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SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE
Dott. Antonino Mineo
Commercialista – Revisore Enti Pubblici
Referente ASFEL – Associazione Servizi Finanziari Enti Locali
[email protected]
Programma








- Riferimenti normativi
- Significato dei due meccanismi
- Funzionamento
- Ambito soggettivo di applicazione – SPLIT PAYMENT
- Soggetti Esclusi – SPLIT PAYMENT
- Attività escluse - SPLIT PAYMENT
- Attività interessate – REVERSE CHARGE
- Analogie e Differenze tra Split e Reverse
• Trattamento contabile e adempimenti IVA
• Modalità e termini di versamento dell’IVA – SPLIT PAYMENT
 - Efficacia delle operazioni e dei versamenti – D.M. 23/1/2015
 - Sanzioni
 - Tabelle di raffronto ed esempi
Riferimenti normativi
•
SPLIT PAYMENT : Scissione dei pagamenti
Introdotto dall’ ART. 1, COMMA 629, LETT. b) della LEGGE N.190 DEL 23/12/2014,
meglio nota LEGGE DI STABILITA’ 2015 che ha introdotto l’art. 17-ter del DPR 633/72
D.M. 23/01/2015 “modalità e termini per il versamento IVA
-
Circolare AdE 1/E del 9/2/2015 “ambito soggettivo di applicazione”
-
Risoluzione AdE 15/E “istituzione dei codici tributo”
•
REVERSE CHARGE : Inversione contabile
Introdotto dall’ ART. 1, COMMA 629, LETT. a) della LEGGE N.190 DEL 23/12/2014,
meglio nota LEGGE DI STABILITA’ 2015 che ha ampliato le operazioni interessate al
meccanismo del REVERSE CHARGE……………..
Il meccanismo, introdotto nell’ordinamento italiano dalla L. n. 7/2000, concernente il
regime Iva applicabile all’oro (art. 17, comma 5, D.P.R. n. 633/1972) e successivamente
esteso alle cessioni di rottami e materiali da recupero (art. 74, D.P.R. n. 633/1972), al
settore edile (ad esempio subappalto in edilizia) ed infine al commercio di telefonini,
personal computer e prodotti lapidei (art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972), impedisce al
cedente (che emette fattura nei confronti di un soggetto passivo non applicando
l’imposta) di addebitare l’Iva e obbliga il cessionario (che deve integrare con il tributo il
documento ricevuto e registrare lo stesso nel registro vendite e acquisti) al versamento
totale dell’imposta. In tal modo, si evita che il cessionario/committente porti in
detrazione il tributo che il cedente/prestatore non ha mai versato perché “scomparso”
(c.d. frodi carosello).
REVERSE CHARGE : Inversione contabile
operazioni soggette dopo la Legge di stabilità 2015 (ampliamento)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
prestazioni di servizi di pulizia (anche degli studi professionali)
prestazioni di demolizione
prestazioni di installazione di impianti
prestazioni di completamento relative ad edifici
trasferimenti di quote emissione di gas a effetto serra
trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi
alla direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
7. Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore.
Per le ultime 3 l’applicazione è solo per il periodo 2015 -2019
SIGNIFICATO
 Sia lo SPLIT che il REVERSE sono 2 meccanismi che impediscono di rimettere l’IVA
nella disponibilità del Fornitore/Prestatore, lasciandola difatti in “mani sicure” ovvero la
stessa P.A.
 Contrasto a fenomeni di frodi fiscali “ Missing Trader” al fine di ridurre il “VAT gap”
Lo SPLIT quale meccanismo legislativo NUOVO che deroga all’ordinario
meccanismo della riscossione dell’IVA che caratterizza il sistema comune di cui alla
Direttiva del Consiglio UE del 28/11/2006 n. 112/2006/UE, per la deroga della quale, il
Dipartimento delle Finanze ha inoltrato la relativa richiesta di una misura di deroga ai
sensi dell’art. 395 della stessa Direttiva.
