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fiscalita` diretta e indiretta del trust

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fiscalita` diretta e indiretta del trust
TRUST, PASSAGGIO
GENERAZIONALE:
cos’è, quando conviene
MERCOLEDI’ 10 DICEMBRE 2008
c/o Centro Congressi Torino Incontra – Sala Cavour
Via Nino Costa, 8 - Torino
FISCALITA’
DIRETTA E INDIRETTA
DEL TRUST
• La Finanziaria 2007 ha riconosciuto al trust
un’autonoma
soggettività
tributaria
rilevante a fini dell’imposta delle società
degli enti commerciali e non commerciali.
• Ai fini dell’imposizione sui redditi sono state
individuate due tipologie di trust:
1.trust con beneficiari individuati;
2.trust senza beneficiari individuati.
• I redditi imputati ai beneficiari per
trasparenza sono considerati redditi di
capitale, per effetto dell’inserimento della
lettera g-sexies) al comma 1 dell’art. 44
del TUIR.
• Ai fini dell’imposizione indiretta il trust
assume invece rilevanza quale vincolo di
destinazione su beni e diritti, per effetto
delle disposizioni contenute nell’art. 2,
commi dal 47 al 49, del D.L. 262/2006,
convertito dalla L. 286/2006.
TIPOLOGIE DI TRUST
• Trust autodichiarato, quando disponente =
trustee.
Se invece il trustee è soggetto diverso dal
disponente:
• Trust liberale;
• Trust commerciale;
• Trust revocabile.
Avendo riguardo alla struttura, i trust si
suddividono in:
• trust di scopo;
• trust con beneficiario.
A loro volta i beneficiari si dividono in:
• beneficiari di reddito;
• beneficiari di capitale.
Se i beneficiari sono individuati nell’atto
istitutivo:
• fixed trust
Se i beneficiari sono individuati in un momento
successivo:
• trust discrezionale
Il trust non ha una disciplina civilistica interna,
ma trova legittimazione in Italia a seguito
dell’adesione
del
nostro
Paese
alla
Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, in
vigore dal 1° gennaio 1992.
Pertanto l’Italia riconosce solo quei trust, che
presentino le caratteristiche richieste dalla
convenzione e cioè:
• i beni vincolati in trust sono una massa
distinta e non sono parte del patrimonio del
trustee;
• i beni vincolati in trust sono intestati al
trustee o ad altro soggetto per conto del
trustee;
• il trustee è tenuto ad amministrare, gestire
e disporre dei beni in trust secondo le
indicazioni dettate nell’atto istitutivo del
trust e nel rispetto della legge.
• il trustee deve rendere conto della
gestione.
TRUST E IMPOSTE DIRETTE
Il trust, quale soggetto d’imposta IRES, è
contemplato dall’art. 73, 1 comma, del TUIR:
lett. b): trust residenti commerciali;
lett. c): trust residenti non commerciali;
lett. d): trust non residenti di entrambi i tipi.
Ciò premesso, ai fini della tassazione vengono
individuate due tipologie di trust:
• trust con beneficiari di reddito individuati, ai
quali vengono attribuiti i redditi per
trasparenza (trust trasparente);
• trust senza beneficiari di reddito individuati, i
cui redditi rimangono in capo al trust stesso
(trust opaco).
Quello che assume rilevanza è il concetto di
base imponibile unitaria, che non varia al
variare della tipologia di trust.
Ci possono tuttavia essere casi, in cui redditi
di natura finanziaria e/o diversi sono soggetti a
ritenuta a titolo di imposta o a imposta
sostitutiva, specie quando il trust non esercita
attività commerciale: su di essi il trust non
sconterà l’aliquota del 27,5%, né i beneficiari
del reddito dovranno sommarli agli altri redditi
personali.
LA RESIDENZA FISCALE
DEL TRUST
Si applicano, in linea generale, i principi
contenuti nell’art. 73, comma 3, del TUIR:
 sede legale nel territorio dello Stato;
 sede dell’amministrazione nel territorio dello
Stato;
 oggetto principale dell’attività nel territorio
dello Stato.
Disposizioni antielusive:
 trust e istituti aventi analogo contenuto,
istituiti in paesi “non white list”, quando almeno
uno dei disponenti e almeno uno dei
beneficiari sono fiscalmente residenti in Italia;
 trust e istituti aventi analogo contenuto,
istituiti in paesi “non white list”, quando,
successivamente alla costituzione, un soggetto
residente trasferisca al trust la proprietà di un
bene immobile o diritti reali immobiliari o
costituisca a favore del trust vincoli di
destinazione sugli stessi beni e diritti.
ADEMPIMENTI DEL TRUST
• Il trust, sia trasparente che opaco, deve
presentare la dichiarazione dei redditi, previa
dotazione di un codice fiscale e di una P.
IVA, qualora eserciti attività commerciale.
• Il trust è soggetto obbligato alla tenuta delle
scritture contabili, ex art. 13 D.P.R. 600/73,
per l’attività commerciale svolta in via
esclusiva o in via non esclusiva.
