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SLIDES Pari Opportunità
PARI OPPORTUNITA’: Principi, proposte contrattuali e culturali 1957 ART. 141 (ex 119) dei Trattati istitutivi della comunità Europea • • • Articolo 141 1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. (….) • 3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. • 4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. 1975-1976 Direttive del Consiglio d’Europa- 19841989 Raccomandazioni del Consiglio e della Commissione • Direttive 75/117/CEE del 1975: ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in relazione all’applicazione del principio delle parità retributive e la 76/207/CEE -1976: attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per l’ accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e alle condizioni di lavoro. 1984- Raccomandazione del Consiglio n. 635 : promozione di azioni positive a favore delle donne 1987: Raccomandazione 87/567/CEE della Commissione sulla formazione delle donne 1989: Carta Comunitaria dei diritti sociali e fondamentali dei lavoratori: si ribadisce la necessità di combattere ogni discriminazione Trattato Maastricht 1993, Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 e IV Conferenza Mondiale delle Donne dell’ONU (1995) Trattato di 1 novembre 1993 (Maastricht) Risoluzione del Consiglio dei rappresentanti dei governi degli stati membri del 1994: programma d’azione comunitario pari opportunità e competenze delle parti sociali. Trattato di Amsterdam (di modifica del trattato dell’Unione) 1997: Ribadisce e specifica l’eliminazione di ogni forma di ineguaglianza e discriminazione fondata sul sesso la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età e le tendenze sessuali, oltre a la parità di trattamento tra uomini e donne sul mercato del lavoro e ribadisce la parità retributiva. RECEPISCE: I concetti di empowerment (conferire potere) e mainstreaming (inserire la prospettiva di genere e le politiche di parità al "centro della corrente“) introdotti dalla IV conferenza Mondiale dell’Onu di Pechino. Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2000) • • • • • Riprende in unico testo i diritti civili, politici, economici e sociale dei cittadini europei. Art. 21:Non discriminazione 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Art. 23 Parità tra donne e uomini La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. Raccomandazione Rec(2003) del Comitato dei Ministri agli stati membri (2003): Intende favorire una equilibrata partecipazione di genere al potere decisionale nella vita politica e pubblica, con conseguente monitoraggio da parte del Comitato dei Ministri. Costituzione della Repubblica Italiana Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. Art. 51.Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. Art 117.(omissis) Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive (omissis) Legislazione italiana sulle pari opportunità L. 76/2006 (e successive integrazioni) meglio conosciuta come Codice delle pari opportunità tra uomo e donna che assorbe tutte le indicazioni della normativa europea. Direttiva Prodi del marzo 1997 (recepisce i concetti I concetti che dominano la IV Conferenza mondiale di Pechino) “Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini” Il D. Lgs 165/2001 all'art 7 stabilisce che le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro mentre l'art. 57 riserva almeno 1/3 dei componenti delle commissioni di concorso. Modifica all'art. 51 della Costituzione aggiungendo un importante comma che consentirà maggior libertà al legislatore:“ a tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. Organismi di parità in Italia Il Ministero delle Pari Opportunità cui fa seguito di Dipartimento per le Pari Opportunità, che coadiuva il Ministro nella sua attività. La Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna svolge azione di sensibilizzazione e di promozione per l'adeguamento della legislazione; Il Comitato nazionale di Parità creato nel 1983 quale organismo che ha come finalità di rimuovere comportamenti discriminatori per sesso; Il Comitato per l'imprenditoria femminile per promuovere l'uguaglianza sostanziale nell'attività economica; La Consigliera/e nazionale di parità, a livello nazionale figura già prevista in sede regionale o locale; Le Commissioni di parità di livello regionale che sin dagli anni '90 hanno formulato molteplici proposte e ottimi risultati quali la legge sull'imprenditoria femminile. Comitati pari opportunità presso le Ammnistrazioni istituiti con il CCNL 98/01 modificati con la legge 183/10 in Comitati Unici di Garanzia CUG Azioni Positive 'contrattuali' art. 22 bis relativo alla diversa abilità (CCNL 94/07), art. 12 del CCNL 08/01 sulla tutela dei dipendenti portatori di handicap, art. 21 del CCNL 98/01 sul rapporto di lavoro a tempo parziale 'art. 24 del CCL 98/01 sulla disciplina sperimentale del telelavoro art 3 (accordo successivo ai sensi dell'art 19 comma 5 del CCNL 94/97) sull'orario flessibile, art. 17 del CCNL 02/05 sulle molestie sessuali sul lavoro, art. 27 del CCNL 98/01 sulla banca delle ore, art. 7 del CCNL 98/01 che istituisce i Comitati per le pari opportunità all'interno dei Ministeri, art. 6 del CCNL 02/05 che istituisce il Comitato paritetico sul fenomeno del Mobbing. 'Azioni Negative' del Governo Berlusconi Legge 133 del 2008; modifica la normativa sul part-time che può non essere concesso e non semplicemente differito di 6 mesi Legge 183 del 2010, cosiddetto 'collegato al lavoro'; modifica la normativa sul part-time che può essere revocato; istituisce al posto dei CPO i CUG, che comprendono i Comitati per le pari opportunità e quelli per il Mobbing Legge 150/09: diminuisce il potere contrattuale e dunque l'utilizzo della contrattazione per definire sul posto di lavoro condizioni più favorevoli per le donne e per chi è diversamente abile; Art. 7 ccnl 98/01 COMITATO PARI OPPORTUNITA’ (Art. 7 ccnl 98/01) 1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna amministrazione, nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6, lett. d), svolgono i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui all’art. 4, comma 3, lett. A; c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991. 2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell’amministrazione, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell’amministrazione. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale: accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale; - flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del part-time; - perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel sistema classificatorio; - processi di mobilità. 4. Le amministrazioni favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno delle amministrazioni. 5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.