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Diapositiva 1 - ordine commercialisti treviso.

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Diapositiva 1 - ordine commercialisti treviso.
IVA NEI RAPPORTI CON
L’ESTERO
dott. Sandro Cerato
TERRITORIALITA’
IVA
ART. 7 DPR 633/72
TERRITORIALITA’
TERRITORIALITA’
Il principio della territorialità serve
per determinare il principio di
tassazione all’origine o alla
destinazione di una certa
operazione
Non determina la detassazione “assoluta” dell’operazione,
ma quella “relativa”, nel senso che alla detassazione in un
luogo deve corrispondere la tassazione in altro luogo
TERRITORIALITA’ SERVIZI
LUOGO DI ORIGINE: residenza del
prestatore
SERVIZI
LUOGO DI DESTINAZIONE: residenza
del committente
RESIDENZA
IVA
Luogo in cui l’operatore diviene
soggetto passivo d’imposta, ossia il
luogo in cui si identifica come tale
Residenza anagrafica per le persone fisiche;
sede legale per le persone giuridiche (ipotesi
particolari: rappresentante fiscale e
identificazione diretta)
TERRITORIALITA’ SERVIZI
PARAMETRO
“REGOLA”
Luogo di residenza del prestatore o
del committente
Luogo di esecuzione della
prestazione
PARAMETRI
“DEROGHE”
Luogo di utilizzo della prestazione
Status del committente
TERRITORIALITA’ SERVIZI
LUOGO DI ESECUZIONE O
PRESTAZIONE
Problemi applicativi in presenza di un luogo di esecuzione o
prestazione “terzo” rispetto alla residenza del prestatore e
del committente (ad esempio, per i servizi culturali rileva il
luogo di esecuzione: in tal caso, sia il prestatore che il
committente devono identificarsi nel Paese “terzo”)
TERRITORIALITA’ SERVIZI
QUADRO NORMATIVO
SERVIZI INTERNI
SERVIZI
COMUNITARI
ART. 7, CO. 3 E 4,
DPR N. 633/72
ART. 40, CO. 4, 4BIS, 5, 6 E 8, DL
331/93
TERRITORIALITA’ SERVIZI INTERNI
ART. 7 CO. 3
Regola generale: residenza del
prestatore
ART. 7 CO. 4
Deroghe
Tipologia del servizio
Qualifica degli operatori (status Iva del
soggetto committente o del soggetto
prestatore)
SERVIZI BENI IMMOBILI
Norma
Tipo di prestazione
Rilevanza territoriale
ART. 7, CO. 4, LETT.
A)
Servizi relativi a beni
immobili
Luogo di ubicazione
dell’immobile
Servizi collegati “fisicamente” al
bene immobile (termine francese
rattacher)
AMBITO
OGGETTIVO
ESEMPI
Prestazioni di agenzia e perizie
riferite ai beni immobili
Servizi di manutenzione e simili,
progettazione dello specifico
immobile
SERVIZI BENI IMMOBILI
R.M. 2.5.1984, N.
425182
R.M. 21.4.1997,
N. 70/E
Sono fuori campo Iva per difetto
del requisito di territorialità ex art.
7, co. 4, lett. a), “le prestazioni di
servizi per la realizzazione di un
padiglione (italiano) all’estero”
Sono fuori campo Iva per difetto
del requisito di territorialità ex art.
7, co. 4, lett. a), “le prestazioni
rese da ditte italiane per
l’allestimento di fiere al di fuori del
territorio nazionale”
SERVIZI BENI MOBILI
Norma
Tipo di prestazione
Rilevanza territoriale
ART. 7, CO. 4, LETT. B)
1) Servizi relativi a beni
mobili (comprese le perizie)
2) Servizi culturali,
scientifici, artistici, didattici,
sportivi, ricreativi e simili
3) Operazioni accessorie al
trasporto di beni (carico,
scarico, ,manutenzione e
simili)
Luogo di esecuzione
N. 1) E 3)
Ulteriore deroga è costituita
dall’art. 40, co. 4-bis e 6, DL
331/93, per i servizi comunitari
Se il servizio non è UE: art. 7, co. 4, lett. b), DPR 633/72
Se il servizio è UE: art. 40, co. 4-bis e 6, DL 331/93 (luogo di
residenza del committente)
SERVIZI BENI MOBILI
CONFINE “INCERTO”
Servizi relativi a
beni mobili
(comprese le
perizia) – lett. b)
Luogo di
esecuzione (a
prescindere dalla
residenza dei
soggetti)
Consulenze
tecniche (lett. d)
Committente ITA
SERVIZI BENI MOBILI
PRASSI MINISTERIALE
CONSULENZA
TECNICA (RM n.
