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SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE Dott. Antonino Mineo Commercialista – Revisore Enti Pubblici Referente ASFEL – Associazione Servizi Finanziari Enti Locali [email protected] Programma - Riferimenti normativi - Significato dei due meccanismi - Funzionamento - Ambito soggettivo di applicazione – SPLIT PAYMENT - Soggetti Esclusi – SPLIT PAYMENT - Attività escluse - SPLIT PAYMENT - Attività interessate – REVERSE CHARGE - Analogie e Differenze tra Split e Reverse • Trattamento contabile e adempimenti IVA • Modalità e termini di versamento dell’IVA – SPLIT PAYMENT - Efficacia delle operazioni e dei versamenti – D.M. 23/1/2015 - Sanzioni - Tabelle di raffronto ed esempi Riferimenti normativi • SPLIT PAYMENT : Scissione dei pagamenti Introdotto dall’ ART. 1, COMMA 629, LETT. b) della LEGGE N.190 DEL 23/12/2014, meglio nota LEGGE DI STABILITA’ 2015 che ha introdotto l’art. 17-ter del DPR 633/72 D.M. 23/01/2015 “modalità e termini per il versamento IVA - Circolare AdE 1/E del 9/2/2015 “ambito soggettivo di applicazione” - Risoluzione AdE 15/E “istituzione dei codici tributo” • REVERSE CHARGE : Inversione contabile Introdotto dall’ ART. 1, COMMA 629, LETT. a) della LEGGE N.190 DEL 23/12/2014, meglio nota LEGGE DI STABILITA’ 2015 che ha ampliato le operazioni interessate al meccanismo del REVERSE CHARGE…………….. Il meccanismo, introdotto nell’ordinamento italiano dalla L. n. 7/2000, concernente il regime Iva applicabile all’oro (art. 17, comma 5, D.P.R. n. 633/1972) e successivamente esteso alle cessioni di rottami e materiali da recupero (art. 74, D.P.R. n. 633/1972), al settore edile (ad esempio subappalto in edilizia) ed infine al commercio di telefonini, personal computer e prodotti lapidei (art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972), impedisce al cedente (che emette fattura nei confronti di un soggetto passivo non applicando l’imposta) di addebitare l’Iva e obbliga il cessionario (che deve integrare con il tributo il documento ricevuto e registrare lo stesso nel registro vendite e acquisti) al versamento totale dell’imposta. In tal modo, si evita che il cessionario/committente porti in detrazione il tributo che il cedente/prestatore non ha mai versato perché “scomparso” (c.d. frodi carosello). REVERSE CHARGE : Inversione contabile operazioni soggette dopo la Legge di stabilità 2015 (ampliamento) 1. 2. 3. 4. 5. 6. prestazioni di servizi di pulizia (anche degli studi professionali) prestazioni di demolizione prestazioni di installazione di impianti prestazioni di completamento relative ad edifici trasferimenti di quote emissione di gas a effetto serra trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica; 7. Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore. Per le ultime 3 l’applicazione è solo per il periodo 2015 -2019 SIGNIFICATO Sia lo SPLIT che il REVERSE sono 2 meccanismi che impediscono di rimettere l’IVA nella disponibilità del Fornitore/Prestatore, lasciandola difatti in “mani sicure” ovvero la stessa P.A. Contrasto a fenomeni di frodi fiscali “ Missing Trader” al fine di ridurre il “VAT gap” Lo SPLIT quale meccanismo legislativo NUOVO che deroga all’ordinario meccanismo della riscossione dell’IVA che caratterizza il sistema comune di cui alla Direttiva del Consiglio UE del 28/11/2006 n. 112/2006/UE, per la deroga della quale, il Dipartimento delle Finanze ha inoltrato la relativa richiesta di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della stessa Direttiva. Il REVERSE quale ampliamento di un già esistente elenco di operazioni per le quali si applicava PER IL SISTEMA P.A. IL REVERSE è di NUOVA APPLICAZIONE e riguarda alcuni settori che, analizzati statisticamente ed attraverso l’attività di verifica/accertamento, risultano a maggior rischio evasione o frode FUNZIONAMENTO SPLIT PAYMENT REVERSE CHARGE L’Ente : L’Ente: • • • • • • riceve la fattura con indicazione di: Imponibile IVA (*) TOTALE provvede a verificare che l’impegno sia per il Totale Fattura E all’atto del pagamento, emette mandato per l’Imponibile al fornitore e, se l’acquisto abbia riguardato la sfera ISTITUZIONALE, per l’IVA all’erario entro il 16 del m.s. a mezzo F24EP con codice tributo 620E “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter DPR 633/72” Invece, se l’acquisto abbia riguardato la sfera COMMERCIALE O PROMISCUA, reincassa l’IVA con REVERSALE per farla partecipare alla liquidazione periodica ed all’eventuale conseguente versamento utilizzando i “tradizionali codici tributo” dopo avere provveduto alla Registrazione nel Registro IVA Acquisti e nel Registro IVA vendite entro i termini del DPR 633/72 • • • • • • • • comunica al Fornitore che l’operazione soggiace al REVERSE CHARGE (sfera Commerciale) riceve la fattura SENZA indicazione dell’IVA Individua l’aliquota IVA da applicare INTEGRA l’IVA registrando la fattura sia nel Registro Acquisti che nel Registro Vendite Verifica che l’impegno sia per l’importo comprensivo di IVA Provvede al pagamento al fornitore del solo imponibile Provvede alla liquidazione periodica dell’IVA e (se a debito) procede al versamento a mezzo F24EP utilizzando i “tradizionali codici tributo” Da 601E a 612E - versamenti mensili Da 614E a 617E - versamenti trimestrali Ambito soggettivo di applicazione SPLIT PAYMENT Con la circolare 1/E del 9 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate illustra l’ambito applicativo dello split payment, il meccanismo di sdoppiamento del pagamento introdotto dalla legge di stabilità 2015 con l’inserimento, nel Dpr 633/1972, del nuovo articolo 17-ter. Sono tenuti ad applicare lo split payment per gli acquisiti effettuati sia in ambito non commerciale, ossia in veste istituzionale, sia nell’esercizio di attività d’impresa: • lo Stato e gli altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica • gli enti pubblici territoriali e i relativi consorzi tra gli stessi, costituiti ai sensi dell’articolo 31 del Tuel, nonché le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di Comuni. • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprese le relative Unioni regionali • gli istituti universitari • le aziende sanitarie locali • gli enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza • ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato • gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico - I.R.C.C..S. • gli enti pubblici di assistenza e beneficenza - IPAB • Aziende pubbliche di servizio alla persona – ASP • Enti pubblici di previdenza INPS. Soggetti esclusi SPLIT PAYMENT Sono invece fuori dall’ambito di applicazione della disciplina le operazioni effettuate nei confronti : • degli enti previdenziali privati o privatizzati • delle aziende speciali (es. CCIAA) • degli enti pubblici economici, che operano con un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell’interesse della collettività. • degli Ordini professionali • degli enti ed istituti di ricerca • delle Agenzie fiscali • delle Autorità amministrative indipendenti (es. AGCOM) • delle Agenzie Regionali per la Protezione e l’Ambiente – ARPA • degli Automobile club provinciali, l’Aran, l’Agenzia per l’Italia digitale, l’INAIL e l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica –ISPO Tali enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale non riconducibili alle tipologie soggettive annoverate Rif. Circolare AdE 1/E del 9/2/2015 Attività Escluse SPLIT PAYMENT A differenza del Reverse Charge che elenca le attività assoggettate, il meccanismo dello SPLIT PAYMENT riguarda TUTTI gli acquisti della P.A. ad eccezione : delle operazioni rientranti nella sfera del REVERSE CHARGE per le attività commerciali; delle operazioni documentate da scontrino o ricevuta fiscale; delle operazioni relative a compensi professionali soggetti a ritenuta; delle operazioni riguardanti i regimi speciali IVA (*) (*) Regimi speciali – oggettivi e soggettivi – Editoria e giornali Agenzie di viaggio Agricoltura Autotrasporti Associazioni sportive Giochi, spettacoli ed intrattenimento Trasporti pubblici urbani Rottami, cascami e materiali di recupero Regime del margine (beni usati, antiquario, oggetti d’arte e collezione) Commercio di sale e tabacchi Gestori di posti telefonici pubblici Regime forfetario Regime dei minimi Ecc.. Attività interessate al REVERSE CHARGE ampliamento di interesse della P.A. A differenza dello SPLIT PAYMENT che riguarda tutti gli acquisti P.A. ad eccezione di alcuni, il meccanismo del REVERSE CHARGE si applica alle seguenti attività a condizione che l’Ente sia debitore di imposta (*) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti di completamento Relative ad EDIFICI abitativi e non Ris. 46/E del 1998 COMUNICAZIONE AL FORNITORE (*) debitore di imposta = ente che agisce