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Diapositiva 1 - Ordine Consulenti del Lavoro di Milano

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Diapositiva 1 - Ordine Consulenti del Lavoro di Milano
I fondi di Integrazione Salariale e la Cassa in
Deroga
a cura di Enrico Vannicola
Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Milano
ANCL Unione Provinciale Milano
Milano, 21 MARZO 2015
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
I fondi di solidarietà bilaterale
Origini ed evoluzione
art. 2, c. 28, della legge n. 662/1996;
art. 3, comma 4 e seguenti della legge n. 92/2012;
art. 1, c. 251 della legge n. 228/2012;
art. 1, c.185 lettera d) della legge n.147/2013;
decreto interministeriale 7/02/2014, n. 79141;
Legge delega 183/2014;
Artt. da 26 a 40 D.Lgs. n. 148/2015;
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
La legge 662/1996
Il sistema a finanziamento misto ha la propria
fonte legislativa nella legge n. 662/1996, il cui
art. 2 dispone, al comma 28, che "in attesa di
un'organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali ... sono definite, in via
sperimentale, misure per il perseguimento di
politiche attive … e per fronteggiare situazioni
di crisi … delle categorie e settori di impresa
sprovvisti di ammortizzatori sociali".
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
La legge 662/1996
I fondi istituiti ai sensi di tale norma sono:
Fondi per le aziende del credito (cooperativo e
ordinario)
Fondo per gli ex dipendenti dei Monopoli di Stato
Fondo per le imprese di assicurazione
Fondo per i dipendenti delle aziende esattoriali
Fondo per i dipendenti di Poste Italiane
Il Fondo per il settore del trasporto aereo che però non
ha origine da un accordo collettivo tra le parti sociali
ma da uno specifico provvedimento di legge (D.L.
249/2004)
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
La legge 92/2012
La "Riforma Fornero", nell'ampliare le misure di tutela
a sostegno del reddito in attesa di un più generale
riassetto degli ammortizzatori sociali, ha colto la
necessità di prevedere una garanzia reddituale rivolta
ai dipendenti di imprese con più di quindici
dipendenti, appartenenti a settori non rientranti nel
campo di applicazione della normativa in materia di
integrazione salariale, che garantisse, in caso di
riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le
cause previste dalla disciplina afferente ai trattamenti
di integrazione salariale sia ordinaria che
straordinaria, adeguate forme di sostegno per i
lavoratori dei diversi comparti.
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
Il sistema alternativo della legge 92/2012
a)
b)
c)
d)
la costituzione di Fondi di solidarietà di natura bilaterale presso
l’Inps, a seguito di accordi tra le Parti Sociali comparativamente più
rappresentative, recepiti in Decreti Interministeriali;
adeguamento dei fondi esistenti in quei settori ove, da tempo,
opera il sistema della bilateralità (come, ad esempio,
nell’artigianato). In questo caso il Decreto interministeriale,
stabilisce i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti
preposti alla gestione, i criteri ed i requisiti per la contabilità, dopo
che, nell’iter procedimentale, sia stato acquisito il parere delle
Organizzazioni stipulanti
adeguamento alla nuova normativa dei fondi che già operano
sulla base di altre disposizioni come ad esempio, il credito, le
assicurazioni, le ferrovie, le poste, il trasporto aereo ed i servizi
esattoriali;
un Fondo di solidarietà residuale per datori di lavoro con un
organico superiore alle 15 unità, non coperti da alcuna normativa
sulla integrazione salariale nei cui settori non siano stati siglati
accordi volti alla attivazione di un fondo: esso è stato istituito con
Decreto Interministeriale 7 febbraio 2014, n. 79141.
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
Il sistema alternativo
I «nuovi» fondi derivanti dalla legge 92/2012
sono :
Fondo per le Aziende del trasporto pubblico
Fondo per le Aziende del trasporto marittimo
Hanno invece recepito l’adeguamento:
- Fondo per le aziende dell’artigianato
- Fondo per le agenzie di somministrazione
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
Il Fondo di Solidarietà Residuale
Per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti
privi di copertura per CIG e fondo bilaterale
era previsto (1 gennaio 2014 – 31 dicembre
2015) una contribuzione pari allo 0,50% da
ripartire per 1/3 a carico del lavoratore e per
2/3 a carico del datore di lavoro.
Le prestazioni derivanti da tale contribuzione
si sono rese «esigibili» dal 18.12.2015 al
31.12.2015!
Le risorse accantonate presso il FSR sono
confluite nel Fondo di Integrazione Salariale.
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
I chiarimenti ministeriali su FSR
Circolare 22 dicembre 2015, n. 32
Il ministero ha chiarito gli obblighi e le decorrenze per il versamento del
contributo a FSR:
Situazione fondo
Versamento a FSR
in fase di adeguamento al 1.1.2014
Nessun obbligo in quanto la
contribuzione al Fondo
adeguato sarà retroattiva
almeno dal 1.1.2014 *
in fase di costituzione al 1.1.2014 e
costituiti entro il 31.3.2014
Nessun obbligo
in fase di costituzione al 1.1.2014 ma
non costituiti entro il 31.3.2014
Dovuto il contributo fino al
mese di effettiva costituzione
del Fondo Bilaterale
* Previste deroghe per Fondo Credito Ordinario e Fondo Trasporto pubblico
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
Il Fondo di Solidarietà Residuale
Circolare 22 dicembre 2015, n. 32
Il ministero ha inoltre chiarito che i Fondi destinati
alla tutela del sostegno al reddito per le imprese con
più di 15 dipendenti già costituiti alla data del 24
settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.lgs. n.
148/2015), devono adeguarsi alle nuove
disposizioni entro il 31 dicembre 2015;
in caso contrario i datori di lavoro del relativo settore,
che occupano mediamente più di cinque
dipendenti, confluiranno nel nuovo Fondo di
Integrazione Salariale e i contributi da questi già
versati o comunque dovuti verranno trasferiti a tale
Fondo.
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
Il D.lgs. 148/2015
Nel confermare lo schema alternativo già previsto dalla
legge 92/2012 il decreto prevede
a. Nuovi Fondi bilaterali contrattuali (accordi tra
OO.SS. e D.L. maggiormente rappresentativi sul
piano nazionale) – art.26
b. Fondi bilaterali già esistenti al 24.09.2015
(artigianato e somministrazione) – art.27
c. Fondo Solidarietà residuale (per il periodo
24.09.2015-31.12.2015) – art.28
d. Fondo di Integrazione Salariale a decorrere dal
1.1.2016 – art.29
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
Il D.lgs. 148/2015
La principale novità è l’estensione della tutela a
tutti i datori di lavoro che occupano mediamente
più di 5 dipendenti.
La media è quella del semestre precedente a
ciascun mese (meccanismo di entrata e uscita
dalla tutela) e nel computo vanno ricompresi gli
apprendisti.
Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi
non si applicano al personale dirigente se non
espressamente previsto dall’accordo collettivo.
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
I nuovi fondi bilaterali – art. 26
In tale previsione rientrano anche i fondi preesistenti (ex legge
662/96 o costituiti ai sensi della 92/2012 ad eccezione del settore
artigiano e somministrazione) previo adeguamento alle finalità.
Finalità obbligatorie:
1. assicurare ai lavoratori un integrazione salariale nei casi di
riduzione o sospensione dell'attività lavorativa (assegno
ordinario)
Finalità facoltative:
1. prestazioni integrative (importo o durata) delle indennità di
disoccupazione
2. Prestazioni integrative delle integrazioni salariali previste
dalla normativa vigente
3. assegno straordinario di sostegno al reddito in favore a
lavoratori che accedono alla pensione (anticipata o
vecchiaia) nei 5 anni successivi al piano di esodo
4. Finanziare programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale, anche in concorso con gli
appositi fondi nazionali o comunitari
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
I fondi bilaterali alternativi – art. 27
Sono individuati nei Fondi dell’artigianato e della
somministrazione.
Finalità:
I fondi di solidarietà bilaterali alternativi assicurano
almeno una delle seguenti prestazioni:
1. un assegno ordinario per le stesse causali previste
dalla normativa in materia di CIGO e CIGS.
2. un assegno di solidarietà per un periodo massimo
non inferiore a 26 settimane in un biennio
mobile.
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
I fondi bilaterali alternativi – art. 27
I fondi individuati dall’articolo 27 potranno
facoltativamente erogare anche le seguenti
prestazioni:
1. prestazioni integrative (importo o durata)
delle indennità di disoccupazione.
