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Conoscere la busta paga

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Conoscere la busta paga
Conoscere la busta paga
Solo alcune informazioni utili
La busta paga
La busta paga è il prospetto che indica la somma che il lavoratore percepisce
come compenso per un determinato periodo di lavoro.
Essa esprime, in termini monetari, l'insieme dei rapporti del lavoratore con il
datore di lavoro (la paga), con lo Stato (le imposte) e con gli enti previdenziali (per
esempio le trattenute INPS).
Il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare, insieme alla retribuzione, un
prospetto di paga in cui devono essere indicati, oltre al periodo lavorativo in
questione, tutti gli elementi che concorrono a determinare la retribuzione lorda e le detrazioni
che portano alla paga netta.
La busta deve essere firmata dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. In
alternativa può bastare la sigla o un timbro del medesimo datore.
Le voci economiche di cui si compone la busta paga possono essere suddivise in quattro
gruppi, e cioè:
—
—
—
—
gli elementi fissi della retribuzione;
la parte variabile;
le trattenute fiscali;
le trattenute previdenziali;
La retribuzione vera e propria si compone di tre parti:
— diretta, relativa all'effettiva prestazione del lavoratore;
— indiretta, derivante da specifici istituti contrattuali (per esempio, tredicesima
mensilità, quattordicesima mensilità, ferie, festività, permessi retribuiti, ecc.);
— differita, è quella parte della retribuzione che viene accantonata dal datore di lavoro per
essere poi consegnata al lavoratore al
termine del rapporto di lavoro (trattamento di fine rapporto o liquidazione).
In generale gli elementi fissi della retribuzione sono:
— paga base;
— contingenza (pregressa o conglobata);
— scatti di anzianità
— terzi elementi ove richiesti;
— premi aziendali fissi ad personam.
Gli elementi variabili sono:
— straordinari;
— indennità varie;
— premio di risultato o variabile;
— assegni per nucleo familiare;
— valori convenzionali
Come leggere la busta paga
Cerchiamo di capire le varie voci che compongono la busta paga (per comodità potremmo
suddividere la busta paga in tre parti: TESTA, CORPO, PIEDE)
TESTA
La prima voce è il minimo tabellare o paga base o minimo contrattuale:
è in sostanza la retribuzione minima stabilita per ogni categoria dai Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro (Ccnl). Non possono esserci differenze di
trattamento basate sul sesso e non esistono più le gabbie salariali che
prevedevano retribuzioni diverse a seconda dell'area geografica.
Dal 1993 è stata abbandonata “la scala mobile” (o contingenza) che legava le
dinamiche salariali agli indici relativi all’inflazione.
La voce contingenza è però rimasta sulla busta paga, e può essere stata
ricompresa nel minimo tabellare.
Gli scatti di anzianità, che sono quella parte della retribuzione legata alla
permanenza del lavoratore nell'azienda. Si deve comunque far riferimento ai
singoli CCNL in quanto sono regolamentati in maniera diversa sia nel numero, che nella
percentuale o quantificazione così come nella cadenza temporale.
L'importanza dell'anzianità nella busta paga
Gli scatti di anzianità (premiano la professionalità e sono legati agli anni di durata del rapporto
di lavoro) generalmente sono biennali o triennali ed in cifra fissa sulla base del livello di
inquadramento.
Si può poi avere un trattamento salariale integrativo migliore rispetto a quanto
stabilito dai Ccnl attraverso la contrattazione di secondo livello (territoriale o
aziendale) ed il cosiddetto superminimo individuale (contrattazione individuale)
CORPO
Retribuzione ordinaria
E’ la retribuzione relativa alla prestazione lavorativa ordinaria (nei limiti dell’orario
contrattuale) eseguita nel mese (calcolata in 26/mi se mensilizzata; in ore negli
altri casi)
Le ore di straordinario
Cioè quelle che superano l'orario normale di lavoro, sono pagate a parte, con una
maggiorazione, rispetto alla retribuzione ordinaria.
Lo straordinario massimo è di due ore al giorno e 12 alla settimana, i contratti
possono stabilire limiti diversi.
Sono previste delle maggiorazioni anche per il lavoro notturno (dalle 24 alle 6) e
per il lavoro svolto nei giorni festivi.
Indennità varie
Nella busta paga sono presenti una serie di indennità calcolate in genere come
percentuale rispetto al minimo tabellare o in misura fissa.
Le più ricorrenti sono:
Indennità di mansione o di categoria: collegata allo svolgimento di determinate
mansioni, vi rientra, ad esempio, l'indennità per patto di non concorrenza
Indennità sostitutiva di mensa: questa indennità non ha natura di retribuzione ma
di servizio e quindi non concorre a formare il nostro reddito. Alcune imprese prive
di una mensa aziendale forniscono ai propri dipendenti buoni pasto o 'ticket
restaurant', il cui ammontare non costituisce reddito fino a € 5,29 al giorno.
Indennità di trasferta: cioè l'indennità che spetta per il pernottamento esterno, che
i contratti tendono a distinguere dalla diaria che è invece la trasferta senza
pernottamento.
Le mensilità aggiuntive (13^/14^)
I contratti di lavoro prevedono tredici e talvolta quattordici mensilità (denominate
anche mensilità aggiuntive). L'ammontare della tredicesima è grossomodo uguale
a quello di una mensilità.
Lo stesso vale per la quattordicesima, prevista da molti ccnl.
I fringe benefit
Sono una serie di benefici accessori che ci sono concessi dall'azienda. Il datore di
lavoro ha generalmente un vantaggio fiscale e contributivo. Generalmente queste
erogazioni si traducono in retribuzione imponibile sulla base del criterio del 'valore
normale' del bene o del servizio, cioè del loro prezzo di mercato.
Vi rientrano ad esempio il telefonino aziendale, il pagamento dell’ affitto
dell'abitazione e delle bollette o la vettura aziendale.
Ferie e festività
Il numero di giorni di ferie dipende dal ccnl applicato, in generale si maturano 2,16
giorni di ferie per ogni mese di lavoro. Se ci si ammala durante le ferie, i giorni
trascorsi in malattia non vengono calcolati come ferie.
Il lavoratore ha diritto, oltre a ferie e riposo settimanale, anche ad una serie di
festività retribuite.
Esse sono:
1° gennaio (capodanno)
6 gennaio (epifania)
25 aprile (liberazione)
Lunedì di Pasqua (mobile)
1° maggio (festa del lavoro)
2 giugno (festa della Repubblica ripristinata dal 2001)
15 agosto (giorno dell'Assunzione)
1° novembre (ognissanti)
8 dicembre (Immacolata concezione)
25 dicembre (Natale)
26 dicembre (Santo Stefano)
la festa del patrono del luogo ove si svolge l’attività lavorativa.
Se la festività coincide con la domenica, il lavoratore riceverà, in aggiunta alla
normale retribuzione, una maggiorazione pari a 1/26 della retribuzione stessa.
Per la mancata prestazione lavorativa nei giorni festivi si ha comunque diritto al
normale pagamento della retribuzione
Per quanto riguarda le assenza giustificate, esistono una serie di
PERMESSI E CONGEDI (retribuiti e non).
Congedo matrimoniale, è un congedo retribuito di almeno 15 giorni da quando
viene celebrato il matrimonio.
Permessi per studio
Altri permessi riguardano ad esempio la donazione di sangue (24 ore di
permesso) oppure sono legati alle condizioni di salute come il diritto per il
lavoratore tossicodipendente a conservare il posto di lavoro nel periodo di
recupero psicofisico che la legge indica in tre anni.
PIEDE
LE TRATTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Sia il datore di lavoro che il lavoratore sono tenuti a versare i contributi
previdenziali (per le pensioni di vecchiaia, invalidità, superstiti, ecc.) ed
assistenziali (malattia).
L'ammontare delle trattenute a carico del lavoratore è commisurato al 9,19% della
retribuzione nelle aziende industriali fino a 15 dipendenti; commerciali fino a 50
dipendenti, nei pubblici esercizi e negli studi professionali.
