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Intervento Prof. Cossiga - Università degli studi di Napoli

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Intervento Prof. Cossiga - Università degli studi di Napoli
La cessione delle
partecipate degli
Enti Locali
Prof. Carmine Cossiga
Napoli, 22 Aprile 2009
La cessione delle partecipazioni detenute dagli Enti Locali nelle società
municipalizzate
Sommario
 Normativa di riferimento
 Le società “strumentali” – Il Decreto Bersani
 Obbligo di cessione delle partecipazioni. Quando scatta?
 Società “necessarie” e “non necessarie”
 Il termine ultimo per cedere le partecipazioni – Prime interpretazioni della Corte
dei Conti
 Combinato disposto Decreto Bersani e Finanziaria 2008
 La cessione delle partecipazioni – Quali procedure seguire?
 Scelta del socio strategico vs dismissione di partecipazioni necessarie
 Validità della clausola di prelazione "propria" e invalidità della clausola di
prelazione "impropria"
 Il prezzo di vendita delle partecipazioni
 In sintesi, la procedura di vendita di partecipazioni di una società non quotata
© Simmons & Simmons 2008
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Doc ID: L_LIVE_EMEA2:3078832v1
1.
Normativa di riferimento
 art. 113 del TUEL;
 art. 1 del Decreto Legge n. 332 del 1994 (il “Decreto 332”, convertito in
Legge n. 474 del 1994);
 art. 80 della Legge n. 289 del 2002 (la “Finanziaria 2003”);
 art. 13 del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 (“Decreto Bersani”),
convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 e successivamente modificato
dall’art. 4 del Decreto Legge 97 del 2008 e dall’art. 20, comma 1bis, del
Decreto Legge 207 del 2008;
 art. 3 della Legge n. 244 del 2007 (la “Finanziaria 2008”);
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Doc ID: L_LIVE_EMEA2:3078832v1
2.
Le società “strumentali” – il Decreto Bersani
"1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di
assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente
pubblico o misto, costituite o partecipate per la produzione di beni e
servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con
esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge,
per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro
competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o
partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri
soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono
partecipare ad altre società o enti.
3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al
comma 1 cessano entro quarantadue mesi (entro il 4.1.2010) dalla data di
entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine
possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le
attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una
separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate perdono
efficacia alla scadenza del termine sopra indicato.
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in
violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte
salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di
entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di
aggiudicazione bandite prima della predetta data".
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Le società “strumentali” – il Decreto Bersani (segue)
 La disposizione di cui al primo comma richiede espressamente che, affinché si
applichi il divieto per le società pubbliche o miste di operare con soggetti diversi
dagli enti locali costituenti o partecipanti, la costituzione o la partecipazione in
società a capitale interamente pubblico o misto avvenga per la produzione di
beni e servizi "strumentali" all’attività di tali enti, ovvero, nei casi consentiti
dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative, in ogni
caso con l’esclusione dei servizi pubblici locali.
 A tal proposito, diverse pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali (in
particolare, vedasi TAR Liguria, Lazio, Lombardia, Veneto) hanno precisato che
“per beni e servizi "strumentali", devono intendersi quelli specificamente
rivolti all’ente pubblico locale azionista ed acquisiti mediante contratto di
appalto pubblico di beni o servizi, non già quelli di interesse generale erogati
- in luogo dell’ente locale, cui spetterebbe tale compito - indistintamente al
pubblico dei cittadini utenti (anche se "occasionalmente" fruiti dall’ente locale), i
quali ultimi costituiscono, propriamente, servizi pubblici locali, specificamente
esclusi dal campo di applicazione della norma”.
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Le società “strumentali” – il Decreto Bersani (segue)
 la distinzione tra mero servizio e servizio pubblico va ricercata nel
beneficiario diretto dello stesso;
 ricorre l’ipotesi del servizio pubblico se la prestazione resa
dall’appaltatore viene fornita per soddisfare in via immediata le
esigenze della collettività o del singolo utente;
 al contrario, è un mero servizio strumentale quello le cui prestazioni
vengono effettuate direttamente a favore della stazione appaltante.
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3.
Obbligo di cessione delle partecipazioni. Quando scatta?
La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (la “Finanziaria 2008”), all’art. 3,
commi 27-29, affronta tre temi importanti in materia di società
pubbliche:
1. Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle
amministrazioni pubbliche;
2. Autorizzazione per assunzioni e mantenimento delle partecipazioni;
3. Termine per la cessione delle partecipazioni vietate.
In particolare, è disposto che tutte le amministrazioni pubbliche non
possono costituire società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o
mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di
minoranza, in tali società.
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Doc ID: L_LIVE_EMEA2:3078832v1
3.
Obbligo di cessione delle partecipazioni. Quando scatta?
(segue)
È sempre ammessa, invece, la costituzione di società che producono
servizi di interesse generale.
Inoltre, secondo il disposto dell’art. 3, comma 28 della Finanziaria
2008, ogni valutazione in ordine all’assunzione di nuove
partecipazioni ed al mantenimento delle attuali è rimessa
all’autorizzazione dell’organo consiliare che - con delibera motivata accerti la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 3 comma 27 (sul
punto, vedasi Corte dei Conti – Sez. Controllo per la Puglia, parere n.
3 del 2008 e parere n. 15 del 2008).
Infine, alle stesse amministrazioni è imposto l’obbligo di cedere a
terzi, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della
Finanziaria 2008, le società e le partecipazioni vietate, attraverso
procedure ad evidenza pubblica.
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4.
Società necessarie e non necessarie
Un’interpretazione sistematica dei commi 27 – 29 dell’art. 3 della Finanziaria
2008, coerente con la finalità dichiarata dal legislatore di tutelare la
concorrenza e il mercato, potrebbe suggerire l’opportunità di procedere alla
sola cessione di rami di azienda dediti ad attività non strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.
In realtà, le suddette norme della Finanziaria 2008 rischiano di creare l’effetto
esattamente opposto a quello ricercato, allargando, e non restringendo, il
campo di azione delle società controllate o anche soltanto partecipate da enti
pubblici, che utilizzano il legame diretto con l’ente controllante per fornire
servizi a loro e ad altre amministrazioni pubbliche.
Infatti, una interpretazione estensiva della norma consentirebbe di
comprendere, nelle attività necessarie a perseguire finalità istituzionali
dell’ente, anche le attività che vanno, ad esempio, dai servizi informatici a
quelli di telefonia, dalle pulizie alla manutenzione degli stabili.
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Doc ID: L_LIVE_EMEA2:3078832v1
4.
Società necessarie e non necessarie (segue)

Con un illuminante parere del 2009 (delibera n. 5/2009), la Sezione regionale
di controllo della Corte dei conti per il Veneto ha avuto modo di precisare che
l'articolo 3, commi 27 - 32 della Finanziaria 2008, nel porre limitazioni alla
costituzione ed alla partecipazione in società da parte delle pubbliche
amministrazioni, ribadisce e rafforza il principio generale secondo cui la
costituzione di società o il mantenimento di partecipazioni azionarie da parte
degli enti locali, a prescindere dalla qualificazione privatistica di tali soggetti,
richiede come presupposto la “funzionalizzazione” dell’attività di
carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente
organizzati in funzioni o servizi pubblici, attribuiti ad una pubblica
amministrazione.

Pertanto, l’effetto ultimo di tali restrizioni legislative è quello di limitare i costi
di tali organismi societari che gravano sulla finanza pubblica.
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10 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:3078832v1
4.
Società necessarie e non necessarie (segue)
Pertanto, a titolo puramente esemplificativo, si ritiene che possano
rientrare certamente fra le società che forniscono servizi di interesse
generale, le seguenti:
 le società che svolgono attività di vendita e distribuzione del gas;
 le società che
dell’elettricità;
svolgono
attività
di
vendita
e
distribuzione
 le società che svolgono attività di distribuzione dell’acqua;
 le società che svolgono attività di gestione e smaltimento rifiuti;
 le società che svolgono attività di trasporto pubblico locale.
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11 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:3078832v1
4.
Società necessarie e non necessarie (segue)
Ad ogni modo, la creazione di società per lo svolgimento di compiti di
rilevanza pubblica è, e rimane, uno strumento utilissimo per perseguire
maggiore efficienza a vantaggio della collettività.
Pertanto, scopo delle norme contenute nella Finanziaria 2008 è quello di
evitare forme di abuso (la cui esistenza è verosimile, tenuto conto che, ad
esempio, sono circa tremila le società partecipate dalle pubbliche
amministrazioni) realizzato per sottrarre l’agire amministrativo ai canoni della
trasparenza e del controllo da parte degli enti pubblici e della stessa opinione
pubblica.
L’operazione di creazione di nuove società partecipate da enti pubblici dovrà
avvenire sotto il diretto controllo dei collegi dei revisori e degli organi di
controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati, i quali
dovranno relazionare al Dipartimento della funzione pubblica e alla
Ragioneria generale dello Stato, nonché segnalare eventuali inadempienze
anche alla Corte dei conti.
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12 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:3078832v1
5.
Il termine ultimo per cedere le partecipazioni - Prime
interpretazioni della Corte dei Conti
 Il comma 29 dell’art. 3 della Finanziaria 2008, a completamento dei suddetti
commi 27 e 28, ha previsto che le amministrazioni pubbliche debbano
dismettere le partecipazioni che non rientrano nei propri fini istituzionali
entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della Finanziaria 2008.
 Questa disposizione ha dato luogo a dubbi interpretativi, in relazione ai quali
è stato richiesto il parere della magistratura contabile.
 Infatti, con il parere n. 48 del 2008, la Corte dei Conti, Sez. controllo per la
Regione Lombardia, ha chiarito la portata dell’obbligo, ritenendo che il
termine entro il quale le Pubbliche Amministrazioni devono dismettere le
partecipazioni slegate dai propri fini istituzionali sia da ritenere ordinatorio,
nel senso che, entro la data indicata dal legislatore, devono essere
avviate le procedure relative alla dismissione, mentre l’iter può anche
chiudersi in un momento successivo.
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13 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:3078832v1
5.
Il termine ultimo per cedere le partecipazioni - Prime
interpretazioni della Corte dei Conti (segue)
 Tale interpretazione è fondata sulla considerazione dell'opportunità di evitare
svendite o speculazioni da parte di terzi nella determinazione del prezzo di
acquisto.
 Inoltre, è stato rilevato che le Amministrazioni di maggiori dimensioni
