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Didattica_dda_2014 (1)
Diritto d’autore e materiali didattici Antonella De Robbio 20 giugno 2014 MoodleMoot 2014, Padova 20-21 giugno Università degli Studi di Padova, Centro Multimediale e E-Learning di Ateneo Alcune premesse • Scarsa conoscenza in merito alle questioni correlate alla proprietà intellettuale, copyright o diritto d’autore da parte di tutti i soggetti: luoghi comuni, false credenze, ambiguità • Mancanza di strumenti adeguati per conoscere se un’opera è sotto tutela e quali sono i diritti che vi gravano (se d’autore o diritti connessi) • Tendenza generale al rafforzamento delle tutele di legge da parte dei governi per pressioni di lobby di mercato • Il delicato equilibrio tra rispetto dei diritti d’autore e diritti connessi e il diritto di accesso all’informazione è fortemente compromesso • Correnti del NO copyright peggiorano la situazione • Chi ne paga le conseguenze è l’ambito accademico scientifico: le produzioni intellettuali di ricerca e la didattica Le due mission delle università 1. la ricerca e i processi 2. la didattica e i processi di disseminazione delle correlati produzioni intellettuali – alla creazione dei entro i circuiti di contenuti per la didattica comunicazione – alla distribuzione dei scientifica materiali didattici disseminazione•Rielaborazione– alle nuove modalità di •Riutilizzo •Pubblicazioni in altre opere in altre forme fruizione di tali contenuti entro piattaforme elearning distribuzione Creazione di nuova conoscenza Tipologie di materiale • Preprint e letteratura grigia • Presentazioni a convegni, conferenze • Pubblicazioni: – – – – Articoli di ricerca Monografie Saggi Pezzi per enciclopedie, dizionari, manuali…. • Dispense e testi didattici • Antologie • Tesi • Tesi di dottorato • Open Access: self-archiving, repository • Open Access: – Riviste ad accesso aperto – Connessioni mondo brevettuale – Attenzione cessione diritti (mondo editoriale, SIAE…) – Contratti editoriali di tipo OA – Autore/ente pubblico? • Didattica: cessione diritti (rielaborazione, riproduzione,…) – Uso di altre opere, testi, … • Didattica: Il diritto d’autore nelle tesi è sempre dello studente • Dottorato fa parte della ricerca: normativa particolare! – Dda, reg. dottorato, deposito… Inoltre… • Software (brevettabilità) • Banche dati • Numerose problematiche legate alla digitalizzazione delle collezioni – Diritto di riproduzione (copia digitale) – Distribuzione – Comunicazione al pubblico • Il digital lending negli ebook: un problema legato alla mancato diritto di prima vendita (esaurimento del diritto) Proprietà intellettuale La didattica sta qui Diritto d’autore e formazione • Un Ateneo, in quanto ente certificato per la formazione, produce o riproduce quotidianamente opere dell’ingegno a carattere creativo tutelate da diritto d’autore. • Il diritto d’autore rappresenta un aspetto fondamentale nel processo organizzativo del percorso formativo offerto da un Ateneo. • Agire in conformità alla legge italiana sul diritto d’autore è un dovere di tutto il personale dell’università. Legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” L’Art. 2 della L. 633/1941 sancisce che le opere protette da diritto d’autore appartengono alle seguenti categorie: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose prodotte sia in forma scritta che orale; 2) le opere e le composizioni musicali e le opere drammatico-musicali; 3) le opere coreografiche e pantomimiche; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora; 7) le opere fotografiche; 8) i programmi per elaboratore che sono il risultato di una creazione intellettuale dell’autore a carattere originale; 9) le banche di dati (raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti disposti sistematicamente e individualmente accessibili); 10) Le opere del disegno industriale; Opere protette • Letteratura (articoli, libri, saggi, dispense, atti di congressi, curatele, recensioni, carteggi, test psicologici…) • Musica, Registrazioni sonore • Immagini, disegni… • Foto • Rappresentazioni teatrali • Arte: pittura, grafica, scultura… remix … • Audiovisivi, film • Architettura Le opere derivate • Per la legislazione relativa al diritto d'autore, si definisce opera derivata l'opera d'ingegno creata a partire da una o più opere già esistenti e che quindi ne include alcuni aspetti che possono essere protetti da copyright. • Per essere correttamente definita opera derivata, essa deve possedere degli elementi creativi tali da farne un'opera dotata di autonomia propria e su di essa devono essere garantiti i diritti d'autore dell'opera originale. • Esempi di opere derivate sono le traduzioni, gli arrangiamenti musicali, gli adattamenti ad un altro media, i riassunti, i digesti, ecc. [wikipedia …] • http://it.wikipedia.org/wiki/Opera_derivata Opere derivate e trasformazioni meccaniche • Un'opera derivata presuppone una trasformazione, modificazione o adattamento che consiste essa stessa nell'essere una creazione suscettibile della protezione garantita dal diritto d'autore. • Una trasformazione puramente meccanica (crittazione, duplicazione, correzione degli errori ecc.) non costituisce un'opera derivata in quanto priva di elementi creativi. In questo caso si parla di riproduzione dell'opera originaria. Opere non proteggibili • • • • • • Idee Formule matematiche Fatti Titoli Nomi Brevi frasi (citazioni) Diritti esclusivi di sfruttamento economico nel diritto d’autore e diritti connessi (1) • L’Autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati dalla legge; • L’Autore è l’unico che ha il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione (Art. 18); • I diritti di sfruttamento economico (Artt.12 e 19) sono diritti esclusivi previsti dalla legge (Art. 19) e sono fra loro indipendenti; • I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte (Art. 25). Nel caso di morte spettano agli eredi; • Il diritto di pubblicazione (Art. 12) è il primo tra tutti i diritti esclusivi di sfruttamento economico e spetta all’Autore o agli Autori. E’ anche un diritto morale; • L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta (Art. 18); Diritti esclusivi di sfruttamento economico nel diritto d’autore e diritti connessi (2) • Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio (Art. 85-quater); • diritto esclusivo di trascrivere (Art. 14); • diritto esclusivo di riprodurre (Art. 13); • diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico (Art. 15); • diritto esclusivo di distribuzione (Art. 17); • diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera (Art. 16); • diritto esclusivo di tradurre (Art. 18); • diritto esclusivo di elaborare (Art. 18) comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4; • diritto esclusivo di noleggiare (Art. 18-bis, comma 1); • diritto esclusivo di dare in prestito (Art. 18-bis, comma 2); Altri diritti • • • • • • • • • Diritto sul titolo dell’opera (Art. 100, comma 1); Diritto di testata (Art. 100, comma 3); Diritti relativi alla corrispondenza epistolare (Artt.93-95); Diritti relativi alle fotografie (Artt. 87-92) e diritti relativi al ritratto (Artt.96-98); Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria (Art. 99); Diritti sui programmi per elaboratore (Art. 64-bis); Diritti del costitutore di una banca di dati (Art. 64 quinques e 102-bis); CAPO IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di opere - SEZIONE II Opere collettive, riviste e giornali (Artt. 38-43); Rassegna stampa (Art. 101-102, eccezioni Art. 65); Il diritto morale I diritti morali che agiscono sul corpus mysticum tutelano l’opera d’ingegno da atti che possano arrecare pregiudizio alla persona dell’autore riguardo a: • paternità dell’opera • integrità dell’opera: modifica, deformazione, decurtazioni • l’onore e la reputazione della figura dell’autore I diritti morali sono IMPRESCRITTIBILI, IRRINUNCIABILI, INALIENABILI e sono illimitati nel tempo in quanto durano per sempre (possono essere fatti valere anche dagli eredi) I diritti economici • • • • • • • • • • • • • • • la pubblicazione la sua utilizzazione economica la riproduzione la trascrizione l’esecuzione, rappresentazione o recitazione la diffusione (messi a distanza) la comunicazione