nella sfera commerciale o promiscua e per la quale ha obbligo degli adempimenti IVA. Pertanto il meccanismo del REVERSE CHARGE NON si applica nei casi in cui l’Ente agisca esclusivamente in veste ISTITUZIONALE ancorché l’acquisto o la prestazione abbia per oggetto le attività assoggettate a REVERSE ex art. 17 del DPR 633/72 Attività interessate al REVERSE CHARGE ampliamento di interesse della P.A. E’ determinante che l’operazione rientri tra quelle individuate dai codici ATECO. Rimane ininfluente, invece, l’effettiva comunicazione del codice ATECO da parte del Fornitore Rientrerebbero quindi nell’ambito di applicazione del reverse charge le attività individuate dai seguenti codici: PULIZIA • 81.21 Pulizia generale (non specializzata) di edifici • 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici • 81.29.10 servizi di disinfestazione (limitatamente alle attività svolte in edifici) • 81.29.99 Attività di pulizia n.c.a (limitatamente alle attività svolte in edifici) DEMOLIZIONE • 43.11.00 Demolizione INSTALLAZIONE DI IMPIANTI • 43.21.01 installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) • 43.21.02 installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) • 43.22.01 installazione di impianti idraulici, riscaldamento, condizionamento (inclusa manutenzione e riparazione) • 43.22.02 Installazione impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) • 43.22.03 installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusa manutenzione e riparazione) • 43.29.01 installazione riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili • 43.29.02 lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazione (se riguardano l’installazione di impianto finalizzato all’isolamento. Altrimenti sono soggetti a reverse perché cadono tra i lavori di completamento) • 43.29.09 altri lavori di costruzione e installazione nca (se relativi a installazione manutenzione e riparazione di impianti su edifici) Attività interessate al REVERSE CHARGE ampliamento di interesse della P.A. COMPLETAMENTO • • • • • • • • 43.31.00 Intonacatura e stuccatura 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate 43.32.02 Posa in opera infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (NOTA: per arredi s’intendono solo quelli che concorrono al completamento dell’edificio. Non vi ricade, quindi, il mero montaggio del mobilio di arredamento) 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri 43.34.00 tinteggiatura e posa in opera di vetri 43.39.01 attività non specializzate di lavori edili 43.39.09 altri lavori di completamento e finitura La Risoluzione n. 46/E/1998, ove fu affermato che il Ministero dei Lavori pubblici, con circolare n. 1820 del 23-7-1960, ha precisato che “per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”; Attività interessate al REVERSE CHARGE ampliamento di interesse della P.A. CHIARIMENTI – ECCEZIONI – ESCLUSIONI Nonostante l’art.17, c.6, l.a-ter) DPR 633/72 preveda l’applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi di “installazione di impianti” si ritiene che vadano ricomprese anche le attività di manutenzione e riparazione degli stessi, dato che sono considerate all’interno del codice attività dell’installazione. Si ritiene non rientrino nell’ambito di applicazione del reverse charge previsto dall’art.17, c. 6, l. a-ter DPR 633/72 le attività individuate dai seguenti codici ATECO: • 43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) • 43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) perché sono attività che riguardano installazione di impianti NON su edifici Attività interessate al REVERSE CHARGE ampliamento di interesse della P.A. CHIARIMENTI – ECCEZIONI – ESCLUSIONI • • • • • • QUESITO: Le nuove fattispecie di reverse charge si applicano alle operazioni poste in essere nei confronti di soggetti passivi IVA. Si chiede se tra i soggetti passivi debbano essere inclusi anche gli Enti non Commerciali che, pur in possesso di partita IVA, non svolgono attività commerciale ovvero la prestazione/fornitura è fatta in riferimento all'attività Istituzionale. RISPOSTA: Nel caso di prestazioni rese nei confronti di enti non commerciali non si applica il reverse charge. Nel caso in cui l’ente non commerciale svolga anche attività commerciale, il reverse charge si applica limitatamente alle prestazioni rese in tale ambito. QUESITO Si chiede se l'inversione contabile è applicabile per prestazioni rese a favore di Associazioni o Enti che si avvalgono del regime agevolato ex Legge 398/1991. RISPOSTA: Relativamente alle associazioni ed enti che applicano il regime agevolato di cui alla legge n. 398 del 16/12/1991, si fa presente che il medesimo comporta, tra l’altro, la determinazione dell’IVA a debito in modo forfetario, con un esonero dagli adempimenti in materia di IVA, compresa la registrazione della fatture di acquisto (esiste, infatti, solo l’obbligo di conservazione delle stesse). Poiché nel meccanismo del reverse charge l’IVA è assolta del committente attraverso la doppia registrazione di tali fatture (ai sensi dell’articolo 17, comma 5, DPR n. 633/72), si ritiene che la mancanza dell’obbligo di registrazione, prevista dal regime agevolato ex L. 398/91, impedisca il funzionamento stesso del meccanismo di inversione contabile. QUESITO : La sostituzione di una caldaia o della pompa di raffreddamento dell’impianto di condizionamento commissionati da una impresa, rientrano nel reverse charge art. 17, comma 6,lett. a-ter) del DPR 633/72. RISPOSTA: Occorre innanzitutto verificare se l’operazione costituisce una “prestazione di servizi”. Si ritiene che la sostituzione di una caldaia possa essere qualificabile come tale, poiché richiede, oltre alla fornitura del bene, la messa a punto della stessa e di tutto l’impianto. Inoltre, si ritiene che la sostituzione di tali beni costituisca una manutenzione o riparazione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento, con la conseguenza che la relativa attività può ritenersi riconducibile ai codici ATECO del gruppo 43.1. Se tali caldaie o impianti di condizionamento sono situati in edifici, sulle descritte prestazioni, effettuate nei confronti di soggetti passivi, si applica il reverse charge ( art. 17,comma 6, lett. a-ter). Attività interessate al REVERSE CHARGE ampliamento di interesse della P.A. CHIARIMENTI – ECCEZIONI – ESCLUSIONI • • • • • • QUESITO: Gli impiantisti effettuano anche la pulizia delle caldaie. Detti lavori a volte rientrano in un contratto di manutenzione periodica ed in occasione della pulizia viene anche sostituito qualche componente della caldaia, altre volte sono collegati con la rilevazione dei fumi. Dette prestazioni possono rientrare nelle “manutenzioni di impianti” soggette al reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/72?. RISPOSTA: La pulizia delle caldaie o impianti similari rientra nella manutenzione, contraddistinta dal codice Ateco riconducibile al gruppo 43.2. Si fa presente che con la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 15/E del 4 marzo 2013, è stata definita come manutenzione ordinaria anche la revisione periodica obbligatoria degli impianti nonché il controllo dei fumi. Di conseguenza, se tali prestazioni sono effettuate nell’ambito di un edificio, sono assoggettate ad IVA con il meccanismo del reverse charge, a condizione che siano effettuate nei confronti di un qualunque soggetto passivo IVA. QUESITO: Le prestazioni di manutenzione su impianti elettrici, idraulici e su caldaie vanno ora in reverse charge? RISPOSTA: Le prestazioni di manutenzione e riparazione sono contraddistinte dai codici Ateco riconducibili al gruppo 43.2. Di conseguenza, considerando che nella Relazione Tecnica sono richiamati tali codici ATECO, si ritiene che le prestazioni di manutenzione e riparazione relative agli impianti elettrici, idraulici, elettronici, relativi ad edifici, sono assoggettati ad IVA con il reverse charge, se le prestazioni sono effettuate verso soggetti passivi. QUESITO: L’installazione di “reti dati” in edificio vanno in reverse charge? RISPOSTA: Se per “reti dati” si intendono le reti di telecomunicazioni che permettono lo scambio o condivisione di dati informativi e risorse (hardware e/o software) tra diversi calcolatori, si ritiene che le medesime possano rientrare nella installazione, manutenzione o riparazione di impianti elettronici, di cui al codice Ateco 43.21.02. Se tali impianti sono relativi ad edifici, alle relative prestazioni si applica il reverse charge di cui alla lettera a-etr, art. 17, comma 6, DPR 633/72. Attività interessate al REVERSE CHARGE ampliamento di interesse della P.A. CHIARIMENTI – ECCEZIONI – ESCLUSIONI • • • • • • QUESITO: Le parti esterne di edifici, come recinzioni e cancellate fanno parte dell'edificio? ( e quindi vanno con reverse charge) oppure