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Diapositiva 1 - Unione Industriale Torino
“Progetto EMCS e Digitalizzazione delle Accise” Unione Industriale Torino - 10 Dicembre 2013 L'evoluzione della Telematizzazione delle Accise alla luce delle ultime modifiche del sistema informatizzato Relatore Ennio CELESTINI Ufficio delle Dogane di Torino Nota prot.n. 43197/RU del 06/08/2013 “Digitalizzazione Accise : nuovi controlli nell’ambito dell’invio telematico dei dati della contabilità" Al fine di evitare possibili errori di compilazione e ridurre il contenzioso e le sanzioni correlate, sono stati introdotti nuovi controlli per assicurare la coerenza delle informazioni trasmesse con l’invio telematico dei dati della contabilità e quelle acquisite nell’ambito: • del sistema EMCS; • delle operazioni Doganali; • dell’Anagrafica Accise; • dei Contrassegni di Stato. A tale scopo sono stati: • codificati nuovi tipi di documenti; • introdotti nuovi campi, per il trattamento dei nuovi tipi documenti e dei relativi controlli. Nuovi tipi di documenti – Tabella TA05 Spedizioni di merci in regime di accisa sospesa Codice documento Descrizione EAD Documento elettronico di accompagnamento per la circolazione in sospensione di accisa FBE Documento di accompagnamento per la circolazione in sospensione di accisa in procedura di riserva (utilizzato in caso di indisponibilità del sistema) COD FBC Documento per il Cambio di destinazione ROR FBR Constatazione di conclusione della circolazione Documento per il Cambio di destinazione in procedura di riserva Constatazione di conclusione della circolazione in procedura di riserva Nuovi tipi di documenti – Tabella TA05 Ricezioni di merci in regime di accisa sospesa Codice documento Descrizione ROR Documento di conclusione della circolazione / Nota di ricevimento FBR Documento di conclusione della circolazione / Nota di ricevimento in procedura di riserva NUL Documento per la presa in carico prima dell’appuramento È stata di conseguenza aggiornata la tabella di riferimento “TA05 – Tabella tipi documento”. I nuovi campi e relativi controlli si riferiscono ai tracciati “Tipo Record B > Movimentazione prodotti energetici” per i seguenti profili professionali: • OLIMDA Depositario autorizzato o Depositario autorizzato OLI e GRASSI (usi non esclusivamente energetici) • OLIMOP Destinatario Registrato I nuovi campi e relativi controlli si riferiscono ai tracciati “Tipo Record C > Movimentazione prodotti alcolici” per i seguenti profili professionali: • ALCODA Depositari autorizzati • ALCOAR Depositari autorizzati fabbricante di Aromi • ALCOAV Depositari autorizzati e Destinatari Registrati Vino • ALCOPP Destinatario Registrato Sono stati pertanto aggiornati i tracciati record con l’indicazione dei nuovi campi introdotti e delle condizioni nuove o modificate, nonché la descrizione dei relativi controlli e le tabelle di riferimento oggetto di modifica. Sono stati inoltre aggiornati i tracciati record “Tipo record B: Movimentazione prodotti energetici” - OLIMDC ed OLLUDA “Tipo Record C: Movimentazione prodotti alcolici” - ALCODC con l’indicazione delle nuove condizioni. Sono stati anche introdotti appositi controlli per ciascun nuovo tipo di documento ed inseriti ulteriori controlli per tutti i flussi della contabilità telematica, nonché esplicitato il processo di comunicazione dei dati a seguito di utilizzo delle procedure di riserva. Le suindicate modifiche sono state rese operative in ambiente di addestramento (prova) dal 1° ottobre 2013, per permettere alle ditte interessate la relativa sperimentazione, mentre l’estensione delle stesse è stata differita in ambiente di esercizio (reale) alla data del 5 Febbraio 2014, come comunicato recentemente dalla Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione con nota prot.n. 138708/R del 27/11/2013. Controlli nuovi tipi documenti SPEDIZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA EAD: Documento di accompagnamento per la circolazione in sospensione di accisa • è verificata la condizione che il “Tipo documento / verbale”=“EAD” sia riferito ad un “Tipo movimentazione”=“S” (Scarico) • è verificato che il campo “Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento” sia impostato ad ’1’ • è verificata l’esistenza dell’e-AD corrispondente all’ARC indicato nel campo “Numero documento / verbale” e al “Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento” • è verificato che l’ARC indicato nel campo “Numero documento / verbale” si riferisca ad un e-AD emesso dallo speditore indicato nel campo “Codice Accisa del depositario autorizzato / soggetto obbligato” Controlli nuovi tipi documenti SPEDIZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA • è verificato che il campo “Progressivo dettagli del DAA univoco” sia presente e compreso tra 1 e 999 • è verificata la presenza nella base dati dell’e-AD di un “Progressivo dettaglio del DAA univoco” riferito all’ARC indicato • è verificata nella base dati degli e-AD la corrispondenza del campo “Numero identificativo locale del Draft DAA” dell’e-AD con l’analogo campo della contabilità telematica • è verificata la corrispondenza tra il contenuto del campo “Codice prodotto” cui si riferisce la movimentazione nella contabilità telematica ed il contenuto dei campi identificativi del prodotto, presenti nel corrispondente dettaglio dell’e-AD (“CPA - Categoria merceologica” + “Codice NC” + “Codice TARIC” + ”Codice CADD”) riferito all’ “ARC”, “Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento” e “Progressivo dettagli del DAA univoco” indicati. Controlli nuovi tipi documenti SPEDIZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA • viene verificata la corrispondenza tra la ”Data della movimentazione o del rientro della terza copia” del record “B”/”C” ed il campo “Data spedizione” dell’e-AD • il contenuto del campo “Mittente / Destinatario” deve essere congruente con il tipo destinazione e destinatario presenti nell’eAD referenziato: se il tipo destinazione dell’e-AD vale 1, 2, 3 o 4 nel campo “Mittente / Destinatario” dovrà essere indicato lo stesso codice identificativo del destinatario indicato nell’e-AD; se il tipo destinazione dell’e-AD vale 6 nel campo “Mittente / Destinatario” dovrà essere indicato il codice dell’ufficio di destinazione / esportazione; se il tipo destinazione dell’e-AD vale 8 la destinazione non è indicata e nel campo “Mittente / Destinatario” dovrà essere indicato ‘DESTINAZIONE IGNOTA’; Controlli nuovi tipi documenti SPEDIZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA FBE: Documento di accompagnamento per la circolazione in sospensione di accisa in procedura di riserva (da utilizzare in caso di indisponibilità del sistema) • è verificata la condizione che il “Tipo documento / verbale”=“FBE” sia riferito ad un “Tipo movimentazione”=“S” (Scarico) • è verificata la presenza dell’LRN nel campo “Numero identificativo locale del Draft DAA” • è verificata l’assenza dell’ARC nel campo “Numero documento / verbale” Controlli nuovi tipi documenti SPEDIZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA COD: Documento per il Cambio di destinazione • è verificata la condizione che al “Tipo documento / verbale”=“COD” corrisponda il campo “Tipo movimentazione” non valorizzato • è verificata l’esistenza dell’e-AD corrispondente all’ARC indicato nel campo “Numero documento / verbale” e al “Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento” • è verificata la presenza all’interno dello stesso registro di almeno una movimentazione relativa all’ARC indicato nel campo “Numero documento / verbale” e al “Tipo documento / verbale”=“EAD” • è verificato che all’ARC indicato nel campo “Numero documento / verbale” corrisponda un e-AD emesso dallo speditore indicato nel campo “Codice Accisa del depositario autorizzato / soggetto obbligato” Controlli nuovi tipi documenti SPEDIZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA • è verificata la presenza nel campo “Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento” di un numero maggiore di 1. Il Numero progressivo indicato deve essere quello assunto dall’e-AD dopo il cambio di destinazione; • i campi “Causale di movimentazione”, “Codice posizione fiscale” e gli importi dei tributi (accise e tributi erariali e regionali) non devono risultare valorizzati (debbono essere vuoti) Controlli nuovi tipi documenti SPEDIZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA FBC: Documento per il Cambio di destinazione in procedura di riserva • è verificata la condizione che al “Tipo documento / verbale”=“FBC” corrisponda un “Tipo movimentazione” non valorizzato • se è indicato l’ARC nel campo “Numero documento / verbale”, è verificata l’esistenza dell’e-AD corrispondente all’ARC indicato e al “Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento”. L’ARC deve essere indicato se noto al momento dell’emissione del documento di riserva Controlli nuovi tipi documenti SPEDIZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA ROR: Constatazione di conclusione della circolazione • è identificato come “Constatazione di conclusione della circolazione” il “Tipo documento / verbale”=“ROR” quando il campo “Tipo movimentazione” non è valorizzato • è verificata la presenza all’interno dello stesso registro di una movimentazione di Scarico con “Tipo documento / verbale”=“EAD” o “COD”, riferita allo stesso “ARC”, “Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento” e “Progressivo dettagli del DAA univoco” indicati • la data di validazione della nota di ricevimento, indicata nel campo “Data della movimentazione o del rientro della terza copia”, deve essere successiva alla “Data spedizione” della merce indicata nell’e-AD Controlli nuovi tipi documenti SPEDIZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA • i campi “Causale di movimentazione”, “Codice posizione fiscale” e gli importi dei tributi (accise e tributi erariali e regionali) non devono risultare valorizzati (debbono essere vuoti) Controlli nuovi tipi documenti SPEDIZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA FBR: Constatazione di conclusione della circolazione in procedura di riserva • è identificato come “Constatazione di conclusione della circolazione in procedura di riserva” il “Tipo documento / verbale”=“ FBR” quando il campo “Tipo movimentazione” non è valorizzato • per lo stesso registro dovrà essere stata comunicata una movimentazione di Scarico con “Tipo documento / verbale”=“FBE” relativa allo stesso “LRN" (cioè “Numero identificativo locale del Draft DAA”) e “Progressivo dettagli del DAA univoco”, oppure una movimentazione con “Tipo documento / verbale”= “EAD” o “COD”, relativa allo stesso “ARC”, “Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento” e “Progressivo dettagli del DAA univoco” Controlli nuovi tipi documenti SPEDIZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA • dal momento che non è presente il messaggio IE818, se è indicato l’ARC, il contenuto del campo “Mittente / Destinatario” deve essere congruente con il destinatario presente nell’e-AD referenziato (in caso di esportazione o destinatario esente non può essere utilizzato il tipo documento “FBR”) Gli importi dei tributi (accise e tributi erariali e regionali) non devono risultare valorizzati (debbono essere vuoti) • la data di validazione della nota di ricevimento, indicata nel campo “Data della movimentazione o del rientro della terza copia”, deve essere successiva alla “Data spedizione” della merce indicata nell’e-AD Controlli nuovi tipi documenti RICEZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA ROR: Documento di conclusione della circolazione / Nota di ricevimento • è identificato come “Documento di conclusione della circolazione / Nota di ricevimento” il “Tipo documento / verbale”=“ROR” quando il campo “Tipo movimentazione”= ‘C’ (Carico) • è verificata l’esistenza dell’e-AD corrispondente all’ARC indicato nel “Numero documento / verbale” e al “Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento” indicato • è verificato che l’ARC indicato nel campo “Numero documento / verbale” si riferisca ad un e-AD emesso dallo speditore indicato nel campo “Mittente / Destinatario” • è verificato che il campo “Progressivo dettagli del DAA univoco” sia presente e compreso tra 1 e 999 Controlli nuovi tipi documenti RICEZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA è verificata la presenza dell’LRN nel campo “Numero identificativo locale del Draft DAA” • è verificata la corrispondenza tra il contenuto del campo “Codice prodotto” cui si riferisce la movimentazione nella contabilità telematica ed il contenuto dei campi identificativi del prodotto, presenti nel corrispondente dettaglio dell’e-AD (“CPA - Categoria merceologica” + “Codice NC” + “Codice TARIC” + ”Codice CADD”) riferito all’ “ARC”, “Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento” e “Progressivo dettagli del DAA univoco” indicati. In caso di ARC nazionale, la mancata corrispondenza comporta lo scarto del tipo record B / C; in caso di ARC non nazionale, viene restituita una segnalazione ed il tipo record B / C viene comunque acquisito. Controlli nuovi tipi documenti RICEZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA • nelle movimentazioni di carico effettuate con questo tipo documento, gli operatori autorizzati a detenere il prodotto in regime di accisa sospesa (cioè i Depositari autorizzati, che utilizzano i tracciati OLIMDA, ALCODA, ALCOAR o ALCOAV) dovranno indicare nel campo “Codice posizione fiscale” il valore “002” mentre gli operatori non autorizzati a detenere merce in sospensione di accisa (cioè i Destinatari registrati, che utilizzano i tracciati OLIMOP o ALCOPP) dovranno indicare nel campo “Codice posizione fiscale” un valore diverso da “002”. Controlli nuovi tipi documenti RICEZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA FBR: Documento di conclusione della circolazione / Nota di ricevimento in