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ARMONIZZAZIONE
DEI SISTEMI CONTABILI:
al via la fase sperimentale
A cura di Alessandro Beltrami
Roma, 30 novembre 2011
Le origini: il federalismo fiscale
Legge 5/5/2009 n. 42
Delega al Governo in materia di FEDERALISMO FISCALE
in attuazione dell’art. 119 della Costituzione
Contiene i principi direttivi che devono ispirare i successivi decreti delegati, tra i quali:

autonomia di entrata e spesa, maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di
tutti i livelli di governo

superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
• del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali
• della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni.

adozione di:
• regole contabili uniformi
• un comune piano dei conti integrato
• comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione
economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari
• un sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzaz.
• uno schema comune di bilancio consolidato con le aziende, società o altri organismi controllati
• definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali

raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in
ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi
Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio: i principi contabili
Decreto legislativo 23/6/2011 n. 118
Disposizioni in materia di ARMONIZZAZIONE dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi
Titolo I – Principi contabili generali e applicati per regioni, province autonome ed enti locali
Titolo II – Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario
Titolo III – Disposizioni finali e transitorie (sperimentazione)
GLI STRUMENTI
dell’armonizzazione dei sistemi contabili
1) Sistemi e principi contabili uniformi
2) Piano dei conti integrato
3) Schemi di bilancio comuni
4) Bilancio consolidato con aziende, società, organismi controllati
Gli strumenti/1
SISTEMI E PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI
1.1) Adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale che affianca, a fini conoscitivi, la
contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo
finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale
1.2) Principi contabili generali (postulati) del sistema di bilancio (preventivo e di rendicontazione)
Annualità
I documenti del sistema di bilancio devono essere predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad
un periodo di gestione, che coincide con l’anno solare.
Unità
Il complesso delle entrate finanzia indistintamente quello delle uscite, salvo diversa disposizione
normativa
Universalità
Il sistema di bilancio deve ricomprendere tutte le operazioni ed i relativi valori finanziari,
economici e patrimoniali, riconducibili all’ente locale, al fine di presentare una rappresentazione
veritiera e corretta dell’andamento dell’ente.
Integrità
Nel bilancio di previsione e nel rendiconto non vi devono essere compensazioni di partite.
È quindi vietato iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la loro riscossione e,
parimenti, di registrare le spese ridotte delle correlate entrate.
Gli strumenti/1
SISTEMI E PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI
(segue)
segue
1.2) Principi contabili generali (postulati) del sistema di bilancio (preventivo e di rendicontazione)
Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità
E’ necessario rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
dell’ente ed il risultato economico dell'esercizio. Sono vietate, quindi, sopravvalutazioni e
sottovalutazioni di entrate e di spese. Il sistema di bilancio deve presentare una chiara
classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali.
Significatività e rilevanza
Per essere utile, un’informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al
processo decisionale degli utilizzatori.
L’informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di aiutare gli utilizzatori a
valutare gli eventi passati, presenti o futuri; è rilevante se la sua omissione o errata presentazione
può influenzare le decisioni assunte sulla base del sistema di bilancio.
Flessibilità
All’interno del sistema del bilancio di previsione è prevista la possibilità di modificare i documenti
contabili di programmazione e previsione per fronteggiare circostanze imprevedibili e
straordinarie che si possono manifestare durante la gestione.
Gli strumenti/1
SISTEMI E PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI
(segue)
segue
1.2) Principi contabili generali (postulati) del sistema di bilancio (preventivo e di rendicontazione)
Congruità
Consiste nella verifica dell’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti, valutata in
relazione agli obiettivi programmati e agli andamenti storici, e con riguardo anche al riflesso sugli
impegni pluriennali
Prudenza
Nei documenti preventivi, comporta l’iscrizione delle sole componenti positive che
ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le
componenti negative sono limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate
alle risorse previste.
In sede di rendicontazione, le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate
mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate, anche se non sono
definitivamente realizzate.
Coerenza
Occorre assicurare un nesso logico e conseguente tra la programmazione, la previsione, gli atti di
gestione e la rendicontazione: tutte queste funzioni e documenti devono essere strumentali al
perseguimento degli stessi obiettivi.
Gli strumenti/1
SISTEMI E PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI
(segue)
segue
1.2) Principi contabili generali (postulati) del sistema di bilancio (preventivo e di rendicontazione)
Continuità e costanza
Si applica al fine di salvaguardare gli equilibri economico-finanziari, di permettere il perdurare nel
tempo dell’attività istituzionale dell’ente e, unitamente alla continuità nell’applicazione dei
principi contabili e di valutazione, di consentire la comparabilità delle valutazioni tra i documenti
contabili.