no (fattura con Iva?) RISPOSTA: La definizione di “edificio”, ritenuta valida a tali fini, è quella fornita con la risoluzione n. 46/E/98, cioè qualsiasi costruzione coperta da un tetto. Di conseguenza, si ritiene che le recinzioni e cancellate, ancorchè pertinenti all’edificio, non rientrino nella definizione dello stesso. QUESITO: L'installazione di un impianto elettrico/idraulico che serve indistintamente l'edificio e macchinari produttivi (senza contabilizzazione puntuale dei costi dell'uno e dell'altro) come deve essere fatturato? RISPOSTA: In mancanza di un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia, si ritiene che nel caso prospettato sia necessario fatturare separatamente le prestazioni di servizi, distinguendo quelle relative all’edificio (in reverse charge), da quelle relative al macchinario (assoggettate ad IVA con le modalità ordinarie). Per motivi di semplificazione si potrebbe consentire, per prestazioni il cui corrispettivo è stato determinato senza tener distinte le diverse prestazioni, che l’imprenditore possa applicare sull’intera prestazione il reverse charge. QUESITO: Impianto elettrico installato su strutture metalliche (box) che poi vengono appoggiate (a volte anche fissate) su piani di cemento all’interno o all’esterno di edifici per fungere da uffici/magazzini. Si chiede se la prestazione si considera effettuata su un edificio e quindi soggetta a reverse charge oppure non trattandosi di un immobile vero e proprio la prestazione va assoggettata ad iva. RISPOSTA: La definizione di “edificio”, ritenuta valida a tali fini, è quella fornita con la risoluzione n. 46/E/98, cioè qualsiasi costruzione coperta da un tetto, isolata o separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano dalle fondamenta al tetto. Tale definizione induce a ritenere che la struttura metallica, posata su una base di cemento, non abbia i requisiti anzidetti e non costituisca “edificio” nel senso sopra considerato. Attività interessate al REVERSE CHARGE ampliamento di interesse della P.A. CHIARIMENTI – ECCEZIONI – ESCLUSIONI • • • • • • QUESITO: Una prestazione di servizi di demolizione, pulizia, installazione impianti o completamento di edifici (quindi, “potenzialmente” rientrante nella lettera a-ter), come deve essere fatturata se è effettuata nei confronti di un ente pubblico non soggetto passivo d’imposta ai fini IVA? RISPOSTA La formulazione del nuovo articolo 17-ter, DPR 633/72, prevede l’applicazione dell’IVA con lo “split payment” tutte le volte che la prestazione di servizi è effettuata nei confronti di un ente pubblico che non è debitore d’imposta ai fini IVA (in tal caso, l’IVA, evidenziata in fattura, è versata dall’ente pubblico). Se l’ente pubblico, committente della prestazione, agisce nella sfera istituzionale, non è soggetto passivo ai fini IVA: di conseguenza, anche se la prestazione consiste nell’installazione di un impianto, non essendo resa ad un soggetto passivo IVA, si esclude l’applicazione del reverse charge, ma l’IVA è versata con il meccanismo dello split payment. QUESITO: Si chiede se l’installazione di impianti fotovoltaici, su tetti o su terreni, rientri nel reverse art.17, co. 6, lett.a-ter. RISPOSTA: L'installazione di impianti fotovoltaici sul tetto dell'edificio dovrebbe rientrare nel reverse (codice ATECO 43.21.01). Mentre quelli realizzati su terreni dovrebbero essere ad di fuori del nuovo reverse. QUESITO: Si chiede se la pavimentazione esterna ricada nel nuovo reverse. RISPOSTA: Si può ritenere che la pavimentazione esterna all’edificio (esempio piazzola per parcheggio auto ovvero pavimentazione del cortile dell’immobile) non rientri nel reverse, mentre si può ritenere che la realizzazione dei marciapiedi sul perimetro dell’edificio vi rientri. TABELLA ATTIVITA’ INTERESSATE SPLIT PAYMENT - REVERSE CHARGE NORMATIVA AMBITO REVERSE CHARGE - Art. 17, comma 5 del DPR 633/72 ACQUISTI PROMISCUI 1- Comunicazione al Fornitore da parte dell'ENTE dell'attività commercial COMMERCIALE FATTISPECIE: 1-Pulizie relative ad edifici; 2- Demolizione edifici; 3-Installazione impianti su edifici; 4-Completamento di edifici ADEMPIMENTI 2- Obbligo di integrazione della fattura da parte dell'ENTE Le fatture per acquisti PROMISCUI (se 3- Registrazione della fattura nei Registro Acquisti e nel Registro Vendite ( ISTITUZIONALE Non si applica il reverse charge. Le fatture verso la P.A. vengono