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Le Indagini finanziarie e l`Archivio dei rapporti finanziari

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Le Indagini finanziarie e l`Archivio dei rapporti finanziari
CORRELAZIONI TRA ANTIRICICLAGGIO
E INDAGINI FINANZIARIE IN CAMPO
FISCALE
CONVEGNO “ANTIRICICLAGGIO - IL DECRETO
LEGISLATIVO n. 231/2007”
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Taranto, 19 giugno 2012
Dott. Luigi Stefanucci – Direzione Centrale Accertamento
Ambiti di contatto tra l’attività di
controllo fiscale e la normativa
antiriciclaggio
1) L’Agenzia, in quanto pubblica amministrazione è destinataria
degli obblighi previsti dal decreto n. 231/2007
2) Utilizzabilità dei dati e delle informazioni registrate da parte
degli intermediari finanziari e degli altri soggetti destinatari
della normativa antiriciclaggio anche per fini fiscali
3) Segnalazione da parte di altre autorità investigative di fatti
che possono configurarsi come violazioni tributarie
4) Utilizzo delle banche dati e delle procedure dell’Agenzia da
parte
di
enti
terzi
per
investigazioni
con
finalità
di
antiriciclaggio e di contrasto al crimine organizzato
5) Utilizzo dei medesimi poteri per finalità fiscali e antiriciclaggio
Obblighi antiriciclaggio per le P.A. (art.
10, comma 2, lettera g)
 Alle P.A. non si applicano gli obblighi di identificazione e
registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II del decreto
231
 Per la normativa antiriciclaggio si intendono Uffici della
pubblica amministrazione “quelle amministrazioni "presso"
le quali - per la natura delle attività esercitate - si possano
"compiere
operazioni
che
comportano
trasmissione
o
movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo”
(parere U.I.C. del 16/12/2002)
 Segnalazione di operazioni sospette all’U.I.F.
 Segnalazione di infrazioni al M.E.F.
Segnalazione di operazioni sospette ai
sensi dell’articolo 41

COMMA 1, OGGETTO DELLE O.S. “…. sanno, sospettano o hanno motivi
ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute
o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.”

COMMA 2 CRITERI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DELLE O.S. “Il sospetto è
desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da
qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni
esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività
svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione
dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito
del conferimento di un incarico.”

COMMA 2 lettera c) INDICATORI DI ANOMALIA PER LE P.A. “per i
soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), e per quelli indicati
nell'articolo 14 con decreto del Ministro dell'interno”
Segnalazione al MEF delle infrazioni
amministrative rilevate ai sensi
dell’art. 51
TIPOLOGIA DI INFRAZIONI – Art. 49 c. 1, 5, 6, 7, 12, 13
e 14 e articolo 50

Comma 1 Divieto di trasferimento di denaro contante o di
libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al
portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo
tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche
frazionata, è “complessivamente” pari o superiore a 1.000 euro
(cfr. Circolare MEF – DT- n. 2 del 2012)

Comma 5 Emissione di assegni bancari e postali per importi pari
o superiori a 1.000 euro senza recare l’indicazione del nome o
della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilità
Segnalazione al MEF delle infrazioni
amministrative rilevate ai sensi
dell’art. 51
TIPOLOGIA DI INFRAZIONI – Art. 49 c. 1, 5, 6, 7, 12, 13
e 14 e articolo 50 (segue)

Comma 6
Assegni bancari e postali emessi all’ordine del
traente non girati unicamente per l’incasso a una banca o a
Poste italiane

Comma 7 Assegni circolari, vaglia postali e cambiari emessi
senza l’indicazione del nome o della ragione sociale del
beneficiario e la clausola di non trasferibilità

Commi 12, 13 e 14 Divieto di saldo dei libretti di deposito
bancari o postali al portatore pari o superiore a 1.000 euro

Articolo 50 Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con
intestazione fittizia
Segnalazione al MEF delle infrazioni
amministrative rilevate ai sensi
dell’art. 51
MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DELLE INFRAZIONI (art. 51
comma 1)
Al MEF entro 30 giorni dalla rilevazione:

Ragionerie territoriali dello Stato individuate dall’all. 1 al
decreto 17 novembre 2011 per procedimenti per infrazioni di
valore superiore a 250.000 euro, ma composti da più rilievi, tutti
inferiori o pari a 250.000 euro, e oblabili

