Le Indagini finanziarie e l`Archivio dei rapporti finanziari
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Le Indagini finanziarie e l`Archivio dei rapporti finanziari
CORRELAZIONI TRA ANTIRICICLAGGIO E INDAGINI FINANZIARIE IN CAMPO FISCALE CONVEGNO “ANTIRICICLAGGIO - IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2007” ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Taranto, 19 giugno 2012 Dott. Luigi Stefanucci – Direzione Centrale Accertamento Ambiti di contatto tra l’attività di controllo fiscale e la normativa antiriciclaggio 1) L’Agenzia, in quanto pubblica amministrazione è destinataria degli obblighi previsti dal decreto n. 231/2007 2) Utilizzabilità dei dati e delle informazioni registrate da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio anche per fini fiscali 3) Segnalazione da parte di altre autorità investigative di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie 4) Utilizzo delle banche dati e delle procedure dell’Agenzia da parte di enti terzi per investigazioni con finalità di antiriciclaggio e di contrasto al crimine organizzato 5) Utilizzo dei medesimi poteri per finalità fiscali e antiriciclaggio Obblighi antiriciclaggio per le P.A. (art. 10, comma 2, lettera g) Alle P.A. non si applicano gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II del decreto 231 Per la normativa antiriciclaggio si intendono Uffici della pubblica amministrazione “quelle amministrazioni "presso" le quali - per la natura delle attività esercitate - si possano "compiere operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo” (parere U.I.C. del 16/12/2002) Segnalazione di operazioni sospette all’U.I.F. Segnalazione di infrazioni al M.E.F. Segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell’articolo 41 COMMA 1, OGGETTO DELLE O.S. “…. sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.” COMMA 2 CRITERI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DELLE O.S. “Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.” COMMA 2 lettera c) INDICATORI DI ANOMALIA PER LE P.A. “per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), e per quelli indicati nell'articolo 14 con decreto del Ministro dell'interno” Segnalazione al MEF delle infrazioni amministrative rilevate ai sensi dell’art. 51 TIPOLOGIA DI INFRAZIONI – Art. 49 c. 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e articolo 50 Comma 1 Divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è “complessivamente” pari o superiore a 1.000 euro (cfr. Circolare MEF – DT- n. 2 del 2012) Comma 5 Emissione di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 1.000 euro senza recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità Segnalazione al MEF delle infrazioni amministrative rilevate ai sensi dell’art. 51 TIPOLOGIA DI INFRAZIONI – Art. 49 c. 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e articolo 50 (segue) Comma 6 Assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente non girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste italiane Comma 7 Assegni circolari, vaglia postali e cambiari emessi senza l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità Commi 12, 13 e 14 Divieto di saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore pari o superiore a 1.000 euro Articolo 50 Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia Segnalazione al MEF delle infrazioni amministrative rilevate ai sensi dell’art. 51 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DELLE INFRAZIONI (art. 51 comma 1) Al MEF entro 30 giorni dalla rilevazione: Ragionerie territoriali dello Stato individuate dall’all. 1 al decreto 17 novembre 2011 per procedimenti per infrazioni di valore superiore a 250.000 euro, ma composti da più rilievi, tutti inferiori o pari a 250.000 euro, e oblabili RTS indicate nell’allegato alla circolare n. 2/2012 del MEF per violazioni singole e non oblabili di valore superiore ad euro 250.000 (6 sedi territorialmente competenti) Segnalazione al MEF delle infrazioni amministrative rilevate ai sensi dell’art. 51 Esempi di operazioni a rischio di infrazione nel corso dell’attività di verifica: Pagamenti di fatture Pagamenti non contabilizzati Finanziamenti tra soci e società Trasferimenti infragruppo Distribuzione di utili da società a soci Emissione di obbligazioni Reati tributari e reato di riciclaggio Art. 648-bis