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art. 13-bis, c. 3, DL 78/2009
“SCUDO FISCALE E LOTTA ALL’EVASIONE ED ELUSIONE INTERNAZIONALE” Nuove CFC rules Relatore: Prof. Avv. Benedetto Santacroce Treviso, 27 ottobre 2009 Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione 1 Art. 13, D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009 Contrasto agli arbitraggi internazionali Per “arbitraggio” si intende il processo attraverso cui si ricava un profitto ricorrendo all'acquisto e alla vendita simultanea di attività o beni fra i quali esistono differenze di prezzo. Quando tali differenze sono imputabili esclusivamente alla diversa disciplina fiscale riservata alle attività e ai loro sottoscrittori, si parla di “arbitraggio fiscale”. Le disposizioni introdotte si inseriscono nel filone di contrasto a quelle pratiche elusive che consistono nel trasferimento di base imponibile verso Paesi con regime fiscale privilegiato, per mezzo di operazioni ad hoc, prive di valide ragioni economiche e finalizzate esclusivamente al conseguimento di benefici di tipo fiscale. Modifiche introdotte all’art. 167 del TUIR: “Disposizioni in materia di imprese estere controllate” Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione 2 Rafforzamento della disciplina delle CFC Art. 13, comma 1, lett. a), D.L. 78/2009 Modifica l’art. 167, comma 5, lett. a) TUIR La nuova condizione richiesta alla partecipata estera per la disapplicazione della normativa Cfc è quella dell'effettivo radicamento economico del soggetto estero nel territorio di insediamento, mediante attività che abbiano sbocco nel mercato di riferimento. se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli compresi nelle “white list” i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione 3 Art. 167, comma 5, lett. a, TUIR Elenca le ipotesi in cui le norme sull’automatica imputazione dei redditi prodotti da società controllate estere non trovano applicazione Vecchia formulazione: l’automatica imputazione non opera ove il soggetto residente in Italia dimostri che la società non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede. Nuova formulazione: per la disapplicazione dell’imputazione automatica dei redditi “esteri”, il contribuente residente in Italia deve dimostrare che il soggetto estero controllato svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento. Il criterio dell’effettivo radicamento geografico in altro Stato o territorio è sostituito dal criterio dell’effettivo radicamento economico nel territorio estero. Per le attività bancarie, finanziarie ed assicurative la condizione richiesta per il collegamento con il mercato di insediamento ricorre quando oltre la metà delle fonti, degli impieghi e dei ricavi della società controllata estera provenga da operazioni effettuate nel mercato di insediamento. Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione 4 Rafforzamento della disciplina delle CFC Art. 13, comma 1, lett. b), D.L. 78/2009 Introduce l’art. 167, comma 5-bis, TUIR Pur se rispettato il criterio del radicamento economico l’esclusione dalla CFC non è operativa, quando: i proventi dell’ente o società non residente provengano per più del 50% da fonti qualificate (c.d. passive income), e cioè da: •gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie; •cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica; •prestazione di servizi nei confronti di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, compresi i servizi finanziari. Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione 5 Rafforzamento della disciplina delle CFC Art. 13, comma 1, lett. c), D.L. 78/2009 Introduce l’art. 167, comma 8-bis , TUIR il comma 8-bis estende la disciplina delle CFC anche alle imprese controllate che non sono localizzate in paradisi fiscali, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: •la tassazione effettiva nello Stato estero sia inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero state soggette ove residenti in Italia; la Relazione illustrativa del provvedimento precisa che il riferimento alla “tassazione inferiore” si intende relativo al carico effettivo di imposizione (e non solo all’aliquota nominale di imposizione societaria) gravante sulla società estera controllata •b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalle medesime fonti qualificate individuate dall’art. 13, comma 1, lettera b), (c.d. passive income) vedi slide precedente. Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione 6 Rafforzamento della disciplina delle CFC Art. 13, comma 1, lett. c), D.L. 78/2009 Introduce l’art. 167, comma 8-ter, TUIR Il nuovo comma 8-ter tuttavia esclude l’applicazione delle norme CFC ove il soggetto residente in Italia dimostri che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. In tale ipotesi, però, il contribuente deve rivolgersi all'amministrazione finanziaria secondo la procedura di interpello con le modalità dell’articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212). Problema di abuso del diritto (causa C-196/04, (Cadbury Schweppes plc) Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione 7 “LA MANOVRA D’ESTATE 2009 E LE ALTRE NOVITA’ IN MATERIA FISCALE” Zerman di Mogliano Veneto, 27 Ottobre 2009 “SCUDO FISCALE E LOTTA ALL’EVASIONE ED ELUSIONE INTERNAZIONALE” Nuova presunzione di evasione Relatore: Prof. Avv. Benedetto Santacroce Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione 8 Art. 12, D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009 Contrasto ai paradisi fiscali Il comma 1 della norma in esame specifica che le prescrizioni introdotte sono volte ad attuare le intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati. Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione 9 Art. 12, comma 2, D.L. 78/2009 Introduce la presunzione di evasione In deroga a ogni vigente disposizione di legge, ai soli fini fiscali si presume che gli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (individuati dagli appositi decreti ministeriali: D.M. 4/5/1999 e D.M. 21/11/2001) e non regolarmente dichiarati, siano stati costituiti mediante redditi sottratti a tassazione (e cioè in evasione fiscale). Si tratta di una presunzione iuris tantum, confutabile dalla prova contraria offerta dal contribuente. Il D.M. 4 maggio 1999 è stato emanato infatti per individuare i “paesi fiscalmente privilegiati” ai fini della presunzione di residenza fiscale per le persone fisiche. Il D.M. 21 novembre 2001 contiene invece un elenco di stati o territori considerati “a regime fiscale privilegiato” di cui all'art. 167, comma 4, del TUIR, che reca disposizioni in materia di imprese estere controllate. Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione 10 Art. 12, comma 2, D.L. 78/2009 Introduce la presunzione di evasione Affinché operi la presunzione, gli investimenti e le attività di natura finanziaria devono essere detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, ovvero violando gli specifici obblighi di dichiarazione previsti ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 Tali obblighi sono: •quello di indicare, nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società semplici ed equiparate residenti in Italia, gli investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, siano obbligati a indicarli nella dichiarazione dei redditi; •quello di indicare, nella dichiarazione dei redditi, anche l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione 11 Art. 12, comma 2, D.L. 78/2009 Aspetti sanzionatori Il mancato adempimento degli predetti obblighi prevede il raddoppio delle sanzioni tributarie non penali previste dalla legge per le violazioni degli obblighi di dichiarazione relative alla dichiarazione delle imposte dirette (si tratta di quelle previste all’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) Art. 1, D.lgs. 471/1997: •omessa presentazione dichiarazione: sanzione normale dal 120% al 240% dell’ammontare imposte dovute •dichiarazione infedele: sanzione normale dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito Attenzione: se le violazioni riguardano redditi prodotti all’estero le sanzioni sono aumentate di 1/3 con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi. Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione 12 “LA MANOVRA D’ESTATE 2009 E LE ALTRE NOVITA’ IN MATERIA FISCALE” Zerman di Mogliano Veneto, 27 Ottobre 2009 “SCUDO FISCALE E LOTTA ALL’EVASIONE ED ELUSIONE INTERNAZIONALE” Il nuovo scudo fiscale Relatore: Prof. Avv. Benedetto Santacroce Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE ALLO SCUDO FISCALE Art. 13-bis, D.L. 78/2009 Art. 11, c. 1, lett. a), D.L. 350/2001 persone fisiche; enti non commerciali; società semplici; associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 917/1986; Inoltre possono aderire allo scudo fiscale: gli eredi, per le attività finanziarie patrimoniali trasferite o costituite all’estero dal de cuius; i trust; Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE ALLO SCUDO FISCALE soggetti fiscalmente residenti in Italia (ex art. 2, c. 2 e c. 2-bis, D.P.R. 917/1986) per il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione alla dichiarazione riservata (anno 2009) e non necessariamente nei periodi d’imposta precedenti scudo effettuato dal disponente (trust struttura interposta fittiziamente) revocabili trasparenti scudo effettuato dai beneficiari del trust TRUST irrevocabili opachi scudo effettuato dal trustee soggetto assimilabile ad ente non commerciale Si considerano residenti anche i trust “esterovestiti”, che subiscono la presunzione ex art. 73, c. 3, TUIR Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE ALLO SCUDO FISCALE Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione anche le imprese estere controllate o collegate – CFC – indicate agli articoli 167 e 168 del TUIR - art. 13-bis, c. 7-bis aggiunto dal D.L. 103/2009, conv. con modif. L. 141/2009 - - gli effetti si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi oggetto di rimpatrio o regolarizzazione, - non si applicano le disposizioni fiscali previste dagli artt. 167 e 168 del TUIR, relativamente ai redditi conseguiti nei periodi di imposta chiusi fino al 31 dicembre 2008; - la norma per le Cfc produce effetti sui soci, a prescindere dalla loro forma giuridica (lo scudo, quindi, in presenza di partecipazioni in estere, riguarda anche le società di capitali?) Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione ATTIVITA’ CHE POSSONO “EMERGERE” Attività finanziarie - Somme di denaro - Azioni quotate e non quotate - Quote di società non rappresentate da titoli - Titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo, a prescindere dalla residenza del soggetto emittente Attività patrimoniali - Immobili - Quote di diritti reali - Oggetti preziosi - Imbarcazioni Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione IMMOBILI PRESUPPOSTO PER LA REGOLARIZZAZIONE = mancata compilazione e presentazione del quadro RW regolarizzazione degli immobili locali all’estero; regolarizzazione degli immobili che, ceduti entro il quinquennio dall’acquisto, hanno generato plusvalenza tassabile; possibile apertura alla regolarizzazione degli immobili che, non assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato estero (per i quali non vige l’obbligo di indicazione nel quadro RW), sono stati acquistati a mezzo di somme di denaro trasferite tramite un intermediario e non dichiarate nel quadro RW di Unico; Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione IL RIMPATRIO (fisico o giuridico) E LA REGOLARIZZAZIONE Art. 13-bis, c. 1, lett. b), D.L. 78/2009, conv. con mod. L. 102/2009 Attività finanziarie e patrimoniali detenute in: - Paesi UE RIMPATRIO - Paesi SEE collaborativi (Norvegia e Islanda) (secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate, si deve ritenere possibile la regolarizzazione delle attività detenute anche nei Paesi extra UE qualora sia rispettata la condizione che vi sia un effettivo REGOLARIZZAZIONE scambio di informazioni) Attività finanziarie e patrimoniali detenute in: Paesi extra-UE Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione RIMPATRIO Modalità di RIMPATRIO NORMATIVA DI RIFERIMENTO rinvio alle norme relative allo scudo fiscale 2001-2003 ex art. 11 del D.L. 350/2001 DICHIARAZIONE RISERVATA da presentare ad uno degli intermediari abilitati (ex art. 11, lett. b), D.L. 350/2001) redatta su apposito modello predisposto con provvedimento dal Direttore dell’Agenzia delle entrate domanda scritta, in cui specificare la natura e l’ammontare delle attività finanziarie da rimpatriare indicando che le stesse erano detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2008 senza la descrizione analitica degli estremi identificativi delle stesse, quali ad esempio: codice titolo, soggetto emittente, ecc.” (C.M. 85/E/2001) Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione Il rimpatrio si perfeziona con il pagamento dell'imposta all’atto della presentazione della dichiarazione riservata (art. 13-bis, c. 3, D.L. 78/2009) DICHIARAZIONE RISERVATA presentazione: il contribuente conferisce all’intermediario l’incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall’estero sottoscrizione da parte dell’intermediario e rilascio COPIA al contribuente - prova dell’effettuato pagamento dell’imposta straordinaria - unico documento valido per avvalersi degli effetti dello scudo GARANTITO L’ANONIMATO Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione Modalità di REGOLARIZZAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO rinvio alle norme relative allo scudo fiscale 2001-2003 ex art. 11 del D.L. 350/2001 DICHIARAZIONE RISERVATA da presentare ad uno degli intermediari abilitati (ex art. 11, lett. b), D.L. 350/2001) redatta su apposito modello predisposto con provvedimento dal Direttore dell’Agenzia delle entrate domanda scritta, in cui specificare la natura e l’ammontare delle attività finanziarie da regolarizzare indicando che le stesse erano detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2008 Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento dell'imposta all’atto della presentazione della dichiarazione riservata (art. 13-bis, c. 3, D.L. 78/2009) DICHIARAZIONE RISERVATA presentazione: allegare una CERTIFICAZIONE rilasciata dagli intermediari esteri, in cui si attesta che le attività sono in deposito presso di loro (cfr. C.M. 99/E/2001) NB: per le attività diverse da quelle finanziarie, l’art. 16 del D.L. 350/2001 non richiedeva alcuna certificazione. Tuttavia, nelle C.M. 85/E/2001, 9/E/2002 e nella RM 57/E/2002, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che per tali attività è opportuno presentare una perizia di stima, al fine di rendere attendibile il valore dichiarato. Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione REGOLARIZZAZIONE DICHIARAZIONE RISERVATA sottoscrizione da parte dell’intermediario e rilascio COPIA al contribuente - prova dell’effettuato pagamento dell’imposta straordinaria - unico documento valido per avvalersi degli effetti dello scudo NB: con l’emendamento al D.L. 103/2009 in corso di conversione, è stata rafforzata la garanzia dell'anonimato, allentando l'obbligo di segnalazione in base alle norme dell'antiriciclaggio Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione ARCO TEMPORALE PER L’UTILIZZO DELLO SCUDO FISCALE dal 15 SETTEMBRE 2009 al 15 DICEMBRE 2009*. APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA STRAORDINARIA DEL 5%, SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI DETENUTE ALL’ESTERO ALMENO AL 31 DICEMBRE 2008 •Termine così fissato dal decreto correttivo, D.L. 103/2009, conv. con modif. L. 141/2009 L’art. 13-bis del D.L. 78/2009, conv. con modif. L. 102/2009, fissava come temine ultimo il 15 aprile 2010. Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione IL TRATTAMENTO DEI REDDITI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ EMERSE IL RIMPATRIO E I REDDITI INTERMEDI relativi ai capitali detenuti all’estero e rimpatriati prodotti dal 1° gennaio 2009 alla data di presentazione della dichiarazione riservata INTERMEDIARI = SOSTITUTI DI IMPOSTA (senza che ciò comporti alcun onere di controllo in merito alla congruità dell’importo dichiarato dal contribuente) presentare il modello 770 indicando le attività rimpatriate e quelle relative all’imposta straordinaria senza l’indicazione dei dati relativi al soggetto che effettua il rimpatrio per preservarne l’anonimato Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione IL TRATTAMENTO DEI REDDITI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ EMERSE LA REGOLARIZZAZIONE E I REDDITI INTERMEDI relativi ai capitali detenuti all’estero e regolarizzati prodotti dal 1° gennaio 2009 alla data di presentazione della dichiarazione riservata CONTRIBUENTE (è tenuto a dichiararli nelle modalità ordinarie, con la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo di imposta) presentare il quadro RW della dichiarazione dei redditi Ciò vale per i redditi prodotti nel periodo di imposta 2009, anche se la regolarizzazione è avvenuta nel 2010. Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione SCUDO E RISERVATEZZA GLI INTERMEDIARI: - non effettuano le comunicazioni all'amministrazione finanziaria previste dall’art. 1, c. 3, D.L. 167/1990; - non devono comunicare all‘AF, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate; - sono obbligati all’identificazione e registrazione delle operazioni ai fini di antiriciclaggio; - sono obbligati a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove ritengano che le somme ovvero le attività oggetto di emersione derivino da operazioni sospette diversi dai reati coperti dallo scudo (obbligo di segnalazione ai fini dell’antiriciclaggio); Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione ELENCO SOGGETTI INTERMEDIARI – ex art. 11, lett. b), D.L. 350/2001 INTERMEDIARI ABILITATI A RICEVERE LA DICHIARAZIONE RISERVATA: le BANCHE ITALIANE le SOCIETÀ D'INTERMEDIAZIONE mobiliare previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al DLgs 24 febbraio 1998, n. 58 le SOCIETÀ DI GESTIONE del risparmio previste dall'articolo 1, comma 1, lettera o), dello stesso testo unico, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi le SOCIETÀ FIDUCIARIE di cui alla L. 23 novembre 1939, n. 1966 gli AGENTI DI CAMBIO iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201 del predetto testo unico le POSTE ITALIANE S.P.A. le STABILI ORGANIZZAZIONI IN ITALIA DI BANCHE E DI IMPRESE di investimento non residenti Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione SCUDO E ACCERTAMENTI FISCALI Art. 13-bis, c. 5, D.L. 78/2009 Art. 14, D.L. 350/2001 preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per cui non è ancora decorso il termine per l‘accertamento, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio; estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e di quelle ex art. 5, D.L. 167/1990 (così come aumentate dal medesimo art.13-bis, c. 7, D.L. 78/2009), relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate; esclusione dei reati di cui agli artt. 4 e 5, DLgs 74/2000 (dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione), relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate. Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione UTILIZZO DELLO SCUDO Per opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi delle operazioni di emersione occorre rendere nota al fisco la dichiarazione riservata in sede di inizio di accessi, ispezioni e verifiche entro 30 gg dalla notifica di un accertamento o di una contestazione (compresi gli inviti, i questionari e le richieste di cui agli artt. 51, c. 2 , DPR 633/72 e all’art. 32, DPR 600/73) Lo scudo dovrebbe essere utilizzabile nell’ambito della collaborazione fra Fisco e contribuenti. Come è possibile individuare, prima dell’accertamento, se lo scudo è utilizzabile? Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione SCUDO E ACCERTAMENTI FISCALI Copertura da accertamenti per maggior reddito riferibile, anche astrattamente, alle attività emerse (cfr. C.M. del 10 ottobre 2009, n. 43/E); accertamenti di tipo “sintetico” (redditometro); anche per tributi diversi dalle imposte sui redditi, sempreché si tratti di accertamenti relativi ad “imponibili” che siano riferibili alle attività oggetto di emersione; Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione SCUDO E ACCERTAMENTI FISCALI Copertura da accertamenti l’effettivo pagamento dell’imposta straordinaria produce gli effetti di cui agli artt. 14 e 15 del D.L. 350/2001 e rende applicabili le disposizioni di cui all’art. 17 del medesimo decreto: - inibizione dei poteri di accertamento degli uffici in materia tributaria e previdenziale; - estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, comprese quelle speciali contenute nell’art. 5, c. 1, D.L. 167/1990, e art. 9, DLgs 195/2008, relative alle disponibilità delle attività emerse; limitatamente agli imponibili dichiarati, è inibita l’attività di accertamento tributario e contributivo relativa ai periodi di imposta che hanno termine il 31/12/2008; Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione SCUDO E ACCERTAMENTI FISCALI Copertura da accertamenti la copertura opera fino a concorrenza degli importi indicati nella dichiarazione riservata, sui maggiori imponibili accertati; l’eventuale eccedenza degli importi dichiarati può essere utilizzata fino a concorrenza, a copertura di maggiori imponibili accertati, in occasione di successivi ulteriori accertamenti; Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione SCUDO E TUTELA PENALE NON PUNIBILITA’ DEI SEGUENTI REATI DLgs 74/2000 Art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Art. 4 Dichiarazione infedele Art. 5 Omessa dichiarazione Art. 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili Codice penale Art. 482 Falsità materiale commessa dal privato. Art. 483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico Art. 484 Falsità in registri e notificazioni Art. 485 Falsità in scrittura privata Art. 489 Uso di atto falso Art. 490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. Art. 491-bis Documenti informatici art. 492 Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti Codice civile Art. 2621 False comunicazioni sociali Art. 2622 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori. Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione EFFETTI PRECLUSIVI DELLO SCUDO l’adesione allo scudo non consente di beneficiare degli effetti favorevoli al contribuente se alla data di presentazione della dichiarazione riservata si verifica: - la violazione sia già stata constatata; - siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche; - siano iniziate altre attività di accertamento tributario e contributivo (anche con inviti, questionari e richieste); - siano stati emanati avvisi di accertamento o di rettifica o atti di contestazione di violazioni tributarie. gli atti devono essere NOTIFICATI al contribuente ovvero deve essere avvenuta la consegna del p.v.c. o del verbale di verifica; NB: non rappresenta causa ostativa la comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni (art. 36-bis, DPR 600/73) ovvero al controllo formale (art. 36-ter , DPR 600/73). Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione EFFETTI PRECLUSIVI DELLO SCUDO lo scudo non opera per chi è socio di una società di persone o di un’associazione, in caso di controlli sulla società partecipata. L’inefficacia della copertura è limitata ai redditi imputati per trasparenza dalla società; il contribuente potrebbe beneficiare dello scudo ugualmente ed usufruire degli effetti per le annualità non verificate; l’attività di controllo o accertamento in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata non consente di beneficiare degli effetti dello scudo fiscale, ma solo con riferimento all’anno o agli anni ai quali si riferisce il controllo; Tuttavia gli effetti dello scudo possono essere opposti qualora per lo stesso anno l’AF abbia successivamente avviato un ulteiriore attività di controllo (cfr. C.M. 43/E/2009) Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione EFFETTI PRECLUSIVI DELLO SCUDO avvio di un procedimento PENALE, di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza alla data di presentazione della dichiarazione riservata. (NB: avvio del procedimento penale - iscrizione nel registro degli indagati – e non esercizio dell’azione penale - situazione successiva che di norma si concretizza con la richiesta di rinvio a giudizio) Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione UTILIZZO A SFAVORE: procedimenti in corso e futuri art. 13-bis, c. 3, D.L. 78/2009 “il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell’imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale” Ad esclusione dei procedimenti in corso al 4 ottobre 2009 (data erronea rispetto alla norma - 5 agosto 2009) l’utilizzo a sfavore del contribuente è precluso, tranne per i procedimenti in corso al 4 ottobre 2009, in sede amministrativa, giudiziaria civile, amministrativa e tributaria, non per i procedimenti penali; Per i procedimenti PENALI in corso o futuri, lo scudo può essere sempre utilizzato anche a sfavore del contribuente. (TRANNE PER I REATI COPERTI DALLO SCUDO) Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione Grazie per l’attenzione. prof. avv. Benedetto Santacroce Per contatti: [email protected] Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione