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lavoro extra e di surroga - Ordine dei Consulenti del lavoro della

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lavoro extra e di surroga - Ordine dei Consulenti del lavoro della
LAVORO EXTRA E DI
SURROGA.
Art 10 c.3 D. Lgs. 368 del 2001
AUTORE : ROBERTO
VINCIARELLI
DEFINIZIONE-art 10 c.3 D.Lgs.368 del 2001
Nei settori del turismo e dei pubblici
esercizi è ammessa l'assunzione diretta di
manodopera per l'esecuzione di speciali
servizi di durata non superiore a 3 giorni;
Ogni contratto extra può durare al
massimo 3 giorni;
Nell’anno è possibile stipulare con il
medesimo lavoratore più contratti extra;
DEFINIZIONE-art 10 c.3 D. Lgs
368 del 2001
I contratti di lavoro “extra”di cui all’art. 10,
c. 3 del D. Lgs. 368/2001 non sono
soggetti alla disciplina generale dei
contratti di lavoro a termine di cui al D.
Lgs. 368/2001.
DISCIPLINA APPLICABILE
La flessibilità dello strumento deriva dall'essere il medesimo
sottratto alla generale disciplina del contratto a termine:
 Non vi è obbligo di forma scritta;
 Non occorre indicare le ragioni oggettive tipiche del contratto
a termine;
 Non si applica la disciplina della riassunzione;
 Non si applica la disciplina della successione dei contratti;
 Non si applica la disciplina della Proroga;
 Non si applicano i limiti quantitativi previsti dal CCNL;
 Non si applicano i divieti che inibisco la stipula del contratto a
termine;
DISCIPLINA SUL
COLLOCAMENTO
Deroga alle ordinarie regole del
collocamento;
Disciplina del Collocamento.
FORZA MAGGIORE/AVVENIMENTI DI
CARATTERE STRAORDINARIO Sono escluse dall'obbligo di
comunicazione entro il giorno antecedente
quelle di assunzioni quelle effettuate a
causa di forza maggiore", ovvero quelle
assunzioni disposte in occasione di eventi
di carattere straordinario il cui
verificarsi il datore di lavoro non
avrebbe potuto prevedere con
l'esercizio dell'ordinaria diligenza.
Disciplina del Collocamento
Spetterà comunque al datore di lavoro
l’onere di dimostrare che l’assunzione era
imprevedibile e non procrastinabile ;
In questi ultimi casi, la comunicazione di
assunzione dovrà essere inoltrata "entro il
primo giorno utile e, comunque, non oltre il
quinto giorno", senza essere preceduta
dalla sintetica nota informativa.
Interpello M. Lavoro 11.07.2007, n.
18
FORZA MAGGIORE/AVVENIMENTI DI
CARATTERE STRAORDINARIO.
Secondo il Ministero del Lavoro la fattispecie di
cui all’art. 10, c. 3 D. Lgs. 368/2001(nel settori
del turismo e dei pubblici esercizi /speciali
servizi di durata non superiore a tre giorni)rientra
nell’ipotesi di assunzione determinata cause di
"forza maggiore", ovvero da “avvenimenti di
carattere straordinario”, la cui comunicazione
potrà essere contestuale o successiva e senza
essere preceduta dalla preliminare nota
informativa.
Delega alla contrattazione collettiva
"delega in bianco" a favore dei contratti
collettivi e dei sindacati ;
spetta ai contratti collettivi delineare quali
siano le ipotesi in cui poter ricorrere al
contratto extra :
1) causali oggettive;
2) causali temporali:
dall’articolo 87 del CCNL Turismo
a) causali oggettive:
 Banqueting;
 Esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale
organico, quali meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni;
 presenze di straordinarie e non prevedibili di gruppi nonché eventi
similari;
 attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti,
aeroporti ,stazioni ed altri luoghi similari;
 ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa territoriale e/o
aziendale;
b) causali temporali:
1)le prestazioni rese nei fine settimana;
2) le prestazioni rese in occasione delle festività.
In tali periodi con riguardo a qualunque tipo di prestazione, purché
collocata nel fine settimana o durante le festività.
PRECISAZIONI
 In relazione al fine settimana, si ricorda che il
Ministero del lavoro ha chiarito che tale fattispecie
comprende il periodo che va dalle ore 13 del venerdì,
fino alle ore 6 del lunedì mattina(CIRC 4/2005 ML).
 Nel novero delle festività vanno considerate quelle
previste dall’articolo 117 del CCNL 19 luglio 2003.
SANZIONI
Se il contratto è concluso al di fuori delle hp
previste dal contratto collettivo(causali
oggettive/temporali) oppure oltre i 3 giorni,
si applica disciplina del contratto a termine;
In tali casi è impossibile ricondurre la fattispecie
concreta al regime delle esclusioni(art 10c.3
D.Lgs.368 / 2001), con conseguente necessaria
applicazione della disciplina generale in tema di
contratti a termine di cui al D. Lgs368 del 2001;
RETRIBUZIONE NEL LAVORO
EXTRA
 La definizione della retribuzione è demandata alla
contrattazione territoriale e fissata da un minimo a
un massimo per ogni servizio a seconda della
durata, tenuto conto della classe dell'esercizio e
delle condizioni locali.
 In mancanza di tale disciplina( disciplina prevista
dalla contrattazione integrativa) fatte salve le
condizioni di miglior favore in vigore, il compenso
orario onnicomprensivo lordo rapportato a un
servizio minimo di 4 ore sarà fissato, per il periodo di
vigenza contrattuale, nelle misura sancita nella
tabella dal CCNL del Turismo.
Paga h-omnicomprensiva
• Tabella CCNL Turismo
Paga h-omnicomprensiva
 Il compenso orario si ritiene comprensivo non solo
dei ratei delle mensilità differite(13/14 mensilità) e del
trattamento di fine rapporto, ma anche di quelli
maturati in relazione a ferie e permessi, ritenendo in
questo senso l'intervallo temporale determinatosi tra
successive prestazioni di lavoro sufficiente a
ricostituire l'integrità psicofisica del lavoratore.
Esempio.
Il lavoratore Mario Rossi stipula un contratto extra
di 2 giorni,in relazione alle causale temporale
prevista dal CCNL del fine settimana.
Mese/anno di riferimento – settembre 2010 :
Ven. 8 ottobre del 2010- 5h (dalle h 15 alle h
20);
Sab.9 ottobre del 2010- 5h (dalle h 15 alle h 20);
MANSIONE :cameriere /4 livello;
CCNL-TURISMO CONFCOMMERCIO;
Il contratto integrativo non definisce la
retribuzione applicabile al personale EXTRA.
LUL
• 12,57(paga h omnicomprensiva) X 10h = 125,7;
• 126 X 9,19%= 11,57 ( contributi c./ dip.);
• 114,13 (imponibile fiscale);
• 26,24
(imposta lorda);
• 10,08
( detrazioni art.13 )
• 16,16
(1001).
Va valorizzato pure il calendario delle presenze;
Collegato lavoro-art.4 c.2
Settore turistico:
Il datore di lavoro che non sia in possesso di
uno o più dati anagrafici inerenti al
lavoratore può integrare la comunicazione
entro il 3° giorno successivo a quello
dell’instaurazione del rapporto di lavoro,
purché dalla comunicazione preventiva
risultino in maniera inequivocabile la
tipologia contrattuale e l’identificazione del
prestatore di lavoro.
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