procedura di riserva • è identificato come “Documento di conclusione della circolazione / Nota di ricevimento in procedura di riserva” il “Tipo documento / verbale”=“FBR” quando il campo “Tipo movimentazione”= ‘C’(Carico) • è verificata la presenza dell’LRN nel campo “Numero identificativo locale del Draft DAA” • se è indicato l’ARC nel campo “Numero documento / verbale”, è verificata l’esistenza dell’e-AD corrispondente all’ARC indicato e al “Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento”. L’ARC deve essere indicato se noto al momento dell’emissione del documento di riserva • è verificato che il campo “Progressivo dettagli del DAA univoco” sia presente e compreso tra 1 e 999 Controlli nuovi tipi documenti RICEZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA se nel campo “Numero documento / verbale” è indicato un ARC, viene verificato che l’ARC si riferisca ad un e-AD emesso dallo speditore indicato nel campo “Mittente / Destinatario” • nelle movimentazioni di carico effettuate con questo tipo documento, gli operatori autorizzati a detenere il prodotto in regime di accisa sospesa (cioè i Depositari autorizzati, che utilizzano i tracciati OLIMDA, ALCODA, ALCOAR o ALCOAV) dovranno indicare nel campo “Codice posizione fiscale” il valore “002” mentre gli operatori non autorizzati a detenere merce in sospensione di accisa (cioè i Destinatari registrati, che utilizzano i tracciati OLIMOP o ALCOPP) dovranno indicare nel campo “Codice posizione fiscale” un valore diverso da “002”. Controlli nuovi tipi documenti RICEZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA NUL: Documento per la presa in carico prima dell’appuramento • è verificata la condizione che il “Tipo documento / verbale”=“NUL” sia riferito ad un “Tipo movimentazione”=“C” (Carico) • è verificata l’esistenza dell’e-AD corrispondente all’ARC indicato nel “Numero documento / verbale” e al “Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento” indicato. L’ARC deve essere indicato se noto al momento dell’emissione del documento di riserva • se nel campo “Numero documento / verbale” è indicato un ARC, è verificato che l’ARC indicato nel campo “Numero documento / verbale” si riferisca ad un e-AD emesso dallo speditore indicato nel campo “Mittente / Destinatario” Controlli nuovi tipi documenti RICEZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA è verificata la presenza dell’LRN nel campo “Numero identificativo locale del Draft DAA” • è verificato che il “Progressivo dettagli del DAA univoco” sia presente e compreso tra 1 e 999 • se nel campo “Numero documento / verbale” è indicato un ARC, è verificata la corrispondenza tra il contenuto del campo “Codice prodotto” cui si riferisce la movimentazione nella contabilità telematica ed il contenuto dei campi identificativi del prodotto, presenti nel corrispondente dettaglio dell’e-AD (“CPA - Categoria merceologica” + “Codice NC” + “Codice TARIC” + ”Codice CADD”) riferito all’ “ARC”, “Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento” e “Progressivo dettagli del DAA univoco” indicati. In caso di ARC nazionale, la mancata corrispondenza comporta lo scarto del tipo record B / C; in caso di ARC non nazionale, viene restituita una segnalazione ed il tipo record B / C viene comunque acquisito Controlli nuovi tipi documenti RICEZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA Nelle movimentazioni di carico effettuate con questo tipo documento, gli operatori autorizzati a detenere il prodotto in regime di accisa sospesa (cioè i Depositari autorizzati, che utilizzano i tracciati OLIMDA, ALCODA, ALCOAR o ALCOAV) dovranno indicare nel campo “Codice posizione fiscale” il valore “002” mentre gli operatori non autorizzati a detenere merce in sospensione di accisa (cioè i Destinatari registrati, che utilizzano i tracciati OLIMOP o ALCOPP) dovranno indicare nel campo “Codice posizione fiscale” un valore diverso da “002”. • nei rispettivi campi dovranno essere presenti le quantità di prodotto prese in carico e la corrispondente Accisa erariale e/o regionale a debito Controlli nuovi tipi documenti RICEZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA Il tipo documento “NUL” è stato introdotto per consentire ai destinatari della merce di adempiere all’obbligo, previsto dalla Determinazione Direttoriale n.158235 del 7 dicembre 2010, di annotare nel registro di carico e scarico i dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti pervenuti nel medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico. Se la presentazione della nota di ricevimento dell’e-AD attraverso il Servizio Telematico Doganale da parte del destinatario avviene nel medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, lo stesso destinatario ha facoltà di trasmettere direttamente il tipo documento “ROR” nell’ambito dei dati della contabilità telematica. I quantitativi indicati nelle movimentazioni di carico con tipo documento “NUL” andranno a modificare i dati delle giacenze dei registri e dell’accisa a debito. Controlli nuovi tipi documenti RICEZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA Successivamente alla trasmissione del tipo documento “NUL”, l’operatore invierà una movimentazione riepilogativa di carico con tipo documento “ROR”, riferita allo stesso ARC/LRN e registro, che sostituirà dal punto di vista contabile il documento provvisorio “NUL”. Pertanto se le quantità di prodotti e l’accisa a debito indicate nella movimentazione di carico con tipo documento “ROR” non coincideranno con quelle precedentemente indicate con il tipo documento “NUL”, saranno aggiornate nuovamente le giacenze e il corrispondente debito maturato sulla base di quanto comunicato nella movimentazione riepilogativa di carico riferita al tipo Documento “ROR” Controlli nuovi tipi documenti RICEZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA È’ opportuno sottolineare che nel caso in cui sia stata utilizzata una procedura di riserva, una volta ripristinato il sistema, l’operatore dovrà Rettificare tutti i record dei registri relativi ai documenti utilizzati nella suddetta procedura sostituendoli con i corrispondenti documenti elettronici. Dovrà pertanto eseguire una cancellazione “C” seguita da un Inserimento “I”, per ogni riga di registro trasmessa con tipo documento “FBE”, “FBR” e “FBC”, sostituendo il tipo documento rispettivamente con “EAD”, “ROR” e “COD” ed indicando tutte le informazioni relative a ciascun tipo documento (ARC, progressivo, Mittente / Destinatario). Controlli di congruenza con la nuova Anagrafica Accise A seguito del rilascio / conversione delle licenze di esercizio / autorizzazioni nella nuova Anagrafica Accise, sono stati introdotti nuovi Controlli sul campo “Codice prodotto” di tutti i tracciati della contabilità telematica dei prodotti energetici, dell’alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio. Pertanto, per tutti gli operatori obbligati alla telematizzazione dei dati Delle contabilità, per i quali risulti rilasciata o convertita la licenza di esercizio / autorizzazione secondo i criteri della nuova Anagrafica Accise, è prevista la verifica tra i codici prodotto cui si riferiscono le singole movimentazioni inviate con i tracciati della contabilità telematica ed i codici prodotto che risultano autorizzati all’operatore nella licenza di esercizio / autorizzazione rilasciata /convertita nella nuova Anagrafica Accise. Controlli di congruenza con la nuova Anagrafica Accise Per i tracciati relativi al settore dell’alcole e delle bevande alcoliche (ALCODA, ALCOAR, ALCOAV, ALCOPP e ALCODC) la verifica sui Prodotti autorizzati è limitata al CPA (Codice Prodotto Accise) ed ai primi 4 carattere del codice di nomenclatura combinata. Per i tracciati relativi ai settori dei prodotti energetici e degli oli Lubrificanti e bitumi di petrolio (OLIMDA, OLIMOP, OLIMDC e OLLUDA) la verifica è eseguita sul CPA (Codice Prodotto Accise), sul codice di nomenclatura combinatae, ove presenti, sui codici TARIC e CADD. Se l’anagrafica della Ditta non risulta aggiornata nella nuova Anagrafica Accise, i nuovi controlli sul codice prodotto indicato non vengono effettuati. Integrazione dei dati della contabilità per il settore dell'alcole e delle bevande alcoliche con i contrassegni di Stato In parallelo con le attività inerenti l’integrazione tra la base dati del Sistema AIDA a disposizione degli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i dati della contabilità per il settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, trasmessi mediante il “Tipo Record G: Movimentazione contrassegni di Stato” per i flussi ALCODA, ALCOPP ed ALCODC, è stata modificata la rappresentazione del campo “12 – Serie contrassegni” da “X(3)” ad “X(10)”, al fine di allineare la suddetta rappresentazione con la base dati del sistema AIDA. Le modifiche dei tracciati record saranno disponibili a partire dal 1 Ottobre 2013 nel manuale utente del Servizio telematico doganale in ambiente di addestramento. Le attività per l’integrazione dei due sistemi si concluderanno nel 2014. Modifiche ai tracciati record OLIMDA e OLIMOP Le modifiche ai tracciati record di OLIMDA e OLIMOP consistono nella ridefinizione dei campi 31, 32 e 33 precedentemente definiti come “campi obbligatoriamente assenti”. Si sottolinea che i campi 31, 32 e 33 devono essere obbligatoriamente valorizzati solo per le movimentazioni inerenti i nuovi tipi documento, mentre per tutte le movimentazioni che non si riferiscono ai nuovi tipi documento, i tre campi non devono essere valorizzati (vedere CN35 e CN36). Sono state introdotte nuove condizioni e modificate alcune già esistenti per consentire la gestione dei nuovi tipi documento. Modifiche ai tracciati record OLIMDA e OLIMOP Campo 31 Numero progressivo DAA per ARC di riferimento> CN35 Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento EAD, FBE, COD, FBC, ROR, FBR e NUL e deve assumere valore compreso tra 1e 99. Il campo deve assumere valore '1' per spedizioni con tipo documento "EAD"/"FBE", valore >'1' per cambi di destinazione con tipo documento "COD"/"FBC" e deve corrispondere a quanto presente nei dati dell'e-AD, se nel campo" 20 - Numero documento / verbale" èstato indicato l'ARC. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere valorizzato. Campo 32 e 33 Numero identificativo locale del Draft DAA e progressivo dettagli del DAA univoco > CN 36 Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento EAD, FBE, COD, FBC, ROR, FBR e NUL. Viene verificata la corrispondenza del contenuto del campo con quanto presente nei dati dell'e-AD, se nel campo" 20 - Numero documento / verbale" è stato indicato l'ARC. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere valorizzato. Modifiche ai tracciati record OLIMDA e OLIMOP Campo 3 Data della movimentazione o del rientro della terza copia > CN42 Per le partite spedite in sospensione di accisa con tipo documento "EAD", il contenuto del campo deve corrispondere alla “Data spedizione” della merce indicata nell’e-AD, mentre nella "Constatazione di conclusione circolazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR" ) la data indicata nel campo deve essere successiva alla “Data spedizione” della merce indicata nell’e-AD. Modifiche ai tracciati record OLIMDA e OLIMOP Campo 11 Codice prodotto > CN 39 Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR" o "NUL" (se indicato l'ARC), il contenuto del campo deve corrispondere all'insieme dei campi identificativi del prodotto (“CPA-Categoria merceologica”, “Codice NC”, “Codice TARIC”, ”Codice CADD”) presenti nel corrispondente dettaglio dell’e-AD riferito al “Numero documento / verbale" e al "Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento”. Campo 11 Codice prodotto > CN 43 Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati nella "licenza di esercizio/autorizzazione“ rilasciata/convertita all'operatore, secondo i criteri della nuova Anagrafica Accise. Modifiche ai tracciati record OLIMDA e OLIMOP Campo 19 Tipo documento / verbale > CN 41 I tipi documento "EAD"/"FBE" possono essere indicati solo per movimentazioni di scarico (tipo movimentazione = "S"), mentre il tipo documento "NUL" può essere indicato solo per movimentazioni di carico (tipo movimentazione = "C") . Per tipo documento “COD” deve essere presente nello stesso registro una movimentazione di scarico associata ad un EAD identificato dallo stesso ARC. Per tipo documento “ROR” o “FBR” (se indicato l’ARC) con Tipo movimentazione assente (Constatazione di conclusione circolazione) deve essere presente all’interno dello stesso registro una movimentazione di Scarico con “Tipo documento / verbale”=“EAD” o “COD”, riferita allo stesso “ARC”, “Numero Progressivo DAA per l’ARC di riferimento” e “Progressivo dettagli del DAA univoco” indicati. Campo 20 Numero documento / verbale > CN 37 Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR", "FBR", "FBC" o "NUL“ indicare l’ARC che identifica l’e-AD emesso dallo speditore. Per Tipo documento "FBR" o "FBC" o "NUL" il campo è facoltativo, per Tipo documento "FBE" il campo è obbligatoriamente assente Modifiche ai tracciati record OLIMDA e OLIMOP Campo 24 Mittente / Destinatario del prodotto > CN29 Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR-Constatazione di conclusione circolazione" e "FBR-Constatazione di conclusione circolazione in procedura di riserva", il contenuto del campo “Mittente / Destinatario” deve essere congruente con il tipo destinazione e destinatario presenti nell’e-AD referenziato, pertanto: - se il tipo destinazione dell’e-AD vale 1, 2, 3 o 4 nel campo “Mittente / Destinatario” dovrà essere indicato lo stesso codice identificativo del destinatario indicato nell’e-AD; - se il tipo destinazione dell’e-AD vale 6 nel campo “Mittente / Destinatario” dovrà essere indicato il codice dell’ufficio di destinazione / esportazione; Modifiche ai tracciati record OLIMDA e OLIMOP Campi 25-26-27 Tipo e causale di movimentazione / Codice posizione fiscale > CN38 Il campo è obbligatoriamente assente nella "Constatazione di conclusione circolazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR" ) e nel "Cambio di destinazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "COD"/"FBC" ), riferiti a movimentazioni con DAA telematico. Modifiche ai tracciati record OLIMDC e OLLUDA Le modifiche ai tracciati record di OLIMDC e OLLUDA consistono nella sola introduzione di due nuove condizioni relative agli “Ulteriori controlli”, tra le quali risulta la più importante quella relativa al: Campo 11 Codice prodotto > CN 43 Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati nella "licenza di esercizio/autorizzazione“ rilasciata/convertita all'operatore, secondo i criteri della nuova Anagrafica Accise. Modifiche Tabelle di riferimento Prodotti energetici Nella tabella di riferimento “TA26 – Tabella degli errori e segnalazioni prodotti energetici” sono riportati i nuovi codici di errore / segnalazione riferiti ai nuovi controlli e alle relative descrizioni. Legenda: E = record scartato / Codice Tipo 87 88 E E 89 E 90 97 98 E S E S = record accettato con segnalazione Descrizione Numero documento non presente in base dati Codice prodotto non valido per il registro telematico alla data della movimentazione Codice prodotto non presente nei dati impianto della ditta Dato incongruente con il DAA Telematico Dato incongruente con il DAA Telematico Documento non di competenza dell'operatore Modifiche ai tracciati record ALCODA – ALCOAR – ALCOAV - ALCOPP Le modifiche ai tracciati record di ALCODA – ALCOAR – ALCOAV – ALCOPP consistono essenzialmente nella introduzione dei campi 33, 34 e 35. Si sottolinea che i campi 33, 34 e 35 devono essere obbligatoriamente valorizzati solo per le movimentazioni inerenti i nuovi tipi documento, mentre per tutte le movimentazioni che non si riferiscono ai nuovi tipi documento, i tre campi non devono essere valorizzati (vedere CN35 e CN36). Sono state introdotte nuove condizioni e modificate alcune già esistenti per consentire la gestione dei nuovi tipi documento Modifiche ai tracciati record ALCODA – ALCOAR – ALCOAV - ALCOPP Le modifiche apportate ai tracciati record ALCODA – ALCOAR – ALCOAV – ALCOPP sono essenzialmente le stesse che abbiamo visto per i prodotti energetici con poche eccezioni, tra le quali vi sono: Campo 11 Codice prodotto > CN 43 Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati nella "licenza di esercizio/autorizzazione“ rilasciata/convertita all'operatore, secondo i criteri della nuova Anagrafica Accise. Il controllo è limitato al codice CPA (Codice Prodotto Accise) ed ai primi quattro caratteri del codice NC (codice di nomenclatura combinata). Campo 11 (ALCOAV) Codice prodotto > CN 28 Il codice prodotto deve appartenere nella TA20 al CPA "W200" o "W300“. Modifiche Tabelle di riferimento Prodotti alcolici Nella tabella di riferimento “TA28 – Tabella degli errori e segnalazioni prodotti alcolitici” sono riportati i nuovi codici di errore / segnalazione riferiti ai nuovi controlli e alle relative descrizioni. Legenda: E = record scartato / Codice 64 65 Tipo E E 87 88 E E 89 90 97 98 E E S E S = record accettato con segnalazione Descrizione Incongruenza tra Tipo documento e Tipo movimentazione Codice posizione fiscale non consentita ai destinatari per il tipo documento Numero documento non presente in base dati Codice prodotto non valido per il registro telematico alla data della movimentazione Codice prodotto non presente nei dati impianto della ditta Dato incongruente con il DAA Telematico Dato incongruente con il DAA Telematico Documento non di competenza dell'operatore Grazie per l’attenzione La Normativa di riferimento per i prodotti alcolici ed energetici Circolare 8/D – prot.n. 37264/RU del 13/03/2009 Depositari autorizzati che svolgono l’attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino, delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e dei depositari autorizzati che fabbricano aromi. a) Depositari autorizzati di cui all’art. 2-comma 1, 1° cpv. della D.D.n.25499/UD trasmettono in forma esclusivamente telematica, entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati giornalieri delle contabilità relativi a: - movimentazioni dei prodotti interne ed esterne al deposito fiscale ; - movimentazioni dei contrassegni di Stato; - movimentazione complessiva delle garanzie per la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa. Devono, inoltre, trasmettere mensilmente, tranne per il mese di dicembre, ove è prevista la trasmissione quindicinale ,in forma esclusivamente telematica, entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento,ovvero, entro il 3° giorno lavorativo successivo alla prima quindicina di dicembre, i dati relativi a: - riepilogo periodico d’imposta; - eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento. Circolare 8/D – prot.n. 37264/RU del 13/03/2009 b) Depositari autorizzati di cui all’art. 2, comma 1, 2° cpv. della D.D.n.25499/UD trasmettono mensilmente, tranne per il mese di dicembre, ove è prevista la trasmissione quindicinale , in forma esclusivamente telematica, entro il 5° giorno lavorativo successivo al mese di riferimento, ovvero, entro il 3° giorno lavorativo successivo alla prima quindicina di dicembre, i dati delle contabilità relativi a: - movimentazioni giornaliere dei prodotti, interne ed esterne al deposito fiscale; - movimentazioni giornaliere dei contrassegni di Stato; - movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa; - riepilogo periodico d’imposta; - eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento. Circolare 8/D – prot.n. 37264/RU del 13/03/2009 Depositari autorizzati che fabbricano esclusivamente aromi di cui all’art. 1, comma 5 della D.D.n. 25499/UD, trasmettono mensilmente, tranne per il mese di dicembre, ove è prevista la trasmissione quindicinale , in forma esclusivamente telematica, entro il 5° giorno lavorativo successivo al mese di riferimento, ovvero, entro il 3°giorno lavorativo successivo alla prima quindicina di dicembre, i dati delle contabilità relativi a: - movimentazioni giornaliere dei prodotti, interne ed esterne al deposito fiscale ; - movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa; - riepilogo periodico d’imposta; - eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento. Circolare 8/D – prot.n. 37264/RU del 13/03/2009 Depositari autorizzati che svolgono esclusivamente l’attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra di cui all’art. 1, comma 4 della D.D.n. 25499/UD trasmettono mensilmente in forma esclusivamente telematica, entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo al mese di riferimento i dati delle contabilità relativi a: - movimentazioni giornaliere dei prodotti introdotti o estratti dal deposito fiscale in regime sospensivo; - movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa. Relativamente ai prodotti in esame, in vigenza dell’aliquota di accisa pari a zero, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 8 e 13 del D.M. 153/01, i dati da trasmettere si riferiscono alle movimentazioni oggetto di trasferimenti intracomunitari. Si precisa che, su base volontaria, possono essere trasmessi i dati relativi anche alle altre movimentazioni. Circolare 8/D – prot.n. 37264/RU del 13/03/2009 Operatori professionali registrati e Rappresentanti fiscali che svolgono l’attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche all’art. 1,comma 2 della D. D. n. 25499/UD. trasmettono mensilmente, in forma esclusivamente telematica, entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo al mese di riferimento, i dati giornalieri delle contabilità relativi a: - movimentazioni dei prodotti allibrate nei registri di carico/scarico; - debito di imposta. I soggetti in argomento che optino per la trasmissione telematica delle movimentazioni dei prodotti ricevuti in sospensione di accisa e del relativo riepilogo di imposta entro il giorno lavorativo successivo al giorno di ricezione, non sono tenuti alla presentazione dei seguenti documenti cartacei: - punto 9, 8° cpv., 2° periodo, prima parte, della Circolare n. 335/92 (prospetto riepilogativo giornaliero delle partite ricevute in sospensione d’accisa, nonché del movimento d’imposta e delle relative garanzie); - punto 10, 2° cpv., 3° trattino, della Circolare n. 335/92 in relazione al solo prospetto riepilogativo giornaliero delle partite ricevute in sospensione di accisa. Circolare 8/D – prot.n. 37264/RU del 13/03/2009 Operatori professionali non registrati. Tali soggetti non sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati delle contabilità. Esercenti i depositi commerciali che svolgono l’attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra all’art. 1, comma 3 della D.D.n. 25499/UD, trasmettono mensilmente in forma esclusivamente telematica,entro il 10° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento, i dati giornalieri delle contabilità relativi a: - movimentazioni dei prodotti, interne ed esterne al deposito; - movimentazioni dei contrassegni di Stato. Circolare 8/D – prot.n. 37264/RU del 13/03/2009 Sostituzione degli adempimenti cartacei Si precisa fa presente che l’invio telematico sostituisce la consegna dei documenti cartacei previsti dalle seguenti disposizioni: - art. 7, comma 2, lettera a), del D.M. 153/01 (prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa, distintamente per posizione fiscale, nonché del movimento d’imposta e delle relative garanzie); - art. 8, comma 1, 2° cpv, ultimo periodo del D.M. 153/01 (distinta dei trasferimenti intracomunitari); - art. 15, comma 1, del D.M. 153/01; - punto 5, 2° cpv., della Circolare n. 335/92 (prospetto riepilogativo giornaliero delle movimentazioni delle merci distintamente per posizione fiscale, nonché del movimento d’imposta e delle relative garanzie); - punto 2 della Circolare n. 80/97 (prospetti riepilogativi quindicinali). Pertanto, a decorrere dalla data del primo invio telematico in ambiente di esercizio, non è più richiesta la consegna dei corrispondenti documenti cartacei agli Uffici dell’Agenzia. Inoltre, tutti i soggetti per cui è previsto un obbligo di trasmissione mensile dei dati delle contabilità possono trasmettere tali informazioni con frequenza maggiore (giornaliera, settimanale, decadale , …). Circolare 8/D – prot.n. 37264/RU del 13/03/2009 Giacenze contabili Gli operatori del settore alcolici, di cui ai punti 2, 4 e 6 della presente Circolare , comunicano i valori delle giacenze contabili, relative a ciascun prodotto trattato, una sola volta, nel primo file trasmesso in ambiente di esercizio; tali valori devono riferirsi alla fine del giorno immediatamente antecedente la data di riferimento della prima movimentazione trasmessa. Il sistema, nel file di esito, fornisce il valore delle giacenze contabili desunto dalle movimentazioni trasmesse. Gli operatori di cui al punto 3 (depositari autorizzati vino) non devono comunicare alcun dato riguardo alle giacenze contabili dei prodotti movimentati. Infine si evidenzia che: - in assenza di movimentazione di prodotti non si trasmettono informazioni; - i dati delle contabilità inerenti le materie prime fermentescibili (fecce, vinacce, melasso, frutta, …) non devono essere trasmessi; - i soggetti di cui ai punti 1 e 2 devono trasmettere il riepilogo periodico d’imposta, anche se tutti i relativi importi sono pari a zero; - la giornata di sabato non viene considerata lavorativa; Circolare 10/D – prot.n.42030/RU del 25/03/2009 Operatori professionali e Rappresentanti fiscali. Tali soggetti devono trasmettere mensilmente in forma esclusivamente telematica, entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento i dati giornalieri delle contabilità relativi a: - movimentazioni dei prodotti allibrate nei registri di carico/scarico; - debito d’imposta. Si precisa che i record che riportano l’ammontare del debito di imposta dovranno corrispondere a ciascuna giornata nella quale sono state prese in carico le partite ricevute in regime sospensivo. I soggetti in argomento che optino per la trasmissione telematica delle movimentazioni dei prodotti ricevuti in sospensione di accisa e del relativo riepilogo di imposta entro il giorno lavorativo successivo al giorno di ricezione , non sono tenuti alla presentazione dei seguenti documenti cartacei: - prospetto riepilogativo giornaliero delle partite ricevute in sospensione d’accisa, nonché del movimento d’imposta e delle relative garanzie di cui al punto 9 della Circ. n. 335/92; - prospetto riepilogativo giornaliero delle partite ricevute in sospensione di accisa di cui al punto 10 della Circolare n. 335/92. Operatori professionali non registrati. Tali soggetti non sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati delle contabilità Circolare 10/D – prot.n.42030/RU del 25/03/2009 Esercenti i depositi commerciali Tali soggetti devono trasmettere mensilmente in forma esclusivamente telematica, entro il giorno 10 del secondo mese successivo a quello di riferimento, i dati giornalieri delle contabilità relativi a: - movimentazione giornaliere dei prodotti, interne ed esterne al deposito. Soggetti che svolgono l’attività nei settori degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio Tali soggetti devono trasmettere mensilmente in forma esclusivamente telematica, entro il mese successivo a quello di riferimento, i dati giornalieri delle contabilità relativi a: - movimentazioni giornaliere dei prodotti, interne ed esterne al deposito; -riepilogo mensile d’imposta. - eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento. I soggetti che movimentano esclusivamente prodotti ad imposta assolta devono trasmettere mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, i dati giornalieri delle contabilità relativi a: -movimentazioni giornaliere dei prodotti, interne ed esterne al deposito. Circolare 10/D – prot.n.42030/RU del 25/03/2009 Nel settore degli oli lubrificanti l’imposta afferente le movimentazioni di immissione in consumo può essere trasmessa, a seconda della organizzazione aziendale dell’operatore, in due differenti modalità: 1) indicando sui singoli documenti di tipo XAB la quantità di: · olio lubrificante vergine e la relativa imposta; · olio lubrificante rigenerato e la relativa imposta; · altri prodotti assoggettati ad imposta di consumo, di cui al comma 6 dell’art. 62 del decreto legislativo n. 504/95, e la relativa imposta; 2) ove l’operatore non disponesse dei dati di dettaglio delle componenti di ciascuna partita di prodotto immessa in consumo, indicando, per ogni giornata, attraverso l’utilizzo di un documento di tipo “ICL” (Imposta Consumo Lubrificanti) per ciascuna delle categorie di prodotto sottostanti, il totale delle quantità immesse in consumo di: · olio lubrificante vergine e la relativa imposta; · olio lubrificante rigenerato e la relativa imposta; · altri prodotti assoggettati ad imposta di consumo, di cui al comma 6 dell’art. 62 del decreto legislativo n. 504/95, e la relativa imposta; Circolare 10/D – prot.n.42030/RU del 25/03/2009 Per quanto riguarda specificatamente l’imposta afferente le movimentazioni di immissione in consumo delle preparazioni lubrificanti NC 3403, contenenti un quantitativo di olio minerale inferiore al 70%, insieme ai dati riguardanti le quantità di prodotti assoggettati e le relative imposte richiamate ai punti precedenti, va evidenziata anche la quantità di prodotti esenti da imposte. Nel caso della specifica trasmissione dei dati relativi all’introduzione in deposito di prodotti provenienti dall’estero, classificati nel paese di origine come NC 3403, poiché contenenti un quantitativo di olio minerale inferiore al 70%, ma nei quali siano presenti altri prodotti (comma 6 dell’art. 62 del decreto legislativo n. 504/95) assoggettati ad imposta di consumo sul territorio nazionale in misura tale da renderne necessaria la contabilizzazione come NC 2710, deve seguire le seguenti indicazioni: 1) deve essere comunicata la movimentazione di carico riferita al registro del prodotto NC 3403; 2) devono essere comunicate due movimentazioni, giustificate da un verbale interno aziendale (codice tip o documento = “VIA”) e riferite ai rispettivi registri: · lo scarico del prodotto NC 3403, utilizzando la causale di scarico “062” (Assoggettamento ad imposta di prodotto che rimane in deposito); · il carico del prodotto NC 27101999 utilizzando la causale di carico “124” (Assoggettamento ad imposta di prodotto che rimane in deposito). Circolare 10/D – prot.n.42030/RU del 25/03/2009 Rettifiche su istanza di parte Fermo restando quanto previsto al punto 3 della circ. 21/D/2008 per i depositi fiscali di prodotti energetici, i dati trasmessi dai soggetti di cui ai punti 1, 3 e 4 della presente circolare possono essere rettificati tramite l’inserimento e/o la cancellazione dei record afferenti in cui deve essere obbligatoriamente specificata, nell’apposito campo “Note”, la motivazione della rettifica. Ove necessario, devono essere rettificati anche tutti i dati correlati all’intervento di modifica effettuato, tranne quelli relativi alle giacenze contabili. Cali ed eccedenze Ad integrazione e sostituzione del punto 4 della cir. 21/D del 2008, per i soggetti di cui ai punti 1, 3, 4 e 5 della presente circolare, la trasmissione dei dati delle contabilità relativi a cali e/o eccedenze di giacenza, accertati in occasione delle attività di verifica fiscale da parte degli organi di controllo, è effettuata indicando nell’apposito record: 1)l codice relativo all’eccedenza o ai cali di inventario, nel campo riservato alla causale di movimentazione; 2) la data delle effettive misurazioni fisiche del prodotto, nel campo riservato alla data di riferimento; 3) il codice “VDP” (Verbale di determinazione del prodotto), nel campo riservato al tipo documento; 4) gli estremi del protocollo del verbale di verifica, nei campi riservati all’identificazione del documento che giustifica la movimentazione. Circolare 10/D – prot.n.42030/RU del 25/03/2009 Nel caso non siano contestualmente disponibili le informazioni relative agli estremi del verbale di verifica, i dati dei cali e/o delle eccedenze accertati, devono essere trasmessi indicando nell’apposito record: 1) il codice relativo all’eccedenza o ai cali di inventario, nel campo riservato alla causale di movimentazione; 2) la data delle effettive misurazioni fisiche del prodotto, nel campo riservato alla data di riferimento; 3) il codice “VIA” (Verbale Interno dell’Azienda), nel campo riservato al tipo documento; 4) gli estremi del protocollo del Verbale Interno dell’Azienda, nei campi riservati alla identificazione del documento che giustifica la movimentazione. Successivamente, al momento della disponibilità del verbale di verifica, l’operatore modifica i dati identificativi del solo documento giustificativo, sostituendo il “VIA” con il “VDP” pervenuto e non mancando di indicare nel corrispondente campo “Note” la dicitura “Registrazione differita VDP”. Circolare 10/D – prot.n.42030/RU del 25/03/2009 La trasmissione dei dati delle contabilità relativi a cali e/o eccedenze di giacenza, accertati autonomamente dagli operatori, è effettuata indicando nell’apposito record: 1) il codice relativo all’eccedenza o ai cali di inventario, nel campo riservato alla causale di movimentazione; 2) la data delle effettive misurazioni fisiche del prodotto, nel campo riservato alla data di riferimento; 3) il codice “VIA” (Verbale Interno dell’Azienda), nel campo riservato al tipo documento; 4) gli estremi del protocollo del Verbale Interno dell’Azienda, nei campi riservati all’identificazione del documento che giustifica la movimentazione. Circolare 10/D – prot.n.42030/RU del 25/03/2009 Si precisa, inoltre, che: 1) l’apposizione della firma digitale ai file trasmessi garantisce, oltre al riconoscimento legale ed univoco del mittente, l’integrità e la non modificabilità del messaggio trasmesso; 2) il sistema esegue controlli formali e di coerenza e solo in assenza di errori relativi a tali aspetti provvede alla registrazione delle informazioni trasmesse. In particolare si sottolinea l’importanza di selezionare sempre il pulsante relativo ai “Dettagli” nella finestra di visualizzazione dell’esito dell’elaborazione; questa operazione consente di verificare e correggere gli eventuali errori e segnalazioni rilevati dal sistema in relazione ai singoli record. Le segnalazioni (tipo errore = “S”) non impediscono la registrazione del record cui si riferiscono ma costituiscono un segnale di allerta per l’operatore che, ove ricorra il caso, può correggerle attraverso una rettifica su istanza di parte. Gli errori (tipo errore = “E”), invece, identificano una condizione di inaccettabilità del record cui si riferiscono ed il sistema, di conseguenza, non ne registra le informazioni; in questo caso il record deve essere corretto e nuovamente trasmesso ricorrendo, ove necessario, ai processi di rettifica su istanza di parte. Circolare 10/D – prot.n.42030/RU del 25/03/2009 Procedure da utilizzare in caso di indisponibilità dei sistemi informatici (Processi di Fall-back) L’operatore, nel caso di indisponibilità del proprio sistema informatico, è tenuto a darne notizia all’Ufficio delle Dogane competente, indicandone la durata prevista e le relative motivazioni. Se tale indisponibilità ha una durata non superiore a tre giorni lavorativi, al ripristino del sistema, l’operatore provvede all’invio telematico dei dati non trasmessi a causa di detta indisponibilità. Nel caso di indisponibilità superiore a tre giorni lavorativi l’operatore deve presentare i dati in argomento all’Ufficio delle Dogane competente su supporto magnetico/ottico (CD, Floppy,…) unitamente alla relativa stampa, debitamente sottoscritta, prodotta utilizzando i formulari cartacei pubblicati sul sito dell’ Agenzia http://www.agenziadogane.gov.it, nella sezione “Click rapidi”, seguendo il percorso “Accise > Telematizzazione delle Accise >Settore prodotti energetici > (tipo operatore) > Processi à Processi di Fall-back”. Gli Uffici territoriali dell’Agenzia sono tenuti ad acquisire con immediatezza i dati presentati su tale supporto, verificandone la corrispondenza con la stampa prodotta e, in caso di riscontro positivo, dandone immediata convalida a sistema. Circolare 10/D – prot.n.42030/RU del 25/03/2009 Se l’indisponibilità riguarda il sistema informatico dell’Agenzia, indipendentemente dalla sua durata, l’operatore, non appena ripristinato il sistema, provvede all’invio telematico dei dati non trasmessi a causa di detta indisponibilità. Si sottolinea che le suindicate procedure vanno utilizzate esclusivamente in caso di indisponibilità dei sistemi informatici. Sostituzione degli adempimenti cartacei L’invio telematico sostituisce la presentazione dei seguenti documenti cartacei: 1) prospetto riepilogativo giornaliero delle movimentazioni delle merci distintamente per posizione fiscale, nonché del movimento d’imposta e delle relative garanzie di cui al punto 5 della Circolare n. 335/92; 2) dichiarazione mensile di immissione in consumo di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del D.M. 557/96; 3) prospetti riepilogativi quindicinali di cui al punto 2 della Circolare n. 80/97. Pertanto, a decorrere dalla data del primo invio telematico in ambiente di esercizio, non è più richiesta la consegna dei corrispondenti documenti cartacei agli Uffici dell’Agenzia. Circolare 10/D – prot.n.42030/RU del 25/03/2009 L’inizio facoltativo della trasmissione telematica dei dati prima della decorrenza dell’obbligo, deve coincidere con l’invio dei dati delle movimentazioni effettuate il primo giorno utile del mese. Giacenze contabili Gli operatori di cui ai punti 1, 3 e 4 della presente Circolare comunicano i valori delle giacenze contabili relative a ciascun prodotto trattato: 1) all’atto della prima trasmissione: i valori di tali giacenze devono riferirsi all’ultimo giorno del mese precedente; 2) all’atto dell’apertura di un nuovo registro: si sottolinea che tale trasmissione deve essere effettuata all’inizio di ciascun anno finanziario, ovvero, qualora sia necessario intestare un nuovo registro in corso d’anno. Il sistema, nel file di esito, evidenzia il saldo contabile progressivo desunto dalle movimentazioni trasmesse per ciascun prodotto trattato. Circolare 10/D – prot.n.42030/RU del 25/03/2009 Infine si sottolinea che: 1) i trasferimenti di prodotti verso i depositi contabili devono essere effettuati utilizzando il DAS, precisando nel campo “Note” la dicitura “Trasferimento verso deposito contabile – Non scorta merce”; 2) in assenza di movimentazione di prodotti non si trasmettono informazioni; 3) si deve sempre trasmettere il riepilogo periodico d’imposta, anche se tutti i relativi importi sono pari a zero; 4) la giornata di sabato non viene considerata lavorativa; 5) in fase di prima applicazione delle procedure in esame, e comunque non oltre il sesto mese successivo alla decorrenza dell’obbligo, fermo restando il rispetto dei termini di liquidazione e pagamento dell’imposta, gli operatori di cui ai punti 1, 3 e 4, entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione telematica, possono provvedere alla rettifica degli errori concernenti il disallineamento con le scritturazioni contabili, evidenziando nel campo “Note” la dicitura “ERRORE MATERIALE”; 6) se il giorno 10 del mese coincide con le giornate di sabato o domenica, il termine di trasmissione dei dati delle contabilità dei soggetti di cui al punto 2 è differito al primo giorno lavorativo successivo. Circolare 10/D – prot.n.42030/RU del 25/03/2009 I soggetti che svolgono esclusivamente attività nel settore del carbone della lignite e del coke di carbone fossile , di cui all’art. 21, comma 2, lettera h) del T.U.A., non essendo tutti riconducibili alle figure contemplate all’art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. 262/2006, allo stato non sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati di contabilità. Determinazione Direttoriale prot. 86767/RU del 20/07/2009 Decorrenza dei termini 1. gli esercenti i depositi commerciali, gli opifici di trasformazione o elaborazione e gli opifici di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 ettolitri idrati, trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. 2. gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi, trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. 3. Gli esercenti i depositi commerciali di oli lubrificanti e bitumi di petrolio il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 10 metri cubi, trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Determinazione Direttoriale prot. 86767/RU del 20/07/2009 4. Gli operatori professionali registrati, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, trasmettono i dati relativi alle contabilità con frequenza mensile, a decorrere dal 1° gennaio 2010. Trasmettono mensilmente, in forma esclusivamente telematica ed entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo al mese di riferimento, i dati delle contabilità di cui al comma 3 dell’art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495 del 26 settembre 2007. Tali dati si riferiscono solo alle movimentazioni giornaliere oggetto di trasferimenti Intracomunitari in regime sospensivo. Disposizioni finali I piccoli produttori di vino, di cui all’art. 37 del T.U.A. (produzione < 1.000 ettolitri all’anno), non sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati delle contabilità. per richiedere assistenza e segnalare eventuali malfunzionamenti, anche in fase di validazione, occorre attenersi alle istruzioni pubblicate sul sito internet dell’Agenzia nella sezione: “Assistenza online” seguendo il percorso “Come fare per → Richiedere assistenza” http://assistenza.agenziadogane.it/dogane/alleg ati/Modalita-utilizzo - Assistenza-20101209.pdf)