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Economia pubblica europea a.a. 2012-2013 L’economia pubblica studia l’intervento dello Stato in economia. La partecipazione dello Stato a enti sovranazionali ne limita i poteri. In alcuni casi c’è un vero e proprio trasferimento di porzioni di sovranità (es. moneta). In altri c’è una riduzione dell’ambito di operatività (es. tassazione, alcune tipologie di spesa ecc.). Al centro dell’Unione ci sono le “quattro libertà”di circolazione di: • Beni • Servizi • Persone • Capitali Fondamentale è quindi l’idea che i benefici derivanti dal libero scambio siano l’elemento centrale della costruzione dell’Unione, una libertà che non riguarda solo i prodotti ma anche i fattori produttivi. Si afferma progressivamente l’idea della formazione di un mercato unico eliminando barriere fisiche (es. controlli doganali), tecniche (es. differenti standard), fiscali (es. differenti aliquote in particolare della imposte indirette) Il sistema europeo di tutela della concorrenza: gli strumenti Antitrust: ex post. Colpisce intese e abusi di posizione dominante (che di per se non è proibita ma lo diventa se usata per escludere i rivali) Concentrazioni: ex ante. Proibisce fusioni/ acquisizioni quando ostacolano in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso e, in particolare, quando creano o rafforzano una posizione dominante (che si per se è lecita se raggiunta “on the merits) Aiuti di Stato: ex ante (ma sempre più ex post con regolamento generale di esenzione) vieta i sussidi pubblici alle imprese per evitare che gli Stati erigano barriere alle imprese degli altri Stati membri mantenendo frammentato il mercato Liberalizzazioni: eliminazione di barriere legali all’ingresso nel mercato. In molti settori le imprese sono pubbliche o già pubbliche e il processo di apertura deve garantire che gli incumbent non utilizzino il potere pregresso per ostacolare la concorrenza Il sistema europeo di tutela della concorrenza: gli obiettivi Obiettivi principali: Promozione dell’efficienza economica (comune a tutti i sistemi di tutela della concorrenza) Mantenimento di una struttura concorrenziale del mercato (concezione strutturale della concorrenza- in Europa riguarda anche la possibilità di sviluppo delle dimensioni delle imprese → ammissione di restrizioni per R&S) Formazione del mercato unico: obiettivo tipicamente europeo Obiettivi ancillari: Protezione delle piccole e medie imprese Benessere dei consumatori Il sistema europeo di tutela della concorrenza: le istituzioni Dove si approvano le regole: Parlamento europeo (elettivo): 2 comitati si occupano di problemi della concorrenza (ECON – affari economici e monetari- e IMCO- mercato interno e tutela del consumatore) Consiglio europeo: riunito trimestralmente definisce le linee politiche generali dell’Unione e stabilisce le priorità. Deve approvare la nomina dei Commissari indicati dagli Stati membri Il sistema europeo di tutela della concorrenza: le istituzioni Dove si applicano le regole: Commissione Europea: funzione di controllo ed eventualmente di blocco di intese, abusi, concentrazioni, aiuti. Ampi poteri di indagine. Dal 2004 processo di decentramento decisionale delle regole antitrust a livello di corti nazionali (c.d. modernizzazione dell’antitrust) Corte di Giustizia: assicura uniforme interpretazione della normativa Il sistema europeo di tutela della concorrenza: negativo e positivo Tipo negativo: eliminazione degli ostacoli Tipo positivo : costruzione del sistema in linea con gli obiettivi dell’articolo 3 del TFUE (concorrenza –mezzo). Il principio è riconosciuto dalla Corte di Giustizia già dal 1969 ( caso Wilhelm ). L’azione positiva passa attraverso le decisioni specifiche su intese, abusi , concentrazioni e aiuti di Stato, ma anche tramite concessione di esenzioni (individuali e di gruppo su intese o aiuti), linee guida che informano le parti sul comportamento che intende tenere la Commissione in presenza di certi comportamenti, libri bianchi ecc. La tutela della concorrenza in relazione ad altri obiettivi Concorrenza e politica industriale: contrasto tra politica di regole che vogliono assicurare il libro gioco del mercato e politica che vuole favorire alcune attività (art. 25 legge 287/90) Concorrenza e politica commerciale: politica commerciale aperta requisito del buon funzionamento della concorrenza; politica commerciale comune (art. 207) Concorrenza e crisi economica: la presenza di una crisi economica può introdurre nella valutazione alcuni elementi ulteriori ed incidere sulle ma non può costituire una giustificazione per la violazione della disciplina sulla concorrenza (cartelli di crisi esentabili solo in caso di dimostrata sovraccapacità strutturale purché manchino accordi su spartizione di mercati o sui prezzi) Disciplina delle attività d’impresa: interventi antitrust • L’antitrust interviene a indirizzare i comportamenti d’impresa ogniqualvolta esiste un margine anche piccolo all’interno del quale l’impresa ha un’autonomia decisionale. Non ha giurisdizione quando il comportamento d’impresa è imposto (es. una legge che impone un certo comportamento pena una sanzione). Ciò per evitare al soggetto di “andare contro il fatto proprio” e per evitare l’incertezza su quale legge adempiere. • Le previsioni antitrust sono degli standard (è vietata la guida pericolosa) piuttosto che delle regole fisse (è vietato superare i 50 chilometri all’ora). Hanno carattere tendenzialmente civilistico ma spesso il controllo è di tipo amministrativo (Autorità Garante) • L’antitrust è una regolazione leggera basata sull’apprezzamento del caso per caso. Pur trattandosi di un intervento ex-post, l’esistenza della legge modifica i comportamenti d’impresa ex-ante tramite la deterrenza dei comportamenti anticoncorrenziali, non attraverso l’individuazione di specifici comportamenti da seguire. 10 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea • Articolo 101: Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune • Articolo 102: È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo 11 Regolamento concentrazioni • Controllo ex ante perché ex posto può essere irreversibile. • Si applica alle operazioni per le quali il fatturato totale realizzato a livello mondiale da tutte le imprese interessate è superiore a 5 miliardi di EUR, il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese partecipanti all'operazione di concentrazione è superiore a 250 milioni di EUR, salvo che ciascuna delle imprese che procedono all'operazione di concentrazione realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro • L’operazione è vietata quando una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso e, in particolare, quando si crea o si rafforza una posizione dominante 12 Legge 287/90 a la tutela della concorrenza e del mercato • L’Italia è stato l’ultimo paese dell’Unione Europea ad adottare una normativa antitrust e a creare un’autorità indipendente per la sua applicazione (Germania 1957, Regno Unito 1973, Francia 1977) • Le norme sostanziali ricalcano le previsioni comunitarie e da interpretare in base ai principi dell’ordinamento comunitario • Autorità indipendente dotata di ampia flessibilità procedurale e soggetta al controllo giurisdizionale del TAR Lazio e del Consiglio di Stato • Poteri di segnalazione in materia di promozione della concorrenza (liberalizzazioni) 13 L’articolo 101 paragrafo 3 e articolo 4 della legge n. 287/90 Nonostante il divieto generale le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: - a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.” 14 Rapporto tra art. 101.1 e art. 101.3 • Analisi a due stadi: esistenza dell’intesa restrittiva e valutazione delle possibilità di esenzione • Valutazione del trade off tra restrizione della concorrenza (elemento formalistico) ed “efficienze” (considerazione economica) in sede di applicazione dell’art. 101.3. • Notifica preventiva e “monopolio” della Commissione sull’applicazione dell’art. 101.3 • Art. 101.3 come “strumento di politica industriale” della Commissione L’entrata in vigore del Reg. CE 1/03 • Reg. CE n. 1/03 e c.d. “modernizzazione” del diritto comunitario della concorrenza • Ripartizione di competenze tra Commissione ed Autorità e giurisdizioni nazionali: le Autorità e le giurisdizioni nazionali possono applicare l’art. 101 nella sua interezza • Passaggio da sistema della notifica preventiva al sistema della c.d. eccezione legale • Maggiore sovrapposizione di piani tra enforcement dell’art. 101.1 e la valutazione delle efficienze ai sensi dell’art. 101.3 • MA: Comunicazione della Commissione recante “Linee direttrici sull’applicazione dell’art. 81 [ora 101] del Trattato” (di seguito, Linee direttrici), par. 11: “La valutazione comparata degli effetti anticoncorrenziali e degli effetti favorevoli alla concorrenza è effettuata esclusivamente nell’ambito dell’art. 81 [ora 101] paragrafo 3”. Intese hard core • In linea generale, tutte le intese possono beneficiare della deroga di cui all’art. 101.3 • Tuttavia, le intese hard core (fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato) possono ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 101.3 solo in circostanze eccezionali (Linee direttrici, par. 46) Analisi economica e normativa antitrust • Per identificare una pratica anticoncorrenziale è necessario verificare i suoi effetti sul mercato (e non solo sulle parti coinvolte): tutela della concorrenza e non dei concorrenti • Occorre minimizzare l’errore sia del primo (falso positivo- si risconta un illecito dove non c’è) che del secondo tipo (falso negativo – sfugge al controllo un illecito effettivamente compiuto): uso dell’analisi economica (effect based) per correggere l’approccio eccessivamente formalistico). L’enfasi sul primo o secondo tipo di errore dipende dal contesto culturale. Negli USA si preferisce minimizzare gli errori di primo tipo, in Europa quelli del secondo tipo • Alcune volte una pratica concorrenziale è indistinguibile da una anticoncorrenziale(es. comportamento abusivo vs concorrenza sulla base del merito) ed è necessaria una valutazione caso per caso basata sugli effetti e non solo sulla veste giuridica. • Non sempre tutto ciò che è restrittivo della concorrenza è anche vietato. Bisogna dimostrare che vi sia un danno per il consumatore, e molto spesso ciò è possibile solo con una verifica caso per caso • Il limite dell’uso della analisi economica consiste nel poter ridurre la certezza giuridica che è un valore anche economico (Buchanan). Tuttavia la certezza giuridica è endogena (precedenti giurisprudenziali, linee guida ecc.) 18 Collusione e Cartelli • Accordi di fissazione orizzontale del prezzo e di ripartizione dei mercati • Adam Smith (1776) “People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to rise prices”. • Modalità di collusione: fissazione dei prezzi minimi, limitazione della produzione, ripartizione dei clienti, suddivisione dei territori. Molto spesso è difficile stabilire l’esistenza della collusione e come intervenire per eliminarla. • Dal punto di vista economico la collusione è un risultato. Dal punto di vista giuridico è uno specifico comportamento. 19 Parallelismo dei comportamenti La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha sostenuto che perché ci sia una violazione dell’articolo 101 occorre: 1) L’esistenza di contatti diretti o indiretti tra le parti volti a rimuovere l’incertezza sul futuro 2) Comportamenti di mercato conseguenti 3) Relazione di causalità tra 1 e 2 NB L’evidenza indiretta da sola è sufficiente solo se è possibile provare che la collusione è l’unica spiegazione possibile dei comportamenti osservati. 20 Collusione e cartelli Dal punto di vista economico il cartello è instabile (oligopolio mccoperativo). Gli elementi necessari perché la collusione abbia successo sono: 1) Occorre che esista un meccanismo per raggiungere il consenso 2) Possibilità di scoprire le deviazioni 3) Possibilità di punire colore che infrangono l’accordo 4) L’accordo deve essere sufficientemente vasto da ridurre significativamente la minaccia concorrenziale degli operatori non partecipanti all’accordo 5) Ci devono essere ostacoli all’ingresso sufficientemente elevati da garantire nel tempo il successo della collusione 21 Quando un cartello è stabile? • Se i guadagni della deviazione sono modesti (vincoli di capacità, clienti fedeli ecc.) la collusione è più stabile • Alta probabilità di essere scoperti • Credibilità della punizione • • • • • • • • Concentrazione del mercato Asimmetrie di costo tra imprese Concentrazione dal lato della domanda Appalti pubblici Contatti multi mercato Omogeneità/differenziazione del prodotto Grado di innovazione - crescita della domanda Switching costs, effetti di rete 22 Abuso di posizione dominante • Non è vietata la posizione dominante ma il suo abuso: alla base di un’economia di mercato c’è il principio che le imprese sono libere di competere e di escludere i rivali dal mercato. • Solo alle imprese dominanti è proibito competere “troppo” aggressivamente (standard del concorrente ugualmente efficiente). 23 Il controllo delle concentrazioni regolamento 4064/89 • Secondo la normativa comunitaria un’operazione di concentrazione è vietata quando conduce a un sostanziale impedimento della concorrenza effettiva, in particolare quando viene costituita o rafforzata una posizione dominante. • Vengono valutate solo le operazioni che superano un certa dimensione definita in termini di fatturato delle imprese coinvolte. Esistono soglie comunitarie e soglie nazionali • Le autorità hanno trenta giorni per decidere se aprire un’istruttoria e poi 4 mesi in Europa e 45 giorni in Italia di istruttoria. 24 Il controllo delle concentrazioni 2 • La maggior parte delle operazioni non produce effetti concorrenziali di rilievo. Ma qual è l’obiettivo del controllo? Preservare un sufficiente grado di rivalità tra imprese o massimizzare il surplus dei consumatori? • Perché non imporre un limite al grado di concentrazione sul mercato? Risposta: 1) le imprese più profittevoli possono essere quelle più efficienti; 2) l’efficienza produttiva non è una questione tecnico-ingegneristica e non dipende dalla grandezza. 25 Regolamento concentrazioni • Controllo ex ante perché ex posto può essere irreversibile. • Si applica alle operazioni per le quali il fatturato totale realizzato a livello mondiale da tutte le imprese interessate è superiore a 5 miliardi di EUR, il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese partecipanti all'operazione di concentrazione è superiore a 250 milioni di EUR, salvo che ciascuna delle imprese che procedono all'operazione di concentrazione realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro • L’operazione è vietata quando una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso e, in particolare, quando si crea o si rafforza una posizione dominante 26 Monopolio e posizione dominante • Definizione di dominanza della Commissione europea (caso United Brands, 1976): un’impresa gode di una posizione dominante quando è in grado di assumere comportamenti sostanzialmente indipendenti dai propri concorrenti, dai propri clienti o dai propri fornitori. (Secondo l’analisi economica, l’indipendenza non esiste. Anche il monopolista è vincolato dalla funzione della domanda). • Secondo l’analisi economica (e secondo la giurisprudenza americana) un’impresa gode di una posizione dominante quando è durevolmente in grado di aumentare i prezzi in maniera sostanziale al di sopra del loro livello concorrenziale e di ridurre le quantità (a causa della scarsa concorrenza e a causa delle barriere all’entrata, derivanti in alcuni casi dal comportamento dell’impresa in posizione dominante). 27 Dominanza e quote di mercato • Il possesso di elevate quote di mercato non è sufficiente a indicare l’esistenza di una posizione dominante. Tuttavia, quote di mercato ridotte possono escludere la posizione dominante. (L’analisi economica è piena di asimmetrie!) • Fornire indicazioni alle imprese , specialmente da parte della Commissione europea, su quando la loro posizione diventa dominante è molto importante • Data l’importanza che le presunzioni rivestono presso la Commissione, la dominanza dovrebbe essere valutata anche in base al suo grado (una dominanza col 40% è diversa da una dominanza col 90%). • Il rilievo dato alla quota di mercato rende ancora più importante la definizione del mercato di riferimento (c.d. mercato rilevante). La definizione del mercato rilevante riguarda la dimensioned el “prodotto” e la dimensione “geografica” 28 Caso Microsoft (2004 Comm, 2007 TPG) Il caso traeva origine da due pratiche: 1. l rifiuto da parte di Microsoft di fornire ai concorrenti informazioni sui codici di base del programma che creava il sistema informativo Windows che, nonostante fossero protetti da un regime di copyright, si affermava potevano essere necessarie (essential) per sviluppare applicazioni per il mercato dei server di gruppo → abuso della dominanza (windows presente sul 90% dei computer). 2. Vendita congiunta (c.d. tying) di Windows con Media Player → “effetto leva “ cioè estensione del potere anche al mercato dei media players. La Commissione individua tre mercati rilevanti: 1. dei sistemi operativi per PC: non c’è sostituibilità della domanda tra client e server né dal lato dell’offerta (troppo costoso passare dallo sviluppo di un software per client ad uno per server) 2. dei sistemi operativi per i server di gruppo (entry level services quelli con prezzo < 25.000 $). Più difficile definirne il mercato che viene ristretto ai server per gruppi di lavoro caratterizzato dallo scambio di files, stampa e amministrazione singoli utenti o gruppi ma non gestione traffico internet o posta elettronica. Per Microsoft il mercato è quello dei sistemi operativi per server in generale (conta la funzione es. benzina utilizzata in veicoli diversi) 3. dei media players: prodotti in grado di riprodurre contenuti musicali e video Posizione dominante:accertamento sul mercato dei server per pc: facile, ammessa dalla stessa Microsoft (circa il 93%) sul mercato dei sistemi operativi per i server di gruppo: difficile, la Commissione utilizza sia i dati sul fatturato che quelli sulle vendite considerati univoci ,mentre per Microsoft l’utilizzo delle unità vendute sopravvaluta la quota di mercato sugli entry level services (quelli con prezzo < 25.000 $)più numerosi rispetto ad altri servers, secondo la Commissione la quota di mercato era del 50%. sul mercato dei media players non aveva posizione dominante ma mirava a estendere il proprio potere grazie al bundling. Abusi. 1: refusal to supply information La questione si è sviluppata attorno al grado di interoperabilità da garantire Il problema nasce dal fatto che il codice sorgente è tutelato da un diritto di proprietà intellettuale (ipr): quali limiti porre a un diritto per favorire la concorrenza? La Commissione inizialmente cercava la piena interoperabilità (accesso al codice sorgente conoscenza pari a quella posseduta da Microsoft) poi si converte sull’accesso ai c.d. hooks → possibilità dei server di comunicare tra loro (solo informazioni complete sulle interfacce) Il rifiuto di Microsoft a fornire informazioni poteva eliminare la concorrenza sul mercato dei server per gruppi di lavoro. Le informazioni sono una essential facility Microsoft affermava: di avere investito per lo sviluppo di Windows e che l’obbligo a fornire informazioni sul codice sorgente avrebbe scoraggiato l’innovazione Che l’interoperabilità è raggiungibile tramite altri mezzi (es. reverse engineering) esempio del linguaggio Conflitto tra obiettivi antitrust Decisione della Commissione (confermata da Tribunale) Sanzione Rendere pubbliche le informazioni sulle interfacce (non sul codice sorgente) Se le informazioni sono coperte da ipr allora pagamento di canone a “condizioni ragionevoli e non discriminatorie” (dalla proprietà all’accesso) Abusi. 2: tying Perché si dimostrasse il tying la Commissione doveva dimostrare che: a) Prodotto legante (Windows) e legato (Media Player) appartenevano a mercati diversi b) Microsoft era dominante nel mercato del prodotto legante c) Non c’era garanzia di poter avere il prodotto legante senza il prodotto legato d) La vendita abbinata (tying) limitava la concorrenza Per la Commissione la condotta anticoncorrenziale tendeva a creare uno standard di fatto grazie a tipping ed elevate esternalità di rete, e alla possibilità di sussidio incrociato tra prodotto legante monopolizzato e prodotto legato fornito a prezzo pari a zero, quest’ultima possibilità preclusa ai concorrenti l Microsoft invece sosteneva che : Real Player veniva utilizzato sul 90 per cento dei PC anche molto tempo dopo grazie alla rete di contratti esclusivi con fornitori tipo AOL, BMG, CBS ecc. I media players non sono perfettamente sostituibili (come i browsers del caso Microsoft USA) Il download di media players richiede solo qualche minuto (non ci sono ostacoli per il consumatore né switching costs) Decisione della Commissione del 2004, confermata dal Tribunale di I grado nel 2007: • la Commissione ha considerato abusiva la vendita del sistema operativo Windows abbinata a Windows Media Player, non in assoluto, ma in quanto Microsoft non rendeva anche disponibile una versione del sistema operativo non integrata con Windows Media Player. L'aggregazione dei due prodotti era infatti suscettibile di precludere i concorrenti dal mercato dei media players e, inoltre, di rendere così più difficile l'entrata di concorrenti nel mercato a monte dei sistemi operativi Spunti per approfondimenti Natura e funzione della concorrenza (approccio strutturale, approccio del processo di mercato ecc.) Problemi di conflitto tra regole (es. antitrust e IPRs) Il problema dei cartelli (analisi economica e trattamento giuridico) La dominanza e il suo abuso Il caso Microsoft Aiuti di Stato La disciplina degli aiuti di stato si colloca alla convergenza tra: Economia pubblica → perché è intervento pubblico Economia della concorrenza → perché è intervento pubblico che altera il processo concorrenziale Economia del commercio internazionale → perché incide nel rapporto tra diversi Stati L’analisi economica è stata tradizionalmente meno rilevante che in altri ambiti perché la disciplina ha un contenuto politico rilevante (non si tratta solo di frenare l’incremento di potere di mercato delle imprese ma anche di limitare l’incremento di potere di singoli Stati). Negli ultimi tempi (in particolare dal 2005) ha assunto un ruolo maggiore perché ci si è convinti che faciliti la comprensione della differenza tra aiuti “buoni” e “cattivi” Inizialmente c’era separazione tra obiettivi economici di pertinenza europea e obiettivi socio-politici di pertinenza nazionale. Il confine è ormai meno netto Ragioni pro- e contro gli aiuti di Stato A favore (efficiency-enhancing rationales) → Aumento di efficienza per la correzione dei fallimenti del mercato: Esternalità es. negativa inquinamento, es. positiva R&S; Asimmetrie informative es. problemi di finanziamento di PMI perché la banca non riesce a distinguere tra investimenti buoni e cattivi; Problemi di coordinamento es. nello sviluppo di standard Contrarie → riduzione dell’efficienza a causa di: Problemi informativi: difficoltà a misurare entità del fallimento Effetti distorsivi sulla concorrenza: intervento eccessivo rispetto a quello necessario a correggere il fallimento Fallimenti dello Stato: l’aiuto garantito a soggetti per ragioni politiche e non di efficienza (es. cattura del regolatore) Perché una disciplina a livello europeo Esternalità transfrontaliere: se tutti aiutano si crea una situazione del tipo dilemma del prigioniero Problemi di commitment nazionale: i politici non riescono a negare aiuti soprattutto nel caso di salvataggi di imprese in crisi, con la disciplina a livello europeo di autolegano (Ulisse e le sirene) Ragioni di mercato interno: alterazione del funzionamento del mercato interno incidendo sul level playing field. Evoluzione a livello europeo Prima fase (anni ’50- ’70): scarsa attenzione al problema; proliferazione in Italia dell’intervento pubblico soprattutto attraverso imprese pubbliche; intervento europeo solo in settori già in concorrenza (soprattutto PMI) e assente in altri (es. bancario); Seconda fase (dagli anni ’80): inversione di tendenza. Tappe essenziali: Direttiva 80/723 sulla trasparenza delle relazioni tra Stato e sue imprese pubbliche Atto Unico del 1987 che mette al centro la questione dello sviluppo del mercato unico e della concorrenza e rileva le distorsioni introdotte dagli aiuti pubblici Trattato di Maastricht 1992 che pone il problema dei disavanzi e quindi delle possibilità di spesa pubblica Rapporti Stato- imprese pubbliche Principio di neutralità: non importa la proprietà dell’impresa (pubblica o privata) Principio di parità di trattamento: tutte le imprese sono soggette alla normativa sulla concorrenza All’inizio prevale il primo principio e gli Stati non accettano interferenze nei loro rapporti con le imprese pubbliche considerate estensione dello Stato stesso Comunicazione della Commissione del 1984 e sentenza n.6 cause riunite ENILanerossi e Alfa Romeo 188-190/ 80 delineano un quadro in ragione del quale il finanziamento dello Stato è lecito se avviene nel modo in cui lo farebbe un privato (MEIP) State Aid Action Plan 2005 Principi ispiratori: Aiuti meno numerosi ma più mirati (obiettivi c.d orizzontali) Maggiore enfasi sull’approccio economico Procedure più efficaci, migliore attuazione, maggiore prevedibilità, maggiore trasparenza Responsabilizzazione degli Stati membri Linee d’azione Concentrarsi sulle priorità fondamentali per contribuire a realizzare la Strategia di Lisbona 2020 (che riconosce l’importanza degli aiuti per la crescita). Esempio: • Favorire la società della conoscenza (Innovazione e R&S) • Stimolare lo spirito imprenditoriale (capitale di rischio) • Investire in capitale umano (occupazione, formazione ecc.) • Fornire servizi di interesse economico generale di elevata qualità Linee d’azione Semplificazione e responsabilizzazione degli Stati membri: adozione di un regolamento di esenzione generale, che comprende categorie di aiuti per il quali non ci sarà obbligo di notifica come ad esempio aiuti alle PMI e de minimis Politica mirata di aiuti regionali: convergenza, competitività regionale e occupazione, cooperazione territoriale europea Incoraggiare un futuro ecologicamente sostenibile (aiuti all’ambiente) Creare infrastrutture in trasporti, energia e tecnologie dell’informazione o della comunicazione (aeroporti regionali, arene ecc.) modernizzazione Processo iniziato nel 2012 Collegamento tra controllo degli aiuti di Stato e politiche di crescita da un lato e disciplina fiscale dall’altro Focalizzare l’attenzione sui casi di possibile impatto maggiore sul mercato Razionalizzare le procedure Comunicazione dell’8 maggio 2012 Chiarire meglio la nozione di aiuto di Stato Determinazione di principi comuni di valutazione della compatibilità degli aiuti → riformulare le linee guida in base a principi comuni Revisione del regolamento generale di esenzione ed eventualmente del de minimis (elevare la soglia in base all’esperienza ) Modernizzazione del regolamento di procedura col quale il Consiglio consente alla Commissione di sollevare dall’obbligo di notifica per categorie i aiuti (cultura, calamità naturali) Tre articoli si occupano direttamente della disciplina del controllo degli aiuti di Stato Articolo 107, 108 e 109 TFUE Sistema di divieto generalizzato più eccezioni, controllo ex ante (obbligo di notifica, standstill clause), Articolo 107 TFUE paragrafo 1 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Articolo 107 TFUE paragrafo 2 2. Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera. Articolo 107 TFUE paragrafo 3 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione. Articolo 108 TFUE paragrafo 1 1.La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno. Articolo 108 TFUE paragrafo 2 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. Articolo 108 TFUE paragrafi 3 e 4 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. 4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Articolo 109 Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura Articolo 107 paragrafo 1 Nozione di Stato: ampia anche enti territoriali. Stato ordinamento e Stato apparato. Nel primo caso si fanno rientrare nella nozione di Stato oltre al governo centrale anche ogni ente territoriale. Nel secondo anche gli enti che operano in funzione strumentale al funzionamento della amministrazione dello Stato Mediante risorse statali: “anche enti pubblici o privati designati o istituiti dallo Stato a tal fine” (Freistaat Sachen e a/Commissione cause riunite T 443/08 e T 455/08). L’imputabilità allo Stato non può però essere dedotta per il solo fatto che la misura venga presa da un’impresa pubblica. Deve esserci un controllo sulla somma da parte dello Stato. Se un organo pubblico finanzia una misura con soldi dei beneficiari non si tratta di risorsa pubblica. L’imputabilità è legata al concetto di “influenza dominante” da parte dello Stato. Definizione elaborata dalla giurisprudenza e stabilita anche in via normativa. Nella “direttiva trasparenza” (direttiva 80/723 modificata dalla direttiva 2000/52) art.2 → “ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina”. In particolare l’influenza dominante è presunta quando “i poteri pubblici, direttamente o indirettamente, nei riguardi dell’impresa: a detengano la maggioranza del capitale … b) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall’impresa … c)possano designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa” La giurisprudenza ha recepito questa nozione arricchendola. Ha messo in evidenza il valore sintomatico della natura pubblica dell’atto istitutivo, del regime giuridico dell’impresa, della sua eventuale integrazione nell’amministrazione statele, del conferimento di dotazione patrimoniale, la subordinazione a direttive e controlli pubblici. Casi particolari quando il controllo pubblico è minoritario l’influenza dominante viene ravvisata nell’esercizio esterno o interno all’impresa di poteri di indirizzo, autorizzazione e controllo. Il caso della golden share. Sotto qualsiasi forma: (irrilevanza della modalità in cui avviene l’aiuto): può avvenire nelle maniere più classiche come sovvenzione, riduzione dell’onere fiscale (credito d’imposta ecc.), prestito a tasso agevolato; oppure in altre forme come vendita o locazione di terreno o fabbricato a prezzo inferiore a quello di mercato, acquisto a prezzo superiore a quello di mercato, ritardo nel pagamento ecc. Vantaggio selettivo: il vantaggio anche indiretto deve avere natura economica, (miglioramento della posizione economica o finanziaria). A volte l’analisi si svolge utilizzando il principio dell’investitore privato (approfondimento) che opera in economia di mercato (usato ad esempio quando c’è una privatizzazione) Vantaggio selettivo: in ragione ad esempio di dimensioni dell’impresa, del settore di attività, del territorio ecc. un problema particolare riguarda le misure fiscali che solitamente trattano in maniera differenziata (approfondimento) Vantaggio ad un’impresa: nozione di impresa è ampia → qualunque soggetto che eserciti attività economica cioè di vendita di beni o servizi sul mercato e prescinde dalla redditività A volte si giunge a definire l’attività economica per esclusione, qualificando cioè alcune attività come non economiche cioè come espressione del potere pubblico (es. attività di polizia, esercito, sicurezza aerea, infrastrutture ferroviarie ecc.) Incidenza sulla concorrenza: anche qui il concetto è ampio, non deve esserci una distorsione come effetto dell’aiuto ma è sufficiente la possibilità (minaccia). In linea teorica qualunque aiuto statale ha queste caratteristiche (anche se nel caso degli aiuti de minimis ciò si esclude). Si ricordi però che l’incompatibilità richiede che vi siano anche gli altri requisiti. Incidenza sugli scambi: prescinde dalla dimensione locale o meno dell’aiuto e il beneficiario non deve per forza effettuare attività di esportazione deve rafforzare “la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari” Holland Malt/Commissione Requisiti dell’aiuto incompatibile ex art. 107-1 sintesi Dallo Stato e comunque attraverso risorsa statale Ad un’impresa Vantaggio Selettività Effetti su concorrenza e sul commercio tra gli Stati membri Devono sussistere cumulativamente vantaggio: principio dell’investitore privato (lineamenti) Criterio elaborato per realizzare il principio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private. In astratto un finanziamento della proprietà pubblica a una sua impresa sembrerebbe costituire per se sempre aiuto mentre è fisiologico per le imprese private. Per evitare un esito che paralizzerebbe le imprese pubbliche viene elaborato il criterio dell’ investitore privato in una economia di mercato (MEIP)Affinché non vi sia aiuto occorre che il finanziamento dello Stato a un’impresa pubblica sia guidato dalla finalità del profitto. Il vantaggio consisterebbe nel la differenza tra le condizioni alle quali lo Stato ha concesso l’aiuto e quelle che avrebbe posto un privato nel concedere il finanziamento a un’impresa sul libero mercato. Gli Stati inizialmente rifiutano questo approccio perché sostengono che l’impresa pubblica svolge finalità anche extraeconomiche per le quali deve essere compensata principio dell’investitore privato lineamenti (segue) L’approccio degli Stati è in conflitto con due principi del diritto europeo - Legalità concorrenziale → tutte le imprese sono trattate allo stesso modo davanti alla legge, quindi imprese pubbliche e private vanno soggette egualmente alle normativa sulla concorrenza - Di effettività → finalità extraeconomiche non sottraggono al controllo sugli aiuti di stato perché per esso ciò che conta non sono le intenzioni quanto gli effetti L’aiuto può quindi essere ammesso solo se soddisfa le con dizioni di compatibilità di cui all’articolo 107 commi 2 e 3 principio dell’investitore privato lineamenti (segue) Il principio dell’investitore privato elaborato dalla Commissione viene accolto dal Consiglio e sistematicamente adottato nella giurisprudenza delle Corti europee ed è quindi un parametro giuridico. Il principio si fonda sul criterio di non discriminazione (il trattamento preferenziale dell’impresa pubblica sarebbe selettivo). La valutazione avviene con riferimento alla situazione di mercato prevalente al momento nel quale il finanziamento è stato erogato. Il principio si applica solo quando lo Stato svolge un’attività economica. Nel caso in cui esercita un suo atto d’imperio invece l’esistenza dell’aiuto è presunta (Corte Giustizia 14 settembre 1994 cause riunite da C 278/92 a C 280/92, Spagna v. Commissione) Direttiva 80/723/CEE del 25 giugno 1980 relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche “Direttiva 80/723/CEE del 25 giugno 980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche” Per impresa pubblica abbiamo già visto che l’attenzione è concentrata cruciale l’influenza dominante del potere pubblico La Direttiva imponeva che gli Stati membri ponessero a disposizione della Commissione informazioni relative in particolare a : a) Ripiano di perdite di esercizio b) Conferimenti in capitale sociale o dotazioni c) Conferimenti a fondo perduto o prestiti a condizioni privilegiate d) Vantaggi finanziari sotto forma di non percezione di benefici o non restituzione di crediti e) Rinuncia a remunerazione normale delle risorse pubbliche impiegate f) Compensazione di oneri imposti dal potere pubblico Ricorso alla Corte di Giustizia Francia Italia e Gran Bretagna (cause riunite C 188-189.190/80) eccepivano che la Commissione aveva : 1. La Commissione si sarebbe attribuita poteri in materia di adozione di regolamenti e direttive di competenza esclusiva del Consiglio 2. Violato il principio di parità di trattamento imponendo alle imprese pubbliche obblighi particolari 3. Innovato rispetto al Trattato inserendo nel sistema una nuova forma di aiuto La Corte, sull’ultimo punto che era il più rilevante, replica che la Commissione non ha rimodellato il concetto di aiuto ma ha specificato le operazioni finanziarie che ritiene di conoscere per controllare se c’è stato un aiuto non notificato Modifiche della Direttiva 80/723/CEE Direttiva 85/413/CEE della Commissione del 24 luglio 1985 : estende la portata dell’obbligo a settori precedentemente esclusi ad esempio acqua, energia, poste e telecomunicazioni, trasporti, enti creditizi (ad alcune condizioni) dal momento che le ragioni originarie dell’ esclusione (isolare dalla concorrenza) erano venute meno Direttiva 2000/52/CE della Commissione del 26 luglio 2000 : impone la separazione contabile per le imprese assegnatarie di diritti esclusivi o speciali o che sia comunque incaricata di servizi di interesse economico generale al fine di monitorare meglio eventuali elementi di aiuto Prime enunciazioni di fatto 1981 direttiva del Consiglio relativa al settore della cantieristica navale e Decisione della Commissione relativa agli aiuti alla siderurgia. Stessa definizione di aiuto: “misure finanziarie … che non rispecchiano la fornitura di capitale di rischio secondo le normali pratiche commerciali in una economia di mercato” 1984 Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 92 e 93 alle autorità pubbliche. nella quale si indicano una serie di condizioni in presenza delle quali si esclude, si confermano o si presume l’esistenza dell’aiuto nei casi di conferimento del capitale di rischio. Il conferimento può riguardare: la costituzione di una nuova società, il trasferimento di quote azionarie dai privati al pubblico, conferimento di capitali freschi in una società pubblica o partecipata con privati (segue) (Segue) i principi adottati riguardano: L’unicità dei criteri di accertamento dell’esistenza dell’aiuto per imprese pubbliche e private Il nuovo capitale deve riguardare un investimento necessario (non ci deve essere sovra-capacità) e l’impresa deve essere finanziariamente sana Se la redditività è differita questo deve essere compatibile con il funzionamento di quel mercato o col potenziale dell’impresa (criteri vaghi) In caso di impresa mista non c’è aiuto se la presenza privata è di “ presenza economica significativa” Comunicazione del 12 ottobre 1993 ribadisce che i criteri fissati si applicano anche al di là del caso delle imprese pubbliche, il che è applicazione del principio di neutralità. Si tratta quindi di principi suscettibili di applicazione generalizzata. La comunicazione però non affronta alcuni problemi come quello dei rapporti tra Stato e imprese private anche se per analogia dovrebbe applicarsi anche a quei rapporti. Inoltre la giurisprudenza afferma che la valutazione non deve essere statica ex ante, ma adottare “un’ottica dinamica” visto che nel Trattato si parla di “falsare o minacciare di falsare” la concorrenza Comunicazione del 21 agosto 2001 Aiuti di Stato e capitale di rischio nella quale viene enucleata la prima disciplina specificatamente diretta a occuparsi di questo tipo di strumenti senza limitare l’orizzonte alle sole imprese pubbliche. Ci occuperemo in seguito di questo ambito della disciplina Caso a) partecipazione al capitale Remuneratività del capitale di imprese nelle quali l’autorità pubblica è già presente. Comunicazione del 1993 individua l’aiuto in una remuneratività inferiore a quella “normale”. La minore remunerazione può consistere anche nella rinuncia a percepire dividendi in quanto tali utili vanno a ricapitalizzare la società il saggio di rendimento viene misurato dal profitti al netto degli ammortamenti ma al lordo di imposte e accantonamenti in percentuale del capitale investito. Si interpreta come l’adozione del ROE (return on equity) lordo (magari quale media per un certo numero di anni) confrontato con il CAPM (capital asset pricing model). Questo stabilisce una relazione tra il rendimento di un titolo e la sua rischiosità, misurata tramite un unico fattore di rischio (beta). Il beta misura quanto il valore del titolo si muova in sintonia col mercato ed è proporzionale alla covarianza tra rendimento del titolo e andamento del mercato; tale relazione è comunemente sintetizzata tramite la security market line problemi Anche un privato può decidere di rinunciare alla distribuzione dei dividendi per ricapitalizzare l’impresa Il CAPM richiede per poter essere applicato livelli di confronto non facili da acquisire: il rischio dipende infatti dalla leva finanziaria delle diverse imprese e il rendimento economico andrebbe prima individuato al netto delle imposte, che variano da paese a paese Si tratta di una metodologia che tende a trascurare l’incidenza di partite immateriali (come la goodwill) quando non siano contabilizzate Caso b) conferimento di nuovi capitali L’analisi è più articolata. Occorre considerare: 1. Un benchmark tarato su imprese con struttura finanziaria simile 2. Un investitore privato di dimensioni paragonabili a quello pubblico (Corte di Giustizia causa C 261/89; causa C 305/89; cause riunite C 328/99 e C 399/00) dal momento che il rischio dipende da un profilo oggettivo (prospettive dell’investimento) e da uno soggettivo (che cresce al crescere delle dimensioni dell’intervento rispetto al patrimonio dell’investitore) 3.Problema dei gruppi: la remuneratività di solito non è valutata nel breve periodo ma è funzionale alla politica del gruppo (Comunicazione 1993 paragrafo 30; Corte di Giustizia causa 305/89 Italia v. Commissione – caso Alfa Romeo) → redditività indiretta. La giurisprudenza ha distinto quindi due criteri reddituali: breve e lungo periodo, entrambi ammissibili a seconda del caso in esame. Conferimento per salvataggio o rilancio di un’impresa in difficoltà. L’applicazione del MEIP segue il criterio dell’owner effect in base al quale costui può ragionare in modo diverso dal nuovo investitore. L’obiettivo è quello della conservazione del patrimonio investito. Ancora una volta si assume che questo tipo di considerazione valga sia per un investitore pubblico che per un investitore privato. Il valore dell’investimento per il salvataggio va confrontato con la perdita derivante dall’eventuale fallimento. Conferimenti associati a ristrutturazioni aziendali. Spesso si tratta di situazioni associate a quelle precedenti. Anche qui occorre tenere conto della discontinuità all’interno della quale si colloca l’operazione. Si ammette il finanziamento ad esempio se avviene “in concomitanza con un significativo apporto di capitale da parte di un investitore privato effettuato in condizioni comparabili” (Tribunale di primo grado causa T 296/97 Alitalia v. Commissione) Conferimenti associati a ristrutturazioni aziendali (segue). Si tratta di un principio già sancito nella Comunicazione del 1984. Elementi essenziali: a) contestualità dell’operazione; b) significatività della quota dell’apporto privato; c) parità di condizioni tra socio pubblico e privato. a) contestualità dell’operazione. Caso France Télécom 2006. La capitalizzazione viene realizzata nel 2003. La disponibilità di privati a concorrere all’operazione era stata propiziata dalle dichiarazioni avvenute un anno prima da parte delle autorità pubbliche circa la volontà di sostenere l’azienda di Stato influenzando le scelte degli operatori economici se non altro con riferimento alla percezione della situazione di mercato. b) significatività della quota dell’apporto privato Caso Air France del 1996. Capitalizzazione avvenuta tramite l’emissione di obbligazioni rimborsabili in azioni (ORA) e di titoli ad interesse differito convertibili in azioni (TSIP-BSA) sottoscritte al 99% dalla CDC-P emissaria della Cassa Depositi e prestiti e per l’1% da privati. La Commissione (confermata dal Tribunale) sostenne che l’esigua partecipazione dei privati confermava che un operatore confrontabile con la Cassa Depositi e prestiti non avrebbe avuto interesse all’investimento per cui si poteva inferire la presenza di un aiuto nell’operazione Applicazione del principio Nel caso del conferimento di capitale occorre confrontare il valore della redditività incrementale dell’investimento in relazione al costo dello stesso laddove nel caso precedente (partecipazione al capitale) si trattava di calcolare la conservazione del valore del capitale già investito. Il metodo più usato è il confronto tra il tasso di rendimento interno (TRI) e il tasso medio di mercato per operazioni analoghe tenendo conto del rischio sia oggettivo che soggettivo. Il TRI è il tasso che eguaglia il valore dell’investimento in termini di flusso di cassa al suo costo. Se il TRI > al tasso di rendimento di un’operazione analoga (per natura e grado di rischio) allora il test del MEIP è superato. Problemi: stime di redditività prospettiche; individuazioni comparabili che siano significative; scelta del valore del tasso di riferimento (medio o minomo?) Estensioni del principio Il criterio del 1. prestatore privato 2. creditore privato 3. garante privato 4. venditore privato 5. acquirente privato 1. prestatore privato. Nel caso Intermills v. Commissione (Causa C 323/82) la Corte di Giustizia ha affermato il principio che la concessione di prestiti è parificata ai conferimenti di capitale per quanto riguarda la disciplina degli aiuti di Stato. L’aiuto in questi casi consiste nella differenza tra il tasso che l’impresa dovrebbe pagare per reperire i fondi sul mercato pagato e quello effettivamente pagato. In questi casi, a differenza di quelli precedenti, occorre tenere presente che il collegamento tra prestatore e impresa pubblica solitamente è meno forte, e di conseguenza l’influenza meno diretta e pregnante. La Commissione ha elaborato dei tassi di riferimento. Cfr. la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02). Secondo la Commissione l’aiuto può configurasi anche solo a causa della manifestazione di volontà dell’autorità pubblica a concederlo. Tale annuncio infatti accresce la capacità di reperire finanziamenti sul mercato (e in questo consisterebbe il vantaggio) dal momento che rassicurerebbe i potenziali finanziatori sulla capacità dell’impresa a far fronte ai propri impegni (Decisione France Télécom 2001/621/CE). 2. creditore privato. Si tratta delle decisioni riguardanti cancellazione o rinegoziazione di crediti di varia natura (ad esempio finanziamenti, crediti d’imposta, crediti previdenziali) vantati dall’Autorità pubblica nei confronti di imprese in difficoltà. La prima formulazione si troverebbe nel caso C 342/96 Tubacex che riguardava pagamento di stipendi e pagamento di debiti per contributi previdenziali). Il test consisterebbe nella verifica del comportamento del creditore in analogia col caso dell’owner effect Il diligente creditore privato cerca di recuperare al meglio il proprio credito minimizzando dilazioni nel pagamento o altre facilitazioni avendo come obiettivo primario comunque quello del recupero. L’analisi deve quindi confrontare la strategia di integrale e tempestiva escussione del credito fino alla richiesta di fallimento del debitore e quella di conceder qualche agevolazione per poter ottenere una migliore soddisfazione del credito. Si tratta di ipotesi nelle quali è particolarmente evidente la necessità di procedere caso per caso. La parità di condizioni tra creditore privato e pubblico implica che se quest’ultimo ha dei privilegi per legge nel poter esigere i crediti li deve esercitare come fare al suo posto un privato 3. Venditore privato. Vendita di terreni e fabbricati, e privatizzazione d’impresa. Nel primo caso esistono apposite indicazioni della Commissione Europea (Comunicazione C 97/C 209/03 relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati sa parte di pubbliche autorità) sulle condizioni alle quali il prezzo di vendita non contiene un elemento di aiuto. a) Offerta pubblica adeguatamente pubblicizzata b) Accessibile a tutti gli interessati c) Non discriminatoria laddove l’acquisto sia subordinato a obbligazioni speciali Se non si fa ricorso alla procedura suddetta il prezzo deve essere certificato come congruo da un soggetto indipendente. Nel caso di cessione di impresa Cessione di impresa in difficoltà a prezzo negativo cioè contro conferimento di risorse da parte dello Stato o previa ricapitalizzazione. Chiaramente, almeno a prima vista, un privato non si comporterebbe in un modo tale dal momento che la ricapitalizzazione per la liquidazione è più costosa della semplice liquidazione che almeno interrompe la serie delle perdite. Il problema va inquadrato nell’ambito generale della definizione delle misure preparatorie alla privatizzazione. Solitamente esse costituiscono aiuto di Stato e vanno notificate. In alcuni casi però la misura può migliorare le possibili condizioni di vendita, il che avviene soprattutto nel caso della cancellazione di debiti e a condizione che le entrate superino la riduzione del debito. Applicando il MEIP non bisogna tenere conto di oneri inerenti ad esempio al costo del licenziamento dei lavoratori, agli aiuti alla ricostruzione del tessuto industriale, ai sussidi di disoccupazione ecc. che riguardano lo Stato come autorità pubblica e non come soggetto economico In generale nei casi di privatizzazione la presunzione dell’assenza dell’aiuto riguarda i casi nei quali la vendita avviene tramite vendita di azioni in borsa oppure in alternativa con gara d’appalto aperta trasparente e non soggetta a condizioni, altrimenti occorre notificare l’operazione alla Commissione, ameno che le condizioni siano finalizzate a evitare offerte speculative o a garantire un pagamento rapido e sicuro, oppure dipendono da obblighi di legge come quella volte a tutelare l’ambiente. 4. Acquirente pubblico. Minore ambito di applicazione del principio dal momento che solitamente si tratta di ambiti regolati da normative specifiche (es. appalti, conferimenti di diritti speciali o esclusivi ecc.) L’applicazione quando avviene è simmetrica al caso del venditore quindi a) l’acquisto deve corrispondere a effettive necessità dell’Autorità pubblica b) Deve avvenire tramite gara d’appalto sufficientemente pubblicizzata Commissione v. Electricité de France (EDF) causa C 124/10 EDF società pubblica a totale partecipazione statale di produzione, trasporto e distribuzione di elettricità I fatti Direttiva 96/92/CE del 19.12.1996 che liberalizza il settore dell’energia. In seguito a ciò la Francia per legge riclassifica come “beni propri” e non più come “beni dati in concessione” i beni costitutivi della rete di alimentazione generale, che vengono incorporati senza incidenza fiscale 2002 la Commissione considera il mancato pagamento dell’imposta sui diritti del concedente, conseguente alla riclassificazione suddetta, un beneficio e quindi un aiuto di Stato e condanna al pagamento di 888,89 milioni di euro (corrispondenti alle minori imposte versate) EDF impugna la decisione davanti al Tribunale sostenendo che si tratta di un conferimento di capitale per cui la Commissione doveva applicare il MEIP nella sua decisione, cosa che non ha fatto Qual è secondo voi il punto cruciale? Il Tribunale (sentenza T- 156/04) sostiene che va mantenuta la distinzione tra atto economico dello Stato e atto d’imperio. Il fatto che sia stata stabilita per legge e che la forma utilizzata sia la mancata tassazione di per sé non sono rilevanti dal momento che la misura era funzionale alla ricapitalizzazione, cioè ad un atto economico. La Commissione avrebbe pertanto dovuto effettuare una analisi della razionalità economica dell’operazione a prescindere dai mezzi con i quali era stata posta in essere. La Commissione impugna in base a due argomenti: a) Il tribunale avrebbe sbagliato concentrandosi sull’obiettivo perseguito e non sull’atto d’imperio esercitato b) La natura fiscale della misura escluderebbe per se l’applicazione del MEIP 2011 l’Avv. Gen. Mazak afferma infatti che a) l’aiuto deve essere valutato in base a elementi obiettivi e non alle finalità perseguite (giurisprudenza costante) b) La misura fiscale (sia nell’attivazione che nella rinuncia ad attivare) non è strumento a disposizione degli operatori privati per cui non vi è spazio per applicare il MEIP La Corte di Giustizia non segue l’argomentazione dell’Avv. Gen. a) Spetta allo Stato provare di avere agito come investitore e non come autorità pubblica ma una volta fatto la Commissione deve applicare il MEIP b) L’intento perseguito non rileva ai fini della valutazione di compatibilità ma ai fini della qualifica dell’atto come economico o meno c) La natura fiscale del mezzo non rileva perché conta l’effetto dell’aiuto selettività Il vantaggio conferito dall’aiuto è tale in quanto selettivo, se riguarda cioè un’impresa, un gruppo di imprese, una produzione ecc. in posizione relativamente diversa e migliore rispetto alle altre imprese. Non esiste nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato l’analisi del mercato rilevante come accade invece nell’analisi economica dell’antitrust (in seguito sull’analisi economica degli ADS) Due giustificazioni per inserire la selettività quale criterio nella costruzione della fattispecie dell’aiuto incompatibile a) principio del vantaggio comparato b) Ragioni di politica economica a) Se lo Stato non distorce la formazione dei prezzi relativi non altera gli scambi in quanto non incide sul vantaggio comparato di quello Stato b) Le misure di tipo selettivo possono essere sostenute in una strategia beggar -thy -neighbour più facilmente delle misure generali questo perché (segue) segue (segue) le misure generali sono: a) Più costose (si pensi a un sussidio generalizzato all’intera economia) b) Più visibili e suscettibili di critica c) Possono essere sfruttate anche dai soggetti che in linea di principio si volevano svantaggiare (imprese straniere) d) L’effetto della misura è ridotto in quanto spalmato su una platea molto ampia Perché sia selettiva una misura è sufficiente che la selettività riguardi un solo profilo di una misura più complessa (cfr Decisione della Commissione 2002/820 Alava ) Non rileva il numero delle imprese coinvolte così basta che una sola sia esclusa che la misura diventa selettiva. Una misura generale può diventare selettiva a causa del modo in cui viene applicata (es. riduzione degli oneri sociali per le lavoratrici dal momento che la manodopera femminile è occupata più in alcuni settori che in altri C203/82) Oppure se i benefici si distribuiscono in modo sproporzionato tra i destinatari O ancora se le autorità hanno discrezionalità nel cambiare certi aspetti della misura oppure nel decidere chi ne possa beneficiare La Commissione distingue tra selettività “per legge” (statutory) e sostanziale (material) La prima si ha quando la disposizione normativa favorisce intenzionalmente una regione, una produzione ecc. La seconda consiste in un effetto “de facto” della misura purché tale effetto non sia prevedibile e sistematico Alcuni esempi di misure ammesse: crediti d’imposta per ricerca e sviluppo (Olanda), riduzione di oneri sociali per regolarizzare lavoratori “in nero” (Italia), riduzione degli oneri sociali per introdurre un orario di lavoro ridotto (Belgio) Schema di analisi della selettività (da parte di Commissione e Corti europee) I: La misura favorisce certe imprese o gruppi di imprese? Si → selettiva No → allo stadio II II: C’è discrezionalità amministrativa nell’applicazione? Si → selettiva No → allo stadio III III: Gli esiti della misura in pratica (selettività materiale) favoriscono certe imprese o gruppi di imprese? Si → allo stadio IV No → non selettiva IV: La misura è accessibile a tutte le imprese senza discriminazione? Si → non selettiva No → selettiva Selettività: le misure fiscali Il problema della selettività si pone con particolare rilievo nel caso delle misure di natura fiscale (deduzioni, detrazioni, differimento di pagamento d’imposta) dal momento che la tassazione finisce in qualche modo sempre per differenziare il trattamento (si pensi alla progressività d’imposta). Il principio generale è quello di non discriminazione e della differenziazione oggettiva (trattamento uguale di ciò che è uguale). Concetto di “spesa fiscale” (tax expenditure): la rinuncia ad una parte delle entrate è equiparabile a una spesa e quindi all’impiego di risorse pubbliche Fino al 1997 il modo in cui gli SM strutturavano il sistema delle imposte dirette (perché le dirette e non le indirette?) si poneva al di fuori del controllo degli aiuti di Stato Il problema inizia a porsi nell’ambito della repressione della harmulf tax competition 1997 “Report on the development of tax systems. Taxation in the european union” su impulso della direzione mercato interno e non di quella concorrenza dove viene per la priam volta affrontato il problema in termini sistematici sugli effetti economici della “concorrenza fiscale” tra Stati membri 1998 Codice di Condotta Ecofin che individua le principali misure di concorrenza fiscale sleale e auspica l’uso della disciplina degli aiuti di Stato per combatterle quando appropriato. Vengono identificate 65 misure che gli SM si impegnavano a eliminare pur non essendovi giuridicamente obbligati 1998 Notice della Commissione sulla tassazione del reddito d’impresa e gli aiuti di Stato 1998 Notice della Commissione sulla tassazione del reddito d’impresa e gli aiuti di Stato Equiparazione delle misure fiscali ad ogni altra misura di aiuto Il vantaggio consiste in una riduzione dell’onere fiscale che può consistere ad esempio in: • Riduzione della base imponibile sotto forma di deduzioni, ammortamenti accelerati ecc. • Riduzione dell’ammontare d’imposta dovuto sotto forma di esenzioni, crediti d’imposta ecc. • Cancellazione, differimento del pagamento o rimodulazione del debito fiscale Misure aperte a tutti i soggetti economici in linea di principio non costituiscono aiuto Il criterio interpretativo principali è quello di vedere se la misura costituisce un’eccezione nell’applicazione del sistema tributario (notice) In diversi casi l’avvocato generale si è espresso in modo analogo La generalità come coerenza con la logica interna del sistema (Italy v. Commission) Non generale quando deroga lo schema generale della tassazione (Sloaman Neptun) Il criterio rimane però non meglio specificato Misure che tendono a rendere più semplice o meno costosa l’amministrazione del tributo focalizzandone l’applicazione possono incorrere nell’accusa di selettività Possibile schema di valutazione per le misure fiscali I. La misura è self standing? (cioè il benchmark rilevante è la misura stessaes. riduzione di landing charges per gli aeroporti non si deve confrontare con altre imposte ma solo se si applica a tutti gli aeroporti e a tutte le compagnie aeree) No → passaggio allo stadio II Si → passaggio allo stadio III II. È una riduzione o un’eccezione: è giustificabile? Si → rientra nella logica del sistema No → è selettiva III si applica a entità oggettivamente differenti da altre entità che sono soggette a benchmark rate differenti rispetto a quelle in oggetto? No → è selettiva Si → passaggio allo stadio IV IV Si applica in maniera uniforme? Si → la misura è generale No → è selettiva Selettività regionale ( caso Repubblica del Portogallo v. Commissione Europea C-88/03) oppure se si trattasse di una deroga rispetto al sistema di tassazione generale portoghese. la Commissione afferma nella sua Decisione che il fatto per cui le Azzorre hanno ottenuto dal governo centrale il permesso di ridurre le aliquote dell’imposta sulle società conferma che il sistema “normale” di tassazione sia quello che si applica al resto del Paese e che viene definito dal governo centrale. Decisione della Commissione 2003/442: riguardante la qualifica come aiuto di Stato incompatibile del regime di tassazione adottato nelle Azzorre. La Corte di Giustizia conferma la decisione della Commissione Il caso: le Azzorre hanno un certo grado di autonomia fiscale. Il punto da risolvere era se tale sistema di tassazione fosse da qualificare come generale la Corte di Giustizia ha a sua volta affermato che il concetto di aiuto di Stato non si riferisce a misure che differenziano tra imprese … (segue) (segue) … il che potrebbe far pensare a prima vista alla selettività, ma a situazioni nelle quali la selettività nasce dalla considerazione del sistema nel suo complesso. Quindi occorre stabilire se all’interno di un certo schema di tassazione si favoriscono alcune imprese ecc. che si trovano in situazione legale e fattuale comparabile. Essa può venire decisa solo con riferimento all’aliquota normale. Il caso quindi consisteva nello stabilire se l’aliquota normale fosse quella applicata nel resto del Portogallo o nell’area geografica di competenza dell’autorità regionale. Secondo la Corte è possibile che un ente territoriale abbia una autonomia tale (in termini di decisioni relative all’ambito economico e politico) rispetto al governo centrale da rendere la sua area di competenza quella di riferimento per valutare la selettività della misura. Smentendo la Commissione la Cote afferma che la sola applicabilità della misura a un’area geografica circoscritta non determina per se la selettività della misura Il criterio è quindi quello dell’autonomia nelle decisioni fiscali da parte dell’ente territoriale e dell’applicazione della misura a tutte le imprese che operano in quell’area. La Corte stabilisce tre condizioni per definire “sufficiente” l’autonomia di un ente territoriale: a) l’ente deve avere per Costituzione uno status politico e amministrativo separato da quello del governo centrale (autonomia istituzionale) b) La misura deve essere adottata senza che il governo centrale possa intervenire in alcun modo per definirne il contenuto (autonomia decisionale) c) Le conseguenze finanziarie della misura non devono essere compensate da aiuti o sussidi ricevuti da un altro ente territoriale oppure dal governo centrale (autonomia finanziaria) La Corte ha poi affermato che gli obiettivi di solidarietà e riduzione delle disparità regionali possono essere obiettivi legittimi ma se, come nel caso delle Azzorre, la misura si applica a tutti, l’argomento non tiene dal momento che non è pensabile che gli svantaggi derivanti dall’insularità siano percepiti da tutti i soggetti che risiedono in un determinato territorio. British Aggregates Association v. European Commission T- 210/02 Si tratta del ricorso contro la Decisione della Commissione C (2002) 1478 Il caso: British Aggregates Association riunisce piccole società estrattive indipendenti nel Regno Unito. Gli aggregati sono materiali granulari inerti chimicamente, usati nelle costruzioni, producibili da rocce o sabbia di scavo o sottoprodotti di altri procedimenti. Il Regno Unito eleva una imposta sugli aggregati estratti dalla natura , così detti aggregati vergini, mentre esenta quelli che derivano da scarti di altre produzioni (differenziazione di trattamento: è selettività?). Obiettivo dell’imposta è la riduzione dei danni ambientali. È previsto un credito d’imposta per l’esportazione degli aggregati soggetti a tassazione. Decisione: la Commissione non rinviene alcun elemento di aiuto di Stato nel tributo dal momento che il diverso trattamento sarebbe stato giustificato dalla logica del sistema. Tribunale di Primo Grado: 1. partendo dall’affermazione per cui la selettività va considerata con riferimento allo schema generale nel quale si inserisce la misura da valutare, passa a definire un’imposta ambientale come quella la cui base imponibile ha un chiaro effetto negativo sull’ambiente (richiamando la Notice del 26 marzo 1997 sulla tassazione ambientale COM (97), 9 final, punto 11). È quindi una misura fiscale autonoma caratterizzata dall’obiettivo ambientale e dalla base imponibile specifica, e diretta a includere nel prezzo il costo ambientale (internalizzazione dell’estenalità negativa – correzione di un fallimento del mercato). La specificità della misura non implica la sua selettività perché non si può dire che i beni esenti usufruiscano di un vantaggio se non sono caratterizzati da esternalità. Il ragionamento del TPG si articola su alcuni passaggi: Discrezionalità dello Stato a introdurre imposte ambientali → i prodotti simili non tassati non godono di un beneficio . Commento : il ragionamento del TPG è corretto se simile fa riferimento a caratteristiche fisiche non se implica sostituibilità per i consumatori perché in quest’ultimo caso si avrebbe un vantaggio. 2. Il TPG afferma poi che l’esenzione dall’imposta ambientale non è paragonabile ad altre misure di esenzione fiscale già considerate aiuto di Stato (es. Spagna v. Commissione C 409/00; CETM v. Commissione T55/99; Diputaciòn Floral de A’lava v. Commissione T 127/99) proprio perché nel caso in esame l’imposta ambientale è uno schema autonomo di tassazione e non una deviazione da uno schema più generale. Il confronto viene fatto con il caso Adria-Wien (C- 143/99) nel quale c’era una esenzione delle imprese di servizi dall’imposta sulla elettricità rispetto alle imprese manifatturiere 3. Il TPG considera poi la questione dell’esenzione delle esportazioni. Questa dovrebbe assicurare eguale trattamento tra aggregati vergini prodotti in UK e quelli prodotti all’estero, considerato che quelli importati sono tassati. Secondo il TPG trattandosi di un’imposta indiretta l’esenzione delle esportazioni non conferisce alcun vantaggio. Commento: il problema è che se l’obiettivo è quello della tutela ambientale l’argomento usato dal TPG è contradditorio perché l’effetto dannoso sull’ambiente si determina anche se il materiale viene esportato. Aiuti regionali Articolo 107 paragrafo 3 lettere a) e c) permettono alla Commissione di dichiarare compatibili aiuti finalizzati allo sviluppo economico di regioni svantaggiate dell’Unione Lettera a) riguarda gli aiuti «deputati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vi sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di disoccupazione» Lettera c) «aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o talune regioni economiche sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse» Gli aiuti che rientrano in queste categorie sono definiti «aiuti a finalità regolare» Il 21 dicembre 2005 la Commissione europea ha adottato gli “Orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale 2007-2013” Riguardano gli aiuti agli investimenti e, in presenza di circostanze particolari, anche gli aiuti al funzionamento. Questa tipologia di aiuti, solitamente proibita, è ammessa solo come integrazione degli aiuti agli investimenti e quando questi ultimi, combinati con un sistema di aiuti orizzontali, a causa della gravità degli svantaggi strutturali di una regione non siano sufficienti a innescare un processo di sviluppo. Aiuti regionali: Destinatari → sono regioni specifiche finalità → di riequilibrare disparità regionali. Rientrano nella disciplina, oltre agli aiuti alle grandi imprese, quelli concessi alle piccole e medie imprese situate nelle regioni svantaggiate eccedenti il livello concesso alle Pmi situate in altre zone. Gli orientamenti della Commissione sostituiscono quelli del 1998, che sono stati in vigore nel periodo 2000-2006. Essi tengono conto della situazione successiva all’allargamento dell’Unione europea a venticinque Il 28 novembre 2007 la Commissione europea ha approvato la carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 presentata dall’Italia. Gli orientamenti definiscono i criteri che verranno seguiti dalla Commissione europea per valutare la compatibilità degli aiuti di Stato a finalità regionale con il mercato comune, in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c). Si applicano in tutti i settori dell’economia, con poche eccezioni, e fatte salve le norme specifiche vigenti in alcuni ambiti. Nel caso di imprese in difficoltà, eventuali aiuti possono essere concessi solo rispettando i requisiti degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione. Di regola, gli aiuti a finalità regionale devono essere concessi nel contesto di un regime multisettoriale “che sia parte integrante di una strategia di sviluppo regionale, con obiettivi chiaramente definiti”. Caso eccezionale di aiuti alla singola impresa o a un ambito limitato di attività, vi è l’onere in capo allo Stato membro di dimostrare che il progetto contribuisce a una strategia coerente di sviluppo regionale e non determina distorsioni inaccettabili alla concorrenza La Commissione limita la copertura in termini di popolazione in modo che: a. le regioni assistite siano significativamente meno di quelle non assistite b. non si vada oltre quanto strettamente necessario a coprire le regioni più svantaggiate nel territorio europeo c. nonché un numero ridotto di regioni svantaggiate rispetto alla media nazionale in ciascuno Stato membro. Negli orientamenti 2007-2013 la Commissione ha fissato al 42 per cento della popolazione UE-25 il limite complessivo di popolazione ammissibile. Una rete di sicurezza garantisce che nel periodo 2007-2013 per nessuno Stato membro la copertura in termini di popolazione scenda al di sotto del 50 per cento di quella che era garantita nel periodo 2000-2006. Cosa si intende per regione? Le regioni, nella disciplina in esame, non coincidono con quelle di cui all’articolo 131 della Costituzione italiana. Nella disciplina degli aiuti di Stato le regioni sono aree territoriali di diversa ampiezza identificate facendo riferimento alle unità territoriali per la statistica (acronimo Nuts da “Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica”). Vi sono più livelli di unità territoriali per la statistica: 1) Stato nazionale (Nuts 0), 2) macroaree sovraregionali quali, per l’Italia, Nordovest,Nordest, Centro, Sud e Isole (Nuts I), 3) aree territoriali più ristrette quali le regioni per l’Italia (Nuts II) 4) aree territoriali ancora più limitate, quali ad esempio le province italiane (Nuts III). L’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) riguarda gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di disoccupazione. Tali regioni sono quelle la cui situazione economica risulti “estremamente sfavorevole rispetto alla Comunità nel suo complesso” A quali regioni si applica l’articolo 107 paragrafo 3, lettera a)? Si tratta delle regioni corrispondenti al livello Nuts II (in Italia, livello regionale) in cui il Pil pro capite è inferiore al 75 per cento della media comunitaria. In Italia rientrano in questa categoria Campania, Puglia,Sicilia e Calabria. Alcune regioni hanno superato il livello del Pil pro capite necessario per accedere agli aiuti ex articolo 107, paragrafo 3, lettera a) per sole ragioni statistiche in seguito all’allargamento dell’Unione a venticinque Stati (da qui la definizione di “regioni ad effetto statistico”). Per tali regioni gli orientamenti era previsto un regime transitorio fino al 31 dicembre 2010. In quella data la Commissione ha riesaminato la loro situazione ammettendo alla deroga solo le regioni il cui Pil procapite si dimostrerà inferiore al 75 per cento della media UE-25. Se tale condizione non risulterà soddisfatta, tali regioni saranno ammesse alla deroga ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c). Per l’Italia, rientra tra le regioni ad effetto statistico la Basilicata Articolo 107, paragrafo 3, lettera c) fa riferimento agli “aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”. La deroga ha una portata più ampia rispetto a quella della lettera a): la sua applicazione non dipende infatti dalle specifiche condizioni economiche della regione. Esiste comunque un limite: l’alterazione delle condizioni degli scambi in seguito all’aiuto non deve avvenire in misura contraria al comune interesse In base a questo articolo la Commissione autorizza sovvenzioni destinate a promuovere lo sviluppo economico delle regioni di uno Stato membro che sono sfavorite rispetto alla media nazionale. Gli aiuti devono iscriversi in una politica regionale ben definita e rispettare il principio di concentrazione geografica. La selezione delle regioni ammissibili a questa deroga avviene in due fasi: 1. nella prima la Commissione determina un massimale di copertura di popolazione per ogni Stato membro; 2. nella seconda gli Stati selezionano le regioni interessate, sulla base dei criteri di ammissibilità fissati dalla Commissione. Determinazione della copertura ammissibile in termini di popolazione La Commissione deduce dal massimale del 42 per cento della popolazione UE-25 la copertura in termini di popolazione derivante dall’applicazione dei criteri per la deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) e quella per le regioni “ad effetto statistico”. La quota di popolazione rimanente viene assegnata agli Stati sulla base di tre criteri. 1. a ogni Stato è assegnata automaticamente una quota equivalente alla popolazione delle regioni che, già ammissibili in base alla definizione dell’articolo 107,paragrafo 3, lettera a) in base agli orientamenti del 1998, non lo sono più né rientrano nelle disposizioni previste per le regioni a effetto statistico. Si tratta di quelle regioni che avevano un Pil pro capite inferiore al 75 per cento della media UE-15 quando sono stati adottati gli orientamenti del 1998 e che sono cresciute oltre quel livello per ragioni economiche (cosiddette “regioni a sviluppo economico”). Questa assegnazione permette agli Stati membri di continuare a sostenere tali regioni in base all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c). . 2. Un’altra quota viene poi assegnata in base alla popolazione delle regioni a scarsa densità di popolazione (regioni geografiche a livello Nuts III, ossia in Italia le province, con una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per chilometro quadrato), per consentire agli Stati di continuare a sostenerle 3. La quota rimanente viene ripartita tra gli Stati membri in base a una formula che tiene conto delle disparità regionali all’interno dei singoli Stati membri, misurate in termini di livelli di Pil pro capite o livello di disoccupazione rispetto alla media nazionale. Le soglie di rilevanza sono poi ponderate per tenere conto della posizione relativa dello Stato membro rispetto alla media UE-25. Per gli Stati che si trovano in posizione relativamente avvantaggiata, le disparità interne devono essere più gravi per meritare copertura in base a questa regola. E’ prevista infine una rete di sicurezza per far sì che nessuno Stato membro perda più del 50 per cento della copertura in termini di popolazione rispetto a quella prevista in base agli orientamenti del 1998. Gli orientamenti richiedono agli Stati membri di selezionare le regioni ammissibili agli aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), in base a una serie di criteri individuati dalla Commissione volti ad assicurare la trasparenza e a garantire che la concessione degli aiuti non distorca gli scambi e la concorrenza in misura contraria all’interesse comune Nel dettaglio, la Commissione ritiene ammissibili: a) le regioni “a sviluppo economico” come in precedenza definite (l’Italia ha identificato come regione ammissibile in base a questo criterio la Sardegna, ma solo con il 55,1 per cento della popolazione, per evitare una riduzione eccessiva delle zone assistite centro settentrionali. Tutti i comuni del territorio sardo sono parzialmente coperti; b) le regioni a scarsa densità di popolazione che corrispondono al livello Nuts II con densità inferiore a 8 abitanti per km² o al livello Nuts III con densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km²12; c) le regioni che costituiscono zone contigue, con popolazione minima di almeno 100 000 abitanti, situate in regioni Nuts II e III che hanno un Pil pro capite inferiore alla media UE-25 oppure un tasso di disoccupazione superiore al 115 per cento della media nazionale (l’Italia ha individuato una zona denominata Abruzzo 2+Rieti); le regioni Nuts III con popolazione inferiore a 100 000 abitanti, Pil pro capite inferiore alla media UE-25 o un tasso di disoccupazione superiore al 115 per cento della media nazionale; e) le isole o altre regioni caratterizzate da analogo isolamento geografico(penisole, zone montagnose) che hanno un Pil pro capite inferiore alla media UE-25 o un tasso di disoccupazione superiore al 115 per cento della media nazionale (in Italia è stata individuato il comune di Castel di Sangro, in Abruzzo); f) le isole con popolazione inferiore a 5000 abitanti e altre comunità con meno di 5000 abitanti caratterizzate da analogo isolamento geografico; g) le regioni Nuts III o parti di esse limitrofe a una regione ammissibile al sostegno ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e le regioni Nuts III o parti di esse che hanno un confine territoriale oppure un confine con acque territoriali per meno di 30 chilometri con un paese che non è uno Stato membro dello Spazio economico europeo o dell’Efta (in Italia sono state individuate tre zone in Friuli,una in Molise e una nel Lazio); h) le regioni designate dallo Stato membro che costituiscono zone contigue, con popolazione minima di almeno 50000 abitanti, sottoposte a notevole mutamento strutturale o in grave declino rispetto a regioni comparabili. Gli Stati membri devono giustificare il ricorso a questa possibilità. In Italia sono state individuate otto regioni, (nelle aree “Piemonte-Valle d’Aosta”, “Veneto”,“Liguria”, Emilia Romagna”, “Abruzzo 1”, “Lazio 2”, “Lazio 3”, “Lazio 5 Forma degli aiuti Gli aiuti a finalità regionale vengono concessi per progetti di investimento iniziale, Il calcolo dell’aiuto avviene con riferimento ai costi degli investimenti risultanti dal progetto di investimento iniziale oppure ai costi salariali stimati dei posti di lavoro creati dall’investimento. L’aiuto può assumere varie forme Per avvio dei lavori non si intende lo studio di fattibilità, ma l’inizio di lavori di costruzione oppure il primo impegno a ordinare attrezzature. Se gli aiuti vengono calcolati in base ai costi di investimento o ai costi di acquisizione collegati a uno stabilimento, il beneficiario deve garantire un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili in una forma del tutto priva di sostegno pubblico .L’investimento deve essere mantenuto nella regione interessata per un minimo di cinque anni dopo il suo completamento. Se l’aiuto viene calcolato in base ai costi salariali, i posti di lavoro previsti devono essere occupati entro tre anni dal completamento dei lavori e ciascun posto di lavoro deve essere mantenuto nella regione interessata per almeno cinque anni da quando è stato occupato per la prima volta. Massimali d’aiuto per le grandi imprese Data la diversa natura e gravità dei problemi regionali cui fanno riferimento, le intensità di aiuto ammissibili differiscono a seconda che si riferiscano alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) o a quella di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c): nel primo caso sono infatti più elevate. Maggiorazione del massimale per piccole e medie imprese I massimali in termini di equivalente sovvenzione lordo possono essere maggiorati del 20 per cento per gli aiuti concessi alle piccole imprese e del 10 per cento per quelli concessi alle medie imprese. Spese ammissibili Aiuti calcolati in base ai costi di investimento Sono ammissibili le spese per terreni, fabbricati e impianti/macchinari; per le Pmi, sono ammissibili anche le spese relative a studi preparatori e consulenze purché non superino il 50 per cento dei costi sostenuti. Aiuti calcolati in base ai costi salariali Sono costi relativi ai nuovi posti di lavoro, vale a dire all’incremento netto, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, del numero dei dipendenti (intesi come unità di lavoro anno e cioè lavoratori subordinati a tempo pieno) impiegati direttamente nello stabilimento. Aiuti a grandi progetti di investimento Per grande progetto di investimento si intende un investimento iniziale che abbia un valore superiore a 50 milioni di euro. Per evitare l’elusione delle disposizioni contenute negli orientamenti, il progetto è considerato come unico se 1. è effettuato nell’arco di tre anni e 2. consiste di elementi di capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile. Per valutare l’indivisibilità economica, la Commissione tiene conto dei collegamenti tecnici, funzionali e strategici e della prossimità geografica. L’indivisibilità viene accertata a prescindere dal fatto che il progetto sia realizzato da una singola impresa o da più imprese che ripartiscono i costi o sostengono costi distinti nell’ambito di un unico progetto di investimento. Spesa ammissibile: la maggiore tra quella relativa ai costi di investimento e quella relativa ai costi salariali Regole per il cumulo degli aiuti Qualunque sia la fonte dell’aiuto (locale, regionale, nazionale o comunitaria), se vi è concomitanza tra più regimi di aiuto a finalità regionale o una combinazione con aiuti ad hoc, i massimali di intensità si applicano all’ammontare complessivo Per evitare l’elusione dei massimali, non sono cumulabili gli aiuti a finalità regionale con un aiuto de minimis per le stesse spese ammissibili. Aiuti al funzionamento. Condizioni: 1. lo Stato membro deve dimostrare la sussistenza di importanti svantaggi che possono essere compensati tramite aiuti di questo tipo; 2. gli aiuti devono essere giustificati in relazione al loro contributo allo sviluppo regionale 3. gli aiuti devono essere proporzionati allo svantaggio che intendono compensare. Devono inoltre essere temporanei e progressivamente ridotti E’ esclusa la possibilità di aiuti al funzionamento a favore del settore dei servizi finanziari o per attività infragruppo, data la scarsa probabilità che tali aiuti promuovano lo sviluppo regionale e l’elevato rischio di distorcere la concorrenza (a meno che non si inseriscano in regimi generali aperti a tutti i settori e siano destinati a compensare costi salariali e di trasporto supplementari). Sono esclusi anche gli aiuti volti a promuovere le esportazioni. Aiuti regionali compatibili: finanziamento dell’investimento iniziale Pil regionale in % del PIL UE 25 Massimali di aiuti per gli aiuti alle grandi imprese Massimali di aiuto per gli aiuti nelle regioni ultraperiferiche >75% 15% - 10% 40% <75% 30% 50% <60% 40% 60% <45% 50% nd Gli aiuti regionali 2007-2013 De minimis Aiuti di importanza minore: quelli che non hanno incidenza significativa sulla concorrenza e sugli scambi → non rientrano nell’ambito dell’articolo 107 paragrafo 1 → non soggetti a notifica Inizialmente nell’ambito degli aiuti alle PMI Primo regolamento del 2001 poi quello del 2006 valido nel periodo 20072013 Concessi a tutti i comparti economici escluse alcune eccezioni. Rispetto al sistema precedente include anche i trasporti (in seguito alla liberalizzazione) e la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (con limiti) Non si applica agli aiuti: 1. alle esportazioni 2. “non trasparenti” 3. alle imprese in difficoltà De minimis Aiuti fino a 200 000 euro per impresa nell’arco di tre esercizi finanziari (periodi rilevanti ai fini fiscali nello Stato di riferimento) Per evitare l’elusione della disciplina: 1. Divieto di divisione dell’aiuto che supera la soglia in parti più piccole che vi rientrano 2. Divieto di cumulo dell’aiuto de minimis con altri aiuti che si riferiscono agli stessi costi ammissibili Lo Stato deve informare l’impresa beneficiaria che l’aiuto concesso rientra nella disciplina de minimis, l’impresa deve comunicare altre eventuali sovvenzioni de minimis ottenute. Il alternativa lo Stato può istituire un registro nel quale iscrivere tutte le misure de minimis concesse Regolamento (CE) n.800/2008 Regolamento generale di esenzione. Le misure che vi rientrano sono considerate compatibili ex ante e quindi sottratte all’obbligo di notifica. Categorie di aiuto che vi rientrano: 1. Regionali 2. Per investimenti e occupazione a favore delle PMI 3. Imprese femminili 4. Tutela ambientale 5. PMI per consulenza e partecipazione a fiere 6. Capitale di rischio 7. Ricerca sviluppo e innovazione 8. Alla formazione 9. A favore di lavoratori svantaggiati e disabili Alcune esclusioni solite (esportazioni, imprese in difficoltà ecc.) Intensità d’aiuto al loro di imposte e altri oneri Per gli aiuti in più rate il tasso di interesse applicabile è quello al momento della concessione I costi ammissibili devono essere dimostrati in modo chiaro e suddivisi per voci Solo gli aiuti trasparenti possono accedere all’esenzione. Il criterio di trasparenza è definito per tipologie nel regolamento stesso (es. una sovvenzione un contributo in conto interessi lo sono; per le misure fiscali occorre che sia garantito un limite non superabile) Il cumulo è possibile tra aiuti esentati differenti purché non si superino le soglie relative ai diversi costi ammissibili Efficienza. L’aiuto deve avere un effetto di incentivazione. Ad esempio nel caso di aiuti a grandi imprese l’aiuto deve ad esempio determinare una riduzione dei tempi di esecuzione del progetto oppure aumentarne significativamente le dimensioni. Trasparenza e controllo. Lo Stato deve trasmettere le informazioni rilevanti alla Commissione entro 20gg dall’entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc e la Commissione controlla costantemente il rispetto del regolamento. Articolo 106 1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi. 2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione. 3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni. Articolo 106 Conclude la sezione dedicata alla concorrenza ma è diretta agli Stati Divieto di emanazione o mantenimento per imprese pubbliche o titolari di diritti speciali o esclusivi di misure contrarie al Trattato in particolare al principio di non discriminazione e alle regole di concorrenza Speciale responsabilità degli Stati nei rapporti con le loro imprese Il secondo paragrafo si occupa delle imprese incaricate di gestire servizi di interesse economico generale sottoponendole alle norme della concorrenza a meno che ciò non impedisca la missione loro affidata Questa previsione è una regola che dovrebbe comporre il possibile conflitto tra interessi diversi: quello alla fornitura di certi servizi e la tutela della concorrenza. È diventata particolarmente importante in seguito alla progressiva privatizzazione e liberalizzazione di certi settori in precedenza di intervento pubblico diretto Articolo 106 paragrafo 1 Impresa «ogni entità che svolge attività economica» cioè che offre beni o servizi sul mercato Escluso nel caso di attività esclusivamente solidaristica oppure coincidente con prerogative dei poteri pubblici (esempio giustizia o difesa nazionale) Impresa pubblica: derivata dalla disciplina sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati e loro imprese o all’interno di talune imprese (Direttiva trasparenza 25.6.1980 n.80 /723/CEE della Commissione) Influenza dominante dell’autorità pubblica per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria, della normativa che la disciplina Presunzione quando il potere pubblico detiene: Maggioranza del capitale; Maggioranza dei voti; Potere di designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza Imprese titolari di diritti speciali o esclusivi equiparate alle imprese pubbliche perché soggette all’influenza che può essere esercitata ad esempio minacciando la revoca del diritto Non è specificato che cosa significhi diritto speciale ed esclusivo ma si desume ad esempio dalle direttive sulla liberalizzazione. Esempio di diritto esclusivo : «riserva di esercizio di un servizio in una certa area geografica»; diritto speciale «limitazione del numero delle imprese o attribuzione di vantaggi che influiscono sulla capacità di altre imprese a fornire il servizio» (direttiva sulle comunicazioni satellitari ma criteri poi ripresi nelle altre direttive sulle telecomunicazioni) L’attribuzione di una esclusiva non è sufficiente a comportare un diritto esclusivo purché le imprese operino su mercati diversi (non ci sia cioè concorrenza) Diritti speciali presentano difficoltà definitorie. La specialità può essere formale nel provvedimento attributivo o derivare come effetto Eguaglianza di accesso ad una concessione e procedura oggettiva di selezione esclude la specialità Non sono speciali i diritti di proprietà intellettuale La misura statale non deve violare norme del Trattato come quelle di concorrenza. La norma è stata applicata con riferimento al divieto di abuso di posizione dominante ex articolo 102 del Trattato e solo raramente con riferimento alla violazione dell’ articolo 101 che vieta le intese restrittive della concorrenza. Articolo 106 + articolo 102 Perché la misura vìoli l’articolo 102 occorre che l’impresa pubblica: a) sia in posizione dominante; b) la misura obblighi a tenere comportamenti abusivi oppure abbia lo stesso effetto; c) tali effetti pregiudicano il commercio tra gli Stati membri a) È determinante l’estensione dell’esclusiva: se consente di operare come monopolista in un’area significativamente grande del mercato b) Non vengono colpite le pratiche poste in essere autonomamente dalle imprese (per esse basta l’articolo 102) ma solo quelle che derivano dall’esclusiva (dimostrare il nesso di causalità). L’attribuzione del diritto deve “obbligare” o almeno “indurre”, non è sufficiente che lo “renda possibile”. A volte la prova è presunta; altre volte la CdG si limita a valutare l’idoneità della misura a produrre certi effetti; altre volte valuta solo gli effetti. c) Pregiudizio : idoneità a pregiudicare in modo significativo il commercio Misure che attribuiscono il diritto speciale o esclusivo Inizialmente: la giurisprudenza attribuisce presunzione di legittimità alle misure volte a creare un monopolio legale In seguito: tale presunzione diventa relativa, occorre valutare gli effetti della misura Infine: indirizzo c.d. dell’ “abuso inevitabile” per cui la sola esistenza del diritto esclusivo può far concludere per la presenza dell’abuso Fattispecie di violazione 106 + 102 • • • l’impresa non è in grado di soddisfare la domanda del mercato Conflitto di interessi: l’impresa viene incaricata di funzioni di controllo sul mercato nel quale opera assieme ad altre imprese Estensione o rafforzamento della posizione dominante Articolo 106 paragrafo 2 Sistema binario: imprese si applicano le norme sulla concorrenza; non imprese, non si applicano Servizi pubblici verticalmente integrati rientrano nella seconda categoria; introdurre elementi di concorrenzialità fa rientrare nella prima → disincentivo ad aprire i servizi pubblici alla concorrenza Il concetto di SIEG dovrebbe risolvere il dilemma Molti Stati membri cercarono di ampliare l’ambito di applicazione dell’eccezione di cui all’articolo 106 paragrafo 2 enfatizzando il concetto di “servizio pubblico” Il concetto entra nell’articolo 16 del Trattato di Amsterdam del 1999 “Fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti. “ Da un lato “Fatti salvi” (articolo 86 è l’attuale 106) dall’altro “loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale” Il protocollo 14 interpretativo dell’articolo 16 parla di valori condivisi affermando l’ “ampio ed essenziale ruolo discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali” nella fornitura dei sieg … le differenze nei vari servizi… l’alto livello di qualità, sicurezza, disponibilità, eguaglianza di trattamento…” Articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali “Accesso ai servizi d'interesse economico generale. Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai trattati”. Non c’è definizione europea di che cosa sia un sieg 2 ragioni: 1. Autonomia degli Stati 2. Natura dinamica Dai documenti della Commissione (green paper, white paper ecc.) emergono alcune caratteristiche: Servizio universale;Continuità;Qualità del servizio;Disponibilità del servizio (accesso in diverse accezioni) “Servizi di natura economica sottoposti a specifici obblighi di servizio pubblico” Accesso garantito per tutti qualunque sia la situazione economica, sociale o geografica, per servizi di un certo livello di qualità e prezzo accessibile (servizio universale) Anche in questo caso un concetto dinamico e flessibile come quello di sieg A livello europeo il concetto è definito con riferimento ad alcuni settori come gas, elettricità, servizi postali,comunicazioni elettroniche Da queste indicazioni ne segue che : 1. Il concetto di servizio universale è dominante e caratterizzante i sieg 2. Gli obblighi possono essere imposti su tutti i soggetti del mercato o solo su alcuni 3. Servono per realizzare consenso per le liberalizzazioni Solo in alcuni casi però sieg e servizio universale coincidono Di solito il sieg si compone di tre parti: 1. Obblighi di servizio pubblico (universalità) 2. Elementi necessari a realizzare l’universalità (restrizioni c.d. ancillari) 3. Se necessario il regime di finanziamento (per rendere accessibile finanziariamente il servizio) In altri casi l’obbligo di servizio non riguarda l’universalità (dimensione territoriale) ma altri elementi. Ad esempio qualità e/o continuità del servizio (si pensi alla fornitura elettrica o all’acqua) Il sieg è collegato alla presenza di un fallimento di mercato. Se altri strumenti possono essere attivati dovranno esserlo in una logica di sussidiarietà e proprozionalità Il problema del finanziamento dei sieg: Acquisto sul mercato Produzione diretta dello Stato Incarico a impresa finanziata per gli extracosti sopportati. Come valutare la compensazione dei costi di servizio pubblico alla luce degli articoli 107 para. 1 e 106 para.2? se e a quali condizioni tale compensazione possa essere considerata aiuto di Stato e quando, in caso affermativo, un aiuto del genere possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106.2 in quanto necessario a permettere il raggiungimento degli obiettivi incardinati nella specifica missione assolta dal SIEG. Nel caso in cui non via sia aiuto vuol dire che il finanziamento ha un effetto di tipo paretiano, incrementa l’efficienza del sistema senza indurre posizioni di tipo monopolistico (“vantaggio”) in capo ad alcuna impresa; Nel caso dell’aiuto compatibile ex articolo 106 para.2, vuol dire che l’analisi costi benefici del finanziamento pubblico ha esito positivo nel senso che il vantaggio “privato” costituito in capo al beneficiario dell’aiuto è superato dagli effetti generali sul benessere che esso procura. La compensazione per gli obblighi di servizio pubblico nella prestazione di SIEG rientra nel primo o nel secondo caso? La situazione pre-Altmark Approccio dell’aiuto di Stato Approccio della compensazione Approccio del quid pro quo (Avv. Gen. Jacobs caso GEMO) Ritorno all’approccio dell’aiuto: Avv. Gen. Léger in Altmark il finanziamento è aiuto; se l’onere degli obblighi associati lo compensa si dichiara compatibile tesi dualistica (aiuto di Stato): la compensazione degli obblighi di servizio pubblico è sempre da considerarsi un aiuto e integra la fattispecie di cui all’articolo 107.1. Essa infatti crea un vantaggio in capo al beneficiario per il solo fatto di metterlo in una condizione diversa rispetto alle altre imprese; tale aiuto eventualmente può essere dichiarato compatibile con il Trattato in forza dell’articolo 106.2 L’effetto compensativo avrebbe la natura di “intenzione” dell’autorità pubblica che come tale non rileva nella valutazione dell’esistenza dell’aiuto che riguarda solo gli effetti dell’aiuto. tesi monistica : se il finanziamento pubblico si riduce alla mera copertura dei costi aggiuntivi che il concessionario deve sopportare in seguito all’attribuzione di obblighi di servizio, tale finanziamento non costituisce aiuto dal momento che non determina alcun vantaggio in capo al beneficiario La questione non ha meramente il carattere di disputa teorica; ha riflessi pratici di rilievo → obbligo di notifica sentenza Ferring (compensazione). Il caso riguardava una legge francese che concedeva uno sgravio fiscale ai grossisti di farmaci come compensazione di alcuni obblighi gravanti per legge su di loro. Si trattava dell’obbligo di tenere permanentemente uno stock di medicinali comprendente almeno nove decimi di tutti i medicinali in commercio; di soddisfare tutti i bisogni dei clienti abituali per almeno due settimane; e di garantire la distribuzione dei medicinali entro 24 ore dall’ordine ricevuto. La Corte ha sostenuto che lo sgravio non costituisce aiuto se corrisponde a dei costi aggiuntivi imposti per legge (requisito della “necessità”) e si limita a compensare quegli stessi costi nella misura in cui effettivamente gravano sull’impresa (requisito della “proporzionalità”). Problemi con l’approccio Ferring Problema dei costi: parte dei costi compensati può riguardare anche attività che vengono svolte secondo logica di mercato e quindi siano aiuti operativi chiaramente distorsivi rispetto alla concorrenza tra il beneficiario e le imprese rivali; occorrerebbe perciò che tutti i costi connessi agli obblighi di servizio pubblico siano “nuovi” costi confinati all’attività intrapresa. L’obbligo di servizio pubblico dovrebbe quindi riguardare attività da esercitare ex novo e non l’estensione di attività già esercitate. Nella maggior parte dei casi questo non accade basti pensare al fatto che gli obblighi di servizio riguardano spesso il servizio universale Assenza di convenienza economica: sarebbe difficile stabilire un collegamento inevitabile tra la definizione giuridica dell’obbligo a fare qualcosa e la sua effettiva contrarietà alla convenienza economica. Il fatto per cui certe attività vengono svolte in corrispondenza e in linea con un obbligo normativo non significa che non sarebbero state comunque esercitate anche senza quell’obbligo. Così nel caso di specie, alcuni grossisti potrebbero ben avere avuto comunque convenienza a mantenere un magazzino così ampio e a consegnare in tempi stretti i medicinali perché ciò permette di mantenere una posizione di maggiore competitività sul mercato Struttura del mercato: non esistono mercati in libera concorrenza “pura”: ogni mercato è in qualche misura regolamentato. Se la copertura dei costi imposti dall’obbligo regolamentare fosse generalizzata, verrebbe compromesso lo stesso funzionamento del sistema di controllo degli aiuti di Stato e in qualche modo svuotato l’articolo 107 Ruolo dell’articolo 106.2: la soluzione adottata in Ferring non risolverebbe il problema del rapporto tra 107 e 106.2 dal momento che non si capisce quale sarebbe l’ambito residuale di applicazione dell’eccezione prevista da quest’ultimo. Se infatti la compensazione è maggiore dei costi, l’aiuto non è compatibile in base all’articolo 106.2 dal momento che non è strettamente necessario allo svolgimento della tipica missione affidata; se è uguale o inferiore ai costi aggiuntivi viene classificato come non aiuto e quindi non si applicano né il 107 né il 106.2. Requisiti Altmark i. Esplicito mandato a svolgere il servizio pubblico specificatamente definito ii. La compensazione deve essere fissata ex ante in modo da evitare sovracompensazione iii. La compensazione deve coprire i costi netti aggiuntivi più il costo del capitale (profitto ragionevole) iv. Gara oppure compensazione basata sui costi di un’ impresa efficiente (well run) 1. Il beneficiario del finanziamento sia effettivamente incaricato del servizio e vi sia una chiara definizione degli obblighi di servizio pubblico. Secondo l’interpretazione corrente occorre che vi sia un atto di conferimento, la cui forma giuridica non è peraltro rilevante, e gli obblighi devono essere chiaramente specificati al fine di poter stabilire sia la necessità sia l’appropriatezza della compensazione. 2. La definizione della compensazione deve avvenire in base a parametri oggettivi e trasparenti fissati ex ante. Il riferimento al ricorso a “parametri oggettivi” implica che tali parametri forniscano criteri per poter misurare e quantificare la compensazione. 3. La compensazione non deve eccedere i costi netti aggiuntivi di fornitura del servizio tenuto conto delle entrate ottenuto dal gestore del servizio e garantendo un “ragionevole profitto” per la fornitura del servizio. 4. La scelta dell’operatore deve avvenire tramite procedura a evidenza pubblica oppure, in assenza di gara, scelta in base ai costi di un’impresa efficiente L’articolazione dei requisiti da parte della Corte nella sentenza Altmark permette di individuare tre tipologie di casi: 1) non aiuto: quella in cui la compensazione copre solo i costi dell’impresa efficiente (tutti e quattro i requisiti sono soddisfatti) 2) compatibilità ex articolo 106.2: quella in cui si coprono solo i costi degli obblighi di servizio ma l’impresa non è efficiente (soddisfazione dei primi tre requisiti Altmark) 3) aiuto incompatibile ex articolo 107.1: quella in cui si ha sovracompensazione . Analisi economica Già accennato alla differenza tra balancing test usato negli aiuti di Stato e il parametro del consumer welfare usato in antitrust. Ora analisi completa degli AdS richiederebbe tre stadi: 1. Calcolo del costo-opportunità privato 2. Calcolo del costo- opportunità pubblico 3. Total welfare = CS (surplus del consumatore) + PS (surplus del produttore) I primi due anelli sarebbero troppo complicati da valutare per cui ci si limita al terzo Analisi economica (terzo requisito Altmark) TOTAL WELFARE Δ TW = Δ CS + Δ π R + ∑i≠R π i Iniziamo da Δ π R (variazione dei profitti del beneficiario della misura) che può essere scomposto in: NC = costo netto aggiuntivo. Problema del calcolo: solitamente si utilizza il metodo del costo evitato. Un problema aggiuntivo consiste nel calcolo del margine di profitto ragionevole che può essere riferito alla remunerazione media del capitale in quel mercato, mercato però che può essere non concorrenziale (segue) F = finanziamento pubblico S = impatto finanziario “strategico”. Il contenuto non può essere definito ex ante. Può dipendere ad esempio dall’effetto reputazione che deriva all’impresa dal fatto di essere stata scelta come concessionaria del servizio di interesse generale. Problemi di identificazione e di valutazione. Si potrebbe “tipizzare” le principali ipotesi per l’analisi economica occorre quindi prendere in considerazione e valutare queste variabili Δ π R = (F – NC) + S Il terzo requisito Altmark considera solo il rapporto tra F e NC. Quali conseguenze di questo? Se F = NC l’impatto complessivo (vantaggio per il beneficiario) deriverà dal segno e dalla grandezza che assumerà S Se F > NC ma < NC + S allora appare che vi sia un vantaggio dove in realtà non c’è (falso positivo) Se F < NC ma > NC + S allora appare che non vi sia un vantaggio dove in realtà c’è (falso negativo) Altre componenti della formula del total welfare: l’impatto sul benessere dei consumatori (Δ CS): particolari problemi nel caso dei sieg. Si può pensare che la loro fornitura sia sempre di incremento del benessere dei consumatori (tipo bene pubblico) ma ciò vale in linea generale teorica. Occorre infatti valutare la fornitura di “quel” sieg a “quelle” condizioni e soprattutto considerare che la fornitura comporta un costo. Le condizioni di fornitura (accesso, qualità ecc.) possono essere inadeguate o controproducenti nel tempo, occorre quindi una analisi prospettica gli “effetti esterni” sui concorrenti ∑i≠R π i: sono strettamente correlati a S ma non coincidono nel senso che se il mercato è monopolizzato, ad esempio, un incremento di S non determina un corrispondente decremento per i concorrenti. Secondo l’analisi economica una semplice compensazione che copra i costi netti può avere effetti sia di incremento che di decremento del benessere complessivo e deve essere valutata nel concreto (effect based) Il problema è che una analisi completa è costosa e quindi occorre compensare l’economicità della regola di decisione con le probabilità di errore. Il quarto requisito Altmark (non aiuto): l’efficienza Procedura a evidenza pubblica oppure fissazione dell’ammontare con riferimento ai costi dell’impresa efficiente. Al gara deve selzionare chi è in gradi di fornire il servizio al “minor costo per la collettività” : però non è chiarito cosa ciò significhi in concreto (efficienza assoluta o relativa alla concreta situazione di mercato?). Utilizzo della gara l’esito di efficienza dipende dal tipo di gara prescelto. Solo in linea teorica vale il teorema dell’equivalenza (in media lo stesso esito da qualunque tipo di gara). Sia la gara aperta sia quella “chiusa” (sealed bid”) si sono rivelate vulnerabili a fenomeni collusivi. La ripetizione dell’asta evita il consolidamento di posizioni monopolistiche ma favorisce fenomeni di segnalazione e punizione di chi eventualmente violasse l’accordo. Le aste aperte con prezzo crescente possono determinare restrizioni all’ingresso (il primo che fa l’offerta può essere ritenuto quello che poi rilancerà scoraggiando alcuni a rilanciare). L’asta può premiare il soggetto più propenso al rischio e non il più efficiente. Il Pacchetto Altmark Sui requisiti della sentenza Altmark la Commissione ha sviluppato una disciplina che comprende: Una comunicazione che chiarisce alcune nozioni rilevanti per l’applicazione della disciplina sugli aiuti ai sieg (escludere che vi sia aiuto) Una decisione della Commissione che stabilisce le condizioni per l’esenzione dall’obbligo di notifica (applicazione dell ’articolo 106, para.2) Una comunicazione per indicare i criteri per la valutazione degli aiuti notificati (c.d. framework) Un regolamento de minimis ad hoc per i sieg Comunicazione 2012/C 8/04 (non aiuto) Chiarimento di alcune nozioni ripartendo dalla definizione di impresa e di attività economica. Si ribadisce che l’attività economica è quella di offerta di beni e servizi sul mercato. Sono non economiche le attività che esplicano poteri dello Stato Per altre attività: Sicurezza sociale → differenza tra regimi basati sul principio di solidarietà e regimi economici. Per definire i primi si tiene conto: iscrizione obbligatoria al regime; scopo di lucro; autonomia delle prestazioni dal contributo versato; non neessaria proporzione tra importo della prestazioni versate e redditi dell’assicurato; controllo dello Stato sul regime. I secondi sarebbero caratterizzati da: facoltatività dell’iscrizione; capitalizzazione; scopo di lucro; prestazioni complementari al regime di base. Assistenza sanitaria: se gli ospedali sono integrati nel ssn, direttamente finanziati da risorse statali; prestano servizi gratuiti in base al principio di universalità → non impresa. Un’attività economica se ancillare a una chiaramente non economica viene assorbita da quest’ultima es. acquisto di beni per rifornire un’attività solidarista. Se invece la prestazione ospedaliera o di assistenza avviene contro prezzo non si può escludere la natura economica anche se offerta da ospedale pubblico (indifferenza della veste giuridica). A maggior ragione sono economiche le attività di farmacie indipendenti, medici indipendenti ecc. Istruzione: carattere non economico nel caso di inquadramento nel sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato anche se vi sia condivisione di costi col privato (tasse scolastiche). Solo se il finanziamento è prevalentemente a carico dei genitori l’attività si considera economica. Primo requisito Altmark: atto di incarico Atto d’incarico: l’atto, che può avere qualunque veste giuridica, deve precisare almeno : a) l’oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico; b) l’impresa ed eventualmente i territori interessati; c) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati all’impresa affidataria; d) i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione; e) le modalità per evitare le sovracompensazioni e per il loro eventuale recupero. Secondo requisito Altmark: che i parametri per il calcolo della compensazione siano previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. Non è necessario calcolare la compensazione in base a una formula specifica (ad esempio, un determinato prezzo per passeggero o simili). E’ sufficiente che il metodo di calcolo sia chiaro dall’inizio. Se l’autorità decide di compensare tutte le voci di spesa, deve previamente determinare come individuare e calcolare tali spese. Se la compensazione comprende anche un utile ragionevole, l’atto d’incarico deve stabilire i criteri per il calcolo di tale utile. Se è prevista la revisione dell’importo della compensazione durante il periodo, l’atto d’incarico deve specificare le modalità della revisione e l’eventuale impatto sul totale della compensazione. Se il SIEG è attribuito mediante gara, il metodo di calcolo della compensazione deve essere inserito nelle informazioni trasmesse a tutte le imprese che intendono parteciparvi Terzo requisito Altmark: la compensazione non ecceda i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio tenuto conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole. Per margine di utile ragionevole secondo la Commissione si deve considerare il tasso di remunerazione del capitale richiesto da un’impresa media per valutare se prestare o meno il servizio di interesse economico generale per il periodo dell’incarico, tenendo conto del rischio che dovrebbe affrontare. Tale tasso di remunerazione del capitale è il tasso di rendimento interno sul capitale investito per il tempo della durata del progetto ovvero il tasso di rendimento interno sui flussi di cassa del contratto. Per quanto possibile va calcolato con riferimento a tipi simili di contratti di servizio pubblico in condizioni di concorrenza (ad esempio affidati attraverso una procedura d’appalto). Se mancano termini di confronto più prossimi, si può fare riferimento a imprese analoghe in altri Stati membri o in altri settori assimilabili, tenendo conto delle differenze. Quarto requisito Altmark: procedura a evidenza pubblica o analisi dei costi di un’impresa media gestita in modo efficiente. La sentenza Altmark richiede che la procedura sia idonea a individuare il candidato in grado di fornire il servizio al “minor costo per la collettività”. Per la Commissione una procedura aperta conforme alle condizioni previste dalle norme sugli appalti pubblici è sempre idonea. Una procedura ristretta può soddisfare il quarto requisito Altmark purché non impedisca senza validi motivi agli operatori interessati di presentare un’offerta. Il dialogo competitivo o la negoziazione con pubblicazione del bando di gara solo in casi eccezionali, perché danno un ampio margine di discrezionalità all’autorità aggiudicatrice e possono limitare la partecipazione degli operatori interessati. La negoziazione senza pubblicazione del bando di gara, al contrario, non è mai considerata idonea. criteri di aggiudicazione “prezzo più basso” è sempre ritenuto adeguato, “offerta economicamente più vantaggiosa” è idoneo solo se i criteri di aggiudicazione, inclusi quelli ambientali e sociali: 1. sono strettamente collegati con l’oggetto del servizio fornito; 2. consentono di selezionare, attraverso una concorrenza effettiva, l’offerta economicamente più vantaggiosa che corrisponde al valore di mercato. L’autorità aggiudicatrice può attribuire rilievo ai profili relativi alla qualità del servizio in due diversi modi: 1. definendo standard qualitativi che devono essere soddisfatti da tutti gli operatori; 2. tenendo conto, nella decisione di aggiudicazione, degli aspetti qualitativi relativi alle diverse proposte. In mancanza di una gara idonea a soddisfare il quarto requisito, l’esistenza di una remunerazione di mercato generalmente accettata fornisce il miglior parametro per fissare la compensazione. In assenza di tale remunerazione di mercato, determinare l’importo della compensazione “sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e dotata dei mezzi necessari avrebbe dovuto sostenere per adempiere gli obblighi di servizio” è volta a garantire che non siano presi come riferimento “i costi elevati di un’impresa non efficiente”. La Commissione, senza spingersi a fornire una definizione di impresa gestita in modo efficiente, suggerisce di applicare criteri oggettivi, “economicamente riconosciuti come rappresentativi di una gestione efficiente”. La sola realizzazione di utili non è ritenuta sufficiente a dimostrare che l’impresa è gestita in modo efficiente. Il concetto di “impresa gestita in modo efficiente” comporta il rispetto dei principi contabili vigenti a livello nazionale, internazionale o nell’Unione. Il richiamo all’impresa media implica che esista un numero sufficiente di imprese (situate nello stesso Stato o anche in altri Stati membri) i cui costi possono essere presi in considerazione. Non possono essere considerate le imprese in monopolio o che ricevono una compensazione degli obblighi di servizio a condizioni che non rispettano il diritto dell’Unione, perché i costi di queste imprese possono essere superiori al normale. I costi a cui fare riferimento sono tutti quelli attinenti alla fornitura del SIEG: i costi diretti necessari e, nel caso delle imprese che svolgono anche altre attività, un contributo adeguato per coprire i costi indiretti comuni. Per “impresa adeguatamente dotata di mezzi necessari” si intende l’impresa immediatamente in grado di adempiere gli obblighi di servizio pubblico. decisione 2012/21/UE della Commissione europea Stabilisce le condizioni alle quali le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico a imprese incaricate della gestione di SIEG che costituiscono aiuto di Stato sono esentate dall’obbligo di notifica preventiva (articolo 108, paragrafo 3) perché sono considerate compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE la decisione si applica alle compensazioni di importo limitato 15 milioni annui il limite di importo della compensazione Per i trasporti aerei e marittimi ( non si applica al settore dei trasporti terrestri) la decisione si applica: a) alle compensazioni per la prestazione di SIEG relativi a collegamenti aerei o marittimi con le isole e traffico annuale medio non superiore a 300.000 passeggeri nei due esercizi precedenti quello in cui è stato affidato il SIEG; b) alle compensazioni per la prestazione di SIEG relativi a aeroporti e porti con un traffico annuale medio non superiore a 200 000 passeggeri per gli aeroporti e a300 000 passeggeri per i porti nei due esercizi precedenti quello in cui è stato affidato il SIEG. Si applica senza limiti relativi all’importo dell’aiuto: a) alla compensazione per la prestazione di SIEG da parte di ospedali che forniscono cure mediche, compresi ove del caso, servizi di emergenza; b) alla prestazione di SIEG rispondenti a esigenze sociali in materia di assistenza sanitaria, assistenza di lunga durata, servizi per l’infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato del lavoro, edilizia sociale e assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili purché qualificabili come “essenziali” Per l’applicazione della decisione rileva la durata del periodo d’incarico: la decisione si applica se il periodo durante il quale l’impresa è incaricata della gestione dei SIEG non supera dieci anni Se durante il periodo dell’incarico per qualche motivo non sono più rispettate le condizioni individuate dalla decisione, viene meno il beneficio dell’esenzione e la compensazione va notificata a norma dell’articolo 108, paragrafo 3. deve esserci atto di conferimento e non sovracompensazione. Il costo da prendere in considerazione per evitare la sovracompensazione è il costo netto, calcolato, in alternativa: a) come differenza tra i costi sostenuti per la gestione del SIEG e le entrate; b) come differenza tra costo netto sostenuto in presenza e in assenza dell’obbligo di servizio. A tal fine vanno considerate anche le eventuali minori entrate causate dall’introduzione dell’obbligo di servizio, ad esempio a causa di tariffe regolamentate. Quando l’impresa svolge anche altre attività oltre al SIEG, i costi imputati al SIEG possono includere, oltre a tutti i costi diretti connessi alla gestione del servizio, una quota adeguata dei costi comuni al SIEG e ad altre attività. Possono essere inclusi anche i costi connessi ad investimenti, ad esempio relativi a infrastrutture, quando risultano necessari per la gestione del SIEG. Nelle entrate da detrarre dai costi al fine di ricavare il costo netto vanno inclusi, oltre a tutte le entrate percepite grazie al SIEG e a prescindere dalla loro qualificazione come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del trattato, anche: a) eventuali profitti eccedenti il margine di utile ragionevole derivanti al gestore da diritti speciali o esclusivi connessi ad attività diverse dal SIEG per il quale è concesso l’aiuto; b) eventuali altri benefici attribuiti dallo Stato Un’impresa che svolge altre attività godendo di diritti speciali o esclusivi o altri benefici da parte dello Stato dovrà essere compensata meno di altri concorrenti (problemi concorrenza?). Nel fissare il margine di utile ragionevole gli Stati possono introdurre elementi di incentivazione connessi alla qualità del servizio e a incrementi dell’efficienza produttiva. L’atto di incarico può quindi prevedere variazioni in aumento o diminuzione della compensazione a seconda della misura in cui sono raggiunti obiettivi di qualità o di efficienza, indicando il metodo di calcolo utilizzato. Coinvolgimento degli Stati membri nel processo volto a garantire il rispetto della decisione: sono tenuti ad assicurare che la compensazione risponda alle condizioni stabilite nella decisione e devono essere in grado di fornirne prova alla Commissione su richiesta di quest’ultima. Devono effettuare o provvedere affinché siano effettuate da altri soggetti verifiche periodiche dell’assenza di sovracompensazione almeno ogni tre anni nel corso del periodo di incarico e al termine del periodo. Dato che non c’è notifica la Commissione controlla ex post Framework Riguarda le compensazioni che costituiscono aiuti di Stato e sono soggette a notifica preventiva in quanto non coperte dalla decisione 2012/21/UE. Il rispetto della direttiva 2006/111/CE sulla trasparenza finanziaria e delle norme dell’Unione in materia di appalti sono presupposti imprescindibili per poter considerare l’aiuto compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 106, paragrafo. Atto di conferimento e altre condizioni. Il periodo non è stabilito in linea di principio essa non deve superare il tempo necessario per ammortizzare l’”attività più significativa” (most significant assets)necessaria per la fornitura del SIEG. La formulazione lascia un margine di interpretazione: ragionevolmente si deve fare riferimento agli assets che caratterizzano l’attività. Si utilizza il metodo del costo evitato o, se non è possibile, quello dei costi attribuiti cioè la differenza tra ricavi e costi del fornitore del servizio soggetto a obblighi di servizio pubblico Margine di utile ragionevole: tasso di remunerazione del capitale richiesto da un’impresa media per valutare se prestare o meno il servizio di interesse economico generale per il periodo dell’incarico tenendo conto del livello di rischio, che dipende dal settore interessato, dal tipo di servizio e dalle caratteristiche del sistema di compensazione. A prescindere dall’indicatore scelto, lo Stato membro deve essere in grado di fornire alla Commissione le prove che l’utile previsto non eccede tale soglia Gli Stati membri, nel definire il metodo di compensazione, devono introdurre incentivi a favore di una prestazione efficiente di SIEG di elevata qualità, a meno che l’introduzione di tali incentivi non sia possibile o opportuna e ciò venga debitamente dimostrato dallo Stato membro regolamento (UE) n. 360/2012 (de minimis) Gli aiuti non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 107 paragrafo 1 se: 1. il destinatario è incaricato di sieg 2. l’importo per beneficiario non supera i 500 000 euro nell’arco di tre esercizi 3. finanziari. 4. gli aiuti devono essere “trasparenti”, il che significa che l’equivalente sovvenzione lordo deve essere calcolabile con precisione ex ante 5. il cumulo: a) è ammesso con aiuti previsti da altri regolamenti de minimis fino al massimale di 500 000 euro fissato dal regolamento b) non è ammesso per gli stessi costi ammissibili con altri aiuti se in tal modo si superano i massimali c) non è ammesso con altre compensazioni ricevute per lo stesso SIEG, anche se tali compensazioni non costituiscono aiuto di Stato in base alla giurisprudenza Altmark o sono considerate compatibili con il mercato interno a norma della decisione 2012/21/UE o del framework