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Diritto del Lavoro anno 2014 2015
Diritto del Lavoro I A/A 2014-2015 9 CFU Testi d’esame • E. GHERA, A. GARILLI, D. GAROFALO, Diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2013. • E’ consigliabile integrare lo studio dei manuali di testo con la consultazione di un codice del lavoro aggiornato agli ultimi provvedimenti del 2014. • Il materiale didattico di approfondimento (le dispense e i provvedimenti legislativi più recenti con i relativi commenti) sarà rinvenibile accedendo alla pagina personale del docente, consultabile alla sezione “docenti” dalla pagina del corso di laurea magistrale in giurisprudenza. Obiettivi del corso • L’obiettivo del corso è quello di offrire allo studente gli strumenti giuridici di base e le nozioni caratterizzanti del diritto del lavoro. • In un’economia sempre più globalizzata, infatti, è necessario che anche il giurista possieda una capacità critica in grado di spiegare i repentini mutamenti del contesto giuridico, di individuarne la ratio e di governarne i processi, senza trascurare che il criterio interpretativo da prediligere, in un’ottica costituzionalmente orientata, deve essere quello di porre al centro i valori della “persona”. Docenti • Prof.ssa Alessia Gabriele, [email protected]; ricevimento giovedì 10-12: • Prof. Giacomo Gargano, [email protected]; ricevimento giovedì 17-30. L’oggetto del “diritto del lavoro” • Il diritto del lavoro disciplina i rapporti contrattuali tra due soggetti aventi ad oggetto una prestazione finalizzata alla percezione di un corrispettivo e la cui disciplina è posta dalla legge a favore della parte considerata più debole e, dunque, maggiormente meritevole di tutela A CHI/COSA SERVE IL DIRITTO DEL LAVORO? Le funzioni storiche alle origini della disciplina giuslavoristica 1. Correggere le distorsioni di un mercato del lavoro dove l’offerta è più debole della domanda. 2. Garantire l’interesse delle imprese a limitare la concorrenza “sleale” al ribasso La regolamentazione del lavoro • Il lavoro è ogni attività o funzione diretta al progresso materiale e spirituale della società (art. 4, com. 2, Cost.). • Il diritto al lavoro è riconosciuto a tutti i cittadini (art. 4, com.1, Cost.) ed allo scopo di renderlo effettivo ed operante la Repubblica promuove tutte le condizioni opportune (art. 3 Cost. – uguaglianza formale e sostanziale). Aspetto economico/giuridico Aspetto economico Qualsiasi attività psicofisica (materiale o intellettuale) che comporti la spendita di energie idonea a soddisfare bisogni individuali o collettivi mediante la produzione di beni o servizi Aspetto giuridico L’attività si inserisce all’interno di un rapporto giuridico tra due soggetti. Ciò vale per tutte le forme di lavoro ma soprattutto per il lavoro subordinato Lavoro dell’uomo Cosa studia il diritto del lavoro? • Il diritto del lavoro è la disciplina dell’attività giuridica, e cioè del rapporto che si instaura tra il lavoratore (soggetto che presta la propria attività) e datore di lavoro (soggetto che si avvantaggia di tale prestazione). • Questa definizione è una conquista del c.d. Stato sociale di diritto. Profili storici Età antica • Mancava del tutto una disciplina del lavoro • I lavoratori facevano parte della famiglia o erano schiavi Età moderna • Si intensificano gli scambi e nasce un diritto del commercio • Il rapporto di lavoro resta sempre all’interno di confini privatistici segue • Nell’alto medioevo (dal X a XI secolo) inizia il rapporto di lavoro all’interno della botteghe artigiane e nelle corporazioni dei mercanti ma ancora manca una disciplina giuridica del rapporto. segue • Nel XVII secolo inizia a costituirsi una forma embrionale di capitalismo industriale da cui nasce la moderna borghesia capitalistica. • Nel Settecento lo sviluppo delle manifatture e del commercio estero, soprattutto in Inghilterra e Francia, pongono le premesse per la c.d. rivoluzione industriale. • Ai primi dell’Ottocento si sviluppano le prime correnti di pensiero socialiste, fondate sugli ideali di uguaglianza e benessere degli uomini Il pensiero socialista • Si rivendicano normative a tutela dei lavoratori. • Si sviluppa la teoria della “coscienza di classe” sulla base della filosofia marxista. • Karl Marx (1818-1883), definisce il lavoro come merce che è venduta dietro il corrispettivo del salario e rileva come esso dia un valore aggiunto alle merci che vengono prodotte. • Questo plusvalore però non è compensato e ciò consente al capitalista di arricchirsi ingiustamente (sfruttamento) a scapito della classe lavoratrice (il proletariato). Evoluzione della legislazione Legislazione del lavoro Sociale Incorporazione nel diritto privato costituzionalizzazione I FASE La legislazione sociale • La nascita del movimento operaio e contadino, dalla metà dell’Ottocento, e le battaglie per migliorare le condizioni lavorative (orari, salari, condizioni sanitarie, ecc.) portano all’introduzione di una prima regolamentazione del rapporto di lavoro. • La legislazione sociale ha proprio finalità protettive. Le origini della legislazione sociale in Europa • Tutela del lavoro minorile (1886) • Tutela del lavoro delle donne (1902) • Assicurazioni sociali e contro gli infortuni sul lavoro (1898) • I collegi dei probiviri che statuiscono secondo èequità (1893) categoria sociale Il referente la nascente tipica della rivoluzione industriale: l’operaio degli opifici industriali La tutela del contraente debole come ispirazione (tuttora) caratterizzante del diritto del lavoro La “diversità” dei rapporti di lavoro rispetto agli altri rapporti contrattuali “Se tutti gli altri contratti riguardano l’avere delle parti, il contratto di lavoro riguarda ancora l’avere per l’imprenditore, ma l’essere per il lavoratore” (F. Santoro Passarelli) “A nessuno verrebbe in mente di individuare una categoria sociologica corrispondente alla categoria giuridica del curatore o del cessionario. Nel diritto del lavoro, invece, le categorie giuridiche sono percepite come meri calchi di categorie sociologiche” (A. Supiot). segue • La tutela del lavoratore, dunque, non è solo un problema giuridico (di regolamentazione dei rapporti dare/avere) ma è anche, e soprattutto, un problema sociale. • Ma non esiste ancora una legislazione a tutela del rapporto di lavoro. • La prima legge organica è il R.D.L. 1825 del 13.11.1924 sull’impiego privato (ma solo per le prestazioni intellettuali). segue • Il rapporto di lavoro è ancora considerato come un rapporto PRIVATO ed è quindi lasciato alla autoregolamentazione delle parti. • Ideologia liberale: l’autonomia privata è sovrana. • Nell’ideologia delle prime codificazioni, c’è spazio per queste differenziazioni? • Attraverso quali principi e quali strumenti i codici liberali si riproponevano di tutelare il lavoro? La prima regolazione giuridica dei rapporti individuali di lavoro La riconduzione del contratto di lavoro allo schema della locazione (di opere) nel codice civile del 1865 • Identità formale della posizione giuridiche delle due parti • Un’unica regola specifica: la temporaneità del rapporto – art. 1628: “nessuno può obbligare la propria opera all’altrui servizio che a tempo determinato o per una determinata impresa” “Diversità” e “autonomia” del diritto del lavoro rispetto al diritto privato Applicate senza correttivi ai rapporti di lavoro, le logiche del diritto privato non appaiono sufficienti a garantire un equilibrio sostanziale nel rapporto contrattuale di scambio tra lavoro e retribuzione Segue • Alla fine del XX secolo, accanto al diritto comune, nasce la legislazione sociale volta a tutelare i più deboli: L. 3657/1886 tutela dei fanciulli; L. 242/1902 tutela delle donne; L. 80/1898 assicurazione obbligatoria. • Nuovi principi: riposo settimanale obbligatorio per prestatori di lavoro manuali ed industriali. • Accanto alla tutela individuale nasce e si sviluppa la tutela collettiva (c.d. tutela sindacale). Prassi sindacale, usi e consuetudini • Il collegio dei probiviri è istituito con L. 295 del 15 giugno 1893. • Funzione: dirimere controversie di lavoro tra operai e industriali. Ma anche funzione di conciliare. • Era composto da magistrati e da rappresentanti di industriali e operai. segue • In assenza di norme di legge per dirimere le controversie applicabili al contratto di lavoro, i giudizi dovevano essere decisi secondo equità sulla base di regole collettive ricavate dalla prassi (c.d. formazione extralegislativa del diritto del lavoro). • Molti degli attuali istituti del diritto del lavoro sono sorti attraverso la attività extralegislativa. II FASE La incorporazione nel diritto privato • Il legislatore inizia a prendere maggiore coscienza della importanza della materia e della rilevanza del fenomeno sociale del lavoro dipendente, inteso