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La territorialità in materia IVA: novità dopo l

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La territorialità in materia IVA: novità dopo l
La territorialità in materia IVA: novità dopo
l’approvazione del Regolamento CE 282/2001
Corso IVA Università di Pisa
Ottobre/Novembre 2011
1
Le fonti normative fondamentali
Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008
Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008
Direttiva 2008/117/CE del 16 dicembre 2008
hanno modificato in più punti
La Direttiva “madre” in materia di IVA 2006/112/CE
Recepimento in ambito nazionale: Dlgs 11/02/2010 nr.
18
che ha modificato in più punti
Il DPR 633/72 soprattutto introducendo gli articoli da 7 a 7 a
7 septies e riformulando l’art. 17
2
Il soggetto passivo
• Art. 7 comma 1 lettera d) del D.lgs 18/2010 modificativo del
DP 633/72 in recepimento della direttiva 2008/8/CE :
• d) per “soggetto passivo stabilito nel territorio dello stato”
si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio
dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito domicilio
all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio
dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’ estero,
limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i
soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio
il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui
si trova la sede effettiva.”
3
3
Le precisazioni del Regolamento 282/2011 sul luogo di
stabilimento del committente
• Lo stabilimento è un concetto che deve sussistere in
materia di servizi mentre in materia di scambi
intracomunitari basta che vi sia movimentazione di
beni onerosa tra due partite IVA comunitarie anche se
non stabilite.
• L’art.10 del Regolamento individua il luogo nel quale il
soggetto passivo fissa la sede della propria attività in
quello
in
cui
sono
svolte
le
funzioni
dell’amministrazione centrale dell’impresa concernenti
la gestione generale dell’impresa o dove si riunisce la
direzione. Di solito è la sede legale.
4
Le precisazioni del Regolamento 282/2011 sul concetto di
stabile organizzazione
• L’art. 11 del regolamento chiarisce per la prima
volta che per “stabile organizzazione” deve
intendersi qualsiasi organizzazione – diversa dalla
sede principale dell’attività economica – che sia
caratterizzata da un grado sufficiente di
permanenza e da una struttura in termini di
mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere
e utilizzare i servizi che le sono forniti per le
proprie esigenze o fornire i servizi di cui assicura
la prestazione.
• La stabile organizzazione ha la partita IVA.
5
Art 7 -bis
• Disciplina il presupposto territoriale delle cessioni
di beni lasciando invariate le disposizioni già
contenute nel preesistente articolo 7.
• In generale le cessioni di beni sono territoriali se
hanno per oggetto beni, mobili o immobili,
nazionali, comunitari, vincolati al regime della
temporanea esportazione, esistenti nel territorio
dello Stato o beni spediti da altro Stato membro
installati, montati o assemblati nel territorio
dello Stato da parte del fornitore.
6
6
Le acquisizioni intracomunitarie di beni
• Le acquisizioni intracomunitarie di beni, che vengono introdotte in
Italia da soggetti esteri, comportano due diversi comportamenti
contabili:
 - l’introduzione di beni,
con i relativi adempimenti
INTRASTAT, sono fatte utilizzando la partita IVA italiana
del soggetto estero o del suo rappresentante fiscale
 - la cessione interna, dal soggetto estero a quello italiano,
avviene con il meccanismo del reverse charge che è
quindi esteso anche alle cessioni di beni in territorio
nazionale da parte di soggetto passivo di imposta non
residente.
7
Una precisazione sui beni installati, montati o
assemblati in Italia per conto del fornitore UE
 Queste operazioni non costituiscono acquisti
intracomunitari (art. 38 c. 5 lett. b) Dl 331/93)
 Rilevano invece come fornitura di beni all’interno
dello Stato: l’IVA va assolta dal cessionario
soggetto di imposta
con reverse-charge o
identificazione diretta/rappresentante fiscale del
fornitore UE se verso privati o non residenti
 Ai fini INTRA solo parte statistica
 Se il fornitore è EXTRA UE avremo una
importazione e successiva prestazione di servizi
8
8
Art. 7 – ter
• 2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo
di effettuazione delle prestazioni di servizi si considerano
soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:
• a. i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
le persone fisiche si considerano soggetti passivi
limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono
nell’esercizio di tali attività
• b. gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui
all’articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di
fuori delle attività commerciali o agricole
• c. gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non
soggetti passivi, identificati ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto
9
9
La relazione illustrativa al decreto di
recepimento sul punto
• “..gli enti che svolgono anche attività non
commerciali, nonché quelli che non svolgono
alcuna attività commerciale ma che risultano
comunque identificati ai fini dell’IVA sono da
considerarsi soggetti passivi quando acquistano
servizi, indipendentemente dalla circostanza che
li utlizzino
per lo svolgimento di attività
istituzionali o commerciali; si rileva che le
disposizioni comunitarie sono state riviste in tal
senso nel recepimento dei principi espressi dalla
Corte di Giustizia nella sentenza 6 Novembre
2008 causa C-291/07”
10
10
Gli enti pubblici sono quindi soggetti passivi
quando ricevono servizi dall’estero nei seguenti
casi:
• a) nel caso che svolgano sia attività commerciali che
istituzionali
• b) nel caso che svolgano solo attività istituzionali ma
risultino identificati ai fini dell’ IVA avendo effettuato
acquisti intracomunitari nell’anno solare precedente di
beni al di sopra della soglia fissata in 10.000 euro
dall’articolo 38, comma 5, lettera c) del decreto – legge
30 Agosto 1993 n.331, convertito dalla legge 29 ottobre
1993 n. 427, soglia così innalzata dalla legge 7 luglio
2009, n.88 (legge comunitaria 2008)
11
11
Modifiche alla fatturazione in INTRA UE
• L’introduzione generalizzata del “principio del
committente” per localizzare la territorialità
dell’imposta ha imposto anche una modifica
dell’articolo 21 riguardante la fatturazione in
quanto, in aggiunta alla fatturazione di cessioni di
beni non imponibili è ora prevista l’emissione di
fattura anche per le operazioni “a norma
dell’articolo 7-bis comma 1, e per le prestazioni di
servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti
nel territorio di un altro Stato membro della
comunità, non soggette all’imposta ai sensi
dell’articolo 7-ter.” (art.21 comma 6 )
12
12
Principi generali
• Rapporti Business to Business (B2B):
• L’ IVA E’ TERRITORIALE NEL PAESE DEL COMMITTENTE
» ART. 7 TER COMMA 1 LETTERA A)
• Rapporti Business to consumer (B2C):
• L’IVA E’ TERRITORIALE NEL PAESE DEL PRESTATORE
» ART .7 TER COMMA 1 LETTERA B)
13
I presupposti del B2B
• La circolare 37/2011, specificando la legge, dell’
Agenzia delle Entrate precisa che le transazioni B2B
devono svolgersi tra due soggetti passivi: l’università è
sempre soggetto passivo per cui si pone il problema di
determinare la soggettività passiva del committente.
• Non rileva ai fini IVA, per carenza del presupposto
soggettivo ad es. una prestazione occasionale di
consulenza resa nei confronti di società stabilita in
Italia da soggetto nazionale, francese o statunitense
che non svolga abitualmente attività imprenditoriale o
professionale.
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Criteri per determinare lo status del
committente
• Università che rende servizi a soggetto estero
comunitario ruolo centrale riveste il numero di
Partita IVA comunitaria comunicato dal committente
da verificare tramite interrogazione nel sistema VIES .
• Università che rende servizi a soggetto estero ExtraUe eventuale attribuzione di un numero
identificativo attribuito dalle autorità fiscali del relativo
stato ai fini della imposizione sulla cifra d’affari o
qualsiasi altra prova coerente con le pratiche
commerciali 8vedi art. 18, paaragrafo 3, lettera b) del
regolamento 282/2011
15
COME SI LEGGONO LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TERRITORIALITA’
E’ importante seguire i seguenti criteri:
 In prima battuta si da’ per scontato il principio generale
del committente (nei rapporti B2B) o del prestatore
(nei rapporti B2C)
 Poi si inquadra la fattispecie in una categoria fiscale
(consulenza, perizia, noleggio etc…)
 Poi si cerca se nella norma ci sono deroghe facendo
attenzione all’ambito della deroga:
 LA DEROGA RIGUARDA TUTTI I RAPPORTI SIA B2B SIA B2C
 LA DEROGA RIGUARDA SOLO I RAPPORTI B2C  NEI RAPPORTI B2B SI
RIESPANDE LA REGOLA GENERALE DEL COMMITTENTE
 LA DEROGA RIGUARDA SOLO I RAPPORTI B2B NEI RAPPORTI B2C
RIMANE LA NORMA GENERALE
16
I due passi fondamentali per inquadrare
correttamente i rapporti di servizi con l’estero
• Il primo problema è la determinazione della
territorialità cioè individuare il paese la cui
autorità fiscale ha diritto alla percezione dell’IVA
 problema della territorialità dell’imposta
• Il secondo problema è quello di come si fa a
versare l’IVA alla autorità fiscale di riferimento
 problema del debitore dell’imposta
17
SUBITO UN ESEMPIO: LE PRESTAZIONI RELATIVE AGLI
IMMOBILI – art. 7-quater
• Si considerano effettuate nel territorio dello Stato
“..le prestazioni di servizi relativi a beni immobili,
comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la
fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in
settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di
alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati
per il campeggio, la concessione di diritti di
utilizzazione di beni immobili e le prestazioni
inerenti alla prestazione e al coordinamento
dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando
l’immobile è situato nel territorio dello Stato”
18
SUBITO UN ESEMPIO: LE PRESTAZIONI RELATIVE AGLI
IMMOBILI – art. 7-quater
 Prendiamo atto che siamo in presenza di una
deroga, quindi escludiamo l’applicazione del
principio generale.
