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SLIDES Pari Opportunità
PARI OPPORTUNITA’:
Principi, proposte contrattuali e culturali
1957
ART. 141 (ex 119) dei Trattati istitutivi della
comunità Europea
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•
Articolo 141
1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di
retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile
per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
(….)
•
3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e
previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta misure che
assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità
di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego,
ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso
lavoro o per un lavoro di pari valore.
•
4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne
nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che
uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi
specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte
del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle
carriere professionali.
1975-1976 Direttive del Consiglio d’Europa- 19841989
Raccomandazioni del Consiglio e della Commissione
• Direttive 75/117/CEE del 1975: ravvicinamento delle
legislazioni
degli
stati
membri
in
relazione
all’applicazione del principio delle parità retributive e la
76/207/CEE -1976: attuazione del principio della parità
di trattamento fra gli uomini e le donne per l’ accesso al
lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e
alle condizioni di lavoro.
1984- Raccomandazione del Consiglio n. 635 :
promozione di azioni positive a favore delle donne
1987: Raccomandazione
87/567/CEE
della
Commissione sulla formazione delle donne
1989: Carta Comunitaria dei diritti sociali e
fondamentali
dei lavoratori: si ribadisce la
necessità di combattere ogni discriminazione
Trattato Maastricht 1993, Trattato di Amsterdam del 2
ottobre 1997 e
IV Conferenza Mondiale delle Donne dell’ONU (1995)
Trattato di 1 novembre 1993 (Maastricht)
Risoluzione del Consiglio dei rappresentanti dei governi degli stati membri
del 1994: programma d’azione comunitario pari opportunità e competenze
delle parti sociali.
Trattato di Amsterdam (di modifica del trattato dell’Unione) 1997:
Ribadisce e specifica l’eliminazione di ogni forma di ineguaglianza e
discriminazione fondata sul sesso la razza o l’origine etnica, la religione o le
convinzioni personali, gli handicap, l’età e le tendenze sessuali, oltre a la
parità di trattamento tra uomini e donne sul mercato del lavoro e ribadisce
la parità retributiva.
RECEPISCE: I concetti di empowerment (conferire potere) e
mainstreaming (inserire la prospettiva di genere e le politiche di parità al
"centro della corrente“) introdotti dalla IV conferenza Mondiale dell’Onu di
Pechino.
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea
(2000)
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•
•
Riprende in unico testo i diritti civili, politici, economici e sociale dei cittadini europei.
Art. 21:Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il
colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la
religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o
l'orientamento sessuale.
Art. 23 Parità tra donne e uomini
La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di
occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano
vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Raccomandazione Rec(2003) del Comitato dei Ministri agli stati membri (2003):
Intende favorire una equilibrata partecipazione di genere al potere decisionale nella vita
politica e pubblica, con conseguente monitoraggio da parte del Comitato dei Ministri.
Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali
e
sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
Art. 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni
che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione.
La
legge
stabilisce
il
limite
minimo
di
età
per
il
lavoro
salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di
lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 51.Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle
cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale
fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e
uomini.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini
gli
italiani
non
appartenenti
alla
Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al
loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art 117.(omissis) Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità
degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive (omissis)
Legislazione italiana sulle pari opportunità
L. 76/2006 (e successive integrazioni) meglio conosciuta come Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna che assorbe tutte le indicazioni della
normativa europea.
Direttiva Prodi del marzo 1997 (recepisce i concetti I concetti che
dominano la IV Conferenza mondiale di Pechino) “Azioni volte a promuovere
l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire
libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini”
Il D. Lgs 165/2001 all'art 7 stabilisce che le amministrazioni pubbliche
garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso ed il
trattamento sul lavoro mentre l'art. 57 riserva almeno 1/3 dei componenti
delle commissioni di concorso.
Modifica all'art. 51 della Costituzione aggiungendo un importante comma che
consentirà maggior libertà al legislatore:“ a tal fine la Repubblica promuove
con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.
Organismi di parità in Italia
Il Ministero delle Pari Opportunità cui fa seguito di Dipartimento per le
Pari Opportunità, che coadiuva il Ministro nella sua attività.
La Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e
donna svolge azione di sensibilizzazione e di promozione per l'adeguamento
della legislazione;
Il Comitato nazionale di Parità creato nel 1983 quale organismo che ha
come finalità di rimuovere comportamenti discriminatori per sesso;
Il Comitato per l'imprenditoria femminile per promuovere l'uguaglianza
sostanziale nell'attività economica;
La Consigliera/e nazionale di parità, a livello nazionale figura già prevista
in sede regionale o locale;
Le Commissioni di parità di livello regionale che sin dagli anni '90 hanno
formulato
molteplici proposte e ottimi risultati quali la legge
sull'imprenditoria femminile.
Comitati pari opportunità presso le Ammnistrazioni istituiti con il CCNL
98/01 modificati con la legge 183/10 in Comitati Unici di Garanzia CUG
Azioni Positive 'contrattuali'
art. 22 bis relativo alla diversa abilità (CCNL 94/07),
art. 12 del CCNL 08/01 sulla tutela dei dipendenti portatori di
handicap,
art. 21 del CCNL 98/01 sul rapporto di lavoro a tempo parziale
'art. 24 del CCL 98/01 sulla disciplina sperimentale del telelavoro
art 3 (accordo successivo ai sensi dell'art 19 comma 5 del CCNL
94/97) sull'orario flessibile,
art. 17 del CCNL 02/05 sulle molestie sessuali sul lavoro,
art. 27 del CCNL 98/01 sulla banca delle ore,
art. 7 del CCNL 98/01 che istituisce i Comitati per le pari opportunità
all'interno dei Ministeri,
art. 6 del CCNL 02/05 che istituisce il Comitato paritetico sul
fenomeno del Mobbing.
'Azioni Negative' del Governo Berlusconi
Legge 133 del 2008; modifica la normativa sul part-time che
può non essere concesso e non semplicemente differito di 6
mesi
Legge 183 del 2010, cosiddetto 'collegato al lavoro';
modifica la normativa sul part-time che può essere revocato;
istituisce al posto dei CPO i CUG, che comprendono i Comitati
per le pari opportunità e quelli per il Mobbing
Legge 150/09: diminuisce il potere contrattuale e dunque
l'utilizzo della contrattazione per definire sul posto di lavoro
condizioni più favorevoli per le donne e per chi è
diversamente abile;
Art. 7 ccnl 98/01
COMITATO PARI OPPORTUNITA’ (Art. 7 ccnl 98/01)
1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna amministrazione, nell’ambito delle forme di
partecipazione previste dall’art. 6, lett. d), svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui all’art.
4,
comma
3,
lett.
A;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari
dignità delle persone nonchè azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell’amministrazione, sono costituiti da un componente designato
da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di
funzionari in rappresentanza dell’amministrazione. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni
componente
effettivo
è
previsto
un
componente
supplente.
3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le
proposte formulate dai Comitati pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive pari opportunità
nelle
condizioni
di
lavoro
e
di
sviluppo
professionale:
accesso
e
modalità
di
svolgimento
dei
corsi
di
formazione
professionale;
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del part-time;
- perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel sistema classificatorio;
- processi di mobilità.
4. Le amministrazioni favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro
funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del
lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici
all’interno delle amministrazioni.
5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla
costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.
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