...

GC_depositi_IVA_Parma_22_11

by user

on
Category: Documents
8

views

Report

Comments

Transcript

GC_depositi_IVA_Parma_22_11
I depositi IVA
A cura di Giorgio Confente
Parma, 22 Novembre 2006
Convegno Studio TOSCANO
Norme di riferimento
-
Art. 16 della VI direttiva UE (dir. 388/77)
Legge n.28 del 18.12.1997
Decreto Ministeriale n. 419 del 18.12.1997
Art. 50 bis DL 331/1993
Caratteri dei depositi IVA
Sono dei veri e propri
luoghi “fisici” in cui le
merci devono entrare o
quantomeno transitare
Possono essere introdotti
beni nazionali o
comunitari non destinati
alla vendita al dettaglio
Nella norma non esiste un termine minimo di
permanenza della merce nel deposito…
Tuttavia con circolare n. 16/D del 28 aprile 2006 è
stato ribadito che i beni devono essere
materialmente introdotti nei depositi non essendo
sufficiente la “presa in carico” documentale degli
stessi nell'apposito registro
I depositi IVA e l’azione di controllo
l'Agenzia delle entrate ha emanato, nel primo semestre
2006, una circolare (n. 9 del 3 marzo 2006) che contiene
le linee guida dell'attività di accertamento dell'anno in
corso
Fra le priorità ci sono anche i controlli sui depositi
IVA:
“Per individuare eventuali percorsi evasivi ed
elusivi nella gestione dei depositi medesimi “
Abuso del diritto e sentenza “Halifax”
Corte di Giustizia UE del 21 febbraio 2006 – causa C-255/02)
Sono state poste all’attenzione dei giudici comunitari le
seguenti questioni pregiudiziali
si possono configurare come cessioni di beni o
prestazioni di servizi le operazioni realizzate al solo
scopo di ottenere un vantaggio fiscale, senza un
autonomo obiettivo economico?
è possibile negare i diritti derivanti
dall’applicazione della sesta direttiva qualora le
operazioni che hanno fatto sorgere tale diritto
integrano un comportamento abusivo?
Abuso del diritto e sentenza “Halifax”
Corte di Giustizia UE del 21 febbraio 2006 – causa C-255/02)
Sulle questioni pregiudiziali la Corte ha stabilito che
le nozioni che definiscono le operazioni imponibili, ai
sensi della sesta direttiva, hanno tutte un carattere
obiettivo e si applicano indipendentemente dagli
scopi e dai risultati perseguiti dalle parti
la sesta direttiva deve essere interpretata come
contraria a concedere l’esercizio di un diritto se le
operazioni che fondano tale diritto integrano un
comportamento abusivo
Abuso del diritto e sentenza “Halifax”
Corte di Giustizia UE del 21 febbraio 2006 – causa C-255/02)
Nella definizione del comportamento abusivo la Corte ha
chiarito che
perché possa parlarsi di un comportamento
abusivo, le operazioni controverse devono
procurare un vantaggio fiscale la cui concessione
sarebbe contraria all’obiettivo perseguito dalla VI
direttiva
non si può invocare il divieto di comportamenti
abusivi se le operazioni “sospette” possono
spiegarsi per ragioni diverse dal mero
conseguimento di vantaggi fiscali
Abuso del diritto e utilizzo
dei depositi IVA
benché la Corte impieghi il termine abuso del diritto, la
definizione che ne dà è simile all’ elusione fiscale come
conosciuta nel nostro ordinamento interno, anche se le due
definizioni non sono completamente sovrapponibili
in ogni caso - sulla base del percorso logico giuridico
seguito dalla sentenza Halifax - non pare che si
possa qualificare come elusivo l’utilizzo di un
deposito al fine di evitare l’anticipazione finanziaria
per il pagamento dell’IVA sulle importazioni
depositi IVA: la natura delle operazioni
plafond
certificazione
detrazione
Le operazioni
effettuate nei
depositi non
concorrono a
formare il plafond
deve essere emessa
fattura indicando l’art.
50 bis come titolo di
non imponibilità
Non limitano il diritto
alla detrazione
(circolare n. 328 del
24.12.1997)
Le condizioni per ottenere l’autorizzazione
ad istituire un deposito IVA
Non essere sottoposti a procedimento penale e non aver subito
condanne per reati “finanziari”
Non aver commesso violazioni gravi e ripetute in materia l’ IVA
Non essere in fallimento, in concordato preventivo, in
amministrazione controllata o in stato di liquidazione
L’istanza deve essere presentata alla:
- Direzione Regionale delle Entrate del luogo del
deposito;
- e, per conoscenza, all’Ufficio competente in base al
domicilio fiscale del contribuente
La comunicazione prevista dal collegato
alla finanziaria 2007 (DL 262/2007)
L’art. 1 del DL 262/06 ha introdotto un nuovo comma 2 bis
nell’art. 50 bis del DL 331/1993 (cfr. nota dell’Agenzia delle
dogane del 4 ottobre 2006)
“I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1,
anteriormente all'avvio della operatività quali depositi IVA
presentano agli uffici delle dogane e delle entrate,
territorialmente competenti, apposita comunicazione anche
al fine della valutazione, qualora non ricorrano i
presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della
congruità della garanzia prestata in relazione alla
movimentazione complessiva delle merci”
Obblighi del depositario
Tenuta di un registro ai
sensi dell’art. 39 DPR
633/72 e conservazione dei
documenti relativi alla
movimentazione dei beni
Responsabilità solidale
del depositario che
coinvolge gli aspetti
procedurali e sostanziali
Cura degli adempimenti relativi a:
- introduzione dei beni
- custodia dei beni
- estrazione dei beni
acquisti INTRA con introduzione dei beni
nel deposito da soggetto italiano
art. 50 bis, comma quarto, lettera a)
Depositante
acquirente
Depositario
È tenuto a:
 integrare la fattura senza imposta (art.
50 bis)
 registrarla in acquisti e vendite
 indicare l’operazione in dichiarazione
 presentare modello INTRA 2 bis
è tenuto a:
 acquisire copia della fattura
 registrarla nel registro del deposito
previsto dall’art. 50 bis
introduzione dei beni nel deposito da
parte di operatore UE
art. 50 bis, comma quarto, lettera a)
Rappresentante
fiscale leggero
Depositario
 integra la fattura senza imposta
 conserva la fattura ricevuta
 compila il mod. INTRA 2 e 2 bis
 acquisisce copia della fattura
 la registra nel registro del deposito
previsto dall’art. 50 bis
Depositi e consignment stock
art. 50 bis, comma quarto, lettera a)
È il contratto con il quale il fornitore mette a disposizione del
cliente un determinato quantitativo di merce: l’acquisto si
perfeziona solo al momento del prelievo
depositante non
residente
 nessun obbligo al momento della
consegna dei beni
 fatturazione quando la merce è
prelevata dal cliente
cliente
depositario
 istituzione di un registro “merce in
conto deposito”
 comunicazione al fornitore del
prelievo della merce
 registrazione in acquisti e vendite
della fattura di vendita per la merce
prelevata
Introduzione nel deposito di beni extra UE
art. 50 bis, comma quarto, lettera b)
In questi casi il deposito IVA offre indubbi vantaggi sotto il profilo
finanziario in quanto consente di effettuare l’importazione senza
pagare l’imposta in dogana
depositante
importatore
depositario
 dichiarazione in dogana di immissione il libera
pratica con destinazione della merce in un
deposito IVA
 cauzione se richiesta dalla dogana
 annotazione sul registro acquisti della bolletta
doganale per il solo imponibile
 presa in carico delle merci sul registro
 restituzione di copia del documento doganale
nel quale attesta la presa in carico delle merci
nel deposito
Cessione a operatore UE di beni
introdotti nel deposito IVA
art. 50 bis, comma quarto, lettera c)
Cedente
nazionale
Depositario
 emette una fattura senza imposta
(art.41 e 50 bis)
 indica sulla stessa la partita IVA
comunitaria del cessionario
 introduce fisicamente i beni nel
deposito IVA
 acquisisce una copia della fattura
 la annota sul registro del deposito
previsto dall’art. 50 bis
Cessioni di beni elencati nella tabella A bis
allegata al DL 331/1993
art. 50 bis, comma quarto, lettera d)
Cedente nazionale
 fattura senza imposta ex 50 bis,
comma 4, lettera d)
 introduce i beni nel deposito
Cessionario ITA o
extra UE
 cessionario ITA: registra la fattura nel
registro acquisti
 cessionario extra UE: non deve porre
in essere alcun adempimento se non
estrae i beni
Depositario
 acquisisce una copia della fattura
 la annota nel registro del deposito
previsto dall’art. 50 bis
Cessioni su beni in deposito: adempimenti
art. 50 bis, comma quarto, lettera e)
fornitore ITA
cliente ITA fornitore estero
 emissione di fattura senza IVA con
indicazione della P. Iva del cessionario
 registrazione
 indicazione in dichiarazione (rigo VE 32)
emissione di auto fattura art. 17 DPR
633/72 senza IVA
 registrazione in acquisti e vendite
 indicazione in dichiarazione (VF 12)

