritto esclusivo di distribuzione (Art. 17);
• diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo
dell'opera (Art. 16);
• diritto esclusivo di tradurre (Art. 18);
• diritto esclusivo di elaborare (Art. 18) comprende tutte le forme di
modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera
previste nell'art. 4;
• diritto esclusivo di noleggiare (Art. 18-bis, comma 1);
• diritto esclusivo di dare in prestito (Art. 18-bis, comma 2);
Altri diritti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Diritto sul titolo dell’opera (Art. 100, comma 1);
Diritto di testata (Art. 100, comma 3);
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare (Artt.93-95);
Diritti relativi alle fotografie (Artt. 87-92) e diritti relativi al
ritratto (Artt.96-98);
Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria (Art. 99);
Diritti sui programmi per elaboratore (Art. 64-bis);
Diritti del costitutore di una banca di dati (Art. 64 quinques e
102-bis);
CAPO IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione
economica per talune categorie di opere - SEZIONE II Opere collettive, riviste e giornali (Artt. 38-43);
Rassegna stampa (Art. 101-102, eccezioni Art. 65);
Il diritto morale
I diritti morali che agiscono sul corpus mysticum
tutelano l’opera d’ingegno da atti che possano
arrecare pregiudizio alla persona dell’autore
riguardo a:
• paternità dell’opera
• integrità dell’opera: modifica, deformazione,
decurtazioni
• l’onore e la reputazione della figura dell’autore
I diritti morali sono IMPRESCRITTIBILI,
IRRINUNCIABILI, INALIENABILI
e sono illimitati nel tempo in quanto durano per sempre
(possono essere fatti valere anche dagli eredi)
I diritti economici
•
•
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•
•
•
la pubblicazione
la sua utilizzazione economica
la riproduzione
la trascrizione
l’esecuzione, rappresentazione o recitazione
la diffusione (messi a distanza)
la comunicazione al pubblico (cavo o satellite)
la distribuzione, messa in commercio
la traduzione
la pubblicazione dell’opera in una raccolta
la rielaborazione
il noleggio e il prestito
farne un’opera derivata
…
Diritto di prima vendita in EU (First Sale Doctrine nel Fair Use)
Vari possono essere i diritti coinvolti
nel materiale didattico
• Creazione: diritto di rielaborazione, uso,
modifica, creazione di opera derivata
(traduzione anche)… di materiale soggetto a
tutele
• Riproduzione
• Distribuzione a stampa (tramite riproduzione
seriale… si ricorda che il diritto di riproduzione è
solo per uso personale e da materiale originale)
• Distribuzione digitale (su Intranet, con
password: utenti registrati)
• Comunicazione web ad accesso pubblico
Le violazioni: in breve
• Al diritto morale: PLAGIO! Attenzione alle parafrasi (devono essere
corrette)
• Al diritto di pubblicazione: creazione di opere derivate o di dispense
contenenti parti soggette a diritti altrui (d’autore o editoriali) e poi rese
pubbliche in qualche modo
– Al diritto di distribuzione: distribuzione di materiali soggetti a tutela
(cartacei o su sito protetto o piattaforma e-learning) senza
autorizzazione
– Al diritto di comunicazione in pubblico: messa su web di materiali
tutelati (ad accesso pubblico)
• Al diritto di riproduzione: pirateria
– Testi (fotocopie di capitoli di libri!)
– Immagini (emendamento art. 70)
– Concorrenza sleale (non rientra nel diritto d’autore ma esiste)
Il contesto nazionale:
la legge italiana
• Legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi e numerose successive
modificazioni e integrazioni
• Codice Civile: articoli da 2575 a 2583
•
•
•
•
L’Italia ha recepito le Direttive Europee in materia IPR
Adesione alla Convenzione di Berna e ai Trattati WIPO
Revisioni? Un buco nell’acqua…
2005: "bozza Corasaniti" per la riforma del diritto d'autore: 200
artt. riordino della 633/1941 http://www.interlex.it/copyright/bozzagcor.htm
• 2007-2008 inventario della legislazione esistente per realizzare
l'adeguamento anche terminologico alle innovazioni tecnologiche
Alberto Maria Gambino, presidente del Comitato Consultivo
Permanente per il diritto d'autore, aveva disposto l'istituzione di due
Commissioni speciali [wiki]
– rapporto tra nuove tecnologie e proprietà intellettuale
– revisione della legge sul diritto d'autore
Menozzi, Luciano Il mantello di Arlecchino
Il diritto d'autore 2001 Vol 72 - n. 3
Biblioteche, ricerca, didattica, uso personale,
categorie svantaggiate….
Per la legge sono tutte eccezioni!
•
•
•
•
A ciascun diritto possono corrispondere una o più
eccezioni o limitazioni dei diritti [differenze]
Eccezioni e limitazioni sono stabiliti dalla legge
Differenza tra eccezione e limitazione dei diritti
Possono riguardare:
–
–
–
–
–
–
•
biblioteche: art. 68 fotocopie, 69 prestito, 71ter messa a
disposizione di terminali per uso di ricerca
uso personale (fotocopie, copia privata fonogrammi e
videogrammi),
categorie svantaggiate (trattato WIPO per non vedenti),
ricerca (71ter terminali?),
didattica (eccezione “degradata” usi didattici, art. 70)
Citazione (news, rassegne stampa … )
Le libere utilizzazioni sono state cassate nel 2003
Capo V - Eccezioni e limitazioni
Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
[artt.65-71quinquies, compreso 68bis]
Sezione II - Riproduzione privata ad uso personale
[artt.71sexies-71octies]
Sezione III - Disposizioni comuni
[artt. 71nonies-71decies]
Le eccezioni:
restrizioni ai diritti esclusivi:
artt.65-70
• eccezioni ad ogni autorizzazione e
compenso riassunto, citazione, riproduzione di
brani
a scopo di insegnamento
esecuzione , rappresentazione o recitazione di opere e
spettacoli nella scuola (cerchia familiare)
accesso e consultazione banche dati,
riproduzione di software per uso didattico
(temporanea e in ambito ristretto)
• limitazioni dei diritti: non richiedono
autorizzazione, ma corresponsione di compenso
La regolamentazione della reprografia
la legge 248/2000: le fotocopie
• 1. E' libera la riproduzione di singole opere o
brani di opere per uso personale dei lettori,
fatta a mano o con mezzi di riproduzione non
idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel
pubblico.
• 2. E' libera la fotocopia da opere esistenti
nelle biblioteche, fatta per i servizi della
biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui
ai commi quarto e quinto, per uso personale.
• 3. E' vietato lo spaccio di dette copie nel
pubblico ed in genere ogni utilizzazione in
concorrenza con i diritti di utilizzazione
spettanti all'autore.
4. comma per i centri copia
•
4. E' consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva
ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per
cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine
di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno
effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I
responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel
proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione,
devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle
opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali
apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del
presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la
riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri
posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso
accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,
tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta
al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli
articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
Accordo SIAE Centri Copia già siglato
5. comma per le biblioteche
5. Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche
pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui
al quarto comma, possono essere effettuate
liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma,
salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi
editoriali, con corresponsione di un compenso in forma
forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2
dell'art.181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo
del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale
compenso è versato direttamente ogni anno dalle
biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o
degli enti dai quali le biblioteche dipendono
La copia privata
Il concetto di copia privata è stato introdotto con la
Legge 5 febbraio 1992, n. 93
ambito privato
uso personale
non a scopo di lucro
non applicabile a opere multimediali, o alle
banche dati (non ancora a Internet)
risarcimento per la riproduzione domestica
di audiocassette e viodeocassette
produttori di apparecchi di fono-videoriproduzione e
dei supporti corrispondono compensi alla SIAE sulla
base di una quota percentuale sul prezzo di vendita
Emendamento all’art. 70
•
•
•
•
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la
loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di
discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano
concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di
insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per
finalità illustrative e per fini non commerciali.
1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo
gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso
didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di
lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il
Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti
all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la
misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la
determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre
accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore,
dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni
figurino sull'opera riprodotta.