come impiego di manodopera all’altrui servizio. • In una prima fase il diritto del lavoro rappresenta una specialità rispetto al diritto privato, ma ancora non assume una piena autonomia. segue • Si ridimensiona l’utilizzo di leggi speciali e si passa alla codificazione unificata del diritto del lavoro insieme al diritto privato ed al diritto commerciale (codice civile 1942). • È una unificazione solo formale posto che rimangono molte differenze nella regolamentazione dei rapporti di natura commerciale, privata o del lavoro. • Le tre discipline assumono una veste di autonomina, essendo tutti rimani del diritto positivo segue • Il codice civile rappresenta un punto di arrivo di una evoluzione. Un momento fondamentale è rappresentato dalla prima legge sull’impiego privato (R.D.L. 1825/1924). In questa legge, sebbene parte dalla distinzione tra mercato del lavoro manuale ed intellettuale (disciplina solo la professione intellettuale), ha per la prima volta introdotto nell’area legislativa il contratto di lavoro. Codice 1942 • Si ha una sistemazione organica del diritto del lavoro, insieme alla disciplina della impresa e delle società: Titolo V (i primi quattro titoli, da art. 2060 a 2246). Segue • Il carattere principale della legislazione rimane fortemente vincolato alla scopo di protezione del lavoratore come soggetto-contraente debole. • Successivamente il lavoratore diventa una categoria sociale autonoma che non deve essere solo tutelata ma che gode di propri diritti (c.d. diritti sociali: artt. 37,38,39,40 Cost.). III FASE Costituzionalizzazione • Il lavoratore non è più un soggetto debole da tutelare ma assume una propria dignità. In particolare, è riconosciuta rilevanza dal legislatore costituzionale alla posizione soggettiva di sottoprotezione sociale come cittadino e, prima ancora, come persona che è implicata nel rapporto di lavoro dipendente. La diversità del diritto del lavoro rispetto al diritto comune dei contratti: alcuni esempi • La nullità che produce effetti – es: le prestazioni di fatto (2126 c.c.) • La corrispettività attenuata – es: le sospensioni del rapporto (2110 c.c.) Manca la caratteristica forse più importante che rivela la preoccupazione dell’ordinamento per la tutela di un contraente in situazioni di disparità, ovvero… Con quali tecniche normative si tutelano i soggetti deboli di un rapporto contrattuale? L’esigenza di interventi protettivi immodificabili dalla autonomia privata L’inderogabilità come elemento fondativo di tutto il sistema giuslavoristico: l’art. 2113 cod.civ. “Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti dalla legge non sono valide” (art. 2113 cod. civ.) La diffusione della norma inderogabile ha segnato il nostro diritto del lavoro fino a rovesciare il principio generale della libertà di determinazione del contenuto contrattuale sancito dall’art. 1322 c.c. Esempi di norme inderogabili: -Il divieto di mutamento unilaterale in pejus delle mansioni del lavoratore (art. 2103, c. c.) - Il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali (art. 2109 c.c.; art. 9, d.lgs. 66/2003) - Il diritto alla sospensione del rapporto di lavoro nei periodi di malattia, gravidanza, puerperio, servizio militare (artt. 211037 2111 c.c.) L’inderogabilità tradizionale Serve ad imporre limiti alla autonomia individuale (al contratto individuale come fonte di regolazione del rapporto) 38 Usi attuali della inderogabilità: per limitare gli spazi della contrattazione collettiva La legge Brunetta : uso della inderogabilità per imporre limiti al contratto collettivo. 39 L’inderogabilità della normativa giuslavoristica alla luce del disegno costituzionale Non basta enunciare enunciarei diritti, occorre anche garantirnel’effettività, l’effettività garantirne tenuto conto del concreto contesto economico e sociale dove si suppone che debbano operare Una norma chiave per il diritto del lavoro E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la di fatto libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese” (Art. 3, comma 2 Cost.) La costituzione “sincera” (U. Romagnoli) Perché il 2° comma dell’art. 3 è una norma “sincera”? Cosa suggerisce la lettura congiunta dei due commi dell’art. 3 Cost? Proprio perché il costituente era cosciente che, nei fatti, i cittadini NON sono ancora pienamente uguali (comma 1), ha sentito il bisogno di programmare la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla effettiva uguaglianza (comma 2). Il disegno costituzionale di riequilibrio della situazione di disparità Sul versante individuale La norma inderogabile …e su quello collettivo rinvio Il disegno costituzionale di riequilibrio della situazione di disparità: si completa con un’altra disposizione (costituzione economica e costituzione sociale) L’iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, libertà, dignità umana (art. 41 Cost.) IL DIRITTO DEL LAVORO E’ UN DIRITTO “DISEGUALE” PERCHE’ DISCIPLINA UN RAPPORTO PER DEFINIZIONE DISEGUALE La costituzionalizzazione del diritto del lavoro Abbandonata la tradizionale neutralità, il diritto del lavoro si raccorda direttamente al modello di sistema economico configurato dalla costituzione La fase post-costituzionale del Diritto del lavoro • La l. 230 del 1962 (sull’uso limitato del contratto a tempo determinato) • La l. 1369 del 1960 sul divieto di intermediazione nel rapporto di lavoro • La l. 604 del 1966 sul principio di causalità del recesso del datore di lavoro • La l. n. 300 del 1970 (cd. Statuto dei lavoratori) • La l. n. 533 del 1973 sul processo del lavoro La fase del “garantismo rigido” Il diritto del lavoro della società industriale Questo era il Novecento: tutti ci alzavamo alla medesima ora, tutti uniformati negli orari giornalieri, settimanali, annui e tutti pensavamo che la vita lavorativa si svolgesse su tutto l’orario giornaliero per tutti i giorni feriali della settimana in tutti i mesi lavorativi dell’anno, fino alla pensione L’identificazione tra diritto del lavoro e rapporto di lavoro subordinato “standard” Modello empirico Operario-massa della grande industria tayloristica Modello normativo = Lavoratore subordinato definito dall’art. 2094 cod. civ. Il problema dell’identità del diritto del lavoro oggi Può essere ancora valida l’equazione tra diritto del lavoro e diritto del lavoro subordinato “standard”? I CAMBIAMENTI STRUTTURALI CHE INFLUENZANO LA TENUTA DEL MODELLO Il progressivo dissolvimento del contesto tradizionale fondato su quattro pilastri: 1) 2) 3) 4) Lo stato nazione La grande fabbrica tayloristica La piena occupazione La rappresentanza generale del lavoro attraverso un sindacalismo tendenzialmente unitario Come i quattro pilastri si sono incrinati 1) La fine dell’unità tra diritto, stato e mercato Il caso Viking Il caso Laval La nave compagnia finlandese Un appalto per ristrutturare una Viking, svolge un servizio di traghetto da Helsinki a Tallin (Estonia). Nel 2003, la Viking manifesta l’intenzione di registrare la nave sotto bandiera estone e di applicare il diritto del lavoro estone. Il sindacato finlandese dei marittimi proclama uno sciopero. La Viking cita i sindacati in giudizio e la corte avvia un rinvio pregiudiziale, chiedendo alla Corte di Giustizia se lo sciopero possa ritenersi legittimo scuola svedese viene vinto dalla impresa lettone Laval, che impiega lavoratori lettoni cui applica le condizioni di lavoro e le retribuzioni lettoni. Il sindacato svedese chiede alla Laval di sottoscrivere il contratto collettivo dei lavoratori svedesi. Di fronte al rifiuto della Laval, il sindacato proclama uno sciopero. La Laval si rivolge ad un giudice che solleva la questione di rinvio pregiudiziale Può uno sciopero effettuato da lavoratori residenti in paesi con alti livelli di protezione sociale essere utilizzato come legittima forma di protesta nei confronti di imprese che, provenienti da paesi low-cost, cercano di sfruttare il loro vantaggio competitivo? PUÒ L’ESERCIZIO DI UN DIRITTO SOCIALE NAZIONALE (LO SCIOPERO) LIMITARE QUELLO DI UNA LIBERTÀ ECONOMICA SOVRANAZIONALE (LA LIBERTÀ DI PRESTARE SERVIZI)? Gli effetti sul diritto del lavoro Il drastico ridimensionamento delle sovranità sociali nazionali Uno stato membro non potrebbe prevedere nulla di diverso rispetto agli altri Stati membri, nella misura in cui quella misura potrebbe ostacolare la mobilità delle imprese stabilite in uno Stato membro dove quella misura non fosse prevista 2) La disintegrazione verticale dell’impresa • Il caso del Servizio handling 3) Occupazione, disoccupazione, tassi di attività • Secondo gli obiettivi di Lisbona, gli Stati membri dovrebbero raggiungere un tasso di occupazione del 70% entro il 2010 • Se, come in Italia, il tasso di disoccupazione è di (circa) il 7%, vuol dire che il tasso di occupazione è del 93%? NO Diritto del lavoro e “activating policies” 4) Il problema della rappresentanza e della rappresentatività sindacale: a) la frammentazione sindacale b) la riscoperta dell’individuo Nozione del diritto del lavoro • Il diritto del lavoro è un complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano oltre che l’interesse economico, anche la libertà, la dignità e la personalità del lavoratore. • Ciò si applica al rapporto di lavoro subordinato in quanto esiste, storicamente, una disparità rilevante tra le parti. Il lavoro dell’uomo Lavoro autonomo Varie specie di lavoro Lavoro subordinato segue • • • • • Lavoro imprenditoriale; Lavoro artigiano; Lavoro intellettuale; Lavoro artistico; Lavoro professionale. • Lo sviluppo di un diritto con finalità protettiva riguarda SOLO il lavoro subordinato. Il lavoratore dipendente infatti è parte debole non solo contrattualmente ma anche socialmente ed economicamente. Tutela inderogabile Parte debole Costituzione Norme inderogabili Associazioni sindacali • Accanto alla normativa imperativa costituzionale (c.d. eterotutela) si aggiunge una tutela che i lavoratori posso attuare mediante i sindacati (c.d. autotutela). Le conseguenze sul diritto del lavoro La riorganizzazione del lavoro può essere assimilata ad una disorganizzazione della legislazione del lavoro Oggetto specifico del diritto del lavoro. La fonte è il contratto Squilibrio giuridico • Il diritto del lavoro disciplina il rapporto giuridico. Le parti, datore di lavoro e lavoratore, devono operare su un piano di parità Squilibrio economico • Una delle parti, il lavoratore, è posto in una condizione più debole L’evoluzione del diritto del lavoro dagli anni ottanta • Dal diritto del lavoro “rigido” al diritto del lavoro “flessibile” • O, forse meglio, dal diritto del lavoro “uniforme” al diritto del lavoro “differenziato” Diritto del lavoro e flessibilità (o differenzazione) Flessibilità interna (o funzionale): Possibilità di adattare le condizioni di impiego o la dislocazione dei lavoratori in ragione delle esigenze tecnicoproduttive e dei cambiamenti tecnologici Flessibilità esterna (o numerica): Possibilità di adattamento della dimensione quantitativa della forza lavoro; capacità dell’impresa di adattarsi al ciclo economico attraverso assunzioni e licenziamenti 70 La legislazione degli anni ’80 e ’90: le forme flessibili di impiego della manodopera • La l. n. 863/1984: part-time e contratti di formazione-lavoro • L’art. 23 della l. n. 56/1987 (ampliamento delle ipotesi di ricorso legittimo ai contratti di lavoro a tempo determinato) • La l. n. 196/1997 (cd. “Pacchetto Treu” sull’occupazione): il lavoro interinale tramite agenzia 71 La fase del “garantismo flessibile” (il ruolo del sindacato nella gestione delle crisi) La transizione in atto: verso un diritto del lavoro adeguato al nuovo contesto Verso quale funzione? Con quali soluzioni? A CHI/COSA SERVE IL DIRITTO DEL LAVORO? Un’alternativa basilare: A tutelare un contraente ritenuto debole A perseguire finalità ulteriori… Recenti riforme Jobs Act • Diminuiscono le forme precarie, aumenta la flessibilità mediante forme di tutela crescenti per aumentare i livelli occupazionali. Il Libro bianco del 2001 “Il Governo ritiene che l’attuale ordinamento si limiti a realizzare la protezione del lavoratore in quanto titolare di una posizione lavorativa, garantendo agli insiders una posizione di privilegio a scapito degli outsiders. Sul piano del rapporto di lavoro si tratta di stimolare l’adattabilità dei dipendenti; su quello del mercato le autorità comunitarie richiedono di realizzare un sistema di servizi all’impiego che garantisca l’occupabilità. E’ del tutto evidente che l’ordinamento italiano contrasta apertamente con tali indicazioni comunitarie: alla iper-tutela degli occupati si contrappone, infatti, la sotto-tutela dei disoccupati” Verso una ridefinizione del conflitto di interessi regolato dal diritto del lavoro? Dal conflitto tra lavoratori e datori di lavoro al conflitto tra occupati e disoccupati? Il divario di tutela tra occupati Alcuni dati (Fonte: Ichino) La critica alla tesi della ridistribuzione delle tutele tra occupati e disoccupati, ovvero tra occupati “Dopotutto, per far crescere i capelli ai calvi, sarebbe ingiusto rapare per forza chi ne ha di più” (U. Romagnoli) …segue Legislazione e contrattazione mantengono come obiettivo centrale la conservazione del posto di lavoro piuttosto che la mobilità del singolo nelle transizioni tra scuola e lavoro, tra non lavoro e lavoro, tra lavoro e formazione. Il Governo ritiene che alla nozione di sicurezza data dall’inamovibilità del singolo rispetto al proprio posto di lavoro occorra sostituire un concetto di sicurezza conferito dalla possibilità di scelta effettiva nel mercato del lavoro Dal diritto del rapporto di lavoro al diritto del mercato del lavoro segue Sul piano della ridefinizione dei criteri di imputazione delle tutele del lavoro si potrebbe peraltro andare anche oltre la semplice predisposizione di un nucleo di disciplina comune a tutti i tipi di lavoro, rinunciando definitivamente ad una definizione generale e astratta di lavoro subordinato, indicando invece, di volta in volta, il campo di applicazione di ogni intervento normativo Dal diritto del lavoro ai diritti dei lavori L’esplosione delle tipologie contrattuali “atipiche”: 41 contratti di lavoro, secondo alcuni 44 Ancora dal Libro bianco L’ordinamento giuridico del lavoro in Italia è stato costruito sul presupposto che i rapporti tra datori e prestatori di lavoro siano presidiati da regole vincolanti, dettate dal legislatore o convenute in sede di contrattazione collettiva. Un’impostazione precettiva e prescrittiva che, nella normalità dei casi, produce norme inderogabili, cioè tali da escludere la libera pattuizione individuale e comunque tali da non lasciare alcuna flessibilità alle parti, se non in senso migliorativo per il lavoratore. Spesso si tratta di precetti eccessivamente rigidi, sovente inattuabili, tali da favorire l’evasione e gli aggiramenti, fomentando comunque il contenzioso L’abbandono della norma inderogabile a favore della autonomia individuale? A chi/cosa serve il diritto del lavoro? Un’alternativa basilare: A tutelare un contraente ritenuto debole A perseguire finalità ulteriori… l’occupazione La globalizzazione • Nell’ultimo decennio del XX secolo la globalizzazione, cioè l’allargamento su scale mondiale della concorrenza tra le imprese, ha comportato un ripensamento totale delle strategie commerciali, con una notevole ricaduta sulla organizzazione della produzione e del lavoro. Nuove esigenze • Le imprese devono adattarsi alla oscillazione della domanda di mercato: aumenta l’esigenza di ricorrere ad un impiego flessibile della forza lavoro. • Il criterio della concorrenza è essenziale per continuare ad esistere. L’ultima frontiera LA “FLESSICUREZZA” (flexicurity) L’UE • L’Unione Europea ha determinate competenze nel settore della politica sociale e dell’occupazione e la relativa produzione legislativa (regolamenti e direttive) incide notevolmente nel diritto del lavoro nazionale. • È necessario riformare il diritto del lavoro nei sistemi nazionali per renderlo più idoneo a disciplinare i rapporti in un quadro caratterizzato dalla forte concorrenza Cos'è la flessicurezza? • La flessibilità, da un lato, ha a che fare con i momenti di passaggio ("transizioni") che contrassegnano la vita di un individuo: dal mondo della scuola a quello del lavoro, da un'occupazione a un'altra, tra la disoccupazione o l'inattività e il lavoro e dal lavoro al pensionamento. • Essa non comporta soltanto una maggiore libertà per le imprese di assumere o licenziare e non implica che i contratti a tempo indeterminato siano un fenomeno obsoleto. La flessibilità significa assicurare ai lavoratori posti di lavoro migliori, la "mobilità ascendente", lo sviluppo ottimale dei talenti. • La flessibilità riguarda anche organizzazioni del lavoro capaci di rispondere ai nuovi bisogni e alle nuove competenze richieste dalla produzione; riguarda anche una migliore conciliazione tra lavoro e responsabilità private. La sicurezza La sicurezza, d'altro canto, è qualcosa di più che la semplice sicurezza di mantenere il proprio posto di lavoro: essa significa dotare le persone delle competenze che consentano loro di progredire durante la loro vita lavorativa e le aiutino a trovare un nuovo posto di lavoro. Essa ha anche a che fare con adeguate indennità di disoccupazione per agevolare le transizioni. Una proposta italiana di flexicurity • All’atto della cessazione del rapporto conseguente a licenziamento, al prestatore è dovuta dal datore di lavoro un’indennità pari a tanti dodicesimi della retribuzione lorda complessivamente goduta nell’ultimo anno di lavoro, quanti sono gli anni compiuti di anzianità di