...

vendita e cessione dei titoli di accesso

by user

on
Category: Documents
9

views

Report

Comments

Transcript

vendita e cessione dei titoli di accesso
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Il governo e la gestione delle
manifestazioni sportive
intervento del
Vice Questore Agg. della Polizia di Stato Roberto Massucci
Dirigente del Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive
Dipartimento della P.S. – Ufficio Ordine Pubblico
Sintesi delle norme vigenti
LEGGI ANTIVIOLENZA
LEGGE
13.12.1989
nr. 401
Interventi nel
settore del
giuoco e delle
scommesse
clandestine e
tutela della
correttezza
nello
svolgimento
di
manifestazioni
sportive
D.L. n. 377
del
20.08.2001,
D.L. n. 28
del
24.02.2003,
D.L. nr. 115
del
23.6.2005,
D.L. nr. 162
del
17.8.2005,
D.L. nr. 8
del
08.02.2007,
Convertito, con
modificazioni,
in legge
19.10.2001, nr. 377
Convertito, con
modificazioni,
in legge 24.04.03, nr.
88
Convertito, con
modificazioni, in
legge 17.8.2005, n.
168
Convertito, con
modificazioni, in legge
17.10.2005, n. 210
Convertito, con
modificazioni, in legge 4
aprile 2007, N. 41
Disposizioni
urgenti per
contrastare i
fenomeni di
violenza in
occasione di
competizioni
sportive
Disposizioni
urgenti per
contrastare i
fenomeni di
violenza in
occasione di
competizioni
sportive
Proroga sino
al 17.8.05
dell’arresto in
flagranza
differita
Disposizioni urgenti
per contrastare i
fenomeni di violenza
in occasione di
competizioni sportive
Misure urgenti per la
prevenzione e la
repressione di
fenomeni di violenza
connessi a
competizioni
calcistiche, nonché
norme a sostegno
della diffusione dello
sport e della
partecipazione
gratuita dei minori
alle manifestazioni
sportive
DD.MM. 6.6.2005
Pubbl. sulla G.U. 30.6.05
Nuova disciplina della vendita e
cessione dei biglietti
I sistemi di video-sorveglianza
interna ed esterna dell’impianto
sportivo
Modifica ed integrazione del DM 18
marzo 1996 in materia di sicurezza
strutturale degli impianti
Dipartimento della P.S. – Ufficio Ordine Pubblico
D.M. 1.12.2005
Linee operative, attivita'
strumentali
all'espletamento dei
compiti, nonche'
organizzazione, modalita'
di funzionamento e
composizione
dell'Osservatorio
nazionale sulle
manifestazioni sportive
Legge 24 aprile 2003, nr. 88 come modificata dalla L. n. 41/07
Misure organizzative dell’evento sportivo così modificate dalla L. N. 41/07
Le norme previste dall’art. 1-quater della Legge 24 aprile 2003, nr. 88 - dall’inizio della stagione
calcistica 2007/2008 - sono estese agli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità in
occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio.
L'ingresso agli impianti deve avvenire attraverso varchi dotati di metal detector,
finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale
appositamente incaricato, ed e' subordinato alla verifica elettronica della regolarità
del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.
Gli impianti devono essere dotati di:
strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree
pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze.
di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due
in contatto tra loro o possano invadere il campo.
riservate
al
squadre vengano
All'adeguamento degli impianti possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi.
Dipartimento della P.S. – Ufficio Ordine Pubblico
BIGLIETTI
ESITO DEL GRUPPO DI LAVORO SULLA VENDITA DEI BIGLIETTI
1. la società che ospita l’evento sportivo è responsabile dell’emissione,
distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti ove tali gare si
disputano;
2. in tutti gli stadi interessati ad incontri di calcio validi per i campionati
nazionali di serie “A”, “B” e “C”, a prescindere dalla capienza, è vietata la
vendita o cessione di titoli del settore ospiti sin dalle ore 19,00 del giorno
antecedente la gara medesima;
3. la società che organizza l’evento sportivo deve garantire la prevendita dei
tagliandi di accesso per i tifosi ospiti almeno 5 giorni prima dello svolgimento
della gara, avendo cura di adottare tutti gli accorgimenti volti a rendere agevole
l’acquisto dei biglietti da parte dei supporter (es. vendita on-line ovvero punti
vendita nella città che origina la trasferta). La mancata predisposizione di misure
finalizzate a dare attuazione alle precedenti “indicazioni”, sarà considerata alla
stregua di una “carenza organizzativa” della società ai fini dell’attribuzione di un
livello di rischio all’incontro.
4. Ricorrendone i presupposti, le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza saranno
invitate a valutare la sussistenza delle condizioni per l’adozione di provvedimenti
restrittivi, non escluso il divieto/differimento della gara, ovvero il non
inizio/sospensione della medesima;
Dipartimento della P.S. – Ufficio Ordine Pubblico
Legge 24 aprile 2003, nr. 88 come modificata dalla L. n. 41/07
Misure organizzative dell’evento sportivo così modificate dalla L. N. 41/07
VENDITA E CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO
La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi con capienza
superiore ora a 10.000 posti - ma dalla prossima stagione a 7.500 posti - è
corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni
intestatario di ciascun titolo. Il personale addetto agli impianti sportivi
accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica
che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità,
e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono
sprovvisti del documento..
E' fatto divieto alle società di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo,
direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la
squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si
disputano, riservati ai sostenitori della stessa.
E', altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa
persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro.
Dipartimento della P.S. – Ufficio Ordine Pubblico
Nuove disposizioni introdotte dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41
Misure organizzative dell’evento sportivo così modificate dalla L. N. 41/07
VENDITA E CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO
E' fatto divieto alle società di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a
soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di DASPO ovvero a
soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non
definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni
sportive.
E' vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta,
a soggetti destinatari di provvedimenti DASPO, prescrizioni ovvero a misure di
prevenzione personali e patrimoniali ovvero a soggetti che siano stati, comunque,
condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a
causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di
qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di
biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio.
Dipartimento della P.S. – Ufficio Ordine Pubblico
Nuove disposizioni introdotte dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41
Misure organizzative dell’evento sportivo così modificate dalla L. N. 41/07
VENDITA E CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO
Le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente
riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la
divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva, della non
violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica,
contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di
interesse comune per la realizzazione delle predette finalità, nonché per il
sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei
sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari.
Dipartimento della P.S. – Ufficio Ordine Pubblico
IMPIEGO DEGLI STEWARD
Il compito di vigilare sulla
sicurezza all'interno degli stadi
sarà affidato, dal prossimo
campionato di calcio, a steward
opportunamente formati.
In questo modo le Forze di
polizia potranno occuparsi di
ciò che accade fuori dagli
impianti.
Dipartimento della P.S. – Ufficio Ordine Pubblico
Legge 13 dicembre 1989, nr. 401 come modificata dalla L. 41/07
Misure organizzative per assicurare la sicurezza degli impianti sportivi.
IMPIEGO DEGLI STEWARD
Con decreto del Ministro dell'interno, che verrà emanato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge n. 41/07, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la
formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli
impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del
regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di
collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni
parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni.
Le società sportive e incaricate dei servizi comunicano i nominativi del personale da
impiegare nei predetti servizi al Prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei
requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le
attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, per i nominativi comunicati dalle società sportive interessate.
Dipartimento della P.S. – Ufficio Ordine Pubblico
Striscioni
È fatto divieto introdurre in tutti gli impianti sportivi striscioni e qualsiasi altro materiale ad
essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato.
Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono).
Procedura di presentazione della richiesta di autorizzazione:
inoltro almeno 7 giorni prima dello svolgimento della gara, di apposita istanza.
Ruolo delle Società:
La società valutati gli spazi disponibili a monte e a valle degli spalti (balaustre), con esclusione
quindi di quelli tra gli spettatori, informerà, senza ritardo, della istanza pervenuta il Dirigente del
G.O.S. ovvero, per gli stadi con capienza inferiore a 10.000 posti (dalla prossima stagione scesa
a 7.500) l’Ufficio di Gabinetto del Questore.
Ruolo dei responsabili della sicurezza:
il Dirigente del G.O.S. o l’Ufficio di Gabinetto del questore, acquisito anche per le vie brevi il
parere delle Amministrazioni interessate (Vigili del Fuoco e, ove presente, Capo degli Steward),
provvederanno, non oltre i 5 giorni prima dello svolgimento dell’incontro, a concedere il proprio
“nulla osta”.
Dipartimento della P.S. – Ufficio Ordine Pubblico
Fly UP