lavoro extra e di surroga - Ordine dei Consulenti del lavoro della
by user
Comments
Transcript
lavoro extra e di surroga - Ordine dei Consulenti del lavoro della
LAVORO EXTRA E DI SURROGA. Art 10 c.3 D. Lgs. 368 del 2001 AUTORE : ROBERTO VINCIARELLI DEFINIZIONE-art 10 c.3 D.Lgs.368 del 2001 Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni; Ogni contratto extra può durare al massimo 3 giorni; Nell’anno è possibile stipulare con il medesimo lavoratore più contratti extra; DEFINIZIONE-art 10 c.3 D. Lgs 368 del 2001 I contratti di lavoro “extra”di cui all’art. 10, c. 3 del D. Lgs. 368/2001 non sono soggetti alla disciplina generale dei contratti di lavoro a termine di cui al D. Lgs. 368/2001. DISCIPLINA APPLICABILE La flessibilità dello strumento deriva dall'essere il medesimo sottratto alla generale disciplina del contratto a termine: Non vi è obbligo di forma scritta; Non occorre indicare le ragioni oggettive tipiche del contratto a termine; Non si applica la disciplina della riassunzione; Non si applica la disciplina della successione dei contratti; Non si applica la disciplina della Proroga; Non si applicano i limiti quantitativi previsti dal CCNL; Non si applicano i divieti che inibisco la stipula del contratto a termine; DISCIPLINA SUL COLLOCAMENTO Deroga alle ordinarie regole del collocamento; Disciplina del Collocamento. FORZA MAGGIORE/AVVENIMENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO Sono escluse dall'obbligo di comunicazione entro il giorno antecedente quelle di assunzioni quelle effettuate a causa di forza maggiore", ovvero quelle assunzioni disposte in occasione di eventi di carattere straordinario il cui verificarsi il datore di lavoro non avrebbe potuto prevedere con l'esercizio dell'ordinaria diligenza. Disciplina del Collocamento Spetterà comunque al datore di lavoro l’onere di dimostrare che l’assunzione era imprevedibile e non procrastinabile ; In questi ultimi casi, la comunicazione di assunzione dovrà essere inoltrata "entro il primo giorno utile e, comunque, non oltre il quinto giorno", senza essere preceduta dalla sintetica nota informativa. Interpello M. Lavoro 11.07.2007, n. 18 FORZA MAGGIORE/AVVENIMENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO. Secondo il Ministero del Lavoro la fattispecie di cui all’art. 10, c. 3 D. Lgs. 368/2001(nel settori del turismo e dei pubblici esercizi /speciali servizi di durata non superiore a tre giorni)rientra nell’ipotesi di assunzione determinata cause di "forza maggiore", ovvero da “avvenimenti di carattere straordinario”, la cui comunicazione potrà essere contestuale o successiva e senza essere preceduta dalla preliminare nota informativa. Delega alla contrattazione collettiva "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati ; spetta ai contratti collettivi delineare quali siano le ipotesi in cui poter ricorrere al contratto extra : 1) causali oggettive; 2) causali temporali: dall’articolo 87 del CCNL Turismo a) causali oggettive: Banqueting; Esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale organico, quali meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni; presenze di straordinarie e non prevedibili di gruppi nonché eventi similari; attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti ,stazioni ed altri luoghi similari; ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa territoriale e/o aziendale; b) causali temporali: 1)le prestazioni rese nei fine settimana; 2) le prestazioni rese in occasione delle festività. In tali periodi con riguardo a qualunque tipo di prestazione, purché collocata nel fine settimana o durante le festività. PRECISAZIONI In relazione al fine settimana, si ricorda che il Ministero del lavoro ha chiarito che tale fattispecie comprende il periodo che va dalle ore 13 del venerdì, fino alle ore 6 del lunedì mattina(CIRC 4/2005 ML). Nel novero delle festività vanno considerate quelle previste dall’articolo 117 del CCNL 19 luglio 2003. SANZIONI Se il contratto è concluso al di fuori delle hp previste dal contratto collettivo(causali oggettive/temporali) oppure oltre i 3 giorni, si applica disciplina del contratto a termine; In tali casi è impossibile ricondurre la fattispecie concreta al regime delle esclusioni(art 10c.3 D.Lgs.368 / 2001), con conseguente necessaria applicazione della disciplina generale in tema di contratti a termine di cui al D. Lgs368 del 2001; RETRIBUZIONE NEL LAVORO EXTRA La definizione della retribuzione è demandata alla contrattazione territoriale e fissata da un minimo a un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell'esercizio e delle condizioni locali. In mancanza di tale disciplina( disciplina prevista dalla contrattazione integrativa) fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore, il compenso orario onnicomprensivo lordo rapportato a un servizio minimo di 4 ore sarà fissato, per il periodo di vigenza contrattuale, nelle misura sancita nella tabella dal CCNL del Turismo. Paga h-omnicomprensiva • Tabella CCNL Turismo Paga h-omnicomprensiva Il compenso orario si ritiene comprensivo non solo dei ratei delle mensilità differite(13/14 mensilità) e del trattamento di fine rapporto, ma anche di quelli maturati in relazione a ferie e permessi, ritenendo in questo senso l'intervallo temporale determinatosi tra successive prestazioni di lavoro sufficiente a ricostituire l'integrità psicofisica del lavoratore. Esempio. Il lavoratore Mario Rossi stipula un contratto extra di 2 giorni,in relazione alle causale temporale prevista dal CCNL del fine settimana. Mese/anno di riferimento – settembre 2010 : Ven. 8 ottobre del 2010- 5h (dalle h 15 alle h 20); Sab.9 ottobre del 2010- 5h (dalle h 15 alle h 20); MANSIONE :cameriere /4 livello; CCNL-TURISMO CONFCOMMERCIO; Il contratto integrativo non definisce la retribuzione applicabile al personale EXTRA. LUL • 12,57(paga h omnicomprensiva) X 10h = 125,7; • 126 X 9,19%= 11,57 ( contributi c./ dip.); • 114,13 (imponibile fiscale); • 26,24 (imposta lorda); • 10,08 ( detrazioni art.13 ) • 16,16 (1001). Va valorizzato pure il calendario delle presenze; Collegato lavoro-art.4 c.2 Settore turistico: Il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il 3° giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro.