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LA FASE GIURISDIZIONALE MP

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LA FASE GIURISDIZIONALE MP
LA FASE GIURISDIZIONALE DEL
PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE
DR. GIAMPAOLO PEYRON – CORTE D’ASSISE DI TORINO
Importanza dell'istituzione delle misure di
prevenzione antimafia
estensioni di applicabilità introdotte con le novelle
legge 125/2008 e legge 94/2009 (cd. pacchetti sicurezza)
a) abrogazione dell’articolo 14 legge 55/90 e piena efficacia articolo 19 legge Reale
152/1975 (Cass. Sez.5^ 04/02/2009 – pag.7)
b) ampliamento dei soggetti proponendi per la misura patrimoniale (articolo 1 legge
575/65)
c) ampliamento dei soggetti proponenti (DNA, DDA, DIA, Procura, Questore)
d) Proponibilità disgiunta ed autonoma delle misure personali e patrimoniali (L.2008)
prescindendo dalla attualità della pericolosità (L.2009)
e) Confiscabilità di beni non giustificati, sproporzionati rispetto alle dichiarazioni dei
redditi o alle attività svolte, nonché di beni provento, frutto o reimpiego di attività
illecite
f) Confiscabilità del tantundem (o per equivalente) in caso di dispersione (articolo 2 ter
comma 9)
g) Revoca dell'assegnazione in caso di ritorno dei beni nella disponibilità del proposto
i) Proponibilità anche contro gli eredi entro cinque anni dalla morte e proseguibilità
contro gli eredi in caso di morte del proposto in corso di procedura (già Cass.)
l) Presunzione di intestazioni fittizie (articolo 2 ter ultimo comma)
Procedura seguita dal tribunale per giungere all'applicazione delle misure dal
deposito della proposta alla pronuncia di primo grado con decreto motivato
Competenza - spetta al tribunale del capoluogo di provincia (articolo 4) e,
per affinità di materia e di confini di competenza territoriale, il CSM ha ritenuto,
ove non vi sia una sezione apposita, che la competenza venga attratta alla Corte d‘Assise
a) le leggi fondamentali di riferimento (personali legge 1423/56; patrimoniali legge
575/65
b) il procedimento si conforma a quello che si celebra avanti il Tribunale Di
Sorveglianza (vedi articolo 4 legge 1423/56; articoli 636 e 637 del vecchio codice di
procedura penale, da intendere come articolo di 678 e seguenti del nuovo codice di
procedura penale) > udienza camerale, partecipazione necessaria del PM e del
difensore, oltre che del proposto, > avviso da notificare entro i 10 giorni precedenti
c) si tratta di procedimento di natura amministrativa da cui consegue che:
- il collegio può cambiare fino all’inizio della discussione;
- si può acquisire qualunque documento o prova anche di altri processi senza
l'adozione degli articoli 238, 240 e 114 codice di procedura penale
(la giurisprudenza ha sempre affermato la piena utilizzabilità di qualsiasi elemento
indiziario purché idoneo e certo a formare il convincimento del giudice con eccezione,
secondo la giurisprudenza più recente, di vizi di cosiddetta inutilizzabilità patologica,
ovvero derivanti da violazione di diritti garantiti costituzionalmente);
- il sequestro anticipato non è impugnabile;
- discrezionalità (non obbligatorietà) della proposta di prevenzione;
- ammesso il “bis in idem” (cfr. art. 649 c.p.p. – Cass pag 15)
La proposta
- personale e patrimoniale;
- congiunta, disgiunta, o esclusivamente patrimoniale;
la misura personale presuppone l'attualità della pericolosità,
la misura patrimoniale non più
(cenni alla cd. pericolosità perdurante dei mafiosi,
rispetto alla cd. pericolosità qualificata dei
criminali rientranti nell'articolo 19 legge Reale);
(rif. articolo 2 bis comma 4 e articolo 2 ter comma 2)
Sequestro anticipato
Decreto del Presidente entro cinque giorni dalla proposta da convalidare entro 30 giorni da parte
del Tribunale (art. 2 bis comma 5) anche d’ufficio – durata di un anno prorogabile (pag 11)
oppure, nei casi d’urgenza e su richiesta, decreto del Presidente, con successiva convalida del
Tribunale entro 10 giorni (art.2 ter comma 2);
a) oggetto: beni di cui si possa prevedere che verrà disposta la confisca indicati ex articolo 2 ter
comma 3 (attenzione ai beni ubicati all'estero, difficilmente aggredibili se non in base a
convenzioni bilaterali, ma che è comunque molto utile individuare ed indicare
in proposta nella prospettiva di una confisca per equivalente, qualora si presuma la volontà di
occultarli - articolo 2 ter comma 10)
b) nomina dell'amministratore e del giudice delegato (art.2 sexies)
c) possibilità per il Tribunale di disporre il sequestro in corso di procedura (2 ter co.2°)
d) revoca del sequestro relativamente a quei beni di accertata legittima provenienza o di cui il
proposto non risulti avere la disponibilità di fatto (collegare ai terzi in buona fede - 2 ter
comma 10)
e) concetto di terzi interessati: sono i titolari dei beni in sequestro e devono essere citati in
giudizio con facoltà di difendersi e presentare o chiedere prove; se non vengono citati la
procedura non è inficiata di nullità residuando il rimedio dell'incidente di esecuzione (Cass.