2. assegno straordinario di sostegno al
reddito in favore a lavoratori che accedono
alla pensione (anticipata o vecchiaia) nei
5 anni successivi al piano di esodo.
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
L’assegno ordinario dei fondi bilaterali
L’assegno ordinario è una prestazione a
sostegno del reddito che i fondi assicurano
nei casi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa per le causali previste
dalla normativa in materia di integrazioni
salariali ordinarie o straordinarie.
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
L’assegno ordinario dei fondi bilaterali
L’Assegno è di importo almeno pari all’integrazione
salariale (importo lordo non opera la riduzione del
contributo apprendisti) e per una durata massima:
- non inferiore a 13 settimane nel biennio mobile
- non superiore:
•
•
•
•
52 settimane per le causali CIGO
12 mesi per la causale di crisi aziendale
24 mesi per la causale di riorganizzazione aziendale
36 mesi per la causale del contratto di solidarietà
in ogni caso deve essere rispettata la durata massima di 24
mesi in un quinquennio mobile, salvo l’eventualità di
ricorso alla causale del contratto di solidarietà, di cui
all’art. 21, c. 1, lett. c), che viene computata nella misura
della metà. (Tale limite non è applicabile ai fondi
alternativi ex art.27)
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
L’assegno ordinario dei fondi bilaterali
L’assegno ordinario può essere richiesto per eventi di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinati
da una delle seguenti causali:
• eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai
dipendenti;
• situazioni temporanee di mercato;
• riorganizzazione aziendale;
• crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio
2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva
dell’azienda o di un ramo di essa;
• contratto di solidarietà;
• procedure concorsuali (fino al 31/12/2015)
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
L’assegno ordinario dei fondi bilaterali
La domanda per l'assegno ordinario deve essere presentata,
in modalità on-line (la procedura è specificata dall'INPS
nella circ. n. 122/2015), non prima di 30 giorni dall'inizio
della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e
non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della stessa
(art. 30, comma 2).
I termini sono ordinatori e il mancato rispetto non
determina la perdita del diritto alla prestazione, ma nel
caso di presentazione:
• prima dei 30 giorni, l'irricevibilità della domanda;
• oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di
decorrenza della prestazione (decorrenza dalla
settimana precedente l’invio della domanda).
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
L’assegno ordinario dei fondi bilaterali
L’assegno ordinario erogato dai fondi bilaterali
alternativi è finanziato da un contributo
ordinario in misura non inferiore allo 0,45%
della
retribuzione
imponibile
ai
fini
previdenziali (la mancata previsione comporta la
confluenza nel FIS)
Inoltre è previsto un contributo addizionale in
caso di fruizione dell’assegno ordinario che non
può essere inferiore all’1,5% delle retribuzioni
perse.
L’assegno è rivalutabile in misura pari al 100%
della variazione annuale ISTAT
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
Finanziamento ulteriori prestazioni
A decorrere dal 1° gennaio 2017 per far fronte
alle finalità di cui al comma 9 , i fondi
bilaterali (art.26) possono prevedere, per le
sole imprese cui si applicano le
disposizioni in materia di indennità di
mobilità di cui agli articoli 4 e seguenti della
legge 223/1991, un finanziamento aggiuntivo
con un’aliquota contributiva nella misura
dello 0,30% delle retribuzioni imponibili ai
fini previdenziali.
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
Il Fondo di Integrazione salariale
artt. 28 e 29
Dal 1° gennaio 2016, il Fondo residuale(art.28) assume la
denominazione di Fondo di integrazione salariale: dalla stessa data
si applicano, oltre alle norme che disciplinano lo stesso, anche
quelle relative al Fondo residuale.
Sono soggetti alla disciplina i datori di lavoro che, pur occupando
mediamente più di 5 dipendenti (compresi gli apprendisti):
• non rientrano nel campo di applicazione della normativa
sull’integrazione salariale ordinaria e straordinaria
• appartengono a settori in cui non sono intervenuti accordi
per l’istituzione di Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26) o di
Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27).
Rispetto al passato l'ambito di applicazione del Fondo è stato esteso
a tutti i datori di lavoro anche non imprenditori.
