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Legislazione turistica - Fiani

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Legislazione turistica - Fiani
Legislazione turistica
Docente: dott. Antonio Napolitano
La normativa
turistica
L’autorizzazione all’esercizio delle imprese turistiche
Imprese di somministrazione di alimenti e bevande
Esercizi ricettivi
Imprese di viaggi
La normativa
turistica
L’organizzazione turistica pubblica
Organi di programmazione,coordinamento e governo del sistema turistico
Enti autonomi con compiti specifici
Organismi a partecipazione mista
La normativa turistica
Le normative internazionali e comunitarie
Trattati e convenzioni internazionali
Trattati e direttive comunitarie
La normativa
turistica
I rapporti tra imprese viaggi e fornitori di servizi
Contratti stipulati tra privati
Accordi conclusi tra associazioni
La normativa per l’esercizio
delle imprese turistiche
La legislazione in materia turistica fino all’ottobre
2001 si è ispirata all’art. 117 della costituzione,
che attribuiva alle Regioni il potere legislativo in
materia di turismo e industria alberghiera “nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato” . In base a questo enunciato, sono
state emanate nell’arco di circa venti anni due
leggi quadro per il turismo, contenenti i principi
fondamentali di riferimento per le leggi regionali.
Leggi quadro per il turismo
• Legge n. 217 del 17 maggio 1983.
• Legge n. 135 del 29 marzo 2001
La legge 217/1983
• IMPRESE RICETTIVE
In base alla legge le Regioni avevano suddiviso le strutture ricettive
in 12 tipologie (alberghi,motel,villaggi-albergo,campeggi,ostelli,etc ).
Inoltre la legge aveva affidato la classificazione delle strutture
ricettive alle leggi regionali,che avevano disciplinato l’attribuzione di
un numero di stelle variabile a seconda del tipo di struttura.
• LE IMPRESE DI VIAGGI
La legge aveva definito le imprese di viaggi come imprese che
esercitano sia attività di produzione e organizzazione di viaggi e
soggiorni, sia di attività di intermediazione nei predetti servizi.
• ATTIVITA’ PROFESSIONALI TURISTICHE
La prima legge quadro aveva definito svariate figure professionali
(guida turistica,interprete turistico,istruttore nautico,guida alpina)
lasciando alle regioni il compito di accertare il possesso dei requisiti
professionali per l’esercizio delle suddette professioni.
Legge 135/2001
• La legge ha dato una definizione delle imprese turistiche molto più ampia
rispetto a quella della vecchia legge quadro. Vengono definite imprese
turistiche :
“quelle che esercitano attività economiche, organizzate per
la produzione,la commercializzazione,l’intermediazione e la
gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti
balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di
somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali,
concorrenti alla formazione dell’offerta turistica”.
•
•
•
•
•
Le principali tipologie di attività turistiche indicate dal decreto sono le
seguenti:
Attività ricettive e attività di gestione di strutture e di complessi con
destinazione a vario titolo turistico ricettiva, con annessi servizi turistici.
Attività finalizzate all’uso del tempo libero, al benessere della persona,
all’arricchimento culturale, all’informazione.
Attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili.
Attività di tour operator e di agenzia di viaggi e turismo.
Attività operanti nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone.
Legge 135/2001
• Secondo tale legge condizione per l’esercizio dell’attività
•
•
turistica è l’iscrizione al Registro delle imprese presso la
Camera di Commercio.
Alle imprese turistiche vengono estesi tutti i benefici
previsti dalle norme vigenti per l’industria; le imprese
turistiche vengono equiparate a quelle industriali e il
ministero competente in materia di turismo è quello delle
attività produttive, presso il quale è istituito un Fondo di
cofinanziamento dell’offerta turistica, da ripartirsi tra le
regioni al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica.
Le professioni turistiche vengono definite dalla legge
come quelle che organizzano e forniscono servizi di
promozione dell’attività turistica, nonché servizi di servizi
di accoglienza, assistenza, accompagnamento e guida
dei turisti.
LO SPORTELLO UNICO
• Lo sportello unico per le attività produttive è un servizio
•
•
•
istituito dai comuni per la semplificazione del rapporto
impresa/pubblica amministrazione.
Lo sportello unico è UNICO INTERLOCUTORE
dell’impresa per tutto il complesso di atti amministrativi
che riguardano la vita di un impianto produttivo.
Lo sportello unico segue l’imprenditore dall’ideazione
dell’attività alla realizzazione.
