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Diapositiva 1 - ordine commercialisti treviso.
IVA NEI RAPPORTI CON L’ESTERO dott. Sandro Cerato TERRITORIALITA’ IVA ART. 7 DPR 633/72 TERRITORIALITA’ TERRITORIALITA’ Il principio della territorialità serve per determinare il principio di tassazione all’origine o alla destinazione di una certa operazione Non determina la detassazione “assoluta” dell’operazione, ma quella “relativa”, nel senso che alla detassazione in un luogo deve corrispondere la tassazione in altro luogo TERRITORIALITA’ SERVIZI LUOGO DI ORIGINE: residenza del prestatore SERVIZI LUOGO DI DESTINAZIONE: residenza del committente RESIDENZA IVA Luogo in cui l’operatore diviene soggetto passivo d’imposta, ossia il luogo in cui si identifica come tale Residenza anagrafica per le persone fisiche; sede legale per le persone giuridiche (ipotesi particolari: rappresentante fiscale e identificazione diretta) TERRITORIALITA’ SERVIZI PARAMETRO “REGOLA” Luogo di residenza del prestatore o del committente Luogo di esecuzione della prestazione PARAMETRI “DEROGHE” Luogo di utilizzo della prestazione Status del committente TERRITORIALITA’ SERVIZI LUOGO DI ESECUZIONE O PRESTAZIONE Problemi applicativi in presenza di un luogo di esecuzione o prestazione “terzo” rispetto alla residenza del prestatore e del committente (ad esempio, per i servizi culturali rileva il luogo di esecuzione: in tal caso, sia il prestatore che il committente devono identificarsi nel Paese “terzo”) TERRITORIALITA’ SERVIZI QUADRO NORMATIVO SERVIZI INTERNI SERVIZI COMUNITARI ART. 7, CO. 3 E 4, DPR N. 633/72 ART. 40, CO. 4, 4BIS, 5, 6 E 8, DL 331/93 TERRITORIALITA’ SERVIZI INTERNI ART. 7 CO. 3 Regola generale: residenza del prestatore ART. 7 CO. 4 Deroghe Tipologia del servizio Qualifica degli operatori (status Iva del soggetto committente o del soggetto prestatore) SERVIZI BENI IMMOBILI Norma Tipo di prestazione Rilevanza territoriale ART. 7, CO. 4, LETT. A) Servizi relativi a beni immobili Luogo di ubicazione dell’immobile Servizi collegati “fisicamente” al bene immobile (termine francese rattacher) AMBITO OGGETTIVO ESEMPI Prestazioni di agenzia e perizie riferite ai beni immobili Servizi di manutenzione e simili, progettazione dello specifico immobile SERVIZI BENI IMMOBILI R.M. 2.5.1984, N. 425182 R.M. 21.4.1997, N. 70/E Sono fuori campo Iva per difetto del requisito di territorialità ex art. 7, co. 4, lett. a), “le prestazioni di servizi per la realizzazione di un padiglione (italiano) all’estero” Sono fuori campo Iva per difetto del requisito di territorialità ex art. 7, co. 4, lett. a), “le prestazioni rese da ditte italiane per l’allestimento di fiere al di fuori del territorio nazionale” SERVIZI BENI MOBILI Norma Tipo di prestazione Rilevanza territoriale ART. 7, CO. 4, LETT. B) 1) Servizi relativi a beni mobili (comprese le perizie) 2) Servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili 3) Operazioni accessorie al trasporto di beni (carico, scarico, ,manutenzione e simili) Luogo di esecuzione N. 1) E 3) Ulteriore deroga è costituita dall’art. 40, co. 4-bis e 6, DL 331/93, per i servizi comunitari Se il servizio non è UE: art. 7, co. 4, lett. b), DPR 633/72 Se il servizio è UE: art. 40, co. 4-bis e 6, DL 331/93 (luogo di residenza del committente) SERVIZI BENI MOBILI CONFINE “INCERTO” Servizi relativi a beni mobili (comprese le perizia) – lett. b) Luogo di esecuzione (a prescindere dalla residenza dei soggetti) Consulenze tecniche (lett. d) Committente ITA SERVIZI BENI MOBILI PRASSI MINISTERIALE CONSULENZA TECNICA (RM n. 422280/1981, n. 465048/1991, n. 15/1994, n. 129/E/2002 e n. 122/E/2005 Attività che si estrinsecano in “giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri”, in cui prevale la valutazione soggettiva del prestatore in ordine ai risultati conseguiti PERIZIA E’ diretta ad individuare oggettivamente concreti elementi di fatto concernenti beni di qualsiasi natura, in relazione al valore, quantità, qualità, ecc., anche se sono necessari rilevanti calcoli tecnici TRASPORTI Norma Tipo di prestazione Rilevanza territoriale ART. 7, CO. 4, LETT. C) Servizi di trasporto Luogo di esecuzione Tassazione nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa CRITERIO La tratta “interna” diventa non imponibile art. 9, n. 1) e 2), del DPR 633/72, per i trasporti di persone e per quelli relativi ai beni in esportazione o in importazione TRASPORTI AEREI O VIA MARE L’A.F. ha consentito alle Compagnie che svolgono tali servizi di determinare la quota del corrispettivo imputabile alla tratta nazionale in via forfetaria (RM n. 470035/1990 e n. 11/1980 ALTRI SERVIZI Norma Tipo di prestazione Rilevanza territorial e ART. 7, CO. 4, LETT. D), E) ed F) 1) Locazione di beni (diversi dai mezzi di trasporto) 2) Cessione e concessione licenze e simili 3) Prestazioni pubblicitarie 4) Consulenza e assistenza tecnica e legale 5) Formazione e addestramento personale 6) Servizi di telecomunicazione 7) Elaborazione e fornitura dati 8) Operazioni bancarie, finanziarie e assicurative 9) Prestiti di personale 10)Concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica 11)Servizio di trasporto di trasmissione di cui al n. 10) 12)Intermediazione dei servizi sopra indicati 13)Obbligo di non esercitare un’attività professionale o un diritto sopra indicati 14)Cessioni di contratti relativi a prestazioni di sportivi professionisti 15)Locazione di mezzi di trasporto Criteri alternativi: -Luogo di utilizzo -Status del committen te ALTRI SERVIZI LETT. D) Servizi da n. 1) a 14) Regola: rilevanti in Italia se committente ITA Deroga: utilizzo della prestazione fuori UE da parte del committente ITA Utilizzo della prestazione: la Direttiva 77 si riferisce ad un beneficio effettivo e concreto del servizio ALTRI SERVIZI LETT. D) – COMMITTENTE ITA La prestazione è attratta a tassazione Italia nella duplice ipotesi: COMMITTENTE ITA -UTILIZZO IN ITALIA -UTILIZZO NELLA UE Autofattura ex art. 17, co. 3, DPR 633/72 (salvo ipotesi di rappresentante fiscale o s.o. in Italia del prestatore non residente) ALTRI SERVIZI Servizi da n. 1) a 14) LETT. E) committente UE “privato” (non identificato) Rilevante in Italia Soggetto Iva Rilevante Stato committente N.B.: in caso di committente UE si abbandona il criterio del luogo di utilizzo ALTRI SERVIZI LETT. F) Servizi da n. 1) a 3), 8), 9), 12) e 13) committente extra UE Rilevano in ITA solo se le prestazioni sono ivi utilizzate CONSULENZA TECNICA E LEGALE DEFINIZIONE Attività in cui prevale la valutazione soggettiva del prestatore del servizio, tra cui rientrano tutte le attività intellettuali Attività svolta dal rappresentante fiscale: implica valutazioni soggettive di tipo tecnico (RM 36/E/1998) CASISTICA Attività dirette al rilascio ed al rinnovo della certificazione di qualità (RM 122/E72005) Attività dei legali, compresa l’assistenza e la rappresentanza in giudizio (CM 12/1981) CONSULENZA TECNICA E LEGALE PRESTATORE ITA COMMITTENTE ITA (lett. d) COMMITTENTE UE (lett. e) COMMITTENTE EXTRAUE Rilevanti ITA, salvo utilizzo extraUe Rilevanti ITA o UE in dipendenza del soggetto UE (non rileva luogo di utilizzo) Non rientra nella lett. f). Fuori campo Iva (da ultimo CM 10/E/2005) CONSULENZA TECNICA E LEGALE RM 13.3.2002, N. 86/E: le prestazioni di consulenza rese a committente extraUe sono fuori campo Iva, “salvo che siano utilizzate in Italia” COMMITTENTE EXTRAUE CM 16.3.2005, N. 10/E: le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica rese a committente extraUe sono fuori campo Iva, “senza che possa essere invocato, come ulteriore criterio di tassazione, quello dell’utilizzo nel territorio dello Stato” CONSULENZA TECNICA E LEGALE COMMITTENTE ITA Rilevante in Italia (lett. d) PRIVATO Se il prestatore è soggetto passivo UE, la prestazione rileva nel territorio UE del prestatore (lett. e) La lett. e), infatti, attrae a tassazione in Italia se il committente UE è privato nel suo Stato; quindi il privato ITA committente “espelle” la tassazione nel Paese UE del prestatore CONSULENZA TECNICA E LEGALE VI DIRETTIVA UE La tassazione nel paese del destinatario (committente) richiede lo status di soggetto passivo solo nel caso in cui questi sia stabilito nella UE. In presenza di committente extraUe, invece, la prestazione è sempre fuori campo Iva in Italia, a prescindere dallo status del committente extraUe. La norma italiana è allineata alla VI Direttiva CONSULENZA TECNICA E LEGALE PRESTATORE COMMITTENTE REGOLA IVA ITA O EXTRAUE ITA Utilizzo UE SI (autofattura) ITA O EXTRAUE ITA Utilizzo extra UE NO ITA UE Committente privato SI ITA UE Committente soggetto passivo NO UE ITA soggetto passivo Utilizzo UE SI UE ITA soggetto passivo Utilizzo extraUE NO UE ITA privato Paese del prestatore NO ITA extraUE Paese del prestatore NO LOCAZIONE MEZZI DI TRASPORTO LETT. F) Sono state incluse anche le locazioni di mezzi di trasporto (art. 46, Legge n. 342/2000) PRINCIPIO Rilevanza in ITA se la prestazione utilizzata in Italia o nella UE, indipendentemente dalla residenza del committente DEROGA Prestatore extraUE a favore di soggetto italiano: rileva in ITA solo se ivi utilizzata, con conseguente esclusione da Iva se l’utilizzo avviene nella UE SERVIZI COMUNITARI ART. 40 DL 331/93 SERVIZI COMUNITARI PRESTAZIONI DI SERVIZI IVA ART. 7 DPR 633/72 Regola generale per l’individuazione della territorialità Iva; applicabile a tutte le prestazioni di servizi ART. 40 DL 331/93 Deroga alla regola generale di cui all’art. 7 del DPR 633; applicabile solo a talune prestazioni di servizi QUADRO NORMATIVO PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARIE (DL 331/93) Art. 40 co. 4-bis Art. 40 co. 5 Art. 40 co. 6 Art. 40 co. 8 Prestazioni relative a beni mobili spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui la prestazione è eseguita Prestazioni di trasporto comunitario e relative intermediazioni Prestazioni accessorie al trasporto e prestazioni di intermediazione relative a tali prestazioni accessorie Altre prestazioni di intermediazione relative ad operazioni su beni mobili PRINCIPI GENERALI Specifico: per ogni singola categoria di prestazioni PARAMETRI TERRITORIALITA’ Generale: status del committente Prevale sul criterio specifico La prevalenza dello status del committente evita al prestatore di doversi identificare nello Stato del committente e quest’ultimo di dover procedere con le richieste di rimborso dell’imposta nello Stato del prestatore in cui non si è identificato (ad esempio con un rappresentante fiscale) PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI Art. 7, co. 4, lett. b), DPR 633 Art. 40 co. 4-bis DL 331/93 Regola generale prestazioni di servizi relative a beni mobili: rileva il luogo di esecuzione della prestazione Deroga per le prestazioni intracomunitarie relative a beni mobili: rileva la localizzazione del committente Rientrano in tale ambito, ad esempio, le lavorazioni su beni mobili e le perizie PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI Bene oggetto della lavorazione Ue o ivi immesso in libera pratica REQUISITI NON IMPONIBILITA’ ART. 40 CO. 4BIS Prestazione rilevante nello Stato del committente UE Il bene o il prodotto ottenuto al termine della lavorazione deve uscire dallo Stato membro in cui la prestazione è stata eseguita Il committente deve essere un soggetto Iva identificato in altro Stato membro rispetto a quello in cui avviene la lavorazione Se manca anche uno solo dei suddetti requisiti, si applica l’art. 7, co. 4, lett. b), del DPR 633/72 PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI ART. 40 CO. 4-BIS DL 331/93 Prestatore e committente devono essere identificati ai fini Iva in Stati membri diversi Movimentazione dei beni da uno Stato membro all’altro successivamente alla lavorazione (anche diverso rispetto a quello del committente) PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI LAVORAZIONI SU BENI DESTINATI ALL’ESPORTAZIONE Se la destinazione del bene lavorato è un Paese extraUe, non si applica l’art. 40, co. 4-bis, del DL 331, bensì l’art. 9, co. 1, n. 9), del DPR 633/72 Il prestatore ITA di un bene lavorato ed inviato in Paese extraUe emette fattura non imponibile art. 9 del DPR 633/72 PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI RAPPORTI TRA ART. 40, CO. 4-BIS, DL 331 E ART. 9 DPR 633 ART. 40 CO. 4BIS Committente soggetto IVA in altro Stato UE rispetto a quello del prestatore e beni rispediti in uno Stato UE ART. 9 Beni spediti al termine della lavorazione in paese extraUE PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI RAPPORTI TRA ART. 40, CO. 4-BIS, DL 331 E ART. 9 DPR 633 ART. 40 CO. 4BIS Esaurisce la sua applicazione nell’ambito Ue (i beni lavorati devono essere spediti in altro Paese Ue) ART. 9, n. 9) La lavorazione eseguita in Italia è ivi rilevante ex art. 7, co. 4, lett. b); poiché il bene è destinato extraUe, la lavorazione diviene non imponibile PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI LAVORAZIONE • La lavorazione è una prestazione di servizi, con conseguente applicabilità dell’art. 40, co. 4-bis, del DL 331/93, solo se l’operazione preveda il trasferimento di tutto o di parte del materiale, oggetto dell’intervento di lavorazione, da parte del committente. • In caso contrario, si tratta di una cessione di beni, con conseguente applicazione delle regole previste per tali operazioni PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI PRESTATORE UE1 COMMITTENTE UE2 La doppia movimentazione di merce (materie prime da UE2 a UE1) e successivo ritorno della merce lavorata da UE1 a UE2 non rileva ai fini fiscali, fermo restando l’obbligo di annotare tali movimenti nel registro di cui all’art. 50, co. 5, del DL 331/93 PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI ESEMPIO 1 – lavorazione eseguita in Italia; i beni al termine della lavorazione sono inviati in Francia PRESTATORE ITA COMMITTENTE FR Operazione non imponibile ex art. 40 co. 4-bis DL 331/93: -Prestatore ITA emette fattura non soggetta ad Iva ex art. 40 co. 4-bis -Committente FR assoggetta a TVA l’operazione PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI ESEMPIO 2 – lavorazione eseguita in Italia; i beni al termine della lavorazione restano in Italia PRESTATORE ITA COMMITTENTE FR Operazione rilevante in Italia ex art. 7, co. 4, lett. b) del DPR 633/72 (prestazione eseguita in Italia). Si noti che in caso di invio dei beni in Paese extraUe, la lavorazione diventa non imponibile art. 9, n. 9) PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI ESEMPIO 3 – lavorazione eseguita in Francia; i beni al termine della lavorazione restano in Francia PRESTATORE ITA COMMITTENTE FR In tal caso: -l’operazione è fuori campo Iva in Italia ex art. 7 del DPR 633/72 (lavorazione eseguita in Francia), non concorre alla formazione del volume d’affari e non genera plafond -L’operazione non rientra nell’art. 40 co. 4-bis del DL 331/93 in quanto la merce al termine della lavorazione resta in Francia -L’operazione è rilevante in Francia e sarà necessario verificare le regole ivi previste per l’assoggettamento a TVA PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI ESEMPIO 4 – lavorazione eseguita in Francia; i beni al termine della lavorazione vengono inviati in altro Stato Ue PRESTATORE FR COMMITTENTE ITA In tal caso: -Il prestatore FR emette fattura senza applicazione dell’imposta -Il committente ITA deve integrare la fattura ex art. 40 co. 4-bis del DL 331/93, assoggettandola ad Iva secondo quanto previsto dagli artt. 46 e seguenti del DL 331/93 PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI • • • • In base alla Direttiva 10.4.95, n. 95, sono qualificabili come lavorazioni intracomunitarie: I cd. travail a facon, ossia le prestazioni aventi ad oggetto la realizzazione di un semilavorato o di un prodotto finito attraverso l’impiego, in tutto o in parte, di materie prime e di altri beni forniti dal committente. La C.M. 10.6.98, n. 145/E, ha precisato che qualora parte delle materie prime e dei beni impiegati nell’operazione siano di proprietà del prestatore, l’operazione si qualifica come lavorazione se il valore dell’opera prestata risulta prevalente rispetto a quello delle materie prime di proprietà del prestatore Le operazioni di perfezionamento (art. 114, co. 2, del CdC): trattasi di lavorazione delle merci, compreso il loro montaggio, assemblaggio ed adattamento ad altre merci; la trasformazione, la riparazione, la messa a punto, ecc. Le manipolazioni usuali (art. 109 Cdc): operazioni intese a garantire la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita (esempio, la pulitura, la filtrazione, l’eliminazione di parti avariate, la miscelazione, l’inventariazione, il campionamento, ecc.) PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI • • • • Di converso, non rientrano nell’ambito oggettivo di cui all’art. 40 co. 4-bis del DL 331/93 le prestazioni aventi per oggetto: Beni immobili Beni non comunitari, ovvero beni non immessi in libera pratica nella Ue (applicazione artt. 7 e 9 del DPR 633/72) La consegna o spedizione al committente di beni mobili prodotti su specifica indicazione di quest’ultimo, utilizzando esclusivamente materie prime e beni di proprietà del prestatore (cessioni di beni art. 41 del DL 331/93, come chiarito anche dalla C.M. n. 145/E/1998) PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI ADEMPIMENTI DOCUMENTALI Prestazione effettuata in Italia in favore di committente Ue Prestazione effettuata in altro Stato Ue in favore di committente italiano -Fatturazione servizio con le modalità previste dall’art. 46 del DL 331/93, indicando il titolo di non imponibilità ex art. 40, co. 4-bis, del DL 331/93 -Compilazione ai soli fini statistici (solo per i mensili) da parte del committente del modello Intra 1-bis all’atto dell’invio dei beni oggetto di lavorazione al prestatore Ue e dell’Intra 2-bis al momento della ricezione del bene lavorato -Compilazione ai soli fini statistici (solo per i mensili) da parte del prestatore del modello Intra 2-bis all’atto della ricezione dei beni oggetto di lavorazione e dell’Intra 1-bis al momento della spedizione in altro Paese -Il committente italiano riceve dal prestatore Ue una fattura, con conseguente obbligo di integrazione e registrazione ex art. 46 del DL 331/93 PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI ADEMPIMENTI DOCUMENTALI In ogni caso, indipendentemente dall’obbligo di compilazione degli elenchi Intra, e dunque anche per i soggetti con obbligo di presentazione trimestrale o annuale, sussiste l’obbligo di documentare la movimentazione mediante annotazione nel registro di cui all’art. 50, co. 5, del DL 331/93, in quanto trasferimento di beni tra uno Stato membro e l’altro sulla base di titoli non traslativi della proprietà PRESTAZIONI DI TRASPORTO E RELATIVE INTERMEDIAZIONI Art. 7, co. 4, lett. c), DPR 633 Art. 40 co. 5 DL 331/93 Art. 40 co. 7 DL 331/93 Regola generale prestazioni di trasporto: si considerano effettuate in Italia in proporzione alla distanza ivi percorsa Deroga per i trasporti intracomunitari: rileva il luogo di inizio del trasporto, ovvero il domicilio del committente Definisce il trasporto comunitario il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due stati membri, anche se vengono eseguite tratte nazionali in esecuzione di contratti derivati PRESTAZIONI DI TRASPORTO E RELATIVE INTERMEDIAZIONI • Si deve distinguere tra: – Trasporti “interni”: movimentazione dei beni all’interno dello Stato (applicazione regole ordinarie art. 7 del