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Multe: irregolare la notifica al precedente indirizzo se il

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Multe: irregolare la notifica al precedente indirizzo se il
dottrina
di Ugo Terracciano*
Multe: irregolare la notifica
al precedente indirizzo se il
trasgressore ha denunciato la
variazione all’anagrafe
M
ulta all’indirizzo sbagliato? La notifica è irregolare se il trasgressore ha correttamente denunciato il
cambio di residente all’anagrafe.
A colpo d’occhio l’affermazione è scontata, nella giurisprudenza italiana, invece, lo è molto meno.
Anzi, ci sono volute le Sezioni Unite della Cassazione per tracciare un orientamento chiaro ed univoco le cui
motivazioni sono espresse nella sentenza 9 dicembre 2010, n. 24851.
Da dove nasce la cosa? Il fatto è il seguente: multa con l’autovelox ai primi di dicembre, verbale di
contestazione redatto a fine marzo ed infine notifica nell’ultima decade di giugno. Notificare una multa è
generalmente facile, ma in questo caso non è stata una procedura senza complicazioni per la Stradale di
Udine, che basandosi sui registri automobilistici ha spedito l’indesiderata missiva al recapito di Verona ove il
trasgressore risultava risiedere. Peccato (o fortuna, dipende dai punti di vista) che quest’ultimo a quell’indirizzo
non abitasse più da almeno due anni, essendosi trasferito nel Comune di Buttrio. Ed è proprio in quel Paesino
che il trasgressore era poi stato raggiunto dalla raccomandata della Stradale che, nonostante gli infruttuosi
tentativi su Verona, non aveva mollato la presa. Nel frattempo, però, secondo l’automobilista, il termine di
legge per la notifica era scaduto. Al contrario, da una lettura del codice stradale fatta dalla prefettura, il dies
a quo, decorre dalla data in cui “risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione
del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la p.a. è posta in
grado di provvedere alla loro identificazione”.
Una divergenza di opinioni a doppio effetto: il primo e più immediato, nelle aule di giustizia friulane, l’altro,
più importante, a livello di giurisprudenza di legittimità, poiché la causa ha impresso una spinta decisiva
sull’Alta Corte, chiamata in ultima istanza a dirimere una diatriba nata tra le diverse Sezioni della Cassazione.
Partiamo dal Friuli dove l’automobilista ha ottenuto ragione dal Giudice di Pace di Monfalcone: vero che la
notifica del verbale era stata tentata invano nella residenza del ricorrente (dai pubblici registri in Verona), ove
non era stato rinvenuto il destinatario, né individuato alcun luogo a lui riferibile; vero anche che in seguito il
verbale era stato notificato il 22/6/2004 con ritiro personale del plico in Buttrio, Comune nel quale l’opponente
risiedeva dal 18/9/2002 (come risultava da certificato storico di residenza); matematico e palese che tra il
9/12/2003 e il 22/6/2004 erano trascorsi più di 150 giorni. Date le premesse il Giudice stabiliva che il verbale
avesse perso ogni efficacia.
Più difficile il compito delle Sezioni Unite, dal momento che sul giorno da cui computare il termine si sono
creati fronti opposti e sentenze contrastanti.
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Da una parte un primo schieramento ha sostenuto
che il termine decorre sempre e comunque da
quando il trasgressore abbia chiesto l’annotazione
del cambio di residenza agli uffici dello stato civile
dell’amministrazione comunale, indipendentemente
dall’eventuale analoga segnalazione anche all’Archivio
Nazionale dei Veicoli della Motorizzazione civile. Come
avanguardia di questa posizione si può richiamare la
sentenza 9 luglio 2009, n. 16185 (conformi Cass. 21
gennaio 2006 n. 24673; 20/1/2010 n. 928; 18/1/2010
n. 653) secondo cui “in tema di violazioni de codice
della strada, la disposizione contenuta nell’articolo
247 del Regolamento di esecuzione approvato con
d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nel prevedere che
le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza,
già dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale,
debbano essere eseguite a cura della pubblica
amministrazione, comporta - anche in ragione del
fatto che non esiste più una norma simile a quella di cui
al D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, articolo 59, (Codice
della strada abrogato), che imponeva all’interessato
la comunicazione del cambio di residenza - che la
notifica effettuata, in forza del dlgs. 30 aprile 1992,
n. 985, articolo 201, comma 3, ultimo periodo, al
precedente indirizzo del contravventore risultante dagli
archivi, ove questi non siano aggiornati, non possa
ritenersi validamente eseguita, atteso che il ritardo
dell’Amministrazione nell’aggiornare i propri archivi
non può produrre effetti negativi nella sfera giuridica
del cittadino non inadempiente”
Di tutt’altro segno un altro orientamento secondo cui
il cittadino che muti la propria residenza ha l’obbligo
di segnalare la circostanza sia agli uffici dell’anagrafe,
sia alla Motorizzazione Civile e, ove ciò non faccia,
il termine per la notifica decorre dall’annotazione del
cambio di residenza nei registri della Motorizzazione
Civile a nulla rilevando l’eventuale avvenuta precedente
analoga annotazione presso l’anagrafe comunale. In
relazione a questa seconda posizione, la sentenza
12 giugno 2008 n. 15831 (conformi Cass. 25635/07;
24673/06; 28244/05) affermava che “in tema di
violazione del codice della strada, la notificazione del
verbale di contestazione al proprietario dell’autoveicolo
presso la residenza risultante dal pubblico registro
automobilistico (P.R.A.) è valida ed efficace, anche
se la residenza non corrisponde a quella effettiva, se i
destinatario della contestazione non abbia provveduto
ex articolo 94 del codice della strada, a comunicarne la
modifica entro 60 gg. dal cambiamento, incombendo
su di esso un obbligo di collaborazione la cui omissione
integra un illecito amministrativo”.
