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Segnaletica di sicurezza
Segnaletica di sicurezza Sistemi di allarme Illuminazione di emergenza Rapporti con i VV.F. e CPI Ing. Massimo GIUFFRIDA La PROTEZIONE ATTIVA è rappresentata dagli strumenti di estinzione incendi, impianti di spegnimento automatici e manuali, dai sistemi di rivelazione fumo e dalla segnaletica di emergenza. Sono strumenti finalizzati alla precoce rilevazione dell'incendio, alla segnalazione e all'azione di spegnimento dello stesso. - Segnaletica di sicurezza - Sistemi di allarme - Illuminazione di emergenza Ing. Massimo GIUFFRIDA 2 SEGNALETICA DI SICUREZZA Ing. Massimo GIUFFRIDA 3 SEGNALETICA DI SICUREZZA T.U. D.Lgs. 81/2008 - TITOLO V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO N° 2 CAPI - N° 6 articoli (da art. 161 a art. 166) CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI N° 4 articoli (da art. 161 a art. 164) Definizioni segnaletica di sicurezza: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico. cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente; cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un altro cartello che fornisce indicazioni complementari; colore di sicurezza: un colore al quale e' assegnato un significato determinato; simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa; Ing. Massimo GIUFFRIDA 4 SEGNALETICA DI SICUREZZA segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che e' illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa; segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale; comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale; segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori. Ing. Massimo GIUFFRIDA 5 SEGNALETICA DI SICUREZZA Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro 1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII. 2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica. 3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unita' produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell' ALLEGATO XXVIII. Articolo 164 - Informazione e formazione 1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unita' produttiva; b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire. SEGNALETICA DI SICUREZZA Lo scopo della segnalazione di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono determinare pericoli. La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione; essa deve essere impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza. L'efficacia della segnaletica dipende da un'estesa e ripetuta informazione di tutte le persone per le quali essa può risultare utile. Ad esempio nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa, una esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa), è esposta una "segnaletica appropriata" (art. 41, D. Lgs. n. 277/1991). In conformità all’Allegato XXIV del D.lgs. 81/08 (ex All. 1 del D. Lgs. n. 493/1996) devono essere utilizzati colori di sicurezza e di contrasto, nonché i colori del simbolo, riportati nella seguente tabella. Colore Forma Significato o Scopo Indicazioni e precisazioni Segnali di Divieto Atteggiamenti Pericolosi Pericolo-Allarme Alt, arresto dispositivi di interruzione di emergenza Sgombero Materiali o Attrezzature Antincendio Identificazione e ubicazione Giallo o GialloArancio Segnali di Avvertimento Attenzione Cautela, Verifica Azzurro Segnali di prescrizione Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale Segnali di salvataggio o di soccorso Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali Situazione di Sicurezza Ritorno alla normalità Rosso Verde In ogni caso la dimensione di un segnale dovrà rispettare la seguente formula: A >= D2 /2000 ove: A rappresenta la superficie del segnale espressa in m2 ed D la distanza in metri alla quale il segnale deve essere riconoscibile. La formula è applicabile fino ad una distanza di 50 metri In ogni caso di segnali illuminati si dovrà rispettare la seguente formula: p = D /100 Ing. Massimo GIUFFRIDA 8 Il cartello deve risultare visibile e, se del caso, illuminato. I cartelli da utilizzare sono quelli riportati all'All. XXV D. Lgs. 81/08. Le caratteristiche intrinseche dei cartelli variano a seconda che si tratti di: Cartelli di divieto forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossa un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo Cartelli di avvertimento forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero un segnale che avverte di un rischio o pericolo Cartelli di prescrizione forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro un segnale che prescrive un determinato comportamento Cartelli di salvataggio e soccorso forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio Ing. Massimo GIUFFRIDA 9 Cartelli antincendio forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso Ing. Massimo GIUFFRIDA 10 D. Lgs. 81/08 PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA ALLEGATO XXIV 1. Considerazioni preliminari 1.1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati da XXV a XXXII. 1.2. Il presente allegato stabilisce tali requisiti, descrive le diverse utilizzazioni delle segnaletiche di sicurezza ed enuncia norme generali sull'intercambiabilità' o complementarità di tali segnaletiche. 1.3. Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate solo per trasmettere il messaggio o l'informazione precisati all'articolo 148, comma 1. 2. Modi di segnalazione 2.1. Segnalazione permanente 2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresi' quella che serve ad indicare l'ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli. La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza. 2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto nell'allegato XXVI. 2.1.3. La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza o da cartelli. 