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esportazione - Confindustria Vicenza
Urbana Gaiotto Vicenza, 8 novembre 2005 L’origine delle merci nella normativa doganale La certificazione dell’origine Marchio Perché il problema dell’origine 1. Esportazione: ottenere certificazione di origine da ufficio doganale di esportazione (da presentare all’ufficio doganale di importazione da parte dell’importatore) 2. Vendita a cliente domestico/esportatore: dichiarazione di origine (per dare possibilità all’esportatore di fare quanto a p. 1) 3. Etichettatura del prodotto (a fini commerciali) 4. 5. 6. Quote e limitazioni all’import Anti-dumping Altri…………. Regole Lotta alla contraffazione Merci contraffatte, usurpative, che ledono diritti di brevetto o simili, denominazioni di origine o geografiche Intervento dell’autorità doganale di sospensione dello sdoganamento su richiesta del titolare del diritto, che presenta domanda di tutela in ambito nazionale o comunitario: entro dieci gg lavorativi ricorso alla A.G. d’iniziativa: entro tre gg lavorativi il titolare deve presentare richiesta di intervento F.A.L.S.T.A.F.F. Banca dati multimediale dei prodotti da tutelare …tutelare correttezza del commercio senza rallentarlo… alimentata dai titolari del diritto le richieste di intervento generano una scheda, che può contenere informazioni di carattere tecnico, immagini, mappa degli itinerari doganali del prodotto, ecc. Interrogata da funzionari doganali per avere informazioni in tempo reale Si integra con il Circuito doganale di Controllo e permette di definire i profili di rischio REGOLE DOGANALI DI ORIGINE COMUNE O NON PREFERENZIALE PREFERENZIALE + trasporto diretto Certificazione origine comunitaria all’esportazione Applicazione selettiva di Misure economiche all’import: agevolazioni tariffarie divieti, contingenti, antidumping,... all’importazione: dazi Statistiche commercio internaz.le preferenziali differenziati Intra ed Extra U.E. per paese Agevolazioni a “prodotti nazionali” Etichettatura di origine “Made in..” Uniformi nei confronti di tutti i Paesi Non possono escludere, ma devono sempre permettere di attribuire l’origine ad un prodotto Differenziate per Paese/area geografica Esclusi i prodotti che non hanno i requisiti Certificato di origine “non preferenziale” Importazione Accertamento origine può essere fondato su dichiarazione importatore normale documentazione commerciale esame caratteristiche merci certificati di origine rilasciati dai paesi di provenienza secondo la rispettiva legislazione, in caso di dubbio o se richiesto da norme specifiche Esportazione Molti Paesi non richiedono il certificato: sufficiente una indicazione di origine sulla documentazione commerciale. Talvolta Certificato rilasciato da Camere di Commercio a seguito di domanda in cui l’esportatore dichiara l’origine U.E. (può essere aggiunto Stato Membro) • l’origine di un Paese Terzo • Talvolta Certificato legalizzato Regole di origine autonome del Paese esportatore (per U.E. nel Codice Doganale Comunitario) Manca una convenzione internazionale Prove dell’origine preferenziale EUR.1 Esportatore, responsabile compilazione formale e dichiarazione osservanza regole di origine; obbligo di presentare documenti atti a comprovare il carattere originario, su richiesta della Dogana autorità doganali Paese di esportazione, certificano tale dichiarazione facoltà di richiedere all’esportatore documenti giustificativi e procedere a qualsiasi verifica dei conti autorità doganali Paese di importazione, se rilevano o sospettano irregolarità formali o sostanziali facoltà di richiedere il controllo a posteriori, rispedisce il documento o copia, con motivazioni, alle Autorità doganali del Paese di esportazione Semplificazioni nelle prove di origine preferenziale Altro documento commerciale qualsiasi esportatore per prodotti di valore non superiore a 6000 Euro per spedizione Bollettino di consegna Fattura... Descrizione prodotti che ne consenta l’identificazione esportatore autorizzato, indipendentemente dal valore merce esonero dalla firma, se autorizzato Dichiarazione di origine testo previsto nei singoli accordi EUR.1 .......... REGOLE ORIGINE NON PREFERENZIALE COD Art. 24: Paese di ultima lavorazione o trasformazione sostanziale economicamente giustificata effettuata in un’impresa attrezzata a questo scopo e che abbia dato origine ad un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione DAC Prodotti coperti da disposizioni particolari: Prodotti tessili: allegato 10, e Pochi prodotti non tessili: allegato 11 Altri prodotti: lista della posizione negoziale comunitaria ai negoziati in corso presso OMD Regola residuale: all’inizio di ogni capitolo Sito Internet della D.G. TAXUD http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/ rules_origin/nonpreferential/article_410_en.htm REGOLE ORIGINE PREFERENZIALE Differenti per prodotto e per accordo Accordi U.E. con Paesi terzi Concessioni a Paesi in via di sviluppo » » da parte U. E. da parte di altri Paesi donatori Altre zone di libero scambio: NAFTA - Mercosur Gruppo Andino TRASFORMAZIONE SUFFICIENTE TRE CRITERI GENERALI: salto tariffario (cambiamento di voce doganale del S.A. a 4 cifre) valore aggiunto minimo lavorazione che conferisce l’origine Trasformazione sufficiente: ESEMPI Criterio 1: Per i lavori di cuoio e di pelli, oggetti da viaggio, borse, borsette e simili, del capitolo 42, la regola è la seguente: Fabbricazione in cui tutti i materiali non originari utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Trasformazione sufficiente: ESEMPI Criterio 2: Per i motori a pistone, a scoppio, diesel e semi-diesel, e relative parti, classificati alle voci 8407 - 8408 - 8409, la regola di origine riportata in tutti gli accordi è la seguente: Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto. Regola identica per gli occhiali ed oggetti simili, voce 9004. Occorre mettere in paragone due elementi: Materiali non originari Prodotto Impiegati nella fabbricazione < 40% Valore in dogana all’importazione Prezzo EXW Trasformazione sufficiente: ESEMPI Criterio 3 Per prodotti tessili e abbigliamento (sezione XI del S.A.) si richiedono due trasformazioni, quindi in raffronto alle regole non preferenziali per prodotti simili, l’origine preferenziale richiede una fase ulteriore di lavorazione: per i tessuti e stoffe, si richiede la fabbricazione a partire dalla fibra o materiali chimici, o paste tessili (anzichè dal filato), oppure stampa e operazioni preparatorie o di finissaggio… per gli indumenti, ottenuti riunendo due o più parti di stoffa, si richiede la fabbricazione a partire da filati (anzichè la “confezione completa”). Cumulo bilaterale CASI PRATICI: Macchina per cucire industriale v.d.8452 è ottenuta in Italia utilizzando componenti importati (con Eur.1) da: Israele valore 30% del prodotto finito Algeria valore 15% del prodotto finito La macchina avrà origine preferenziale U.E., e rilascio Eur.1, se esportata verso Israele e v. Algeria no origine preferenziale verso altri Paesi (in quanto il valore dei materiali importati supera il 40% del prezzo del prodotto finito) Cumulo bilaterale CASI PRATICI: Confezione di abiti in Bulgaria Da Italia invio del tessuto comunitario, con: Eur.1 o Dichiarazione su fattura in Bulgaria: La confezione NON è una trasformazione sufficiente, ma gli abiti sono di origine preferenziale Bulgaria per effetto della regola di cumulo bilaterale Ritorno degli abiti confezionati: All’importazione godono quindi dell’esenzione daziaria sulla base del certificato Eur.1 o Dichiarazione su fattura Cumulo bilaterale CASI PRATICI: Confezione di abiti da donna in Bulgaria, invio di tessuto NON comunitario da Italia: Eur.1 o Dichiarazione su fattura in Bulgaria: Eur.1 o Dichiarazione su fattura La confezione NON è una trasformazione sufficiente; trattandosi di tessuto non comunitario non si può applicare la regola di cumulo bilaterale, pertanto gli abiti NON sono di origine preferenziale Bulgaria. “Made in Bulgaria” perchè la confezione è una lavorazione sostanziale Ritorno degli abiti confezionati: All’importazione NON godono dell’esenzione daziaria; il regime del T.P.P. consente di ridurre i diritti da pagare commisurandoli al valore della facon. CUMULO PANEUROPEO (Cumulo di materiali originari) Casi pratici Produzione in Romania di apparecchi per condizionamento aria v.d. 84.15, utilizzando 35% componenti origine U.E. (con Eur.1) superano il 40% 20% componenti origine Turchia (con Eur.1) 45% componenti e montaggio in Romania Commercializzazione prodotti in U.E. - Romania-Norvegia origine Romania - trattamento