c.p. “Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro o altra utilità, proveniente da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. Reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74/2000 Sono sempre delitti non colposi L’evasione deve essere attuata con modalità tali da generare flussi di denaro, suscettibili di essere trasferiti, scambiati o comunque oggetto di operazioni volte ad occultarne la natura delittuosa Reati tributari e reato di riciclaggio Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) Dichiarazione infedele (art. 4) Omessa dichiarazione (art. 5) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) Occultamento o distruzione dei documenti contabili (art. 10) Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis) Omesso versamento di IVA (art. 10-ter) Indebita compensazione (art. 10-quater) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11) Reati tributari e reato di riciclaggio Per i delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4, affinché possa ritenersi integrata la fattispecie del riciclaggio è necessario che l’azione del riciclatore perduri oltre il momento di presentazione della dichiarazione (o della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione per l’art. 5), a cui la legge riconduce il perfezionarsi delle fattispecie criminose Utilizzo dei dati e delle informazioni antiriciclaggio anche per fini fiscali Art. 36, comma 6 I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti Art. art. 51 comma 1, seconda parte (art. 12 d.l. n. 201/2011) Il MEF, rilevata l’infrazione ne dà notizia “immediatamente anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate.” Utilizzo dei dati e delle informazioni antiriciclaggio anche per fini fiscali Art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 “I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, penali, civili, amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l’inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l’eventuale documentazione atta a comprovarli.” Utilizzo dei dati e delle informazioni antiriciclaggio anche per fini fiscali Utilizzo per fini fiscali degli esiti delle indagini effettuate nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria Art. 33, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 “La Guardia di Finanza …. inoltre, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. Utilizzo dei dati e delle informazioni antiriciclaggio anche per fini fiscali Utilizzo per fini fiscali degli esiti delle indagini effettuate nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria Circolare 32/E del 2006 della Direzione Centrale Accertamento “in virtù del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità … in assenza della autorizzazione stessa ovvero in caso di incompetenza dello stesso organo inquirente, l’eventuale acquisizione dei dati, delle notizie e dei documenti da parte dell’organo di polizia non "tocca l'efficacia probatoria dei dati trasmessi", per cui l'ufficio procedente legittimamente deve porli ugualmente (c.d. principio di conservazione accertamento.” della prova) a fondamento del provvedimento di Utilizzo dei dati e delle informazioni antiriciclaggio anche per fini fiscali Utilizzo per fini fiscali degli esiti delle indagini effettuate nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria Circolare 32/E del 2006 della Direzione Centrale Accertamento “con riguardo alla valenza probatoria dei predetti elementi, che le procedure, amministrativa e penale, rimangono comunque distinte” (ordinanza della Corte Costituzionale n. 33 del 26 febbraio 2002) “nel caso in cui i dati delle indagini penali non siano di per sé sufficienti per l'adozione di un sostenibile accertamento, l’eventuale acquisizione degli ulteriori elementi presso gli intermediari finanziari necessita dell’attivazione dell’articolata procedura di cui ai numeri 7) e, quindi, propedeuticamente, dell’autorizzazione dell'organo sovraordinato.” Utilizzo dei dati e delle informazioni antiriciclaggio anche per fini fiscali La presunzione legale in materia di indagini finanziarie Versamenti Circolare 32/E del 2006 della Direzione Centrale Accertamento “per quanto riguarda la determinazione del reddito, il numero 2) del primo comma dell'articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede che i dati e gli elementi risultanti dai rapporti e dalle operazioni intercettati ai sensi del successivo numero 7) o rilevati secondo la particolare procedura di cui all'articolo "33, secondo e terzo comma, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”. Utilizzo dei dati e delle informazioni antiriciclaggio anche per fini fiscali La presunzione legale in materia di indagini finanziarie Versamenti Circolare 32/E del 2006 della Direzione Centrale Accertamento “Sotto altro profilo, stante l'espresso richiamo della norma alle ordinarie tipologie di accertamento si ritiene che l'operatività delle presunzioni in esame si estenda, almeno dal lato dei versamenti, alla generalità dei soggetti passivi e delle diverse categorie reddituali.” Utilizzo dei dati e delle informazioni antiriciclaggio anche per fini fiscali La presunzione legale in materia di indagini finanziarie Prelevamenti Circolare 32/E del 2006 della Direzione Centrale Accertamento “Analogamente, il medesimo numero 2) prevede che, alle "stesse condizioni" (mancata considerazione in dichiarazione e rilevanza fiscale), i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito di tali rapporti od operazioni e non risultanti dalle scritture contabili, nel caso in cui il soggetto controllato non ne indichi l'effettivo beneficiario, sono considerati ricavi o compensi e accertati in capo allo stesso soggetto.“ Utilizzo dei dati e delle informazioni antiriciclaggio anche per fini fiscali La presunzione legale in materia di indagini finanziarie Prelevamenti Circolare 32/E del 2006 della Direzione Centrale Accertamento “Evidentemente, la disposizione intende procedimentalizzare l'analisi, da parte dell'ufficio finanziario, della maggiore capacità di spesa non giustificata dal contribuente, e correlare tale maggiore capacità di spesa con le ulteriori operazioni attive effettuate presuntivamente "in nero". “Oltre a ciò, appare opportuno evidenziare che, stante il riferimento normativo alle scritture contabili, tale ultima disposizione trova applicazione solo nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle stesse scritture, e quindi solo nel caso in cui sia configurabile un'attività economica, anche di natura professionale.“ Utilizzo dei dati e delle informazioni antiriciclaggio anche per fini fiscali La presunzione legale in materia di indagini finanziarie Operazioni fuori conto Circolare 32/E del 2006 della Direzione Centrale Accertamento “nel nuovo contesto normativo, non solo i versamenti risultanti dai conti bancari ma anche quelli rilevati dai conti finanziari o da operazioni "fuori conto" si presumono come ricavi, compensi ovvero elementi positivi rappresentativi per le sole persone fisiche di altri elementi reddituali da porre a base delle rettifiche e degli accertamenti di tipo analitico, analitico-induttivo, induttivo e sintetico, laddove la locuzione "posto a base" va intesa come il riconoscimento legale dell'attitudine probatoria che tali movimentazioni assumono ai fini dell'efficacia presuntiva che l'organo procedente intende utilizzare per assolvere il proprio onere dimostrativo.“ Utilizzo dei dati e delle informazioni antiriciclaggio anche per fini fiscali La presunzione legale ai fini I.V.A. Circolare 32/E del 2006 della Direzione Centrale Accertamento “Con specifico riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la disciplina contenuta nell'art. 51, secondo comma, numero 2), del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che i dati in argomento, acquisiti sia secondo la procedura di cui al successivo numero 7) ... siano posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti agli articoli 54 e 55 del medesimo decreto, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto in dichiarazione o che gli stessi non si riferiscono a operazioni imponibili.“ “I versamenti non giustificati potranno essere contestati come operazioni imponibili, cessioni o prestazioni non contabilizzate, mentre i prelevamenti potranno essere valorizzati come acquisti in nero.