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Segnaletica di sicurezza

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Segnaletica di sicurezza
Segnaletica di sicurezza
Sistemi di allarme
Illuminazione di emergenza
Rapporti con i VV.F. e CPI
Ing. Massimo GIUFFRIDA
La PROTEZIONE ATTIVA
è rappresentata dagli strumenti di estinzione
incendi, impianti di spegnimento automatici e
manuali, dai sistemi di rivelazione fumo e dalla
segnaletica di emergenza.
Sono strumenti finalizzati alla precoce rilevazione
dell'incendio, alla segnalazione e all'azione di
spegnimento dello stesso.
- Segnaletica di sicurezza
- Sistemi di allarme
- Illuminazione di emergenza
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
T.U. D.Lgs. 81/2008 - TITOLO V –
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
N° 2 CAPI - N° 6 articoli (da art. 161 a art. 166)
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
N° 4 articoli (da art. 161 a art. 164)
Definizioni
segnaletica di sicurezza: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad
una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la
sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un
colore, un segnale luminoso o acustico.
cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un
simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da
una illuminazione di intensità sufficiente;
cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un altro cartello che fornisce
indicazioni complementari;
colore di sicurezza: un colore al quale e' assegnato un significato determinato;
simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un
determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente
o semitrasparente, che e' illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso
come una superficie luminosa;
segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo,
senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce
umana o di sintesi vocale;
segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma
convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un
pericolo attuale per i lavoratori.
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano
rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero
sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di
lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli
allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a
situazioni di rischio non considerate negli allegati XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in
riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità
del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unita' produttiva, fa
ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico
stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell' ALLEGATO
XXVIII.
Articolo 164 - Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le
misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa
ovvero dell'unita' produttiva;
b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni
precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza,
soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali
e specifici da seguire.
SEGNALETICA DI SICUREZZA
Lo scopo della segnalazione di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente
comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni
che possono determinare pericoli.
La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione;
essa deve essere impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza.
L'efficacia della segnaletica dipende da un'estesa e ripetuta informazione di tutte le persone per le quali essa
può risultare utile. Ad esempio nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la
propria mansione per l'intera giornata lavorativa, una esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA
oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa), è esposta una
"segnaletica appropriata" (art. 41, D. Lgs. n. 277/1991).
In conformità all’Allegato XXIV del D.lgs. 81/08 (ex All. 1 del D. Lgs. n. 493/1996) devono essere utilizzati colori
di sicurezza e di contrasto, nonché i colori del simbolo, riportati nella seguente tabella.
Colore
Forma
Significato o Scopo
Indicazioni e precisazioni
Segnali di Divieto
Atteggiamenti Pericolosi
Pericolo-Allarme
Alt, arresto dispositivi di interruzione di
emergenza
Sgombero
Materiali o Attrezzature
Antincendio
Identificazione e ubicazione
Giallo o
GialloArancio
Segnali di Avvertimento
Attenzione Cautela, Verifica
Azzurro
Segnali di prescrizione
Comportamento o azione specifica
- obbligo di portare un mezzo di sicurezza
personale
Segnali di salvataggio o di
soccorso
Porte, uscite, percorsi, materiali,
postazioni, locali
Situazione di Sicurezza
Ritorno alla normalità
Rosso
Verde
In ogni caso la dimensione di un segnale dovrà rispettare la seguente formula:
A >= D2 /2000
ove: A rappresenta la superficie del segnale espressa in m2 ed D la distanza in metri alla quale il segnale
deve essere riconoscibile. La formula è applicabile fino ad una distanza di 50 metri
In ogni caso di segnali illuminati si dovrà rispettare la seguente formula:
p = D /100
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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Il cartello deve risultare visibile e, se del caso, illuminato. I cartelli da utilizzare sono quelli
riportati all'All. XXV D. Lgs. 81/08.
Le caratteristiche intrinseche dei cartelli variano a seconda che si tratti di:

Cartelli di divieto
forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossa
un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o
causare un pericolo
Cartelli
di avvertimento
forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero
un segnale che avverte di un rischio o pericolo
Cartelli
di prescrizione
forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro
un segnale che prescrive un determinato comportamento

Cartelli di salvataggio e soccorso
forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde
un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza
o ai mezzi di soccorso o di salvataggio
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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
Cartelli antincendio
forma quadrata o
rettangolare, pittogramma
bianco su fondo rosso
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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D. Lgs. 81/08
PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA
ALLEGATO XXIV
1. Considerazioni preliminari
1.1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati
da XXV a XXXII.
1.2. Il presente allegato stabilisce tali requisiti, descrive le diverse utilizzazioni delle segnaletiche di
sicurezza ed enuncia norme generali sull'intercambiabilità' o complementarità di tali segnaletiche.
1.3. Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate solo per trasmettere il messaggio o
l'informazione precisati all'articolo 148, comma 1.
2. Modi di segnalazione
2.1. Segnalazione permanente
2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresi' quella che
serve ad indicare l'ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve
essere di tipo permanente e costituita da cartelli.
La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i materiali e le
attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un
colore di sicurezza.
2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto nell'allegato XXVI.
2.1.3. La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo
permanente e costituita da un colore di sicurezza o da cartelli.
2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un colore
di sicurezza.
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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D. Lgs. 81/08
ALLEGATO XXIV
2.2. Segnalazione occasionale
2.2.1. La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un'azione specifica e lo sgombero
urgente delle persone devono essere fatti in modo occasionale e, tenuto conto del principio
dell'intercambiabilità' e complementarità previsto al paragrafo 3, per mezzo di segnali luminosi,
acustici o di comunicazioni verbali.
2.2.2. La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo deve essere
fatta in modo occasionale per mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali.
3. Intercambiabilità e complementarità della segnaletica
3.1. A parità di efficacia e a condizione che si provveda ad una azione specifica di informazione e
formazione al riguardo, e' ammessa libertà di scelta fra: - un colore di sicurezza o un cartello, per
segnalare un rischio di inciampo o caduta con dislivello; - segnali luminosi, segnali acustici o
comunicazione verbale; - segnali gestuali o comunicazione verbale.
3.2. Determinate modalità di segnalazione possono essere utilizzate assieme, nelle combinazioni
specificate di seguito: - segnali luminosi e segnali acustici; - segnali luminosi e comunicazione
verbale; - segnali gestuali e comunicazione verbale.
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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5. L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da:
5.1. presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbino la visibilita' o
l'udibilità'; ciò comporta, in particolare, la necessità di:
5.1.1. evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri;
5.1.2. non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi;
5.1.3. non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra emissione luminosa poco distinta;
5.1.4. non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori;
5.1.5. non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo e' troppo intenso;
5.2. cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo stato o cattivo
funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di segnalazione.
6. I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti
a manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro
proprietà intrinseche o di funzionamento.
7. Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare e' in funzione
dell'entità' dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell'area da coprire. Per i segnali il cui
funzionamento richiede una fonte di energia, deve essere garantita un'alimentazione di
emergenza nell'eventualità' di un'interruzione di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio
venga meno con l'interruzione stessa.
9. Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento, l'inizio di un'azione che si richiede di
effettuare; esso deve avere una durata pari a quella richiesta dall'azione. I segnali luminosi o
acustici devono essere reinseriti immediatamente dopo ogni utilizzazione.
10. Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon
funzionamento e dell'efficacia reale prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicità
sufficiente.
11. Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacità uditive o visive,
eventualmente a causa dell'uso di mezzi di protezione personale, devono essere adottate
adeguate misure supplementari o sostitutive.
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SISTEMI DI ALLARME
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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I sistemi per gli impianti di rilevazione automatica di incendio
sono impianti elettronici fissi installati allo scopo di rilevare e segnalare automaticamente un principio di
incendio nel minor tempo possibile.
Permettono la protezione della vita umana, la sorveglianza dei beni materiali e culturali, segnalando il
pericolo tempestivamente.
SCOPI
1 - avviare un tempestivo sfollamento delle persone, degli animali, nonché lo sgombero di beni
2 - attivare i piani di intervento
3 - attivare i sistemi di protezione contro l'incendio ed eventuali altre misure di sicurezza.
TIPOLOGIE DEI RILEVATORI AUTOMATICI D’INCENDIO
Statici (allarme ad un valore di soglia)
Differenziali (allarma per un dato incremento)
Velocimentri (allarmi per la velocità d’incremento)
Puntiformi
A punti multipli (poco diffusi)
Lineari (poco diffusi)
PROGETTO
gli impianti di rilevazione automatica di incendio installati in ambito civile, sono soggetti alla normativa DM
n. 37/08 (ex 46/90) e quindi hanno l'obbligo del PROGETTO, quando sono composti da più di 9 rilevatori. In
ambito industriale, commerciale o nelle attività soggette al rilascio del CPI, hanno l'obbligo del PROGETTO
tutti gli impianti, indipendentemente dal numero di sensori.
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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CENTRALE DI CONTROLLO E SEGNALAZIONE
è il centro di raccolta e valutazione dei segnali provenienti dai sensori e dagli avvisatori
manuali. Attiva lo stato di allarme del sistema attraverso gli avvisatori e comanda gli impianti
di evacuazione, spegnimento, sfollamento, ecc...
SEGNALATORI
dispositivi che avvisano acusticamente ed otticamente le persone presenti nell'immobile in
caso di incendio. E' obbligatorio 1 segnalatore presso la centrale di allarme o nel presidio.
Possono essere aggiunti avvisatori esterni e/o trasmettitori remoti che devono garantire il
funzionamento in condizione di allarme per almeno 30 minuti (campane, targhe
ottico/acustiche, etc).
DISPOSITIVI DI ALLARME
I dispositivi di allarme incendio necessari per avvisare tutte le persone presenti, in un
determinato luogo di lavoro, di una emergenza sono del tipo acustico ( sirene o campane ) e/o del
tipo ottico e possono essere:
Automatici: attivati da idoneo dispositivo ( ad es. rilevatore incendio ) o all’entrata in funzione di un
impianto automatico di spegnimento di incendio;
Manuali: attivati manualmente tramite idoneo pulsante, da persona preposta a tale compito o da
chiunque si renda conto dell’insorgere di un incendio.
punti manuali di segnalazione
servono a dare l'allarme manuale quando un principio di incendio viene rilevato da una persona. In
ogni settore devono essere previsti almeno 2 pulsanti manuali. Devono essere gestiti dalla centrale
su zone indipendenti (guasti o esclusioni).
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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SISTEMI DI ALLARME
Evoluzione dell’incendio.
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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SISTEMI DI ALLARME
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SISTEMI DI ALLARME
fotodiodo
fumo
Rilevatore a camera di ionizzazione.
diodo
emettitore di luce
Rilevatori di fumo di tipo ottico.
Rilevatori di fumo a raggi infrarossi.
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SISTEMI DI ALLARME
Rilevatore termovelocimetrico.
Schema di rilevatore di calore di tipo bimetallico.
