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Costituzione

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Costituzione
NASCITA
DI UNA
COSTITUZIONE
In un primo tempo attraverso la legge

orale.
interpretazioni
legge tramandata da padre in figlio e soggetta a diverse
interpretazioni e letture
 Successivamente attraverso la
 legge scritta
legge codificata attraverso ‘tavole’, costituzioni,
codici, ecc.
LA GIUSTIZIA DALL’ANTICHITA’ AL 1700

L’amministrazione della giustizia è
appannaggio del potere centrale.
 È costituito dalle norme ‘fondanti’
che regolano la vita di una società
 E’ uno strumento pedagogico, una
identità, una coscienza
 Stabilisce il fondamento della
convivenza
 E’ una ‘legge speciale’ che
caratterizza la ‘legge normale’ e che
nessuno, neppure la legge ‘positiva’,
può disattendere.





Nasce con il primo codice legale
del re di UR (2050 AC) e si
sviluppa con il codice di
Hammurabi (1780 AC)
Fissa, per iscritto, le norme sulle
quali si regge una società
Stabilisce il primato sulla legge
orale
Ha valore ‘erga omnes’ e stabilisce
un primo principio di eguaglianza
La legge scritta, o lex, è chiamata
‘legge positiva’
• Quando la legge viene
promulgata, essa assume il
carattere della ‘legalità’
• La legge è’ ‘legale’ in quanto
emanata dall’organo che ha
la forza o il potere di
redigerla.
IL PRINCIPIO DI LEGITTIMITA’
• E’ il diritto, lo ius, che dà legittimità alla
legge, alla lex.
• E’ il ‘diritto’ che dà dignità alla persona
umana
• E’ il contenitore dei principi e dei valori
fondanti una società
LA LEGGE E IL POTERE
• La legge è sempre espressione del potere e
della sua forza.
• Ecco perché, oltre ad essere legale, essa deve
anche essere legittima.
• La legittimità non deriva dalla forza ma dalle
fonti del diritto.
• Le Costituzioni moderne rappresentano oggi la
fonte del diritto.
CONCLUSIONI
• Quando gli uomini si trovano di fronte ad una
legge che contraddice il comune sentimento di
giustizia allora ci si dovrà battere per cambiare
quella legge.
Il Giudice e la Giustizia
• Oggi, la legge è espressione della forza
‘positiva’ e il giudice deve valutarne la sua
legittimità alla luce dell’esigenza di giustizia.
B. Brecht “L’esame per ottenere la cittadinanza”
Zagrebelsky: “Il giudice che è solo scrupoloso osservante della
legge non è un buon giudice”
CONCLUSIONI
 La giustizia, come la moneta, ha due facce o due
modi di essere letta: l’una è quella del potere, della
forza. L’altra è quella di chi subisce quel potere. Noi
possiamo scegliere tra questa duplice lettura
affidandoci al sentimento della giustizia. Scegliere da
che parte stare: dalla parte del più forte o dalla parte
del più debole, tenendo conto che esiste una
generale, quanto antica, domanda giustizia che
riguarda più la vittima del potente, più il debole che il
forte.
 I ‘beni’ possono essere letti alla luce dell’etica dei
• principi
I ‘beni’ opossono
letti alla luce dell’etica
dell’eticaessere
dei valori.
dei principi o dell’etica dei valori.
BENI
BENI
VALORI
PRINCIPI
 Il ‘valore’ è qualcosa di




immutabile che vale
nel tempo e per
sempre.
Il ‘valore’ è un fine, una
dogma, una ‘verità’
Il ‘valore’ è un bene
totalizzante in quanto
‘assoluto’
Il ‘valore’ è un fine che
giustifica il mezzo
I valori entrano in
conflitto tra loro.
 Il ‘principio’ è qualcosa che deve
aver inizio perché è un bene iniziale
di riferimento e non un fine di
verità.
 Il ‘principio’ non deve raggiungere la
‘verità’ perché non è un dogma.
 Il ‘principio’ non ha una vocazione
totalitaria perché riesce a bilanciarsi
con altri principi
 I principi sono tolleranti e mai
assoluti.
 Per i VALORI: agisci come ti
pare, in vista del valore che
affermi
 Per i PRINCIPI: agisci in ogni
situazione in modo che nella
tua azione si rifletta il
principio da cui sei partito.
Le COSTITUZIONI
• Sono il prodotto storico dell’evoluzione politica delle nostre
società.
• Esse hanno il compito di stabilire i confini entro i quali
l’autorità (la forza) può legiferare.
• Stabiliscono i diritti del cittadino nei confronti del potere e i
suoi doveri secondo il principio della convivenza e
responsabilità.
• Sono il frutto di una storia secolare iniziata con la Rivoluzione
americana e francese.
• Nel 1800 erano Statuti concessi dall’autorità
• Oggi sono Costituzioni che ambiscono a far sì che la legge non
contraddica il diritto (la giustizia).
Le COSTITUZIONI
• Le Costituzioni sono sempre il prodotto di
profonde trasformazioni sociali e politiche
(guerre, rivoluzioni, ecc.)
• Le Costituzioni non fotografano il presente ma
prefigurano il futuro. Ci dicono non quello che
siamo ma quello che dovremmo essere.
• La nostra Costituzione deriva dal processo
storico del costituzionalismo liberale
(Montesquieu)
LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI
DELL’UOMO E DEL CITTADINO (1789)
«I rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea
nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo
dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure
pubbliche e dalla corruzione dei governi, hanno stabilito di
esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali,
inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione,
costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale,
rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri;
affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere
legislativo e quelli del Potere esecutivo da poter essere in ogni
istanza paragonati con il fine di ogni istituzione politica;
segue...
LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI
DELL’UOMO E DEL CITTADINO (1789)
... affinché i reclami dei cittadini, fondati da ora innanzi su dei principi
semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento
della Costituzione e la felicità di tutti. In conseguenza, l’Assemblea
nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’essere
supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino...»
LE «GENERAZIONI» DEI DIRITTI
•
Diritti di prima generazione (diritti civili)
•
Diritti di seconda generazione (diritti politici)
•
Diritti di terza generazione (diritti sociali)
•
Diritti di quarta generazione (diritti della persona)
La separazione dei poteri nello Stato liberale
Alla base dello Stato liberale vi è il principio della divisione dei poteri
Le tre funzioni fondamentali dello Stato – legislativa, esecutiva e
giudiziaria – appartengono ad altrettanti organi
Il potere dello Stato è pur sempre unico ma lo stesso viene suddiviso per
garantire che non venga più esercitato in modo arbitrario
La separazione dei poteri oltre che ad esigenze di buon funzionamento
dell’apparato statale, risponde quindi all’esigenza di garanzia delle libertà
riconosciute agli individui
Ogni “potere” (inteso come figura organizzativa) emana tendenzialmente i
propri atti con una forma tipica:
Legislativo/legge; esecutivo/decreto; giudiziario/sentenza
I “poteri” devono però potersi condizionare reciprocamente (pesi e
contrappesi)
IL CONDIZIONAMENTO DEI POTERI
• Il condizionamento dei poteri è lo strumento
attraverso il quale la Costituzione limita la
forza del potere costituito evitando così il
rischio della concentrazione del potere nelle
mani del solo potere esecutivo.
• E’ la garanzia delle democrazie liberali
Il monopolio della forza riservato al potere politico garantisce contro il rischio di
prevaricazione dei soggetti più forti sui più deboli.
Ma senza adeguate garanzie il potere politico potrebbe espandersi a dismisura, finendo
per annullare le libertà che dovrebbe difendere.
RIMEDIO: il COSTITUZIONALISMO = “la subordinazione del potere
politico a limiti giuridici”.
Cardini degli “Stati
liberali” sorti dopo le
Rivoluzioni statunitense e
francese
• il principio di legalità
• la separazione dei poteri
• le libertà costituzionali
Nel XX secolo, tali principi si sono uniti al principio di sovranità popolare,
producendo una sensibile democratizzazione delle strutture dello Stato.
Da quel momento il potere politico si è collegato al libero consenso popolare.
Costituzione
Parlamento
Come nasce una legge
Quando
stabilisce
dopo il crollo della
dittatura fascista
struttura
L'organizzazione politica
e la divisione dei poteri
il 2 giugno 1946
il popolo italiano viene chiamato a
votare per la monarchia o per la
repubblica la scelta fu a favore della
repubblica
lo stesso giorno fu formata
l'Assemblea Costituente
che aveva il compito di scrivere
il testo della nuova
Costituzione italiana
entrò in vigore il
1 gennaio 1948
legislativo
esecutivo
giudiziario
chi
chi
chi
Parlamento
Governo
Magistratura
amministra
lo stato
dando il via
alle leggi
fa rispettare
le leggi
elabora e
approva
le leggi
i princìpi fondamentali (art. 1-12)
Diritti e doveri
dei cittadinoi(art. 13-54)
ordinamento
della Repubblica (art. 55-139)
Costituzione
Principi fondamentali
(Art. 1 – 12)
Parlamento
Come nasce una legge
Parte prima
Diritti e doveri dei
cittadini
(Art. 13 – 54)
TITOLO I
Rapporti civili
(art. 13-28)
TITOLO II
Rapporti etico - sociali
(art. 29-34)
TITOLO III
Rapporti economici
(art. 35-47)
TITOLO IV
Rapporti politici
(art. 48-54)
Parte seconda
Ordinamento della
repubblica
(Art. 55 – 139)
TITOLO I
Il parlamento
Sez.I –le camere (art. 55-69)
Sez. II –la formazione delle leggi (art. 70-82)
TITOLO II
Il presidente della repubblica
(art. 83-91)
TITOLO III
Il governo
Sez.I –il consiglio dei ministri (art. 92-96)
Sez.II –la pubblica amministr. (art. 96-98)
sez.III –gli organi ausiliari (art. 99-100)
TITOLO IV
La magistratura
Sez.I –ordinamento giurisdizionale(art. 101-110)
Sez. II –norme sulla giurisdizione(art. 111-113)
TITOLO V
Le regioni, le province, i comuni
(art. 114- 133)
TITOLO VI
Garanzie costituzionali
Sez.I –La corte costituzionale (art. 134-137)
Sez. II –Revisione della costituzione
Leggi costituzionali(art. 138-139)
I PRINCIPI FONDAMENTALI
DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
I principi fondamentali, contenuti negli artt. 1-12 della Carta
costituzionale, esprimono le finalità e le basi ideali della forma di Stato
democratico-pluralista disegnata dalla Costituzione. A tale fine, i più
significativi sono i principi racchiusi negli artt. 1-5 e 10- 11 Cost, e cioè:
il principio democratico (ar. 1);
il principio personalista (art.2);
il principio pluralista (art. 2);
il principio di eguaglianza (art.3);
il principio lavorista (artt. 1 e 4);
il principio autonomistico (art.5);
principi sul rapporto dell'ordinamento italiano con il diritto
internazionale e con gli ordinamenti a carattere sopranazionale (artt.
10- 11)
ARTICOLO 1
L'Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
SPIEGAZIONE
Il 2 giugno 1946 i cittadini italiani hanno scelto a maggioranza,
votando in un referendum, che l'Italia non fosse più una
monarchia, con a capo un re, ma una Repubblica. Questa
Repubblica è democratica, cioè la sovranità appartiene al
popolo, che la esercita direttamente o indirettamente.
Democrazia diretta, democrazia rappresentativa.
Nella democrazia diretta, il popolo esercita la sovranità partecipando
direttamente alle decisioni politiche attraverso referendum, plebisciti o
assemblee popolari.
Nei sistemi di democrazia rappresentativa, la sovranità popolare si traduce
nel potere del popolo di scegliere i propri rappresentanti nei diversi organi
eleggibili a suffragio universale, partecipando alla formazione della
volontà politica anche attraverso gli altri strumenti previsti dalla
Costituzione, come il diritto di associarsi in partiti politici.
In Italia vige un sistema di democrazia rappresentativa: il popolo esercita
il potere sovrano, innanzitutto, con l'elezione dei Parlamento nazionale.
Peraltro, come è stato ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n.
106/2002), la sovranità popolare non si esaurisce nel Parlamento nazionale,
ma si esprime anche nell'investitura degli organi rappresentativi delle
autonomie territoriali (Regioni, Province/Città metropolitane, Comuni).
Il carattere tendenzialmente rappresentativo dei sistema italiano non
esclude, tuttavia, la presenza di alcuni istituti di democrazia diretta. La
Costituzione prevede infatti l'iniziativa legislativa popolare, il diritto di
petizione e, soprattutto, il referendum.
Democrazia liberale - tirannide della maggioranza.
La volontà dei corpo elettorale e delle assemblee che lo
rappresentano si forma in genere secondo il principio
maggioritario. In caso di divergenza di opinioni, cioè, prevale
la volontà della maggioranza.
Un potere della maggioranza senza limiti, però, potrebbe
schiacciare i diritti delle minoranze e dei singoli (c.d. tirannide
della maggioranza). Di qui la necessità di individuare
contrappesi all'arbitrio della maggioranza attraverso organi e
congegni di garanzia. Negli ordinamenti di democrazia liberale,
come quello italiano, il principio maggioritario non ha una
valenza assoluta, ma è adeguatamente controbilanciato da
strumenti di garanzia delle minoranze e dei diritti dei singoli.
Tra gli strumenti previsti dalla Costituzione italiana volti a
temperare il potere della maggioranza, si possono ricordare:
 il procedimento aggravato di revisione
costituzionale;
 il sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi
e sugli atti aventi forza di legge da parte della Corte
costituzionale;
 il referendum, con cui, a certe condizioni e
seguendo determinate procedure, i cittadini possono
deliberare sull'abrogazione di una legge o di un atto
avente forza di legge;
• un ordine giudiziario autonomo e indipendente
dagli altri poteri;
Meritano inoltre di essere menzionate le c.d.
autorità amministrative indipendenti, come
l'Autorità Garante della concorrenza e dei mercato,
L'Autorità Garante delle comunicazioni, L'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali.
Non previste dalla Costituzione, ma istituite con
legge ordinaria per lo più in tempi recenti, le
autorità indipendenti rispondono all'esigenza di
regolare e controllare settori particolarmente
delicati della vita economica e sociale (come il
trattamento dei dati personali e le attività di
emittenza televisiva) in maniera neutrale ed
indipendente dal potere politico.
ARTICOLO 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
SPIEGAZIONE
Si riafferma che esistono diritti dell'uomo (come il diritto alla vita,
all'onore, all'espressione del proprio pensiero, a formarsi una propria
famiglia ecc.) che non vengono concessi dallo Stato, ma sono da
ritenere originari. Nello stesso tempo, si considera che l'uomo non è
mai vissuto da solo e che, fra l'individuo e lo Stato, esistono
innumerevoli formazioni sociali (le famiglie, i partiti, le chiese ecc.),
espressione di questi diritti inviolabili. Proprio perché l'uomo è un
essere sociale, però, accanto ai diritti sono richiamati anche i doveri di
solidarietà.
IL PRINCIPIO PERSONALISTA
Art. 2 Cost. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.
La persona nei sistemi totalitari - I regimi totalitari hanno
mostrato il più profondo disprezzo per la libertà e per la
dignità della persona. Nelle diverse concezioni totalitarie, la
libertà dei singoli è sempre sacrificabile nell'interesse di entità
superindividuali, che sono ritenute portatrici di valori ed
interessi preminenti, come lo Stato, la nazione o la collettività.
La persona nell'ispirazione democratico-liberale della
Costituzione italiana - L' art. 2 della Costituzione segna una
autentica e consapevole rivoluzione copernicana rispetto al
modello totalitario: non la persona in funzione dello Stato (o
della nazione, o della collettività), ma lo Stato in funzione
della persona, di cui sono riconosciuti e garantiti i diritti
inviolabili.
L'art. 2 Cost. attribuisce alla persona un primato sostanziale
rispetto allo Stato. La garanzia dei diritti inviolabili non solo
costituisce il limite invalicabile all'intervento dello Stato e dei
pubblici poteri nella sfera dell'individuo, ma rappresenta
anche la principale finalità della loro azione. Pertanto, i diritti
della persona non sono tutelati solo nei confronti del potere
pubblico, ma questo deve farsi carico della loro protezione
anche contro le aggressioni provenienti da soggetti privati.
IL PRINCIPIO PLURALISTA
Le formazioni sociali nello Stato democratico-pluralista
L'art. 2 Cost. riconosce i diritti inviolabili non solo all'individuo
considerato isolatamente, ma anche "nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità ".
La società pluralista non si compone solo di una sommatoria di
individui isolati, ma si articola in una molteplicità di
formazioni intermedie (così chiamate, perché si frappongono
fra l'individuo e lo Stato) all'interno delle quali gli individui
organizzano la propria vita. I gruppi intermedi sono
considerati con favore in molteplici disposizioni particolari
della Costituzione: artt. 8 e 20 (confessioni e associazioni
religiose), 18 (associazioni in generale), 29 (famiglia), 39
(associazioni sindacali), 49 (partiti politici), 118 u.c.
(valorizzazione dell'iniziativa delle associazioni private per lo
svolgimento di attività e compiti di interesse generale).
Libertà associative, diritti delle formazioni sociali e tutela del singolo
all'interno di esse - Il principio del favore costituzionale per i corpi intermedi
ha alcuni importanti corollari:
1) è riconosciuta ai singoli un'ampia libertà di dar vita ad aggregazioni sociali
per il perseguimento delle più diverse finalità;
2) in particolare, i singoli possono riunirsi per esercitare in maniera più
efficace i diritti che la Costituzione attribuisce loro;
3) le formazioni sociali così costituite godono, con gli opportuni adattamenti,
delle libertà riconosciute ai singoli (ad es.: libertà domiciliare, diritto alla
tutela giudiziaria, che sono comunemente riconosciute alle associazioni);
4) le formazioni sociali godono inoltre della libertà di darsi un ordinamento
interno e dell'autonomia nell'esercizio dei poteri da esso previsti.
Tuttavia, il principio dell'autonomia organizzativa delle formazioni sociali non
si spinge fino all'astensione dello Stato da qualsiasi interferenza: è compito dei
pubblici poteri, infatti, garantire il rispetto dei diritti dei singolo anche
all'interno e nei confronti delle formazioni sociali.
ARTICOLO 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
SPIEGAZIONE
Il primo comma afferma l'uguaglianza formale, come pari dignità e
uguaglianza di fronte alla legge. Il ricordo ancora vivo delle discriminazioni
razziali (contro gli ebrei) e del trattamento degli avversari politici nel
precedente regime fascista ha portato a specificare le diversità che non
possono più essere messe alla base di discriminazioni fra i cittadini.
La seconda parte fa carico alla Repubblica di interventi per raggiungere
l'uguaglianza sostanziale. Sono in questo modo poste le premesse
costituzionali per lo Stato sociale.
PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA
Art. 3 Cost., I comma - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
L'eguaglianza davanti alla legge - Nel suo modello semplificato, il principio
generale di eguaglianza comporta l'obbligo per il legislatore di disporre con
norme generali ed astratte.
La norma di legge deve essere astratta, cioè deve potersi applicare ad una
molteplicità indefinita di fattispecie concrete, e non deve riferirsi a soggetti
predeterminati. Ne consegue il divieto delle leggi personali.
La norma di legge deve essere generale, cioè comprendere tutte le fattispecie
che rientrano nella sua ratio. Ne consegue l'illegittimità delle norme speciali o
eccezionali; di quelle norme, cioè, che derogano alle leggi generali con
riferimento ad una sottoclasse di soggetti.
Un'interpretazione più articolata dell'art. 3, 1 comma, Cost.
proviene dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza
costituzionale.
In base al principio di eguaglianza il legislatore deve trattare
le situazioni eguali in modo eguale e le situazioni diverse in
maniera razionalmente diversa. Così ricostruito, il principio
di eguaglianza si risolve in un generale principio di
ragionevolezza: ogni disparità di trattamento da parte del
legislatore non deve essere arbitraria, irrazionale,
ingiustificata. Anche le leggi personali e quelle speciali sono
ricondotte al parametro della ragionevolezza, per cui non
sono vietate, fra di esse, quelle leggi che siano riconducibili
ad una obbiettiva e ragionevole esigenza di differenziazione
Ciò che rileva ai fini del giudizio di ragionevolezza è quindi
la congruità dell'individuazione dell'elemento di
differenziazione.
Notare bene - Non sono solo le norme speciali o quelle
personali a poter violare il principio di eguaglianza:
egualmente contraria al principio può essere, infatti, una
norma generale che stabilisca un trattamento
irragionevolmente differenziato rispetto a quello di altra
norma generale.
Le specificazioni dei principio di eguaglianza - Sono
contenute nell'ultima parte dell'art. 3, 1 comma, dove è fatto
divieto al legislatore di porre in essere "distinzioni per
motivi di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".
Storicamente costituiscono i principali motivi di
discriminazione (disparità uomo-donna) o addirittura di
persecuzione (per minoranze politiche, razziali, linguistiche,
religiose) da parte dei potere politico. Il controllo di
legittimità costituzionale di leggi che pongano in essere
differenziazioni con riferimento a questi parametri deve
essere particolarmente rigoroso. Secondo parte della
dottrina, per tali leggi vi sarebbe una presunzione di
illegittimità costituzionale.
Eguaglianza davanti alla legge e sindacato di legittimità
costituzionale: il sindacato di ragionevolezza - Le norme di
legge che contrastano con l'art. 3, I comma, Cost. sono
dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale. Il principio di
eguaglianza si traduce in un giudizio di ragionevolezza da
parte della Corte . Tale giudizio sulla ragionevolezza delle
leggi è particolarmente delicato, perché rischia spesso di
sconfinare in apprezzamenti di natura discrezionale o politica.
Peraltro, la Corte ha più volte dichiarato che gli interventi che
invadano la discrezionalità dei legislatore esorbitano dai
propri poteri.
Art. 3 Cost, II comma - E’ compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
C.d. eguaglianza sostanziale e Stato sociale - Il comma II dell'art. 3 Cost.
segna la differenza tra le concezioni dell'eguaglianza nello Stato liberale di
diritto e quelle proprie dello Stato sociale.
Nello Stato liberale, ogni soggetto è posto su un piano di formale parità nel
godimento dei diritti civili. Ma all'interno della società esistono delle
situazioni di disparità economica e sociale, tali da rappresentare un
ostacolo alla realizzazione della piena eguaglianza tra cittadini e al pieno
godimento delle libertà sancite dalla Costituzione. Il principio di
eguaglianza davanti alla legge rischia così di esaurirsi in un riconoscimento
meramente formale. Nel moderno Stato sociale, i poteri pubblici
intervengono nell'economia e nella società per assicurare realmente pari
opportunità per ognuno.
I diritti sociali - Gli interventi pubblici sono volti a garantire i diritti sociali.
Sono quei diritti, il cui riconoscimento è finalizzato a proteggere i soggetti
socialmente più vulnerabili e ad elevarne le condizioni di vita. La Costituzione
italiana, ispirata ai principi dello Stato sociale, sancisce alcuni importanti diritti
sociali: il diritto alla assistenza sanitaria, almeno per gli indigenti (art. 32); il
diritto all'istruzione (art. 34); il diritto dei lavoratori alla giusta retribuzione,
al riposo settimanale e alle ferie annuali (art. 36); i diritti della donna
lavoratrice e dei lavoro minorile (art. 37); l'assistenza e la previdenza sociale
(art. 38). Tra di essi è compreso anche il diritto al lavoro proclamato dall'art. 4
Cost.
Si possono inoltre ricordare quelle disposizioni della Costituzione che
contengono i principi-guida dell'intervento dello Stato nell'economia per la
realizzazione di più equi rapporti economici e di altri fini sociali (artt. 41-47).
Non va trascurato, infine, il principio dell'imposizione fiscale progressiva
(art.53).
Queste disposizioni, considerate nel loro insieme, compongono il sistema
costituzionale dello Stato sociale. Il principio-cardine di questo sistema è
individuato dall'art. 3, II comma, Cost.
L' art. 3, II comma come norma di programma - L'art. 3, II
comma, è considerato una norma priva di cogenza immediata: per
la sua attuazione è considerato indispensabile l'intervento dei
legislatore e dei pubblici poteri. Molta parte della dottrina ha
intravisto nell'art. 3, II comma, un programma volto ad
indirizzare l'azione dei potere politico verso la trasformazione in
senso egualitario della società, attraverso gli strumenti
redistributivi dello Stato sociale. Nelle letture più radicali, la
norma avrebbe consentito il superamento del sistema economico
capitalista e il passaggio verso un modello socialista. In dottrina
non sono mancate, però, espressioni di scetticismo sulla reale
efficacia dell'art. 3, comma II. Secondo alcuni autori, il programma
di riforma sociale in esso contenuto sarebbe privo di forza cogente
e di valore normativo, e pertanto non rappresenterebbe che una
mera promessa per il futuro.
PRINCIPIO LAVORISTA
Art. 1 Cost., I comma- L' Italia è una Repubblica
democratica fondata sul lavoro.
Art. 4 Cost.- La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
Art. 35 Cost. I comma- La Repubblica tutela il lavoro in
tutte le sue forme ed applicazioni.
ARTICOLO 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società.
SPIEGAZIONE
Il riconoscimento del diritto/dovere al lavoro non significa che ogni
cittadino debba aspettarsi che lo Stato gli trovi un lavoro, ma invece
che non si può impedire di lavorare e che devono esserci degli interventi a
favore dell'occupazione. Essi riguarderanno le norme sul collocamento,
l'assunzione obbligatoria di invalidi, i lavori pubblici, i finanziamenti alle
imprese e altre misure di politica economica. Quanto al dovere di lavorare,
non si vuole imporre una scelta, ma invitare i cittadini a contribuire al
benessere generale o con un'attività economica o svolgendo una funzione
avente valore sociale e/o culturale.
Il lavoro è considerato dalla Costituzione come fondamentale
strumento di realizzazione della personalità umana. Il diritto
al lavoro di cui all'art. 4 Cost. rappresenta il primo diritto
sociale. Non costituisce, però, un diritto immediatamente
azionabile, ma, così come gran parte degli altri diritti sociali,
è visto dalla Costituzione come un obbiettivo da raggiungere
attraverso l’intervento dello Stato nell'economia (politiche
occupazionali).
Art. 4 Cost., II comma - Ogni cittadino ha il dovere di
svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un'attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.
Nella Costituzione italiana, che è di ispirazione solidaristica, il
lavoro non è concepito solo come diritto del singolo, ma anche
come dovere di partecipare e contribuire al progresso sociale.
Si dubita, però, che il dovere dei lavoro costituisca un obbligo
giuridico coercibile. E’ certamente da escludere che l'art. 4, II
comma, Cost. renda legittimo il lavoro coatto, che è invece
tristemente conosciuto nei regimi autoritari e che si pone in
contrasto con le disposizioni costituzionali a tutela della
libertà personale (art. 13 Cost.).
Per questi motivi, secondo parte della dottrina il dovere di
lavorare si ridurrebbe ad un mero vincolo morale.
Altra dottrina ha ritenuto in passato che l'art. 4, II comma non
fosse completamente privo di una qualche portata giuridica, ma
che, al contrario, potesse fornire un fondamento costituzionale
per una serie limitata di provvedimenti, come ad es. le misure
di prevenzione a carico degli oziosi e dei vagabondi previste
dalla l. n. 1423 del 1956. Ma l'art. 2 della l. n. 327 del 1988 ha
espunto tali categorie di soggetti dall'ambito di applicazione
della legge dei 1956.
ARTICOLO 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della
sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento.
SPIEGAZIONE
Mentre si riconosce che l'Italia non è uno Stato federale, ma unitario
e indivisibile, si affermano due principi . Il primo è il decentramento, in
base al quale l'amministrazione pubblica è affidata anche a organi
periferici dello Stato; il secondo è quello dell'autonomia, in base alla
quale devono esistere enti pubblici, distinti dallo Stato, che
amministrano parti del territorio e le popolazioni che vi abitano.
IL PRINCIPIO AUTONOMISTICO
Art. 5 Cost. - La Repubblica, una e indivisibile, promuove le
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato
il più ampio decentramento amministrativo; adegua i
principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze della
autonomia e del decentramento.
Art. 114 Cost., I comma - La Repubblica è costituita dai
Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato.
Definizione - Il principio autonomistico comporta il
riconoscimento e la garanzia delle Regioni e degli altri enti
territoriali minori (Comuni, Città metropolitane, Province). I
poteri di governo non spettano solo allo Stato centrale, ma
sono ripartiti fra questo e gli altri enti territoriali.
Autonomie territoriali e libertà - La divisione del potere tra
più livelli territoriali (c.d. divisione verticale) costituisce una
garanzia delle libertà in maniera analoga alla divisione
funzionale del potere centrale tra legislativo, esecutivo e
giudiziario (c.d. divisione orizzontale).
Autonomie territoriali e democrazia - Gli enti
territoriali, rappresentativi delle rispettive collettività,
danno vita ad un modello di gestione della cosa
pubblica più vicina e rispondente alle istanze dei
cittadini rispetto al modello centralistico. Peraltro,
come sancito dalla già citata Corte cost. n. 106/2002,
essi costituiscono espressione dei principio di
sovranità popolare e, in definitiva, del principio
democratico.
Il principio autonomistico alla luce della riforma dei Titolo
V - Con l'ampliamento delle funzioni legislative delle Regioni e delle funzioni
amministrative di queste e degli enti territoriali minori, avvenuto con la riforma
dei Titolo V dei 2001, il principio autonomistico dell'art. 5 Cost. ha assunto un
particolare rilievo. Il nuovo art. 114, 1 comma, Cost., che sintetizza il significato
della riforma, fa comprendere che tra lo Stato e gli altri enti territoriali non vi è
un rapporto di sovra-sottordinazione: Stato, Regioni, Province, Città
metropolitane, Comuni costituiscono la Repubblica in un rapporto di pari
dignità, pur nella differenziazione funzionale tra ciascuno di essi.
Il ruolo delle autonomie territoriali è inoltre valorizzato dal nuovo art. 118, I
comma, che stabilisce che le funzioni amministrative devono essere distribuite
fra lo Stato e gli altri enti territoriali nel rispetto dei principio di sussidiarietà
(c.d. sussidiarietà verticale). Ciò vale a dire che le funzioni stesse devono
essere attribuite al livello di governo territorialmente più vicino ai cittadini (nel
nostro caso, i Comuni). Solo quando il livello inferiore si riveli inadeguato o
insufficiente per i compiti che deve svolgere, sarà possibile l'intervento del
livello superiore (nel nostro caso, le Province e, seguendo lo stesso criterio, le
Regioni e lo Stato).
Pluralismo istituzionale e pluralismo sociale - Con la riforma del
Titolo V si è consolidato, ed ha trovato definitiva consacrazione, il
principio dei pluralismo istituzionale, caratterizzato dal
decentramento politico e territoriale dei poteri di governo.
Ma nella Costituzione italiana il pluralismo istituzionale non
esaurisce il pluralismo sociale. Infatti, sulla base dell'art. 2 Cost.,
che riconosce e garantisce il ruolo fondamentale delle formazioni
sociali, e sulla base dell'art. 118, u.c., Cost., così come modificato
dalla riforma costituzionale dei 2001, attività e servizi di interesse
generale possono essere svolti non solo dai poteri pubblici, ma
anche, e prima di tutto, da soggetti privati, singoli e associati, e da
altri enti che costituiscono espressione della società civile e non
sono riconducibili al sistema degli enti pubblici territoriali e al
circuito della rappresentanza politica.
La Corte costituzionale, in alcune recenti pronunce, ha
riconosciuto l'autonomia e la funzione di questi soggetti, come nel
caso delle c.d. fondazioni bancarie (sentt. n.300 e 301 del 2003) e
delle Camere di commercio (sent. n. 477 del 2000).
L'art. 118 u.c. struttura il rapporto tra soggetti pubblici e soggetti
privati sulla base dei principio di sussidiarietà, che in questa
particolare accezione prende il nome di sussidiarietà orizzontale,
distinguendosi dalla sussidiarietà c.d. verticale, che invece attiene
al riparto dei compiti tra enti pubblici territoriali.
Il principio della sussidiarietà orizzontale indica un criterio di
preferenza per l'iniziativa dei privati rispetto all'azione dei
pubblici poteri nell'esercizio di attività di interesse generale (ad es.
sanità, assistenza sociale, previdenza). Il potere pubblico può
intervenire soltanto laddove l'iniziativa privata si dimostri
carente, insufficiente o inadeguata.
E opportuno rimarcare che la Costituzione sottrae
alcuni servizi all'operatività del principio di
sussidiarietà, rendendo in ogni caso obbligatorio
l'intervento diretto dello Stato e degli altri enti
pubblici, pur garantendo il diritto dei privati allo
svolgimento di iniziative parallele. Questo è il caso,
ad esempio, dell'istruzione scolastica, per cui la
Repubblica "istituisce scuole statali per tutti gli ordini
e gradi" (art. 33, Il comma, Cost.).
ARTICOLO 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
SPIEGAZIONE
L'uguaglianza, affermata nell'art. 3, diventa qui riconoscimento
che vi sono cittadini che hanno lingua, cultura, tradizioni,
costumi diversi da quelli della maggioranza. La tutela di queste
minoranze ha trovato applicazione nelle leggi delle Regioni a
statuto speciale (Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Sicilia,
Sardegna e Friuli Venezia Giulia) e in altre leggi che consentono
l'uso di una lingua diversa dall'italiano e favoriscono il
mantenimento della cultura.
ARTICOLO 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale.
SPIEGAZIONE
Lo Stato riconosce nel suo territorio la sovranità, cioè un potere di
comando, della Chiesa cattolica, ma limitato all'ambito spirituale. I
Patti Lateranensi comprendono un trattato e un concordato fra la
Santa sede e lo Stato italiano e sono stati sottoscritti nel 1929.
Modifiche sono state apportate con l'accordo del 1984
RAPPORTO STATO-CONFESSIONI RELIGIOSE
Art. 7 Cost. - Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. La
modificazione dei Patti accettate dalle due parti, non
richiedono un procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8 Cost. - Tutte le confessioni religiose sono libera
davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla
base di intese con le relative rappresentanze.
L'art. 8 Cost. enuncia il principio della pari libertà delle
confessioni religiose davanti alla legge e della loro autonomia
rispetto allo Stato. L'art. 8 è da porre in connessione con l'art.
19, che tutela la libertà religiosa sia in forma individuale che
associata. Le prescrizioni dell'art. 8, che parlano di
"confessioni religiose", si concentrano in particolare sul
momento associativo, garantendo l'autonomia organizzativa
delle confessioni. Sotto questo profilo, l'art. 8 costituisce un
richiamo dei più generale principio pluralista di cui all'art. 2.
Le norme degli statuti di organizzazione interna delle
confessioni religiose non devono, però, contrastare con
l'ordinamento giuridico. La Corte costituzionale, precisando il
senso di questa disposizione, ha stabilendo che le clausole
degli statuti non devono porsi in contrasto con i soli principi
fondamentali dell'ordinamento nazionale (sent. 21 febbraio
1988, n. 43).
Rispetto agli enunciati dell'art. 8, il precedente art. 7 contiene
delle disposizioni speciali con riferimento ai rapporti tra lo Stato
e la Chiesa cattolica, che sono regolati dai Patti Leteranensi del
1929, anch'essi recepiti con legge (i Patti sono stati
successivamente modificati dal Concordato del 1984). I Patti
Lateranensi introducono una serie di privilegi per la Chiesa
cattolica, fra cui:
a) l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche,
cui peraltro non sono obbligati coloro che non intendono
avvalersene (v. sul punto Corte cost., sent. 12 aprile 1989, n. 203);
b) il riconoscimento degli effetti civili per i matrimoni contratti
secondo le norme dei diritto canonico.
I Patti Lateranensi introducono numerose deroghe alle norme
e ai principi costituzionali, che sono considerate legittime
perché fondate sull'art. 7 Cost. La giurisprudenza
costituzionale ha tuttavia stabilito che il contenuto dei Patti
non deve comunque urtare con i principi supremi della
Costituzione (in ordine ai principi supremi).
ARTICOLO 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in
conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha
diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni
stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
SPIEGAZIONE
Con il primo comma si prende atto che esiste un insieme di norme che
regolano i rapporti fra gli Stati e che, di queste, quelle che derivano
da consuetudini si trasformano automaticamente in diritto interno. Negli
altri commi ci si riferisce alla condizione dello straniero, che gode dei
diritti inviolabili. Per altri diritti, si applica il principio di reciprocità.
I RAPPORTO CON IL DIRITTO
INTERNAZIONALE E CON GLI ORDINAMENTI
A CARATTERE SOVRANNAZIONALE
Art. 10 Cost, I comma - L'ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.
Secondo gran parte della dottrina e secondo la giurisprudenza
costituzionale, il I comma dell'art. 10 Cost. contiene un
principio implicante l'adattamento automatico dei diritto
italiano alle norme consuetudinarie dell'ordinamento
internazionale. Le consuetudini internazionali, che come tali
appartengono all'ordinamento internazionale e non al diritto
interno, vengono immesse nell'ordinamento italiano attraverso
il richiamo dell'art. 10. Questa disposizione non riguarda il
recepimento dei trattati internazionali, per il quale l'art. 80 Cost.
prevede un'apposita disciplina.
Art. 10 Cost, I comma - L'ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.
Secondo gran parte della dottrina e secondo la giurisprudenza
costituzionale, il 1 comma dell'art. 10 Cost. contiene un principio
implicante l'adattamento automatico dei diritto italiano alle
norme consuetudinarie dell'ordinamento internazionale. Le
consuetudini internazionali, che come tali appartengono
all'ordinamento internazionale e non al diritto interno, vengono
immesse nell'ordinamento italiano attraverso il richiamo dell'art.
10. Questa disposizione non riguarda il recepimento dei trattati
internazionali, per il quale l'art. 80 Cost. prevede un'apposita
disciplina.
Art. 10 Cost, commi II-IV - La condizione giuridica dello
straniero è regolata dalla legge in conformità con le norme e i
trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica
secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
L'Italia ha aderito a trattati internazionali che, come la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo,
proteggono i diritti fondamentali della persona umana in quanto
tale, a prescindere dalla sua nazionalità.
Ad ogni modo, secondo parte della dottrina e alla luce di una
certa giurisprudenza costituzionale, la titolarità dei diritti di
libertà sanciti dalla stessa Costituzione, o almeno di alcuni fra
di essi, non è limitata ai soli cittadini italiani, ma è da
considerarsi estesa anche agli stranieri.
E necessario ricordare che speciali diritti sono riconosciuti ai
cittadini stranieri comunitari. Infatti, il Trattato sulla Comunità
europea garantisce loro il diritto di circolare, lavorare e
stabilirsi in tutti gli Stati membri dell'Unione. Sul piano dei
diritti politici, il Trattato di Maastricht ha istituito una
"cittadinanza dell'Unione", riconosciuta a tutti i cittadini degli
Stati membri e che consente, fra l'altro, di votare ed essere
eletti alle elezioni comunali e a quelle per il Parlamento
europeo ai cittadini residenti in uno Stato membro diverso da
quello di appartenenza.
ARTICOLO 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
SPIEGAZIONE
L'Italia è da pochi anni uscita da una guerra disastrosa e la volontà di
pace si traduce in questa dichiarazione di principio, che limita la
guerra soltanto ai casi di difesa del proprio territorio e dei propri
cittadini. Riconoscendo che la pace può essere favorita da iniziative
di cooperazione internazionale, si riconosce la possibilità di
limitazioni alla propria sovranità, come si è verificato con l'adesione
all'Onu, alla Comunità europea e ad altre organizzazioni
internazionali.
Art. 11 Cost. - L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con
gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia delle Nazioni,
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a
tale scopo.
L'art. 11 Cost. era stato originariamente pensato dal Costituente
italiano in vista dell'imminente adesione dell'Italia alle Nazioni
Unite. Ma nella giurisprudenza costituzionale ha conosciuto
maggiore fortuna con riferimento ai rapporti tra l'Italia
l'ordinamento comunitario. L'art. 11 ha infatti fornito il
fondamento costituzionale per il trasferimento di sovranità a
favore della Comunità e dell'Unione europea.
ARTICOLO 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore
italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande
verticali di eguali dimensioni.
ARTICOLO 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né
qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge .
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di
pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati
entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle
successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di
libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
SPIEGAZIONE:
L’art 13 sancisce al primo comma che la libertà personale è inviolabile. Questa va
intesa sia come libertà di disporre della propria persona sia come divieto di tipo violenza fisica;
essa comprende non solo la libertà fisica ma anche la libertà morale, cioè il diritto di non subire
pressioni, minacce o violenze psichiche. La libertà personale può subire delle limitazioni;la
Costituzione ,però, sancisce che solo il legislatore può limitare e restringere la libertà personale.
E’ necessario altresì che i provvedimenti restrittivi siano disposti dall’autorità Giudiziaria.
Tuttavia il terzo comma prevede una deroga alla riserva di giurisdizione disponendo che in casi
eccezionali di necessità ed urgenza l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro 48 h all’autorità giudiziaria. Gli ultimi 2 commi
dispongono che è punita ogni violenza fisica e morale sui detenuti.
ARTICOLO 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte
del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può
essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
SPIEGAZIONE
I cittadini italiani, in quanto membri di uno Stato UE, vedono in qualche modo
allargata la libertà di circolazione in quanto garantita dal Trattato
Istitutivo della Comunità europea che, appunto, sancisce il diritto di ciascun
cittadino “europeo” di spostarsi e stabilirsi liberamente sul territorio di
uno qualsiasi degli Stati membri della Comunità (cd. Diritto di
stabilimento).Il riconoscimento della libertà di circolazione comprende
anche la libertà di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi in
qualsiasi momento (cd. Libertà di espatrio).Per poter espatriare è, però,
necessario recare con sé un documento d’identità: il passaporto (non
necessario nell’ambito dello Spazio Schengen).
ARTICOLO 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti
contrari al buon costume.
SPIEGAZIONE:
Lo Statuto Albertino, imponeva con l'art.1 la religione cattolica come religione di
Stato. La Costituente reagì a questo principio concedendo il diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa. Il diritto sancito
dall'articolo in questione è quello di poter sviluppare, secondo il percorso
ritenuto più idoneo da ciascun cittadino, la propria apertura alla vita spirituale. A
ciascuno viene riconosciuto il diritto di pregare e celebrare in qualsiasi modo e
secondo qualsiasi rito, sia privatamente che pubblicamente, la propria
religione. La propria fede, il proprio culto o anche il proprio ateismo è un
diritto pari alla libertà di manifestare o di vivere il proprio pensiero. Il limite
posto dalla Costituzione, consiste nel non compiere atti offensivi nei confronti
delle altre religioni, di non attentare per motivi religiosi ai principi sanciti
dalla Costituzione e ai diritti umani da essa riconosciuti, di non offendere il
buon costume e di non compiere riti contrari alla legge giustificati dal rito o
dal culto.
L’ART. 2 DELLA COSTITUZIONE
• Diritti inviolabili dell’uomo, come singolo e nelle
formazioni sociali
• Doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale
I DIRITTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PERSONALE
• Libertà personale (art. 13 Cost.)
• Libertà di circolazione e soggiorno e libertà di espatrio (art. 16
Cost.)
• Libertà di domicilio (art. 14 Cost.)
• Libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.)
Garanzie: riserva di legge e riserva di giurisdizione
I DIRITTI AD ESPRIMERSI, A RICERCARE, A
INSEGNARE
• Libertà di manifestazione del pensiero, diritto
all’informazione e libertà della stampa (art. 21 Cost.)
• Libertà di religione e di coscienza (art. 19 Cost.)
• Libertà dell’arte e della ricerca scientifica (art. 33 Cost.)
• Libertà della scuola e nella scuola (art. 33 Cost.), diritto
all’istruzione e diritto allo studio (art. 34 Cost.)
I DIRITTI DELLA SOCIALITÀ
E DELLE FORMAZIONI SOCIALI
• Libertà di riunione (art. 17 Cost.)
• Libertà di associazione (art. 18 Cost.)
• Famiglia (artt. 29, 30 e 31 Cost.)
• Minoranze linguistiche (art. 6 Cost.)
• Comunità religiose: Chiesa cattolica (art. 7 Cost.) e
confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 8 Cost.)
• Organizzazioni sindacali (art. 39 Cost.) e diritto di
sciopero (art. 40 Cost.)
ATTINENTI I DIRITTI AI RAPPORTI ECONOMICI
E I DIRITTI SOCIALI
• Iniziativa economica privata (art. 41 Cost.)
• Proprietà privata (art. 42 Cost.)
• Diritto al lavoro (artt. 4 e 35-37 Cost.)
• Diritto alla salute (art. 32 Cost.)
• Diritto all’assistenza e alla previdenza (art. 38 Cost.)
• Diritto all’abitazione (sent. cost. 404/1988)
I DIRITTI
DELLA PERSONALITÀ
• Diritto alla vita e all’integrità fisica (sent. cost. 223/1996)
• Diritto all’onore (artt. 594-599 c.p.)
• Diritto all’identità personale (l. 416/1981 sul diritto alla rettifica)
• Diritto al libero orientamento sessuale (sent. cost. 561/1987)
• Diritto alla riservatezza e all’autodeterminazione informativa
(sent. cost. 139/1990, legge sulla privacy 675/1996)
IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA
Eguaglianza in senso formale (art. 3.1 Cost.)
•Eguaglianza davanti alla legge
•Eguaglianza come divieto di discriminazioni (sesso, razza, lingua, religione,
opinioni politiche, condizioni personali e sociali)
•Eguaglianza come divieto di parificazioni e di differenziazioni irragionevoli
Eguaglianza in senso sostanziale (art. 3.2 Cost.)
•Promozione dell’eguaglianza
Laicità dello stato
e libertà religiosa
Art. 7 – Costituzione
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e sovrani. [...]
Art. 8 – Costituzione
Tutte le confessioni religiose sono egualmente
libere davanti alla legge. [...]
Laicità dello stato
e libertà religiosa
- Lotta delle investiture (1057-1122): Finisce con la
desacralizzazione del potere politico. Alla Chiesa spetta il
monopolio di quanto riguarda spiritualità e sacralità.
- Guerre di religione (XVI-XVII sec.): Per porre termine
alla guerra civile lo Stato impone il riconoscimento del Re come
potere al di sopra delle parti.
Lo Stato non deve più difendere la “verità” religiosa.
La religione di Stato viene imposta per evitare divisioni e lotte
interne.
Cuius regio, eius religio (Pace di Augusta del 1555 tra Carlo V
e le forze della Lega di Smalcalda)
Laicità dello stato
e libertà religiosa
L'idea di ”Stato cristiano” ritorna:
La Chiesa è depositaria di un patrimonio di verità ultime sull'essere
umano, quindi le leggi si devono conformare alla morale della Chiesa
“Esattamente cento anni fa, nell’anno 1885, il mio venerato
predecessore papa Leone XIII, nella sua enciclica “Immortale Dei” ha
espresso alcuni pensieri fondamentali sull’ordinamento dello Stato
cristiano e in particolare sull’origine teologica del potere politico. In essa,
egli ammonisce gli uomini di Stato a guardare soprattutto a Dio e alla
sua volontà, come al supremo dominatore del mondo”.
Giovanni Paolo II - Vaduz (Liechtenstein)
Domenica, 8 settembre 1985
Laicità dello stato
e libertà religiosa
Lo Stato separatista:
è uno stato totalmente laico nella sua struttura che non ammette
interferenze di confessioni di nessun tipo e allo stesso tempo non si
occupa di questioni di tipo religioso.
Il
modello francese (separatismo ostile)
Il
modello americano (separazione pura)
Il
modello italiano (Da Carlo Alberto alla
Costituzione repubblicana)
Laicità dello stato
e libertà religiosa
Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del
Cittadino (1789):
Articolo 10
Nessuno deve essere molestato per le sue
opinioni, anche religiose, purché la
manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico
stabilito dalla Legge.
Laicità dello stato
e libertà religiosa
Costituzione federale USA (1787):
Art. VI, comma 3: “Nessuna dichiarazione di fede sarà
mai richiesta come condizione per ottenere qualunque
ufficio ed incarico pubblico negli Stati Uniti”.
Primo Emendamento (1791):
“Il Congresso non potrà emanare leggi concernenti la
istituzione di una religione o la proibizione del suo libero
esercizio”.
Laicità dello stato
e libertà religiosa
Statuto Albertino: Art. 1
La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola
Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono
tollerati conformemente alle leggi.
Cavour: Libera Chiesa in libero Stato
Laicità dello stato
e libertà religiosa
Separazione tra Stato e Chiesa
Possibili contrasti
Regime concordatario
Laicità dello stato
e libertà religiosa
Art. 7 Cost.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Laicità dello stato
e libertà religiosa
“[…] Si capisce che l’articolo dica che lo Stato italiano - il
soggetto della Costituzione - riconosce, se la vuol
riconoscere, la sovranità della Chiesa nel suo ordine.
Ma non si capisce che la Chiesa riconosca la sovranità
dello Stato, la quale sovranità è il presupposto di questa
Costituzione: se non ci fosse la sovranità, neanche
potremmo darci la Costituzione. […] Questo è un
articolo che potrebbe andar bene in un trattato
internazionale, non in una Costituzione.[...] ” Piero
Calamandrei
Laicità dello stato
e libertà religiosa
Can.1142 - Il matrimonio non consumato fra battezzati
o tra una parte battezzata e una non battezzata, per
una giusta causa può essere sciolto dal Romano
Pontefice, su richiesta di entrambe le parti o di una
delle due, anche se l'altra fosse contraria.
Procedimento amministrativo di annullamento e diritto
alla difesa davanti a un giudice.
Sentenza 18/1982 Corte Cost.
Laicità dello stato
e libertà religiosa
Art. 8 Cost.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla
base di intese con le relative rappresentanze.
Laicità dello stato
e libertà religiosa
. Art. 3 Cost.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali. [...]
Laicità dello stato
e libertà religiosa
Art. 18 Cost
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli
dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici
mediante organizzazioni di carattere militare.
Laicità dello stato
e libertà religiosa
Art. 19 Cost.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria
fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata,
di farne propaganda e di esercitarne in privato o in
pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al
buon costume
Laicità dello stato
e libertà religiosa
Art. 20 Cost.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto
d’una associazione od istituzione non possono essere
causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali
gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica
e ogni forma di attività.
Laicità dello stato
e libertà religiosa
La bestemmia non discrimina
Art. 724 c.p.
Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o
parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le
Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con
l'ammenda da lire ventimila a seicentomila. [...]
Corte cost., sentenza n. 440 del 18 ottobre 1995.
Laicità dello stato
e libertà religiosa
Il giuramento dell'ateo?
“dichiara la illegittimità costituzionale dell'art.251,
secondo comma, del codice di procedura civile, nella
parte in cui, dopo le parole «il giudice istruttore
ammonisce il testimone sulla importanza religiosa...» e
dopo le parole «consapevole della responsabilità che con
il giuramento assumete davanti a Dio...» non è
contenuto l'inciso «se credente»”. [...]
Corte costituzionale, 2 ottobre 1979 n.117.
Laicità dello stato
e libertà religiosa
Il giuramento dell'ateo (2)?
“dichiara, [...] la illegittimità costituzionale dell'art. 142,
primo comma, del cod. proc. penale, nella parte in cui,
dopo le parole «del vincolo religioso che con esso
contrae dinanzi a Dio...» non è contenuto l'inciso «se
credente».
Corte costituzionale, 2 ottobre 1979 n.117.
Laicità dello stato
e libertà religiosa
Sembra facile ...
- Divorzio
- Aborto
- Caso Welby
- Caso Englaro
- Identità di gruppi minoritari, il caso infibulazione
- ...
Laicità dello stato
e libertà religiosa
Art. 33 Cost.
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è
l’insegnamento.
[...]
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
[...]
Elementi riassuntivi
LO STATO
Definizione di STATO:
particolare forma di organizzazione del potere politico che esercita il monopolio della forza
legittimata, in un dato territorio, su una data popolazione e attraverso un apparato
amministrativo.
Lo Stato moderno si afferma successivamente e come reazione al sistema feudale.
SISTEMA FEUDALE:
dispersione del potere
policentrismo
STATO MODERNO:
forza
apparato centralizzato
monopolio della
Concetto giuridico di SOVRANITA’
La sovranità si manifesta in due forme:
• interna: lo Stato ha il supremo potere di comando in un determinato territorio
• esterna: lo Stato è indipendente rispetto a ogni altro Stato.
Costituzione
Parlamento
Come nasce una legge
Sistema bicamerale
Camera
Senato
Durata 5 anni
315 senatori
senatori a vita
630 deputati
Ex presidenti
della repubblica
commissioni
giunte
commissioni
giunte
Sedute delle camere
Sedute separate
Per normale attività
Legislativa, politica,
Giurisdizionale e consultiva
Seduta comune
Per attività
straordinarie previste
1.Elezione del Presidente della Repubblica;
2.Elezione dei 5 giudici costituzionali;
3.Elezione di 1/3 dei membri del CSM;
4.Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica.
Costituzione
Parlamento
Come nasce una legge
Sistema bicamerale
Camera
Senato
Durata 5 anni
315 senatori
senatori a vita
630 deputati
Ex presidenti
della repubblica
commissioni
I - Affari costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale
dello Stato e della Pubblica Amministrazione;
II - Giustizia;
III - Affari esteri, emigrazione;
IV - Difesa;
V - Programmazione economica, bilancio;
VI - Finanze e tesoro;
VII - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca
scientifica, spettacolo e sport;
VIII - Lavori pubblici, comunicazioni;
IX - Agricoltura e produzione agroalimentare;
X - Industria, commercio, turismo;
XI - Lavoro, previdenza sociale;
XII - Igiene e sanità;
XIII - Territorio, ambiente, beni ambientali;
XIV - Politiche dell'Unione europea.
giunte
commissioni
Giunta Regolamento
Giunta elezioni e immunità parlamentari
I - Affari costituzionali, della Presidenza del
Consiglio e interni;
II - Giustizia;
III - Affari esteri e comunitari;
IV - Difesa;
V - Bilancio, tesoro e programmazione;
VI - Finanze;
VII - Cultura, scienza e istruzione;
VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;
IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;
X - Attività produttive, commercio e
turismo;
XI - Lavoro pubblico e privato;
XII - Affari sociali;
XIII - Agricoltura
XIV - Politiche dell'Unione europea.
giunte
Giunta per il regolamento
Giunta per le autorizzazioni
Giunta delle elezioni
Costituzione
Iniziativa
Parlamento
Come nasce una legge
1.Governo (disegni di legge);
C.N.E.L. (consiglio nazionale dell’economia e del lavoro)
2.Deputati e senatori;
solo in materia economica
3.Iniziativa popolare (50,000 elettori)
4.Consigli Regionali
camere
commissioni
Esame
Votazione
Senato
Camera dei deputati
Promulgazione
Pubblicazione
Gazzetta ufficiale
ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO
PARLAMENTO
CAMERA
GOVERNO
PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
CORTE COSTITUZIONALE
SENATO
PARL. IN SEDUTA COMUNE
COMM. PERMAN.
COMM. PERMAN.
Affari costituzionali
Affari costituzionali
Giustizia
Giustizia
Affari esteri
Affari esteri
Difesa
Difesa
Bilancio
Bilancio
Finanze
Finanze
Cultura
Istruzione
Ambiente
Lavori pubblici
Trasporti
Agricoltura
Attività produttive
Industria
Lavoro
Lavoro
Affari sociali
Salute
Agricoltura
Ambiente
Unione Europea
Unione europea
ORGANI BICAMERALI
COMUNI
SINDACI – CONS.COMUNALI
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
MINISTRI
CORTE DI CASSAZIONE
CONSIGLIO
SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA
CONSIGLIO DI STATO
CORTE DEI CONTI
CONSIGLIO DEI MINISTRI
MAGISTRATURA
AUTORITA’ INDIPENDENTI
Sottosegretari
Ministri con portafoglio Informazione,
Affari Esteri, Interno,
comunicazione ed
Giustizia, Difesa, Economia e
editoria , CIPE,
Finanze, Sviluppo
Famiglia, Droga,
Economico, Politiche
Servizio civile,
Agricole, Alimentari e
Turismo,
Forestali Ambiente, Tutela
Federalismo, Sport, del Territorio e del Mare,
Semplificazione
Infrastrutture e Trasporti,
normativa, Soluzione Lavoro Salute e Politiche
dell'emergenza rifiuti sociali, Istruzione Università
nella regione
e Ricerca, Beni e Attività
Campania
Culturali
Ministri senza portafoglio - Rapporti con le
Regioni, Attuazione del Programma di Governo,
Pubblica amministrazione e l'Innovazione, Pari
opportunità, Politiche Europee, Rapporti con il
Parlamento, Riforme per il Federalismo,
Gioventù, Semplificazione Normativa
ORGANI AUSILIARI
Consiglio Nazionale
dell’economia e del lavoro –
Consiglio di Stato – Corte dei
conti
PROVINCE
PRESIDENTI – CONS.PROVINC.
CORPO ELETTORALE
Antitrust – Banca d’Italia –
Comunicazioni – Consob –
Energia Gas – Garante Sciopero
– Lavori pubblici - Privacy
REGIONI
REGIONI e PROV. a
STATUTO SPECIALE
Valle d’Aosta – Trentino
Alto Adige – Provincia
Autonoma di Bolzano –
Provincia Autonoma di
Trento – Friuli Venezia
Giulia – Sicilia - Sardegna
REGIONI A STATUTO
ORDINARIO
Piemonte – Lombardia –
Veneto – Liguria –
Emilia Romagna –
Toscana – Umbria –
Marche – Lazio –
Abruzzo – Molise –
Campania – Puglia –
Basilicata – Calabria
PRES. GIUNTE REG. – CONS. REGIONALI
FORME DI GOVERNO
FORME DI GOVERNO DELLO
STATO LIBERALE
A
B
C
MONARCHIA
COSTITUZIONALE
GOVERNO
PARLAMENTARE
GOVERNO
PRESIDENZIALE
E’ la forma di governo che
si afferma nel passaggio
dallo Stato assoluto allo
Stato liberale
E’ la forma di governo
che si afferma allorché
tra il Re e il Parlamento
si inserisce un terzo
organo: il Governo,
legato da un rapporto
fiduciario con
l’Assemblea
parlamentare
E’ la forma di governo in
cui il Capo dello Stato:
• è eletto direttamente dal
corpo elettorale
• nomina, presiede e dirige
il Governo
• non sussiste rapporto
fiduciario con il Parlamento
A - MONARCHIA COSTITUZIONALE
Si afferma:
• in INGHILTERRA: dopo le due Rivoluzioni del 1649 e del 1688.
• In FRANCIA: dopo la Rivoluzione del 1789, con le Costituzioni del 1791 e 1814
• In ITALIA: con lo Statuto Albertino del 1848
• In GERMANIA: con la Costituzione del 1871 (anticipata dalla Costituzione prussiana del 1850)
FORME DI GOVERNO DELLO
STATO LIBERALE
ELEMENTI CARATTERIZZANTI:
Netta separazione dei poteri tra il Re e il Parlamento
RE
PARLAMENTO
Detiene il potere esecutivo
Detiene il potere legislativo
• è basato sul principio
monarchico-ereditario
• basato sul principio elettivo
• nomina i Ministri
• scioglie le Camere
• nomina i Magistrati
• può commutare le pene
• sanziona le leggi
parlamentari
Con l’affermazione della borghesia
(tutelata dal Parlamento)
si assiste all’evoluzione dalla
monarchia costituzionale al
governo parlamentare
B - GOVERNO PARLAMENTARE
Nell’evoluzione del governo parlamentare, si possono distinguere due periodi:
Periodo del
PARLAMENTARISMO
DUALISTA
• potere esecutivo diviso tra Capo dello Stato e Governo
• doppio rapporto fiduciario per il Governo: nei
confronti del Re e nei confronti del Parlamento
Il dualismo rifletteva l’equilibrio della società dell’epoca:
il MONARCA era il punto di riferimento delle classi aristocratiche
il PARLAMENTO era il punto di riferimento della borghesia
Periodo del
PARLAMENTARISMO
MONISTA
Si afferma come conseguenza
della crescita d’importanza
della borghesia
• il Capo dello Stato ha solo una funzione di garanzia
• il Governo ha un rapporto fiduciario solo con il Parlamento:
- può prevalere il ruolo del Governo (se rinforzato
da solide maggioranze parlamentari
- può prevalere il ruolo del Parlamento (se la
frammentazione politica rende deboli i governi)
IL SISTEMA PARAMENTARE E
LE SUE VARIANTI
RAPPORTO DI FIDUCIA TRA GOVERNO E PARLAMENTO:
Il Governo costituisce emanazione permanente del Parlamento. Nei sistemi bicamerali, la sfiducia può
essere votata da ciascuna Camera (Italia) o da una sola delle due Camere, la Camera politica(Germania).
Al fine di evitare un’eccessiva instabilità e debolezza dei governi, ha preso corpo la tendenza alla
razionalizzazione del parlamentarismo: si è teso a tradurre in disposizioni costituzionali le regole sul
funzionamento del sistema parlamentare.
• La Costituzione italiana prevede una forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione
• La Costituzione tedesca (1949) prevede una forma di governo parlamentare a forte razionalizzazione:
il CANCELLIERATO FEDERALE
• Cancelliere eletto, senza dibattito, dalla Camera politica (Bundestag) su proposta del Presidente
federale
• il Cancelliere determina la politica del governo e ne è responsabile
• la Camera politica può sfiduciare il Cancelliere solo se contestualmente elegge un successore
(sfiducia costruttiva)
IL SISTEMA PARLAMENTARE
E LE SUE VARIANTI
PARLAMENTARISMO MAGGIORITARIO E COMPROMISSORIO:
Parlamentarismo maggioritario
(o a prevalenza del Governo):
Parlamentarismo compromissorio
(o a prevalenza del Parlamento):
• sistema politico bipolare
• sistema politico multipolare
• governo di legislatura
• governo di coalizione
• alternanza
• consociativismo
• opposizione parlamentare istituzionalizzata
(in Gran Bretagna nasce lo shadow cabinet o
governo ombra)
In nessuno dei due sistemi parlamentari il Capo del Governo viene eletto direttamente dal popolo.
Il Parlamentarismo maggioritario garantisce più stabilità ai governi ed è caratterizzato solitamente
da un sistema elettorale prevalentemente maggioritario.
Il Parlamentarismo compromissorio è solitamente caratterizzato da sistemi elettorali proporzionali.
FORME DI GOVERNO NELLA DEMOCRAZIA PLURALISTA E
SISTEMA DEI PARTITI:
LE FORME DI GOVERNO
NELLA DEMOCRAZIA
PLURALISTA E IL SISTEMA
DEI PARTITI
Nelle democrazie pluraliste, il funzionamento e l’efficacia della forma di governo sono legati a:
• Regole costituzionali e legali: per regolare la forma di governo da un punto di vista “formale”
• Caratteristiche del sistema politico: per regolare la forma di governo dal punto di vista “sostanziale”
Il SISTEMA DEI PARTITI è centrale nell’interpretazione della forma di governo.
Quando si parla di sistema dei partiti si intende essenzialmente riferirsi al numero dei partiti e
al tipo di rapporto che si instaura tra di essi.
• in base al numero di partiti
• in base al rapporto instauratosi
tra i partiti
• sistema bipartitico
• moderato
• sistema multipartitico
• esasperato
• sistema bipolare: ridotte distanze ideologiche,
elevato potenziale di coalizione (alle elezioni due sole
coalizioni o due soli partiti)
• sistema multipolare: molteplici poli politici, anche
con forti differenze ideologiche (sistema polarizzato),
rischio di partiti antisistema, minore possibilità di
aggregazione
IL PRESIDENZIALISMO
C - GOVERNO PRESIDENZIALE:
il caso degli Stati Uniti d’America
Il Presidente:
• è eletto, insieme al Vicepresidente, per 4 anni con un sistema elettorale in cui, in ogni Stato,
vengono eletti gli “elettori presidenziali” i quali si riuniscono successivamente in un collegio ad
hoc per nominare il Presidente. In realtà, i cittadini, votando per gli elettori presidenziali,
esprimono, implicitamente, la propria preferenza per un candidato alla Presidenza.
• è a capo dell’amministrazione dello Stato federale e nomina i propri collaboratori (chiamati
segretari di Stato, in quanto non esiste neppure un organo chiamato Governo).
• dirige la politica estera e comanda le Forze Armate.
• ha potere di veto sospensivo delle leggi approvate dal Congresso: in tal caso, il Congresso, per
superare l’opposizione presidenziale, deve approvare nuovamente la legge con la maggioranza dei
2/3.
• nomina i membri della Corte Suprema nonché altre cariche pubbliche.
IL PRESIDENZIALISMO
Il Congresso:
• è eletto mediante un sistema elettorale fortemente maggioritario: al Congresso è diviso tra
rappresentanti del Partito democratico e rappresentanti del Partito repubblicano
• possiede una struttura bicamerale: il Senato, formato da due rappresentanti per ogni Stato
membro, parzialmente rinnovato ogni due anni e la Camera dei Rappresentanti, formata su base
nazionale in modo proporzionale alla popolazione di ciascuno Stato
• è titolare del potere legislativo e approva il bilancio annuale
• può mettere in stato d’accusa il Presidente (impeachment)
• ha il potere di approvare le nomine presidenziali di alcune alte cariche pubbliche (come quella
di giudice della Corte Suprema) e la facoltà di convocare funzionari dell’amministrazione al fine di
controllare l’operato presidenziale (udienze conoscitive).
Rapporti tra Congresso e Presidente: il dualismo paritario
• il Presidente trae la propria legittimazione direttamente dall’investitura popolare: non esiste
rapporto fiduciario con il Congresso
• parimenti, il Congresso non può sfiduciare il Presidente nel corso del suo mandato
• il Presidente non dispone del potere di sciogliere anticipatamente il Congresso. Possono pertanto
avvenire casi di coabitazione (la maggioranza parlamentare fa capo a un partito diverso da quello
di cui è espressione il Presidente).
EMIPRESIDENZIALISMO
GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE:
E’ un sistema ibrido che unisce caratteristiche della forma di governo parlamentare con elementi
peculiari del governo presidenziale:
• il Capo dello Stato è eletto direttamente dal corpo elettorale e dura in carica per un periodo
prestabilito.
• Il Capo dello Stato non ha bisogno della fiducia del Parlamento
• Il Capo dello Stato non ha funzioni di governo. Tuttavia, nomina il Capo del Governo e i Ministri,
che devono ottenere la fiducia del Parlamento.
La forma di governo semipresidenziale classica è presente in Austria, Portogallo, Irlanda, Islanda.
In tali realtà si sono prodotti:
• la bipolarizzazione del sistema politico
• la coincidenza nella medesima persona della carica di primo ministro e del ruolo di leader della
maggioranza
• i partiti candidano convenzionalmente alla Presidenza personalità politiche di secondo piano
• in realtà, l’elezione diretta del Presidente non comporta uno scostamento sostanziale dalle regole
del governo parlamentare.
SEMIPRESIDENZIALISMO
Un caso particolare di semipresidenzialismo: il governo francese
In Francia esiste un sistema semipresidenziale con connotazioni particolari, in cui il Presidente gode di
ampi poteri (alcuni parlano di iperpresidenzialismo):
• può sciogliere autonomamente l’Assemblea Nazionale
• presiede le riunioni del Consiglio dei Ministri
• è il responsabile della politica estera
• nomina tre membri del Consiglio Costituzionale, al quale può deferire una legge prima della sua
promulgazione, al fine di verificarne la legittimità costituzionale
• può sottoporre a referendum ogni progetto di legge concernente l’organizzazione dei pubblici poteri.
Il fenomeno della coabitazione:
In Francia, Presidente e Parlamento vengono eletti in momenti diversi. Ciò può comportare periodi in
cui la maggioranza parlamentare sia detenuta da uno schieramento politico diverso da quello che
sostiene il Capo dello Stato. Ciò è accaduto dal 1986 al 1988 (Presidente della Repubblica Mitterand socialista - e Primo ministro Chirac - neogollista) dal 1993 al 1995 (Presidente della Repubblica
Mitterand e Primo ministro Balladur) e dal 1997 al 2002 (Presidente della Repubblica Repubblica
Chirac - neogollista - e Primo ministro Jospin - socialista).
Al fine di mitigare tali situazioni di impasse, nel 2000 una riforma ha parificato la durata in carica del
Presidente (riducendola da 7 a 5 anni) con quella dell’Assemblea nazionale.
