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Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa

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Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa
Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in
Editoria e Comunicazione Multimediale
Università degli Studi di Pavia
di Elisa Pastorino
Minori, televisione e pubblicità:
tutela giuridica
in Italia e in Europa
Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa
Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in
Editoria e Comunicazione Multimediale
Bambini e Tv: come la guardano?
“Che cosa fa la tv ai bambini?
Se non ha conseguenze dirette sui
comportamenti, contribuisce
però a pensare il mondo.”
Se è vero che la Tv accresce la
possibilità di scoprire il mondo, il
rischio è che il mondo appaia
come uno spettacolo e non si
riesca più a distinguere la realtà
dalla finzione e, quindi, aumenti il
fattore influenzabilità.
Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa
Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in
Editoria e Comunicazione Multimediale
La comunicazione televisiva
I produttori di tv fanno
business, cercano
l’audience, lavorano per
primeggiare nello show,
vogliono più pubblicità,
hanno come fine
l’intrattenimento delle
masse; hanno costituito un
gigantesco asilo d’infanzia,
più importante, influente,
seducente di tutti gli asili e
le scuole del mondo.
Il 3 gennaio 1954, data di inizio delle
trasmissioni regolari, il segnale televisivo
raggiungeva il 34 %.
Oggi, la televisione rappresenta il medium
dominante, sia in termini di quantità di
tempo speso, che di utilizzatori raggiunti.
Tutti i ragazzi, in ogni Paese europeo,
guardano la televisione.
Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa
Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in
Editoria e Comunicazione Multimediale
La percezione dei messaggi televisivi
Come non risulta facile decifrare
l’emittente, l’offerta e i messaggi, sarà
ancora più complesso comprendere
l’uso che ne fanno milioni di
telespettatori, soprattutto se
giovanissimi.
Non tutti i bambini fanno lo stesso
uso della stessa immagine; la
percezione varia a livello individuale,
di ceto, di identità culturale.
“… E consideriamo allora così facilmente
che i fanciulli abbiano a sentire da chi
capita le favole immaginarie che capitano,
e abbiano a ricevere nelle anime le loro
opinioni per lo più contrarie a quelle che
quando saranno grandi riterremmo che
debbano avere? Non lo concederemo in
nessun modo.
Dovremmo sorvegliare i compositori delle
favole e, quando ne facciano una bella
adottarla, e quando non sia tale scartarla.
Il giovane non è in grado di giudicare che
cosa sia allegoria e che cosa no; ma quella
persuasione ch’egli si sia fatto a quell’età
suole diventare indelebile e immutabile.”
Platone
Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa
Il “ nag factor”
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Editoria e Comunicazione Multimediale
I bambini amano la pubblicità e ne
vengono influenzati.
“Influenzare” è la parola d’ordine alla
base del “nag factor”: fattore assillo.
E’ il tormento che un bambino, ben
condizionato dalla pubblicità, dà ai
suoi genitori (o parenti) affinché
acquistino per lui un determinato
prodotto, gli consentano di vestirsi e
comportarsi in un certo modo, di
mangiare determinati alimenti.
L’obiettivo della pubblicità sui bambini è triplice:
- renderli insistenti nella richiesta di
determinati prodotti a loro indirizzati;
- ottenere che, con le loro richieste,
influenzino gli acquisti degli adulti;
- fidelizzarli
Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa
Il “ minore” e la sua posizione nella comunicazione mediale
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Editoria e Comunicazione Multimediale
E’ colui per il quale vi è una
presunzione assoluta di
assenza di capacità di intendere e
di volere.
E’ necessario tutelare i diritti e
l’integrità psichica e morale dei minori che
si trovano davanti allo schermo,
con particolare attenzione e riferimento
alla fascia di età più debole (0-14 anni).
Minore
 telespettatore: “davanti alla Tv”
 soggetto attivo: “ dentro la Tv”
Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa
Quadro legislativo di riferimento
minore-televisione
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Livello legislativo
Livello
autodisciplinare
Livello Costituzionale
Codice di
autoreg. Tv e minori
Livello Comunitario
Codice
media e minori
Disciplina Nazionale
Codice media e sport
Convenzioni Internazionali
Codici deontologici
attività giornalistica
Carta dei doveri
del giornalista
Trattamento dei
dati personali
Carta di Treviso
Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa
Livello Costituzionale
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- art.31 comma 2 Cost.:
impone alla Repubblica di
proteggere “l’infanzia e la
gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo”.