servizio in azienda • Il prestatore stesso ha inoltre diritto alla stipulazione del “contratto di ricollocazione” a) l’erogazione di una indennità pari al 90% dell’ultima retribuzione per il primo anno, all’80% per il secondo, al 70% per il terzo e al 60% per il quarto; la durata minima del trattamento di disoccupazione è pari alla durata del rapporto di lavoro che lo ha preceduto, con il limite di quattro anni; b) l’erogazione di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione c) la predisposizione di iniziative di formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti d) l’impegno del lavoratore a porsi a disposizione dell’ente per le iniziative di cui alle lettere b e c secondo un orario settimanale corrispondente all’orario di lavoro praticato in precedenza; e) l’assoggettamento dell’attività svolta dal lavoratore nella ricerca della nuova occupazione al potere e di controllo dell’ente, il quale lo esercita di regola attraverso un tutor CHI PAGA? La tutela del contraente debole come ispirazione tuttora caratterizzante del diritto del lavoro, pur in presenza dell’emergere di finalità ulteriori I potenziali conflitti tra le due funzioni: l’esempio dei “lavoratori svantaggiati” nel d. lgs. 276/03 Articolo 2 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro Articolo 23 1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. 2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi [con] lavoratori svantaggiati Diritto del lavoro e occupazione: Qualche spunto di riflessione “Non è detto che il diritto che influisce più sull’andamento dei tassi occupazionali sia quello del lavoro” (A. Supiot) “Il diritto del lavoro può molto per distribuire equamente il lavoro esistente, per impedire le discriminazioni, per migliorare la qualità della vita di lavoro e non, per migliorare l’efficienza delle imprese, ma non può creare occasioni di lavoro dove l’insufficiente sviluppo delle forze produttive lo impedisce” (M.G. Garofalo) …La definizione iniziale Il diritto del lavoro disciplina i rapporti contrattuali tra due soggetti aventi ad oggetto una prestazione finalizzata alla percezione di un corrispettivo e la cui disciplina è posta principalmente dalla legge a favore della parte considerata più debole PECCA PER DIFETTO •La disciplina delle relazioni collettive di lavoro •Il diritto previdenziale e del welfare • Le funzioni ulteriori rispetto a quella originaria PECCA PER ECCESSO Il lavoro autonomo La rivoluzione informatica • L’informatica e la telematica hanno portato una nuova ed epocale rivoluzione nella organizzazione del lavoro e dei processi produttivi. • Oggi la fase della recessione (la crisi economica inizia nel 2008) aumenta le esigenze sociali ed economiche dei lavoratori. Le recenti riforme del XXI secolo • La riforma del mercato del lavoro (D. Lgs. 276/2003): • È una riforma epocale sia per l’ampiezza delle materie toccate sia per i fatti sociali che la hanno accompagnata. Uccisione del Prof. Marco Biagi, autore del Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia (ottobre 2001). • È composto da 86 articoli e tratta: servizi pubblici e privati per l’impiego; contratti a contenuto formativo; lavoro a tempo parziale; introduzione di nuove tipologie contrattuali ed un nuovo meccanismo amministrativo di certificazione dei contratti di lavoro. Segue • Riforma in materia di previdenza, lavoro e competitività (L. 247/2007): • La riforma del 2003, in taluni istituti (come alcune particolari tipologie contrattuali) ha avuto scarsa attuazione. Si giunge quindi ad una complessiva riforma socio-economica in materia di previdenza, lavoro e competitività. All’indomani di leggi che lasciavano ampio spazio alla negoziazione individuale, con la L. 247/2007 si attribuisce un maggiore peso alla tutela collettiva, storicamente fonte di maggiori tutele per la classe lavoratrice. Segue • Emergenza infortuni sul lavoro: T.U. della sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 modificato dal D. Lgs. 106/2009): • Pur essendosi ridotto il numero di morti bianche (nei primi anni sessanta erano circa 4500 l’anno) ma il loro numero rimane comunque non accettabile (si ricordi il grave incidente ThyssenKrupp di Torino). • Rappresenta un riordino legislativo delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro contenute in diversi provvedimenti, con la finalità di accrescere il livello di tutela dei lavoratori. segue • La c.d. semplificazione (D.L.. 112/2008 conv. L. 133/2008): • Viene predisposto un pacchetto di norme(c.d. pacchetto lavoro)nella manovra economica del 2008. Si semplifica sia nei rapporti di lavoro di natura privata, sia il lavoro pubblico che viene interessato da una serie di misure volte a valutare la responsabilità dirigenziale secondo parametri meritocratici. Segue • Il c.d. collegato lavoro (L. 183/2010): • Si interviene in materia di licenziamento e controversie di lavoro, introducendo importanti modifiche all’articolo 409 cpc in tema di conciliazione obbligatoria. Si continua verso un processo di modernizzazione del diritto del lavoro attraverso la individualizzazione del rapporto di lavoro. segue • Le recenti riforme pensionistiche (D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011 c.d. salva Italia): • Prevede misure urgenti per assicurare la stabilità finanziaria, la crescita e l’equità. In realtà comporterà elevati costi sociali che penalizzeranno i soggetti prossimi al pensionamento sia le future pensioni. segue • Legge Fornero (L. 92/2012): in materia di lavoro ed ammortizzatori sociali con lo scopo di creare nuova occupazione ed una crescita sociale ed economica. In armonia con il modello europeo di flexicurity si produce un alleggerimento delle tutele all’interno del rapporto ed un rafforzamento delle tutele sul mercato. • Si tende a combattere le forme di precariato (c.d. flessibilità cattiva) e si tende ad incentivare la c.d. flessibilità buona. Segue Legge Fornero: È intervenuta significativamente sulla disciplina del lavoro Flessibilità in entrata Ammortizzatori sociali Flessibilità in uscita • È stata resa più facile la stipula del primo contratto a t.d. e disincentivata la reiterazione • L’apprendistato è assunto come modello per i giovani di ingresso nel mercato del lavoro • È stato introdotto un nuovo strumento di assicurazione dal rischio di disoccupazione (c.d. ASPI, assicur. Sociale per impiego • Revisione degli strumenti a sostegno del reddito (integrazioni salariali nel corso del rapporto e l’indennità di mobilità per disoccupati • Si è modificata la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, in particolare per motivi economici, modificando l’art. 18 Statuto Lavoratori. Segue • La riforma della contrattazione collettiva, c.d. T.U. della rappresentanza (accordo interconfederale del 2014): nel 2014 si completa il percorso di sintesi delle vicende legate alla rottura dell’unità di azione all’interno delle 3 principali confederazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL). Vi è la necessità anche di risolvere le questioni attinenti all’accertamento della rappresentatività sindacale ed al rapporto tra contratto collettivo aziendale e contratto nazionale. • L’accordo Confindustria-CGIL-CISL-UIL del 10.1.2014 (T.U.) ha anche posto regole per concreta operatività della nuova contrattazione collettiva e per l’accertamento della rappresentatività sindacale. Jobs Act • La disciplina Fornero, per quanto abbia modificato profondamente la disciplina del lavoro, non è riuscita nello scopo di coniugare l’esigenza di flessibilità delle imprese con quella di contrasto al contratto a termine. La disoccupazione ha raggiunto livelli elevatissimi. Nel marzo del 2014 si è proceduto ad un nuovo intervento di riforma concluso nel febbraio 2015. Segue Jobs Act D.L.34/2014 conv. L. 78/2014, c.d. decreto Poletti. Jobs Act Disegno di legge delega (L. 183/2014). Si persegue la flexicurity Segue • Con il disegno di legge il Parlamento ha delegato al Governo di predisporre una riforma organica del mercato del lavoro: ammortizzatori sociali; procedure di costituzione e di gestione dei rapporti di lavoro nell’ottica di una semplificazione e razionalizzazione. • La delega riguarda anche la revisione delle tipologie contrattuali di lavoro. segue • Prevedere anche una nuova tipologia contrattuale attraverso il modello di tutele crescenti per favorire la flessibilità e l’inserimento nel mercato del lavoro. • È stato recentemente approvato il decreto legislativo attuativo della legge delega ma non ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Decreto Poletti • Apprendistato: viene ridotto il limite di stabilizzazione introdotto dalla Legge Fornero. È sufficiente confermare una minima parte degli apprendisti per assumerne nuovi. Si riduce anche il dato soggettivo dei datori obbligati