 A chi si rivolge la deroga? In assenza di diversa
indicazione si rivolge sia ai B2B che al B2C.
 La deroga è piena: ogni prestazione relativa ad
immobili – qualunque sia lo status dei contraenti
- deve scontare l’IVA italiana
19
Conseguenze pratiche di una deroga
“globale”
• Un elettricista austriaco effettua la riparazione di un impianto elettrico in
un immobile situato a Milano a favore dell’Università di Pisa che ha ivi
un immobile. Come deve essere assolta l’IVA?
• La territorialità è in Italia e l’IVA deve essere italiana perché l’immobile è
situato in Italia: poiché siamo in presenza di due soggetti passivi di
imposta l’IVA è assolta con il meccanismo del reverse charge ai sensi
dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72.
• Il Dipartimento di Storia delle Arti esegue lavori in un appartamento sito
a Parigi in quanto la presenza di rari affreschi gotici impone la presenza
di restauratori accademici. La prestazione viene commissionata dal
proprietario del fabbricato che è un privato tedesco.Come deve
comportarsi l’Università ai fini IVA?
• Il servizio non è territoriale in Italia e quindi non può applicarsi il principio
generale dei rapporti B2C che presuppone l’IVA del prestatore : siccome
l’IVA deve essere francese l’Università è costretta o a nominare un
rappresentante fiscale o ad identificarsi direttamente.
20
Le altre prestazioni con deroga globale:
trasporto passeggeri (art 7-quater)
• Prestazioni di trasporto passeggeri, in
relazione alla distanza percorsa nel territorio
dello Stato
• Una società italiana esegue trasporto passeggeri da
Pisa a Parigi. Quale regola deve essere seguita?
• La tratta italiana è soggetta al regime IVA italiano e
trattandosi di un trasporto si applica l’articolo 9 comma
1 nr.1 del DPR 633/72 che prevede un regime di non
imponibilità per “i trasporti di persone eseguiti in parte
nel territorio dello Stato ed in parte in territorio estero”.
21
Le prestazioni di trasporto di beni: la
deroga parziale (art 7-sexies) - 1
• L’articolo 7-sexies si intitola “Disposizioni speciali
relative a talune prestazioni di servizi rese a
committenti non soggetti passivi” prevede al
comma 1) lettere b) e c) che
• b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal
trasporto intracomunitario, in proporzione alla
distanza percorsa nel territorio dello Stato
• c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di
beni , quando la relativa esecuzione ha inizio nel
territorio dello Stato
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Le prestazioni di trasporto di beni: la
deroga parziale (art 7-sexies) - 2
 Un trasportatore italiano viene incaricato da un privato italiano di trasportare i suoi
mobili da Londra a Roma. Cosa succede ai fini IVA?
 Essendo un trasporto intracomunitario di beni con inizio in Gran
Bretagna la prestazione ai fini IVA rileva in quel paese, cio’ vuol dire
che viene corrisposta IVA inglese: occorre, per adempiere
all’obbligo, che il trasportatore italiano si identifichi in tale paese o
nomini un rappresentante fiscale. Se si seguiva il criterio generale
B2C andava emessa fattura con IVA italiana.
•
Un trasportatore svizzero effettua, per conto dell’Ateneo un trasporto di beni da Pisa a
Ginevra. Come ci si deve comportare a fini IVA?