al pubblico (cavo o satellite) la distribuzione, messa in commercio la traduzione la pubblicazione dell’opera in una raccolta la rielaborazione il noleggio e il prestito farne un’opera derivata … Diritto di prima vendita in EU (First Sale Doctrine nel Fair Use) Vari possono essere i diritti coinvolti nel materiale didattico • Creazione: diritto di rielaborazione, uso, modifica, creazione di opera derivata (traduzione anche)… di materiale soggetto a tutele • Riproduzione • Distribuzione a stampa (tramite riproduzione seriale… si ricorda che il diritto di riproduzione è solo per uso personale e da materiale originale) • Distribuzione digitale (su Intranet, con password: utenti registrati) • Comunicazione web ad accesso pubblico Le violazioni: in breve • Al diritto morale: PLAGIO! Attenzione alle parafrasi (devono essere corrette) • Al diritto di pubblicazione: creazione di opere derivate o di dispense contenenti parti soggette a diritti altrui (d’autore o editoriali) e poi rese pubbliche in qualche modo – Al diritto di distribuzione: distribuzione di materiali soggetti a tutela (cartacei o su sito protetto o piattaforma e-learning) senza autorizzazione – Al diritto di comunicazione in pubblico: messa su web di materiali tutelati (ad accesso pubblico) • Al diritto di riproduzione: pirateria – Testi (fotocopie di capitoli di libri!) – Immagini (emendamento art. 70) – Concorrenza sleale (non rientra nel diritto d’autore ma esiste) Il contesto nazionale: la legge italiana • Legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi e numerose successive modificazioni e integrazioni • Codice Civile: articoli da 2575 a 2583 • • • • L’Italia ha recepito le Direttive Europee in materia IPR Adesione alla Convenzione di Berna e ai Trattati WIPO Revisioni? Un buco nell’acqua… 2005: "bozza Corasaniti" per la riforma del diritto d'autore: 200 artt. riordino della 633/1941 http://www.interlex.it/copyright/bozzagcor.htm • 2007-2008 inventario della legislazione esistente per realizzare l'adeguamento anche terminologico alle innovazioni tecnologiche Alberto Maria Gambino, presidente del Comitato Consultivo Permanente per il diritto d'autore, aveva disposto l'istituzione di due Commissioni speciali [wiki] – rapporto tra nuove tecnologie e proprietà intellettuale – revisione della legge sul diritto d'autore Menozzi, Luciano Il mantello di Arlecchino Il diritto d'autore 2001 Vol 72 - n. 3 Biblioteche, ricerca, didattica, uso personale, categorie svantaggiate…. Per la legge sono tutte eccezioni! • • • • A ciascun diritto possono corrispondere una o più eccezioni o limitazioni dei diritti [differenze] Eccezioni e limitazioni sono stabiliti dalla legge Differenza tra eccezione e limitazione dei diritti Possono riguardare: – – – – – – • biblioteche: art. 68 fotocopie, 69 prestito, 71ter messa a disposizione di terminali per uso di ricerca uso personale (fotocopie, copia privata fonogrammi e videogrammi), categorie svantaggiate (trattato WIPO per non vedenti), ricerca (71ter terminali?), didattica (eccezione “degradata” usi didattici, art. 70) Citazione (news, rassegne stampa … ) Le libere utilizzazioni sono state cassate nel 2003 Capo V - Eccezioni e limitazioni Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni [artt.65-71quinquies, compreso 68bis] Sezione II - Riproduzione privata ad uso personale [artt.71sexies-71octies] Sezione III - Disposizioni comuni [artt. 71nonies-71decies] Le eccezioni: restrizioni ai diritti esclusivi: artt.65-70 • eccezioni ad ogni autorizzazione e compenso riassunto, citazione, riproduzione di brani a scopo di insegnamento esecuzione , rappresentazione o recitazione di opere e spettacoli nella scuola (cerchia familiare) accesso e consultazione banche dati, riproduzione di software per uso didattico (temporanea e in ambito ristretto) • limitazioni dei diritti: non richiedono autorizzazione, ma corresponsione di compenso La regolamentazione della reprografia la legge 248/2000: le fotocopie • 1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. • 2. E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale. • 3. E' vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione spettanti all'autore. 