potrebbero trovarsi a dover contemporaneamente gestire un elevato numero
di dismissioni, senza poter oggettivamente approdare, in tempi brevi, al
perfezionamento delle procedure di cessione, anche perché nulla esclude
che la gara predisposta per la cessione degli assets in questione vada
deserta, senza colpe in capo agli operatori pubblici (Sul punto vedasi Corte
dei Conti Veneto, parere n. 5 del 2009).
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14 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:3078832v1
6.
Combinato disposto Decreto Bersani e Finanziaria 2008
 L’antecedente storico dell’art. 3 comma 27 della Finanziaria 2008, può
rinvenirsi nell’art. 13 del Decreto Bersani, che ha introdotto limitazioni di
ordine essenzialmente territoriale all’operatività delle società
partecipate, senza mai mettere in discussione tuttavia la possibilità di fare
ricorso a questo tipo di strumento societario.
 Rispetto alle previsioni Decreto Bersani, l’art. 3 comma 27 della Finanziaria
2008 invece, interviene ad
–
ampliare la platea degli enti destinatari (in quanto detta norme applicabili
non solo per gli enti locali, bensì per tutte le pubbliche amministrazioni); e
–
richiedere, da un punto di vista oggettivo, non un rapporto di semplice
“strumentalità” con l’ente pubblico che le istituisce, bensì un rapporto di
“stretta necessità” per il perseguimento delle attività istituzionali dell’ente
stesso (Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto parere n. 5 del 2009).
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15 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:3078832v1
7.
Cessione delle partecipazioni - Quali procedure seguire?
Società non quotate
 Per quanto concerne la procedura da seguire per la scelta dell’acquirente
delle azioni detenute dall’ente locale in società non quotate, occorre
prendere in considerazione, innanzitutto, l’art. 113 del Decreto Legislativo
n. 267 del 2000 (il “TUEL”).
 Tale articolo affronta il tema della costituzione, da parte degli enti locali, di
società a capitale misto pubblico privato o interamente pubblico
finalizzate all’ erogazione di servizi pubblici.
 A tal fine, l’art. 113, comma 5, del TUEL, prevede l’espletamento di gare
con procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle relative
partecipazioni.
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16 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:3078832v1
7. Cessione delle partecipazioni - Quali procedure seguire? (segue)
 Infatti, come chiarito dal Consiglio di Stato (vedasi sentenza n. 917 del 15
febbraio 2002) la scelta del socio privato, nella formazione delle società a
capitale misto degli enti locali, deve necessariamente seguire procedure
ad evidenza pubblica, non potendosi tale scelta sottrarre ai principi
concorrenziali propri di quando si debba scegliere un operatore privato
chiamato a svolgere attività per conto e nell’interesse della Pubblica
Amministrazione.
 Inoltre, il suddetto articolo 113, al comma 12, precisa che “l’ente locale può
cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di
servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla
scadenza del periodo di affidamento”.
 Pertanto, anche per la vendita di azioni possedute in società miste l’ente
deve seguire una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi
comunitari della trasparenza, imparzialità, buon andamento e concorrenza,
non potendo basarsi la scelta dell’amministrazione in una semplice
individuazione, sulla base del mero intuitus personae, elusiva dei suddetti
principi.
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17 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:3078832v1
7.
Cessione delle partecipazioni - Quali procedure seguire?
(segue)
 Tali principi erano già desumibili dalle previsioni del Decreto Legge, n. 332,
del 1994 (il ”Decreto 332”, convertito in legge n. 474 del 1994), “Norme per
l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato
e degli enti pubblici in società per azioni”.
 Infatti, l’art. 1, comma 2, del Decreto 332 - tuttora vigente - prevede, inter
alia, che l'alienazione delle partecipazioni sia effettuata con modalità
trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione
dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori
istituzionali.
 Dunque, la scelta del socio privato o dell’acquirente delle partecipazioni,
non può svolgersi al di fuori di una selezione in aderenza ai precetti previsti
dal bando di gara regolarmente pubblicato che costituisce la
manifestazione all'esterno dell'intenzione della amministrazione di rendere
noto l'oggetto e le condizioni del contratto.
 Inoltre, ai fini della cessione, è sufficiente la deliberazione della Giunta
dell’ente locale ove non vi sia modificazione della forma di gestione
(sul punto, vedasi Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2699 del 2004) .
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18 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:3078832v1
7.
Cessione delle partecipazioni - Quali procedure seguire?
(segue)
 In linea generale, la normativa comunitaria e le leggi di recepimento
delineano tre fondamentali tipi di meccanismi:
1. procedure aperte, che sono le procedure nazionali nell’ambito delle quali
tutti i prestatori di servizi interessati in possesso dei requisiti possono
presentare offerta (corrispondono ai pubblici incanti e alle aste
pubbliche);
2. procedure ristrette, che sono le procedure nazionali nell’ambito delle
quali possono presentare offerta soltanto i prestatori di servizi invitati
dall’amministrazione (corrispondono alle licitazioni private e agli appalti
concorsi);
3. procedure negoziate, sono le procedure nazionali nell’ambito delle quali
le amministrazioni consultano i prestatori di servizi di loro scelta e
negoziano i termini del contratto con uno o più di essi (si tratta di una
nozione sostanzialmente coincidente con la trattativa privata cui è
consentito ricorrere solo in taluni casi, come assenza di offerte o di
offerte appropriate, dopo che sono state esperite una procedura aperta o
ristretta, purché non siano modificate le condizioni poste
dall’amministrazione).
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19 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:3078832v1
7.
Cessione delle partecipazioni - Quali procedure seguire?
(segue)
 Tuttavia, è il caso di menzionare una recente sentenza del Consiglio di
Stato (sentenza n. 7369 del 13 dicembre 2006) che ha asserito che
"l'obbligo della procedura ad evidenza pubblica, previsto dall'art. 113,
comma 12, presuppone il subentro, in tutto o in parte, di un socio
operativo nell'espletamento del servizio all'ente locale nella società
erogatrice di un servizio pubblico. Tutto ciò, non si verifica quando la
cessione della partecipazione dell'ente, ha esclusivo contenuto
finanziario".
 Pertanto, qualora l’ente abbia l'obiettivo di reperire risorse liberandosi di
una partecipazione ritenuta non strategica, in tal caso, ci sarebbero gli
estremi per una procedura informale, evitando così di ricorrere alla
pubblicazione del bando di gara.
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20 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:3078832v1
7.
Cessione delle partecipazioni - Quali procedure seguire?
(segue)
Società quotate
 Nel caso in cui l’ente intenda cedere le sue partecipazioni facendo appello al
pubblico risparmio, previa quotazione della società partecipata, non si
richiederà l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica (come già
visto per le società non quotate).
 Infatti, i passaggi da seguire per la cessione di azioni di società partecipate
con azioni quotate, saranno i seguenti:
- richiesta di ammissione alla quotazione da presentarsi a Borsa Italiana SpA;
- verifica, da parte di Borsa Italiana SpA, dell'esistenza dei requisiti minimi (sia
con riguardo alla società partecipata emittente, sia con riguardo alle
partecipazioni oggetto di quotazione);
- contestuale redazione di un prospetto di quotazione da depositarsi presso la
Consob in conformità con le disposizioni contenute nel Testo Unico della
Finanza e nel Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99;
- approvazione da parte della Consob e pubblicazione del prospetto di
quotazione prima della data stabilita per l'avvio delle negoziazioni delle
azioni della società;
- offerta al pubblico e negoziazione in Borsa delle relative azioni.
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21 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:3078832v1
8.
Scelta del socio strategico vs dismissione di partecipazioni
necessarie

Per il raggiungimento di finalità pubbliche di interesse generale gli enti
possono procedere all’individuazione di un partner strategico, ossia di un
soggetto imprenditoriale dotato di idonea capacità economica - finanziaria
e di specifiche competenze tecniche, che assuma la titolarità della
partecipazione, maggioritaria o minoritaria, al fine di perseguire un più
efficace sviluppo delle attività di interesse pubblico;

la scelta del socio privato va fondata, non tanto sull’entità del contributo in
capitali, ma soprattutto sulla quantità e qualità dell’offerta di servizi che il
privato deve assicurare, ed ancor prima sulla sua capacità tecnica ed
economica a svolgerli (Sul punto, vedasi Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3672
del 2005);

In particolare, date le finalità della cessione, sembra opportuno che
l’amministrazione segua la procedura che le consenta di valutare al meglio
l’idoneità strategica ed industriale del socio privato;
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22 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:3078832v1
8.
Scelta del socio strategico vs dismissione di partecipazioni
necessarie (segue)

Allo scopo di cedere le proprie partecipazioni ad un socio “operativo”
scopo, l’amministrazione potrà, in via preliminare, procedere a
raccogliere manifestazioni di interesse da uno o più potenziali soci privati.

Dopo un preliminare sondaggio esplorativo, l’amministrazione potrà
restringere le successive fasi della procedura di scelta ai soggetti che
abbiano manifestato interesse e dimostrato conoscenze e idoneità al
business della società pubblica in questione.

Quindi, l’amministrazione, previa pubblicazione di un bando di gara
avente ad oggetto la cessione delle partecipazioni, invierà delle lettere
di invito soltanto a soggetti dotati di appositi requisiti (ad esempio,
l’aver svolto per un certo numero di anni l’attività della società
partecipata; di aver gestito o partecipato alla gestione negli ultimi anni di
una società similare a quella le cui partecipazioni vengono cedute, etc.);
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23 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:3078832v1
8.
Scelta del socio strategico vs dismissione di partecipazioni
necessarie (segue)

Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, potrebbe essere opportuno
per l’amministrazione preferire il metodo dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, articolata in (i) un’offerta tecnica, comprensiva di un
Piano Strategico quinquennale, di un Piano di Gestione e di uno Studio di
fattibilità economico finanziario; e in (ii) un’offerta economica attraverso
cui i concorrenti proporranno offerte in rialzo rispetto all’importo a base
d’asta (costituito dal corrispettivo di cessione).

Le parti, contrattualmente, potranno stabilire che la partecipazione del socio
strategico permanga fino al raggiungimento di determinati obiettivi di
carattere strategico-imprenditoriale.

In tal senso, è possibile disciplinare mediante appositi patti parasociali
l’ipotesi che:
- il socio privato debba assicurare determinati standard (operativi,
funzionali, organizzativi) in mancanza dei quali scatterebbe l’obbligo di
retrocedere la partecipazione all’ente;
- il socio privato debba retrocedere la partecipazione all’ente una volta
conseguito l’obiettivo strategico preventivamente individuato.
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24 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:3078832v1
9.
Validità della clausola di prelazione "propria" e invalidità
della clausola di prelazione "impropria".

E’ frequente nella prassi inserire, a livello statutario o di patto parasociale,
un diritto di prelazione a favore dei soci delle società partecipate in caso
di vendita delle azioni:

<<Prelazione significa... sostituzione del soggetto "preferito" a quello che
figura nel negozio alle stesse condizioni e, quindi, nei negozi a titolo
oneroso, con impegno a corrispondere lo stesso prezzo>> (Corte di
Cassazione n. 93, del 1989);

La prelazione c.d. "propria" significa " preferenza a parità di condizioni“.

La clausola di prelazione c.d. "impropria", invece, attribuendo al socio il
diritto di comprare (non a parità di condizioni rispetto ai terzi, ma) ad un
prezzo predeterminato, può più correttamente essere qualificata come patto
di "opzione".

la clausola di prelazione "propria" non sembra in contrasto con la disciplina
sulle privatizzazioni;

la clausola di prelazione “impropria“ sembra in contrasto con la disciplina
sulle privatizzazioni, in quanto non permetterebbe all’ente pubblico di
ricercare sul mercato il miglior prezzo per la cessione della partecipazione
di cui intende privarsi.
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25 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:3078832v1
10.
Il prezzo di vendita delle partecipazioni
 Per quel che concerne le modalità seguite dagli enti pubblici per determinare
il prezzo delle partecipazioni da alienare, occorre distinguere fra società
pubbliche con azioni quotate e società con azioni non quotate.
 Relativamente alla prima ipotesi, la normativa di riferimento è contenuta
nell’art. 80, comma 7, della Legge n. 289 del 2002 (la “Finanziaria 2003”).
 Infatti, tale comma 7 prevede che:
“Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1
dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, qualora i relativi titoli siano
già negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono effettuate ad un
prezzo determinato facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su
tali mercati nel periodo dell'alienazione stessa e tenendo conto
dell'esigenza di incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il buon
esito dell'operazione, anche qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al
quale si sono completate offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruità
del prezzo di cui al primo periodo è attestata da un consulente
finanziario terzo”.
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26 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:3078832v1
10.
Il prezzo di vendita delle partecipazioni (segue)
 Quanto alla vendita di partecipazioni delle società non quotate, nella prassi
il prezzo viene solitamente determinato seguendo due distinte procedure:
-
tenendo conto del patrimonio netto della società pubblica, risultante
dall’ultimo bilancio di esercizio approvato dall’assemblea dei soci;
oppure
-
previa determinazione del Consiglio di Amministrazione sulla base di una
preventiva perizia di stima del valore della partecipazione, ex art. 2343
c.c. (in particolare, tale articolo prevede che la relazione giurata di un
esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società,
contenga l’ attestazione e la verifica che il valore delle partecipazioni sia pari
a quello ad esse attribuito).
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27 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:3078832v1
11.
In sintesi, la procedura di vendita di partecipazioni di una
società non quotata
1. Indirizzo dell’organo consiliare:

vendita delle partecipazioni

fissazione del prezzo di base (perizia di stima)

indizione della gara (procedura aperta – ristretta)
2. Delibera di giunta
3. Conseguente attività dirigenziale
4. Pubblicazione del bando
5. Aggiudicazione
6. Stipulazione della documentazione contrattuale necessaria
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28 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:3078832v1
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