Multe: irregolare la notifica al precedente indirizzo se il
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Multe: irregolare la notifica al precedente indirizzo se il
dottrina di Ugo Terracciano* Multe: irregolare la notifica al precedente indirizzo se il trasgressore ha denunciato la variazione all’anagrafe M ulta all’indirizzo sbagliato? La notifica è irregolare se il trasgressore ha correttamente denunciato il cambio di residente all’anagrafe. A colpo d’occhio l’affermazione è scontata, nella giurisprudenza italiana, invece, lo è molto meno. Anzi, ci sono volute le Sezioni Unite della Cassazione per tracciare un orientamento chiaro ed univoco le cui motivazioni sono espresse nella sentenza 9 dicembre 2010, n. 24851. Da dove nasce la cosa? Il fatto è il seguente: multa con l’autovelox ai primi di dicembre, verbale di contestazione redatto a fine marzo ed infine notifica nell’ultima decade di giugno. Notificare una multa è generalmente facile, ma in questo caso non è stata una procedura senza complicazioni per la Stradale di Udine, che basandosi sui registri automobilistici ha spedito l’indesiderata missiva al recapito di Verona ove il trasgressore risultava risiedere. Peccato (o fortuna, dipende dai punti di vista) che quest’ultimo a quell’indirizzo non abitasse più da almeno due anni, essendosi trasferito nel Comune di Buttrio. Ed è proprio in quel Paesino che il trasgressore era poi stato raggiunto dalla raccomandata della Stradale che, nonostante gli infruttuosi tentativi su Verona, non aveva mollato la presa. Nel frattempo, però, secondo l’automobilista, il termine di legge per la notifica era scaduto. Al contrario, da una lettura del codice stradale fatta dalla prefettura, il dies a quo, decorre dalla data in cui “risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la p.a. è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”. Una divergenza di opinioni a doppio effetto: il primo e più immediato, nelle aule di giustizia friulane, l’altro, più importante, a livello di giurisprudenza di legittimità, poiché la causa ha impresso una spinta decisiva sull’Alta Corte, chiamata in ultima istanza a dirimere una diatriba nata tra le diverse Sezioni della Cassazione. Partiamo dal Friuli dove l’automobilista ha ottenuto ragione dal Giudice di Pace di Monfalcone: vero che la notifica del verbale era stata tentata invano nella residenza del ricorrente (dai pubblici registri in Verona), ove non era stato rinvenuto il destinatario, né individuato alcun luogo a lui riferibile; vero anche che in seguito il verbale era stato notificato il 22/6/2004 con ritiro personale del plico in Buttrio, Comune nel quale l’opponente risiedeva dal 18/9/2002 (come risultava da certificato storico di residenza); matematico e palese che tra il 9/12/2003 e il 22/6/2004 erano trascorsi più di 150 giorni. Date le premesse il Giudice stabiliva che il verbale avesse perso ogni efficacia. Più difficile il compito delle Sezioni Unite, dal momento che sul giorno da cui computare il termine si sono creati fronti opposti e sentenze contrastanti. 20 Da una parte un primo schieramento ha sostenuto che il termine decorre sempre e comunque da quando il trasgressore abbia chiesto l’annotazione del cambio di residenza agli uffici dello stato civile dell’amministrazione comunale, indipendentemente dall’eventuale analoga segnalazione anche all’Archivio Nazionale dei Veicoli della Motorizzazione civile. Come avanguardia di questa posizione si può richiamare la sentenza 9 luglio 2009, n. 16185 (conformi Cass. 21 gennaio 2006 n. 24673; 20/1/2010 n. 928; 18/1/2010 n. 653) secondo cui “in tema di violazioni de codice della strada, la disposizione contenuta nell’articolo 247 del Regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nel prevedere che le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza, già dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale, debbano essere eseguite a cura della pubblica amministrazione, comporta - anche in ragione del fatto che non esiste più una norma simile a quella di cui al D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, articolo 59, (Codice della strada abrogato), che imponeva all’interessato la comunicazione del cambio di residenza - che la notifica effettuata, in forza del dlgs. 30 aprile 1992, n. 985, articolo 201, comma 3, ultimo periodo, al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi, ove questi non siano aggiornati, non