Comparabilità e verificabilità
Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le
informazioni di poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, per poterne
valutare gli andamenti. L’eventuale cambiamento di criteri di valutazione deve rappresentare
un’eccezione nel tempo, opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni.
Inoltre, tutte le informazioni fornite dal sistema di bilancio devono essere verificabili attraverso la
ricostruzione del procedimento valutativo seguito.
Neutralità o imparzialità
La redazione dei documenti contabili si fonda su principi contabili indipendenti ed imparziali
verso tutti i destinatari, senza favorire gli interessi o le esigenze di gruppi particolari.
L’imparzialità contabile va intesa come l’applicazione competente e tecnicamente corretta del
processo di formazione dei documenti che compongono il sistema di bilancio.
Gli strumenti/1
SISTEMI E PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI
(segue)
segue
1.2) Principi contabili generali (postulati) del sistema di bilancio (preventivo e di rendicontazione)
Pubblicità
Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei
documenti contabili. È compito dell’ente rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed
agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del
bilancio di previsione, del rendiconto, dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni
obbligatorie.
Equilibrio di bilancio
L’equilibrio di bilancio è inteso come pareggio finanziario (= pareggio complessivo tra entrate e
spese, di competenza e di cassa), economico e patrimoniale.
Prevalenza della sostanza sulla forma
Le operazioni ed i fatti accaduti durante l’esercizio devono essere rilevati contabilmente secondo
la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale, in conformità alla loro sostanza e non solo
secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.
La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di
ogni amministrazione rappresenta l’elemento prevalente per la contabilizzazione, la valutazione e
l’esposizione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.
Gli strumenti/1
SISTEMI E PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI
(segue)
segue
1.2) Principi contabili generali (postulati) del sistema di bilancio (preventivo e di rendicontazione)
Competenza economica
Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni, delle attività amministrative
svolte durante l’esercizio e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito
all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i
relativi movimenti finanziari.
Nell’allegato 1 al D. Lvo 118/2011, paragrafo 17, sono elencati i criteri per la definizione della
competenza economica.
In particolare, si ricorda che i componenti economici negativi (costi e oneri) devono essere
correlati con i ricavi dell’esercizio o con altre risorse resesi disponibili per lo svolgimento
dell’attività istituzionale (ricavi e proventi). Questa correlazione costituisce il corollario
fondamentale del principio di competenza economica ed intende esprimere la necessità di
contrapporre ai componenti economici positivi dell’esercizio i relativi componenti economici
negativi ed oneri, siano essi certi o presunti.
Gli strumenti/1
SISTEMI E PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI
(segue)
segue
1.2) Principi contabili generali (postulati) del sistema di bilancio (preventivo e di rendicontazione)
Competenza finanziaria
L’allegato 1 allo schema di DPCM dispone che:
<< (…) Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a
entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è
perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.
E’ in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente
assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati (…)
L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito
relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel
quale il diritto di credito viene a scadenza (…)
E’ esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò
darebbe luogo ad un’anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell’effettivo
maturare della scadenza del titolo giuridico dell’entrata futura, con la conseguenza di alterare gli
equilibri finanziari dell’esercizio finanziario (…)>>
Gli strumenti/1
SISTEMI E PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI
(segue)
Approfondimento: IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Il fondo pluriennale vincolato è un accantonamento di risorse già accertate destinate al finanziamento
di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è
accertata l’entrata, effettuato al fine di garantire la copertura delle spese stesse.
Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni
ed effettuare pagamenti.
Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell’accertamento delle entrate che
lo finanziano, ed è possibile procedere all’impegno delle spese esigibili nell’esercizio in corso (la cui
copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario) e all’impegno delle
spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per garantire la
copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da
trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la
corrispondente spesa.
Gli strumenti/1
SISTEMI E PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI
(segue)
Esempio: IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
In sede di programmazione per l’esercizio x, il Comune decide di realizzare una piscina del costo
complessivo di 450 e di finanziarla con un mutuo tradizionale, che comporta l’erogazione immediata
del finanziamento, accertato sulla competenza dell’esercizio x.
