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Corso base di Revisione Aziendale
Università Magna Graecia
Anno accademico 2014/2015
Dott. Francesco Orefice
Materiale didattico
 Dispense del docente
Per approfondimenti:
 Marchi “Revisione Aziendale” Giuffrè
 Livatino, Pecchiari, Pogliari “Principi e metodologie di auditing” Egea
Modalità di svolgimento della didattica
•
Durata del Corso: 42 h (6 CFU)
Lunedi 12,30 : 16,30;
Martedi 12,00 : 16,00;
Mercoledi 9,00 : 11,00.
•
Modalità d’esame per corsisti: prova scritta + prova orale
•
Sessione d’esame riservata ai corsisti: 26 novembre 2014 h 9,00
•
Ricevimento: termine delle lezioni del lunedi e martedi
•
Presenze obbligatorie per corsisti: 80% ore
•
Modalità d’esame per non corsisti: Prova orale
Domande
?
le domande pertinenti sono ben gradite
Introduzione alla Revisione Aziendale
La Revisione Aziendale (anche detta contabile) è una disciplina che afferisce al più
ampio settore disciplinare dell’Economia Aziendale.
Consiste in un complesso ordinato di verifiche finalizzate all’espressione di un giudizio di
merito sull’attendibilità di determinati insiemi di rilevazioni d’azienda (bilancio).
La Revisione Aziendale ha preso il nome di Revisione Legale dei conti (o più
semplicemente Revisione Legale) con l’introduzione del D.Lgs 39/2010 che ha
rinormato quasi totalmente questa disciplina.
L’obiettivo della Revisione Aziendale
L’obiettivo primario consiste nella formulazione di un giudizio professionale ed
indipendente in merito all’attendibilità dell’oggetto di revisione (bilancio).
Il Revisore, mediante l’attività di revisione, deve acquisire una ragionevole
sicurezza in merito all’attendibilità delle scritture contabili e, conseguentemente,
all’assenza di errori (volontari e/o involontari).
Il principio sottostante è che tutte le operazioni aziendali siano state processate e
consuntivate nel rispetto della normativa di riferimento (C.C. e Principi Contabili
nazionali ed internazionali).
Cosa non è la revisione
Dunque la Revisione Aziendale:
 NON E’ un giudizio di merito sulle scelte aziendali;
 NON E’ un opinion sulle prospettive future dell’azienda;
 NON E’ un giudizio sul valore dell’azienda;
 NON E’ una ricerca di frodi o irregolarità.
Revisione aziendale e altri tipologie di revisione
Esistono anche altre tipologie di revisione, che hanno finalità differenti:
 Revisione Aziendale :
Verifiche finalizzate all’espressione di un giudizio di attendibilità.
 Revisione Amministrativa:
Controllo sul personale finalizzato alla verifica del rispetto delle leggi e delle procedure
aziendali.
 Revisione Gestionale:
Controllo sull’efficacia ed efficienza delle operazioni al fine di fornire al management
soluzioni ottimizzanti.
Distinzione in funzione dei soggetti incaricati
Revisione interna
 È realizzata da organi facenti parte dell’impresa al fine di garantire che il
management disponga di dati affidabili strumentali per una migliore consapevolezza
della gestione;
 Si prefigge anche l’obiettivo di mettere in luce aspetti di miglioramento (efficienza)
nel sistema amministrativo e gestionale dell’impresa;
 I Revisori interni (internal auditors), agiscono per loro conto e rispondono
direttamente al top management.
Distinzione in funzione dei soggetti incaricati
Revisione esterna (obbligatoria o volontaria)
 È realizzata da professionisti abilitati o da Società di revisione indipendenti
dall’azienda;
 E’ finalizzata principalmente a dare credibilità alle informazioni che affluiscono
all’esterno ed alle rendicontazioni che gli amministratori fanno del loro operato ai
terzi;
 Segue regole comportamentali precise (i Principi di Revisione).
Altre caratterizzazioni
Tipologie d’incarichi:
 Revisione contabile completa (financial audit);
 Revisione contabile parziale (review).
Oggetto della Revisione contabile:
 Bilancio d’Esercizio;
 Bilancio Consolidato;
 Bilancio Intermedio;
 Bilancio di Liquidazione;
 Bilancio di Conferimento.
La normativa di riferimento: il D.Lgs 39/2010
 Principali contenuti del Decreto Legislativo 39/2010
 Rassegna di alcuni Principi di Revisione
La vera rivoluzione
Con il D.Lgs 39/2010 si assiste ad un vero e proprio stravolgimento della dottrina
preesistente ed il Revisore assume il ruolo di aziendalista a tutto tondo.
Per le competenze richieste (ed anche per la responsabilità), il Revisore dovrebbe
essere uno specialista dedicato (si ritiene che in futuro il numero si ridurrà ad un terzo).
Riepilogo delle novità contenute nel D.Lgs 39/2010










Nomina: avviene su proposta del Collegio Sindacale (indipendenza);
Revoca: Assemblea soci, per giusta causa con comunicazione al MEF;
Dimissioni: motivate, con responsabilità fino alla sostituzione salvo giusta causa;
EIP: distinzione obbligatoria tra Organo di Controllo e Organo di Controllo Contabile;
Vengono recepiti quali PR gli Isa (International standards of auditing) predisposti
dallo Iaasb (International auditing assurance standards board);
Valutazione del rischio: massima attenzione alle 3 componenti (rinvio);
Procedure e tecniche di revisione (rinvio);
Conclusioni ed emissione del giudizio (rinvio);
Controllo di qualità (rinvio);
Responsabilità civile, penale e sanzioni.
Principali fonti normative e interpretative

Codice Civile







Testo Unico della Finanza
Principi Contabili Italiani (PC)
Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS)
Principi di Revisione Italiani (PR)
Principi di Revisione Internazionali (ISA)
Delibere, Regolamenti e Comunicazioni Consob
Documenti di ricerca Assirevi
La Revisione Legale dei Conti (D.Lgs 39/2010)
Quando è obbligatoria:
Spa e sapa;
Srl quando previsto dallo statuto;
Srl vengono superati due dei seguenti tre requisiti per 2 anni consecutivi:
1.Totale attivo 4.400k;
2.Ricavi: 8.800k;
3.Addetti: 50
Soggetti abilitati al controllo legale dei conti
L’esercizio della Revisione legale è riservato ai soggetti iscritti in apposito Registro. La
normativa prevede che il registro sia tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
(MEF) che può avvalersi di enti pubblici o privati per la sua gestione.
E’ necessario il possesso di laurea triennale ad indirizzo economico o giuridico con
superamento dell’ esame di abilitazione
Attualmente è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che
gestisce il Registro per conto del MEF.
La gestione del Registro include i compiti relativi all’abilitazione professionale, alla
tenuta del Registro, allo svolgimento del tirocinio, allo svolgimento della formazione
continua ed al controllo della qualità del revisore.
Requisiti per l’abilitazione
Persone fisiche:
 possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adattato dal MEF,
sentita la Consob (pending);
 conseguimento di laurea almeno triennale tra quelle individuate con regolamento del
MEF, sentita la Consob, (pending);
 svolgimento del tirocinio triennale;
 sostenimento dell’esame di idoneità professionale.
Società di revisione:
 sede principale o secondaria in Italia;
 maggioranza di soci e amministratori costituita da soggetti abilitati alla revisione
legale dei conti in uno stato dell’ UE;
 responsabili della revisione legale devono essere persone fisiche iscritte al Registro.
Formazione continua
 Gli iscritti nel Registro ed i tirocinanti prendono parte a programmi di aggiornamento
professionale, finalizzati al perfezionamento ed al mantenimento delle conoscenze
teoriche e delle capacità professionali.
 Le modalità verranno stabilite con regolamento dal Ministro dell’Economia e delle
Finanze, sentita la Consob (pending).
Revisori inattivi
 Nel Registro è prevista una sezione riservata ai Revisori inattivi.
 Sono revisori inattivi coloro che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non
hanno collaborato a un’attività di revisione legale in una società di revisione per tre
anni consecutivi, oltre a quelli che ne fanno richiesta.
 I revisori inattivi possono assumere nuovi incarichi solo dopo la partecipazione ad un
corso di formazione ed aggiornamento in base alle modalità stabilite con
regolamento dal MEF, sentita la Consob (pending).
 I revisori inattivi non sono obbligati ad osservare gli obblighi di formazione continua e
non pagano il contributo annuale.
Gli strumenti della Revisione
 Principi Contabili (PC)
 Principi di Revisione (PR e ISA)
I Principi Contabili
 I principi contabili stabiliscono le modalità di contabilizzazione degli
eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione in
bilancio.
 Sono quei principi che hanno autorevole sostegno ed avallo dalla
dottrina ragionieristica più evoluta, così da diventare di generale
accettazione anche in un contesto internazionale.
Tipologia dei Principi Contabili
1.
Principi Contabili Nazionali statuiti dagli Ordini Nazionali dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili e dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC);
2.
Principi Contabili Internazionali (IAS).
I Principi di Revisione (PR)
I principi di revisione rappresentano le linee guida per l’esecuzione della
Revisione aziendale.
I principi di revisione sono un supporto tecnico all’attività di revisione, la cui
discrezionalità viene parzialmente limitata.
I principi di revisione italiani sono redatti dalla Commissione paritetica per i
principi di revisione dei Consigli Nazioni dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri e derivano dagli ISA (International Standards of Audit). Per diventare
efficaci necessitano l’approvazione da parte di Consob.
Tuttavia è la competenza professionale del revisore che, nel rispetto degli
statuiti principi di revisione, consente l’efficacia dei controlli di revisione e la
bontà delle evidenze di revisione.
I “nuovi” Principi di Revisione
Mentre i precedenti principi enunciavano dettagliate procedure di revisione
incentrate essenzialmente sulle voci di bilancio, i nuovi principi regolano i
vari aspetti e le varie fasi della revisione con particolare attenzione al
risultato (relazione) ed al rischio di revisione.
Tabella comparativa dei nuovi
Principi di Revisione
ITALIANI
Doc.
Titolo
100
Principi sull’indipendenza del revisore –
emanato nel 2004
200
Presentazione generale. Obiettivi e principi
generali della revisione contabile del bilancio
– aggiornato 2006
INTERNAZIONALI
ISA
Titolo
ISA
200
Presentazione generale. Obiettivi e principi
generali della revisione contabile del
bilancio
ISA
210
I termini dell’incarico di revisione
220
Il controllo della qualità del lavoro di revisione
contabile
ISA
220
Il controllo della qualità del lavoro di
revisione contabile
230
La documentazione del lavoro di revisione
ISA
230
La documentazione del lavoro di revisione
240
La responsabilità del revisore relativamente a
frodi ed errori nel corso della revisione
contabile – emanato nel 2006
ISA 240
La responsabilità del revisore relativamente
a frodi ed errori
250
Gli effetti connessi alla conformità a leggi e
regolamenti
ISA 250
Gli effetti connessi alla conformità a leggi e
regolamenti
260
Comunicazione di fatti e circostanze attinenti
la revisione ai responsabili delle attività di
governance – emanato nel 2003
ISA 260
Comunicazione di fatti e circostanze
attinenti la revisione ai responsabili delle
attività di governance
ITALIANI
Doc.
300
Titolo
La pianificazione della revisione contabile
del bilancio – aggiornato 2006
INTERNAZIONALI
ISA
ISA 300
Titolo
La pianificazione
310
La conoscenza dell’attività del cliente –
abrogato 2006
315
La comprensione dell’impresa e del suo
contesto e valutazione del rischio di errori
rilevanti – emanato 2006
ISA 315
Conoscenza dell’impresa e del suo
ambiente e valutazione del rischio di
errori rilevanti
320
Il concetto di significatività nella revisione
ISA 320
Il concetto di significatività nella revisione
330
Le procedure di revisione in risposta ai
rischi identificati e valutati – emanato 2006
ISA 330
Le procedure di revisione in risposta della
valutazione del rischio
ITALIANI
Doc.
Titolo
400
La valutazione del rischio e il sistema di
controllo interno – abrogato 2006
401
La revisione contabile in un ambiente di
elaborazione elettronica dei sistemi
informatici
402
Considerazioni sulla revisione contabile di
imprese che utilizzano fornitori di servizi
INTERNAZIONALI
ISA
ISA 401
ISA 402
Titolo
La revisione contabile in un ambiente di
elaborazione elettronica dei sistemi
informatici
Considerazioni sulla revisione contabile
di imprese che utilizzano fornitori di
servizi
ITALIANI
Doc.
Titolo
INTERNAZIONALI
ISA
Titolo
500
Gli elementi probativi della revisione –
aggiornato 2006
ISA 500
Gli elementi probativi della revisione
501
Gli elementi probativi – considerazioni
addizionali per casi specifici -
ISA 501
Gli elementi probativi – considerazioni
addizionali per casi specifici
505
Le conferme esterne
ISA 505
Le conferme esterne
510
La verifica dei saldi di apertura a seguito
dell’assunzione di un nuovo incarico
ISA 510
La verifica dei saldi di apertura a seguito
dell’assunzione di un nuovo incarico
520
Le procedure di analisi comparativa –
aggiornato 2006
ISA 520
Le procedure di analisi comparativa
530
Campionamento di revisione ed altre
procedure di verifica con selezione delle
voci da esaminare
ISA 530
Campionamento di revisione ed altre
procedure di verifica con selezione delle
voci da esaminare
540
La revisione delle stime contabili
ISA 540
La revisione delle stime contabili
545
La revisione delle valutazioni al fair value e
della relativa informativa – emanato nel
2007
ISA 545
La revisione del valore equo e relativa
informativa
550
Le parti correlate
ISA 550
Le parti correlate
560
Eventi successivi
ISA 560
Eventi successive
570
Continuità Aziendale
ISA 570
Continuità aziendale
580
Le attestazioni della direzione
ISA 580
Le attestazioni della direzione
ITALIANI
Doc.
Titolo
INTERNAZIONALI
ISA
Titolo
600
L’utilizzo del lavoro di altri revisori –
emanato nel 2003
ISA 600
L’utilizzo del lavoro di altri revisori
610
L’utilizzo del lavoro di revisione interna
ISA 610
L’utilizzo del lavoro di revisione interna
620
L’utilizzo del lavoro dell’esperto
ISA 620
L’utilizzo del lavoro dell’esperto
ITALIANI
Doc.
Titolo
INTERNAZIONALI
ISA
Titolo
ISA 700
La relazione del revisore
ISA 701
Modifiche della relazione del revisore
ISA 710
Dati comparativi
ISA 720
Altre informazioni nei documenti che
contengono il bilancio assoggettato a
revisione
ISA 800
La relazione del revisore per incarichi di
revisione speciali
ITALIANI
Doc.
Titolo
INTERNAZIONALI
ISA
Titolo
ISA 1000
Procedure di conferme interbancarie
ISA 1004
Relazioni tra autorità di supervisione sul
sistema bancario e revisori esterni
1005
Considerazioni sulla revisione delle imprese
ed enti minori – 2004
ISA 1005
Speciali considerazioni sulla revisione delle
piccole imprese
1006
Principio sulla revisione dei bilanci delle
banche – 2004
ISA 1006
Revisione del bilancio delle banche
ISA 1010
Considerazione delle questioni ambientali
nella revisione del bilancio
ISA 1012
Revisione degli strumenti finanziari derivati
ISA 1013
Commercio elettronico - effetto sulla
revisione del bilancio
ISA 1014
La relazione del revisore sulla conformità ai
principi contabili internazionali
ISA 2400
Incarichi per la revisione sommaria del
bilancio
ISA 2410
Esame sommario di bilanci infrannuali
ISA 3000
Incarichi diversi dalla revisione completa o
sommaria di dati finanziari storici
ISA 3400
L’esame di informazioni finanziarie
prospettiche
ISA 4400
Incarichi per l’esecuzione di procedure
concordate su informazioni finanziarie
ISA 4410
Incarichi per la compilazione di informazioni
finanziarie
PR 100 Principi generali della revisione contabile
I principi generali a cui il Revisore deve attenersi sono:
 indipendenza;
 integrità;
 obiettività;
 competenza e diligenza;
 riservatezza;
 professionalità;
 rispetto dei principi tecnici.
Il Revisore deve operare in conformità alle norme di legge, ai PR ed alle
raccomandazioni Consob di riferimento.
Nella pianificazione e realizzazione della revisione, il Revisore deve mantenere
un atteggiamento di “scetticismo professionale”.
Norme Etiche
Indipendenza, integrità ed obiettività
Il Revisore deve trovarsi in una posizione di indipendenza sia formale che
sostanziale nell’esecuzione dell’incarico di revisione.
L’indipendenza formale (o legale) consiste nell’insussistenza di situazioni di
incompatibilità ai sensi di legge o di regolamenti (rapporti di parentela con soci
o amministratori o possesso di azioni di società clienti).
L’indipendenza sostanziale (o professionale) consiste in un atteggiamento
mentale indipendente nei confronti del cliente che deve essere mantenuto
durante tutto l’arco dell’incarico di revisione.
Sempre a tutela dell’indipendenza è stato introdotto il concetto di “network”,
con definizione di “servizi proibiti”.
Il revisore dovrà quindi rifiutare un incarico qualora constati la presenza di
vincoli o circostanze che possano influenzare il suo giudizio ovvero situazioni
che potrebbero indurre nei terzi fondati dubbi sulla sua indipendenza.
Norme Etiche
Indipendenza, integrità ed obiettività
L’integrità è costituita non solo dall’onestà intellettuale, ma anche dall’agire con
equità e sincerità.
L’obiettività impone al revisore di essere imparziale e libero da vincoli che
possano influenzare il suo giudizio.
Principi sull’indipendenza
Ambito di applicazione
Il requisito di indipendenza si applica:
 al Revisore;
 a coloro che si trovano in posizione tale da poter influenzare il risultato della
Revisione:
i) tutte le persone che partecipano direttamente all’incarico di Revisione (vale a
dire il Gruppo di Lavoro);
ii) tutte le persone nell’ambito della struttura del Revisore o della sua Rete che,
per qualsiasi motivo, si trovino in una posizione tale da poter esercitare
un’influenza sull’attività di Revisione.
Minacce all’indipendenza
L’indipendenza del Revisore può essere compromessa da diversi tipi di
minacce.
In particolare, le più comuni tipologie di minacce possono essere individuate:
 nell’interesse personale;
 nell’auto-riesame (valutazioni soggettive);
 nella prestazione di attività di consulente tecnico di parte;
 nella familiarità;
 nell’intimidazione.
Minacce all’indipendenza
Interesse personale: si verifica quando il Revisore si trova in una situazione di
conflitto di interessi (per esempio un interesse finanziario diretto o indiretto nei
confronti del Soggetto Sottoposto a Revisione, un'eccessiva dipendenza dai
corrispettivi versati dal Soggetto Sottoposto a Revisione per servizi di
Revisione e non, l’esistenza di onorari arretrati).
Auto-riesame: si verifica quando il Revisore si trova nella circostanza di dover
svolgere attività di controllo di dati o elementi che lui stesso o altri soggetti
appartenenti alla sua Rete hanno contribuito a determinare.
Prestazione di attività di consulente di parte:
si verifica quando il Revisore assume funzioni di patrocinatore legale e di
consulente tecnico di parte a sostegno o contro la posizione del soggetto
sottoposto a revisione in una controversia.
Minacce all’indipendenza
Confidenzialità: si verifica quando il Revisore è eccessivamente sensibile
all’interesse del soggetto sottoposto a revisione e conseguentemente ciò può
tradursi in un’eccessiva fiducia nei riguardi del medesimo e in una insufficiente
verifica obiettiva delle sue dichiarazioni (ad esempio sia nel caso di rapporti
familiari, sia di rapporti troppo protratti e troppo stretti con il personale del
soggetto sottoposto a revisione).
Intimidazione: si verifica quando si rilevano possibili condizionamenti derivanti
dalla particolare influenza del soggetto sottoposto a revisione o inseguito a
comportamenti aggressivi e minacciosi dello stesso nei confronti del Revisore
Minacce all’indipendenza
Il livello di rischio di compromissione dell’indipendenza del Revisore va
determinato con riferimento alla significatività delle suddette minacce,
considerate sia isolatamente sia nel loro insieme.
In presenza di circostanze che minaccino l’indipendenza dell’attività di
Revisione, il Revisore deve valutare la rilevanza delle stesse e documentare la
valutazione effettuata, nonché l’esistenza di un adeguato Sistema di
salvaguardia che contenga il livello di rischio entro limiti ragionevolmente
accettabili.
Per Sistema di salvaguardia si intende l’insieme documentato delle procedure,
delle norme di comportamento e dei provvedimenti che mirano a proteggere
l’autonomia di giudizio del Revisore e a mantenere l’attività di Revisione in un
contesto intellegibile di obiettività e imparzialità.
Principi sull’indipendenza - Durata del servizio di revisione
Una eccessiva durata del servizio di revisione potrebbe far sorgere rischi di
familiarità con conseguente minaccia alla indipendenza del revisore.
Con riferimento agli incarichi regolati dal TUF, esiste una limitazione temporale
stabilita in nove anni dall’art. 159 comma 4: “l’incarico di revisione ha durata
massima di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito
se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente”.
Il PR n. 100 auspica che la rotazione del responsabile sia applicata anche nella
revisione delle altre società ovvero, quando un Revisore non sia in grado di
provvedere ad una rotazione del Responsabile dell’incarico, che vengano poste
in essere altre misure di salvaguardia per ridurre le minacce di mancanza
d'indipendenza ad un livello accettabile.
PR 200 Obiettivi e principi generali della revisione contabile
L’obiettivo della revisione contabile è di acquisire ogni elemento necessario per
consentire di esprimere un giudizio sul bilancio.
Si concretizza se, nel suo complesso, sia redatto in tutti gli aspetti significativi,
in conformità alle disposizioni che ne disciplinano i criteri di redazione.
Sebbene il giudizio del revisore incida sulla valutazione dell’attendibilità del
bilancio, non rappresenta una garanzia:
 sul futuro funzionamento della società;
 sul fatto che la società sia amministrata in modo efficace ed efficiente.
Ampiezza della revisione contabile
Per ampiezza della revisione si intende l’insieme delle procedure di revisione
che il revisore ritiene necessarie, nelle varie circostanze, per raggiungere gli
obiettivi di revisione.
Nello stabilire l’ampiezza della revisione il revisore deve considerare:
 quanto richiesto dai principi di revisione;
 eventuali documenti emanati dalla professione in qualità di guide pratiche
(es. documenti di ricerca Assirevi).