ALTRE FORME DI GOVERNO
CONTEMPORANEO
Oltre alle tipologie appena analizzate, esistono altre due forme di governo, sebbene godano di una
diffusione particolarmente ridotta: governo neoparlamentare e governo direttoriale.
Il governo neoparlamentare si caratterizza per:
• rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento
• elezione diretta del primo ministro e Parlamento
• governo di legislatura: una eventuale crisi provoca lo scioglimento automatico del Parlamento e
nuove elezioni.
L’unico esempio storico riconducibile a tale tipologia è rappresentata dallo Stato di Israele, a
seguito della riforma costituzionale del 1992.
Il governo direttoriale si caratterizza per:
• esistenza di un direttorio, formato da 5 membri nominato ma non revocabile dal Parlamento. Esso
svolge funzioni di governo
• a turno, i 5 membri del direttorio svolgono le funzioni di Capo dello Stato.
I SISTEMI ELETTORALI E LA
LEGISLAZIONE DI
CONTORNO
La legislazione elettorale:
in essa confluiscono tre diverse componenti:
• le norme che definiscono l’elettorato attivo e passivo
• le regole del sistema elettorale
• la legislazione elettorale di contorno (modalità di svolgimento delle campagne elettorali,
finanziamento della politica, ineleggibilità e incompatibilità parlamentari, par condicio, conflitti
d’interessi)
L’elettorato attivo e passivo:
Il passaggio dallo Stato liberale a quello di democrazia pluralista ha comportato l’introduzione del
suffragio universale. L’articolo 48 comma 1 della Costituzione recita:
“Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”
In tal senso si disciplina il cosiddetto elettorato attivo. Si può perdere l’elettorato attivo in tre casi:
• per cause di incapacità civile
• per effetto di sentenze penali irrevocabili
• per cause di indegnità morale
I SISTEMI ELETTORALI E LA
LEGISLAZIONE DI
CONTORNO
L’articolo 48 della Costituzione, al secondo comma, recita inoltre:
“Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico”.
La legge costituzionale 1/2000, inoltre, ha introdotto il voto degli Italiani all’estero, che eleggono 12
deputati e 6 senatori.
L’elettorato passivo, invece, consiste nella capacità di essere eletti. Tutti gli elettori godono di tale
capacità, ma la Costituzione prevede particolari restrizioni:
• per essere eletti alla Camera dei Deputati occorre aver compiuto 25 anni
• per essere eletti al Senato della Repubblica occorre aver compiuto 40 anni.
Inoltre la Costituzione richiede la mancanza di talune condizioni negative, che possono comportare
l’ineleggibilità e l’incompatibilità (articolo 65 Cost.).
Cause di ineleggibilità: la Corte Costituzionale ha sempre affermato che l’eleggibilità è la regola e
l’ineleggibilità è l’eccezione (sent.42/1961). La legislazione ordinaria vigente in materia è costituita
dal DPR 361/57 e individua tre gruppi di cause:
• Titolari di cariche di governo negli enti locali, funzionari pubblici, alti ufficiali
• Soggetti aventi rapporti di impiego con governi esteri
• Soggetti aventi peculiari rapporti economici con lo Stato (concessionari di pubblici servizi, dirigenti
e consulenti di aziende sovvenzionate dallo Stato)
I SISTEMI ELETTORALI E LA
LEGISLAZIONE DI
CONTORNO
Cause di incompatibilità:
La Costituzione sancisce incompatibilità tra le cariche di:
• deputato e senatore (art.65 comma 2)
• Presidente della Repubblica e qualsiasi altra carica (art.84 comma 2)
• parlamentare e membro del CSM (art.104 comma 7)
• parlamentare e consigliere regionale (art.122 comma 2)
• parlamentare e giudice costituzionale (art. 135 comma 6)
La legislazione ordinaria prevede inoltre incompatibilità tra:
• titolarità di uffici pubblici o privati derivanti da nomina o designazione governativa
• cariche in enti o associazioni che gestiscono servizi per conto dello Stato
• cariche direttive ricoperte negli istituti bancari o società per azioni con prevalente esercizio di
attività finanziarie
I SISTEMI ELETTORALI E LA
LEGISLAZIONE DI
CONTORNO
Disciplina delle campagne elettorali:
La Costituzione tutela:
• la libertà di voto (art. 48)
• il diritto di tutti i cittadini di poter accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza
Inoltre, la legislazione ordinaria, con la legge 515/93, successivamente modificata con legge n. 28 del
22 febbraio 2000, regola la comunicazione politica e l’accesso ai mezzi d’informazione, assicurando
parità di condizioni a tutti i soggetti politici in parzialità ed equità quanto all’accesso a tali mezzi.
Vigilano sull’applicazione di tali normative:
• la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
• l’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni
Anche le spese elettorali sono sottoposte a particolare disciplina: ogni operazione economica relativa
alle campagne elettorali deve essere resa pubblica dai candidati. Tali rendiconti vengono sottoposti al
controllo dei collegi regionali di garanzia elettorale.
Il finanziamento della politica:
In una democrazia basata sull’uguaglianza politica occorre evitare condizioni di disparità derivanti
dalle diverse condizioni economiche di chi ambisce alla titolarità del potere politico.
Il finanziamento pubblico, cioè a carico del bilancio statale, di partiti e candidati deve quindi
assicurare a tutti i soggetti politici pari opportunità nella competizione elettorale.
I SISTEMI ELETTORALI E LA
LEGISLAZIONE DI
CONTORNO
Il finanziamento pubblico in Italia:
La legge 157/99, modificata nel 2002, disciplina il finanziamento pubblico dei partiti in Italia: il
rimborso alle spese elettorali sostenute dai partiti per elezioni e referendum è pari ad 1 Euro,
moltiplicato per il numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei
Deputati.
Il fondo per il rimborso è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per la quota di seggi assegnati col
metodo proporzionale, tra i partiti che abbiamo superato la soglia dell’1%.
Per quanto riguarda il Senato, invece, la ripartizione è effettuata su base regionale.
I SISTEMI ELETTORALI E LA
LEGISLAZIONE DI
CONTORNO
I SISTEMI ELETTORALI
“Il sistema elettorale è il meccanismo attraverso cui i voti espressi dagli elettori si trasformano in seggi”.
Le caratteristiche di un sistema elettorale sono tre:
• Categorica: si può esprimere una scelta secca
1- Il tipo di scelta dell’elettore
2- La dimensione del collegio
• Ordinale: si può espriomere un ordine di preferenza (voto
trasferibile irlandese)
• Unico collegio: il Paese forma un
unico grande collegio elettorale
(Israele).
• Più collegi: ciascun collegio
elegge solo un certo numero di
parlamentari.
• Uninominali: in
cui si elegge un
solo candidato.
• Plurinominali:
in cui si eleggono
più candidati.
3- La formula elettorale: è il meccanismo attraverso cui si ripartiscono i seggi.
Si distinguono sistemi elettorali maggioritari e proporzionali.
I SISTEMI ELETTORALI E LA
LEGISLAZIONE DI
CONTORNO
- Nel sistema maggioritario il seggio in palio è attribuito a chi ottiene la maggioranza dei voti.
All’interno dei sistemi maggioritari si distinguono:
• Sistema a turno unico. In esso viene eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti (GB e USA).
• Sistema a doppio turno. In esso viene eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Se nessun
candidato la raggiunge al primo turno, è previsto un secondo turno (turno di ballottaggio) cui
accedono i due candidati più votati al primo turno oppure i candidati che hanno superato una soglia
minima di voti (Francia, con soglia al 12,5%). Al secondo turno viene eletto chi ottiene più voti.
•- Nel sistema proporzionale i seggi in palio sono distribuiti a seconda della percentuale di voti
ottenuta da ciascuna lista. In ognuna di esse per selezionare i candidati eletti possono essere seguiti due
metodi:
• l’elettore può esprimere una o più preferenze: all’interno di ciascuna lista, risultano eletti i candidati
che ne ottengono di più.
• l’elettore non può esprimere preferenze: i vari partiti presentano una lista bloccata di candidati, che
sono poi eletti in base all’ordine con cui sono elencati nella lista.
I SISTEMI ELETTORALI E LA
LEGISLAZIONE DI
CONTORNO
Pregi e difetti dei sistemi elettorale maggioritario e proporzionale
Il sistema elettorale maggioritario ha un effetto selettivo: accede al Parlamento esclusivamente chi
ottiene più voti nei collegi. Sono pertanto fortemente penalizzati i candidati dei partiti minori.
Il sistema maggioritario, solitamente, garantisce la creazione di maggioranze stabili (governabilità),
a discapito, però, della rappresentatività.
Il sistema elettorale proporzionale ha un effetto proiettivo: tende a fotografare la realtà politica del
Paese.
In molti casi, per i due sistemi sono previsti dei correttivi:
• nel sistema proporzionale, per ridurre il rischio di frammentazione politica, si può ricorrere a
clausole di sbarramento e, per garantire maggioranze stabili, si possono introdurre premi di
maggioranza
• nel sistema maggioritario, per ovviare alla mancanza di rappresentatività, si può ricorrere al
cosiddetto diritto di tribuna, che consiste nel riservare una parte dei seggi ai partiti minori.
I SISTEMI ELETTORALI E LA
LEGISLAZIONE DI
CONTORNO
La verifica dei poteri e il contenzioso elettorale
La verifica dei poteri è lo specifico procedimento che ciascuna Camera svolge per controllare la
regolarità delle operazioni elettorali.
La Giunta per le Elezioni è deputata a convalidare o meno le elezioni, sebbene la decisione
definitiva ed irrevocabile spetti all’Assemblea (ciò per tutelare la indipendenza dell’organo
parlamentare).
Per quanto riguarda, invece, le elezioni del Parlamento europeo, le eventuali controversie relative
alle operazioni elettorali sono affidate al Tribunale Amministrativo del Lazio, mentre quelle in
materie di ineleggibilità e incompatibilità sono assegnate alla Corte d’Appello competente per
territorio.
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