RTS indicate nell’allegato alla circolare n. 2/2012 del MEF per
violazioni singole e non oblabili di valore superiore ad euro
250.000 (6 sedi territorialmente competenti)
Segnalazione al MEF delle infrazioni
amministrative rilevate ai sensi
dell’art. 51
Esempi di operazioni a rischio di infrazione nel corso
dell’attività di verifica:
 Pagamenti di fatture
 Pagamenti non contabilizzati
 Finanziamenti tra soci e società
 Trasferimenti infragruppo
 Distribuzione di utili da società a soci
 Emissione di obbligazioni
Reati tributari e reato di riciclaggio
Art. 648-bis c.p. “Chiunque, fuori dai casi di concorso nel
reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro o altra
utilità, proveniente da delitto non colposo, ovvero compie in
relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare
l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.
Reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74/2000

Sono sempre delitti non colposi

L’evasione deve essere attuata con modalità tali da
generare flussi di denaro, suscettibili di essere trasferiti,
scambiati o comunque oggetto di operazioni volte ad
occultarne la natura delittuosa
Reati tributari e reato di riciclaggio
 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri
documenti per operazioni inesistenti (art. 2)
 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)
 Dichiarazione infedele (art. 4)
 Omessa dichiarazione (art. 5)
 Emissione
di
fatture
o
altri
documenti
per
operazioni
inesistenti (art. 8)
 Occultamento o distruzione dei documenti contabili (art. 10)
 Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis)
 Omesso versamento di IVA (art. 10-ter)
 Indebita compensazione (art. 10-quater)
 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)
Reati tributari e reato di riciclaggio
 Per i delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4, affinché possa ritenersi
integrata la fattispecie del riciclaggio è necessario che
l’azione
del
riciclatore
perduri
oltre
il
momento
di
presentazione della dichiarazione (o della scadenza dei
termini per la presentazione della dichiarazione per l’art.
5), a cui la legge riconduce il perfezionarsi delle fattispecie
criminose
Utilizzo dei dati e delle informazioni
antiriciclaggio anche per fini fiscali
Art. 36, comma 6
 I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui
al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le
disposizioni vigenti
Art. art. 51 comma 1, seconda parte (art. 12 d.l. n. 201/2011)
 Il MEF, rilevata l’infrazione ne dà notizia “immediatamente
anche
alla
Guardia
di
finanza
la
quale,
ove
ravvisi
l'utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento,
ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate.”
Utilizzo dei dati e delle informazioni
antiriciclaggio anche per fini fiscali
Art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973
“I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività
ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, penali, civili,
amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria
che, a causa delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che
possono
configurarsi
come
violazioni
tributarie
devono
comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità
stabilite da leggi o norme regolamentari per l’inoltro della denuncia
penale, al comando della Guardia di Finanza competente in
relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l’eventuale
documentazione atta a comprovarli.”
Utilizzo dei dati e delle informazioni
antiriciclaggio anche per fini fiscali
Utilizzo per fini fiscali degli esiti delle indagini effettuate
nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria
Art. 33, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973
 “La Guardia di Finanza …. inoltre, previa autorizzazione
dell’autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in
deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale,
utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e
notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre
Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Utilizzo dei dati e delle informazioni
antiriciclaggio anche per fini fiscali
Utilizzo per fini fiscali degli esiti delle indagini effettuate
nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria
Circolare 32/E del 2006 della Direzione Centrale Accertamento
 “in
virtù
del
consolidato
orientamento
della
giurisprudenza
di
legittimità … in assenza della autorizzazione stessa ovvero in caso di
incompetenza dello stesso organo inquirente, l’eventuale acquisizione
dei dati, delle notizie e dei documenti da parte dell’organo di polizia
non "tocca l'efficacia probatoria dei dati trasmessi", per cui l'ufficio
procedente legittimamente deve porli ugualmente (c.d. principio di
conservazione
accertamento.”
della
prova)
a
fondamento
del
provvedimento
di
Utilizzo dei dati e delle informazioni
antiriciclaggio anche per fini fiscali
Utilizzo per fini fiscali degli esiti delle indagini effettuate
nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria
Circolare 32/E del 2006 della Direzione Centrale Accertamento
 “con riguardo alla valenza probatoria dei predetti elementi, che le
procedure, amministrativa e penale, rimangono comunque distinte”
(ordinanza della Corte Costituzionale n. 33 del 26 febbraio 2002)
 “nel caso in cui i dati delle indagini penali non siano di per sé sufficienti
per l'adozione di un sostenibile accertamento, l’eventuale acquisizione