La costruzione della piscina richiederà
ESERCIZIO X
2 anni di lavori (x+1 e x+2):
ENTRATA
Importo
SPESA
- l’anno x sarà dedicato alla
Progettazione piscina
progettazione della spesa e alla
Mutuo per piscina
450 Fondo pluriennale
definizione della gara di appalto,
vincolato piscina
con una spesa complessiva di 100;
Totale entrata
450 Totale spesa
- la spesa per la costruzione della
piscina sarà distribuita nel biennio
x+1/x+2, in ragione del
cronoprogramma: 150 per
l’esercizio x+1 e 200 per l’esercizio
x+2.
Nello schema a lato sono riportati gli
stanziamenti di bilancio in entrata e in
spesa per il triennio:
Importo
100
350
450
ESERCIZIO X+1
ENTRATA
Importo
Utilizzo fondo pluriennale
vincolato piscina
350
Totale entrata
350
SPESA
Importo
Realizzazione piscina
150
Fondo pluriennale
vincolato piscina
200
Totale spesa
350
ESERCIZIO X+2
ENTRATA
Importo
SPESA
Importo
Utilizzo fondo pluriennale
vincolato piscina
200
Realizzazione piscina
200
Totale entrata
200
Totale spesa
200
Approfondimento: IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DURANTE LA SPERIMENTAZIONE (art. 14)
Art. 14 schema DPCM
 2012 - riaccertamento dei residui attivi e passivi per eliminare quelli cui non corrispondono
obbligazioni perfezionate e scadute al 31/12/2011
 2013 - Eventuale costituzione in entrata del fondo per la copertura del fondo pluriennale vincolato,
di importo pari alla differenza tra residui passivi e residui attivi eliminati con il riaccertamento, se la
differenza è positiva.
…. Se la differenza è negativa?????????
 Gli enti che riaccertano i residui attivi e passivi entro il 31/12/2011 costituiscono il fondo
pluriennale vincolato già dal 2012
E i Comuni che approvano il bilancio prima dell’emanazione del DPCM, dove stanziano tra le
entrate del bilancio ex DPR 194/1996 il fondo pluriennale vincolato?
A legislazione invariata, si pone il problema di individuare dove stanziare in entrata, nel “vecchio”
schema di bilancio ex DPR 194/1996, il fondo pluriennale.
Una possibile soluzione è di stanziare tale fondo come avanzo presunto ex art. 187, comma 3, del
TUEL.
Non si riscontra, al contrario, una collocazione possibile rispetto alla quota di fondo pluriennale
vincolato che maturerà nel triennio per effetto dei “nuovi” investimenti stanziati sulla competenza
2012/2014, in corrispondenza degli investimenti finanziati con entrate che saranno accertate
integralmente sulla competenza dell’esercizio ma che finanzieranno obbligazioni giuridiche esigibili
negli esercizi successivi.
Gli strumenti/2
IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO
 Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la
predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche.
 L’adozione di un piano dei conti integrato è finalizzato a consentire:
- il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici
- il miglioramento della raccordabilità dei conti delle P.A. con il sistema europeo dei conti nazionali
 Il piano dei conti integrato è costituito dall’elenco:
- delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario
- dei conti economico-patrimoniali.
 Le previsioni devono essere formulate con riferimento al LIVELLO IV del piano dei conti finanziario
 Ogni atto gestionale genera una transazione elementare. Ad ogni transazione elementare è attribuita una
codifica che deve consentire di movimentare il piano dei conti integrato, LIVELLO V.
 E’ vietata l’adozione del criterio di prevalenza.
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: ad ogni prenotazione/impegno, liquidazione, accertamento, ecc...
dovrà essere associato il corrispondente codice del piano dei conti integrato, livello V
PIANO DEI CONTI ECONOMICO-PATRIMONIALE: il codice di conto dovrà essere attribuito in sede di
liquidazione della spesa e di accertamento dell’entrata.
Gli strumenti/3
SCHEMI DI BILANCIO COMUNI
 Le amministrazioni pubbliche, compresi i rispettivi enti ed organismi strumentali, adottano comuni
schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali.
3.1 BILANCI DI PREVISIONE
Attualmente, i bilanci di previsione (annuale e pluriennale) sono bilanci per sola competenza.
Secondo i nuovi schemi, il bilancio preventivo annuale è di competenza e di cassa, il bilancio preventivo
pluriennale è di competenza.
Con finalità esclusivamente informativa, nella fase di sperimentazione saranno approvati sia i bilanci
secondo gli attuali schemi, sia i bilancio secondo i nuovi schemi.
3.1.1 SPESA
Nel bilancio di previsione, la spesa è rappresentata per missioni e programmi
- MISSIONI: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni
utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate
- PROGRAMMI: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti
nell’ambito delle missioni.
