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“Certificazione AEO: fonte di vantaggio competitivo e motore di
Direzione Interregionale per la Toscana, Sardegna ed
Umbria
Ufficio delle Dogane di Livorno
«La certificazione AEO, disciplina generale;
novità introdotte dal codice doganale
dell’unione e il suo futuro»
Livorno, 14/10/2015
Certificazione
AEO
Prima parte
Figura dell’operatore economico autorizzato:
Requisiti modalità operative di rilascio e benefici
2
Il punto d’incontro
Grande influenza ha avuto il timore per le azioni terroristiche,
sviluppatosi soprattutto negli Stati Uniti dopo l’11 settembre
2001.
La certificazione AEO può essere definita come un “il punto
d’incontro” normativo fra l’esigenza di controllare il traffico
internazionale delle merci, proteggendolo da minacce esterne,
reprimendo comportamenti illeciti, senza penalizzarlo.
Controlli mirati semplificazioni efficienza negli scambi.
Identificazione degli operatori che adottano un modus operandi
virtuoso, che offrono adeguate garanzie, con concessione di
benefici tangibili, rendendo così più competitivi gli operatori
europei.
3
Normativa
•
Nel maggio 2005 viene emanato il Reg. 648/2005 che modifica il CDC
2913/1992, noto come “Emendamento sicurezza”, che prevede la nascita dello
status AEO all’art. 5 bis
• Dicembre 2006 è pubblicato il Reg. CE 1875/2006 che modifica le DAC Reg
.2454/1993 e attua l’AEO agli artt. da 14 bis a quinvicies.
• TAXUD/2006/1452 del 13/6/2006: spiega il modello d’analisi dei rischi (detto
COMPACT-AEO) Il rischio è la probabilità che un evento si verifichi ed incida
negativamente sulla capacità di soddisfare un requisito o criterio AEO.
Rischi potenziali, pertinenti e rimanenti. Rispondere ai rischi rimanenti: accettare,
trattare, trasferire, eliminare i rischi.
• TAXUD/2006/1450 del 29/6/2007: fornisce l’interpretazione della normativa
AEO con una serie di criteri di orientamento nello svolgimento dell’audit
attraverso una serie di domande ed indicatori nei vari settori di analisi;
TAXUD/B2/047/2011 nuovi orientamenti approvati nel 2012.
• Le disposizioni sull’AEO, contenute nei regolamenti e nelle linee guida
comunitarie, hanno trovato applicazione dal 1 gennaio 2008.
• A livello nazionale l’Area Centrale gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti ha
diramato la circolare 36/D (28/12/2007), modificata dalla 41/D (30/12/2011).
4
AEO: definizione
• L’AEO è definito dall’articolo 5 bis del
(CDC)Reg. 648/2005 come “un operatore
economico, stabilito nel territorio doganale della
Comunità, che beneficia di agevolazioni per quanto
riguarda i controlli doganali in materia di sicurezza e/o
di semplificazioni previste ai sensi della normativa
doganale”.
5
CHI E’ UN “OPERATORE
ECONOMICO”
• L’ OPERATORE ECONOMICO:
(articolo 1 punto 12 delle Disposizioni di Attuazione al
Codice doganale - DAC)
“una persona che, nel corso delle sue attività commerciali, prende
parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale”.
Possibili richiedenti:
produttori,
importatori, esportatori,
vettori,, corrieri aerei,
terminalisti, imprese di spedizioni,
agenti doganali, depositari, ecc.
Tutti coloro che entrano nelle catene logistiche di approvvigionamento
6
Info generali sull’accreditamento
Chi può richiedere l’accreditamento AEO?
• Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale della comunità
• Gli operatori economici extracomunitari qualora vi sia un accordo di mutuo riconoscimento, che
definisce le modalità amministrative di esecuzione dei controlli adeguati da effettuare
• La Società aeree o marittime non comunitarie ma che dispongono di una sede regionale e
usufruiscono delle semplificazioni concesse dalle DAC ( speditore autorizzato, manifesto di
partenza informatizzato per le compagnie aeree e manifesto unico per le compagnie di
navigazione)
Quanti tipi di accreditamento AEO esistono?
