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LA BUSTA PAGA NEL SETTORE DELL`EDILIZIA

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LA BUSTA PAGA NEL SETTORE DELL`EDILIZIA
IL RAPPORTO DI LAVORO:
PARTICOLARITA’
NEL SETTORE DELL’EDILIZIA
27/06/2013
Studio BRAVI
Consulenti del lavoro
1
La Cassa Edile
• Tutte le imprese del settore edile ed affine, sia industriali
che artigiane, che abbiano alle proprie dipendenze
lavoratori con qualifica di operaio e/o apprendista
operaio, sono tenute ad iscriversi alla Cassa Edile.
• Il compito della Cassa Edile è quello di riscuotere i
contributi e gli accantonamenti per garantire a tali
lavoratori la retribuzione per gratifica natalizia e per ferie,
anche quando il rapporto di lavoro è frazionato in più
contratti, anche di breve durata, con più datori di lavoro.
• La Cassa Edile, inoltre, gestisce un particolare sistema
retributivo sostitutivo degli scatti d’anzianità, ed inoltre
provvede ad erogare una serie di diverse provvidenze.
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La Cassa Edile
• Le Casse Edili sono organismi costituiti a livello
provinciale attraverso un accordo tra le
associazioni territoriali sindacali di settore,
pertanto le modalità di iscrizione, di denuncia
delle retribuzioni nonché di quantificazione dei
contributi da versare risultano essere differenti
da una provincia ad un’altra.
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Obbligo di iscrizione alla Cassa Edile
• L’obbligatorietà dell’iscrizione delle imprese alla Cassa
Edile non discende da una norma di legge, bensì da una
disposizione contenuta nel ccnl.
• Il Ministero del Lavoro, però, ha chiarito come non sia
ammissibile che alcune imprese dell’edilizia applichino
solo parzialmente il ccnl senza provvedere a tale
iscrizione (Min. Lav. nota del 20/11/2007).
• Inoltre va ricordato che l’impresa che opera in appalti
pubblici è tenuta ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore (art. 118,
D.Lgs. n° 163/2006), e che analogo obbligo è previsto
per quella che opera nell’ambito del mercato privato (art.
3, c. 8, lett. B), D.Lgs. n° 494/1996)
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Obbligo di iscrizione alla Cassa Edile
- Le imprese straniere • Nel caso di aziende straniere operanti in Italia, gli
obblighi verso le casse edili si estrinsecano:
– Le aziende comunitarie a loro discrezione devono
garantire prestazioni parificate a quelle offerte dalla
cassa edile, oppure iscriversi agli enti esistenti in
Italia;
– Le aziende extracomunitarie sono obbligate ad
iscriversi alla cassa edile in Italia (deve applicarsi
l’intera normativa italiana - nota Min. Lav. 11028/2007).
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Assunzione: adempimenti
• Il ccnl prevede che i lavoratori che entrano per la prima
volta nel settore dell’edilizia debbano necessariamente
frequentare un apposito corso di formazione di 16 ore, al
fine di acquisire una conoscenza di base delle mansioni
che dovranno svolgere, del cantiere come luogo di lavoro
e di produzione, nonché dei rischi che potranno correre se
non applicheranno rigorosamente le norme
antinfortunistiche previste.
• A tal fine le scuole edili territoriali organizzano corsi
gratuiti, a cui le aziende devono iscrivere i propri lavoratori
almeno 3 giorni prima dell’assunzione.
• La sanzione per l’avviamento del lavoratore in assenza di
formazione è pari all’arresto da due a quattro mesi con
l’aggiunta dell’ammenda da 1200 a 5200 euro.
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Assunzione: adempimenti
• In caso di assunzione con contratto a tempo parziale,
l’impresa edile è obbligata a comunicare all’Inps l’orario
stabilito tra le parti.
• A proposito di part time, si ricorda che l’art. 78 del ccnl
prevede che non possano essere assunti operai a part
time in misura superiore al 3% del totale dei lavoratori
occupati a tempo indeterminato; resta ferma la possibilità
di assumere almeno un operaio a tempo parziale, laddove
non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno.
• Sono esclusi da tali limiti quantitativi i contratti part time
stipulati con gli impiegati, con gli operai di 4° livello, con
operai pensionati, con gli operai non adibiti alla produzione
(esclusi gli autisti), nonché per le trasformazioni da full
time a part time per gravi problemi di salute.
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Assunzione: adempimenti
• Per quanto riguarda i limiti quantitativi per ricorrere al contratto a
termine, i quattro CCNL dell’Edilizia non sono concordi.
I ccnl dei settori Industria, Artigianato e PMI ritengono che, fermo
restando quanto previsto dall'art. 10, c. 7, del D. Lgs. 368/2001, tale
ricorso per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno,
cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo
determinato, il 25 % dei rapporti di lavoro con contratto a tempo
indeterminato dell’impresa;
Il ccnl Edili Cooperative di Produzione e Lavoro, stabilisce che il
ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato è ammesso nei limiti del
20% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato mediamente in essere
nell'impresa. Tale percentuale si intende comprensiva anche dei
contratti di somministrazione di lavoro stipulati nelle ipotesi indicate dal
comma 1, lett. C) dell’articolo citato.
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Assunzione: adempimenti
• Inoltre, nei quattro CCNL dell’Edilizia si afferma che è
possibile utilizzare almeno 7 rapporti di lavoro con
contratto a termine e/o di somministrazione a tempo
determinato, comunque non eccedenti la misura di un
terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato
dell’impresa. Le frazioni eventualmente risultanti da tali
conteggi verranno arrotondate all’unità superiore. La
media è computata con riferimento alla media annua dei
lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
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Assunzione: adempimenti
• Le imprese edili impegnate in opere o lavori finanziati, in
tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti
pubblici, sono tenute a riservare ai lavoratori titolari del
trattamento speciale di disoccupazione edile una
percentuale delle assunzioni da effettuare in aggiunta
all’organico aziendale esistente all’atto dell’affidamento
dei lavori al fine dello svolgimento degli stessi (art. 11, c.
4, L. n° 223/1991).
• La percentuale è determinata dalla Commissione
regionale competente, in misura non superiore al 25%.
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Assunzione: adempimenti
• Nell’ambito dei cantieri edili è previsto l’obbligo di munire
tutto il personale occupato di un’apposita tessera di
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e la denominazione del datore
di lavoro (art. 36bis, c. 3, L. n° 248/2006), nonché la
data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione (art. 5, L. 13/8/2010 n° 136).
• In alternativa, i datori che occupano fino a 9 dipendenti
possono assolvere l’obbligo annotando su un apposito
registro di cantiere, vidimato dalla D.P.L., da conservarsi
sul luogo di lavoro, gli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori. Le annotazioni vi
vanno effettuate prima dell’inizio dell’attività lavorativa
giornaliera.
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Tessera di riconoscimento - esempio
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Rapporto di lavoro: particolarità
• Orario di lavoro (1):
-
-
40 ore settimanali medie annue, con un massimo, comunque, di 10
ore/gg., sia per gli operai che per gli impiegati, normalmente ripartite
su 5 giornate. E' tuttavia consentita la distribuzione dell'orario su 6
giorni per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare
preventivamente a conoscenza delle r.s.a.
In tale ipotesi è prevista una maggiorazione dell'8% per le ore lavorate
nella giornata del sabato.
E’ ammesso il recupero di eventuali periodi di sosta conseguenti a
cause impreviste o di forza maggiore. I conseguenti prolungamenti di
orario per recupero non possono eccedere il limite di un’ora al giorno,
comunque garantendo il rispetto del limite massimo di 10 ore
lavorative al giorno di cui sopra, e devono essere effettuati entro i 15
giorni lavorativi successivi al momento in cui è avvenuta la sosta o
l’interruzione a cui si riferiscono. Nel caso di orario normale
organizzato su cinque giorni alla settimana, i recuperi possono essere
effettuati a regime normale (senza quindi il riconoscimento di alcuna
maggiorazione) anche nella giornata del sabato.
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Rapporto di lavoro: particolarità
• Orario di lavoro (2):
Per gli operai è inoltre previsto un regime di flessibilità,
che viene definito dalla contrattazione integrativa
territoriale, la quale stabilisce la ripartizione dell'orario
nei vari mesi dell'anno, sempre comunque nel rispetto
della media su base annua di 40 ore settimanali.
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Rapporto di lavoro: particolarità
• Orario di lavoro (3):
Per il solo personale delle industrie di costruzioni edilizie,
stradali ed idrauliche addetto ai lavori all’aperto e nel
periodo compreso tra maggio e settembre, la legge
prevede la facoltà di superamento del limite settimanale
di 40 ore per un periodo di quattro mesi all’anno, previa
comunicazione alla D.P.L., per necessità imposte da
esigenze tecniche e stagionali.
