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dato personale - Ispettorato Generale

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dato personale - Ispettorato Generale
LA TUTELA DELLA PRIVACY ED IL TRATTAMENTO DEI
DATI SENSIBILI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ISPETTORATO GENERALE
ROMA 17-18 dicembre 2007
Dott.ssa Mirella Agliastro
La protezione dei dati sensibili e personali nell’attività
giudiziaria
FONTI COMUNITARIE
FONTI NAZIONALI
• Linee guida OCSE del 1980;
• L. n. 675/1996
• D.L. nr. 196/03 del 30/06/2003
• Convenzione di Strasburgo del
1981;
• La Convenzione Europea sui
diritti dell’uomo (art. 8);
• Direttiva 95/46/CE.
“Chiunque ha diritto alla protezione dei
dati personali che lo riguardano”
(art. 1 TU).
(il Codice ha positivizzato il relativo diritto)
Il nuovo Codice intende garantire che
“il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali, nonché della
dignità dell’interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità
personale ed al diritto alla protezione
dei dati personali” (art. 2 TU).
I TERRITORI DI RIFERIMENTO
DELLA PRIVACY
Informazione e giornalismo (verità, interesse pubblico, continenza)
 Web e servizi di comunicazione elettronica (tutela per chi immette i
propri dati nella rete)
 Sanità (tutela dati ipersensibili sullo stato di salute)
 Uffici Giudiziari (dati giudiziari e per ragioni di giustizia)
 Intercettazioni (acquisizione legittima e limiti alla divulgazione)
Società dell’immagine, della comunicazione, dell’informazione,
delle nuove tecnologie, che richiedono elevata capacità di raccolta
ed elaborazione delle informazioni.
Bilanciamento interessi in conflitto: privacy ed altri beni
libertà di manifestazione del pensiero, opinione, stampa;
sicurezza nazionale, ordine pubblico, benessere economico del paese,
prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, protezione
dei diritti e delle libertà altrui.
LA PRIVACY
NEGLI UFFICI GIUDIZIARI
SOGGETTI CHE OPERANO NELL’AMBIENTE
GIUDIZIARIO
SEDE DOVE SI EROGA IL SERVIZIO GIUSTIZIA, HA LUOGO LA
DECISIONE DELLE CONTROVERSIE , SI IRROGANO SANZIONI

magistrati; avvocati;
personale amministrativo;
ufficiali giudiziari;
imputati/indagati;
persone offese; testimoni
attori/convenuti;
altri operatori del diritto; c.t.u. e periti;
personale degli studi professionali;
giornalisti;
AMBITO CIVILE
status dei soggetti
(separazioni, divorzi, relazioni parentali,
stato di adottabilità di un minore)
vicende economiche
(stato di insolvenza, procedure
fallimentari ed esecutive)
vicende lavorative
(licenziamenti o infortuni sul lavoro)
pretese risarcitorie
(responsabilità per prestazioni medico
sanitarie, responsabilità professionisti)
AMBITO PENALE
Indagato
(indagini preliminari; informative di PG;
esposti; querele; denunce; intercettazioni; sequestri;
interrogatori; fughe di notizie)
imputato
(ud. prelim. dibattim. appello, imp. reato
connesso; collaboratore, impugnante)
condannato con pronuncia irrevocabile
(fase esecutiva del processo)
persona offesa
(minori abusati, vittime di estorsioni o
di usura)
querelante, impugnante, ricorrente
indagini difensive
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA e CONTROLLO DATI: tratti
differenziali di struttura e di contenuto
Riservatezza:
Riserbo in ordine alle informazioni
personali e della propria vita
privata
Diritto di tenere segreti aspetti,
comportamenti, atti relativi alla
sfera intima della persona.
Divieto di ingerenza e indiscrezione
da parte di terzi nella sfera della
vita privata della persona.