 Le deroghe riguardano i soggetti non passivi di imposta, in questo
caso il rapporto è tra soggetti passivi per cui si riespande il principio
generale e l’IVA va corrisposta in Italia mediante il meccanismo dell’
autofatturazione art. 17 DPR 633/72.
23
Ulteriori deroghe globali: catering (art. 7-quater
lettera c)
• Prestazioni di catering (art. 7-quater lettera c):
l’IVA è territoriale nel paese di svolgimento del
catering.
• L’articolo 6 del Regolamento 282/2011 precisa che in
assenza di servizi di supporto (fondamentale la
messa a disposizione del personale nei locali diversi
da quelli del prestatore)
l’operazione viene
considerata cessione di cibi e bevande, cioè beni e
non catering.
• (Non si tratta il caso del catering reso a bordo di una
nave nel corso di un trasporto di passeggeri
intracomunitario – art. 7 quater lett. D))
24
Ulteriori deroghe globali: noleggio a breve termine
(art. 7-quater lettera e) - 1
 Per “breve termine” l’art. 7 comma 1 lett. g intende il
possesso e l’uso ininterrotto del mezzo per un periodo
<60 giorni o <90 per i natanti.
 La durata si valuta dal contratto. Se si sforano i 60 gg
per forza maggiore non muta la natura del noleggio, se
un noleggio è coperto da contratti consecutivi tra le
parti essi si sommano, se i contratti consecutivi
riguardano mezzi diversi essi non si sommano salvo
dimostrazione di dolo
 La trasformazione di un contratto da breve a lungo
termine non comporta la rivisitazione dei contratti
salvo “pratica abusiva”. (circolare 37/2011)
25
Ulteriori deroghe globali: noleggio a breve termine
(art. 7-quater lettera e) - 2
 Locazione a breve territoriale in Italia
Messa a disposizione in IT
utilizzo in UE
Messa a disposizione EXTRA UE
utilizzo in IT
E’ una delle rare regole dove si usa il criterio dell’utilizzo
26
Luogo disponibilità del
mezzo
Luogo di utilizzo del
mezzo
IVA
Ita
Ita/UE
SI
Ita
ExtraUe
NO
Ue /ExtraUE
Ita/Ue/ExtraUe
No
Extra UE
Ita
Si
27
Esempio (noleggio breve termine)
• Noleggio di autovettura (durata 20 giorni) consegnata all’
Università di Pisa a Como ed utilizzata in Svizzera 
prestazione non rilevante territorialmente in Italia
• Noleggio di 89 giorni di nave per trasporto in parte in
Italia, in parte in Francia, in parte in Spagna in esecuzione
di unico contratto. La nave è messa a disposizione di una
società italiana da parte di società greca a genova
prestazione rilevante in Italia ma non imponibile ai sensi
dell’articolo 9 primo comma lettera 3 DPR 633/72
28
Deroga parziale
Manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche,
educative, ricreative e simili ((art. 7-quinquies)
• Rinvio alle slides sui servizi scientifici.
Prestatore
Committente
Criterio di
territorialità
Ita-Ue-Extra Ue
Non soggetto
passivo
Luogo di
esecuzione della
prestazione
Ita-Ue-Extra Ue
1.Soggetto passivo
1.Luogo del
committente
2.Luogo di
esecuzione della
prestazione
2.Soggetto passivo
per l’accesso
29
• NELLE SUCCESSIVE SLIDES LE DEROGHE
PARZIALI APPLICABILI SOLO AI SOGGETTI
NON PASSIVI DI IMPOSTA MENO QUELLE
DELLE LETTERE B) E C) GIA’ ANALIZZATE IN
CHIAVE ERMENEUTICA NELLE SLIDES
PRECEDENTI
30
Art. 7 – sexies comma 1 lett. a)
Le prestazioni di intermediazione rese a
committenti non soggetti passivi si
considerano effettuate nello Stato se le
operazioni oggetto di intermediazione si
considerano effettuate nel territorio dello
Stato.
Rese a soggetti passivi si considerano
territoriali nel paese del committente
Riferimento: art. 46 della direttiva 2008/8/CE
31
Art. 7 – sexies comma 1 lett. d)
 Se rese a committenti non soggetti passivi di
imposta le prestazioni di lavorazione, nonché le
perizie, relative a beni mobili materiali e le
operazioni rese in attività accessorie ai trasporti
quali quelle di carico, scarico, movimentazione e
simili si considerano territoriali in Italia se ivi
svolte.