degli ulteriori elementi presso gli intermediari finanziari necessita
dell’attivazione dell’articolata procedura di cui ai numeri 7) e, quindi,
propedeuticamente, dell’autorizzazione dell'organo sovraordinato.”
Utilizzo dei dati e delle informazioni
antiriciclaggio anche per fini fiscali
La presunzione legale in materia di indagini finanziarie
Versamenti
Circolare 32/E del 2006 della Direzione Centrale Accertamento
 “per quanto riguarda la determinazione del reddito, il numero 2) del
primo comma dell'articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede che i
dati e gli elementi risultanti dai rapporti e dalle operazioni intercettati
ai sensi del successivo numero 7) o rilevati secondo la particolare
procedura di cui all'articolo "33, secondo e terzo comma, sono posti a
base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e
41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la
determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno
rilevanza allo stesso fine”.
Utilizzo dei dati e delle informazioni
antiriciclaggio anche per fini fiscali
La presunzione legale in materia di indagini finanziarie
Versamenti
Circolare 32/E del 2006 della Direzione Centrale Accertamento
 “Sotto altro profilo, stante l'espresso richiamo della norma alle
ordinarie tipologie di accertamento si ritiene che l'operatività delle
presunzioni in esame si estenda, almeno dal lato dei versamenti, alla
generalità dei soggetti passivi e delle diverse categorie reddituali.”
Utilizzo dei dati e delle informazioni
antiriciclaggio anche per fini fiscali
La presunzione legale in materia di indagini finanziarie
Prelevamenti
Circolare 32/E del 2006 della Direzione Centrale Accertamento
 “Analogamente, il medesimo numero 2) prevede che, alle "stesse
condizioni"
(mancata
considerazione
in
dichiarazione
e
rilevanza
fiscale), i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito di tali rapporti
od operazioni e non risultanti dalle scritture contabili, nel caso in cui il
soggetto
controllato
non
ne
indichi
l'effettivo
beneficiario,
sono
considerati ricavi o compensi e accertati in capo allo stesso soggetto.“
Utilizzo dei dati e delle informazioni
antiriciclaggio anche per fini fiscali
La presunzione legale in materia di indagini finanziarie
Prelevamenti
Circolare 32/E del 2006 della Direzione Centrale Accertamento
 “Evidentemente, la disposizione intende procedimentalizzare l'analisi,
da parte dell'ufficio finanziario, della maggiore capacità di spesa non
giustificata dal contribuente, e correlare tale maggiore capacità di
spesa con le ulteriori operazioni attive effettuate presuntivamente "in
nero".
 “Oltre a ciò, appare opportuno evidenziare che, stante il riferimento
normativo
alle
scritture
contabili,
tale
ultima
disposizione
trova
applicazione solo nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle
stesse scritture, e quindi solo nel caso in cui sia configurabile
un'attività economica, anche di natura professionale.“
Utilizzo dei dati e delle informazioni
antiriciclaggio anche per fini fiscali
La presunzione legale in materia di indagini finanziarie
Operazioni fuori conto
Circolare 32/E del 2006 della Direzione Centrale Accertamento
 “nel nuovo contesto normativo, non solo i versamenti risultanti dai
conti bancari ma anche quelli rilevati dai conti finanziari o da
operazioni "fuori conto" si presumono come ricavi, compensi ovvero
elementi positivi rappresentativi per le sole persone fisiche di altri
elementi reddituali da porre a base delle rettifiche e degli accertamenti
di tipo analitico, analitico-induttivo, induttivo e sintetico, laddove la
locuzione "posto a base" va intesa come il riconoscimento legale
dell'attitudine probatoria che tali movimentazioni assumono ai fini
dell'efficacia presuntiva che l'organo procedente intende utilizzare per
assolvere il proprio onere dimostrativo.“
Utilizzo dei dati e delle informazioni
antiriciclaggio anche per fini fiscali
La presunzione legale ai fini I.V.A.
Circolare 32/E del 2006 della Direzione Centrale Accertamento
 “Con specifico riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la disciplina
contenuta nell'art. 51, secondo comma, numero 2), del D.P.R. n. 633
del 1972 prevede che i dati in argomento, acquisiti sia secondo la
procedura di cui al successivo numero 7) ... siano posti a base delle
rettifiche e degli accertamenti previsti agli articoli 54 e 55 del
medesimo decreto, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto
conto in dichiarazione o che gli stessi non si riferiscono a operazioni
imponibili.“
 “I
versamenti
non
giustificati
potranno
essere
contestati
come
operazioni imponibili, cessioni o prestazioni non contabilizzate, mentre
i prelevamenti potranno essere valorizzati come acquisti in nero.“
Utilizzo dei dati e delle informazioni
antiriciclaggio anche per fini fiscali
Utilizzabilità ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti, dei
dati e delle informazioni registrate nell’A.U.I. dai soggetti
obbligati ai sensi dell’art. 36, comma 6
La relazione illustrativa del decreto ha precisato che l’utilizzo ai
fini fiscali dei dati e delle informazioni registrati dai soggetti
obbligati
è
accertamenti
600/1973
conforme
tributari
al
principio
previsto
generale
dall’art.
36
in
del
materia
di
D.p.r.
n.
Utilizzo delle banche dati e delle procedure
dell’Agenzia per finalità antiriciclaggio e di
contrasto al crimine organizzato

Utilizzabilità delle informazioni contenute nella sezione
speciale dell’anagrafe tributaria di cui al sesto comma
dell’art. 7 del d.P.R. n. 605/1973 denominata “Archivio dei
rapporti con operatori finanziari” per finalità diverse da
quelle fiscali

Utilizzabilità della procedura telematica prevista dall’articolo
32,
terzo
comma,
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per le richieste di
informazioni rivolte a banche ed altri operatori finanziari
anche per finalità diverse dal controllo fiscale
Le comunicazioni all’Archivio dei
rapporti finanziari
La norma istitutiva dell’Archivio è l’art. 37 del decreto legge
4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.
In particolare:
 il comma 4 dell’articolo 37 è intervenuto a modificare
 l’art. 7, sesto comma, d.P.R. n. 605/73, disponendo
a) La comunicazione dell’esistenza e natura dei rapporti finanziari
b) La comunicazione dei dati anagrafici e codice fiscale dei titolari
c) L’archiviazione in apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria
La costituzione dell’Archivio
Il quadro normativo di riferimento
 Lo stesso comma 4 ha introdotto nell’art. 7, undicesimo
comma, d.P.R. n. 605/73, la previsione dell’utilizzabilità
delle informazioni contenute nell’Archivio per le attività connesse
alla riscossione mediante ruolo nonché per finalità diverse da
quelle fiscali da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,
lettere a), b), c) ed e), del regolamento 4 agosto 2000, n. 269
vale a dire l’Autorità Giudiziaria ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria
delegati, le Questure, l’Unità di Informazione Finanziaria presso
la Banca d’Italia (U.I.F.), la Direzione Investigativa Antimafia, il
Nucleo Polizia Valutaria Guardia di Finanza
La costituzione dell’Archivio
Il quadro normativo di riferimento
 Il comma 5 dell’art. 37 del d.l. n. 223/2006 ha delegato
 ad un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate la definizione
a) Delle modalità tecniche di comunicazione delle informazioni
b) Dei termini per la comunicazione dei rapporti in essere al 1°
gennaio 2005
c) Del termine di aggiornamento periodico delle informazioni
 Successivamente,
il
Provvedimento
del
Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, ha stabilito
a) Modalità e termini per la trasmissione della base dati iniziale
b) Termini per gli aggiornamenti periodici – rapporti di nuova
costituzione/rapporti cessati (cadenza mensile)
c) Specifiche tecniche del formato dei dati e canale trasmissivo
telematico
d) Codifica dei rapporti oggetto di comunicazione
La costituzione dell’Archivio
L’articolo 63, comma 1 del decreto legislativo n. 231/2007 ha
previsto la comunicazione di ulteriori informazioni:
 All’art. 7, sesto comma, d.P.R. n. 605/73 è stato inserito
l’obbligo di comunicazione
a) Dell’esistenza di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un
rapporto continuativo (operazioni extraconto)
b) Dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi
rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo
per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi (rapporti
diversi da quelli in titolarità)
 L’art. 63 del decreto legislativo n. 231/2007 è stato attuato dal
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29
febbraio 2008, recante “Disposizioni integrative del provvedimento
del 19 gennaio 2007”
L'Archivio dei rapporti finanziari
L’ambito soggettivo e oggettivo
Nota metodologica
Al fine di analizzare correttamente l’ambito operativo e la
natura dell’Archivio occorre considerare che:
a) Il legislatore ha inteso introdurre uno strumento finalizzato ad
orientare le richieste di indagini finanziarie in ambito fiscale,
espletate ai sensi degli articoli 32, primo comma, n. 7) d.P.R. n.
600/1973 e 51, secondo comma, n. 7) d.P.R. n. 633/1972
b) L’ambito soggettivo ed oggettivo converge pertanto con quello
relativo alle indagini finanziarie telematiche
c) L’Archivio è essenzialmente una banca dati di natura fiscale,
localizzata in apposita sezione dell’Anagrafe tributaria
L'Archivio dei rapporti finanziari
L’ambito soggettivo e oggettivo
Nota metodologica (segue)
d) Rappresenta l’evoluzione dell’anagrafe dei conti e dei depositi istituita
dall’art. 20, comma 4, della legge n. 413 del 1991 e rimasta inattuata
e) L’ambito di operatività riguarda le attività di natura finanziaria rilevate
da
operatori
finanziari
residenti
o
non
residenti
con
stabile
organizzazione in Italia
f) Sono oggetto di comunicazione anche i dati relativi alle filiali estere di
operatori residenti (circolare n. 42/E del 2009), con riguardo ai
soggetti residenti in Italia, condizione da accertare in base alle
disposizioni in materia di pagamenti di interessi di cui all’art. 3 del d.
lgs. n. 84/2005
L'Archivio dei rapporti finanziari
L’ambito soggettivo
Operatori finanziari obbligati alla comunicazione
(art. 7, comma sesto, d.P.R. n. 605/1973)
BANCHE
POSTE ITALIANE SPA
INTERMEDIARI FINANZIARI (106, 107, 113, 155 T.U.B.)
IMPRESE DI INVESTIMENTO
SICAV e SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
IMPRESE DI ASSICURAZIONE
SOCIETÀ FIDUCIARIE
OGNI ALTRO OPERATORE FINANZIARIO
L'Archivio dei rapporti finanziari
La struttura dell’Archivio
LE INFORMAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE
Dati anagrafici dei clienti (persone fisiche o giuridiche)
nonché di eventuali cointestatari/contitolari e delegati
Natura/tipo del rapporto intrattenuto
Data di inizio/fine rapporto – Data di effettuazione dell’operazione
Le comunicazioni riguardano i rapporti, le deleghe e le operazioni extraconto in
essere alla data del 1° gennaio 2005
L'Archivio dei rapporti finanziari
L’ambito oggettivo
RAPPORTI CONTINUATIVI – CIRCOLARE N. 18/E DEL 2007
Dati anagrafici dei clienti (persone fisiche o giuridiche)
nonché di eventuali cointestatari/contitolari
a) Codice fiscale e dati anagrafici per i soggetti residenti
b) Dati anagrafici per i non residenti sprovvisti di C.F. (art. 6,
secondo comma, d.P.R. n. 605/1973), per rapporti accesi/estinti
anteriormente al 30 maggio 2010
c) Segnalazione di cointestazione del rapporto
L'Archivio dei rapporti finanziari
L’ambito oggettivo
RAPPORTI CONTINUATIVI – CIRCOLARE N. 18/E DEL 2007
Dati anagrafici dei clienti (persone fisiche o giuridiche)
nonché di eventuali cointestatari/contitolari
d) Segnalazione di delega o procura, sia ricevuta che conferita sul
rapporto od occasionalmente in caso di operazioni extra-conto
e) In ogni caso, per i soggetti titolari di partita IVA sia PF che PNF
va sempre comunicato il codice fiscale e non la partita IVA
qualora non coincidenti
L'Archivio dei rapporti finanziari
L’ambito oggettivo
RAPPORTI CONTINUATIVI – CIRCOLARE N. 18/E DEL 2007
Natura/tipo del rapporto intrattenuto
a) Per la definizione di rapporto continuativo la circolare n. 18/E
citata richiama la circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006 in
materia di indagini finanziarie
(tutte le attività aventi carattere continuativo – con
ciò intendendo un riferimento temporale congruo - esercitabili dagli intermediari finanziari,
ovvero ai servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest’ultimo un ‘complesso
di scambio’ all’interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo)
b) Rapporti (codificati come da tabella) esistenti al 1° gennaio
2005, anche se accesi anteriormente a tale data
L'Archivio dei rapporti finanziari
L’ambito oggettivo
RAPPORTI CONTINUATIVI – CIRCOLARE N. 18/E DEL 2007
Natura/tipo del rapporto intrattenuto (Segue)
c) Sono da segnalare anche i rapporti tra operatori finanziari, fatta
eccezione per quelli di mera regolamentazione contabile
d) Vanno segnalati i rapporti di cui al c.d. “scudo fiscale”, sia se
riferiti ai precedenti – sempre che siano in essere al 1° gennaio
2005 – sia quelli destinati a raccogliere le attività finanziarie
emerse ai sensi dell’art. 13-bis del decreto legge 1 luglio 2009,
n. 78 (Circ. 52/2010 verifica dei presupposti per l’emersione)