DPR 633/72) – Trasporti “esterni”: relativi a beni in import/export (applicazione art. 7, co. 3, DPR 633/72 e art. 9, co. 1, n. 2, del medesimo DPR 633/72 – la tratta interna diventa non imponibile, la tratta esterna fuori campo) – Trasporti “intracomunitari”: movimentazione da paese Ue a altro Paese UE (rileva luogo di inizio o residenza del committente) PRESTAZIONI DI TRASPORTO E RELATIVE INTERMEDIAZIONI C.M. 23.2.1994, N. 13/E Luogo di partenza: quello in cui inizia effettivamente il trasporto Luogo di arrivo: quello in cui si conclude effettivamente il trasporto Il carattere di trasporto intraUe non viene meno qualora parte del tragitto interessi il territorio di uno Stato terzo PRESTAZIONI DI TRASPORTO E RELATIVE INTERMEDIAZIONI ART. 40 CO. 5 DL 331/93 CRITERIO BASE DI TASSAZIONE Rilevanti in Italia se ivi ha inizio la relativa esecuzione DEROGHE Committente soggetto passivo Ue: rilevante nel luogo di residenza del committente Applicabili indipendentemente dal luogo in cui ha inizio il trasporto, purchè da Stato Ue ad altro Stato Ue Committente soggetto passivo ITA: rilevante in Italia PRESTAZIONI DI TRASPORTO E RELATIVE INTERMEDIAZIONI ESEMPIO 1 – partenza ITA arrivo FR VETTORE ITA COMMITTENTE FR Luogo di tassazione: Francia Vettore ITA emette fattura senza applicazione dell’Iva Committente FR integra fattura ed applica TVA PRESTAZIONI DI TRASPORTO E RELATIVE INTERMEDIAZIONI ESEMPIO 2 – partenza ITA arrivo FR VETTORE FR COMMITTENTE ITA Luogo di tassazione: Italia Vettore FR emette fattura senza applicazione dell’Iva Committente ITA integra fattura ed applica IVA ex art. 40, co. 5, DL 331/93 PRESTAZIONI DI TRASPORTO E RELATIVE INTERMEDIAZIONI Tabella 1 – riepilogo ipotesi inizio trasporto ITA (destinazione UE) Prestatore ITA Prestatore ITA ITA ITA Committente ITA UE EXTRAUE Luogo di tassazione ITA UE ITA (vedi anche slide successiva) Tabella 2 – riepilogo ipotesi inizio trasporto ITA (destinazione UE) committente ITA Prestatore Committente ITA UE ITA ITA Luogo di tassazione ITA ITA EXTRAUE ITA ITA PRESTAZIONI DI TRASPORTO La rilevanza Iva in Italia si realizza allorchè il trasporto abbia inizio in Italia (criterio “assoluto”) COMMITTENTE EXTRAUE PRESTATORE ITA Se il trasporto ha inizio in altro Stato UE, l’operazione deve essere tassata in tale Stato, con conseguente necessità di identificazione Iva in tale Stato da parte del prestatore ITA (in tal senso, anche CM 13/1994) PRESTAZIONI DI TRASPORTO E RELATIVE INTERMEDIAZIONI Tabella 3 – riepilogo ipotesi inizio trasporto UE (destinazione ITA) Prestatore ITA Prestatore Committente Luogo di tassazione ITA ITA ITA ITA UE UE ITA EXTRAUE UE (nomina rappr fiscale da parte di ITA) Tabella 4 – riepilogo ipotesi inizio trasporto UE (destinazione ITA) committente ITA Prestatore Committente Luogo di tassazione ITA ITA ITA UE ITA ITA EXTRAUE ITA ITA PRESTAZIONI DI TRASPORTO E RELATIVE INTERMEDIAZIONI PRESTATORE UE: integrazione fattura ex art. 46, co. 1, DL 331/93, secondo le regole intracomunitarie COMMITTENTE ITA criterio “assorbente” PRESTATORE EXTRAUE: autofattura ex art. 17, co. 3, DPR 633/72 PRESTAZIONI DI TRASPORTO TRATTE INTERNE C.M. 13/1994 Il regime dei trasporti comunitari si estende anche alle tratte interne La definizione di trasporto comunitario non viene alterata anche se vengono eseguite singole tratte nazionali nel territorio dello Stato, in esecuzione di contratti derivati (vettore principale con subvettori) PRESTAZIONI ACCESSORIE AL TRASPORTO E RELATIVE INTERMEDIAZIONI Art. 7, co. 4, lett. b), DPR 633 Regola generale prestazioni di servizi accessorie ai trasporti: rileva il luogo di esecuzione della prestazione ART. 40 CO. 6 DL 331/93 - DEROGA CRITERIO BASE DI TASSAZIONE Residenza del committente se soggetto Iva Ue; se soggetto non Iva o extraUe rileva il luogo di esecuzione della prestazione (in quest’ultimo caso art. 7, co. 4, lett. b), del DPR 633/72) PRESTAZIONI