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le modalità di certificazione

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le modalità di certificazione
CNEC – Convegno Nazionale – Roma 26/10/2012
“la cessione dei crediti ‘certificati’
vantati nei confronti della pubblica
amministrazione”
Art. 9, DL 185/2008
+
art. 13-bis, Decreto Legge 52 del 07/05/2012
(“Razionalizzazione della spesa pubblica”)
conv. in legge 94 del 06/07/2012
+
due Decreti del Ministero dell’Economia e
delle Finanze 25 giugno 2012 per le certificazioni
Dott.ssa Laura Torella / [email protected]
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CNEC – Convegno Nazionale – Roma 26/10/2012
“la compensazione dei crediti vantati
nei confronti della pubblica
amministrazione con somme iscritte a
ruolo”
art. 31, comma 1-bis, DL 78/2010 (misure di stabilizzazione)
+
art. 35 del DL 1/2012 (c.d. decreto “liberalizzazioni”)
conv. in Legge 27 del 24 marzo 2012
+
un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
22 maggio 2012 per la compensazione
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modulistica approvata con i citati
decreti ministeriali
Allegato
1 – istanza per il rilascio della certificazione
all’amministrazione statale e agli enti pubblici nazionali;
Allegato 1-bis – istanza per il rilascio della certificazione agli enti locali,
regioni ed enti del SSN;
Allegato 2 – certificazione dei crediti da parte dell’ente pubblico;
Allegato 2-bis – certificazione dei crediti da parte del commissario ad
acta;
Allegato 3 – nomina di un commissario ad acta per l’acquisizione della
certificazione.
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finalità della norma
• 1. Fornire liquidità alle imprese;
• 2. Rendere semplice per fornitori e debitori il
meccanismo della certificazione, superando la
frammentazione sul territorio;
• 3. Ridurre il rischio di inerzia della pubblica
amministrazione;
• 4. Favorire una risoluzione per i debiti iscritti a
ruolo.
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evoluzioni normative significative
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Art. 9 D.L. n. 185/2008: introduzione della facoltà, per Regioni ed enti
locali, di certificare i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità dei
crediti.
Art. 13 L. n. 183/ 2011: potenziamento del meccanismo di certificazione
da facoltà a obbligo di certificazione per Regioni ed enti locali entro 60
gg. dalla ricezione dell’istanza.
Art. 12 D.L. n. 16/2012: estensione dell’istituto della certificazione ad
amministrazioni statali e semplificazione del processo di certificazione
Art. 31 D.L. n. 78/2010: introduzione della possibilità di compensare i
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti di
regioni, enti locali ed enti del SSN con le somme dovute iscritte a ruolo
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LE CONDIZIONI NECESSARIE:
le condizioni OGGETTIVE
• CREDITI MATURATI VERSO REGIONI o ENTI
LOCALI (COMUNI e PROVINCE), ed ENTI del
SSN;
• CREDITI NON PRESCRITTI, CERTI, LIQUIDI ed
ESIGIBILI;
• A FRONTE di: SOMMINISTRAZIONI,FORNITURE,
APPALTI.
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le modalità operative di certificazione - 1
Istituzione di due forme di certificazione:
• Ordinaria/ cartacea: attivabile da subito, moduli su internet,
compilabili on line, inviabili con PEC;
• Semplificata/ elettronica: attivabile a valle della
predisposizione della piattaforma elettronica Consip (vedi nel
seguito). Si evitano gli obblighi di redazione di atto pubblico e
di notificazione nel caso di cessione.
NB: la certificazione è funzionale all’anticipazione, alla cessione
in banca o alla compensazione.
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le modalità di certificazione - 2
– il creditore invia l’istanza di certificazione del
credito con il modulo 1: fornisce fatture e estremi
della prestazione;
– precisa se intende utilizzare il credito in
compensazione con somme iscritte a ruolo;
– si impegna a non attivare procedimenti in sede
giurisdizionale fino alla data indicata per il
pagamento (o 12 mesi se la data non è indicata).
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le modalità di certificazione - 3
Se l’amministrazione non risponde in 60 gg. si avvia una
fase che può durare al massimo altri 60 gg.:
1. il creditore presenta una nuova istanza alla
Ragioneria Generale dello Stato, che nomina un
“commissario ad acta” (vedi modulo allegato sub
1bis);
2. il
commissario
risponde
sostituendosi
all’amministrazione (vedi modulo allegato sub 2
bis).
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CNEC – Convegno Nazionale – Roma 26/10/2012
le modalità di compensazione - 1
I crediti, una volta certificati, possono essere utilizzati per pagare,
parzialmente o integralmente, i seguenti debiti, per i quali in ogni caso
deve essere stata emessa cartella di pagamento entro il 30 aprile 2012:
• tributi erariali, regionali e locali,
• contributi assistenziali e previdenziali,
• premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali,
• entrate spettanti all’amministrazione che ha rilasciato la certificazione,
• oneri accessori, aggi e spese a favore dell’ente di riscossione,
• imposte previste all’articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito con modificazioni dalla legge del 30 luglio 2010 n. 122 (fra cui
crediti d’imposta per attività di ricerca, detrazione per riqualificazione
energetica).
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le modalità di compensazione - 2
1.
2.
3.
Il creditore presenta la certificazione del credito
all’agente della riscossione e indica le posizioni debitorie
che intende estinguere;
L’agente entro tre giorni lavorativi verifica la validità
della
documentazione,
inviando
richiesta
all’Amministrazione debitrice tramite PEC, oppure
utilizzando, dove è possibile, la piattaforma elettronica
anzidetta.
L’amministrazione debitrice deve rispondere entro 10
giorni, e l’agente di riscossione comunica all’ente l’esito
della verifica.
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le modalità di compensazione - 3
4.
A questo punto, se tutto è andato bene, il debito dell’ente
nei confronti della PA si estingue «limitatamente
all’importo corrispondente al credito certificato e utilizzato
in compensazione» e l’azienda ritira l’attestazione di
avvenuta compensazione presso lo sportello del
competente agente della riscossione.
5. L’avvenuta compensazione è comunicata dall’agente della
riscossione all’ente debitore e a quello impositore entro
cinque giorni lavorativi (sempre attraverso posta
elettronica certificata o piattaforma elettronica).
Vi sono poi altri adempimenti a carico dell’ente pubblico
debitore…..
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la piattaforma elettronica - 1
Con il Comunicato Stampa del 18 ottobre u.s. il Ministero
(Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) ha
comunicato l’entrata in funzione della Piattaforma elettronica
per lo svolgimento del procedimento di certificazione dei
crediti. Tale piattaforma consente ai Creditori di richiedere la
Certificazione dei crediti e di tracciare le eventuali successive
operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e
pagamento, a valere sui Crediti certificati.
• Il processo svolto in modalità telematica rende più agevole
richiedere e rilasciare le Certificazioni e semplifica le
procedure di cessione, anticipazione e compensazione dei
Crediti certificati.
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la piattaforma elettronica - 2
• “Le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali”, si
legge nel comunicato, “nonché le regioni e le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario
Nazionale, entro 30 giorni dalla presente comunicazione (vale
a dire ENTRO IL 17 novembre p.v.) dovranno richiedere
l’abilitazione sul sistema”. Decorso tale termine, i titolari di
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, scaturenti da
contratti aventi ad oggetto somministrazioni, forniture ed
appalti nei confronti di una P.A., potranno, a loro volta,
abilitarsi sulla piattaforma e presentare all’amministrazione o
ente debitore istanza di certificazione del credito, utilizzando
il modello generato dal sistema.
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la piattaforma elettronica - 3
Il Ministero specifica che “al momento, la Piattaforma per la
certificazione dei crediti espone solo le funzionalità per
consentire la registrazione da parte delle Amministrazioni e
degli Enti Pubblici, e che, non appena saranno rese disponibili
anche le funzionalità per i Creditori ne sarà data tempestiva
comunicazione.”
• Per informazioni ed eventuali problemi tecnici, esiste la
possibilità di rivolgersi ad un servizio di assistenza all’indirizzo
mail: [email protected].
• la piattaforma è disponibile collegandosi al seguente
indirizzo:
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml
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