• Il trust è sempre soggetto passivo IRAP,
anche quando trasparente.
I REDDITI DEI BENEFICIARI
 Se il trust è trasparente, i redditi conseguiti
sono in ogni caso (competenza e non
cassa) imputati ai beneficiari (se di reddito),
in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell’atto di costituzione o in altri
documenti successivi o, in mancanza, in
parti uguali.
 Il beneficiario è individuato quando è titolare
del diritto di credito nei confronti del trustee
per i redditi che gli vengono imputati.
 Il reddito imputato al beneficiario è sempre
considerato reddito di capitale, che tuttavia, per
sua natura, è sempre tassato per cassa.
PROBLEMI:
 si assiste ad una capitalizzazione di qualsiasi
reddito: si pensi ad un trust che incassa solo
redditi da locazione di fabbricati, che al momento
della effettiva distribuzione dovrà assoggettare a
ritenuta del 12,50%;
 le imposte vanno corrisposte su un reddito
attribuito per competenza → possibili problemi di
natura finanziaria per il beneficiario;
 discrasia temporale fra imputazione e percezione.
• Se un trust è prima opaco e poi trasparente,
la distribuzione ai beneficiari non genera
alcun ulteriore presupposto imponibile in
capo ai medesimi.
TRUST E IMPOSTE INDIRETTE
Ai fini delle imposte indirette rilevano quattro
elementi:
1. l’atto istitutivo;
2. l’atto dispositivo;
3. eventuali operazioni compiute durante la
vita del trust;
4. il trasferimento dei beni ai beneficiari.
ATTO ISTITUTIVO DEL TRUST
Con questo atto il disponente esprime la
volontà di istituire il trust.
Non è detto che in tale momento vi sia anche il
trasferimento dei beni.
Se così è, se redatto con atto pubblico o con
scrittura privata autenticata, sconta l’imposta di
registro in misura fissa quale atto privo di
contenuto patrimoniale.
ATTO DISPOSITIVO
• L’atto dispositivo, con il quale il settlor
vincola i beni in trust è un negozio a titolo
gratuito, assoggettato quindi all’imposta
sulle successioni e donazioni.
• Il presupposto impositivo è costituito dal
vincolo di destinazione (per la definizione si
veda la Circ. 3/E del 22/1/2008) sui beni
imposto dal disponente, indipendentemente
dall’esistenza o meno di beneficiari, sia esso
disposto per testamento o per atto “inter
vivos”.
• Secondo la Circ. 48/E del 2007, “il trust è un
rapporto giuridico complesso, che ha
un’unica causa fiduciaria”. Tutte le vicende
del trust sono collegate alla medesima
causa.
• Da ciò deriverebbe la conseguenza che la
costituzione del vincolo di destinazione
avvenga “ab origine” a favore del
beneficiario, quale espressione della volontà
liberale a favore dello stesso.
• Ai fini della tassazione (e della corretta
aliquota, franchigie incluse) occorre quindi
guardare al rapporto intercorrente tra
disponente e beneficiario al momento della
costituzione del vincolo. A tali fini è
sufficiente
che
il
beneficiario
sia
identificabile, anche se non ancora venuto
ad esistenza.
• Qualora il trust sia di scopo, e quindi senza
beneficiari, si renderà applicabile l’aliquota
dell’8%, propria dei vincoli di destinazione a
favore di “altri soggetti”.
• La costituzione in trust a favore dei
discendenti del settlor non è soggetto ad
imposta quando abbia ad oggetto aziende o
rami di esse, quote sociali e azioni.
PROBLEMI
• Viene tassato anche il trust autodichiarato, in
cui disponente e trustee coincidono.
• Non viene affrontato il caso del trust,
discrezionale,
senza
designazione
immediata del beneficiario, lasciata alla
discrezione in un momento successivo del
settlor, del trustee o del protector:
Tassazione sempre con aliquota 8%?→
Esagerata
Trust sottoposto a condizione sospensiva
→ tassato in misura fissa, in attesa di
conoscere il beneficiario ed il rapporto
intercorrente con il disponente per
l’applicazione dell’imposta proporzionale →
soluzione di buon senso (visto anche l’art.
27 del DPR 131/86)
IMPOSTE
IPOTECARIE E CATASTALI
• Le imposte ipotecarie e catastali si applicano
al momento della costituzione del vincolo su
beni immobili o diritti reali immobiliari, al
momento dello scioglimento del vincolo,
nonché su tutti i trasferimenti effettuati
durante il vincolo.
TRASFERIMENTO DEI BENI
AI BENEFICIARI
• La devoluzione dei beni ai beneficiari non
realizza un nuovo presupposto impositivo,
rappresentato dal solo vincolo sugli stessi al
momento della segregazione in trust.
• Poiché la tassazione, il cui presupposto è
rappresentato dal trasferimento di ricchezza
ai beneficiari finali, avviene alla costituzione
del vincolo, non assume alcuna rilevanza
l’incremento del patrimonio al momento della
sua devoluzione.
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