Norme Etiche
Competenza e diligenza
La competenza professionale deve essere considerata nei suoi due aspetti:
 ottenimento dell’abilitazione allo svolgimento della professione attraverso
adeguato titolo universitario, tirocinio professionale ed esame;
 aggiornamento professionale attraverso un continuo studio del revisore ed
una adeguata formazione ed aggiornamento dei suoi collaboratori.
Norme Etiche
Competenza e diligenza
La diligenza professionale è intesa come l’impegno del revisore e dei suoi
collaboratori ad ottemperare i propri doveri professionali ed in particolare ad
osservare gli statuiti principi di revisione.
La diligenza professionale inoltre impone al revisore un’adeguata direzione del
lavoro svolto dai propri collaboratori ed un costante controllo e riesame critico
delle risultanze e delle conclusioni raggiunte.
Norme etiche
Riservatezza
Il Revisore ha l’obbligo di mantenere riservate le informazioni sugli affari dei
clienti di cui è venuto a conoscenza nel corso dell’attività professionale.
La riservatezza deve essere sempre osservata dal Revisore, a meno che la
divulgazione di informazioni non sia stata espressamente autorizzata dal
cliente o imposta dalla legge.
L’obbligo di riservatezza si estende ai collaboratori del Revisore.
Norme Etiche
Responsabilità
Il Revisore è responsabile del processo di formazione e dell’espressione di un
giudizio sul bilancio mentre è la Direzione della società responsabile della
redazione e della esposizione dei dati in bilancio.
La revisione contabile del bilancio non solleva la Direzione dalle sue
responsabilità.
I responsabili della revisione ed i dipendenti che hanno effettuato l’attività di
revisione contabile sono responsabili per i danni conseguenti da propri
inadempimenti o fatti illeciti nei confronti della società e nei confronti dei terzi
danneggiati.
La responsabilità del Revisore è sia nei confronti dell’azienda oggetto di
revisione che nei confronti dei terzi che subiscono un danno.
Norme Etiche
Responsabilità civile (sanzioni da Mef e Consob)
La responsabilità civile del Revisore subentra solamente se l’inadempienza o
l’errore siano derivati dalla non applicazione od erronea applicazione degli
statuiti principi di revisione.
La responsabilità civile del revisore inoltre subentra solo se tale
comportamento ha avuto conseguenze sulla correttezza del giudizio espresso
nella relazione di revisione.
Le sanzioni possono essere:
 Sospensione fino a 5 anni;
 Revoca di uno o più incarichi;
 Divieto di accettare nuovi incarichi per tre anni;
 Cancellazione dal Registro;
 Sanzioni pecuniarie da € 1.000 a 150.000 (500.000 EIP)
Norme Etiche
Responsabilità penale
Il Revisore è responsabile penalmente per:
 falsità nelle relazioni o comunicazioni;
 ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
 rapporti patrimoniali illeciti con società clienti;
 compensi illecitamente percepiti;
 utilizzo o divulgazione di notizie riservate.
Le sanzioni possono essere:
 Arresto fino a 5 anni;
 Sanzioni pecuniarie da € 1.000 a 200.000
Norme Etiche
Rapporti tra revisori
Il rapporto tra revisore precedente ed entrante deve essere improntato su basi
di correttezza e collaborazione:
 il revisore può offrire i suoi servizi ad una società revisionata da un altro
revisore ma solo su esplicita richiesta della società stessa;
 il revisore entrante deve informare la società della necessità di consultare il
precedente revisore ed ottenere che la stessa autorizzi il precedente revisore a
rendersi disponibile per la consultazione sollevandolo dall’obbligo della
riservatezza.
Norme Etiche
Compenso del revisore
Il Revisore deve percepire un compenso adeguato all’incarico svolto.
Tale necessità è riconducibile alla necessità di mantenere un’adeguata
situazione di indipendenza oggettiva nei confronti della società sottoposta a
revisione contabile.
Un compenso troppo modesto è indice automatico di una non efficace attività di
revisione.
Norme Etiche
Compenso del Revisore
L’indipendenza può essere influenzata se l’entità del compenso è tale da
limitare il tempo o influenzare le qualità professionali necessarie per lo
svolgimento dell’incarico.
Non potranno quindi essere pattuiti incarichi in cui il compenso:
sia legato al risultato della attività di revisione;
sia prestabilito senza la possibilità di rivederlo a fronte di fatti straordinari che
richiedano l’estensione delle procedure di revisione;
In caso di compensi ridotti per particolari situazioni (es. aziende no profit),
l’onere che ne deriva dovrà essere assorbito dal Revisore senza riflettersi sulla
qualità del lavoro svolto.
Ragionevole sicurezza
La revisione contabile è mirata a fornire una ragionevole sicurezza che il
bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi; a tal fine il revisore,
durante l’intero processo di revisione, raccoglie gli elementi probativi che ritiene
necessari.
La revisione contabile è comunque soggetta a limitazioni intrinseche che
possono influenzare la capacità del Revisore di identificare errori significativi.
Ragionevole sicurezza - Limitazioni
Le limitazioni intrinseche nel lavoro di revisione possono derivare da:
 utilizzo di verifiche su base campionaria;
 limitazioni intrinseche in qualsiasi Sistema di controllo interno.
Il processo che porta alla formulazione del giudizio è caratterizzato dalla
presenza di molteplici elementi soggettivi con riferimento:
 alla determinazione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di
revisione da effettuare;
 alla formulazione di conclusioni sulla base degli elementi probativi raccolti
(es. necessità di valutare l’adeguatezza delle stime effettuate dalla direzione).
PR 220 Il Controllo di qualità
Il MEF normerà il controllo di qualità del lavoro del Revisore.
L’intervallo del controllo è di 6 anni (3 per gli incarichi negli EIP).
Il controllo mira a verificare:
 la conformità ai PR;
 requisiti di indipendenza;
 quantità e qualità del team di lavoro;
 congruità dei corrispettivi;
 sistema interno di controllo qualità delle società di revisione.
PR 230 La documentazione del lavoro di revisione
Il revisore deve documentare con tempestività gli aspetti che costituiscono gli
elementi probativi a sostegno del proprio giudizio professionale (carte di lavoro
o audit file). La documentazione del lavoro ha lo scopo, anche, di dimostrare
che il lavoro è stato svolto in conformità ai principi di revisione.
La documentazione della revisione è utile per:
 assistere il team di revisione nel pianificare e svolgere la revisione;
 assistere i responsabili del team di revisione nell’assolvere la propria
funzione di riesame in conformità al PR n. 220 “Il controllo della qualità del
lavoro di revisione contabile”;
 permettere al team di revisione di dimostrare di aver svolto il lavoro;
 mantenere un archivio documentale degli aspetti ricorrenti significativi per i
futuri incarichi di revisione;
 permettere ad un revisore esperto di effettuare controlli di qualità e ispezioni
ed anche di effettuare verifiche indipendenti.
La documentazione del lavoro
Le carte di lavoro (o audit file)
La documentazione della revisione può essere formalizzata su supporto
cartaceo, elettronico o di altro tipo.
La documentazione include, ad esempio:
programmi di revisione;
analisi di dettaglio effettuate;
note di commento sulle questioni emerse;
riepiloghi degli aspetti significativi;
lettere di conferma e di attestazione;
check-list;
corrispondenza (incluse le e-mail) relativa ad aspetti significativi;
estratti o copia di documenti aziendali.
La documentazione del lavoro
Le carte di lavoro (o audit file)
Il revisore deve predisporre una documentazione della revisione che consenta ad
un revisore esperto, che non abbia alcuna cognizione dello specifico incarico, di
comprendere:
 la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione svolte per
ottemperare ai principi di revisione e alle norme di legge e regolamenti applicabili;
 i risultati delle procedure di revisione e gli elementi probativi raccolti;
 gli aspetti significativi emersi nel corso del lavoro di revisione e le conclusioni
raggiunte al riguardo.
La documentazione deve, inoltre, comprendere il giudizio professionale esercitato
quando ciò abbia inciso significativamente sulle conclusioni raggiunte con
indicazione di:
chi ha svolto le procedure di revisione ed in quali date il lavoro è stato completato;
chi ha riesaminato il lavoro di revisione, in quali date e l’estensione di questo
riesame.
La documentazione del lavoro
Tempestivo completamento
Il Revisore deve stabilire direttive e procedure per il tempestivo completamento
della documentazione di revisione nella versione definitiva.
Il completamento, dopo la data della relazione di revisione, risponde ad
esigenze di sistemazione e non implica lo svolgimento di nuove procedure di
revisione né l’elaborazione di nuove conclusioni.
Modifiche alla documentazione della revisione possono essere effettuate
durante la sistemazione delle carte di lavoro purché siano di natura formale.
Le carte di lavoro
Conservazione e riservatezza
Il revisore deve stabilire direttive e procedure per la conservazione della
documentazione della revisione.
Le carte di lavoro devono essere conservate per un periodo di dieci anni.
Le carte di lavoro sono di proprietà del revisore.
Il revisore deve assicurare la riservatezza e la sicurezza nella custodia delle
carte di lavoro.
CapitoIo 2: L’oggetto della Revisione
L’oggetto della Revisione Aziendale è il Bilancio d’esercizio
Ripetiamo insieme la struttura del di bilancio di esercizio
Capitolo 3: Il Processo di Revisione Aziendale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pre accettazione - Analisi di coerenza;
Pre accettazione – Analisi del rischio
Post accettazione – Pianificazione del lavoro di Revisione;
Attuazione (Esecuzione) – Verifiche conformità e validità
Supervisione;
Relazione.
Processo di revisione aziendale (post. D.Lgs 39/2010)
Valutazione
Accettazione
1) Analisi Coerenza
Analisi Kpi
Analisi dinamica
liquidità
Incarico Accettato
2) Valutazione
4) Attuazione o
Esecuzione
3) Programma
Revisione
Rischio
Rischio Revisione =
Rischio Inerente x
Rischio Controllo x
Rischio Individuazione
5) Supervisione
6) Relazione Finale
Analisi risultati
attività di revisione
Giudizio con rilievi
SCHEMA
Verifiche conformità
Superamento
tolleranza (o rispetto)
( Sci – Cicli)
Verifiche validità
(poste contabili)
G. senza rilievi
Scelta livello
significatività
Impossibilità di
esprimere un giudizio
Giudizio avverso
Metodo del Pollice
Metodo delle
dimensioni
Assume un’importanza centrale la valutazione dell’ accettazione dell’incarico
Accettazione dell’incarico
Aspetti Qualitativi
– Reputazione
– Rapporti con revisore uscente
– Attività svolta
– Indipendenza e integrità del
management
– Propensione al recepimento degli
aggiustamenti
– Contenziosi
– Continuità aziendale
– Esistenza di società fiduciarie o di
organizzazioni che esercitano il
controllo
Aspetti Quantitativi
– Indicatori patrimoniali
– Indicatori economici
– Indicatori finanziari
A cosa mi serve comprendere il mio cliente e la sua impresa?
La comprensione del cliente e della sua impresa
PR 315
E’ necessario conoscere l’impresa ed il contesto in cui opera, incluso il suo
sistema di controllo interno, in misura sufficiente ad identificare e valutare i
rischi di errori significativi nel bilancio, siano essi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali e in misura sufficiente per stabilire
e svolgere le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e
valutati.
La comprensione del cliente e della sua impresa
•
Mercato
– Ambiente competitivo
– Ambiente regolamentato
– Condizioni economiche
generali
•
Indicatori di punti di forza
– Clienti
– Dipendenti
– Innovazione
– Marchio
– Aspetti ambientali, sociali
ed etici
•
Strategia
– Visione ed Obiettivi
– Organizzazione
– Governance
•
Indicatori finanziari
– Posizione finanziaria
– Profilo di rischio
– Risultati economici
– Principi contabili
Cosa sono le analisi di coerenza (o comparative) preliminari?
Le Analisi di Coerenza o comparative
PR 315 e 520
E’ necessario approfondire la conoscenza dell’impresa e del business del
cliente per:
 effettuare una corretta valutazione del Rischio di Revisione (RR);
 Individuare le procedure di revisione più efficaci da effettuare (criticità
da monitorare).
Esempio: impresa storicamente in perdita, .. ecc.
Procedure di Analisi di Coerenza (o comparative)
Procedure
Comparative
Preliminari
Di sostanza
Finali
(o di coerenza)
PR 520, 315
Obbligatoria
Procedure
di pianificazione
per comprendere
l’impresa,
il suo ambiente
e valutare i rischi
Opzionale
Procedure
di sostanza
per ridurre il
rischio di errore
significativo
a livello
di asserzioni
Obbligatoria
Procedure
di riesame
generale
del bilancio
al termine
della revisione
Analisi di Coerenza o Comparativa
Ripetiamo insieme l’Analisi di bilancio per indici e flussi.
Cos’ è il grado di convincimento?
Il Grado di convincimento
Il Revisore, al termine del suo lavoro, dovrà esprimersi in merito al suo
grado di convincimento di attendibilità di quanto espresso.
Il grado di convincimento è misurato in percentuale.
Il Grado di convincimento (anche detto ragionevole sicurezza) rappresenta
il reciproco del rischio di revisione.
Se si raggiunge un grado di convincimento pari al 95%, vuol dire che
residua un rischio di revisione (RR) pari al 5%.
Grado di convincimento: 1 – Rischio di Revisione
Ne deriva che:
Rischio di Revisione: 1 – Grado di convincimento
Fase 2: La valutazione del Rischio (Risk assessment)
Durante le attività preliminari è opportuno porre attenzione sulla valutazione del
Rischio di Revisione (RR) cui si sottopone il Revisore.
Il Rischio sarebbe eliminabile soltanto se si potesse controllare tutto l’universo .
La valutazione del Rischio rappresenta il portato dell’esperienza e dell’intuito
del Revisore e, naturalmente, si basa sull’osservazione della documentazione
fornita dall’azienda (bilanci, verbali cda, relazioni dei Revisori precedenti,
organigrammi e mansionari, ecc.).
Perchè si dice che la “nuova” Attività di Revisione è basata sul rischio?
Concetto di rischio nella Revisione
PR 200
L’attività di Revisione presenta un rischio non eliminabile, poiché si basa su
controlli a campione.
Il Rischio di Revisione deriva dal prodotto di tre rischi specifici.
Rischio
Inerente
(o intrinseco)
Rischio
di Controllo
Errori
materiali?
SI
Mitigati
dai controlli?
No
Rischio di
individuazione
Rischio
di Revisione
Individuati
dalla
No
revisione?
Relazione
Sbagliata
Le tre componenti del Rischio di Revisione
 Rischio Inerente (o Intrinseco): rappresenta la possibilità che
esistano errori (o frodi), a prescindere dal sistema di controllo
interno.
 Rischio di Controllo: rappresenta la possibilità che un errore
significativo non sia prevenuto (o individuato) tempestivamente
attraverso il sistema di controllo interno dell’azienda.
 Rischio di Individuazione: rappresenta la possibilità che l’attività
di revisione non individui un errore significativo in bilancio.
Il concetto di Rischio di Revisione
Si è imposto per modellizzare le attività che compongono il processo di
revisione e per rendere il lavoro più efficace ed efficiente.
L’attività di revisione necessitava, infatti, di un modello concettuale che
consentisse di strutturare l’espressione del giudizio di attendibilità sul bilancio
osservato.
g. di convincimento = 0 Il Rischio è max
Rischio= 1 – Grado di convincimento
g. di convincimento = 1
Il Rischio è min
Nella prassi, si ritiene che si debba raggiungere un Grado di convincimento
pari al 95%, con un conseguente Rischio di Revisione residuale pari al 5%.
Modello del Rischio di Revisione
In sintesi il modello può essere così rappresentato:
RR = R Inerente x R Controllo x R Individuazione
Alcuni esempi di combinazioni per limitazione del rischio:
5%= 100% x 100% x 5%
5%= 100% x 5% x100%
5%= 100% x 20% x 25%
5%= 50% x 10% x 100%
La relazione moltiplicativa indica l’interdipendenza delle componenti di rischio
(semplificazione).
I primi due indici compongono il rischio legato all’azienda.
Il terzo indice si riferisce al Revisore.
Modello del Rischio di Revisione
Ne deriva che stimando il Rischio Intrinseco ed il Rischio di
Controllo, si può derivare il Rischio di Individuazione, inteso quale
rischio massimo che il Revisore può accettare di correre…
R Individuazione = R. Revisione / R Inerente x R Controllo
R Ind. = 0.05 / (0.2 x 0.5) = 0.2 = 50%
Tanto minore sarà il Rischio di Individuazione, tanto maggiore
sarà la portata (ampiezza e tipologie) delle verifiche poste in
essere dal Revisore.
Rischio Inerente o Intrinseco
Il rischio inerente è l’attitudine di una classe di valori a presentare errori
significativi, indipendentemente dall’esistenza di procedure di controllo interno.
In senso lato, è il rischio che vi siano errori nel bilancio in conseguenza di eventi
macroeconomici, condizioni del settore in cui opera l’impresa oppure scelte
aziendali.
Alcuni esempi:
 Andamento dei tassi di cambio e di interesse;
 Diminuzione dei prezzi per il declino nel ciclo di vita dei prodotti;
 Introduzione di nuovi prodotti;
 Elevate spese pubblicitarie di ricerca e sviluppo;
 Stock options;
 Scelte del management.
Le componenti del Rischio Inerente
Il rischio inerente presenta sostanzialmente due componenti:
 Oggettiva: situazione di oggettiva difficoltà nel pervenire ad una
determinazione quantitativa attendibile per la classe di valori esaminata (rischio
di errore);
 Soggettiva: situazione di opportunità per il management della società a
introdurre significative alterazioni nella determinazione quantitativa e/o nella
classificazione di uno o più insiemi di eventi aziendali (rischio di frode).
La componente oggettiva del Rischio Inerente
La componente oggettiva, a sua volta, può essere ricondotta a:
 Condizioni specifiche: se attinenti ad una particolare classe di valori;
Esempi: complessità di calcolo, valori stimati e congetturati,
suscettibilità al futuro, inusualità dell’operazione;
 Condizioni generali (d’azienda e d’ambiente): se impattano su più
classi di valori. Esempi: condizioni macroeconomiche (volatilità dei
tassi, recessione), di settore, (nuove normative, mutamenti tecnologici)
d’azienda (introduzione di nuovi prodotti).
La componente soggettiva del Rischio Inerente
La componente soggettiva, a sua volta, deriva dalla sussistenza di due
elementi:
La presenza di circostanze che determinano l’opportunità ad alterare
il bilancio:
•
•
•
•
•
Possibilità che la redditività fluttui in modo imprevisto per ragioni connesse alla natura
dell’attività aziendale e dell’ambiente competitivo in cui è inserita;
Rischio finanziario, correlato alla solvibilità di breve termine;
Rischio di mercato associato alla variabilità dei prezzi di mercato dei titoli
rappresentativi del capitale di rischio e di prestito;
Rischio tributario, associato al prelievo fiscale;
Rischio “sociale”, correlato al possibile verificarsi di manifestazioni sociali ostili
all’impresa, in relazione a determinate politiche dell’occupazione, dell’ecologia, ecc. ;
 L’integrità del management.
Evitare going concern;
Ottenere obiettivi a tutti i costi ;
Creare riserve occulte.
Il Rischio di Controllo
Il rischio di controllo è il rischio che il Sistema di Controllo Interno (SCI) non sia
in grado di prevenire, ovvero di individuare, gli errori significativi nel bilancio.
Alcuni esempi:
 Mancanza di suddivisione nei compiti ritenuti critici;
 Assenza di un sistema strutturato di contabilità industriale;
 Mancata formalizzazione di delibere attinenti operazioni di gestione
particolarmente significative.
Il rischio di controllo: verifica di funzionamento del S.C.I.
Il Revisore deve valutare il funzionamento del Sistema di Controllo Interno
(SCI), negli aspetti di:
 Disegno delle procedure;
 Concreto funzionamento delle procedure.
Il Sistema di Controllo Interno può essere definito come un insieme di
meccanismi, procedure e strumenti – “controlli” – predisposti dalla direzione per
assicurare il conseguimento degli obiettivi aziendali.
Deve essere strutturato per assicurare il perseguimento di tre obiettivi:
 Efficienza operativa (operations);
 Attendibilità dei dati (reportings);
 Conformità alle normative vigenti (compliance).
Il rischio di controllo: verifica di funzionamento del S.C.I.
Il Revisore, in particolare, dovrà soffermarsi sulla verifica dei seguenti aspetti
del SCI:
1. Ambiente di controllo (attenzione data alle verifiche);
2. Valutazione del rischio di gestione (attenzione prestata alle aree critiche);
3. Sistema informativo (strutture informatiche);
4. Attività (procedure) di controllo (codifica e numerosità data delle verifiche);
5. Monitoraggio (verifica del corretto impiego delle procedure).
Il Rischio di Individuazione
Il Rischio di Individuazione si concreta nel rischio che il Revisore non sia in
grado, mediante le proprie verifiche, di individuare errori significativi presenti nel
bilancio d’esercizio che non sono stati rimossi dal Sistema di Controllo Interno.
Tale rischio può essere scomposto in due distinte classi di incertezza:
 Il rischio di campionamento (l’errore non viene individuato a causa
dell’involontaria selezione di un campione non adeguatamente
rappresentativo delle condizioni di errore presenti nella popolazione
verificata).
 Il rischio di non campionamento (l’errore non viene individuato a causa della
negligenza del revisore nella programmazione e/o esecuzione delle
verifiche).
Una sintesi
Verifiche di validità
Fase 3: L’attività di Programmazione della Revisione (strategia)
Al termine delle due precedenti fasi (Analisi di Coerenza e Valutazione del
Rischio di Revisione), il Revisore potrà pianificare la portata della revisione
(Ampiezza e tipologie di verifiche).
In particolare, si focalizzerà sui seguenti aspetti:
1. Atteggiamento da assumere di fronte a deviazioni dai principi contabili;
2. Individuazione delle tipologie di verifiche (conformità e sostanza);
3. La datadi emissione della relazione finale;
4. La detrminazione del gruppo di lavoro;
5. Le competenze necessarie al gruppo di lavoro (statistica, matematica
finanziaria, ecc.);
6. La partecipazione di altri revisori.
L’attività di Programmazione della Revisione (strategia)
In particolare, si focalizzerà sui seguenti tre aspetti:
1. Verifiche di conformità (verifiche su SCI);
2. Verifiche di validità o sostanziali (verifiche su poste contabili);

Ampiezza;

Tipologia;

Aree critiche (check list).
3. Scelta della tolleranza (livello di significatività)

Metodo del pollice;

Metodo delle dimensioni.
3.1 Procedure di conformità (verifiche su SCI)
Gli aspetti da monitorare per una comprensione del Sistema di Controllo Interno
sono:
A.Ambiente di controllo;
B.Processo per la valutazione del rischio;
C.Sistema informativo;
D.Attività di controllo;
E.Monitoraggio dei controlli.
3.1 Procedure di conformità (verifiche su SCI)
A. Ambiente di controllo
Riguarda l’atteggiamento, la consapevolezza e le azioni della direzione e dei
responsabili dell’attività amministrativa in relazione al controllo interno
dell’impresa.
Vanno verificati:

organigramma, mansionari, procedure esistenti e flow-chart;

le competenze delle risorse impegnate nell’attività amministrativa;

La sensibilità della direzione su questi aspetti.
3.1 Procedure di conformità (verifiche su SCI)
B. Processo per la valutazione del rischio
Riguarda le modalità con cui la direzione identifica i rischi attinenti alla
preparazione di un bilancio idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e
corretta in conformità al quadro normativo di riferimento.
Vanno verificati:

La modellistica con cui la direzione identifica i rischi;

La capacità e tempestività della direzione nell’adattarsi a cambiamenti
dovuti a modifiche organizzative derivanti da crescita dimensionale e/o
modifiche dell’ ambiente esterno (tecnologie, normative, ecc.).
3.1 Procedure di conformità (verifiche su SCI)
C. Sistema informativo
Riguarda il complesso delle componenti fisiche (hardware e software) utilizzati
per la redazione del bilancio.
D. Attività di controllo
Studio delle procedure adottate per impedire la presenza di errori nel bilancio.
E. Monitoraggio dei controlli
Riguarda l’attenzione della direzione posta al Controllo di gestione, al Controllo
della tenuta della contabilità ed alla Compliance delle norme vigenti.
3.1 Procedure di conformità (verifiche su SCI)
Il Test di attendibilità di funzionamento del Sistema di Controllo Interno può
essere effettuato mediante l’analisi per cicli.
Qui di seguito sono elencati i principali Cicli oggetto di osservazione:
 Ciclo Vendite;
 Ciclo Acquisti;
 Ciclo Finanziamenti:
 Ciclo Incassi e Pagamenti;
 Ciclo Rimanenze;
3.2 Procedure di validità (verifiche su poste contabili)
L’ampiezza delle verifiche (campione) è funzione del Rischio di Individuazione
stimato.
Tanto minore è il Rischio di Individuazione, tanto maggiori saranno Ie verifiche
da porre in essere.
Le tipologie di verifiche si distinguono in:
1.Ispezione (attività posta in prima persona);
2.Osservazione;
3.Indagine (domande effettuate al personale aziendale);
4.Conferma di terzi;
5.Ricalcolo;
6.Riesecuzione dell’operazione contabile;
7.Analisi di coerenza (indicatori di bilancio)
3.2 Procedure di validità (verifiche su poste contabili)
Le aree critiche:
Crediti vs clienti – conferma di terzi;
Liquidità (cassa e banca) – ispezione cassa ed estratti conti;
Magazzino – inventario fisico materie e merci - ispezione;
Risconti attivi – ricalcolo;
Debiti vs banche – ispezione estratti conti;
Debiti vs fornitori –conferma di terzi;
Ricavi delle vendite (incassati fuori std) – conferma di terzi;
Acquisti (pagamenti fuori std) – conferma di terzi;
Ammortamenti ed accantonamenti – ricalcolo;
Carichi d’imposta e versamenti (reddito/iva) – ricalcolo e conferma di terzi;
Conversione valute – ricalcolo;
Cut off – Analisi ultimi documenti attivi e passivi - ispezione.
3.3 Scelta della tolleranza (livello di significatività)
Dato per assodato che un controllo campionario non può dare assoluta
certezza di giudizio, la ragionevole certezza si basa sul concetto che gli errori o
frodi (eventuali) non siano significativi.
Un errore si definisce significativo se, qualora rilevato, comportasse modifiche
di giudizio da parte di terzi.
Un errore riscontrato di importo pari a € 100 mila può essere non significativo
per alcune aziende e molto significativo per altre.
La prassi professionale fa ricorso alla regola cosiddetta del 5-10%:
Scostamenti compresi tra lo 0 ed il 5% non sono ritenuti significativi;
Scostamenti compresi tra il 5 ed il 10% zona grigia;
Scostamenti superiori al 10% sono ritenuti significativi.
La Significatività (o materialità)
Il Revisore stabilisce la soglia di tolleranza per le principali poste contabili.
E’ importante che gli errori riscontrati non superino il livello di tolleranza
prestabilito dal revisore.
Devono essere stabilite soglie di Significatività per il bilancio nel
suo complesso e per singole classi/poste;
Alcuni orientamenti della prassi (La Regola del pollice) individuano
i seguenti limiti di significatività:
 Ricavi (1-5%);
 Risultato ante imposte (5-10%);
 Totale attivo (0.5-1%);
 Patrimonio netto (1-5%).
La Regola delle dimensioni, guida la scelta del parametro di
tolleranza in funzione delle dimensioni aziendali (in modo
inversamente proporzionale al fatturato).
Livelli quantitativi di significatività
Esempio
Il magazzino può avere una percentuale di errore max del 4% (valore contabile
un milione di euro).
Dai controlli effettuati a campione su alcuni articoli del valore di 42k euro si è
riscontrato un errore di 5K euro.
L’errore riscontrato è pari al 12%.
Lo scostamento è significativo e richiede ulteriori approfondimenti per confutare
le risultanze delle verifiche o confermarli.
4. Attuazione (o Esecuzione o Svolgimento)
Le tipologie di verifiche prima individuate possono essere effettuate sia durante
la gestione (fase interim) con periodicità almeno trimestrale che al termine
dell’esercizio (fase final).
Quando le risultanze delle verifiche non sono ricomprese all’interno delle soglie
di tolleranza, vuol dire che il Rischio di Revisione è stato oggetto di
sottovalutazione.
Riconsiderazione del Rischio
Quando si riscontra una differenza considerevole tra il rischio stimato ed il
rischio rilevato, è opportuna una riconsiderazione della strategia di revisione,
con un consequenziale numero differente di presenze in azienda (oltre che dei
compensi).
Il Revisore, mediante la raccolta di appropriati elementi probativi, può (e deve)
ridurre il Rischio di Revisione ad un livello sufficientemente basso.
Pertanto, diviene opportuna una modifica della strategia di Revisione (interventi
correttivi su ampiezza del campione e tipologie di verifiche da ripetere).
5. Supervisione
Prima di giungere alla stesura della propria opinion, è necessario che il
Revisore svolga un’analisi (riconsiderazione) delle verifiche poste in essere,
della completezza delle carte di lavoro raccolte ma anche delle risultanze
dell’attività.
Questa
fase risulta molto importante poichè spesso può comportare la
riconsiderazione di aspetti ritenuti prima marginali e, successivamente, rilevanti
(l’esempio classico è la rilevazione di errori non significativi che tuttavia
indicano la propensione della direzione a non comunicare correttamente le
performance aziendali).
6. La relazione finale
Il processo di revisione si conclude con la stesura della Relazione,
focalizzata sull’attendibilità della situazione finanziaria, patrimoniale
ed economica.
Rappresenta il risultato di sintesi del lavoro del Revisore ma è anche
lo strumento di comunicazione verso l’esterno dei risultati emersi dal
laborioso Processo di Revisione e, pertanto, necessita il rispetto di un
format standard.
