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Conoscere la busta paga
Conoscere la busta paga Solo alcune informazioni utili La busta paga La busta paga è il prospetto che indica la somma che il lavoratore percepisce come compenso per un determinato periodo di lavoro. Essa esprime, in termini monetari, l'insieme dei rapporti del lavoratore con il datore di lavoro (la paga), con lo Stato (le imposte) e con gli enti previdenziali (per esempio le trattenute INPS). Il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare, insieme alla retribuzione, un prospetto di paga in cui devono essere indicati, oltre al periodo lavorativo in questione, tutti gli elementi che concorrono a determinare la retribuzione lorda e le detrazioni che portano alla paga netta. La busta deve essere firmata dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. In alternativa può bastare la sigla o un timbro del medesimo datore. Le voci economiche di cui si compone la busta paga possono essere suddivise in quattro gruppi, e cioè: gli elementi fissi della retribuzione; la parte variabile; le trattenute fiscali; le trattenute previdenziali; La retribuzione vera e propria si compone di tre parti: diretta, relativa all'effettiva prestazione del lavoratore; indiretta, derivante da specifici istituti contrattuali (per esempio, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, ferie, festività, permessi retribuiti, ecc.); differita, è quella parte della retribuzione che viene accantonata dal datore di lavoro per essere poi consegnata al lavoratore al termine del rapporto di lavoro (trattamento di fine rapporto o liquidazione). In generale gli elementi fissi della retribuzione sono: paga base; contingenza (pregressa o conglobata); scatti di anzianità terzi elementi ove richiesti; premi aziendali fissi ad personam. Gli elementi variabili sono: straordinari; indennità varie; premio di risultato o variabile; assegni per nucleo familiare; valori convenzionali Come leggere la busta paga Cerchiamo di capire le varie voci che compongono la busta paga (per comodità potremmo suddividere la busta paga in tre parti: TESTA, CORPO, PIEDE) TESTA La prima voce è il minimo tabellare o paga base o minimo contrattuale: è in sostanza la retribuzione minima stabilita per ogni categoria dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (Ccnl). Non possono esserci differenze di trattamento basate sul sesso e non esistono più le gabbie salariali che prevedevano retribuzioni diverse a seconda dell'area geografica. Dal 1993 è stata abbandonata “la scala mobile” (o contingenza) che legava le dinamiche salariali agli indici relativi all’inflazione. La voce contingenza è però rimasta sulla busta paga, e può essere stata ricompresa nel minimo tabellare. Gli scatti di anzianità, che sono quella parte della retribuzione legata alla permanenza del lavoratore nell'azienda. Si deve comunque far riferimento ai singoli CCNL in quanto sono regolamentati in maniera diversa sia nel numero, che nella percentuale o quantificazione così come nella cadenza temporale. L'importanza dell'anzianità nella busta paga Gli scatti di anzianità (premiano la professionalità e sono legati agli anni di durata del rapporto di lavoro) generalmente sono biennali o triennali ed in cifra fissa sulla base del livello di inquadramento. Si può poi avere un trattamento salariale integrativo migliore rispetto a quanto stabilito dai Ccnl attraverso la contrattazione di secondo livello (territoriale o aziendale) ed il cosiddetto superminimo individuale (contrattazione individuale) CORPO Retribuzione ordinaria E’ la retribuzione relativa alla prestazione lavorativa ordinaria (nei limiti dell’orario contrattuale) eseguita nel mese (calcolata in 26/mi se mensilizzata; in ore negli altri casi) Le ore di straordinario Cioè quelle che superano l'orario normale di lavoro, sono pagate a parte, con una maggiorazione, rispetto alla retribuzione ordinaria. Lo straordinario massimo è di due ore al giorno e 12 alla settimana, i contratti possono stabilire limiti diversi. Sono previste delle maggiorazioni anche per il lavoro notturno (dalle 24 alle 6) e per il lavoro svolto nei giorni festivi. Indennità varie Nella busta paga sono presenti una serie di indennità calcolate in genere come percentuale rispetto al minimo tabellare o in misura fissa. Le più ricorrenti sono: Indennità di mansione o di categoria: collegata allo svolgimento di determinate mansioni, vi rientra, ad esempio, l'indennità per patto di non concorrenza Indennità sostitutiva di mensa: questa indennità non ha natura di retribuzione ma di servizio e quindi non concorre a formare il nostro reddito. Alcune imprese prive di una mensa aziendale forniscono ai propri dipendenti buoni pasto o 'ticket restaurant', il cui ammontare non costituisce reddito fino a € 5,29 al giorno. Indennità di trasferta: cioè l'indennità che spetta per il pernottamento esterno, che i contratti tendono a distinguere dalla diaria che è invece la trasferta senza pernottamento. Le mensilità aggiuntive (13^/14^) I contratti di lavoro prevedono tredici e talvolta quattordici mensilità (denominate anche mensilità aggiuntive). L'ammontare della tredicesima è grossomodo uguale a quello di una mensilità. Lo stesso vale per la quattordicesima, prevista da molti ccnl. I fringe