Offre informazioni sugli adempimenti attinenti
all’intervento proposto, individua le eventuali criticità e
offre la consulenza necessaria per risolverle.
I vantaggi dello sportello unico
• Semplificazione amministrativa
• Unicità dell’interlocutore
• Riduzione e certezza dei tempi
• Maggiore trasparenza
• Migliore accesso alle informazioni
• Garanzia della legittimità dell’intervento
realizzato
L’autorizzazione amministrativa
per gli esercizi ricettivi
• La legge quadro 135/2001 ha disposto che l’apertura e il
trasferimento di sede degli esercizi ricettivi siano soggetti ad
autorizzazione rilasciata dal sindaco del Comune nel cui territorio è
situato l’esercizio, e che il rilascio dell’autorizzazione consenta, oltre
alla prestazione del servizio di alloggio, di:
• Somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro
ospiti e a coloro che nella struttura ricettiva partecipano a
manifestazioni e convegni organizzati.
• Fornire alle persone alloggiate giornali,riviste,pellicole,cartoline e
francobolli.
• Installare ad uso esclusivo delle persone alloggiate attrezzature e
strutture a carattere ricreativo.
L’autorizzazione amministrativa
per le imprese di viaggi.
• L’autorizzazione all’esercizio dell’attività delle imprese di viaggi spetta alle
Regioni, le quali possono poi delegare tale funzione agli enti locali.
L’autorizzazione all’apertura è subordinata ai seguenti aspetti:
• Il titolare o il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti di
onorabilità e capacità finanziaria.
• L’agenzia non deve assumere una denominazione uguale o simile ad altre già
operanti sul territorio nazionale.
• Un direttore tecnico iscritto nell’elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia
di viaggi e turismo deve prestare la propria attività nell’agenzia in modo
continuativo ed esclusivo.
• Il richiedente deve specificare le attività che intende svolgere.
• I locali in cui si svolgerà l’attività devono essere in regola sotto il profilo
urbanistico,sanitario ecc.
Organi di programmazione coordinamento
e governo del sistema
turistico
A livello nazionale
•Conferenza Stato- Regioni.
•Direzione generale per il turismo
e Comitato nazionale per il turismo
presso il Ministero delle Attività
produttive
A livello locale
Regioni (con delega a
Province e Comuni)
Gli enti autonomi con compiti specifici
A livello nazionale
Enit-Agenzia nazionale del
turismo
Aci
Cai
A livello locale
Aziende di promozione turistica
Di vario tipo
Gli organismi a partecipazione mista
Pubblica/privata
Nuove aziende di promozione
turistica
Sistemi turistici locali
L’evoluzione della legislazione in
materia di organizzazione turistica
in Italia
• La legislazione in materia di organizzazione turistica pubblica ha
registrato negli anni un’evoluzione legata ai cambiamenti della
società e del fenomeno turistico. Come risultato di questa
evoluzione, i principali organi di programmazione, coordinamento e
governo del sistema turistico sono:
• a livello nazionale, Conferenza Stato-Regioni, Direzione
generale per il turismo e il Comitato nazionale per il turismo,
entrambi presso il Ministero delle Attività produttive;
• A livello locale, le Regioni, che dispongono di un’ampia autonomia
legislativa e regolamentare e hanno la facoltà di delegare parte delle
proprie funzioni agli altri enti locali.
Sono previsti poi organismi ed enti autonomi con compiti specifici:
• a livello nazionale: Enit-Agenzia nazionale del turismo, Aci, Cai
sottoposti alla vigilanza del Ministero delle Attività produttive.
• a livello locale: aziende di promozione turistica di vario tipo.
La Conferenza Stato-Regioni
• La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano è attualmente regolata dal
d.lgs 281/1997; essa è convocata e presieduta dal ministro per gli
affari regionali, su delega del presidente del consiglio dei Ministri, ed
è composta dai presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano.
• Non si tratta di un organo con competenze specifiche in campo
turistico, in quanto essa ha lo scopo di raccordare la politica del
governo e delle regioni, permettendo quindi una collaborazione tra
l’amministrazione centrale e le amministrazioni locali e la
partecipazione delle regioni alle scelte del governo nelle materie di
interesse comune.
• La Conferenza può esprimere pareri o realizzare intese sul
contenuto dei provvedimenti che devono essere adottati dal
governo.
• Infine la Conferenza può assumere delle decisioni se esprime la
volontà comune del governo e delle Regioni in casi specifici previsti
dalla legge.