emissione di documento commerciale
con indicazione di:

fornitore estero



natura, qualità e quantità della merce
soggetti dell’operazione
corrispettivo pattuito
consegna di copia del documento al
depositario

Prestazioni di servizi
art. 50 bis, comma quarto, lettera h)
Tipologia di
prestazioni
Luogo delle
lavorazioni
Di ogni tipo purché relative a beni
custoditi in deposito
Es. prestazioni di trasporto per introdurre i
beni nel deposito (no) o per la loro
lavorazione successiva all’introduzione (si)
Possono essere effettuate in
locali limitrofi ed in questo caso
non possono superare 60 giorni
(per locali “limitrofi”: risoluzione n. 149/E del 02.10.2000)
Estrazione dei beni per il
mercato nazionale
(art. 50 bis, comma 6, DL 331/1993)
Profilo SOGGETTIVO
Profilo OGGETTIVO
estrazione deve essere
fatta da un soggetto
passivo identificato in Italia
I beni estratti possono
essere materie prime,
semilavorati o beni finiti
Estrazione dei beni per il mercato
nazionale: base imponibile
(art. 50 bis, comma 6, DL 331/1993)
Beni che nel deposito non
hanno subito operazioni
BASE IMPONIBILE
corrispettivo pattuito al
momento dell’introduzione
dei beni + spese di deposito
Beni che nel deposito hanno
subito operazioni
BASE IMPONIBILE
Corrispettivo dell’ultima
cessione + spese di deposito
+ prestazioni di servizi se non
già comprese nel valore del
bene ceduto
estrazione dei beni per il mercato
nazionale: adempimenti
art. 50 bis, comma 6 DL 331/1993
Emissione di
autofattura
Integrazione
della fattura
Nell’ipotesi in cui non ci sia, a monte
un documento fiscale, rilevante sotto
il profilo IVA
Es. immissione dei beni in libera pratica e
successiva estrazione
Nei casi in cui ci si limita ad
integrare il valore della fattura
ricevuta in precedenza e non
assoggettata ad IVA
Es. acquisto intracomunitario con introduzione
dei beni nel deposito IVA
estrazione dei beni per cessione intra
art. 50 bis, comma quarto, lettera f)
emissione fattura non imponibile
(art. 41 e 50 bis DL 331/1993)
 registrazione “distinta” della fattura
 indicazione in dichiarazione (rigo
VE 30)
 compilazione INTRA 1 e 1 bis

