Pubblico dominio e diffusione del pensiero in Internet
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Pubblico dominio e diffusione del pensiero in Internet
Pubblico dominio e diffusione del pensiero in Internet Prof.ssa Anna Papa Università degli Studi “Parthenope” Napoli • Oggetto del seminario: • rapporto tra i dati di “pubblico dominio” e la Rete, partendo dalla consapevolezza che quest’ultima riduce la distinzione tra accesso e diffusione • Diffusione di dati come strumento di: straordinaria promozione della conoscenza ma nel rispetto dei diritti individuali Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 2 • La circolazione di “dati” (informazioni, basi di dati, ect.) è idonea di per sé a produrre conoscenza dal momento che di regola, circolando, il dato si arricchisce e di conseguenza produce valore. • Alcuni studiosi parlano di “dati arricchiti”, distinguendo tra … Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 3 • Dati, già diffusi con un mezzo, che vengono diffusi con un nuovo mezzo senza apportare agli stessi alcuna modifica • Secondo alcuni questo tipo di diffusione ha solo valore tecnico ma … Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 4 Dati con valore aggiunto • Dati commentati, sistematizzati. In questo caso il valore aggiunto è intellettuale e coincide con la finalità speculativa dell’informazione … ossia la conoscenza e la formazione/influenza dell’opinione pubblica Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 5 Dati con valore aggiunto • Quando l'informazione è correlata ad altre informazioni il valore aggiunto è di tipo documentario. • Si distinguono vari livelli nel valore aggiunto documentario. Il semplice fatto di raccogliere e di riunire delle informazioni isolate rappresenta già un valore aggiunto; l'informazione esiste prima di essere unita ad altre ma tale operazione ne aumenta il valore. • Raccogliere e riunire le informazioni permette di creare dei modelli. • Oltre alla raccolta dell'informazione grezza, i reali valori aggiunti d'ordine documentario sono la classificazione, la selezione e l'organizzazione dell'informazione raccolta. Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 6 Cosa intendere per pubblico dominio complesso di beni - ed in particolare di informazioni - insuscettibili di appropriazione esclusiva da parte di un qualsiasi soggetto pubblico o privato e che sono, invece, disponibili al libero impossessamento ed uso da parte di chiunque Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 7 Nozioni di “pubblico dominio” – ristretta: comprendente solo i dati pubblici • dati raccolti o elaborati, nell'ambito della sua missione, da un servizio pubblico con dei fondi pubblici (solo dati grezzi o anche dati almeno parzialmente rielaborati?) – ampia: idonea a ricomprendere tutti i dati diffusi lecitamente nella sfera pubblica • Tutto ciò che lecitamente viene prodotto per o immesso in Rete opere su cui è già trascorso il periodo di protezione legale: 70 anni dalla morte dell'autore documenti di fonte pubblica (leggi, dati, statistiche, …) opere prive di creatività... Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 8 • Interesse per entrambe le accezioni di pubblico dominio dal momento che: – Le problematiche giuridiche sono sostanzialmente analoghe (privacy, diritto d’autore, etc.) – Ciò che per il settore pubblico appare come un obbligo (la “messa a disposizione” dei dati pubblici) per buona parte degli utenti della Rete è una predisposizione (gift community) Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 9 In ogni caso • Per i soggetti pubblici la diffusione di dati risponde alla promozione della – Conoscenza come valore culturale – Conoscenza come valore civico (partecipazione) – Conoscenza come controllo (trasparenza) Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 10 Quale prospettiva di analisi? - Internet quale spazio di nuovi diritti (si pongono in questa prospettiva ad esempio coloro che ritengono superata la distinzione tra art. 15 e art. 21 Cost, o la tutela del diritto d’autore) - Internet quale nuovo spazio di “vecchi” diritti” (gli aderenti a questa prospettiva promuovono un nuovo bilanciamento tra diritti ma senza stravolgere i rispettivi nuclei) Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 11 • Opzione (pur nella indubbia validità dei due approcci) per la seconda: • Mantenimento della scelta individuale tra due forme di comunicazione (personale e pubblica) molto diverse tra loro sul piano giuridico – Stimolo alla individuazione di nuovi strumenti di tutela della privacy (vulnerabile da strumenti sempre più sofisticati di profilazione) • Stimolo della creatività umana (diritto d’autore) Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 12 • Peraltro: – La Rete non crea un nuovo diritto alla conoscenza ma offre un nuovo efficiente (per costo, diffusione, facilità di utilizzo) mezzo all’adempimento di un compito che è insito nel concetto di democrazia – Stretto legame tra Open data e Open Government ma … Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 13 • Internet quale Rete globale che ha portato a due definizioni delle società contemporanee quali: • Information and Communication Society • Network society Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 