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Diapositiva 1 - Unione Industriale Torino

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Diapositiva 1 - Unione Industriale Torino
“Progetto EMCS e Digitalizzazione delle Accise”
Unione Industriale Torino - 10 Dicembre 2013
L'evoluzione della
Telematizzazione delle Accise
alla luce delle ultime modifiche
del sistema informatizzato
Relatore Ennio CELESTINI
Ufficio delle Dogane di Torino
Nota prot.n. 43197/RU del 06/08/2013
“Digitalizzazione Accise : nuovi controlli nell’ambito
dell’invio telematico dei dati della contabilità"
Al fine di evitare possibili errori di compilazione e ridurre il contenzioso e
le sanzioni correlate, sono stati introdotti nuovi controlli per assicurare la
coerenza delle informazioni trasmesse con l’invio telematico dei dati della
contabilità e quelle acquisite nell’ambito:
• del sistema EMCS;
• delle operazioni Doganali;
• dell’Anagrafica Accise;
• dei Contrassegni di Stato.
A tale scopo sono stati:
• codificati nuovi tipi di documenti;
• introdotti nuovi campi, per il trattamento dei nuovi tipi documenti e dei
relativi controlli.
Nuovi tipi di documenti – Tabella TA05
Spedizioni di merci in regime di accisa sospesa
Codice documento
Descrizione

EAD
Documento elettronico di accompagnamento per la
circolazione in sospensione di accisa

FBE
Documento di accompagnamento per la circolazione in
sospensione di accisa in procedura di riserva (utilizzato in
caso di indisponibilità del sistema)

COD
FBC
Documento per il Cambio di destinazione
ROR
FBR
Constatazione di conclusione della circolazione



Documento per il Cambio di destinazione in procedura di
riserva
Constatazione di conclusione della circolazione in
procedura di riserva
Nuovi tipi di documenti – Tabella TA05
Ricezioni di merci in regime di accisa sospesa
Codice documento
Descrizione

ROR
Documento di conclusione della circolazione / Nota
di ricevimento

FBR
Documento di conclusione della circolazione / Nota
di ricevimento in procedura di riserva

NUL
Documento per la presa in carico prima
dell’appuramento
È stata di conseguenza aggiornata la tabella di riferimento
“TA05 – Tabella tipi documento”.
I nuovi campi e relativi controlli si riferiscono ai tracciati
“Tipo Record B > Movimentazione prodotti energetici”
per i seguenti profili professionali:
•
OLIMDA
Depositario autorizzato o Depositario autorizzato OLI e GRASSI
(usi non esclusivamente energetici)
•
OLIMOP
Destinatario Registrato
I nuovi campi e relativi controlli si riferiscono ai tracciati
“Tipo Record C > Movimentazione prodotti alcolici”
per i seguenti profili professionali:
•
ALCODA
Depositari autorizzati
•
ALCOAR
Depositari autorizzati fabbricante di Aromi
•
ALCOAV
Depositari autorizzati e Destinatari Registrati Vino
•
ALCOPP
Destinatario Registrato
Sono stati pertanto aggiornati i tracciati record con l’indicazione dei
nuovi campi introdotti e delle condizioni nuove o modificate, nonché
la descrizione dei relativi controlli e le tabelle di riferimento oggetto
di modifica.
Sono stati inoltre aggiornati i tracciati record
“Tipo record B: Movimentazione prodotti energetici” - OLIMDC ed
OLLUDA
“Tipo Record C: Movimentazione prodotti alcolici” - ALCODC
con l’indicazione delle nuove condizioni.
Sono stati anche introdotti appositi controlli per ciascun nuovo tipo
di documento ed inseriti ulteriori controlli per tutti i flussi della
contabilità telematica, nonché esplicitato il processo di
comunicazione dei dati a seguito di utilizzo delle procedure di
riserva.
Le suindicate modifiche sono state rese operative in
ambiente di addestramento (prova) dal
1° ottobre 2013,
per permettere alle ditte interessate la relativa sperimentazione,
mentre l’estensione delle stesse è stata differita in
ambiente di esercizio (reale) alla data del
5 Febbraio 2014,
come comunicato recentemente dalla Direzione Centrale Tecnologie
per l’Innovazione con nota prot.n. 138708/R del 27/11/2013.
Controlli nuovi tipi documenti
SPEDIZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA
EAD: Documento di accompagnamento per la circolazione in
sospensione di accisa
• è verificata la condizione che il “Tipo documento / verbale”=“EAD”
sia riferito ad un “Tipo movimentazione”=“S” (Scarico)
• è verificato che il campo “Numero progressivo DAA per l’ARC di
riferimento” sia impostato ad ’1’
• è verificata l’esistenza dell’e-AD corrispondente all’ARC indicato nel
campo “Numero documento / verbale” e al “Numero progressivo DAA
per l’ARC di riferimento”
• è verificato che l’ARC indicato nel campo “Numero documento /
verbale” si riferisca ad un e-AD emesso dallo speditore indicato nel
campo “Codice Accisa del depositario autorizzato / soggetto obbligato”

Controlli nuovi tipi documenti
SPEDIZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA
• è verificato che il campo “Progressivo dettagli del DAA univoco” sia
presente e compreso tra 1 e 999
• è verificata la presenza nella base dati dell’e-AD di un “Progressivo
dettaglio del DAA univoco” riferito all’ARC indicato
• è verificata nella base dati degli e-AD la corrispondenza del campo
“Numero identificativo locale del Draft DAA” dell’e-AD con l’analogo
campo della contabilità telematica
• è verificata la corrispondenza tra il contenuto del campo “Codice
prodotto” cui si riferisce la movimentazione nella contabilità telematica
ed il contenuto dei campi identificativi del prodotto, presenti nel
corrispondente dettaglio dell’e-AD (“CPA - Categoria merceologica” +
“Codice NC” + “Codice TARIC” + ”Codice CADD”) riferito all’ “ARC”,
“Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento” e “Progressivo
dettagli del DAA univoco” indicati.
Controlli nuovi tipi documenti
SPEDIZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA
• viene verificata la corrispondenza tra la ”Data della movimentazione o
del rientro della terza copia” del record “B”/”C” ed il campo “Data
spedizione” dell’e-AD
• il contenuto del campo “Mittente / Destinatario” deve essere
congruente con il tipo destinazione e destinatario presenti nell’eAD referenziato: se il tipo destinazione dell’e-AD vale 1, 2, 3 o 4 nel
campo “Mittente / Destinatario” dovrà essere indicato lo stesso codice
identificativo del destinatario indicato nell’e-AD; se il tipo
destinazione dell’e-AD vale 6 nel campo “Mittente / Destinatario”
dovrà essere indicato il codice dell’ufficio di destinazione /
esportazione; se il tipo destinazione dell’e-AD vale 8 la destinazione
non è indicata e nel campo “Mittente / Destinatario” dovrà essere
indicato ‘DESTINAZIONE IGNOTA’;
Controlli nuovi tipi documenti
SPEDIZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA

FBE: Documento di accompagnamento per la circolazione in
sospensione di accisa in procedura di riserva (da utilizzare in
caso di indisponibilità del sistema)
• è verificata la condizione che il “Tipo documento / verbale”=“FBE” sia
riferito ad un “Tipo movimentazione”=“S” (Scarico)
• è verificata la presenza dell’LRN nel campo “Numero identificativo
locale del Draft DAA”
• è verificata l’assenza dell’ARC nel campo “Numero documento /
verbale”
Controlli nuovi tipi documenti
SPEDIZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA

COD: Documento per il Cambio di destinazione
• è verificata la condizione che al “Tipo documento / verbale”=“COD”
corrisponda il campo “Tipo movimentazione” non valorizzato
• è verificata l’esistenza dell’e-AD corrispondente all’ARC indicato nel
campo “Numero documento / verbale” e al “Numero progressivo DAA
per l’ARC di riferimento”
• è verificata la presenza all’interno dello stesso registro di almeno una
movimentazione relativa all’ARC indicato nel campo “Numero
documento / verbale” e al “Tipo documento / verbale”=“EAD”
• è verificato che all’ARC indicato nel campo “Numero documento /
verbale” corrisponda un e-AD emesso dallo speditore indicato nel
campo “Codice Accisa del depositario autorizzato / soggetto obbligato”
Controlli nuovi tipi documenti
SPEDIZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA
• è verificata la presenza nel campo “Numero progressivo DAA per
l’ARC di riferimento” di un numero maggiore di 1.
Il Numero progressivo indicato deve essere quello assunto dall’e-AD
dopo il cambio di destinazione;
• i campi “Causale di movimentazione”, “Codice posizione fiscale” e gli
importi dei tributi (accise e tributi erariali e regionali) non devono
risultare valorizzati (debbono essere vuoti)
Controlli nuovi tipi documenti
SPEDIZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA

FBC: Documento per il Cambio di destinazione in procedura di
riserva
• è verificata la condizione che al “Tipo documento / verbale”=“FBC”
corrisponda un “Tipo movimentazione” non valorizzato
• se è indicato l’ARC nel campo “Numero documento / verbale”, è
verificata l’esistenza dell’e-AD corrispondente all’ARC indicato e al
“Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento”. L’ARC deve
essere indicato se noto al momento dell’emissione del documento di
riserva
Controlli nuovi tipi documenti
SPEDIZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA

ROR: Constatazione di conclusione della circolazione
• è identificato come “Constatazione di conclusione della circolazione” il
“Tipo documento / verbale”=“ROR” quando il campo “Tipo
movimentazione” non è valorizzato
• è verificata la presenza all’interno dello stesso registro di una
movimentazione di Scarico con “Tipo documento / verbale”=“EAD” o
“COD”, riferita allo stesso “ARC”, “Numero progressivo DAA per
l’ARC di riferimento” e “Progressivo dettagli del DAA univoco”
indicati
• la data di validazione della nota di ricevimento, indicata nel campo
“Data della movimentazione o del rientro della terza copia”, deve
essere successiva alla “Data spedizione” della merce indicata nell’e-AD
Controlli nuovi tipi documenti
SPEDIZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA

• i campi “Causale di movimentazione”, “Codice posizione fiscale” e
gli importi dei tributi (accise e tributi erariali e regionali) non devono
risultare valorizzati (debbono essere vuoti)
Controlli nuovi tipi documenti
SPEDIZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA

FBR: Constatazione di conclusione della circolazione in
procedura di riserva
• è identificato come “Constatazione di conclusione della circolazione in
procedura di riserva” il “Tipo documento / verbale”=“ FBR” quando il
campo “Tipo movimentazione” non è valorizzato
• per lo stesso registro dovrà essere stata comunicata una
movimentazione di Scarico con “Tipo documento / verbale”=“FBE”
relativa allo stesso “LRN" (cioè “Numero identificativo locale del
Draft DAA”) e “Progressivo dettagli del DAA univoco”, oppure una
movimentazione con “Tipo documento / verbale”= “EAD” o “COD”,
relativa allo stesso “ARC”, “Numero progressivo DAA per l’ARC di
riferimento” e “Progressivo dettagli del DAA univoco”
Controlli nuovi tipi documenti
SPEDIZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA
• dal momento che non è presente il messaggio IE818, se è indicato
l’ARC, il contenuto del campo “Mittente / Destinatario” deve essere
congruente con il destinatario presente nell’e-AD referenziato (in caso
di esportazione o destinatario esente non può essere utilizzato il tipo
documento “FBR”)
Gli importi dei tributi (accise e tributi erariali e regionali) non devono
risultare valorizzati (debbono essere vuoti)
• la data di validazione della nota di ricevimento, indicata nel campo
“Data della movimentazione o del rientro della terza copia”, deve
essere successiva alla “Data spedizione” della merce indicata
nell’e-AD
Controlli nuovi tipi documenti
RICEZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA

ROR: Documento di conclusione della circolazione / Nota di
ricevimento
• è identificato come “Documento di conclusione della circolazione /
Nota di ricevimento” il “Tipo documento / verbale”=“ROR” quando il
campo “Tipo movimentazione”= ‘C’ (Carico)
• è verificata l’esistenza dell’e-AD corrispondente all’ARC indicato nel
“Numero documento / verbale” e al “Numero progressivo DAA per
l’ARC di riferimento” indicato
• è verificato che l’ARC indicato nel campo “Numero documento /
verbale” si riferisca ad un e-AD emesso dallo speditore indicato nel
campo “Mittente / Destinatario”
• è verificato che il campo “Progressivo dettagli del DAA univoco” sia
presente e compreso tra 1 e 999
Controlli nuovi tipi documenti
RICEZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA
è verificata la presenza dell’LRN nel campo “Numero identificativo
locale del Draft DAA”
• è verificata la corrispondenza tra il contenuto del campo “Codice
prodotto” cui si riferisce la movimentazione nella contabilità telematica
ed il contenuto dei campi identificativi del prodotto, presenti nel
corrispondente dettaglio dell’e-AD (“CPA - Categoria merceologica” +
“Codice NC” + “Codice TARIC” + ”Codice CADD”) riferito all’
“ARC”, “Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento” e
“Progressivo dettagli del DAA univoco” indicati. In caso di ARC
nazionale, la mancata corrispondenza comporta lo scarto del tipo
record B / C; in caso di ARC non nazionale, viene restituita una
segnalazione ed il tipo record B / C viene comunque acquisito.
Controlli nuovi tipi documenti
RICEZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA
• nelle movimentazioni di carico effettuate con questo tipo documento,
gli operatori autorizzati a detenere il prodotto in regime di accisa
sospesa (cioè i Depositari autorizzati, che utilizzano i tracciati
OLIMDA, ALCODA, ALCOAR o ALCOAV) dovranno indicare nel
campo “Codice posizione fiscale” il valore “002” mentre gli operatori
non autorizzati a detenere merce in sospensione di accisa (cioè i
Destinatari registrati, che utilizzano i tracciati OLIMOP o ALCOPP)
dovranno indicare nel campo “Codice posizione fiscale” un valore
diverso da “002”.
Controlli nuovi tipi documenti
RICEZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA

FBR: Documento di conclusione della circolazione / Nota di
ricevimento in procedura di riserva
• è identificato come “Documento di conclusione della circolazione /
Nota di ricevimento in procedura di riserva” il “Tipo documento /
verbale”=“FBR” quando il campo “Tipo movimentazione”= ‘C’(Carico)
• è verificata la presenza dell’LRN nel campo “Numero identificativo
locale del Draft DAA”
• se è indicato l’ARC nel campo “Numero documento / verbale”, è
verificata l’esistenza dell’e-AD corrispondente all’ARC indicato e al
“Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento”. L’ARC deve
essere indicato se noto al momento dell’emissione del documento di
riserva
• è verificato che il campo “Progressivo dettagli del DAA univoco” sia
presente e compreso tra 1 e 999
Controlli nuovi tipi documenti
RICEZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA
se nel campo “Numero documento / verbale” è indicato un ARC, viene
verificato che l’ARC si riferisca ad un e-AD emesso dallo speditore
indicato nel campo “Mittente / Destinatario”
• nelle movimentazioni di carico effettuate con questo tipo documento,
gli operatori autorizzati a detenere il prodotto in regime di accisa
sospesa (cioè i Depositari autorizzati, che utilizzano i tracciati
OLIMDA, ALCODA, ALCOAR o ALCOAV) dovranno indicare nel
campo “Codice posizione fiscale” il valore “002” mentre gli operatori
non autorizzati a detenere merce in sospensione di accisa (cioè i
Destinatari registrati, che utilizzano i tracciati OLIMOP o ALCOPP)
dovranno indicare nel campo “Codice posizione fiscale” un valore
diverso da “002”.
Controlli nuovi tipi documenti
RICEZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA
NUL: Documento per la presa in carico prima dell’appuramento
• è verificata la condizione che il “Tipo documento / verbale”=“NUL”
sia riferito ad un “Tipo movimentazione”=“C” (Carico)
• è verificata l’esistenza dell’e-AD corrispondente all’ARC indicato nel
“Numero documento / verbale” e al “Numero progressivo DAA per
l’ARC di riferimento” indicato. L’ARC deve essere indicato se noto al
momento dell’emissione del documento di riserva
• se nel campo “Numero documento / verbale” è indicato un ARC, è
verificato che l’ARC indicato nel campo “Numero documento /
verbale” si riferisca ad un e-AD emesso dallo speditore indicato nel
campo “Mittente / Destinatario”
Controlli nuovi tipi documenti
RICEZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA
è verificata la presenza dell’LRN nel campo “Numero identificativo
locale del Draft DAA”
• è verificato che il “Progressivo dettagli del DAA univoco” sia presente
e compreso tra 1 e 999
• se nel campo “Numero documento / verbale” è indicato un ARC, è
verificata la corrispondenza tra il contenuto del campo “Codice
prodotto” cui si riferisce la movimentazione nella contabilità telematica
ed il contenuto dei campi identificativi del prodotto, presenti nel
corrispondente dettaglio dell’e-AD (“CPA - Categoria merceologica” +
“Codice NC” + “Codice TARIC” + ”Codice CADD”) riferito all’
“ARC”, “Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento” e
“Progressivo dettagli del DAA univoco” indicati. In caso di ARC
nazionale, la mancata corrispondenza comporta lo scarto del tipo
record B / C; in caso di ARC non nazionale, viene restituita una
segnalazione ed il tipo record B / C viene comunque acquisito
Controlli nuovi tipi documenti
RICEZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA
Nelle movimentazioni di carico effettuate con questo tipo documento,
gli operatori autorizzati a detenere il prodotto in regime di accisa
sospesa (cioè i Depositari autorizzati, che utilizzano i tracciati
OLIMDA, ALCODA, ALCOAR o ALCOAV) dovranno indicare nel
campo “Codice posizione fiscale” il valore “002” mentre gli operatori
non autorizzati a detenere merce in sospensione di accisa (cioè i
Destinatari registrati, che utilizzano i tracciati OLIMOP o ALCOPP)
dovranno indicare nel campo “Codice posizione fiscale” un valore
diverso da “002”.
• nei rispettivi campi dovranno essere presenti le quantità di prodotto
prese in carico e la corrispondente Accisa erariale e/o regionale a
debito
Controlli nuovi tipi documenti
RICEZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA
Il tipo documento “NUL” è stato introdotto per consentire ai destinatari
della merce di adempiere all’obbligo, previsto dalla Determinazione
Direttoriale n.158235 del 7 dicembre 2010, di annotare nel registro di
carico e scarico i dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti
pervenuti nel medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di
scarico.
Se la presentazione della nota di ricevimento dell’e-AD attraverso il
Servizio Telematico Doganale da parte del destinatario avviene nel
medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, lo
stesso destinatario ha facoltà di trasmettere direttamente il tipo
documento “ROR” nell’ambito dei dati della contabilità telematica.
I quantitativi indicati nelle movimentazioni di carico con tipo documento
“NUL” andranno a modificare i dati delle giacenze dei registri e
dell’accisa a debito.
Controlli nuovi tipi documenti
RICEZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA
Successivamente alla trasmissione del tipo documento “NUL”,
l’operatore invierà una movimentazione riepilogativa di carico con tipo
documento “ROR”, riferita allo stesso ARC/LRN e registro, che
sostituirà dal punto di vista contabile il documento provvisorio “NUL”.
Pertanto se le quantità di prodotti e l’accisa a debito indicate nella
movimentazione di carico con tipo documento “ROR” non
coincideranno con quelle precedentemente indicate con il tipo
documento “NUL”, saranno aggiornate nuovamente le giacenze e il
corrispondente debito maturato sulla base di quanto comunicato nella
movimentazione riepilogativa di carico riferita al tipo Documento “ROR”
Controlli nuovi tipi documenti
RICEZIONE DI MERCI AD ACCISA SOSPESA
È’ opportuno sottolineare che nel caso in cui sia stata utilizzata una
procedura di riserva, una volta ripristinato il sistema, l’operatore dovrà
Rettificare tutti i record dei registri relativi ai documenti utilizzati nella
suddetta procedura sostituendoli con i corrispondenti documenti
elettronici.
Dovrà pertanto eseguire una cancellazione “C” seguita da un
Inserimento “I”, per ogni riga di registro trasmessa con tipo documento
“FBE”, “FBR” e “FBC”, sostituendo il tipo documento rispettivamente
con “EAD”, “ROR” e “COD” ed indicando tutte le informazioni relative a
ciascun tipo documento (ARC, progressivo, Mittente / Destinatario).
Controlli di congruenza con la nuova
Anagrafica Accise
A seguito del rilascio / conversione delle licenze di esercizio /
autorizzazioni nella nuova Anagrafica Accise, sono stati introdotti nuovi
Controlli sul campo “Codice prodotto” di tutti i tracciati della contabilità
telematica dei prodotti energetici, dell’alcole e delle bevande alcoliche
e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio.
Pertanto, per tutti gli operatori obbligati alla telematizzazione dei dati
Delle contabilità, per i quali risulti rilasciata o convertita la licenza di
esercizio / autorizzazione secondo i criteri della nuova Anagrafica
Accise, è prevista la verifica tra i codici prodotto cui si riferiscono le
singole movimentazioni inviate con i tracciati della contabilità
telematica ed i codici prodotto che risultano autorizzati all’operatore
nella licenza di esercizio / autorizzazione rilasciata /convertita nella
nuova Anagrafica Accise.

Controlli di congruenza con la nuova
Anagrafica Accise
Per i tracciati relativi al settore dell’alcole e delle bevande alcoliche
(ALCODA, ALCOAR, ALCOAV, ALCOPP e ALCODC) la verifica sui
Prodotti autorizzati è limitata al CPA (Codice Prodotto Accise) ed ai
primi 4 carattere del codice di nomenclatura combinata.
Per i tracciati relativi ai settori dei prodotti energetici e degli oli
Lubrificanti e bitumi di petrolio (OLIMDA, OLIMOP, OLIMDC e
OLLUDA) la verifica è eseguita sul CPA (Codice Prodotto Accise), sul
codice di nomenclatura combinatae, ove presenti, sui codici TARIC e
CADD.
Se l’anagrafica della Ditta non risulta aggiornata nella nuova
Anagrafica Accise, i nuovi controlli sul codice prodotto indicato non
vengono effettuati.
Integrazione dei dati della contabilità per il
settore dell'alcole e delle bevande
alcoliche con i contrassegni di Stato
In parallelo con le attività inerenti l’integrazione tra la base dati del
Sistema AIDA a disposizione degli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli e i dati della contabilità per il settore dell'alcole e delle
bevande alcoliche, trasmessi mediante il “Tipo Record G:
Movimentazione contrassegni di Stato” per i flussi ALCODA, ALCOPP
ed ALCODC, è stata modificata la rappresentazione del campo “12 –
Serie contrassegni” da “X(3)” ad “X(10)”, al fine di allineare la
suddetta rappresentazione con la base dati del sistema AIDA.
Le modifiche dei tracciati record saranno disponibili a partire dal 1
Ottobre 2013 nel manuale utente del Servizio telematico doganale in
ambiente di addestramento.
Le attività per l’integrazione dei due sistemi si concluderanno nel 2014.
Modifiche ai tracciati record OLIMDA e OLIMOP
Le modifiche ai tracciati record di OLIMDA e OLIMOP consistono nella
ridefinizione dei campi 31, 32 e 33 precedentemente definiti come
“campi obbligatoriamente assenti”.
Si sottolinea che i campi 31, 32 e 33 devono essere obbligatoriamente
valorizzati solo per le movimentazioni inerenti i nuovi tipi documento,
mentre per tutte le movimentazioni che non si riferiscono ai nuovi tipi
documento, i tre campi non devono essere valorizzati (vedere CN35 e
CN36).
Sono state introdotte nuove condizioni e modificate alcune già esistenti
per consentire la gestione dei nuovi tipi documento.
Modifiche ai tracciati record OLIMDA e OLIMOP
 Campo 31 Numero progressivo DAA per ARC di riferimento> CN35
Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento EAD, FBE, COD,
FBC, ROR, FBR e NUL e deve assumere valore compreso tra 1e 99. Il campo
deve assumere valore '1' per spedizioni con tipo documento "EAD"/"FBE",
valore >'1' per cambi di destinazione con tipo documento "COD"/"FBC" e deve
corrispondere a quanto presente nei dati dell'e-AD, se nel campo" 20 - Numero
documento / verbale" èstato indicato l'ARC.
Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere valorizzato.

Campo 32 e 33 Numero identificativo locale del Draft DAA e
progressivo dettagli del DAA univoco > CN 36
Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento EAD, FBE, COD,
FBC, ROR, FBR e NUL. Viene verificata la corrispondenza del contenuto del
campo con quanto presente nei dati dell'e-AD, se nel campo" 20 - Numero
documento / verbale" è stato indicato l'ARC.
Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere valorizzato.
Modifiche ai tracciati record OLIMDA e OLIMOP

Campo 3
Data della movimentazione o del rientro della
terza copia > CN42
Per le partite spedite in sospensione di accisa con tipo documento
"EAD", il contenuto del campo deve corrispondere alla “Data
spedizione” della merce indicata nell’e-AD, mentre nella
"Constatazione di conclusione circolazione" (Tipo movimentazione
assente e Tipo documento "ROR"/"FBR" ) la data indicata nel campo
deve essere successiva alla “Data spedizione” della merce indicata
nell’e-AD.
Modifiche ai tracciati record OLIMDA e OLIMOP
 Campo 11 Codice prodotto > CN 39
Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR" o "NUL" (se indicato l'ARC),
il contenuto del campo deve corrispondere all'insieme dei campi
identificativi del prodotto (“CPA-Categoria merceologica”, “Codice NC”,
“Codice TARIC”, ”Codice CADD”) presenti nel corrispondente dettaglio
dell’e-AD riferito al “Numero documento / verbale" e al "Numero
progressivo DAA per l’ARC di riferimento”.
 Campo 11 Codice prodotto > CN 43
Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati nella "licenza
di esercizio/autorizzazione“ rilasciata/convertita all'operatore, secondo
i criteri della nuova Anagrafica Accise.
Modifiche ai tracciati record OLIMDA e OLIMOP

Campo 19
Tipo documento / verbale > CN 41
I tipi documento "EAD"/"FBE" possono essere indicati solo per movimentazioni
di scarico (tipo movimentazione = "S"), mentre il tipo documento "NUL" può
essere indicato solo per movimentazioni di carico (tipo movimentazione = "C") .
Per tipo documento “COD” deve essere presente nello stesso registro una
movimentazione di scarico associata ad un EAD identificato dallo stesso ARC.
Per tipo documento “ROR” o “FBR” (se indicato l’ARC) con Tipo movimentazione
assente (Constatazione di conclusione circolazione) deve essere presente
all’interno dello stesso registro una movimentazione di Scarico con “Tipo
documento / verbale”=“EAD” o “COD”, riferita allo stesso “ARC”, “Numero
Progressivo DAA per l’ARC di riferimento” e “Progressivo dettagli del DAA
univoco” indicati.

Campo 20
Numero documento / verbale > CN 37
Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR", "FBR", "FBC" o "NUL“ indicare
l’ARC che identifica l’e-AD emesso dallo speditore. Per Tipo documento "FBR"
o "FBC" o "NUL" il campo è facoltativo, per Tipo documento "FBE" il campo è
obbligatoriamente assente
Modifiche ai tracciati record OLIMDA e OLIMOP

Campo 24
Mittente / Destinatario del prodotto > CN29
Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR-Constatazione di
conclusione circolazione" e "FBR-Constatazione di conclusione
circolazione in procedura di riserva", il contenuto del campo “Mittente /
Destinatario” deve essere congruente con il tipo destinazione e
destinatario presenti nell’e-AD referenziato, pertanto:
- se il tipo destinazione dell’e-AD vale 1, 2, 3 o 4 nel campo “Mittente /
Destinatario” dovrà essere indicato lo stesso codice identificativo del
destinatario indicato nell’e-AD;
- se il tipo destinazione dell’e-AD vale 6 nel campo “Mittente /
Destinatario” dovrà essere indicato il codice dell’ufficio di
destinazione / esportazione;
Modifiche ai tracciati record OLIMDA e OLIMOP

Campi 25-26-27
Tipo e causale di movimentazione /
Codice posizione fiscale > CN38
Il campo è obbligatoriamente assente nella "Constatazione di
conclusione circolazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo
documento "ROR"/"FBR" ) e nel "Cambio di destinazione" (Tipo
movimentazione assente e Tipo documento "COD"/"FBC" ), riferiti a
movimentazioni con DAA telematico.
Modifiche ai tracciati record OLIMDC e OLLUDA
Le modifiche ai tracciati record di OLIMDC e OLLUDA consistono nella
sola introduzione di due nuove condizioni relative agli “Ulteriori
controlli”, tra le quali risulta la più importante quella relativa al:
 Campo 11 Codice prodotto > CN 43
Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati nella "licenza
di esercizio/autorizzazione“ rilasciata/convertita all'operatore, secondo
i criteri della nuova Anagrafica Accise.
Modifiche Tabelle di riferimento Prodotti energetici
Nella tabella di riferimento
“TA26 – Tabella degli errori e segnalazioni prodotti energetici”
sono riportati i nuovi codici di errore / segnalazione riferiti ai nuovi
controlli e alle relative descrizioni.
Legenda:
E = record scartato /
Codice
Tipo
87
88
E
E
89
E
90
97
98
E
S
E
S = record accettato con segnalazione
Descrizione
Numero documento non presente in base dati
Codice prodotto non valido per il registro
telematico alla data della movimentazione
Codice prodotto non presente nei dati impianto
della ditta
Dato incongruente con il DAA Telematico
Dato incongruente con il DAA Telematico
Documento non di competenza dell'operatore
Modifiche ai tracciati record
ALCODA – ALCOAR – ALCOAV - ALCOPP
Le modifiche ai tracciati record di ALCODA – ALCOAR – ALCOAV –
ALCOPP consistono essenzialmente nella introduzione dei campi 33,
34 e 35.
Si sottolinea che i campi 33, 34 e 35 devono essere obbligatoriamente
valorizzati solo per le movimentazioni inerenti i nuovi tipi documento,
mentre per tutte le movimentazioni che non si riferiscono ai nuovi tipi
documento, i tre campi non devono essere valorizzati (vedere CN35 e
CN36).
Sono state introdotte nuove condizioni e modificate alcune già esistenti
per consentire la gestione dei nuovi tipi documento
Modifiche ai tracciati record
ALCODA – ALCOAR – ALCOAV - ALCOPP
Le modifiche apportate ai tracciati record ALCODA – ALCOAR –
ALCOAV – ALCOPP sono essenzialmente le stesse che abbiamo visto
per i prodotti energetici con poche eccezioni, tra le quali vi sono:
 Campo 11 Codice prodotto > CN 43
Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati nella "licenza
di esercizio/autorizzazione“ rilasciata/convertita all'operatore, secondo
i criteri della nuova Anagrafica Accise. Il controllo è limitato al codice
CPA (Codice Prodotto Accise) ed ai primi quattro caratteri del codice
NC (codice di nomenclatura combinata).
 Campo 11 (ALCOAV) Codice prodotto > CN 28
Il codice prodotto deve appartenere nella TA20 al CPA "W200" o
"W300“.
Modifiche Tabelle di riferimento Prodotti alcolici
Nella tabella di riferimento
“TA28 – Tabella degli errori e segnalazioni prodotti alcolitici”
sono riportati i nuovi codici di errore / segnalazione riferiti ai nuovi
controlli e alle relative descrizioni.
Legenda:
E = record scartato /
Codice
64
65
Tipo
E
E
87
88
E
E
89
90
97
98
E
E
S
E
S = record accettato con segnalazione
Descrizione
Incongruenza tra Tipo documento e Tipo movimentazione
Codice posizione fiscale non consentita ai destinatari per
il tipo documento
Numero documento non presente in base dati
Codice prodotto non valido per il registro telematico alla
data della movimentazione
Codice prodotto non presente nei dati impianto della ditta
Dato incongruente con il DAA Telematico
Dato incongruente con il DAA Telematico
Documento non di competenza dell'operatore
Grazie per
l’attenzione
La Normativa di riferimento
per i prodotti
alcolici ed energetici
Circolare 8/D – prot.n. 37264/RU del 13/03/2009
Depositari autorizzati che svolgono l’attività nel settore dell’alcole e
delle bevande alcoliche, con esclusione del vino, delle bevande
fermentate diverse dal vino e dalla birra e dei depositari autorizzati che
fabbricano aromi.

a) Depositari autorizzati di cui all’art. 2-comma 1, 1° cpv. della D.D.n.25499/UD
trasmettono in forma esclusivamente telematica, entro il giorno lavorativo
successivo a quello di riferimento, i dati giornalieri delle contabilità relativi a:
- movimentazioni dei prodotti interne ed esterne al deposito fiscale ;
- movimentazioni dei contrassegni di Stato;
- movimentazione complessiva delle garanzie per la circolazione dei prodotti
in sospensione di accisa.
Devono, inoltre, trasmettere mensilmente, tranne per il mese di dicembre, ove
è prevista la trasmissione quindicinale ,in forma esclusivamente telematica,
entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento,ovvero,
entro il 3° giorno lavorativo successivo alla prima quindicina di dicembre, i dati
relativi a:
- riepilogo periodico d’imposta;
- eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento.
Circolare 8/D – prot.n. 37264/RU del 13/03/2009
b) Depositari autorizzati di cui all’art. 2, comma 1, 2° cpv. della D.D.n.25499/UD
trasmettono mensilmente, tranne per il mese di dicembre, ove è prevista la
trasmissione quindicinale , in forma esclusivamente telematica, entro il 5° giorno
lavorativo successivo al mese di riferimento, ovvero, entro il 3° giorno lavorativo
successivo alla prima quindicina di dicembre, i dati delle contabilità relativi a:
- movimentazioni giornaliere dei prodotti, interne ed esterne al deposito fiscale;
- movimentazioni giornaliere dei contrassegni di Stato;
- movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la circolazione dei
prodotti in sospensione di accisa;
- riepilogo periodico d’imposta;
- eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento.
Circolare 8/D – prot.n. 37264/RU del 13/03/2009

Depositari autorizzati che fabbricano esclusivamente aromi di cui
all’art. 1, comma 5 della D.D.n. 25499/UD,
trasmettono mensilmente, tranne per il mese di dicembre, ove è
prevista la trasmissione quindicinale , in forma esclusivamente
telematica, entro il 5° giorno lavorativo successivo al mese di riferimento,
ovvero, entro il 3°giorno lavorativo successivo alla prima quindicina di
dicembre, i dati delle contabilità relativi a:
- movimentazioni giornaliere dei prodotti, interne ed esterne al deposito
fiscale ;
- movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la
circolazione dei prodotti in sospensione di accisa;
- riepilogo periodico d’imposta;
- eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento.
Circolare 8/D – prot.n. 37264/RU del 13/03/2009

Depositari autorizzati che svolgono esclusivamente l’attività nel settore
del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra
di cui all’art. 1, comma 4 della D.D.n. 25499/UD trasmettono mensilmente in
forma esclusivamente telematica, entro il 5° giorno lavorativo del mese
successivo al mese di riferimento i dati delle contabilità relativi a:
- movimentazioni giornaliere dei prodotti introdotti o estratti dal deposito fiscale
in regime sospensivo;
- movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la circolazione
dei prodotti in sospensione di accisa.
Relativamente ai prodotti in esame, in vigenza dell’aliquota di accisa pari a zero,
in coerenza con quanto disposto dagli articoli 8 e 13 del D.M. 153/01, i dati da
trasmettere si riferiscono alle movimentazioni oggetto di trasferimenti intracomunitari.
Si precisa che, su base volontaria, possono essere trasmessi i dati relativi anche
alle altre movimentazioni.
Circolare 8/D – prot.n. 37264/RU del 13/03/2009
Operatori professionali registrati e Rappresentanti fiscali che svolgono
l’attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche all’art. 1,comma 2 della
D. D. n. 25499/UD.
trasmettono mensilmente, in forma esclusivamente telematica, entro il 5° giorno
lavorativo del mese successivo al mese di riferimento, i dati giornalieri delle
contabilità relativi a:
- movimentazioni dei prodotti allibrate nei registri di carico/scarico;
- debito di imposta.

I soggetti in argomento che optino per la trasmissione telematica delle
movimentazioni dei prodotti ricevuti in sospensione di accisa e del relativo
riepilogo di imposta entro il giorno lavorativo successivo al giorno di ricezione,
non sono tenuti alla presentazione dei seguenti documenti cartacei:
- punto 9, 8° cpv., 2° periodo, prima parte, della Circolare n. 335/92 (prospetto
riepilogativo giornaliero delle partite ricevute in sospensione d’accisa, nonché
del movimento d’imposta e delle relative garanzie);
- punto 10, 2° cpv., 3° trattino, della Circolare n. 335/92 in relazione al solo
prospetto riepilogativo giornaliero delle partite ricevute in sospensione di
accisa.
Circolare 8/D – prot.n. 37264/RU del 13/03/2009

Operatori professionali non registrati.
Tali soggetti non sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati delle
contabilità.
Esercenti i depositi commerciali che svolgono l’attività nel settore
dell’alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle
bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra all’art. 1, comma 3
della D.D.n. 25499/UD, trasmettono mensilmente in forma esclusivamente
telematica,entro il 10° giorno lavorativo del secondo mese successivo a
quello di riferimento, i dati giornalieri delle contabilità relativi a:
- movimentazioni dei prodotti, interne ed esterne al deposito;
- movimentazioni dei contrassegni di Stato.

Circolare 8/D – prot.n. 37264/RU del 13/03/2009
Sostituzione degli adempimenti cartacei
Si precisa fa presente che l’invio telematico sostituisce la consegna dei documenti
cartacei previsti dalle seguenti disposizioni:
- art. 7, comma 2, lettera a), del D.M. 153/01 (prospetto riepilogativo della produzione e
della movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa, distintamente per posizione
fiscale, nonché del movimento d’imposta e delle relative garanzie);
- art. 8, comma 1, 2° cpv, ultimo periodo del D.M. 153/01 (distinta dei trasferimenti
intracomunitari);
- art. 15, comma 1, del D.M. 153/01;
- punto 5, 2° cpv., della Circolare n. 335/92 (prospetto riepilogativo giornaliero delle
movimentazioni delle merci distintamente per posizione fiscale, nonché del movimento
d’imposta e delle relative garanzie);
- punto 2 della Circolare n. 80/97 (prospetti riepilogativi quindicinali).
Pertanto, a decorrere dalla data del primo invio telematico in ambiente di esercizio, non è
più richiesta la consegna dei corrispondenti documenti cartacei agli Uffici dell’Agenzia.
Inoltre, tutti i soggetti per cui è previsto un obbligo di trasmissione mensile dei dati delle
contabilità possono trasmettere tali informazioni con frequenza maggiore (giornaliera,
settimanale, decadale , …).
Circolare 8/D – prot.n. 37264/RU del 13/03/2009
Giacenze contabili
Gli operatori del settore alcolici, di cui ai punti 2, 4 e 6 della presente Circolare ,
comunicano i valori delle giacenze contabili, relative a ciascun prodotto trattato,
una sola volta, nel primo file trasmesso in ambiente di esercizio; tali valori devono
riferirsi alla fine del giorno immediatamente antecedente la data di riferimento della prima
movimentazione trasmessa. Il sistema, nel file di esito, fornisce il valore delle giacenze
contabili desunto dalle movimentazioni trasmesse.
Gli operatori di cui al punto 3 (depositari autorizzati vino) non devono comunicare alcun
dato riguardo alle giacenze contabili dei prodotti movimentati.
Infine si evidenzia che:
- in assenza di movimentazione di prodotti non si trasmettono informazioni;
- i dati delle contabilità inerenti le materie prime fermentescibili (fecce, vinacce,
melasso, frutta, …) non devono essere trasmessi;
- i soggetti di cui ai punti 1 e 2 devono trasmettere il riepilogo periodico d’imposta,
anche se tutti i relativi importi sono pari a zero;
- la giornata di sabato non viene considerata lavorativa;
Circolare 10/D – prot.n.42030/RU del 25/03/2009
Operatori professionali e Rappresentanti fiscali.
Tali soggetti devono trasmettere mensilmente in forma esclusivamente telematica,
entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento i dati
giornalieri delle contabilità relativi a:
- movimentazioni dei prodotti allibrate nei registri di carico/scarico;
- debito d’imposta.
Si precisa che i record che riportano l’ammontare del debito di imposta dovranno
corrispondere a ciascuna giornata nella quale sono state prese in carico le partite
ricevute in regime sospensivo.
I soggetti in argomento che optino per la trasmissione telematica delle
movimentazioni dei prodotti ricevuti in sospensione di accisa e del relativo
riepilogo di imposta entro il giorno lavorativo successivo al giorno di
ricezione , non sono tenuti alla presentazione dei seguenti documenti cartacei:
- prospetto riepilogativo giornaliero delle partite ricevute in sospensione d’accisa, nonché
del movimento d’imposta e delle relative garanzie di cui al punto 9 della Circ. n. 335/92;
- prospetto riepilogativo giornaliero delle partite ricevute in sospensione di accisa di cui al
punto 10 della Circolare n. 335/92.
Operatori professionali non registrati.
Tali soggetti non sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati delle contabilità
Circolare 10/D – prot.n.42030/RU del 25/03/2009
Esercenti i depositi commerciali
Tali soggetti devono trasmettere mensilmente in forma esclusivamente telematica,
entro il giorno 10 del secondo mese successivo a quello di riferimento, i dati
giornalieri delle contabilità relativi a:
- movimentazione giornaliere dei prodotti, interne ed esterne al deposito.
Soggetti che svolgono l’attività nei settori degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio
Tali soggetti devono trasmettere mensilmente in forma esclusivamente telematica,
entro il mese successivo a quello di riferimento, i dati giornalieri delle contabilità
relativi a:
- movimentazioni giornaliere dei prodotti, interne ed esterne al deposito;
-riepilogo mensile d’imposta.
- eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento.
I soggetti che movimentano esclusivamente prodotti ad imposta assolta devono
trasmettere mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, i dati
giornalieri delle contabilità relativi a:
-movimentazioni giornaliere dei prodotti, interne ed esterne al deposito.
Circolare 10/D – prot.n.42030/RU del 25/03/2009
Nel settore degli oli lubrificanti l’imposta afferente le movimentazioni di
immissione in consumo può essere trasmessa, a seconda della organizzazione
aziendale dell’operatore, in due differenti modalità:
1) indicando sui singoli documenti di tipo XAB la quantità di:
· olio lubrificante vergine e la relativa imposta;
· olio lubrificante rigenerato e la relativa imposta;
· altri prodotti assoggettati ad imposta di consumo, di cui al comma 6 dell’art. 62 del
decreto legislativo n. 504/95, e la relativa imposta;
2) ove l’operatore non disponesse dei dati di dettaglio delle componenti di
ciascuna partita di prodotto immessa in consumo, indicando, per ogni giornata,
attraverso l’utilizzo di un documento di tipo “ICL” (Imposta Consumo
Lubrificanti) per ciascuna delle categorie di prodotto sottostanti, il totale delle
quantità immesse in consumo di:
· olio lubrificante vergine e la relativa imposta;
· olio lubrificante rigenerato e la relativa imposta;
· altri prodotti assoggettati ad imposta di consumo, di cui al comma 6 dell’art. 62 del
decreto legislativo n. 504/95, e la relativa imposta;
Circolare 10/D – prot.n.42030/RU del 25/03/2009
Per quanto riguarda specificatamente l’imposta afferente le movimentazioni di
immissione in consumo delle preparazioni lubrificanti NC 3403, contenenti un
quantitativo di olio minerale inferiore al 70%, insieme ai dati riguardanti le quantità di
prodotti assoggettati e le relative imposte richiamate ai punti precedenti, va evidenziata
anche la quantità di prodotti esenti da imposte.
Nel caso della specifica trasmissione dei dati relativi all’introduzione in deposito di
prodotti provenienti dall’estero, classificati nel paese di origine come NC 3403, poiché
contenenti un quantitativo di olio minerale inferiore al 70%, ma nei quali siano presenti
altri prodotti (comma 6 dell’art. 62 del decreto legislativo n. 504/95) assoggettati ad
imposta di consumo sul territorio nazionale in misura tale da renderne necessaria la
contabilizzazione come NC 2710, deve seguire le seguenti indicazioni:
1) deve essere comunicata la movimentazione di carico riferita al registro del prodotto
NC 3403;
2) devono essere comunicate due movimentazioni, giustificate da un verbale interno
aziendale (codice tip o documento = “VIA”) e riferite ai rispettivi registri:
· lo scarico del prodotto NC 3403, utilizzando la causale di scarico “062”
(Assoggettamento ad imposta di prodotto che rimane in deposito);
· il carico del prodotto NC 27101999 utilizzando la causale di carico “124”
(Assoggettamento ad imposta di prodotto che rimane in deposito).
Circolare 10/D – prot.n.42030/RU del 25/03/2009
Rettifiche su istanza di parte
Fermo restando quanto previsto al punto 3 della circ. 21/D/2008 per i depositi
fiscali di prodotti energetici, i dati trasmessi dai soggetti di cui ai punti 1, 3 e 4
della presente circolare possono essere rettificati tramite l’inserimento e/o la
cancellazione dei record afferenti in cui deve essere obbligatoriamente specificata,
nell’apposito campo “Note”, la motivazione della rettifica.
Ove necessario, devono essere rettificati anche tutti i dati correlati all’intervento di
modifica effettuato, tranne quelli relativi alle giacenze contabili.
Cali ed eccedenze
Ad integrazione e sostituzione del punto 4 della cir. 21/D del 2008, per i soggetti
di cui ai punti 1, 3, 4 e 5 della presente circolare, la trasmissione dei dati delle
contabilità relativi a cali e/o eccedenze di giacenza, accertati in occasione delle
attività di verifica fiscale da parte degli organi di controllo, è effettuata indicando
nell’apposito record:
1)l codice relativo all’eccedenza o ai cali di inventario, nel campo riservato alla
causale di movimentazione;
2) la data delle effettive misurazioni fisiche del prodotto, nel campo riservato alla
data di riferimento;
3) il codice “VDP” (Verbale di determinazione del prodotto), nel campo riservato
al tipo documento;
4) gli estremi del protocollo del verbale di verifica, nei campi riservati
all’identificazione del documento che giustifica la movimentazione.
Circolare 10/D – prot.n.42030/RU del 25/03/2009
Nel caso non siano contestualmente disponibili le informazioni relative agli estremi del
verbale di verifica, i dati dei cali e/o delle eccedenze accertati, devono essere trasmessi
indicando nell’apposito record:
1) il codice relativo all’eccedenza o ai cali di inventario, nel campo riservato alla causale
di movimentazione;
2) la data delle effettive misurazioni fisiche del prodotto, nel campo riservato alla data di
riferimento;
3) il codice “VIA” (Verbale Interno dell’Azienda), nel campo riservato al tipo documento;
4) gli estremi del protocollo del Verbale Interno dell’Azienda, nei campi riservati alla
identificazione del documento che giustifica la movimentazione.
Successivamente, al momento della disponibilità del verbale di verifica, l’operatore
modifica i dati identificativi del solo documento giustificativo, sostituendo il “VIA” con il
“VDP” pervenuto e non mancando di indicare nel corrispondente campo “Note” la dicitura
“Registrazione differita VDP”.
Circolare 10/D – prot.n.42030/RU del 25/03/2009
La trasmissione dei dati delle contabilità relativi a cali e/o eccedenze di
giacenza, accertati autonomamente dagli operatori, è effettuata indicando
nell’apposito record:
1) il codice relativo all’eccedenza o ai cali di inventario, nel campo riservato alla
causale di movimentazione;
2) la data delle effettive misurazioni fisiche del prodotto, nel campo riservato
alla data di riferimento;
3) il codice “VIA” (Verbale Interno dell’Azienda), nel campo riservato al tipo
documento;
4) gli estremi del protocollo del Verbale Interno dell’Azienda, nei campi riservati
all’identificazione del documento che giustifica la movimentazione.
Circolare 10/D – prot.n.42030/RU del 25/03/2009
Si precisa, inoltre, che:
1) l’apposizione della firma digitale ai file trasmessi garantisce, oltre al riconoscimento
legale ed univoco del mittente, l’integrità e la non modificabilità del messaggio
trasmesso;
2) il sistema esegue controlli formali e di coerenza e solo in assenza di errori relativi a
tali aspetti provvede alla registrazione delle informazioni trasmesse.
In particolare si sottolinea l’importanza di selezionare sempre il pulsante relativo ai
“Dettagli” nella finestra di visualizzazione dell’esito dell’elaborazione; questa operazione
consente di verificare e correggere gli eventuali errori e segnalazioni rilevati dal sistema
in relazione ai singoli record.
Le segnalazioni (tipo errore = “S”) non impediscono la registrazione del record cui si
riferiscono ma costituiscono un segnale di allerta per l’operatore che, ove ricorra il caso,
può correggerle attraverso una rettifica su istanza di parte.
Gli errori (tipo errore = “E”), invece, identificano una condizione di inaccettabilità del
record cui si riferiscono ed il sistema, di conseguenza, non ne registra le informazioni;
in questo caso il record deve essere corretto e nuovamente trasmesso ricorrendo, ove
necessario, ai processi di rettifica su istanza di parte.
Circolare 10/D – prot.n.42030/RU del 25/03/2009
Procedure da utilizzare in caso di indisponibilità dei sistemi informatici
(Processi di Fall-back)
L’operatore, nel caso di indisponibilità del proprio sistema informatico, è tenuto a darne
notizia all’Ufficio delle Dogane competente, indicandone la durata prevista e le relative
motivazioni.
Se tale indisponibilità ha una durata non superiore a tre giorni lavorativi, al ripristino
del sistema, l’operatore provvede all’invio telematico dei dati non trasmessi a
causa di detta indisponibilità.
Nel caso di indisponibilità superiore a tre giorni lavorativi l’operatore deve
presentare i dati in argomento all’Ufficio delle Dogane competente su supporto
magnetico/ottico (CD, Floppy,…) unitamente alla relativa stampa, debitamente
sottoscritta, prodotta utilizzando i formulari cartacei pubblicati sul sito dell’ Agenzia
http://www.agenziadogane.gov.it, nella sezione “Click rapidi”, seguendo il percorso
“Accise > Telematizzazione delle Accise >Settore prodotti energetici > (tipo operatore) >
Processi à Processi di Fall-back”.
Gli Uffici territoriali dell’Agenzia sono tenuti ad acquisire con immediatezza i dati
presentati su tale supporto, verificandone la corrispondenza con la stampa prodotta e, in
caso di riscontro positivo, dandone immediata convalida a sistema.
Circolare 10/D – prot.n.42030/RU del 25/03/2009
Se l’indisponibilità riguarda il sistema informatico dell’Agenzia, indipendentemente
dalla sua durata, l’operatore, non appena ripristinato il sistema, provvede all’invio
telematico dei dati non trasmessi a causa di detta indisponibilità.
Si sottolinea che le suindicate procedure vanno utilizzate esclusivamente in caso di
indisponibilità dei sistemi informatici.
Sostituzione degli adempimenti cartacei
L’invio telematico sostituisce la presentazione dei seguenti documenti cartacei:
1) prospetto riepilogativo giornaliero delle movimentazioni delle merci
distintamente per posizione fiscale, nonché del movimento d’imposta e
delle relative garanzie di cui al punto 5 della Circolare n. 335/92;
2) dichiarazione mensile di immissione in consumo di cui all’art. 4, commi 1
e 2, del D.M. 557/96;
3) prospetti riepilogativi quindicinali di cui al punto 2 della Circolare n. 80/97.
Pertanto, a decorrere dalla data del primo invio telematico in ambiente di esercizio, non è
più richiesta la consegna dei corrispondenti documenti cartacei agli Uffici dell’Agenzia.
Circolare 10/D – prot.n.42030/RU del 25/03/2009
L’inizio facoltativo della trasmissione telematica dei dati prima della decorrenza
dell’obbligo, deve coincidere con l’invio dei dati delle movimentazioni effettuate il primo
giorno utile del mese.
Giacenze contabili
Gli operatori di cui ai punti 1, 3 e 4 della presente Circolare comunicano i valori delle
giacenze contabili relative a ciascun prodotto trattato:
1) all’atto della prima trasmissione: i valori di tali giacenze devono riferirsi all’ultimo giorno
del mese precedente;
2) all’atto dell’apertura di un nuovo registro: si sottolinea che tale trasmissione deve
essere effettuata all’inizio di ciascun anno finanziario, ovvero, qualora sia necessario
intestare un nuovo registro in corso d’anno.
Il sistema, nel file di esito, evidenzia il saldo contabile progressivo desunto dalle
movimentazioni trasmesse per ciascun prodotto trattato.
Circolare 10/D – prot.n.42030/RU del 25/03/2009
Infine si sottolinea che:
1) i trasferimenti di prodotti verso i depositi contabili devono essere effettuati
utilizzando il DAS, precisando nel campo “Note” la dicitura “Trasferimento
verso deposito contabile – Non scorta merce”;
2) in assenza di movimentazione di prodotti non si trasmettono informazioni;
3) si deve sempre trasmettere il riepilogo periodico d’imposta, anche se tutti i
relativi importi sono pari a zero;
4) la giornata di sabato non viene considerata lavorativa;
5) in fase di prima applicazione delle procedure in esame, e comunque non oltre il sesto
mese successivo alla decorrenza dell’obbligo, fermo restando il rispetto dei termini di
liquidazione e pagamento dell’imposta, gli operatori di cui ai punti 1, 3 e 4, entro 5
giorni lavorativi dalla trasmissione telematica, possono provvedere alla rettifica degli
errori concernenti il disallineamento con le scritturazioni contabili, evidenziando nel
campo “Note” la dicitura “ERRORE MATERIALE”;
6) se il giorno 10 del mese coincide con le giornate di sabato o domenica, il termine di
trasmissione dei dati delle contabilità dei soggetti di cui al punto 2 è differito al primo
giorno lavorativo successivo.
Circolare 10/D – prot.n.42030/RU del 25/03/2009
I soggetti che svolgono esclusivamente attività nel settore del carbone
della lignite e del coke di carbone fossile , di cui all’art. 21, comma
2, lettera h) del T.U.A., non essendo tutti riconducibili alle figure
contemplate all’art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. 262/2006, allo stato
non sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati di contabilità.
Determinazione Direttoriale prot. 86767/RU del 20/07/2009
Decorrenza dei termini
1.
gli esercenti i depositi commerciali, gli opifici di trasformazione o
elaborazione e gli opifici di condizionamento di alcole e di bevande
alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal
vino e dalla birra, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di
prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 ettolitri
idrati, trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31
gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
2. gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici il cui deposito risulta
avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati
complessivamente inferiore a 100 metri cubi, trasmettono i dati delle
contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo
a quello di riferimento.
3. Gli esercenti i depositi commerciali di oli lubrificanti e bitumi di petrolio il
cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o
condizionati complessivamente inferiore a 10 metri cubi, trasmettono i
dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello di riferimento.
Determinazione Direttoriale prot. 86767/RU del 20/07/2009
4. Gli operatori professionali registrati, che svolgono attività nel settore
del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra,
trasmettono i dati relativi alle contabilità con frequenza mensile, a
decorrere dal 1° gennaio 2010.
Trasmettono mensilmente, in forma esclusivamente telematica ed
entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo al mese di
riferimento, i dati delle contabilità di cui al comma 3 dell’art. 2 della
Determinazione Direttoriale n. 1495 del 26 settembre 2007.
Tali dati si riferiscono solo alle movimentazioni giornaliere oggetto di
trasferimenti Intracomunitari in regime sospensivo.
Disposizioni finali
I piccoli produttori di vino, di cui all’art. 37 del T.U.A. (produzione <
1.000 ettolitri all’anno), non sono tenuti alla trasmissione telematica
dei dati delle contabilità.
per richiedere assistenza e segnalare eventuali
malfunzionamenti, anche in fase di validazione,
occorre attenersi alle istruzioni pubblicate sul
sito internet dell’Agenzia nella sezione:
“Assistenza online” seguendo il percorso
“Come fare per → Richiedere assistenza”
http://assistenza.agenziadogane.it/dogane/alleg
ati/Modalita-utilizzo - Assistenza-20101209.pdf)
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