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Nuove norme sulla cittadinanza

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Nuove norme sulla cittadinanza
Legge 5/2/1992 n.91
Nuove norme sulla cittadinanza
La cittadinanza:
E’ il rapporto che lega un soggetto ad
uno Stato determinando lo scaturirsi di
diritti e di doveri derivanti da tale
situazione
.
• Abrogazione espressa di tutte le norme pregresse
• Ammissibilità del possesso da parte del soggetto
di più cittadinanze
• Equiparazione di diritti indipendentemente dal
sesso
• Abolizione degli automatismi esistenti nelle
precedenti normative; i pochi rimasti sono però
guidati dalla volontà dell’interessato
Le disposizioni contenute nella
legge dispongono in merito agli
acquisti – perdite- riacquisti, dello
status civitatis italiano, risultando
così una norma organica e
completa.
La cittadinanza si può conseguire
• Per nascita
• Per riconoscimento di filiazione naturale
successivo alla nascita
• Per adozione
• Su dichiarazione di parte
• Per matrimonio
• Per residenza ininterrotta nello Stato
Attribuzione per nascita
• Nel nostro ordinamento vige, per
l’attribuzione della cittadinanza il principio
fondamentale dello “jus sanguinis”
• E’ cittadino italiano per nascita il figlio nato
da padre o da madre di cittadinanza
italiana.(art. 1 lettera a)
Riconoscimento della cittadinanza jure
sanguinis a stranieri di ceppo italiano
Disposizioni di riferimento:
Circolare del Ministero dell’Interno k28.1
dell’8 aprile 1991
“
Stabilisce le modalità inerenti il procedimento per
il riconoscimento del possesso della cittadinanza
italiana”
Attenzione la circolare è tuttora operativa e
giuridicamente valida anche dopo l’entrata in
vigore della legge n.91/92
continua
• Codice Civile del 1865
Regolava la materia della cittadinanza (articoli dall’1
al 15 )
“poteva ritenersi italiano il discendente di cittadino
se pur nato all’estero ed ivi sempre residente”
“era riconosciuto il possesso della cittadinanza
italiana a soggetti emigrati prima della
costituzione del Regno d’Italia”
Continua……..
• Legge n.23 del 31.1.1901 sulle emigrazioni
“ ove il capostipite avesse acquisito la
cittadinanza
staniera,
anche
successivamente alla nascita del figlio
minore, quest’ultimo non manteneva la
status civitatis italiano, conseguito alla
nascita, ma incorreva nella sua perdita e
poteva riacquistarla solo rientrando e
risiedendo in Italia”
.
Legge n. 555 del 12.6.1912
“ove lo stipite si fosse naturalizzato straniero
durante la minore età del figlio, questi
NON perdeva la cittadinanza italiana (art.7
legge 555/1912).”
.
• Verifica competenza a ricevere l’istanza
 Se l’interessato risiede in Italia la domanda e il
relativo procedimento accertativo del possesso
della cittadinanza sono di competenza del Comune
di iscrizione anagrafica
 Se viceversa l’interessato risiede all’estero il
procedimento è gestito dall’autorità consolare
italiana competente per territorio.
• L’iscrizione anagrafica delle persone entrate in
Italia con passaporto straniero deve seguire le
modalità
che
disciplinano
l’iscrizione
nell’anagrafe della popolazione residente degli
stranieri.
• Qualora non risultasse possibile provvedere
all’iscrizione anagrafica per mancanza dei requisiti
stabiliti
dalla
legge,
la
procedura
di
riconoscimento del possesso dello status civitatis
italiano dovrà essere espletata solo dalla
rappresentanza consolare italiana competente.
Esame della completezza della
documentazione
• L’istanza dovrà essere corredata da :
 Estratti dell’atto di nascita dell’avo italiano
emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano
ove egli nacque
 Atti di nascita muniti di traduzione e
legalizzazione, se necessaria, di tutti i suoi
discendenti in linea retta compreso quello della
persona che rivendica il possesso della
cittadinanza italiana
 Atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero
 Atti di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta
 Certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato
estero di emigrazione attestante che l’avo italiano non
acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione
 Certificato rilasciato dalla competente autorità consolare
italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la
persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana
vi abbiano mai rinunciato ai sensi dell’art. 7 legge
555/1912 e art.11 legge n. 91/92
Verifica e analisi situazione avo emigrato
all’estero
L’avo è partito prima o dopo l’annessione
della sua regione allo Stato Italiano?
Se si ………..
• Verifica della data in cui la regione di
appartenenza è entrata a far parte del Regno
d’Italia (l’avo può essere considerato italiano solo
a partire da quella data)
• Se si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto
prima che la regione di appartenenza fosse annessa
allo Stato italiano l’avo NON può considerarsi
cittadino italiano e così pure i suoi discendenti.
Inoltre………
• Se l’avo si fosse naturalizzato straniero
durante la minore età del figlio quest’ultimo
perdeva la cittadinanza (legge n.23/1901)
Attenzione
I minori non incorrevano nella perdita di
cittadinanza dopo l’entrata in vigore della
legge 555/1912 (vedasi articolo 7)
Verifica ed analisi situazione discendenti
• Analisi della documentazione (atti di stato
civile e attestazioni da parte del Consolato
Italiano all’estero)
• Verifica che ogni discendente fino
all’interessato (che ha presentato l’istanza)
non sia incorso nella perdita della
cittadinanza
Da non dimenticare
• Se la discendenza passa al ramo femminile
occorre verificare che la donna non abbia
perduto la cittadinanza jure matrimonii e
anche in caso contrario che i figli siano nati
dopo il 1.1.1948
L’analisi dei documenti ha dato esito positivo?
Procedo alla:
• Trascrizione degli atti dello Stato Civile da
parte del Comune o Comuni competente,
come previsto dall’art. 17 del d.p.r.
396/2000
• Emissione provvedimento confermativo del
possesso della cittadinanza italiana “jure
sanguinis” (art. 1 lettera A legge n.91/92)
.
• NON E’ UN’ATTESTAZIONE DEL SINDACO
PREVISTA DALL’ART. 16 PUNTO 8 DEL D.P.R. 12
OTTOBRE 1993 N.572 “REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE
DELLA
LEGGE
SULLA
CITTADINANZA”
• IL
COMMA
SUDDETTO
ESCLUDE
L’ADEMPIMENTO DELL’ATTESTAZIONE SE
L’ATTRIBUZIONE O IL RICONOSCIMENTO
DELLO STATUS CIVITATIS ITALIANO
DERIVI DAL DISPOSITIVO DELL’ART. 1
LEGGE N.91/92.
Il provvedimento
Va comunicato:
Formalmente all’interessata
Alla Questura
Alla Prefettura
 va annotato
A margine dell’atto di nascita
dell’interessato trascritto nel Comune
Se l’interessato non può essere considerato italiano:
• Comunicazione formale all’interessato del mancato
accoglimento dell’istanza
• Comunicazione Questura e Prefettura
Ricordati
Gli atti di Stato Civile vanno trascritti solo se riguardano
cittadini italiani.
Non sono da trascrivere quelli che riguardano il soggetto che
ha interrotto il possesso della cittadinanza e
conseguentemente anche quelli dei suoi discendenti, in
quanto cittadini stranieri
Art. 1 lettera B e C : Riconoscimento cittadinanza
“Jure Soli”
• Trattasi di una forma residuale di
riconoscimento della cittadinanza
italiana in relazione alla nascita sul
territorio italiano, ma presuppone il
verificarsi di determinate condizioni
condizioni
1) Genitori entrambi ignoti
2) Genitori entrambi apolidi
3) Genitori, entrambi cittadini stranieri , che
in base alle leggi vigenti nel proprio Stato
non possono trasmettere la loro
cittadinanza al figlio perché lo stesso è
nato fuori dal territorio dello Stato di
appartenenza
Per avvalersi dello Jus soli…..
Escludendo l’ipotesi che siano ignoti, i genitori devono
dimostrare:
•
Se apolidi (entrambi) di possedere la certificazione
rilasciata dal Ministero dell’Interno come previsto
dall’art. 17 d.p.r. 572/93
•
Se appartenenti entrambi ad uno Stato la cui legge non
prevede la trasmissione della cittadinanza ai figli nati
all’estero, attraverso idonea documentazione rilasciata
dall’Autorità dello Stato di appartenenza, dalla quale
risulti con certezza che il figlio non potrà MAI avere il
riconoscimento della cittadinanza che appartiene ai
genitori.
Il Consiglio di Stato infatti ha stabilito che:
L’impossibilità alla trasmissione della cittadinanza da parte
dei genitori può essere:
o Relativa: l’acquisto è subordinato all’esistenza di alcuni
requisiti, all’adempimento di alcune formalità oppure ad
una manifestazione diretta o indiretta di volontà.
o Assoluta: l’acquisto è in ogni caso impossibile oppure è
subordinato all’adempimento di condizioni sostanziali ( e
non meramente formali) come il rientro per un periodo di
tempo nello Stato di origine, la prestazione obbligatoria del
servizio militare.
Adempimenti Ufficiale dello Stato
Civile
• Ricevimento denuncia di nascita
• Acquisizione attestazione consolare straniera in
Italia
• Trasmissione copia integrale atto di nascita +
attestazione Consolato straniero al Ministero
dell’Interno per conferma attribuzione cittadinanza
secondo il principio dello Jus Soli
• Al ricevimento della comunicazione di conferma
apposizione della relativa annotazione
.
• Il/la controscritto/a è cittadino/a italiano/a ai
sensi dell’art.1 lettera B come da
comunicazione del Ministero dell’Interno in
data ___________ n. ___________.
.
 LA COMUNICAZIONE NON VA TRASCRITTA IN
QUANTO NON PREVISTA DAL REGOLAMENTO
DELLO STATO CIVILE
 NON
VA
NEPPURE
TRASFORMATA
IN
ATTESTAZIONE DEL SINDACO (ART. 16 PUNTO 8)
IN QUANTO VIENE EFFETTUATA PER TUTTE LE
IPOTESI CHE PREVEDONO UN ACQUISTO
AUTOMATICO
DI
CITTADINANZA
CON
ESCLUSIONE DI QUELLE INDICATE NELL’ART. 1
DELLA LEGGE
Riconoscimento di filiazione successivo
alla nascita
• Trattasi di un acquisto derivante dall’evento della
nascita e dal successivo riconoscimento da parte
del genitore con dichiarazione separata dalla
denuncia di nascita:
• È da considerarsi un acquisto a titolo derivato
• L’interessato non nasce cittadino, lo diventa in
forza di un atto che determina la sua qualità di
figlio
Il riconosciuto è minorenne???
• Il figlio assume automaticamente la cittadinanza italiana ai
sensi del’art. 2 punto 1 legge 91/92 con decorrenza “ex
tunc” cioè dalla nascita.
• Il Sindaco del Comune di residenza del minore o, se
residente all’estero, quello di residenza del genitore
italiano che ha operato il riconoscimento predispone
l’attestazione di acquisto dello status civitatis italiano
• L’attestazione è trascritta nei registri di cittadinanza e
annotata a margine dell’atto di nascita se il minore è nato
in Italia, in caso contrario l’annotazione verrà apposta dopo
la trascrizione dell’atto di nascita dell’interessato.
Il riconosciuto è maggiorenne ???
• Mantiene la propria cittadinanza
d’origine ma può eleggere, entro
un anno dal riconoscimento la
cittadinanza italiana
•
(art. 2 punto 2 legge 91/92)
.
• L’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
residenza, iscrive la dichiarazione
resa
dall’interessato nel registro di cittadinanza.
• La dichiarazione deve essere corredata dai
seguenti documenti (art.3 d.p.r.572/1993):
• Atto di nascita – atto di riconoscimento –
certificato di cittadinanza del genitore -
.
• L’ufficiale di Stato, trascrive
la
comunicazione dell’esito degli accertamenti
ricevuta dal Sindaco, provvede alla
trascrizione
dell’atto
di
nascita
dell’interessato e annota a margine dello
stesso sia la dichiarazione che l’esito
dell’accertarmento.
.
Diventa cittadino italiano a
partire dal giorno successivo a
quello in cui a reso la
dichiarazione “ex nunc”
.
• Competente a ricevere la dichiarazione è il
Console
italiano
il
quale
provvede
all’accertamento dei requisiti, trasmettendo sia la
dichiarazione che l’esito dell’accertamento
all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di
residenza del genitore italiano.
• Quest’ultimo
trascrive
l’accertamento
dei
requisiti, l’atto di nascita e annota a margine dello
stesso, sia la dichiarazione che l’esito dei requisiti.
•
.
• Di minore (art.3 punto 1 legge 91/92 – art.34 punto 3 legge
184/1983 e successive modifiche).
• Trattasi di acquisto automatico derivante da specifiche
norme.
• Decorre dalla data di passato in giudicato del decreto
emanato del Tribunale dei Minorenni italiano oppure dalla
data del passato in giudicato ( se indicato) o dalla data di
emissione del decreto di adozione pronunciato all’estero e
reso efficace in Italia dal competente Tribunale minorile.
• (Circolare ministero dell’Interno n.k28.4 del 13.11.2000)
.
Va sottolineato, che l’attestazione prevista
dall’art. 16 punto 8 del d.p.r.572/93, non va
predisposta in quanto per i casi di adozione
internazionale tale attestazione, oltre a non
essere necessaria, non è neppure
compatibile con le vigenti disposizioni in
materia.
.
• Non
acquista
automaticamente
la
cittadinanza ma , ai sensi dell’art.9 lettera B
legge 91/92, può richiedere al Presidente
della Repubblica, la concessione della
cittadinanza italiana risiedendo legalmente
in Italia da almeno 5 anni successive
all’adozione stessa.
.
• Il cittadino straniero può acquistare lo status civitatis italiano se :
• - Il padre o la madre o i nonni devono essere stati cittadini italiani per
nascita - E se:
• Presta effettivo servizio militare, dichiarando preventivamente di voler
acquistare la cittadinanza italiana
• - Oppure se
• Assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato e dichiara
successivamente di voler acquistare la cittadinanza
• - Infine se
• Risiedendo legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento
della maggiore età dichiara , entro un anno, di voler eleggere la
cittadinanza.
.
• Il cittadino straniero nato in Italia può
dichiarare di voler eleggere la cittadinanza
italiana entro un anno dal compimento della
maggiore età a condizione che abbia
risieduto legalmente nel nostro Paese dalla
nascita
ininterrottamente
fino
al
compimento del diciottesimo anno di età.
.
• L’elezione della cittadinanza da parte dello straniero
presuppone una manifestazione di volontà dello stesso;
• La
dichiarazione
deve
essere
accompagnata
dall’accertamento dei requisiti.
• Tale adempimento viene effettuato dal Ministero
dell’Interno se l’acquisto deriva dalla prestazione del
servizio militare o dall’assunzione di un pubblico impiego.
• Per le altre due previsioni la competenza spetta al Sindaco
del Comune di residenza.
.
• Il cittadino straniero può richiedere la
cittadinanza nei seguenti casi:
Se coniuge di cittadino italiano (art.5 legge
91/92)
Decorso un periodo stabilito di residenza
legale sul territorio italiano (art.9 da lett.A
fino alla lettera F)
.
• L’istruttoria della pratica è curata dalla
Prefettura competente per territorio.
• L’Ufficiale di Stato Civile del Comune di
residenza si attiva solo quando il Decreto
Ministeriale o Presidenziale viene emesso
ed è stato consegnato all’interessato.
.
• Iscrive l’atto di giuramento nel registro di
cittadinanza
• Trascrivere di seguito, per riassunto, il
decreto di concessione
• Trascrivere l’atto di nascita ed annota a
margine dello stesso tutti gli eventi
successivi alla nascita.
.
• Competente a ricevere il giuramento è il console italiano il
quale provvederà a trasmettere al Comune di residenza del
coniuge, copia dell’atto di giuramento unitamente al
Decreto Ministeriale.
• L’Ufficiale dello Stato Civile provvede a trascrivere
unicamente il Decreto Ministeriale avendo cura di citare
nella trascrizione gli estremi del giuramento prestato
presso il Console.
• Per ultimo si provvede – se allegato – a trascrivere l’atto di
nascita e ad annotare gli eventi successivi alla nascita.
.
• La fattispecie è contemplata nell’art. 14 della legge n.91/92
e riguarda l’acquisto/riacquisto della cittadinanza da parte
del figlio minore di genitore che ha acquistato/riacquistato
il nostro status civitatis italiano.
• L’acquisto è automatico, ma è subordinato al possesso del
seguente requisito:
• Il minore deve convivere con il genitore divenuto italiano,
la convivenza deve essere stabile, effettiva ed attestata con
idonea certificazione, deve inoltre sussistere al momento
dell’acquisto da parte del genitore (dal giorno successivo
alla prestazione del giuramento)
.
• Se la convivenza interviene in un momento
successivo o è cessata al figlio minore non può
essere riconosciuta la cittadina italiana.
• L’ufficiale dello stato civile dopo aver accertato il
requisito della dimora abituale e dell’iscrizione
anagrafica con il genitore predispone l’attestazione
relativa all’acquisto, la trascrive nel registro di
cittadinanza e l’annota a margine dell’atto di
nascita quando lo stesso sarà trascritto.
.
• La normativa vigente ha ridotto sensibilmente i casi di
perdita della cittadinanza italiana.
• L’acquisto spontaneo di altra cittadinanza non comporta la
perdita automatica del nostro status civitatis
• L’eventuale perdita è lasciata alla libera volontà del
cittadino il quale, ai sensi dell’art.11 della vigente
normativa, può dichiarare di rinunciare all’originaria
cittadinanza, a condizione che sia residente all’estero e sia
in possesso di altra cittadinanza.( Dichiarazione da rendere
solo presso il Consolato Italiano)
.
• Il cittadino incorre nella perdita automatica della
cittadinanza italiana se acquista lo status civitatis di un
Paese sottoscrittore della Convenzione di Strasburgo
(6.5.1963 art. 1).
• I paesi sottoscrittori sono: Italia – Austria – Belgio –
Danimarca – Germania – Lussemburgo – Norvegia –
Svezia
• La suddetta Convenzione prevede la perdita della
cittadinanza italiana al minorenne al quale si estende
automaticamente la cittadinanza acquistata da entrambi i
genitori.
.
• L’istituto è contemplato nell’art.13
della legge il quale prevede la
possibilità
di
riacquisto
della
cittadinanza da parte di chi l’aveva
perduta, a prescindere dai motivi di
perdita, (tranne i casi previsti nell’art.
14 punto 3 del d.p.r. 573/1993).
.
• Tralasciando le ipotesi previste dalla lettera A e B,
il riacquisto può avvenire a seguito di
dichiarazione dell’interessato presso l’ufficiale di
stato civile del Comune di residenza o il Console
italiano se risiede all’estero:
• in quest’ultimo caso l’efficacia della dichiarazione
è subordinata al rientro in Italia perentoriamente
entro un anno dalla dichiarazione.
.
•È
previsto
un
riacquisto
automatico, seppur guidato dalla
volontà dell’interessato, trascorso
un anno dall’iscrizione anagrafica
in Italia.
.
• Definita la pratica di iscrizione anagrafica, deve:
• comunicare alla Prefettura il rimpatrio dell’ex
connazionale al fine di un eventuale inibizione al
riacquisto da parte del Ministero dell’Interno con
proprio decreto motivato
• Effettuare periodici accertamenti per verificare la
sussistenza della dimora abituale
• Allo scadere dell’anno di residenza darne
comunicazione all’Ufficiale di Stato Civile
.
• Deve:
• Verificare che l’interessato non abbia reso dichiarazione
contraria al riacquisto automatico
• Acquisire idonea documentazione comprovante la perdita
della cittadinanza
• Attestare il riacquisto art. 16 d.p.r. 572/1993
• Trascrivere lo stesso nel registro di cittadinanza e annotare
la variazione di status a margine dell’atto di nascita
• Comunicare il riacquisto all’interessato, alla locale
Questura, al Ministero dell’Interno tramite la Prefettura
.
• Le disposizioni finora illustrate sono riferite
a situazioni verificatesi dal 16.08.1992 data
di entrata in vigore della legge n. 91.a
tutt’oggi.
• Per gli eventi accaduti precedentemente la
normativa di riferimento è quella in vigore
al momento dell’evento stesso.
Grazie ed arrivederci a presto
• .
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