“ Utilizzo dei dati e delle informazioni antiriciclaggio anche per fini fiscali Utilizzabilità ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti, dei dati e delle informazioni registrate nell’A.U.I. dai soggetti obbligati ai sensi dell’art. 36, comma 6 La relazione illustrativa del decreto ha precisato che l’utilizzo ai fini fiscali dei dati e delle informazioni registrati dai soggetti obbligati è accertamenti 600/1973 conforme tributari al principio previsto generale dall’art. 36 in del materia di D.p.r. n. Utilizzo delle banche dati e delle procedure dell’Agenzia per finalità antiriciclaggio e di contrasto al crimine organizzato Utilizzabilità delle informazioni contenute nella sezione speciale dell’anagrafe tributaria di cui al sesto comma dell’art. 7 del d.P.R. n. 605/1973 denominata “Archivio dei rapporti con operatori finanziari” per finalità diverse da quelle fiscali Utilizzabilità della procedura telematica prevista dall’articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per le richieste di informazioni rivolte a banche ed altri operatori finanziari anche per finalità diverse dal controllo fiscale Le comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari La norma istitutiva dell’Archivio è l’art. 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. In particolare: il comma 4 dell’articolo 37 è intervenuto a modificare l’art. 7, sesto comma, d.P.R. n. 605/73, disponendo a) La comunicazione dell’esistenza e natura dei rapporti finanziari b) La comunicazione dei dati anagrafici e codice fiscale dei titolari c) L’archiviazione in apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria La costituzione dell’Archivio Il quadro normativo di riferimento Lo stesso comma 4 ha introdotto nell’art. 7, undicesimo comma, d.P.R. n. 605/73, la previsione dell’utilizzabilità delle informazioni contenute nell’Archivio per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo nonché per finalità diverse da quelle fiscali da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento 4 agosto 2000, n. 269 vale a dire l’Autorità Giudiziaria ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria delegati, le Questure, l’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia (U.I.F.), la Direzione Investigativa Antimafia, il Nucleo Polizia Valutaria Guardia di Finanza La costituzione dell’Archivio Il quadro normativo di riferimento Il comma 5 dell’art. 37 del d.l. n. 223/2006 ha delegato ad un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione a) Delle modalità tecniche di comunicazione delle informazioni b) Dei termini per la comunicazione dei rapporti in essere al 1° gennaio 2005 c) Del termine di aggiornamento periodico delle informazioni Successivamente, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, ha stabilito a) Modalità e termini per la trasmissione della base dati iniziale b) Termini per gli aggiornamenti periodici – rapporti di nuova costituzione/rapporti cessati (cadenza mensile) c) Specifiche tecniche del formato dei dati e canale trasmissivo telematico d) Codifica dei rapporti oggetto di comunicazione La costituzione dell’Archivio L’articolo 63, comma 1 del decreto legislativo n. 231/2007 ha previsto la comunicazione di ulteriori informazioni: All’art. 7, sesto comma, d.P.R. n. 605/73 è stato inserito l’obbligo di comunicazione a) Dell’esistenza di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo (operazioni extraconto) b) Dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi (rapporti diversi da quelli in titolarità) L’art. 63 del decreto legislativo n. 231/2007 è stato attuato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 febbraio 2008, recante “Disposizioni integrative del provvedimento del 19 gennaio 2007” L'Archivio dei rapporti finanziari L’ambito soggettivo e oggettivo Nota metodologica Al fine di analizzare correttamente l’ambito operativo e la natura dell’Archivio occorre considerare che: a) Il legislatore ha inteso introdurre uno strumento finalizzato ad orientare le richieste di indagini finanziarie in ambito fiscale, espletate ai sensi degli articoli 32, primo comma, n. 7) d.P.R. n. 600/1973 e 51, secondo comma, n. 7) d.P.R. n. 633/1972 b) L’ambito soggettivo ed oggettivo converge pertanto con quello relativo alle indagini finanziarie telematiche c) L’Archivio è essenzialmente una banca dati di natura fiscale, localizzata in apposita sezione dell’Anagrafe tributaria L'Archivio dei rapporti finanziari L’ambito soggettivo e oggettivo Nota metodologica (segue) d) Rappresenta l’evoluzione dell’anagrafe dei conti e dei depositi istituita dall’art. 20, comma 4, della legge n. 413 del 1991 e rimasta inattuata e) L’ambito di operatività riguarda le attività di natura