422280/1981, n.
465048/1991, n.
15/1994, n.
129/E/2002 e n.
122/E/2005
Attività che si estrinsecano in
“giudizi, precisazioni, chiarimenti
o pareri”, in cui prevale la
valutazione soggettiva del
prestatore in ordine ai risultati
conseguiti
PERIZIA
E’ diretta ad individuare
oggettivamente concreti elementi
di fatto concernenti beni di
qualsiasi natura, in relazione al
valore, quantità, qualità, ecc.,
anche se sono necessari rilevanti
calcoli tecnici
TRASPORTI
Norma
Tipo di prestazione
Rilevanza territoriale
ART. 7, CO. 4, LETT.
C)
Servizi di trasporto
Luogo di esecuzione
Tassazione nel territorio dello Stato
in proporzione alla distanza ivi
percorsa
CRITERIO
La tratta “interna” diventa non imponibile art.
9, n. 1) e 2), del DPR 633/72, per i trasporti di
persone e per quelli relativi ai beni in
esportazione o in importazione
TRASPORTI
AEREI O VIA
MARE
L’A.F. ha consentito alle Compagnie
che svolgono tali servizi di
determinare la quota del corrispettivo
imputabile alla tratta nazionale in via
forfetaria (RM n. 470035/1990 e n.
11/1980
ALTRI SERVIZI
Norma
Tipo di prestazione
Rilevanza
territorial
e
ART. 7,
CO. 4,
LETT.
D), E)
ed F)
1) Locazione di beni (diversi dai mezzi di trasporto)
2) Cessione e concessione licenze e simili
3) Prestazioni pubblicitarie
4) Consulenza e assistenza tecnica e legale
5) Formazione e addestramento personale
6) Servizi di telecomunicazione
7) Elaborazione e fornitura dati
8) Operazioni bancarie, finanziarie e assicurative
9) Prestiti di personale
10)Concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di
energia elettrica
11)Servizio di trasporto di trasmissione di cui al n. 10)
12)Intermediazione dei servizi sopra indicati
13)Obbligo di non esercitare un’attività professionale o un
diritto sopra indicati
14)Cessioni di contratti relativi a prestazioni di sportivi
professionisti
15)Locazione di mezzi di trasporto
Criteri
alternativi:
-Luogo di
utilizzo
-Status
del
committen
te
ALTRI SERVIZI
LETT. D)
Servizi da n. 1) a 14)
Regola: rilevanti in Italia se committente ITA
Deroga: utilizzo della prestazione fuori UE da
parte del committente ITA
Utilizzo della prestazione: la Direttiva 77 si riferisce ad un
beneficio effettivo e concreto del servizio
ALTRI SERVIZI
LETT. D) – COMMITTENTE ITA
La prestazione è attratta a tassazione Italia nella duplice
ipotesi:
COMMITTENTE
ITA
-UTILIZZO
IN ITALIA
-UTILIZZO
NELLA UE
Autofattura ex art. 17, co. 3, DPR
633/72 (salvo ipotesi di
rappresentante fiscale o s.o. in Italia
del prestatore non residente)
ALTRI SERVIZI
Servizi da n. 1) a 14)
LETT. E)
committente UE
“privato” (non
identificato)
Rilevante in
Italia
Soggetto Iva
Rilevante Stato
committente
N.B.: in caso di committente UE si abbandona il criterio del
luogo di utilizzo
ALTRI SERVIZI
LETT. F)
Servizi da n. 1) a 3), 8), 9), 12) e
13)
committente extra UE
Rilevano in ITA solo se le prestazioni sono ivi
utilizzate
CONSULENZA TECNICA E LEGALE
DEFINIZIONE
Attività in cui prevale la valutazione
soggettiva del prestatore del servizio,
tra cui rientrano tutte le attività
intellettuali
Attività svolta dal rappresentante
fiscale: implica valutazioni soggettive
di tipo tecnico (RM 36/E/1998)
CASISTICA
Attività dirette al rilascio ed al rinnovo
della certificazione di qualità (RM
122/E72005)
Attività dei legali, compresa
l’assistenza e la rappresentanza in
giudizio (CM 12/1981)
CONSULENZA TECNICA E
LEGALE
PRESTATORE ITA
COMMITTENTE
ITA (lett. d)
COMMITTENTE
UE (lett. e)
COMMITTENTE
EXTRAUE
Rilevanti ITA,
salvo utilizzo
extraUe
Rilevanti ITA o
UE in
dipendenza del
soggetto UE
(non rileva
luogo di
utilizzo)
Non rientra
nella lett. f).
