responsabilita` penali - Collegio Provinciale dei Geometri
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responsabilita` penali - Collegio Provinciale dei Geometri
Corso di Aggiornamento D.Lgs. 81/08 Avv. Nicola Ciaccia Diritto Penale Diritto Penale del Lavoro RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO In vigore dal 15 maggio 2008 In vigore dal 15 maggio 2008 alcune proroghe e modifiche la prima con legge n.129/08 all’1.1.09 Con Legge n.133/08 abrogazione norme in materia di orario con d.l.207/08 al 16 maggio 2009 Stress lavoro correlato e data certa PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI ABROGAZIONE DI NORME PREVIGENTI QUASI TUTTE LE NORMATIVE PRECEDENTI VENGONO ABROGATE: il D. Lgs. 626/94 il D.P.R. 547/55 (infortuni) il D.P.R. 303/56 (igiene) escluso art. 64 il D. Lgs. 494/96 (cantieri) e tante altre non esistono più! Il loro contenuto è stato assorbito dal D.Lgs. 81 Il Testo Unico, 306 articoli, 13 titoli, 51 allegati • TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI (artt. 1 – 61) • TITOLO II LUOGHI DI LAVORO (artt. 62 – 68) • TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI • • • • DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (artt. 69 – 87) TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (artt. 88 160) TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (artt. 161 – 166) TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (artt. 167 – 171) TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI (artt.172 – 179) • TITOLO VIII AGENTI FISICI (artt. 180 -220) • TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI (artt. 221 – 265) • TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (artt. 266 – 286) • TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE (artt. 287 – 297) • TITOLO XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE (artt. 298 – 303) Le modifiche e le integrazioni D.Lgs. 106/09 il nuovo testo del D.Lgs. 81/08 è stato modificato dal D.Lgs. 106/2009 In vigore dal 20 agosto 2009 Sulla G.U. FONTI LEGISLATIVE • Art. 32 Cost. “la salute dei cittadini è un fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”; • Art. 41 Cost. “l’iniziativa economica è libera, ma non deve recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana; • Art. 2043 cc. “Responsabilità da fatto illecito”, il quale obbliga colui che ha causato un danno per dolo o per colpa a risarcire il danno medesimo; • Art. 2050 cc. “Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose” il quale obbliga al risarcimento del danno colui che abbia cagionato un danno nello svolgimento di un’attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati. • Art. 2087 cc. “tutela delle condizioni di lavoro”, il quale statuisce che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. CODICE PENALE • Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose derivanti dalla violazione delle infortuni, punito: norme di prevenzione - con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino ad €. 309 se la lesione prevede una malattia non superiore a 20 giorni; - con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da € 500 ad €. 2000 se la lesione è grave; - con la reclusione da uno a tre anni se la lesione è gravissima. In caso di lesioni colpose l’azione penale è legata alla prognosi secondo le seguenti procedure: • Le prognosi che superano i 30 giorni provocano • • l’attivazione, per lo più ad iniziativa dell’ INAIL, dell’ inchiesta amministrativa della Direzione provinciale del lavoro, il cui verbale viene inviato al Pubblico Ministero; Le prognosi fino a 40 giorni possono far scattare l’azione penale solo a querela dell’interessato; Oltre i 40 giorni l’eventuale azione penale viene promossa d’ufficio dal Pubblico Ministero. • Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è punito: con la reclusione da due a sette anni. • Art. 437 c.p. Rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni per la sola violazione; con la reclusione da tre a dieci anni se dal fatto deriva un disastro o un infortunio. • Art. 451 c.p. Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro, punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da €. 103 ad €. 516 per la sola violazione. SANZIONI PENALI I reati previsti dalla legislazione specifica vigente sono classificati come contravvenzioni, punite con l’ammenda e con l’arresto nei casi in cui si verifichi l’evento lesivo. Configurando tali condotte reati di pericolo, sono sanzionabili per il sol fatto di essere state commesse, senza che sia necessario il verificarsi di un evento lesivo. L’INFORTUNIO SUL LAVORO • L’infortunio sul lavoro viene definito dall’art. 2 d.p.r. 30 Giugno 1965 n. 1124 come “ un evento che avviene per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o la inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione al lavoro per più di tre giorni ”. • L’infortunio “in itinere” DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA Il D.Lgs. n. 81/08 ha individuato i destinatari degli obblighi di sicurezza: • Datori di lavoro • Dirigenti • Preposti • Lavoratori • Progettisti • Fabbricanti • Fornitori • Installatori • Medico competente Articolo 2 Definizioni b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa Articolo 2 Definizioni b) datore di lavoro : • Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, co.2, del • d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale esso è individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo Art.2 Definizioni • c) azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; • d) dirigente : persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; Art.2 Definizioni e) preposto in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività persona che, lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; Articolo 2 Definizioni a) lavoratore persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari Al lavoratore così definito è equiparato: • il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; • l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 e seguenti del C.C. • il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro (Stage - tirocini) • l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; • il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; • i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile • il volontario che effettua il servizio civile • il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (lavori socialmente utili) Art.2 Definizioni h) medico competente • medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi • ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto Il D.Lgs. 81/08, come sappiamo, ha espressamente annoverato il RSPP tra i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Non ha, quindi, previsto sanzioni penali a carico dello stesso nel caso in cui non svolga con diligenza il compito assegnatogli dalla legge. Compiti del servizio di prevenzione e protezione Art. 33 D.Lgs. 81/08 1. Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 2. Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di cui all'articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure; 3. Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 4. Proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 5. Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all’art. 35; 6. Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 E’ evidente che tale quadro normativo induce a ritenere la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come organo dotato di funzioni propositive nei confronti del datore di lavoro, ed in particolare il dato normativo gli affida un ruolo essenzialmente consultivo. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è estraneo al processo volitivo del datore di lavoro e, in quanto tale, non rientra nel novero dei soggetti responsabili né per la programmazione della sicurezza, né per l’applicazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni. Di conseguenza, il momento esecutivo della programmazione, inteso come attuazione degli imput programmatori predisposti con l’ausilio del RSPP e vigilanza sulla loro corretta applicazione, va ripartito, sotto l’aspetto organizzativo, tra il datore di lavoro e i suoi collaboratori, vale a dire dirigenti e preposti. L’adozione di procedure di sicurezza e l’affissione delle relative norme all’esterno dei luoghi pericolosi non rientra nei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha il mero obbligo nei confronti del datore di lavoro di segnalare la presenza di omissioni in materia, dovendo, poi, il datore di lavoro stesso provvedere all’applicazione delle prescrizioni del caso" (Pretura di Trento, sez. di Mezzolombardo, 25 gennaio 1999, Pezzi e altri). L’RSPP è soltanto un consulente del datore di lavoro, un tecnico che lo supporta con una consulenza relativa alle scelte tecniche più opportune da effettuare, non partecipando al momento volitivo ed alla predisposizione delle scelte medesime. Non ha, quindi, alcun potere decisionale in ordine alla predisposizione delle misure di prevenzione e protezione dagli infortuni. L’obbligo di vigilare affinché sia garantita la corretta osservanza del precetto penale permane a carico del datore di lavoro anche nel caso in cui sia stato nominato un responsabile per la prevenzione e la protezione, quale previsto dall’art. 8, D.Lgs. n. 626/1994, poiché tale norma mira a rafforzare il sistema di garanzie a protezione del lavoratore ma non comporta che la nomina del responsabile abbia efficacia liberatoria per il datore di lavoro, dato che questi rimane il principale destinatario della norma penale". (Cass. pen., Sez. III, 18 settembre 2001, n. 33832, Garofano). Ovviamente, in virtù di quanto sopra, l’RSPP non potrà mai essere il destinatario di una contravvenzione in materia di D.Lgs 626/94, ma ciò non toglie che lo stesso possa essere oggetto di eventuali altri profili di colpa ai sensi dei principi del diritto penale e della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.. Se, infatti, agendo con imperizia, imprudenza o negligenza o inosservanza di leggi, ha dato un suggerimento sbagliato o ha trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo così il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una misura prevenzionale (rivelatasi poi necessaria), l’RSPP risponderà dell’infortunio (a titolo di colpa) insieme al datore di lavoro. Un conto è, infatti, l’inadempimento – in sé e per sé considerato – di compiti previsti dalla legge e non sanzionati con apposite e specifiche contravvenzioni. Altra e ben diversa cosa è capire se, qualora a seguito di tali omissioni si sia verificato un evento lesivo del bene costituente oggetto della tutela penale, esse possano essere considerate causalmente rilevanti. Sotto tale aspetto occorre, quindi, esaminare anche la possibilità di ravvisare in capo al RSPP una responsabilità per evento lesivo secondo i criteri generali di cui all’ art. 43 c.p. in tema di delitto colposo, ovvero nel caso in cui il RSPP abbia omesso di segnalare una situazione di pericolo o mal consigliato il datore di lavoro nella programmazione delle misure di sicurezza. La prima sentenza in Italia che prevede un’ipotesi di responsabilità in capo al RSPP è stata emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, sez. IV penale,13 ottobre 1999 (dep. 11 marzo 2000), sentenza “Galeazzi”. DELEGA Un ultimo aspetto che sembra utile esaminare è la possibilità di attribuire al responsabile del servizio aziendale di protezione, sia esso interno o esterno all’azienda, anche la delega a predisporre le necessarie misure di sicurezza, concentrando così sul medesimo soggetto funzioni propositive e compiti attuativi. Nel caso di cumulo dei due incarichi, il responsabile del servizio di protezione potrà essere chiamato a rispondere della necessarie misure di sicurezza, non nella sua qualità di consulente, ma nella veste di responsabile della sicurezza. In questo caso, ovviamente, una delega trasferisce sul delegato ogni sorta di responsabilità, trasferendo sul RSPPdatore di lavoro la responsabilità anche dell’attuazione delle norme di sicurezza necessarie. Allegato II Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (articolo 10) art.34 Articolo 31 Servizio di prevenzione e protezione • 3. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio. • 4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32. • 5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia. Articolo 31 Servizio di prevenzione e protezione • 6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: • a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto • • • • • • legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli artt. 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230 (radiazioni ionizzanti), e smi; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente comma il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno. • 7. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per Articolo 32 Capacita’ e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni Le capacita’ ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita’ lavorative. Articolo 32 Capacita’ e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni • Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al co. 1 è necessario essere in possesso di un titolo di studio non • • inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, del 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni. Articolo 32 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003, previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedente. Articolo 32 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL, o dall’IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall’amministrazione della difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell’accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Articolo 32 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-Regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34. Articolo 32 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Articolo 32 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandolo tra: • il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; • il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. Articolo 32 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni • 9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e • • • • • b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. Articolo 32 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni Nei casi di cui al comma 8, il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti. Articolo 33 Compiti del servizio di prevenzione e protezione • 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi • • • • • • professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. Articolo 33 protezione Compiti del servizio di prevenzione e I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) art. 47 Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è eletto, o designato, nell’ambito delle rappresentanze sindacali o dai lavoratori al loro interno, in caso di assenza delle rappresentanze stesse. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è così stabilito: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unita’ produttive oltre i 1.000 lavoratori. RLST (Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali) – art. 48 “Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48” (Art. 47 comma 3). Il RLST esercita le attribuzioni, pari a quelle del RLS aziendale, previste all’articolo 50, esclusivamente nelle aziende in cui non si è provveduto all’elezione del rappresentate interno. Le modalità di elezione o designazione del RLTS sono individuate dagli Accordi Collettivi Nazionali, Interconfederali o di Categoria, stipulati dalle Associazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con gli stessi Accordi si definiscono anche le modalità di accesso e di preavviso cui deve attenersi il RLST per entrare nei luoghi di lavoro del comparto o del territorio a cui è assegnato. RLS di Sito produttivo – art. 49 L’introduzione di questa nuova figura di Rappresentanza risponde a esigenze emerse in particolari situazioni, per fare un esempio, i lavori della TAV Torino-Milano. L’art. 49 individua i contesti lavorativi in cui si può procedere all’individuazione del RLS di sito, e cioè i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, e i contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti, mediamente operanti nell’area, superiore a 500. Il RLS di sito è individuato su iniziativa dei RLS delle aziende presenti e tra i RLS stessi. La contrattazione collettiva definisce le modalità di individuazione e le modalità secondo cui questa figura esercita le attribuzioni in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano Rappresentanti per la Sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito. Compiti del RLS • Promuovere iniziative per delle misure di l’attuazione prevenzione. • Formulare osservazioni in occasione delle visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti. • Partecipare • • alla riunione periodica indetta almeno una volta l’anno. Avvertire il Datore di lavoro dei rischi individuati, sempre ed “anche nel caso di opere o servizi conferiti in appalto”, e ricorrere agli Organi competenti qualora ritenga che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza. Accedere liberamente a tutta la documentazione aziendale, alle informazioni sui flussi d’attraversamento (materia prima, energia e risorse trasformate in prodotto dall’entrata all’uscita della fabbrica e rifiuti), al registro infortuni ed a tutti i luoghi di lavoro. I diritti del RLS: Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha, sostanzialmente, quattro diritti fondamentali: - diritto all’informazione; - diritto alla formazione; - diritto alla partecipazione; - diritto al controllo. Per l’esercizio di tali diritti è necessario che l’RLS: • possa avere libero accesso ai luoghi ove si svolgono le lavorazioni; • venga consultato preventivamente e tempestivamente, in ordine all’organizzazione, programmazione ed attuazione delle attività prevenzionali nell’azienda o nell’unità produttiva in cui opera; • possa interloquire anche sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione; • sia