Nelle aziende commerciali con oltre 50 dipendenti la misura è elevata al 9,49%.
Trattenute previdenziali
Al datore di lavoro compete, oltre all'obbligo del versamento mensile dei contributi,
la presentazione all'INPS o agli Istituti sostitutivi del regime generale obbligatorio
previdenziale, della denuncia individuale delle retribuzioni corrisposte a ciascun
dipendente nell'anno precedente.
Questo documento è importante in quanto il lavoratore è in grado di controllare
l'esattezza delle retribuzioni denunciate all'INPS dal datore di lavoro.
Retribuzione di riferimento per il calcolo delle trattenute
Ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, per retribuzione si intende tutto ciò
che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro e in natura al lordo di
qualsiasi ritenuta.
Non vanno inclusi;
— diaria o indennità di trasferta: nella misura del 50% per il calcolo dei
contributi previdenziali;
— rimborsi spese a piè di lista;
— indennità di cassa;
— assegno per il nucleo familiare;
— prestazioni previdenziali a carico degli Istituti (INPS, INPDAP) quali
l'indennità di malattia, di infortunio, maternità, ecc. ;
— Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto;
— indennità sostitutiva del preavviso.
IRPEF E DETRAZIONI
L'IRPEF rappresenta la trattenuta fiscale sul reddito delle persone fisiche operata
sulla retribuzione del lavoratore dipendente da parte del datore di lavoro
Se il lavoratore possiede altri redditi deve provvedere personalmente al
pagamento della maggiore imposta dovuta in relazione al reddito complessivo in
sede di dichiarazione dei redditi.
Per quanto concerne l'imposta sul reddito di lavoro dipendente è il datore di lavoro
che provvede ad effettuarne il versamento allo Stato per conto del lavoratore.
Il calcolo L'imposta viene calcolata sulla retribuzione imponibile che è quella al
netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali e dell'assegno per il nucleo
familiare.
Le trattenute sulla retribuzione mensile imponibile vengono effettuate sulla base
degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote.
Si determina così l'imposta lorda.
A questa somma si applicano le detrazioni di imposta.
Le detrazioni sono rapportate all’imponibile fiscale
quelle per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone cui si
riferiscono, ad eccezione dei minori, non posseggano redditi superiori a €
2.840,51 annue.
L'imposta netta dovuta mensilmente dal lavoratore si ottiene pertanto sottraendo
le detrazioni dall'imposta lorda, ad eccezione delle mensilità aggiuntive sulle quali
non vanno operate le detrazioni.
Il conguaglio
Alla fine di ogni anno il datore di lavoro calcola l'ammontare dell'imposta
complessivamente dovuta dal lavoratore.
L'operazione in questione (conguaglio di fine anno) serve a stabilire se è stata
assolta per intero l'imposta.
Nel caso le trattenute risultino inferiori a quanto dovuto, viene effettuata
un'ulteriore trattenuta pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto già versato.
Nel caso contrario al lavoratore viene rimborsato il maggior versamento di
imposta effettuato.
1. La detrazione per i figli spetta per intero quando un coniuge è a carico
dell'altro oppure quando abbia figli esclusivamente a proprio carico.
2. Sono considerati a carico i famigliari con un reddito complessivo fino a €
2.840,51.
L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Tra gli elementi della retribuzione, che devono risultare nella busta paga, vi è
l'assegno per il nucleo familiare. Il godimento dell'assegno viene riconosciuto ed
erogato, in relazione al reddito familiare, a tutti i lavoratori dipendenti o in
pensione.
Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente
separato, e dai figli di età inferiore ai 18 anni compiuti, ovvero senza limiti di età
qualora siano totalmente impossibilitati, a causa di infermità o difetto fisico, a
svolgere attività lavorativa. Alle stesse condizioni possono far parte del nucleo
familiare anche fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambe i genitori e non titolari di
trattamenti pensionistici.