ACCESSORIE AL TRASPORTO E RELATIVE INTERMEDIAZIONI PRESTAZIONI ACCESSORIE AL TRASPORTO Operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti intracomunitari di beni. Nel concetto “simili” rientrano prestazioni tipo i servizi di trasbordo, stivaggio, disistivaggio, pesatura, ecc., nonché le prestazioni di movimento dei beni nei porti, aeroporti e scali di ocnfine ALTRE PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE • Le intermediazioni soggette alla disciplina intracomunitaria sono: – Intermediazioni relative al trasporto intracomunitario (art. 40, co. 5): seguono il regime dell’operazione principale cui si riferiscono – Intermediazioni relative alle prestazioni accessorie al trasporto intracomunitario (art. 40, co. 6): seguono il regime dell’operazione principale cui si riferiscono – Altre prestazioni di intermediazione (art. 40, co. 8); comprendono ogni altra prestazione di intermediazione su beni mobili, ad eccezione di quelle di cui all’art. 7, co. 4, lett. d), del DPR 633/72. Per tali prestazioni, a decorrere dall’1.1.2007 è necessario tener conto anche dell’art. 7, co. 4, lett. f-quinquies), del DPR 633/72) ALTRE PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE Art. 40, co. 8, DL 331/93 CRITERIO GENERALE Prestazioni di intermediazione diverse da quelle previste dai commi precedenti e da quelle di cui all’art. 7, co. 4, lett. d), del DPR 633/72 Tassazione nel luogo in cui l’operazione di riferimento si considera effettuata ALTRE PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE AMBITO APPLICATIVO ART. 40 CO. 8 Prestazioni di servizi di intermediazione su beni mobili rese da soggetti intermediari, diverse dalle intermediazioni su trasporti comunitari, alle prestazioni a questi accessorie ed a quelle inerenti le prestazioni di cui all’art. 7, co. 4, lett. d), del DPR 633/72 (le intermediazioni relative a tali servizi seguono la regola della territorialità prevista dalla stessa lett. d dell’art. 7) ALTRE PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE CRITERIO GENERALE (art. 40 co. 8) CRITERIO SPECIFICO (deroga) Rilevanza territoriale nel luogo di effettuazione dell’operazione intermediata Committente soggetto passivo Ue: rilevante nel luogo di residenza del committente Committente soggetto passivo ITA: rilevante in Italia anche se l’operazione sottostante è effettuata in altro Stato Ue ALTRE PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE PRESTATORE EXTRAUE L’art. 40, co. 8, non qualifica espressamente la residenza del prestatore, con la conseguenza che la disposizione si rende applicabile anche in presenza di un prestatore extraUe Il committente ITA integra la fattura ex art. 17, co. 3, del DPR 633/72; se il committente è UE, la tassazione avviene nel paese UE e non in Italia INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI ART. 40, co. 8, dl 331/93 Intermediazioni “comunitarie”: rilevanza con riferimento al luogo di effettuazione dell’operazione di riferimento. Portata applicativa limitata alle sole operazioni intracomunitarie o costituisce una deroga all’art. 7, co. 3? Corte di Giustizia Ue: portata generale della norma (non solo alle operazioni intraUe), anche se nella VI Direttiva Ue la disposizione è collocata all’interno della disciplina degli scambi intracomunitari INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI ART. 40, CO. 8, DL 331/93 Conseguenze derivanti da un’interpetazione restrittiva (solo operazioni comunitarie) Vendita tra due operatori ITA ed intermediario UE: esclusione da Iva in Italia ex art. 7, co. 3 (art. 40, co. 8, non applicabile in quanto l’operazione intermediata è vendita interna) INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI ART. 44 Direttiva 112/06 Il criterio di territorialità delle prestazioni di intermediazione ha valenza generale e costituisce una deroga al principio generale della residenza del prestatore, ed è