Insomma, andando alla sostanza, tante sentenze
che addossano l’onere di variare i dati nei registri
della motorizzazione all’automobilista, tante altre che
propendono per la soluzione antitetica di assegnare
l’onere alla P.A.. Di qui la necessità di un intervento
delle Sezioni Unite, come arbitro tra gli opposti fronti.
Osserva l’Alta Corte come l’art. 247 reg. esec. del
codice della strada, stabilisce che le comunicazioni
al P.R.A. del cambio di residenza dichiarato dal
proprietario all’anagrafe comunale (nel rispetto della
procedura da seguire e con l’indicazione dei dati relativi
alla patente ed ai mezzi di appartenenza) debbano
essere eseguite d’ufficio a cura della P.A. per cui,
ove la P.A. non abbia proceduto all’aggiornamento
dei relativi archivi, la notifica della contestazione
effettuata al precedente indirizzo del contravventore
(risultante dagli archivi non aggiornati) non può ritenersi
correttamente eseguita. Peraltro, aggiunge la Corte, il
contrasto giurisprudenziale in materia è meno evidente
di quanto possa apparire dalla semplice lettura delle
massime delle relative sentenze. Infatti, tutte le
decisioni che, per la notifica del verbale, hanno fatto
decorrere il “dies a quo” dalla variazione anagrafica
(e non dall’annotazione di essa nel P.R.A.), hanno
ad oggetto casi in cui la detta variazione era stata
debitamente comunicata dall’interessato al comune
di residenza, mentre le pronunzie che hanno fatto
decorrere il “dies a quo” per la notifica, nel caso di
trasferimento di residenza, dal momento della avvenuta
variazione nel P.R.A., si riferiscono a fattispecie in cui
il trasgressore non aveva comunicato il cambio della
propria residenza né all’anagrafe né al P.R.A.. Conflitto
apparente, dunque, data la consistenza diversa dei casi
messi a confronto. Del resto, non sussiste contrasto
nemmeno tra le previsioni di cui all’art. 94 comma
2, del codice della strada, e l’art. 247 comma 3 del
regolamento di esecuzione (norme entrambe ispirate
da un’evidente esigenza di semplificazione), atteso che
solo per le prime tre ipotesi di cui alla prima norma è
previsto che l’ufficio competente proceda “su richiesta
dell’acquirente”, mentre per il trasferimento di residenza
disposto a seguito di richiesta dell’interessato agli uffici
comunali e da questi trasmesso all’ufficio centrale
operativo della Direzione generale della M.C.T.C., non
necessita alcuna preventiva domanda dell’interessato.
In parole povere basta una dichiarazione al Comune ed
il resto deve avvenire in automatico. Ogni omissione
o ritardo non può penalizzare l’utente.
Dalle Sezioni Unite, dunque, una parola finalmente
chiara sui principi che regolano la materia.
Riassumiamoli così: innanzitutto, il “dies a quo” del
termine per la notifica del verbale di contestazione,
nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza
provvedendo a far ritualmente annotare la relativa
variazione (con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli
di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e
non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, va
individuato nella data di annotazione della variazione di
residenza negli atti dello stato civile; in secondo luogo
non può ritenersi tempestiva la notifica del verbale
quando siano trascorsi più di 90 giorni dalla variazione
anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale
domanda di cambio di residenza con l’indicazione
dei dati relativi ai veicoli di appartenenza, ma meno di
90 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell’Archivio
Nazionale Veicoli.
Funzionario della Polizia di Stato e
Docente di Politiche della Sicurezza
presso l'Università di Bologna
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