alla stabilizzazione (da 10 a 50 dipendenti). • Contratto a termine: soppresso l’obbligo di una causale (con ampia liberalizzazione) di tale tipologia contrattuale in modifica del D. Lgs. 368/2001 (sul contratto a t.d.) che richiedeva una causale di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva. Si cerca di creare maggiore occupazione. La tripartizione tradizionale Diritto del lavoro In senso stretto: materie oggetto del contratto di lavoro e del rapporto individuale di lavoro Diritto sindacale: disciplina delle associazioni professionali, i rapporti sindacali, la contrattazione collettiva, lo sciopero. Legislazione sociale: norme in materia di previdenza sociale Oggetto del corso • Oggetto del presente corso sarà unicamente il diritto del lavoro in senso stretto. Oggi, infatti, il diritto sindacale e la legislazione sociale hanno assunto una importanza e vastità tale da avere un grado di autonomia scientifica e didattica, sebbene siano certe le connessioni con il diritto del lavoro in generale. Le Fonti del diritto del Lavoro • Il diritto del lavoro ha la peculiarità di avere una molteplicità di fonti, con diverso gradi di efficacia, che determinano la regolamentazione del rapporto di lavoro. • Per la importanza che assume la normativa protettiva del lavoratore, le volontà contrattuali assumono scarso rilievo (rispetto a quanto accade per altre materie in cui il contratto ha grande rilevanza, art. 1321 c.c.). • Per tale ragione assume maggiore rilievo la fonte eteronoma, e cioè posta da fonte diversa rispetto alla volontà delle parti • A fronte di un minore peso delle fonti individuali assumono grande rilievo i contratti collettivi. Contratti collettivi Effetti diretti sull’autonomia negoziale (e cioè anche sui singoli contratti di lavoro) Effetti indiretti poiché influenzano la fonte di produzione legislativa Contratto collettivo Le fonti Fonti internazionali e/o sovranazionali Fonti legislative Fonti contrattuali e/o sindacali Diversa incidenza e interferenza delle fonti nei vari settori del diritto del lavoro (in senso ampio) • Nella disciplina dei • …così anche nel diritto rapporti individuali di previdenziale lavoro – e, dunque, nel diritto del lavoro in • … e nel settore del pubblico impiego, senso stretto – la legge soprattutto prima della nazionale ha cd. storicamente assunto un ruolo fondamentale “contrattualizzazione” nel sistema delle fonti Diversa incidenza e interferenza delle fonti nei vari settori del diritto del lavoro (in senso ampio) ...e nella disciplina dei rapporti collettivi? • …in quest’ambito (sp. nella disciplina dello sciopero e del sistema di contrattazione collettiva) la legge è sempre stata poco presente, mentre, in una certa fase storica (Statuto dei lavoratori, 1970) ha assunto un ruolo importante nella disciplina dell’attività e della libertà sindacale nei luoghi di lavoro • …anche in questa materia, tuttavia, l’importanza di precedenti previsioni legali (artt. 19 S.L.) è stata soppiantata da importanti disposizioni contrattuali collettive (Accordo del 23 luglio 1993 e Protocollo del 20 dicembre 1993 sulle R.S.U.) Il sistema delle fonti nel diritto del lavoro: 3 peculiarità La fonte contrattuale collettiva Una prima tradizionale peculiarità: L’affiancamento alle fonti eteronome (Costituzione e legge ordinaria, in primo luogo) della fonte autonoma rappresentata dalla contrattazione collettiva Il riconoscimento costituzionale del (a) principio di libertà sindacale e (b) del potere normativo dei sindacati (art. 39 Cost.) Il principio costituzionale di libertà sindacale “L’organizzazione sindacale è libera” (art. 39 Cost., comma 1) E’ difficile dire di più con meno parole (U. Romagnoli) Il riconoscimento del potere normativo dei sindacati “ I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione ai loro iscritti, stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce” (art. 39 Cost., comma 4) Un passo indietro: come si inquadrava la contrattazione collettiva nel sistema delle fonti? Art. 1 disp. prel. cod. civ.: Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) le norme corporative 4) gli usi nel sistema corporativo il contratto collettivo entrava, a pieno titolo, nel sistema delle fonti Come si inquadra la contrattazione collettiva di diritto comune nel sistema delle fonti? La dottrina costituzionalistica: la contrattazione collettiva come fonte terziaria o extra ordinem (Pizzorusso, 1990) Esso ha, pertanto, il corpo della legge e l’anima del contratto (Napoli, 2002) il contratto collettivo, non è fonte formale del diritto positivo, ma fonte materiale delle regole che governano i rapporti di lavoro; è, cioè, fonte tipica di regolazione dei rapporti di lavoro …il’“corpo della legge” La riforma del codice di procedura civile. Il nuovo articolo 360 c.p.c. «Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; …e “l’anima del contratto”: l’interpretazione “autentica” dei contratti le regole sulla collettivi nel settore interpretazione dei contratti (art. 1362 c.c.) pubblico (art. 49, c.1, d. lgs. n. e non quelle sulla interpretazione della legge 165/2001: “Quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa” ) ma come si interpretano le norme dei contratti collettivi? Contrattazione collettiva e ordinamento intersindacale Le norme dei contratti collettivi come norme prodotte da un ordinamento, quello appunto intersindacale, autonomo e distinto rispetto a quello statale Dalla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici (Santi Romano) a quella dell’ordinamento intersindacale (G. Giugni, 1960) Il sistema di relazioni industriali come sistema sociale – ma anche giuridico-normativo - fra imprenditori (e loro associazioni), organizzazioni dei lavoratori e pubblici poteri (Giugni, 2006) L’ordinamento intersindacale In tale sistema si producono norme extra-legislative - destinate a regolare sia i rapporti fra le parti dei rapporti di lavoro, sia le relazioni fra le stesse organizzazioni sindacali e i poteri pubblici L’ordinamento intersindacale La teoria dell’ordinamento intersindacale riflette un processo di trasformazione più generale della produzione del diritto: la fine dell’identificazione (tipica del giuspositivismo) tra diritto, legge e Stato (Caruso, 2004) L’ordinamento intersindacale Come si inquadra la contrattazione collettiva nel sistema delle fonti? poiché anche il contratto collettivo è fonte materiale delle regole che governano i rapporti di lavoro, qual è il rapporto tra la contrattazione collettiva e legge? Il più tradizionale rapporto tra le due fonti: l’inderogabilità unilaterale e il principio del favor prestatoris ne è esempio l’art. 40, comma 2, St. Lav.: “Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori” Come si inquadra la contrattazione collettiva nel sistema delle fonti? Il contratto collettivo praeter legem (regola materie che la legge o le eventuali altre fonti secondarie non regolano) Il contratto collettivo secundum legem – il rinvio integrativo – le materie “delegificate” Esempio di rinvio integrativo: la determinazione delle prestazioni indispensabili ex art. 2 della l. n. 146/1990 Numerosissimi i rinvii integrativi nel d. lgs. 276/2003 Il rinvio della legge alla contrattazione collettiva realizza un modello di devoluzione di potere normativo alle parti sociali integrazione funzionale tra le due fonti Si realizza, pertanto, una osmosi tra ordinamento intersindacale e statale: L’ordinamento intersindacale e la contrattazione collettiva svolgono funzioni di stimolo e di innovazione rispetto al diritto statale L’ordinamento statale sostiene in vario modo l’autonomia e la contrattazione collettiva, anche attraverso la delega di poteri normativi La contrattazione collettiva come fonte Le regole sulla produzione dei contratti collettivi esistono nel La contrattazione collettiva regolata dalla legge [settore pubblico: dalla legge quadro sul p.i. (l. n. 93/1983) al d. lgs. n. 396/1997, agli artt. 40 e ss. d. lgs. n. 165/2001] non esistono nel La contrattazione collettiva non regolata in via generale dalla legge (settore privato) La contrattazione collettiva regolata dalla legge (settore pubblico) Cos’è successo, inoltre, nel pubblico impiego contrattualizzato ? La contrattazione collettiva – in seguito al d. lgs. n. 396/1997- è diventata una fonte equivalente alla legge ordinaria. “La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali” (art. 40 d. lgs. n. 165/2001) La contrattazione collettiva regolata dalla legge (settore pubblico) 1) La disciplina dei soggetti legittimati a contrattare (ARAN – rappres. Negoziale p.A.ed organizzazioni sindacali) … 2) La disciplina del procedimento di contrattazione collettiva: • • … e della rappresentatività delle organizzazioni sindacali (art. 43 d. lgs. n. 165/2001) • • • a) la fase preventiva: il parere