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20. L`amministrazione della s.p.a.

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20. L`amministrazione della s.p.a.
1
SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO
anno accademico 2015/2016
Prof. Mario Campobasso
Società per azioni
L’Amministrazione
Corso di diritto commerciale avanzato
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Funzioni degli amministratori
A) POTERE DI GESTIONE:
B) POTERE DI RAPPRESENTANZA:
C) IMPULSO DELL’ATTIVITÀ ASSEMBLEARE
D) TENUTA DELLA CONTABILITÀ
F) PREVENGONO IL COMPIMENTO DI ATTI DANNOSI PER
LA SOCIETÀ DI CUI SONO A CONOSCENZA (art. 2392, 2°)
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Rapporti fra assemblea e amministratori
“2380-bis. (Amministrazione della società). La gestione dell’impresa
spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le
operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.”
2364. (Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di
sorveglianza). Nelle società prive di consiglio di sorveglianza,
l’assemblea ordinaria: […]
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza
dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste
dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in
ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
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Clausole di NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI
Clausole di nomina extrassembleare:
-art. 2449: allo Stato ed enti pubblici soci;
-Art. 2450: allo Stato ed enti pubblici non soci (d.l. 10/2007);
-Art. 2351, 5° comma, ai possessori di strumenti finanziari
(amministratore indipedente);
-Ai titolari di azioni speciali ?
Art. 2449, 1° comma (modificato dalla legge 43/2008). Se lo
Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per
azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto
può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di
amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di
sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale
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Clausole di NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI
Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si
applicano le disposizioni del sesto comma dell’art.
2346. Il consiglio di amministrazione può altresì
proporre all’assemblea, che delibera con le
maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, che i
diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore
dello Stato o degli altri enti pubblici siano
rappresentanti da una particolare categoria di azioni.
A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello
Stato o dell’ente pubblico a favore del quale i diritti
amministrativi sono previsti.
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NOMINA ASSEMBLEARE DEGLI AMMINISTRATORI
Art. 2369, 4° comma: Lo statuto può prevedere
maggioranze più elevate [per l’assemblea di seconda
convocazione] tranne che per l’approvazione del
bilancio e per la nomina o la revoca delle cariche
sociali.
Art. 2368, 1° comma: […] Per la nomina alle cariche
sociali lo statuto può stabilire norme particolari.
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Società quotate: L’amministratore della minoranza
Art. 147-ter
(Elezione e composizione del consiglio di amministrazione)
1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di
amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina
la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di
esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o
alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo
conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari
delle società quotate. […] Lo statuto può prevedere che, ai fini del
riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste
che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla
metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.
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NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI
2382. (Cause di ineleggibilità e di decadenza).
Non può essere nominato amministratore, e se
nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto,
l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad
una pena che importa l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad
esercitare uffici direttivi.
Cause di incompatibilità. Fissate da leggi
speciali.
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Requisiti amministratori
2387. (Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza). Lo
statuto può subordinare l’assunzione della carica di amministratore al
possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed
indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da
codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società
di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l’art. 2382.
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Requisiti amministratori
Società chiuse:
----
Società quotate:
Onorabilità: stessi requisiti dei
sindaci (R.M.Giustizia)
Professionalità:solo per
particolari attività (banche,
assicurazioni)
Indipendenza: 1 su 7 (2 su 8)
Stessi requisiti dei sindaci.
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L’AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
REQUISITI DI INDIPENDENZA
ART. 148, 3° comma, Tuf.
Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) [coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 2382 del codice civile];
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli
amministratori della società, o di altre società del gruppo, nonché gli
amministratori di queste ultime;
c) coloro che sono legati alla società o ad altre società del
gruppo, ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui
alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero
da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne
compromettano l'indipendenza
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EQUILIBRIO DI GENERE
“QUOTE ROSA”
Art. 147-ter TUF
Introdotto dalla L. 120/2011
Almeno un terzo degli amministratori e dei sindaci
deve essere riservato al genere meno rappresentato
(un quinto alla prima applicazione).
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CESSAZIONE DALLA CARICA
REVOCA (Art. 2383, 3° comma)
RINUNCIA (Art. 2385, 1° comma): Prorogatio
SCADENZA (Art. 2385, 2° comma): Prorogatio
DECADENZA E MORTE (Art. 2386):
Cooptazione
Clausola simul stabunt simul cadent (art. 2383, 4° comma)
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2389. (Compensi degli amministratori). I compensi spettanti ai
membri del consiglio di amministrazione e del comitato
esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.
Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni
agli utili o dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo
predeterminato azioni di futura emissione.
La remunerazione degli amministratori investiti di
particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal
consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio
sindacale. Se lo statuto lo prevede, l’assemblea può determinare
un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli
amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
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