4. comma per i centri copia • 4. E' consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati. Accordo SIAE Centri Copia già siglato 5. comma per le biblioteche 5. Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'art.181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono La copia privata Il concetto di copia privata è stato introdotto con la Legge 5 febbraio 1992, n. 93 ambito privato uso personale non a scopo di lucro non applicabile a opere multimediali, o alle banche dati (non ancora a Internet) risarcimento per la riproduzione domestica di audiocassette e viodeocassette produttori di apparecchi di fono-videoriproduzione e dei supporti corrispondono compensi alla SIAE sulla base di una quota percentuale sul prezzo di vendita Emendamento all’art. 70 • • • • 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. 1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma. 2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso. 3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta. “diritto di prestito” per “libri digitali” (e-books) su cosa e su chi agisce la tutela? laddove si rafforzano le tutele si restringono le libertà … concetto di bene comune… Le domande alla base • Un e-book è un file. Dove agisce la tutela? Lucchetti o Licenze? • Gli attori dei nuovi mercati e-book tra piattaforme, dispositivi mobili e contenuti • Dove si collocano le biblioteche entro le catene di valore dei nuovi mercati? Di fatto si stanno consolidando due target/mercati paralleli – Utenti singoli (disintermediazione bibliotecaria) su dispositivi mobili – Biblioteche su piattaforma • Possiamo parlare di prestito di un file, o di noleggio? • Recentemente alcuni editori si rifiutano di vendere e-book o darli accesso alle biblioteche • Diritto di prestito/noleggio o diritto di distribuzione??? Prestito o Distribuzione? • Prestito [digital lending] • Il prestito di un oggetto fisico comporta la sua restituzione entro un tempo stabilito • Ha senso parlare di “prestito di un file?” • Il file torna indietro? • Cosa comporta prestare un dispositivo e-reader? • Esempi di piattaforme – Overdrive.com – MediaLibraryOnline – OpenLibrary via Internet Archive – Servizio Lendle di Kindle tra utenti • Distribuzione digitale • La distribuzione digitale deriva dalla distribuzione a stampa – numero discreto di esemplari, – il digitale può limitarsi ad un numero discreto di utenti • Il diritto di distribuzione di un file [contenuto] sta in capo a chi ne detiene la titolarità • sistemi per distribuire via internet, in modalità remota, ogni tipologia di oggetto digitale (audio, video, testi, banche dati a pagamento, testi storici in formato immagine, archivi iconografici, audiolibri, libri digitalizzati, e-learning, livecasting in tempo reale, etc.); • Vari formati (liberi o aperti) HarperCollins impone nella licenza - un numero massimo non concede prestito di 26 prestiti per e-book Recentemente alcuni editori si rifiutano di vendere e-book o darli in accesso alle biblioteche Dominio pubblico 15-20% Progetti Volontari, Nazionali Europei… Zona mobile varia da Paese a Paese Leggi sul Copyright Open Knowledge Foundation Project Diritti editoriali: Area business 15-20% Twilight zone 70% Contenuti ora chiusi entro le biblioteche fisiche – fuori commercio Libri orfani>: mobile Battaglia sulla “proprietà” Google è focalizzato qui ma non solo Piattaforme Commerciali Streaming Migrazione dei Contenuti entro dispositivi Mobili (modelli diversi) Formati diversi Opere di dominio pubblico • 70 anni dopo la morte dell’autore: attenzione eredi nel periodo intermedio • 20 anni: diritto editoriale… attenzione a eventuali diritti editoriali ceduti da eredi • Tutto il materiale non originale (eccetto banche dati che hanno un diritto sui generis) • Il materiale munito di licenza può autorizzare a certi usi, ma non è di dominio pubblico a meno che non sia espressamente dichiarato • Leggi dello stato http://www.librarycopyright.net/digitalslider/ Mappa mondiale del Pubblico Dominio pubblicata a dicembre 2010 sul sito dell’european