L'Archivio dei rapporti finanziari
L’ambito oggettivo
RAPPORTI CONTINUATIVI – CIRCOLARE N. 18/E DEL 2007
Natura/tipo del rapporto intrattenuto (Segue)
e) Data di apertura e di cessazione dei rapporti
f) La circolare n. 18/E del 4 aprile 2007 prevede una casistica
particolare in relazione ai rapporti intrattenuti dalle SGR, SICAV,
Holding, società di leasing, factoring, SPV (per le operazioni di
securitization v. anche la risoluzione n. 110/2008) nonché una
tabella esplicativa dei tipi di rapporto
L'Archivio dei rapporti finanziari
L’ambito oggettivo
OPERAZIONI EXTRACONTO – CIRCOLARE N. 42/E DEL 2009
 Dal 1°gennaio 2005 le operazioni fuori conto rilevate ai sensi della
normativa antiriciclaggio presenti nell’A.U.I. (art. 2 comma 14-ter,
decreto legge n. 203/2005)
 Dal 1°gennaio 2006 le operazioni fuori conto di qualsiasi importo (art.
7, comma sesto, d.P.R. n. 605/1973)
 Restano escluse, per espressa previsione normativa, le operazioni
extraconto effettuate mediante bollettino di conto corrente postale, per
un importo unitario inferiore a 1.500 euro (art. 7, sesto comma, d.P.R.
n. 605/1973)
L'Archivio dei rapporti finanziari
L’ambito oggettivo
OPERAZIONI EXTRACONTO – CIRCOLARE N. 42/E DEL 2009
a) Segnalazione nel corso dell’anno della prima operazione extraconto
effettuata nell’anno di riferimento (punto 1.1 del provv. 29/2/2008)
b) L’operazione
è
segnalata
indicando
i
dati
anagrafici
e
C.F.
dell’esecutore (no importo dell’operazione)
c) Per la definizione di operazione extraconto si fa riferimento alla
circolare n. 32/E del 2006 in materia di indagini finanziarie
(tutte quelle
operazioni che vengono effettuate comunemente per cassa o, nell’accezione bancaria, allo “sportello”,
prevalentemente bancario e postale, ma anche di altri intermediari finanziari, contro presentazione di
denaro contante o assegni, senza transito
in un qualsiasi rapporto.)
nonché alla tabella
allegato 1 al provvedimento del 12 novembre 2007
L'Archivio dei rapporti finanziari
L’ambito oggettivo
DELEGHE E PROCURE – CIRCOLARE N. 42/E DEL 2009
 Oltre alle informazioni relative ai rapporti continuativi ed alle
operazioni extra-conto, di cui si è detto, all’Archivio affluiscono anche
quelle concernenti i soggetti che agiscono per conto o a nome di
terzi.
 In tale ambito occupano uno spazio rilevante le procure e le deleghe
ad operare, in nome o per conto del titolare, nell’ambito dei rapporti
continuativi o ad effettuare le operazioni extra-conto (delegato
occasionale).
 Analogamente ai rapporti, vanno segnalate le deleghe e le procure in
essere al 1° gennaio 2005, anche se formalizzate anteriormente a
tale data e relativi aggiornamenti mensili
L'Archivio dei rapporti finanziari
Da quanto esaminato in precedenza, emerge che:
 Nessun
dato
contenutistico
relativo
ai
rapporti
viene
trasmesso all’Archivio, in particolare non sono comunicati
a) Il numero del rapporto
b) Il CAB
c) Il saldo
d) Le movimentazioni e gli altri elementi di dettaglio dei rapporti
e) I dati anagrafici dei cointestatari, delegati e procuratori qualora presenti
f) L’importo, per le operazioni extra-conto
g) In ogni caso, i rapporti cessati ante 1° gennaio 2005
 Ciò implica che dati, notizie, e documenti relativi ai rapporti, ai
soggetti collegati e alle operazioni dovranno essere acquisiti dagli
enti preposti presso l’operatore segnalato dall’Archivio secondo gli
ordinari poteri previsti dalla normativa ad essi applicabile
Le tipologie di rapporto comunicate
Per le operazioni extraconto è stata introdotta una codificazione specifica, per cui attualmente la
tabella dei rapporti risulta essere così composta (da ultima la tabella allegato 1 al provvedimento
del 6 dicembre 2011)
1
Conto corrente
14
Contratti derivati su titoli
2
Conto deposito titoli e/o obbligazioni
15
Carte di credito e di debito
3
Conto deposito a risparmio
16
Garanzie
4
Rapporto fiduciario
17
Crediti
5
Gestione collettiva del risparmio
18
Finanziamenti
6
