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Diapositiva 1 - Software Contabilita Blustring

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Diapositiva 1 - Software Contabilita Blustring
STUDI DI SETTORE
Strumento cardine dell’ordinamento tributario
attorno al quale ruota l’attività di accertamento
dell’Amministrazione Finanziaria.
La Finanziaria 2005 interviene su:
- Attività di revisione
- Modalità di adeguamento
- Meccanismo di accertamento
Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore
Attività di revisione
Al fine di mantenere la
rappresentatività degli studi.
Da effettuarsi:
- Ogni 4 anni dalla data di entrata in
vigore del singolo studio
- Ogni 4 anni dall’ultima revisione
- Anche prima del quadriennio se lo
studio non è più rappresentativo
Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore
Attività di revisione
Da programmare entro il mese di
febbraio di ciascun anno con
provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate.
N.B.: In deroga alla disposizione di cui sopra,
potrà essere completata l’attività di revisione
relativa agli studi di settore già
precedentemente individuati, con effetto dal
periodo d’imposta 2004 (si tratta della revisione
di 59 studi di settore).
Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore
Modalità di adeguamento
Rilevanza ai fini IRAP dell’adeguamento:
- Per tutti gli anni di applicazione dello studio (quindi
anche nel primo anno di applicazione e anche nel primo
anno di applicazione di uno studio revisionato)
- Anche per il periodo d’imposta 2004
Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore
Modalità di adeguamento
Versamento dell’IVA sull’adeguamento:
- Entro il termine per il versamento a saldo delle
imposte sui redditi (20 giugno oppure 20 luglio
con interessi 0.4%)
- Ciò vale anche per il periodo d’imposta 2004
Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore
Modalità di adeguamento
Senza interessi e senza sanzioni.
Tuttavia per i periodi d’imposta diversi da:
- primo anno di applicazione dello studio
- primo anno in cui opera uno studio revisionato
è dovuta una maggiorazione - valida per tutte le imposte - da
versare entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi.
Tale regola si applica anche per il periodo d’imposta 2004.
N.B.: La maggiorazione concerne gli studi definitivi e quelli
sperimentali, ma non quelli monitorati (vedi slides successive) .
Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore
Modalità di adeguamento
Determinazione della maggiorazione
3% (Ricavo puntuale - Ricavo annotato nelle scritture contabili)
sempreché la differenza di cui sopra sia maggiore del 10% dei
ricavi annotati nelle scritture contabili.
Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore
Modalità di adeguamento
Determinazione della maggiorazione
Se la differenza “Ricavo puntuale – Ricavo annotato
nelle scritture contabili” è maggiore del 10% dei ricavi
annotati nelle scritture contabili, la maggiorazione del
3% si applica sull’intera differenza (e non sulla parte di
essa eccedente il 10% di cui sopra).
Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore
Modalità di adeguamento
Registrazioni contabili
I maggiori corrispettivi dovranno essere
annotati, entro il termine del versamento
della maggiore imposta, in una sezione dei
registri delle fatture attive o dei corrispettivi
oltre ad essere riportati nella dichiarazione
annuale.
Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore
Meccanismo di accertamento
Imprese in contabilità ordinaria per obbligo
L’accertamento può essere effettuato quando in almeno 2
periodi d’imposta compreso quello da accertare - riguardati su 3
periodi d’imposta consecutivi - l’ammontare dei ricavi
determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore
all’ammontare dei ricavi dichiarati (è la stessa regola che si
applica per le imprese in contabilità ordinaria per opzione e per
gli esercenti arti e professioni).
Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore
Meccanismo di accertamento
Imprese in contabilità ordinaria per obbligo
La regola del “2 su 3” si rende applicabile anche per il periodo
d’imposta 2004 (per verificarne l’applicabilità si dovrà
esaminare, quindi, il triennio 2002 – 2003 – 2004);
tuttavia non è applicabile per i periodi d’imposta antecedenti al
2004.
Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore
Meccanismo di accertamento
Contabilità inattendibile (DPR 16 settembre 1996, n.
570)
La inattendibilità della contabilità legittima l’accertamento
per le imprese in contabilità ordinaria (sia per obbligo, che per
opzione) e per gli esercenti arti e professioni.
Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore
Meccanismo di accertamento
Indici di coerenza
Per le imprese in contabilità ordinaria (per obbligo o per
opzione) l’accertamento è legittimato da situazioni di
incoerenza (anche per un solo anno) rispetto a indici di
natura economica, finanziaria o patrimoniale.
Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore
Meccanismo di accertamento
Indici di coerenza
Gli indici saranno determinati (non c’è un termine per
l’emanazione) con provvedimento del Direttore della Agenzia
delle Entrate sentito il parere della Commissione degli Esperti
scegliendoli anche tra gli indicatori di coerenza già vigenti negli
studi di settore (produttività per addetto, rotazione del
magazzino, etc.).
Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore
Meccanismo di accertamento
Indici di coerenza
Gli indici potranno essere applicati anche al periodo d’imposta
2004.
I soggetti congrui con gli studi di settore, ancorchè non in linea
con gli indici di coerenza, non potranno essere sottoposti ad
accertamenti sulla base degli studi di settore.
Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore
Meccanismo di accertamento
L’accertamento da studi di settore non pregiudica l’ulteriore azione
accertatrice a prescindere dalla conoscenza di nuovi elementi (tali elementi,
pertanto, potrebbero essere già conosciuti dall’Agenzia nella fase di
accertamento con studi di settore e non utilizzati al momento):
- sulle stesse categorie reddituali
- su altre operazioni rilevanti ai fini IVA
- indipendentemente dai limiti (maggior reddito accertabile superiore del 50%
del reddito definito e non inferiore a Lire 150 milioni)
È incerta l’applicabilità del provvedimento anche al periodo d’imposta
2004.
Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore
Accertamento con adesione (D.Lgs.
218/97)
(contraddittorio)
Imprese in contabilità ordinaria (per obbligo e per opzione)
Esercenti arti e professioni
Procedura obbligatoria. Tale provvedimento ha effetto dal
periodo d’imposta 2004.
Imprese in contabilità semplificata
Procedura non automatica (ancorchè praticabile e raccomandata
dalla stessa Agenzia delle Entrate (vedi C.M. 21/2004); può
essere, tuttavia, attuata su istanza del contribuente in caso di
accadimenti straordinari e imprevedibili).
Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore
Studi di settore monitorati
Per i professionisti e per gli imprenditori del settore
“Tac” (tessile, abbigliamento, calzature) si passa alla
applicazione degli studi di settore monitorati che, non
costituendo presunzioni gravi, precise e concordanti,
possono costituire strumento di accertamento solo se
assistiti da altri elementi probatori.
N.B.: una cosa analoga sussisteva, invero, anche con gli
studi di settore sperimentali.
Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore
Studi di settore monitorati
Rispetto alla sperimentazione, il “monitoraggio” consente la
possibilità di applicare retroattivamente la versione
monitorata di Gerico se più favorevole al contribuente.
Con gli studi monitorati non si dà luogo alla applicazione
della maggiorazione del 3% (l’adeguamento, tuttavia, ha
rilevanza ai fini IRPEF/ IRES, IVA ed IRAP).
Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore
IRAP
Deduzioni forfettarie
Vecchie regole
Imponibile massimo Deduzione
180.759,91
7.500,00
180.834,91
5.625,00
180.909,91
180.984,91
Nuove regole
Imponibile massimo Deduzione
180.759,81
8.000,00
180.839,91
6.000,00
3.750,00
1.875,00
180.919,91
180.999,91
Decorrenza: periodo d’imposta 2005.
Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore
4.000,00
2.000,00
IRAP
Spese per personale addetto alla ricerca e sviluppo
(ricerca di base e ricerca applicata)
Deducibilità condizionata da apposita attestazione.
Decorrenza: periodo d’imposta 2005.
Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore
IRAP
Deduzioni (20.000 Euro per ogni nuovo dipendente assunto) per
l’incremento del numero di dipendenti a tempo indeterminato
rispetto al periodo d’imposta 2004.
Decorrenza: dal periodo d’imposta in cui interviene
l’approvazione della Commissione Europea.
Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore
Studi di settore
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