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Gli adempimenti in materia di lavoro

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Gli adempimenti in materia di lavoro
Adempimenti in materia di lavoro
Gli adempimenti in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale, possono
essere direttamente effettuati dal Datore
di Lavoro oppure da:
• Consulenti del Lavoro;
• Avvocati, procuratori legali, Dottori
Commercialisti, Ragionieri e periti
commerciali
La comunicazione di assunzione
Prima di adibire il personale ad attività
lavorativa, per evitare sanzioni da parte degli
Organi di controllo, con l’assistenza del
Professionista per gli adempimenti in materia di
lavoro, il Datore di Lavoro, deve:
inoltrare telematicamente la
Comunicazione di assunzione – modello
Unilav.
Il modello Unilav
Deve contenere:
- dati anagrafici del datore di lavoro;
- dati anagrafici del lavoratore;
- data di inizio del rapporto di lavoro;
- tipologia contrattuale applicata: contratto a
tempo determinato o indeterminato, tempo
pieno o part time, qualifica e mansioni del
lavoratore, retribuzione, qualifica, CCNL
applicato.
Sanzioni per il mancato invio del
mod. Unilav preventivo
Il mancato inoltro della comunicazione preventiva di assunzione
comporta l’applicazione della c.d.maxisanzione per lavoro irregolare
ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73,
come sostituito dall'art. 4, comma 1 della L. 4 novembre 2010 n.
183, che prevede “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia'
previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori
subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola
esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresi' la
sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun
lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata
di lavoro effettivo”.
Tipi di contratto
Lavoro subordinato
Lavoro parasubordinato
(il lavoratore è inserito nell’azienda ed è
diretto dal datore di lavoro)
(il lavoratore è sostanzialmente
autonomo ed agisce sotto le
direttive di un committente)
•
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•
lavoratore ordinario
apprendista
lavoratore pubblico
lavoratore minore
lavoratore agricolo
lavoratore extracomunitario
lavoratore notturno e di attività a rischio
lavoratore occasionale
Lavoro di varia natura
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•
associato in partecipazione
socio lavoratore di cooperativa
tirocinante di formazione e orientamento
borsa di studio, stagista, altro lavoro gratuito
•
•
•
collaboratore a progetto
collaboratore coordinato e continuativo
collaboratore occasionale (mini co.co.co)
Lavoro autonomo
(il lavoratore è completamente
autonomo e quindi senza alcun
vincolo di subordinazione)
•
•
•
lavoratore occasionale con più di 5.000 euro
di compensi l’anno
lavoratore occasionale con meno di € 5.000
lavoratore professionale e contratto d’opera
Visite mediche
Sono visite da sostenere dal lavoratore prima
dell’assunzione ed hanno lo scopo di stabilire la
sua idoneità al servizio da svolgere.
Sono previste da alcuni contratti in relazione al
rischio ed alla tipologia del lavoro.
Il medico preposto a tali visite è quello del servizio
pubblico o, in certi casi, il medico competente.
Contratto di lavoro
Con la stipula del contratto di lavoro si
instaura formalmente il rapporto di lavoro.
Gli elementi essenziali del contratto (come
p.es. il CCNL applicabile) sono comunicati
con la “dichiarazione di assunzione” ex art.
4 bis comma 2 del d.lgs 181/2000 al
dipendente, che firma per ricevuta.
Gli elementi della dichiarazione di assunzione
L’obbligo di consegnare la dichiarazione di assunzione può essere sostituito dalla
consegna del modello Unilav sottoscritto per ricevuta dal lavoratore.
La dichiarazione di assunzione deve contenere i seguenti elementi a norma dell’art. 1 del
decreto legislativo n. 152 del 1997:
a) l'identita' delle parti;
b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante,
l'indicazione che il lavoratore e' occupato in luoghi diversi, nonche' la sede o il
domicilio del datore di lavoro;
c) la data di inizio del rapporto di lavoro;
d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo
determinato o indeterminato;
e) la durata del periodo di prova se previsto;
f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le
caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del
periodo di pagamento;
h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalita' di
determinazione e di fruizione delle ferie;
i) l'orario di lavoro;
l)
i termini del preavviso in caso di recesso.