emesse con addebito dell'IVA e con l'indicazione: "Scissione dei pagamenti - art. 17ter del DPR 633/72" Rientrano nello SPLIT PAYMENT SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE Art. 17, comma 5 del DPR 633/72 Fattura con IVA da Versare all'Erario entro il 16 m.s. OPERAZIONI ESCLUSE: 1-Scontrini e ricevute fiscali; 2- Compensi soggetti a ritenuta; 3-Regimi speciali (*) Le fatture verso la P.A. vengono emesse con addebito dell'IVA e con l'indicazione: "Scissione dei pagamenti - art. 17ter del DPR 633/72" La fattura viene registrata sia nel Registro Acquisti che nel Registro Vendite COMMERCIALE Le fatture per acquisti PROMISCUI (se non separabili) potrebbero essere registrate nel Registro Acquisti per la quota (%) di detraibilità e nel Registro Vendite per il Totale TABELLA DI SINTESI SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI X ATTIVITA' COMM.LI X TUTTE LE ATTIVITA' AD ECCEZIONE DI ALCUNE SOLO ATTIVITA' PREVISTE COMPENSAZIONE IVA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI IN APPLICAZIONE DEL MECCANISMO COMPENSAZIONE IVA PER ATTIVITA' COMMERCIALI IN APPLICAZIONE DEL MECCANISMO X NO INCIDENZA NEL SALDO IVA VERSAMENTO IVA FUORI CONTABILITA' IVA CON APPOSITO CODICE TRIBUTO REVERSE CHARGE X X Art. 17 DPR 633/72 NO Le attività istituzionali sono escluse dagli adempimenti IVA X vale anche per operazioni promiscue X X VERSAMENTO IVA IN LIQUIDAZIONE CON CODICI TRIBUTO TRADIZIONALI X IMPATTO IN CONTABILITA' FINANZIARIA X SANZIONI PER OMESSO RITARDATO PAGAMENTO SANZIONI PER INADEMPIMENTO INDICAZIONE DELL' IMPORTO IVA IN FATTURA NON INDICAZIONE DELL' IMPORTO IVA IN FATTURA INTEGRAZIONE ALIQUOTA E IMPORTO IVA IN FATTURA NON INTEGRAZIONE ALIQUOTA E IMPORTO IVA IN FATTURA REGISTRAZIONE IN CONTABILITA' IVA CONOSCENZA DELLE ALIQUOTE IVA CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE BASATO SU SOGGETTI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE BASATO SU ELENCO ATTIVITA' x note Non si applica MAI il Reverse REVERSE: Solo attività previste se svolte dall'Ente tra le attività comm.li Per le attività commerciali l'Ente è tenuto agli adempimenti IVA e pertanto alla liquidazione periodica Le attività istituzionali sono escluse dagli adempimenti IVA Per le attività commerciali l'Ente è tenuto agli adempimenti IVA e pertanto alla liquidazione periodica Previsione Congruo Capitolo IVA in Uscita per pagamenti a seguito delle lequidazioni periodiche. Le posizioni IVA a Credito sono destinate ad azzerarsi x x x x x x x x x x x solo per operazioni conm.li o promiscue Analisi tipologie : Split Payment e Reverse Charge Per il fatto che l’IVA – sia per SPLIT che per Reverse – NON costituisce più un credito del Fornitore 1) La verifica presso Equitalia prevista per i pagamenti superiori a 10.000 euro, deve effettuarsi tenendo conto dell'importo della fattura al netto dell'IVA 2) l'intervento sostitutivo degli enti previdenziali a seguito di DURC negativo, può avvenire esclusivamente per l'imponibile 3) gli eventuali pignoramenti presso terzi a seguito di eventuale insolvenza di fornitori possono riferirsi esclusivamente all'imponibile Reverse charge: adempimenti dei soggetti Adempimenti relativi a: Soggetto cedente (venditore) Fatturazione Emissione di fattura senza IVA con l'annotazione "inversione contabile" Registri IVA Dichiarazione IVA Soggetto cessionario (acquirente) Ricezione di fattura senza IVA con l'annotazione "inversione contabile" “Integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota IVA di legge, a seconda del tipo di servizio, e relativa imposta. Annotazione della fattura Annotazione della medesima fattura sia nel registro nei registri IVA vendite degli acquisti, sia nel registro vendite o corrispettivi Indicazione in dichiarazione IVA al quadro VE rigo VE34 nel campo relativo Indicazione di tali operazioni nella dichiarazione IVA: - per gli acquisti nel quadro VF, in corrispondenza dell’aliquota applicata; - nel quadro VJ ai fini della liquidazione dell’IVA a debito. SPLIT PAYMENT : SANZIONI La sanzione per ritardato/omesso versamento è pari al 30% dell’importo della violazione RAVVEDIMENTO OPEROSO ART. 13 D,LGS. 472/97 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 190/2014 RIDUZIONE SANZIONE TERMINE ENTRO 14 GI ORNI DALLA VI OLAZI ONE 1/10 DEL MI NI MO CON CALCOLO DI 1/15 PER GI ORNO DI RI TARDO 0,20% PER OGNI GI ORNO DA 15 A 30 GG 1/10 DEL MI NI MO 3% 