benefit Sono una serie di benefici accessori che ci sono concessi dall'azienda. Il datore di lavoro ha generalmente un vantaggio fiscale e contributivo. Generalmente queste erogazioni si traducono in retribuzione imponibile sulla base del criterio del 'valore normale' del bene o del servizio, cioè del loro prezzo di mercato. Vi rientrano ad esempio il telefonino aziendale, il pagamento dell’ affitto dell'abitazione e delle bollette o la vettura aziendale. Ferie e festività Il numero di giorni di ferie dipende dal ccnl applicato, in generale si maturano 2,16 giorni di ferie per ogni mese di lavoro. Se ci si ammala durante le ferie, i giorni trascorsi in malattia non vengono calcolati come ferie. Il lavoratore ha diritto, oltre a ferie e riposo settimanale, anche ad una serie di festività retribuite. Esse sono: 1° gennaio (capodanno) 6 gennaio (epifania) 25 aprile (liberazione) Lunedì di Pasqua (mobile) 1° maggio (festa del lavoro) 2 giugno (festa della Repubblica ripristinata dal 2001) 15 agosto (giorno dell'Assunzione) 1° novembre (ognissanti) 8 dicembre (Immacolata concezione) 25 dicembre (Natale) 26 dicembre (Santo Stefano) la festa del patrono del luogo ove si svolge l’attività lavorativa. Se la festività coincide con la domenica, il lavoratore riceverà, in aggiunta alla normale retribuzione, una maggiorazione pari a 1/26 della retribuzione stessa. Per la mancata prestazione lavorativa nei giorni festivi si ha comunque diritto al normale pagamento della retribuzione Per quanto riguarda le assenza giustificate, esistono una serie di PERMESSI E CONGEDI (retribuiti e non). Congedo matrimoniale, è un congedo retribuito di almeno 15 giorni da quando viene celebrato il matrimonio. Permessi per studio Altri permessi riguardano ad esempio la donazione di sangue (24 ore di permesso) oppure sono legati alle condizioni di salute come il diritto per il lavoratore tossicodipendente a conservare il posto di lavoro nel periodo di recupero psicofisico che la legge indica in tre anni. PIEDE LE TRATTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Sia il datore di lavoro che il lavoratore sono tenuti a versare i contributi previdenziali (per le pensioni di vecchiaia, invalidità, superstiti, ecc.) ed assistenziali (malattia). L'ammontare delle trattenute a carico del lavoratore è commisurato al 9,19% della retribuzione nelle aziende industriali fino a 15 dipendenti; commerciali fino a 50 dipendenti, nei pubblici esercizi e negli studi professionali. Nelle aziende commerciali con oltre 50 dipendenti la misura è elevata al 9,49%. Trattenute previdenziali Al datore di lavoro compete, oltre all'obbligo del versamento mensile dei contributi, la presentazione all'INPS o agli Istituti sostitutivi del regime generale obbligatorio previdenziale, della denuncia individuale delle retribuzioni corrisposte a ciascun dipendente nell'anno precedente. Questo documento è importante in quanto il lavoratore è in grado di controllare l'esattezza delle retribuzioni denunciate all'INPS dal datore di lavoro. Retribuzione di riferimento per il calcolo delle trattenute Ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, per retribuzione si intende tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro e in natura al lordo di qualsiasi ritenuta. Non vanno inclusi; diaria o indennità di trasferta: nella misura del 50% per il calcolo dei contributi previdenziali; rimborsi spese a piè di lista; indennità di cassa; assegno per il nucleo familiare; prestazioni previdenziali a carico degli Istituti (INPS, INPDAP) quali l'indennità di malattia, di infortunio, maternità, ecc. ; Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto; indennità sostitutiva del preavviso. IRPEF E DETRAZIONI L'IRPEF rappresenta la trattenuta fiscale sul reddito delle persone fisiche operata sulla retribuzione del lavoratore dipendente da parte del datore di lavoro Se il lavoratore possiede altri redditi deve provvedere personalmente al pagamento della maggiore imposta dovuta in relazione al reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi. Per quanto concerne l'imposta sul reddito di lavoro dipendente è il datore di lavoro che provvede ad effettuarne il versamento allo Stato per conto del lavoratore. Il calcolo L'imposta viene calcolata sulla retribuzione imponibile che è quella al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali e dell'assegno per il nucleo familiare. Le trattenute sulla retribuzione mensile imponibile vengono effettuate sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote. Si determina così l'imposta lorda. A questa somma si applicano le detrazioni di imposta. Le detrazioni sono rapportate all’imponibile fiscale quelle per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone cui si riferiscono, ad eccezione dei minori, non posseggano redditi superiori a € 2.840,51 annue. L'imposta netta dovuta mensilmente dal lavoratore si ottiene pertanto sottraendo le detrazioni dall'imposta lorda, ad eccezione delle mensilità aggiuntive sulle quali non vanno operate le detrazioni. Il conguaglio Alla fine di ogni anno il datore di lavoro calcola l'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta dal lavoratore. L'operazione in questione (conguaglio di fine anno) serve a stabilire se è stata assolta per intero l'imposta. Nel caso le trattenute risultino inferiori a quanto dovuto, viene effettuata un'ulteriore trattenuta pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto già versato. Nel caso contrario al lavoratore viene rimborsato il maggior versamento di imposta effettuato. 1. La detrazione per i figli spetta per intero quando un coniuge è a carico dell'altro oppure quando abbia figli esclusivamente a proprio carico. 2. Sono considerati a carico i famigliari con un reddito complessivo fino a € 2.840,51. L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE Tra gli elementi della retribuzione, che devono risultare nella busta paga, vi è l'assegno per il nucleo familiare. Il godimento dell'assegno viene riconosciuto ed erogato, in relazione al reddito familiare, a tutti i lavoratori dipendenti o in pensione. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente separato, e dai figli di età inferiore ai 18 anni compiuti, ovvero senza limiti di età qualora siano totalmente impossibilitati, a causa di infermità o difetto fisico, a svolgere attività lavorativa. Alle stesse condizioni possono far parte del nucleo familiare anche fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambe i genitori e non titolari di trattamenti pensionistici. Per ottenere il riconoscimento dell'assegno il lavoratore deve compilare, entro giugno di ogni anno, una dichiarazione relativa al reddito percepito ed ai componenti il nucleo familiare da inoltrare alla propria azienda, salvo quando è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell'Istituto (INPS) Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare di tutti i redditi dell'anno precedente, assoggettabili ad imposta (da lavoro, fabbricati, terreni, ecc.), con esclusione di quelli a tassazione separata (trattamento di fine rapporto, arretrati, ecc.). IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Il trattamento di fine rapporto (TFR) (in precedenza "liquidazione") così come regolato dalla legge, è un istituto di natura prevalentemente retributiva. Spetta al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa (dimissioni, scadenza contratto a termine, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo). In caso di morte il TFR compete ai familiari con l'aggiunta di un importo pari all'indennità di mancato preavviso. Calcolo del TFR La normativa in vigore prevede che, al termine di ciascun anno di lavoro, venga accantonato un importo pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Per retribuzione si intendono le somme corrisposte al lavoratore a titolo non occasionale, comprendendosi quindi l'equivalente delle prestazioni in natura. Tale importo viene ogni anno rivalutato in modo da garantire l'aggiornamento costante all'andamento dell'inflazione. Sulla parte rivalutata del Tfr dal 2001 si paga un'imposta dell'11%, mentre ai fini previdenziali è previsto un contributo dello 0,5% (Fondo di Garanzia INPS) della retribuzione imponibile. Durante i periodi di sospensione dal lavoro con trattamento di integrazione salariale, l'accantonamento del TFR si calcola sulla retribuzione che il prestazione di lavoro. Una parte degli accantonamenti può essere versata nei Fondi Pensione collettivi di settore, questa previdenza complementare andrà ad integrare la pensione corrisposta dall’ente pubblico (INPS). Chi ha cominciato a lavorare dopo il 28 aprile 1993, verserà – aderendo VOLONTARIAMENTE alla Previdenza Complementare - per intero il Tfr nei fondi pensione. Anticipazioni del TFR La legge che nel 1982 che ha modificato il calcolo della liquidazione, ha introdotto importanti novità a questo istituto. In particolare ha previsto la possibilità del lavoratore di chiedere un'anticipazione del TFR nella misura massima del 70% di quanto accantonato e rivalutato fino a quel momento. (Alcuni CCNL prevedono condizioni migliorative rispetto a quanto stabilito dalla Legge) Vi sono dei limiti che ne disciplinano l'accesso: il lavoratore deve aver prestato presso l'azienda da cui dipende almeno 8 anni di servizio; il datore di lavoro deve soddisfare ogni anno le richieste nei limiti del 10% di chi ne ha diritto e comunque non oltre il 4% del numero totale dei dipendenti. I motivi per cui è prevista la concessione dell'anticipo sono i seguenti: spese sanitarie per terapie ed interventi riconosciuti dalle strutture pubbliche; acquisto di prima casa di abitazione per se e per i propri figli, dimostrabile con atto notarile o con altra appropriata documentazione. Anche in questa materia è lasciata ampia facoltà alle parti sociali di stabilire condizioni di miglior favore attraverso la contrattazione collettiva. Fondo di garanzia L'altra novità introdotta dalla legge del 1982 riguarda l'istituzione presso l'INPS del "Fondo di garanzia del T.F.R." e dei crediti di lavoro. Il Fondo opera in tutti i casi in cui l'impresa sia insolvente (fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straord ecc.) sostituendosi ad essa nel pagamento dell'intero importo della liquidazione. TASSAZIONE TFR Quando il Tfr viene corrisposto si applica la tassazione considerando gli anni di servizio e le aliquote fiscali in vigore nell'anno in cui il Tfr è percepito. L'ammontare del Tfr si divide per gli anni di servizio del lavoratore, il risultato si moltiplica per 12. Sulla somma così determinata si determina l'aliquota.