- art. 21 comma 6 Cost.:
individua nel “buon costume”
un limite alla libertà di
manifestazione del pensiero.
- art. 41 comma 2:
subordina il libero svolgimento
dell’iniziativa economica privata
a condizione che essa non si
ponga “in contrasto con l’utilità
sociale o in modo da non recare
danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana”.
Livello Comunitario
- Direttiva europea 89/552/CEE:
Direttiva Televisione Senza
Frontiere (TSF), intitolata
“ Tutela dei minori e ordine
pubblico”. Pietra angolare della
politica audiovisiva dell'Unione
europea, si basa su due principi
fondamentali: la libera
circolazione dei programmi
televisivi europei nell'ambito del
mercato interno e l'obbligo, per le
reti televisive, di riservare,
qualora possibile, più della metà
del tempo di trasmissione ad
opere europee ("quote di
diffusione").
Si prefigge, al pari, di tutelare
obiettivi d'interesse pubblico
quali la diversità culturale, la
protezione dei minori e il diritto
di rettifica.
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Livello Comunitario
La direttiva TSF:
in relazione al contenuto delle
trasmissioni, impone di distinguere
tra le trasmissioni indirizzate ai
minori e quelle destinate ad un
pubblico adulto.
Art. 22 paragrafo 1:
per le emittenti vige il divieto
generale di trasmettere programmi
destinati ai minori che possano
“nuocere gravemente al loro sviluppo
fisico, mentale o morale, in
particolare programmi che
contengano scene pornografiche o di
violenza gratuita”.
Paragrafo 2:
tale previsione deve essere seguita anche per
quelle trasmissioni che non siano direttamente
indirizzate ad un pubblico di minori, ma da loro
visibili perché trasmessi in orari in cui essi stessi
si trovano davanti al video.
Paragrafo 3:
gli Stati membri dovranno fare precedere i
programmi da un’ avvertenza acustica e
mediante la presenza di un simbolo durante tutto
il corso della trasmissione (parental controll).
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Disciplina Nazionale
Legge 3 maggio 2004, n.112:
“norme di principio in materia di assetto
del sistema radiotelevisivo e della RAIRadiotelevisione italiana Spa, nonché
delega al Governo per l’emanazione del
testo unico della radiotelevisione",
adottata con il d.lgs. n.117 del 31 luglio
2005.
L’art. 4 (comma 1, lettera b):
in funzione di tutela degli utenti e a
garantire i diritti fondamentali delle
persone vieta alcune tipologie di
trasmissioni:
a) che contengano messaggi cifrati o di
carattere generale; b) che contengano
incitamenti all’odio; c) che, anche in
relazione all’orario di trasmissione,
possano nuocere allo sviluppo fisico,
psichico, morale dei minori; d) che
presentino scene di violenza gratuita o
insistita o efferata o di pornografia.
Art. 45 del Testo Unico:
obblighi di differenziazione dell’offerta
televisiva in riferimento alla necessità del
trasmittente di programmi con finalità
educative, informative, formative e culturali,
in modo proporzionato in ogni fascia oraria.
Decreto legislativo 30 dicembre 1993, n.558:
precisa compiti specifici e obblighi della
concessionaria del servizio.
I tre gruppi di interesse:
1) garantire la trasmissione di programmi
specificatamente destinata ai minori;
2) l’introduzione, a carico della
concessionaria, di limiti modali all’attività
televisiva in funzione della “salvaguardia” dei
minori e anche di obblighi positivi;
3) l’introduzione di criteri di misurazione
della qualità delle trasmissioni televisive.
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Convenzioni Internazionali
Convenzione ONU sui diritti
del fanciullo:
approvata a New York il 20
novembre 1989
dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite e ratificata
dall’Italia con la legge 27
maggio 1991, n. 176.
