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Legislazione sostegno parte I

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Legislazione sostegno parte I
BES. Il quadro culturale e
giuridico
www.facebook.com/max.bruschi
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Max Bruschi
Ispettore MIUR
1
Parte I
Principi generali e quadro
delle fonti primarie
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Max Bruschi
Ispettore MIUR
2
Che cosa è un ordinamento?
• Ubi homo, ibi societas; ubi societas, ibi ius
• Ubi societas, ibi ius; ubi ius, ibi societas
• L'ordinamento, in diritto, indica l'insieme
delle norme giuridiche che regolano la vita
di una comunità all'interno di un sistema
giuridico (ad esempio uno Stato).
3
Gli Ordinamenti Scolastici sono…
• Gli ordinamenti scolastici, in senso ampio, sono
costituiti dall’insieme di norme giuridiche che
regolano la vita dell’istituzione scolastica.
• Con «istituzione», secondo la dottrina di Santi
Romano, si intende (a sua volta) un ordinamento
giuridico, una sfera a sé, più o meno completa, di
diritto.
• Il diritto è ciò che tiene uniti i vari elementi
dell’istituzione e ne fissa e conserva la struttura al
di là degli individui che la compongono.
4
Gli Ordinamenti scolastici oggi
• Appare opportuna una delimitazione delle
materie, e parlare di Ordinamenti didattici
– L’obbligo scolastico: durata e modalità di assolvimento
– La scansione del percorso scolastico, la durata delle
relative articolazioni e le loro caratteristiche
– Le norme generali sugli strumenti didattici
– Le norme generali sulla valutazione degli allievi e gli
esami di Stato
5
LE QUATTRO STAGIONI DEI BES
•
•
•
•
Esclusione
Separazione
Integrazione
Inclusione
6
IL LONTANO PASSATO
“I genitori non avevano diritto di allevare i figli, ma dovevano portarli
in un luogo chiamato tesche, dove gli anziani esaminavano il
bambino: se lo vedevano sano e robusto ne disponevano
l'allevamento e gli assegnavano in anticipo una porzione di terreno
demaniale; se invece lo trovavano gracile e malfatto, ordinavano che
fosse gettato in una voragine del monte Taigeto, detta Apotete. Non
conveniva infatti né alla polis né al bambino stesso che fosse
lasciato crescere per restare sempre debole e dal fisico infelice”
Plutarco, Vita di Licurgo
7
DUE PIETRE MILIARI
«Consideriamo verità evidenti per sé stesse che tutti gli uomini sono
creati uguali; che sono stati dotati dal loro Creatore di taluni diritti
inalienabili; che, fra questi diritti, vi sono la vita, la libertà e il
perseguimento del benessere».
Dichiarazione d’indipendenza , 4 luglio 1776
«Gli uomini nascono e vivono liberi ed uguali nei diritti. Le
destinazioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità
comune»
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, 26 agosto 1789
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I BES: UN ANTESIGNANO
Jean Marc Gaspard Itard, medico e pedagogista, autore di due memorie sul caso di Victor, il
giovane selvaggio, da lui incontrato per la prima volta nel 1799.
Il medico francese si pone degli obiettivi da far raggiungere a Victor: 1) inserirlo nella vita
sociale, 2) risvegliarne la sensibilità nervosa, 3) aumentare i suoi rapporti con gli esseri
circostanti, 4) farlo parlare (obiettivo, quest’ultimo, non raggiunto)
Postula la differenza diagnostica e prognostica tra ritardo mentale cognitivo dovuto a
menomazione e dovuto a condizioni socio-culturali.
9
LA COSTITUZIONE
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi.
Costituzione della Repubblica italiana, 1948
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LA DICHIARAZIONE ONU
Preambolo
«Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro
diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo»
Art. 1
«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. »
Art. 2
«Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di
altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione»
Art. 22
«Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla
realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con
l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua
dignità ed al libero sviluppo della sua personalità»
Art.26
«Ogni individuo ha diritto all'istruzione»
Dichiarazione universale dei diritti umani, 10 dicembre 1948
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DIRITTI DEL FANCIULLO
Articolo 23 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre
una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e
agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e
incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta,
ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un
aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è
affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l’aiuto fornito in conformità con il
paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse
finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che
i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure
sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di
questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo
personale, anche nell’ambito culturale e spirituale.
Convenzione sui diritti del fanciullo (child) ONU, 20 novembre 1989
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LA SEPARAZIONE
L'obbligo scolastico è esteso solo ai ciechi ed ai sordi con la Riforma Gentile del 1923.
Dieci anni più tardi l'istruzione speciale prevede classi differenziali per gli allievi con lievi
ritardi, ospitate nei normali plessi scolastici e scuole speciali per sordi, ciechi ed anormali
psichici, situati in plessi distinti. Per i casi più gravi sono previsti istituti speciali, con lunghi
soggiorni in cui gli allievi vivevano separati anche dalle famiglie.
Le classi differenziali sono però destinate anche agli allievi con problemi di condotta o
disagio sociale o familiare. E' ad esempio il caso dei figli degli emigranti del sud che
giungono nel nord-ovest, i quali molto spesso, di anormale hanno solo la scarsissima
frequentazione della lingua italiana.
Fino alla fine degli anni '60 la logica prevalente rimane quella della separazione, in cui
l'allievo disabile viene percepito come un malato da affidare ad un maestro-medico e come
potenziale elemento di disturbo.
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