Fuori campo
Iva (da ultimo
CM
10/E/2005)
CONSULENZA TECNICA E
LEGALE
RM 13.3.2002, N. 86/E: le prestazioni
di consulenza rese a committente
extraUe sono fuori campo Iva, “salvo
che siano utilizzate in Italia”
COMMITTENTE
EXTRAUE
CM 16.3.2005, N. 10/E: le prestazioni
di consulenza e assistenza tecnica
rese a committente extraUe sono
fuori campo Iva, “senza che possa
essere invocato, come ulteriore
criterio di tassazione, quello
dell’utilizzo nel territorio dello Stato”
CONSULENZA TECNICA E LEGALE
COMMITTENTE
ITA
Rilevante in Italia (lett. d)
PRIVATO
Se il prestatore è soggetto passivo
UE, la prestazione rileva nel territorio
UE del prestatore (lett. e)
La lett. e), infatti, attrae a tassazione in Italia se il
committente UE è privato nel suo Stato; quindi il privato ITA
committente “espelle” la tassazione nel Paese UE del
prestatore
CONSULENZA TECNICA E LEGALE
VI DIRETTIVA UE
La tassazione nel paese del destinatario (committente)
richiede lo status di soggetto passivo solo nel caso in cui
questi sia stabilito nella UE. In presenza di committente
extraUe, invece, la prestazione è sempre fuori campo Iva in
Italia, a prescindere dallo status del committente extraUe.
La norma italiana è allineata alla VI Direttiva
CONSULENZA TECNICA E LEGALE
PRESTATORE
COMMITTENTE
REGOLA
IVA
ITA O EXTRAUE
ITA
Utilizzo UE
SI (autofattura)
ITA O EXTRAUE
ITA
Utilizzo extra UE
NO
ITA
UE
Committente
privato
SI
ITA
UE
Committente
soggetto passivo
NO
UE
ITA soggetto
passivo
Utilizzo UE
SI
UE
ITA soggetto
passivo
Utilizzo extraUE
NO
UE
ITA privato
Paese del
prestatore
NO
ITA
extraUE
Paese del
prestatore
NO
LOCAZIONE MEZZI DI TRASPORTO
LETT. F)
Sono state incluse anche le locazioni
di mezzi di trasporto (art. 46, Legge
n. 342/2000)
PRINCIPIO
Rilevanza in ITA se la prestazione
utilizzata in Italia o nella UE,
indipendentemente dalla residenza
del committente
DEROGA
Prestatore extraUE a favore di
soggetto italiano: rileva in ITA solo
se ivi utilizzata, con conseguente
esclusione da Iva se l’utilizzo
avviene nella UE
SERVIZI
COMUNITARI
ART. 40 DL 331/93
SERVIZI COMUNITARI
PRESTAZIONI DI SERVIZI IVA
ART. 7 DPR 633/72
Regola generale per
l’individuazione della
territorialità Iva;
applicabile a tutte le
prestazioni di servizi
ART. 40 DL 331/93
Deroga alla regola
generale di cui all’art. 7 del
DPR 633; applicabile
solo a talune prestazioni
di servizi
QUADRO NORMATIVO
PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARIE (DL
331/93)
Art. 40 co. 4-bis
Art. 40 co. 5
Art. 40 co. 6
Art. 40 co. 8
Prestazioni relative a beni mobili
spediti o trasportati al di fuori
dello Stato membro in cui la
prestazione è eseguita
Prestazioni di trasporto
comunitario e relative
intermediazioni
Prestazioni accessorie al trasporto
e prestazioni di intermediazione
relative a tali prestazioni
accessorie
Altre prestazioni di
intermediazione relative ad
operazioni su beni mobili
PRINCIPI GENERALI
Specifico: per ogni singola categoria di
prestazioni
PARAMETRI
TERRITORIALITA’
Generale: status del committente
Prevale sul criterio specifico
La prevalenza dello status del committente evita al
prestatore di doversi identificare nello Stato del committente
e quest’ultimo di dover procedere con le richieste di
rimborso dell’imposta nello Stato del prestatore in cui non si
è identificato (ad esempio con un rappresentante fiscale)
PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI
Art. 7, co. 4,
lett. b), DPR
633
Art. 40 co. 4-bis
DL 331/93
Regola generale prestazioni di
servizi relative a beni mobili:
rileva il luogo di esecuzione della
prestazione
Deroga per le prestazioni
intracomunitarie relative a beni
mobili: rileva la localizzazione del
committente
Rientrano in tale ambito, ad esempio, le lavorazioni su beni
mobili e le perizie
PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI
Bene oggetto della
lavorazione Ue o
ivi immesso in
libera pratica
REQUISITI NON
IMPONIBILITA’
ART. 40 CO. 4BIS
Prestazione
rilevante nello
Stato del
committente UE
Il bene o il prodotto ottenuto al
termine della lavorazione deve uscire
dallo Stato membro in cui la
prestazione è stata eseguita
Il committente deve essere un
soggetto Iva identificato in altro Stato
membro rispetto a quello in cui
avviene la lavorazione
Se manca anche uno solo dei suddetti
requisiti, si applica l’art. 7, co. 4, lett. b),
del DPR 633/72
PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI
ART. 40 CO. 4-BIS DL 331/93
Prestatore e
committente devono
essere identificati ai fini
Iva in Stati membri
diversi
Movimentazione dei beni
da uno Stato membro
all’altro successivamente
alla lavorazione (anche
diverso rispetto a quello
del committente)
PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI
LAVORAZIONI SU BENI DESTINATI
ALL’ESPORTAZIONE
Se la destinazione del bene lavorato è un Paese
extraUe, non si applica l’art. 40, co. 4-bis, del DL 331,
bensì l’art. 9, co. 1, n. 9), del DPR 633/72
Il prestatore ITA di un bene lavorato ed inviato in
Paese extraUe emette fattura non imponibile art. 9
del DPR 633/72
PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI
RAPPORTI TRA ART. 40, CO. 4-BIS, DL 331 E ART. 9
DPR 633
ART. 40 CO. 4BIS
Committente soggetto IVA in altro
Stato UE rispetto a quello del
prestatore e beni rispediti in uno
Stato UE
ART. 9
Beni spediti al termine della
lavorazione in paese extraUE
PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI
RAPPORTI TRA ART. 40, CO. 4-BIS, DL 331 E ART. 9
DPR 633
ART. 40 CO. 4BIS
Esaurisce la sua applicazione
nell’ambito Ue (i beni lavorati
devono essere spediti in altro Paese
Ue)
ART. 9, n. 9)
La lavorazione eseguita in Italia è
ivi rilevante ex art. 7, co. 4, lett. b);
poiché il bene è destinato extraUe,
la lavorazione diviene non
imponibile
PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI
LAVORAZIONE
• La lavorazione è una prestazione di servizi, con
conseguente applicabilità dell’art. 40, co. 4-bis, del
DL 331/93, solo se l’operazione preveda il
trasferimento di tutto o di parte del materiale,
oggetto dell’intervento di lavorazione, da parte del
committente.
• In caso contrario, si tratta di una cessione di beni,
con conseguente applicazione delle regole previste
per tali operazioni
PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI
PRESTATORE
UE1
COMMITTENTE
UE2
La doppia movimentazione di merce (materie prime
da UE2 a UE1) e successivo ritorno della merce
lavorata da UE1 a UE2 non rileva ai fini fiscali, fermo
restando l’obbligo di annotare tali movimenti nel
registro di cui all’art. 50, co. 5, del DL 331/93
PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI
ESEMPIO 1 – lavorazione eseguita in
Italia; i beni al termine della
lavorazione sono inviati in Francia
PRESTATORE ITA
COMMITTENTE FR
Operazione non imponibile ex art. 40 co. 4-bis DL 331/93:
-Prestatore ITA emette fattura non soggetta ad Iva ex art. 40 co.
4-bis
-Committente FR assoggetta a TVA l’operazione
PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI
ESEMPIO 2 – lavorazione eseguita in
Italia; i beni al termine della
lavorazione restano in Italia
PRESTATORE ITA
COMMITTENTE FR
Operazione rilevante in Italia ex art. 7, co. 4, lett. b) del DPR
633/72 (prestazione eseguita in Italia). Si noti che in caso di
invio dei beni in Paese extraUe, la lavorazione diventa non
imponibile art. 9, n. 9)
PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI
ESEMPIO 3 – lavorazione eseguita in
Francia; i beni al termine della
lavorazione restano in Francia
PRESTATORE ITA
COMMITTENTE FR
In tal caso:
-l’operazione è fuori campo Iva in Italia ex art. 7 del DPR 633/72
(lavorazione eseguita in Francia), non concorre alla formazione del
volume d’affari e non genera plafond
-L’operazione non rientra nell’art. 40 co. 4-bis del DL 331/93 in
quanto la merce al termine della lavorazione resta in Francia
-L’operazione è rilevante in Francia e sarà necessario verificare le
regole ivi previste per l’assoggettamento a TVA
PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI
ESEMPIO 4 – lavorazione eseguita in
Francia; i beni al termine della
lavorazione vengono inviati in altro
Stato Ue
PRESTATORE FR
COMMITTENTE ITA
In tal caso:
-Il prestatore FR emette fattura senza applicazione dell’imposta
-Il committente ITA deve integrare la fattura ex art. 40 co. 4-bis del
DL 331/93, assoggettandola ad Iva secondo quanto previsto dagli
artt. 46 e seguenti del DL 331/93
PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI
•
•
•
•
In base alla Direttiva 10.4.95, n. 95, sono qualificabili come
lavorazioni intracomunitarie:
I cd. travail a facon, ossia le prestazioni aventi ad oggetto la
realizzazione di un semilavorato o di un prodotto finito attraverso
l’impiego, in tutto o in parte, di materie prime e di altri beni forniti dal
committente. La C.M. 10.6.98, n. 145/E, ha precisato che qualora
parte delle materie prime e dei beni impiegati nell’operazione siano
di proprietà del prestatore, l’operazione si qualifica come
lavorazione se il valore dell’opera prestata risulta prevalente rispetto
a quello delle materie prime di proprietà del prestatore
Le operazioni di perfezionamento (art. 114, co. 2, del CdC): trattasi di
lavorazione delle merci, compreso il loro montaggio, assemblaggio
ed adattamento ad altre merci; la trasformazione, la riparazione, la
messa a punto, ecc.