Ha il fine di escludere gli altri da
qualunque interferenza o
intromissione nella vita privata:
erga alios (dimensione intima
della personalità)
Diritto alla protezione dei dati
personali
diritto di ognuno alla tutela delle informazioni sulla
persona fisica che non necessariamente
riguardano la sua sfera intima o familiare
Diritto al controllo del trattamento dei
dati personali
strumento per impedire che le informazioni
personali diventino note ad altri compresi
organizzazioni ed enti qualora il soggetto non
abbia volontariamente scelto di fornirle
instaura una relazione tra:
- Titolare del trattamento, depositario
delle informazioni;
- Portatore dell’interesse al controllo sulla
raccolta, classificazione ed uso da parte di
chi gestisce le banche dati pubblici o privati
DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
La normativa vigente si fa carico di tale protezione:
art. 1:chiunque ha diritto alla protezione di dati che lo riguardano
art. 2: il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto diritti, libertà, dignità con
riferimento a:
riservatezza, identità personale, diritto protezione dati personali
Il trattamento non è attività illecita ma viene regolamentata con una griglia
articolata di norme.
Bilanciamento in ambito giudiziario:
tra interesse all’indagine o
accertamento dei fatti, alla pubblicità e trasparenza dei processi e diritto alla privacy,
posto a presidio della intimità, della riservatezza, dell’identità e della dignità della persona
IL CODICE DELLA PRIVACY APPLICATO AGLI
UFFICI GIUDIZIARI
Disciplina relativa agli uffici giudiziari
trova la sua collocazione
Titolo I Capo I
Art. 46 (Titolari dei trattamenti)
- Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado;
- Il Consiglio Superiore della Magistratura: organo di
autogoverno della magistratura
- Il Ministero della Giustizia: autorità politico-amministrativa ed
organismo con poteri di organizzazione e funzionamento dei servizi
della giustizia.
presso ogni ufficio giudiziario o articolazione distaccata troveremo
UN TITOLARE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILI, INCARICATI
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN CHIAVE DI PRESIDIO DEL TRATTAMENTO DI DATI
Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati (allegato C al d.l.gvo) sono individuati i trattamenti
non occasionali effettuati con strumenti elettronici (banche dati centrali; banche dati condivise tra più
uffici o titolari ad es. banca dati D.D.A. e D.N.A.; casellario; banca dati degli adottabili)
IL CODICE DELLA PRIVACY APPLICATO AGLI UFFICI
GIUDIZIARI
Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia)
Sono effettuati per ragioni di giustizia:
il trattamento di dati personali connessi alla trattazione giudiziaria di affari e
controversie;
il trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura che incide
sulla capacità del magistrato;
le attività ispettive su uffici giudiziari.
Non ricorrono le ragioni di giustizia per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di
personale, dei mezzi, delle strutture, quando non è compromessa la segretezza di atti
connessi alla trattazione.
Non si applicano le disposizioni del codice privacy:
articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, articoli da 39 a 45;
articoli da 145 a 151.
POLIMORFISMO FUNZIONALE DELLA NORMA
DELL’ART. 47
• concorre a definire il trattamento per ragioni di giustizia;
• costituisce un’architrave nell’ordito normativo del codice
privacy: indica una disciplina, escludendo una parte di
applicazione;
• contribuisce con l’art. 160 a prevedere il controllo del
Garante sull’attività giudiziaria;
DEROGHE AL REGIME ORDINARIO
Sono esonerati da una parte della disciplina del codice privacy:
esercizio diritti dell’interessato, informativa della cessazione,
prescrizioni per i soggetti pubblici, regole di notifiche,
accesso dell’interessato e tutela amministrativa,
autorizzazione preventiva del garante
La franchigia di esclusione si spiega:
Diritti dell’interessato perché prevale l’interesse pubblico
Adempimenti: gli uffici giudiziari sono esonerati da
informativa, notificazione, richieste di autorizzazione,
obblighi di comunicazione al Garante.
IL CODICE DELLA PRIVACY APPLICATO AGLI
UFFICI GIUDIZIARI
Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari)
L’autorità giudiziaria può acquisire telematicamente per fini di giustizia:
dati;
informazioni;
atti e documenti da soggetti pubblici.
Acquisizione telematica che avviene attraverso la consultazione,
mediante reti di comunicazione elettronica:
di pubblici registri;
elenchi;
schedari e banche di dati.
Obbligo: rispettare articoli 3 e 11 del codice privacy.
DATO PERSONALE: DEFINIZIONE
• Paradigma descrittivo del sintagma “dato personale”:
– qualsiasi informazione: linguaggio, suono o immagine
– su qualunque supporto: carta, floppy, nastro, etere
– in grado di individuare persone fisiche o enti, direttamente o
indirettamente mediante cifrature, codici, aggregazioni elementari
TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI
Geografia terminologica:
•Dati comuni: generalità; indirizzo, recapito telefonico, posta elettronica, numero
patente, codice fiscale, targa dell’autovettura ... provenienti da pubblici registri.
•Dati sensibili (Art 4 comma 1° lett. d):
idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche,
l’adesioni a partiti, sindacati e/o associazioni.
•Dati semisensibili:
presentano rischi specifici per i diritti, le libertà, la dignità dell’interessato in ordine
alla natura dei dati, modalità del trattamento, effetti che può determinare: impronte
digitali, elenchi di sospettati o persone inserite nelle centrali rischi: art. 17.
•Dati ipersensibili:
quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale delle persone.
TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI
IN AMBITO GIUDIZIARIO
Dall’arsenale definitorio:
 dati giudiziari: informazioni idonee a rivelare
provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale, anagrafe di
sanzioni amministrative dipendenti da reati; carichi
pendenti, qualità di imputato o indagato ex art.60 o 61
c.p.p. (art. 4 Lett. e)
 dati trattati per ragioni di giustizia: trattamenti di dati
correlati alla trattazione giudiziaria di affari e controversie con diretta
incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive
presso uffici giudiziari (art. 47).
TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI
IN AMBITO GIUDIZIARIO
Il tessuto previsionale della norma è così articolato:
Art. 47 1° comma: ha per oggetto il trattamento effettuato per ragioni
di giustizia; esclude una parte della disciplina del codice (riguardante
l’esercizio di diritti, l’informativa, il consenso dell’interessato).
Art. 47 2° comma: dati trattati per ragioni di giustizia: quelli connessi
alla trattazione giudiziaria di affari e controversie
Art. 47 ultimo comma: le ragioni di giustizia non ricorrono per le attività
di ordinaria gestione amministrativa del personale (ad eccezione dei
dati sanitari, sindacali, ecc.).
<<TRATTAMENTO>> DEI DATI PERSONALI
Latitudine concettuale dell’art. 4 lett.a)
operazioni e attività consistenti in
 Raccolta;  Registrazione;  Organizzazione; 
Conservazione;
 Consultazione;  Elaborazione;  Modificazione;
 Selezione;  Estrazione;  Raffronto;
 Utilizzo;
 Interconnessione;
 Comunicazione (anche solo messa a disposizione ovvero
consultazione); diffusione;
 blocco, Cancellazione;
 distruzione di dati anche se non registrati in una banca
dati.
OBBLIGHI DELL’ART. 11: LE MODALITÀ DI RACCOLTA
• liceità e trasparenza del trattamento:
il titolare deve far conoscere all’interessato l’intenzione di raccogliere e
registrare i suoi dati
• correttezza nel trattamento:
l’interessato non deve essere fuorviato da indicazioni parziali o
incomprensibili
• finalità:
legittima, manifesta, determinata
• qualità dei dati:
esattezza delle informazioni conservate, monitoraggio e aggiornamento
costante dei dati, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità,
temporaneità della conservazione.
L’ORIZZONTE DEI PRINCIPI
DELL’ART. 11 DEL CODICE
PRINCIPI INTESSUTI NELLA TRAMA DEL SISTEMA:
• Principio di necessità o essenzialità delle informazioni
•
•
•
raccolte;
Principio di pertinenza;
Principio di completezza;
Principio di non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e
di trattamento:
i sistemi operativi e i programmi informatici devono essere configurati in modo da
ridurre al minimo l’uso di dati personali
I dati trattati in violazione della disciplina
sono inutilizzabili
CONTROLLO DEL GARANTE
• Sull’attività giudiziaria: intercettazioni sequestri,
acquisizione di documenti, altro materiale probatorio
• Art. 47 e 160 d.lgs. n. 196/2003
- Trattamento di dati in affari e controversie
con idonee modalità il garante effettua gli accertamenti
- Accertamenti su atti di indagine coperti dal segreto
differibili su richiesta
(114, 115, 116, 329 293 /3 391 quinquies c.p.p.,
326, 617, 734 bis, 684, 685 c.p.).
La validità efficacia ed utilizzabilità di atti documenti e provvedimenti
resta regolata dalle norme processuali del c.p.p.
e del c.p.c.
I PRESIDI DI TUTELA
• Segnalazioni e reclami al Garante: interessato può sollecitare un accertamento del Garante
•
sulla liceità dei trattamenti, presentando una segnalazione o un reclamo.
Non applicazione art. 145-151 cod.
• Potere di controllo del garante: art. 157, 160 potere di effettuare accertamenti sulla
conformità del trattamento alle norme sulla protezione dei dati personali
Tutela giudiziaria ordinaria e sanzioni: possibilità di adire l’autorità giudiziaria ordinaria
avvalendosi del regime speciale previsto all’art. 152 del Codice Privacy.
Su richiesta dell’interessato o per decisione del giudice, si può
impedire la pubblicazione o la divulgazione dei dati
identificativi dell’interessato riportati nella sentenza (art. 52).
DISAMINA DELLE PROBLEMATICHE DI MAGGIORE
VULNERABILITA’
trattamento attraverso comunicazioni verbali,
documenti cartacei, strumenti informatici
- fascicolo d’ufficio;
- tenuta dei registri;
- svolgimento delle udienze;
- sentenze;
CALENDARI DI UDIENZA E REGISTRI GIUDIZIARI
• Rilascio copie e consultazione registri: sono attività
•
•
•
•
svolte per ragioni di giustizia, non si applicano le norme
sulla privacy, trovano applicazione principi di pertinenza
e sicurezza del trattamento dati.
Calendario processi, udienze e sentenze: sono
pubblici, conoscibili da chi vi abbia interesse.
Ruoli affissi ex art. 116 disp. att. c.p.c.
Registri (cartacei ed elettronici): livello di accesso
differenziato (pubblico, limitato agli aventi diritto,
consentito previa autorizzazione, riservato agli uffici).
Questioni pendenti: accessibili a chi vi abbia interesse.
PUBBLICITA’ DELLE SENTENZE
• Sentenze: pubbliche ed accessibili a chiunque, una volta concluso il
grado di giudizio.
• Art 51 e 52 cod. privacy: permangono le cautele a tutela della
riservatezza mediante anonimizzazione dei dati identificativi degli
interessati.
• Per pubblicazioni su riviste giuridiche, supporti elettronici, reti di
comunicazione elettronica.
• Le cautele riguardano l’oscuramento dei dati identificativi non la
diffusione delle sentenze che resta pubblica.
• Art. 52 cod. privacy prevede due livelli di tutela:
– 1) per l’interessato, devono ricorrere motivi legittimi.
– 2a) anonimizzazione per legge nel caso di persone offese da atti di
violenza sessuale, 743 bis c.p. divieto pubblicazione generalità
– 2b) anonimizzazione per legge quando si tratta di identità di minori,
rapporti di famiglia, stato di persone
CASELLARIO GIUDIZIARIO CARICHI PENDENTI
•
•
•
Il casellario:
archivio contenente condanne penali, sentenze
in materia civile e fallimentare aventi interesse
pubblico;
ha funzione di pubblicità sullo stato delle
persone: pubblicità relativa;
Rilascio dei certificati:
– senza limiti alla persona interessata;
– solo per attività istituzionali agli Organi Giudiziari per
ragioni di giustizia, alle Amm. Pubbl., Enti incaricati di
pubblico servizio.
POLO SOGGETTIVO
MODELLO ORGANIZZATIVO
Strutture organizzative ed operative in cui avvengono i trattamenti:
• TRIBUNALE CORTE TERRITORIALE
• PROCURA E PROCURA GENERALE
• SEZIONE DISTACCATA
• Ufficio NEP
Il modello ricalca i tratti fisionomici
dell’organizzazione dell’ufficio
STRUTTURE PREPOSTE
• Uffici magistrati e Sezioni: fascicoli, cause in corso,
•
•
•
•
•
fascicoli di esecuzione
Cancelleria civile e penale: registri e fascicoli; gestione
dell’iter processuale, inserimento dati, aggiornamento,
Segreteria personale: fascicoli personali delle unità di
personale,
Settore contabilità: gestione spese, ed emissione
ordinativi
Settore spese giustizia: registri e atti processuali
liquidazione compensi ad avvocati ausiliari testimoni
Settore recupero crediti: pene e spese di giustizia.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
• Persona fisica o giuridica, ente, P.A. organismo a cui competono le
decisioni sulle finalità modalità e sicurezza del trattamento dei dati
personali (art. 4 lett. f).
Figura rappresentativa dell’ente
Capo della singola unità organizzativa
• Compiti del Dirigente:
Direzione, indirizzo, rappresentanza, organizzazione, gestione, programmazione,
proposta, informazione, sorveglianza e vigilanza.
• In materia di privacy incombono sul capo dell’ufficio: le scelte
organizzative circa la designazione di collaboratori e assegnazione
dei compiti.
Sullo stesso grava:
– l’obbligo di dettare le misure minime di sicurezza,
– l’obbligo di vigilare sull’applicazione delle misure,
– il dovere di adottare misure per evitare un incremento dei rischi.
OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La mancata o insufficiente adozione delle misure di
sicurezza idonee
può generare responsabilità civile presunta per danni
anche non patrimoniali ex art. 2050 (esercizio di attività
pericolose), salva prova di “aver adottato tutte le misure
idonee a evitare il danno”.
La mancata o insufficiente adozione delle misure di
sicurezza minime
può essere fonte di responsabilità penale ex art.169:
(l’adozione del DPS è considerata misura minima)
POLO OGGETTIVO: MORFOLOGIA
DEGLI STRUMENTI CARTOLARI
DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA SICUREZZA
• Documento redatto obbligatoriamente dal Titolare
trattamenti su dati sensibili o giudiziari effettuato mediante elaboratori elettronici.
• Predisposto o aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.
• Può essere unico per la sede centrale e le sezioni distaccate
o redatto per ciascuna sede.
• Deve essere corredato:
– Decreto di nomina dei soggetti coinvolti nel trattamento
– Relazione sull’attuazione della normativa
– Manuale Utente per la sicurezza
Deve essere comunicato al CG, all’ufficio distrettuale per l’informatica
ed al referente per l’informatica
DOCUMENTO PROGRAMMATICO
SULLA SICUREZZA
Scopo: indicare le misure di sicurezza che il Titolare adotta a tutela del proprio patrimonio informativo
descrive i criteri e le norme di sicurezza,
le misure tecniche ed organizzative per garantire:
disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza delle informazioni trattate.
• Obiettivi prefissati: individuazione di:
–
–
–
–
–
Trattamenti da effettuare presso le singole unità operative (cancellerie)
Compiti e responsabilità nel trattamento dei dati
Analisi dei rischi (accesso indesiderato, perdita, distruzione dei dati)
Misure per garantire la sicurezza (password, backup periodici, antivirus)
Operatori abilitati ad adottarle
• Strategie per il raggiungimento gli obiettivi:
–
–
–
–
Criteri di protezione fisica, aree e controllo degli accessi
Criteri e procedure per assicurare l’integrità dei dati
Criteri di sicurezza della trasmissione
Formazione sulla sicurezza informatica
DECRETO DI NOMINA DEI SOGGETTI COINVOLTI
NEL TRATTAMENTO
• provvedimento del Capo Ufficio nella sua qualità di
titolare del trattamento dati
• contiene la designazione di:
- responsabili del trattamento (magistrati, figure
professionali C3, C2, C1);
- incaricati del trattamento (per settore di competenza:
penale, civile, ufficio schede, ufficio spese giustizia,
recupero crediti NEP);
- la indicazione dell’amministratore di sistema (ads)
nominato dal DGSIA.
INCARICATI DEL TRATTAMENTO
sono tutti gli altri dipendenti nominati quali incaricati
ai quali è conferito l’accesso ai terminali del Sistema RE.GE., Civile
SIALL, Statistiche SICC, SICC per esecuzione immobiliare,
Prometeo, MAC 3 UGV, CTU, Statistiche Xenia, Protocollo
Informatico, Spese di Giustizia e degli altri sistemi informatici
utilizzati dall’Ufficio, nonché l’utilizzo di archivi e basi dati,
informatizzati e cartacei.
RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA E CONTROLLO DEI
DATI
• redatta dal Dirigente amministrativo;
• contiene la sintesi del progetto di
sicurezza e delle misure adottate;
• disposizioni operative scritte agli incaricati
del trattamento;
• sensibilizzazione degli incaricati che
concorrono all’attività di trattamento.
MANUALE UTENTE PER LA SICUREZZA
•
Referente informativo per gli utenti della rete
informatica dell’Ufficio Giudiziario (magistrati,
cancellieri, personale cui viene fornita una
workstation).
•
Fornisce agli incaricati del trattamento una
prospettiva sulle misure di sicurezza adottate sulla
protezione dei dati e sulle responsabilità degli utenti
del sistema informatico dell’ufficio.