Il REVERSE quale ampliamento di un già esistente elenco di operazioni per le quali
si applicava
PER IL SISTEMA P.A. IL REVERSE è di NUOVA APPLICAZIONE
e riguarda alcuni settori che, analizzati statisticamente ed attraverso l’attività di
verifica/accertamento, risultano a maggior rischio evasione o frode
FUNZIONAMENTO
SPLIT PAYMENT
REVERSE CHARGE
L’Ente :
L’Ente:
•
•
•
•
•
•
riceve la fattura con indicazione di:
Imponibile
IVA (*)
TOTALE
provvede a verificare che l’impegno sia per il
Totale Fattura
E all’atto del pagamento, emette mandato per
l’Imponibile al fornitore
e, se l’acquisto abbia riguardato la sfera
ISTITUZIONALE, per l’IVA all’erario entro il 16
del m.s. a mezzo F24EP con codice tributo
620E “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione
dei pagamenti – art. 17-ter DPR 633/72”
Invece, se l’acquisto abbia riguardato la sfera
COMMERCIALE O PROMISCUA, reincassa
l’IVA con REVERSALE per farla partecipare
alla liquidazione periodica ed all’eventuale
conseguente versamento utilizzando i
“tradizionali codici tributo” dopo avere
provveduto alla Registrazione nel Registro
IVA Acquisti e nel Registro IVA vendite entro i
termini del DPR 633/72
•
•
•
•
•
•
•
•
comunica al Fornitore che l’operazione
soggiace al REVERSE CHARGE (sfera
Commerciale)
riceve la fattura SENZA indicazione dell’IVA
Individua l’aliquota IVA da applicare
INTEGRA l’IVA registrando la fattura sia nel
Registro Acquisti che nel Registro Vendite
Verifica che l’impegno sia per l’importo
comprensivo di IVA
Provvede al pagamento al fornitore del solo
imponibile
Provvede alla liquidazione periodica dell’IVA
e (se a debito) procede al versamento a
mezzo F24EP utilizzando i “tradizionali codici
tributo”
Da 601E a 612E - versamenti mensili
Da 614E a 617E - versamenti trimestrali
Ambito soggettivo di applicazione SPLIT PAYMENT
Con la circolare 1/E del 9 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate illustra l’ambito applicativo dello
split payment, il meccanismo di sdoppiamento del pagamento introdotto dalla legge di stabilità 2015
con l’inserimento, nel Dpr 633/1972, del nuovo articolo 17-ter.
Sono tenuti ad applicare lo split payment per gli acquisiti effettuati sia in ambito non commerciale,
ossia in veste istituzionale, sia nell’esercizio di attività d’impresa:
•
lo Stato e gli altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma
personalità giuridica
•
gli enti pubblici territoriali e i relativi consorzi tra gli stessi, costituiti ai sensi dell’articolo 31 del
Tuel, nonché le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di Comuni.
•
le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprese le relative Unioni
regionali
•
gli istituti universitari
•
le aziende sanitarie locali
•
gli enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza
•
ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato
•
gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico - I.R.C.C..S.
•
gli enti pubblici di assistenza e beneficenza - IPAB
•
Aziende pubbliche di servizio alla persona – ASP
•
Enti pubblici di previdenza INPS.
Soggetti esclusi SPLIT PAYMENT
Sono invece fuori dall’ambito di applicazione della disciplina le operazioni effettuate nei confronti :
•
degli enti previdenziali privati o privatizzati
•
delle aziende speciali (es. CCIAA)
•
degli enti pubblici economici, che operano con un’organizzazione imprenditoriale di tipo
privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché
nell’interesse della collettività.
•
degli Ordini professionali
•
degli enti ed istituti di ricerca
•
delle Agenzie fiscali
•
delle Autorità amministrative indipendenti (es. AGCOM)
•
delle Agenzie Regionali per la Protezione e l’Ambiente – ARPA
•
degli Automobile club provinciali, l’Aran, l’Agenzia per l’Italia digitale, l’INAIL e l’Istituto per lo
studio e la prevenzione oncologica –ISPO
Tali enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale che perseguono fini propri,
ancorché di interesse generale non riconducibili alle tipologie soggettive annoverate
Rif. Circolare AdE 1/E del 9/2/2015
Attività Escluse SPLIT PAYMENT
A differenza del Reverse Charge che elenca le attività assoggettate, il meccanismo dello SPLIT
PAYMENT riguarda TUTTI gli acquisti della P.A. ad eccezione :
 delle operazioni rientranti nella sfera del REVERSE CHARGE per le attività
commerciali;
 delle operazioni documentate da scontrino o ricevuta fiscale;
 delle operazioni relative a compensi professionali soggetti a ritenuta;
 delle operazioni riguardanti i regimi speciali IVA (*)
(*) Regimi speciali – oggettivi e soggettivi –
Editoria e giornali
Agenzie di viaggio
Agricoltura
Autotrasporti
Associazioni sportive
Giochi, spettacoli ed intrattenimento
Trasporti pubblici urbani
Rottami, cascami e materiali di recupero
Regime del margine (beni usati, antiquario, oggetti d’arte e collezione)
Commercio di sale e tabacchi
Gestori di posti telefonici pubblici
Regime forfetario
Regime dei minimi
Ecc..
Attività interessate al REVERSE CHARGE
ampliamento di interesse della P.A.
A differenza dello SPLIT PAYMENT che riguarda tutti gli acquisti P.A. ad eccezione di
alcuni, il meccanismo del REVERSE CHARGE si applica alle seguenti attività a
condizione che l’Ente sia debitore di imposta (*)
 alle prestazioni di servizi di pulizia,
 di demolizione,
 di installazione di impianti
 di completamento
Relative ad EDIFICI abitativi e non
Ris. 46/E del 1998
COMUNICAZIONE AL FORNITORE
(*) debitore di imposta = ente che agisce nella sfera commerciale o promiscua e per
la quale ha obbligo degli adempimenti IVA.
