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della struttura privata verso medici liberi professionisti

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della struttura privata verso medici liberi professionisti
LA RESPONSABILITA’ CIVILE
DEI SANITARI E DELLE
STRUTTURE
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
La responsabilità civile
professionale del sanitario
1) Medico convenzionato ASL
2) Medico dipendente di struttura pubblica
3) Medico dipendente di struttura privata
4) Medico libero professionista
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medico convenzionato ASL
Rapporto di “parasubordinazione” tra Azienda Sanitaria
Locale ed il medico (non è pubblico dipendente);
Medico convenzionato (medico di medicina generale, medico
specialista ambulatoriale, medico pediatra di libera scelta)
svolge la propria attività in autonomia e con responsabilità e
rischi propri (Cass. 07.11.1995 n. 11581) con conseguente
personale responsabilità (oltre che penale e disciplinare),
anche civile (contrattuale e/o extracontrattuale).
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medico convenzionato ASL
Discutibile se la P.A. può essere chiamata a
rispondere dei danni cagionati al paziente
(secondo la dottrina, visto che le
convenzioni e gli accordi collettivi prevedono
doveri di controllo, tuttavia, in certi casi si
configura una possibile responsabilità diretta
della ASL per culpa in vigilando)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medico convenzionato ASL
Obbligo di stipulare polizza a favore del medico a
carico della ASL: assicurazione per conto altrui
(vedi art. 29 del DPR 28.07.2000 n. 271: accordo
collettivo per i medici specialisti ambulatoriali)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medico dipendente di struttura
pubblica
L’attività svolta dal medico dipendente
pubblico (sia delle Aziende Sanitarie, di quelle
Ospedaliere, delle Istituzioni Universitarie che
delle istituzioni di ricerca scientifica) in favore
dei pazienti non costituisce esercizio di una
amministrazione pubblica, ma erogazione di
un servizio pubblico
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medico dipendente di struttura
pubblica
Nell'erogazione di questo servizio, si stabilisce
un rapporto giuridico di tipo pubblicistico tra il
privato, che ha un diritto soggettivo alla
prestazione in suo favore e la pubblica
amministrazione, che ha il corrispondente
dovere di adempiere
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Responsabilità del medico
dipendente di struttura ospedaliera
Due orientamenti sino alla fine degli anni ’90:
A.
Responsabilità solo extracontrattuale:
“Nel caso concreto si è nel campo della
responsabilità extracontrattuale, non essendo
stato concluso alcun contratto tra il medico
dipendente USSL ed il paziente in ordine alla
operazione chirurgica, mentre deve ritenersi
pacifico che il rapporto contrattuale è sorto tra
l’ente ospedaliero e lo stesso paziente” (Cass.
26.03.1990 n. 2428)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Responsabilità del medico
dipendente di struttura ospedaliera
B. Responsabilità anche di natura contrattuale:
“La responsabilità dell'ente ospedaliero, gestore di un
servizio pubblico sanitario, e del medico suo dipendente
per i danni subiti da un privato a causa della non diligente
esecuzione della prestazione medica, inserendosi
nell'ambito del rapporto giuridico pubblico (o privato) tra
l'ente gestore ed il privato che ha richiesto ed usufruito del
servizio, ha natura contrattuale di tipo professionale. Ne
consegue che la responsabilità diretta dell'ente e quella del
medico, inserito organicamente nella organizzazione del
servizio, sono disciplinate in via analogica dalle norme che
regolano la responsabilità in tema di prestazione
professionale medica in esecuzione di un contratto di opera
professionale” (Cass.27.05.1993 n. 5939 e Cass.
11.04.1995 n. 4152)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Responsabilità del medico
dipendente di struttura ospedaliera
Oggi, la responsabilità è anche di natura
contrattuale, sulla base del c.d. contatto sociale:
“L'obbligazione del medico dipendente dal servizio
sanitario per responsabilità professionale nei confronti
del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma
sul "contatto sociale" ha natura contrattuale”
Consegue che relativamente a tale responsabilità i
regimi della ripartizione dell'onere della prova, del
grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici
delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale
professionale”(Cass. Sez. 3^ 22.01.1999 n. 589)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medico dipendente di struttura
pubblica
La responsabilità del medico dipendente di
una struttura pubblica è analoga a quella del
professionista medico privato e dunque,
anche al medico dipendente pubblico
andranno applicate, analogicamente, le
norme dettate dal codice civile (art. 1218 e
2043 c.c.) onde regolare le responsabilità in
tema di prestazione professionale medica in
esecuzione
d'un
contratto
d'opera
professionale
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medico dipendente di struttura
pubblica
Non sono invece applicabili le norme previste
dagli artt. 22 e 23, D.P.R. 10.1.1957, n. 3, con
riguardo alla responsabilità degli impiegati civili
dello Stato per gli atti compiuti in violazione dei
diritti dei cittadini, che escludono l’azione diretta
della pretesa risarcitoria nei confronti del pubblico
impiegato in caso di colpa lieve
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medico dipendente di struttura
pubblica
In conclusione, nell’ipotesi di danni commessi dal
medico pubblico dipendente nell'esercizio di
prestazioni sanitarie, il paziente- danneggiato avrà
diritto di rivolgere la proprie pretese risarcitorie
nei confronti sia del medico che della struttura
ospedaliera pubblica dalla quale dipende, che ne
rispondono solidalmente, quale che sia lo stato
soggettivo del professionista (vedi Tribunale
Varese 10-16.02.2010 n. 16, Est. Buffone e, di
recente, Trib. Milano 15.12.2011 n. 15152 Est.
Presidente Sez. 5^ Migliaccio)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medico dipendente di struttura privata
La responsabilità civilistica per i danni commessi
nell’esercizio della propria attività, è analoga a quella del
professionista
privato
(sia
contrattuale
che
extracontrattuale)
Verso i pazienti-danneggiati, in sede civile, la
responsabilità sarà in solido con il proprio datore di
lavoro, ex art. 2049 c.c. (vedi Cass. 11.03.1998 n. 2678)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medico dipendente di struttura privata
Il datore di lavoro avrà peraltro diritto di
esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del
medico dipendente (con il limite degli accordi
collettivi)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medico libero professionista
L'attività libero-professionale del medico,
costituendo adempimento di un obbligo
contrattuale (contratto d'opera), è disciplinata
sia dalle norme generali in materia di contratti
(vedi artt. 1176 e 1375 c.c.), sia, più in
particolare, dagli artt. 2229-2238 c.c..
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medico libero professionista
Possibile
responsabilità
solidale
con
altri
professionisti o con struttura privata presso cui opera
senza alcun vincolo di subordinazione
In tali ipotesi il danneggiato potrà pretendere l'intero
risarcimento, ai sensi dell'art. 2055 c.c., da uno
qualsiasi dei corresponsabili dell'evento dannoso.
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medico libero professionista
Il medico può trovarsi esposto pertanto a due ulteriori
azioni:
- una, di regresso, da parte del coobbligato che
abbia risarcito il danneggiato per l'intero;
- oppure l'altra, di surrogazione, da parte
dell'assicuratore della responsabilità civile di uno dei
corresponsabili, che abbia risarcito il danneggiato (ex
artt. 1299 e 1916 c.c.)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
La responsabilità d’equipe
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
La responsabilità d’equipe
L’attività medico-chirurgica in equipe è
contraddistinta dalla partecipazione e
collaborazione tra loro di più medici e
sanitari, che interagiscono per il
raggiungimento di un obiettivo comune
(la tutela della salute del paziente)
Il modello di riferimento della medicina
moderna, d’altro canto, è rappresentato
proprio dalla medicina d’equipe
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
La responsabilità d’equipe
L’attività terapeutica, infatti, sempre più
raramente appare come la prestazione di un
singolo professionista. Nella maggior parte
dei casi essa è la risultante, sia sotto il
profilo diagnostico che terapeutico, di
un’opera di collaborazione e coordinamento
che denuncia la progressiva tendenza allo
specializzarsi dell’intervento medico, in
conseguenza
dell’ampliamento
delle
conoscenze scientifiche
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
La responsabilità d’equipe
Che tipo di responsabilità può configurarsi
qualora più persone, a titolo diverso,
forniscano una prestazione rivolta al
recupero psico-fisico del malato ?
Responsabilità
quella civile
penale
differente
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
da
La teoria dell’affidamento
Qualora la condotta posta in essere dal singolo
sanitario si sovrapponga a quella di altri soggetti, il
precetto concreto di diligenza a cui attenersi nel caso
concreto dovrà fare riferimento al c.d. principio
dell’affidamento, in base al quale ogni soggetto non
dovrà ritenersi obbligato a delineare il proprio
comportamento in funzione del rischio di condotte
colpose altrui, atteso che potrà sempre fare
affidamento, appunto, sul fatto che gli altri soggetti
agiscano nell’osservanza delle regole di diligenza
proprie (vedi M. Mantovani, Il principio di affidamento
nella teoria del reato colposo, Milano, 1997)
Limiti alla teoria dell’affidamento
L’affidamento deve peraltro contemperarsi con il
concorrente principio della salvaguardia degli
interessi del soggetto nei cui confronti opera la
posizione di garanzia del medico (e cioè il
paziente). Dunque:
1)
Nelle ipotesi in cui tra i membri del gruppo
esistano rapporti gerarchici, il c.d. capo
equipe, dotato di una posizione apicale e dunque
gerarchicamente sovraordinata rispetto agli altri,
ha un ben preciso dovere di sorveglianza
sull’operato dei suoi collaboratori
Limiti alla teoria dell’affidamento
2)
In tutte le ipotesi di èquipe, può verificarsi uno
stato di fatto, capace di invalidare
l’aspettativa
di
una
condotta
altrui
corrispondente ai doveri di diligenza,
prudenza e perizia, come nei casi in cui, a
cagione dell’altrui comportamento colposo, sia
già in atto una situazione pericolosa per un
paziente, oppure vi sia ragionevole motivo di
ritenere che essa possa realizzarsi, in ragione
delle reali contingenze di fatto che siano
riconoscibili o possano essere percepite
dall’agente (come ad esempio le condizioni di
salute non buone di un collega, la sua età
giovane, la sua inesperienza o la distrazione)
Limiti alla teoria dell’affidamento
In tutti questi casi le limitazioni al dovere di diligenza
connesse al principio dell’affidamento divengono non
più vigenti: a carico di ogni medico che avrà la cura
del paziente si avrà non solo l’obbligo di espletare
le proprie mansioni specifiche con diligenza e
perizia, ma anche quello di impedire e vanificare
l’altrui condotta contraria alle leges artis proprie
Nei casi di inefficace o inesatto adempimento di tali
doveri cautelari, si potrà configurare a carico del singolo
medico una eventuale responsabilità per le evenienze
lesive sopravvenute
Medicina d’èquipe di tipo orizzontale
(rapporti tra medici specialisti in discipline
diverse)
Equipe composta da medici aventi analoga
posizione gerarchica, ma differente qualifica
professionale, che svolgono la loro attività in
favore dello stesso paziente
Tutti i sanitari, ciascuno con la propria differente
specializzazione, si trovano in rapporto di
uguaglianza e svolgono le proprie mansioni in
maniera indipendente, nel rispetto delle leges artis
dello specifico settore di specializzazione, seppur
collaboranti tra loro verso un identico ed unico
obiettivo: la cura e la tutela del paziente
comune
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medicina d’èquipe di tipo orizzontale
(rapporti tra medici specialisti in discipline
diverse)
Ciascun sanitario è tenuto al rispetto degli obblighi che a
lui discendono dalla connessione di tutte le attività
realizzate in funzione dell’obiettivo comune
Ogni medico, peraltro, non potrà evitare di stimare
l’attività svolta dai suoi colleghi di equipe, sia pure
essendo afferente ad altre discipline specifiche, di
appurarne la conformità alle regole ed, eventualmente, di
porre riparo ad eventuali errori evidenti e rilevabili con il
supporto delle conoscenze comuni del professionista
medio
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medicina d’èquipe di tipo orizzontale
(rapporti tra medici specialisti in discipline
diverse)
In tema di colpa professionale: “nel caso di équipes chirurgiche,
ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e di
prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad
osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di
tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che
ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare
l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia
pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la
correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo
che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che
siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed
emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze
scientifiche del professionista medio (Cass. 2/3/2004 n.
24036) (Cass. Pen. 06.04.2005 n. 22579; in senso conforme
Cass. Pen. 24.01.2005 n. 18548)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medicina d’èquipe di tipo orizzontale
(rapporti tra medici specialisti in discipline
diverse)
Il principio dell’affidamento viene così definito
come c.d. relativo o temperato, facendo coincidere
la necessità primaria di salvaguardia della vita e
dell’integrità psico-fisica del paziente con quella della
personalità della responsabilità penale
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti
tra sanitari di tipo gerarchico)
Nelle ipotesi in cui tra più medici e sanitari, tutti concorrenti al
trattamento terapeutico di gruppo, intercorrano rapporti di tipo
gerarchico, la dottrina più recente ha sostenuto che nei
confronti di coloro che si trovano in posizione di vertice,
avendo la direzione e il potere di coordinamento
dell’attività medica dei propri assistenti, esiste un vero e
proprio obbligo di controllo dell’operato altrui (cfr. F.
MANTOVANI, Diritto penale, cit., 353; FIANDACA-MUSCO,
Diritto penale, cit., 499; MAZZACUVA, Problemi attuali in
materia di responsabilità penale del sanitario, cit., 412;
BELFIORE, Profili penali dell’attività medico-chirurgica in
equipe, cit., 297)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti
tra sanitari di tipo gerarchico)
Il capo dell’equipe, oltre a dovere attuare con
cura, diligenza e perizia le funzioni specifiche a
lui spettanti, deve altresì coordinare l’attività dei
propri collaboratori e verificare la correttezza
nell’esecuzione dei compiti loro affidati
Il principio dell’affidamento, pertanto, nei
confronti del sanitario che occupa posizioni di
vertice,
dovrà
ritenersi
parzialmente
attenuato, seppure non completamente eluso
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti
tra sanitari di tipo gerarchico)
Il dovere di controllo e coordinamento, tuttavia, non dovrà
essere inteso in senso continuo e costante, ma determinato
in maniera tale da non annullare la divisione delle mansioni
tra i vari sanitari
L’esasperazione di tale potere di controllo rischia di
tramutarsi in un obbligo, spinto alle estreme conseguenze,
di evitare il prodursi di ogni evento dannoso, allargando
oltre misura gli ambiti della responsabilità, considerando il
medico c.d. capo equipe comunque e sempre responsabile
per ogni evento lesivo conseguente ad interventi medicochirurgici nei quali abbia preso parte dirigendo le varie
attività
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti
tra sanitari di tipo gerarchico): il primario
Secondo le pronunce dei giudici di legittimità, il primario,
essendo titolare di un generico obbligo di garanzia nei
confronti dei pazienti, è ritenuto responsabile per gli
eventi lesivi determinati dalle condotte poste in essere dai
componenti del suo reparto
Assai spesso, pertanto, si ritrovano nella prassi
giurisprudenziale affermazioni di responsabilità del
primario per omesso o inadeguato esercizio dell’obbligo di
direzione e controllo dell’operato dei suoi sottoposti
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti
tra sanitari di tipo gerarchico): il primario
In un caso di omicidio colposo in seguito ad un sinistro stradale
(versamento pleurico non identificato), ad esempio, la Corte ha
optato non soltanto per la responsabilità dei sanitari facenti
parte dell’equipe medica, per non essere riusciti ad identificare
in maniera compiuta la sintomatologia del paziente, omettendo
in tal modo di porre in essere i rimedi più elementari e
necessari, facenti parte del patrimonio cognitivo di qualsiasi
medico anche non specialistico, ma anche del primario il quale
non aveva adottato le necessarie funzioni di indirizzo, verifica e
direzione dell’attività dei suoi subalterni, per l’esecuzione delle
migliori e più opportune scelte terapeutiche del caso (Cass.
Pen. 11.11.1994)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti
tra sanitari di tipo gerarchico): il primario
Il primario ospedaliero: “che ai sensi del DPR 27.03.1969 n. 128
art. 7 ha la responsabilità dei malati della divisione e il connesso
obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici, che gli aiuti e
gli assistenti devono seguire, deve avere puntuale conoscenza
delle situazioni cliniche che riguardano i degenti nonché delle
iniziative intraprese dagli altri medici cui il paziente sia stato
affidato, a prescindere dalle modalità di acquisizione di tale
conoscenza (con visita diretta o dagli altri operatori) e
indipendentemente dalla responsabilità di questi ultimi, e tanto
allo scopo di vigilare sulla esatta impostazione ed esecuzione
delle terapie, di prevenire errori e di adottare tempestivamente i
provvedimenti richiesti da eventuali emergenze” (Cass. Civ.
29.11.2010 n. 24144; in senso conforme Cass. 30.06.2005 n.
13979)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti
tra sanitari di tipo gerarchico): il primario
Nel caso di specie conferma della condanna di un primario del
reparto di ostetricia e ginecologia, in solido con la struttura ed il
suo assistente (medico di fiducia della paziente), per danni
cagionati ad una partoriente durante un parto cesareo,
nonostante che lui non fosse presente non solo al parto ma
neppure al momento del ricovero, né aveva saputo delle
complicanze intervenute. In realtà il primario avrebbe dovuto,
in via preventiva, emanare direttive appropriate in ordine
alle situazioni in cui era necessario ricorrere al taglio
cesareo e comunque vigilare sull’attività dei propri
subordinati, prima, durante e dopo il parto, assumendo
specifiche informazioni su ogni caso presente in reparto e
controllando la congruità delle terapie praticate (Cass. Civ.
29.11.2010 n. 24144; in senso conforme Cass. 30.06.2005 n.
13979)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti
tra sanitari di tipo gerarchico): il primario
Il primario capo dell’equipe operatoria è responsabile
anche nella fase post-operatoria, in quanto titolare di
“un’ampia posizione di garanzia nei confronti del paziente”,
che ha il dovere di controllare e seguire direttamente anche
per interposta persona (Cass. Pen. 12.02.2010 n. 20584; in
senso conforme Cass. Pen. 01.12.2004 n. 9739 e Cass.
Pen. 08.02.2005 n. 12275).
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti
tra sanitari di tipo gerarchico): il primario
Né può parlarsi del “principio di affidamento” in quanto
il primario non può addurre a propria discolpa che al
reparto erano assegnati altri medici o che il suo
intervento è dovuto solo in caso di particolari difficoltà
o complicazioni, perché: “il medico appartenente alla
posizione apicale ha il potere di impartire istruzioni e
direttive in ordine alle cure e di verificarne l’attuazione”
(Cass. Pen. 12.02.2010 n. 20584)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti
tra sanitari di tipo gerarchico): l’aiuto
La giurisprudenza è particolarmente rigorosa
La responsabilità è stata affermata anche in un
caso in cui l'omissione da parte di questi era
dovuta proprio ad un ordine del primario, che lo
aveva destinato ad altre mansioni
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti
tra sanitari di tipo gerarchico): l’aiuto
In una situazione di potenziale conflitto tra la disposizione
data dal primario al suo aiuto e gli obblighi di assistenza di
quest'ultimo verso il paziente, l'ordine del primario non
può valere, di per sé, a liberare l'aiuto dai suddetti
obblighi e, così, ad escluderne la colpa. Infatti, se pure
l'aiuto è soggetto al potere organizzativo del primario, egli
deve comunque curarsi di: “rendere compatibili i due suoi
diversi doveri, non solo rappresentando al primario, prima
ancora del ricovero, la necessità in cui si sarebbe potuto
venire a trovare, di prestare assistenza alla partoriente,
ma anche esponendogli, dopo il ricovero, la necessità di
non allontanarsi dal reparto per incombenze che gli
impedissero di seguire l'evolversi del parto a lui affidato”
(Cass. Civ. 13.03.1998 n. 2750)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti tra
sanitari di tipo gerarchico): l’assistente
Gli assistenti ospedalieri, seppur diretti collaboratori dei
sanitari di grado superiore (e quindi in posizione di
subordinazione), non devono attenersi ad un “pedissequo e
acritico atteggiamento di sudditanza verso gli altri sanitari”,
dato che qualora nelle opzioni di diagnosi o terapia
effettuate dai loro superiori riconoscano elementi di
sospetto, o li possano comunque percepire con l’uso
dell’ordinaria diligenza e perizia, devono per ciò
ritenersi obbligati a segnalare tali sospetti ed
eventualmente manifestare il proprio dissenso.
Solamente qualora il superiore gerarchico ritenga di non
approvare l’atteggiamento così manifestato dal sanitario di
grado inferiore, quest’ultimo potrà considerarsi esentato da
eventuali responsabilità (Cass. pen., Sez. IV, 28.06.1996,
n. 7363 e Cass. pen., Sez. IV, 19.12.2000, n. 173)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti
tra sanitari di tipo gerarchico): l’assistente
In sede civilistica, è stato ribadito che: “La
distribuzione dei compiti tra medico in posizione
apicale e medico in posizione intermedia - quale si
desume dagli artt. 7 del D.P.R. n. 128 del 1969 e
63 del D.P.R. n. 761 del 1979 - non esclude che il
secondo sia tenuto ad un comportamento
improntato a perizia e diligenza, sicché, di fronte a
scelte del primario che debbono apparirgli
improprie, egli è tenuto a manifestare le proprie
diverse valutazioni e, se necessario, il proprio
motivato dissenso” (Cass. civ., Sez. III,
27.02.2004, n. 4013)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti
tra sanitari di tipo gerarchico): l’assistente
Nel caso di ordine manifestamente erroneo,
l'assistente (o comunque il sottoposto) deve
astenersi dall'eseguirlo, ritrovandosi altrimenti in
colpa se lo esegue.
Nel caso di ordine astrattamente non erroneo, ma
inopportuno o dannoso per il caso concreto,
l'assistente non può astenersi dall'eseguirlo, ma ha
il solo obbligo, se vuole andare esente da
responsabilità, di manifestare, anche oralmente,
il proprio dissenso (vedi Cass. Civ. 10.05.2001
n. 6502)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE 21.05.2012 N. 8023
ASSISTENTI ED AIUTI
Amputazione di gamba destra a seguito di ricovero
conseguente ad incidente stradale.
Il
paziente
avrebbe
dovuto
essere
trasferito
immediatamente in luogo attrezzato per un’indagine
arteriografica e per un conseguente intervento di chirurgia
vascolare.
Condanna di assistente ed aiuto.
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE 21.05.2012 N. 8023
Suprema Corte conferma la statuizione di secondo
grado.
L'assistente ospedaliero è responsabile: “sia perché
non può ritenersi un mero esecutore delle disposizioni
del primario, sia perchè comunque la sua
responsabilità è ricollegata dal giudice di merito al
contatto sociale, rispetto al quale è irrilevante la
qualifica del sanitario”.
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE 21.05.2012 N. 8023
Considerato che: “l’aiuto sostituiva il primario
assente, non può evidentemente giovargli la
circostanza che il reparto a lui affidato fosse
organizzato in modo tale che egli ebbe ad avere
notizia del ricovero del sig. …. a distanza di molte ore
dalla lesione (avvenuta intorno alle (OMISSIS)) e cioè
solo
la
mattina
del
(OMISSIS),
essendo
evidentemente tale organizzazione a lui riferibile”.
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti tra
sanitari di tipo gerarchico): lo specializzando
Il concreto e personale espletamento di attività operatoria da
parte dello specializzando comporta pur sempre l'assunzione
diretta anche da parte sua della posizione di garanzia nei
confronti del paziente, condivisa con quella che fa capo a chi
le direttive impartisce (secondo i rispettivi ambiti di pertinenza
ed incidenza), sicché: “anche su di lui incombe l'obbligo
dell'osservanza delle leges artis, che hanno per fine la
prevenzione del rischio non consentito ovvero dell'aumento
del rischio, con la conseguenza che non lo esime da
responsabilità la passiva acquiescenza alla direttiva data ove
non si appalesi appropriata, avendo egli al contrario l'obbligo
di astenersi dal direttamente operare” (Cass. pen., Sez. IV,
20.01.2004, n. 32901)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti
tra sanitari di tipo gerarchico): l’infermiere
Anche gli infermieri sono stati riconosciuti penalmente responsabili in
concorso con i medici: “Gli operatori di una struttura sanitaria,
medici e paramedici, sono tutti "ex lege" portatori di una
posizione di garanzia, espressione dell'obbligo di solidarietà
costituzionalmente imposto ex art. 2 e 32 cost, nei confronti dei
pazienti, la cui salute devono tutelare contro qualsivoglia pericolo
che ne minacci l'integrità; l'obbligo di protezione perdura per l'intero
tempo del turno di lavoro e, laddove si tratti di un compito facilmente
eseguibile nel giro di pochi secondi, non è delegabile ad altri.
(Fattispecie in cui è stato escluso che fosse giustificato il
comportamento di un infermiere che, in prossimità della fine del
turno di lavoro, delegava un collega per eseguire l'ordine impartitogli
da un medico di chiamare un altro medico, ordine facilmente e
rapidamente eseguibile attraverso un citofono)” (Cass. pen., Sez. IV,
13.09.2000, n. 9638; in senso conforme Cass. Pen. 12.02.2010 n.
20584)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medicina d’equipe
In giurisprudenza, si sta affermando un nuovo principio,
e cioè quello secondo cui, l’obbligo di solidarietà
costituzionale imposto dagli artt. 2 e 32 della
Costituzione, nei confronti dei pazienti, rende tutti gli
operatori di una struttura sanitaria, medici e
paramedici, titolari di una posizione di garanzia che
li obbliga a tutelare la salute dei pazienti contro
qualsiasi pericolo per l’intero tempo del turno di
lavoro indipendentemente dal fatto che siano stati
rispettati il proprio turno di lavoro e le regole che
presiedono agli obblighi contrattuali (vedi Cass. Pen.,
Sez. IV, 01.12.2004, n. 9739)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
Medicina d’equipe in ambito civilistico:
falso problema
Nell’ambito della responsabilità civile
nozione della responsabilità solidale
sussiste
la
Una volta accertata la responsabilità penale dei singoli
componenti l’equipe, questi sono tenuti, ex art. 2055
c.c., a risarcire i danni provocati al paziente in
solido tra loro (ciò comporta che ciascun responsabile
sarà obbligato al risarcimento dell’intero danno, con
diritto di rivolgersi, dopo aver soddisfatto la pretesa del
danneggiato, verso gli altri corresponsabili, per ripetere
da costoro la parte del risarcimento ad essi spettante)
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Medicina d’equipe in ambito civilistico:
falso problema
Alla responsabilità personale diretta degli autori
del fatto dannoso (ossia di coloro che con il loro
operato hanno concorso a provocare il danno), si
aggiunge la responsabilità indiretta ed oggettiva
del soggetto civilmente responsabile, e cioè
dell’ospedale o della casa di cura che ha erogato
la cura, in base agli artt. 1228, 2049 e 2232 c.c.