Public Domain webpage creata da Balfour Smith ( Duke University) La mappa riporta graficamente i differenti termini temporali nella durata del copyright previsti dalle diverse legislazioni che agiscono in ciascun paese come elencati da Wikipedia. Web 2.0 e diritti • Piattaforme web 2.0: uso di materiali e/o trasposizione nelle piattaforme e-learning • File sharing = distribuzione! • Tutela della privacy • User Generated Content: di chi sono i diritti? • Reti Sociali e cessione di diritti… • Carta dei diritti degli utenti della rete La consultazione pubblica sulla revisione delle norme sul diritto d’autore • • • • • • Mentre in Italia tale riflessione verte (a livello istituzionale, scientifico, e corporativo) sul regolamento Agcom in materia di diritto d’autore sulle reti di comunicazioni elettronica, la Commissione Europea ha di recente promosso una consultazione pubblica relativa alla normativa comunitaria in materia di copyright. Partecipazione del gruppo AIB, CRUI, Nexa… Il diritto d’autore è oggetto di una continua riflessione originata dalle nuove opportunità messe a disposizione dalla tecnologia e dai nuovi modelli con cui i contenuti vengono distribuiti e fruiti. Processo di armonizzazione tra incertezze e opportunità La consultazione si inserisce nel contesto di una road map promossa dalla Commissione, finalizzata a promuovere una sempre maggiore armonizzazione in materia di copyright e nell’ambito della quale sono nati una serie di atti e di iniziative dirette ad acquisire una maggiore conoscenza delle dinamiche di mercato, delle abitudini di fruizione degli utenti e delle possibili soluzioni legislative. Attendere i risultati http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=12229 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm Revisione delle norme sul copyright a livello UE http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2014_markt_005_copyright_aquis_en.pdf Urge un quadro normativo per un copyright scientifico • Creare leggi sul copyright adatte a tutela delle università e della ricerca e dei servizi erogati dalle biblioteche: – la ricerca che riceve finanziamenti pubblici è un bene pubblico comune – la didattica: quale linea di sviluppo di una società futura basata sul rispetto e sull’equità sociale • Servono norme e regolamenti che diano indicazioni chiare agli amministratori degli enti per una gestione del copyright responsabile nell’interesse dell’istituzione e non solo di soggetti privati • Tutelare lobby di mercato o tutelare la ricerca e l’istruzione? • laddove si rafforzano le tutele di qualcuno si restringono le libertà di tutti… Institutional price: Order form EUR 20,011 for European countries JPY 2,657,000 for Japan USD 22,386 for all countries except Europe and Japan Audience Neuroscientists, neurophysiologists, neuroendocrinologists, neurochemists, neuroanatomists, neuropharmacologists, neurologists. Articolo 4, commi 2, 3 e 4 (testo coordinato) legge 112/2013 2. I soggetti pubblici preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell’accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi. L’accesso aperto si realizza: • a) tramite la pubblicazione da parte dell’editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l’articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente; • b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. 2-bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; 3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l’uso dell’informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adottano strategie coordinate per l’unificazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l’anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica 4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente Negli USA • Vivace dibattito attorno al caso digitalizzazione Google Libri con grande impatto in UE • Il sistema copyright prevede l’istituto del FairUse • Nascita di biblioteche Open (Open Library, Internet Archive…) • Network per il Digital Lending • Open Access: un movimento in espansione Il concetto di Fair Use e il copyleft Play in the Joints • Il