informato dei rischi derivanti tanto dalle macchine, dagli impianti, dagli ambienti e dall’organizzazione del lavoro che dall’uso di sostanze e preparati pericolosi; • possa venire a conoscenza delle prescrizioni degli organi di vigilanza; • possa formulare osservazioni nel corso di eventuali visite ispettive e possa, più in generale, avanzare proposte di adozione di misure prevenzionali idonee alla tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori; • possa partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza; • possa ricevere un’adeguata formazione, partecipando ad appositi corsi; • sia autorizzato a rivolgersi alle autorità competenti per sollecitare il loro intervento, qualora ritenga che le misure di protezione adottate siano insufficienti. Le responsabilità degli RLS: Già il D.Lgs. 626/94 non aveva previsto alcuna specifica sanzione a carico dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il motivo risiede nel fatto che gli RLS, in considerazione dei compiti consultivi loro assegnati, non hanno alcun potere decisionale in merito alle scelte in materia di prevenzione infortuni effettuate dal datore di lavoro. Quanto sopra non significa però che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vadano senza dubbio esenti da responsabilità, indipendentemente dalle modalità con cui svolgono il proprio compito; infatti, nel caso in cui l’RLS abbia contribuito all’adozione di una misura protettiva rivelatasi inadeguata, insufficiente o addirittura contraria alla legge, e l’abbia pretesa ed imposta al datore di lavoro, inducendolo in errore, potrà essere chiamato a rispondere dell’infortunio che ne sia derivato. La valutazione dei rischi: Cosa può fare un RLS? Il D.Lgs 81/08 all’art. 29 definisce in che modo si fa la valutazione dei rischi. Il comma 2 di tale articolo dice che il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il relativo documento previa consultazione del/dei RLS. Previa vuol dire che la consultazione deve avvenire prima o durante il processo di valutazione. Il primo passo è dunque quello di richiedere ufficialmente di essere consultato. Il compito più impegnativo per il RLS è sicuramente quello di verificare che siano valutati tutti i rischi di tutti/e i lavoratori/trici. Innanzitutto occorre che nel documento siano ben definiti i criteri adottati per eseguire la valutazione, le norme tecniche seguite e le eventuali misurazioni dei livelli di esposizione effettuate. Un buon metodo per poter contribuire attivamente alla valutazione dei rischi, o per controllarne la validità, è costruirsi una propria check-list con i rischi che si ritiene essere presenti in azienda e controllare sul documento se sono stati affrontati tutti e in che maniera. DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI art. 18 D.Lgs. 81/08 Compiti generici di: • Pianificazione (valutazione dei rischi e programma delle misure); • Organizzazione (incarichi e procedure); • Comunicazione (formazione, informazione e addestramento); • Misure operative (prevenzione, protezione, emergenza e controllo) Articolo 18, comma “3-bis: Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.”. Il datore di lavoro e il dirigente sono i primi soggetti che rispondono dell’inosservanza delle norme – generiche e specifiche – inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro; in capo a loro sussiste l’obbligo di formare ed informare i lavoratori sulle misure di sicurezza da adottare per quel tipo di lavoro specifico; e di far sì che dette misure vengano messe in pratica. I sistemi di controllo che il datore di lavoro ed il dirigente hanno a disposizione sono: • Richiamo verbale; • Richiamo scritto; • Provvedimento disciplinare; • Licenziamento. Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 29 settembre 2006, n. 32286: Obbligo di protezione del datore di lavoro - Estensione Secondo la Cassazione "… il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera. In altri termini, il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40, comma 2, c.p.. La Corte di Cassazione ha stabilito che: Non è sufficiente che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori il materiale necessario all’allestimento dei mezzi di protezione e ne ordini l’uso, occorrendo, invece, che egli si accerti in concreto che ciò sia avvenuto; infatti le norme di protezione e sicurezza poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore vanno attuate anche contro la volontà del lavoratore. (Cass. 2/3/99 n. 2807) La Corte di Cassazione ha stabilito che: Poiché le misure di sicurezza vanno attuate dal datore di lavoro anche contro la volontà del lavoratore, non può costituire causa di esclusione della responsabilità del datore di lavoro rispetto all’infortunio occorso al lavoratore la circostanza che quest’ultimo abbia contravvenuto alle disposizioni impartite dal primo, a meno che la condotta non sia caratterizzata da abnormità, inopinabilità ed eccezzionalità. (Cass. 2/3/99, n. 2806) COMPITI SPECIFICI art. 18 D.Lgs. 81/08 • La valutazione dei rischi (non delegabile) • • • • In caso di violazione, è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 55); Riunione periodica di prevenzione (aziende con più di 15 dipendenti); Formazione ed informazione; Protezione e prevenzione tecnologiche; Protezione individuale; • Designazione del RSPP (non delegabile) (rif. art. 31); In caso di violazione, è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro • Nomina del medico competente; • Sorveglianza sanitaria; In caso di violazione, è sanzionato con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro (art. 55 l. f). • Nomina incaricati e predisposizione misure prevenzione incendi, pronto soccorso ed emergenza; In difetto, è sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro art. 55 n. 4 a). • Relazioni con i RLS. Sezione II - Valutazione dei rischi • Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi • Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi • Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi • 1. La valutazione di cui all’art.17, co. 1, lett. a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavorocorrelato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi. Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi • 2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a • • • • • • conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi • 3. Il contenuto del documento di deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto. cui al comma 2 Articolo 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi • 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’art.17, co. 1, lett. a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’art. 41 (obbligo della sorveglianza sanitaria). • 2. Le attività di cui al comma 1 (valutazione e documento) sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Articolo 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi • 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2 • in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, • o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione • o a seguito di infortuni significativi • o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. • A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate Articolo 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi • 4. Il documento di cui all’art. 17, co.1, lett.a) e quello di cui all’art. 26 ,co. 3 (DUVRI), • devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. Articolo 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi • 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 6, co. 8, lett. f) • Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. • Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’art. 31, co.6, lettere a), b), c), d) e g). a) nelle aziende industriali di cui • • • • all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 Direttiva Seveso bis e successive modifiche ed integrazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Articolo 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi • 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. Articolo 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi • 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: • a) aziende di cui all’art. 31, co. 6, lett. a), b), c), d), f) e g); • b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto; • c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del Testo Unico (Cantieri temporanei e mobili) DATORE DI LAVORO DELEGATO Soggetto al quale vengono trasferiti i poteri di gestione e di spesa necessari per far fronte agli adempimenti per la sicurezza, e quindi anche le responsabilità, solo se: • l’azienda è talmente grande da suggerire un • decentramento di compiti e quindi delle responsabilità; il soggetto delegato abbia una particolare idoneità tecnica, comunque superiore a quella del delegante. Delega di funzioni da parte del datore di lavoro Art. 16 D.Lgs. 81/08 • 1. La delega di funzioni da parte del datore di • • • lavoro, ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; • d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa • • • necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicita'. 3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4. All’articolo 16, comma 3-bis SUB DELEGA Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”. Obblighi del datore di lavoro non delegabili Art. 17 D.Lgs. 81/08 Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: • a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; • b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Articolo 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 32, co. 7 il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Articolo 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al co.1, deve frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente. Articolo 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al co.1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto legislativo n. 626/94. Articolo 15 Misure generali di tutela • 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: • a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; • b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro; Articolo 15 Misure generali di tutela • c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non • • sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; Articolo 15 Misure generali di tutela • f) la sostituzione di ciò che è pericoloso • • • con ciò che non lo è, o è meno pericoloso g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale Articolo 15 Misure generali di tutela • l) il controllo sanitario dei lavoratori; • m) l’allontanamento del lavoratore • • • dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Articolo 15 Misure generali di tutela • q) istruzioni adeguate ai lavoratori; • r) la partecipazione e consultazione dei • • lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; Articolo 15 Misure generali di tutela • u) misure di emergenza da attuare in caso di • • primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. Articolo 15 Misure generali di tutela • 2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. D. Lgs. 81/2008 art. 30 Modelli di organizzazione e gestione della Sicurezza • L’art. • 30 del Decreto Legislativo 81/08 attribuisce all’effettiva attuazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) una efficacia esimente della responsabilità amministrativa prevista dal D. Lgs. 231/01. Le caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza idonei ad avere questa efficacia esimente sono ricondotte alle Linee Guida UNI INAIL o alle norme BS OHSAS 18001. Il sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (SGSL) ha validità generale e la sua applicazione va modulata tenendo conto delle caratteristiche complessive dell’impresa/organizzazione (dimensioni, tipologie produttive, cicli tecnologici, struttura dell’organizzazione, ecc.) che intende adottarlo. Un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) è un sistema organizzativo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza aziendale, progettato con il più idoneo rapporto tra costi e benefici. Adottare un SGSL non è un obbligo di legge