(per la responsabilità della casa di cura dovuta a
componenti di equipe non citati in giudizio vedi
Cass. Civ. 01.02.2011 n. 2334)
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La responsabilità delle
strutture
STUDIO LEGALE
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La responsabilità della
struttura:
• Struttura sanitaria pubblica
• Struttura sanitaria privata accreditata
• Struttura sanitaria privata
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La responsabilità della struttura
pubblica
Le strutture pubbliche sono responsabili,
sia
contrattualmente
che
extracontrattualmente,
dei
danni
provocati ai pazienti che si sono a loro
rivolti.
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La responsabilità della struttura
pubblica
L’accettazione di un paziente in una
struttura pubblica, ai fini del ricovero o di
una visita ambulatoriale, comporta la
conclusione di un contratto, con
conseguente responsabilità ex artt. 1218 e
1228 c.c.
Principio pacifico a partire dalla fine degli
anni ’70 (Cass. 21.12.1978 n. 6141)
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La responsabilità della struttura
pubblica
Il c.d. contratto atipico di “spedalità” o di
“assistenza sanitaria” che comprende una serie di
prestazioni delle strutture (diagnosi e cura,
somministrazione di medicine, disponibilità di
personale medico ed ausiliario nonché di
attrezzature per la cura, ecc.).
Contratto sinallagmatico a contenuto complesso
(vedi Cass. 04.08.1987 n. 6707)
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La responsabilità della struttura
pubblica
Due profili di responsabilità (vedi Cass.
13.04.2007 n. 8826):
- A) per deficit organizzativi e gestionali
(per fatti propri) ex art. 1218 c.c.
Ad esempio: apparecchiature carenti o
insufficienti;
inadeguata
asepsi
degli
ambienti; mancata custodia o sorveglienza
del paziente; somministrazione preparati
difettosi o nocivi; utilizzo prodotti difettosi,
ecc.
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La responsabilità della struttura
pubblica
- A) per deficit organizzativi e gestionali
(per fatti propri) ex art. 1218 c.c.
Vedi Trib. Milano Sez. 5^ Dott.ssa Brena
10.12.2011 n. 15147 ove è stata condannata
la struttura per complicanza dovuta ad
infezione nosocomiale con rigetto di
domanda proposta nei confronti del singolo
medico
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La responsabilità della struttura
pubblica
- A) per deficit organizzativi e gestionali (per fatti propri) ex
art. 1218 c.c.
Se è vero che sussiste il principio della c.d.
“oggettivizzazione” della responsabilità della struttura
sanitaria anche in mancanza della responsabilità del
medico, tuttavia, è altrettanto vero che tale principio
necessita nel singolo caso concreto di “precise analitiche e
soprattutto tempestive specificazioni fattuali in particolare
della relazione eziologica tra la condotta dell’ente
“indipendente” da quella del sanitario ed evento di danno”
(Cass. 02.04.2009 n. 7996. Domanda respinta contro la
struttura perché impostata su responsabilità dei sanitari per
mancata diagnosi).
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
La responsabilità della struttura
pubblica
- A) per deficit organizzativi e gestionali (per fatti propri) ex
art. 1218 c.c.
In pratica, laddove si chieda l’accertamento della
responsabilità della struttura sanitaria anche in mancanza
della responsabilità del medico è necessario allegare agli
atti specifici addebiti che siano in rapporto eziologico con i
danni lamentati: “E’ infatti configurabile una responsabilità
autonoma e diretta della struttura ospedaliera ove il danno
subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una
inadempienza delle obbligazioni ad essa facenti carico,
anche in vista di eventuali complicazioni ed emergenze”
(Cass. 11.05.2009 n. 10743)
STUDIO LEGALE
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La responsabilità della struttura
pubblica
- B) per inadempimenti (ivi compresa la
mancata acquisizione del consenso
informato) imputabili ai medici e/o
comunque al personale sanitario ecc.
ex art. 1228 c.c.
STUDIO LEGALE
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La responsabilità della struttura
pubblica
E’ irrilevante chi abbia effettivamente
esercitato l’attività medica all’interno della
struttura: dipendente e/o collaboratore.
La struttura pubblica risponde verso il
cittadino-paziente anche dell’operato dei
medici in regime di libera-professione
intra-muraria (intra-moenia). Vedi Trib.
Torino 08.05.2003 n. 3816
STUDIO LEGALE
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CASSAZIONE 03.02.2012 N. 1620
Bambino che in conseguenza di parto nasce
con gravi lesioni personali (encefalopatia
conseguente ad ipossia).
Il Tribunale e la Corte d’Appello respingono la
domanda risarcitoria dei genitori in quanto la
causa del danno individuata in evento ipossico
acuto perinatale.
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE 03.02.2012 N. 1620
Decisione di secondo grado cassata.
Considerate le divergenti conclusioni delle
due consulenze tecniche svolte: “l’Ospedale
non ha fornito la prova di cui all’art. 1218
c.c.”
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE 03.02.2012 N. 1620
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., SSUU 11
gennaio 2008 n. 577) hanno precisato che la
responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul
"contatto sociale", ha natura contrattuale.
Ne consegue che, in virtù del contratto, la struttura
deve fornire al paziente una prestazione assai
articolata, definita genericamente di "assistenza
sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla
prestazione principale medica, anche una serie di
obblighi c.d. di protezione ed accessori.
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE 03.02.2012 N. 1620
Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un
autonomo
contratto
(di
spedalità),
la
sua
responsabilità per inadempimento si muove sulle linee
tracciate dall'art. 1218 cod. civ., e, per quanto
concerne le prestazioni mediche che essa svolge per
il tramite dei medici propri ausiliari, l'individuazione del
fondamento
di
responsabilità
dell'ente
nell'inadempimento di obblighi propri della struttura
consente quindi di abbandonare il richiamo,
alquanto artificioso, alla disciplina del contratto
d'opera professionale e di fondare semmai la
responsabilità dell'ente per fatto dei dipendenti sulla
base dell'art. 1228 cod. civ..
STUDIO LEGALE
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La responsabilità della struttura
privata accreditata
Principi
analoghi
alle
strutture
pubbliche, in quanto la struttura privata,
una volta instaurata la convenzione,
fornisce il servizio all’utente con modalità
del tutto identiche a quelle seguite dalla
struttura pubblica (vedi Ord. Cass.
02.04.2009 n. 8093)
STUDIO LEGALE
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La responsabilità della struttura
privata accreditata
Casa di cura convenzionata condannata per
non aver fornito la prova del fatto
dell’adempimento dell’obbligo di protezione
(derivante dal contratto di spedalità), dando
la
descrizione
delle
esatte
modalità
dell’intervento, nonché delle precise condizioni
del paziente a partire dal momento in cui lo ha
avuto in cura sino all’evento o comunque alle
dimissione (Cass. 30.06.2011 n. 1405, Rel.
Petti)
STUDIO LEGALE
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La responsabilità della struttura privata
Sino alla fine degli anni ’90, la
giurisprudenza ha ritenuto che la
responsabilità della struttura ospedaliera
privata per il fatto illecito commesso dal
medico nell'esecuzione di un intervento
potesse essere affermata soltanto in
due casi
STUDIO LEGALE
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La responsabilità della struttura privata
a) a titolo di responsabilità indiretta ex art. 2049
cod. civ., ove sussista un vincolo di
subordinazione tra la casa di cura ed il medico
operante;
b) a titolo di responsabilità diretta ex art. 1218
cod. civ., qualora la casa di cura avesse assunto
direttamente nei confronti del danneggiato, con
patto contrattuale, l'esecuzione dell'intervento
(Cass. 11.03.1998 n. 2678, cit; in senso
conforme Cass. 13.11.1970 n. 2392 nonché
Cass. 6.3.1971, n. 606)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
La responsabilità della struttura privata
La Suprema Corte, tuttavia, ha mutato
orientamento, iniziando a ritenere sussistente
la responsabilità della casa di cura per il
danno causato dal medico, anche in
assenza di un inquadramento organico del
responsabile del danno nella struttura della
casa
di
cura
(circostanza
ritenuta
irrilevante) (Cass. 08.01.1999 n. 103.
Asportazione di ernia presso clinica con
gravissimi danni alla paziente minore per
problemi di anestesia)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
La responsabilità della struttura privata
Nella remunerazione della prestazione del medico
“comunque indispensabile alla casa di cura per
adempiere l’obbligazione assunta con i danneggiati”,
del resto, è incluso anche “l costo, inteso come
rischio, dell'esercizio dell'attività di impresa della
casa di cura”, ivi compreso quello della distribuzione
delle competenze tra i vari operatori, delle quali il
titolare dell'impresa risponde ai sensi dell'art. 1228
c.c..(Cass. 08.01.1999 n. 103)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
La responsabilità della struttura privata
Secondo le Sezioni Unite, poi: “Il complesso ed atipico
rapporto che si instaura tra la casa di cura ed il paziente,
anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo scelga al di fuori
della struttura sanitaria il medico curante, non si
esaurisce nella mera fornitura di prestazioni di natura
alberghiera (somministrazione di vitto e alloggio), ma
consiste nella messa a disposizione del personale
medico ausiliario e di quello paramedico nonché
nell’apprestamento dei medicinali e di tutte le
attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali
complicanze”, dando vita a forme di “responsabilità
autonome dell’ente, che prescindono dall’accertamento di
una condotta negligente dei singoli operatori, trovando
invece la propria fonte nell’inadempimento delle
obbligazioni riferibili all’ente” (Cass. S.U. N. 9556/2002)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
La responsabilità della struttura privata
E’ perciò configurabile: “un autonomo ed atipico contratto
a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di
spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria) al
quale si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento
di cui all'art. 1218 c.c.” e di conseguenza: “una
responsabilità autonoma e diretta della casa di cura
ove il danno subito dal paziente risulti causalmente
riconducibile ad una inadempienza alle obbligazioni ad
essa facenti carico, a nulla rilevando che l’eventuale
responsabilità concorrente del medico di fiducia del
paziente medesimo sia ancora sub iudice in altro
separato processo” (Cass. Civ. S. U. 1.7.2002, n. 9556.
Parto presso casa di cura con danni gravi al bimbo per
carenze della struttura nell’assistenza successiva al parto
e mancato trasferimento del bimbo in centro attrezzato).
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
La responsabilità della struttura privata
Da allora, la giurisprudenza (Cass. 11 marzo 2002, n.
3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio
2003, n. 11316 Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass.
14.07.2004 n. 13066 e Cass. 19.04.2006 n. 9085) è
stata quasi unanime nell’affermare la responsabilità
contrattuale della struttura privata nei confronti del
paziente danneggiato:
A) indipendentemente dal rapporto di lavoro che
intercorre tra la struttura stessa ed il professionista
e quindi anche ove il sanitario sia quello “di fiducia”
del paziente o comunque sia stato da lui scelto
e, come vedremo,
B) anche in assenza dell’accertamento di una
condotta colposa dei singoli operatori .
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
La responsabilità della struttura privata
Nel 2008, le Sezioni Unite della Cassazione hanno
ribadito che per la responsabilità della struttura sanitaria
nei confronti del paziente “è irrilevante che si tratti di
una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in
quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello
normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il
fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si
riscontra una equiparazione completa della struttura
privata a quella pubblica quanto al regime della
responsabilità civile, anche in considerazione del fatto
che si tratta di violazioni che incidono sul bene salute”
(Cass. Sezioni Unite 11.01.2008 n. 577. Trasfusioni
durante intervento chirurgico presso struttura privata che
avrebbe provocato epatite B)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
La responsabilità della struttura privata
Oggi si può avere dunque: “una responsabilità
contrattuale della struttura verso il paziente danneggiato
- non solo per il fatto del personale medico dipendente,
- ma anche del personale ausiliario,
- nonché della struttura stessa (insufficiente o inidonea
organizzazione) potendo la responsabilità della clinica
prescindere dalla responsabilità o dall'eventuale
mancanza di responsabilità del medico in ordine all'esito
infausto di un intervento o al sorgere di un danno che
non ha connessione diretta con l'esito dell'intervento
chirurgico”
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
La responsabilità della struttura privata
E neppure: “assume più rilevanza ai fini della
individuazione della natura della responsabilità della
struttura sanitaria se il paziente si sia rivolto
direttamente ad una struttura sanitaria del SSN, o
convenzionata, oppure ad una struttura privata o se,
invece, si sia rivolto ad un medico di fiducia che ha
effettuato l'intervento presso una struttura privata. In
tutti i predetti casi è ipotizzabile la responsabilità
contrattuale
dell'Ente“
(Cass.
Sezioni
Unite
11.01.2008 n. 577)
STUDIO LEGALE
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La responsabilità della struttura privata
La giurisprudenza
- di merito (Trib. Milano Dott. Pertile, 11.03.2008 n. 3220;
Trib. Milano Dott.ssa Brena 11.04.2008 n. 4767; Trib.
Milano Dott. Pertile 18.06.2008 n. 7888; Trib. Milano Dott.
