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Diapositiva 1 - Confcooperative Toscana

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Diapositiva 1 - Confcooperative Toscana
La perdita della mutualità
Studio Franguelli – Tarantino - Di Diego
La perdita della mutualità
Art. 2545 - octies

1. La cooperativa perde la qualifica di
cooperativa a mutualità prevalente
quando per due esercizi consecutivi, non
rispetti la condizione di prevalenza, di cui
all’art. 2513, ovvero quando modifichi le
previsioni statutarie di cui all’art. 2514.
La perdita della mutualità

La cooperativa quindi perde la qualifica di
CMP quando:



per due esercizi consecutivi, non rispetti il
requisito gestionale,
modifichi le previsioni statutarie di cui all’art. 2514
(requisito formale).
Le due cause si pongono come alternative: è
sufficiente il verificarsi di una di esse per
determinare la perdita della qualificazione di
cui si tratta
Perdita mutualità prevalente e
devoluzione ai fondi mutualistici

L’art. 17 , l. 388/2000 – interpretando
l’art. 26 della legge Basevi – fa
discendere l’obbligo di devoluzione:
dalla soppressione, da parte della
cooperativa, delle clausole statutarie,
previste dall’art. 26;
 dalla fusione o trasformazione in altro tipo
societario;
 ovvero dalla decadenza dai benefici fiscali.

Perdita mutualità prevalente e
devoluzione ai fondi mutualistici

L’art. 17 , l. 388/2000 è senz’altro ancora in
vigore, non essendo stata abrogato:



né espressamente
né tacitamente per incompatibilità con altre norme
della riforma societaria
Anzi: il riferimento è contenuto nella stessa
legge delega (art. 5, comma 2, lett.f); nelle
nuove norme di attuazione del codice civile
(art. 111-decies)
Perdita mutualità prevalente e
devoluzione ai fondi mutualistici
L’art. 17 , l. 388/2000 come detto fa
discendere l’obbligo di devoluzione
anche dalla perdita dei benefici fiscali da
parte della cooperativa.
 Perdita che può derivare:

dall’inosservanza delle clausole Basevi
 dal mancato versamento del contributo del
3% ai fondi mutualistici

Perdita mutualità prevalente e
devoluzione ai fondi mutualistici
Oggi la perdita dei benefici fiscali può
derivare dal passaggio nella categoria
CMNP.
 Si pone quindi l’esigenza d’indagarne gli
effetti ai fini della devoluzione.

L’art. 111 - decies


1. Ferma restando la natura indivisibile delle riserve
accantonate, non rilevano ai fini dell’obbligo di
devoluzione previsto dall’art. 17 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, la modificazione delle clausole
previste dall’art. 26 del decreto legislativo Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto
della perdita del requisito della prevalenza come
disciplinato dagli articoli 2512 e 2513 del codice.
2. Gli amministratori devono, tuttavia, redigere un
bilancio ai sensi dell’art. 2545 – octies del codice.
L’art. 111 - decies

Per le cooperative che si sono da subito
qualificate come CMNP, non ci sono dubbi
interpretativi.
 L’art. 111 – decies deroga espressamente l’art.
17 proprio con riferimento alle clausole Basevi
 La loro eliminazione tout court ovvero la loro
eliminazione e sostituzione con le (diverse)
clausole statutarie previste dall’art. 2514 c.c.
non fa dunque sorgere l’obbligo di
devoluzione.
L’art. 111 - decies
Problemi interpretativi sorgono per le
cooperative che dapprima qualificatesi
CMP diventano successivamente CMNP.
 Se il mutamento dipende dal mancato
rispetto del requisito della prevalenza

L’art. 111 - decies


Il mutamento dipende dal mancato rispetto del
requisito della prevalenza.
Il caso viene contemplato espressamente: la
decadenza dai benefici fiscali per effetto della
perdita del requisito della prevalenza non
rileva ai fini della devoluzione
 Anche in questo caso quindi non vi sono
problemi
L’art. 111 - decies

Il mutamento dipende dalla modifica delle
clausole ex 2514
 In questo caso vi sono dubbi interpretativi.
 L’art. 111 – decies cita espressamente le sole
clausole Basevi e non quelle 2514;
sembrerebbe quindi non fornire alcuna
copertura al caso della perdita dei benefici
fiscali per modifica delle nuove clausole non
lucrative
L’art. 111 - decies
Secondo alcuni il problema è solo
letterale.
 L’art. 111 – decies deve leggersi nel
senso di far riferimento anche alle nuove
clausole di cui all’art. 2514 c.c.
 Con la conseguenza che in nessun caso
la perdita della qualifica di CMP
comporta l’obbligo di devoluzione.

L’art. 111 - decies

Secondo altri il problema è sostanziale.
 L’art. 111 – decies nella parte in cui si riferisce
alle clausole Basevi intende disciplinare
soltanto la fase di passaggio dalla vecchia alla
nuova disciplina, tralasciando le fasi
successive.
 Con la conseguenza che poiché la modifica
delle clausole ex 2514 integra un’ipotesi di
perdita dei benefici fiscali, tornerebbe
applicabile l’art. 17.
L’art. 111 - decies
 Questa
interpretazione è stata
avvalorata dal Ministero delle Attività
Produttive.
 Trattasi di obbligo di devoluzione in
caso di modifica delle clausole ex
art. 2514 da parte delle CMP.
L’art. 2545 -octies

2. In questo caso, sentito il parere del revisore
esterno, ove presente, gli amministratori
devono redigere un apposito bilancio, da
notificarsi entro sessanta giorni dalla
approvazione al Ministero delle attività
produttive, al fine di determinare il valore
effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare
alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere
verificato senza rilievi da una società di
revisione.
Bilancio straordinario

La conseguenza immediata della perdita della
qualifica quindi è soltanto l’obbligo per gli
amministratori di redigere (sentito il parere del
revisore esterno, ove presente) un apposito bilancio al
fine di determinare il valore effettivo dell’attivo
patrimoniale da imputare alle riserve indisponibili.

Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una
società di revisione e notificato entro 60 giorni
dall’approvazione da parte dell’assemblea al Ministero
delle Attività produttive.
Bilancio straordinario

In considerazione della funzione che
deve assolvere, il bilancio si caratterizza
come bilancio straordinario finalizzato
alla
determinazione
del
valore
patrimoniale effettivo, comprensivo
cioè delle plusvalenze implicite nei
cespiti aziendali ( e secondo alcuni
anche dell'avviamento).
Bilancio straordinario

La funzione è quella di evitare che
plusvalori virtuali esistenti, ma non
espressi nel bilancio d’esercizio per
rispetto delle regole contabili, vengano
realizzati, tassati e distribuiti tra i soci,
anche se formati quando tutte le riserve
della cooperativa erano indivisibili.
Bilancio straordinario

Si pensi ad una cooperativa nel cui
bilancio sia iscritto un immobile per un
valore netto di libro di € 100.000, dati dal
costo storico al netto dell’ammortamento
accumulato, il cui valore corrente sia,
invece, di € 1.000.000.
Bilancio straordinario

Se il legislatore non avesse previsto le norme
per la perdita della condizione di prevalenza, i
soci, alla modifica dello statuto, per adeguarlo
alla riforma, avrebbero potuto non prevedere i
requisiti di prevalenza ex art. 2514,
consentendo così agli amministratori di
vendere l’immobile, tassare la plusvalenza di €
900.000 e ditrisbuire l’utile residuo.
Riepilogo degli adempimenti
1. Si verifica una delle due fattispecie
previste dal primo comma dell’art. 2545
octies c.c.
 2. Gli amministratori devono acquisire il
parere del soggetto incaricato del
controllo contabile circa la necessità di
predisporre il bilancio straordinario

Riepilogo degli adempimenti (2)
3. Identificazione della data di riferimento
del bilancio
 4. Redazione del bilancio
 5. Verifica della società di revisione
 6. Deposito della relazione della società
di revisione che deve essere senza rilievi

Riepilogo degli adempimenti (3)
7. Convocazione dell’assemblea
 8. Approvazione del bilancio
 9. Entro 60 giorni dall’approvazione, il
cda invia il bilancio al M.A.P. (Direzione
Generale enti cooperativi)

Ultimo aspetto: rapporti tra bilancio
straordinario e bilancio d’esercizio
Opinione prevalente: i valori effettivi
rilevati nel bilancio straordinario non
devono confluire nel bilancio ordinario
 Una gestione delle riserve indivisibili
fuori bilancio ordinario però può
diventare impossibile
 Significa seguire le vicende di tutti i beni
che nel bilancio straordinario sono stati
rivalutati

Ultimo aspetto: rapporti tra bilancio
straordinario e bilancio d’esercizio
L’inciso
“da
imputare
a
riserve
indivisibili”, a mio avviso, autorizza
proprio la rivalutazione nel bilancio
ordinario
 Ne consegue che la perdita della
mutualità può anche rappresentare
un’opportunità: migliorare l’entità del
patrimonio netto.

Ultimo aspetto: rapporti tra bilancio
straordinario e bilancio d’esercizio
Una via di mezzo potrebbe essere “non
rivalutare” nel bilancio ordinario
 Utilizzare però gli utili d’esercizio per
costituire
riserve
indivisibili
nell’ammontare previsto dal bilancio
straordinario.

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