Cedente
nazionale
Cedente non
residente
Può nominare il rappresentante
fiscale leggero
estrazione dei beni per esportazione
art. 50 bis, comma quarto, lettera g)
emissione fattura non imponibile
(art. 8 DPR 633/72 e 50 bis DL
331/1993)
 registrazione della fattura
 predisposizione del DAU
 indicazione in dichiarazione (rigo
VE 30)

Cedente
nazionale
Cedente non
residente
Non è possibile in questo caso
nominare un rappresentante fiscale
leggero
Estrazione dei beni verso deposito
art. 50 bis, comma quarto, lettera i)
consentire la visione dei beni
a determinati soggetti
 sottoporre i beni ad alcune
lavorazioni particolari
 trasferire i beni a causa di
revoca dell’autorizzazione di un
deposito

Finalità
dell’operazione
Adempimenti
contabili
Emissione del DDT, che rileva
anche per la presunzione di
cessione
introduzione dei beni
nel deposito
Un operatore italiano provvede ad introdurre in un deposito
IVA beni, immessi in libera pratica nel territorio
comunitario: i documenti di trasporto indicano come
destinazione finale della merce il magazzino della
società mentre la dichiarazione di importazione indica,
come luogo di destinazione della merce, il deposito IVA.
L’amministrazione finanziaria in sede di verifica, rilevata
quest’anomalia, può contestare la legittimità
dell’operazione?
introduzione dei beni
nel deposito
Premesso che , come chiarito da circolare n. 16/2006,
l'introduzione fisica dei beni all'interno dei depositi IVA è
requisito necessario per fruire del particolare regime
agevolativo all'importazione di beni extra UE previsto
dall‘’art. 50 bis del Dl 331/93:
 in caso di mancata introduzione, ma di mera
annotazione sui registri del depositario, quali sanzioni
sono applicabili;
 l'eventuale Iva recuperata all'importazione, potrà
essere poi riconosciuta "a credito“?
Introduzione dei beni
nel deposito
Una società che gestisce un deposito IVA in Italia:
-
-
può introdurre i beni nel deposito in qualità di
rappresentante fiscale di un operatore francese che
effettua acquisti da altri fornitori comunitari o da
fornitori residenti?
per queste operazioni è tenuta a presentare il
modello INTRA?
Operazioni su beni
nel deposito
Una società residente in Germania (DE) ha introdotto
dei beni in un deposito IVA in Italia per evitare di
assumere una posizione IVA.
Nel caso in cui, successivamente, venda la merce ad un
operatore italiano che, tuttavia non la estrae, deve
nominare un rappresentante fiscale o identificarsi
direttamente?
Quali adempimenti devono porre in essere il tedesco e
l’italiano?
Operazioni su beni
nel deposito
L’amministrazione finanziaria … in sede di verifica presso
una società italiana che utilizza un deposito IVA ha
constatato che vengono fatturate senz’IVA anche le
provvigioni dell’intermediario per le vendite dei beni
custodite nei depositi.
In sede di verbale l’AF contesta alla società cui sono state
addebitate le provvigioni la mancata emissione
dell’autofattura per quella che ritengono un’operazione
che non può essere considerata prestazione “relativa ai
beni beni custoditi nel deposito”
Operazioni su beni
nel deposito
Le spese di trasporto per l’introduzione dei beni nel
deposito IVA non incluse nel valore doganale della
merce al momento dell’importazione sono “coperte”
dall’art. 50 bis lettera h)?
Estrazione di beni da depositi IVA
Una società provvede ad estrarre, con frequenza quasi
quotidiana, i beni, di sua proprietà, custoditi in un
deposito IVA per utilizzarli nella propria attività
produttiva
Contabilmente emette un DDT per ogni operazioni di
prelievo e, settimanalmente, provvede ad emettere
autofattura ex art. 50 bis, comma 6, DL 331/93,
E’ corretta la procedura utilizzata per l’estrazione dei beni
dal deposito?
Fly UP