L'informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e), g), h), i) ed l) del comma 1,
puo' essere effettuata mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al
lavoratore
Sanzioni in caso di mancata consegna della
dichiarazione di assunzione
La violazione degli obblighi di cui al citato articolo
4-bis, ai sensi dell'art. 19, c. 2, del D.Lgs. 10
settembre 2003, n. 276, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a
1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
Il patto di prova
Nel contratto è possibile inserire la previsione di
un patto di prova durante il quale il datore di
lavoro ed il lavoratore hanno la possibilità di
verificare la reciproca convenienza alla
conclusione del contratto definitivo. Lo scopo del
datore sarà quello di valutare le attitudini e le
competenze necessarie per l’espletamento delle
mansioni assegnate al prestatore, mentre il
lavoratore analizzerà le condizioni, i contenuti
della prestazione e l’interesse allo svolgimento
dell’obbligazione lavorativa.
Il Libro Unico del Lavoro ed il
prospetto di paga
Normalmente la retribuzione viene
corrisposta su base mensile.
Per determinare il compenso spettante al
lavoratore, il Professionista deve elaborare
il Libro Unico del Lavoro, che riporta i dati
relativi alla prestazione lavorativa
effettuata dal prestatore.
-
Il Libro Unico contiene:
le ore o i giorni lavorati e retribuiti (ad es. ferie,
permessi retribuiti, festività);
la retribuzione lorda spettante secondo il CCNL o
l’eventuale accordo migliorativo per il prestatore
raggiunto dalle parti;
le trattenute Inps, Irpef, i tributi regionali dovuti;
eventuali prestazioni Inps (ad es. Assegni per il
Nucleo Familiare);
l’importo netto di busta.
Contestualmente alla corresponsione della
retribuzione, il datore di lavoro consegna
al prestatore il prospetto di paga, obbligo
che può essere assolto consegnando copia
del Libro Unico recante gli elementi di cui
sopra, o un separato prospetto di paga.
Obblighi contributivi ed assicurativi
Sulla base dei dati retributivi contenuti nel Libro Unico del Lavoro
del mese di riferimento si calcolano i contributi dovuti all’Inps per i
lavoratori occupati alle proprie dipendenze.
Il rapporto contributivo nasce con l’assunzione del lavoratore
subordinato, il versamento dei contributi è obbligatorio ed il
mancato versamento comporta l’applicazione delle sanzioni civili da
parte dell’Istituto con il recupero attraverso l’emissione di cartelle
esattoriali gestite da Equitalia.
N.B. Una parte dei contributi (generalmente il 9,19% della
retribuzione imponibile previdenziale) è dovuta dai dipendenti e
viene detratta dalla retribuzione mensile.
Il mancato versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti c.d. quote a carico dei lavoratori integra gli
estremi del reato di cui all’art. 2 della legge n.l 638/83.
Obblighi contributivi ed
assicurativi_segue
I contributi vengono autoliquidati dal datore di lavoro mediante la
denuncia mensile – modello Uniemens – che va inoltrata entro la
fine del mese successivo a quello di riferimento. Il pagamento dei
contributi deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di riferimento.
Qualora il datore di lavoro, in qualità di sostituto abbia anticipato al
lavoratore delle prestazioni/indennità a carico dell’Inps (ad. Es.
Assegni per il nucleo familiare, indennità di malattia, di maternità),
con il modello Uniemens deve conteggiarli in detrazione dal debito
complessivo dei contributi dovuti.
N.B. Qualora il datore di lavoro non eroghi le prestazioni
previdenziali summenzionate pur avendole conteggiate in detrazione
nelle denunce mensili dei contributi dovuti, incorre nell’ipotesi del
reato di cui all’art. 640 comma 2 c.p. (truffa ai danni dello Stato)
Obblighi contributivi ed
assicurativi_segue
Oltre ai contributi il datore di lavoro versa
all’Inail i premi per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro.
I premi si calcolano in base all’attività svolta dal
datore di lavoro e dal prestatore di lavoro.
L’autoliquidazione dei premi Inail avviene una
volta l’anno sulla base delle retribuzioni
corrisposte ai lavoratori. Il versamento del
premio può essere effettuato in unica soluzione
o in quattro rate trimestrali.
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