2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza. Ing. Massimo GIUFFRIDA 11 D. Lgs. 81/08 ALLEGATO XXIV 2.2. Segnalazione occasionale 2.2.1. La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un'azione specifica e lo sgombero urgente delle persone devono essere fatti in modo occasionale e, tenuto conto del principio dell'intercambiabilità' e complementarità previsto al paragrafo 3, per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali. 2.2.2. La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali. 3. Intercambiabilità e complementarità della segnaletica 3.1. A parità di efficacia e a condizione che si provveda ad una azione specifica di informazione e formazione al riguardo, e' ammessa libertà di scelta fra: - un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di inciampo o caduta con dislivello; - segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale; - segnali gestuali o comunicazione verbale. 3.2. Determinate modalità di segnalazione possono essere utilizzate assieme, nelle combinazioni specificate di seguito: - segnali luminosi e segnali acustici; - segnali luminosi e comunicazione verbale; - segnali gestuali e comunicazione verbale. Ing. Massimo GIUFFRIDA 12 5. L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da: 5.1. presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbino la visibilita' o l'udibilità'; ciò comporta, in particolare, la necessità di: 5.1.1. evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri; 5.1.2. non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi; 5.1.3. non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra emissione luminosa poco distinta; 5.1.4. non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori; 5.1.5. non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo e' troppo intenso; 5.2. cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di segnalazione. 6. I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche o di funzionamento. 7. Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare e' in funzione dell'entità' dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell'area da coprire. Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia, deve essere garantita un'alimentazione di emergenza nell'eventualità' di un'interruzione di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio venga meno con l'interruzione stessa. 9. Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento, l'inizio di un'azione che si richiede di effettuare; esso deve avere una durata pari a quella richiesta dall'azione. I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente dopo ogni utilizzazione. 10. Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicità sufficiente. 11. Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacità uditive o visive, eventualmente a causa dell'uso di mezzi di protezione personale, devono essere adottate adeguate misure supplementari o sostitutive. Ing. Massimo GIUFFRIDA 13 SISTEMI DI ALLARME Ing. Massimo GIUFFRIDA 14 I sistemi per gli impianti di rilevazione automatica di incendio sono impianti elettronici fissi installati allo scopo di rilevare e segnalare automaticamente un principio di incendio nel minor tempo possibile. Permettono la protezione della vita umana, la sorveglianza dei beni materiali e culturali, segnalando il pericolo tempestivamente. SCOPI 1 - avviare un tempestivo sfollamento delle persone, degli animali, nonché lo sgombero di beni 2 - attivare i piani di intervento 3 - attivare i sistemi di protezione contro l'incendio ed eventuali altre misure di sicurezza. TIPOLOGIE DEI RILEVATORI AUTOMATICI D’INCENDIO Statici (allarme ad un valore di soglia) Differenziali (allarma per un dato incremento) Velocimentri (allarmi per la velocità d’incremento) Puntiformi A punti multipli (poco diffusi) Lineari (poco diffusi) PROGETTO gli impianti di rilevazione automatica di incendio installati in ambito civile, sono soggetti alla normativa DM n. 37/08 (ex 46/90) e quindi hanno l'obbligo del PROGETTO, quando sono composti da più di 9 rilevatori. In ambito industriale, commerciale o nelle attività soggette al rilascio del CPI, hanno l'obbligo del PROGETTO tutti gli impianti, indipendentemente dal numero di sensori. Ing. Massimo GIUFFRIDA 15 CENTRALE DI CONTROLLO E SEGNALAZIONE è il centro di raccolta e valutazione dei segnali provenienti dai sensori e dagli avvisatori manuali. Attiva lo stato di allarme del sistema attraverso gli avvisatori e comanda gli impianti di evacuazione, spegnimento, sfollamento, ecc... SEGNALATORI dispositivi che avvisano acusticamente ed otticamente le persone presenti nell'immobile in caso di incendio. E' obbligatorio 1 segnalatore presso la centrale di allarme o nel presidio. Possono essere aggiunti avvisatori esterni e/o trasmettitori remoti che devono garantire il funzionamento in condizione di allarme per almeno 30 minuti (campane, targhe ottico/acustiche, etc). DISPOSITIVI DI ALLARME I dispositivi di allarme incendio necessari per avvisare tutte le persone presenti, in un determinato luogo di lavoro, di una emergenza sono del tipo acustico ( sirene o campane ) e/o del tipo ottico e possono essere: Automatici: attivati da idoneo dispositivo ( ad es. rilevatore incendio ) o all’entrata in funzione di un impianto automatico di spegnimento di incendio; Manuali: attivati manualmente tramite idoneo pulsante, da persona preposta a tale compito o da chiunque si renda conto dell’insorgere di un incendio. punti manuali di segnalazione servono a dare l'allarme manuale quando un principio di incendio viene rilevato da una persona. In ogni settore devono essere previsti almeno 2 pulsanti manuali. Devono essere gestiti dalla centrale su zone