Sezioni Unite 19/12/2006 numero 57)
f) valutazioni di opportunità sull’ampiezza del sequestro - iscrizione del sequestro ex articolo
104 disposizioni di attuazione, con postergazione rispetto alle iscrizioni e trascrizioni
civilistiche antecedenti (prospettive di futuro cambiamento, articolo 2 ter comma 10; cenni
alle problematiche bancarie in caso di mutui ipotecari)
LA DECISIONE CONCLUSIVA
(confisca totale o parziale – non confisca e restituzione)
Decreto motivato:
immediata esecutività delle misure personali;
esecutività differita al momento della definitività
delle misure patrimoniali
(salva la perduranza del sequestro e la possibilità di
sospendere la revoca del sequestro, su domanda del
pubblico ministero, in caso di appello proposto dalla
pubblica accusa contro il decreto di primo grado che
non confischi in tutto o in parte i beni
precedentemente sequestrati)
- articolo 3 ter commi 2 e 3 -
Confisca: articolo 2 ter comma 3 –
due tipologie di beni confiscabili
(problematiche probatorie – Cass. Pag.17 e 20 –
insussistenza dell’inversione dell’onere probatorio)
Cass.Sezioni Unite 18/1996 (analogie con la confisca
ex articolo 240 codice penale)
Cass. Sezioni Unite 57/2006 sulla revocabilità della
confisca definitiva (ricezione legislativa nella legge
delega 136/2010 per redigere il codice antimafia)
INTEGRAZIONI
(dott. Giancarlo Capecchi – Tribunale di Torino – 2^ sez.)
Onere della prova ed onere di allegazione - non c'è
inversione dell'onere probatorio
Collegamento logico temporale tra acquisizione del
bene ed epoca di pericolosità sociale problematiche giurisprudenziali
Violazioni finanziarie e rapporti con la nozione di
provento illecito (cenni al caso di condoni fiscali)
Riflessi sulle differenti tecniche decisorie:
il caso Palermo (contesti mafiosi)
e il caso Torino (contaminazioni socio-economiche)
NESSO LOGICO-CRONOLOGICO - GRAFICO ESEMPLIFICATIVO
VALORI ATTUALIZZATI
(euroconverter + software di rivalutazione pecuniaria)
200000
150000
stipendi e fatturato
100000
canoni
immobili
50000
mobili e investimenti
0
-50000
1980 e
ss
1990 e
ss
20002005
2006
2007
2008
2009
2010
entrate extraord
mutui
-100000
proventi illeciti
-150000
spese gestione
-200000
-250000
menage familiare
VALORI COMPARATI E PERCENTUALI
300000
menage familiare
200000
spese gestione
100000
proventi illeciti
mutui
20
10
20
09
20
08
20
07
19
80
-100000
20
06
e
ss
19
90
e
ss
20
00
-2
00
5
0
entrate extraord
mobili e investimenti
immobili
-200000
canoni
-300000
stipendi e fatturato
-400000
100%
80%
menage familiare
60%
spese gestione
40%
proventi illeciti
20%
mutui
0%
-40%
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
ss
19
90
e
ss
20
00
-2
00
5
19
80
e
-20%
entrate extraord
mobili e investimenti
immobili
-60%
canoni
-80%
stipendi e fatturato
-100%
GIURISPRUDENZA ESSENZIALE
-
-
-
-
-
Disponibilità di fatto dei beni
(Cass.
Scopo riequilibratore socio-economico della confisca
(Cass.
Nesso logico-cronologico esteso ed attualità storica della
pericolosità
(Cass.
Principio di proporzione della confisca
(Cass.
Analisi bene per bene
(Cass.
Rilevanza delle spese nel calcolo della sproporzione
reddituali
(Cass.
Accessione invertita
(Cass.
FINE
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