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
L’operatività del Fondo di integrazione
salariale
La piena operatività del Fondo di integrazione
salariale è demandata all’emanazione del
decreto interministeriale di cui all’articolo 28,
comma 4, del Decreto legislativo n. 148/2015
In attesa di questo decreto istruzioni operative
sono state fornite dal Ministero (nota 998 del
18.01/16) e soprattutto dall’INPS (Circolari
201/2015, 22/2016 e 30/2016)
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
Il Fondo di Integrazione salariale
artt. 28 e 29
Il FIS garantisce due prestazioni:
- l’assegno di solidarietà di cui all’art. 31
- l’assegno ordinario di cui all’art. 30 ,per i soli
datori di lavoro che occupano mediamente più
di quindici dipendenti.
Fino al 31.12.2015 il Fondo residuale ha garantito
un assegno ordinario pari alla CIGO per un
massimo di 3 mesi prorogabile fino a 9 mesi in
un biennio mobile.
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
Il Fondo di Integrazione salariale
artt. 28 e 29
L’assegno ordinario per i datori di lavoro >15
dipendenti:
durata massima di 26 settimane in un biennio
mobile
Le causali previste sono:
– quelle previste dalla normativa in materia di
CIGO, ad
eccezione delle intemperie
stagionali,
– quelle previste dalla normativa in materia di CIGS
ma
limitatamente
alle
causali
per
riorganizzazione e crisi aziendale.
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
Il Fondo di Integrazione salariale
artt. 28 e 29
L’assegno di solidarietà per tutti i datori di lavoro
A decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo garantisce un
assegno di solidarietà in favore dei dipendenti di
datori di lavoro che stipulano, con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative,
accordi collettivi aziendali che prevedano una
riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare o
ridurre le eccedenze di personale nel corso della
procedura di licenziamento collettivo, di cui all’art. 24
della legge 223/91, o al fine di evitare licenziamenti
plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
Per i datori da 6 a 15 dipendenti il diritto all’assegno
spetta per riduzioni decorrenti dal 1°luglio 2016.
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
Il Fondo di Integrazione salariale
artt. 28 e 29
L’assegno di solidarietà per tutti i datori di lavoro
L’assegno, di importo pari a quello previsto per la cassa
integrazione guadagni, può essere corrisposto per una
durata massima di 12 mesi in un biennio mobile.
La riduzione di orario prevista dall’accordo deve
rispettare i seguenti limiti:
- Massimo il 60% dell’orario giornaliero, settimanale
o mensile della totalità dei lavoratori interessati al
CdS.
- Massimo il 70% dell’orario di ciascun lavoratore
calcolato sull’intero periodo per il quale l’accordo di
solidarietà è stipulato.
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
Il Fondo di Integrazione salariale
artt. 28 e 29
Termini di presentazione della domanda
Per l’ammissione all’assegno di solidarietà i
datori di lavoro devono presentare domanda,
esclusivamente in via telematica, alla sede INPS
competente in relazione all’unità produttiva
(sede legale o di accentramento per
multilocalizzate) entro sette giorni dalla data
dell’accordo sindacale.
La riduzione dell’attività lavorativa deve avere
inizio entro il trentesimo giorno successivo
alla data di presentazione della domanda.
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
Il Fondo di Integrazione salariale
artt. 28 e 29
Il finanziamento del fondo
Il fondo, finanziato con i contributi dei datori di lavoro
e dei lavoratori, nella misura rispettivamente di due
terzi e di un terzo nelle seguenti aliquote percentuali
da calcolarsi sulla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali:
• 0,65% a decorrere dal 1.1.2016 per le aziende con
media occupazionale superiore alle 15 unità;
• 0,45% a decorrere dal 1.1.2016 per la aziende con
media occupazionale tra 6 e 15 unità; il versamento
per questa tipologia di datori è sospeso in attesa del
Decreto interministeriale di cui al c.4 art. 28.
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
Il Fondo di Integrazione salariale
artt. 28 e 29
Contributo addizionale
Il decreto legislativo n. 148/2015 stabilisce per
il Fondo di integrazione salariale una
contribuzione addizionale a carico dei datori
di lavoro connessa all'utilizzo delle
prestazioni di
assegno ordinario e di assegno di solidarietà
pari al 4% della retribuzione persa.