indipendenti (guasti o esclusioni). Ing. Massimo GIUFFRIDA 16 SISTEMI DI ALLARME Evoluzione dell’incendio. Ing. Massimo GIUFFRIDA 17 SISTEMI DI ALLARME Ing. Massimo GIUFFRIDA 18 SISTEMI DI ALLARME fotodiodo fumo Rilevatore a camera di ionizzazione. diodo emettitore di luce Rilevatori di fumo di tipo ottico. Rilevatori di fumo a raggi infrarossi. Ing. Massimo GIUFFRIDA 19 SISTEMI DI ALLARME Rilevatore termovelocimetrico. Schema di rilevatore di calore di tipo bimetallico. Isolamento sensibile alla temperatura Conduttore Speciale rivestimento termoplastico Rilevatore a conduttore. Ing. Massimo GIUFFRIDA 20 SISTEMI DI ALLARME Lampada ripetitrice Pannello ripetitore a distanza Rivelatori di fumo Rivelatori termici Pannello ottico-acustico Rilevatori di fiamma Rilevatore di gas Pulsante di allarme Pannello ottico – acustico Selettore automatico/ manuale Pressostato di consenso Elettrovalvola di azionamento impianto di spegnimento Pulsante di blocco Centrale di rilevazione incendio. Ing. Massimo GIUFFRIDA 21 SISTEMI DI ALLARME L'impianto di rivelazione automatica di incendio è un sistema di protezione antincendio come lo sono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale, etc. La legge 46/90, il successivo DPR 447 del 1991 e il DM n. 37/08 definiscono quando il sistema di rivelazione automatica di incendio deve essere accompagnato da un progetto esecutivo redatto da parte di tecnico abilitato. Per gli impianti di rivelazione incendio la norma di riferimento è la UNI 9795 modificata nell'Aprile 2005 “Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio”. In tale norma si rimanda inoltre alle UNI EN 54-1-14 per i componenti dell'impianto e le norme CEI 20-36 e CEI 64-8 per le interconnessioni elettriche. Una volta realizzato e messo in funzione il sistema di protezione antincendio è obbligo del datore di lavoro garantirne l'efficacia secondo i criteri definiti nell'allegato VI del DM 10 marzo 1998. Ciò si rende possibile unicamente attraverso controlli periodici (manutenzione con pulizia dei componenti collegati e test di funzionamento) che vengono eseguiti da ditte specializzate per attestare che il sistema sia sempre integro e funzionante; tali controlli devono essere debitamente riportati sul registro antincendio (le cui modalità di utilizzo sono fissate dal DPR 37/98) che diventa lo strumento necessario per dimostrare che tutto quanto richiesto dalle norme di buona tecnica per garantire l'efficacia dei sistemi di sicurezza è stato condotto regolarmente. Nel caso degli impianti di rivelazione automatica di incendio i controlli periodici di manutenzione e funzionamento devono avvenire due volte all'anno con intervallo tra le due non minore di 5 mesi. Illuminazione di emergenza Ing. Massimo GIUFFRIDA 23 Illuminazione di emergenza Illuminazione destinata a funzionare quando l'illuminazione ordinaria viene a mancare. L'illuminazione di emergenza viene suddivisa, secondo le finalità, in illuminazione di sicurezza e illuminazione di riserva . Illuminazione di sicurezza Illuminazione che provvede all'illuminamento per garantire l'abbandono del locale, da parte delle persone, in sicurezza o garantire di terminare un processo in corso, potenzialmente pericoloso, prima di abbandonare il locale. Illuminazione delle vie e delle uscite di emergenza Illuminazione di sicurezza che garantisce che le vie di uscita siano effettivamente identificate e usate con sicurezza quando il locale è occupato. L'illuminazione di sicurezza deve illuminare la via di emergenza, in modo che possa essere agevolmente seguita fino all'uscita di emergenza e segnalarla, in maniera tale che sia facilmente identificabile. Illuminazione antipanico Illuminazione di sicurezza che funziona per evitare il panico e che permette alle persone di raggiungere il luogo dove le vie di esodo possono essere identificate. Illuminazione aree ad alto rischio Illuminazione di sicurezza che funziona per la sicurezza delle persone coinvolte in processi potenzialmente pericolosi o situazioni in cui sia necessario attivare una procedura di termine processo per la sicurezza degli operatori e degli altri occupanti. Illuminazione di riserva Illuminazione che consente di continuare l'attività al venire meno dell'illuminazione ordinaria. NOTA l'illuminazione di riserva può essere utilizzata per le vie di uscita e di emergenza qualora risponda ai relativi requisiti richiesti. Ing. Massimo GIUFFRIDA 25 Illuminazione Di Emergenza – Alcune caratteristiche L’impianto di illuminazione di emergenza ha la funzione di garantire una sufficiente illuminazione quando venga a mancare la normale erogazione dell’energia elettrica. Esso può essere realizzato mediante: la predisposizione di apposito impianto indipendente dalla normale rete di distribuzione, con protezione antincendio e con alimentazione autonoma. l’installazione di lampade autoalimentate che entrano in funzione quando viene a mancare l’alimentazione elettrica L’impianto, che deve fornire una intensità luminosa non inferiore a 5 lux , deve avere una autonomia di 30/180 minuti a seconda delle attività. Batteria e tampone o di accumulatori con dispositivo di ricarica automatica – gruppo elettrogeno (deve attivarsi dai 5 ai 15 sec) È opportuno che le lampade ed i segnali luminosi dell’impianto non siano posizionati in alto (la presenza di fumo può ridurre la visibilità) Ing. Massimo GIUFFRIDA 26 Esemplificazione applicazioni E’ necessario collocare l’illuminazione: • ad ogni uscita di emergenza • vicino ad ogni scala in modo che ogni rampa sia illuminata direttamente • vicino ad ogni cambio di livello del pavimento • sul segnale di uscita • vicino ad ogni cambio di direzione • vicino ogni diramazione di corridoi • vicino ad ogni allarme antincendio l • vicino ad