Pertanto il meccanismo del REVERSE CHARGE NON si applica nei casi in cui l’Ente
agisca esclusivamente in veste ISTITUZIONALE ancorché l’acquisto o la prestazione
abbia per oggetto le attività assoggettate a REVERSE ex art. 17 del DPR 633/72
Attività interessate al REVERSE CHARGE
ampliamento di interesse della P.A.
E’ determinante che l’operazione rientri tra quelle individuate dai codici ATECO.
Rimane ininfluente, invece, l’effettiva comunicazione del codice ATECO da parte del Fornitore
Rientrerebbero quindi nell’ambito di applicazione del reverse charge le attività individuate dai
seguenti codici:
PULIZIA
•
81.21 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
•
81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici
•
81.29.10 servizi di disinfestazione (limitatamente alle attività svolte in edifici)
•
81.29.99 Attività di pulizia n.c.a (limitatamente alle attività svolte in edifici)
DEMOLIZIONE
•
43.11.00 Demolizione
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
•
43.21.01 installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
•
43.21.02 installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
•
43.22.01 installazione di impianti idraulici, riscaldamento, condizionamento (inclusa manutenzione e
riparazione)
•
43.22.02 Installazione impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
•
43.22.03 installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusa manutenzione e riparazione)
•
43.29.01 installazione riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
•
43.29.02 lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazione (se riguardano l’installazione di
impianto finalizzato all’isolamento. Altrimenti sono soggetti a reverse perché cadono tra i lavori di
completamento)
•
43.29.09 altri lavori di costruzione e installazione nca (se relativi a installazione manutenzione e
riparazione di impianti su edifici)
Attività interessate al REVERSE CHARGE
ampliamento di interesse della P.A.
COMPLETAMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Posa in opera infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (NOTA: per
arredi s’intendono solo quelli che concorrono al completamento dell’edificio. Non vi
ricade, quindi, il mero montaggio del mobilio di arredamento)
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00 tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01 attività non specializzate di lavori edili
43.39.09 altri lavori di completamento e finitura
La Risoluzione n. 46/E/1998, ove fu affermato che il Ministero dei Lavori pubblici, con
circolare n. 1820 del 23-7-1960, ha precisato che “per edificio e fabbricato si intende
qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre
costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle
fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere
una o più scale autonome”;
Attività interessate al REVERSE CHARGE
ampliamento di interesse della P.A.
CHIARIMENTI – ECCEZIONI – ESCLUSIONI
Nonostante l’art.17, c.6, l.a-ter) DPR 633/72 preveda l’applicazione del reverse charge
alle prestazioni di servizi di “installazione di impianti” si ritiene che vadano ricomprese
anche le attività di manutenzione e riparazione degli stessi, dato che sono
considerate all’interno del codice attività dell’installazione.
Si ritiene non rientrino nell’ambito di applicazione del reverse charge previsto
dall’art.17, c. 6, l. a-ter DPR 633/72 le attività individuate dai seguenti codici
ATECO:
• 43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa
manutenzione e riparazione)
• 43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa
manutenzione e riparazione)
perché sono attività che riguardano installazione di impianti NON su edifici
Attività interessate al REVERSE CHARGE
ampliamento di interesse della P.A.
CHIARIMENTI – ECCEZIONI – ESCLUSIONI
•
•
•
•
•
•
QUESITO: Le nuove fattispecie di reverse charge si applicano alle operazioni poste in essere nei confronti di
soggetti passivi IVA. Si chiede se tra i soggetti passivi debbano essere inclusi anche gli Enti non Commerciali che,
pur in possesso di partita IVA, non svolgono attività commerciale ovvero la prestazione/fornitura è fatta in
riferimento all'attività Istituzionale.
RISPOSTA: Nel caso di prestazioni rese nei confronti di enti non commerciali non si applica il reverse charge. Nel
caso in cui l’ente non commerciale svolga anche attività commerciale, il reverse charge si applica limitatamente alle
prestazioni rese in tale ambito.
QUESITO Si chiede se l'inversione contabile è applicabile per prestazioni rese a favore di Associazioni o Enti che si
avvalgono del regime agevolato ex Legge 398/1991.
RISPOSTA: Relativamente alle associazioni ed enti che applicano il regime agevolato di cui alla legge n. 398 del
16/12/1991, si fa presente che il medesimo comporta, tra l’altro, la determinazione dell’IVA a debito in modo
forfetario, con un esonero dagli adempimenti in materia di IVA, compresa la registrazione della fatture di acquisto
(esiste, infatti, solo l’obbligo di conservazione delle stesse). Poiché nel meccanismo del reverse charge l’IVA è
assolta del committente attraverso la doppia registrazione di tali fatture (ai sensi dell’articolo 17, comma 5, DPR n.
633/72), si ritiene che la mancanza dell’obbligo di registrazione, prevista dal regime agevolato ex L. 398/91,
impedisca il funzionamento stesso del meccanismo di inversione contabile.
QUESITO : La sostituzione di una caldaia o della pompa di raffreddamento dell’impianto di condizionamento
commissionati da una impresa, rientrano nel reverse charge art. 17, comma 6,lett. a-ter) del DPR 633/72.
RISPOSTA: Occorre innanzitutto verificare se l’operazione costituisce una “prestazione di servizi”. Si ritiene che la
sostituzione di una caldaia possa essere qualificabile come tale, poiché richiede, oltre alla fornitura del bene, la
messa a punto della stessa e di tutto l’impianto. Inoltre, si ritiene che la sostituzione di tali beni costituisca una
manutenzione o riparazione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento, con la conseguenza che la
relativa attività può ritenersi riconducibile ai codici ATECO del gruppo 43.1. Se tali caldaie o impianti di
condizionamento sono situati in edifici, sulle descritte prestazioni, effettuate nei confronti di soggetti passivi, si
applica il reverse charge ( art. 17,comma 6, lett. a-ter).
Attività interessate al REVERSE CHARGE
ampliamento di interesse della P.A.
CHIARIMENTI – ECCEZIONI – ESCLUSIONI
•
•
•
•
•
•
QUESITO: Gli impiantisti effettuano anche la pulizia delle caldaie. Detti lavori a volte rientrano in un contratto
di manutenzione periodica ed in occasione della pulizia viene anche sostituito qualche componente della
caldaia, altre volte sono collegati con la rilevazione dei fumi. Dette prestazioni possono rientrare nelle
“manutenzioni di impianti” soggette al reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/72?.
RISPOSTA: La pulizia delle caldaie o impianti similari rientra nella manutenzione, contraddistinta dal codice
Ateco riconducibile al gruppo 43.2. Si fa presente che con la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 15/E del
4 marzo 2013, è stata definita come manutenzione ordinaria anche la revisione periodica obbligatoria degli
impianti nonché il controllo dei fumi. Di conseguenza, se tali prestazioni sono effettuate nell’ambito di un
edificio, sono assoggettate ad IVA con il meccanismo del reverse charge, a condizione che siano effettuate nei
confronti di un qualunque soggetto passivo IVA.
QUESITO: Le prestazioni di manutenzione su impianti elettrici, idraulici e su caldaie vanno ora in reverse
charge?
RISPOSTA: Le prestazioni di manutenzione e riparazione sono contraddistinte dai codici Ateco riconducibili al
gruppo 43.2. Di conseguenza, considerando che nella Relazione Tecnica sono richiamati tali codici ATECO, si
ritiene che le prestazioni di manutenzione e riparazione relative agli impianti elettrici, idraulici, elettronici, relativi
ad edifici, sono assoggettati ad IVA con il reverse charge, se le prestazioni sono effettuate verso soggetti
passivi.
QUESITO: L’installazione di “reti dati” in edificio vanno in reverse charge?
RISPOSTA: Se per “reti dati” si intendono le reti di telecomunicazioni che permettono lo scambio o
condivisione di dati informativi e risorse (hardware e/o software) tra diversi calcolatori, si ritiene che le
medesime possano rientrare nella installazione, manutenzione o riparazione di impianti elettronici, di cui al
codice Ateco 43.21.02. Se tali impianti sono relativi ad edifici, alle relative prestazioni si applica il reverse
charge di cui alla lettera a-etr, art. 17, comma 6, DPR 633/72.
Attività interessate al REVERSE CHARGE
ampliamento di interesse della P.A.
CHIARIMENTI – ECCEZIONI – ESCLUSIONI
•
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QUESITO: Le parti esterne di edifici, come recinzioni e cancellate fanno parte dell'edificio? ( e quindi vanno
con reverse charge) oppure no (fattura con Iva?)
RISPOSTA: La definizione di “edificio”, ritenuta valida a tali fini, è quella fornita con la risoluzione n. 46/E/98,
cioè qualsiasi costruzione coperta da un tetto. Di conseguenza, si ritiene che le recinzioni e cancellate,
ancorchè pertinenti all’edificio, non rientrino nella definizione dello stesso.
QUESITO: L'installazione di un impianto elettrico/idraulico che serve indistintamente l'edificio e macchinari
produttivi (senza contabilizzazione puntuale dei costi dell'uno e dell'altro) come deve essere fatturato?
RISPOSTA: In mancanza di un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia, si ritiene che nel caso prospettato
sia necessario fatturare separatamente le prestazioni di servizi, distinguendo quelle relative all’edificio (in
reverse charge), da quelle relative al macchinario (assoggettate ad IVA con le modalità ordinarie). Per motivi di
semplificazione si potrebbe consentire, per prestazioni il cui corrispettivo è stato determinato senza tener
distinte le diverse prestazioni, che l’imprenditore possa applicare sull’intera prestazione il reverse charge.
QUESITO: Impianto elettrico installato su strutture metalliche (box) che poi vengono appoggiate (a volte anche
fissate) su piani di cemento all’interno o all’esterno di edifici per fungere da uffici/magazzini. Si chiede se la
prestazione si considera effettuata su un edificio e quindi soggetta a reverse charge oppure non trattandosi di
un immobile vero e proprio la prestazione va assoggettata ad iva.
RISPOSTA: La definizione di “edificio”, ritenuta valida a tali fini, è quella fornita con la risoluzione n. 46/E/98,
cioè qualsiasi costruzione coperta da un tetto, isolata o separata da altre costruzioni mediante muri che si
elevano dalle fondamenta al tetto. Tale definizione induce a ritenere che la struttura metallica, posata su una
base di cemento, non abbia i requisiti anzidetti e non costituisca “edificio” nel senso sopra considerato.
Attività interessate al REVERSE CHARGE
ampliamento di interesse della P.A.
CHIARIMENTI – ECCEZIONI – ESCLUSIONI
•
•
•
•
•
•
QUESITO: Una prestazione di servizi di demolizione, pulizia, installazione impianti o completamento di edifici
(quindi, “potenzialmente” rientrante nella lettera a-ter), come deve essere fatturata se è effettuata nei confronti
di un ente pubblico non soggetto passivo d’imposta ai fini IVA?
RISPOSTA La formulazione del nuovo articolo 17-ter, DPR 633/72, prevede l’applicazione dell’IVA con lo “split
payment” tutte le volte che la prestazione di servizi è effettuata nei confronti di un ente pubblico che non è
debitore d’imposta ai fini IVA (in tal caso, l’IVA, evidenziata in fattura, è versata dall’ente pubblico). Se l’ente
pubblico, committente della prestazione, agisce nella sfera istituzionale, non è soggetto passivo ai fini IVA: di
conseguenza, anche se la prestazione consiste nell’installazione di un impianto, non essendo resa ad un
soggetto passivo IVA, si esclude l’applicazione del reverse charge, ma l’IVA è versata con il meccanismo dello
split payment.
QUESITO: Si chiede se l’installazione di impianti fotovoltaici, su tetti o su terreni, rientri nel reverse art.17, co.
6, lett.a-ter.
RISPOSTA: L'installazione di impianti fotovoltaici sul tetto dell'edificio dovrebbe rientrare nel reverse (codice
ATECO 43.21.01). Mentre quelli realizzati su terreni dovrebbero essere ad di fuori del nuovo reverse.
QUESITO: Si chiede se la pavimentazione esterna ricada nel nuovo reverse.
RISPOSTA: Si può ritenere che la pavimentazione esterna all’edificio (esempio piazzola per parcheggio auto
ovvero pavimentazione del cortile dell’immobile) non rientri nel reverse, mentre si può ritenere che la
realizzazione dei marciapiedi sul perimetro dell’edificio vi rientri.
TABELLA ATTIVITA’ INTERESSATE SPLIT PAYMENT - REVERSE CHARGE
NORMATIVA
AMBITO
REVERSE CHARGE - Art.
17, comma 5 del DPR
633/72
ACQUISTI PROMISCUI
1- Comunicazione al Fornitore da parte dell'ENTE dell'attività commercial
COMMERCIALE
FATTISPECIE:
1-Pulizie relative ad
edifici;
2- Demolizione edifici;
3-Installazione impianti
su edifici;
4-Completamento di
edifici
ADEMPIMENTI
2- Obbligo di integrazione della fattura da parte dell'ENTE
Le fatture per acquisti PROMISCUI (se
3- Registrazione della fattura nei Registro Acquisti e nel Registro Vendite (
ISTITUZIONALE
Non si applica il reverse charge. Le
fatture verso la P.A. vengono
emesse con addebito dell'IVA e
con l'indicazione: "Scissione dei
pagamenti - art. 17ter del DPR
633/72"
Rientrano nello SPLIT PAYMENT
SCISSIONE DEI
PAGAMENTI
(SPLIT
PAYMENT)
ISTITUZIONALE
Art. 17, comma 5 del DPR
633/72
Fattura con IVA da Versare
all'Erario entro il 16 m.s.
OPERAZIONI ESCLUSE:
1-Scontrini e ricevute
fiscali;
2- Compensi soggetti a
ritenuta;
3-Regimi speciali (*)
Le fatture verso la P.A. vengono
emesse con addebito dell'IVA e
con l'indicazione:
"Scissione dei pagamenti - art.
17ter del DPR 633/72"
La fattura viene registrata sia nel
Registro Acquisti che nel Registro
Vendite
COMMERCIALE
Le fatture per acquisti
PROMISCUI (se non
separabili) potrebbero
essere registrate nel
Registro Acquisti per la
quota (%) di detraibilità e
nel Registro Vendite per il
Totale
TABELLA DI SINTESI
SPLIT PAYMENT
ATTIVITA' ISTITUZIONALI
X
ATTIVITA' COMM.LI
X
TUTTE LE ATTIVITA' AD ECCEZIONE DI ALCUNE
SOLO ATTIVITA' PREVISTE
COMPENSAZIONE IVA PER ATTIVITA'
ISTITUZIONALI IN APPLICAZIONE DEL
MECCANISMO
COMPENSAZIONE IVA PER ATTIVITA'
COMMERCIALI IN APPLICAZIONE DEL
MECCANISMO
X
NO
INCIDENZA NEL SALDO IVA
VERSAMENTO IVA FUORI CONTABILITA' IVA CON
APPOSITO CODICE TRIBUTO
REVERSE CHARGE
X
X
Art. 17 DPR 633/72
NO
Le attività istituzionali sono escluse
dagli adempimenti IVA
X
vale anche per operazioni promiscue
X
X
VERSAMENTO IVA IN LIQUIDAZIONE CON CODICI
TRIBUTO TRADIZIONALI
X
IMPATTO IN CONTABILITA' FINANZIARIA
X
SANZIONI PER OMESSO RITARDATO
PAGAMENTO
SANZIONI PER INADEMPIMENTO
INDICAZIONE DELL' IMPORTO IVA IN FATTURA
NON INDICAZIONE DELL' IMPORTO IVA IN
FATTURA
INTEGRAZIONE ALIQUOTA E IMPORTO IVA IN
FATTURA
NON INTEGRAZIONE ALIQUOTA E IMPORTO IVA
IN FATTURA
REGISTRAZIONE IN CONTABILITA' IVA
CONOSCENZA DELLE ALIQUOTE IVA
CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE BASATO SU
SOGGETTI
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE BASATO SU ELENCO
ATTIVITA'
x
note
Non si applica MAI il Reverse
REVERSE: Solo attività previste se svolte dall'Ente tra le
attività comm.li
Per le attività commerciali l'Ente è tenuto
agli adempimenti IVA e pertanto alla liquidazione
periodica
Le attività istituzionali sono escluse
dagli adempimenti IVA
Per le attività commerciali l'Ente è tenuto
agli adempimenti IVA e pertanto alla liquidazione
periodica
Previsione Congruo Capitolo IVA in Uscita per
pagamenti a seguito delle lequidazioni periodiche. Le
posizioni IVA a Credito sono destinate ad azzerarsi
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
solo per operazioni conm.li o promiscue
Analisi tipologie : Split Payment e Reverse Charge
Per il fatto che l’IVA – sia per SPLIT che per Reverse – NON costituisce più un credito
del Fornitore
1) La verifica presso Equitalia prevista per i pagamenti superiori a 10.000 euro, deve
effettuarsi tenendo conto dell'importo della fattura al netto dell'IVA
2) l'intervento sostitutivo degli enti previdenziali a seguito di DURC negativo, può
avvenire esclusivamente per l'imponibile
3) gli eventuali pignoramenti presso terzi a seguito di eventuale insolvenza di fornitori
possono riferirsi esclusivamente all'imponibile
Reverse charge: adempimenti dei soggetti
Adempimenti
relativi a:
Soggetto cedente
(venditore)
Fatturazione
Emissione di fattura
senza IVA con
l'annotazione "inversione
contabile"
Registri IVA
Dichiarazione
IVA
Soggetto cessionario (acquirente)
Ricezione di fattura senza IVA con l'annotazione
"inversione contabile"
“Integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota
IVA di legge, a seconda del tipo di servizio, e
relativa imposta.
Annotazione della fattura Annotazione della medesima fattura sia nel registro
nei registri IVA vendite
degli acquisti, sia nel registro vendite o corrispettivi
Indicazione in
dichiarazione IVA al
quadro VE rigo VE34 nel
campo relativo
Indicazione di tali operazioni nella dichiarazione
IVA:
- per gli acquisti nel quadro VF, in corrispondenza
dell’aliquota applicata;
- nel quadro VJ ai fini della liquidazione dell’IVA a
debito.
SPLIT PAYMENT : SANZIONI
La sanzione per ritardato/omesso versamento è pari al 30% dell’importo della
violazione
RAVVEDIMENTO OPEROSO ART. 13 D,LGS. 472/97 COME MODIFICATO DALLA
LEGGE 190/2014
RIDUZIONE SANZIONE
TERMINE
ENTRO 14 GI ORNI DALLA VI OLAZI ONE
1/10 DEL MI NI MO CON CALCOLO DI
1/15 PER GI ORNO DI RI TARDO
0,20% PER
OGNI GI ORNO
DA 15 A 30 GG
1/10 DEL MI NI MO
3%
1/9 DEL MI NI MO
3,33%
1/8 DEL MI NI MO
3,75%
ENTRO I L TERMI NE DI
PRESENTAZI ONE DELLA
DI CHI ARAZI ONE RELATI VA ALL'ANNO
SUCCESSI VO A QUELLO I N CUI E'
STATA COMMESSA LA VI OLAZI ONE
1/7 DEL MI NI MO
4,30%
OLTRE I L TERMI NE DI
PRESENTAZI ONE DELLA
DI CHI ARAZI ONE RELATI VA ALL'ANNO
SUCCESSI VO A QUELLO I N CUI E'
STATA COMMESSA LA VI OLAZI ONE
1/6 DEL MI NI MO
5%
ENTRO I L 90° GI ORNO SUCCESSI VO
AL TERMI NE DI PRESENTAZI ONE
DELLA DI CHI ARAZI ONE
ENTRO I L TERMI NE DI
PRESENTAZI ONE DELLA