dei comitati di settore b) la trattativa e la conclusione dell’ipotesi di accordo c) il parere favorevole del comitato di settore d) il controllo ella Corte dei Conti sulla compatibilità dei costi contrattuali con gli strumenti di programmazione e di bilancio e) la sottoscrizione del contratto da parte del Presidente dell’ARAN - pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica La contrattazione collettiva regolata dalla legge (settore pubblico) 3) L’indiretta disciplina del regime della efficacia soggettiva dei contratti collettivi: • art. 40, c. 4, d. lgs. n. 165/2001: Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti • art. 45, c. 2 d. lgs. n. 165/2001 : il vincolo per le pubbliche amministrazioni di garantire ai propri dipendenti “parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi” 2) Una seconda rilevante peculiarità: Le fonti internazionali … e… …sovranazionali convenzioni (soggette a ratifica con legge statale) e raccomandazioni dell’OIL (organizzazione internazionale del lavoro) il diritto comunitario primario e derivato La rilevanza delle fonti comunitarie. È questa “la vera e rilevante trasformazione del sistema delle fonti del diritto del lavoro realizzatasi nell’ultimo decennio” (Mariucci, 2003) Diritto comunitario e diritto nazionale La primazia del diritto dei Trattati e dei regolamenti: prevalgono sulle norme nazionali contrastanti, anche posteriori Il nuovo art. 117, comma 1 Cost.: L’esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni deve avvenire “nel rispetto (…) dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario” •Gli obblighi di adeguamento derivanti dalle direttive (che di per sé non costituiscono diritto comunitario uniforme) •Le direttive incondizionate e sufficientemente precise – l’efficacia diretta “verticale” (sent. CGCE Marshall I, 1986) Diritto comunitario e diritto nazionale Il processo di comunitarizzazione del diritto del lavoro italiano Esempi di materie “comunitarizzate” (sp. dopo anni ’80): • I contratti di lavoro flessibili (Direttive n. 97/81 sul part-time e n. 99/70 sul lavoro a tempo determinato: d. lgs. n. 61/2000; d. lgs. n. 368/2001); • I licenziamenti collettivi (dir. n. 75/129; dir. n. 92/56: l. 223/1991) •La normativa antidiscriminatoria (dir. n. 2000/43; 2000/78 e 2002/73: i d. lgs. nn. 215 e 216 del 2003 e 145 del 2005) • I diritti di informazione e di consultazione nelle imprese (dir. 2002/14: d. lgs. n. 25 del 2007) 3) Una terza, ancor più recente, peculiarità: Il rilievo attribuito alla legislazione regionale dalla riforma dell’art. 117 Cost. (l. cost. n. 3/2001) e, già prima, dal decreto di riforma del collocamento del 1997 (n. 469) La legislazione concorrente in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”; “previdenza complementare e integrativa” “Le leggi regionali entrano a pieno titolo nel sistema delle fonti del diritto del lavoro”. (Mariucci, 2003) Il diritto del mercato del lavoro Se è vero che il diritto del lavoro non è più soltanto diritto del rapporto di lavoro, ma anche diritto del mercato del lavoro, quest’ultimo è, per buona parte, diritto regionale (Napoli, 2002) FONTE DEL DIRITTO è ogni fonte qualificata come tale dall’ordinamento giuridico Ogni ordinamento giuridico è definito dall’insieme di norme •sulla produzione del diritto e •di produzione del diritto Le norme sulla produzione del diritto hanno tre funzioni: •identificare le fonti dell’ordinamento •determinare i criteri di vigenza delle fonti e i rapporti tra di loro •indicare i criteri di interpretazione delle fonti Norme sulla produzione del diritto: sono contenute nella Costituzione,nelle preleggi, nell’art.2 c.p. e in altre disposizioni specifiche art 1 disp.prel Sono fonti del diritto: 1) le leggi 2) i regolamenti 3) le norme corporative 4) gli usi Esempio di norma sulla produzione del diritto che definisce, in modo non esaustivo, i tipi astratti di fonte che a loro volta sono identificati: •dai soggetti titolari del potere normativo (fonte come potere) •dalle procedure per esercitare tale potere •dall’atto formale che costituisce la manifestazione del potere Quali principi regolano i rapporti tra le diverse fonti? “Nessuna fonte può creare altre fonti aventi efficacia maggiore o anche uguale a quella propria, ma solo fonti dotate di efficacia minore “ RAPPORTI TRA LE FONTI posizione cronologica a) Lex posterior abrogat priori(art.15 disp.prel.c.c.) (principio derogabile- problema dei diritti quesiti e del diritto penale) b) irretroattività (art.11 disp.prel.c.c.) ” posizione sistematica a) principio di gerarchia •legalità: preminenza della legge rispetto agli atti del potere esecutivo-altro aspetto: riserva di legge •costituzionalità: non contraddizione delle regole costituzionali da parte delle regole legislative b) principio di competenza- criterio delle materie da regolare FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO ordinamento internazionale ordinamento comunitario ordinamento nazionale ordinamento intersindacale Le fonti del diritto del lavoro internazionali sono costituite da: FONTI OBBLIGATORIE FONTI NON OBBLIGATORIE •Convenzioni ILO •Carta Sociale Europea (1961-1991)) •Convenzione ONU sui diritti economici e sociali •Raccomandazioni ILO •Carta comunitaria dei diritti sociali lavoratori (1989) • Carta dei diritti fondamentali (Nizza-2000) ILO International Labour Organization • E’ UNA DELLE AGENZIE DELL’ONU FONDATA NEL 1919 • FANNO PARTE DELL’ILO 181 PAESI • L’ATTO GIURIDICO FONDAMENTALE E’ LA DICHIARAZIONE DI FILADELFIA DEL 1944 • LEGIFERA ATTRAVERSO UN’ORGANISMO ASSEMBLEARE TRIPARTITO CHE SI RIUNISCE A GIUGNO DI OGNI ANNO (CONFERENZA INTERNAZIONALE DEL LAVORO) • STABILISCE GLI STANDARD INTERNAZIONALI DEL LAVORO CONVENZIONI • LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DEL LAVORO HANNO LO STATUS DI TRATTATI INTERNAZIONALI SONO ADOTTATE DA UNA • MAGGIORANZA DI DUE TERZI DEI DELEGATI DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE DEL LAVORO • DEVONO ESSERE RATIFICATE DAGLI STATI MEMBRI CON UN IDONEO ATTO DI DIRITTO INTERNO • GLI STATI INVIANO PERIODICI RAPPORTI ALL’ILO SULLO STATO DI CONVENZIONI FIRMATE ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI LE CONVENZIONI RIGUARDANO TUTTI GLI ASPETTI LEGATI AL RAPPORTO DI LAVORO O ALLE CONDIZIONI SOCIALI DEI LAVORATORI: • I DIRITTI SINDACALI ( LIBERTA’ SINDACALE-N.87/48 E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA N.98/49) • LA TUTELA DEL LAVORO MINORILE (N.138/73) • LA PARITA’ DI TRATTAMENTO (N.100/51 E N.103/52) • L’ORARIO DI LAVORO (N.132/70) CONVENZIONI PROMOZIONALI :STABILISCONO OBBLIGHI PER GLI STATI DI PREDISPORRE MIGLIORI CONDIZIONI SOCIALI PER TUTTI I CITTADINI INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LAVORINO CONVENZIONI DICHIARAZIONE CONTRO LE PEGGIORI FORME DI SFRUTTAMENTO(1998) Gli Stati sono obbligati a rispettare i diritti della convenzione Anche quando non siano state ratificate le altre convenzioni I diritti internazionalmente garantiti oggetto della convenzione sono: 1. 2. 3. 4. Libertà di associazione sindacale Abolizione del lavoro forzato Inaccettabilità del lavoro minorile Divieto di discriminazione Uno Stato membro, un’associazione sindacale o datoriale denunciano il mancato rispetto di una convenzione Esame del ricorso da parte del Comitato degli Esperti o del Comitato Tripartito Formulazione di raccomandazioni nei confronti dello Stato inadempiente Rispetto della raccomandazione Ricorso alla Corte internazionale di Giustizia DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO ADOTTATA DALL’ASSEMBLEA GENERALE DELL’ONU NEL 1948 L’art.23 elenca i diritti fondamentali: •al lavoro, •a giuste condizioni di lavoro •alla tutela contro la disoccupazione •a non essere discriminati •ad avere una retribuzione equa e sufficiente •a fondare e ad aderire ai sindacati •al riposo e a ferie retribuite Non è stata approvata sotto forma di Trattato e ha pertanto valore di impegno morale o consuetudinario. La commissione dei diritti dell’uomo indaga sulla violazione sistematica dei diritti CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI ECONOMICI E SOCIALI E’ UN PATTO INTERNAZIONALE ADOTTATO NEL 1966, recepito in Italia con la L. 881/77 Gli Stati firmatari si impegnano a i diritti: rispettare •al lavoro liberamente scelto •alla formazione professionale •a giuste condizioni di lavoro •alla retribuzione, pari, equa e sufficiente •alla sicurezza e salute nel luogo di lavoro •al riposo e a ferie retribuite •a costituire sindacati •a svolgere attività sindacale e di contrattazione •E’ un Trattato firmato a Torino nel 1961 modificato da ultimo nel 1996 •E’ stato firmato e ratificato da 20 degli Stati che compongono il Consiglio d’Europa (47) un’organizzazione politica fondata nel 1949 per difendere la democrazia e i diritti umani La Carta Sociale prevede un meccanismo di supervisione e di controllo sullo stato di attuazione dei diritti da parte degli Stati firmatari CONDIZIONI DI LAVORO COESIONE SOCIALE •diritti sindacali •diritto all’assistenza sanitaria •diritto di contrattazione •diritto alla sicurezza sociale •diritto delle famiglie ad una assistenza economica e sociale •divieto di discriminazione •diritto ad una retribuzione suff. •parità retributiva •proibizione del lavoro minorile •diritto degli anziani all’assistenza •diritto dei fanciulli alla protezione contro danni fisici e morali •tutela della maternità Le parti contraenti possono accettare selettivamente i diritti da implementare garantendo una soglia minima Rapporti dei governi sull’attuazione della Carta MECCANISMO DI SUPERVISIONE Osservazioni delle associazioni sindacali datoriali Comitato di Esperti Indipendenti Verifica la corrispondenza delle leggi e pratiche nazionali con le disposizioni della Carta Comitato Governativo Seleziona le situazioni che devono essere oggetto di raccomandazioni agli Stati interessati Comitato dei Ministri Adotta risoluzioni alla fine di un ciclo di supervisione ed emette raccomandazioni a Stati non perfettamente in linea con la Carta Sociale RACCOMANDAZIONI • • • • • NON HANNO L’OBBLIGATORITA’ DELLE CONVENZIONI NON SONO SOGGETTE A RATIFICA SONO SPESSO ADOTTATE CONTEMPORANEAMENTE ALLE CONVENZIONI SI INDIRIZZANO AGLI STATI MEMBRI E IL LORO SCOPO E’ DI ORIENTARE LE POLITICHE VALGONO LE STESSE REGOLE DELLE CONVENZIONI PER I RAPPORTI PERIODICI ALL’ILO. E’ stata approvata nel 1989 da tutti gli Stati membri della Comunità ad esclusione del Regno Unito Ha la forma giuridica della risoluzione , cioè di un atto non vincolante L’art. 136 del Trattato di Amsterdam cita la Carta dei diritti sociali fondamentali: “La comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali quali quelli definiti dalla Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del1989, hanno come obiettivi il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro” La clausola sociale comprende tutti i cd core labour standard cioè i diritti sociali Fondamentali internazionalmente garantiti contenuti nella Dichiarazione OIL del1998, La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e i Patti ONU Lo scopo è l’inserimento della clausola nei Trattati Commerciali obbligando i contraenti al rispetto degli Standard minimi pena l’applicazione di sanzioni quali l’esclusione Da tariffe preferenziali Nel ciclo di accordi dell’Uruguay Round non si fa cenno alla clausola sociale Prospettiva della clausola sociale nel sistema di preferenze generalizzate nei rapporti con i paesi Terzi Codici esterni:sono volontari ma sono elaborati da soggetti esterni alle imprese per orientarne I comportamenti Codici interni: costituiscono un insieme di valori e buone pratiche che l’impresa si è data E che coinvolgono tutti coloro che interagiscono con l’azienda DIRITTO PRIMARIO Trattato Istitutivo Comunità Europea (Roma 1957-Nizza 2000) DIRITTO DERIVATO fonti obbligatorie (hard law) fonti non obbligatorie(soft law) Sentenze della Corte di Giustizia Come si decide un’azione in campo sociale nel TCE Competenze esclusive della Comunità Competenze concorrenti tra Comunità e Stati membri Art. 5 Trattato Principio di sussidiarietà La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente Trattato Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la Comunità interviene secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere realizzati dagli stati membri e possono, dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario Principio di supremazia del diritto comunitario Come si decide un’azione in campo sociale nella Costituzione Europea Nella Costituzione europea ci sono materie di competenza esclusiva dell’UE (art.12), materie a competenza concorrente (art.13) e materie in cui è previsto un coordinamento dell’UE tramite atti di indirizzo Competenza concorrente tra Unione e Stati membri Politica sociale e di Orientamento (art. 14) Coordinamento da parte dell’UE Politiche dell’occupazione Norme del Trattato che definiscono i limiti dell’azione Dell’Ue in campo sociale (art.137 TCE e III-104 Cost) Materie a maggioranza qualificata: • miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori, • condizioni di lavoro, • informazione e consultazione dei lavoratori, • integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro • parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro, • lotta contro l'esclusione sociale, • modernizzazione dei regimi di protezione sociale Norme del Trattato che definiscono i limiti dell’azione Dell’UE in campo sociale (art.137 TCE e III-104 Cost) •Materie all’unanimità • sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori, • protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, • rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione •condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione, Norme del Trattato che definiscono i limiti dell’azione Dell’UE in campo sociale (art.137 TCE e III-104 Cost) •Materie di competenza esclusiva degli Stati •retribuzioni, •diritto di associazione, •diritto di sciopero, • diritto di serrata. DIRITTI SOCIALI FONDAMENTALI Carta sociale Europea (Torino1961): è una fonte di diritto internazionale Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (1989): non è una fonte obbligatoria a causa del veto del Regno Unito Carta dei diritti fondamentali di Nizza (2000): è fonte non obbligatoria. E’ parte della Costituzione Europea DIRITTI SOCIALI FONDAMENTALI •La Carta dei diritti fondamentali di Nizza è parte della nuova Costituzione Europea (Parte II, art. II-1; II •I Diritti sociali sono contenuti prevalentemente nel titolo della Solidarietà (art.II-27; II-34) Art. II-5: Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato Art.II-15: Libertà professionale e diritto di lavorare Art.II-23 Parità tra uomini e donne Art.II-27: Diritto dei lavoratori all’informazione e consultazione nell’ambito Dell’impresa Art.II-28: Diritto di negoziazione e azioni collettive Art.II-29: Diritto di accesso ai servizi di collocamento Art.II-30: Tutela in caso di licenziamento ingiustificato Art.II-31: Condizioni di lavoro giuste e eque Art.II-32: Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro POLITICHE DELL’OCCUPAZIONE Conclusioni del Consiglio europeo in base all’esame annuale della situazione dell'occupazione nell'Unione Europea Orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione (adottati dal Consiglio dei ministri, in base alle conclusioni del Consiglio europeo, su proposta della Commissione) Relazione annuale di ogni Stato membro sulle politiche in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione, da trasmettere al Consiglio dei ministri e alla Commissione Esame delle relazioni nazionali e adozione di eventuali Raccomandazioni da parte del Consiglio dei Ministri DIRETTIVE, REGOLAMENTI E DECISIONI •le direttive sono obbligatorie per gli stati membri relativamente agli obiettivi da raggiungere •gli stati membri sono liberi di scegliere gli strumenti di diritto interno per la loro attuazione •Le direttive in materia sociale possono essere attuate mediante contratti collettivi • I regolamenti sono direttamente applicabili negli stati membri senza misure di attuazione • sono obbligatori in tutti i loro elementi •Le decisioni non sono generali come i regolamenti sono obbligatorie nella loro interezza • indirizzate agli stati membri , alle imprese o agli individui RACCOMANDAZIONI, OPINIONI E RISOLUZIONI • Sono tutte fonti non obbligatorie • sono strumenti di armonizzazione del diritto nazionale • possono essere usate come strumenti interpretativi • Le risoluzioni normalmente sono adottate dal parlamento e dal consiglio ed esprimono le linee di una politica • molte risoluzioni sono state adottate in campo sociale (carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori) LE NUOVE FONTI PREVISTE DALLA COSTITUZIONE Atti legislativi Legge europea: è un atto legislativo di portata generale. È obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Legge quadro europea: è un atto legislativo che vincola tutti gli Stati membri destinatari per quanto riguarda il risultato da raggiungere,mentre sono liberi di scegliere la forma e i mezzi. LE NUOVE FONTI PREVISTE DALLA COSTITUZIONE Atti non legislativi Decisione europea: è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa dei destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. Raccomandazioni e pareri: sono adottati da diverse istituzioni e non hanno effetto vincolante. CONTRATTO COLLETTIVO EUROPEO Consultazione delle parti sociali da parte della Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale Semplice parere o raccomandazione delle parti sociali Avvio della procedura di contrattazione collettiva