Comments
Transcript
fiscalita` diretta e indiretta del trust
TRUST, PASSAGGIO GENERAZIONALE: cos’è, quando conviene MERCOLEDI’ 10 DICEMBRE 2008 c/o Centro Congressi Torino Incontra – Sala Cavour Via Nino Costa, 8 - Torino FISCALITA’ DIRETTA E INDIRETTA DEL TRUST • La Finanziaria 2007 ha riconosciuto al trust un’autonoma soggettività tributaria rilevante a fini dell’imposta delle società degli enti commerciali e non commerciali. • Ai fini dell’imposizione sui redditi sono state individuate due tipologie di trust: 1.trust con beneficiari individuati; 2.trust senza beneficiari individuati. • I redditi imputati ai beneficiari per trasparenza sono considerati redditi di capitale, per effetto dell’inserimento della lettera g-sexies) al comma 1 dell’art. 44 del TUIR. • Ai fini dell’imposizione indiretta il trust assume invece rilevanza quale vincolo di destinazione su beni e diritti, per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 2, commi dal 47 al 49, del D.L. 262/2006, convertito dalla L. 286/2006. TIPOLOGIE DI TRUST • Trust autodichiarato, quando disponente = trustee. Se invece il trustee è soggetto diverso dal disponente: • Trust liberale; • Trust commerciale; • Trust revocabile. Avendo riguardo alla struttura, i trust si suddividono in: • trust di scopo; • trust con beneficiario. A loro volta i beneficiari si dividono in: • beneficiari di reddito; • beneficiari di capitale. Se i beneficiari sono individuati nell’atto istitutivo: • fixed trust Se i beneficiari sono individuati in un momento successivo: • trust discrezionale Il trust non ha una disciplina civilistica interna, ma trova legittimazione in Italia a seguito dell’adesione del nostro Paese alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, in vigore dal 1° gennaio 1992. Pertanto l’Italia riconosce solo quei trust, che presentino le caratteristiche richieste dalla convenzione e cioè: • i beni vincolati in trust sono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee; • i beni vincolati in trust sono intestati al trustee o ad altro soggetto per conto del trustee; • il trustee è tenuto ad amministrare, gestire e disporre dei beni in trust secondo le indicazioni dettate nell’atto istitutivo del trust e nel rispetto della legge. • il trustee deve rendere conto della gestione. TRUST E IMPOSTE DIRETTE Il trust, quale soggetto d’imposta IRES, è contemplato dall’art. 73, 1 comma, del TUIR: lett. b): trust residenti commerciali; lett. c): trust residenti non commerciali; lett. d): trust non residenti di entrambi i tipi. Ciò premesso, ai fini della tassazione vengono individuate due tipologie di trust: • trust con beneficiari di reddito individuati, ai quali vengono attribuiti i redditi per trasparenza (trust trasparente); • trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi rimangono in capo al trust stesso (trust opaco). Quello che assume rilevanza è il concetto di base imponibile unitaria, che non varia al variare della tipologia di trust. Ci possono tuttavia essere casi, in cui redditi di natura finanziaria e/o diversi sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, specie quando il trust non esercita attività commerciale: su di essi il trust non sconterà l’aliquota del 27,5%, né i beneficiari del reddito dovranno sommarli agli altri redditi personali. LA RESIDENZA FISCALE DEL TRUST Si applicano, in linea generale, i principi contenuti nell’art. 73, comma 3, del TUIR: sede legale nel territorio dello Stato; sede dell’amministrazione nel territorio dello Stato; oggetto principale dell’attività nel territorio dello Stato. Disposizioni antielusive: trust e istituti aventi analogo contenuto, istituiti in paesi “non white list”, quando almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari sono fiscalmente residenti in Italia; trust e istituti aventi analogo contenuto, istituiti in paesi “non white list”, quando, successivamente alla costituzione, un soggetto residente trasferisca al trust la proprietà di un bene immobile o diritti reali immobiliari o costituisca a favore del trust vincoli di destinazione sugli stessi beni e diritti. ADEMPIMENTI DEL TRUST • Il trust, sia trasparente che opaco, deve presentare la dichiarazione dei redditi, previa dotazione di un codice fiscale e di una P. IVA, qualora eserciti attività commerciale. • Il trust è soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili, ex art. 13 D.P.R. 600/73, per l’attività commerciale svolta in via esclusiva o in via non esclusiva. • Il trust è sempre soggetto passivo IRAP, anche quando trasparente. I REDDITI DEI BENEFICIARI Se il trust è trasparente, i redditi conseguiti sono in ogni caso (competenza e non cassa) imputati ai beneficiari (se di reddito), in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione o in altri documenti successivi o, in mancanza, in parti uguali. Il beneficiario è individuato quando è titolare del diritto di credito nei confronti del trustee per i redditi che gli vengono imputati. Il reddito imputato al beneficiario è sempre considerato reddito di capitale, che tuttavia, per sua natura, è sempre tassato per cassa. PROBLEMI: si assiste ad una capitalizzazione di qualsiasi reddito: si pensi ad un trust che incassa solo redditi da locazione di fabbricati, che al momento della effettiva distribuzione dovrà assoggettare a ritenuta del 12,50%; le imposte vanno corrisposte su un reddito attribuito per competenza → possibili problemi di natura finanziaria per il beneficiario; discrasia temporale fra imputazione e percezione. • Se un trust è prima opaco e poi trasparente, la distribuzione ai beneficiari non genera alcun ulteriore presupposto imponibile in capo ai medesimi. TRUST E IMPOSTE INDIRETTE Ai fini delle imposte indirette rilevano quattro elementi: 1. l’atto istitutivo; 2. l’atto dispositivo; 3. eventuali operazioni compiute durante la vita del trust; 4. il trasferimento dei beni ai beneficiari. ATTO ISTITUTIVO DEL TRUST Con questo atto il disponente esprime la volontà di istituire il trust. Non è detto che in tale momento vi sia anche il trasferimento dei beni. Se così è, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sconta l’imposta di registro in misura fissa quale atto privo di contenuto patrimoniale. ATTO DISPOSITIVO • L’atto dispositivo, con il quale il settlor vincola i beni in trust è un negozio a titolo gratuito, assoggettato quindi all’imposta sulle successioni e donazioni. • Il presupposto impositivo è costituito dal vincolo di destinazione (per la definizione si veda la Circ. 3/E del 22/1/2008) sui beni imposto dal disponente, indipendentemente dall’esistenza o meno di beneficiari, sia esso disposto per testamento o per atto “inter vivos”. • Secondo la Circ. 48/E del 2007, “il trust è un rapporto giuridico complesso, che ha un’unica causa fiduciaria”. Tutte le vicende del trust sono collegate alla medesima causa. • Da ciò deriverebbe la conseguenza che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga “ab origine” a favore del beneficiario, quale espressione della volontà liberale a favore dello stesso. • Ai fini della tassazione (e della corretta aliquota, franchigie incluse) occorre quindi guardare al rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario al momento della costituzione del vincolo. A tali fini è sufficiente che il beneficiario sia identificabile, anche se non ancora venuto ad esistenza. • Qualora il trust sia di scopo, e quindi senza beneficiari, si renderà applicabile l’aliquota dell’8%, propria dei vincoli di destinazione a favore di “altri soggetti”. • La costituzione in trust a favore dei discendenti del settlor non è soggetto ad imposta quando abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni. PROBLEMI • Viene tassato anche il trust autodichiarato, in cui disponente e trustee coincidono. • Non viene affrontato il caso del trust, discrezionale, senza designazione immediata del beneficiario, lasciata alla discrezione in un momento successivo del settlor, del trustee o del protector: Tassazione sempre con aliquota 8%?→ Esagerata Trust sottoposto a condizione sospensiva → tassato in misura fissa, in attesa di conoscere il beneficiario ed il rapporto intercorrente con il disponente per l’applicazione dell’imposta proporzionale → soluzione di buon senso (visto anche l’art. 27 del DPR 131/86) IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI • Le imposte ipotecarie e catastali si applicano al momento della costituzione del vincolo su beni immobili o diritti reali immobiliari, al momento dello scioglimento del vincolo, nonché su tutti i trasferimenti effettuati durante il vincolo. TRASFERIMENTO DEI BENI AI BENEFICIARI • La devoluzione dei beni ai beneficiari non realizza un nuovo presupposto impositivo, rappresentato dal solo vincolo sugli stessi al momento della segregazione in trust. • Poiché la tassazione, il cui presupposto è rappresentato dal trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene alla costituzione del vincolo, non assume alcuna rilevanza l’incremento del patrimonio al momento della sua devoluzione.