“diritto di prestito” per “libri
digitali” (e-books)
su cosa e su chi agisce la tutela?
laddove si rafforzano le tutele si restringono le
libertà
… concetto di bene comune…
Le domande alla base
• Un e-book è un file. Dove agisce la tutela? Lucchetti o
Licenze?
• Gli attori dei nuovi mercati e-book tra piattaforme,
dispositivi mobili e contenuti
• Dove si collocano le biblioteche entro le catene di valore
dei nuovi mercati? Di fatto si stanno consolidando due
target/mercati paralleli
– Utenti singoli (disintermediazione bibliotecaria) su dispositivi mobili
– Biblioteche su piattaforma
• Possiamo parlare di prestito di un file, o di noleggio?
• Recentemente alcuni editori si rifiutano di vendere e-book o
darli accesso alle biblioteche
• Diritto di prestito/noleggio o diritto di distribuzione???
Prestito o Distribuzione?
• Prestito [digital lending]
• Il prestito di un oggetto
fisico comporta la sua
restituzione entro un tempo
stabilito
• Ha senso parlare di
“prestito di un file?”
• Il file torna indietro?
• Cosa comporta prestare un
dispositivo e-reader?
• Esempi di piattaforme
– Overdrive.com
– MediaLibraryOnline
– OpenLibrary via Internet
Archive
– Servizio Lendle di
Kindle tra utenti
• Distribuzione digitale
• La distribuzione digitale deriva
dalla distribuzione a stampa
– numero discreto di
esemplari,
– il digitale può limitarsi ad un
numero discreto di utenti
• Il diritto di distribuzione di un file
[contenuto] sta in capo a chi ne
detiene la titolarità
• sistemi per distribuire via
internet, in modalità remota, ogni
tipologia di oggetto digitale
(audio, video, testi, banche dati a
pagamento, testi storici in
formato immagine, archivi
iconografici, audiolibri, libri
digitalizzati, e-learning, livecasting in tempo reale, etc.);
• Vari formati (liberi o aperti)
HarperCollins impone nella
licenza - un numero massimo
non concede prestito di 26 prestiti per e-book
Recentemente alcuni editori si rifiutano
di vendere e-book o darli in accesso alle biblioteche
Dominio
pubblico
15-20%
Progetti
Volontari,
Nazionali
Europei…
Zona mobile
varia da
Paese a Paese
Leggi sul
Copyright
Open Knowledge
Foundation
Project
Diritti editoriali:
Area business
15-20%
Twilight zone 70%
Contenuti ora chiusi entro le
biblioteche fisiche – fuori
commercio
Libri orfani>: mobile
Battaglia sulla “proprietà”
Google è focalizzato qui
ma non solo
Piattaforme
Commerciali
Streaming
Migrazione dei
Contenuti
entro dispositivi
Mobili (modelli
diversi)
Formati diversi
Opere di dominio pubblico
• 70 anni dopo la morte dell’autore: attenzione
eredi nel periodo intermedio
• 20 anni: diritto editoriale… attenzione a
eventuali diritti editoriali ceduti da eredi
• Tutto il materiale non originale (eccetto banche
dati che hanno un diritto sui generis)
• Il materiale munito di licenza può autorizzare a
certi usi, ma non è di dominio pubblico a meno
che non sia espressamente dichiarato
• Leggi dello stato
http://www.librarycopyright.net/digitalslider/
Mappa mondiale del Pubblico Dominio pubblicata a dicembre 2010 sul sito
dell’european Public Domain webpage
creata da Balfour Smith ( Duke University)
La mappa riporta graficamente i differenti termini temporali nella durata
del copyright previsti dalle diverse legislazioni che agiscono in
ciascun paese come elencati da Wikipedia.
Web 2.0 e diritti
• Piattaforme web 2.0: uso di materiali e/o
trasposizione nelle piattaforme e-learning
• File sharing = distribuzione!
• Tutela della privacy
• User Generated Content: di chi sono i
diritti?