da concludersi entro nove mesi Firma del contratto collettivo e successiva adozione di una direttiva o attuazione del contratto collettivo in quanto tale SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA Ricorso diretto o per annullamento È l’azione intrapresa dalla Commissione o dalle altre Istituzioni comunitarie contro uno Stato o una Istituzione comunitaria, quando un atto del diritto comunitario comporti una violazione delle norme dei Trattati.In alcuni casi vi può essere intrapresa da soggetti privati Ricorso in via pregiudiziale È il ricorso dei giudici nazionali quando necessitino di una interpretazione sul diritto comunitario ai fini della decisione di una controversia. La sentenza vincola solo il giudice rimettente FONTI NAZIONALI NORME COSTITUZIONALI Riparto NORME COSTITUZIONALI di competenze Riparto NORME NORME LEGISLATIVE LEGISLATIVE •codice •codice civile •leggi e atti forza di •leggi e atti aventiaventi forza di legge legge NORME CONTRATTUALI NORME CONTRATTUALI NORME NORMEAMMINISTRATIVE AMMINISTRATIVE (es. (es.circolari circolariministeriali) ministeriali) USI USI Costituzione Costituzioneeenuovo nuovoriparto ripartodidicompetenze competenze L. Cost. n. 3 del 18/10/2001Art.117 Cost. Materie di competenza esclusiva dello Stato in materia di lavoro: a) Ordinamento civile e penale b) Previdenza sociale Materie di competenza concorrente Stato – Regioni: a) Tutela e sicurezza del lavoro b) Previdenza complementare e integrativa Materie di competenza esclusiva delle Regioni: Tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato Nelle materie a competenza concorrente la potestà spetta alle Regioni, salva la determinazione dei principi fondamentali da parte dello Stato legislativa NORME COSTITUZIONALI NORME COSTITUZIONALI Vi sono due categorie di norme costituzionali: •ad efficacia diretta •ad efficacia indiretta ( differita, di principio, programmatiche) Norme ad efficacia diretta: La norma è sufficientemente completa per potere valere come regola di casi concreti- EFFICACIA ORIZZONTALE ART .36, COST. ART .36,1°co., 1°co., COST. IlIllavoratore ha diritto ad una retribuzione lavoratore ha diritto ad una proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto retribuzione proporzionata allaa quantita ed in ogni caso sufficiente ad assicurare se’ e alla e un’esistenza libera e dignitosa qualita del lavoro svolto ed in ogni caso sufficiente a se’sufficiente e alla famigliaad assicurare a ed adinassicurare ogni caso se' e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa OPERATIVITA' DEL PRINCIPIO DI SUFFICIENZA � L'art.36 COST. e una norma immediatamente precettiva � La sua violazione comporta la nullita della clausola del contratto individuale che stabilisce una retribuzione inferiore a quella considerata sufficiente � c.c. La clausola nulla e sostituita dal giudice ex Art. 2099 Art.2099, 2°c, c.c. In mancanza si accordo tra le parti , la retribuzione e determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali Norme di principio Stabiliscono principi (e non regole)che orientano l'ordinamento giuridico, hanno una funzione sistematica. Hanno una potenzialita espansiva: si pone il problema del conflitto tra principi diversi : es. diritto di sciopero (art. 40) e liberta di circolazione (art. 16) Art. Art.40 40Cost., Cost., IlIldiritto dirittodi disciopero scioperosisiesercita esercitanell'ambito nell'ambitodelle delleleggi leggiche chelo lo regolano regolano Norme programmatiche Si riferiscono agli esiti politico -sociali dell'azione normativa. Mentre le norme di principio indicano l'inizio dell'azione, queste riguardano il fine. Esigono interventi statali per il raggiungimento di fini indicati. Art. 1°comma Art. 44 Cost., Cost., 1°comma La riconosceaatutti tuttii icittadini cittadiniilildiritto dirittoal al lavoro La repubblica repubblica riconosce lavoro e e promuove cherendano rendanoeffettivo effettivoquesto questo diritto promuove le le condizioni condizioni che diritto CODICE CIVILE Art.2060-art.2590 Il libro V del codice civile ha presto perduto la sua posizione centrale in quanto impregnato della cultura giuridica corporativa. Presupponeva una fonte esterna ad efficacia generalizzata come il contratto corporativo È opportuna una raccolta organica delle norme giuslavoriste? Problema della codificazione (teoria di Paul Durand:codification e consolidation) PRO CONTR O maggior omogeneita del sistema; ragioni pratiche continua e rapida evoluzione della materia; mutamento dei principi ,delle tecniche di tutela, delle tecniche normative Contratto collettivo Secondo una cospicua e autorevole dottrina il contratto collettivo extra ordinem sarebbe Una fonte che pur non essendo prevista espressamente dall'ordinamento come tale, concretamente opera alla stessa stregua delle fonti legali Principio di effettivita I rapporti tra i due ordinamenti possono essere vari, in alcuni casi le valutazioni normative coincidono, in altri vi può essere un conflitto che sfocia nella ineffettivita delle norme in uno o nell'altro ASTENSIONISMO Ordinamento intersindacale Ordinamento statale Contratto collettivo Per l'ordinamento statale e un contratto di diritto comune , regolato dal c.c. Per l'ordinamento intersindacale e l'atto fondamentale che regola i rapporti tra sindacati e imprenditori e ha la stessa funzione della legge nell'ordinamento statale TEORIA DELL'ORDINAMENTO INTERSINDACALE G.Giugni negli anni ‘60 i rapporti tra organizzazioni imprenditoriali, sindacali e stato (relazioni industriali): •i soggetti di questi rapporti hanno una certanorme stabilita sia sulla produzione delle che di produzione delle •sono regolati da un'insieme di regolenorme- ordinamento intersindacale La validita delle norme dell'ordinamento intersindacale, la legittimita dei comportamenti e l'apparato sanzionatorio sono indipendenti dalle valutazioni dell'ordinamento statale Es. inclusione o esclusione di un sindacato dalle trattative Legge e contratto collettivo : e solo un rapporto gerarchico? Un Contratto collettivo non può abrogare una legge, può però derogare alle disposizioni stabilite dalla legge, generalmente in melius ma anche in peius (vedi art. 4, L.223/91) Art. 2, co. 2 bis, D.Lgs.29/93 Nelle materie non soggette a riserva di legge, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett.c) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, eventuali norme di legge intervenute dopo la stipula di un contratto collettivo, cessano di avere efficacia, a meno che la legge non disponga espressamente in senso contrario, dal momento in cui entra in vigore il successivo contratto Sembra introdurre un meccanismo abrogativo simile a quello tra fonti con la medesima efficacia. L'anomalia è eliminata se il contratto collettivo è visto non come fonte del diritto ma come fatto al verificarsi del quale si realizza l'effetto abrogativo voluto dalla legge Il rapporto tra contratto collettivo e legge è ricco e articolato Recezione dei contenuti del contratto collettivo da parte della legge •L.604/66 ha recepito la precedente disciplina collettiva •recezione in decreto dei contratti collettivi della L.741/59 Legislazione di sostegno o promozionale Statuto dei Lavoratori-L.300/70 Legislazione contrattata Legislazione della crisi La giurisprudenza non è una fonte del diritto perché il nostro e un ordinamento di civil law solo negli ordinamenti di common law esiste l'autorita vincolante del precedente Ruolo storico della Giurisprudenza dei probiviri. In generale la giurisprudenza ha svolto un fondamentale ruolo nella formazione del diritto del lavoro e del diritto sindacale •Elaborazione della nozione di contratto collettivo di diritto comune •Utilizzo dell'art.36 Cost. ai fini dell'estensione dell'efficacia soggettiva del contratto collettivo •Definizione dei limiti al diritto di sciopero Magistratura dei probiviri Collegi dei Probiviri –istituiti nel 1893Erano composti da: ¾un magistrato togato o onorario ¾Rappresentanti degli industriali e degli operai Le funzioni erano conciliative e giurisdizionali, ma spesso si tendeva a conciliare le controversie In assenza di una legislazione sul lavoro i giudizi erano decisi equita secondo In generale si rinviava alle norme definite dagli accordi collettivi e alla prassi Perché vi sia un uso rileva il mero fatto giuridico della reiterazione del comportamento considerato nei confronti di una collettivita' piu' o meno ampia di destinatari. purche' provvisto del requisito della spontaneita; Gli usi aziendali - come quelli negoziali o di fatto si distinguono dagli usi normativi, caratterizzati dal requisito soggettivo dell’ opinio iuris ac necessitatis sono suscettibili di inserzione automatica, come clausola d'uso, nel contratto individuale di lavoro, Possono derogare soltanto in melius la disciplina collettiva -