Isolamento sensibile alla temperatura
Conduttore
Speciale rivestimento
termoplastico
Rilevatore a conduttore.
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SISTEMI DI ALLARME
Lampada ripetitrice
Pannello ripetitore a
distanza
Rivelatori di fumo
Rivelatori termici
Pannello ottico-acustico
Rilevatori di fiamma
Rilevatore di gas
Pulsante di allarme
Pannello ottico – acustico
Selettore
automatico/
manuale
Pressostato di consenso
Elettrovalvola di azionamento
impianto di spegnimento
Pulsante
di
blocco
Centrale di rilevazione incendio.
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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SISTEMI DI ALLARME
L'impianto di rivelazione automatica di incendio è un sistema di protezione antincendio come lo sono gli
idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale, etc.
La legge 46/90, il successivo DPR 447 del 1991 e il DM n. 37/08 definiscono quando il sistema di rivelazione
automatica di incendio deve essere accompagnato da un progetto esecutivo redatto da parte di tecnico
abilitato. Per gli impianti di rivelazione incendio la norma di riferimento è la UNI 9795 modificata nell'Aprile
2005 “Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio”. In tale norma
si rimanda inoltre alle UNI EN 54-1-14 per i componenti dell'impianto e le norme CEI 20-36 e CEI 64-8
per le interconnessioni elettriche.
Una volta realizzato e messo in funzione il sistema di protezione antincendio
è obbligo del datore di lavoro garantirne l'efficacia secondo
i criteri definiti nell'allegato VI del DM 10 marzo 1998.
Ciò si rende possibile unicamente attraverso controlli periodici (manutenzione con pulizia dei componenti
collegati e test di funzionamento) che vengono eseguiti da ditte specializzate per attestare che il sistema sia
sempre integro e funzionante; tali controlli devono essere debitamente riportati sul registro antincendio (le
cui modalità di utilizzo sono fissate dal DPR 37/98) che diventa lo strumento necessario per dimostrare che
tutto quanto richiesto dalle norme di buona tecnica per garantire l'efficacia dei sistemi di sicurezza è stato
condotto regolarmente. Nel caso degli impianti di rivelazione automatica di incendio i controlli periodici di
manutenzione e funzionamento devono avvenire due volte all'anno con intervallo
tra le due non minore di 5 mesi.
Illuminazione di emergenza
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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Illuminazione di emergenza
Illuminazione destinata a funzionare quando l'illuminazione ordinaria viene a
mancare. L'illuminazione di emergenza viene suddivisa, secondo le finalità, in
illuminazione di sicurezza e illuminazione di riserva .
Illuminazione di sicurezza
Illuminazione che provvede all'illuminamento per garantire l'abbandono del locale,
da parte delle persone, in sicurezza o garantire di terminare un processo in corso,
potenzialmente pericoloso,
prima di abbandonare il locale.
Illuminazione delle vie e delle uscite di emergenza
Illuminazione di sicurezza che garantisce che le vie di uscita siano effettivamente
identificate e usate con sicurezza quando il locale è occupato. L'illuminazione di
sicurezza deve illuminare la via di emergenza, in modo che possa essere
agevolmente seguita
fino all'uscita di emergenza e segnalarla,
in maniera tale che sia facilmente identificabile.
Illuminazione antipanico
Illuminazione di sicurezza che funziona per evitare il panico e che permette
alle persone di raggiungere il luogo dove le vie di esodo
possono essere identificate.
Illuminazione aree ad alto rischio
Illuminazione di sicurezza che funziona per la sicurezza delle persone
coinvolte in processi potenzialmente pericolosi o situazioni in cui sia
necessario attivare una procedura di termine processo per la sicurezza
degli operatori e degli altri occupanti.
Illuminazione di riserva
Illuminazione che consente di continuare l'attività
al venire meno dell'illuminazione ordinaria.
NOTA
l'illuminazione di riserva può essere utilizzata per le vie di uscita e di
emergenza qualora risponda ai relativi requisiti richiesti.
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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Illuminazione Di Emergenza – Alcune caratteristiche
L’impianto di illuminazione di emergenza ha la funzione di garantire
una sufficiente illuminazione quando venga a mancare la normale erogazione
dell’energia elettrica.
Esso può essere realizzato mediante:
la predisposizione di apposito impianto indipendente dalla normale rete di
distribuzione, con protezione antincendio e con alimentazione autonoma.
l’installazione di lampade autoalimentate che entrano in funzione
quando viene a mancare l’alimentazione elettrica
L’impianto, che deve fornire una intensità luminosa non inferiore a 5 lux ,
deve avere una autonomia di 30/180 minuti a seconda delle attività.
Batteria e tampone o di accumulatori con dispositivo di ricarica automatica –
gruppo elettrogeno (deve attivarsi dai 5 ai 15 sec)
È opportuno che le lampade ed i segnali luminosi dell’impianto non siano
posizionati in alto (la presenza di fumo può ridurre la visibilità)
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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Esemplificazione applicazioni
E’ necessario collocare l’illuminazione:
• ad ogni uscita di emergenza
• vicino ad ogni scala in modo che ogni rampa sia illuminata direttamente
• vicino ad ogni cambio di livello del pavimento
• sul segnale di uscita
• vicino ad ogni cambio di direzione
• vicino ogni diramazione di corridoi
• vicino ad ogni allarme antincendio l
• vicino ad ogni attrezzatura antincendio
• all’esterno di ogni uscita
• vicino alla cassetta del pronto soccorso
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE:
Lo scopo dell'Illuminazione di sicurezza è:
a) Rendere identificabili le VIE e le USCITE DI EMERGENZA
b) Rendere percorribili le VIE DI EMERGENZA
c) Evitare fenomeni di panico (Antipanico) in AREE ESTESE
Lo scopo dell'Illuminazione di riserva è:
a) Permettere di terminare i processi/attività in corso, senza pericolo.