La rilevanza della
Convenzione risiede
nell’approccio globale offerto
ai problemi dell’infanzia: in
essa trova voce e ascolto non
solo il bambino “caso limite”,
vittima della guerra e dello
sfruttamento, ma anche il
“bambino comune”, colto
nella normalità della sua vita
quotidiana.
Convenzione Europea sulla
televisione transfrontaliera:
firmata a Strasburgo il 5 maggio
1989 e ratificata dall’Italia con la
legge 5 ottobre 1991, n. 327.
I programmi televisivi devono
rispettare la dignità della persona
umana ed i diritti fondamentali
dell’uomo, non devono essere
contrari alla decenza, contenere
scene pornografiche, né mettere in
risalto la violenza o essere
suscettibili di incitare all’odio della
razza; se presentino contenuti che
possano pregiudicare lo sviluppo
fisico, psichico e morale di bambini o
adolescenti non dovranno essere
trasmessi nella fascia oraria che li
vede spettatori.
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Codici di autoregolamentazione
Codice di autoregolamentazione Tv e
minori:
1) richiamo dei principali
fondamenti costituzionali e
internazionali della tutela del
fanciullo;
2) principi generali e normativa di
dettaglio:
a) norme di comportamento;
b) norme di diffusione e di
attuazione.
Le norme di comportamento
disciplinano:
la partecipazione dei minori alle
trasmissioni televisive;
i criteri che devono guidare la
programmazione della
“televisione per tutti”, tenendo
come riferimenti i “programmi
di informazione”, “film, fiction e
spettacoli vari” e le “trasmissioni
di intrattenimento”.
Codice media e minori:
unico codice di autoregolamentazione di
portata più ampia, riferibile ai nuovi e
vecchi media.
Codice media e minori:
serie di provvedimenti ai quali le
emittenti radiotelevisive e i fornitori di
contenuti devono attenersi nella
trasmissione di programmi di carattere
sportivo.
Evitare ogni forma di incitazione o di
legittimazione di comportamenti contrari
alla legge; evitare espressioni minacciose
o ingiuriose nei confronti di atleti,
squadre, tifosi avversari, arbitri,
giornalisti, forze dell'ordine, etnie e
religioni; garantire che il commento degli
eventi sportivi rispetti la dignità delle
persone.
Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa
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Editoria e Comunicazione Multimediale
Codici deontologici dell’attività giornalistica
Carta dei doveri del
giornalista:
non può essere pubblicato
il nome o qualsiasi
elemento che possa
ricondurre
all’identificazione del
minore, protagonista attivo
o vittima del reato. Deve
essere evitata ogni possibile
strumentalizzazione da
parte di adulti, portati a
rappresentare o a far
prevalere esclusivamente il
proprio interesse, deve
essere accuratamente
valutato se la diffusione
della notizia giovi
all’interesse del minore.
Codice relativo al
trattamento dei dati
personali nell'esercizio
dell'attività giornalistica:
obbligo, da parte dei
giornalisti, di tutela dei
dati personali dei
minori.
Carta di Treviso (integrato
dal Vademecum del 25
novembre 1995 e ancora il
30 marzo 2006):
sviluppare un’informazione
funzionale alla crescita di
una nuova cultura
dell’infanzia e
dell’adolescenza. Al centro
il principio di difendere
l'identità, la personalità e i
diritti del minore vittima,
colpevole di reati, o
comunque coinvolto in
situazioni che potrebbero
compromettere la sua
psiche.
Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa
Gli organismi di vigilanza
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Garante dell’editoria
Garante per la
radiodiffusione e l’editoria
Autorità per le garanzie nelle
telecomunicazioni
istituita dalla legge 249 del 31
luglio 1997
L’Agcom è innanzitutto un’autorità di
garanzia: la legge istitutiva affida
all’Autorità il duplice compito di
assicurare la corretta competizione degli
operatori sul mercato e di tutelare i
consumi di libertà fondamentali dei
cittadini.
L’Agcom vigila affinché i diritti degli
utenti siano pienamente garantiti.
L’Autorità verifica le modalità di
distribuzione dei prodotti e la
trasparenza delle comunicazioni rivolte
al pubblico e può direttamente
intervenire nelle controversie insorte tra
cittadini e operatori.
