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Atti del Convegno.

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Atti del Convegno.
LA CESSIONE DELLE
QUOTE SOCIETARIE
Trasferimento di quote
La sintesi normativa
Quote di partecipazione
Le partecipazioni dei soci, salvo diverse determinazioni
dell’atto costitutivo, sono determinate in misura proporzionale
al conferimento.
Nel caso di comproprietà della partecipazione i diritti dei
comproprietari possono essere esercitati da un
rappresentante comune
Trasferimento di quote
La sintesi normativa
Le partecipazioni societarie possono essere liberamente
trasferite per atto tra vivi e per successione a causa di
morte salvo che l’atto costitutivo della società non
disponga diversamente.
L’atto costitutivo della società può:
a) Prevedere l’intrasferibilità della partecipazione;
b) Subordinare il trasferimento al gradimento di organi
sociali, di soci o di terzi.
c) Prevedere condizioni o limiti al trasferimento;
d) Possibilità per il socio o per i suoi eredi di esercitare il
diritto di recesso.
Trasferimento di quote
La sintesi normativa
•
Efficacia e pubblicità
1.
Il trasferimento delle partecipazioni avviene sulla base di un
contratto;
Il contratto di trasferimento può avere forma scritta o anche
verbale;
Il trasferimento della partecipazione di fronte alla società avviene
con il deposito presso l’ufficio del registro delle imprese;
Per poter procedersi al deposito dell’atto la sottoscrizione deve
essere autenticata;
Nel caso in cui la quota venga trasferita con più contratti a più
persone quella che per prima ha effettuato in buona fede
l’iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre anche se
il suo titolo è di data posteriore.
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Trasferimento di quote
La sintesi normativa
L’espropriazione della quota societaria
La quota societaria può essere espropriata;
a) Il pignoramento avviene mediante notificazione al debitore e alla società;
b) per rendere il pignoramento pubblico si dovrà poi procedere all’iscrizione
nel registro delle imprese;
c) l’ordinanza del giudice che dispone la vendita deve essere notificata alla
società;
d) se il creditore non si accorda con il debitore si procede alla vendita della
partecipazione nella forma della vendita all’incanto;
e) se entro dieci giorni dall’aggiudicazione la società presenta un altro
acquirente, la vendita è priva di effetto nei confronti dell’aggiudicatario
laddove il prezzo offerto sia lo stesso.
f) le disposizione di cui sopra si applicano anche nel caso di fallimento del
socio.
Trasferimento di quote
La sintesi normativa
Pegno, usufrutto, sequestro
La partecipazione può formare oggetto di
pegno, usufrutto e sequestro.
Trasferimento di quote
La sintesi normativa
La responsabilità del venditore la
partecipazione
•
•
•
Il venditore è responsabile in solido con
l’acquirente per i versamenti non effettuati.
L’obbligazione di pagamento è di anni 3 (tre)
dall’iscrizione del trasferimento nel registro
delle imprese;
Preventiva richiesta di pagamento al socio
moroso prima di richiedere il pagamento
all’acquirente.
Trasferimento di quote
La sintesi normativa
•
Recesso del socio
1.
Nel contratto di società a tempo indeterminato il diritto di recesso
compete al socio in ogni momento;
Diritto del socio recedente a vedersi rimborsata la propria partecipazione
in proporzione del patrimonio sociale;
La determinazione del patrimonio sociale è determinata sulla base del
valore di mercato al momento dell’atto di recesso;
In caso di contestazione sul valore da attribuire lo stesso verrà effettuato
da un esperto nominato dal Tribunale con una relazione giurata;
Obbligo di rimborsare la partecipazione entro 180 giorni dalla
dichiarazione di recesso.
Se non è possibile rimborsare il socio recedente sia con utilizzo di riserve
disponibili sia riducendo il capitale sociale, la società viene posta in
liquidazione;
Il recesso, se esercitato, rimane privo di efficacia se viene deliberato lo
scioglimento della società.
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7.
Trasferimento di quote
La sintesi normativa
Operazioni sulle proprie partecipazioni
In nessun caso la società può accordare
prestiti o fornire garanzie per l’acquisto di
proprie partecipazioni.
CESSIONE DI PARTECIPAZIONI
Avviene mediante contratto di vendita
ai sensi dell’art. 1470 c.c. e ss.
(forma scritta forma orale)
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Azioni
artt. 2346-2362 c.c.
Quote di S.r.l.
artt. 2468-2474 c.c.
Cosa viene traslato?
• DIRITTI AMMINISTRATIVI
SONO CONNESSI ALLA
POSSIBILITA’ DI ESPRESSIONE
DELLA PROPRIA VOLONTA’
NELL’AMBITO SOCIETARIO
• DIRITTI PATRIMONIALI
RIGUARDANO I DIRITTI AL
PERCEPIMENTO DEGLI UTILI E
QUELLI CONSEGUENTI ALLA
LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’
MODALITA’ DI CESSIONE
COME ABBIAMO AVUTO MODO DI VEDERE, PUO’ AVVENIRE SIA IN
FORMA SCRITTA CHE PER VIA ORALE, MA QUALI SONO LE MODALITA’
TIPICHE ATTRAVERSO LE QUALI IL SOCIO CEDENTE PUO’ RENDERE
“INATTACCABILE” LA VENDITA?
LA PROCEDURA CHE
TRADIZIONALMENTE E’
RICONOSCIUTA COME LA PIU’
EFFICACE E’ LA FORMA
CARTACEA SOTTOSCRITTA
DAVANTI AL NOTAIO
IL D.L. 112/2008,
PREVEDE INOLTRE LA
POSSIBILITA’ DI SOTTOSCRIVERE
L’ATTO DI COMPRAVENDITA
MEDIANTE FIRMA DIGITALE PER IL
TRAMITE DI UN INTERMEDIARIO
ABILITATO
IL SOCIO HA 30 GIORNI DI TEMPO DALLA
SOTTOSCRIZIONE PER ISCRIVERE
L’ATTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE
LE CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI CESSIONE
1)
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Il contratto di cessione, specialmente nei casi in cui
viene traslata una partecipazione di maggioranza o
totalitaria, può essere gravato da diverse clausole:
di garanzia;
di gestione;
di accesso;
di prezzo;
di compensazione;
di divieto di concorrenza.
CLAUSOLE DI GARANZIA
LE QUOTE
1) l’attestazione che i suddetti titoli
non presentano vincoli o diritti reali;
2) la percentuale di possesso del capitale
sociale che rappresentano;
3) l’impegno a non compiere
operazioni sulle quote stesse.
SITUAZIONE PATRIMONIALE
1) clausole volte a salvaguardare
l’acquirente da differenze negative
riscontrabili a seguito di sopravvenienze
passive;
2) clausole che circoscrivono la garanzia
fornita dal venditore a passività future
per le quali il cedente non aveva
espressamente informato l’acquirente
dei potenziali rischi.
LE CARATTERISTICHE SOCIETARIE
Le clausole di gestione
•
•
•
a)
b)
c)
Sono forme di cautela previste a favore
dell’acquirente;
Riguardano il mantenimento della consistenza
patrimoniale dell’impresa nell’arco temporale
compreso tra il momento di stipulazione dell’atto e il
c.d. closing.
Possono riguardare:
Obblighi di fare;
Obblighi di non effettuare certe tipologie di operazioni:
ad esempio trasferire beni, contrarre debiti, rilasciare
fideiussioni ecc.;
La clausola di gestione non può impedire l’ordinaria
amministrazione della società;
La clausola di accesso
• Tali clausole contemperano due opposte esigenze: la
necessità di una informativa sull’impresa da parte del
potenziale acquirente e la riservatezza del venditore
sull’attività aziendale;
• Antecedentemente al closing si consente di far visionare
libri, scritture contabili e documenti societari per ottenere
le opportune informazioni sull’azienda oggetto di
acquisizione.
• Previsione del luogo ove tale documentazione può
essere visionata e le modalità con cui richiedere le
informazioni.
•
Clausole di prezzo
• Può essere esplicitato il prezzo in modo determinato sin
dal momento della stipula del contratto di cessione;
• Oppure può essere determinato il prezzo in modo
indiretto facendo riferimento all’applicazione di formule
che vadano a valutare alcuni elementi come marchi,
avviamento della società;
• In questa caso sarebbe preferibile che la valutazione
venga fatta da un professionista indipendente.
• Le clausole di prezzo possono prevedere forme di
pagamento miste.
• Sovente è possibile la parte variabile all’andamento degli
utili futuri (utile netto, reddito operativo).
Clausola di divieto di concorrenza
• Un’ultima clausola generale di
applicazione riguarda la previsione del
divieto di concorrenza di cui all’art. 2557
c.c..
LA CLAUSOLA DI PRELAZIONE
• Lo statuto societario può prevedere clausole di prelazione della
cessione della quota.
• La prelazione consiste nell’offrire a soggetti determinati, i quali
hanno la precedenza, a parità di condizioni la cessione della
partecipazione;
• Nel contratto di cessione di quote di una società a responsabilità
limitata, costituisce inadempimento del venditore - che il giudice di
merito è tenuto a valutare ai fini dell'esistenza delle condizioni di cui
agli art. 1455 e 1460 c.c. - la falsa dichiarazione in ordine
all'attivazione della procedura di offerta di acquisto di quote in
prelazione ai soci, in quanto l'acquirente delle quote, se
consapevole dell'elusione di tale procedura, è concorrente nella
violazione e risponde, in solido con il venditore, all'azione risarcitoria
promossa dai titolari della prelazione pretermessi.
•
Cassazione civile, sez. II, 16/12/2010, n. 25468
ASPETTI FISCALI
• Manovra di Ferragosto – D.L. n. 138 del
13 agosto 2011 modifica la tassazione
delle rendite finanziarie (dividendi e capital
gain
• Aliquota da 12,5% passa a 20%
Disciplina della tassazione
• Plusvalenza da cessione a titolo oneroso
di partecipazioni in società (art. 67 c. 1 lett.
C) e c-bis) DPR 617/86
• Vanno distinte le cessioni di partecipazioni
qualificate e non qualificate
Imposta sulle plusvalenze
• Imposta sostitutiva del 12,5% (20% dal
1/1/2012) per le partecipazioni non
qualificate
• Concorso al reddito imponibile per il
49,72% per le partecipazioni qualificate
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A) SpA quotate: partecipazioni >2% dei
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5
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Determinazione delle plusvalenze
• Differenza fra il corrispettivo percepito e il
costo o valore d’acquisto aumentato degli
oneri
• Criterio di cassa: tassate quando vengono
effettivamente pagate
• Compensazione solo con minusvalenze
relative a partecipazioni dello stesso tipo
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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