Spera 05.03.2009 n. 3047; Trib. Bari 10.03.2009 n. 827;
Trib. Roma Sez. 13^ 02.09.2010 e di recente Trib. Milano
16.07.2011 n. 9696)
- e di legittimità (Cass. 08.10.2008 n. 24791; Cass.
28.11.2008 n. 24742; Cass. 02.04.2009 n. 7996; Cass.
11.05.2009 n. 10743; Cass. 28.08.2009 n. 18805; Cass.
09.12.2010 n. 24853 e Cass. 07.01.2011 n. 257)
è ormai consolidata
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
La responsabilità della struttura privata
Si segnalano da ultimo conformi:
Cass. 01.02.2011 n. 2334 (responsabilità anche per
condotte di componenti l’equipe chirurgica non evocati
in giudizio)
Cass. 17.02.2011 n. 3847 (relativa all’obbligo di “una
compiuta informativa del paziente sui rischi di
eventuali
dimensioni
od
entità
del
suo
equipaggiamento non idonee a fronteggiare particolari
situazioni patologiche o devianti dalla norma”)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
La responsabilità della struttura privata
D’altro canto: “ove un istituto autorizzi un chirurgo od
un medico ad operare al suo interno, mettendogli a
disposizione le sue attrezzature e la sua
organizzazione, e con essa cooperi … viene ad
assumere contrattualmente, rispetto al paziente, la
posizione e le responsabilità tipiche dell’impresa
erogatrice del complesso delle prestazioni sanitarie, ivi
inclusa l’attività del chirurgo“ (Cass. 28.08.2009 n.
18805. Intervento di liposuzione su paziente portato
dal medico di fiducia in clinica. Errore compiuto dal
solo medico)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
La responsabilità della struttura privata
Il medico: “non avrebbe potuto operare se non
nell’ambito
dell’organizzazione
ospedaliera
ed,
accettandone l’attività, la casa di cura ne ha assunto le
conseguenti responsabilità. Non si può certo ammettere
che un ente ospedaliero dia accesso a chiunque si
presenti, senza averne previamente verificati i titoli di
abilitazione, la serietà, la competenza e affidabilità,
anche in relazione alle esperienze pregresse, per poi
trasferire sui pazienti gli effetti dannosi dell’eventuale
imperizia dell’operatore, adducendo a motivo di averlo
solo temporaneamente ospitato (peraltro non a titolo
gratuito e traendone quindi un utile dall’attività di
impresa per cui non può poi sottrarsi ai relativi rischi)“
(Cass. 28.08.2009 n. 18805)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
La responsabilità della struttura privata
Per la giurisprudenza di merito si segnala la condanna di
una casa di cura privata milanese perchè: “accertata
quindi la responsabilità del professionista nell’esecuzione
della
prestazione
professionale,
consegue
la
responsabilità della struttura sanitaria che di detto
professionista si è avvalsa, poiché la sua notorietà in
ambito professionale e validità in campo scientifico
costituiscono elementi di incremento della capacità di
affermazione della struttura sul mercato” (Trib. Milano
Sez. 5^ 21.12.2011 n. 15395, Dott.ssa Apostoliti)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
La responsabilità della struttura privata
Se quindi l’utilizzo di un professionista piuttosto che
di un altro costituiscono elementi rilevanti per
l’impresa commerciale, al fine di rendere il servizio e di
implementare la propria notorietà e gradimento tra gli
utenti, appare consequenziale che la stessa struttura
debba rispondere dell’operato di tali ausiliari laddove
questo non sia stato idoneo a realizzare un pieno
adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte (Trib.
Milano Sez. 5^ 21.12.2011 n. 15395, Dott.ssa Apostoliti)
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
Paziente sottoposto ad intervento chirurgico presso
casa di cura per correzione di deviazione del setto
nasale da parte di medico libero professionista.
Durante l’operazione, a causa del malfunzionamento
del bisturi elettrico, il cui elettrodo era stato applicato
sulla gamba destra, il paziente riporta ustioni di terzo
grado.
Il Tribunale e la Corte condannano la casa di cura al
risarcimento ma non il medico libero professionista.
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
Sentenza cassata in quanto anche il medico deve
considerarsi responsabile su queste basi.
STUDIO LEGALE
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CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
In via di principio, pur quando manchi un rapporto di
subordinazione o di collaborazione tra clinica e chirurgo,
sussiste comunque un collegamento tra i due contratti
stipulati, l'uno tra il medico ed il paziente, e l'altro, tra il
paziente e la Casa di cura, contratti aventi ad oggetto, il
primo, prestazioni di natura professionale medica,
comportanti l'obbligo di abile e diligente espletamento della
prestazione chirurgica e/o terapeutica (e, a volte, anche di
raggiungimento di un determinato risultato) e, il secondo,
prestazione di servizi accessori di natura alberghiera, di
natura infermieristica ovvero aventi ad oggetto la
concessione in godimento di macchinari sanitari, di attrezzi
e di strutture edilizie specificamente destinate allo
svolgimento di attività terapeutiche e/o chirurgiche.
STUDIO LEGALE
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CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
Siffatto collegamento, per così dire ontologico, che dal
piano fattuale assume inevitabilmente rilevanza su
quello giuridico, può discendere da eventi contingenti
ovvero anche dalla determinazione volitiva delle parti.
È sufficiente al riguardo considerare che, di norma,
l'individuazione della Casa di cura dove il medico
eseguirà la prestazione promessa costituisce parte
fondamentale del contenuto del contratto stipulato tra
il paziente ed il professionista, nel senso che ciascun
medico opera esclusivamente presso determinate
cliniche e che, a sua volta, ciascuna Casa di cura
accetta solo i pazienti curati da determinati medici
(confr. Cass. civ. 14 giugno 2007, n. 13953).
STUDIO LEGALE
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CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
Ciò comporta che deve ritenersi consustanziale al
dovere di diligente espletamento della prestazione
l'obbligo del medico di accertarsi preventivamente
che la Casa di cura dove si appresta ad operare sia
pienamente idonea, sotto ogni profilo, ad offrire tutto
ciò che serve per il sicuro e ottimale espletamento
della propria attività; così come, reciprocamente, la
Casa di cura è obbligata a vigilare che chi si
avvale della sua organizzazione sia abilitato
all'esercizio della professione medica in generale e, in
particolare, al compimento della specifica prestazione
di volta in volta richiesta nel caso concreto.
STUDIO LEGALE
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CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
Se è vero che la natura pacificamente contrattuale del
rapporto che si instaura tra paziente, da un lato, e casa di
cura privata o ente ospedaliero, dall'altro (confr. Cass. civ.,
sez. un. 1 luglio 2002, n. 9556; Cass. n. 14 giugno 2007, n.
13953), comporta che la struttura risponde, ex art. 1218
cod. civ., non solo dell'inadempimento delle
obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma, ai
sensi dell'art. 1228 cod. civ., anche dell'inadempimento
della prestazione medico-professionale svolta dal
sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione
aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro
subordinato o parasubordinato con lo stesso; il medico, a
sua volta, in virtù della medesima norma, quale
debitore della prestazione chirurgica e/o terapeutica
promessa, è responsabile dell'operato dei terzi della
cui attività si avvale.
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dal
giudice di merito, il quale, dopo aver riconosciuto la
sussistenza di un generale obbligo del medico di
controllare
gli
strumenti
utilizzati,
ha
poi
contraddittoriamente ritenuto inesigibile la previa verifica
tecnica dell'apparecchiatura necessaria all'esecuzione
dell'intervento, il chirurgo operatore ha un dovere di
controllo specifico del buon funzionamento della
stessa, al fine di scongiurare possibili e non del
tutto imprevedibili, eventi che possano intervenire
nel corso dell'operazione (confr. Cass. civ. n. 13953
del 2007, cit.).
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
RIVALSE E REGRESSI
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
AZIONE DI RIVALSA
Rivalsa della
dipendenti.
Struttura
pubblica
contro
medici
La Pubblica Amministrazione, ha diritto di agire in
rivalsa, ex art. 22 del D.P.R. 10.1.1957, n.3 nei confronti
del medico dipendente pubblico che abbia cagionato
danni a terzi nell’esercizio della propria attività medica.
Questa azione di rivalsa, peraltro, è stata limitata ai soli
casi in cui il danno sia stato provocato dal
dipendente con dolo o colpa grave da intendersi
quale “sprezzante trascuratezza, straordinaria ed
inescusabile negligenza o imprudenza, grossolana
superficialità,
particolare
noncuranza”
(problemi
assicurativi: vedi art. 21 CCNL 03.11.2005).
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
AZIONE DI RIVALSA
Nell’ipotesi in cui il danno sia stato provocato
da
colpa
lieve,
invece,
la
Pubblica
Amministrazione non potrà esercitare alcuna
rivalsa.
L’azione di rivalsa della p.a., inoltre, è
demandata alla giurisdizione esclusiva della
Corte dei conti (vedi art. 103, Costituzione,
art. 83, R.D., 18.11.1923, n. 2440 e art. 52,
T.U. 12.7.1934, n. 1214).
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AZIONE DI RIVALSA
Rivalsa struttura privata verso i medici dipendenti
incontra i limiti dettati dal contratto collettivo (vedi art. 25 del
C.C.N.L. del 19.01.2005: dolo e colpa grave)
Rivalsa (o meglio regresso) della struttura privata verso
medici liberi professionisti
Nessun limite di dolo o colpa grave
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AZIONE DI RIVALSA
Rivalsa (o meglio regresso) della struttura privata verso
medici liberi professionisti
Nessun limite di dolo o colpa grave
La struttura sanitaria può esercitare l’azione di regresso, sia
in tutto che in parte, nei confronti del medico, atteso che
quest’ultimo assume la veste di ausiliario di cui si è avvalso
il debitore nell’adempimento dell’obbligazione, ex art. 1228
c.c.” (Tribunale di Milano, Dott. Spera, 24.6.2010 n. 8333)
STUDIO LEGALE
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AZIONE DI RIVALSA
“In questa ipotesi, infatti, è possibile la prova che il
danno subito dal paziente sia esclusivamente imputabile
al medico e tuttavia la struttura sarà chiamata a
risponderne nei confronti del paziente, ex artt. 1218 e
1228 c.c.. Pertanto in caso di accertata responsabilità
esclusiva del medico, la struttura sanitaria potrà
proporre l’azione di regresso per l’intera somma
versata al danneggiato (richiamati artt. 1292 e 2055
c.c.”) (Tribunale di Milano, Dott. Spera, 24.6.2010 n.
8333; in senso conforme Trib. Milano 23.02.2005 n.
5908 e Trib. Milano 02.08.2011, Dott.ssa Brena n.
10288)
STUDIO LEGALE
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AZIONE DI RIVALSA
Sull’accoglimento della domanda di regresso avanzata
dalla struttura nei confronti del medico per l’intera
somma dovuta al paziente danneggiato, si segnalano
di recente Trib. Milano Sez. V^ Dott. Borrelli, 17.05.2011
N. 6573 (domanda di manleva svolta da struttura privata
convenzionata nei confronti di medico legato da
contratto di collaborazione di lavoro autonomo) e Trib.
Milano Sez. V^ Dott.ssa Apostoliti 21.12.2011 N. 15395
(domanda di manleva svolta da casa di cura privata nei
confronti di libero professionista)
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AZIONE DI RIVALSA
Per quanto concerne la surroga nel campo della
responsabilità civile in ambito medico: “si deve
convenire sulla fondatezza del principio secondo il quale
nel caso in cui un medico, nell’esercizio della propria
professione arrechi un danno al paziente, tali danni
possono essere indennizzati da un assicuratore privato:
a)
se il medico danneggiante è coperto da polizza
assicurativa valida ed efficace della propria responsabilità
civile;
(C. App. Milano 09.06.2011 n. 1670)
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AZIONE DI RIVALSA
b) se dell’operato del medico debba rispondere
(ex artt. 1228 e 2049 c.c) una struttura pubblica o
privata coperta da polizza assicurativa della propria
responsabilità civile.
In questo caso l’assicuratore che ha pagato il
danneggiato si surroga ex art. 1916 c.c. nei diritti di
quest’ultimo verso il medico danneggiante ” (C.
App. Milano 09.06.2011 n. 1670)
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AZIONE DI RIVALSA
Nel caso in cui il medico: “pur operando nell’esercizio della
propria attività libero-professionale, abbia agito in concorso
con altri medici o oppure abbia operato nell’ambito di una
struttura organizzata da terzi (ad esempio casa di cura
privata) si avrà che:
nel primo caso, il danneggiato potrà pretendere l’intero
risarcimento, ex art. 2055 c.c., da uno qualsiasi dei
corresponsabili ed il condebitore escusso avrà poi azione di
regresso nei confronti dell’altro condebitore; nel caso in cui
il corresponsabile escusso sia coperto da un’assicurazione
della r.c., l’assicuratore che ha indennizzato il danneggiato
si surroga nel diritto di regresso
verso l’altro
corresponsabile, ex artt. 1299 e 1916 c.c.” (C. App. Milano
09.06.2011 n. 1670)
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AZIONE DI RIVALSA
Da ciò ne consegue che: “il medico libero professionista
che presta la sua attività presso una struttura sanitaria,
può trovarsi esposto a due azioni: una, di regresso, da
parte del coobbligato che abbia risarcito il danno per
l’intero;
l’altra,
di
surrogazione,
da
parte
dell’assicuratore della responsabilità civile di uno dei
corresponsabili, che abbia risarcito il danneggiato” (C.
App. Milano 09.06.2011 n. 1670)
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