Fair Use (Equo Utilizzo) è proprio del sistema Copyright (non è il nostro sistema diritto d’autore!) • Ad ogni Equo Utilizzo può corrispondere un Equo Compenso (bilanciamento copy-right / copy -left) • E’ fondamentalmente molto diverso dal sistema delle “eccezioni” previsto dal nostro ordinamento • I quattro fattori su cui si gioca i Fair Use – carattere dell’utilizzo (scopi) – natura del materiale soggetto a utilizzo – ammontare e rilevanza della parte copiata rispetto all’intera opera – Impatto sul mercato del risultato dei tre fattori TEACH Act – signed November 2002 • legalizing fair use for distance learning – and other avenues for online publishing in non-profit education… • Alters §110(2) to include Distance Education & digital transmissions in addition to “closed-circuit” T.V. • Restrictions include: – Limiting access to enrolled students – Providing technology measures to prevent retention of the work in accessible form – Expands allowed works • Display/performance of almost all types • Quantity limitations – Expands receiving locations • All locations – not just closed-circuit T.V. – Allows storage • Retention and access for limited time – Allows digitizing of analog materials • Only if not already available in that form TEACH Act – signed November 2002 • In Italia non abbiamo nulla di simile! • Nonostante ciò… – Educational purpose is NOT – Out-of-print does NOT mean – WWW is NOT public domain always FAIR USE out-of-copyright • anche nel sistema a copyright… stanno sorgendo problemi con gli editori! – Legislation specifically excludes Electronic Reserves – Universities continue to rely on the old CONFU Guidelines to apply fair use (applicabili al materiale a stampa) Tre editori internazionali fanno causa alla Georgia State University per violazione del copyright nell’uso del materiale a scopo didattico per non avere chiesto l’autorizzazione all’editore o non aver pagato le fees. La notizia è riportata sul New York Times del 16 aprile 2008 Alcune indicazioni Ateneo e materiali didattici (1) • Un Ateneo, in quanto ente certificato per la formazione, è l’erogatore per eccellenza di materiali didattici di alta qualità. • Dispensa = materiale didattico fornito dal singolo docente a supporto della didattica. • Il docente crea ed assembla varie tipologie di documenti in una dispensa e la rende disponibile agli studenti di un determinato corso universitario. • I materiali che i docenti possono includere nella dispensa devono essere strettamente connessi con l’argomento della sua docenza e devono fungere da supporto e punto di riferimento per l’insegnamento. • Questa tipologia di materiale afferisce alla cosiddetta “letteratura grigia”. Ateneo e materiali didattici (2) • Le dispense possono includere sia materiale proprio creato dal docente, il quale è titolare di tutti i diritti sull’opera, sia materiale altrui per il quale il docente deve avere esplicita autorizzazione. • Le dispense possono essere raggruppate sostanzialmente in due tipologie: - dispensa cartacea (distribuita agli studenti o rilasciata in un centro copie) - dispensa elettronica (file consegnato agli studenti o pubblicato in rete nella pagina web del docente, in una LAN o intranet o in un piattaforma di e-learning) Realizzazione e distribuzione di materiali didattici • Tutte le opere sono tutelate da diritto d’autore, anche gli inediti → inserimento di parti di testo nei materiali didattici con copia/incolla = violazione • Attenzione alle citazioni, usarle in modo appropriato! • Spesso le opere oltre ai diritti d’autore hanno anche diritti editoriali!!! Attenzione agli editori!!!! Uso di immagini o testi! • Il diritto d’autore tutela esclusivamente la forma espressiva dell’opera e non l’idea contenuta nell’opera. → necessaria riorganizzazione, riformulazione e rielaborazione delle idee altrui (v. rischio di plagio)… attenzione alle parafrasi • L’autore di un’opera mantiene sempre i diritti morali sull’opera. → necessaria autorizzazione per modificare e rielaborare opere altrui • Tutti materiali didattici realizzati sono tutelati da diritto d’autore l’acquisizione del diritto d’autore avviene al momento della semplice creazione dell’opera, senza la necessità di alcuna azione formale perciò alla fine Indicazione n°1 • L’autore di un’opera è il titolare del diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni modo e in ogni forma nei limiti previsti dalla legge. → il docente, se titolare dei diritti sul materiale contenuto nella dispensa, può disporne totalmente (riproduzione, distribuzione, rielaborazione, ecc.) → non è necessaria nessuna autorizzazione per utilizzare, riprodurre e distribuire la licenza Indicazione n°2 • Se il docente/autore intende far distribuire a terzi (centro copia, interno o esterno) la propria dispensa dovrà rilasciare liberatoria a chi per lui distribuirà tali materiali. → necessaria autorizzazione o permesso da parte del docente concessa a chi si occupa della distribuzione → liberatoria con indicazioni riguardanti la tipologia e modalità di distribuzione – a quanti studenti (specificare corso…) – per quanto tempo (a.a.) – in che forma: stampa o digitale Indicazione n°3 • Qualsiasi tipo di riproduzione di un’opera dell’ingegno altrui deve essere esplicitamente autorizzata dal detentore dei diritti sull’opera. → il docente deve richiedere l’autorizzazione al titolare dei diritti per poter effettuare qualsiasi forma di utilizzo e/o distribuzione dell’opera altrui → l’autorizzazione deve essere redatta in forma scritta e deve specificare il tipo di utilizzo del materia le e lo scopo → prestare attenzione sia ai diritti d’autore sia a quelli editoriali!!! Richiesta di autorizzazione • L’uso di materiali altrui è sempre subordinato all’autorizzazione scritta da parte di chi ne detiene i diritti. • La richiesta di autorizzazione deve essere inviata a chi detiene i diritti. • Nella richiesta è consigliare sempre indicare: - recapito: comprendente indirizzo postale, telefono ed e-mail; - dettagli sul materiale per cui si richiede l’autorizzazione: titolo dell’articolo o del libro, autore o autori, ISSN/ISBN, volume, anno, numero e pagine; - dettagli sull’uso del materiale: l’articolo intero, parti di esso, grafici o tabelle; - dettagli sul tipo di utilizzo e di distribuzione del materiale per il quale si richiede l’autorizzazione. Modello di richiesta: autorizzazione per l’utilizzo e/o la distribuzione di materiale altrui protetto da diritto d’autore Oggetto: Richiesta per l’utilizzo e la distribuzione di materiale protetto da diritto d’autore Gentile [SOGGETTO DELLA RICHIESTA], Io sottoscritto Prof./Prof.ssa [NOME E COGNOME DEL DOCENTE], in qualità di docente ordinario / associato / contrattista o ricercatore presso l’Università degli Studi di Padova e titolare del corso [NOME DEL CORSO] che si terrà nel 1°/2° semestre dell’A.A. [ANNO] per gli studenti del Corso di Laurea Triennale / Specialistica in [NOME DEL CORSO DI LAUREA] della Facoltà di [NOME DELLA FACOLTA’], Vi chiedo il permesso utilizzare il seguente materiale [INDICARE TITOLO DELL’ARTICOLO O DEL LIBRO, LINK A SITO WEB, AUTORE O AUTORI, ISSN/ISBN, VOLUME, ANNO, NUMERO E PAGINE] nella misura di [ARTICOLO INTERO, PARTI DI ESSO, GRAFICI O TABELLE] come materiale didattico da includere all’interno di una mia dispensa realizzata a supporto della didattica frontale per il corso sopra indicato. Chiedo inoltre il permesso di distribuire suddetto materiale in forma di [DETTAGLI SUL TIPO DI DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE]. Con questo accordo, mi assumo la completa responsabilità dell’attribuzione del materiale citandone sempre la fonte. Se è vostra intenzione concedere questa autorizzazione, è sufficiente rispondere a questa e-mail confermando e sottoscrivendo in maniera esplicita quanto espresso nella seguente dichiarazione: ---Dichiaro di essere l’autore e il solo detentore dei diritti d’autore sull’opera [INDICARE TITOLO DELL’ARTICOLO O DEL LIBRO, LINK A SITO WEB, AUTORE O AUTORI, ISSN/ISBN, VOLUME, ANNO, NUMERO E PAGINE]. Dichiaro di essere d’accordo all’utilizzo e alla distribuzione di tale opera nei termini indicati da questo accordo, di cui ho letto il testo e di cui accetto le condizioni. Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che autorizzo al Prof. [NOME E COGNOME DEL DOCENTE] il diritto di utilizzare e distribuire la mia opera nei termini indicati da questo accordo. Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che resto comunque il solo titolare esclusivo dei diritti d’autore sulla mia opera. Le modifiche alla mia opera fatte da altri non saranno attribuite a me e varranno considerate violazioni ai diritti morali che esercito sulla mia opera. Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che l’utilizzo e/o distribuzione della mia opera nei termini stilati in questo accordo è subordinato ad una corretta attribuzione della fonte. Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che non posso ritrattare questo accordo. [DATA] [NOME DEL TITOLARE DEL DIRITTO D’AUTORE] ---Sperando in un Vostro riscontro favorevole, rimango a disposizione per discutere eventuali dettagli dell’accordo. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, potete far riferimento a [INDIRIZZO E-MAIL] Cordiali saluti [FIRMA] Indicazione n°4 • L’autorizzazione richiesta agli aventi diritto per la riproduzione di un’opera deve specificare dettagliatamente il tipo di utilizzo per il quale si richiede il permesso. → necessario un permesso specifico per ogni atto di utilizzo: riproduzione, rielaborazione, distribuzione, messa su web… dell’opera → il permesso di riproduzione (fotocopiatura) di un testo non ne autorizza la messa su web (digitalizzazione testi) o anche la messa in intranet →l’autorizzazione per la riproduzione e distribuzione di un’opera a stampa non ne autorizza la riproduzione e distribuzione in formato digitale Indicazione n°5 • È consentito utilizzare materiale prodotto da terzi in assenza di autorizzazione solo nei limiti previsti dall’art 70 LdA, ossia tramite citazione. Art. 70: “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.” → la citazione deve essere sempre accompagnata dalle indicazioni bibliografiche riguardanti la fonte Indicazione n°6 • La fotocopiatura senza autorizzazione di opere protette da diritto d’autore nei limiti del 15% è autorizzata per legge solo per uso personale. → applicazione solo su fotocopie su carta (riproduzione) realizzate per uso personale → la distribuzione di copie è esclusa dall’eccezione → per la distribuzione, è necessario chiedere il permesso ai soggetti che ne detengono i diritti o ad AIDRO (Associazione Italiana per le Opere di Ingegno) e pagare la fee Indicazione n°7 • Per la distribuzione di materiale altrui, libri di testo, parti di libri di testo, è necessario quindi richiedere autorizzazione ai detentori dei diritti che possono essere autori e/o editori. → nel sistema italiano basato sul diritto d’autore non esistono eccezioni per la didattica tali da consentire l’uso di opere o parti di opere da distribuire agli studenti → necessario chiedere autorizzazione ai titolari dei diritti o ad AIDRO Indicazione n°8 • Anche le immagini e i suoni sono opere dell’ingegno tutelate da diritto d’autore. → per la riproduzione e distribuzione di un’immagine o un file audio, è necessario ottenere un’autorizzazione da chi ne detiene i diritti • Secondo il comma 1-bis dell’articolo 70 LdA del gennaio 2008, “È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete Internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.” Indicazione n°9 • L’inserimento di parti di articoli è una questione molto delicata poiché l’autore può aver ceduto tutti o alcuni dei propri diritti all’editore. → su questa tipologia di materiali gravano sia i diritti d’autore sia i diritti editoriali → necessario chiedere l’autorizzazione anche all’editore Indicazione n°10 • Anche il materiale in formato digitale reperibile in rete è protetto da diritto d’autore. → ciò che cambia è solo il modo di trasmissione (telematica) e il supporto (digitale) → il materiale disponibile in rete è ad accesso pubblico, ma non di dominio pubblico: essa è quindi tutelata da diritto d’autore → per utilizzare o distribuire materiale disponibile in rete, è necessario avere un’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti.