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No IVA - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

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No IVA - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
Gruppo di lavoro
Operazioni doganali e intracomunitarie
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
Gruppo di lavoro
Operazioni doganali e intracomunitarie
Martedì, 31 gennaio 2012
I depositi I.V.A. ed i depositi
doganali
II EDIZIONE
Seconda edizione
Rag.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Maria Cristina Benetton
Stefano Carpaneto
Giovanni Faroti
Luisella Fontanella
Andrea Lerda
Roberto Ramazzotto
Barbara Rossi
•3
Piano di lavoro
• Fonti normative e prassi
• La nozione di deposito IVA
• Tipologie di deposito
• Adempimenti dei gestori dei depositi IVA
• Operazioni non soggette al pagamento dell’IVA mediante utilizzo
del deposito:
• condizioni oggettive per l’introduzione nel deposito IVA
• introduzione dei beni
• operazioni relative ai beni custoditi
• estrazione dei beni
• consignment stock
• Documenti e registrazioni
• Dichiarazione IVA
• I depositi doganali (cenni)
•4
Fonti normative e prassi
Legge 18 febbraio 1997 n. 28, in recepimento della direttiva
n.95/7/CE del 10 aprile 1995
Art. 50-bis del D.L. 331/1993
D.M. 20 ottobre 1997 n. 419
Art. 7 , comma 2, lett.cc ter del D.L. 13 maggio 2011 n. 70
Art. 2, comma 36 vicies quater del D.L. 13 agosto 2011 n. 138
Circolare Agenzia Dogane n.16/D del 28/04/2006
Circolari Agenzia delle dogane prot. 84920/RU del 07/09/2011 e
113881/RU del 5/10/2011
Risoluzione Minfinanze n. 198/E del 21/12/2000
Risoluzione Agenzia Entrate n. 113/E del 22/05/2003
Risoluzione Agenzia Entrate n. 440/E del 12/11/2008
•5
La nozione di deposito IVA
• Luogo fisico destinato alla custodia di beni nazionali e comunitari non
destinati alla vendita al minuto nei locali medesimi. I beni di origine
extracomunitaria possono essere ivi introdotti, previa immissione in libera
pratica nel territorio della CEE.
• Può essere qualunque locale, capannone, piazzale, ecc…, ove è possibile
custodire i beni citati ed effettuare ulteriori operazioni, compravendite o
lavorazioni, senza pagamento dell’ IVA.
• Finalità del deposito IVA è quella di differire l’assolvimento dell’imposta al
momento dell’estrazione dei beni dallo stesso per l’immissione in
consumo nello Stato.
• L’introduzione deve sempre avvenire materialmente, non essendo
ammessa alcuna forma di deposito “virtuale”.
•6
Tipologie di deposito
Assumono la qualifica di depositi fiscali a fini IVA:
• i magazzini generali, i depositi franchi, e i punti franchi gestiti
dalle imprese autorizzate;
• i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;
• i depositi doganali;
• gli altri soggetti autorizzati alla custodia di beni nazionali e
comunitari in conto terzi
•7
Tipologie di deposito - Autorizzazione
NON è necessaria l’autorizzazione per:
•
imprese esercenti i magazzini generali
con autorizzazione doganale
•
imprese esercenti depositi franchi
•
imprese operanti nei punti franchi
•
depositi fiscali per i prodotti soggetti ad
accisa
•
depositi doganali
•8
Tipologie di deposito - Autorizzazione
E’ necessaria l’autorizzazione per:
• Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità
limitata,cooperative con capitale o fondo di dotazione non
inferiore a euro 516.500,00 per:
- gestire beni per conto di terzi
- introdurre beni provenienti da qualsiasi destinazione
• Tutte le società ed enti di cui sopra, senza limitazione di
capitale per:
- custodia di beni inviati da operatore residente in altro Stato
membro destinati ad essere ceduti al depositario
•9
Adempimenti dei gestori
Registro di carico scarico
Documentazione da conservare
Funzione di rappresentante fiscale “leggero”
Responsabilità solidale
•10
Registro di carico scarico
art. 50-bis co. 3 del DL 331/93 e dell’art. 3 del DM 419/97
Deve essere istituito, anteriormente alla prima introduzione di beni nel
deposito. Il registro dei depositi Iva non è più soggetto all’obbligo di
vidimazione e bollatura a seguito della risoluzione Agenzia delle Entrate
n. 47 /2002, che estende la soppressione dell’adempimento, già
effettiva con l’entrata in vigore della legge “Primi interventi per il
rilancio dell'economia” per quanto riguarda il libro giornale, gli
inventari e i registri obbligatori relativi alle imposte dirette e all’Imposta
sul valore aggiunto. Vanno indicate le operazioni relative
all’introduzione e all’estrazione dei beni.
•11
Registro di carico scarico
art. 50-bis co. 3 del DL 331/93 e dell’art. 3 del DM 419/97
Dati da riportare nel registro
• il numero e la specie dei colli;
• la natura, la qualità e la quantità dei beni;
• il corrispettivo o, in mancanza,il valore normale dei beni stessi;
• il luogo di provenienza e di destinazione dei beni di volta in volta
introdotti e di quelli usciti;
• il soggetto per conto del quale l’introduzione o l’estrazione dei beni è
effettuata;
•12
Documentazione da conservare
I gestori dei depositi IVA devono conservare copia dei documenti
relativi:
• all’introduzione e all’estrazione dei beni dai depositi;
• agli scambi eventualmente effettuati durante la giacenza.
DOCUMENTI
• il documento doganale di immissione in libera pratica, anche in
copia, nel caso di operatore extracomunitario;
• la fattura o l’autofattura, rispettivamente nel caso di operatori
italiani o comunitari identificati in altro Stato membro, ovvero di
soggetti passivi in Italia;
• la distinta riepilogativa dei passaggi dei titoli di credito, nell’ipotesi
di beni compresi nella Tabella A-bis del DL 331/93.
•13
Funzione di rappresentante fiscale leggero
•
Nell’ipotesi in cui gli obblighi formali e procedurali facciano capo a
soggetti passivi IVA identificati in altri Stati membri, privi di stabile
organizzazione e di rappresentante fiscale nel territorio dello Stato
italiano, la funzione di rappresentante fiscale, nella specie di
rappresentante “leggero” ex art. 44 co. 3 del DL 331/93, viene assunta
automaticamente dal gestore del deposito.
•
Quest’ultimo sarà, pertanto, tenuto ad assolvere gli obblighi relativi
alle operazioni intracomunitarie aventi ad oggetto i beni custoditi nei
depositi.
•14
Funzione di rappresentante fiscale leggero
Attribuzione di un numero di partita IVA unico
• In base al settimo comma dell’art. 50-bis del DL 331/93, i gestori dei
depositi IVA, quando assumono la veste di rappresentanti fiscali
“leggeri” di soggetti non residenti che non si siano identificati
direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/73, e non abbiano
provveduto a nominare un rappresentante fiscale, possono richiedere
l’attribuzione di un numero di partita IVA unico per tutti i soggetti
passivi d’imposta non residenti da essi rappresentati.
•15
Responsabilità solidale
Ai sensi dell'art. 50-bis co. 8 del DL 331/93, i gestori dei depositi IVA
sono responsabili in solido con i soggetti passivi d’imposta che
estraggono i beni nel caso di mancata o irregolare applicazione
dell’imposta relativa ai beni estratti, a meno che il depositario sia in
grado di dimostrare il corretto adempimento degli obblighi formali e
procedurali posti a suo carico.
•16
Operazioni non soggette al pagamento dell’ I.V.A.
mediante utilizzo del deposito
Non danno luogo all’applicazione dell’ I.V.A. tutta una serie di
operazioni eseguite mediante:
l’introduzione
la giacenza delle merci nel deposito e le operazioni di
perfezionamento e manipolazione usuale
l’estrazione (non la successiva commercializzazione)
il trasferimento tra depositi
•17
Introduzione dei beni – condizioni oggettive
Per essere inseriti in un deposito IVA, i beni:
• se provenienti da Paesi terzi devono essere stati immessi in libera
pratica nella UE fatto che attribuisce loro la posizione doganale di
beni comunitari;
• se comunitari devono provenire da uno Stato membro;
• se nazionali, devono essere ceduti ad un operatore comunitario.
•18
Introduzione dei beni
Operazioni di immissione in libera pratica di beni non
comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito
IVA
Acquisti intracomunitari eseguiti mediante introduzione
nel deposito IVA
Cessioni intracomunitarie eseguite mediante introduzione nel
deposito IVA, senza invio
Cessioni di beni particolari di cui alla Tab. A-bis allegata al
D.L. 331/1993, eseguite mediante introduzione nel
deposito IVA ed effettuate nei confronti di cessionari
extracomunitari o nazionali
•19
Operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari
Importazioni
senza deposito IVA
Si IVA-Si dazi
pagamento in dogana
I
•20
Operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari
destinati ad essere introdotti in un deposito IVA – Importazioni
con deposito IVA
No IVA
Si dazi
GARANZIA
I
No IVA
Si dazi
black list
•21
Operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari
destinati ad essere introdotti in un deposito IVA – Importazioni
da parte di soggetto non residente
con deposito IVA
GARANZIA
F
No IVA
Si dazi
Rappr. fisc. o
identif. diretta
•22
Operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari
destinati ad essere introdotti in un deposito IVA – Importazioni
procedure e documentazione
• I beni sono sdoganati con bolletta IM-Z sulla quale viene indicato
che sono destinati ad essere introdotti in un deposito IVA ai sensi
dell’art. 50 – bis, co.4, lett. b) del D.L. 331/93.
• Il soggetto che immette i beni è obbligato a prestare idonea
garanzia commisurata all’imposta non riscossa in Dogana, salvo
specifico esonero. (1)
• Ai sensi dell’art. 50 bis, comma 4, lett. b, D.L. 331/1993, gli
operatori che possono beneficiare dell’esonero dalla prestazione
della garanzia sono:
a)
soggetti titolari di certificazione attestante lo status di
«Operatore Economico Autorizzato> (AEO) (ex art. 14 bis del
regolamento (CEE) n. 2454 della Commissione del 02/07/1993);
(1) obbligo introdotto dal D.L. 13/05/2011 n.70
•23
b) soggetti titolari dell’esonero dal prestare garanzia di cui all’art. 90 del
D.P.R.n. 43/1973 (TULD).
SEMPLIFICAZIONE
del procedimento per la concessione dell’esonero ex art. 90 del TULD
(cfr. risoluzione della VI Commissione permanente della Camera dei Deputati n. 700713 del 20/10/11 e nota dell’Agenzia delle Dogane n.127293/RU del 4/11/11)
VERIFICA DI
SOLVIBILITA’
AZIENDALE
gli Uffici delle Dogane verificheranno la SOLVIBILITA’ AZIENDALE di un soggetto
attraverso l’esame di:
a) CERTIFICATO STORICO RILASCIATO DALLA CCIAA;
b) CERTIFICATO DI ASSENZA DI CARICHI PENDENTI;
c) DICHIARAZIONE DELL’AMMONTARE DELLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DI
MERCI EFFETTUATE (senza che siano state rilevate dall’autorità doganale
irregolarità sanzionabili) NEL CORSO DELL’ULTIMO ANNO (i.e. ultimi 12 mesi dalla
data dell’istanza).
VALIDITA’
DELL’ESONERO
1 ANNO + RINNOVO (su istanza di parte)
LIMITE ESONERO
AMMONTARE IVA SULLE IMPORTAZIONI EFFETTUATE NELL’ ANNO PRECEDENTE DAL
SOGGETTO MEDESIMO. Superato tale ammontare nel corso dell’anno, il soggetto è
tenuto a prestare garanzia.
•24
• La garanzia sarà successivamente svincolata, interamente o
parzialmente, a conclusione degli adempimenti connessi
all’estrazione totale o parziale della merce dal deposito.(2)
(2) nuovi adempimenti previsti dal D.L. citato
•25
Garanzia - esempio
•26
• Il gestore del deposito prende in carico la merce sull’apposito
registro e appone sulla copia della bolletta l’attestato della presa
in carico ed il numero attribuito, rimettendone copia alla Dogana
di sdoganamento. Conserva inoltre copia del documento.
• L’importatore annota sul registro IVA degli acquisti la bolletta
doganale indicando l’imponibile e il titolo di non
assoggettamento (art. 50- bis, co.4 del D.L. 331/93)
•27
Acquisti intracomunitari
senza deposito IVA
ISCRIZIONE
VIES
Si IVA
doppia registrazione
I
•28
Acquisti intracomunitari eseguiti mediante
introduzione nel deposito IVA
con deposito IVA
NO
GARANZIA
No IVA
ISCRIZIONE
VIES
I
No IVA
art.50 bis / 331
I1
No IVA
art.50 bis / 331
I2
•29
Acquisti intracomunitari eseguiti mediante introduzione nel
deposito IVA
procedure e documentazione
Il soggetto residente che immette i beni deve:
• integrare la fattura comunitaria ricevuta indicando in
luogo dell’imposta la causa di non assoggettabilità ex art.
50 bis, co.4, lett.a)del D.L. 331/93
• presentare il modello INTRA 2 bis sia agli effetti fiscali che
statistici
• consegnare copia della fattura integrata al depositario, che
provvederà alla sua annotazione sul registro di carico delle
merci
• non è richiesta la prestazione di garanzia
•30
Cessioni intracomunitarie eseguite senza invio
senza deposito IVA
I
Si IVA
Non è operazione
intracomunitaria
F
Per recuperare l’IVA è necessaria la preventiva
nomina
di
un
rappresentante
fiscale
o
l’identificazione diretta o il rimborso ex art.38 ter
•31
Esempio fatturazione senza deposito IVA
Soc. “A” Srl
Via Roma, 1
10100 Torino
C.F. e P. IVA….
Soc. “C” S.a.
Francia
Tva: FR……
Torino,lì
Fattura n….. del…..
Merce presso Ns. sede
IVA 21%
Totale
€ 2.000,00
€ 420,00
------------€ 2.420,00
•32
Cessioni intracomunitarie eseguite mediante introduzione nel
deposito IVA, senza invio
NO
GARANZIA
con deposito IVA
I
No IVA
No IVA art 50 bis
No IVA
F
No IVA
I1
No IVA
NON è necessaria la preventiva nomina
di un rappresentante fiscale o
l’identificazione diretta
•33
Cessioni intracomunitarie eseguite mediante introduzione nel
deposito IVA, senza invio
• trattasi di una cessione “intra” atipica in quanto i beni oggetto di
cessione non fuoriescono dal territorio fiscale italiano
• è un operazione non soggetta ad IVA in Italia
• il cessionario intracomunitario non ha obbligo di identificazione
diretta o di nomina di un rappresentante fiscale
• non richiede la compilazione del modello “Intra 1bis”
•34
Cessioni intracomunitarie eseguite mediante introduzione nel
deposito IVA, senza invio
Fatturazione: il cedente emette fattura con l’indicazione che trattasi
di cessione non soggetta ad IVA” ex art. 50-bis, comma 4 lette c) del
D.L. 331/93. Qualora la fattura venisse emessa nei confronti del
rappresentante fiscale italiano del cessionario comunitario, la
cessione diviene imponibile in Italia ( Ris. Ag.Entrate n. 66 del
15/05/2001)
Dichiarazione IVA: tali operazioni sono indicate nel rigo VE32 ed i
relativi importi non concorrono alla formazione del “plafond” ed alla
acquisizione dello status di esportatore abituale del cedente (Circ.
Ag.Dogane n.8 del 27/02/03)
•35
Esempio fatturazione con deposito IVA
Soc. “A” Srl
Via Roma, 1
10100 Torino
C.F. e P. IVA….
Soc. “C” S.a.
Francia
Tva: FR……
Torino,lì
Fattura n….. del…..
Merce giacente in deposito IVA “xy”
€ 2.000,00
Non soggetto ad IVA ai sensi dell’art. 50 - bis, co. 4, lett. c) D.L. 331/93
N.B (identificare il deposito)
•36
Cessioni locali effettuate da soggetti non residenti nei confronti
di soggetti nazionali
• D.Lgs. n. 18 dell’ 11/02/2010 che ha implementato l’art. 194 delle
Direttiva UE 2006/112/CE
• Art. 17, comma 2, D.P.R. n.633/72 che ha introdotto l’obbligo del
reverse charge
Soggetti non residenti ancorché registrati a fini IVA in Italia:
1.
2.
non possono più applicare l’IVA sulle cessioni effettuate nei
confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia;
conseguentemente, nell’ipotesi di acquisti nazionali o
importazioni si trovano in forte posizione creditoria
•37
Cessioni locali effettuate da soggetti non residenti nei confronti
di soggetti nazionali
senza deposito IVA
USA
posizione
creditoria per IVA
pagata in dogana
Si IVA-Si dazi
pagamento in dogana
cessione in reverse charge
I
•38
Cessioni locali effettuate da soggetti non residenti nei confronti
di soggetti nazionali
con deposito IVA
NO posizione
creditoria
No IVA
Si dazi
USA
fattura
art.50 bis / 331
I
Rappr. fisc. o
identif. diretta
•39
Cessioni di beni di cui alla Tab A-bis effettuate mediante
introduzione nel deposito IVA
•Trattasi di particolari beni ,metalli non ferrosi,lane, beni alimentari,
prodotti chimici, che sono solitamente ceduti “a catena” a molti
operatori prima di essere realmente commercializzati.
•L’applicazione del regime di non assoggettabilità delle relative cessioni
si fonda sulla considerazione che gli stessi, generalmente trattati nelle
borse merci, sono oggetto di plurime transazioni n tempi stretti, senza il
loro trasferimento fisico in quanto realizzate mediante titoli.
•Con la loro introduzione nel deposito IVA , gli operatori non devono più
assoggettare ad IVA ogni singola transazione in quanto la sua
applicazione è rimandata al momento dell’estrazione dei beni dal
deposito
•40
Cessioni di beni di cui alla Tab A-bis effettuate mediante
introduzione nel deposito IVA
Le cessioni devono essere effettuate nei confronti di:
• cessionari extracomunitari, non identificati a fini IVA all’interno della UE
• cessionari identificati a fini IVA in Italia
Fatturazione: il cedente emette fattura con l’indicazione che trattasi di
cessione non soggetta ad IVA” ex art. 50-bis, comma 4 lettera d) del D.L.
331/93.
Dichiarazione IVA: tali operazioni sono indicate nel rigo VE32 ed i relativi
importi non concorrono alla formazione del “plafond” ed alla
acquisizione dello status di esportatore abituale del cedente (Circ.
Ag.Dogane n.8 del 27/02/03). In caso di cessione a soggetto identificato a
fini IVA in Italia, l’acquisto deve essere indicato al rigo VF14
•41
Operazioni relative a beni custoditi
Cessioni di beni custoditi nel deposito IVA (senza
estrazione) a nulla rilevando il Paese di identificazione del
cedente e del cessionario
Prestazioni di servizi relative ai beni in deposito, incluse le
operazioni di perfezionamento e di manipolazione usuale
effettuate nel deposito o in locali limitrofi
•42
Cessione di beni
ISCRIZIONE
VIES
senza deposito IVA
I
Si IVA-Si dazi
pagamento in dogana
Si IVA
doppia registrazione
Si IVA
I1
•43
Cessione di beni custoditi nel deposito IVA
cedente e cessionario nazionali
NO
GARANZIA
ISCRIZIONE
VIES
con deposito IVA
No IVA
GARANZIA
No IVA
Si dazi
I
fattura
art.50 bis / 331
I1
•44
Cessione di beni custoditi nel deposito IVA
cedente comunitario o extra e cessionario nazionale
con deposito IVA
NO
GARANZIA
No IVA
D
autofattura art 17
NO IVA ex art.50 bis / 331
I
NON è necessaria la preventiva nomina
di un rappresentante fiscale o
l’identificazione diretta
•45
Cessione di beni custoditi nel deposito IVA
cedente e cessionario non residenti
con deposito IVA
NO
GARANZIA
No IVA
D
nessun
adempimento
CH
NON è necessaria la preventiva nomina
di un rappresentante fiscale o
l’identificazione diretta
•46
Cessione di beni custoditi nel deposito IVA
Le cessioni di beni custoditi in regime di deposito :
• nel caso di cedente e cessionario nazionali, sono fatturate senza
addebito di IVA, evidenziando che trattasi di operazione ex art. 50
bis, comma 4, lett . e) ;
• nel caso di cedente comunitario o extracomunitario e cessionario
nazionale, sono autofatturate da quest’ultimo ai sensi dell’art. 17,
c.2, senza addebito d’imposta ex art. 50 bis, comma 4, lett. e)
• nel caso di cedente e cessionario non residenti non necessita alcun
adempimento, ma la documentazione deve essere consegnata al
titolare del deposito per l’aggiornamento della titolarità dei beni
Solo al momento dell’estrazione sarà emesso un documento con
rilevanza IVA
•47
Esempio
Importazione da un Paese non appartenente alla U.E.
Importazione di beni valore Euro 2.000, dazi doganali pari al 10%, aliquota IVA
21%, valore cessione Euro 3.000.
OPERAZIONE SENZA DEPOSITO IVA
1) arrivo beni in dogana ed immissione in libera pratica:
X
• pagamento dei dazi doganali ( 2.000 x 10%) Euro 200;
• pagamento IVA in dogana (2.200 x 21%) Euro 462.
2)
cessione beni a soggetto passivo nazionale:
• emissione fattura attiva imponibile Euro 3.000 - IVA 21% pari a Euro 630.
Esempio
Importazione da un Paese non appartenente alla U.E.
OPERAZIONE CON DEPOSITO IVA
1) arrivo beni in dogana ed immissione in libera pratica:
• pagamento dei dazi doganali Euro 200.
2) introduzione dei beni nel deposito IVA:
• nulla è dovuto
CASO A
3) estrazione dei beni da parte del soggetto che li ha introdotti:
• emissione autofattura ex art. 17 c. 2 DPR 633/1972 imponibile Euro
2.000, IVA 21% pari a Euro 462.
4)
cessione beni (estratti) a soggetto passivo nazionale:
• emissione fattura attiva
imponibile Euro 3.000 - IVA 21% pari a Euro 630.
Esempio
Importazione da un Paese non appartenente alla U.E.
OPERAZIONE CON DEPOSITO IVA
1) arrivo beni in dogana ed immissione in libera pratica:
• pagamento dei dazi doganali Euro 200.
2) introduzione dei beni nel deposito IVA:
• nulla è dovuto
CASO B
3) cessione beni all’interno del deposito IVA:
• Imponibile Euro 3.000 - Emissione fattura No IVA ex art. 50 bis DL 331/1993.
4) estrazione dei beni da parte del soggetto passivo nazionale che li ha
acquistati all’interno del deposito IVA:
• integrazione della fattura di acquisto ricevuta ex art. 50 bis DL 331/1993
esponendo l’IVA 21% pari ad Euro 630.
Prestazioni di servizi relative a beni in deposito
rese a soggetto passivo stabilito in Italia
con deposito IVA
GARANZIA
No IVA
Si dazi
I
60 giorni
No IVA
art.50 bis / 331
I1
•51
Prestazioni di servizi relative a beni in deposito
rese a soggetto passivo UE o extraUE
con deposito IVA
GARANZIA
No IVA
Si dazi
E’ necessaria la preventiva nomina
di un rappresentante fiscale o
l’identificazione diretta o la stabile
organizzazione
F
60 giorni
No IVA
art.7 ter -633/72
I1
•52
Prestazioni di servizi relative a beni in deposito
I beni,durante la giacenza nel deposito Iva, possono essere soggetti a
prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le
manipolazioni usuali, non soggette ad IVA ex art 50 bis del D.L. 331/93
o art 7 ter del DPR 633/72 ( se committente soggetto UE o extraUE)
Le suddette prestazioni possono essere effettuate anche in locali
limitrofi ai depositi, purché le stesse siano di durata non superiore ai 60
giorni.
Per locali limitrofi si intendono i locali che pur non costituendo parte
integrante del deposito sono a questi funzionalmente e logisticamente
collegati da un rapporto di contiguità e comunque rientranti nel
complesso aziendale del depositario, qualunque sia il titolo di
detenzione, con esclusione di locali gestiti da soggetto diverso dal
depositario.
•53
Prestazioni di servizi relative a beni in deposito
Lavorazioni di merci, compreso il loro montaggio, l’assemblaggio,
l’adattamento ad altre merci;
OPERAZIONI
DI
Riparazione delle merci,comprese il loro riadattamento e la messa a
punto;
Trasformazione delle merci, aggiunta di accessori (*):
PERFEZIONAMENTO
Utilizzazione di alcune merci non reperibili nei prodotti ottenuti dal
perfezionamento, ma che consentono o facilitano l’ottenimento di tali
prodotti, anche se dette merci scompaiono in toto o meno nel corso della
loro utilizzazione
MANIPOLAZIONI
Operazioni intese a garantire la conservazione della merce, a migliorarne
la presentazione o la qualità commerciale o a predisporne la
distribuzione o la rivendita
USUALI
(*) vedi Risoluz. Ag.Entrate n.440/E del 12/11/2008
•54
Prestazioni di servizi relative a beni in deposito
Le prestazioni di carico, scarico, facchinaggio effettuate nell’ambito del
deposito sui beni custoditi;
le prestazioni di confezionamento, raffinazione, pulitura refrigerazione
dei beni custoditi;
ALTRI
SERVIZI
le prestazioni di campionatura, perizia, controllo, sui beni custoditi:
le prestazioni del depositario nell’ambito del contratto di deposito;
le provvigioni relative ad intermediazioni realizzate su cessioni di beni
custoditi;
le spese di trasporto relative al trasferimento dei beni da un deposito
all’altro
•55
Estrazione dei beni
=
Estrazione X Cessione
estrazione per utilizzo o
commercializzazione in Italia
soggetta ad imposta
estrazione con destinazione ad
una cessione comunitaria o
all’esportazione
non soggetta ad imposta
estrazione per trasferimento tra
depositi IVA
non soggetta ad imposta
•56
Estrazione dei beni
• L’estrazione può essere disposta solo da soggetti
identificati in Italia quali soggetti passivi IVA:
• operatori residenti
• operatori non residenti identificati direttamente
• stabile organizzazione di soggetto estero
• rappresentante fiscale di soggetto non residente
• L’estrazione non può essere disposta dal depositario che
agisce in veste di “rappresentante fiscale leggero”.
•57
Estrazione dei beni
per utilizzo o commercializzazione in Italia
Prerequisiti per effettuare l’estrazione
previsti dal D.L. 138/2011 ma non ancora operativi in attesa di provvedimento
attuativo dell’Agenzia delle Entrate
• iscrizione da almeno un anno alla CCIAA
• dimostrazione di effettiva operatività
• attestazione della regolarità dei versamenti I.V.A.
In attesa del provvedimento, l’estrazione può essere effettuata secondo le
modalità attuali.
Permangono forti dubbi sull’applicabilità pratica della norma nei confronti di
soggetti non residenti
•58
Estrazione dei beni
per utilizzo o commercializzazione in Italia
da parte del soggetto che li ha
immessi o li ha acquistati
all’interno del deposito se non
esiste fattura per documentare il
precedente acquisto
autofattura ex art
17,comma 2 del DPR
633/72
•59
Estrazione dei beni per utilizzo o commercializzazione in Italia
se non esiste fattura
GARANZIA
No IVA
SI dazi
I
estrazione
Si IVA
autofattura
I
Si IVA
I1
•60
Estrazione dei beni per utilizzo o commercializzazione in Italia
se non esiste fattura
GARANZIA
I
No IVA
art.50 bis / 331
I1
No IVA
Si dazi
estrazione
Si IVA
autofattura
I1
•61
Estrazione dei beni per utilizzo o commercializzazione in Italia
se non esiste fattura
procedure e documentazione
• Colui che estrae i beni è tenuto ad emettere autofattura ai sensi
dell’art. 17, co.2, del DPR 633/72: la stessa non deve contenere i dati
identificativi del cedente estero, essendo sufficiente il riferimento
agli estremi del documento doganale
• La base imponibile è costituita dal valore della merce al momento
dell’introduzione nel deposito oppure, se i beni, durante la giacenza,
sono stati oggetto di una o più cessioni o prestazioni, dal corrispettivo
relativo all’ultima cessione, aumentato degli eventuali oneri dovuti
alle prestazioni di servizi che le merci hanno subito, tranne nel caso
in cui il soggetto passivo che le ha introdotte sia stabilito nella UE o
extra UE.
• Il gestore del deposito annota lo scarico della merce sull’apposito
registro e conserva copia dei documenti relativi all’estrazione
•62
Autofattura per estrazione
valore merce = valore all’ introduzione
Soc. “I” Srl
Via Milano, 1
10100 Roma
C.F. e P.IVA
Soc. “I” Srl
Via Milano, 1
10100 Roma
Roma, lì….
Autofattura n° …. ex art. 17, c.2 DPR 633/72
Merce estratta dal deposito doganale “xy” rif. documento doganale ….
Valore della Merce
+ Iva dovuta 21%
= Totale
€ 2.000
€ 420
€ 2.420
•63
Autofattura per estrazione
valore merce > valore all’ introduzione
Soc. “I” Srl
Via Milano, 1
10100 Roma
C.F. e P.IVA
Soc. “I” Srl
Via Milano, 1
10100 Roma
Roma, lì….
Autofattura n° …. ex art. 17, c.2 DPR 633/72
Merce estratta dal deposito doganale “xy” rif. documento doganale ….
Valore della Merce
+ Servizi addizionali in regime di deposito Iva (*)
= Base imponibile
+ Iva dovuta 21%
= Totale
€ 2.000
€ 100
€ 2.100
€ 441
€ 2.541
(*) voce non presente nel caso in cui il soggetto che le ha introdotte sia soggetto passivo UE o extraUE
•64
• Al fine della corretta tenuta delle scritture del depositario ed
ottenere contemporaneamente lo svincolo della garanzia a suo
tempo prestata, il soggetto che estrae dovrà presentare al
depositario e all’Agenzia delle Dogane la seguente documentazione:
• copia dell’autofattura;
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con allegata copia del
documento di identità, attestante la conformità all’originale e
l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura.
• la documentazione dovrà essere presentata anche dal soggetto che ,
qualificato come AEO, non ha suo tempo presentato la garanzia in
quanto esonerato dall’obbligo
•65
• la documentazione è inviata alla Dogana con consegna a mano,
mediante PEC o con altra modalità preventivamente concordata con il
competente ufficio .
• In futuro tale onere documentale sarà sostituito dall’integrazione
delle banche dati tenute dalle Agenzie fiscali delle dogane e delle
entrate con modalità da stabilirsi con apposito provvedimento.
• alla presentazione della suddetta documentazione, la Dogana
procederà allo svincolo della garanzia prestata per la singola
operazione ed in caso di garanzia globale al riaccredito dell’importo
corrispondente all’IVA.
•66
Autocertificazione - esempio
•67
Estrazione dei beni per utilizzo o commercializzazione in Italia
se non esiste fattura
PRESENTAZIONE
DOCUMENTI E SVINCOLO
GARANZIA
GARANZIA
No IVA
SI dazi
I
estrazione
Si IVA
autofattura
I
Si IVA
I1
•68
Estrazione dei beni per utilizzo o commercializzazione in Italia
se non esiste fattura
PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DA
PARTE DI I1
GARANZIA
PRESTATA DA
I
I
No IVA
art.50 bis / 331
I1
No IVA
Si dazi
TRASMISSIONE
DOCUMENTI DA I1 A
I PER SVINCOLO
GARANZIA
estrazione
Si IVA
autofattura
I1
•69
Estrazione dei beni
per utilizzo o commercializzazione in Italia
oggetto di precedente acquisto anche
intra, non assoggettato ad IVA e di cui
esiste fattura per documentare il
precedente acquisto
integrazione della
fattura originaria
•70
Estrazione dei beni per utilizzo o commercializzazione in Italia
oggetto di precedente acquisto non assoggettato ad IVA
ISCRIZIONE
VIES
NO
GARANZIA
I
No IVA
estrazione
I
Si IVA
integrazione della
fattura originaria
•71
Estrazione dei beni per utilizzo o commercializzazione in Italia
oggetto di precedente acquisto non assoggettato ad IVA
procedure e documentazione
• Colui che estrae i beni, dopo aver registrato la fattura passiva
ricevuta dal cedente intracomunitario senza indicazione dell’ IVA, è
tenuto ad integrarla, con l’indicazione del valore dei servizi
eventualmente resi nel deposito fino al momento dell’estrazione e
dell’ ammontare dell’ IVA dovuta.
• La procedura di autofatturazione viene by-passata da quella di
variazione della fattura originaria (ris. Ag. Entrate n. 113 del
22.05.2003).