L'illuminazione di sicurezza si rende necessaria in tutti quei luoghi in cui la mancanza di illuminamento
ordinario (luce naturale o artificiale) può essere motivo di pericolo per persone presenti.
In particolare si segnalano tutti i luoghi accessibili al pubblico (dove per pubblico si intende la
presenza di una o più persone) in cui, in mancanza di illuminazione ordinaria causata da eventi
catastrofici (incendi, terremoti, ecc.) è necessario un rapido sfollamento dei locali onde evitare pericoli
per le persone.
Vi sono altre tipologie di luoghi non coperte da alcuna normativa in cui l'occupante non ha familiarità
con l'ambiente perciò condizioni di mancanza dell'illuminazione ordinaria possono provocare rischi per
la difficoltà di localizzare l'uscita; a titolo di esempio:
- Vani in comune delle strutture condominiali (scale, corridoi, garage,..)
- Bar
- Negozi
- Locali tecnici
- Luoghi di culto
- Caserme
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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Molti luoghi, ad esempio Musei, Teatri, Alberghi, Scuole,.. sono già coperti da relative disposizioni di
legge e norme tecniche che richiedono l'obbligatorietà dell'illuminazione di sicurezza.
Per queste situazioni si rende necessaria l'illuminazione delle vie e delle uscite di emergenza
(illuminazione più segnalazione dei percorsi e vie di uscita) e l'illuminazione antipanico negli ambienti
ampi con presenza di persone.
Per i luoghi di lavoro, oltre ai requisiti sopra riportati, è necessaria l'illuminazione di sicurezza specifica
nelle zone ad alto rischio: ad esempio per l'operatore che manipola sostanze pericolose o macchine
utensili con parti in movimento.
Si noti che in taluni casi possono essere utilizzati impianti di emergenza centralizzati, i quali oltre a
garantire l'illuminamento hanno anche la funzione di alimentare particolari utenze come ad esempio
impianti di amplificazione, sipari di sicurezza, pompe antincendio, ecc. Detta alimentazione è resa
possibile con l'utilizzo di gruppi statici o rotanti di continuità per l'Emergenza centralizzata.
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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CRITERI DI PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
Nella fase di progettazione occorrerà identificare, in base all'applicazione, i seguenti parametri:
ILLUMINAZIONE VIE E USCITE DI EMERGENZA
L'illuminazione delle vie e delle uscite di emergenza deve garantire un sicuro sfollamento
dall'edificio attraverso vie di fuga opportunamente illuminate e segnalate, individuabili con certezza; deve essere
assicurata inoltre la pronta identificazione degli allarmi e delle attrezzature antincendio .
L'illuminamento non deve risultare inferiore a 2 lux ad 1 m dal piano del calpestio, in qualsiasi punto della via di
fuga e di 5 lux in corrispondenza delle scale e delle porte; esso deve entrare in funzione entro 0,5 sec. dalla
mancanza dell'illuminazione ordinaria e raggiungere il valore previsto entro 1 minuto.
I segnali di sicurezza devono essere adeguatamente illuminati per essere ben visibili e conformi alla regola
dell'arte.
ILLUMINAZIONE DI RISERVA
Dovrà essere realizzata in base alle singole necessità, definendo i relativi valori di illuminamento e
tempi di autonomia
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TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
L'Illuminazione di sicurezza può essere realizzata nei modi di seguito elencati, gli apparecchi devono
sempre rispondere ai Requisiti di cui alla Norma EN 60598-2-22:
· Apparecchio autonomo di illuminazione di emergenza *
· Apparecchio autonomo per la segnaletica di sicurezza
· KIT di illuminazione di emergenza * (da incorporare in un Apparecchio di illuminazione di uso
generale)
· Apparecchi di illuminazione ad alimentazione centralizzata (gruppo statico di continuità - gruppo
elettrogeno)
* Le tipologie di prodotto suddette possono essere disponibili con sistemi di autodiagnosi interna o
centralizzata.
Gli apparecchi autonomi sono classificati principalmente in:
non permanenti
la lampada si accende solo in caso di mancanza dell'illuminazione ordinaria.
permanenti
la lampada è alimentata tutte le volte in cui è richiesta l'illuminazione ordinaria o di emergenza Tale
prodotto è particolarmente indicato per la segnaletica di sicurezza.
I gruppi statici di continuità sono composti da un gruppo batterie più un'apparecchiatura elettrica che
permette di alimentare l'utenza con varie soluzioni in Corrente Continua o Corrente Alternata.
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
Caratteristiche
Autonomia:
1-3 ore per almeno 4 anni di vita della batteria conformemente a quanto previsto dalla Norma EN
60598 - 2 – 22
Tempo di ricarica:
24 ore (Norma EN 60598 - 2 - 22)
Grado di protezione minimo:
IP4X per gli ambienti a medio rischio in caso di incendio solo se l'apparecchio produce archi o scintille
o quando la classe del compartimento antincendio è pari o superiore a 30 (Norma CEI 64 - 8 Parte 7).
NOTA: Il grado di protezione non si applica alle lampade
Massima distanza di visibilità
E' importante assicurarsi che i segnali destinati alla segnalazione delle vie di esodo siano visibili da
ogni punto. Ciò dipende, oltre che dalla posizione del segnale, anche dalle dimensioni dello stesso.