applicabile alle intermediazioni su cessioni di beni e anche su prestazioni di servizi Sono rilevanti territorialmente nel luogo di effettuazione dell’operazione “intermediata”, salvo che il committente risulti identificato ai fini Iva in uno Stati membro diverso da quello in cui l’operazione principale è effettuata, nel qual caso l’intermediazione è rilevante nello Stato del committente INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI CO. 325 Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) Aggiunge all’art. 7, co. 4, la nuova lett. f-quinquies) Adeguamento della normativa interna ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE ed al contenuto della Direttiva 112/06 Le operazioni di intermediazione sono tassate nel luogo di effettuazione dell’operazione intermediata, anche se tale operazione non è comunitaria INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI CRITERI LETT. F-QUINQUIES DEROGHE REGOLA GENERALE: rilevanti in Italia se l’operazione intermediata è ivi eseguita COMMITTENTE UE: rilevanza nel Paese Ue del committente, anche se l’operazione intermediata è effettuata in Italia COMMITTENTE ITA: rilevanza in OGNI CASO in Italia, anche se l’operazione intermediata non è effettuata in Italia INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI COMMITTENTE ITA Attrae a tassazione “in ogni caso” in Italia anche le intermediazioni effettuate extraUe, ossia riferite ad operazioni il cui presupposto territoriale si verifica extraUe Non appare in linea con l’art. 44 della Direttiva 28.11.2006, n. 2006/112/CE INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI QUESTIONE In presenza di un committente ITA, l’intermediazione ha rilevanza territoriale in Italia anche se l’operazione intermediata è extraUe? Oppure tale deroga deve intendersi applicabile solo in presenza di operazioni intermediate nella Ue? La deroga dovrebbe trovare applicazione solo per le operazioni intermediate nella Ue, in quanto: SOLUZIONE -l’art. 44 della Direttiva 112/06 trae origine dall’art. 28-ter della VI Direttiva -L’art. 153 della Direttiva 112/06 stabilisce la non rilevanza delle intermediazioni relative ad “operazioni effettuate fuori Ue” INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI ASSONIME Con la Circolare 20.4.2007, n. 22, ritiene che in presenza di committente ITA , la tassazione in Italia si riferisca solo ad operazioni intermediate in ambito comunitario, in quanto trattasi di ipotesi speculare a quella del committente UE che attrae a tassazione nel suo Paese purchè l’operazione intermediate sia eseguita nella Ue INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI INTERMEDIAZIONI OPERAZIONI “ESTERO SU ESTERO” Resta il dubbio sul trattamento Iva di tali operazioni. Infatti, si può rendere applicabile il criterio generale di cui all’art. 7, co. 3, del DPR 633/72, ossia il domicilio o la residenza del prestatore? ALTRE PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE ESEMPIO 1 Prestatore IT Committente IT Luogo di tassazione: IT (residenza del committente), anche se l’operazione di riferimento è eseguita in altro Stato membro Prestatore IT emette fattura con Iva ALTRE PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE ESEMPIO 2 Prestatore IT Committente FR Luogo di tassazione: FR (residenza del committente), anche se l’operazione è eseguita in altro Stato membro ALTRE PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE ESEMPIO 3 Prestatore DE Committente IT Luogo di tassazione: IT (residenza del committente) Prestatore DE emette fattura senza Iva Committente IT applica l’imposta integrando la fattura ex art. 46 D.L. 331/93 ALTRE PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE ESEMPIO 4 Prestatore CH Committente IT o FR Luogo di tassazione: IT – FR (dipende dal committente) Prestatore CH emette fattura senza Iva Committente IT integra la fattura ex art. 17, co. 3, del DPR 633/72