Per ottenere il riconoscimento dell'assegno il lavoratore deve compilare, entro
giugno di ogni anno, una dichiarazione relativa al reddito percepito ed ai
componenti il nucleo familiare da inoltrare alla propria azienda, salvo quando è
necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell'Istituto (INPS)
Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare di tutti i redditi dell'anno
precedente, assoggettabili ad imposta (da lavoro, fabbricati, terreni, ecc.), con
esclusione di quelli a tassazione separata (trattamento di fine rapporto, arretrati,
ecc.).
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il trattamento di fine rapporto (TFR) (in precedenza "liquidazione") così come
regolato dalla legge, è un istituto di natura prevalentemente retributiva. Spetta al
lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa
(dimissioni, scadenza contratto a termine, licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo). In caso di morte il TFR compete ai familiari con l'aggiunta di
un importo pari all'indennità di mancato preavviso.
Calcolo del TFR
La normativa in vigore prevede che, al termine di ciascun anno di lavoro, venga
accantonato un importo pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Per
retribuzione si intendono le somme corrisposte al lavoratore a titolo non
occasionale, comprendendosi quindi l'equivalente delle prestazioni in natura. Tale
importo viene ogni anno rivalutato in modo da garantire l'aggiornamento costante
all'andamento dell'inflazione.
Sulla parte rivalutata del Tfr dal 2001 si paga un'imposta dell'11%, mentre ai fini
previdenziali è previsto un contributo dello 0,5% (Fondo di Garanzia INPS) della
retribuzione imponibile.
Durante i periodi di sospensione dal lavoro con trattamento di integrazione
salariale, l'accantonamento del TFR si calcola sulla retribuzione che il
prestazione di lavoro.
Una parte degli accantonamenti può essere versata nei Fondi Pensione collettivi
di settore, questa previdenza complementare andrà ad integrare la pensione
corrisposta dall’ente pubblico (INPS). Chi ha cominciato a lavorare dopo il 28
aprile 1993, verserà – aderendo VOLONTARIAMENTE alla Previdenza
Complementare - per intero il Tfr nei fondi pensione.
Anticipazioni del TFR
La legge che nel 1982 che ha modificato il calcolo della liquidazione, ha introdotto
importanti novità a questo istituto. In particolare ha previsto la possibilità del
lavoratore di chiedere un'anticipazione del TFR nella misura massima del 70% di
quanto accantonato e rivalutato fino a quel momento.
(Alcuni CCNL prevedono condizioni migliorative rispetto a quanto stabilito dalla
Legge)
Vi sono dei limiti che ne disciplinano l'accesso:
— il lavoratore deve aver prestato presso l'azienda da cui dipende almeno 8
anni di servizio;
— il datore di lavoro deve soddisfare ogni anno le richieste nei limiti del 10% di
chi ne ha diritto e comunque non oltre il 4% del numero totale dei dipendenti.
I motivi per cui è prevista la concessione dell'anticipo sono i seguenti:
— spese sanitarie per terapie ed interventi riconosciuti dalle strutture
pubbliche;
— acquisto di prima casa di abitazione per se e per i propri figli, dimostrabile
con atto notarile o con altra appropriata documentazione.
Anche in questa materia è lasciata ampia facoltà alle parti sociali di stabilire
condizioni di miglior favore attraverso la contrattazione collettiva.
Fondo di garanzia
L'altra novità introdotta dalla legge del 1982 riguarda l'istituzione presso l'INPS del
"Fondo di garanzia del T.F.R." e dei crediti di lavoro. Il Fondo opera in tutti i casi in
cui l'impresa sia insolvente (fallimento, liquidazione coatta, amministrazione
straord ecc.) sostituendosi ad essa nel pagamento dell'intero importo della
liquidazione.
TASSAZIONE TFR
Quando il Tfr viene corrisposto si applica la tassazione considerando gli anni di
servizio e le aliquote fiscali in vigore nell'anno in cui il Tfr è percepito.
L'ammontare del Tfr si divide per gli anni di servizio del lavoratore, il risultato si
moltiplica per 12. Sulla somma così determinata si determina l'aliquota.
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