Viene formulata dopo l’eventuale proposta di aggiustamenti suggeriti
alla direzione.
La Relazione finale: Struttura
La relazione finale deve contenere la seguente struttura, articolata in
paragrafi:
 Titolo;
 Destinatari;
 Identificazione dell’oggetto di revisione con identificazione delle
responsabilità della direzione e del revisore;
 Descrizione della portata della revisione svolta;
 Espressione del giudizio;
 Firma;
 Data della relazione di revisione e sede del revisore.
La Relazione finale: Titolo
Deve sempre essere presente la dicitura “Relazione del Collegio dei Revisori
ai sensi del D.L. 39/2010” o del Revisore/Società di revisione.
Sostituisce il vecchio titolo “Relazione di certificazione” che poteva generare
dubbi interpretativi.
La Relazione finale: Destinatario
Deve essere indirizzata all’Assemblea dei soci, se si tratta di Revisione
Legale oppure altro richiedente se si tratta di Revisione volontaria.
La Relazione finale: Oggetto della revisione
In questo paragrafo deve essere sempre ben identificato l’oggetto della
revisione.
E’ opportuno che sia ben distinta la responsabilità dell’organo amministrativo
(redazione) e dell’organo di controllo contabile (asseverazione).
La Relazione finale: Descrizione della portata
Questo paragrafo deve contenere dei richiami normativi (i Principi della
Revisione seguiti) e deve specificare che si è ricorsi a:
 Analisi di coerenza;
 Determinazione del Rischio di Revisione (tre componenti) e della soglia
significatività;
 Ampiezza e tipologia di verifiche adottate;
 Elementi probativi raccolti.
La Relazione finale: Espressione del giudizio
Questo paragrafo contiene il risultato di tutta l’attività di revisione.
Naturalmente, è diversamente formulato in funzione dei riscontri effettuati.
Il giudizio può essere di 4 tipi:
1.Giudizio positivo (senza rilievi);
2.Giudizio con rilievi;
3.Giudizio avverso;
4.Giudizio impossibile da esprimere.
In questo paragrafo va inserito anche il giudizio in merito alla coerenza della
relazione sulla gestione rispetto al bilancio (rinvio).
La Relazione finale: Espressione del giudizio positivo
Il Revisore emette un giudizio senza rilievi quando ritiene che il bilancio è
conforme ai principi contabili ed esprime correttamente la situazione
patrimoniale, economica e dei flussi finanziari.
Il Revisore potrà esprimere questo giudizio quando avrà adottato i Principi di
Revisione ed avrà conseguito una ragionevole certezza in merito
all’attendibilità delle poste esaminate mediante la raccolta di sufficienti
elementi probativi.
La Relazione finale: Espressione del giudizio con rilievi
Il Revisore emette un giudizio con rilievi (o eccezioni) quando sono riscontrate
alcune difformità anche se queste ultime non compromettono la sostanziale
attendibilità del bilancio.
E’ necessario che i rilievi vengano opportunamente segnalati, per esempio:
Determinazione vita utile dei cespiti;
Esigibilità dei crediti;
Valore di realizzo delle rimanenze;
Mancata risposta alla circolarizzazione (crediti, debiti, e/c);
Mancata possibilità di accesso al conteggio di cassa, titoli, merci.
La Relazione finale: Espressione del giudizio negativo
Il Revisore emette un giudizio negativo quando sono riscontrate alcune
difformità che compromettono l’attendibilità del bilancio.
E’ necessario che il giudizio venga motivato circostanziando i risultati delle
verifiche hanno determinato scostamenti significativi.
La contemporanea presenza di difformità che singolarmente avrebbero potuto
rappresentare semplici rilievi, comporta la formulazione di non attendibilità del
bilancio.
La Relazione finale: Impossibilità di espressione del giudizio
Quando il Revisore non riesce a formare una sua opinion sul bilancio formula
un giudizio di questo tipo.
Si può verificare questa situazione, prevalentemente, quando:
Si verifica l’impossibilità di svolgere adeguate verifiche;
Si constatano numerose incertezze che il Revisore non riesce a dissipare.
Il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione
Il nuovo dettato normativo obbliga il Revisore ad esprimere un giudizio anche
in merito alla coerenza tra il bilancio sottoposto a verifica ed il contenuto della
Relazione sulla gestione.
Infatti, qualora gli indicatori di performance evidenziassero una situazione
difforme da quella emersa durante il processo di revisione, una situazione del
genere andrebbe segnalata.
I parametri di valutazione sono gli stessi del giudizio di revisione.
La due diligence (review)
La traduzione letterale del termine due diligence review è “verifica
della dovuta diligenza”.
Il Revisore Legale trova spazio professionale anche per incarichi di
due diligence della contabilità (anche detta financial due diligence).
In sostanza questa attività consiste in un processo articolato di
verifiche che si pongono in essere in occasione di operazioni
straordinarie (fusioni, scissioni, acquisizioni di aziende, pacchetti o
rami).
Anche in questo caso, il Revisore è chiamato ad esprimere un parere
sull’attendibilità dei bilanci (o di altra documentazione contabile).
Gli obiettivi della due diligence
L’obiettivo di sintesi consiste nel fornire all’investitore un giudizio in merito
all’attendibilità della documentazione dell’impresa target.
In questo caso, il Revisore inizia un rapporto di consulenza a tempo, che dura
fino alla data individuata del “closing”.
Il risultato di questa importante attività conferisce sicurezza alla base
informativa utilizzata per la valutazione della bontà dell’operazione.
La premessa di fondo è che la minimizzazione delle asimmetrie informative
tra acquirente e venditore consente il riequilibrio del tavolo negoziale tra le
parti.
I destinatari della due diligence
 Investitori potenziali;
 Potenziali finanziatori dell’operazione (es. banche, fondi);
 Professionisti (aziendalisti, avvocati d’affari).
Generalmente per le revisioni più complesse si costituisce un pool di
professionisti esperti in materia contabile, fiscale, legale, aziendale e di
estimo immobiliare.
Il ruolo del Revisore
Il Revisore, in un arco temporale predeterminato, svolge le varie tipologie di
verifiche per comprendere l’attendibilità della documentazione contabile.
Il suo giudizio risulta di fondamentale importanza poichè la valutazione del
business come pure la costruzione di piani economico-finanziari si basano
sempre su stime derivate dai dati storici.
Pertanto, la fondatezza di questi ultimi rappresenta il presupposto per
qualsiasi determinazione.
Step procedurali
Gli step della due diligence contabile sono generalmente i seguenti:
1.Individuazione degli obiettivi di verifica e delle aspettative finali di
informazione del committente;
2.Lettera di intenti con la società target ed accordo confidenziale;
3.Richiesta di documenti da esaminare ed incontro con consulenti e
responsabili amministrativi;
4.Esecuzione delle verifiche vere e proprie;
5.Predisposizione della relazione finale (due diligence report) da discutere e
consegnare al committente.
Perché il requisito della Riservatezza diviene centrale
La riservatezza è un aspetto fondamentale nei processi di financial due
diligence.
Perchè si acquisiscono informazioni riservate in merito alla combinazioni dei
fattori che rappresentano I punti di forza aziendali.
Perchè spesso è l’impresa concorrente che attiva questo processo e, laddove
non intendesse procedere più all’accordo, potrebbe beneficiare delle
informazioni riservate acquisite.
Alcuni esempi degli aggiustamenti più frequenti
 Individuazione di Costi/Ricavi non inerenti al business o inesistenti;
 Classificazione non adeguate di voci;
 Operazioni con entità correlate (transfer pricing) con potenziali differenze
rispetto ai reali valori di mercato;
 Svalutazione del magazzino;
 Svalutazione dei crediti commerciali.
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