Il Ministero delle Attività
produttive
• Le competenze del Ministero delle Attività
•
•
•
produttive in ambito turistico sono state delineate
dalla legge 135/2001, che ha attribuito al
Ministero le funzioni e i compiti riservati allo Stato
in materia di turismo, tra cui in particolare:
Coordinamento intersettoriale degli interventi
statali connessi al turismo;
L’indirizzo e il coordinamento delle attività
promozionali svolte all’estero, aventi esclusivo
rilievo nazionale;
La rappresentanza unitaria in sede di Consiglio
dell’Unione europea in materia di turismo.
Il Ministero delle Attività
produttive
• Il Ministero si occupa , tra l’altro: degli incentivi alle imprese turistiche
(in particolare attraverso il fondo di cofinanziamento dell’offerta
turistica, istituito dalla legge 135/2001). Dell’elaborazione, in accordo
con le Regioni, degli indirizzi generali delle politiche relative al turismo;
della vigilanza ed eventuale erogazione di contributi agli enti vigilati
(Enit-Aci-Cai); dello sviluppo di progetti con enti pubblici e privati per
promuovere la qualità del sistema turistico.
• Il Ministero organizza almeno ogni due anni la Conferenza nazionale
del turismo, cui partecipano i rappresentanti di numerosi organismi
pubblici e privati interessati al fenomeno turistico.
• La conferenza ha lo scopo di esprimere indicazioni relative alle
politiche turistiche e a quelle intersettoriali che riguardano il turismo,
favorendo il confronto tra le istituzioni e i soggetti operanti nel settore.
• Il Ministero gestisce inoltre il Fondo nazionale di garanzia per il
consumatore di pacchetti turistici, per consentire il rimborso del prezzo
pagato e il rimpatrio del consumatore in caso di viaggi all’estero,
nonché di fornire una disponibilità economica immediata in caso di
rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di
emergenze.
Il Comitato Nazionale per il
turismo
• In data 8 settembre 2005 è stato istituito presso il
•
•
•
•
•
Ministero delle Attività produttive il Comitato nazionale
per il turismo, con i seguenti compiti:
Coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del
settore turistico in sede nazionale e della sua
promozione all’estero;
Indirizzo per l’attività dell’Enit-Agenzia nazionale del
turismo;
Coordinamento dei provvedimenti che interessano
l’industria e l’economia turistica, anche attraverso il
raccordo con il Consiglio dei ministri;
Coordinamento degli interventi relativi alle infrastrutture
con valenza sul sistema turistico;
Coordinamento delle iniziative di promozione turistica
all’estero attivate dai differenti soggetti istituzionali.
Le aziende di promozione
turistica-APT
• Nel 1983 viene emanata la legge quadro per il turismo
•
•
•
•
che introduce un nuovo modello organizzativo uniforme
per tutto il territorio nazionale basato sulle APT.
La legge si limita ad affermare che le APT sono
organismi tecnico pratici e strumentali che svolgono
attività di promozione e propaganda delle risorse
turistiche locali e sono muniti di autonomia
amministrativa e di gestione.
Inoltre operano in ambiti territoriali turisticamente
rilevanti individuati dalle leggi regionali.
Nei loro organi di gestione deve essere assicurata la
presenza di esperti e di rappresentanti delle diverse
realtà turistiche.
Per le attività di informazione e di accoglienza rivolte ai
turisti le APT devono avvalersi di particolari uffici istituiti
con il nulla osta delle regioni.
Le APT
• Il processo di attuazione delle APT è stato lento e
faticoso e in alcune regioni è avvenuto soltanto alla fine
degli anni 80. Tutte le regioni hanno riconosciuto alle
APT personalità giuridica di diritto pubblico,
configurandole come enti strumentali a carattere locale.
• Quanto agli organi di gestione delle APT, le regioni
hanno previsto gli organi tradizionali degli enti pubblici
(presidente, consiglio di amministrazione, collegio
dei revisori).
• Anche il numero dei componenti è assai diversificato e si
può osservare che, per garantire la presenza delle varie
realtà turistiche, il numero risulta generalmente troppo
elevato a scapito del buon funzionamento e
dell’operatività dell’organo.
