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le modalità di certificazione
CNEC – Convegno Nazionale – Roma 26/10/2012 “la cessione dei crediti ‘certificati’ vantati nei confronti della pubblica amministrazione” Art. 9, DL 185/2008 + art. 13-bis, Decreto Legge 52 del 07/05/2012 (“Razionalizzazione della spesa pubblica”) conv. in legge 94 del 06/07/2012 + due Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze 25 giugno 2012 per le certificazioni Dott.ssa Laura Torella / [email protected] Studio Corbella Dottori Commercialisti Associati 1 CNEC – Convegno Nazionale – Roma 26/10/2012 “la compensazione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione con somme iscritte a ruolo” art. 31, comma 1-bis, DL 78/2010 (misure di stabilizzazione) + art. 35 del DL 1/2012 (c.d. decreto “liberalizzazioni”) conv. in Legge 27 del 24 marzo 2012 + un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 22 maggio 2012 per la compensazione Dott.ssa Laura Torella / [email protected] Studio Corbella Dottori Commercialisti Associati 2 CNEC – Convegno Nazionale – Roma 26/10/2012 modulistica approvata con i citati decreti ministeriali Allegato 1 – istanza per il rilascio della certificazione all’amministrazione statale e agli enti pubblici nazionali; Allegato 1-bis – istanza per il rilascio della certificazione agli enti locali, regioni ed enti del SSN; Allegato 2 – certificazione dei crediti da parte dell’ente pubblico; Allegato 2-bis – certificazione dei crediti da parte del commissario ad acta; Allegato 3 – nomina di un commissario ad acta per l’acquisizione della certificazione. Dott.ssa Laura Torella / [email protected] Studio Corbella Dottori Commercialisti Associati 3 CNEC – Convegno Nazionale – Roma 26/10/2012 finalità della norma • 1. Fornire liquidità alle imprese; • 2. Rendere semplice per fornitori e debitori il meccanismo della certificazione, superando la frammentazione sul territorio; • 3. Ridurre il rischio di inerzia della pubblica amministrazione; • 4. Favorire una risoluzione per i debiti iscritti a ruolo. Dott.ssa Laura Torella / [email protected] Studio Corbella Dottori Commercialisti Associati 4 CNEC – Convegno Nazionale – Roma 26/10/2012 evoluzioni normative significative Art. 9 D.L. n. 185/2008: introduzione della facoltà, per Regioni ed enti locali, di certificare i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti. Art. 13 L. n. 183/ 2011: potenziamento del meccanismo di certificazione da facoltà a obbligo di certificazione per Regioni ed enti locali entro 60 gg. dalla ricezione dell’istanza. Art. 12 D.L. n. 16/2012: estensione dell’istituto della certificazione ad amministrazioni statali e semplificazione del processo di certificazione Art. 31 D.L. n. 78/2010: introduzione della possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti di regioni, enti locali ed enti del SSN con le somme dovute iscritte a ruolo Dott.ssa Laura Torella / [email protected] Studio Corbella Dottori Commercialisti Associati 5 CNEC – Convegno Nazionale – Roma 26/10/2012 LE CONDIZIONI NECESSARIE: le condizioni OGGETTIVE • CREDITI MATURATI VERSO REGIONI o ENTI LOCALI (COMUNI e PROVINCE), ed ENTI del SSN; • CREDITI NON PRESCRITTI, CERTI, LIQUIDI ed ESIGIBILI; • A FRONTE di: SOMMINISTRAZIONI,FORNITURE, APPALTI. Dott.ssa Laura Torella / [email protected] Studio Corbella Dottori Commercialisti Associati 6 CNEC – Convegno Nazionale – Roma 26/10/2012 le modalità operative di certificazione - 1 Istituzione di due forme di certificazione: • Ordinaria/ cartacea: attivabile da subito, moduli su internet, compilabili on line, inviabili con PEC; • Semplificata/ elettronica: attivabile a valle della predisposizione della piattaforma elettronica Consip (vedi nel seguito). Si evitano gli obblighi di redazione di atto pubblico e di notificazione nel caso di cessione. NB: la certificazione è funzionale all’anticipazione, alla cessione in banca o alla compensazione. Dott.ssa Laura Torella / [email protected] Studio Corbella Dottori Commercialisti Associati 7 CNEC – Convegno Nazionale – Roma 26/10/2012 le modalità di certificazione - 2 – il creditore invia l’istanza di certificazione del credito con il modulo 1: fornisce fatture e estremi della prestazione; – precisa se intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo; – si impegna a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale fino alla data indicata per il pagamento (o 12 mesi se la data non è indicata). Dott.ssa Laura Torella / [email protected] Studio Corbella Dottori Commercialisti Associati 8 CNEC – Convegno Nazionale – Roma 26/10/2012 le modalità di certificazione - 3 Se l’amministrazione non risponde in 60 gg. si avvia una fase che può durare al massimo altri 60 gg.: 1. il creditore presenta una nuova istanza alla Ragioneria Generale dello Stato, che nomina un “commissario ad acta” (vedi modulo allegato sub 1bis); 2. il commissario risponde sostituendosi all’amministrazione (vedi modulo allegato sub 2 bis). Dott.ssa Laura Torella / [email protected] Studio Corbella Dottori Commercialisti Associati 9 CNEC – Convegno Nazionale – Roma 26/10/2012 le modalità di compensazione - 1 I crediti, una volta certificati, possono essere utilizzati per pagare, parzialmente o integralmente, i seguenti debiti, per i quali in ogni caso deve essere stata emessa cartella di pagamento entro il 30 aprile 2012: • tributi erariali, regionali e locali, • contributi assistenziali e previdenziali, • premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, • entrate spettanti all’amministrazione che ha rilasciato la certificazione, • oneri accessori, aggi e spese a favore dell’ente di riscossione, • imposte previste all’articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge del 30 luglio 2010 n. 122 (fra cui crediti d’imposta per attività di ricerca, detrazione per riqualificazione energetica). Dott.ssa Laura Torella / [email protected] Studio Corbella Dottori Commercialisti Associati 10 CNEC – Convegno Nazionale – Roma 26/10/2012 le modalità di compensazione - 2 1. 2. 3. Il creditore presenta la certificazione del credito all’agente della riscossione e indica le posizioni debitorie che intende estinguere; L’agente entro tre giorni lavorativi verifica la validità della documentazione, inviando richiesta all’Amministrazione debitrice tramite PEC, oppure utilizzando, dove è possibile, la piattaforma elettronica anzidetta. L’amministrazione debitrice deve rispondere entro 10 giorni, e l’agente di riscossione comunica all’ente l’esito della verifica. Dott.ssa Laura Torella / [email protected] Studio Corbella Dottori Commercialisti Associati 11 CNEC – Convegno Nazionale – Roma 26/10/2012 le modalità di compensazione - 3 4. A questo punto, se tutto è andato bene, il debito dell’ente nei confronti della PA si estingue «limitatamente all’importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione» e l’azienda ritira l’attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione. 5. L’avvenuta compensazione è comunicata dall’agente della riscossione all’ente debitore e a quello impositore entro cinque giorni lavorativi (sempre attraverso posta elettronica certificata o piattaforma elettronica). Vi sono poi altri adempimenti a carico dell’ente pubblico debitore….. Dott.ssa Laura Torella / [email protected] Studio Corbella Dottori Commercialisti Associati 12 CNEC – Convegno Nazionale – Roma 26/10/2012 la piattaforma elettronica - 1 Con il Comunicato Stampa del 18 ottobre u.s. il Ministero (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) ha comunicato l’entrata in funzione della Piattaforma elettronica per lo svolgimento del procedimento di certificazione dei crediti. Tale piattaforma consente ai Creditori di richiedere la Certificazione dei crediti e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui Crediti certificati. • Il processo svolto in modalità telematica rende più agevole richiedere e rilasciare le Certificazioni e semplifica le procedure di cessione, anticipazione e compensazione dei Crediti certificati. Dott.ssa Laura Torella / [email protected] Studio Corbella Dottori Commercialisti Associati 13 CNEC – Convegno Nazionale – Roma 26/10/2012 la piattaforma elettronica - 2 • “Le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali”, si legge nel comunicato, “nonché le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, entro 30 giorni dalla presente comunicazione (vale a dire ENTRO IL 17 novembre p.v.) dovranno richiedere l’abilitazione sul sistema”. Decorso tale termine, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, scaturenti da contratti aventi ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una P.A., potranno, a loro volta, abilitarsi sulla piattaforma e presentare all’amministrazione o ente debitore istanza di certificazione del credito, utilizzando il modello generato dal sistema. Dott.ssa Laura Torella / [email protected] Studio Corbella Dottori Commercialisti Associati 14 CNEC – Convegno Nazionale – Roma 26/10/2012 la piattaforma elettronica - 3 Il Ministero specifica che “al momento, la Piattaforma per la certificazione dei crediti espone solo le funzionalità per consentire la registrazione da parte delle Amministrazioni e degli Enti Pubblici, e che, non appena saranno rese disponibili anche le funzionalità per i Creditori ne sarà data tempestiva comunicazione.” • Per informazioni ed eventuali problemi tecnici, esiste la possibilità di rivolgersi ad un servizio di assistenza all’indirizzo mail: [email protected]. • la piattaforma è disponibile collegandosi al seguente indirizzo: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml Dott.ssa Laura Torella / [email protected] Studio Corbella Dottori Commercialisti Associati 15