• Reti Sociali e cessione di diritti…
• Carta dei diritti degli utenti della rete
La consultazione pubblica sulla revisione
delle norme sul diritto d’autore
•
•
•
•
•
•
Mentre in Italia tale riflessione verte (a livello istituzionale, scientifico, e
corporativo) sul regolamento Agcom in materia di diritto d’autore sulle reti di
comunicazioni elettronica, la Commissione Europea ha di recente promosso
una consultazione pubblica relativa alla normativa comunitaria in materia
di copyright.
Partecipazione del gruppo AIB, CRUI, Nexa…
Il diritto d’autore è oggetto di una continua riflessione originata dalle nuove
opportunità messe a disposizione dalla tecnologia e dai nuovi modelli con
cui i contenuti vengono distribuiti e fruiti.
Processo di armonizzazione tra incertezze e opportunità
La consultazione si inserisce nel contesto di una road map promossa dalla
Commissione, finalizzata a promuovere una sempre maggiore
armonizzazione in materia di copyright e nell’ambito della quale sono nati
una serie di atti e di iniziative dirette ad acquisire una maggiore conoscenza
delle dinamiche di mercato, delle abitudini di fruizione degli utenti e delle
possibili soluzioni legislative.
Attendere i risultati
http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=12229
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm
Revisione delle norme sul
copyright
a livello UE
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2014_markt_005_copyright_aquis_en.pdf
Urge un quadro normativo per un
copyright scientifico
• Creare leggi sul copyright adatte a tutela delle
università e della ricerca e dei servizi erogati dalle
biblioteche:
– la ricerca che riceve finanziamenti pubblici è un bene pubblico
comune
– la didattica: quale linea di sviluppo di una società futura basata
sul rispetto e sull’equità sociale
• Servono norme e regolamenti che diano indicazioni
chiare agli amministratori degli enti per una gestione
del copyright responsabile nell’interesse
dell’istituzione e non solo di soggetti privati
• Tutelare lobby di mercato o tutelare la ricerca e
l’istruzione?
• laddove si rafforzano le tutele di qualcuno si restringono
le libertà di tutti…
Institutional price: Order form
EUR 20,011 for European countries
JPY 2,657,000 for Japan
USD 22,386 for all countries except Europe and Japan
Audience
Neuroscientists, neurophysiologists,
neuroendocrinologists, neurochemists, neuroanatomists,
neuropharmacologists, neurologists.
Articolo 4, commi 2, 3 e 4 (testo coordinato)
legge 112/2013
2. I soggetti pubblici preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca
scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione
dell’accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al
50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a
carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti articoli devono
includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno
concorso alla realizzazione degli stessi. L’accesso aperto si realizza:
• a) tramite la pubblicazione da parte dell’editore, al momento della prima
pubblicazione, in modo tale che l’articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel
momento scelti individualmente;
• b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o
disciplinari, secondo le stesse modalità, entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione
per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro
mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.
2-bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di
ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l’uso
dell’informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adottano strategie
coordinate per l’unificazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle
riguardanti l’anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la
documentazione bibliografica
4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni
interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente
Negli USA
• Vivace dibattito attorno al caso
digitalizzazione Google Libri con grande
impatto in UE
• Il sistema copyright prevede l’istituto del
FairUse
• Nascita di biblioteche Open (Open Library,
Internet Archive…)
• Network per il Digital Lending
• Open Access: un movimento in
espansione
Il concetto di Fair Use e il copyleft
Play in the Joints
• Il Fair Use (Equo Utilizzo) è proprio del sistema Copyright
(non è il nostro sistema diritto d’autore!)
• Ad ogni Equo Utilizzo può corrispondere un Equo
Compenso (bilanciamento copy-right / copy -left)
• E’ fondamentalmente molto diverso dal sistema delle
“eccezioni” previsto dal nostro ordinamento
• I quattro fattori su cui si gioca i Fair Use
– carattere dell’utilizzo (scopi)
– natura del materiale soggetto a utilizzo
– ammontare e rilevanza della parte copiata rispetto
all’intera opera
– Impatto sul mercato del risultato dei tre fattori
TEACH Act – signed November 2002
• legalizing fair use for distance learning – and other avenues for online
publishing in non-profit education…
• Alters §110(2) to include Distance Education & digital transmissions
in addition to “closed-circuit” T.V.