finanziaria rilevate da operatori finanziari residenti o non residenti con stabile organizzazione in Italia f) Sono oggetto di comunicazione anche i dati relativi alle filiali estere di operatori residenti (circolare n. 42/E del 2009), con riguardo ai soggetti residenti in Italia, condizione da accertare in base alle disposizioni in materia di pagamenti di interessi di cui all’art. 3 del d. lgs. n. 84/2005 L'Archivio dei rapporti finanziari L’ambito soggettivo Operatori finanziari obbligati alla comunicazione (art. 7, comma sesto, d.P.R. n. 605/1973) BANCHE POSTE ITALIANE SPA INTERMEDIARI FINANZIARI (106, 107, 113, 155 T.U.B.) IMPRESE DI INVESTIMENTO SICAV e SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO IMPRESE DI ASSICURAZIONE SOCIETÀ FIDUCIARIE OGNI ALTRO OPERATORE FINANZIARIO L'Archivio dei rapporti finanziari La struttura dell’Archivio LE INFORMAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE Dati anagrafici dei clienti (persone fisiche o giuridiche) nonché di eventuali cointestatari/contitolari e delegati Natura/tipo del rapporto intrattenuto Data di inizio/fine rapporto – Data di effettuazione dell’operazione Le comunicazioni riguardano i rapporti, le deleghe e le operazioni extraconto in essere alla data del 1° gennaio 2005 L'Archivio dei rapporti finanziari L’ambito oggettivo RAPPORTI CONTINUATIVI – CIRCOLARE N. 18/E DEL 2007 Dati anagrafici dei clienti (persone fisiche o giuridiche) nonché di eventuali cointestatari/contitolari a) Codice fiscale e dati anagrafici per i soggetti residenti b) Dati anagrafici per i non residenti sprovvisti di C.F. (art. 6, secondo comma, d.P.R. n. 605/1973), per rapporti accesi/estinti anteriormente al 30 maggio 2010 c) Segnalazione di cointestazione del rapporto L'Archivio dei rapporti finanziari L’ambito oggettivo RAPPORTI CONTINUATIVI – CIRCOLARE N. 18/E DEL 2007 Dati anagrafici dei clienti (persone fisiche o giuridiche) nonché di eventuali cointestatari/contitolari d) Segnalazione di delega o procura, sia ricevuta che conferita sul rapporto od occasionalmente in caso di operazioni extra-conto e) In ogni caso, per i soggetti titolari di partita IVA sia PF che PNF va sempre comunicato il codice fiscale e non la partita IVA qualora non coincidenti L'Archivio dei rapporti finanziari L’ambito oggettivo RAPPORTI CONTINUATIVI – CIRCOLARE N. 18/E DEL 2007 Natura/tipo del rapporto intrattenuto a) Per la definizione di rapporto continuativo la circolare n. 18/E citata richiama la circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006 in materia di indagini finanziarie (tutte le attività aventi carattere continuativo – con ciò intendendo un riferimento temporale congruo - esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest’ultimo un ‘complesso di scambio’ all’interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo) b) Rapporti (codificati come da tabella) esistenti al 1° gennaio 2005, anche se accesi anteriormente a tale data L'Archivio dei rapporti finanziari L’ambito oggettivo RAPPORTI CONTINUATIVI – CIRCOLARE N. 18/E DEL 2007 Natura/tipo del rapporto intrattenuto (Segue) c) Sono da segnalare anche i rapporti tra operatori finanziari, fatta eccezione per quelli di mera regolamentazione contabile d) Vanno segnalati i rapporti di cui al c.d. “scudo fiscale”, sia se riferiti ai precedenti – sempre che siano in essere al 1° gennaio 2005 – sia quelli destinati a raccogliere le attività finanziarie emerse ai sensi dell’art. 13-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (Circ. 52/2010 verifica dei presupposti per l’emersione) L'Archivio dei rapporti finanziari L’ambito oggettivo RAPPORTI CONTINUATIVI – CIRCOLARE N. 18/E DEL 2007 Natura/tipo del rapporto intrattenuto (Segue) e) Data di apertura e di cessazione dei rapporti f) La circolare n. 18/E del 4 aprile 2007 prevede una casistica particolare in relazione ai rapporti intrattenuti dalle SGR, SICAV, Holding, società di leasing, factoring, SPV (per le operazioni di securitization v. anche la risoluzione n. 110/2008) nonché una tabella esplicativa dei tipi di rapporto L'Archivio dei rapporti finanziari L’ambito oggettivo OPERAZIONI EXTRACONTO – CIRCOLARE N. 42/E DEL 2009 Dal 1°gennaio 2005 le operazioni fuori conto rilevate ai sensi della normativa antiriciclaggio presenti nell’A.U.I. (art. 2 comma 14-ter, decreto legge n. 203/2005) Dal 1°gennaio 2006 le operazioni fuori conto di qualsiasi importo (art. 7, comma sesto, d.P.R. n. 605/1973) Restano escluse, per espressa previsione normativa, le operazioni extraconto effettuate mediante bollettino di conto corrente postale, per un importo unitario inferiore a 1.500 euro (art. 7, sesto comma, d.P.R. n. 605/1973) L'Archivio dei rapporti finanziari L’ambito oggettivo OPERAZIONI EXTRACONTO – CIRCOLARE N. 42/E DEL 2009 a) Segnalazione nel corso dell’anno della prima operazione extraconto effettuata nell’anno di riferimento (punto 1.1 del provv. 29/2/2008) b) L’operazione è segnalata indicando i dati anagrafici e C.F. dell’esecutore (no importo dell’operazione) c) Per la definizione di operazione extraconto si fa riferimento alla circolare n. 32/E del 2006 in materia di indagini finanziarie (tutte quelle operazioni che vengono effettuate comunemente per cassa o, nell’accezione bancaria, allo “sportello”, prevalentemente bancario e postale, ma anche di altri intermediari finanziari, contro presentazione di denaro contante o assegni, senza transito in un qualsiasi rapporto.) nonché alla tabella allegato 1 al provvedimento del 12 novembre 2007 L'Archivio dei rapporti finanziari L’ambito oggettivo DELEGHE E PROCURE – CIRCOLARE N. 42/E DEL 2009 Oltre alle informazioni relative ai rapporti continuativi ed alle operazioni extra-conto, di cui si è detto, all’Archivio affluiscono anche quelle concernenti i soggetti che agiscono per conto o a nome di terzi. In tale ambito occupano uno spazio rilevante le procure e le deleghe ad operare, in nome o per conto del titolare, nell’ambito dei rapporti continuativi o ad effettuare le operazioni extra-conto (delegato occasionale). Analogamente ai rapporti, vanno segnalate le deleghe e le procure in essere al 1° gennaio 2005, anche se formalizzate anteriormente a tale data e relativi aggiornamenti mensili L'Archivio dei rapporti finanziari Da quanto esaminato in precedenza, emerge che: Nessun dato contenutistico relativo ai rapporti viene trasmesso all’Archivio, in particolare non sono comunicati a) Il numero del rapporto b) Il CAB c) Il saldo d) Le movimentazioni e gli altri elementi di dettaglio dei rapporti e) I dati anagrafici dei cointestatari, delegati e procuratori qualora presenti f) L’importo, per le operazioni extra-conto g) In ogni caso, i rapporti cessati ante 1° gennaio 2005 Ciò implica che dati, notizie, e documenti relativi ai rapporti, ai soggetti collegati e alle operazioni dovranno essere acquisiti dagli enti preposti presso l’operatore segnalato dall’Archivio secondo gli ordinari poteri previsti dalla normativa ad essi applicabile Le tipologie di rapporto comunicate Per le operazioni extraconto è stata introdotta una codificazione specifica, per cui attualmente la tabella dei rapporti risulta essere così composta (da ultima la tabella allegato 1 al provvedimento del 6 dicembre 2011) 1 Conto corrente 14 Contratti derivati su titoli 2 Conto deposito titoli e/o obbligazioni 15 Carte di credito e di debito 3 Conto deposito a risparmio 16 Garanzie 4 Rapporto fiduciario 17 Crediti 5 Gestione collettiva del risparmio 18 Finanziamenti 6 Gestione patrimoniale 19 Fondi pensione Certificati di deposito e buoni fruttiferi 20 Patto compensativo 7 Portafoglio 21 Finanziamenti in pool 8 9 Conto terzi individuale o globale 22 Partecipazioni 23 Prodotti finanziari delle assicurazioni 24 Acquisto/vendita oro e metalli preziosi 99 Altri rapporti diversi dai precedenti 98 Operazioni extraconto 10 Dopo incasso 11 Cessione indisponibile 12 Cassetta di sicurezza 13 Depositi chiusi L'Archivio dei rapporti finanziari I SOGGETTI LEGITTIMATI AD UTILIZZARE L’ARCHIVIO • Agenzia delle Entrate • Guardia di Finanza (art. 7, comma sesto e undicesimo, d.P.R. n. 605/1973) (art. 7, comma sesto e undicesimo, d.P.R. n. 605/1973) • Agenzia delle Dogane (art. 1, comma 5, lettera b), decreto legge n. 262/2006, in relazione ai poteri di cui all’art. 51, comma secondo, n. 7) del d.P.R. n. 633/1972, che autorizzano le Dogane all’utilizzo della procedura telematica delle indagini finanziarie di cui all’art. 32 del d.P.R. 600/1973) • Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (art. 15, comma 8- duodecies del dl n. 78/2009, che autorizzano l’AAMS all’utilizzo dei poteri di cui agli art. 51 e 52 del d.P.R. n. 633/1972) L’accesso all’Archivio da parte di tali enti avviene per il tramite della procedura telematica delle indagini finanziarie di cui al terzo comma dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 L'Archivio dei rapporti finanziari I SOGGETTI LEGITTIMATI AD UTILIZZARE L’ARCHIVIO • Autorità Giudiziaria e ufficiali di Polizia Giudiziaria delegati (art. 7, comma undicesimo, d.P.R. n. 605/1973 – art. 4, comma 2, lettera a), d.m. n. 269/2000) • Direzione Investigativa Antimafia (art. 7, comma undicesimo, d.P.R. n. 605/1973 – art. 4, comma 2, lettera c), d.m. n. 269/2000 - art. 8, comma 4, lettera a), d. lgs. n. 231/2007) • Comandante Nucleo Speciale di polizia valutaria della G. d. F. (art. 7, comma undicesimo, d.P.R. n. 605/1973 – art. 4, comma 2, lettera e), d.m. n. 269/2000 - art. 8, comma 4, lettera a), d. lgs. n. 231/2007) • Unità di Informazione Finanziaria – UIF (ex U.I.C.) (art. 7, comma undicesimo, d.P.R. n. 605/1973 – art. 4, comma 2, lettera b), d.m. n. 269/2000 - art. 6, comma 6, lettera e), d. lgs. n. 231/2007) • Commissione Nazionale per le Società e la Borsa comma 4, lettera e-bis) del decreto legislativo n. 58/1998) (art. 187-octies, L'Archivio dei rapporti finanziari I SOGGETTI LEGITTIMATI AD UTILIZZARE L’ARCHIVIO • Ministro dell’Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale del dipartimento di Pubblica Sicurezza, Questori (art. 7, comma undicesimo, d.P.R. n. 605/1973 – art. 4, comma 2, lettera c), d.m. n. 269/2000) • Equitalia S.p.a e Agenti della Riscossione (art. 7, comma undicesimo, d.P.R. n. 605/1973 - art. 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223) • Comuni e soggetti da essi autorizzati alla riscossione dei tributi (art. 83, comma 28 sexies, decreto legge n. 112/2008) WORKSHOP Le recenti modifiche alla struttura dell’Archivio LE INDAGINI FINANZIARIE E DELLA MAGISTRATURA: L’ARCHIVIO DEIliste RAPPORTI FINANZIARI E LA PROCEDURA TELEMATICA dei rapporti – Le selettive dei contribuenti Articolo 11 d. l. n. 201/2011 (emersione di base imponibile) 2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. WORKSHOP Le recenti modifiche alla struttura dell’Archivio LE INDAGINI FINANZIARIE E DELLA MAGISTRATURA: L’ARCHIVIO DEIliste RAPPORTI FINANZIARI E LA PROCEDURA TELEMATICA dei rapporti – Le selettive dei contribuenti Articolo 11 d. l. n. 201/2011 (emersione di base imponibile) 3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Le recenti modifiche alla struttura dell’Archivio dei rapporti – Le liste selettive dei contribuenti Articolo 11 d. l. n. 201/2011 (emersione di base imponibile) 4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto dall'Agenzia delle e del precedente entrate per comma 2 l'elaborazione sono con utilizzate procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. 5. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 36-undevicies è abrogato. Utilizzo della procedura telematica indagini LE INDAGINI FINANZIARIE E DELLA MAGISTRATURA: L’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI E LA PROCEDURA TELEMATICA finanziarie per finalità non fiscali WORKSHOP Articolo 11-bis decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie) 1. L’espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'archivio dei rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure già in uso presso le banche e gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l’Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo. Utilizzo dello stesso potere per finalità di controllo fiscale e antiriciclaggio La richiesta avente ad oggetto assegni e titoli rilasciati in forma libera Art. 49, comma 11, del Decreto Legislativo n. 231/2007 “I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell’articolo 234 del codice di procedura penale.” Utilizzo dello stesso potere per finalità di controllo fiscale e antiriciclaggio La richiesta avente ad oggetto assegni e titoli rilasciati in forma libera Provvedimento del 28 aprile 2008 Punto 3 - “A decorrere dal 30 aprile 2008, i soggetti di cui al punto 1 comunicano entro 30 giorni dal ricevimento delle apposite richieste da parte dei soggetti di cui al punto 2, i dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all’incasso.” Punto 4 – “La trasmissione dei dati viene effettuata in base alle regole tecniche e al sistema previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, …” [email protected] 0650543372