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
Il Fondo di Integrazione salariale
artt. 28 e 29
Limiti finanziari all’utilizzo degli assegni ordinari e di
solidarietà
Al fine di assicurare il pareggio di bilancio, il fondo
provvede all’erogazione delle prestazioni:
- nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo
stesso
- in ogni caso, per ciascun datore di lavoro sono previsti
dei tetti aziendali che, a regime (dal 2022), sono
determinati in misura non superiore a quattro volte
l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal
singolo datore di lavoro, dalla data di costituzione
del Fondo, tenuto conto delle prestazioni già
concesse alla singola azienda.
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
Il Fondo di Integrazione salariale
artt. 28 e 29
Limiti finanziari all’utilizzo degli assegni ordinari e di
solidarietà
Allo scopo di consentire l’erogazione delle prestazioni per i
primi anni di operatività del fondo il limite di utilizzo fino
al 2021, sempre tenuto conto delle prestazioni già
deliberate a favore del datore di lavoro, è così determinato:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Anno 2016 nessun limite
Anno 2017 dieci volta la contribuzione ordinaria
Anno 2018 otto volte la contribuzione ordinaria
Anno 2019 sette volte la contribuzione ordinaria
Anno 2020 sei volte la contribuzione ordinaria
Anno 2021 cinque volte la contribuzione ordinaria
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
La contribuzione correlata
Durante la erogazione dell'assegno ordinario e
dell'assegno di solidarietà, i fondi di solidarietà
bilaterali, bilaterali alternativi e il FIS versano alla
gestione d'iscrizione del lavoratore interessato la
contribuzione correlata alla prestazione.
La contribuzione correlata può essere prevista anche
con riferimento alle prestazioni relative al
perseguimento di finalità ulteriori dei fondi exart.26 (esempio assegno pre-pensionamento).
Per le prestazioni dei fondi di solidarietà bilaterali
alternativi di cui all'art. 27, la contribuzione
correlata è versata all'INPS dal datore di lavoro,
che potrà successivamente rivalersi sul fondo.
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
Lavoratori all’estero in paesi
extracomunitari
la Legge n. 398/1987 prevede che, indipendentemente
dai contributi versati all'estero in virtù del principio di
territorialità, in Italia siano dovuti i contributi con
riferimento alle seguenti forme assicurative:
• IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti)
• DS (Disoccupazione involontaria)
• FG TFR (Fondo gestione TFR);
• Mobilità
• malattia;
• maternità;
• l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
Lavoratori all’estero in paesi
extracomunitari
L'Inps, con il messaggio 12 gennaio 2016, n. 77, ha
precisato che la Legge n. 398/1987 non prevede la
contribuzione destinata al finanziamento dei
trattamenti di integrazione salariale ordinari e
straordinari e di conseguenza quella destinata ai fondi
di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del D.Lgs.
n. 148/2015, dal momento che questi ultimi hanno una
funzione sostitutiva dei predetti trattamenti.
Ne consegue la non applicabilità ai tali lavoratori
della contribuzione prevista da tali fondi (salvo che
gli atti costitutivi di quelli bilaterali non dispongano
diversamente).
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
Cassa in deroga 2016
l’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 ha previsto il rifinanziamento
degli ammortizzatori sociali in deroga alla
normativa vigente per l’anno 2016.
Sono stati stanziati 250 ml.
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
Cassa in deroga 2016
I criteri di concessione sono regolamentati dal
Decreto emanato dal Ministro del Lavoro di
concerto con il Ministro dell'Economia, 1
agosto 2014, n. 83473.
Con circolare 2 febbraio 2016, n. 4 il Ministero
ha precisato alcuni aspetti relativi alla CIGD in
relazione alle regole generali previste per gli
ammortizzatori del D.lgs. 148/2015.
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
Cassa in deroga 2016
Ammortizzatori ex legge 148/2015 e CIGD non si
sovrappongono ma sono tra loro complementari in quanto
gli ammortizzatori in deroga intervengono nei casi non
previsti dalla legislazione vigente, allo scopo di fornire una
tutela a lavoratori che altrimenti ne resterebbero privi.
Va segnalato però che lo stesso ministero precisa che le
aziende che rientrano nel campo di applicazione della
normativa relativa al FIS possono scegliere se accedere agli
ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni garantite
dal FIS. L’unico limite è che non possono essere richiesti
interventi dei due istituti per periodi anche solo
parzialmente coincidenti. L’INPS ha il compito di
monitoraggio. (nota 3223/2016 del 11/02/2016 e circolare
40/4831 del 01/03/2016) .
