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CONTROLLI A DISTANZA - FISAC CGIL Alessandria

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CONTROLLI A DISTANZA - FISAC CGIL Alessandria
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
I CONTROLLI A DISTANZA
Ottobre 2015
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
Art. 4 Legge n. 300: Formulazione precedente
Art. 4 - Divieto dell’uso di impianti audiovisivi
1. È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre
apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dell’attività dei lavoratori.
2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano
richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero
dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la
possibilità di controllo a distanza dell’attività dei
lavoratori, possono essere installati soltanto previo
accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure,
in mancanza di queste, con la commissione interna. In
difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro,
provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra,
le modalità per l’uso di tali impianti.
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
Art. 4 Legge n. 300: Formulazione precedente
3. (…).
4. Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro, di cui ai
precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di
queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei
lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere,
entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
Art. 4 Legge n. 300: Schema formulazione precedente
Vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per
finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori
NECESSARIO
Accordo sindacale o (in mancanza)
Autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro
(a cui competeva dettare eventualmente
le modalità per l’uso degli impianti)
Contro i provvedimenti della DTL possibilità di ricorso sia da parte
del datore di lavoro sia da parte del sindacato aziendale al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
Art. 4 Legge n. 300: Cosa è cambiato
È cambiato il titolo dell’articolo.
Quanto previsto in tema di impianti audiovisivi è
ora racchiuso in unico comma (comma 1) a cui
fanno tuttavia seguito due ulteriori commi.
Vediamo il nuovo testo del comma 1:
• si riduce la facoltà di intervento della DTL
• scompare la possibilità di ricorso
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
Art. 4 Legge n. 300: Attuale formulazione c. 1
Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (nuovo titolo dell’Art. 4)
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la
possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono
essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e
produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio
aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo
stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle
rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese
con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di
cui al periodo precedente possono essere installati previa
autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa,
nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di
competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del
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lavoro e delle politiche sociali.
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
Art. 4 Legge n. 300: Schema attuale formulazione c. 1
Impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la
nel caso di imprese con unità
possibilità di controllo a distanza dei
lavoratori
produttive ubicate in più province
NECESSARIO
o in più regioni, l’accordo può
essere stipulato dalle associazioni
Accordo sindacale o (in mancanza)
sindacali
più
Autorizzazione della Direzione territoriale
del comparativamente
lavoro o
rappresentative sul piano
(in caso di imprese con unità produttive
nazionale
situate in più province e/o regioni)
del Ministero del lavoro
Possibilità di ricorso: NON PREVISTA
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
Art. 4 Legge n. 300:
come è cambiato rispetto agli impianti audiovisivi
NECESSARIO
Accordo sindacale o
(in mancanza) Autorizzazione della DTL
(a cui competeva dettare eventualmente
le modalità per l’uso degli impianti)
NECESSARIO
Accordo sindacale o (in mancanza)
Autorizzazione della DTL o
(in caso di imprese con unità produttive
situate in più province e/o regioni)
del Ministero del lavoro
Contro i provvedimenti della DTL possibilità
di ricorso sia da parte del datore di lavoro
sia da parte del sindacato aziendale al
Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale
Possibilità di ricorso: NON PREVISTA
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
Art. 4 Legge n. 300: I nuovi commi 2 e 3
Strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa
Strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli
strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la
prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione
degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono
utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a
condizione che sia data al lavoratore adeguata
informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di
effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto
disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
Art. 4 Legge n. 300: I nuovi commi 2 e 3
Strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa
Strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
agli strumenti utilizzati dal lavoratore per
rendere la prestazione lavorativa e agli
strumenti di registrazione degli accessi e
delle presenze.
l’accordo sindacale o
l’autorizzazione
ministeriale non sono
necessari … pur se dagli
stessi derivi anche la
possibilità di un
controllo a distanza del
lavoratore
Comprese
le sanzioni
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono
utilizzabili
disciplinari
a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione
chefino
sia al
licenziamento
data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso
degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
Art. 4 Legge n. 300: I nuovi commi 2 e 3
Strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa
Strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze
COMPUTER, TABLET, TELEFONINI, BADGE & C.
Quindi ancora PIÙ GRAVI sono le novità introdotte in
relazione all’uso di COMPUTER, TABLET, TELEFONINI,
GPS aziendali vale a dire gli “strumenti utilizzati dal
lavoratore per rendere la prestazione lavorativa” e
CARTELLINI o BADGE per l’accesso.
Per tali strumenti “l’accordo sindacale o l’autorizzazione
ministeriale non sono necessari … pur se dagli stessi
derivi anche la possibilità di un controllo a distanza del
lavoratore” (dalla Relazione illustrativa del Governo)
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
Art. 4 Legge n. 300: I nuovi commi 2 e 3
Strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa
Strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze
COMPUTER, TABLET, TELEFONINI, BADGE & C.
VIENE QUINDI CANCELLATA OGNI EFFETTIVA
POSSIBILITÀ DI INTERVENTO DA PARTE SINDACALE
PROPRIO NELL’AMBITO IN CUI POSSONO REALIZZARSI I
CONTROLLI PIÙ SUBDOLI E INVASIVI.
Le informazioni raccolte potranno essere utilizzate “a
tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”
(comprese le sanzioni disciplinari fino al licenziamento).
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
Art. 4 Legge n. 300: I nuovi commi 2 e 3
Strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa
Strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze
COMPUTER, TABLET, TELEFONINI, BADGE & C.
Unico vincolo:
Deve essere data al lavoratore adeguata informazione
delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione
dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dalla
normativa sulla Privacy.
Condizione considerata insufficiente dallo stesso
Garante che ha inviato raccomandazioni puntualmente
inascoltate.
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
Art. 4 Legge n. 300: Schema attuale formulazione
SINTESI DELLA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTROLLI A DISTANZA
Impianti audiovisivi e altri strumenti
dai quali derivi anche la possibilità di
controllo a distanza dei lavoratori
NECESSARIO
Accordo sindacale o (in mancanza)
Autorizzazione della Direzione
territoriale del lavoro o
(in caso di imprese con unità
produttive
situate in più province e/o regioni)
del Ministero del lavoro
Computer, tablet, telefonini
messi dall’azienda a
disposizione dei dipendenti
Badge e altri strumenti per
misurare accessi e presenze al
lavoro
NON SONO NECESSARI
NÉ ACCORDO SINDACALE
NÉ AUTORIZZAZIONE
DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO O
DEL MINISTERO DEL LAVORO
Le informazioni raccolte potranno essere utilizzate “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”.
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
Considerazione conclusiva
La «filosofia» che si vuole affermare è quella che
pretende di affidare tutte le questioni inerenti al
lavoro alle imprese, estromettendo qualsiasi
soggetto a cui il lavoratore prima poteva rivolgersi a
tutela dei propri diritti, a partire dal Sindacato (non
a caso oggetto di continui tentativi di
delegittimazione e denigrazione).
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
Considerazione conclusiva
Si vuole far diventare il datore di lavoro depositario di
un potere assoluto:
• dare il lavoro e toglierlo
D.Lgs. n. 23/2015 sul cosiddetto contratto a tutele crescenti,
in vigore dal 7 marzo 2015*
• dare le mansioni e cambiarle
D.Lgs. n. 81/2015 contenente la revisione della disciplina delle mansioni,
in vigore dal 25 giugno 2015*
• decidere se, come e chi controllare
D.Lgs. n. 151/2015 contenente disposizioni di razionalizzazione e semplificazione
delle procedure e degli adempimenti, in vigore dal 24 settembre 2015*
Adesso sì che il Paese è moderno!
* Sono tutti decreti attuativi del Jobs Act
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