•
Gli utenti del sistema informatico dell’Ufficio sono
tenuti ad osservare regole fisiche, organizzative,
logistiche atte a ridurre al minimo rischi di perdita,
danneggiamento o diffusione non autorizzata dei
dati.
ANALISI DEI RISCHI CONNESSI AL
TRATTAMENTO INFORMATICO
• Accesso al sistema informativo anonimo;
• Diffusione informazioni riservate;
• Danni, furto dati;
• Incendio rottura server;
• Perdita di dati;
• Cancellazione archivi on line;
• Corruzione software;
• Virus;
• Negligenza, disattenzione, incuria.
ARSENALE DELLE MISURE DI SICUREZZA
Adozione di sistemi
• tecnici: locali, ubicazioni, sale server, armadi
contenenti apparati di rete;
• logistici: possesso chiavi e accessi controllati;
• organizzativi: protezione apparecchi, utilizzo
portatili, gestione e somministrazione di
password ecc.
• in grado di garantire la protezione, la
conservazione e l’integrità dei dati.
COMPENDIO DELLE MISURE DI CONIO
INFORMATICO
• antivirus;
• sostituzione password;
• backup periodici;
• assistenza hardware;
• presidio fisico dei locali;
• assistenza sistemistica.
LA PROTEZIONE DEGLI ATTI E DEI
DOCUMENTI
MISURE ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE
CUSTODIA, ACCESSO, CONSULTAZIONE (LUOGHI, MODALITA’,
ACCORGIMENTI, CAUTELE):
• atti e fascicoli del processo civile, volontaria giurisdizione
(accessibili solo alle parti in causa e procuratori costituiti):
custodia, visione, rilascio copie;
• fascicoli fallimentare, esecuzione mobiliare e immobiliare:
custoditi in cancelleria e maneggiati da personale interno.
No consultazione ruoli;
• fascicolo dibattimento penale: accessibili parti e difensori,
custodia, istanza scritta per rilascio copia;
• fascicolo GIP e GUP intercettazioni: armadi chiusi presso i
giudici, arredi separatori.
LA PROTEZIONE DEGLI ATTI E DEI
DOCUMENTI: APPARATO DELLE
MISURE ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE
CUSTODIA, ACCESSO, CONSULTAZIONE (LUOGHI,
MODALITA’, ACCORGIMENTI, CAUTELE):
• corpi di reato
• fascicoli recupero crediti
• ruoli udienza: elenchi affissi alla porta esterna dell’aula
•
•
•
•
sola indicazione dell’affare
fascicoli personali: segretezza, sottochiave
schede sanitarie: consegnate dal medico ex l. n.
626/1994
movimentazione e trasporto fascicoli delle cause
sentenze.
MISURE DI SICUREZZA
NEGLI UFFICI DI PROCURA
• Parole chiave (password) per accedere ai registri informatizzati:
custodite in una cassaforte, in busta chiusa.
• personale e unità in servizio presso le sezioni di P.G.:
provvedimenti di nomina e sensibilizzazione.
• trasporto dei fascicoli: mediante personale addetto, consegnati
direttamente al PM di udienza o al personale degli uffici giudicanti.
• intercettazioni: consegnate dal cancelliere responsabile del
servizio in busta chiusa all’ausiliario che provvede a recapitarli
“brevi manu” al personale dell’ufficio GIP.
• fascicoli voluminosi: trasportati dalla P.G. o consegnati a mani del
pubblico ministero d’udienza.
PROTOCOLLI SANZIONATORI
A conclusione dell’itinerario espositivo si richiama il sistema
articolato delle sanzioni:
SANZIONI PENALI da 3 mesi a 3 anni di reclusione per tipo di reato:
• illecito trattamento dei dati comuni e dei dati sensibili (reato
generico a dolo specifico);
• inosservanza dei provvedimenti del Garante;
• mancata adozione delle misure minime di sicurezza;
• falsità nelle notificazioni o nelle dichiarazioni rese al Garante.
SANZIONI AMMINISTRATIVE da € 500 a € 60.000:
• omessa o incompleta notificazione;
• omessa o inidonea informativa all’interessato;
• mancato rilascio di informazioni o esibizione della
documentazione richiesta dal Garante.
RISARCIMENTO DEL DANNO patrimoniale e non patrimoniale.
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