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TFR in busta paga - Studio Nucci Pasquini

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TFR in busta paga - Studio Nucci Pasquini
TFR in busta paga
I commi da 26 a 34, introducono, in via sperimentale dal 1° marzo 2015
al 30 giugno 2018, la possibilità, per il lavoratore dipendente, che abbia
un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo
datore di lavoro, di richiedere a quest’ultimo la liquidazione mensile del
TFR.
La quota di TFR che può essere corrisposta mensilmente in busta paga è
quella maturanda di cui all’articolo 2120 c.c., al netto del contributo dello
0,50% Ivs, compresa quella eventualmente destinata ad una forma
pensionistica complementare.
TFR in busta paga
Questa previsione confligge con la regola contenuta nel Dlgs 252/2005
secondo cui la scelta in favore del trasferimento al fondo pensione non
era revocabile, se non in caso di totale riscatto della posizione
pensionistica, si deve ritenere che il nuovo legislatore privilegi le esigenze
dell'oggi (integrare il netto mensile) a quelle del domani (integrare la
pensione), e non intenda escludere nessun lavoratore da questa chance
di integrazione del proprio reddito.
TFR in busta paga
Per il dipendente si tratta di una facoltà in
quanto è libero di decidere in tal senso. Per il
datore di lavoro, invece, nell’ipotesi in cui la
predetta facoltà sia esercitata dal lavoratore,
l’erogazione mensile del TFR risulta essere un
obbligo.
TFR in busta paga
Il lavoratore potrà esercitare la predetta facoltà entro i termini che
saranno definiti con specifico DPCM che stabilirà anche le modalità di
attuazione della disposizione in esame.
La legge di Stabilità precisa che la manifestazione della volontà in favore
della liquidazione monetaria, una volta effettuata, non possa essere
modificata fino al 30 giugno 2018.
TFR in busta paga
Esclusioni
Le disposizioni fin qui commentate non si applicano:
- ai lavoratori domestici;
- ai lavoratori del settore agricolo;
- ai pubblici dipendenti;
- ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure
concorsuali;
- ai lavoratori dipendenti di aziende dichiarate in crisi di cui all'art. 4,
legge n. 297/1982 (aziende in crisi occupazionali).
TFR in busta paga
Tassazione e contribuzione
Il Tfr che entrerà in busta paga perderà la sua funzione previdenziale
Ciò sta a significare che il trattamento di fine rapporto dei lavoratori che
opteranno per la monetizzazione, pur continuando a maturare secondo
le regole dell'art. 2120 c.c., entrerà a far parte, a tutti gli effetti, della
retribuzione ordinaria corrente del lavoratore (al netto del contributo
dello 0,50% di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio
1982, n. 297).
TFR in busta paga
La legge di stabilità 2015, tuttavia, al fine di evitare le conseguenti
implicazioni tributarie e contributive che avrebbero fatto seguito alla
diversa qualificazione delle somme, ha espressamente sancito che
La quota maturanda di TFR liquidata mensilmente
è assoggettata a tassazione ordinaria mentre
non costituisce imponibile previdenziale.
TFR in busta paga
Non saranno più applicabili le disposizioni speciali contenute nell'articolo
19 del Tuir, in base alle quali l'aliquota d'imposta è calcolata dal datore di
lavoro con un peculiare metodo di tassazione separata, in via
provvisoria, e successivamente riliquidata dall'Agenzia delle Entrate in
base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello
in cui è maturato il diritto alla percezione.
TFR in busta paga
Il maggior guadagno sarà per l'Erario, che incasserà subito e cioè mese
per mese, un'Irpef più alta in quanto calcolata con modalità ordinaria.
A perdere saranno i fondi pensioni che per i prossimi tre anni,
salvo successive proroghe, rischiano di perdere una delle più importanti
fonti, rappresentata appunto dal Tfr trasferito dai lavoratori dipendenti.
TFR in busta paga
Ne deriva che, ad eccezione dei casi in cui il lavoratore beneficiario
rientri nella fascia di reddito no tax area, l'aggravio fiscale sarà
inevitabile, se non altro per il fatto che con la tassazione ordinaria
saranno applicabili anche le addizionali Irpef e le somme concorreranno
alla formazione del reddito complessivo.
TFR in busta paga
Al fine di tentare di illustrare i riflessi indiretti della percezione delle
quote mensili del Tfr in busta paga di seguito si propongono due esempi:
• il primo prevede il pagamento mensile delle quote di Tfr,
• il secondo prevede l'accantonamento delle stesse quote secondo
quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile.
TFR in busta paga
ESEMPIO DI LUL SENZA TFR IN BUSTA PAGA
Si ipotizzi ora il caso del signor Verdi, lavoratore mensilizzato dipendente
della ditta Alfa SRL, che non ha optato per la percezione mensile delle
quote di TFR continuando a preferire l’accantonamento presso il datore
di lavoro secondo le regole dell’articolo 2120 del Codice Civile.
Ipotizzando un divisore giornaliero pari a 26 e un divisore orario pari a
173 il Libro Unico risulta così compilato:
TFR in busta paga
DATI DITTA
PERIODO DI PAGA
MARZO 2015
ALFA SRL
DIPENDENTE
Qualifica
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Nome
% part time
Cognome
GIORGIO
VERDI
RETRIBUZIONE
Totale
Minimo contrattuale
1 .500,00
Descrizione
RETRIBUZIONE MENSILE
BONUS “RENZI”
Imponibile previdenziale
1.500,00
Ore/gg
26
Dato base
57,69
Competenze
1.500,00
1.500,00
Trattenute
80,00
Contributi INPS c/dip.
Imponibile fiscale
IRPEF netta
137,85
Altre detrazioni
1.362,15
IRPEF lorda
200,52
117,26
Quantificazione quota TFR
Retribuzione utile TFR: euro 1.500,00
Accantonamento mensile: euro 111,11 (euro 1.500,00/13,5)
Contributo Legge 297/1982: euro 7,50 (euro 1.500,00 x 0,50%)
Accantonamento netto: euro 103,61 (euro 111,11 – euro 7,50)
317,78
Tot. comp.
Tot. tratt.
1.500,00
338,37
N etto in busta
1.241.00
TFR in busta paga
dove:
• ai fini della determinazione dell’imponibile previdenziale, che risulta
pari a euro 1.500,00, viene considerata esclusivamente la retribuzione
mensile;
• ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale, che risulta pari a
euro 1.362,15, viene considerata la retribuzione mensile dedotti i
contributi INPS trattenuti al dipendente;
TFR in busta paga
ESEMPIO DI LUL CON TFR IN BUSTA PAGA
Si ipotizzi il caso del signor Rossi, lavoratore mensilizzato dipendente
della ditta Alfa SRL, che, con decorrenza marzo 2015, ha optato per la
percezione mensile delle quote di TFR.
Il Libro Unico risulta così compilato:
TFR in busta paga
DATI DITTA
PERIODO DI PAGA
MARZO 2015
ALFA SRL
DIPENDENTE
Qualifica
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Nome
Cognome
MARIO
% part time
ROSSI
RETRIBUZIONE
Minimo contrattuale
Totale
1.500,00
1.500,00
Trattenute
Descrizione
RETRIBUZIONE MENSILE
Ore/gg
26
Dato base
57,69
Competenze
1.500,00
1
103,61
103,61
QUOTA TFR MENSILE
80,00
BONUS “RENZI”
Imponibile previdenziale
Contributi INPS c/dip.
Imponibile fiscale
IRPEF netta
1.500,00
137,85
Altre detrazioni
1.465,76
IRPEF lorda
234,05
111,71
Quantificazione quota TFR
Retribuzione utile TFR: euro 1.500,00
Accantonamento mensile: euro 111,11 (euro 1.500,00/13,5)
Contributo Legge 297/1982: euro 7,50 (euro 1.500,00 x 0,50%)
Accantonamento netto: euro 103,61 (euro 111,11 – euro 7,50)
345,76
Tot. comp.