I compiti delle APT
• Promozione della conoscenza delle località comprese nell’ambito
•
•
•
•
•
•
•
territoriale di competenza dell’APT, anche attraverso la realizzazione
e la divulgazione di materiale pubblicitario e informativo;
Promozione e realizzazione di spettacoli, manifestazioni, iniziative di
interesse turistico, anche in collaborazione con gli enti locali e con
associazioni interessate;
Attività volte a conservare e a valorizzare il patrimonio artistico,
storico, naturalistico;
Iniziative volte a migliorare il funzionamento di opere, impianti,
attrezzature di interesse turistico;
Promozione di consorzi e società aventi lo scopo di valorizzare il
turismo locale;
Rilevazione ed elaborazione di dati statistici di interesse turistico;
Assistenza tecnica alle imprese e alle associazioni operanti nel
settore turistico;
Infine per quanto riguarda gli uffici di informazione e accoglienza
turistica, tutte le leggi regionali ne autorizzano l’istituzione da parte
delle APT e consentono l’uso della denominazione IAT agli uffici
promossi e gestiti dalle associazioni pro-loco.
L’Agenzia regionale del turismo
della Puglia ARET
• La legge n. 1 del 2002 ha soppresso le cinque
•
APT della Regione e ha creato un nuovo ente,
l’Agenzia regionale del turismo.
L’ARET è un ente strumentale della Regione, ha
personalità giuridica di diritto pubblico ed è
sottoposta alla vigilanza e al controllo della
Giunta. Inoltre opera quale azienda di servizi per
la promozione turistica locale e ha autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale,
contabile, gestionale e tecnica, ha l’obbligo della
chiusura del bilancio annuale in pareggio.
Gli organi dell’ARET
• Il Direttore generale: viene assunto dal presidente della regione,
con un contratto di durata quadriennale, sulla base di ben definiti
titoli ed esperienze professionali. Egli inoltre ha la rappresentanza
legale dell’ARET, ne ha la responsabilità organizzativa e gestionale.
• Il Collegio sindacale: è formato da tre membri iscritti nel registro
dei revisori contabili, che restano in carica per quattro anni.
Controlla la gestione economica e finanziaria dell’ARET e la regolare
tenuta della contabilità, facendo annualmente una relazione alla
Giunta.
• L’ARET della Puglia svolge inoltre numerosi compiti, anche di natura
amministrativa:
• Collabora con l’Assessorato regionale al turismo alla realizzazione e
al funzionamento dei sistemi turistici locali.
• Esercita funzioni di controllo e di vigilanza su tutte le attività
turistiche.
• Provvede all’accertamento dei requisiti per l’abilitazione all’attività di
agenzia di viaggi e alla tenuta del Registro regionale dei direttori
tecnici.
Gli enti privati che operano nel
settore turistico
• Touring Club Italiano
• Associazione italiana
alberghi per la
gioventù
Associazione italiana alberghi per
la gioventù
• L’AIG è stata costituita a Roma il 19 dicembre 1945 ed è un ente morale ed
•
•
•
•
•
•
•
•
assistenziale a carattere nazionale, senza finalità di lucro, apolitico e
aconfessionale.
Ha una struttura piramidale e gli organi sono:
Il Presidente nazionale ha la rappresentanza dell’Associazione;
Il Comitato nazionale, che è l’organo deliberativo, è composto da membri
di diritto e da membri eletti dallo stesso comitato;
La Giunta esecutiva nazionale è formata dal Presidente e dal
vicepresidente, dai ministeri citati, nonché da tre membri scelti dal Comitato
nazionale; ha il compito di eseguire le delibere del comitato e può sostituirsi
ad esso in caso di urgenza;
Il Segretario nazionale, coadiuvato dal vice-segretario nazionale, dirige
gli uffici del AIG ed è responsabile delle loro attività.
Comitati regionali e zonali sono strutture intermedie che operano
nell’ambito della propria circoscrizione, per il raggiungimento dei fini sociali;
I Reggenti, che vengono nominati dalla Giunta nazionale, rappresentano
l’AIG e ne costituiscono un punto di riferimento per l’organizzazione di
gruppi e soci;
L’Assemblea generale dei soci, cui spetta di approvare l’attività svolta
dall’associazione, nonché di indicare gli indirizzi che essa vuole seguire.
Le funzioni dell’AIG
• L’AIG svolge le seguenti funzioni: “creare, gestire e
•
•
•
controllare gli alberghi per la gioventù, ostelli, e centri
simili di tappa e pernottamento per contribuire al
miglioramento morale, intellettuale e fisico della
gioventù, attraverso la pratica del turismo e dei viaggi
individuali e di gruppo”.
Gli ostelli per la gioventù della intera rete nazionale sono
riservati ai giovani portatori di tessere sociali, emesse
dalle associazioni che partecipano alla IYHF.