• Le ore prestate oltre le 40 settimanali in base a tale
normativa, essendo ore di lavoro normale, sono escluse
dal computo del tetto annuale delle 250 ore di lavoro
straordinario, pur restando fermo, per tali ore, il
riconoscimento della maggiorazione contrattuale per le
ore di lavoro prestate oltre il limite dell’orario normale.
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Rapporto di lavoro: particolarità
• Festività
Il trattamento economico degli operai, interamente a
carico dell’impresa, è pari ad otto ore della paga oraria di
fatto, e viene riconosciuto in caso di coincidenza della
festività con qualsiasi giornata della settimana.
Per gli impiegati, la sola festività coincidente con la
domenica va retribuita in aggiunta alla normale
retribuzione mensile, in misura pari ad 1/25 della
retribuzione mensile stessa.
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Rapporto di lavoro: particolarità
• Congedo matrimoniale
Quindici giorni consecutivi di calendario, sia per gli
operai che per gli impiegati.
Il trattamento economico per gli operai è pari a 104 ore
complessive (di cui 56 ore a carico Inps), mentre quello
previsto per gli impiegati è pari agli emolumenti spettanti
nel corrispondente periodo lavorativo.
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Rapporto di lavoro: particolarità
• Trasferta operai
I vari contratti collettivi del settore edile stabiliscono che
all'operaio comandato a prestare attività lavorativa in
trasferta si continua ad applicare il contratto integrativo
provinciale di provenienza, seppur garantendogli il rispetto
dei minimi retributivi previsti dal contratto collettivo
integrativo in vigore nella località di svolgimento dei lavori
nel caso in cui questi risultino superiori a quanto previsto
dal contratto integrativo della località di provenienza, e
rimane inoltre iscritto alla Cassa Edile della provincia da cui
proviene. Per i cantieri di durata superiore a 3 mesi
l'impresa è, invece, tenuta ad iscriverlo alla competente
Cassa Edile locale, a partire dal secondo mese successivo
a quello nel corso del quale ha avuto inizio la trasferta.
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Rapporto di lavoro: particolarità
• Trasferta operai
E' comunque previsto, sia dalla contrattazione collettiva
che dall'art. 18 della L. n° 55/1990 (riguardante gli
appalti pubblici), che l'impresa debba fornire alla Cassa
Edile locale, prima dell'inizio dei lavori, l'elenco degli
operai lì presenti in trasferta e l'indicazione del cantiere
in cui normalmente operano, fornendo anche la
documentazione attestante l'avvenuta trasmissione
delle denunce delle retribuzioni erogate agli stessi ed i
conseguenti versamenti contributivi effettuati alla Cassa
Edile di provenienza.
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Rapporto di lavoro: particolarità
• Distacco
Introducendo un trattamento di maggior favore per i
lavoratori edili rispetto a quanto previsto a livello generale, i
contratti collettivi dell’edilizia prevedono che sia sempre
necessario il consenso del lavoratore in caso di distacco,
anche quando non vi sia mutamento di mansioni. In caso di
distacco va ricordato che l'impresa distaccante, presso la
quale continua a permanere la titolarità del rapporto di
lavoro, dovrà evidenziare nelle denunce alla Cassa Edile
i singoli lavoratori distaccati per tutta la durata del distacco
stesso.
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Rapporto di lavoro: particolarità
• Ferie
Salvo quanto previsto dagli accordi collettivi territoriali,
anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze
dei lavoratori migranti, e compatibilmente con le
necessità tecnico-organizzative dell’impresa, è
permesso sia agli operai che agli impiegati che ne
facciano richiesta di usufruire di due delle quattro
settimane di ferie nell’arco di 24 mesi successivi all’anno
di riferimento, pur restando fermo l’obbligo di usufruire di
due settimane di ferie nel corso del suddetto anno.
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Rapporto di lavoro: particolarità
• Collocamento obbligatorio
Le imprese edili sono soggette a quanto previsto dalla L.
n° 68/1999 in tema di collocamento obbligatorio dei
disabili, ma la L. n° 247/2007 (c.d. Riforma del welfare)
ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2008, debbano
essere esclusi sia il personale di cantiere sia gli addetti
ai trasporti del settore edile dal computo dei soggetti da
considerare ai fini del calcolo della quota di riserva.
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Rapporto di lavoro: particolarità
• Mensilità aggiuntive
a) operai: per gli operai è prevista una modalità
particolare di riconoscimento, descritta successivamente.
b) impiegati: entro il 20 dicembre di ogni anno l’impresa
deve corrispondere ai lavoratori inquadrati come
impiegati una tredicesima mensilità; entro il 30 giugno di
ogni anno una quattordicesima mensilità (denominata
“premio annuo”). Inoltre, all’impiegato che abbia
conseguito un’anzianità effettiva di almeno vent’anni
presso la stessa impresa, in occasione della ricorrenza
della data di assunzione va corrisposto annualmente un
premio di fedeltà pari ad una mensilità.
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Cessazione rapporto di lavoro
• La L. n° 223/1991 esclude esplicitamente dal proprio
campo di applicazione i licenziamenti, sia pur collettivi,
per fine lavori in edilizia (fine cantiere o fine fase
lavorativa), quindi essi sono sottratti alle procedure di
mobilità.
• Con sentenza n. 17273/2011, la Cassazione ha
comunque affermato che i licenziamenti per fine lavori in
edilizia, trovando la propria giustificazione con l’esigenza
di riduzione del personale, comportano un diritto di
precedenza alla riassunzione entro sei mesi, in caso di
nuovi reclutamenti con le stesse mansioni.
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La retribuzione
• Nel settore dell’edilizia, limitatamente agli operai ed agli
apprendisti operai, valgono regole particolari per quanto
riguarda il pagamento della gratifica natalizia, delle
ferie, dei riposi annui, dei compensi legati all’anzianità
professionale, nonché il criterio di calcolo dei
trattamenti integrativi in caso di malattia od infortunio.
• Diverso è, quindi, il meccanismo di calcolo della
retribuzione; alcuni di tali compensi, infatti, non vengono
pagati direttamente dal datore nei periodi “canonici”,
bensì egli provvede al calcolo delle somme dovute e le
accantona mensilmente presso la Cassa Edile, la quale
provvederà successivamente a pagarle al lavoratore.
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Maggiorazione per riposi annui
• L’operaio edile ha diritto a riposi annui (r.o.l. ed ex
festività) per un ammontare complessivo annuo pari a 88
ore.
• Il pagamento di tali spettanze avviene mensilmente (sia
in caso di avvenuta fruizione che in caso contrario)
tramite la corresponsione in busta paga di una voce (ad.
es. “maggiorazione per riposi annui”) corrispondente al 4,95%
da calcolarsi su paga base, ex indennità di contingenza,
e.e.t., indennità territoriale di settore ed eventuale
maggiorazione prevista per i capisquadra, per tutte le
ore di lavoro normale effettivamente lavorate e sul
trattamento economico per le festività (escluso il 4/11).
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Gratifica natalizia e ferie
MAGGIORAZIONE ED ACCANTONAMENTO
Il meccanismo di calcolo è il seguente:
•
Il datore riconosce mensilmente al lavoratore una
maggiorazione pari al 18,50% della retribuzione
ordinaria (accantonamento lordo). Tale importo
rappresenta la retribuzione attribuibile all’operaio per
gratifica natalizia (10%) e per ferie (8,50%);
•
Provvede quindi a trattenere al lavoratore il 14,20% per
poi versarlo alla Cassa Edile (accantonamento netto),
mentre la restante parte (4,30%) rimane in busta paga
e, di conseguenza, viene effettivamente corrisposta
mensilmente all’operaio.
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Gratifica natalizia e ferie
MAGGIORAZIONE ED ACCANTONAMENTO
• La percentuale citata è da calcolarsi sulla retribuzione
dovuta per il lavoro ordinario e per festività (eccetto la
festività del 4/11).
• Non deve essere calcolata sui compensi per lavoro
festivo, lavoro straordinario, lavoro notturno, indennità di
trasferta, eventuali premi, indennità per lavoro disagiato,
indennità sostitutive di mensa e trasporto, ecc.
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Gratifica natalizia e ferie
• Salvo eventuali accordi territoriali, la Cassa Edile
provvede a Luglio (ferie) ed a Dicembre (13^) ad erogare
gli importi accantonati dalle varie imprese a favore dei
singoli operai.
• Per quanto detto, l’impresa non deve corrispondere nulla
direttamente ai propri operai a tali titoli.
• Comunque, nonostante nel mese di effettiva fruizione
delle ferie non esista retribuzione imponibile, in virtù del
fatto che la contribuzione sulla maggiorazione del
18,50% viene regolarmente pagata mensilmente, l’Inps
riconosce l’intero periodo feriale a favore del lavoratore ai
fini delle prestazioni previdenziali.
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Gratifica natalizia e ferie
• La citata percentuale di maggiorazione/accantonamento
spetta all’operaio anche per i periodi di assenza per
malattia, nei limiti della conservazione del posto,
nonché, in misura intera o ridotta, in caso di infortunio.
• In tal caso il calcolo della maggiorazione percentuale
deve essere effettuato sulla base dell’orario normale di
lavoro prestato nel cantiere nel periodo di assenza
dell’operaio, ovvero dell’orario normale di lavoro
localmente in vigore nel caso in cui i lavori nel cantiere
siano totalmente sospesi.
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Trattamento economico per malattia
• La Cassa Edile corrisponde un importo (anticipato, in
realtà, dal datore di lavoro e successivamente
rimborsato) ad integrazione dell’indennità giornaliera
riconosciuta dall’Inps.
• Tale trattamento integrativo non spetta all’operaio che
si ammali durante il periodo di prova.
• L’importo a carico della Cassa Edile è calcolato in
misura percentuale della normale retribuzione e non è
influenzato da quanto corrisposto dall’Inps. Non si
applica, pertanto, il sistema della “lordizzazione”.
Indennità malattia
Inps
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+
Integrazione
Cassa Edile
+ Accantonam. =
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Totale retribuzione
in malattia
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Malattia a carico Cassa Edile
[(Paga oraria x coefficiente) x 40] : 6
1°, 2° e 3° giorno per malattia fino a 6 giorni = 0,0495
1°, 2° e 3° giorno per malattia > 6 giorni = 0,5495
1°, 2° e 3° giorno per malattia > 12 giorni = 1,0495
Dal 4° al 20° giorno (per le sole giornate indennizzate dall’Inps) = 0,3795
Dal 21° al 180° giorno (per le sole giornate indennizzate dall’Inps) = 0,1565
Dal 181° giorno fino al termine della conservazione del posto
(per le sole giornate non indennizzate dall’Inps) = 0,5495
Non si applica la “lordizzazione”
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Trattamento economico per infortunio
• La Cassa Edile corrisponde un importo (anticipato, in
realtà, dal datore di lavoro e successivamente
rimborsato) ad integrazione dell’indennità giornaliera
riconosciuta dall’Inail.
• L’importo a carico della Cassa Edile è calcolato in
misura percentuale della normale retribuzione e non è
influenzato da quanto corrisposto dall’Inail. Non si
applica, pertanto, il sistema della “lordizzazione”.
Indennità giornaliera
+
Inail
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Integrazione
Cassa Edile
+
Accantonam. =
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Consulenti del lavoro
Totale retribuzione
in infortunio
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Trattamento economico per infortunio
[(Paga oraria x coefficiente) x 40] : 7
Intera retribuzione, compresa la maggiorazione 4,95% e
Giorno dell’infortunio la normale percentuale per ferie e gratifica natalizia
(18,50% lordo / 14,20% netto)
Primi 3 gg.
successivi all’evento
- 60% della normale retribuzione (a carico impresa)
- più trattamento integrativo giornaliero (retribuz. oraria x
coeff. 0,2538 x n° ore) (a carico Cassa Ed.)
- più maggioraz. per riposi annui ridotta al 2,97%
- più accantonam. ferie e 13^ normale (18,50%/14,20%)
Dal 4° al 90° giorno
- Trattamento Cassa Edile (retribuz. oraria x coeff.
0,2538 x n° ore)
- più accantonamento per ferie e 13^ in misura ridotta,
pari al 7,40% lordo e 5,70% netto
Dal 91° giorno
- Trattamento Cassa Edile (retribuz. oraria x coeff.
0,0574 x n° ore)
- più accantonam. ridotto (4,60% lordo e 3,60% netto)
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Meccanismo sostitutivo degli
scatti d’anzianità
• Per gli operai, in sostituzione degli scatti d’anzianità, è
previsto un istituto denominato Anzianità Professionale
Edile (A.P.E.), gestito direttamente dalle singole Casse
Edili.
• Viene riconosciuto un assegno pari al 5% del minimo di
paga base per ogni biennio di anzianità, all’operaio che
possa far valere un minimo di 2.100 ore nel biennio
stesso, sommando le ore ordinarie lavorate oltre a quelle
di assenza per malattia ed infortunio.
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Indennità trasporto
• L’entità di tale voce componente della retribuzione
giornaliera, sostitutiva di un servizio di trasporto collettivo, è
stabilita dalla contrattazione integrativa territoriale.
• In mancanza di eventuali specifiche indicazioni, per la
sua quantificazione possono ritenersi validi i seguenti principi
generali:
- è normalmente riconosciuta per ogni giornata di effettiva
presenza, indipendentemente dalle ore lavorate;
- non è dovuta in caso di riconoscimento di un’indennità di
trasferta;
- va computata per il calcolo del Tfr;
- è soggetta sia a contribuzione che ad imposizione fiscale.
27/06/2013
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Indennità sostitutiva mensa
• L’entità di tale voce componente della retribuzione
giornaliera, sostitutiva di un servizio di mensa, è stabilita
dalla contrattazione integrativa territoriale.
• In mancanza di eventuali specifiche indicazioni, per la
sua quantificazione possono essere applicati i seguenti
principi generali:
- va riconosciuta in misura intera per ogni giornata in cui
l’effettiva presenza sia almeno pari a 4 ore;
- in caso contrario, all’operaio compete 1/8 dell’importo
giornaliero per ogni ora di effettiva presenza;
- non spetta per le giornate in cui venga riconosciuta
un’indennità di trasferta;
- in alcuni casi (ved. oltre) è soggetta a contribuzione e ad
imposizione fiscale solo per la quota giornaliera
eventualmente eccedente l’importo di € 5,29.
27/06/2013
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Consulenti del lavoro
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Fondo PREVEDI
• Per gli aderenti, la contribuzione dovuta al Fondo è così ripartita:
- 1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico del
lavoratore;
- 1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico del
datore di lavoro;
- 100% dell’accantonamento del TFR maturato nell’anno, per i
lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28
aprile 1993;
- 18% dell’accantonamento del TFR maturato nell’anno, per gli altri
lavoratori.
• Dal 17 settembre 2010, a seguito della formale approvazione da
parte della Covip delle modifiche statutarie, Prevedi ha iniziato a
raccogliere anche adesioni senza la necessità di conferimento
del Tfr al Fondo (ma con versamento della sola contribuzione in
percentuale).
27/06/2013
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Contributi previdenziali
• Le imprese edili sono tenute al versamento della
contribuzione dovuta per la totalità dei propri dipendenti,
calcolata nel rispetto di un minimale imponibile che risulti
non inferiore a quello che si ottiene moltiplicando la
retribuzione oraria contrattuale per un numero di ore
settimanali pari all’orario di lavoro normale stabilito dal ccnl
e dai contratti integrativi territoriali (minimale edile).
• La legge dispone infatti l’infrazionabilità del minimale
contributivo, comportando quindi l’obbligo di versare la
contribuzione anche in assenza di prestazione effettiva (c.d.
contribuzione virtuale).
• Tale minimale va rispettato anche per i contratti a tempo
parziale stipulati in eccedenza alle quote previste dal ccnl.
27/06/2013
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Contributi previdenziali
• Non sussiste l’obbligo del rispetto del minimale edile
unicamente nei seguenti casi:
- assenze per eventi tutelati (malattia, infortunio, c.i.g., maternità e
congedo parentale, congedo matrimoniale, donazione sangue, ecc.)
- ferie, permessi individuali, sciopero, servizio militare e/o civile,
aspettative e permessi sindacali
- chiusura lavori per ferie collettive, ancorché non maturate
- assenze ingiustificate sanzionate disciplinarmente ed assenze
conseguenti a provvedimenti disciplinari
- assenze per frequenza di corsi di formazione professionale svolti
presso gli enti-scuola edili
27/06/2013
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Consulenti del lavoro
40
Contributi previdenziali
• Ai fini del calcolo dell’imponibile previdenziale, alle
normali retribuzioni erogate va sommato l’importo
dell’accantonamento lordo (normalmente il 18,50%) in
quanto costituente retribuzione differita, nonché il 15%
delle somme versate alle Casse Edili (sia a carico
dell’impresa che del lavoratore) quale contribuzione
per a.p.e., istruzione professionale, previdenze
sociali e Fondo lavori usuranti, al netto della quota
dovuta dal lavoratore alla Cassa Edile per previdenze
sociali
Per meglio comprendere le modalità di calcolo si precisa quanto segue: dalla percentuale di contribuzione
complessivamente dovuta alla Cassa Edile devono essere detratte le quote di adesione contrattuale e gli
eventuali contributi associativi riscossi tramite la Cassa Edile stessa; sul risultato si calcola il 15%, dal quale
poi detrarre la quota a carico del lavoratore a titolo di contribuzione di finanziamento alla Cassa.
N.B.: le percentuali dovute per le contribuzioni di cui sopra sono
determinate in misura diversa da parte di ogni singola Cassa Edile
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ESEMPIO: trattamento previdenziale della contribuzione
versata alla Cassa Edile
27/06/2013
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Contributi previdenziali
• Riguardo il calcolo della retribuzione imponibile non va
dimenticato che l’indennità sostitutiva della mensa,
qualora sia corrisposta ai dipendenti addetti ai cantieri
edili o ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o ubicate in zone ove manchino servizi di
ristorazione, è esente sia da contributi previdenziali che
da ritenute fiscali entro il limite giornaliero di € 5,29