Tot. tratt.
1.603,61
371,90
N etto in busta
1.311,71
TFR in busta paga
• per espressa previsione di legge le quote di TFR percepite
mensilmente in busta paga, pur se rientranti nell’imponibile fiscale
mensile, non rilevano ai fini della verifica dei limiti di reddito
complessivo per il cosiddetto “Bonus Renzi” di cui all'articolo 13,
comma 1-bis, del TUIR (co. 27, art. 1, Legge 190/2014);
• ai fini della determinazione dell’imponibile previdenziale, che risulta
pari a euro 1.500,00, viene considerata esclusivamente la retribuzione
mensile. Per espressa previsione di legge infatti le quote di TFR
percepite mensilmente in busta paga non sono imponibili ai fini
previdenziali (co. 756 bis, art. 1, Legge 296/2006 inserito dal co. 26,
art. 1, Legge 190/2014);
TFR in busta paga
Effetti sulla previdenza complementare
La scelta di monetizzare mensilmente il Tfr in busta paga inciderà sulle
precedenti opzioni effettuate in ordine al regime della previdenza
complementare, quindi sia con riferimento alle quote di Tfr che il
lavoratore aveva deciso di trasferire ad un fondo di previdenza
integrativa, sia con riferimento alle quote di Tfr che, per le aziende con
più di 50 dipendenti, finivano nel calderone del Fondo di Tesoreria Inps
quando il lavoratore decideva di lasciare il Tfr in azienda. In definitiva,
ogni scelta precedente potrà essere rimessa in discussione, benché
limitatamente alla quota di Tfr maturando.
TFR in busta paga
Misure compensative
La norma prevede a favore dei datori di lavoro, a titolo di compensazione
per il gravoso sforzo finanziario che potrebbero essere chiamati a
sostenere, due distinte misure di sostegno, a seconda che il datore di
lavoro abbia, o meno, una forza occupazionale superiore a 49 dipendenti.
TFR in busta paga
•
In particolare, è previsto che i datori di lavoro con meno di 50
addetti possano finanziare le erogazioni mensili delle quote di TFR
maturande accedendo a specifici prestiti bancari, ai quali si
applichino tassi di interesse non superiori a quelli della rivalutazione
del TFR (vale a dire 1,5% + il 75% dell’incremento dell’indice ISTAT
relativo all’anno precedente) e supportati da garanzia da parte di uno
specifico fondo istituito presso l’INPS e, in ultima battuta, dallo Stato.
I datori di lavoro che opteranno per tale sistema di compensazione
saranno tenuti a contribuire al fondo Inps istituendo nella misura
dello 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nella
stessa percentuale della quota di Tfr liquidata in busta paga.
TFR in busta paga
• Indipendentemente dal requisito occupazionale del datore di lavoro
(meno di 50 addetti ovvero più di 49 addetti), i datori di lavoro che,
invece, corrisponderanno gli anticipi TFR con risorse proprie, senza
accesso al credito agevolato, beneficeranno delle misure
compensative previste dall’art. 10, D.Lgs n. 252/2005 a favore delle
aziende che versano il TFR al Fondo Tesoreria INPS ovvero alla
previdenza complementare.
TFR in busta paga
Queste misure compensative sono:
• a) nella possibilità di dedurre un importo pari al 4% (6% per i datori di
lavoro con più di 49 dipendenti) dell'ammontare del Tfr annualmente
liquidato in busta paga;
• b) nell'abbattimento del contributo al Fondo di garanzia Tfr previsto
dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa
percentuale di Tfr liquidato in busta paga;
• c) nella concessione di un esonero contributivo sui contributi sociali
(Anf, maternità e disoccupazione) in proporzione al Tfr liquidato in
busta paga (comma 3, articolo 10, D.Lgs n. 252/2005; la percentuale di
esonero applicabile per l'anno 2015 è pari allo 0,28%).
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