L’iscrizione è aperta a tutti i giovani senza alcuna
discriminazione razziale, religiosa, politica e
professionale.
Gli ostelli per la gioventù variano da un Paese all’altro,ma
le loro finalità sono identiche: aiutare i giovani ad
esplorare il proprio Paese e quello degli altri, offrendo
loro una ospitalità semplice ed economica.
LE FONTI NORMATIVE
INTERNAZIONALI E
COMUNITARIE
•
1.
2.
Le fonti del diritto internazionale sono di due tipi:
Le consuetudini, che sono vincolanti per tutti gli Stati;
I trattati, accordi (spesso definiti convenzioni) vincolanti solo per
gli Stati che li hanno sottoscritti e per i cittadini degli Stati che
hanno provveduto al procedimento di ratifica. I trattati possono
essere bilaterali o multilaterali.
•
I paesi appartenenti all’Unione europea sono soggetti inoltre alle
norme del diritto comunitario, che si distinguono in :
Regolamenti comunitari che sono immediatamente vincolanti per
tutti.
Direttive comunitarie, che devono essere recepite all’interno
dell’ordinamento giuridico degli stati aderenti e solo in seguito
diventano vincolanti
1.
2.
La definizione delle condizioni
contrattuali e la tutela del
consumatore-turista
• Una vasta produzione normativa a livello
internazionale, comunitario e nazionale
riguarda la definizione delle condizioni
contrattuali che regolano l’offerta di servizi
ai turisti e la tutela del consumatoreturista.
• Alcune di queste norme sono dirette a
definire la responsabilità nel caso di
inadempienza contrattuale e di danni ai
viaggiatori o alle cose di loro proprietà.
Il trasporto aereo
• Per il trasporto aereo, il primo accordo stipulato a livello
•
•
•
•
internazionale è stata la Convenzione di Montreal del 1999. La
convenzione regola il contratto internazionale di trasporto aereo e la
responsabilità del vettore aereo rispetto ai ritardi e ai danni a merci
o persone.
Un altro regolamento varato dalla Comunità europea a difesa dei
viaggiatori, ha istituito regole comuni in materia di compensazione e
assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione
o di ritardo prolungato del volo.
Per negato imbarco a passeggeri non consenzienti si intende il
rifiuto da parte del vettore aereo di trasportare i passeggeri su un
volo.
La compensazione pecuniaria e l’assistenza spettano al viaggiatore
anche in caso di cancellazione del volo; la compensazione non è
però dovuta se la cancellazione è stata comunicata per tempo al
passeggero.
Infine al passeggero spetta l’assistenza a titolo gratuito anche nel
caso di ritardo prolungato del volo rispetto all’orario di partenza
previsto.
Il trasporto ferroviario
• La disciplina del trasporto ferroviario internazionale è
•
contenuta nella Convenzione sui trasporti internazionali
per ferrovia, stipulata tra una quarantina di paesi, tra i
quali quasi tutti gli stati europei e alcuni paesi del Medio
Oriente e dell’Africa settentrionale.
Essa riguarda diversi aspetti del trasporto ferroviario
internazionale, tra i quali la regolamentazione del
contratto di trasporto dei viaggiatori, che rende possibile
l’emissione di un unico biglietto per un percorso
ferroviario che attraversa più Stati e disciplina la
responsabilità dei vettori in caso di incidenti che
provochino danni all’integrità fisica o mentale del
passeggero mentre si trova sul vagone, vi stà entrando o
ne sta uscendo.
Il contratto di viaggio
• Le due principali fonti normative internazionali
1.
2.
sui contratti di viaggio, entrambe recepite
dall’ordinamento giuridico italiano, sono:
Convenzione internazionale relativa al
contratto di viaggio, firmata a Bruxelles e
ratificata con la legge 1084/1977;
La Direttiva Cee 90/314 concernente i
viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso,
abrogato dal d.lgs, 206/2005 denominato
Codice di consumo che lo ha incorporato, con
alcune modifiche.
Il contratto di viaggio.
Il d.lgs 206/2005
• Contiene le norme relative ai servizi turistici e si applica
•
ai pacchetti turistici, offerti in vendita nel territorio
nazionale dall’organizzazione o dal venditore, e risultanti
dalla combinazione di almeno due tra i seguenti servizi:
trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al
trasporto o all’alloggio (visite, escursioni, ecc), posti in
vendita a un prezzo “tutto compreso” e di durata
superiore alle ventiquattro ore o comprendente almeno
una notte.