14 • Quali le caratteristiche della circolazione delle informazioni in Internet: – Bilateralità (grazie al web2.0) – Immediatezza – Globalità Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 15 • Quali elementi “costruiscono” (in senso atecnico) la Rete: • architettura (codice binario, host, link) • Comportamento individuale (netiquette) • diritto (nazionale, comunitario, internazionale) Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 16 • Internet paragonabile a “una ragnatela senza ragno” composta da – “oggetti” (linea telefonica, banda larga, server, etc) e da – “soggetti” (utenti, fornitori di servizi, Stato, talvolta gestore, talvolta regolatore) Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 17 Ruolo dello Stato • La natura privata della Rete ha da subito limitato il ruolo dello Stato che comunque c’è e può assumere contenuti diversi: – Gestore: qualora sia proprietario del sistema di comunicazione – agevola la funzione di controllo – Promotore: si fa carico di finanziare in tutto o in parte gli interventi strutturali per il potenziamento dell’architettura – Regolatore: individua e introduce le regole da applicare all’uso della Rete (naturalmente nei limiti della globalità di quest’ultima) Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 18 Utenti • Sono coloro che utilizzano la Rete per: – Comunicare in forma riservata (servizio di posta, servizi di telefonia, altre forme) – Manifestare il proprio pensiero, essere informati, reperire informazioni di qualsiasi tipo Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 19 Comunicazione riservata • tutelata dall’art. 15 Cost. che ne garantisce l’inviolabilità e la segretezza (irrilevanza giuridica del contenuto): – – – – E-mail Servizio di telefonia (ad es. skype) Chat e mailing list chiuse Social network??? Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 20 Comunicazione nella sfera pubblica • Tutelata dall’art. 21 Cost. • Incontra: – Limite costituzionale del buon costume – Limiti previsti da legge ordinaria e da bilanciare con la tutela costituzionale • Pietra angolare della democrazia (Corte costituzionale) • Manifestazione e diffusione: distinzione Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 21 • Diffusione del pensiero: – – – – Stampati Stampa quotidiana e periodica Media-audiovisivi Internet: • Blog, forum, chat e mailing list aperte, profili di social network pubblici, siti internet • Talune di queste forme sono espressione del pensiero individuale tutelate dal primo comma (tutela generale), altre sono tutelate dal secondo comma (tutela specifica per la stampa) Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 22 Tre disposizioni a confronto • Art. 21 Cost. it. (1948): 1. Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 2. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 23 • Art. 10 Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950): • • 1 Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2 L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario. Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 24 • Art. 11 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza, 2000) • 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. • 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 25 • Dal combinato disposto delle tre disposizioni emergono tre situazioni giuridiche soggettive: – Libertà di informare – Diritto di essere informati – Diritto di ricevere informazioni Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 26 Fornitore di servizi • il soggetto che esercita un’attività imprenditoriale di prestatore di servizi della società dell’informazione offrendo servizi di connessione, trasmissione ed immagazzinamento dei dati, ovvero ospitando un sito sulle proprie apparecchiature Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 27 Fornitori di servizi • la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione inteso quale servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione si intende: per "servizio a distanza" un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; per "servizio per via elettronica" un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale e di memorizzazione di dati e che e' interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; per "servizio a richiesta individuale di un destinatario di servizi" un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale": Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 28 Direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) e d.lgs. 70/2003 • Definizione di fornitore di servizi (service provider) quale definizione di carattere generale, tendenzialmente omnicomprensiva e prospettica. • In quanto attività di impresa il diritto di riferimento è il diritto civile al fine di disciplinare il rapporto contrattuale con gli utenti Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 29 • Il service provider offre un servizio di trasporto e memorizzazione di dati immessi da altri. • Tali dati, una volta ricomposti, divengono scritti, foto, video, che possono dar luogo ad illeciti civili e penali. • Chi ne risponde? • Risposta più semplice: chi li ha immessi • Risposta prevalente prima del 2003 in Italia: il service provider • Risposta prevalente dopo il 2003: chi li ha immessi a condizione che il provider non …. Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 30 • Ostacoli alla diretta individuazione del responsabile – Dinamicità degli indirizzi IP – Anonimato (protetto e non protetto) In realtà è sempre tecnicamente possibile all’host (pc, mobile, tablet, etc) dal quale sono stati immessi i dati ma non sempre è univocamente possibile individuare chi lo stesse utilizzando in quel momento… Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 31 • Individuazione da parte dell’Unione europea (direttiva del 2000 sul commercio elettronico) e degli Stati che l’hanno recepita di tre categorie di servizi offerti dai service provider: • Mere conduit • Caching • Hosting Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 32 Mere conduit (art. 14 d.lgs. 70/2003) • L'attività di mere conduit consiste nel trasmettere su una rete di comunicazione informazioni come richieste dal destinatario del servizio, o nel fornire l'accesso alla rete (access provider). • Un tale servizio esonera totalmente da qualsiasi responsabilità il prestatore, non vigendo alcun obbligo di controllo a condizione che venga garantita l'oggettività della prestazione resa • Problema del filtraggio Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 33 Attività di Caching (art. 15 d.lgs.70/2003) • Trasmissione su una rete di comunicazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio; memorizzazione intermedia e temporanea nonché automatica delle informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta. • Non c’è responsabilità se: non interviene sui dati, si conforma con l'uso lecito della tecnologia riconosciuta ed utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego di informazioni (tutela della privacy e divieto di profilizzazione); agisce prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitare l'accesso, qualora venga a conoscenza del fatto che di tali informazioni l'autorità giudiziaria ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 34 Attività di hosting (art. 16, d. lgs. 70/2003) • Attività di memorizzazione di informazioni; • assenza di responsabilità del prestatore in relazione alle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio; • C’è invece responsabilità nel caso in cui il provider: – fosse a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione era illecita: in tal caso sarà riconducibile nei confronti dello stesso una responsabilità colposa nel caso in cui, consapevole della presenza sul sito di materiale non lecito e presuntivamente non lecito, ometta di accertarne l'illiceità, o una responsabilità dolosa laddove abbia completa consapevolezza della antigiuridicità della condotta dell'utente cui presta il servizio, omettendo volontariamente di intervenire o di segnalare opportunamente i fatti all'autorità competente. È esclusa la perseguibilità del prestatore qualora, venuto a conoscenza di fatti illeciti su comunicazione delle autorità competenti, si adoperi per rimuovere immediatamente le informazioni illecite. Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 35 Art. 17 d. lgs. 70/2011 • • • • • 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell’informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. 3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente». Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 36 • In definitiva, e pur nei limiti della ricerca di una definizione, i service provider possono essere definiti come “fornitori di un servizio che utilizza in modo diretto l’architettura della Rete, fornendo un servizio di I livello (connessione o ospitalità su un server) • Si esauriscono in questo livello servizi quali email, telefonate on line, ospitalità di siti statici Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 37 Content provider • Categoria diversificata che può essere aggregata intorno alla funzione di “produzione e diffusione di contenuti” • L’insieme di attività rientranti in questa funzione sono ricomprendibili nell’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero • Talvolta è esercizio della libertà di impresa, a volte no • Possono svolgere attività di content: imprese specializzate, hosting provider, utenti Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 38 Attività di content • • • • • • Produzione Aggregazione Selezione Segnalazione Contestualizzazione Indicizzazione ?? Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 39 • Nelle community, ed in particolare nei social network, si sta sviluppando una specifica funzione - la “content curation” – dedicata alla selezione, aggregazione e proposta di contenuti rilevanti per i componenti della comunità. E’ una attività nella quale sono compresenti elementi commerciali e culturali Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 40 Servizio content: - immissione di scritti, foto, video inediti - rielaborazione di opere pubblicate su altri supporti (carta, video) - duplicazione di materiali già esistenti su altri supporti o in Internet Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 41 Siti “content” • • • • • Blog Giornale on line Sito di informazione specializzata Youtube Facebook??? Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 42 Blog • Nato come “diario” oggi assume la natura di sito di informazione “tecnicamente non professionale” • Ospita generalmente contenuti propri ma sempre più spesso ospita contributi altrui nuovi o copiati da altri siti • Problematiche: – Violazione della privacy (chi ne risponde) – Violazione del diritto d’autore (talvolta solo plagio) – Reati contro la reputazione altrui (dove avviene, chi ne risponde?) – Natura di “giornale periodico” non registrato Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 43 Giornale on line • Legge 62/2001 (come specificato dal d.lgs. 70/2003) ha previsto la registrazione dei siti di informazione professionale on line qualora i loro editori vogliano accedere alle provvidenze previste per la stampa • La loro disciplina non è stata però equiparata totalmente alla stampa quotidiana e periodica di cui alla legge 47/1948. • In comune hanno: – La non sequestrabilità – Gli elementi (neanche tutti) previsti per la registrazione Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 44 In particolare • Il direttore non è responsabile per i contenuti pubblicati sul sito • Non è soggetto all’obbligo della rettifica • Chi è danneggiato può chiedere solo il risarcimento del danno • In caso di diffamazione si risponde di diffamazione aggravata Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 45 Youtube • Sito che ospita contributi altrui • Offre un servizio di classificazione e indicizzazione dei contributi • Problematiche: – Chi risponde dell’eventuale commissione di reati? – Chi controlla il rispetto ad esempio del limite costituzionale del buon costume? – Viene posta in essere una attività (eventuale) di “filtraggio”? Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 46 Facebook • Social network • Autodeterminazione dell’utente circa la natura del proprio profilo – Rischi concreti violazione della privacy – Account consentiti a minorenni (12 anni) con conseguente possibilità di accedere a tutti i contenuti pubblici presenti sulla piattaforma • Utilizzato in modo crescente come strumento di diffusione del pensiero • La piattaforma si riserva il diritto di rimuovere o oscurare profili in quanto: – Lesivi di norma di legge – Contrari alla policy aziendale Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 47 Siti di informazione specialistica • Intendiamo siti (tradizionali, forum) riconducibili ad una persona fisica o giuridica, dichiarata, pubblica o privata, che svolga attività: – – – – Assimilabile ad uno stampato (wikipedia) Assimilabile ad un giornale periodico Assimilabile ad un archivio Assimilabile ad una biblioteca Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 48 Divulgazione sapere scientifico • Per poter riprodurre un’opera, in Internet o con altro mezzo, e per diffonderla, l’autore deve aver trattenuto per sé alcuni diritti che normalmente vengono ceduti all’editore. • Nodo centrale per l’auto-archiviazione è che gli autori abbiano mantenuto per sé quei diritti che servono per il riutilizzo della propria opera a fini didattici o di ricerca Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 49 Segue • L’autore deve garantire (anche in forma scritta) a chi gestisce l’archivio istituzionale di essere l’autore dell’articolo, di avere il diritto di riprodurlo e diffonderlo attraverso l’archivio istituzionale e di avere assolto eventuali obblighi nei confronti di terzi. • Gli autori, se in possesso dei diritti, possono autorizzare le proprie istituzioni a esercitare il diritto di riproduzione e distribuzione delle loro opere attraverso una licenza di archivio, così come il diritto di archiviare e conservare l’opera. Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 50 Quali dati possono essere liberamente inseriti • Dati resi disponibili da siti istituzionali (se privi di copyright non occorre indicare la fonte anche se è opportuno farlo per attestare l’attendibilità degli stessi) • Dati non più coperti da diritto d’autore (allorquando siano trascorsi 70 anni dalla morte dell’ultimo autore) – resta l’obbligo di citare l’autore ma è possibile la manipolazione Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 51 Segue • Immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro (art. 70 bis, l.D.A.) • Dati prodotti per essere pubblicati liberamente in Rete • Opere prive di creatività Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 52 • Una particolare forma di comunicazione: – La comunicazione pubblica Viene tradizionalmente distinta in tre tipologie: - comunicazione politica - comunicazione istituzionale - comunicazione sociale Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 53 Comunicazione istituzionale • attività di comunicazione svolta dalla PA centrale e locale, dalle aziende sanitarie, dalle comunità montane, dal sistema delle aziende pubbliche di servizio e di quegli enti che, a prescindere dalla loro natura giuridica, sono chiamati a erogare servizi pubblici. Essa nasce per informare sull’organizzazione politico amministrativa degli enti, far conoscere la normativa, consentire l’accesso alle prestazioni, garantire la trasparenza delle decisioni, assicurare la conoscenza degli iter procedurali, favorire l’ascolto dei cittadini misurando l’apprezzamento per i servizi e il gradimento degli stessi Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 