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La pubblicità
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Editoria e Comunicazione Multimediale
Nozione legale di “pubblicità”:
comunicazione rivolta ad un
pubblico per stimolarlo,
direttamente o indirettamente, al
compimento di un certo atto
economico consistente, in genere,
nell’acquisto di beni o servizi.
Il primo testo normativo che ha
aperto la strada a quella che pare
essere l’attuale nozione giuridica di
“pubblicità” è stato, in Italia,il
Codice di autodisciplina
pubblicitaria, secondo il quale il
termine “comprende ogni
comunicazione, anche
istituzionale, diretta a promuovere
la vendita di beni o servizi quali
che siano i mezzi utilizzati”,
mentre l’espressione “messaggio”
include “qualsiasi forma di
presentazione al pubblico del
prodotto”.
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Editoria e Comunicazione Multimediale
Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa
Decreto ministeriale n. 425 del 30
novembre 1991:
prevede un art. 3 appositamente
dedicato ai minori. “La pubblicità
televisiva, allo scopo di impedire
ogni pregiudizio morale o fisico ai
minorenni, non deve:
- esortare direttamente i minorenni
ad acquistare un prodotto o un
servizio sfruttandone l’inesperienza
o la credulità;
- esortare direttamente i minorenni
a persuadere genitori o altre
persone ad acquistare tali prodotti o
servizi;
- sfruttare la particolare fiducia che
i minorenni ripongono nei genitori,
insegnanti o in altre persone;
- mostrare, senza motivo,
minorenni in situazioni pericolose.”
Art. 3 comma 5 della legge n.122 del 1998:
introduce una tutela del minore per la quale
viene vietata l’interruzione pubblicitaria
all’interno di alcune categorie di
trasmissioni: notiziari, rubriche di attualità,
documentari, programmi religiosi e
programmi per bambini di durata inferiore ai
trenta minuti.
Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa
In Europa …
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Francia
Germania
Tutti i Paesi partirono dalla Direttiva
TSF.
Gran Bretagna
Considerano la tutela dei minori sia
per quanto riguarda la televisione che
la pubblicità.
Olanda
Ogni Paese si divide in una duplice
regolamentazione:
Spagna
Svezia
Livello istituzionale
Livello autodisciplinare
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In Europa …
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
L’Italia è caratterizzata da un
impianto legislativo ampio.
Vigono diverse leggi e altrettanti
codici.

Francia, Germania, Gran
Bretagna e Spagna sono Paesi
anch’essi caratterizzati dalla stessa
ricchezza.

Il sistema olandese risulta
essere più ridotto.

Per la Svezia le norme sono
ridotte a causa delle dimensioni
mediatiche limitate del mercato
svedese. La televisione è uno
strumento poco utilizzato,
soprattutto dai bambini. E’ tra i
Paesi europei meno fruitori di tale
mezzo.
 In generale ogni Paese adotta,
come misura preventiva, l’uso di
segnaletica e fasce orarie per
distinguere la trasmissione di
programmi con contenuti
diversi.
 Uno strumento che i genitori
britannici apprezzano e del
quale hanno fiducia è il cosiddetto
“watershed” (spartiacque), ossia il
divieto di trasmettere, prima delle
ore 21.00, programmi vietatati
ai minori.
Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa
Concludendo …
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Editoria e Comunicazione Multimediale
 Grazie ai mass-media il ricevente
diventa pubblico, unito verso il mezzo
di comunicazione di massa.
 Questa collettività, nello specifico,
è costituita da differenti persone, con
caratteristiche personali proprie e,
soprattutto, fasce di età disomogenee.
Il “minore”, a causa sua naturale
credulità ed inesperienza, non
possiede ancora una maturità propria
di un adulto che può affrontare con
occhio critico il mezzo televisivo.
 E’ necessario:
- Un’appropriata tutela legislativa che
protegga il minore di fronte al mezzo
televisivo e “dentro”, quindi non solo
come spettatori ma anche attore della
comunicazione mediale.
Questa tutela deve essere chiara, radicata,
forte ed elastica, per ogni novità ed
evenienza;
- Un ambiente familiare e culturale
presente;
- La scuola, come mezzo educativo.
Grazie
Elisa
Pastorino
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