Il contratto di vendita del pacchetto turistico deve
essere redatto in forma scritta e al consumatore deve
essere rilasciata una copia del contratto stipulato,
sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o dal venditore.
Elementi di vendita del contratto di
viaggio
• Destinazione, durata, data di inizio e di conclusione del
•
•
•
•
viaggio;
Prezzo del pacchetto turistico, modalità per la sua
revisione, importo da versare all’atto della prenotazione
(non superiore al 25% del prezzo), termine per il
pagamento del saldo;
Descrizione dell’itinerario e dei servizi forniti
(trasporti,alberghi,visite,escursioni,eventuale presenza di
guide o accompagnatori turistici.
Eventuali spese a carico del consumatore nel caso di
cessione del contratto a terzi;
Termine entro il quale il consumatore deve presentare
reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del
contratto.
Aspetti del contratto di viaggio
• Il venditore e l’organizzatore hanno un obbligo di informazione al
consumatore; le informazioni devono essere fornite per iscritto.
• L’opuscolo informativo deve fornire indicazioni chiare e precise in
riferimento a tutti gli aspetti del viaggio e alle modalità da seguire per
effettuarlo.
• Il consumatore che per qualsiasi motivo non possa usufruire del pacchetto
di viaggio può cedere il contratto a una terza persona, informandone
l’organizzatore o il venditore per iscritto almeno quattro giorni lavorativi
prima della partenza.
• In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti
dalla stipula del contratto, l’organizzatore o il venditore sono tenuti al
risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, a meno che
non provino di non essere responsabili dell’inadempienza.
La tutela del consumatore-turista
• Tra gli atti normativi che riguardano il turista in quanto consumatore
ricordiamo il codice in materia di protezione dei dati personali, noto anche
come Testo unico sulla privacy.
• Il testo prevede che il trattamento dei dati personali da parte di privati sia
possibile solo con il consenso dell’interessato.
• I dati personali possono essere utilizzati solo per le finalità per le quali essi
vengono comunicati al soggetto privato.
• Sempre ai fini della tutela del consumatore-turista si va affermando il
riconoscimento del cosiddetto danno da vacanza rovinata, cioè del danno
derivante al turista dal mancato o ridotto godimento della vacanza stessa.
• Ricordiamo infine che la legge quadro 135/2001 aveva previsto
l’elaborazione e la diffusione da parte del Ministero delle attività produttive
della Carta dei diritti del turista, contenente informazioni sui diritti del
turista e sulle procedure da seguire in caso di inadempienza contrattale dei
fornitori dell’offerta turistica.
Il turismo e la tutela dei minori
• Il problema dello sfruttamento sessuale e del turismo
•
•
•
sessuale è sempre in aumento con un numero crescente
di turisti del sesso nelle mete come Centro-Sud America,
Africa, Asia.
Il provvedimento normativo internazionale più
importante in materia è la Convenzione internazionale
sui diritti dell’infanzia, ratificata da tutti gli Stati membri
dell’ONU tranne la Somalia e gli Usa.
In Italia è stata emanata la legge 269/1998 recante
“Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori,
quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.
La legge prevede la punibilità per chiunque organizza o
propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di
prostituzione a danno di minori; la punibilità per gli
operatori turistici che organizzano tali viaggi.
Organizzazione mondiale
del turismo. OMT
• L’Organizzazione Mondiale del Turismo è
•
•
•
un’organizzazione internazionale governativa costituita il
28 settembre del 1970 a Città del Messico; ha
personalità giuridica e sul territorio degli Stati membri
gode di immunità e di privilegi;
L’OMT intende promuovere e sviluppare il turismo per
contribuire all’espansione economica e alla pace, al
rispetto universale, ponendo particolare attenzione agli
interessi dei paesi in via di sviluppo.
L’OMT partecipa a progetti per la cooperazione allo
sviluppo, per l’educazione e la formazione, per la qualità
dei servizi turistici.
Per realizzare i suoi scopi l’OMT ha firmato un accordo di
cooperazione con l’ONU e in particolare collabora al
Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.
I MEMBRI DELL’OMT
• 138 Stati sovrani, in qualità di membri effettivi.
• 350 organizzazioni internazionali,
•
•
intergovernative e non governative, impegnate
nel campo del turismo.
Gli organi dell’OMT sono: l’Assemblea generale, il
Consiglio esecutivo, il Segretario.
Tra gli atti adottati dall’OMT soltanto le decisioni
sono vincolanti per i destinatari. Gli altri atti
sono le dichiarazioni, le raccomandazioni, le
risoluzioni.
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