Le manipolazioni usuali (art. 109 Cdc): operazioni intese a garantire
la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità
commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita (esempio,
la pulitura, la filtrazione, l’eliminazione di parti avariate, la
miscelazione, l’inventariazione, il campionamento, ecc.)
PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI
•
•
•
•
Di converso, non rientrano nell’ambito oggettivo di cui all’art.
40 co. 4-bis del DL 331/93 le prestazioni aventi per oggetto:
Beni immobili
Beni non comunitari, ovvero beni non immessi in libera
pratica nella Ue (applicazione artt. 7 e 9 del DPR 633/72)
La consegna o spedizione al committente di beni mobili
prodotti su specifica indicazione di quest’ultimo, utilizzando
esclusivamente materie prime e beni di proprietà del
prestatore (cessioni di beni art. 41 del DL 331/93, come
chiarito anche dalla C.M. n. 145/E/1998)
PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI
ADEMPIMENTI DOCUMENTALI
Prestazione effettuata in
Italia in favore di
committente Ue
Prestazione effettuata in altro
Stato Ue in favore di committente
italiano
-Fatturazione servizio con le
modalità previste dall’art. 46
del DL 331/93, indicando il
titolo di non imponibilità ex
art. 40, co. 4-bis, del DL
331/93
-Compilazione
ai
soli
fini
statistici (solo per i mensili)
da parte del committente del
modello Intra 1-bis all’atto
dell’invio dei beni oggetto di
lavorazione al prestatore Ue e
dell’Intra 2-bis al momento
della
ricezione
del
bene
lavorato
-Compilazione
ai
soli
fini
statistici (solo per i mensili)
da parte del prestatore del
modello Intra 2-bis all’atto
della
ricezione
dei
beni
oggetto
di
lavorazione
e
dell’Intra 1-bis al momento
della spedizione in altro Paese
-Il committente italiano riceve
dal prestatore Ue una fattura,
con conseguente obbligo di
integrazione e registrazione ex
art. 46 del DL 331/93
PRESTAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI
ADEMPIMENTI DOCUMENTALI
In ogni caso, indipendentemente dall’obbligo di compilazione
degli elenchi Intra, e dunque anche per i soggetti con obbligo
di presentazione trimestrale o annuale, sussiste l’obbligo di
documentare la movimentazione mediante annotazione nel
registro di cui all’art. 50, co. 5, del DL 331/93, in quanto
trasferimento di beni tra uno Stato membro e l’altro sulla
base di titoli non traslativi della proprietà
PRESTAZIONI DI TRASPORTO E RELATIVE
INTERMEDIAZIONI
Art. 7, co. 4,
lett. c), DPR
633
Art. 40 co. 5
DL 331/93
Art. 40 co. 7 DL
331/93
Regola generale prestazioni di
trasporto: si considerano
effettuate in Italia in proporzione
alla distanza ivi percorsa
Deroga per i trasporti
intracomunitari: rileva il luogo di
inizio del trasporto, ovvero il
domicilio del committente
Definisce il trasporto comunitario
il trasporto, con qualsiasi mezzo,
di beni con luogo di partenza e di
arrivo nel territorio di due stati
membri, anche se vengono
eseguite tratte nazionali in
esecuzione di contratti derivati
PRESTAZIONI DI TRASPORTO E
RELATIVE INTERMEDIAZIONI
• Si deve distinguere tra:
– Trasporti “interni”: movimentazione dei beni
all’interno dello Stato (applicazione regole ordinarie
art. 7 del DPR 633/72)
– Trasporti “esterni”: relativi a beni in import/export
(applicazione art. 7, co. 3, DPR 633/72 e art. 9, co. 1,
n. 2, del medesimo DPR 633/72 – la tratta interna
diventa non imponibile, la tratta esterna fuori campo)
– Trasporti “intracomunitari”: movimentazione da
paese Ue a altro Paese UE (rileva luogo di inizio o
residenza del committente)
PRESTAZIONI DI TRASPORTO E
RELATIVE INTERMEDIAZIONI
C.M. 23.2.1994, N. 13/E
Luogo di partenza: quello in cui inizia effettivamente il
trasporto
Luogo di arrivo: quello in cui si conclude effettivamente il
trasporto
Il carattere di trasporto intraUe non viene meno qualora
parte del tragitto interessi il territorio di uno Stato terzo
PRESTAZIONI DI TRASPORTO E
RELATIVE INTERMEDIAZIONI
ART. 40 CO. 5 DL 331/93
CRITERIO BASE DI
TASSAZIONE
Rilevanti in Italia se ivi ha inizio
la relativa esecuzione
DEROGHE
Committente soggetto passivo
Ue: rilevante nel luogo di
residenza del committente
Applicabili
indipendentemente dal
luogo in cui ha inizio il
trasporto, purchè da Stato
Ue ad altro Stato Ue
Committente soggetto passivo
ITA: rilevante in Italia
PRESTAZIONI DI TRASPORTO E
RELATIVE INTERMEDIAZIONI
ESEMPIO 1 – partenza ITA arrivo FR
VETTORE ITA
COMMITTENTE FR
Luogo di tassazione: Francia
Vettore ITA emette fattura senza applicazione dell’Iva
Committente FR integra fattura ed applica TVA
PRESTAZIONI DI TRASPORTO E
RELATIVE INTERMEDIAZIONI
ESEMPIO 2 – partenza ITA arrivo FR
VETTORE FR
COMMITTENTE ITA
Luogo di tassazione: Italia
Vettore FR emette fattura senza applicazione dell’Iva
Committente ITA integra fattura ed applica IVA ex art. 40, co. 5, DL 331/93
PRESTAZIONI DI TRASPORTO E RELATIVE
INTERMEDIAZIONI
Tabella 1 – riepilogo ipotesi inizio trasporto ITA (destinazione UE)
Prestatore ITA
Prestatore
ITA
ITA
ITA
Committente
ITA
UE
EXTRAUE
Luogo di tassazione
ITA
UE
ITA (vedi anche slide
successiva)
Tabella 2 – riepilogo ipotesi inizio trasporto ITA (destinazione UE)
committente ITA
Prestatore
Committente
ITA
UE
ITA
ITA
Luogo di
tassazione
ITA
ITA
EXTRAUE
ITA
ITA
PRESTAZIONI DI TRASPORTO
La rilevanza Iva in Italia si realizza
allorchè il trasporto abbia inizio in
Italia (criterio “assoluto”)
COMMITTENTE
EXTRAUE
PRESTATORE
ITA
Se il trasporto ha inizio in altro
Stato UE, l’operazione deve essere
tassata in tale Stato, con
conseguente necessità di
identificazione Iva in tale Stato da
parte del prestatore ITA (in tal
senso, anche CM 13/1994)
PRESTAZIONI DI TRASPORTO E RELATIVE
INTERMEDIAZIONI
Tabella 3 – riepilogo ipotesi inizio trasporto UE (destinazione ITA)
Prestatore ITA
Prestatore
Committente
Luogo di tassazione
ITA
ITA
ITA
ITA
UE
UE
ITA
EXTRAUE
UE (nomina rappr fiscale
da parte di ITA)
Tabella 4 – riepilogo ipotesi inizio trasporto UE (destinazione ITA)
committente ITA
Prestatore
Committente
Luogo di tassazione
ITA
ITA
ITA
UE
ITA
ITA
EXTRAUE
ITA
ITA
PRESTAZIONI DI TRASPORTO E RELATIVE
INTERMEDIAZIONI
PRESTATORE UE: integrazione fattura
ex art. 46, co. 1, DL 331/93, secondo
le regole intracomunitarie
COMMITTENTE
ITA
criterio
“assorbente”
PRESTATORE EXTRAUE: autofattura
ex art. 17, co. 3, DPR 633/72
PRESTAZIONI DI TRASPORTO
TRATTE
INTERNE
C.M. 13/1994
Il regime dei trasporti comunitari si
estende anche alle tratte interne
La definizione di trasporto
comunitario non viene alterata
anche se vengono eseguite singole
tratte nazionali nel territorio dello
Stato, in esecuzione di contratti
derivati (vettore principale con subvettori)
PRESTAZIONI ACCESSORIE AL
TRASPORTO E RELATIVE
INTERMEDIAZIONI
Art. 7, co. 4,
lett. b), DPR
633
Regola generale prestazioni di
servizi accessorie ai trasporti:
rileva il luogo di esecuzione della
prestazione
ART. 40 CO. 6 DL 331/93 - DEROGA
CRITERIO BASE DI
TASSAZIONE
Residenza del committente se
soggetto Iva Ue; se soggetto
non Iva o extraUe rileva il luogo
di esecuzione della prestazione
(in quest’ultimo caso art. 7, co.