1/9 DEL MI NI MO 3,33% 1/8 DEL MI NI MO 3,75% ENTRO I L TERMI NE DI PRESENTAZI ONE DELLA DI CHI ARAZI ONE RELATI VA ALL'ANNO SUCCESSI VO A QUELLO I N CUI E' STATA COMMESSA LA VI OLAZI ONE 1/7 DEL MI NI MO 4,30% OLTRE I L TERMI NE DI PRESENTAZI ONE DELLA DI CHI ARAZI ONE RELATI VA ALL'ANNO SUCCESSI VO A QUELLO I N CUI E' STATA COMMESSA LA VI OLAZI ONE 1/6 DEL MI NI MO 5% ENTRO I L 90° GI ORNO SUCCESSI VO AL TERMI NE DI PRESENTAZI ONE DELLA DI CHI ARAZI ONE ENTRO I L TERMI NE DI PRESENTAZI ONE DELLA DI CHI ARAZI ONE RELATI VA ALL'ANNO I N CUI E' STATA COMMESSA LA VI OLAZI ONE REVERSE CHARGE : SANZIONI OPERAZIONE SOGGETTA AL REVERSE EFFETTUATA IN MANIERA NON CORRETTA TIPOLOGIA DI ERRORE SANZIONE SOGGETTO OBBLIGATO mancato assolvimento dell'imposta in reverse tra il 100 e il 200 per cento dell’Iva, con un minimo di 258 euro cessionario/committente/Ente irregolare addebito dell’Iva da parte del cedente/prestatore con omissione del versamento tra il 100 e il 200 per cento dell’Iva in solido mancata emissione della fattura tra il 5 e il 10% del corrispettivo con un minimo di 516 euro e obbligo del cessionatio/committente/ente di regolarizzare l'omissione cessionario/committente irregolare assolvimento dell'imposta sanzione del 3% dell’Iva con riconoscimento del diritto alla detrazione in solido OPERAZIONE ASSOGGETTATA A REVERSE SENZA CHE NE AVESSE LE CARATTERISTICHE oppure MANCATA INVERSIONE CONTABILE SU UNA OPERAZIONE SOGGETTA A REVERSE TIPOLOGIA DI ERRORE SANZIONE SOGGETTO OBBLIGATO applicazione del reverse ad una operazione che non ne avesse i requisiti dal 100 al 200% dell’imposta e obbligo di versamento dell’imposta cedente/prestatore Mancata applicazione dell’inversione contabile ad una operazione che ne contabile ad una operazione che ne aveva i requisiti 100% dell’imposta a meno che lo stesso non abbia preventivamente provveduto al pagamento cessionario/committente/Ente dell’imposta e alla regolarizzazione secondo il disposto dell’art.6, co.8 D.Lgs. n.471/97 Agli errori ed omissioni di cui sopra può applicarsi l’istituto del ravvedimento operoso In ordine al problema della detrazione dell’iva effettuata in mancanza di registrazione della fattura integrata, con apposita sentenza la Corte di Giustizia Europea, chiamata dalla Corte di Cassazione ad esprimersi in merito, ha stabilito che l’esercizio della detrazione non può essere negato nel caso in cui alla mancata registrazione della fattura integrata non sia seguito un danno erariale Raffronto trattamento tra i due meccanismi REVERSE CHARGE Definizione Fonte normativa OGGETTO Operatività Con il reverse charge o inversione contabile l’applicazione degli obblighi di pagamento dell’IVA vengono invertiti facendoli traslare dal cedente/prestatore al cessionario/committente, sempreché questo sia un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. SPLIT PAYMENT Lo split payment è un particolare meccanismo per la riscossione dell’Iva sulle forniture di beni e servizi agli enti pubblici Il reverse charge era già disciplinato nel Lo split payment è un nuovo meccanismo D.P.R. 633/1972, la legge di stabilità 2015 ne introdotto dalla legge di stabilità 2015 ha esteso l’ambito di applicazione Riguarda le operazioni indicate nell’art. 17 Tutte le acqisizione di Beni o Servizi D.P.R. 633/1972. Escluse: Rispetto all’elenco completo delle operazioni - le prestazioni assoggettate a ritenuta di soggette al reverse charge, per le P.A., tale acconto, meccanismo interessa principalmente le - gli acquisti documentati da scontrino o prestazioni di servizi di pulizia, di ricevuta fiscale - Le operazioni relative a regimi speciali demolizione, di installazione di impianti e IVA di completamento, relative ad edifici Le prestazioni di cui sopra per l’ente pubblico devono essere rilevante ai fini IVA svolte da soggetti debitori di imposta 1/1/2015, l’autorizzazione della Ue è necessaria per la grande distribuzione Gli acquisti di cui sopra NON devono essere rilevanti ai fini IVA 1/1/2015 anche nelle more dell’autorizzazione dell’Ue Lo split payment si applica sia alle operazioni relative alle attività istituzionali (NON rilevanti IVA) sia a quelle relative alle attività comm.li (rilevanti IVA) Il Reverse Charge solo a quelle indicate nell’art . 