Gestione patrimoniale
19
Fondi pensione
Certificati di deposito e buoni fruttiferi
20
Patto compensativo
7
Portafoglio
21
Finanziamenti in pool
8
9
Conto terzi individuale o globale
22
Partecipazioni
23
Prodotti finanziari delle assicurazioni
24
Acquisto/vendita oro e metalli preziosi
99
Altri rapporti diversi dai precedenti
98
Operazioni extraconto
10
Dopo incasso
11
Cessione indisponibile
12
Cassetta di sicurezza
13
Depositi chiusi
L'Archivio dei rapporti finanziari
I SOGGETTI LEGITTIMATI AD UTILIZZARE L’ARCHIVIO
• Agenzia delle Entrate
• Guardia di Finanza
(art. 7, comma sesto e undicesimo, d.P.R. n. 605/1973)
(art. 7, comma sesto e undicesimo, d.P.R. n. 605/1973)
• Agenzia delle Dogane
(art. 1, comma 5, lettera b), decreto legge n. 262/2006, in
relazione ai poteri di cui all’art. 51, comma secondo, n. 7) del d.P.R. n. 633/1972, che
autorizzano le Dogane all’utilizzo della procedura telematica delle indagini finanziarie di cui
all’art. 32 del d.P.R. 600/1973)
• Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
(art. 15, comma 8-
duodecies del dl n. 78/2009, che autorizzano l’AAMS all’utilizzo dei poteri di cui agli art. 51 e
52 del d.P.R. n. 633/1972)
 L’accesso all’Archivio da parte di tali enti avviene per il
tramite della procedura telematica delle indagini finanziarie di
cui al terzo comma dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973
L'Archivio dei rapporti finanziari
I SOGGETTI LEGITTIMATI AD UTILIZZARE L’ARCHIVIO
• Autorità Giudiziaria e ufficiali di Polizia Giudiziaria delegati
(art. 7, comma undicesimo, d.P.R. n. 605/1973 – art. 4, comma 2, lettera a), d.m. n.
269/2000)
• Direzione Investigativa Antimafia
(art. 7, comma undicesimo, d.P.R. n.
605/1973 – art. 4, comma 2, lettera c), d.m. n. 269/2000 - art. 8, comma 4, lettera a), d. lgs.
n. 231/2007)
• Comandante Nucleo Speciale di polizia valutaria della G. d. F.
(art. 7, comma undicesimo, d.P.R. n. 605/1973 – art. 4, comma 2, lettera e), d.m. n.
269/2000 - art. 8, comma 4, lettera a), d. lgs. n. 231/2007)
• Unità di Informazione Finanziaria – UIF (ex U.I.C.)
(art. 7, comma
undicesimo, d.P.R. n. 605/1973 – art. 4, comma 2, lettera b), d.m. n. 269/2000 - art. 6,
comma 6, lettera e), d. lgs. n. 231/2007)
• Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
comma 4, lettera e-bis) del decreto legislativo n. 58/1998)
(art. 187-octies,
L'Archivio dei rapporti finanziari
I SOGGETTI LEGITTIMATI AD UTILIZZARE L’ARCHIVIO
• Ministro dell’Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale
del dipartimento di Pubblica Sicurezza, Questori
(art. 7, comma
undicesimo, d.P.R. n. 605/1973 – art. 4, comma 2, lettera c), d.m. n. 269/2000)
• Equitalia S.p.a e Agenti della Riscossione
(art. 7, comma undicesimo,
d.P.R. n. 605/1973 - art. 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223)
• Comuni e soggetti da essi autorizzati alla riscossione dei
tributi
(art. 83, comma 28 sexies, decreto legge n. 112/2008)
WORKSHOP
Le recenti modifiche
alla
struttura dell’Archivio
LE INDAGINI FINANZIARIE E DELLA MAGISTRATURA:
L’ARCHIVIO
DEIliste
RAPPORTI
FINANZIARI E LA
PROCEDURA
TELEMATICA
dei rapporti
– Le
selettive
dei
contribuenti
Articolo 11 d. l. n. 201/2011 (emersione di base imponibile)
2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono
obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le
movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti
rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle
operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati
comunicati
sono
archiviati
nell'apposita
sezione
dell'anagrafe
tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni.
WORKSHOP
Le recenti modifiche
alla
struttura dell’Archivio
LE INDAGINI FINANZIARIE E DELLA MAGISTRATURA:
L’ARCHIVIO
DEIliste
RAPPORTI
FINANZIARI E LA
PROCEDURA
TELEMATICA
dei rapporti
– Le
selettive
dei
contribuenti
Articolo 11 d. l. n. 201/2011 (emersione di base imponibile)
3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentiti le
associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la
protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della
comunicazione
di
cui
al
comma
2,
estendendo
l'obbligo
di
comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti
strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento
deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura
tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa
conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza
previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Le recenti modifiche alla struttura dell’Archivio
dei rapporti – Le liste selettive dei contribuenti
Articolo 11 d. l. n. 201/2011 (emersione di base imponibile)
4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del
predetto
decreto
dall'Agenzia
delle
e
del
precedente
entrate
per
comma
2
l'elaborazione
sono
con
utilizzate
procedure
centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del
Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di
contribuenti a maggior rischio di evasione.
5. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma
36-undevicies è abrogato.
Utilizzo della
procedura telematica indagini
LE INDAGINI FINANZIARIE E DELLA MAGISTRATURA:
L’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI E LA PROCEDURA TELEMATICA
finanziarie
per finalità non fiscali
WORKSHOP
Articolo 11-bis decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201
(Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di
acquisizione delle informazioni finanziarie)
1. L’espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di
informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte,
nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari,
sono effettuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'archivio
dei rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Le richieste
telematiche sono eseguite secondo le procedure già in uso presso le banche e gli
intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 32, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di
attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l’Agenzia delle entrate,
sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
Utilizzo dello stesso potere per finalità di
controllo fiscale e antiriciclaggio
La richiesta avente ad oggetto assegni e titoli rilasciati in
forma libera
Art. 49, comma 11, del Decreto Legislativo n. 231/2007
“I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all’articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della 1973, n. 605, e successive
modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati
identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati
moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano
richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera
nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di
trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati
medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell’articolo 234 del codice di
procedura penale.”
Utilizzo dello stesso potere per finalità di
controllo fiscale e antiriciclaggio
La richiesta avente ad oggetto assegni e titoli rilasciati in
forma libera
Provvedimento del 28 aprile 2008
 Punto 3 - “A decorrere dal 30 aprile 2008, i soggetti di cui al
punto 1 comunicano entro 30 giorni dal ricevimento delle
apposite richieste da parte dei soggetti di cui al punto 2, i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti ai quali
siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in
forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o
vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che
li abbiano presentati all’incasso.”

Punto 4 – “La trasmissione dei dati viene effettuata in base
alle regole tecniche e al sistema previsto dal provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005
e successive modifiche e integrazioni, …”

[email protected]

0650543372
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