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LA BUSTA PAGA NEL SETTORE DELL`EDILIZIA
IL RAPPORTO DI LAVORO: PARTICOLARITA’ NEL SETTORE DELL’EDILIZIA 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 1 La Cassa Edile • Tutte le imprese del settore edile ed affine, sia industriali che artigiane, che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori con qualifica di operaio e/o apprendista operaio, sono tenute ad iscriversi alla Cassa Edile. • Il compito della Cassa Edile è quello di riscuotere i contributi e gli accantonamenti per garantire a tali lavoratori la retribuzione per gratifica natalizia e per ferie, anche quando il rapporto di lavoro è frazionato in più contratti, anche di breve durata, con più datori di lavoro. • La Cassa Edile, inoltre, gestisce un particolare sistema retributivo sostitutivo degli scatti d’anzianità, ed inoltre provvede ad erogare una serie di diverse provvidenze. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 2 La Cassa Edile • Le Casse Edili sono organismi costituiti a livello provinciale attraverso un accordo tra le associazioni territoriali sindacali di settore, pertanto le modalità di iscrizione, di denuncia delle retribuzioni nonché di quantificazione dei contributi da versare risultano essere differenti da una provincia ad un’altra. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 3 Obbligo di iscrizione alla Cassa Edile • L’obbligatorietà dell’iscrizione delle imprese alla Cassa Edile non discende da una norma di legge, bensì da una disposizione contenuta nel ccnl. • Il Ministero del Lavoro, però, ha chiarito come non sia ammissibile che alcune imprese dell’edilizia applichino solo parzialmente il ccnl senza provvedere a tale iscrizione (Min. Lav. nota del 20/11/2007). • Inoltre va ricordato che l’impresa che opera in appalti pubblici è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore (art. 118, D.Lgs. n° 163/2006), e che analogo obbligo è previsto per quella che opera nell’ambito del mercato privato (art. 3, c. 8, lett. B), D.Lgs. n° 494/1996) 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 4 Obbligo di iscrizione alla Cassa Edile - Le imprese straniere • Nel caso di aziende straniere operanti in Italia, gli obblighi verso le casse edili si estrinsecano: – Le aziende comunitarie a loro discrezione devono garantire prestazioni parificate a quelle offerte dalla cassa edile, oppure iscriversi agli enti esistenti in Italia; – Le aziende extracomunitarie sono obbligate ad iscriversi alla cassa edile in Italia (deve applicarsi l’intera normativa italiana - nota Min. Lav. 11028/2007). 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 5 Assunzione: adempimenti • Il ccnl prevede che i lavoratori che entrano per la prima volta nel settore dell’edilizia debbano necessariamente frequentare un apposito corso di formazione di 16 ore, al fine di acquisire una conoscenza di base delle mansioni che dovranno svolgere, del cantiere come luogo di lavoro e di produzione, nonché dei rischi che potranno correre se non applicheranno rigorosamente le norme antinfortunistiche previste. • A tal fine le scuole edili territoriali organizzano corsi gratuiti, a cui le aziende devono iscrivere i propri lavoratori almeno 3 giorni prima dell’assunzione. • La sanzione per l’avviamento del lavoratore in assenza di formazione è pari all’arresto da due a quattro mesi con l’aggiunta dell’ammenda da 1200 a 5200 euro. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 6 Assunzione: adempimenti • In caso di assunzione con contratto a tempo parziale, l’impresa edile è obbligata a comunicare all’Inps l’orario stabilito tra le parti. • A proposito di part time, si ricorda che l’art. 78 del ccnl prevede che non possano essere assunti operai a part time in misura superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato; resta ferma la possibilità di assumere almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno. • Sono esclusi da tali limiti quantitativi i contratti part time stipulati con gli impiegati, con gli operai di 4° livello, con operai pensionati, con gli operai non adibiti alla produzione (esclusi gli autisti), nonché per le trasformazioni da full time a part time per gravi problemi di salute. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 7 Assunzione: adempimenti • Per quanto riguarda i limiti quantitativi per ricorrere al contratto a termine, i quattro CCNL dell’Edilizia non sono concordi. I ccnl dei settori Industria, Artigianato e PMI ritengono che, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, c. 7, del D. Lgs. 368/2001, tale ricorso per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato, il 25 % dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa; Il ccnl Edili Cooperative di Produzione e Lavoro, stabilisce che il ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato è ammesso nei limiti del 20% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato mediamente in essere nell'impresa. Tale percentuale si intende comprensiva anche dei contratti di somministrazione di lavoro stipulati nelle ipotesi indicate dal comma 1, lett. C) dell’articolo citato. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 8 Assunzione: adempimenti • Inoltre, nei quattro CCNL dell’Edilizia si afferma che è possibile utilizzare almeno 7 rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore. La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 9 Assunzione: adempimenti • Le imprese edili impegnate in opere o lavori finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti pubblici, sono tenute a riservare ai lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione edile una percentuale delle assunzioni da effettuare in aggiunta all’organico aziendale esistente all’atto dell’affidamento dei lavori al fine dello svolgimento degli stessi (art. 11, c. 4, L. n° 223/1991). • La percentuale è determinata dalla Commissione regionale competente, in misura non superiore al 25%. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 10 Assunzione: adempimenti • Nell’ambito dei cantieri edili è previsto l’obbligo di munire tutto il personale occupato di un’apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e la denominazione del datore di lavoro (art. 36bis, c. 3, L. n° 248/2006), nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (art. 5, L. 13/8/2010 n° 136). • In alternativa, i datori che occupano fino a 9 dipendenti possono assolvere l’obbligo annotando su un apposito registro di cantiere, vidimato dalla D.P.L., da conservarsi sul luogo di lavoro, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Le annotazioni vi vanno effettuate prima dell’inizio dell’attività lavorativa giornaliera. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 11 Tessera di riconoscimento - esempio 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 12 Rapporto di lavoro: particolarità • Orario di lavoro (1): - - 40 ore settimanali medie annue, con un massimo, comunque, di 10 ore/gg., sia per gli operai che per gli impiegati, normalmente ripartite su 5 giornate. E' tuttavia consentita la distribuzione dell'orario su 6 giorni per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare preventivamente a conoscenza delle r.s.a. In tale ipotesi è prevista una maggiorazione dell'8% per le ore lavorate nella giornata del sabato. E’ ammesso il recupero di eventuali periodi di sosta conseguenti a cause impreviste o di forza maggiore. I conseguenti prolungamenti di orario per recupero non possono eccedere il limite di un’ora al giorno, comunque garantendo il rispetto del limite massimo di 10 ore lavorative al giorno di cui sopra, e devono essere effettuati entro i 15 giorni lavorativi successivi al momento in cui è avvenuta la sosta o l’interruzione a cui si riferiscono. Nel caso di orario normale organizzato su cinque giorni alla settimana, i recuperi possono essere effettuati a regime normale (senza quindi il riconoscimento di alcuna maggiorazione) anche nella giornata del sabato. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 13 Rapporto di lavoro: particolarità • Orario di lavoro (2): Per gli operai è inoltre previsto un regime di flessibilità, che viene definito dalla contrattazione integrativa territoriale, la quale stabilisce la ripartizione dell'orario nei vari mesi dell'anno, sempre comunque nel rispetto della media su base annua di 40 ore settimanali. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 14 Rapporto di lavoro: particolarità • Orario di lavoro (3): Per il solo personale delle industrie di costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche addetto ai lavori all’aperto e nel periodo compreso tra maggio e settembre, la legge prevede la facoltà di superamento del limite settimanale di 40 ore per un periodo di quattro mesi all’anno, previa comunicazione alla D.P.L., per necessità imposte da esigenze tecniche e stagionali. • Le ore prestate oltre le 40 settimanali in base a tale normativa, essendo ore di lavoro normale, sono escluse dal computo del tetto annuale delle 250 ore di lavoro straordinario, pur restando fermo, per tali ore, il riconoscimento della maggiorazione contrattuale per le ore di lavoro prestate oltre il limite dell’orario normale. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 15 Rapporto di lavoro: particolarità • Festività Il trattamento economico degli operai, interamente a carico dell’impresa, è pari ad otto ore della paga oraria di fatto, e viene riconosciuto in caso di coincidenza della festività con qualsiasi giornata della settimana. Per gli impiegati, la sola festività coincidente con la domenica va retribuita in aggiunta alla normale retribuzione mensile, in misura pari ad 1/25 della retribuzione mensile stessa. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 16 Rapporto di lavoro: particolarità • Congedo matrimoniale Quindici giorni consecutivi di calendario, sia per gli operai che per gli impiegati. Il trattamento economico per gli operai è pari a 104 ore complessive (di cui 56 ore a carico Inps), mentre quello previsto per gli impiegati è pari agli emolumenti spettanti nel corrispondente periodo lavorativo. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 17 Rapporto di lavoro: particolarità • Trasferta operai I vari contratti collettivi del settore edile stabiliscono che all'operaio comandato a prestare attività lavorativa in trasferta si continua ad applicare il contratto integrativo provinciale di provenienza, seppur garantendogli il rispetto dei minimi retributivi previsti dal contratto collettivo integrativo in vigore nella località di svolgimento dei lavori nel caso in cui questi risultino superiori a quanto previsto dal contratto integrativo della località di provenienza, e rimane inoltre iscritto alla Cassa Edile della provincia da cui proviene. Per i cantieri di durata superiore a 3 mesi l'impresa è, invece, tenuta ad iscriverlo alla competente Cassa Edile locale, a partire dal secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio la trasferta. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 18 Rapporto di lavoro: particolarità • Trasferta operai E' comunque previsto, sia dalla contrattazione collettiva che dall'art. 18 della L. n° 55/1990 (riguardante gli appalti pubblici), che l'impresa debba fornire alla Cassa Edile locale, prima dell'inizio dei lavori, l'elenco degli operai lì presenti in trasferta e l'indicazione del cantiere in cui normalmente operano, fornendo anche la documentazione attestante l'avvenuta trasmissione delle denunce delle retribuzioni erogate agli stessi ed i conseguenti versamenti contributivi effettuati alla Cassa Edile di provenienza. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 19 Rapporto di lavoro: particolarità • Distacco Introducendo un trattamento di maggior favore per i lavoratori edili rispetto a quanto previsto a livello generale, i contratti collettivi dell’edilizia prevedono che sia sempre necessario il consenso del lavoratore in caso di distacco, anche quando non vi sia mutamento di mansioni. In caso di distacco va ricordato che l'impresa distaccante, presso la quale continua a permanere la titolarità del rapporto di lavoro, dovrà evidenziare nelle denunce alla Cassa Edile i singoli lavoratori distaccati per tutta la durata del distacco stesso. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 20 Rapporto di lavoro: particolarità • Ferie Salvo quanto previsto dagli accordi collettivi territoriali, anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’impresa, è permesso sia agli operai che agli impiegati che ne facciano richiesta di usufruire di due delle quattro settimane di ferie nell’arco di 24 mesi successivi all’anno di riferimento, pur restando fermo l’obbligo di usufruire di due settimane di ferie nel corso del suddetto anno. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 21 Rapporto di lavoro: particolarità • Collocamento obbligatorio Le imprese edili sono soggette a quanto previsto dalla L. n° 68/1999 in tema di collocamento obbligatorio dei disabili, ma la L. n° 247/2007 (c.d. Riforma del welfare) ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2008, debbano essere esclusi sia il personale di cantiere sia gli addetti ai trasporti del settore edile dal computo dei soggetti da considerare ai fini del calcolo della quota di riserva. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 22 Rapporto di lavoro: particolarità • Mensilità aggiuntive a) operai: per gli operai è prevista una modalità particolare di riconoscimento, descritta successivamente. b) impiegati: entro il 20 dicembre di ogni anno l’impresa deve corrispondere ai lavoratori inquadrati come impiegati una tredicesima mensilità; entro il 30 giugno di ogni anno una quattordicesima mensilità (denominata “premio annuo”). Inoltre, all’impiegato che abbia conseguito un’anzianità effettiva di almeno vent’anni presso la stessa impresa, in occasione della ricorrenza della data di assunzione va corrisposto annualmente un premio di fedeltà pari ad una mensilità. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 23 Cessazione rapporto di lavoro • La L. n° 223/1991 esclude esplicitamente dal proprio campo di applicazione i licenziamenti, sia pur collettivi, per fine lavori in edilizia (fine cantiere o fine fase lavorativa), quindi essi sono sottratti alle procedure di mobilità. • Con sentenza n. 17273/2011, la Cassazione ha comunque affermato che i licenziamenti per fine lavori in edilizia, trovando la propria giustificazione con l’esigenza di riduzione del personale, comportano un diritto di precedenza alla riassunzione entro sei mesi, in caso di nuovi reclutamenti con le stesse mansioni. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 24 La retribuzione • Nel settore dell’edilizia, limitatamente agli operai ed agli apprendisti operai, valgono regole particolari per quanto riguarda il pagamento della gratifica natalizia, delle ferie, dei riposi annui, dei compensi legati all’anzianità professionale, nonché il criterio di calcolo dei trattamenti integrativi in caso di malattia od infortunio. • Diverso è, quindi, il meccanismo di calcolo della retribuzione; alcuni di tali compensi, infatti, non vengono pagati direttamente dal datore nei periodi “canonici”, bensì egli provvede al calcolo delle somme dovute e le accantona mensilmente presso la Cassa Edile, la quale provvederà successivamente a pagarle al lavoratore. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 25 Maggiorazione per riposi annui • L’operaio edile ha diritto a riposi annui (r.o.l. ed ex festività) per un ammontare complessivo annuo pari a 88 ore. • Il pagamento di tali spettanze avviene mensilmente (sia in caso di avvenuta fruizione che in caso contrario) tramite la corresponsione in busta paga di una voce (ad. es. “maggiorazione per riposi annui”) corrispondente al 4,95% da calcolarsi su paga base, ex indennità di contingenza, e.e.t., indennità territoriale di settore ed eventuale maggiorazione prevista per i capisquadra, per tutte le ore di lavoro normale effettivamente lavorate e sul trattamento economico per le festività (escluso il 4/11). 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 26 Gratifica natalizia e ferie MAGGIORAZIONE ED ACCANTONAMENTO Il meccanismo di calcolo è il seguente: • Il datore riconosce mensilmente al lavoratore una maggiorazione pari al 18,50% della retribuzione ordinaria (accantonamento lordo). Tale importo rappresenta la retribuzione attribuibile all’operaio per gratifica natalizia (10%) e per ferie (8,50%); • Provvede quindi a trattenere al lavoratore il 14,20% per poi versarlo alla Cassa Edile (accantonamento netto), mentre la restante parte (4,30%) rimane in busta paga e, di conseguenza, viene effettivamente corrisposta mensilmente all’operaio. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 27 Gratifica natalizia e ferie MAGGIORAZIONE ED ACCANTONAMENTO • La percentuale citata è da calcolarsi sulla retribuzione dovuta per il lavoro ordinario e per festività (eccetto la festività del 4/11). • Non deve essere calcolata sui compensi per lavoro festivo, lavoro straordinario, lavoro notturno, indennità di trasferta, eventuali premi, indennità per lavoro disagiato, indennità sostitutive di mensa e trasporto, ecc. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 28 Gratifica natalizia e ferie • Salvo eventuali accordi territoriali, la Cassa Edile provvede a Luglio (ferie) ed a Dicembre (13^) ad erogare gli importi accantonati dalle varie imprese a favore dei singoli operai. • Per quanto detto, l’impresa non deve corrispondere nulla direttamente ai propri operai a tali titoli. • Comunque, nonostante nel mese di effettiva fruizione delle ferie non esista retribuzione imponibile, in virtù del fatto che la contribuzione sulla maggiorazione del 18,50% viene regolarmente pagata mensilmente, l’Inps riconosce l’intero periodo feriale a favore del lavoratore ai fini delle prestazioni previdenziali. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 29 Gratifica natalizia e ferie • La citata percentuale di maggiorazione/accantonamento spetta all’operaio anche per i periodi di assenza per malattia, nei limiti della conservazione del posto, nonché, in misura intera o ridotta, in caso di infortunio. • In tal caso il calcolo della maggiorazione percentuale deve essere effettuato sulla base dell’orario normale di lavoro prestato nel cantiere nel periodo di assenza dell’operaio, ovvero dell’orario normale di lavoro localmente in vigore nel caso in cui i lavori nel cantiere siano totalmente sospesi. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 30 Trattamento economico per malattia • La Cassa Edile corrisponde un importo (anticipato, in realtà, dal datore di lavoro e successivamente rimborsato) ad integrazione dell’indennità giornaliera riconosciuta dall’Inps. • Tale trattamento integrativo non spetta all’operaio che si ammali durante il periodo di prova. • L’importo a carico della Cassa Edile è calcolato in misura percentuale della normale retribuzione e non è influenzato da quanto corrisposto dall’Inps. Non si applica, pertanto, il sistema della “lordizzazione”. Indennità malattia Inps 27/06/2013 + Integrazione Cassa Edile + Accantonam. = Studio BRAVI Consulenti del lavoro Totale retribuzione in malattia 31 Malattia a carico Cassa Edile [(Paga oraria x coefficiente) x 40] : 6 1°, 2° e 3° giorno per malattia fino a 6 giorni = 0,0495 1°, 2° e 3° giorno per malattia > 6 giorni = 0,5495 1°, 2° e 3° giorno per malattia > 12 giorni = 1,0495 Dal 4° al 20° giorno (per le sole giornate indennizzate dall’Inps) = 0,3795 Dal 21° al 180° giorno (per le sole giornate indennizzate dall’Inps) = 0,1565 Dal 181° giorno fino al termine della conservazione del posto (per le sole giornate non indennizzate dall’Inps) = 0,5495 Non si applica la “lordizzazione” 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 32 Trattamento economico per infortunio • La Cassa Edile corrisponde un importo (anticipato, in realtà, dal datore di lavoro e successivamente rimborsato) ad integrazione dell’indennità giornaliera riconosciuta dall’Inail. • L’importo a carico della Cassa Edile è calcolato in misura percentuale della normale retribuzione e non è influenzato da quanto corrisposto dall’Inail. Non si applica, pertanto, il sistema della “lordizzazione”. Indennità giornaliera + Inail 27/06/2013 Integrazione Cassa Edile + Accantonam. = Studio BRAVI Consulenti del lavoro Totale retribuzione in infortunio 33 Trattamento economico per infortunio [(Paga oraria x coefficiente) x 40] : 7 Intera retribuzione, compresa la maggiorazione 4,95% e Giorno dell’infortunio la normale percentuale per ferie e gratifica natalizia (18,50% lordo / 14,20% netto) Primi 3 gg. successivi all’evento - 60% della normale retribuzione (a carico impresa) - più trattamento integrativo giornaliero (retribuz. oraria x coeff. 0,2538 x n° ore) (a carico Cassa Ed.) - più maggioraz. per riposi annui ridotta al 2,97% - più accantonam. ferie e 13^ normale (18,50%/14,20%) Dal 4° al 90° giorno - Trattamento Cassa Edile (retribuz. oraria x coeff. 0,2538 x n° ore) - più accantonamento per ferie e 13^ in misura ridotta, pari al 7,40% lordo e 5,70% netto Dal 91° giorno - Trattamento Cassa Edile (retribuz. oraria x coeff. 0,0574 x n° ore) - più accantonam. ridotto (4,60% lordo e 3,60% netto) 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 34 Meccanismo sostitutivo degli scatti d’anzianità • Per gli operai, in sostituzione degli scatti d’anzianità, è previsto un istituto denominato Anzianità Professionale Edile (A.P.E.), gestito direttamente dalle singole Casse Edili. • Viene riconosciuto un assegno pari al 5% del minimo di paga base per ogni biennio di anzianità, all’operaio che possa far valere un minimo di 2.100 ore nel biennio stesso, sommando le ore ordinarie lavorate oltre a quelle di assenza per malattia ed infortunio. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 35 Indennità trasporto • L’entità di tale voce componente della retribuzione giornaliera, sostitutiva di un servizio di trasporto collettivo, è stabilita dalla contrattazione integrativa territoriale. • In mancanza di eventuali specifiche indicazioni, per la sua quantificazione possono ritenersi validi i seguenti principi generali: - è normalmente riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza, indipendentemente dalle ore lavorate; - non è dovuta in caso di riconoscimento di un’indennità di trasferta; - va computata per il calcolo del Tfr; - è soggetta sia a contribuzione che ad imposizione fiscale. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 36 Indennità sostitutiva mensa • L’entità di tale voce componente della retribuzione giornaliera, sostitutiva di un servizio di mensa, è stabilita dalla contrattazione integrativa territoriale. • In mancanza di eventuali specifiche indicazioni, per la sua quantificazione possono essere applicati i seguenti principi generali: - va riconosciuta in misura intera per ogni giornata in cui l’effettiva presenza sia almeno pari a 4 ore; - in caso contrario, all’operaio compete 1/8 dell’importo giornaliero per ogni ora di effettiva presenza; - non spetta per le giornate in cui venga riconosciuta un’indennità di trasferta; - in alcuni casi (ved. oltre) è soggetta a contribuzione e ad imposizione fiscale solo per la quota giornaliera eventualmente eccedente l’importo di € 5,29. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 37 Fondo PREVEDI • Per gli aderenti, la contribuzione dovuta al Fondo è così ripartita: - 1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico del lavoratore; - 1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico del datore di lavoro; - 100% dell’accantonamento del TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993; - 18% dell’accantonamento del TFR maturato nell’anno, per gli altri lavoratori. • Dal 17 settembre 2010, a seguito della formale approvazione da parte della Covip delle modifiche statutarie, Prevedi ha iniziato a raccogliere anche adesioni senza la necessità di conferimento del Tfr al Fondo (ma con versamento della sola contribuzione in percentuale). 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 38 Contributi previdenziali • Le imprese edili sono tenute al versamento della contribuzione dovuta per la totalità dei propri dipendenti, calcolata nel rispetto di un minimale imponibile che risulti non inferiore a quello che si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria contrattuale per un numero di ore settimanali pari all’orario di lavoro normale stabilito dal ccnl e dai contratti integrativi territoriali (minimale edile). • La legge dispone infatti l’infrazionabilità del minimale contributivo, comportando quindi l’obbligo di versare la contribuzione anche in assenza di prestazione effettiva (c.d. contribuzione virtuale). • Tale minimale va rispettato anche per i contratti a tempo parziale stipulati in eccedenza alle quote previste dal ccnl. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 39 Contributi previdenziali • Non sussiste l’obbligo del rispetto del minimale edile unicamente nei seguenti casi: - assenze per eventi tutelati (malattia, infortunio, c.i.g., maternità e congedo parentale, congedo matrimoniale, donazione sangue, ecc.) - ferie, permessi individuali, sciopero, servizio militare e/o civile, aspettative e permessi sindacali - chiusura lavori per ferie collettive, ancorché non maturate - assenze ingiustificate sanzionate disciplinarmente ed assenze conseguenti a provvedimenti disciplinari - assenze per frequenza di corsi di formazione professionale svolti presso gli enti-scuola edili 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 40 Contributi previdenziali • Ai fini del calcolo dell’imponibile previdenziale, alle normali retribuzioni erogate va sommato l’importo dell’accantonamento lordo (normalmente il 18,50%) in quanto costituente retribuzione differita, nonché il 15% delle somme versate alle Casse Edili (sia a carico dell’impresa che del lavoratore) quale contribuzione per a.p.e., istruzione professionale, previdenze sociali e Fondo lavori usuranti, al netto della quota dovuta dal lavoratore alla Cassa Edile per previdenze sociali Per meglio comprendere le modalità di calcolo si precisa quanto segue: dalla percentuale di contribuzione complessivamente dovuta alla Cassa Edile devono essere detratte le quote di adesione contrattuale e gli eventuali contributi associativi riscossi tramite la Cassa Edile stessa; sul risultato si calcola il 15%, dal quale poi detrarre la quota a carico del lavoratore a titolo di contribuzione di finanziamento alla Cassa. N.B.: le percentuali dovute per le contribuzioni di cui sopra sono determinate in misura diversa da parte di ogni singola Cassa Edile 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 41 ESEMPIO: trattamento previdenziale della contribuzione versata alla Cassa Edile 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 42 Contributi previdenziali • Riguardo il calcolo della retribuzione imponibile non va dimenticato che l’indennità sostitutiva della mensa, qualora sia corrisposta ai dipendenti addetti ai cantieri edili o ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ubicate in zone ove manchino servizi di ristorazione, è esente sia da contributi previdenziali che da ritenute fiscali entro il limite giornaliero di € 5,29 (art. 51, c. 2, D.P.R. n° 917/1986; art. 3, D.Lgs. n° 314/1997) 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 43 Sgravio contributivo • La L. n° 247/2007 (Pacchetto Welfare) prevede la possibilità di fruire di uno sgravio contributivo in misura pari a 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro e del 100% della quota a carico del lavoratore sulle erogazioni di 2° livello (nell’edilizia, l’Elemento Economico Territoriale), entro un tetto massimo annualmente stabilito (max. 5%) (per il 2012 = 2,25%) della retribuzione contrattuale annua del singolo lavoratore. • Per accedere allo sgravio le aziende devono inoltrare preventivamente domanda all’Inps, per via telematica. • La possibilità di fruire dello sgravio è subordinata alla regolarità contributiva ed al rispetto della parte economica e normativa del contratto collettivo applicato. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 44 “Sconto edili” • Ai datori di lavoro del settore è riservata, per i soli operai occupati a full time, una riduzione contributiva pari all’11,50% dell’importo a carico dell’impresa della contribuzione dovuta all’Inps ed all’Inail diversa da quella di pertinenza del Fondo Pensioni. • Il beneficio in oggetto viene riconosciuto esclusivamente per gli operai regolarmente denunciati alla Cassa Edile. • Non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo. • Entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero deve, con decreto, confermare o rideterminare la riduzione per l’anno di riferimento. • Destinatari di tale beneficio sono i datori di lavoro esercenti attività edile con codice Istat da 45.11 a 45.45.2 sul territorio nazionale. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 45 Agevolazioni: condizioni per l’applicazione promemoria • Si ricorda che i benefici possono essere applicati solo se risultano rispettate le seguenti condizioni: - essere in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC; - non aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza, nei 5 anni precedenti la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis L. 248/2006); - rispetto integrale della contrattazione collettiva; - non avere in carico provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni di norme poste a tutela delle condizioni di lavoro. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 46 Imposizione fiscale • Il particolare criterio di calcolo della retribuzione dovuta per ferie e gratifica natalizia per gli operai, assolve già in corso d’anno, mese per mese, all’obbligo di tassazione. • Pertanto esse non devono essere assoggettate a tassazione all’atto della loro erogazione da parte della Cassa Edile. • Va, invece, assoggettata a tassazione l’erogazione dell’a.p.e. • Per gli operai edili le detrazioni fiscali, di cui all’art. 13 del T.U., spettano anche per i periodi di fruizione delle ferie anche se materialmente non c’è effettiva corresponsione della retribuzione. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 47 Imposizione fiscale • Come già precedentemente evidenziato, riguardo il calcolo della retribuzione imponibile non va dimenticato che l’indennità sostitutiva della mensa, qualora sia corrisposta ai dipendenti addetti ai cantieri edili o ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ubicate in zone ove manchino servizi di ristorazione, è esente sia da contributi previdenziali che da ritenute fiscali entro il limite giornaliero di € 5,29 (art. 51, c. 2, D.P.R. n° 917/1986; art. 3, D.Lgs. n° 314/1997). • Sono, invece, da assoggettare a ritenuta i contributi dovuti alla Cassa Edile per le assistenze in genere, sia a carico dell’impresa che del lavoratore, con esclusione di quelli destinati alle assistenze sanitarie integrative (anche in questo caso, per la loro quantificazione si consiglia di verificarne l’entità presso le singole Casse). 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 48 Imposizione fiscale • Finché esistente, l’Elemento Economico Territoriale previsto dalla contrattazione collettiva del settore edile risultava possedere tutte le caratteristiche previste dalla L. 126/08 per l’applicazione della “detassazione” (circ. Agenzia Entrate n° 59/E del 22/10/2008). Medesima sorte subisce l’Elemento Variabile della Retribuzione previsto dal rinnovo del ccnl del 19/4/2010. • Per tali importi risulta, quindi, utilizzabile l’agevolazione consistente nell’applicazione dell’imposta sostitutiva in misura pari al 10%, fino ad un massimo di € 2.500/anno, a favore dei lavoratori che nell’anno precedente non hanno superato un reddito complessivo di 40.000 € al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 49 Ex-Disoccupazione speciale edile • Fino al 31/12/2012 spettava ai lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione della Cig della gestione speciale edile, licenziati da imprese edili (sia industriali che artigiane) in seguito a: - cessazione dell’attività aziendale; - ultimazione del cantiere o della singola fase di lavorazione; - riduzione di personale. • Per ottenere il trattamento speciale il lavoratore, nei due anni precedenti la data del licenziamento, doveva far valere: - almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali; - iscrizione nelle liste dei disoccupati. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 50 ASPI (Ex-Disoccupazione speciale edile) • Il comma 1 dell’art. 2 della L. n° 92 del 28/6/2012 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data, l’Assicurazione Sociale Per l’Impiego (ASPI), che prevede l’erogazione di un’indennità mensile a favore dei lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. • Dal 1° gennaio 2013 l’ASPI sostituisce, pertanto, anche l’indennità di disoccupazione speciale per il settore edile. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 51 Appalto • Ferma restando la disciplina generale sul contratto d’appalto, che non prevede più alcuna distinzione tra appalti interni ed esterni al ciclo produttivo, il CCNL detta disposizioni specifiche riguardo gli elementi caratteristici di un contratto di appalto o subappalto: l’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per eseguire le lavorazioni oggetto dell’appalto, potendo tuttavia utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l’esecuzione dell’opera complessiva (ad esempio gru, ponteggi ed impianti di betonaggio). 