• Restrictions include:
– Limiting access to enrolled students
– Providing technology measures to prevent retention of the work in
accessible form
– Expands allowed works
• Display/performance of almost all types
• Quantity limitations
– Expands receiving locations
• All locations – not just closed-circuit T.V.
– Allows storage
• Retention and access for limited time
– Allows digitizing of analog materials
• Only if not already available in that form
TEACH Act – signed November 2002
• In Italia non abbiamo nulla di simile!
• Nonostante ciò…
– Educational purpose is NOT
– Out-of-print does NOT mean
– WWW is NOT public domain
always FAIR USE
out-of-copyright
• anche nel sistema a copyright… stanno
sorgendo problemi con gli editori!
– Legislation specifically excludes Electronic Reserves
– Universities continue to rely on the old CONFU
Guidelines to apply fair use (applicabili al materiale a
stampa)
Tre editori internazionali fanno causa alla Georgia State University
per violazione del copyright nell’uso del materiale a scopo didattico
per non avere chiesto l’autorizzazione all’editore o non aver pagato
le fees. La notizia è riportata sul New York Times del 16 aprile 2008
Alcune indicazioni
Ateneo e materiali didattici (1)
• Un Ateneo, in quanto ente certificato per la formazione, è
l’erogatore per eccellenza di materiali didattici di alta
qualità.
• Dispensa = materiale didattico fornito dal singolo
docente a supporto della didattica.
• Il docente crea ed assembla varie tipologie di documenti
in una dispensa e la rende disponibile agli studenti di un
determinato corso universitario.
• I materiali che i docenti possono includere nella dispensa
devono essere strettamente connessi con l’argomento
della sua docenza e devono fungere da supporto e punto
di riferimento per l’insegnamento.
• Questa tipologia di materiale afferisce alla cosiddetta
“letteratura grigia”.
Ateneo e materiali didattici (2)
• Le dispense possono includere sia materiale proprio
creato dal docente, il quale è titolare di tutti i diritti
sull’opera, sia materiale altrui per il quale il docente
deve avere esplicita autorizzazione.
• Le dispense possono essere raggruppate
sostanzialmente in due tipologie:
- dispensa cartacea (distribuita agli studenti o rilasciata
in un centro copie)
- dispensa elettronica (file consegnato agli studenti o
pubblicato in rete nella pagina web del docente, in una
LAN o intranet o in un piattaforma di e-learning)
Realizzazione e distribuzione
di materiali didattici
• Tutte le opere sono tutelate da diritto d’autore, anche gli inediti →
inserimento di parti di testo nei materiali didattici con copia/incolla =
violazione
• Attenzione alle citazioni, usarle in modo appropriato!
• Spesso le opere oltre ai diritti d’autore hanno anche diritti editoriali!!!
Attenzione agli editori!!!! Uso di immagini o testi!
• Il diritto d’autore tutela esclusivamente la forma espressiva dell’opera e
non l’idea contenuta nell’opera. → necessaria riorganizzazione,
riformulazione e rielaborazione delle idee altrui (v. rischio di plagio)…
attenzione alle parafrasi
• L’autore di un’opera mantiene sempre i diritti morali sull’opera. →
necessaria autorizzazione per modificare e rielaborare opere altrui
• Tutti materiali didattici realizzati sono tutelati da diritto d’autore
l’acquisizione del diritto d’autore avviene al momento della semplice
creazione dell’opera, senza la necessità di alcuna azione formale perciò alla
fine
Indicazione n°1
• L’autore di un’opera è il titolare del diritto
esclusivo di utilizzare economicamente l’opera
in ogni modo e in ogni forma nei limiti previsti
dalla legge.
→ il docente, se titolare dei diritti sul materiale
contenuto nella dispensa, può disporne totalmente
(riproduzione, distribuzione, rielaborazione, ecc.)
→ non è necessaria nessuna autorizzazione per
utilizzare, riprodurre e distribuire la licenza
Indicazione n°2
• Se il docente/autore intende far distribuire a terzi
(centro copia, interno o esterno) la propria
dispensa dovrà rilasciare liberatoria a chi per lui
distribuirà tali materiali.