A questo scopo le normative forniscono la seguente formula:
d=sxp
d è la distanza massima di osservazione
p è l'altezza del pittogramma
s è uguale a100 per i segnali illuminati esternamente; a 200 per i segnali illuminati internamente
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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AUTODIAGNOSI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
Possibili versioni con sistemi automatici di verifica del corretto funzionamento con possibilità di
visualizzare l'eventuale anomalia sull'apparecchio o in posizione centralizzata.
Tale tecnologia permette di semplificare l'operazione di controllo dell'impianto.
Nel caso di gruppo statico centralizzato sono necessarie almeno 2 uscite separate per suddividere
l'illuminazione su 2 linee indipendenti in modo da garantire un livello superiore di sicurezza
dell'impianto di emergenza. (Norma CEI 64 - 8 Parte 7).
In luoghi che possono ospitare più di 1.000 persone, è necessario utilizzare un impianto misto,
composto da apparecchi autonomi e da un gruppo statico, con verifica centralizzata dei guasti (Norma
CEI 64 - 8 Parte 7).
Si raccomanda, per esigenze di manutenzione e per rendere l'impianto ridondante, l'applicazione di
prodotti secondo il seguente schema:
Fino a 50 Apparecchi
apparecchi autonomi o gruppi statici, con sistema di autodiagnosi locale
Oltre 50 Apparecchi
apparecchi autonomi o gruppi statici, con sistema di autodiagnosi centralizzato
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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AUTODIAGNOSI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
Per la segnalazione delle vie e delle uscite di Emergenza, si raccomanda l'uso di apparecchi con
autodiagnosi, in modo da evitare discontinuità in un sistema vitale per un esodo sicuro.
NOTA: I requisiti minimi dei sistemi di autodiagnosi comportano la verifica delle seguenti condizioni:
1) Presenza dell'alimentazione di rete
2) Presenza della Batteria e collegamento al circuito
3) Operatività del carica batterie
4) Operatività delle lampade di Emergenza
5) Operatività dei circuito di Emergenza e dell'Inverter
6) Funzionamento nominale dell'Apparecchio in Emergenza
I comandi dell'emergenza devono essere conformi alle relative norme di prodotto e devono
essere posizionati in luoghi accessibili solo a personale qualificato.
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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CRITERI DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI
Per una corretta rispondenza dell'impianto alla regola dell'arte e relativa efficienza si ritiene opportuno
considerare 2 tipi di verifiche:
- Di prima installazione
- Periodica
VERIFICA DI PRIMA INSTALLAZIONE
A impianto installato è necessario verificare in particolare per l'emergenza:
- Funzionalità (accensione e spegnimento al mancare di rete e tramite comandi, se presenti)
- Livello di illuminamento
- Autonomia
- Indipendenza delle linee (gruppi centralizzati)
- Posizionamento apparecchi e comandi di inibizione
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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VERIFICHE PERIODICHE MINIME
Ad ogni apertura del locale (solo per i locali pubblici):
controllo della funzionalità dell'impianto di emergenza
Mensilmente:
controllo della funzionalità dell'impianto di emergenza controllo dell'autonomia nel caso di gruppi
centralizzati
Ogni 6 mesi:
controllo della funzionalità dell'impianto di emergenza
controllo dell'autonomia
Ogni 4 anni:
controllo della funzionalità dell'impianto di emergenza
controllo dell'autonomia
controllo del livello di illuminamento
controllo delle batterie nei gruppi centralizzati
Le verifiche devono essere documentate in un apposito registro da parte del personale autorizzato a
tale mansione.
Nel caso di sistemi di autodiagnosi, il "report" del sistema automatico di controllo può sostituire i dati.
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DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E NORME TECNICHE
Nel seguito sono elencati a titolo di esempio alcuni ambienti in cui l'illuminazione di sicurezza risulta
obbligatoria o comunque consigliata dalle norme tecniche. In relazione all'ambiente specifico, sono
anche stati elencati i relativi decreti, leggi, norme tecniche ed i principali requisiti richiesti:
Alberghi:
- Alberghi, motel, villaggi, affittacamere, case per vacanze, agriturismo, ostelli, rifugi alpini, residence
- DM 9/4/1994: alimentazione di sicurezza ad interruzione breve <= 0.5 sec); tempo di ricarica 1 2h;
autonomia 1 h; illuminamento non inferiore a 5 lux.
Ascensori e montacarichi:
- Norma UNI EN 81 - 1/7/1987: alimentazione di emergenza sufficiente per una lampada da 1 W, per
almeno 1 h.
- DM 14/6/1989
Edifici:
Di civile abitazione con altezza superiore a 32 m; a destinazione prevalentemente residenziale
ristoranti, magazzini, banche; abitazioni, uffici, negozi,. magazzini; parcheggi sotterranei o in locali
chiusi con più di 300 autoveicoli,- locali per esposizioni elo vendita di oltre 400m2
- DM 16/5/1987 n. 246: Illuminazione di sicurezza affidabile e segnalazione delle vie di esodo in edifici
con altezza superiore a 32 m.
- Norma CEI 64-50: è opportuna l'illuminazione di sicurezza con autonomia di almeno 1 h.