ogni attrezzatura antincendio • all’esterno di ogni uscita • vicino alla cassetta del pronto soccorso Ing. Massimo GIUFFRIDA 27 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE: Lo scopo dell'Illuminazione di sicurezza è: a) Rendere identificabili le VIE e le USCITE DI EMERGENZA b) Rendere percorribili le VIE DI EMERGENZA c) Evitare fenomeni di panico (Antipanico) in AREE ESTESE Lo scopo dell'Illuminazione di riserva è: a) Permettere di terminare i processi/attività in corso, senza pericolo. L'illuminazione di sicurezza si rende necessaria in tutti quei luoghi in cui la mancanza di illuminamento ordinario (luce naturale o artificiale) può essere motivo di pericolo per persone presenti. In particolare si segnalano tutti i luoghi accessibili al pubblico (dove per pubblico si intende la presenza di una o più persone) in cui, in mancanza di illuminazione ordinaria causata da eventi catastrofici (incendi, terremoti, ecc.) è necessario un rapido sfollamento dei locali onde evitare pericoli per le persone. Vi sono altre tipologie di luoghi non coperte da alcuna normativa in cui l'occupante non ha familiarità con l'ambiente perciò condizioni di mancanza dell'illuminazione ordinaria possono provocare rischi per la difficoltà di localizzare l'uscita; a titolo di esempio: - Vani in comune delle strutture condominiali (scale, corridoi, garage,..) - Bar - Negozi - Locali tecnici - Luoghi di culto - Caserme Ing. Massimo GIUFFRIDA 28 Molti luoghi, ad esempio Musei, Teatri, Alberghi, Scuole,.. sono già coperti da relative disposizioni di legge e norme tecniche che richiedono l'obbligatorietà dell'illuminazione di sicurezza. Per queste situazioni si rende necessaria l'illuminazione delle vie e delle uscite di emergenza (illuminazione più segnalazione dei percorsi e vie di uscita) e l'illuminazione antipanico negli ambienti ampi con presenza di persone. Per i luoghi di lavoro, oltre ai requisiti sopra riportati, è necessaria l'illuminazione di sicurezza specifica nelle zone ad alto rischio: ad esempio per l'operatore che manipola sostanze pericolose o macchine utensili con parti in movimento. Si noti che in taluni casi possono essere utilizzati impianti di emergenza centralizzati, i quali oltre a garantire l'illuminamento hanno anche la funzione di alimentare particolari utenze come ad esempio impianti di amplificazione, sipari di sicurezza, pompe antincendio, ecc. Detta alimentazione è resa possibile con l'utilizzo di gruppi statici o rotanti di continuità per l'Emergenza centralizzata. Ing. Massimo GIUFFRIDA 29 CRITERI DI PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA Nella fase di progettazione occorrerà identificare, in base all'applicazione, i seguenti parametri: ILLUMINAZIONE VIE E USCITE DI EMERGENZA L'illuminazione delle vie e delle uscite di emergenza deve garantire un sicuro sfollamento dall'edificio attraverso vie di fuga opportunamente illuminate e segnalate, individuabili con certezza; deve essere assicurata inoltre la pronta identificazione degli allarmi e delle attrezzature antincendio . L'illuminamento non deve risultare inferiore a 2 lux ad 1 m dal piano del calpestio, in qualsiasi punto della via di fuga e di 5 lux in corrispondenza delle scale e delle porte; esso deve entrare in funzione entro 0,5 sec. dalla mancanza dell'illuminazione ordinaria e raggiungere il valore previsto entro 1 minuto. I segnali di sicurezza devono essere adeguatamente illuminati per essere ben visibili e conformi alla regola dell'arte. ILLUMINAZIONE DI RISERVA Dovrà essere realizzata in base alle singole necessità, definendo i relativi valori di illuminamento e tempi di autonomia Ing. Massimo GIUFFRIDA 30 TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI L'Illuminazione di sicurezza può essere realizzata nei modi di seguito elencati, gli apparecchi devono sempre rispondere ai Requisiti di cui alla Norma EN 60598-2-22: · Apparecchio autonomo di illuminazione di emergenza * · Apparecchio autonomo per la segnaletica di sicurezza · KIT di illuminazione di emergenza * (da incorporare in un Apparecchio di illuminazione di uso generale) · Apparecchi di illuminazione ad alimentazione centralizzata (gruppo statico di continuità - gruppo elettrogeno) * Le tipologie di prodotto suddette possono essere disponibili con sistemi di autodiagnosi interna o centralizzata. Gli apparecchi autonomi sono classificati principalmente in: non permanenti la lampada si accende solo in caso di mancanza dell'illuminazione ordinaria. permanenti la lampada è alimentata tutte le volte in cui è richiesta l'illuminazione ordinaria o di emergenza Tale prodotto è particolarmente indicato per la segnaletica di sicurezza. I gruppi statici di continuità sono composti da un gruppo batterie più un'apparecchiatura elettrica che permette di alimentare l'utenza con varie soluzioni in Corrente Continua o Corrente Alternata. Ing. Massimo GIUFFRIDA 31 TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI Caratteristiche Autonomia: 1-3 ore per almeno 4 anni di vita della batteria conformemente a quanto previsto dalla Norma EN 60598 - 2 – 22 Tempo di ricarica: 24 ore (Norma EN 60598 - 2 - 22) Grado di protezione minimo: IP4X per gli ambienti a medio rischio in caso di incendio solo se l'apparecchio produce archi o scintille o quando la classe del compartimento antincendio è pari o superiore a 30 (Norma CEI 64 - 8 Parte 7). NOTA: Il grado di protezione non si applica alle lampade Massima distanza di visibilità E' importante assicurarsi che i segnali destinati alla segnalazione delle vie di esodo siano visibili da ogni punto. Ciò dipende, oltre che dalla posizione del segnale, anche dalle dimensioni dello stesso. A questo scopo le normative forniscono la seguente formula: d=sxp d è la distanza