• L’ IVA sulla fattura passiva integrata deve essere successivamente
registrata sul registro delle fatture emesse entro 15 giorni
dall’estrazione e con riferimento alla data dell’avvenuta estrazione,
nonché sul registro degli acquisti entro il mese successivo a quello
dell’estrazione.
•72
Estrazione dei beni
oggetto di precedente acquisto non assoggettato ad IVA
procedure e documentazione
• Roberto Ramazzotto
GB 123453678
•IT4886790016
•£ 470,00 x 1,169 = € 549,51
•Imponibile 549,51
•IVA 21% 115,40
•Totale
664,91
•73
Estrazione dei beni
per l’invio in ambito comunitario o extracomunitario
per invio in ambito
comunitario
per invio in ambito
extracomunitario
fattura ex art. 41 del
fattura ex art. 8,c1 del
D.L. 331/1993
DPR 633/1972
•74
Estrazione dei beni
per l’invio in ambito comunitario o extracomunitario
senza deposito IVA
No IVA
art.41/331
Si IVA-Si dazi
pagamento in dogana
I
ISCRIZIONE
VIES
No IVA
art.8, c.1/633
•75
Estrazione dei beni
per l’invio in ambito comunitario o extracomunitario
black list
con deposito IVA
GARANZIA
I
No IVA
No IVA
art.8, c.1/633 art.41/331
estrazione
No IVA
Si dazi
PRESENTAZIONE
DOCUMENTI E SVINCOLO
GARANZIA
ISCRIZIONE
VIES
No IVA
art.8, c.1/633
•76
Estrazione dei beni
per l’invio in ambito comunitario o extracomunitario
procedure e documentazione
• Ai sensi dell’art. 50 - bis, co. 4, lett. f) e g) del D.L. 331/93, l’estrazione
dei beni dal deposito per l’invio all’estero è un operazione non
soggetta ad IVA.
• Nel caso in cui i beni siano inviati in uno Paese membro, colui che
estrae i beni deve emettere fattura senza applicazione dell’ IVA per
effetto del combinato disposto degli artt. 41 e 50 – bis del D.L.
331/93, compilando il modello INTRA 1 - bis
• Nel caso in cui i beni siano inviati in uno Paese extracomunitario,
colui che estrae i beni deve emettere fattura senza applicazione dell’
IVA per effetto del combinato disposto degli artt. 8 e del D.P.R.
633/72 e 50 – bis del D.L. 331/93. In tale caso l’estrazione deve
avvenire sulla base della dichiarazione doganale
•77
Estrazione dei beni
per l’invio in ambito comunitario o extracomunitario
procedure e documentazione
• Tali operazioni, al pari di quelle intracomunitarie citate assumono
rilevanza ai fini della qualifica di “esportatore abituale” e in ordine
alla formazione del plafond per l’acquisto di beni e servizi senza
applicazione dell’ imposta
• Al fine della corretta tenuta delle scritture del depositario ed
ottenere contemporaneamente lo svincolo della garanzia a suo
tempo prestata, il soggetto che estrae dovrà presentare al
depositario e all’Agenzia delle Dogane la seguente documentazione:
• copia della fattura di esportazione o cessione intracomunitaria
integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili o
corredata da copia dei registri IVA
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con allegata copia del
documento di identità, attestante la conformità all’originale e
l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura.
•78
• la documentazione dovrà essere presentata anche dal soggetto che ,
qualificato come AEO, non ha suo tempo presentato la garanzia in
quanto esonerato dal tale obbligo.
• la documentazione è inviata alla Dogana con consegna a mano,
mediante PEC o con altra modalità preventivamente concordata con il
competente ufficio .
• In futuro tale onere documentale sarà sostituito dall’integrazione
delle banche dati tenute dalle Agenzie fiscali delle dogane e delle
entrate con modalità da stabilirsi con apposito provvedimento.
• alla presentazione della suddetta documentazione, la Dogana
procederà allo svincolo della garanzia prestata per la singola
operazione ed in caso di garanzia globale al riaccredito dell’importo
corrispondente all’IVA.
•79
Estrazione dei beni
Trasferimento dei beni tra depositi IVA
Documento di trasporto
ex DPR 472/96
• ai sensi dell’art. 50 – bis, co.4, lett. i) il trasferimento tra depositi IVA non
è soggetto ad imposta, poiché i beni continuano ad essere custoditi in un
deposito IVA
• il trasferimento dei beni deve risultare da documento di trasporto ,
annotato nell’apposito registro sia dal gestore del deposito in uscita, che
dal gestore del deposito in entrata
•80
Consignment Stock
Contratto atipico:
- invio beni dal fornitore al cessionario;
- proprietà dei beni rimane del fornitore;
- custodia dei beni del cessionario (presso di sé o deposito gestito IVA
per proprio conto);
Ambito comunitario:
Risoluzione 18 ottobre 1996, n. 235
Risoluzione 10 aprile 2000, n. 44
•81
Consignment Stock
Fornitore UE/cliente italiano
Arrivo beni in Italia e introduzione nel deposito IVA
• non costituisce acquisto intracomunitario assimilato del fornitore
UE;
Prelievo beni dal deposito IVA da parte del cessionario
• passaggio proprietà (comunque entro 1 anno dall’invio);
• effettuazione dell’acquisto intracomunitario da parte del
cessionario italiano ex art. 39, D.L. n. 331 del 1993
•82
Consignment Stock
Adempimenti
• Arrivo beni in Italia:
 annotazione nel registro di cui all’art. 50, c. 5, D.L. n. 331 del
1993;
• Prelievo beni da parte del cessionario
 scarico registro art. 50, c. 5, D.L. n. 331 del 1993
 integrazione e registrazione fattura relativa
intracomunitario ex art. 46 e 47, D.L. n. 331 del 1993;
all’acquisto
 compilazione mod. Intra 2-bis, relativo agli acquisti intra UE
(sezione fiscale e statistica, ove tenuto)
•83
Consignment Stock
Fornitore italiano/cliente UE
Arrivo beni in altro Paese UE:
• non costituisce cessione intracomunitaria assimilata da parte del
fornitore ITA;
Prelievo beni da parte del cessionario UE:
• passaggio proprietà (comunque entro 1 anno dall’invio);
• effettuazione della cessione intracomunitaria ex art. 41, D.L. n. 331
del 1993;
• compilazione Intra-1bis (fini fiscali e statistici)
NB: ATTENZIONE! Va verificata la normativa IVA locale
•84
Consignment Stock
Adempimenti
• Arrivo beni in altro Paese UE:
 annotazione nel registro di cui all’art. 50, c. 5, D.L. n. 331 del
1993;
• Prelievo beni da parte del cessionario UE
 scarico registro art. 50, c. 5, D.L. n. 331 del 1993
 emissione fattura relativa alla cessione intra UE;
 compilazione mod. Intra 2-bis, relativo agli acquisti intra UE (sezione
fiscale e statistica, ove tenuto)
•85
Consignment Stock
Semplificazione
- Austria
- Lettonia
- Belgio
- Olanda
- Repubblica Ceca
- Polonia
- Finlandia
- Slovacchia
- Francia
- Slovenia
- Irlanda
- Ungheria
- Italia
- Regno Unito
- Lussemburgo
•86
Consignment Stock
NO semplificazione
- Cipro
- Malta
- Danimarca
- Spagna
- Estonia
- Portogallo
- Germania
- Svezia
- Grecia
- Lituania
•87
Consignment Stock
Fornitore italiano/cliente extra UE
Invio beni in Paese extra-UE:
• esportazione da un punto di vista doganale
Prelievo beni da parte del cessionario extra-UE (entro 1 anno):
• effettuazione cessione all’esportazione;
• fatturazione cessione all’esportazione ex art. 8, 1° comma, lett. a),
d.P.R. n. 633 del 1972.
(Risoluzione Agenzia Entrate del 5 maggio 2005, n. 58/E)
•88
Consignment Stock
Fornitore extra UE/cliente italiano (con fornitore extra UE non
identificato ai fini IVA in Italia e senza S.O.)
Arrivo beni in Italia:
• importazione effettuata dal cliente italiano (che si può detrarre l’IVA
in base alla bolletta doganale)
Prelievo beni da parte del cliente italiano:
• effettuazione di acquisto territorialmente rilevante da non residente;
• emissione di autofattura. Applicazione dell’IVA con autofattura solo
se corrispettivo corrisposto all’acquisto sia superiore a quello
dichiarato in dogana
(Risoluzione Agenzia Entrate del 5 agosto 2008, n. 346/E)
•89
Documenti - Registrazioni
bolletta doganale
fattura acquisto intracomunitario
autofattura
fattura acq. intracomunitario integrata
fattura per cessione intracomunitaria
o all’esportazione
La base imponibile è data dal valore normale o dal corrispettivo dei beni
introdotti nel deposito o, nel caso di cessioni avvenute durante la loro
permanenza nello stesso, dal corrispettivo dell’ultima cessione.
A tale importo sono sommati i corrispettivi relativi a tutti i servizi di cui i beni
abbiano formato oggetto durante la permanenza, se non già ricompresi nel
corrispettivo o valore.
•90
Documenti - Registrazioni
Importazione beni
Acquisti
intracomunitari
bolletta doganale
fattura intracomunitaria
ESTRAZIONE
ESTRAZIONE
Italia
UE o ExtraUE
autofattura
fattura
cessione UE o
extraUE
Italia
integrazione
fattura intra
UE o ExtraUE
fattura
cessione UE o
extraUE
•91
Documenti – Registrazioni
importazione beni non comunitari e relativa estrazione
bolletta doganale
valore estrazione =
valore di introduzione
autofattura
valore estrazione >
valore di introduzione
registrata sul registro degli acquisti con titolo di
non assoggettamento ex art. 50- bis, co.4
lett.b) del D.L. 331/93
registrata per imponibile ed IVA sul registro
delle fatture emesse
annotata sul registro degli acquisti la sola
imposta in quanto l’imponibile è già indicato
sul documento di introduzione
registrata per l’intero imponibile ed IVA relativa
sul registro delle fatture emesse
annotata sul registro degli acquisti la differenza
dell’imponibile e l’intera imposta relativa
all’estrazione
•92
Documenti – Registrazioni
importazione beni non comunitari e relativa estrazione
valore estrazione =1.000
valore introduzione = 1.000
Bolletta doganale
Registro degli acquisti
Registro delle vendite
Imponibile
IVA
Imponibile
IVA
1.000
Art.50-bis
1.000
210
estrazione
Autofattura
valore estrazione =1.500
valore introduzione = 1.000
Bolletta doganale
210
Registro degli acquisti
Registro delle vendite
Imponibile
IVA
Imponibile
IVA
1.000
Art.50-bis
500
315
1.500
315
estrazione
Autofattura
•93
Documenti – Registrazioni
acquisti intracomunitari e relativa estrazione
fattura intracomunitaria
valore merce = valore di
introduzione
integrazione fattura intra
valore merce > valore di
introduzione
registrata sul registro degli acquisti con titolo di
non assoggettamento ex art. 50- bis, co.4
lett.a) del D.L. 331/93
annotare l’IVA quale variazione in aumento sul
registro delle fatture emesse entro 15 gg.
dall’estrazione, con riferimento a tale data
registrare la variazione IVA corrispondente sul registro
degli acquisti entro il mese successivo all’estrazione
annotare l’intera ’IVA quale variazione in aumento sul
registro
delle
fatture
emesse
entro
15
gg.dall’estrazione,
con
riferimento
a
tale
data,integrando il maggior valore della base
imponibile
registrare la variazione IVA corrispondente sul registro
degli acquisti entro il mese successivo all’estrazione
•94
Documenti – Registrazioni
acquisti intracomunitari e relativa estrazione
valore estrazione =1.000
valore introduzione = 1.000
Fattura intracomunitaria
Registro degli acquisti
Registro delle vendite
Imponibile
IVA
Imponibile
IVA
1.000
Art.50-bis
1.000
Art.50-bis
estrazione
Integrazione fatt. intra
valore estrazione =1.500
valore introduzione = 1.000
Fattura intracomunitaria
210
210
Registro degli acquisti
Registro delle vendite
Imponibile
IVA
Imponibile
IVA
1.000
Art.50-bis
1.000
Art.50-bis
+500
315
+500
315
estrazione
Integrazione fatt. intra
•95
Dichiarazione I.V.A.
Immissione in libera pratica
Tali operazioni devono essere indicate nel rigo VF14 (altri acquisti
non imponibili, non soggetti ad imposta ….)
Acquisti intracomunitari
Tali operazioni devono essere indicate nel rigo VF14 (altri acquisti
non imponibili, non soggetti ad imposta ….)
•96
Dichiarazione I.V.A.
Estrazione dei beni per mercato interno
• se i beni sono estratti dal soggetto che li ha immessi
a) se l’estrazione avviene nello stesso anno di acquisto e di
immissione, l’imponibile e l’imposta devono essere indicati nei
righi da VF1 a VF12 e nel rigo VJ2
b) se l’estrazione avviene nell’anno successivo a quello di acquisto e
di immissione, l’imponibile deve essere indicato nella
dichiarazione relativa all’anno precedente nel rigo VF14, mentre
nella dichiarazione relativa all’anno di estrazione l’imponibile e
l’imposta saranno indicati nei righi da VF1 a VF12 e nel rigo VF21
(1 o 2) nonché nel rigo VJ2
•97
Dichiarazione I.V.A.
Estrazione dei beni per mercato interno
• se i beni NON sono estratti da soggetto che li ha immessi
l’obbligo di autofatturazione impone di indicare l’importo dei relativi
acquisti nei righi da VF1 a VF12, nonché di compilare il rigo VJ2
•98
Dichiarazione I.V.A.
Estrazione dei beni per l’invio in ambito
comunitario o extracomunitario
Tali operazioni sono indicate al rigo VE30 (operazioni non imponibili
o intracomunitarie) ed i relativi importi concorrono al plafond e
all’acquisizione dello status di esportatore abituale.
Trasferimento tra depositi IVA
Tali operazioni sono indicate al rigo VE32 (operazioni non imponibili
o intracomunitarie) ed i relativi importi NON concorrono al plafond e
all’acquisizione dello status di esportatore abituale.
•99
Esempio
con deposito IVA
Invio
No IVA
I1
GARANZIA
E
No IVA
art.50 bis / 331
No IVA
Si dazi
I 60 giorni
No IVA
art.50 bis / 331
X
No IVA
art.50 bis / 331
No IVA
art.50 bis / 331
TRASMISSIONE
DOCUMENTI DA I3 A I
PER SVINCOLO
GARANZIA
I2
PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DA
PARTE DI I3
integrazione della
fattura originaria
I3
•100
Quando la merce viene introdotta sul territorio comunitario proveniente da
paesi Terzi:
il dichiarante puo' a sua scelta procedere alla:
• Importazione definitiva
si conclude ogni rapporto con la dogana in relazione alla merce
provvedendo al pagamento dei diritti doganali: dazio, Iva, ecc.
oppure
• scelta di uno dei regimi speciali, c.d. economici sospensivi
si sospende, per un periodo di tempo stabilito il pagamento dei diritti
doganali gravanti sulle merci prestando apposita garanzia e differendone il
pagamento al momento dell'immissione in libera pratica stoccando la
merce in particolari luoghi predisposti.
•101
•102
IL DEPOSITO DOGANALE
Fonti normative:
Codice doganale comunitario –
reg. CE 2913 del 12.10.1992 – artt. 98/113
Disposizioni di applicazione –
reg. CE 2454 del 2.7.1993:

Artt. 496/523 – Disposizioni c.d. “orizzontali”

Artt. 524/535 – Disposizioni specifiche

Allegati 67 – 68 -72: moduli, …
Codice doganale aggiornato
reg. CE 450 del 23.04.2008 – artt. 148/154 –
in vigore dal 24.6.08 ma non ancora totalmente applicabile in
quanto l’applicabilità di alcune disposizioni è posticipata al 24
giugno 2013
•103
• Permette al titolare di detenere merci non comunitarie introdotte nel
territorio comunitario, in locali o altri luoghi autorizzati per tale regime e
soggetti alla loro vigilanza, denominati “depositi doganali”
e di :
• scegliere il momento più favorevole in cui pagare i diritti doganali dovuti
(importazione definitiva)
oppure
• riesportare le merci fuori del territorio comunitario
Operazioni ammesse sulle merci durante la durata del deposito:
• Manipolazioni usuali destinate ad assicurarne la conservazione, migliorarne la
presentazione commerciale e prepararle per la distribuzione e la vendita
• Altre più importanti lavorazioni, vincolando le merci all’apposito “regime di
perfezionamento attivo”
• rimozione temporanea
•104
Vari tipi di deposito
Deposito pubblico:
Deposito privato
può essere utilizzato da qualsiasi
persona per l’immagazzinamento
delle merci
Tipo A: gestito sotto la
responsabilità del
depositario
se utilizzato per lo stoccaggio di merce e,
quindi, utilizzato da un determinato
depositario
Tipo C: gestito sotto la responsabilità del
depositante/depositario
Tipo D: si differenzia del tipo C per gli
elementi di tassazione (specie,
valore, quantità) che sono quelli
riconosciuti al momento
dell’introduzione in deposito
Tipo E: come il tipo C ma non è necessa-rio
predeterminare il locale di
stoccaggio, anche se l’esatta
ubicazione delle merci deve poter
essere indicata in qualsiasi momento
all’ufficio doganale di controllo
Tipo B: gestito sotto la
responsabilità di ciascun
depositante utilizzatore
Tipo F: gestito direttamente
dall’autorità doganale
•105
• Autorizzazione concessa da Agenzia Dogane per gestire un deposito
doganale
• Motivazioni economiche che giustificano il ricorso al regime: traffici
internazionali realmente esistenti o programmati
• Requisiti soggettivi: personalità del titolare e dei legali
rappresentanti, residenza italiana,
• Requisiti oggettivi: idoneità locali, accessibilità, sorveglianza,
prestazione garanzia,..
• contabilità di magazzino approvata dalla Dogana che consente il
controllo di tutte le movimentazioni nonché le giacenze all’interno del
deposito
• Condizioni per vincolare merci al regime di deposito:
Nessuna – non è richiesto che la merce sia di proprietà del
depositante né del depositario
•106
Vantaggi
• Riesportazione: nessun onere per diritti doganali
• Importazione definitiva: onere per i diritti da pagare in un momento
successivo – occorre valutare costi/benefici:
• valore imponibile: variazioni quotazioni di mercato del bene o
variazioni tassi di cambio prevedibili?
• dazio: quale aliquota gravante?
• IVA: l’azienda si trova a debito o a credito? Utilizza la dichiarazione
di intento?
•107
• I depositi doganali sono considerati ex lege depositi IVA
relativamente ai beni nazionali o comunitari che possono esservi
introdotti. (art. 50- bis D.L. 331/93 conv. L.427/1993)
• L'art. 106 del CDC consente che nei locali adibiti a deposito doganale siano
immagazzinate anche merci comunitarie diverse da quelle destinate
all'esportazione purché sussista una valida giustificazione economica e
non vi sia pregiudizio per le attività di sorveglianza doganale.
• Per utilizzare un deposito doganale come deposito IVA e' sufficiente una
comunicazione, da parte del gestore del deposito all'Ufficio Doganale ed
anche alla Direzione Regionale delle Entrate.
•108
La comunicazione deve indicare:
• Le modalità adottate per la corretta individuazione delle merci
soggette ai diversi regimi;
• L'importo della cauzione versata a garanzia dei diritti doganali
gravanti sulle merci.
L'Ufficio doganale è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti e che
il depositario abbia adottato le misure idonee per consentire una
puntuale individuazione delle merci soggette ai due diversi regimi.
•109
Fly UP