(art. 51, c. 2, D.P.R. n° 917/1986; art. 3, D.Lgs. n° 314/1997)
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Sgravio contributivo
• La L. n° 247/2007 (Pacchetto Welfare) prevede la
possibilità di fruire di uno sgravio contributivo in misura
pari a 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro
e del 100% della quota a carico del lavoratore sulle
erogazioni di 2° livello (nell’edilizia, l’Elemento
Economico Territoriale), entro un tetto massimo
annualmente stabilito (max. 5%) (per il 2012 = 2,25%) della
retribuzione contrattuale annua del singolo lavoratore.
• Per accedere allo sgravio le aziende devono inoltrare
preventivamente domanda all’Inps, per via telematica.
• La possibilità di fruire dello sgravio è subordinata alla
regolarità contributiva ed al rispetto della parte
economica e normativa del contratto collettivo
applicato.
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“Sconto edili”
• Ai datori di lavoro del settore è riservata, per i soli operai
occupati a full time, una riduzione contributiva pari
all’11,50% dell’importo a carico dell’impresa della
contribuzione dovuta all’Inps ed all’Inail diversa da quella di
pertinenza del Fondo Pensioni.
• Il beneficio in oggetto viene riconosciuto esclusivamente
per gli operai regolarmente denunciati alla Cassa Edile.
• Non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste
specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo.
• Entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero deve, con
decreto, confermare o rideterminare la riduzione per l’anno
di riferimento.
• Destinatari di tale beneficio sono i datori di lavoro esercenti
attività edile con codice Istat da 45.11 a 45.45.2 sul
territorio nazionale.
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45
Agevolazioni: condizioni per l’applicazione
promemoria
• Si ricorda che i benefici possono essere applicati solo se
risultano rispettate le seguenti condizioni:
- essere in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC;
- non aver riportato condanne passate in giudicato per le
violazioni in materia di sicurezza, nei 5 anni precedenti la
data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis L. 248/2006);
- rispetto integrale della contrattazione collettiva;
- non avere in carico provvedimenti amministrativi e
giurisdizionali per violazioni di norme poste a tutela delle
condizioni di lavoro.
27/06/2013
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Imposizione fiscale
• Il particolare criterio di calcolo della retribuzione dovuta
per ferie e gratifica natalizia per gli operai, assolve già in
corso d’anno, mese per mese, all’obbligo di tassazione.
• Pertanto esse non devono essere assoggettate a
tassazione all’atto della loro erogazione da parte della
Cassa Edile.
• Va, invece, assoggettata a tassazione l’erogazione
dell’a.p.e.
• Per gli operai edili le detrazioni fiscali, di cui all’art. 13 del
T.U., spettano anche per i periodi di fruizione delle ferie
anche se materialmente non c’è effettiva corresponsione
della retribuzione.
27/06/2013
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Imposizione fiscale
• Come già precedentemente evidenziato, riguardo il calcolo
della retribuzione imponibile non va dimenticato che
l’indennità sostitutiva della mensa, qualora sia corrisposta ai
dipendenti addetti ai cantieri edili o ad altre strutture
lavorative a carattere temporaneo o ubicate in zone ove
manchino servizi di ristorazione, è esente sia da contributi
previdenziali che da ritenute fiscali entro il limite giornaliero
di € 5,29 (art. 51, c. 2, D.P.R. n° 917/1986; art. 3, D.Lgs. n° 314/1997).
• Sono, invece, da assoggettare a ritenuta i contributi dovuti
alla Cassa Edile per le assistenze in genere, sia a carico
dell’impresa che del lavoratore, con esclusione di quelli
destinati alle assistenze sanitarie integrative (anche in questo
caso, per la loro quantificazione si consiglia di verificarne l’entità presso
le singole Casse).
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48
Imposizione fiscale
• Finché esistente, l’Elemento Economico Territoriale
previsto dalla contrattazione collettiva del settore edile
risultava possedere tutte le caratteristiche previste dalla
L. 126/08 per l’applicazione della “detassazione” (circ.
Agenzia Entrate n° 59/E del 22/10/2008). Medesima sorte
subisce l’Elemento Variabile della Retribuzione
previsto dal rinnovo del ccnl del 19/4/2010.
• Per tali importi risulta, quindi, utilizzabile l’agevolazione
consistente nell’applicazione dell’imposta sostitutiva in
misura pari al 10%, fino ad un massimo di € 2.500/anno,
a favore dei lavoratori che nell’anno precedente non
hanno superato un reddito complessivo di 40.000 € al
lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva.
27/06/2013
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Ex-Disoccupazione speciale edile
• Fino al 31/12/2012 spettava ai lavoratori rientranti
nell’ambito di applicazione della Cig della gestione speciale
edile, licenziati da imprese edili (sia industriali che artigiane)
in seguito a:
- cessazione dell’attività aziendale;
- ultimazione del cantiere o della singola fase di lavorazione;
- riduzione di personale.
• Per ottenere il trattamento speciale il lavoratore, nei due
anni precedenti la data del licenziamento, doveva far
valere:
- almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali;
- iscrizione nelle liste dei disoccupati.
27/06/2013
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50
ASPI (Ex-Disoccupazione speciale edile)
• Il comma 1 dell’art. 2 della L. n° 92 del 28/6/2012 ha
istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione
ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere
dalla stessa data, l’Assicurazione Sociale Per l’Impiego
(ASPI), che prevede l’erogazione di un’indennità mensile
a favore dei lavoratori che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione.
• Dal 1° gennaio 2013 l’ASPI sostituisce, pertanto, anche
l’indennità di disoccupazione speciale per il settore edile.
27/06/2013
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Appalto
• Ferma restando la disciplina generale sul contratto
d’appalto, che non prevede più alcuna distinzione tra
appalti interni ed esterni al ciclo produttivo, il CCNL detta
disposizioni specifiche riguardo gli elementi caratteristici
di un contratto di appalto o subappalto:
 l’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre
delle macchine e delle attrezzature necessarie per
eseguire le lavorazioni oggetto dell’appalto, potendo
tuttavia utilizzare anche macchine ed attrezzature
disponibili nel cantiere per esigenze connesse con
l’esecuzione dell’opera complessiva (ad esempio gru,
ponteggi ed impianti di betonaggio).
27/06/2013
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52
Appalto
• Il committente deve assicurarsi che l’impresa
appaltatrice o subappaltatrice applichi il trattamento
economico e normativo previsto dal CCNL; deve inoltre
comunicare alla Cassa edile competente per il cantiere
dove si svolgono le lavorazioni appaltate la
denominazione dell’impresa stessa e trasmettere la
dichiarazione di quest’ultima di adesione alla disciplina
contrattuale. Analoga comunicazione deve essere
trasmessa agli istituti di previdenza e assistenza e alle
organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle
associazioni nazionali. Sono inoltre previsti obblighi di
comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
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Responsabilità solidale nell’appalto
• Il committente imprenditore o datore di lavoro è
obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno
degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di
due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi ed i contributi
previdenziali dovuti. (Art. 29, c. 2 e 3-ter, D.Lgs. n° 276/2003).
• Quanto sopra non si applica qualora il committente sia
una persona fisica che non esercita attività d’impresa o
professione.
27/06/2013
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Responsabilità solidale nell’appalto
• L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore
dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente nonché del versamento
dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori dei
dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore (art. 35, c. 28, D.L.
n° 223/2006).
Rispetto, quindi, alla responsabilità solidale che lega committente ed appaltatore,
nel subappalto il vincolo di solidarietà si estende alle ritenute Irpef.
In tutti i casi la responsabilità solidale si estende agli eventuali interessi
dovuti sui debiti retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali nonché
sulle sanzioni civili (Risp. Interpello Min. Lav. 2 aprile 2010, n° 3)
27/06/2013
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Subappalto
• E’ appena il caso di rammentare che l’art.
1656 c.c. prevede che “l’appaltatore non
può dare in subappalto l’esecuzione
dell’opera o del servizio se non è stato
autorizzato dal committente”.
L’opportunità di tale pro-memoria si impone in quanto è un equivoco
diffuso, tra gli stessi operatori del settore, ritenere che non esista
alcun obbligo di preventiva autorizzazione nell’appalto privato ma
che, invece, tale obbligo valga solo per gli appalti pubblici.
27/06/2013
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Cassa Integrazione
Guadagni
nel settore edile
La Cig in edilizia
Sospensione
per eventi atmosferici
Aziende interessate