 Le prestazioni in oggetto rese nei confronti di
soggetti passivi saranno imponibili nel paese del
committente
 Riferimento: articolo 54 della Direttiva 2008/8/CE
32
Esempio
Società francese effettua in Germania la riparazione di un
macchinario su incarico di una società italiana ed al termine
il macchinario resta in Germania.
Fino al 31.12.2009 l’operazione è territorialmente rilevante in
Germania (luogo dove si trova il bene) e per assolvere
l’imposta la società francese o italiana doveva identificarsi.
Con le nuove regole l’IVA andrà assolta in Italia, paese del
committente, con il meccanismo del reverse charge,
indipendentemente dal luogo dove si trova il bene. La società
italiana dovrà inoltre adempiere agli obblighi Intrastat-servizi
per la prestazione ricevuta.
33
Ulteriore esempio prestazioni di
lavorazione
• Una società italiana X effettua servizi di
manutenzione su macchinari installati in
Svizzera per conto della società italiana Y.
• Fino al 31.12.2009 la prestazione è fuori campo
IVA poiché il lavoro viene eseguito fuori del
territorio italiano. Dal 1^ gennaio 2010 la
prestazione sarà assoggettata ad IVA in Italia in
quanto rileva esclusivamente la residenza del
committente. Il prestatore X emetterà fattura con
IVA al 20% al cliente Società Italiana Y.
34
Art. 7 – sexies comma 1 lett. e)
• Se rese a committenti non soggetti passivi di imposta
le prestazioni di locazione , anche finanziaria,
noleggio e simili, non a breve termine , di mezzi di
trasporto si considerano territoriali in Italia se rese da
prestatori
stabiliti nel territorio dello Stato e
utilizzate nella comunità.
• Se rese da soggetti passivi stabiliti fuori del territorio
della Comunità si considerano effettuate nel territorio
dello Stato se ivi utilizzate .
• Se rese a committenti soggetti passivi di imposta la
territorialità si radica nel luogo di stabilimento del
committente.
35
Esempio (noleggio a lungo
termine)
 Noleggio di settanta giorni da parte di un’operatore
economico svizzero ad un committente privato
italiano di un furgone da quest’ultimo utilizzato in
Italiaprestazione territorialmente rilevante in Italia.
L’ Iva viene assolta con rappresentante fiscale o
identificazione diretta.
 Noleggio di quaranta giorni da parte di un operatore
economico nazionale ad un privato tedesco di
un’autovettura utilizzata in Germania  operazione
territorialmente rilevante in Italia.Fattura con IVA.
36
Art. 7 - sexies comma 1 lettera e) dal
2013
• Se rese a soggetti non passivi di imposta domiciliati in Italia
sono territoriali in Italia le prestazioni di noleggio , locazione
finanziaria e simili a lungo termine se utilizzate nell’ambito
della Comunità qualunque sia il prestatore sempre che il
soggetto non passivo sia domiciliato nel territorio dello Stato
e – se domiciliato in uno stato extra-UE – le usi comunque
nel territorio dello Stato.
• Per le imbarcazioni da diporto vi è territorialità in Italia se
l’imbarcazione è messa a disposizione in italia da prestatori
italiani ed utilizzata nella Comunità. Se è messa a
disposizione in uno Stato extra – UE ed il prestatore è
stabilito in quello Stato si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Quando l’
imbarcazione è messa a disposizione in uno stato diverso da
quello di stabilimento del prestatore si applica il primo
capoverso.
37
Art. 7 – sexies comma 1 lettera f)
• Le prestazioni di servizi elettronici resi a soggetti non
passivi di imposta da soggetti stabiliti al di fuori del
territorio della Comunità sono territoriali in Italia
quando il committente è domiciliato nel territorio
dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero
• Conferma del vecchio criterio dell’art. 7 comma 1
lettera f-ter) del DPR633/72
• Se rese a soggetti passivi di imposta residenti nello
Stato queste prestazioni saranno territoriali parimenti
in Italia per il criterio generale.
• Riferimento: art. 58 della Direttiva 2008/8/CE
38
Esempi fiscalità e-commerce
• 1. Una società americana fornisce via Internet musica a
pagamento. I servizi sono acquistati da privati italiani.
La territorialità dell’imposta è , per il 7.sexies lettera f) radicata in italia e qui
deve essere assoggettata ad IVA la prestazione con le speciali regole dettate
dalla direttiva 2002/38/CE.
• 2. La medesima società americana fornisce musica al
corso di laurea in Cinema e teatro.
Essendo la deroga operativa solo per i non soggetti passivi si riespande il
principio generale e l’IVA è territoriale nel paese del committente con
autofattura da parte della struttura universitaria per corrispondere
l’imposta al fisco italiano.
39
Art. 7 – sexies comma 1 lettera g)
• Se rese a committenti non soggetti passivi si
considerano effettuate nel territorio dello Stato le
prestazioni di telecomunicazione e di
teleradiodiffusione quando sono rese da
prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a
committenti residenti o domiciliati in Italia o nel
territorio della Comunità e sempre che siano
utlizzate nel territorio della Comunità.
• Se rese da soggetti stabiliti fuori dalla Comunità si
considerano effettuate nel territorio dello Stato
se ivi utilizzate.
40
Articolo 7-septies
• Le prestazioni di:
 A. cessioni e concessioni di diritti d’autore di cui all’art. 3,secondo comma, numero 2
DPR 633/72
 b. prestazioni pubblicitarie
 c. prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché elaborazione di dati e
simili
 d. operazioni bancarie, finanziarie, e assicurative,comprese le operazioni di
riassicurazione, ad eccezione della locazione di casseforti
 e. messa a disposizione del personale
 f..locazione di bene mobile materiale, ad esclusione di qualsiasi mezzo di trasporto
 g. fornitura dell’accesso a sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, il
servizio di trasporto o trasmissione mediante gli stessi, e fornitura di altri servizi
direttamente collegati
 h .servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio
dello stato, ancorchè resi da soggetti che non siano ivi stabiliti
 i. Servizi prestati per via elettronica,
 L. le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente un’attività o
un diritto di cui alle lettere precedenti
RESE A PRIVATI EXTRACOMUNITARI NON SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL TERRITORIO
DELLO STATO
Riferimento: articolo 59 della direttiva 2008/8/CE
41
REGOLE DI TERRITORIALITA’ DEL COMMERCIO ELETTRONICO
Dal 1.1.2015:Cliente Ue o non
UE: luogo dove è
stabilito il cliente
Cliente Ue
Luogo dove il prestatore è stabilito
42
Esempi di tassazione dell’ e-commerce
• 1. Una società italiana fornisce software a privato
comunitario. In quale paese va assolta l’IVA?
• La decommercializzazione dell’e-commerce vale solo in caso di privati
extracomunitari:per gli altri privati si riespande il principio generale del
B2C e va emessa fattura con IVA poiché la territorialità è in Italia ai sensi
dell’articolo 7-ter comma 1 lett. B)
• 2. Una società italiana fornisce siti web e servizi “web
hosting” a privati extracomunitari. Come deve essere
assoggettata ad IVA la prestazione?
• Trattandosi di un servizio prestato per via elettronica a favore di un
committente non soggetto passivo domiciliato e residente fuori della
comunità la prestazione è sempre fuori campo IVA in Italia ai sensi
dell’articolo 7-septies lett. i) del DPR 633/72
43
Una sintesi delle disposizioni in materia di telecomunicazione contenuta nel decreto illustrativo del lg 18
• “Il ricorso al criterio dell’utilizzo nella tassazione dei servizi di
telecomunicazione ha prodotto una disciplina più complessa in quanto:
• Nell’ipotesi in cui siano resi da soggetto stabilito nel territorio dello Stato
nei confronti di committenti comunitari (compresi quelli residenti o
domiciliati nel territorio dello Stato), e pertanto rileverebbero agli effetti
dell’IVA in Italia, sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta se
utilizzati fuori dal territorio della Comunità
• Nel caso in cui i medesimi siano resi da prestatore stabilito in Italia a
committente residente e domiciliato fuori dal territorio della Comunità ,
che sarebbero irrilevanti ai fini dell’IVA in Italia in applicazione del
particolare criterio indicato dall’articolo 59 della Direttiva 2008/8/CE, ai
sensi del successivo articolo 7 septies rientrano nel campo di applicazione
dell’imposta se utilizzati nel territorio dello Stato; analoga imposizione ad
Iva si avrà anche nella specifica ipotesi in cui detti servizi siano resi ad un
commitente extracomunitario da un soggetto prestatore stabilito in un
paese terzo o in un altro Stato membro della comunità semprechè,
naturalmente siano utilizzati nel territorio dello Stato
• Infine , nel caso in cui i servizi in questione siano resi da un soggetto
stabilito fuori della Comunità, e dovrebbero quindi essere irrilevanti ai fini
dell’IVA in Italia, rientrano nel campo dell’allicazione dell’ imposta se
utilizzati nel territorio dello Stato.
44
Esempi servizi di telecomunicazione
• 1. Una società italiana cede traffico telefonico prepagato a
privati extracomunitari. Il traffico è utilizzato in Italia. Come
deve essere assoggettata ad IVA tale prestazione?
Il ragionamento da svolgere deve tener conto dell’articolo 7-septies
lettera h) che prevede che i servizi di telecomunicazione resi a soggetti
extracomunitari son territorialli in Italia se ivi utilizzati.
Fattura con IVA italiana
2. Una società extracomunitaria cede traffico telefonico a
privati italiani. Come deve essere assoggettata ad IVA tale
prestazione?
Come previsto dall’articolo 7 sexies lett. g, se la prestazione è utilizzata in
Italia, la cessione va assoggettata ad IVA con fattura del rappresentante
fiscale o della partita IVA di identificazione diretta.
45
45
Slides successive
• Il problema del debitore
dell’imposta
46
Il nuovo articolo 17 del D.P.R. 633/72
• Con il nuovo provvedimento ogni cessione di
beni o prestazione di servizi resa in Italia da
soggetti non residenti nei confronti di soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato,
compresi gli enti pubblici e non commerciali
indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e
c) dovrà essere adempiuta dal cessionario
(colui che riceve il bene) o dal committente
(colui che riceve il servizio) con il sistema del
reverse charge, l’inversione contabile.
47
Il reverse charge
• Al di fuori delle operazioni effettuate per il tramite di una
stabile organizzazione in Italia, si applica per tutte le
cessioni e le prestazioni territorialmente rilevanti in Italia
se, in veste di cessionario/committente, figura un soggetto
passivo italiano; quest’ultimo,pertanto, deve assoggettare
all’imposta l’operazione di cui è destinatario anche
nell’ipotesi in cui il cedente/prestatore risulti identificato in
Italia in forma dire.tta o per mezzo del rappresentante
fiscale. In altri termini l’operazione posta in essere dal
soggetto estero non può essere fatturata dalla posizione
IVA italiana: la circolare 89/2010 riconosce comunque la
possibilità di emettere un documento non rilevante ai fini
IVA idoneo a documentare la movimentazione dei beni
ceduti, riportante l’indicazione che l’imposta verrà assolta
dal cessionario
48
Tecnica applicativa del reverse charge
• Per i servizi ricevuti da fornitori intracomunitari la circolare
37/2011 conferma la precedente circolare 12/2010 che
consente, anziché l’autofattura, l’integrazione della fattura
ricevuta dal prestatore Ue. In attività commerciale la fattura
integrata, immediatamente al ricevimento, va registrata
entro il mese di ricevimento distintamente nel registro
delle fatture emesse e degli acquisti : in attività istituzionale
va registrata entro il mese successivo al ricevimento.
• Il cambio della data fattura, se espressa in valuta diversa
dall’euro, da rilevare dal sito della banca d’Italia ai sensi
della circolare 36/2010, è quello riferito ovviamente al
giorno precedente poiché i dati del giorno vengono resi
disponibili solo a tarda ora.
49
Momento di emissione dell’autofattura
– attività commerciale
• L’autofattura va emessa al momento del
pagamento del corrispettivo e teoricamente
registrata entro 15 giorni dall’emissione : il
programma di gestione dell’IVA comunque
provvede immediatamente alle registrazione
nel registro delle fatture emesse e in quello
degli acquisti (per esercitare il diritto alla
detrazione).
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Momento di emissione dell’autofattura
– attività istituzionale
• E’ adempimento dell’Amministrazione centrale ma
segue lo stesso criterio dell’emissione al momento del
pagamento anche se non c’è doppia registrazione e
l’IVA è versata a debito. L’integrazione della fattura
comunitaria è immediata.
• Entro il 30 del mese va compilata ed inviata
telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’apposita
dichiarazione modello INTRA12 dove vengono
riepilogate le operazioni di acquisto di beni e servizi in
ambito UE ed extra UE (per inciso si ricordi invece che
gli adempimenti INTRASTAT sono solo in ambito UE).
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