DI CHI ARAZI ONE RELATI VA ALL'ANNO
I N CUI E' STATA COMMESSA LA
VI OLAZI ONE
REVERSE CHARGE : SANZIONI
OPERAZIONE SOGGETTA AL REVERSE EFFETTUATA IN MANIERA NON CORRETTA
TIPOLOGIA DI ERRORE
SANZIONE
SOGGETTO OBBLIGATO
mancato assolvimento dell'imposta in reverse
tra il 100 e il 200 per cento dell’Iva, con un
minimo di 258 euro
cessionario/committente/Ente
irregolare addebito dell’Iva da parte del
cedente/prestatore con omissione del
versamento
tra il 100 e il 200 per cento dell’Iva
in solido
mancata emissione della fattura
tra il 5 e il 10% del corrispettivo con un minimo di
516 euro e obbligo del
cessionatio/committente/ente di regolarizzare
l'omissione
cessionario/committente
irregolare assolvimento dell'imposta
sanzione del 3% dell’Iva con riconoscimento del
diritto alla detrazione
in solido
OPERAZIONE ASSOGGETTATA A REVERSE SENZA CHE NE AVESSE LE CARATTERISTICHE oppure MANCATA INVERSIONE CONTABILE SU
UNA OPERAZIONE SOGGETTA A REVERSE
TIPOLOGIA DI ERRORE
SANZIONE
SOGGETTO OBBLIGATO
applicazione del reverse ad una operazione
che non ne avesse i requisiti
dal 100 al 200% dell’imposta e obbligo di
versamento dell’imposta
cedente/prestatore
Mancata applicazione dell’inversione contabile
ad una operazione che ne contabile ad una
operazione che ne aveva i requisiti
100% dell’imposta a meno che lo stesso non abbia
preventivamente provveduto al pagamento
cessionario/committente/Ente
dell’imposta e alla regolarizzazione secondo il
disposto dell’art.6, co.8 D.Lgs. n.471/97
Agli errori ed omissioni di cui sopra può applicarsi l’istituto del ravvedimento operoso
In ordine al problema della detrazione dell’iva effettuata in mancanza di registrazione della fattura integrata, con apposita sentenza
la Corte di Giustizia Europea, chiamata dalla Corte di Cassazione ad esprimersi in merito, ha stabilito che l’esercizio della
detrazione non può essere negato nel caso in cui alla mancata registrazione della fattura integrata non sia seguito un danno erariale
Raffronto trattamento tra i due meccanismi
REVERSE CHARGE
Definizione
Fonte
normativa
OGGETTO
Operatività
Con il reverse charge o inversione contabile
l’applicazione degli obblighi di pagamento
dell’IVA vengono invertiti facendoli traslare
dal cedente/prestatore al
cessionario/committente, sempreché questo
sia un soggetto passivo d'imposta nel
territorio dello Stato.
SPLIT PAYMENT
Lo split payment è un particolare
meccanismo per la riscossione dell’Iva sulle
forniture di beni e servizi agli enti pubblici
Il reverse charge era già disciplinato nel
Lo split payment è un nuovo meccanismo
D.P.R. 633/1972, la legge di stabilità 2015 ne introdotto dalla legge di stabilità 2015
ha esteso l’ambito di applicazione
Riguarda le operazioni indicate nell’art. 17
Tutte le acqisizione di Beni o Servizi
D.P.R. 633/1972.
Escluse:
Rispetto all’elenco completo delle operazioni
- le prestazioni assoggettate a ritenuta di
soggette al reverse charge, per le P.A., tale
acconto,
meccanismo interessa principalmente le
- gli acquisti documentati da scontrino o
prestazioni di servizi di pulizia, di
ricevuta fiscale
- Le operazioni relative a regimi speciali
demolizione, di installazione di impianti e
IVA
di completamento, relative ad edifici
Le prestazioni di cui sopra per l’ente pubblico
devono essere rilevante ai fini IVA svolte
da soggetti debitori di imposta
1/1/2015, l’autorizzazione della Ue è
necessaria per la grande distribuzione
Gli acquisti di cui sopra NON devono essere
rilevanti ai fini IVA
1/1/2015 anche nelle more
dell’autorizzazione dell’Ue
Lo split
payment si
applica sia alle
operazioni relative
alle attività istituzionali
(NON rilevanti IVA)
sia a quelle relative
alle attività comm.li
(rilevanti IVA)
Il Reverse Charge
solo a quelle indicate
nell’art . 17 del DPR 633/72
e solo se rientranti
tra le attività
Commerciali svolte
dall’Ente o
siano Promiscue
(istituzionali/comm.li)
Esempio : Raffronto trattamento tra i due meccanismi
REVERSE CHARGE
Fattura
fornitore
Nella fattura il fornitore indica solo il
valore imponibile (es. 1.000)
L’acquirente:
- integra la fattura per l’importo dell’Iva
220
- conoscenza delle aliquote Registrazione
- nei registri acquisti registra fattura
fattura per la
1.000 + 220
pubblica
amministrazione - anche nel registri vendite registra l’iva a
debito 220
Saldo liquidazione (220 iva debito – 220
iva a credito = 0)
Pagamento da
parte della P.A.