massima di osservazione p è l'altezza del pittogramma s è uguale a100 per i segnali illuminati esternamente; a 200 per i segnali illuminati internamente Ing. Massimo GIUFFRIDA 32 AUTODIAGNOSI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA Possibili versioni con sistemi automatici di verifica del corretto funzionamento con possibilità di visualizzare l'eventuale anomalia sull'apparecchio o in posizione centralizzata. Tale tecnologia permette di semplificare l'operazione di controllo dell'impianto. Nel caso di gruppo statico centralizzato sono necessarie almeno 2 uscite separate per suddividere l'illuminazione su 2 linee indipendenti in modo da garantire un livello superiore di sicurezza dell'impianto di emergenza. (Norma CEI 64 - 8 Parte 7). In luoghi che possono ospitare più di 1.000 persone, è necessario utilizzare un impianto misto, composto da apparecchi autonomi e da un gruppo statico, con verifica centralizzata dei guasti (Norma CEI 64 - 8 Parte 7). Si raccomanda, per esigenze di manutenzione e per rendere l'impianto ridondante, l'applicazione di prodotti secondo il seguente schema: Fino a 50 Apparecchi apparecchi autonomi o gruppi statici, con sistema di autodiagnosi locale Oltre 50 Apparecchi apparecchi autonomi o gruppi statici, con sistema di autodiagnosi centralizzato Ing. Massimo GIUFFRIDA 33 AUTODIAGNOSI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA Per la segnalazione delle vie e delle uscite di Emergenza, si raccomanda l'uso di apparecchi con autodiagnosi, in modo da evitare discontinuità in un sistema vitale per un esodo sicuro. NOTA: I requisiti minimi dei sistemi di autodiagnosi comportano la verifica delle seguenti condizioni: 1) Presenza dell'alimentazione di rete 2) Presenza della Batteria e collegamento al circuito 3) Operatività del carica batterie 4) Operatività delle lampade di Emergenza 5) Operatività dei circuito di Emergenza e dell'Inverter 6) Funzionamento nominale dell'Apparecchio in Emergenza I comandi dell'emergenza devono essere conformi alle relative norme di prodotto e devono essere posizionati in luoghi accessibili solo a personale qualificato. Ing. Massimo GIUFFRIDA 34 CRITERI DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI Per una corretta rispondenza dell'impianto alla regola dell'arte e relativa efficienza si ritiene opportuno considerare 2 tipi di verifiche: - Di prima installazione - Periodica VERIFICA DI PRIMA INSTALLAZIONE A impianto installato è necessario verificare in particolare per l'emergenza: - Funzionalità (accensione e spegnimento al mancare di rete e tramite comandi, se presenti) - Livello di illuminamento - Autonomia - Indipendenza delle linee (gruppi centralizzati) - Posizionamento apparecchi e comandi di inibizione Ing. Massimo GIUFFRIDA 35 VERIFICHE PERIODICHE MINIME Ad ogni apertura del locale (solo per i locali pubblici): controllo della funzionalità dell'impianto di emergenza Mensilmente: controllo della funzionalità dell'impianto di emergenza controllo dell'autonomia nel caso di gruppi centralizzati Ogni 6 mesi: controllo della funzionalità dell'impianto di emergenza controllo dell'autonomia Ogni 4 anni: controllo della funzionalità dell'impianto di emergenza controllo dell'autonomia controllo del livello di illuminamento controllo delle batterie nei gruppi centralizzati Le verifiche devono essere documentate in un apposito registro da parte del personale autorizzato a tale mansione. Nel caso di sistemi di autodiagnosi, il "report" del sistema automatico di controllo può sostituire i dati. Ing. Massimo GIUFFRIDA 36 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E NORME TECNICHE Nel seguito sono elencati a titolo di esempio alcuni ambienti in cui l'illuminazione di sicurezza risulta obbligatoria o comunque consigliata dalle norme tecniche. In relazione all'ambiente specifico, sono anche stati elencati i relativi decreti, leggi, norme tecniche ed i principali requisiti richiesti: Alberghi: - Alberghi, motel, villaggi, affittacamere, case per vacanze, agriturismo, ostelli, rifugi alpini, residence - DM 9/4/1994: alimentazione di sicurezza ad interruzione breve <= 0.5 sec); tempo di ricarica 1 2h; autonomia 1 h; illuminamento non inferiore a 5 lux. Ascensori e montacarichi: - Norma UNI EN 81 - 1/7/1987: alimentazione di emergenza sufficiente per una lampada da 1 W, per almeno 1 h. - DM 14/6/1989 Edifici: Di civile abitazione con altezza superiore a 32 m; a destinazione prevalentemente residenziale ristoranti, magazzini, banche; abitazioni, uffici, negozi,. magazzini; parcheggi sotterranei o in locali chiusi con più di 300 autoveicoli,- locali per esposizioni elo vendita di oltre 400m2 - DM 16/5/1987 n. 246: Illuminazione di sicurezza affidabile e segnalazione delle vie di esodo in edifici con altezza superiore a 32 m. - Norma CEI 64-50: è opportuna l'illuminazione di sicurezza con autonomia di almeno 1 h. - DM ... 1/2/1986: illuminazione di sicurezza ad intervento immediato, con illuminamento di 5 lux minimi per le operazioni di sfollamento a Norma CEI 64-5O: illuminazione di sicurezza affidabile per la segnalazione delle vie di esodo, che per durata e livello di illuminamento consenta un adeguato sfollamento - DM 8/3/1985 Ing. Massimo GIUFFRIDA 37 Impianti sportivi: - DM 18/03/1986: alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (<=0.5 sec); tempo di ricarica 2 h; l'autonomia 1 h; illuminamento non inferiore a 5 lux - UNI 9316 - aprile 1989: Si deve mantenere il 10% dei livello di illuminamento medio sul campo da gioco e nei tratti iniziali delle vie di uscita Locali di pubblico spettacolo: Teatri, cinematografi, sale per concerti o da ballo, per esposizioni, conferenze o riunioni di pubblico spettacolo in genere - DM 19/08/96: illuminazione di emergenza entro un tempo breve (<= 0.5 sec) con indicazione delle vie di esodo; illuminamento di 2 lux in tutti gli ambienti con presenza di pubblico e 5 lux sulle uscite e nelle scale; ricarica completa in 12 h, autonomia di almeno 1 h. - Norma CEI 64/8 terza ed. - Norma CEI 64/50 - Circolare n. 26/1951 - R.D. 7/11/42, n. 1564 - Circolare n. 79 - 27/8/71 Locali per uso medico: Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto; case di cura private; costruzioni ospedaliere - Norma CEI 64-4 fasc 1438: Alimentazione di sicurezza ad interruzione media o breve (es. lampade scialitiche); tempo di ricarica 6h; autonomia 3h; 1 h in caso di presenza di gruppo elettrogeno. - DM 8/3/1985: l'illuminazione di sicurezza deve garantire un'affidabile segnalazione delle vie di esodo. che per durata e livello di illuminamento consenta un adeguato sfollamento - DM 5/8/1977: Automatica ed immediata disponibilità di alimentazione di emergenza per i servizi essenziali, nonché un minimo di illuminazione negli altri ambienti Ing. Massimo GIUFFRIDA 38 Luoghi di lavoro: Con più di 100 persone; dove vi siano esplosivi o materiali infiammabili; dove l'abbandono immediato sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti: pubblico o privato; in cui si trasforma energia elettrica; in sotterraneo; con batterie al piombo - D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 626/94 e DPR 547/55) - DPR 20/3/1956 n. 320 - Norma CEI 21-6 fasc 1434 Metropolitane: - DM 11/1/1988: Illuminazione di sicurezza ad intervento automatico entro 3"; illuminamento medio di 5 lux. Musei biblioteche: - DPR 20/05/92 n. 569: negli ambienti dove è prevista la presenza di pubblico, l'illuminazione di sicurezza deve garantire un'affidabile illuminazione delle vie di esodo e delle uscite, per il tempo necessario a consentirà l'evacuazione delle persone. - DPR 30/06/95 n. 418 Ing. Massimo GIUFFRIDA 39 Prevenzioni: Locali per esposizione e/o vendita ingrosso o dettaglio con superficie lorda superiore,400 mq; aziende e uffici con oltre 500 addetti; teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive; stab. Sviluppo/stampa pellicole cinematografiche. - DM 8/3/1985: l'illuminazione di sicurezza deve garantire un'affidabile segnalazione delle vie di esodo, che per durata livello di illuminamento consenta un adeguato sfollamento Scuole: Edifici e locali adibiti a scuole; scuole di ogni ordine rado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti - DM 26/8/1992: l'illuminazione di sicurezza con tempo di ricarica 12 h, autonomia 30'; illuminamento non inferiore a 5 lux - DM 8/3/1985 Settore navale: SOLAS 74 (83): grado di protezione IP65; autonomia 3 h; costruzione resistente alle vibrazioni Ing. Massimo GIUFFRIDA 40 RISCHIO D’INCENDIO RAPPORTI CON I VV.F. E CPI D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 Ing. Massimo GIUFFRIDA 41 del Corpo Vigili del Fuoco In Competenze base alle attribuzioni stabiliteNazionale dall’attuale dei quadro normativo (D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139) il C.N.VV.F. opera mediante le proprie strutture territoriali (Comandi) con competenze di: Soccorso tecnico urgente: il personale VV.F. è tenuto ad intervenire in tutte quelle situazioni in cui si configurano necessità di soccorso con carattere d’urgenza e che richiedano l’uso di tecniche, attrezzature e competenze specifiche utili al buon esito dell’intervento. Prevenzione incendi: al C.N.VV.F. è attribuito il compito di verificare il rispetto della normativa vigente e dei criteri di sicurezza in materia di prevenzione incendi soprattutto nell’ambito delle attività soggette a controllo da parte del C.N.VV.F. individuate nell’elenco allegato al D.M. 16/02/1982. Al termine dell’iter previsto dal D.P.R. n. 37 del 12/01/1998 il Comando Provinciale VV.F. provvede al rilascio del certificato di prevenzione incendi. Attività di polizia giudiziaria: durante lo svolgimento dei propri compiti istituzionali il personale del C.N.VV.F. riveste la qualifica di Ufficiale o Agente di P.G., a seconda della propria posizione funzionale, a competenza specifica e limitata. Controllo e formazione nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. individua il C.N.VV.F. quale organo di controllo all’interno dei luoghi di lavoro in funzione delle proprie specifiche competenze in materia di prevenzione incendi. Inoltre espleta attività di formazione degli addetti antincendio che operano all’interno dei rispettivi luoghi di lavoro. Le competenze sopra descritte non sono esaustive dei compiti del C.N.VV.F. e rappresentano quelle in cui può concretizzarsi la collaborazione tra VV.F. e SPISAL. Ing. Massimo GIUFFRIDA 42 RAPPORTI CON I VV.F. E CPI La prevenzione incendi è una materia interdisciplinare nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati provvedimenti, misure, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgere di un incendio od a limitare le conseguenze. In tale settore l'organo preposto alla emanazione delle norme ed al controllo dell'osservanza delle stesse è il Ministero dell'Interno che, a tal fine, si avvale dell'opera del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Il predetto controllo avviene secondo una procedura autorizzativa ben definita che termina con il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Tale certificato, al cui rilascio è preposto il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, attesta che l'attività, sottoposta a controllo, è conforme alle disposizioni di sicurezza vigenti. Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nel D.M. 16/02/1982 debbono avere una approvazione preventiva da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco ed, a lavori ultimati, deve essere richiesta la visita di collaudo che si risolve, in caso di esito positivo, nel rilascio del certificato di prevenzione incendi. Occorre comunque precisare che dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, il responsabile dell'attività, per la quale è stato rilasciato tale documento, è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso, nonché a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi. E' appena il caso di sottolineare quindi l'estrema importanza che riveste l'operato del responsabile nell'ordinaria gestione dell'attività, operato che rappresenta una componente fondamentale delle misure di prevenzione incendi. E' necessario, inoltre, tenere presente che la legge stabilisce, altresì, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli di prevenzione incendi ogniqualvolta vi siano modifiche di lavorazione e di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali e di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti e, comunque, quando vengano a maturare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate. Esiste quindi la necessità di richiedere l'approvazione preventiva ed il controllo ai Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco anche nel caso che un impianto subisca delle modifiche tecniche o strutturali durante il periodo di validità del certificato di prevenzione incendi o del nulla-osta provvisorio. Non si deve dimenticare, comunque, che il certificato di prevenzione incendi ha un periodo di validità, variabile in funzione dell'attività, stabilito da D.M. 16/02/1982 e che quindi, in prossimità della sua scadenza, è necessario chiederne il rinnovo. L'articolo 1 della legge 26 luglio 1965 n. 966 stabilisce che i servizi di vigilanza e quelli di prevenzione incendi, resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, sono a pagamento. Pertanto, oltre che all'attestazione del pagamento, effettuato mediante apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato, la domanda in carta bollata, per la richiesta di un esame preventivo del progetto o per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, va corredata da una esauriente documentazione tecnica sia grafica che descrittiva dei luoghi, delle lavorazioni effettuate, dei materiali depositati e dei provvedimenti che si intendono adottare, nonché delle eventuali certificazioni attestanti particolari requisiti per impianti, materiali, strutture, ecc. rilasciate da tecnici abilitati o da laboratori legalmente riconosciuti. Qualora, per una attività soggetta al controllo di prevenzione incendi, non fosse possibile il rispetto integrale delle norme in vigore, l'interessato può avanzare motivata istanza di deroga all'osservanza della norma al Ministero dell'Interno tramite il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco. Le istanze dovranno essere corredate di documentazione tecnica nella quale sia evidenziato il motivo della deroga, l'articolo o gli articoli della norma ai quali si intende derogare, nonché le misure alternative proposte che permettano di garantire un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalla norma. Ing. Massimo GIUFFRIDA 44 CHE COSA E’ IL C.P.I. è’ il Certificato rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F. , che attesta che l’attività sottoposta al controllo è conforme alle disposizioni vigenti in materia e alle prescrizioni dell’autorità competente IL DATORE DI LAVORO provvede ANCHE CON L’AUSILIO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AD INDIVIDUARE SE LA PROPRIA ATTIVITA’ (OVVERO UNA ATTIVITA’ COLLATERALE) RIENTRA TRA QUELLE (97) RIPORTATE NEL DM 16 Febbraio 1982 “Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi” TALE DECRETO MINISTERIALE INCLUDE OLTRE AD ATTIVITA’ DI TIPO INDUSTRIALE come ad esempio l’attività N. 54 “ stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li”, l’attività N. 71“ stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti” A DEPOSITI DI MATERIALI PERICOLOSI come ad esempio l’attività N. 58 “depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li” Ing. Massimo GIUFFRIDA 45 ANCHE ALTRE ATTIVITA’ come ad esempio: ATTIVITA’ N. 43 – “depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li” ATTIVITA’ N. 64 – “gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 Kw” ATTIVITA’ N. 83 – “locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti” ATTIVITA’ N. 84 – “alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto” ATTIVITA’ N. 89 – “ aziende ad uffici nei quali siano occupati oltre 500 persone” ATTIVITA’ N. 91 – “ impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h” ATTIVITA’ N. 92 – “autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili” ATTIVITA’ N. 94 – “edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m.” ATTIVITA’ N. 95 – “vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri…..” Il datore di lavoro quindi, quando si avvede che l’attività di cui è responsabile rientra tra quelle riportate nel DM 16/2/82 è tenuto ad attivare tutte le procedure tecnico – amministrative necessarie per l’ottenimento del CPI . Ing. Massimo GIUFFRIDA 46 LA PROCEDURA PER RICHIEDERE IL C.P.I. Parere di conformità sui progetti Gli enti ed i privati responsabili delle attività elencate nei decreti ministeriali 16 febbraio 1982, 27 marzo 1985, 30 ottobre 1986, sono tenuti a richiedere al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o modifiche di quelli esistenti usando unicamente il modello compilato a macchina o in stampatello in duplice copia (una in bollo) entrambe firmate in originale e complete degli allegati richiesti. La domanda non verrà accettata se non risulterà compilata, in ogni sua parte, sul modello e/o mancheranno gli allegati previsti, ivi compresi le sue due copie della relazione tecnica e degli elaboratori grafici predisposti secondo le indicazioni