- DM ... 1/2/1986: illuminazione di sicurezza ad intervento immediato, con illuminamento di 5 lux minimi
per le operazioni di sfollamento a Norma CEI 64-5O: illuminazione di sicurezza affidabile per la
segnalazione delle vie di esodo, che per durata e livello di illuminamento consenta un adeguato
sfollamento
- DM 8/3/1985
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Impianti sportivi:
- DM 18/03/1986: alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (<=0.5 sec); tempo di ricarica 2 h;
l'autonomia 1 h; illuminamento non inferiore a 5 lux
- UNI 9316 - aprile 1989: Si deve mantenere il 10% dei livello di illuminamento medio sul campo da
gioco e nei tratti iniziali delle vie di uscita
Locali di pubblico spettacolo:
Teatri, cinematografi, sale per concerti o da ballo, per esposizioni, conferenze o riunioni di pubblico
spettacolo in genere
- DM 19/08/96: illuminazione di emergenza entro un tempo breve (<= 0.5 sec) con indicazione delle
vie di esodo; illuminamento di 2 lux in tutti gli ambienti con presenza di pubblico e 5 lux sulle uscite e
nelle scale; ricarica completa in 12 h, autonomia di almeno 1 h.
- Norma CEI 64/8 terza ed.
- Norma CEI 64/50
- Circolare n. 26/1951
- R.D. 7/11/42, n. 1564
- Circolare n. 79 - 27/8/71
Locali per uso medico:
Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto; case di cura private; costruzioni ospedaliere
- Norma CEI 64-4 fasc 1438: Alimentazione di sicurezza ad interruzione media o breve (es. lampade
scialitiche); tempo di ricarica 6h; autonomia 3h; 1 h in caso di presenza di gruppo elettrogeno.
- DM 8/3/1985: l'illuminazione di sicurezza deve garantire un'affidabile segnalazione delle vie di esodo.
che per durata e livello di illuminamento consenta un adeguato sfollamento
- DM 5/8/1977: Automatica ed immediata disponibilità di alimentazione di emergenza per i servizi
essenziali, nonché un minimo di illuminazione negli altri ambienti
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Luoghi di lavoro:
Con più di 100 persone; dove vi siano esplosivi o materiali infiammabili; dove l'abbandono immediato
sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti: pubblico o privato; in cui si trasforma
energia elettrica; in sotterraneo; con batterie al piombo
- D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 626/94 e DPR 547/55)
- DPR 20/3/1956 n. 320
- Norma CEI 21-6 fasc 1434
Metropolitane:
- DM 11/1/1988: Illuminazione di sicurezza ad intervento automatico entro 3"; illuminamento medio di 5
lux.
Musei biblioteche:
- DPR 20/05/92 n. 569: negli ambienti dove è prevista la presenza di pubblico, l'illuminazione di
sicurezza deve garantire un'affidabile illuminazione delle vie di esodo e delle uscite, per il tempo
necessario a consentirà l'evacuazione delle persone.
- DPR 30/06/95 n. 418
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Prevenzioni:
Locali per esposizione e/o vendita ingrosso o dettaglio con superficie lorda superiore,400 mq;
aziende e uffici con oltre 500 addetti; teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive; stab.
Sviluppo/stampa pellicole cinematografiche.
- DM 8/3/1985: l'illuminazione di sicurezza deve garantire un'affidabile segnalazione delle vie di
esodo, che per durata livello di illuminamento consenta un adeguato sfollamento
Scuole:
Edifici e locali adibiti a scuole; scuole di ogni ordine rado e tipo, collegi, accademie e simili per
oltre 100 persone presenti
- DM 26/8/1992: l'illuminazione di sicurezza con tempo di ricarica 12 h, autonomia 30';
illuminamento non inferiore a 5 lux
- DM 8/3/1985
Settore navale:
SOLAS 74 (83): grado di protezione IP65; autonomia 3 h; costruzione resistente alle vibrazioni
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RISCHIO D’INCENDIO
RAPPORTI CON I VV.F. E CPI
D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
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del Corpo
Vigili
del Fuoco
In Competenze
base alle attribuzioni
stabiliteNazionale
dall’attuale dei
quadro
normativo
(D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139)
il C.N.VV.F. opera mediante le proprie strutture territoriali (Comandi) con competenze di:
Soccorso tecnico urgente:
il personale VV.F. è tenuto ad intervenire in tutte quelle situazioni in cui si configurano
necessità di soccorso con carattere d’urgenza e che richiedano l’uso di tecniche,
attrezzature e competenze specifiche utili al buon esito dell’intervento.
Prevenzione incendi:
al C.N.VV.F. è attribuito il compito di verificare il rispetto della normativa vigente e dei criteri
di sicurezza in materia di prevenzione incendi soprattutto nell’ambito delle attività soggette a
controllo da parte del C.N.VV.F. individuate nell’elenco allegato al D.M. 16/02/1982. Al
termine dell’iter previsto dal D.P.R. n. 37 del 12/01/1998 il Comando Provinciale VV.F.
provvede al rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Attività di polizia giudiziaria:
durante lo svolgimento dei propri compiti istituzionali il personale del C.N.VV.F. riveste la
qualifica di Ufficiale o Agente di P.G., a seconda della propria posizione funzionale, a
competenza specifica e limitata.
Controllo e formazione nei luoghi di lavoro:
il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. individua il C.N.VV.F. quale organo di controllo all’interno dei luoghi di
lavoro in funzione delle proprie specifiche competenze in materia di prevenzione incendi.
Inoltre espleta attività di formazione degli addetti antincendio che operano all’interno dei
rispettivi luoghi di lavoro. Le competenze sopra descritte non sono esaustive dei compiti del
C.N.VV.F. e rappresentano quelle in cui può concretizzarsi la collaborazione tra VV.F. e
SPISAL.
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RAPPORTI CON I VV.F. E CPI
La prevenzione incendi è una materia interdisciplinare nel cui ambito vengono promossi, studiati,
predisposti e sperimentati provvedimenti, misure, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare
l'insorgere di un incendio od a limitare le conseguenze.