54 Sito dati. Gov .it • Definizione • Con Dati aperti, comunemente chiamati con il termine inglese Open Data anche nel contesto italiano, si fa riferimento ad una filosofia, che è al tempo stesso una pratica. Essa implica che alcune tipologie di dati siano liberamente accessibili a tutti, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione. Continua su Wikipedia Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 55 Disposizioni e soft law in materia • Art. 21 della legge 69/2009 (trasparenza dei curricula e degli stipendi); • Art. 11 del d.lgs 150/2009 (la sezione trasparenza valutazione e merito sui siti pubblici); • Delibera n.105/2010 della Civit (la trasparenza dinamica e l’elenco dei dati che le amministrazioni devono esporre sui loro siti); • Art. 52 comma 1-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, d.lgs 82/05 e d.lgs 235/2010 (promozione della diffusione e dell’utilizzo dei dati, obbligo di esporre i dati in formato aperto); • Linee Guida per i Siti Web della PA – 2011 (è lo strumento per il miglioramento continuo della qualità dei siti web pubblici e specifica le caratteristiche dei dati aperti); • Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni - art. 58 comma 2 del CAD (indicano le modalità per consentire la fruibilità dei dati fra amministrazioni). Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 56 Problematiche (non irrisolvibili) • Tutela della privacy (distinzione tra accesso e diffusione) • Tutela del diritto d’autore del soggetto pubblico (quando presente) • Non adeguata educazione (istruzione) all’utilizzo dei dati da parte dei nativi digitali Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 57 Finalità • Maggiore circolazione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni • Accesso alle informazioni da parte dei cittadini senza aggravi di costi o di tempo • Trasparenza dell’azione amministrativa • Dialogo con i fruitori dei dati Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 58 Sentenze In presenza di un quadro normativo non sempre chiaro – ossia in grado di produrre una giurisprudenza univoca – un ruolo fondamentale in materia è svolto dal giudice ordinario (soprattutto il giudice penale) Nel breve periodo questo fenomeno può essere considerato fisiologico ma l’assenza del legislatore nel lungo periodo rischia di produrre disparità di trattamento e incertezza Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 59 Sentenza Google-Vividown (2010) • Vicenda: – Durante una lezione (docente assente dall’aula) un ragazzo affetto da Sindrome di down viene maltrattato e filmato – Nel video i ragazzi dichiarano di far parte dell’Associazione Vividown – Il video viene postato su Internet e “catturato” dal servizio Google video che lo rende in pochi giorni cliccatissimo – Viene inserito tra i dieci video più divertenti – Ne viene richiesta la rimozione, che avviene dopo un mese – Nel frattempo scatta la querela da parte degli interessati Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 60 Questioni • Google video è un motore di ricerca o è una piattaforma più articolata? • In altri termini si limita a raccogliere con un sistema automatico video sul web – oppure • Cattura siti sul web, li seleziona, li indicizza, etc Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 61 Elementi del giudicato • Come dimostrato dalle perizie Google è in grado di operare macro-selezioni per parole chiave • Ma il giudice non ha voluto prendere in considerazione nella sua sentenza l’art. 16 del d.lgs. 70 del 2003 )avrebbe probabilmente potuto farlo in considerazione del fatto che il video era stato inserito nella sezione “video divertenti” ). Il giudice ha evidentemente ritenuto che l’inserimento nelle Top10 avvenga in base al giudizio degli utenti Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 62 Segue • Il giudice non ha ritenuto di applicare neppure l’ipotesi dell’art. 17 del d. lgs. 70 del 2003 che pure avrebbe potuto richiamare dal momento che è trascorso un tempo non ragionevolmente breve (30 gg.) dal momento della prima segnalazione a quello della rimozione del video Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 63 Sentenza • Il giudice ha condannato i dirigenti Google per violazione della privacy, utilizzando quattro criteri: – – – – Avvenuto trattamento dei dati sensibili Mancato consenso da parte dell’interessato Danno alla persona offesa Dolo specifico da parte del soggetto agente Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 64 Nel complesso • I ragazzi che hanno perpetrato i maltrattamenti sono stati condannati ma solo per diffamazione nei confronti dell’Associazione Vividown, avendo la famiglia dell’interessato ritirato la querela; • La ragazza che ha materialmente inserito il video è sottoposta ad uno specifico procedimento penale • I dirigenti Google sono stati condannati per violazione della privacy o più correttamente per non aver correttamente informato i propri utenti dei rischi derivanti da un non corretto uso dei dati altrui Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB 65 Roma, 21 ottobre 2011 Ulteriore considerazione • Questa sentenza conferma anche la natura di Internet come luogo e non solo come mezzo di comunicazione • A fronte di un fatto illecito avvenuto nel mondo reale se ne produce un altro (la violazione della privacy) che si protrae fino a quando non viene meno rimosso il video Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 66 Sentenza RTI vs YouTube (2009) • Vicenda: – Sulla piattaforma vengono immessi da diversi utenti spezzoni del Grande Fratello, trasmissione televisiva i cui diritti appartengono tutti a RTI – I video sono cliccatissimi anche grazie al fatto che YouTube non solo indicizza ma offre un servizio che consente di accedere a contenuti correlati – RTI dapprima chiede a YT di eliminare i video e in carenza si rivolge all’autorità giudiziaria Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 67 Sentenza • Il giudice di Milano condanna YT sulla base di queste motivazioni: – Violazioni degli artt. 16 e 17 del d.lgs. In particolare il giudice, come già avvenuto per la sentenza Google-Vividown, individua una evoluzione del servizio di hosting che definisce attivo Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 68 Motivazione • YT, nelle condizioni generali di utilizzo della piattaforma, si attribuisce – il diritto di utilizzare, distribuire, riprodurre, modificare, remixare, adattare, estrarre, operare opere derivate, utilizzando i materiali immessi dagli utenti – Riprodurre i contenuti originari e quelli derivati sul qualsiasi piattaforma Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 69 Inoltre • YT: – Può rimuovere in qualsiasi momento i contenuti presenti sulla piattaforma; – Ha inserito un link che consente a qualsiasi utente di segnalare una violazione (che poi valuterà) – Offre il servizio dei video correlati Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 70 • YT ha creato quindi un proprio data-base del quale può disporre a proprio piacimento e che tuttavia ha l’onere di verificare nel momento in cui ne consente la fruizione • C’è inoltre il problema della mancata collaborazione con le autorità di cui all’art. 17 del d.lgs. 70/2003 Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 71 Bilanciamento dei diritti • In questa sentenza nel bilanciamento tra accesso alle informazioni e tutela del diritto d’autore ha prevalso quest’ultimo • Lo stesso caso è stato deciso dal Tribunale Spagnolo (nel 2009) in modo opposto Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 72 D. Lgs. 44/2010 (cd. Decreto “Romani”) • Per servizi di media audiovisivi, in base al Decreto 44/2010, si intendono quelli, posti sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 73 Servizi esclusi • ogni forma di corrispondenza privata; • i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale. • i servizi prestati nell’ambito di attività a prevalente carattere non economico e non in concorrenza con emittenti radiotelevisive, • i servizi che non hanno come finalità principale la fornitura di programmi o nei quali il contenuto audiovisivo è solo accessorio. Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 74 Servizi di caricamento di video o foto altrui Esclusione • i servizi basati sul caricamento di contenuti da parte degli utenti, in quanto tale attività non presuppone una responsabilità editoriale sulla selezione dei contenuti, ma solo l’aggregazione e il commento dei contenuti medesimi da parte degli utenti stessi, a fini di condivisione e senza alcuna finalità economica. Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 75 • Pertanto, i siti che non selezionano ex ante i contenuti generati dagli utenti, ma effettuano una mera classificazione dei contenuti stessi, non rientrano nel campo di applicazione della norma (ma Tribunale di Milano parzialmente contra nella sentenza Google-Vividown). Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 76 Vi è invece responsabilità: • Se vi è sfruttamento economico (basta anche solo la pubblicità); • Se vi è controllo editoriale ossia può riscontrarsi l’esercizio di un controllo effettivo – sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, – sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo nel caso dei servizi a richiesta. Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 77 Natura del controllo Per “controllo effettivo” s’intende la possibilità di assumere decisioni circa l’inserimento o la rimozione di contenuti, la collocazione, le modalità di presentazione, l’attribuzione di codici o la definizione di altre modalità di reperimento da parte dell’utente nell’ambito di un palinsesto o catalogo Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 78 • La responsabilità editoriale del provider non lo trasforma in un editore e non lo assoggetta quindi ad una responsabilità per omesso controllo sui contenuti pubblicati (quindi non art. 57 c.p.) ma al più art. 40 c.p. (non aver impedito, pur essendone stato a conoscenza, il verificarsi di un reato) Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 79 Conclusione • Diversificazione delle forme di comunicazione in Rete come opportunità di sviluppo economico, culturale, sociale • Ciò richiede: – – – – Superamento dei divide Educazione all’uso consapevole ed efficiente della Rete Rielaborazione di taluni istituti giuridici Visione prospettica e globale dello sviluppo di questa tecnologia (destinata ad essere prevalente) Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011 80