dei modelli. Quando la domanda sarà completa verrà dato avvio al procedimento comunicando al responsabile legale dell'attività il nominativo del responsabile del procedimento ed in quanti giorni è stimata la durata del procedimento stesso, che si concluderà comunque con una risposta favorevole o negativa. Rilascio del certificato prevenzione incendi Completate le opere previste nel progetto approvato gli enti ed i privati responsabili delle attività sono tenuti a presentare al Comando la domanda di sopralluogo usando unicamente il modello compilato a macchina o in stampatello in duplice copia (una in bollo) entrambe firmate in originale e complete degli allegati richiesti. La domanda non verrà accettata se non risulterà compilata in ogni sua parte sul modello e/o mancheranno gli allegati previsti, ivi comprese le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni richieste contestualmente all'approvazione del progetto con il modello. Al riguardo si fa presente che non potranno essere considerate formalmente valide le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni non firmate in modo leggibile e non timbrate in originale. Quando la domanda sarà completa in ogni sua parte verrà dato avvio al procedimento comunicando al responsabile legale dell'attività il nominativo del responsabile del procedimento ed in quanti giorni è stata stimata la durata del procedimento stesso. Per tale aspetto si pone in evidenza che il sopralluogo richiesto sarà espletato compatibilmente con le potenzialità del Comando nel settore della prevenzione incendi rapportata al numero di procedimenti in corso ed all'espletamento di tutti gli altri compiti istituzionali a carico del Comando stesso. Ing. Massimo GIUFFRIDA 47 LA PROCEDURA PER RICHIEDERE IL C.P.I. Autorizzazione provvisoria Il certificato di prevenzione incendi costituisce, ai soli fini antincendi, il nulla osta all'esercizio dell'attività. Il responsabile dell'attività, in attesa dell'effettuazione del sopralluogo di cui al precedente punto, può presentare al Comando una dichiarazione, resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le forme di legge, usando unicamente il modello compilato a macchina o in stampatello in duplice copia (una in bollo) entrambe firmate in originale, con la quale si attesti che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e l'impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 37/98. Il Comando restituirà all'interessato la copia in bollo della dichiarazione, munita del visto di ricezione del Comando, che costituirà, ai soli fini antincendi, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività. Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività Gli enti ed i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, nell'esercizio dell'attività, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate, di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, di assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. Gli obblighi sull'esercizio dell'attività sotto l'aspetto antincendio sono riportate all'articolo 3, comma 2 del D.M. 10 marzo 1998. Il responsabile dell'attività deve annotare quanto sopra in un apposito registro che deve essere mantenuto costantemente aggiornato e reso disponibile durante i controlli del Comando. Ogni modifica delle strutture o degli impianti, ovvero delle condizioni di esercizio delle attività, che comportino una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbligherà il responsabile dell'attività ad avviare nuovamente le procedure inerenti l'approvazione preventiva del progetto. Ing. Massimo GIUFFRIDA 48 Rinnovo del certificato prevenzione incendi Gli enti ed i privati responsabili delle attività sono tenuti a richiedere al Comando il rinnovo del certificato di prevenzione incendi prima della scadenza usando unicamente il modello compilato a macchina o in stampatello in duplice copia - una in bollo - entrambe firmate in originale completo degli allegati richiesti. Si pone in evidenza che la attestazione che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato di prevenzione incendi deve essere resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le forme di legge, usando unicamente il modello compilato a macchina o in stampatello in duplice copia (una in bollo) entrambe firmate in originale. Anche la perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi finalizzati alla protezione attiva antincendi deve essere compilata sul modello. La domanda non verrà accettata se non risulterà compilata in ogni sua parte e/o mancheranno gli allegati previsti. Procedimento di deroga La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi deve essere indirizzata all'Ispettorato regionale dei vigili del fuoco tramite il Comando provinciale usando unicamente il modello compilato a macchina o in stampatello in triplice copia (una in bollo) firmate in originale. Si evidenzia che affinchè possa essere esaminata la richiesta è necessario che siano chiari i motivi che non consentono il rispetto integrale della normativa e quali siano le misure di sicurezza equivalenti che si ritengano idonee a compensare il rischio aggiuntivo. Versamento su c/c postale Le richieste per i vari procedimenti devono essere provviste anche dell'attestazione di versamento effettuato sul c/c postale della tesoreria provinciale dello stato. L'importo deve essere calcolato, in base alle nuove tariffe, scaturite dall'applicazione dell'allegato VI al D.M. 4 maggio 1998, considerano che, qualora la richiesta interessi più attività singolarmente elencate nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982, la tariffa complessiva deriva dalla somma di quelle relative ad ogni singola attività. Ing. Massimo GIUFFRIDA 49 Ing. Massimo GIUFFRIDA 50