...

L`insegnante di religione: idoneità e nomina d`intesa

by user

on
Category: Documents
15

views

Report

Comments

Transcript

L`insegnante di religione: idoneità e nomina d`intesa
L’insegnante di religione
Sergio Cicatelli
Corso di legislazione scolastica / 14
Requisiti per l’Idr
 Oltre ai normali requisiti amministrativi, l’Idr è
soggetto a due requisiti concordatari:
 idoneità canonica all’Irc,
 nomina d’intesa fra autorità scolastica ed ecclesiastica.
 «L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
indicate al n. 2 è impartito – in conformità alla
dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di
coscienza degli alunni – da insegnanti che siano
riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica,
nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica».
(Protocollo addizionale)
Sergio Cicatelli
2
L’idoneità
 L’idoneità all’Irc è rilasciata a tempo indeterminato
dall’ordinario diocesano.
 Può essere revocata, quindi è un atto non definitivo
ma dinamico, cioè sottoposto a continua verifica.
 Per il Consiglio di Stato (6133/2000) è «atto
endoprocedimentale finalizzato all'atto di nomina
che resta di competenza dell'autorità scolastica
italiana».
Sergio Cicatelli
3
L’idoneità
 «L'idoneità non è paragonabile a un diploma che
abilita a insegnare correttamente la religione
cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e
la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto
permanente di comunione e di fiducia, finalizzato a
un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce
mediante le necessarie iniziative di aggiornamento,
secondo una linea di costante sviluppo e verifica».
(CEI, Insegnare religione cattolica oggi, 1991, n. 22)
Sergio Cicatelli
4
L’idoneità
 L’idoneità è un istituto di diritto canonico regolato
dal can. 804:
§1. All’autorità della Chiesa è sottoposta l’istruzione e
l’educazione religiosa cattolica che viene impartita
in qualunque scuola o viene procurata per mezzo
dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta
alla Conferenza Episcopale emanare norme generali
in questo campo d’azione, e spetta al Vescovo
diocesano regolarlo e vigilare su di esso.
§2. L’Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i
quali sono deputati come insegnanti della religione
nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti
per retta dottrina, per testimonianza di vita
cristiana e per abilità pedagogica.
Sergio Cicatelli
5
Retta dottrina
 «2.1. Per quanto riguarda la conoscenza obiettiva e
completa dei contenuti della rivelazione cristiana e
della dottrina della Chiesa, l’ordinario si accerta che
il richiedente abbia acquisito la formazione
adeguata per adempiere nel modo dovuto l’incarico
cui aspira, mediante il raggiungimento con merito
dei profili di qualificazione previsti dalla normativa
vigente».
(Deliberazione Cei 1991)
Sergio Cicatelli
6
Abilità pedagogica
 «2.2. Per quanto riguarda l’abilità pedagogica,
l’Ordinario si accerta che nel corso degli studi il
candidato abbia curato anche la propria
preparazione pedagogica (p.es. seguendo il
curriculum pedagogico-didattico negli Istituti di
Scienze Religiose), e determina ordine, grado e
indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente
l’insegnante può esercitare la sua funzione sulla
scorta della valutazione delle sue esperienze di
servizio educativo, scolastiche e/o ecclesiali, e di
eventuali colloqui e prove».
(Deliberazione Cei 1991)
Sergio Cicatelli
7
Testimonianza di vita cristiana
 «2.3. Per quanto riguarda la testimonianza di vita
cristiana, l’Ordinario, oltre a verificare che non
risultino da parte del candidato comportamenti
pubblici e notori in contrasto con la morale
cattolica, si accerta che il medesimo viva
coerentemente la fede professata, nel quadro di
una responsabile comunione ecclesiale».
(Deliberazione Cei 1991)
Sergio Cicatelli
8
La revoca dell’idoneità
 Canone 805:
 «È diritto dell’Ordinario del luogo per la propria
diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di
religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di
religione o di costumi, di rimuoverli oppure di
esigere che siano rimossi».
Sergio Cicatelli
9
La revoca dell’idoneità
 «§ 2 - L’ordinario del luogo deve revocare con
proprio decreto, ai sensi dei cann. 805 e 804 §2,
l’idoneità all’insegnamento della religione cattolica
al docente del quale sia stata accertata una grave
carenza concernente la retta dottrina o l’abilità
pedagogica oppure risulti un comportamento
pubblico e notorio contrastante con la morale
cattolica».
(Delibera 41 della Cei, 1990)
Sergio Cicatelli
10
La revoca dell’idoneità
 «§ 3 - Ricorrendo le circostanze di cui al §2, l’Ordinario del
luogo prima di emettere il decreto di revoca dell’idoneità
convoca l’insegnante contestandogli i fatti e ascoltandone
le ragioni.
 Lo stesso Ordinario esamina e valuta i documenti e le
memorie eventualmente presentati dall’insegnante entro i
dieci giorni successivi alla data fissata per l’incontro e, se
richiesto, si rende disponibile per un ulteriore incontro, da
tenersi in ogni caso non oltre venti giorni dal primo.
 Il decreto di revoca dell’idoneità deve essere fornito di
motivazione ai sensi del can. 51, e regolarmente intimato
ai sensi dei cann. 54-55-56.
 L’Ordinario del luogo dà comunicazione all’autorità
scolastica competente che l’idoneità è stata revocata
quando il decreto di revoca è divenuto definitivamente
esecutivo».
Sergio Cicatelli
11
La nomina d’intesa
 Dal 1995 l’Idr non è più destinatario di una nomina
ma titolare di un contratto individuale di lavoro.
 Rimane tuttavia il principio che il rapporto di lavoro
dell’Idr è soggetto a intesa tra autorità scolastica
ed ecclesiastica.
 Per gli Idr di ruolo oggi l’autorità scolastica
competente a raggiungere l’intesa con l’ordinario
diocesano è il direttore dell’Usr.
 Per gli Idr non di ruolo è competente il dirigente
scolastico, «su indicazione del dirigente regionale»
(L 186/03, art. 3.10).
 La nomina d’intesa non è giuridicamente definita.
Sergio Cicatelli
12
La nomina d’intesa
 «Ai fini del raggiungimento dell’intesa per la nomina
dei singoli docenti l’ordinario diocesano, ricevuta
comunicazione dall’autorità scolastica delle
esigenze anche orarie relative all’insegnamento in
ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle
persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di
qualificazione professionale di cui al successivo
punto 4».
(Intesa, 2.5)
Sergio Cicatelli
13
La nomina d’intesa
 Sono oggetto di intesa:
 nominativo dell’Idr,
 sede di servizio,
 orario di insegnamento.
 L’intesa non può limitarsi solo alla prima
nomina ma deve accompagnare l’Idr per
tutta la sua carriera scolastica.
 Deve quindi essere d’intesa anche la
mobilità degli Idr di ruolo (quella degli Idr
non di ruolo dipende già dal solo ordinario
diocesano).
Sergio Cicatelli
14
Tre livelli di stato giuridico
1. Insegnante di ruolo (dopo aver superato
il concorso)
2. Insegnante incaricato stabilizzato
(progressione economica di carriera dopo
almeno 4 anni di servizio e con orario
completo)
3. Insegnante incaricato non stabilizzato
(solo aumenti biennali, con meno di 4 anni
di servizio o con orario ridotto)
Sergio Cicatelli
15
Il cammino verso il ruolo
 Nel 1980 la legge 312 attribuisce per la prima volta
agli Idr una progressione economica di carriera
agganciata a quella dei docenti di ruolo.
 Nell’Intesa del 1985 era dichiarato «l’intento dello
Stato di dare una nuova disciplina dello stato
giuridico degli insegnanti di religione».
 Nel 1990 appare il primo ddl di stato giuridico.
 Negli anni Novanta si susseguono numerose
proposte di legge.
 Nel 1994 si parla per la prima volta di ruolo.
 Nel 2000 il Senato approva una legge per il ruolo
agli Idr.
 Nel 2003 è approvata la legge 186.
Sergio Cicatelli
16
La legge 186/03
 Istituzione di due ruoli per la scuola primaria e per
la scuola secondaria.
 Rispetto della normativa concordataria (idoneità e
nomina d’intesa).
 Assunzione per concorso (ordinario e riservato).
 Organico di ruolo sul 70% dei posti disponibili.
 Utilizzazione in altro incarico in caso di revoca
dell’idoneità o di esubero.
Sergio Cicatelli
17
Gli Idr di ruolo
 Trattamento giuridico ed economico identico a
quello degli altri docenti di ruolo.
 Titolarità su un organico regionale, articolato su
base diocesana, e utilizzazione sulla singola sede si
servizio.
 Mobilità regolata da CCNL e OOMM e subordinata al
riconoscimento di idoneità (in caso di cambio di
diocesi) e all’intesa sulla nuova sede.
 Negato il passaggio ad altro insegnamento.
 Possibilità di accedere alla dirigenza scolastica.
Sergio Cicatelli
18
Gli Idr stabilizzati
 Dopo almeno 4 anni di servizio anche discontinuo o
a orario parziale e con accettazione del posto orario
completo (o di almeno 12 ore nella primaria).
 Trattamento economico e giuridico pari a quello del
personale di ruolo.
 Conferma automatica dell’incarico se permangono
le condizioni.
 Mobilità gestita praticamente dall’ordinario
diocesano.
 Scarse garanzie di stabilità nel rapporto di lavoro.
Sergio Cicatelli
19
Gli Idr non stabilizzati
 Con meno di 4 anni di servizio o con incarico a
orario parziale (o meno di 12 ore nella primaria).
 Aumenti biennali calcolati sullo stipendio base.
 Trattamento giuridico specificamente normato dal
CCNL, con condizioni pari a quelle del personale
non di ruolo.
 Mobilità di fatto affidata all’ordinario diocesano.
 Nessuna garanzia di stabilità nel rapporto di lavoro.
Sergio Cicatelli
20
La mobilità
 Mobilità professionale = passaggio di ruolo.
 Mobilità territoriale = trasferimento in altra sede.
 Mobilità professionale solo tra i due ruoli Irc. Nessun
passaggio ad altro insegnamento.
 Idr non di ruolo: la mobilità dipende dall’ordinario.
 Idr di ruolo: tutto dipende dall’intesa tra le due autorità.
 Vincoli alla mobilità: idoneità diocesana e intesa sulla
nomina.
 L’Idr di ruolo non è titolare sulla scuola ma sulla diocesi ed
è utilizzato nella sede di servizio.
 L’Idr di ruolo non ha un diritto soggettivo alla scelta della
sede e non prevale sull’Idr non di ruolo. Decide l’ordinario
diocesano.
 Graduatoria regionale articolata per diocesi.
Sergio Cicatelli
21
L’organico dell’Irc
 70% di ruolo / 30% non di ruolo: rispetto delle quote.
 Corte cost. (sent. 146/13): «L’art. 2 della legge n.
186 del 2003, nell’istituire […] la dotazione organica dei
posti per l’insegnamento della religione cattolica, ha
stabilito che essa venga determinata “nella misura del 70
per cento dei posti d’insegnamento complessivamente
funzionanti”; il che significa che la stabilizzazione del
rapporto di lavoro di tali insegnanti è, comunque,
limitata da un punto di vista numerico, perché il
rimanente 30 per cento degli stessi continua a rimanere
privo di stabilità. Ne consegue […] che la stabilità del
rapporto di lavoro non vale per l’intera categoria di
docenti, in quanto per una parte minore, ma pur sempre
significativa, di costoro la perdurante applicazione
dell’art. 53, ultimo comma, della legge n. 312 del 1980
costituisce l’unico temperamento rispetto alla mancata
stabilizzazione del rapporto di lavoro».
Sergio Cicatelli
22
Fly UP