17 del DPR 633/72 e solo se rientranti tra le attività Commerciali svolte dall’Ente o siano Promiscue (istituzionali/comm.li) Esempio : Raffronto trattamento tra i due meccanismi REVERSE CHARGE Fattura fornitore Nella fattura il fornitore indica solo il valore imponibile (es. 1.000) L’acquirente: - integra la fattura per l’importo dell’Iva 220 - conoscenza delle aliquote Registrazione - nei registri acquisti registra fattura fattura per la 1.000 + 220 pubblica amministrazione - anche nel registri vendite registra l’iva a debito 220 Saldo liquidazione (220 iva debito – 220 iva a credito = 0) Pagamento da parte della P.A. Effetti per il fornitore Finalità La P.A. paga al fornitore la fattura pari a 1.000 I fornitori emettendo le fatture senza IVA non la incasseranno e si troveranno ad avere crediti IVA in aumento per l’iva sugli acquisti che non riescono a portare in compensazione con l’IVA a debito Evitare frodi basate sul missing trader SPLIT PAYMENT Nella fattura il fornitore indica il valore imponibile 1.000 + Iva (220) per un Totale di 1.220 La P.A. non effettua alcuna registrazione nei registri Iva per le operazioni non rilevante ai fini Iva (Istituzionali) La P.A. emette due mandati: - a favore del fornitore per 1.000 - a favore dell’erario per l’Iva 220 I fornitori non incasseranno più l’IVA (che è versata direttamente allo direttamente dalla P.A. acquirente) e se il fornitore opera in prevalenza con la P.A. si troverà: - con probabili problemi di liquidità; - con un volume di IVA a credito in aumento per gli acquisti effettuati e la cui IVA non può più essere compensata con l’IVA a debito Evitare frodi basate sul missing trader Esempio : Acquisto Promiscuo Acquisto promiscuo (80% istituzionale – 20% commerciale) REVERSE CHARGE o SPLIT PAYMENT Fattura fornitore Nella fattura il fornitore indica solo il valore imponibile (es. 1.000) se per Reverse o imponibile + iva = Totale (es. 1.000+220 =1.220) Registrazione fattura per la pubblica amministrazione L’acquirente P.A. tratta la fattura come Commerciale, per cui - integra la fattura per l’importo dell’Iva 220, nel caso di reverse - non integra nel caso di split - nel Registro IVA Acquisti registra fattura – quota detraibile 200 + 44 IVA - nel Registro IVA vendite registra l’iva a debito totale 220 Saldo liquidazione (220 iva debito – 44 iva a credito) 176 IVA da versare Pagamento da parte della P.A. La P.A. paga al fornitore la fattura pari a 1000 Effetti in contabilità finanziaria Sia per Split che per Reverse il Credito IVA (se esistente) verrà ad esaurirsi e l’Ente. Il Bilancio dovrà pertanto prevedere una adeguata e congrua posta in USCITA per IVA da pagare. Invece la Spesa verrà impegnata al lordo di IVA e all’atto del pagamento verranno emessi 2 mandati ed 1 reversale per la quota IVA TABELLA DI SINTESI SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI X ATTIVITA' COMM.LI X TUTTE LE ATTIVITA' AD ECCEZIONE DI ALCUNE SOLO ATTIVITA' PREVISTE COMPENSAZIONE IVA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI IN APPLICAZIONE DEL MECCANISMO COMPENSAZIONE IVA PER ATTIVITA' COMMERCIALI IN APPLICAZIONE DEL MECCANISMO X NO INCIDENZA NEL SALDO IVA VERSAMENTO IVA FUORI CONTABILITA' IVA CON APPOSITO CODICE TRIBUTO REVERSE CHARGE X Art. 17 DPR 633/72 NO Le attività istituzionali sono escluse dagli adempimenti IVA X vale anche per operazioni promiscue X X X IMPATTO IN CONTABILITA' FINANZIARIA X x Non si applica MAI il Reverse REVERSE: Solo attività previste se svolte dall'Ente tra le attività comm.li X VERSAMENTO IVA IN LIQUIDAZIONE CON CODICI TRIBUTO TRADIZIONALI SANZIONI PER OMESSO RITARDATO PAGAMENTO SANZIONI PER INADEMPIMENTO INDICAZIONE DELL' IMPORTO IVA IN FATTURA NON INDICAZIONE DELL' IMPORTO IVA IN FATTURA INTEGRAZIONE ALIQUOTA E IMPORTO IVA IN FATTURA NON INTEGRAZIONE ALIQUOTA E IMPORTO IVA IN FATTURA REGISTRAZIONE IN CONTABILITA' IVA CONOSCENZA DELLE ALIQUOTE IVA CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE BASATO SU SOGGETTI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE BASATO SU ELENCO ATTIVITA' note Per le attività commerciali l'Ente è tenuto agli adempimenti IVA e pertanto alla liquidazione periodica Le attività istituzionali sono escluse dagli adempimenti IVA Per le attività commerciali l'Ente è tenuto agli adempimenti IVA e pertanto alla liquidazione periodica Previsione Congruo Capitolo IVA in Uscita per pagamenti a seguito delle lequidazioni periodiche. Le posizioni IVA a Credito sono destinate ad azzerarsi x x x x x x x x x x x solo per operazioni conm.li o promiscue