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Diapositiva 1
Che cos’è la violenza contro le donne?
Nella Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro
le donne (1994) approvata dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite , l'espressione "violenza contro le
donne" viene così definita:
"Qualunque atto di violenza sessista che produca, o possa
produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali o
psicologiche, ivi compresa la minaccia di tali atti, la
coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella
vita pubblica che nella vita privata.” [...]
Il testo del ddl antistalking approvato alla Camera
20 febbraio 2009
Art. 1.
(Modifiche al codice penale).
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Salvo che il fatto costituisca più grave reato,dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:
«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni
chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un
perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per
l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da
relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o
divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di
donna in stato di gravidanza o di un soggetto con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto
anonimo. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione
della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei
confronti di un minore o di persona con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si
deve procedere d'ufficio»;
b) al primo comma dell'articolo 576, dopo il numero 5 bis) è aggiunto il seguente:
«5-1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis».
Art. 2.
(Ammonimento).
1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del
codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza
avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della
condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite
le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il
soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una
condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo
verbale è rilasciata al richiedente dell'ammonimento e al soggetto ammonito. Il
questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
2.bis. La pena per ild elitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata
se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
3. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale
quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.
Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale).
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le
seguenti: «atti persecutori,»; b) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
- 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice
prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente
frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da
tali luoghi o dalla persona offesa. 2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela,
il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati
abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone
con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di
mantenere una determinata distanza da tali luoghi ovvero da tali persone. 3. Il
giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo,
con le persone di cui ai commi 1 e 2. 4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui
ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il
giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
Art. 282-quater. - (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli
articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza
competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e
munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socioassistenziali del territorio»;
c) al comma 1-bis dell'articolo 392, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle
seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
d) al comma 5-bis dell'articolo 398:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612bis»; 2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti:
«vi siano minorenni»; 3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono
sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»; 4) le
parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti:
«l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;
e) al comma 4-ter dell'articolo 498: 1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite
dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»; 2) dopo le parole: «l'esame del minore
vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di
mente vittima del reato».
Art. 4.
(Modifica all'articolo 342-ter del codice civile).
1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
Art. 5.
(Misure a sostegno delle vittime del reato di molestie insistenti).
1. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che
ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori, di cui all'articolo
612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge,
hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai
Centri antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di
residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni
pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i Centri
antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.
Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 7.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Non solo una raccolta di dati,
fondamentale per conoscere
la situazione,
ma anche un percorso formativo e
di riflessione per noi ragazzi.
I giovani, uomini e donne,
più che di educazione sessuale
hanno bisogno di educazione
alla cittadinanza e di educazione
dei sentimenti.
Quasi sempre dietro la violenza
c’è il sentimento che la donna
sia un oggetto,
una cosa che
può essere dominata.
Anna Costanza Baldry, psicologa e criminologa
Per noi giovani, prima
di tutto, viene la
prevenzione.
Chiediamo di essere
educati al rispetto
di noi e degli altri,
affinché Sofia
non pianga più..
1. Ti è mai capitato di sentire parlare di violenza sulle
donne e ai minori?
64
70
60
50
40
34
Maschio
30
Femmina
20
10
1
1
0
Si
No
2.Secondo te qual è la peggior forma di violenza?
Fisica
1%
11%
Psicologica
(svalutazione, scarsa
considerazionedella
persona)
Economica (essere
privati dei mezzi di
sostentamento)
33%
54%
Sessuale
1%
Altro..
3.Credi che la violenza alle donne sia legata a:
2%
Fattori culturali
1%
3%
15%
Problemi familiari di chi fa
la violenza
14%
19%
Assunzione di
alcool/droghe da parte di
chi fa la violenza
La naturale aggressività
degli uomini
Atteggiamenti provocanti
delle donne
46%
Al fatto di essere donna
Altro..
4. Secondo te, in Italia la violenza alle donne è un
fenomeno:
47
50
40
30
Maschio
18
20
10
9
15
8
3
0
Limitato
Diffuso
Nascosto
Femmina
5. Secondo te, in provincia di Imperia, la violenza alle
donne è un fenomeno:
30
26 27
27
25
20
Maschio
15
10
5
Femmina
10
5
2
2
1
0
Inesistente
Limitato
Diffuso
Nascosto
6.Secondo te le principali azioni di violenza sono
compiute da:
6%
11%
Estranei
Conoscenti
22%
Familiari
61%
Altro..
7.Il problema della violenza alle donne dovrebbe
essere affrontato:
28
30
25
20
16
13
15
10
5
4
11
6
Maschio
Femmina
10
7
2
3
0
Tra le mura
domestiche
Tra
conoscenti
In centri
In Centri
privati
pubblici
specializzati specializzati
Altro..
8.Se dovessi subire una violenza a chi chiederesti
aiuto?
2%
5%
Familiare
8%
Amica/o
40%
18%
Conoscente
Insegnante
Forze dell'ordine
1%
Operatore esperto
conoscente
2%
24%
Altro..
9.Conosci la legge sulla violenza alle donne?
31%
Si
No
69%
10. Quali interventi vorresti che fossero attuati per
combatter la violenza sulle donne e i minori?
M.
Totale
complessivo
F.
%
Punizioni più severe
16
36
52
52%
Più sicurezza
15
20
35
35%
Maggior aiuto
1
4
5
5%
1
1
1%
1
1%
6%
Non c'è soluzione
Cura psicologica dell'aggressore
1
Più sicurezza e severità
2
4
6
35
65
100
Totale complessivo
Moda
Punizioni
più severe
10.Quali interventi vorresti che fossero attuati per combattere la
violenza sulle donne e i minori?
36
40
30
20
16
Maschio
15
Femmina
20
10
0
1
Punizioni più
severe
Più sicurezza
4
Maggior aiuto
1
1
Non c'è soluzione Cura psicologica
dell'aggressore
2
4
Più sicurezza e
severità
10.Quali interventi vorresti che fossero attuati per
combattere la violenza sulle donne?
1%
1%
Punizioni più severe
6%
Più sicurezza
5%
Maggior aiuto
52%
Non c'è soluzione
35%
Cura psicologica
dell'aggressore
Più sicurezza e severità
Il video è stato
realizzato da:
Giulia Emerigo
Il lavoro in power
point da:
Lorena Ramella
Hanno collaborato gli studenti di Euromath:
Coordinati dalla Prof.ssa Nicoletta Oreggia
Masuzzo Brigitte
Maffone Giulia
Tufo Valentina
Ghiglione Dino
Succi Valentina
Oda Ivan
Russo Riccardo
Mela Daniele
Saglietto Luca
Faggio Michele
Chieppa Jacopo
De Luca Fabio
Pressamariti Michela
Pellegrino Simone
Marvaldi Elena
Boi Gianluca
Gandolfi Matteo
Paolazzo Chiara
Parravicini Alex
Bottino Matteo
Garelli Luca
Rolando Sara
Fatnassi Aladino
Degola Federico
Cussigh Sharon
Firringa Andrea
Garibbo Marta
disegno di Bullano Simone
Gramondo Silvia
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