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Diapositiva 1
PER UN PAESE MIGLIORE
21/22/23 OTTOBRE 2010
MOSTRA D’OLTREMARE/NAPOLI
SECONDO CONGRESSO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
LE SOCIETÀ DI LAVORO
PROFESSIONALE
ANDREA BONECHI
Consigliere CNDCEC con delega
alla Riforma delle professioni
SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Principio n. 1
La società è fondata sul lavoro intellettuale dei professionisti soci, che è
indispensabile per la costituzione e per l’esercizio. La prestazione d’opera
intellettuale dei soci professionisti rappresenta l’elemento organizzativo
della società e, per sua natura giuridica che discende dall’art. 33, comma 5,
Cost. a mezzo del quale si distingue il professionista nel genere dei
lavoratori autonomi, essa è definita prestazione d’opera “professionale” o
prestazione di lavoro “professionale”.
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SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Principio n. 1
 Le prestazioni professionali costituiscono conferimenti (art. 5) a cui i professionisti si
obbligano in sede di costituzione.
 Il valore dei conferimenti di opera professionale è proposto ogni anno dagli
amministratori, nel rispetto delle regole poste nell’atto costitutivo (art. 2, comma 2,
lett. h) e approvato dai soci concordemente (art. 5).
 Il socio professionista che non effettua il conferimento d’opera per oltre 6 mesi
può essere escluso dalla società (art. 5).
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SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Principio n. 2
La società non ha bisogno di un capitale minimo. I conferimenti diversi
dal lavoro intellettuale costituiscono oggetto di prestazioni accessorie.
 I conferimenti di capitale (effettuati dai soci professionisti o dai soci non
professionisti) costituiscono solo conferimenti accessori (art. 5), e consentono una
partecipazione minoritaria agli utili (max 25%) e al diritto di voto (artt. 9 e 10).
Nell’atto costitutivo occorre attestare che almeno il 25% di tali conferimenti sia stato
versato.
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SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Principio n. 3
Tutela del lavoro intellettuale dei soci
 Non può essere escluso dalla società il socio professionista che, pur non avendo
effettuato i versamenti a copertura della sua quota di partecipazione alle perdite,
continui a conferire la sua opera professionale a favore della società. In tal caso, egli
non avrà diritto agli acconti sugli utili e non potrà percepire gli utili dopo
l’approvazione del rendiconto, fino a che non avrà coperto la quota di perdita a lui
spettante (art. 22, comma 2).
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SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Principio n. 3
 La società non si scioglie se i soci non provvedono alla copertura della perdita, anche
se il patrimonio costituito con i conferimenti accessori e con gli utili non distribuiti
nei precedenti esercizi è completamente perduto, purché i soci continuino a conferire
l’opera professionale, lavorando nella società per il raggiungimento dello scopo
sociale (art. 20, comma 3).
 I professionisti sospesi dall’albo non sono esclusi di diritto dalla società
(art. 6, comma 2).
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SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Principio n. 4
Tutela dei clienti, quali consumatori di servizi professionali
e di prestazioni intellettuali.
 Prestazione di qualità assicurata dalla necessaria iscrizione negli albi professionali,
dal controllo da parte degli ordini professionali e dalla conseguente assoggettabilità
al procedimento disciplinare:
- la prestazione può essere svolta solo dai professionisti dotati delle necessarie
qualifiche professionali (art. 13, comma 2)
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-
la prestazione è svolta nel rispetto delle regole, anche deontologiche, della
professione di appartenenza (art. 13, commi 3 e 4)
-
i professionisti cancellati o radiati sono esclusi dalla società,
il professionista sospeso può essere escluso dalla società (art. 6)
SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Principio n. 5
Rilevanza giuridica dello studio professionale come complesso di beni,
anche ai fini della sua cedibilità.
 Mutuando le disposizioni dettate in tema di azienda dall’art. 2555, lo
studio professionale viene qualificato come il complesso di beni, diritti, rapporti
giuridici, crediti ed altre attività, debiti ed altre passività, inerenti all’esercizio della
professione intellettuale (art. 14).
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SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Principio n. 6
Personalità giuridica della società.
 La personalità giuridica si acquista con l’iscrizione nella sezione speciale del Registro
delle imprese (art. 3). La società è iscritta anche in una sezione speciale dell’albo
professionale (art. 3).
 L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (art. 2).
 L’atto costitutivo indica lo schema di una polizza assicurativa per la copertura dei
rischi da responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai soci (art. 2, comma 2,
lettera g – art. 7, comma 7). La polizza è sottoscritta prima dell’iscrizione
della società nel registro delle imprese (art. 2, comma 2, lett. g).
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SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Principio n. 7
Tutela della società dalle ragioni dei creditori particolari dei soci.
 Il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota
del socio debitore finché dura la società (art. 15, comma 1).
 La partecipazione sociale non può formare oggetto di pegno, usufrutto,
sequestro e pignoramento, salvo espresso consenso di tutti i soci (art. 15, comma 2).
 Il credito del socio professionista verso la società per gli utili da distribuire può
essere pignorato dal creditore particolare del socio fino ad un ammontare
massimo di un quinto (art. 19, comma 4).
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SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Principio n. 8
Apertura alle società multi-professionali, compatibilmente con gli
ordinamenti professionali ai quali appartengono i professionisti coinvolti.