preferenziale sulla base di Eur.1 rumeno o Dichiarazione su fattura che riporta tale attestazione CUMULO COMPLETO (Cumulo di lavorazioni) CASI PRATICI: Consente distribuzione di lavorazioni che conferiscono origine tra Paesi U.E. con Norvegia, Islanda e Liechtenstein Paesi U.E. con Tunisia, Algeria e Marocco A partire da filato di origine Giappone si ottiene in Italia il tessuto, poi inviato in Tunisia: Certificate Eur.1 Dichiarazione In Tunisia confezione di indumenti, da rispedire in Italia La confezione NON è una trasformazione sufficiente; trattandosi di tessuto non comunitario non si può applicare la regola di cumulo bilaterale, pertanto gli abiti NON sono di origine preferenziale Tunisia, ma IL CUMULO TOTALE consente di prendere in considerazione entrambe le lavorazioni, fatte in Italia e in Tunisia, pertanto il capo confezionato è di origine preferenziale Tunisia, attestata con Eur.1 emesso in Tunisia che consente Dazio preferenziale (esenzione) in Italia presentando Certificato Eur.1 alla dogana di importazione CUMULO Occorrono regole identiche negli accordi tra tutte le parti interessate PAN-EURO-MEDITERRANEO Elenco Paesi: Unione Europea Norvegia Islanda Svizzera Bulgaria Romania Turchia Tunisia Marocco Algeria Egitto Giordania Libano Siria Israele Cisgiordania e Striscia di Gaza Isole Faeroer + i seguenti: Applicazione anticipata deroga temporanea Cumulo pan-europeo già in vigore cumulo tra Cumulo Tunisia/Turchia/UE e tra Marocco/Turchia/UE pan-euromediterraneo Paesi mediterranei da realizzare entro il 2010 Possibile fabbricare in Tunisia oppure in Marocco indumenti originari destinati all’export in UE a partire da tessuti di origine Turchia CLAUSOLA “NO DRAWBACK” Clausola “no drawback” Accordi Pan-Europei – Israele – rep. Iugoslava di Macedonia – Croazia - Messico – altri Paesi in futuro Requisiti per origine preferenziale sono: Trasformazione sufficiente + pagamento dazi nel paese di trasformazione Merci di ritorno: Da paesi i cui accordi contengono la clausola “no drawback”: Eur.1 con origine paese di produzione Da paesi i cui accordi non contengono la clausola “no drawback”: no Eur.1/Form.A Merci di ritorno Trasformazione subita Sufficiente Origine Trattamento Preferenziale del Dazio preferenziale paese trasformatore Non sufficiente, ma Preferenziale del Dazio preferenziale che va oltre le paese trasformatore insufficienti applicando cumulo Insufficiente (manipolazioni minime) Preferenziale comunitaria No dazio preferenz. Eventualmente T.P.P. Nessuna, merce “tal quale” Preferenziale comunitaria No dazio preferenz. Reintroduzione in franchigia Consigli pratici Informazioni Vincolanti di Origine Valide per tre anni in tutti paesi membri Acquisire e gestire informazioni di origine per prodotti acquistati da terzi, provenienti dal territorio nazionale, comunitario o dalla Turchia, utilizzando come elementi di informazione/prova Dichiarazione dello speditore oppure Certificato di informazione INF.4 ai sensi del reg. Cee 1207/2001 Consultare il testo delle regole classificazione doganale valori Chiarimenti ministeriali Agenzia delle Dogane Prot. 4830/LD dell’8.6.2004 Coordinamento con norme nazionali attuative dell’Accordo di Madrid: Funzionario della dogana dispone il sequestro e inoltra notizia di reato al P.M. competente Regolarizzazione amministrativa, su N.O. del P.M.,opera ai soli fini del rilascio della merce alla parte, fermo restando il procedimento penale innanzi alla A.G. Consumazione del reato: anche all’esportazione, per effetto del primo periodo del comma 49 Circ. 20/D del 13.5.2005 - di intesa con M.A.P., Min.Giustizia e Comando Generale G.d.F. Chiarisce i concetti di falsa e fallace indicazione di origine. In particolare “…fallace indicazione abbia caratteristiche tali da oscurare fisicamente o simbolicamente l’etichetta di origine, rendendola di fatto poco visibile o praticamente non riscontrabile anche ad un semplice esame sommario del prodotto” Prot. 2704 del 9.8.2005 - d’intesa con M.A.P. Indicazione richiesta dalla Legge 10.4.1991 n.126 di apporre il nome o ragione sociale o il marchio e sede di un produttore o di un importatore comunitario: per evitare di ricadere nel reato previsto dalla L.350 (fallace indicazione di origine o provenienza) indicare “IMPORTATO DA: [NOME E SEDE DELL’IMPRESA]”