Effetti per il
fornitore
Finalità
La P.A. paga al fornitore la fattura pari a
1.000
I fornitori emettendo le fatture senza IVA
non la incasseranno e si troveranno ad
avere crediti IVA in aumento per l’iva
sugli acquisti che non riescono a portare
in compensazione con l’IVA a debito
Evitare frodi basate sul missing trader
SPLIT PAYMENT
Nella fattura il fornitore indica il valore imponibile 1.000 +
Iva (220) per un Totale di 1.220
La P.A. non effettua alcuna registrazione nei registri Iva
per le operazioni non rilevante ai fini Iva (Istituzionali)
La P.A. emette due mandati:
- a favore del fornitore per 1.000
- a favore dell’erario per l’Iva 220
I fornitori non incasseranno più l’IVA (che è versata
direttamente allo direttamente dalla P.A. acquirente) e se il
fornitore opera in prevalenza con la P.A. si troverà:
- con probabili problemi di liquidità;
- con un volume di IVA a credito in aumento per gli
acquisti effettuati e la cui IVA non può più essere
compensata con l’IVA a debito
Evitare frodi basate sul missing trader
Esempio : Acquisto Promiscuo
Acquisto promiscuo
(80%
istituzionale –
20%
commerciale)
REVERSE CHARGE o SPLIT PAYMENT
Fattura fornitore
Nella fattura il fornitore indica solo il valore imponibile (es. 1.000) se per
Reverse o imponibile + iva = Totale (es. 1.000+220 =1.220)
Registrazione fattura
per la pubblica
amministrazione
L’acquirente P.A. tratta la fattura come Commerciale, per cui
- integra la fattura per l’importo dell’Iva 220, nel caso di reverse
- non integra nel caso di split
- nel Registro IVA Acquisti registra fattura – quota detraibile 200 + 44 IVA
- nel Registro IVA vendite registra l’iva a debito totale 220
Saldo liquidazione (220 iva debito – 44 iva a credito)
176 IVA da versare
Pagamento da parte
della P.A.
La P.A. paga al fornitore la fattura pari a 1000
Effetti in contabilità
finanziaria
Sia per Split che per Reverse il Credito IVA (se esistente) verrà ad esaurirsi
e l’Ente. Il Bilancio dovrà pertanto prevedere una adeguata e congrua posta
in USCITA per IVA da pagare.
Invece la Spesa verrà impegnata al lordo di IVA e all’atto del pagamento
verranno emessi 2 mandati ed 1 reversale per la quota IVA
TABELLA DI SINTESI
SPLIT PAYMENT
ATTIVITA' ISTITUZIONALI
X
ATTIVITA' COMM.LI
X
TUTTE LE ATTIVITA' AD ECCEZIONE DI ALCUNE
SOLO ATTIVITA' PREVISTE
COMPENSAZIONE IVA PER ATTIVITA'
ISTITUZIONALI IN APPLICAZIONE DEL
MECCANISMO
COMPENSAZIONE IVA PER ATTIVITA'
COMMERCIALI IN APPLICAZIONE DEL
MECCANISMO
X
NO
INCIDENZA NEL SALDO IVA
VERSAMENTO IVA FUORI CONTABILITA' IVA CON
APPOSITO CODICE TRIBUTO
REVERSE CHARGE
X
Art. 17 DPR 633/72
NO
Le attività istituzionali sono escluse
dagli adempimenti IVA
X
vale anche per operazioni promiscue
X
X
X
IMPATTO IN CONTABILITA' FINANZIARIA
X
x
Non si applica MAI il Reverse
REVERSE: Solo attività previste se svolte dall'Ente tra le
attività comm.li
X
VERSAMENTO IVA IN LIQUIDAZIONE CON CODICI
TRIBUTO TRADIZIONALI
SANZIONI PER OMESSO RITARDATO
PAGAMENTO
SANZIONI PER INADEMPIMENTO
INDICAZIONE DELL' IMPORTO IVA IN FATTURA
NON INDICAZIONE DELL' IMPORTO IVA IN
FATTURA
INTEGRAZIONE ALIQUOTA E IMPORTO IVA IN
FATTURA
NON INTEGRAZIONE ALIQUOTA E IMPORTO IVA
IN FATTURA
REGISTRAZIONE IN CONTABILITA' IVA
CONOSCENZA DELLE ALIQUOTE IVA
CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE BASATO SU
SOGGETTI
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE BASATO SU ELENCO
ATTIVITA'
note
Per le attività commerciali l'Ente è tenuto
agli adempimenti IVA e pertanto alla liquidazione
periodica
Le attività istituzionali sono escluse
dagli adempimenti IVA
Per le attività commerciali l'Ente è tenuto
agli adempimenti IVA e pertanto alla liquidazione
periodica
Previsione Congruo Capitolo IVA in Uscita per
pagamenti a seguito delle lequidazioni periodiche. Le
posizioni IVA a Credito sono destinate ad azzerarsi
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
solo per operazioni conm.li o promiscue
Fly UP