• Customs (AEOC)-Security(AEOS) semplificazioni controlli entrata e uscita merci dalla Comunità
Full (AEOF)
Quale Ufficio doganale è competente per il pre-audit, audit e post audit?
• E’ competente l’ufficio doganale presso la cui sede il richiedente svolge parte delle attività
doganali e tiene la contabilità amministrativa
Quale Ufficio è competente al rilascio della certificazione?
• La Direzione Centrale Legislazione e procedure Doganali Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto
con l’utenza
Quanto può durare il procedimento per l’accreditamento AEO?
7
• dai 120 ai 180 gg. di calendario
AEO: l’istanza
Al momento della presentazione della domanda devono essere fatti pervenire:
 Istanza. Dal 2011 è previsto l’inserimento del consenso al mutuo riconoscimento (
AEOS/AEOF), nonché il consenso alla pubblicazione di alcune informazioni per tutti
i tipi di certificazione. Dal 2013 è necessario inserire il ruolo ricoperto nella catena
logistica internazionale;
 Informazioni generali del richiedente;
 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, per le persone fisiche e
giuridiche;
 Questionario di autovalutazione (facoltativo) sarebbe utile per le Società che hanno
sedi secondarie o depositi in altri luoghi presentarlo anche presso gli Uffici doganali
che possono essere investiti per le verifiche in loco.
Non più richiesto il certificato camerale
8
AEO: Inaccettabilità domanda
Non è accettata (art. 14 septies DAC) se:
 Non è fatta sul modello previsto e se non è presentata all’autorità doganale
competente.
 Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, è stato
condannato per reato grave connesso alla sua attività economica o è in corso una
procedura fallimentare, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione
coatta.
• Al momento della presentazione della domanda il richiedente ha un
rappresentante legale in materia doganale nei confronti del quale è stata
pronunciata una condanna per una grave violazione della regolamentazione doganale e
connessa con la sua attività di rappresentante legale;
• L’istanza è presentata prima dello scadere dei tre anni dalla revoca di un
certificato rilasciato da un qualsiasi Stato Membro.
9
AEO: condizioni e criteri art. 14 nonies/
duodecies DAC
 Adeguata e comprovata osservanza degli obblighi doganali negli ultimi tre anni che
hanno preceduto la presentazione della domanda non deve essere stata commessa
infrazione grave o reiterata da parte del richiedente (persone responsabili della
Società del richiedente o che ne esercitano il controllo di gestione, legali rappresentanti,
responsabile questioni doganali);
 Soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e sistema logistico
(una traccia di audit contabile completa che consenta di seguire il ciclo vitale delle
attività operative relative alle movimentazioni delle merci, modalità soddisfacente di
archiviazione dati, tracciabilità delle scritture dei flussi doganali, sistemi informatici
protetti e sicuri; sistema logistico in grado di distinguere le merci comunitarie da quelle
terze; );
 Comprovata solvibilità finanziaria ultimi tre anni (una situazione finanziaria sana,
senza passività, sufficiente per permettere al richiedente di adempiere alle proprie
obbligazioni, offrire garanzie alla Dogana per le operazioni doganali svolte);
 Appropriate misure di sicurezza ( sicurezza dei luoghi, protezione contro intrusioni,
controllo mezzi di trasporto, sicurezza e professionalità personale fidelizzazione dei
propri clienti commerciali, dichiarazioni di sicurezza come impegno dei partners
10
commerciali ).
AEO: Chiarimento
La circolare 36/D definisce:
 REATO GRAVE: condanna anche a titolo non definitivo, per un
reato previsto dalla normativa doganale, fiscale con impatto sulla
dogana (plafond, accise, intra, IVA import export) e/o correlata
all’attività economica del richiedente o da ogni altra legge la cui
applicazione sia demandata alle dogane o per uno dei delitti non
colposi previsti nei titoli II ( minaccia, oltraggio P.U. interruzione di
pubblico servizio), V ( associazione di tipo mafioso, associazione a
delinquere), VII ( contraffazione di sigilli, falsità in atti), e VIII ( frodi
in commercio) del libro secondo codice penale, nonché l’irrogazione a
titolo definitivo della sanzione di cui al DPR n. 43/73 art. 295 bis o
l’aver definito in via agevolata le suddette sanzioni amministrative e
l’applicazione a carico del richiedente e dei suoi rappresentanti delle
Disposizioni contro la mafia di cui alla Legge 575/65.
11
AEO: Chiarimento
La circolare 36/D definisce:
infrazioni reiterate: l’aver commesso più violazioni
di carattere amministrativo in materia doganale e/o
fiscale con impatto sulla normativa doganale che
compromettano il rapporto di fiducia con l’autorità
doganale.
 Tra le infrazioni doganali sono comprese quelle
ascrivibili al settore extratributario ( tutela made in Italy,
della salute, della sicurezza dell’ambiente e dei prodotti,
…)
12
AEO: Chiarimento
La TAXUD/B2/047/2011 rev. 3, definisce le INFRAZIONI DI
IMPORTANZA TRASCURABILE come:
“le infrazioni che anche se hanno comportato una effettiva
violazione di un aspetto della normativa doganale non sono
sufficientemente importanti rispetto al numero e volume di
operazioni doganali svolte, da essere considerate un
indicatore di rischio con riguardo alla movimentazione
internazionale delle merci, alle questioni della sicurezza o
all’obbligazione doganale esigibile”.
• Indicatori importanti anche nella TAXUD
1450/2006 al punto1.2.2.
13
I tempi dell’accreditamento
Operazione
Durata max
Ufficio responsabile
Accettazione istanza
5 gg.
DCLPD- UAEO
Pre audit audit
80 gg.
Ufficio delle Dogane
(estensione)
(30gg.)
Ufficio delle Dogane
Convalida relazione audit
10gg.
DR o DID
Supervisione e rilascio
certificato
30gg.
DCLPD-UAEO (parere
Antifrode Centrale)
(estensione)
(30gg.)
DCLPD-UAEO
TOTALE
120gg (180gg.)
---
14
Conduzione dell’audit
Logica di partenariato e non di ispezione;
Autorevolezza e non autoritarismo;
Modulazione dell’audit sulla base delle
caratteristiche dell’operatore;
Considerazione delle altre autorizzazioni ricevute o
negate;
Piano di audit e non di verifica;
Concertazione delle attività e non verifiche senza
preavviso.
15
Le fasi del procedimento di accreditamento AEO (1)
Pre-esame
formale istanza
Inizio audit
Concertazione,
redazione del
piano d’audit
1a valutazione
rischi
reali/potenziali
(mappe)
Protocollazione
in ingresso
Acquisizione
istanza nel
fascicolo
elettronico
diniego (entro 5
gg.)saranno
indicati i termini
e gli estremi per
il ricorso
gerarchico o al
TAR
Richiesta cooperazione
amministrativa IT/Eu entro
60GG di calendario.
informazione Stati Membri
35gg.
Entro 15gg. segnalazione di
profili di rischio Antifrode
Centrale
SAISA
Uff. Contabilità Centrale
accettazione
( entro 5 gg.)
1°
esame
formale
1° esame
sostanziale
16
Le fasi del procedimento di accreditamento AEO (2)
Inizio audit
Inizio
accesso
Eventuale
sospensione di
parte max 180 gg
Consegna
referto con
proposta di
accreditamento
Fine
accesso
2° esame
sostanziale
Redazione
mappa dei
rischi
Redazione
relazione
Proposta di
diniego
accreditamento
Redazione
elenco
misure
correttive
Chiusura SUV
Inserimento profilo
correttivo
(proposta riduzione
controlli)
Proposta
accreditamento
nel fascicolo
elettronico
Redazione
piano di
follow-up
Redazione
relazione
17
Le fasi del procedimento di accreditamento AEO (3)
Consegna
referto con
proposta di
accreditamento
Invio relazione
a DRD/DID per
convalida
Rigetto
Ripresentazione
istanza dopo un
anno
Pubblicazione
numero e tipo certificato
sulla banca dati europea
Adempimenti
UCAF, DCLPD
3° esame
sostanziale
Rinvio ad Ufficio Dogane per
eliminazione rischi rimanenti
(ripresa azione di pre-audit).
Per eventuali migliorie può essere
concessa una sospensione di 6
mesi
Rinotifica del
referto alla
Parte con
azioni
correttive
aggiornate
18
Rilascio
certificato
da
DCLPDUAEO
Consegna
certificato
alla parte
Gli effetti giuridici
Il certificato AEO:
 diventa efficace il decimo giorno lavorativo successivo alla
data del rilascio e la banca dati comunitaria permette la
stampa del certificato a decorrere da tale data;
 non ha un limite temporale di validità;
 è riconosciuto in tutti i paesi membri dell’UE;
 i benefici non sono trasferibili ai propri clienti;
 la società certificata AEO accetta di iniziare un processo di
partenariato con la Dogana
19
I benefici
Riduzione dei controlli doganali (AEOC/S/F)
•documentali (CD)
•scanner (CS)
•fisici (VM)
fino ad un massimo del 90%
Tale beneficio è accordato direttamente in relazione al livello di affidabilità
riconosciuto all’AEO a seguito della certificazione ed è sempre migliorabile
all’esito dell’attività di monitoraggio dello status ottenuto.
Riduzione dei controlli a posteriori (AEOC/S/F):
•Verifiche Intracomunitarie
•Verifiche Plafond IVA
•Revisioni dell’accertamento documentale e con accesso
•Riscontri sommari a destino per il regime di transito
•Verifiche ai depositi e procedure
Tali riduzioni sono direttamente curate dall’Ufficio delle Dogane territorialmente
competente
20
I benefici
Dati ridotti per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita (AEOS/F),
notifica preventiva
• I titolari dei certificati AEOS/F possono presentare dichiarazioni sommarie
di entrata/uscita contenenti un numero ridotto di dati obbligatori e ricevere,
prima dell’ingresso/uscita delle merci nel/dal territorio doganale comunitario,
la comunicazione se la spedizione è stata selezionata per essere sottoposta a
un controllo fisico complementare (c.d. controllo di sicurezza)
Priorità allo sdoganamento(AEOC/S/F)
• Priorità nell’esecuzione dei controlli allo sdoganamento degli AEO rispetto
agli altri operatori
21
I benefici
• Scelta del luogo dei controlli (AEOC/S/F)
Gli AEO possono chiedere che il controllo doganale si svolga in luogo alternativo, più
vantaggioso in termini di tempi e/o costi, rispetto all’ufficio doganale competente.
Tale vantaggio è subordinato a singolo accordo con l’Ufficio delle Dogane competente.
• Richiesta agevolata alle semplificazioni doganali (AEOC/F)
Gli AEO possono richiedere le semplificazioni doganali previste dalla normativa- art. 14
ter delle DAC.
L’Ufficio doganale non effettuerà la verifica delle condizioni e dei requisiti che sono stati
già esaminati in sede di certificazione AEO
• Esonero prestazione garanzia per l’introduzione in deposito
doganale/IVA(AEOC/F)
Possono beneficiare dell’esonero dalla prestazione della garanzia dell’IVA, per
l’introduzione delle merci nel deposito doganale/I.V.A., senza alcun
limite circa
l’ammontare complessivo delle operazioni che possono essere effettuate in regime di
esonero.
• Esonero dall’obbligo di prestare cauzione (art. 90 TULD e 5 TUA)(AEOC/F)
Per gli AEO richiedenti l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione l’Ufficio non effettuerà
un nuovo esame della solvibilità finanziaria se questa è stata valutata entro lo stesso anno
nel corso dell’istruttoria AEO. Ai fini della concessione dell’esonero si effettueranno solo
le ulteriori valutazioni finalizzate al calcolo dei diritti doganali e le attività amministrative
necessarie all’emanazione del provvedimento di autorizzazione
22
I vantaggi indiretti
• migliori relazioni con le autorità doganali (client coordinator);
• minore ritardo nelle spedizioni;
• aumento della sicurezza e migliore comunicazione tra le parti
della catena logistica;
• fidelizzazione della clientela;
• prevenzione dei problemi grazie alla conoscenza dei dipendenti;
• diminuzione degli incidenti legati alle condizioni di sicurezza;
• migliore pianificazione;
• diminuzione dei furti e delle perdite;
• maggiore impegno dei dipendenti.
23
Meccanismo premiale
• Per operatori certificati AEOC/AEOF
• Si basa sull’elevato livello di conformità ai controlli doganali in
linea ed a posteriori;
• Gli Uffici delle Dogane propongono l’attribuzione o, laddove già
presente, il mantenimento del meccanismo premiale, previsto
con la nota prot. n. 27709/RU del 12/03/2013;
• Decade con i riscontri di positività ai controlli doganali o altre
criticità
24
Mutuo riconoscimento AEO
 L’UE ha concluso accordo con Giappone (valido dal 24 maggio 2011).
Per le merci in entrata UE, il codice Taric Y031 più il codice a 14 cifre deve
essere usato nella ENS , anche per le merci in uscita stesso codice Taric più
codice a 14 cifre per le EXS.
L’UE e gli USA hanno concluso il 4 maggio 2012 un accordo per il mutuo
riconoscimento dei loro operatori autorizzati, entrato in vigore il 1 luglio 2012,
poiché il sistema di analisi dei rischi degli USA funziona solo con la
comunicazione del MID è necessaria una procedura di abbinamento che si
associ con i codici EORI.
I vantaggi previsti: controlli ridotti in materia di sicurezza, criteri comuni di
certificazione, minori controlli per l’AEO al momento dell’entrata delle merci
negli USA previa registrazione presso le autorità statunitensi (U.S. Customs and
Border Protection - CBP) in modo da far corrispondere il loro EORI con il
MID statunitense.
La CINA e l’UE hanno concluso il riconoscimento reciproco nel 16 maggio
25
2014
Mutuo riconoscimento AEO
 In corso di definizione accordi con Svizzera, Norvegia, Canada e Russia
Mutuo riconoscimento significa scambio di informazione,
velocizzazione dei traffici, trattamenti prioritari, facilitazioni
nello sdoganamento
26
Riesame della certificazione
Art. 14 octodecies punto 5 Reg. 1875/2006
Riesame parziale o totale (reassessment):
 Per modifiche sostanziali alla regolamentazione comunitaria applicabile.
 Ove si presuma, ragionevolmente, che le condizioni che hanno dato
seguito al rilascio del certificato non siano più rispettate.
 Il primo anno successivo al rilascio, qualora l’autorizzazione sia rilasciata
ad un soggetto con meno di 3 anni di attività.
27
Il monitoraggio
•
Art. 14 octodecies punti 4 e 5 reg. 1875/2006 prevede «Le
autorità doganali devono vigilare sulla conformità alle
condizioni e ai criteri che l’operatore economico deve
osservare».
L’autorità doganale deve attivare un sistema di monitoraggio
periodico, che deve essere concordato con la società certificata,
che può anche prevedere misure come controlli a campione
delle dichiarazioni doganali, comportamenti del soggetto
certificato, mutamenti aziendali, solidità finanziaria…
• Il monitoraggio interno costante è la responsabilità
principale dell’operatore certificato.
28
Sospensione
1.
2.
3.
Se vengono violati alcune condizioni
e/o criteri previsti dal certificato.
Durata: 30 gg (+ eventuali 30 gg)
Se è in corso un procedimento
penale per una infrazione grave
commessa da uno dei soggetti di cui
all’art. 14 nonies reg. 1875/2006.
Durata: procedimento penale
Su richiesta dell’operatore certificato
in attesa di regolarizzare una
situazione sopravvenuta. Durata: 30
gg (+ eventuali gg30).
L’inosservanza in materia si sicurezza può comportare
la momentanea sospensione del certificato FULL per
ridurlo a CUSTOMS.
Se l’Autorità doganale ravvisa nell’attività dell’AEO
una minaccia alla protezione della sicurezza dei
cittadini, della salute pubblica o dell’ambiente la
sospensione è immediata.
Revoca
Laddove la situazione non sia ripristinata
l’Ufficio proporrà la revoca del certificato.
1.
2.
3.
Per il mancato adeguamento a
quanto prescritto in sede di
sospensione.
A seguito di condanna definitiva per
reato grave.
Su richiesta della parte, per mancato
ripristino situazione precedente.
In caso di revoca un’istanza non può
essere ripresentata nei successivi tre
anni
29
INFORMAZIONI
Tutte le informazioni utili e la documentazione
necessaria alla presentazione delle istanze sono reperibili
sul sito web:
www.agenziadogane.gov.it Area Dogane link operatore
economico autorizzato.
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