Possono utilizzare la cig speciale per l’edilizia le aziende:
- industriali ed artigiane operanti nel settore dell’edilizia
ed affini (ad es.: costruzioni edili civili ed industriali,
stradali, ferrotranviarie, idrauliche, opere per acquedotti,
gas e fognature, nonché di esercizio di linee elettriche e
telefoniche)
- industriali esercenti attività di escavazione e
lavorazione di materiali lapidei
- artigiane esercenti attività di escavazione e lavorazione
di materiali lapidei, a condizione che la lavorazione sia
strettamente collegata, sia strutturalmente che
organizzativamente, all’attività di escavazione
Esclusioni

Sono escluse:
- le aziende esercenti esclusivamente la
lavorazione dei materiali lapidei
- i lavoratori addetti alla lavorazione del
materiale, quando tale attività venga svolta in
laboratori con strutture ed organizzazione
distinte dall’attività di escavazione
Lavoratori beneficiari


I lavoratori beneficiari della cig nel settore
edile sono i medesimi che beneficiano del
trattamento previsto normalmente nel settore
industriale (operai, impiegati e quadri).
Dal 1° Gennaio 2009 il ccnl dell’edilizia
prevede un trattamento integrativo anche a
favore degli apprendisti iscritti alla Cassa
Edile, ed a carico della stessa.
Cause d’intervento