La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa
(possibili difficoltà di raccordo con la struttura organizzativa autonomamente scelta dal singolo ente)
L’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione è costituita dai PROGRAMMI, non più
dall’intervento.
Gli strumenti/3
SCHEMI DI BILANCIO COMUNI
(segue)
Segue 3.1.1 SPESA
Missioni > Programmi > Titoli > Macroaggregati > Capitoli/articoli
I programmi sono articolati in MACROAGGREGATI, secondo la natura economica della spesa.
Sostanzialmente, sostituiscono gli attuali interventi, seppure con un’articolazione non sempre coincidente
(ad esempio: beni, servizi e utilizzo di beni di terzi diventano un unico macroaggregato, mentre
attualmente sono tre interventi diversi).
I macroaggregati si raggruppano in Titoli: spese correnti, spese in c/capitale, spese per incremento
attività finanziarie, rimborso prestiti, Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere, servizi
c/terzi e partite di giro.
Ai fini della gestione e rendicontazione, i macroaggregati sono ripartiti in capitoli e articoli.
FESSIBILITA’
 Le variazioni compensative fra MACROAGGREGATI del medesimo programma possono essere
effettuate dalla GIUNTA
 Le variazioni tra le spese del PERSONALE possono essere effettuate dalla GIUNTA
 Le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di CASSA e al fondo di riserva possono essee
effettuate dalla GIUNTA
 Le variazioni compensative fra CAPITOLI di spesa del medesimo macroaggregato possono essere
effettuate con provvedimento amministrativo DIRIGENZIALE
Gli strumenti/3
SCHEMI DI BILANCIO COMUNI
Esempio: SPESE CORRENTI
INTERVENTI ATTUALI
Personale
SCHEMA DPCM
Redditi da lavoro dipendente
Acq. beni di consumo
Prestazione di servizi
Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi e oneri finanz. div.
Interessi passivi
-
Altre spese per redditi da capitale
Imposte e tasse
Imposte e tasse a carico dell'ente
Oneri straordinari
Fondo svalutazione crediti
Altre spese correnti
Fondo di riserva
Ammortamenti di esercizio
-
Gli strumenti/3
SCHEMI DI BILANCIO COMUNI
3.1.2 ENTRATA
Nel bilancio di previsione, le entrate sono classificate secondo i seguenti livelli successivi di dettaglio:
- TITOLI, secondo la fonte di provenienza delle entrate (Entrate correnti di natura tributaria e
contributiva, Trasferimenti correnti, Entrate extratributarie, Entrate in c/capitale, Riduzioni di attività
finanziarie, Accensione di prestiti, Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere, Entrate per conto terzi e
partite di giro)
- TIPOLOGIE, in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza
(es. Tributi, Trasferimenti correnti, Interessi attivi, ecc…)
- CATEGORIE, in base all’oggetto dell’entrata nell’ambito della tipologia di appartenenza
Nell’ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente
Ai fini della gestione e rendicontazione, le categorie sono articolate in capitoli.
FESSIBILITA’
 Le variazioni compensative fra CATEGORIE della medesima tipologia di entrata sono di
competenza della GIUNTA
 Le variazioni relative agli stanziamenti di CASSA possono essere effettuate dalla GIUNTA
Le variazioni compensative fra CAPITOLI di entrata della medesima categoria sono di
competenza DIRIGENZIALE
(attualmente, sono di competenza della Giunta se sono all’interno della stessa risorsa, altrimenti
sono di competenza del Consiglio)
Gli strumenti/3
SCHEMI DI BILANCIO COMUNI
Ricapitolando:
- Il bilancio rimane di competenza del Consiglio comunale
- I macroaggregati sono approvati dalla Giunta comunale
- Le unità elementari di previsione sono rappresentate dal IV livello del piano dei conti finanziari
- I capitoli possono essere approvati dai dirigenti/responsabile dei servizi finanziari
Nel 2012:
CONSIGLIO
GIUNTA
Bilancio redatti secondo i “vecchi”
schemi ex DPR 194/1996
Bilanci redatti secondo i nuovi
schemi allegati al DPCM
Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio (art. 18)
Macroaggregati
A scelta dell’Ente
A scelta dell’Ente
Capitoli ed eventuali articoli
…. e il PEG?????
DIRIGENTI/
RESP. SERVIZI
FINANZIARI
Gli strumenti/3
SCHEMI DI BILANCIO COMUNI
…. Che fine fa il PEG???
.... Come si raccorda con il Piano degli indicatori e dei risultati attesi???
Prima possibile soluzione:
 la Giunta approva il piano degli indicatori e dei risultati attesi in sostituzione del PEG per quanto
riguarda gli obiettivi. Sul versante finanziario, approva solo i macroaggregati di spesa e le categorie di
entrata all’interno, rispettivamente, dei programmi e delle tipologie di entrata già approvati dal
Consiglio in sede di deliberazione del bilancio di previsione
 il Direttore generale approva il piano dettagliato degli obiettivi ex art. 197 comma 2 del TUEL e i
capitoli di spesa e di entrata quali ulteriori dettagli dei macroaggregati e delle categorie.
I capitoli sono coerenti con il livello IV del piano dei conti finanziari
Seconda possibile soluzione:
 La Giunta approva il piano degli indicatori e dei risultati attesi in sostituzione del PEG per quanto
riguarda gli obiettivi. Sul versante finanziario, approva sia i macroaggregati/categorie, sia i capitoli.
 il Direttore generale approva il piano dettagliato degli obiettivi ex art. 197 comma 2 del TUEL e gli
articoli dei capitoli.
 La coerenza delle unità previsionali con il livello IV del piano dei conti finanziari è assicurata o dalla
Giunta a livello di capitolo, oppure dal Direttore generale a livello di articolo.
Altre soluzioni possibili ………………………….
Gli strumenti/4
IL BILANCIO CONSOLIDATO
Art. 9 D. Lvo 118/2011
Le amministrazioni pubbliche adottano comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed
organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.
Art. 19 schema DPCM
Gli enti in sperimentazione redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali,
aziende, società controllate e partecipate (Gruppo dell’amministrazione pubblica), secondo le modalità e i
criteri contenuti nell’allegato 4 allo schema di DPCM.
Termine approvazione del bilancio consolidato: 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Articoli 20-23 schema DPCM: perimetro di consolidamento per definire il Gruppo dell’amministrazione
pubblica.
LA FASE SPERIMENTALE (2012-2013)
 Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze conoscitive della finanza
pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più
efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due
esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni del titolo I del D. Lvo 118/2011.
 Le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono applicate IN VIA ESCLUSIVA, IN SOSTITUZIONE di
quelle previste dal sistema contabile previgente, con queste modalità:
Bilancio redatti secondo i
“vecchi” schemi ex DPR
194/1996
Bilanci redatti secondo i
nuovi schemi allegati al
DPCM
Nuovo principio contabile
generale della competenza
finanziaria e e principio
contabile applicato della
contabilità finanziaria
Contabilità economicopatrimoniale
Piano integrato dei conti
Bilancio consolidato
2012
2013
Conservano valore a tutti gli effetti Funzione solo conoscitiva
giuridici (inclusa funzione autorizzatoria)
Funzione solo conoscitiva
Assumono valore a tutti gli effetti
giuridici (inclusa funzione autorizzatoria)
Si applicano
Si applicano
Facoltativa
Obbligatoria
Facoltativo
Facoltativo
Obbligatorio
Obbligatorio
 Sulla base degli esisti della sperimentazione, il nuovo assetto contabile potrà subire ulteriori modifiche, per
assumere i contenuti definiti, che dovrebbero entrare a regime dal 2014.
LA FASE SPERIMENTALE (2012-2013)
ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ENTI SPERIMENTATORI
(art. 3 schema DPCM)
 Delibera della Giunta comunale di adesione alla fase sperimentale entro 31/12/2011
 Individuazione del soggetto che all’interno dell’Ente assumerà il ruolo di REFERENTE per la
sperimentazione.
 Individuazione di almeno un proprio ente strumentale in contabilità finanziaria e di uno in contabilità
economico-patrimoniale da coinvolgere nella sperimentazione
Le comunicazioni devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, IGEPA.
LA FASE SPERIMENTALE (2012-2013)
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
DEGLI ENTI SPERIMENTATORI IN CONTABILITA’ FINANZIARIA
(art. 25 schema DPCM)
 Entro 10 giorni dall’approvazione definitiva:
• Bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale
• Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (articolo 17 schema DPCM)
• Consuntivo finanziario, conto economico, stato patrimoniale e relativo piano degli indicatori
• Bilancio consolidato
 Il Gruppo bilanci può chiedere agli enti in sperimentazione ulteriori informazioni concernenti le
modalità di contabilizzazione delle operazioni gestionali svolte nel corso dell’esercizio
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