4, lett. b), del DPR 633/72)
PRESTAZIONI ACCESSORIE AL
TRASPORTO E RELATIVE
INTERMEDIAZIONI
PRESTAZIONI ACCESSORIE AL TRASPORTO
Operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie
ai trasporti intracomunitari di beni. Nel concetto “simili”
rientrano prestazioni tipo i servizi di trasbordo, stivaggio,
disistivaggio, pesatura, ecc., nonché le prestazioni di
movimento dei beni nei porti, aeroporti e scali di ocnfine
ALTRE PRESTAZIONI DI
INTERMEDIAZIONE
•
Le intermediazioni soggette alla disciplina intracomunitaria sono:
– Intermediazioni relative al trasporto intracomunitario (art. 40, co. 5):
seguono il regime dell’operazione principale cui si riferiscono
– Intermediazioni relative alle prestazioni accessorie al trasporto
intracomunitario (art. 40, co. 6): seguono il regime dell’operazione
principale cui si riferiscono
– Altre prestazioni di intermediazione (art. 40, co. 8); comprendono ogni
altra prestazione di intermediazione su beni mobili, ad eccezione di
quelle di cui all’art. 7, co. 4, lett. d), del DPR 633/72. Per tali prestazioni,
a decorrere dall’1.1.2007 è necessario tener conto anche dell’art. 7, co.
4, lett. f-quinquies), del DPR 633/72)
ALTRE PRESTAZIONI DI
INTERMEDIAZIONE
Art. 40, co. 8, DL
331/93
CRITERIO
GENERALE
Prestazioni di intermediazione
diverse da quelle previste dai
commi precedenti e da quelle di
cui all’art. 7, co. 4, lett. d), del DPR
633/72
Tassazione nel luogo in cui
l’operazione di riferimento si
considera effettuata
ALTRE PRESTAZIONI DI
INTERMEDIAZIONE
AMBITO APPLICATIVO ART. 40 CO. 8
Prestazioni di servizi di intermediazione su beni mobili
rese da soggetti intermediari, diverse dalle
intermediazioni su trasporti comunitari, alle prestazioni
a questi accessorie ed a quelle inerenti le prestazioni di
cui all’art. 7, co. 4, lett. d), del DPR 633/72 (le
intermediazioni relative a tali servizi seguono la regola
della territorialità prevista dalla stessa lett. d dell’art. 7)
ALTRE PRESTAZIONI DI
INTERMEDIAZIONE
CRITERIO
GENERALE (art. 40
co. 8)
CRITERIO
SPECIFICO
(deroga)
Rilevanza territoriale nel
luogo di effettuazione
dell’operazione intermediata
Committente soggetto passivo
Ue: rilevante nel luogo di
residenza del committente
Committente soggetto passivo
ITA: rilevante in Italia anche se
l’operazione sottostante è
effettuata in altro Stato Ue
ALTRE PRESTAZIONI DI
INTERMEDIAZIONE
PRESTATORE
EXTRAUE
L’art. 40, co. 8, non qualifica
espressamente la residenza del
prestatore, con la conseguenza
che la disposizione si rende
applicabile anche in presenza di
un prestatore extraUe
Il committente ITA integra la fattura ex art. 17, co. 3, del
DPR 633/72; se il committente è UE, la tassazione avviene
nel paese UE e non in Italia
INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI
ART. 40, co. 8,
dl 331/93
Intermediazioni “comunitarie”:
rilevanza con riferimento al luogo di
effettuazione dell’operazione di
riferimento. Portata applicativa
limitata alle sole operazioni
intracomunitarie o costituisce una
deroga all’art. 7, co. 3?
Corte di Giustizia Ue: portata generale della norma (non solo
alle operazioni intraUe), anche se nella VI Direttiva Ue la
disposizione è collocata all’interno della disciplina degli
scambi intracomunitari
INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI
ART. 40, CO.