L’integrazione salariale viene riconosciuta ai
lavoratori la cui attività venga sospesa o
ridotta per effetto di intemperie stagionali o per
altre cause non imputabili al datore di lavoro
né ai lavoratori.
Per “intemperie stagionali” debbono
considerarsi tutte quelle cause di ordine
meteorologico che impediscono la normale
prosecuzione dell’attività lavorativa in qualsiasi
periodo dell’anno (circ. Inps n° 50581/1963)
Cause d’intervento

Per “altre cause non imputabili” debbono
intendersi le cause fortuite o di forza
maggiore o comunque estranee all’impresa
(ad es. mancanza di energia elettrica,
l’ordine del committente, temporanea
sospensione dell’attività al termine di un
cantiere nell’attesa di avviare il successivo,
ecc.)
Cause d’intervento


Nelle ipotesi di “non imputabilità” dell’evento le
richieste di cig si considerano ammissibili qualora la
sospensione dei lavori derivi da fatti assolutamente
imprevedibili e dovuti ad eventi eccezionali fortuiti e di
forza maggiore.
Non sono, invece, ammissibili le richieste nei casi in cui
l’ordine di sospensione dei lavori da parte del
committente costituisca mero esercizio della facoltà
contrattualmente riconosciuta e, quindi, la sospensione
dell’attività lavorativa sia riconducibile al normale rischio
d’impresa derivante dal rapporto contrattuale instaurato
con il committente (circ. Inps n° 169/2003)
Cause d’intervento

Inoltre, l’art. 10 della L. 23/7/1991 n° 223 ha
introdotto una disciplina speciale in relazione
a specifiche cause di sospensione o
contrazione dell’attività che possono
interessare le imprese edili (opere pubbliche).
(ved. oltre per la relativa trattazione)
Ripresa dell’attività lavorativa


Requisito essenziale per l’intervento
integrativo è la certezza della ripresa, entro
breve tempo, dell’attività lavorativa da parte
dei lavoratori sospesi.
Ai fini del riconoscimento del diritto
all’integrazione salariale, la “certezza” della
ripresa dell’attività lavorativa deve essere
valutata a priori, sulla base delle previsioni
del datore di lavoro, con riferimento al
momento di presentazione della domanda.
Presentazione della domanda


La richiesta di ammissione al trattamento di
cig per maltempo deve essere presentata alla
sede dell’Inps territorialmente competente in
riferimento alla dislocazione dell’unità
produttiva interessata.
Quella per momentanea mancanza di lavoro
deve essere presentata alla sede Inps
competente in riferimento alla sede aziendale.
Termini di presentazione

Il termine previsto per la presentazione della
domanda di integrazione salariale è il
medesimo previsto per il settore industriale,
cioè 25 giorni a decorrere dalla fine del
periodo di paga in corso al termine della
settimana in cui ha avuto inizio la
sospensione o la riduzione dell’attività.
Termini di presentazione


Qualora la domanda venga presentata in
ritardo, l’eventuale trattamento di cig non può
avere luogo per periodi anteriori di una
settimana rispetto alla data di presentazione.
Nel caso di omessa o tardiva presentazione
della domanda, con conseguente mancato
riconoscimento della cig, il datore di lavoro è
tenuto al pagamento di importi equivalenti
all’integrazione non percepita dai lavoratori
interessati.
Durata dell’integrazione


L’integrazione viene corrisposta per un periodo
massimo di 13 settimane consecutive, prorogabili
per successivi periodi trimestrali sia nei casi di
riduzione d’orario che di sospensione dell’attività
(Interpello Min. Lavoro n° 26/2010) fino ad un massimo di 52
settimane consecutive.
Superato tale limite, un nuovo intervento non può
essere richiesto prima che sia trascorso un periodo di
almeno 52 settimane di ripresa della normale attività
lavorativa.
Durata dell’integrazione


La durata dell’integrazione non può,
comunque, eccedere 52 settimane nell’arco
di un biennio “mobile”, ossia 104 settimane
immediatamente precedenti la settimana per
la quale l’integrazione è richiesta.
I periodi di chiusura per ferie collettive si
considerano neutri a questo fine.
Durata dell’integrazione