possa ritenersi validamente eseguita, atteso che il ritardo dell’Amministrazione nell’aggiornare i propri archivi non può produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino non inadempiente” Di tutt’altro segno un altro orientamento secondo cui il cittadino che muti la propria residenza ha l’obbligo di segnalare la circostanza sia agli uffici dell’anagrafe, sia alla Motorizzazione Civile e, ove ciò non faccia, il termine per la notifica decorre dall’annotazione del cambio di residenza nei registri della Motorizzazione Civile a nulla rilevando l’eventuale avvenuta precedente analoga annotazione presso l’anagrafe comunale. In relazione a questa seconda posizione, la sentenza 12 giugno 2008 n. 15831 (conformi Cass. 25635/07; 24673/06; 28244/05) affermava che “in tema di violazione del codice della strada, la notificazione del verbale di contestazione al proprietario dell’autoveicolo presso la residenza risultante dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è valida ed efficace, anche se la residenza non corrisponde a quella effettiva, se i destinatario della contestazione non abbia provveduto ex articolo 94 del codice della strada, a comunicarne la modifica entro 60 gg. dal cambiamento, incombendo su di esso un obbligo di collaborazione la cui omissione integra un illecito amministrativo”. Insomma, andando alla sostanza, tante sentenze che addossano l’onere di variare i dati nei registri della motorizzazione all’automobilista, tante altre che propendono per la soluzione antitetica di assegnare l’onere alla P.A.. Di qui la necessità di un intervento delle Sezioni Unite, come arbitro tra gli opposti fronti. Osserva l’Alta Corte come l’art. 247 reg. esec. del codice della strada, stabilisce che le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale (nel rispetto della procedura da seguire e con l’indicazione dei dati relativi alla patente ed ai mezzi di appartenenza) debbano essere eseguite d’ufficio a cura della P.A. per cui, ove la P.A. non abbia proceduto all’aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore (risultante dagli archivi non aggiornati) non può ritenersi correttamente eseguita. Peraltro, aggiunge la Corte, il contrasto giurisprudenziale in materia è meno evidente di quanto possa apparire dalla semplice lettura delle massime delle relative sentenze. Infatti, tutte le decisioni che, per la notifica del verbale, hanno fatto decorrere il “dies a quo” dalla variazione anagrafica (e non dall’annotazione di essa nel P.R.A.), hanno ad oggetto casi in cui la detta variazione era stata debitamente comunicata dall’interessato al comune di residenza, mentre le pronunzie che hanno fatto decorrere il “dies a quo” per la notifica, nel caso di trasferimento di residenza, dal momento della avvenuta variazione nel P.R.A., si riferiscono a fattispecie in cui il trasgressore non aveva comunicato il cambio della propria residenza né all’anagrafe né al P.R.A.. Conflitto apparente, dunque, data la consistenza diversa dei casi messi a confronto. Del resto, non sussiste contrasto nemmeno tra le previsioni di cui all’art. 94 comma 2, del codice della strada, e l’art. 247 comma 3 del regolamento di esecuzione (norme entrambe ispirate da un’evidente esigenza di semplificazione), atteso che solo per le prime tre ipotesi di cui alla prima norma è previsto che l’ufficio competente proceda “su richiesta dell’acquirente”, mentre per il trasferimento di residenza disposto a seguito di richiesta dell’interessato agli uffici comunali e da questi trasmesso all’ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C., non necessita alcuna preventiva domanda dell’interessato. In parole povere basta una dichiarazione al Comune ed il resto deve avvenire in automatico. Ogni omissione o ritardo non può penalizzare l’utente. Dalle Sezioni Unite, dunque, una parola finalmente chiara sui principi che regolano la materia. Riassumiamoli così: innanzitutto, il “dies a quo” del termine per la notifica del verbale di contestazione, nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile; in secondo luogo non può ritenersi tempestiva la notifica del verbale quando siano trascorsi più di 90 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza, ma meno di 90 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell’Archivio Nazionale Veicoli. Funzionario della Polizia di Stato e Docente di Politiche della Sicurezza presso l'Università di Bologna 21