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 52 Appalto • Il committente deve assicurarsi che l’impresa appaltatrice o subappaltatrice applichi il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL; deve inoltre comunicare alla Cassa edile competente per il cantiere dove si svolgono le lavorazioni appaltate la denominazione dell’impresa stessa e trasmettere la dichiarazione di quest’ultima di adesione alla disciplina contrattuale. Analoga comunicazione deve essere trasmessa agli istituti di previdenza e assistenza e alle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle associazioni nazionali. Sono inoltre previsti obblighi di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 53 Responsabilità solidale nell’appalto • Il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti. (Art. 29, c. 2 e 3-ter, D.Lgs. n° 276/2003). • Quanto sopra non si applica qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività d’impresa o professione. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 54 Responsabilità solidale nell’appalto • L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore (art. 35, c. 28, D.L. n° 223/2006). Rispetto, quindi, alla responsabilità solidale che lega committente ed appaltatore, nel subappalto il vincolo di solidarietà si estende alle ritenute Irpef. In tutti i casi la responsabilità solidale si estende agli eventuali interessi dovuti sui debiti retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali nonché sulle sanzioni civili (Risp. Interpello Min. Lav. 2 aprile 2010, n° 3) 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 55 Subappalto • E’ appena il caso di rammentare che l’art. 1656 c.c. prevede che “l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio se non è stato autorizzato dal committente”. L’opportunità di tale pro-memoria si impone in quanto è un equivoco diffuso, tra gli stessi operatori del settore, ritenere che non esista alcun obbligo di preventiva autorizzazione nell’appalto privato ma che, invece, tale obbligo valga solo per gli appalti pubblici. 27/06/2013 Studio BRAVI Consulenti del lavoro 56 Cassa Integrazione Guadagni nel settore edile La Cig in edilizia Sospensione per eventi atmosferici Aziende interessate Possono utilizzare la cig speciale per l’edilizia le aziende: - industriali ed artigiane operanti nel settore dell’edilizia ed affini (ad es.: costruzioni edili civili ed industriali, stradali, ferrotranviarie, idrauliche, opere per acquedotti, gas e fognature, nonché di esercizio di linee elettriche e telefoniche) - industriali esercenti attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei - artigiane esercenti attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, a condizione che la lavorazione sia strettamente collegata, sia strutturalmente che organizzativamente, all’attività di escavazione Esclusioni Sono escluse: - le aziende esercenti esclusivamente la lavorazione dei materiali lapidei - i lavoratori addetti alla lavorazione del materiale, quando tale attività venga svolta in laboratori con strutture ed organizzazione distinte dall’attività di escavazione Lavoratori beneficiari I lavoratori beneficiari della cig nel settore edile sono i medesimi che beneficiano del trattamento previsto normalmente nel settore industriale (operai, impiegati e quadri). Dal 1° Gennaio 2009 il ccnl dell’edilizia prevede un trattamento integrativo anche a favore degli apprendisti iscritti alla Cassa Edile, ed a carico della stessa. Cause d’intervento L’integrazione salariale viene riconosciuta ai lavoratori la cui attività venga sospesa o ridotta per effetto di intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro né ai lavoratori. Per “intemperie stagionali” debbono considerarsi tutte quelle cause di ordine meteorologico che impediscono la normale prosecuzione dell’attività lavorativa in qualsiasi periodo dell’anno (circ. Inps n° 50581/1963) Cause d’intervento Per “altre cause non imputabili” debbono intendersi le cause fortuite o di forza maggiore o comunque estranee all’impresa (ad es. mancanza di energia elettrica, l’ordine del committente, temporanea sospensione dell’attività al termine di un cantiere nell’attesa di avviare il successivo, ecc.) Cause d’intervento Nelle ipotesi di “non imputabilità” dell’evento le richieste di cig si considerano ammissibili qualora la sospensione dei lavori derivi da fatti assolutamente imprevedibili e dovuti ad eventi eccezionali fortuiti e di forza maggiore. Non sono, invece, ammissibili le richieste nei casi in cui l’ordine di sospensione dei lavori da parte del committente costituisca mero esercizio della facoltà contrattualmente riconosciuta e, quindi, la sospensione dell’attività lavorativa sia riconducibile al normale rischio d’impresa derivante dal rapporto contrattuale instaurato con il committente (circ. Inps n° 169/2003) Cause d’intervento Inoltre, l’art. 10 della L. 23/7/1991 n° 223 ha introdotto una disciplina speciale in relazione a specifiche cause di sospensione o contrazione dell’attività che possono interessare le imprese edili (opere pubbliche). (ved. oltre per la relativa trattazione) Ripresa dell’attività lavorativa Requisito essenziale per l’intervento integrativo è la certezza della ripresa, entro breve tempo, dell’attività lavorativa da parte dei lavoratori sospesi. Ai fini del riconoscimento del diritto all’integrazione salariale, la “certezza” della ripresa dell’attività lavorativa deve essere valutata a priori, sulla base delle previsioni del datore di lavoro, con riferimento al momento di presentazione della domanda. Presentazione della domanda La richiesta di ammissione al trattamento di cig per maltempo deve essere presentata alla sede dell’Inps territorialmente competente in riferimento alla dislocazione dell’unità produttiva interessata. Quella per momentanea mancanza di lavoro deve essere presentata alla sede Inps competente in riferimento alla sede aziendale. Termini di presentazione Il termine previsto per la presentazione della domanda di integrazione salariale è il medesimo previsto per il settore industriale, cioè 25 giorni a decorrere dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività. Termini di presentazione Qualora la domanda venga presentata in ritardo, l’eventuale trattamento di cig non può avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Nel caso di omessa o tardiva presentazione della domanda, con conseguente mancato riconoscimento della cig, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di importi equivalenti all’integrazione non percepita dai lavoratori interessati. Durata dell’integrazione L’integrazione viene corrisposta per un periodo massimo di 13 settimane consecutive, prorogabili per successivi periodi trimestrali sia nei casi di riduzione d’orario che di sospensione dell’attività (Interpello Min. Lavoro n° 26/2010) fino ad un massimo di 52 settimane consecutive. Superato