 È prevista la possibilità di costituire SLP multidisciplinari nei casi in cui gli
ordinamenti professionali lo consentano (art. 1, comma 2).
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SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Principio n. 9
Personalità della prestazione professionale resa dal socio nell’ambito
dell’incarico ricevuto dalla società.
 L’incarico è conferito alla società (art. 13, comma 1) che individua il professionista o i
professionisti che eseguiranno la prestazione e ne dà notizia al cliente [il cliente può
scegliere i professionisti che dovranno eseguire l’incarico] (art. 13, comma 2).
 L’incarico è svolto personalmente dal professionista (art. 13, comma 3), salva la
possibilità per lo stesso di avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti ed
ausiliari [eccezione: dissenso del cliente] (art. 13, comma 6).
 Se la prestazione è svolta da più professionisti iscritti nello stesso albo
professionale il compenso è quello spettante ad un solo professionista,
salvo diversa pattuizione con il cliente (art. 13, comma 5).
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SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Principio n. 10
Compatibilmente con gli ordinamenti delle singole professioni, apertura
ai soci non professionisti, limitata ai soli conferimenti accessori, di mezzi,
con partecipazione minoritaria agli utili e di voto.
 È ammessa la partecipazione di soggetti non professionisti nei casi in cui gli
ordinamenti lo consentano (art. 1, comma 3).
 Non è ammessa la partecipazione agli utili da parte dei soci non professionisti in
misura superiore al 25% (art. 9, comma 1).
 I soci non professionisti possono trasferire liberamente la loro quota,
salvo diversa previsione dell’atto costitutivo (art. 8, comma 3).
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SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Principio n. 11
Oggetto sociale principale individuato nell’esercizio in comune della
professione dei soci; oggetto sociale secondario individuato in quello
tipico della società di mezzi: natura comunque professionale e non
imprenditoriale della società.
 La società ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio delle attività professionali
(art. 4, comma 1).
 La società può avere ad oggetto anche singoli atti relativi alle attività professionali
(art. 4, comma 1).
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SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Principio n. 11
 La società può avere per oggetto secondario l’amministrazione, l’organizzazione
e la gestione dello studio professionale, il coordinamento delle prestazioni intellettuali
dei soci (art. 4, comma 2).
 L’esercizio della professione mediante società di lavoro professionale non costituisce
in alcun caso elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa. Ne deriva che la
società non può in nessuna caso essere sottoposta a fallimento (art. 4, comma 4).
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SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Principio n. 12
L’amministrazione della società non può essere affidata a persone diverse
dai soci professionisti della società.
 L’amministrazione della società può essere affidata solo ai soci professionisti
(art. 11, comma 1).
 L’amministrazione può essere affidata disgiuntamente a ciascun socio
professionista, ovvero può essere affidata congiuntamente a più soci professionisti.
Per il compimento delle operazioni sociali è richiesto in caso di amministrazione
congiunta il consenso di tutti i soci amministratori (art. 11).
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SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Principio n. 13
Nel caso vi siano conferimenti di mezzi e particolarmente laddove
questi siano effettuati, se consentito, anche da soci non professionisti,
la remunerazione, in termini di distribuzione dell’utile, del lavoro
intellettuale è distinta da quella dei conferimenti di mezzi, con decisa
prevalenza della remunerazione a favore del primo, e con modalità
distinte da definire nello statuto, nel quale ricorreranno gli ordinari
canoni societari per i conferimenti di mezzi, mentre per il lavoro
professionale le modalità di remunerazione saranno rimesse
alla determinazione dei soci.
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SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Principio n. 13
 Il valore dei conferimenti di opera professionale è proposto ogni anno dagli
amministratori (art. 5, comma 3), nel rispetto delle regole poste nell’atto costitutivo
(art. 2, comma 2, lett. h) e approvato dai soci concordemente (art. 5, comma 2).
 Il socio professionista che non effettua il conferimento d’opera per oltre 6 mesi può
essere escluso dalla società (art. 5, comma 8).
 I conferimenti di capitale (effettuati dai soci professionisti o dai soci non
professionisti) costituiscono solo conferimenti accessori (art. 5, comma 6), e
consentono una partecipazione minoritaria agli utili (max 25%) e al diritto
di voto (artt. 9 e 10).
Nell’atto costitutivo occorre attestare che almeno il 25% di tali conferimenti sia stato
versato (art. 2, comma 2, lett. f).
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SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
REGIME DI RESPONSABILITÀ (ART. 7)
 Responsabilità per le obbligazioni sociali:
- risponde la società con il suo patrimonio. In caso di incapienza può essere promossa
l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori che abbiano agito
intenzionalmente a danno dei creditori sociali
- qualora il fatto determinante la responsabilità sia ricollegabile all’attività di gestione
della società, risponde soltanto la società con il suo patrimonio
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SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
REGIME DI RESPONSABILITÀ (ART. 7)
 Responsabilità per le prestazioni professionali:
- ciascun socio professionista è personalmente ed illimitatamente responsabile, in
solido con la società, per i danni causati dall’attività professionale da lui svolta
- è riconosciuto alla società il diritto di regresso nei confronti del socio il cui
inadempimento abbia causato la riduzione, o la perdita del patrimonio della società o
la sua insolvenza
- nel caso in cui chi ha causato il danno non sia individuabile rispondono la società e
tutti i soci personalmente e illimitatamente, ma con beneficium excussionis
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