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
Cassa in deroga 2016
Beneficiari:
Operai, agli impiegati, ai quadri e agli
apprendisti,
anche
con
contratto
di
somministrazione, in possesso di un'anzianità
lavorativa presso l'impresa di almeno dodici
mesi alla data di inizio del periodo di intervento
di cassa in deroga.
L'anzianità di servizio dei somministrati deve
essere
verificata
presso
l'agenzia
di
somministrazione.
A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
Cassa in deroga 2016
Apprendisti:
Considerate
le
limitazioni
di
accesso
agli
ammortizzatori previsti dalla normativa generale, sono
ammessi alla CIGD gli apprendisti:
1. che risultino titolari di contratto di 1° o 3° livello;
2. con contratto professionalizzante ,dipendenti da
imprese soggette solo CIGS, che abbiano fatto
ricorso ad una causale di intervento diversa dalla
"crisi aziendale";
3. con contratto professionalizzante dipendenti da
aziende CIGO + CIGS le quali abbiano fatto ricorso
alla cassa integrazione straordinaria.
A.N.C.L.
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UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
Cassa in deroga 2016
Contributo addizionale:
Si estende anche ai datori di lavoro ammessi alla
CIGD il sistema di finanziamento previsto per le
integrazioni salariali.
9 per cento fino a un limite complessivo di 52
settimane in un quinquennio mobile;
12 per cento oltre 52 settimane e fino a 104
settimane in un quinquennio mobile;
15 per cento oltre 104 settimane in un
quinquennio mobile.
A.N.C.L.
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Cassa in deroga 2016
Termine per il rimborso delle prestazioni:
il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni
corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di
decadenza, entro 6 mesi:
- dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del
termine di durata delle sospensioni/riduzioni
- dalla data del provvedimento di concessione, se
successivo alla fine delle sospensioni/riduzioni.
Per le riduzioni/sospensioni conclusi prima dell'entrata in
vigore del decreto 148/2015, i sei mesi decorrono dal
24.09.2015 (termine pagamento 23.03.2016).
A.N.C.L.
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Cassa in deroga 2016
Trattamento di fine rapporto:
Il Ministero ha inoltre precisato che la corresponsione delle
quote di TFR maturate durante il periodo di intervento di
integrazione salariale in deroga resta a carico del datore
di lavoro anche nell'ipotesi in cui sopravvenga la
risoluzione del rapporto di lavoro, dopo un periodo di CIG
in deroga fruito dal lavoratore senza soluzione di continuità
rispetto alla fine del periodo d'intervento di cassa
integrazione salariale straordinaria
In tal caso restano erogabili a carico della Cassa
integrazione guadagni solo le quote di TFR maturate
durante il periodo di intervento della CIGS.
A.N.C.L.
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Cassa in deroga 2016
Mobilità in deroga:
Il trattamento di mobilità in deroga non può essere
concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del
trattamento medesimo abbiano già beneficiato di
prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni,
anche non continuativi.
Per gli altri lavoratori fino al 31 dicembre 2016 la
provvidenza può essere concessa per non più di quattro
mesi (in luogo dei sei mesi previsti in precedenza), non
ulteriormente prorogabili.
Resta invariata l'ulteriore estensione di due mesi nel caso
di lavoratori residenti nelle aree di cui al Testo Unico del
Mezzogiorno (max 3 anni e 4 mesi)
A.N.C.L.
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CIGD Lombardia 2016
Accordo del 12.01.2016
Destinatari
Imprese di cui all’art. 2082 del codice civile, ivi
compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo
2083 del codice civile, con riferimento alle unità
operative ubicate in Lombardia, qualora, in caso di
riduzione e/o sospensione delle prestazioni
lavorative, non ricorrano le condizioni per
l’utilizzo degli strumenti previsti dal D.lgs. 14
settembre 2015 n. 148.
Datori di lavoro non imprenditori nei limiti della
riserva del 5% delle risorse destinate alla Regione.
A.N.C.L.
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CIGD Lombardia 2016
Accordo del 12.01.2016
Le causali di ammissibilità dell’intervento della CIGD
sono quelle definite nell’art. 2 comma 1 del D.I. n.
83473/14:
a. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e
non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
b. situazioni aziendali determinate da situazioni
temporanee di mercato;
c. crisi aziendali;
d. ristrutturazione o riorganizzazione.
A.N.C.L.
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CIGD Lombardia 2016
Accordo del 12.01.2016
Oltre ai beneficiari previsti dal D.I. n. 83473/14:
Nell’ambito della cosiddetta “riserva” del 5% delle risorse
attribuite alla Regione Lombardia, potranno essere
ammessi gli apprendisti che, ai sensi della normativa
vigente, siano esclusi da programmi di intervento di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa,
prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi
oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016
e fino al limite dei programmi di CIGS che coinvolgono
gli altri lavoratori.
A.N.C.L.
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CIGD Lombardia 2016
Accordo del 12.01.2016
Gli interventi di CIGD possono essere richiesti per una
durata massima di 3 mesi nell’intero anno 2016, pari ad
un massimo di giorni 91.
Il calcolo della durata massima complessiva degli
interventi di CIGD ammissibili fa riferimento
unicamente ai periodi richiesti ed autorizzati,
indipendentemente dalla loro effettiva fruizione.
Gli accordi di CIGD in sede sindacale e la relativa
decorrenza delle sospensioni/riduzioni non possono
decorrere antecedentemente alla data del
12.01.2016.
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Accordo del 12.01.2016
in caso di mancato accordo, purché sia stata conclusa,
attraverso l’esame congiunto in sede pubblica presso
l’A.R.I.F.L., la procedura di consultazione sindacale,
l’azienda può procedere alle sospensioni dei lavoratori a
partire dalla data dell’esame congiunto in ARIFL.
Le imprese devono dichiarare di aver fruito degli
strumenti ordinari di flessibilità, compreso lo
smaltimento delle ferie residue, nelle modalità indicate
nella Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
n. 5425 del 24.11.2014.
Le imprese dichiarano di non aver adottato decisioni
finalizzate alla cessazione parziale o totale dell’attività.
A.N.C.L.
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CIGD Lombardia 2016
Accordo del 12.01.2016
Per attivare la procedura di concessione di CIGD, le
imprese presentano telematicamente, entro il termine
perentorio di 20 giorni dall’inizio previsto delle
sospensioni, due domande:
a. all’INPS, corredata del relativo accordo sindacale (o
del verbale di esame congiunto in sede pubblica nel
caso di mancato accordo), mediante procedura
DIGIWEB
b. a Regione Lombardia, utilizzando il sistema
informativo “Finanziamenti on line” su piattaforma
GE.FO.
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CIGD Lombardia 2016
Accordo del 12.01.2016
La domanda viene autorizzata, nel limite delle risorse disponibili, a
condizione che:
a. corretta compilazione della domanda relativamente ai dati
anagrafici aziendali e al numero dei lavoratori
interessati. L’indeterminatezza o l’inesattezza di tali dati
comporta l’inammissibilità della domanda;
b. rendicontazione analitica mensile da parte dei datori di
lavoro del reale utilizzo dei trattamenti di CIGD richiesti e
dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente
utilizzate nel periodo. Le autorizzazioni degli interventi in
deroga sono condizionate al corretto adempimento dei
suddetti obblighi;
c. integrazione della domanda entro 20 giorni dalla ricezione
dell‘eventuale richiesta relativa ad ulteriori elementi
necessari per la decretazione, fra cui quelli relativi all’accordo
sindacale e alla rendicontazione.
A.N.C.L.
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CIGD Lombardia 2016
Accordo del 12.01.2016
Politiche attive:
Tutti i lavoratori in CIGD hanno la possibilità di attivare percorsi di
politica attiva del lavoro attraverso lo strumento della Dote Unica
Lavoro (facoltà)
Gli accordi sindacali potranno individuare, nel box dedicato alle
politiche attive, specifici percorsi di riqualificazione finalizzati a
rafforzare l’occupabilità dei lavoratori coinvolti nella sospensione
oppure, esclusivamente nei casi in cui siano previsti esuberi o
procedure concorsuali, la possibilità di accesso a percorsi di
ricollocazione.
Il datore di lavoro è obbligato a consegnare a ciascun lavoratore, al
momento della sospensione, l’apposita informativa sulle politiche
attive.
A.N.C.L.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!
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