8, DL 331/93
Conseguenze derivanti da
un’interpetazione restrittiva (solo
operazioni comunitarie)
Vendita tra due operatori ITA ed intermediario UE:
esclusione da Iva in Italia ex art. 7, co. 3 (art. 40, co. 8, non
applicabile in quanto l’operazione intermediata è vendita
interna)
INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI
ART. 44
Direttiva
112/06
Il criterio di territorialità delle
prestazioni di intermediazione ha
valenza generale e costituisce una
deroga al principio generale della
residenza del prestatore, ed è
applicabile alle intermediazioni su
cessioni di beni e anche su prestazioni
di servizi
Sono rilevanti territorialmente nel luogo di effettuazione
dell’operazione “intermediata”, salvo che il committente
risulti identificato ai fini Iva in uno Stati membro diverso da
quello in cui l’operazione principale è effettuata, nel qual caso
l’intermediazione è rilevante nello Stato del committente
INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI
CO. 325 Legge
n. 296/06
(Finanziaria
2007)
Aggiunge all’art. 7, co. 4, la nuova
lett. f-quinquies)
Adeguamento della normativa
interna ai principi espressi dalla
Corte di Giustizia UE ed al contenuto
della Direttiva 112/06
Le operazioni di intermediazione sono tassate nel luogo di
effettuazione dell’operazione intermediata, anche se tale
operazione non è comunitaria
INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI
CRITERI LETT.
F-QUINQUIES
DEROGHE
REGOLA GENERALE: rilevanti in
Italia se l’operazione
intermediata è ivi eseguita
COMMITTENTE UE: rilevanza nel
Paese Ue del committente,
anche se l’operazione
intermediata è effettuata in
Italia
COMMITTENTE ITA: rilevanza in
OGNI CASO in Italia, anche se
l’operazione intermediata non è
effettuata in Italia
INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI
COMMITTENTE
ITA
Attrae a tassazione “in ogni caso” in
Italia anche le intermediazioni
effettuate extraUe, ossia riferite ad
operazioni il cui presupposto
territoriale si verifica extraUe
Non appare in linea con l’art. 44 della Direttiva 28.11.2006,
n. 2006/112/CE
INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI
QUESTIONE
In presenza di un committente ITA,
l’intermediazione ha rilevanza territoriale
in Italia anche se l’operazione intermediata
è extraUe? Oppure tale deroga deve
intendersi applicabile solo in presenza di
operazioni intermediate nella Ue?
La deroga dovrebbe trovare
applicazione solo per le operazioni
intermediate nella Ue, in quanto:
SOLUZIONE
-l’art.
44 della Direttiva 112/06 trae
origine dall’art. 28-ter della VI Direttiva
-L’art.
153 della Direttiva 112/06
stabilisce la non rilevanza delle
intermediazioni relative ad “operazioni
effettuate fuori Ue”
INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI
ASSONIME
Con la Circolare 20.4.2007, n. 22, ritiene
che in presenza di committente ITA , la
tassazione in Italia si riferisca solo ad
operazioni intermediate in ambito
comunitario, in quanto trattasi di ipotesi
speculare a quella del committente UE che
attrae a tassazione nel suo Paese purchè
l’operazione intermediate sia eseguita nella
Ue
INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI
INTERMEDIAZIONI OPERAZIONI “ESTERO SU
ESTERO”
Resta il dubbio sul trattamento Iva di tali
operazioni. Infatti, si può rendere
applicabile il criterio generale di cui all’art.
7, co. 3, del DPR 633/72, ossia il domicilio
o la residenza del prestatore?
ALTRE PRESTAZIONI DI
INTERMEDIAZIONE
ESEMPIO 1
Prestatore IT
Committente IT
Luogo di tassazione: IT (residenza del committente), anche se
l’operazione di riferimento è eseguita in altro Stato membro
Prestatore IT emette fattura con Iva
ALTRE PRESTAZIONI DI
INTERMEDIAZIONE
ESEMPIO 2
Prestatore IT
Committente FR
Luogo di tassazione: FR (residenza del committente), anche se
l’operazione è eseguita in altro Stato membro
ALTRE PRESTAZIONI DI
INTERMEDIAZIONE
ESEMPIO 3
Prestatore DE
Committente IT
Luogo di tassazione: IT (residenza del committente)
Prestatore DE emette fattura senza Iva
Committente IT applica l’imposta integrando la fattura ex art. 46
D.L. 331/93
ALTRE PRESTAZIONI DI
INTERMEDIAZIONE
ESEMPIO 4
Prestatore CH
Committente IT o FR
Luogo di tassazione: IT – FR (dipende dal committente)
Prestatore CH emette fattura senza Iva
Committente IT integra la fattura ex art. 17, co. 3, del DPR
633/72
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