tale limite, un nuovo intervento non può essere richiesto prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di ripresa della normale attività lavorativa. Durata dell’integrazione La durata dell’integrazione non può, comunque, eccedere 52 settimane nell’arco di un biennio “mobile”, ossia 104 settimane immediatamente precedenti la settimana per la quale l’integrazione è richiesta. I periodi di chiusura per ferie collettive si considerano neutri a questo fine. Durata dell’integrazione Il superamento dei limiti temporali citati deve essere valutato riguardo alla singola unità produttiva interessata alla sospensione. Ai fini dell’individuazione del concetto di “unità produttiva” l’Inps ha fornito delle indicazioni di massima: Indicazioni Inps Per le imprese edili in senso stretto si dovrà avere riguardo ai singoli contratti d’appalto, posto che a contratti d’appalto distinti comportanti organizzazioni distinte corrispondono altrettante unità produttive anche se i lavori vengono effettuati simultaneamente o successivamente su singoli lotti incidenti su un’unica area e sotto la direzione di un unico responsabile. Per le imprese per le quali, invece, non possono trovare applicazione tali criteri (imprese che, cioè, occupano i dipendenti in più lavori e/o per brevi periodi), per unità produttiva deve intendersi il complesso organizzato di uomini e mezzi atto a conseguire un risultato produttivo. Presentazione della domanda Nella domanda devono essere indicate le cause che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, con l’eventuale documentazione a sostegno della domanda stessa. Per i periodi di riduzione eccedenti i 3 mesi dovranno essere avanzate separate domande, documentate in modo da dimostrare l’esigenza eccezionale di proseguire la riduzione d’attività anche oltre i primi 3 mesi. Autorizzazione all’integrazione La competenza a decidere sulle domande di integrazione salariale, sia nei casi di sospensione che di riduzione di attività, è attribuita alla Commissione provinciale per l’edilizia operante presso la sede dell’Inps. Ove ricorra il caso, nel provvedimento di autorizzazione (e nella relativa comunicazione all’impresa) verrà specificato che la causa integrabile è costituita da un “evento oggettivamente non evitabile”, nel qual caso non sarà dovuto il contributo addizionale sugli importi delle integrazioni erogate. Ammontare dell’integrazione L’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le 0 ore ed il limite dell’orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali. Agli impiegati l’integrazione salariale viene corrisposta nella misura dell’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Ammontare dell’integrazione Con riferimento alle particolari articolazioni dell’orario di lavoro eventualmente stabilite dalla contrattazione integrativa provinciale del settore (ad es. 35 ore/sett. in dic.-genn. ovvero in genn.-febb.), per le aziende iscritte alla Cassa Edile il limite massimo di ore integrabili per le settimane interessate da tale orario particolare non può eccedere dette ore. Base retributiva di computo Per ciò che attiene alle modalità ed agli elementi di calcolo dell’integrazione si fa riferimento all’intervento ordinario per l’industria, tenendo presente che nel settore edile i ratei delle competenze ultramensili sono corrisposti come maggiorazioni percentuali della retribuzione corrente. Massimale Trova applicazione il massimale stabilito per gli interventi ordinari nell’industria, che viene peraltro aumentato del 20% nei casi di integrazione salariale concessa per intemperie stagionali. Per il 2013 il massimale previsto per tale ultima casistica è pari a € 1.151,06 per retribuzioni mensili fino a € 2.075,21 e a € 1.383,48 per retribuzioni superiori a tale limite. Riduzione a titolo contributivo Le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, calcolate come precedentemente indicato, sono ridotte in misura pari all’importo derivante dall’applicazione alle somme stesse dell’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti (attualmente 5,84%). Imposizione previdenziale e fiscale Le somme corrisposte a titolo di integrazione salariale sono: - esenti da contribuzione previdenziale, assistenziale ed assicurativa - soggette alle ritenute a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche Contributo addizionale Sulle somme erogate per cig è dovuto un contributo addizionale nella misura del 5%, da versare utilizzando il primo mod. DM10 successivo alla data di ricezione dell’autorizzazione. Il contributo non è dovuto ove la sospensione o riduzione dell’attività sia stata determinata da eventi “oggettivamente non evitabili”. Nel settore edile sono da considerare di per sé eventi “oggettivamente non evitabili” quelli meteorologici, mentre il contributo è senz’altro dovuto nei casi di fine lavoro o di fine fase lavorativa. Rimborso delle integrazioni salariali Il ccnl del settore edile prevede che in caso di sospensione/riduzione per maltempo l’importo della cig venga anticipato dal datore di lavoro nel mese stesso dell’assenza. L’importo delle integrazioni corrisposte per conto della Cassa viene posto a conguaglio nella dichiarazione mensile mod. DM10, entro 6 mesi dal rilascio dell’autorizzazione. Adempimenti e procedure La domanda di ammissione al trattamento deve essere redatta sul mod. IGi15Ed. Le assenze per cig devono essere evidenziate nella sez. “presenze” del Libro Unico del Lavoro Le integrazioni salariali corrisposte a ciascun lavoratore devono essere registrate sul L.U.L. La Cig in edilizia Disciplina speciale ex L. n° 223/1991 (opere pubbliche) Disciplina speciale ex L. 223/91 La legge n° 223/1991 ha introdotto una speciale disciplina in relazione ad alcune specifiche cause di sospensione o contrazione dell’attività lavorativa che, in base alla normativa generale, potrebbero non comportare la concessione del trattamento di integrazione salariale Disciplina speciale: beneficiari Tale norma trova applicazione nei confronti dei lavoratori dell’edilizia impiegati nella realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, per i quali risultino versati o, comunque, siano dovuti per l’attività prestata nel settore edile almeno 6 contributi mensili ovvero 26 settimanali nel biennio precedente alla decorrenza del trattamento. Disciplina speciale: cause d’intervento Le cause d’intervento, che comunque non devono essere imputabili al datore di lavoro ed ai lavoratori, sono quelle connesse: - al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, a causa di comportamenti della pubblica autorità (ritardi nei pagamenti o nelle procedure amministrative che possono anche comportare l’interruzione dei finanziamenti); Disciplina speciale: cause d’intervento segue - alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti originari delle predette opere pubbliche; - a provvedimenti dell’autorità giudiziaria emanati ai sensi della L. n° 575/1965 (provvedimenti antimafia), per i quali si prescinde dalle dimensioni dell’opera pubblica. Disciplina speciale: caratteristiche dell’opera La natura pubblica dell’opera deve risultare dal concorso dei seguenti elementi: - l’appalto dell’opera deve essere stato bandito da un soggetto di natura pubblica; - il finanziamento dell’opera deve essere realizzato in tutto o in parte con fondi dello Stato, Regioni o enti pubblici; - le opere, aventi carattere immobiliare, devono riguardare attività di edilizia residenziale pubblica o edifici destinati a scopi amministrativi o, comunque, pubblici (ospedali, scuole, impianti sportivi, ecc.), ovvero lavori di genio civile (strade, ponti, gallerie, aeroporti, opere idrauliche, ecc.) Disciplina speciale: caratteristiche dell’opera Per “opere pubbliche di grandi dimensioni” si intendono opere per le quali la durata dell’esecuzione dei lavori edili prevista è di almeno 18 mesi nell’ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi. Disciplina speciale: caratteristiche dell’opera Nel caso in cui l’esecuzione dell’opera pubblica di grandi dimensioni sia frazionata, dando luogo ad una pluralità di contratti d’appalto o di subappalti, oltre ai requisiti indicati riferiti al progetto generale, è necessario che per lo specifico contratto di appalto o subappalto relativo ai lavori per la cui sospensione è richiesta la cig, sussistano i seguenti requisiti: - durata dei lavori uguale o superiore a 12 mesi consecutivi; - numero medio degli addetti uguale o superiore a 15. Disciplina speciale: concessione e durata Il trattamento di cig è concesso dalle locali Commissioni provinciali dell’Inps, per ciascuna opera, per un periodo complessivamente non superiore a 3 mesi. Il trattamento può essere prorogato dal Ministero del Lavoro, per ulteriori periodi trimestrali, previo accertamento da parte del CIPE della natura e della durata delle cause di interruzione e dell’esistenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività. Il periodo per il quale è autorizzata l’erogazione del trattamento non concorre ai fini della determinazione del limite massimo di durata degli interventi ordinari autorizzati per altre causali. Disciplina speciale: applicazione del massimale Anche le integrazioni salariali erogate ai sensi dell’art. 10 della L. n° 223/1991 sono soggette all’applicazione del massimale (ordinario, non trattandosi di causali dovute a maltempo) di cui alla L. n° 427/1980, per tutta la durata della loro corresponsione. Disciplina speciale: procedura e documentazione La domanda di ammissione al trattamento deve essere redatta sul mod. IGi15Ed., sul quale va apposta la dicitura “Legge n° 223/1991, art. 10”. La richiesta deve essere corredata anche dai documenti indicati nel co. 5 della deliberazione CIPI del 19 ottobre 1993. Deve inoltre essere fornito un elenco nominativo dei lavoratori sospesi, riportante l’indicazione per ciascuno di essi il numero dei contributi versati o dovuti nel biennio precedente. Nel caso di contributi non versati deve esserne indicata la motivazione. La Cig in edilizia L’integrazione per gli apprendisti operai Integrazione per gli apprendisti A partire dal 1° gennaio 2009 la contrattazione collettiva nel settore edile ha introdotto a favore degli apprendisti operai, che fino a quella data erano rimasti esclusi da qualsiasi trattamento di integrazione salariale, una prestazione simile al trattamento di cig, che sarà erogata dalle Casse Edili (direttamente o mediante il sistema a conguaglio) in caso di sospensione o riduzione di attività a causa di eventi meteorologici. Integrazione per gli apprendisti La contrattazione collettiva prevede che le Casse Edili, a tal fine, debbano istituire un apposito fondo e riscuotere i contributi per il finanziamento di tali prestazioni, nonché erogare con le modalità previste dagli accordi territoriali il trattamento sostitutivo della Cig direttamente al lavoratore ovvero all’impresa che l’abbia anticipato. Integrazione per gli apprendisti La contribuzione è interamente a carico del datore di lavoro e può variare in base alle previsioni contenute nei ccnl del settore edile (dallo 0,30% dell’industria ad oltre l’1% dell’artigianato). Tale sistema comporta che ogni Cassa Edile (ne esistono soltanto 99, oltre a quelle “anomale”!!!!) adegui le proprie procedure e la contribuzione richiesta per far fronte a questo nuovo ammortizzatore sociale. A livello territoriale la contribuzione di finanziamento è stata adottata in misura molto diversa a seconda delle intese raggiunte localmente. E’ quindi necessario che, nell’ambito di ogni singola Cassa Edile e di ogni provincia, venga preventivamente verificato sia il livello di contribuzione richiesto che la prassi amministrativa adottata. Integrazione per gli apprendisti La prestazione integrativa è pari all’80% della retribuzione perduta dall’apprendista, comprensiva della maggiorazione per ferie e tredicesima, comunque nei limiti del massimale mensile per la Cig erogata dall’Inps. Il massimale mensile da considerare è quello lordo per eventi meteorologici (cioè senza l’applicazione della riduzione del 5,84%). Integrazione per gli apprendisti L’importo riconosciuto quale integrazione all’apprendista è soggetto sia a ritenute fiscali che previdenziali, sia a carico del lavoratore che dell’azienda. La Cassa Edile, a sua volta, è tenuta a rimborsare all’impresa l’importo al lordo delle ritenute contributive e fiscali a carico dell’apprendista. Non compete, invece, all’impresa il rimborso dei contributi previdenziali a proprio carico. Integrazione per gli apprendisti Le ore integrabili sono, di norma, quelle autorizzate dall’Inps per gli operai nel medesimo periodo, tenendo comunque presente che la prestazione aggiuntiva per gli apprendisti spetta solo in caso di perdita di un’intera giornata di lavoro. La prestazione spetta agli apprendisti operai fino ad un massimo di 150 ore all’anno. Integrazione per gli apprendisti Condizioni per l’erogazione della prestazione: - la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa deve essere causata da eventi meteorologici e deve avere una durata non inferiore ad una giornata di lavoro; - l’apprendista, all’atto dell’evento, deve essere iscritto alla Cassa Edile; - l’impresa deve avere debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori (m.u.t.) le ore di cig dell’apprendista; - l’impresa deve essere in regola con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla Cassa Edile sia al momento dell’evento, sia all’atto dell’inoltro e della liquidazione della domanda di prestazione.