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esportazione - Confindustria Vicenza

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esportazione - Confindustria Vicenza
Urbana Gaiotto
Vicenza, 8 novembre 2005
L’origine delle merci
nella normativa doganale
La certificazione dell’origine
Marchio
Perché il problema
dell’origine
1.
Esportazione: ottenere certificazione di origine
da ufficio doganale di esportazione (da presentare
all’ufficio doganale di importazione da parte dell’importatore)
2.
Vendita a cliente domestico/esportatore:
dichiarazione di origine
(per dare possibilità all’esportatore di fare quanto a p. 1)
3.
Etichettatura del prodotto
(a fini commerciali)
4.
5.
6.
Quote e limitazioni all’import
Anti-dumping
Altri………….
Regole
Lotta alla contraffazione
Merci contraffatte, usurpative, che ledono diritti di
brevetto o simili, denominazioni di origine o geografiche
Intervento dell’autorità doganale di
sospensione dello sdoganamento
 su richiesta del titolare del diritto, che presenta domanda di
tutela in ambito nazionale o comunitario: entro dieci gg lavorativi
ricorso alla A.G.
 d’iniziativa: entro tre gg lavorativi il titolare deve presentare richiesta
di intervento
F.A.L.S.T.A.F.F. Banca dati multimediale dei prodotti da tutelare
…tutelare correttezza del commercio senza rallentarlo…
 alimentata dai titolari del diritto
 le richieste di intervento generano una scheda, che può
contenere informazioni di carattere tecnico, immagini, mappa
degli itinerari doganali del prodotto, ecc.
Interrogata da funzionari doganali per avere informazioni in
tempo reale
Si integra con il Circuito doganale di Controllo e permette di
definire i profili di rischio


REGOLE DOGANALI
DI ORIGINE
COMUNE O NON
PREFERENZIALE





PREFERENZIALE +
trasporto diretto
Certificazione origine comunitaria
all’esportazione
Applicazione selettiva di
Misure economiche all’import:
agevolazioni tariffarie
divieti, contingenti, antidumping,...
all’importazione: dazi
Statistiche commercio internaz.le
preferenziali differenziati
Intra ed Extra U.E.
per paese
Agevolazioni a “prodotti nazionali”
Etichettatura di origine “Made in..”
Uniformi nei confronti di tutti i
Paesi
Non possono escludere, ma
devono sempre permettere di
attribuire l’origine ad un
prodotto
Differenziate per
Paese/area geografica
Esclusi i prodotti che
non hanno i requisiti
Certificato di origine
“non preferenziale”
Importazione
Accertamento origine può
essere fondato su
 dichiarazione importatore
 normale documentazione
commerciale
 esame caratteristiche
merci
 certificati di origine
rilasciati dai paesi di
provenienza secondo la
rispettiva legislazione, in
caso di dubbio o se richiesto da norme specifiche
Esportazione
 Molti Paesi non richiedono il
certificato: sufficiente una
indicazione di origine sulla
documentazione
commerciale. Talvolta
 Certificato rilasciato da
Camere di Commercio a
seguito di domanda in cui
l’esportatore dichiara
l’origine U.E. (può essere
aggiunto Stato Membro)
• l’origine di un Paese Terzo
•
 Talvolta Certificato legalizzato
Regole di origine autonome del Paese esportatore
(per U.E. nel Codice Doganale Comunitario)
Manca una convenzione internazionale
Prove dell’origine preferenziale
EUR.1
Esportatore, responsabile compilazione formale e
dichiarazione osservanza regole di origine;
obbligo di presentare documenti atti a comprovare
il carattere originario, su richiesta della Dogana
autorità doganali Paese di esportazione,
certificano tale dichiarazione
facoltà di richiedere all’esportatore documenti
giustificativi e procedere a qualsiasi verifica dei conti
autorità doganali Paese di importazione, se
rilevano o sospettano irregolarità formali o
sostanziali
facoltà di richiedere il controllo a posteriori, rispedisce
il documento o copia, con motivazioni, alle Autorità
doganali del Paese di esportazione
Semplificazioni nelle prove di
origine preferenziale
Altro documento commerciale
 qualsiasi esportatore per
prodotti di valore non
superiore a 6000 Euro per
spedizione
Bollettino di consegna
Fattura...

Descrizione prodotti
che ne consenta l’identificazione
esportatore autorizzato,
indipendentemente dal
valore merce
 esonero dalla firma, se
autorizzato
Dichiarazione di origine
testo previsto nei
singoli accordi
EUR.1
..........
REGOLE ORIGINE NON PREFERENZIALE
COD Art. 24: Paese di ultima
lavorazione o trasformazione sostanziale
 economicamente giustificata
 effettuata in un’impresa attrezzata a questo scopo
 e che abbia dato origine ad un
prodotto nuovo
o che rappresenta una fase importante della fabbricazione
DAC Prodotti coperti da disposizioni particolari:
Prodotti tessili:
allegato 10, e
Pochi prodotti non tessili: allegato 11
 Altri prodotti: lista della posizione negoziale comunitaria
ai negoziati in corso presso OMD
Regola residuale:
all’inizio di ogni capitolo
Sito Internet della D.G. TAXUD
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/
rules_origin/nonpreferential/article_410_en.htm
REGOLE ORIGINE PREFERENZIALE
Differenti per prodotto e per accordo


Accordi U.E. con Paesi terzi
Concessioni a Paesi in via di sviluppo
»
»




da parte U. E.
da parte di altri Paesi donatori
Altre zone di libero scambio: NAFTA - Mercosur Gruppo Andino
TRASFORMAZIONE SUFFICIENTE
TRE CRITERI GENERALI:
salto tariffario (cambiamento di voce doganale del S.A.
a 4 cifre)
valore aggiunto minimo
lavorazione che conferisce l’origine
Trasformazione sufficiente:
ESEMPI
Criterio 1:

Per i lavori di cuoio e di pelli, oggetti da viaggio,
borse, borsette e simili, del capitolo 42, la regola è
la seguente:

Fabbricazione in cui tutti i materiali non
originari utilizzati sono classificati in una voce
diversa da quella del prodotto
Trasformazione sufficiente:
ESEMPI
Criterio 2:

Per i motori a pistone, a scoppio, diesel e semi-diesel, e
relative parti, classificati alle voci 8407 - 8408 - 8409, la
regola di origine riportata in tutti gli accordi è la seguente:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i
materiali non originari non deve eccedere il
40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Regola identica per gli occhiali ed oggetti simili, voce
9004.
Occorre mettere in paragone due elementi:

Materiali non originari
Prodotto
Impiegati nella fabbricazione < 40%
Valore in dogana all’importazione
Prezzo EXW
Trasformazione sufficiente:
ESEMPI
Criterio 3



Per prodotti tessili e abbigliamento (sezione XI del
S.A.) si richiedono due trasformazioni, quindi in raffronto
alle regole non preferenziali per prodotti simili, l’origine
preferenziale richiede una fase ulteriore di lavorazione:
per i tessuti e stoffe, si richiede la fabbricazione a
partire dalla fibra o materiali chimici, o paste tessili
(anzichè dal filato),
oppure stampa e operazioni preparatorie o di
finissaggio…
per gli indumenti, ottenuti riunendo due o più parti di
stoffa, si richiede la fabbricazione a partire da filati
(anzichè la “confezione completa”).
Cumulo bilaterale
CASI PRATICI:
Macchina per cucire industriale v.d.8452 è
ottenuta in Italia utilizzando componenti importati
(con Eur.1) da:
Israele valore 30% del prodotto finito
 Algeria valore 15% del prodotto finito
La macchina avrà
origine preferenziale U.E., e rilascio Eur.1,
se esportata verso Israele e v. Algeria
no origine preferenziale verso altri Paesi

(in quanto il valore dei materiali importati supera il 40% del prezzo
del prodotto finito)
Cumulo bilaterale
CASI PRATICI:
Confezione di abiti in Bulgaria
 Da Italia invio del tessuto comunitario, con:
Eur.1 o Dichiarazione su fattura
 in Bulgaria:
La confezione NON è una trasformazione sufficiente, ma gli
abiti sono di origine preferenziale Bulgaria per effetto della
regola di cumulo bilaterale
 Ritorno degli abiti confezionati:
All’importazione godono quindi dell’esenzione daziaria sulla
base del certificato
Eur.1 o Dichiarazione su fattura
Cumulo bilaterale
CASI PRATICI:
Confezione di abiti da donna in Bulgaria,


invio di tessuto NON comunitario da Italia:
Eur.1 o Dichiarazione su fattura
in Bulgaria:
Eur.1 o Dichiarazione su fattura
La confezione NON è una trasformazione sufficiente;
trattandosi di tessuto non comunitario non si può applicare la
regola di cumulo bilaterale, pertanto gli abiti NON sono di
origine preferenziale Bulgaria.
“Made in Bulgaria” perchè la confezione è una lavorazione
sostanziale

Ritorno degli abiti confezionati:
All’importazione NON godono dell’esenzione daziaria;
il regime del T.P.P. consente di ridurre i diritti da pagare
commisurandoli al valore della facon.
CUMULO PANEUROPEO
(Cumulo di materiali originari) Casi pratici
Produzione in Romania di apparecchi per
condizionamento aria v.d. 84.15, utilizzando
35%
componenti origine U.E. (con Eur.1)
superano il 40%
20%
componenti origine Turchia (con Eur.1)
45% componenti e montaggio in Romania
Commercializzazione prodotti in
U.E. - Romania-Norvegia
 origine Romania - trattamento preferenziale
sulla base di Eur.1 rumeno o Dichiarazione su fattura
che riporta tale attestazione
CUMULO COMPLETO
(Cumulo di lavorazioni)
CASI
PRATICI:
Consente distribuzione di lavorazioni che conferiscono origine tra


Paesi U.E. con Norvegia, Islanda e Liechtenstein
Paesi U.E. con Tunisia, Algeria e Marocco
A partire da filato di origine Giappone si ottiene in Italia il
tessuto, poi inviato in Tunisia:
Certificate Eur.1 Dichiarazione
In Tunisia confezione di indumenti, da rispedire in Italia
La confezione NON è una trasformazione sufficiente; trattandosi di
tessuto non comunitario non si può applicare la regola di cumulo
bilaterale, pertanto gli abiti NON sono di origine preferenziale
Tunisia, ma
IL CUMULO TOTALE consente di prendere in considerazione entrambe le lavorazioni, fatte in Italia e in Tunisia, pertanto il capo confezionato è di origine preferenziale Tunisia,
attestata con Eur.1 emesso in Tunisia che consente
Dazio preferenziale (esenzione) in Italia
presentando Certificato Eur.1 alla dogana di importazione
CUMULO
Occorrono regole identiche negli
accordi tra tutte le parti interessate
PAN-EURO-MEDITERRANEO
Elenco Paesi: Unione
Europea
Norvegia
Islanda
Svizzera
Bulgaria
Romania
Turchia
Tunisia
Marocco
Algeria
Egitto
Giordania
Libano
Siria
Israele
Cisgiordania e
Striscia di Gaza
Isole Faeroer
+ i seguenti:
Applicazione anticipata
deroga temporanea
Cumulo
pan-europeo
già in vigore
cumulo tra
Cumulo
Tunisia/Turchia/UE
e tra
Marocco/Turchia/UE
pan-euromediterraneo
Paesi
mediterranei
da realizzare
entro il 2010
Possibile fabbricare
in Tunisia oppure in
Marocco indumenti
originari destinati
all’export in UE a
partire da tessuti di
origine Turchia
CLAUSOLA “NO DRAWBACK”
Clausola “no drawback”
Accordi Pan-Europei – Israele – rep. Iugoslava di Macedonia
– Croazia - Messico – altri Paesi in futuro
Requisiti per origine preferenziale sono:
 Trasformazione sufficiente +
 pagamento dazi nel paese di trasformazione
Merci di ritorno:
 Da paesi i cui accordi contengono la clausola “no drawback”:
Eur.1 con origine paese di produzione
 Da paesi i cui accordi non contengono la clausola “no
drawback”: no Eur.1/Form.A
Merci di ritorno
Trasformazione
subita
Sufficiente
Origine
Trattamento
Preferenziale del
Dazio preferenziale
paese trasformatore
Non sufficiente, ma Preferenziale del
Dazio preferenziale
che va oltre le
paese trasformatore
insufficienti
applicando cumulo
Insufficiente
(manipolazioni minime)
Preferenziale
comunitaria
No dazio preferenz.
Eventualmente T.P.P.
Nessuna, merce
“tal quale”
Preferenziale
comunitaria
No dazio preferenz.
Reintroduzione in
franchigia
Consigli pratici
Informazioni Vincolanti di Origine
Valide per tre anni in tutti paesi membri
Acquisire e gestire informazioni di
origine per prodotti acquistati da terzi, provenienti dal
territorio nazionale, comunitario o dalla Turchia, utilizzando
come elementi di informazione/prova
Dichiarazione dello speditore
oppure Certificato di informazione INF.4
ai sensi del reg. Cee 1207/2001
Consultare il testo delle regole
classificazione doganale
valori
Chiarimenti ministeriali
Agenzia delle Dogane
Prot. 4830/LD dell’8.6.2004
Coordinamento con norme nazionali attuative dell’Accordo di Madrid:

Funzionario della dogana dispone il sequestro e inoltra notizia di reato al
P.M. competente

Regolarizzazione amministrativa, su N.O. del P.M.,opera ai soli fini del
rilascio della merce alla parte, fermo restando il procedimento penale
innanzi alla A.G.
Consumazione del reato: anche all’esportazione, per effetto del primo
periodo del comma 49
Circ. 20/D del 13.5.2005 - di intesa con M.A.P., Min.Giustizia e Comando
Generale G.d.F.
Chiarisce i concetti di falsa e fallace indicazione di origine. In particolare
“…fallace indicazione abbia caratteristiche tali da oscurare fisicamente o
simbolicamente l’etichetta di origine, rendendola di fatto poco visibile o
praticamente non riscontrabile anche ad un semplice esame sommario del
prodotto”
Prot. 2704 del 9.8.2005 - d’intesa con M.A.P.
Indicazione richiesta dalla Legge 10.4.1991 n.126 di apporre il nome o
ragione sociale o il marchio e sede di un produttore o di un importatore
comunitario: per evitare di ricadere nel reato previsto dalla L.350 (fallace
indicazione di origine o provenienza) indicare “IMPORTATO DA: [NOME E
SEDE DELL’IMPRESA]”
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