Il superamento dei limiti temporali citati deve
essere valutato riguardo alla singola unità
produttiva interessata alla sospensione.
Ai fini dell’individuazione del concetto di
“unità produttiva” l’Inps ha fornito delle
indicazioni di massima:
Indicazioni Inps


Per le imprese edili in senso stretto si dovrà avere riguardo
ai singoli contratti d’appalto, posto che a contratti d’appalto
distinti comportanti organizzazioni distinte corrispondono
altrettante unità produttive anche se i lavori vengono effettuati
simultaneamente o successivamente su singoli lotti incidenti su
un’unica area e sotto la direzione di un unico responsabile.
Per le imprese per le quali, invece, non possono trovare
applicazione tali criteri (imprese che, cioè, occupano i
dipendenti in più lavori e/o per brevi periodi), per unità
produttiva deve intendersi il complesso organizzato di uomini e
mezzi atto a conseguire un risultato produttivo.
Presentazione della domanda


Nella domanda devono essere indicate le
cause che hanno determinato la sospensione
o la riduzione dell’attività lavorativa, con
l’eventuale documentazione a sostegno della
domanda stessa.
Per i periodi di riduzione eccedenti i 3 mesi
dovranno essere avanzate separate domande,
documentate in modo da dimostrare l’esigenza
eccezionale di proseguire la riduzione d’attività
anche oltre i primi 3 mesi.
Autorizzazione all’integrazione


La competenza a decidere sulle domande di
integrazione salariale, sia nei casi di sospensione
che di riduzione di attività, è attribuita alla
Commissione provinciale per l’edilizia operante
presso la sede dell’Inps.
Ove ricorra il caso, nel provvedimento di
autorizzazione (e nella relativa comunicazione
all’impresa) verrà specificato che la causa integrabile
è costituita da un “evento oggettivamente non
evitabile”, nel qual caso non sarà dovuto il contributo
addizionale sugli importi delle integrazioni erogate.
Ammontare dell’integrazione


L’integrazione salariale è dovuta nella misura
dell’80% della retribuzione globale che
sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di
lavoro non prestate, comprese tra le 0 ore ed
il limite dell’orario contrattuale, ma comunque
non oltre le 40 ore settimanali.
Agli impiegati l’integrazione salariale viene
corrisposta nella misura dell’80% della
retribuzione che sarebbe spettata per le ore
di lavoro non prestate.
Ammontare dell’integrazione

Con riferimento alle particolari articolazioni
dell’orario di lavoro eventualmente stabilite
dalla contrattazione integrativa provinciale
del settore (ad es. 35 ore/sett. in dic.-genn.
ovvero in genn.-febb.), per le aziende iscritte
alla Cassa Edile il limite massimo di ore
integrabili per le settimane interessate da
tale orario particolare non può eccedere
dette ore.
Base retributiva di computo

Per ciò che attiene alle modalità ed agli
elementi di calcolo dell’integrazione si fa
riferimento all’intervento ordinario per
l’industria, tenendo presente che nel settore
edile i ratei delle competenze ultramensili
sono corrisposti come maggiorazioni
percentuali della retribuzione corrente.
Massimale


Trova applicazione il massimale stabilito per
gli interventi ordinari nell’industria, che viene
peraltro aumentato del 20% nei casi di
integrazione salariale concessa per
intemperie stagionali.
Per il 2013 il massimale previsto per tale
ultima casistica è pari a € 1.151,06 per
retribuzioni mensili fino a € 2.075,21 e a €
1.383,48 per retribuzioni superiori a tale
limite.
Riduzione a titolo contributivo

Le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di
integrazione salariale, calcolate come
precedentemente indicato, sono ridotte in
misura pari all’importo derivante
dall’applicazione alle somme stesse
dell’aliquota contributiva prevista per gli
apprendisti (attualmente 5,84%).
Imposizione previdenziale e fiscale

Le somme corrisposte a titolo di integrazione
salariale sono:
- esenti da contribuzione previdenziale,
assistenziale ed assicurativa
- soggette alle ritenute a titolo di acconto
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
Contributo addizionale



Sulle somme erogate per cig è dovuto un contributo
addizionale nella misura del 5%, da versare
utilizzando il primo mod. DM10 successivo alla data di
ricezione dell’autorizzazione.
Il contributo non è dovuto ove la sospensione o
riduzione dell’attività sia stata determinata da eventi
“oggettivamente non evitabili”.
Nel settore edile sono da considerare di per sé eventi
“oggettivamente non evitabili” quelli meteorologici,
mentre il contributo è senz’altro dovuto nei casi di fine
lavoro o di fine fase lavorativa.
Rimborso delle integrazioni
salariali


Il ccnl del settore edile prevede che in caso
di sospensione/riduzione per maltempo
l’importo della cig venga anticipato dal datore
di lavoro nel mese stesso dell’assenza.
L’importo delle integrazioni corrisposte per
conto della Cassa viene posto a conguaglio
nella dichiarazione mensile mod. DM10,
entro 6 mesi dal rilascio dell’autorizzazione.
Adempimenti e procedure



La domanda di ammissione al trattamento deve
essere redatta sul mod. IGi15Ed.
Le assenze per cig devono essere evidenziate
nella sez. “presenze” del Libro Unico del Lavoro
Le integrazioni salariali corrisposte a ciascun
lavoratore devono essere registrate sul L.U.L.
La Cig in edilizia
Disciplina speciale
ex L. n° 223/1991
(opere pubbliche)
Disciplina speciale ex L. 223/91

La legge n° 223/1991 ha introdotto una
speciale disciplina in relazione ad alcune
specifiche cause di sospensione o
contrazione dell’attività lavorativa che, in
base alla normativa generale, potrebbero
non comportare la concessione del
trattamento di integrazione salariale
Disciplina speciale: beneficiari

Tale norma trova applicazione nei confronti
dei lavoratori dell’edilizia impiegati nella
realizzazione di opere pubbliche di grandi
dimensioni, per i quali risultino versati o,
comunque, siano dovuti per l’attività prestata
nel settore edile almeno 6 contributi mensili
ovvero 26 settimanali nel biennio precedente
alla decorrenza del trattamento.
Disciplina speciale:
cause d’intervento

Le cause d’intervento, che comunque non
devono essere imputabili al datore di lavoro
ed ai lavoratori, sono quelle connesse:
- al mancato rispetto dei termini previsti nei
contratti di appalto per la realizzazione di
opere pubbliche di grandi dimensioni, a
causa di comportamenti della pubblica
autorità (ritardi nei pagamenti o nelle
procedure amministrative che possono anche
comportare l’interruzione dei finanziamenti);
Disciplina speciale:
cause d’intervento
segue
- alle varianti di carattere necessario apportate
ai progetti originari delle predette opere
pubbliche;
- a provvedimenti dell’autorità giudiziaria
emanati ai sensi della L. n° 575/1965
(provvedimenti antimafia), per i quali si
prescinde dalle dimensioni dell’opera pubblica.
Disciplina speciale:
caratteristiche dell’opera

La natura pubblica dell’opera deve risultare dal concorso
dei seguenti elementi:
- l’appalto dell’opera deve essere stato bandito da un
soggetto di natura pubblica;
- il finanziamento dell’opera deve essere realizzato in tutto o
in parte con fondi dello Stato, Regioni o enti pubblici;
- le opere, aventi carattere immobiliare, devono riguardare
attività di edilizia residenziale pubblica o edifici destinati a
scopi amministrativi o, comunque, pubblici (ospedali,
scuole, impianti sportivi, ecc.), ovvero lavori di genio civile
(strade, ponti, gallerie, aeroporti, opere idrauliche, ecc.)
Disciplina speciale:
caratteristiche dell’opera

Per “opere pubbliche di grandi dimensioni”
si intendono opere per le quali la durata
dell’esecuzione dei lavori edili prevista è di
almeno 18 mesi nell’ambito di un progetto
generale approvato di durata uguale o
superiore a trenta mesi consecutivi.
Disciplina speciale:
caratteristiche dell’opera

Nel caso in cui l’esecuzione dell’opera pubblica di
grandi dimensioni sia frazionata, dando luogo ad una
pluralità di contratti d’appalto o di subappalti, oltre ai
requisiti indicati riferiti al progetto generale, è
necessario che per lo specifico contratto di appalto o
subappalto relativo ai lavori per la cui sospensione è
richiesta la cig, sussistano i seguenti requisiti:
- durata dei lavori uguale o superiore a 12 mesi
consecutivi;
- numero medio degli addetti uguale o superiore a 15.
Disciplina speciale:
concessione e durata



Il trattamento di cig è concesso dalle locali
Commissioni provinciali dell’Inps, per ciascuna
opera, per un periodo complessivamente non
superiore a 3 mesi.
Il trattamento può essere prorogato dal Ministero del
Lavoro, per ulteriori periodi trimestrali, previo
accertamento da parte del CIPE della natura e della
durata delle cause di interruzione e dell’esistenza di
concrete prospettive di ripresa dell’attività.
Il periodo per il quale è autorizzata l’erogazione del
trattamento non concorre ai fini della determinazione
del limite massimo di durata degli interventi ordinari
autorizzati per altre causali.
Disciplina speciale:
applicazione del massimale

Anche le integrazioni salariali erogate ai
sensi dell’art. 10 della L. n° 223/1991 sono
soggette all’applicazione del massimale
(ordinario, non trattandosi di causali dovute a
maltempo) di cui alla L. n° 427/1980, per
tutta la durata della loro corresponsione.
Disciplina speciale:
procedura e documentazione



La domanda di ammissione al trattamento deve
essere redatta sul mod. IGi15Ed., sul quale va
apposta la dicitura “Legge n° 223/1991, art. 10”.
La richiesta deve essere corredata anche dai
documenti indicati nel co. 5 della deliberazione CIPI
del 19 ottobre 1993.
Deve inoltre essere fornito un elenco nominativo dei
lavoratori sospesi, riportante l’indicazione per
ciascuno di essi il numero dei contributi versati o
dovuti nel biennio precedente. Nel caso di contributi
non versati deve esserne indicata la motivazione.
La Cig in edilizia
L’integrazione
per gli
apprendisti operai
Integrazione per gli apprendisti

A partire dal 1° gennaio 2009 la contrattazione
collettiva nel settore edile ha introdotto a favore degli
apprendisti operai, che fino a quella data erano
rimasti esclusi da qualsiasi trattamento di
integrazione salariale, una prestazione simile al
trattamento di cig, che sarà erogata dalle Casse Edili
(direttamente o mediante il sistema a conguaglio) in
caso di sospensione o riduzione di attività a causa di
eventi meteorologici.
Integrazione per gli apprendisti

La contrattazione collettiva prevede che le
Casse Edili, a tal fine, debbano istituire un
apposito fondo e riscuotere i contributi per il
finanziamento di tali prestazioni, nonché
erogare con le modalità previste dagli
accordi territoriali il trattamento sostitutivo
della Cig direttamente al lavoratore ovvero
all’impresa che l’abbia anticipato.
Integrazione per gli apprendisti
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La contribuzione è interamente a carico del datore di lavoro e può
variare in base alle previsioni contenute nei ccnl del settore edile
(dallo 0,30% dell’industria ad oltre l’1% dell’artigianato).
Tale sistema comporta che ogni Cassa Edile (ne esistono soltanto 99,
oltre a quelle “anomale”!!!!) adegui le proprie procedure e la contribuzione
richiesta per far fronte a questo nuovo ammortizzatore sociale. A
livello territoriale la contribuzione di finanziamento è stata adottata in
misura molto diversa a seconda delle intese raggiunte localmente.
E’ quindi necessario che, nell’ambito di ogni singola Cassa Edile e di
ogni provincia, venga preventivamente verificato sia il livello di
contribuzione richiesto che la prassi amministrativa adottata.
Integrazione per gli apprendisti
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La prestazione integrativa è pari all’80% della
retribuzione perduta dall’apprendista,
comprensiva della maggiorazione per ferie e
tredicesima, comunque nei limiti del massimale
mensile per la Cig erogata dall’Inps.
Il massimale mensile da considerare è quello
lordo per eventi meteorologici (cioè senza
l’applicazione della riduzione del 5,84%).
Integrazione per gli apprendisti
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L’importo riconosciuto quale integrazione
all’apprendista è soggetto sia a ritenute
fiscali che previdenziali, sia a carico del
lavoratore che dell’azienda.
La Cassa Edile, a sua volta, è tenuta a
rimborsare all’impresa l’importo al lordo delle
ritenute contributive e fiscali a carico
dell’apprendista. Non compete, invece,
all’impresa il rimborso dei contributi
previdenziali a proprio carico.
Integrazione per gli apprendisti
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Le ore integrabili sono, di norma, quelle
autorizzate dall’Inps per gli operai nel
medesimo periodo, tenendo comunque
presente che la prestazione aggiuntiva per
gli apprendisti spetta solo in caso di perdita
di un’intera giornata di lavoro.
La prestazione spetta agli apprendisti operai
fino ad un massimo di 150 ore all’anno.
Integrazione per gli apprendisti
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Condizioni per l’erogazione della prestazione:
- la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa deve
essere causata da eventi meteorologici e deve avere una
durata non inferiore ad una giornata di lavoro;
- l’apprendista, all’atto dell’evento, deve essere iscritto alla
Cassa Edile;
- l’impresa deve avere debitamente esposto nella denuncia
mensile dei lavoratori (m.u.t.) le ore di cig dell’apprendista;
- l’impresa deve essere in regola con il versamento degli
accantonamenti e delle contribuzioni alla Cassa Edile sia al
momento dell’evento, sia all’atto dell’inoltro e della
liquidazione della domanda di prestazione.
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