In tale settore l'organo preposto alla emanazione delle norme ed al controllo dell'osservanza delle
stesse è il Ministero dell'Interno che, a tal fine, si avvale
dell'opera del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Il predetto controllo avviene secondo una procedura autorizzativa ben definita che termina con il
rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Tale certificato, al cui rilascio è preposto il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, attesta che
l'attività, sottoposta a controllo, è conforme alle disposizioni di sicurezza vigenti.
Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nel D.M. 16/02/1982 debbono avere
una approvazione preventiva da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco ed, a lavori ultimati,
deve essere richiesta la visita di collaudo che si risolve, in caso di esito positivo, nel rilascio del
certificato di prevenzione incendi. Occorre comunque precisare che dopo il rilascio del certificato di
prevenzione incendi, il responsabile dell'attività, per la quale è stato rilasciato tale documento, è
tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio
indicate nel certificato stesso, nonché a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei
dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi. E' appena il caso di
sottolineare quindi l'estrema importanza che riveste l'operato del responsabile nell'ordinaria gestione
dell'attività, operato che rappresenta una componente fondamentale delle misure di prevenzione
incendi.
E' necessario, inoltre, tenere presente che la legge stabilisce, altresì, l'obbligo di richiedere le visite ed i
controlli di prevenzione incendi ogniqualvolta vi siano modifiche di lavorazione e di strutture, nei casi di
nuova destinazione dei locali e di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti
e, comunque, quando vengano a maturare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Esiste quindi la necessità di richiedere l'approvazione preventiva ed il controllo ai Comandi Provinciali
dei Vigili del fuoco anche nel caso che un impianto subisca delle modifiche tecniche o strutturali durante
il periodo di validità del certificato di prevenzione incendi o del nulla-osta provvisorio. Non si deve
dimenticare, comunque, che il certificato di prevenzione incendi ha un periodo di validità, variabile in
funzione dell'attività, stabilito da D.M. 16/02/1982 e che quindi, in prossimità della sua scadenza, è
necessario chiederne il rinnovo.
L'articolo 1 della legge 26 luglio 1965 n. 966 stabilisce che i servizi di vigilanza e quelli di prevenzione
incendi, resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, sono a pagamento. Pertanto, oltre che
all'attestazione del pagamento, effettuato mediante apposito bollettino di conto corrente postale intestato
alla Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato, la domanda in carta bollata, per la richiesta di un
esame preventivo del progetto o per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, va corredata da una
esauriente documentazione tecnica sia grafica che descrittiva dei luoghi, delle lavorazioni effettuate, dei
materiali depositati e dei provvedimenti che si intendono adottare, nonché delle eventuali certificazioni
attestanti particolari requisiti per impianti, materiali, strutture, ecc. rilasciate da tecnici abilitati o da
laboratori legalmente riconosciuti.
Qualora, per una attività soggetta al controllo di prevenzione incendi, non fosse possibile il rispetto
integrale delle norme in vigore, l'interessato può avanzare motivata istanza di deroga all'osservanza
della norma al Ministero dell'Interno tramite il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco.
Le istanze dovranno essere corredate di documentazione tecnica nella quale sia evidenziato il motivo
della deroga, l'articolo o gli articoli della norma ai quali si intende derogare, nonché le misure alternative
proposte che permettano di garantire un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalla norma.
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CHE COSA E’ IL C.P.I.
è’ il Certificato rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F. , che attesta che l’attività
sottoposta al controllo è conforme alle disposizioni vigenti in materia e alle prescrizioni
dell’autorità competente
IL DATORE DI LAVORO provvede ANCHE CON L’AUSILIO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE AD INDIVIDUARE SE LA PROPRIA ATTIVITA’ (OVVERO UNA ATTIVITA’
COLLATERALE) RIENTRA TRA QUELLE (97) RIPORTATE NEL DM 16 Febbraio 1982
“Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle
attività soggette alle visite di prevenzione incendi”
TALE DECRETO MINISTERIALE INCLUDE OLTRE AD ATTIVITA’ DI TIPO INDUSTRIALE
come ad esempio l’attività N. 54 “ stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione
rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li”, l’attività N. 71“ stabilimenti per
la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti” A DEPOSITI DI
MATERIALI PERICOLOSI come ad esempio l’attività N. 58 “depositi di manufatti in plastica con
oltre 50 q.li”
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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ANCHE ALTRE ATTIVITA’
come ad esempio:
ATTIVITA’ N. 43 – “depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la
cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta con
quantitativi superiori a 50 q.li”
ATTIVITA’ N. 64 – “gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori
endotermici di potenza complessiva superiore a 25 Kw”
ATTIVITA’ N. 83 – “locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento in genere con capienza
superiore a 100 posti”
ATTIVITA’ N. 84 – “alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto”
ATTIVITA’ N. 89 – “ aziende ad uffici nei quali siano occupati oltre 500 persone”
ATTIVITA’ N. 91 – “ impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido,
liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h”
ATTIVITA’ N. 92 – “autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche,
ricovero natanti, ricovero aeromobili”
ATTIVITA’ N. 94 – “edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m.”
ATTIVITA’ N. 95 – “vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il
piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di
24 metri…..”
Il datore di lavoro quindi, quando si avvede che l’attività di cui è responsabile rientra tra quelle
riportate nel DM 16/2/82 è tenuto ad attivare tutte le procedure tecnico – amministrative
necessarie per l’ottenimento del CPI .
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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LA PROCEDURA PER RICHIEDERE IL C.P.I.
Parere di conformità sui progetti
Gli enti ed i privati responsabili delle attività elencate nei decreti ministeriali 16 febbraio 1982, 27 marzo
1985, 30 ottobre 1986, sono tenuti a richiedere al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o
costruzioni o modifiche di quelli esistenti usando unicamente il modello compilato a macchina o in
stampatello in duplice copia (una in bollo) entrambe firmate in originale e complete degli allegati richiesti.
La domanda non verrà accettata se non risulterà compilata, in ogni sua parte, sul modello e/o
mancheranno gli allegati previsti, ivi compresi le sue due copie della relazione tecnica e degli elaboratori
grafici predisposti secondo le indicazioni dei modelli. Quando la domanda sarà completa verrà dato avvio
al procedimento comunicando al responsabile legale dell'attività il nominativo del responsabile del
procedimento ed in quanti giorni è stimata la durata del procedimento stesso, che si concluderà
comunque con una risposta favorevole o negativa.
Rilascio del certificato prevenzione incendi
Completate le opere previste nel progetto approvato gli enti ed i privati responsabili delle attività sono
tenuti a presentare al Comando la domanda di sopralluogo usando unicamente il modello compilato a
macchina o in stampatello in duplice copia (una in bollo) entrambe firmate in originale e complete degli
allegati richiesti. La domanda non verrà accettata se non risulterà compilata in ogni sua parte sul modello
e/o mancheranno gli allegati previsti, ivi comprese le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni richieste
contestualmente all'approvazione del progetto con il modello. Al riguardo si fa presente che non potranno
essere considerate formalmente valide le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni non firmate in modo
leggibile e non timbrate in originale. Quando la domanda sarà completa in ogni sua parte verrà dato
avvio al procedimento comunicando al responsabile legale dell'attività il nominativo del responsabile del
procedimento ed in quanti giorni è stata stimata la durata del procedimento stesso. Per tale aspetto si
pone in evidenza che il sopralluogo richiesto sarà espletato compatibilmente con le potenzialità del
Comando nel settore della prevenzione incendi rapportata al numero di procedimenti in corso ed
all'espletamento di tutti gli altri compiti istituzionali a carico del Comando stesso.
Ing. Massimo GIUFFRIDA
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LA PROCEDURA PER RICHIEDERE IL C.P.I.
Autorizzazione provvisoria
Il certificato di prevenzione incendi costituisce, ai soli fini antincendi, il nulla osta all'esercizio dell'attività.
Il responsabile dell'attività, in attesa dell'effettuazione del sopralluogo di cui al precedente punto, può
presentare al Comando una dichiarazione, resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, secondo le forme di legge, usando unicamente il modello compilato a macchina o in
stampatello in duplice copia (una in bollo) entrambe firmate in originale, con la quale si attesti che sono
state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e l'impegno al rispetto degli
obblighi di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 37/98. Il Comando restituirà all'interessato la copia in bollo della
dichiarazione, munita del visto di ricezione del Comando, che costituirà, ai soli fini antincendi,
l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.
Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività
Gli enti ed i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, nell'esercizio
dell'attività, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le
altre misure di sicurezza antincendio adottate, di effettuare verifiche di controllo ed interventi di
manutenzione, di assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui
rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare
sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso
di incendio.
Gli obblighi sull'esercizio dell'attività sotto l'aspetto antincendio sono riportate all'articolo 3, comma 2 del
D.M. 10 marzo 1998.
Il responsabile dell'attività deve annotare quanto sopra in un apposito registro che deve essere
mantenuto costantemente aggiornato e reso disponibile durante i controlli del Comando. Ogni modifica
delle strutture o degli impianti, ovvero delle condizioni di esercizio delle attività, che comportino una
alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbligherà il responsabile dell'attività ad
avviare nuovamente le procedure inerenti l'approvazione preventiva del progetto.
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Rinnovo del certificato prevenzione incendi
Gli enti ed i privati responsabili delle attività sono tenuti a richiedere al Comando il rinnovo del certificato
di prevenzione incendi prima della scadenza usando unicamente il modello compilato a macchina o in
stampatello in duplice copia - una in bollo - entrambe firmate in originale completo degli allegati richiesti.
Si pone in evidenza che la attestazione che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio
del certificato di prevenzione incendi deve essere resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, secondo le forme di legge, usando unicamente il modello compilato a macchina o in
stampatello in duplice copia (una in bollo) entrambe firmate in originale.
Anche la perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi finalizzati alla protezione attiva
antincendi deve essere compilata sul modello.
La domanda non verrà accettata se non risulterà compilata in ogni sua parte e/o mancheranno gli
allegati previsti.
Procedimento di deroga
La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi deve essere indirizzata
all'Ispettorato regionale dei vigili del fuoco tramite il Comando provinciale usando unicamente il modello
compilato a macchina o in stampatello in triplice copia (una in bollo) firmate in originale. Si evidenzia che
affinchè possa essere esaminata la richiesta è necessario che siano chiari i motivi che non consentono il
rispetto integrale della normativa e quali siano le misure di sicurezza equivalenti che si ritengano idonee
a compensare il rischio aggiuntivo.
Versamento su c/c postale
Le richieste per i vari procedimenti devono essere provviste anche dell'attestazione di versamento
effettuato sul c/c postale della tesoreria provinciale dello stato. L'importo deve essere calcolato, in base
alle nuove tariffe, scaturite dall'applicazione dell'allegato VI al D.M. 4 maggio 1998, considerano che,
qualora la richiesta interessi più attività singolarmente elencate nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982, la
tariffa complessiva deriva dalla somma di quelle relative ad ogni singola attività.
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