→ necessaria autorizzazione o permesso da parte del
docente concessa a chi si occupa della
distribuzione
→ liberatoria con indicazioni riguardanti la tipologia
e modalità di distribuzione
– a quanti studenti (specificare corso…)
– per quanto tempo (a.a.)
– in che forma: stampa o digitale
Indicazione n°3
• Qualsiasi tipo di riproduzione di un’opera dell’ingegno
altrui deve essere esplicitamente autorizzata dal
detentore dei diritti sull’opera.
→ il docente deve richiedere l’autorizzazione al titolare dei
diritti per poter effettuare qualsiasi forma di utilizzo e/o
distribuzione dell’opera altrui
→ l’autorizzazione deve essere redatta in forma scritta e
deve specificare il tipo di utilizzo del materia le e lo
scopo
→ prestare attenzione sia ai diritti d’autore sia a quelli
editoriali!!!
Richiesta di autorizzazione
• L’uso di materiali altrui è sempre subordinato
all’autorizzazione scritta da parte di chi ne detiene i
diritti.
• La richiesta di autorizzazione deve essere inviata a chi
detiene i diritti.
• Nella richiesta è consigliare sempre indicare:
- recapito: comprendente indirizzo postale, telefono ed e-mail;
- dettagli sul materiale per cui si richiede l’autorizzazione: titolo
dell’articolo o del libro, autore o autori, ISSN/ISBN, volume, anno,
numero e pagine;
- dettagli sull’uso del materiale: l’articolo intero, parti di esso, grafici o
tabelle;
- dettagli sul tipo di utilizzo e di distribuzione del materiale per il quale si
richiede l’autorizzazione.
Modello di richiesta: autorizzazione per l’utilizzo e/o la
distribuzione di materiale altrui protetto da diritto d’autore
Oggetto: Richiesta per l’utilizzo e la distribuzione di materiale protetto da diritto d’autore
Gentile [SOGGETTO DELLA RICHIESTA],
Io sottoscritto Prof./Prof.ssa [NOME E COGNOME DEL DOCENTE],
in qualità di docente ordinario / associato / contrattista o ricercatore presso l’Università degli Studi di Padova e titolare del corso [NOME DEL
CORSO] che si terrà nel 1°/2° semestre dell’A.A. [ANNO] per gli studenti del Corso di Laurea Triennale / Specialistica in [NOME DEL
CORSO DI LAUREA] della Facoltà di [NOME DELLA FACOLTA’],
Vi chiedo il permesso utilizzare il seguente materiale [INDICARE TITOLO DELL’ARTICOLO O DEL LIBRO, LINK A SITO WEB, AUTORE O
AUTORI, ISSN/ISBN, VOLUME, ANNO, NUMERO E PAGINE] nella misura di [ARTICOLO INTERO, PARTI DI ESSO, GRAFICI O
TABELLE] come materiale didattico da includere all’interno di una mia dispensa realizzata a supporto della didattica frontale per il corso
sopra indicato. Chiedo inoltre il permesso di distribuire suddetto materiale in forma di [DETTAGLI SUL TIPO DI DISTRIBUZIONE DEL
MATERIALE]. Con questo accordo, mi assumo la completa responsabilità dell’attribuzione del materiale citandone sempre la fonte.
Se è vostra intenzione concedere questa autorizzazione, è sufficiente rispondere a questa e-mail confermando e sottoscrivendo in maniera
esplicita quanto espresso nella seguente dichiarazione:
---Dichiaro di essere l’autore e il solo detentore dei diritti d’autore sull’opera [INDICARE TITOLO DELL’ARTICOLO O DEL LIBRO, LINK A SITO
WEB, AUTORE O AUTORI, ISSN/ISBN, VOLUME, ANNO, NUMERO E PAGINE].
Dichiaro di essere d’accordo all’utilizzo e alla distribuzione di tale opera nei termini indicati da questo accordo, di cui ho letto il testo e di cui
accetto le condizioni.
Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che autorizzo al Prof. [NOME E COGNOME DEL DOCENTE] il diritto di utilizzare e distribuire la mia
opera nei termini indicati da questo accordo.
Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che resto comunque il solo titolare esclusivo dei diritti d’autore sulla mia opera. Le modifiche alla mia
opera fatte da altri non saranno attribuite a me e varranno considerate violazioni ai diritti morali che esercito sulla mia opera.
Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che l’utilizzo e/o distribuzione della mia opera nei termini stilati in questo accordo è subordinato ad una
corretta attribuzione della fonte.
Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che non posso ritrattare questo accordo.
[DATA] [NOME DEL TITOLARE DEL DIRITTO D’AUTORE]
---Sperando in un Vostro riscontro favorevole, rimango a disposizione per discutere eventuali dettagli dell’accordo. Per ulteriori informazioni e
chiarimenti, potete far riferimento a [INDIRIZZO E-MAIL]
Cordiali saluti
[FIRMA]
Indicazione n°4
• L’autorizzazione richiesta agli aventi diritto per la
riproduzione di un’opera deve specificare
dettagliatamente il tipo di utilizzo per il quale si richiede
il permesso.
→ necessario un permesso specifico per ogni atto di
utilizzo: riproduzione, rielaborazione, distribuzione,
messa su web… dell’opera
→ il permesso di riproduzione (fotocopiatura) di un testo
non ne autorizza la messa su web (digitalizzazione testi) o
anche la messa in intranet
→l’autorizzazione per la riproduzione e distribuzione di
un’opera a stampa non ne autorizza la riproduzione e
distribuzione in formato digitale
Indicazione n°5
• È consentito utilizzare materiale prodotto da
terzi in assenza di autorizzazione solo nei limiti
previsti dall’art 70 LdA, ossia tramite citazione.
Art. 70: “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la
loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di
discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza
all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di
ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini
non commerciali.”
→ la citazione deve essere sempre accompagnata
dalle indicazioni bibliografiche riguardanti la
fonte
Indicazione n°6
• La fotocopiatura senza autorizzazione di opere
protette da diritto d’autore nei limiti del 15% è
autorizzata per legge solo per uso personale.
→ applicazione solo su fotocopie su carta
(riproduzione) realizzate per uso personale
→ la distribuzione di copie è esclusa dall’eccezione
→ per la distribuzione, è necessario chiedere il
permesso ai soggetti che ne detengono i diritti o
ad AIDRO (Associazione Italiana per le Opere di
Ingegno) e pagare la fee
Indicazione n°7
• Per la distribuzione di materiale altrui, libri di
testo, parti di libri di testo, è necessario quindi
richiedere autorizzazione ai detentori dei diritti
che possono essere autori e/o editori.
→ nel sistema italiano basato sul diritto d’autore
non esistono eccezioni per la didattica tali da
consentire l’uso di opere o parti di opere da
distribuire agli studenti
→ necessario chiedere autorizzazione ai titolari dei
diritti o ad AIDRO
Indicazione n°8
• Anche le immagini e i suoni sono opere dell’ingegno
tutelate da diritto d’autore.
→ per la riproduzione e distribuzione di un’immagine o un
file audio, è necessario ottenere un’autorizzazione da chi
ne detiene i diritti
• Secondo il comma 1-bis dell’articolo 70 LdA del gennaio
2008,
“È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete
Internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa
risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e
solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.”
Indicazione n°9
• L’inserimento di parti di articoli è una
questione molto delicata poiché l’autore può
aver ceduto tutti o alcuni dei propri diritti
all’editore.
→ su questa tipologia di materiali gravano sia i
diritti d’autore sia i diritti editoriali
→ necessario chiedere l’autorizzazione anche
all’editore
Indicazione n°10
• Anche il materiale in formato digitale reperibile
in rete è protetto da diritto d’autore.
→ ciò che cambia è solo il modo di trasmissione
(telematica) e il supporto (digitale)
→ il materiale disponibile in rete è ad accesso
pubblico, ma non di dominio pubblico: essa è
quindi tutelata da diritto d’autore
→ per utilizzare o distribuire materiale disponibile
in rete, è necessario avere un’autorizzazione da
parte dei titolari dei diritti.
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