ma la scelta volontaria di chi sente la responsabilità della sicurezza propria e degli altri. • Adottare un SGSL consente di ridurre i costi della non sicurezza: • ■indiretti perché riduce la probabilità di • accadimento degli infortuni e i costi che ne conseguono ■diretti perché si può chiedere la riduzione del tasso di tariffa, ai sensi dell'art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe (MAT): tale riduzione, congiunta con il meccanismo bonus malus, può determinare uno sconto complessivo del 35%-40% dei premi assicurativi INAIL, in funzione di diversi parametri. Pianificazione • stabilire una politica della salute e sicurezza sul lavoro che definisca gli impegni generali per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza; • identificare le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili; • identificare tutti i pericoli e valutare i relativi rischi per tutti i lavoratori (con particolare attenzione i nuovi assunti, i lavoratori interinali, i portatori di handicap, i lavoratori stranieri, le lavoratrici in gravidanza, puerperio o allattamento, ecc.), associati con i processi, le attività operative ed organizzative (comprese le interazioni fra gli addetti), le sostanze e i preparati pericolosi, ecc.; • identificare gli altri soggetti potenzialmente esposti (quali, ad esempio i lavoratori autonomi, dipendenti di soggetti terzi ed i visitatori occasionali). Attuazione • fissare specifici obiettivi appropriati, raggiungibili e congruenti con gli impegni generali definiti nella politica; • elaborare programmi per il raggiungimento di tali obiettivi, definendo priorità, tempi e responsabilità ed assegnando le necessarie risorse; • stabilire le modalità più appropriate, in termini di procedure e prassi, per gestire i programmi; • sensibilizzare la struttura aziendale al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Monitoraggio • attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione, per assicurarsi che il sistema funzioni; • avviare le opportune azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio. Riesame del sistema valutare periodicamente l’efficacia e l’efficienza del sistema nel raggiungere gli obiettivi fissati dalla politica della salute e sicurezza nonché per valutarne l’adeguatezza rispetto sia alla specifica realtà aziendale che ai cambiamenti interni/esterni, modificando, se necessario, politica ed obiettivi della salute e sicurezza, tenendo conto dell’impegno al miglioramento continuo. Standard normativo OHSAS 18001 per i sistemi di gestione della sicurezza Nel novembre 1998 il BSI (British Standards Institution),avviò un gruppo di lavoro costituito dai principali enti di certificazione (tra cui DNV, SGS, BV, Lloyds Register), da organismi di normazione nazionali e da consulenti specialisti, allo scopo di pervenire ad uno standard armonizzato per il quale potesse essere richiesta la certificazione; ulteriore obiettivo fu quello di favorire l'integrazione con le norme attualmente più diffuse in termini di certificazione di sistemi e cioè le ISO 9000 e le ISO 14000. Il risultato di questo lavoro si è concretizzato nella norma OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001, ufficialmente rilasciata in Gran Bretagna nell'Aprile 1999. Nel 2007 la norma ha subito una revisione è dunque oggi la normativa vigente è la BS OHSAS 18001:2007. Conclusione L’adesione allo schema volontario SGSL, che abbandona l’atteggiamento reattivo mirato all'emergenza e/o all’infortunio ed adotta un atteggiamento proattivo di prevenzione e pianificazione, comporta sicuramente dei miglioramenti che possono essere così sintetizzati: • • • • • • • • • • Riduzione dei premi assicurativi; • Prevenzione dell'insorgenza di malattie professionali; • Creazione all'interno dell'azienda di una ''cultura della sicurezza”; • Diminuzione progressiva della numerosità e gravità degli infortuni; • Eliminazione del turn-over per la sostituzione degli infortunati e dei malati; • Controllo attuazione adempimenti legislativi con diminuzione dei rischi di sanzioni amministrative e penali; • Accresce il profilo e l’entusiasmo del personale attraverso la soddisfazione delle aspettative di miglioramento; • Riduzione delle perdite materiali derivanti da incidenti e interruzioni della produzione; • Soddisfazione delle aspettative dell’opinione pubblica sempre più sensibile nei confronti della sicurezza e della salute sul lavoro; • migliorare i rapporti con gli organi istituzioni preposti ai controlli, con le organizzazioni sindacali e gli stakeholder in genere; • Integrabilità con ulteriori sistemi di gestione ed in particolare con i sistemi di gestione qualità (ISO 9001) ed ambientale (ISO 14001). Con la legge 123/2007 (art. 9) e la successiva variazione introdotta dall’art. 300 D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si è completato il circuito sanzionatorio a deterrenza del rispetto della normativa, legislativa e tecnica, con la modifica dell’art. 25septies del D.Lgs. 231/2001 che ora prevede una maggiore gradualità nella applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive. Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 ammettono la possibilità di esclusione della responsabilità in argomento, a condizione di dotarsi di un modello organizzativo e di controllo senza particolare tipizzazione, mentre l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, riconduce la capacità esimente ai modelli tipizzati di cui alle norme OHSAS 18001:2007 ovvero Linea Guida UNI INAIL (2001), che definiscono dei Sistemi Gestionali di Sicurezza sul Lavoro (SGSL). Il modello, per avere efficacia esimente, dovrà essere efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi. La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. nel d. lgs 626/94 ERA PRESENTE… art.7(Contratto d’appalto o contratto d’opera) ora…nel Testo Unico Art.26 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione “1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima: •“L’appalto è il contratto col quale •una parte assume, •con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, •il compimento di un’opera o di un servizio Lavoro Autonomo c.c. Libro V, Titolo III, Capo I art.2222 “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, • salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV • Nel TUS, Titolo IV, art. 89 co.1 lett.d) lavoratore autonomo: • “persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione” La direttiva Cantieri Il d.lgs. 494/96 modificato ed integrato dal d.lgs. 528/99 Art. 89. Definizioni • 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: • a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere» • qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell’allegato X ALLEGATO X ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a) • 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. • 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Art. 88 Campo di applicazione • 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano • • • • • • a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivita‘ minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonche' i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; f) ai lavori svolti in mare; g) alle attivita' svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purche‘ tali attivita' non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile. • 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. • Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto Art. 89. Definizioni cambiamento • 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato, dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; • Nel campo di applicazione del d. lgs. 163/06 (Nuovo codice appalti) e successive modificazioni, il responsabile dei lavori e' il responsabile unico del procedimento Art. 89. Definizioni • 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per d) lavoratore autonomo: • persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione; Art. 89. Definizioni • 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 (PSC e fascicolo) Art. 89. Definizioni f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera coordinatore per l'esecuzione dei lavori: di seguito denominato soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all‘art.92, che non puo' essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il (RSPP) da lui designato; Le incompatibilità non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice Art. 89. Definizioni • 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per g) uomini-giorno • entità presunta del cantiere • rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori • anche autonomi • previste per la realizzazione dell'opera Art. 89. Definizioni h) piano operativo di sicurezza il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige in riferimento al singolo cantiere interessato ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a),i cui contenuti sono riportati nell’all.to XV Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili • 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: • a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall‘articolo 28 (oggetto della valutazione dei rischi) Art. 89. Definizioni i) impresa affidataria: • impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi; • Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione”; Art. 89. Definizioni i-bis) impresa esecutrice: impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali” Art. 89. Definizioni l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. I cantieri temporanei o mobili a) b) c) Nuove definizioni Responsabile dei lavori: il soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera; Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera, si avvale di subappaltatrici o di lavoratori autonomi; Idoneità tecnico professionale: possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera. Gli obblighi del committente Il Committente deve, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa: a) verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria ed eventualmente di quelle subappaltatrici (vedi comma 3 dell’all. XVII), secondo le modalità indicate nell’allegato XVII; (per i lavori privati è però sufficiente l’autocertificazione) b) chiedere ed ottenere dalle imprese esecutrici un dichiarazione dell’organico medio annuo; c) trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, alla PA concedente il nominativo delle imprese esecutrici unitamente alla documentazione sub a) e b). Nel caso di presenza, anche non contemporanea, di più imprese nelObblighi cantiere e anche nei casi di coincidenza con del committente l’impresa esecutrice designa il coordinatore della progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione ATTENZIONE! La nomina dei coordinatori è divenuta obbligatoria in ogni cantiere in cui sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese, in quanto sono stati eliminati i riferimenti a: - cantieri con entità presunta pari o > a 200 uomini * giorno; - cantieri i cui lavori comportano rischi particolari. Gli obblighi del committente NOVITA’ Nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire (*) non deve essere nominato il coordinatore per la progettazione e il PSC deve essere redatto dal coordinatore per l’esecuzione. (analogamente a quanto accade nel caso in cui la presenza di più imprese sopravvenga in corso d’opera). (*) art. 6 T.U. Edilizia: a) interventi di manutenzione ordinaria, b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato. IL RESPONSABILE DEI LAVORI (R. L.) Art. 89/1c - D.Lgs n. 81/08 : E' obbligatoria la sua designazione? Privati Pubblici NON si può rispondere in maniera certa. SI Chi può essere designato come Responsabile Lavori? Privati Pubblici SOLO il Progettista per R. L. in fase di Progettazione SOLO il Direttore Lavori per R. L. in fase di Esecuzione SOLO il R. U. P. Il conferimento dell’incarico deve essere formalizzato? Privati Pubblici E’ CONSIGLIABILE in attesa di chiarimenti istituzionali NO IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE (CSP) Art. 90/3 - D.Lgs n. 81/08 E' obbligatoria la sua designazione in presenza di più imprese? SI solo se i lavori sono soggetti a Permesso di Costruire Privati SI sempre Pubblici Altra novità consiste nel fatto che la nomina è indipendente dai rischi particolari compresi nell’All. II e dai 200 Uomini Giorno di entità presunta del cantiere. Chi può essere designato come CSP ? Publici e Privati SOLO coloro in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 Ivi compreso il Committente o il Responsabile Lavori Quali sono i suoi obblighi? Publici e Privati -- Redigere il PSC art. 100/1 – contenuti in All. XV -- Predisporre il Fascicolo – contenuti in All. XVI IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA DURANTE LA ESECUZIONE (CSE) Artt. 89/1f-90/4/5-92/2 - D.Lgs n. 81/08 E' obbligatoria la sua designazione in presenza di più imprese? Pubblici e Privati SI Chi può essere designato come CSE ? Pubblici e Privati SOLO coloro in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 Escluso : Datore di Lavoro e dipendenti delle imprese Esecutrici o RSPP designato dal Datore di Lavoro Quali sono i suoi obblighi? Pubblici e Privati soggetti a Perm. di C. Privati senza Perm. di C. Obblighi di cui all’art. 92/a-f Redige PSC e Fasc. + Obblighi di cui all’art. 92/a-f IMPRESA AFFIDATARIA Artt. 89/1i - 97 - D.Lgs n. 81/08 Grande novità introdotta dal D.Lgs 81/08 L’impresa Affidataria viene concepita per : Gestire la complessità della Organizzazione del cantiere (catene di subappalti, lavoratori autonomi, lavoro nero etc.) Affiancare il CSE in un compito che, da solo, finora non è riuscito a svolgere al meglio Assecondare quello che è l’orientamento attuale della gestione della commessa nel settore Edile. IMPRESA AFFIDATARIA Artt. 97, 95 e 96 - D.Lgs n. 81/08 Quali obblighi ha il Datore di Lavoro della Impresa Affidataria? Vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel PSC Verificare, conformemente all’Alleg. XVII, l’idoneità tecnico professionale delle ditte e dei lavoratori autonomi a cui ha affidato l’esecuzione dei lavori. Oltre agli altri obblighi indicati nell’art. 26. Coordinare gli interventi finalizzati alle misure generali di tutela (art. 95) e agli obblighi dei Datori di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti (art. 96) (logistica del cantiere-rimozione-stoccaggio-POS). Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio prima di trasmetterli al CSE. IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE Artt. 89/1l – All. XVII - D.Lgs n. 81/08 Definizione: Possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature in riferimento alla realizzazione dell’opera. vengono elencati nell’Allegato XVII i documenti che dovranno essere esibiti dalle imprese e dai Lavoratori Autonomi al Committente o al Responsabile Lavori per dimostrare il possesso della idoneità tecnico professionale. In caso di subappalto la verifica della idoneità tecnico professionale con le modalità riportate nell’Allegato XVII è un obbligo che ricade sul Datore di Lavoro committente. ALLEGATO XVII IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE • • • • • • • • • • • 1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal TU h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal TU i) documento unico di regolarità contributiva l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 ALLEGATO XVII IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE • 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: • a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed • • • • • artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1. IDONEITA’ T. P. -- ALLEGATO XVII All. XVII - D.Lgs n. 81/08 1) DOCUMENTI DA ESIBIRE DA PARTE DELLE IMPRESE Iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione; Documentazione Iscrizione CCIA con attestante oggettolasociale conformità inerente alle alla disposizioni tipologiadel presente dell’appalto; Decreto di : Macchine, attrezzature e opere provvisionali; Elenco dei DPI forniti Nomina: RSPP, antincendio, primo soccorso, gest. Emerg. e Med. Comp. Nomina R.L.S. Attestati di formazione Elenco dei lavoratori risultanti dal Libro Matricola e idoneità sanitaria D.U.R.C. Dichiaraz. di non essere oggetto di provvedimenti di sosp. o interdittivi IDONEITA’ T. P. -- ALLEGATO XVII All. XVII - D.Lgs n. 81/08 2) DOCUMENTI DA ESIBIRE DA PARTE DEI LAV. AUTONOMI Iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; Documentazione Iscrizione CCIA con attestante oggettolasociale conformità inerente alle alla disposizioni tipologiadel presente dell’appalto; Decreto di : Macchine, attrezzature e opere provvisionali; Elenco dei DPI in dotazione; Attestati di relativi alla propria formazione e idoneità sanitaria D.U.R.C. SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO Art. 90 /9/10 - D.Lgs n. 81/08 Importante novità introdotta sotto forma di pena accessoria: IN ASSENZA DI DURC PSC FASCICOLO NOTIFICA L’Organo di vigilanza comunica la violazione alla Amministrazione concedente affinchè, quest’ultima, possa procedere alla SOSPENSIONE DEL TITOLO AUTORIZZATIVO ACCESSO E RECINZIONE DEL CANTIERE Artt. 96 /1b e 109 - D.Lgs n. 81/08 Altra novità introdotta da T.U. riguarda le caratteristiche della recinzione: Il Datore di Lavoro deve: Predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili ed individuabili. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni. Il maggior problema di adeguamento alle nuove disposizioni si ravvisa per le imprese stradali che dovranno rivedere il loro modus operandi se vorranno evitare di posizionare centinaia di metri di recinzione. LAVORI IN QUOTA Capo II art. 107 D.Lgs n. 81/08 Definizione: Per lavoro in quota si intende “attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a mt. 2 rispetto ad un piano stabile.” La definizione non è una novità in quanto essa era già integralmente riportata nel D.Lgs 235/05. Questa, però, è una ghiotta occasione per ottenere chiarimenti istituzionali su cosa si intenda per “piano stabile” e, soprattutto, se il pianale del ponteggio possa essere considerato tale visto che anche il gruppo di lavoro non ha raggiunto una interpretazione condivisa sulla questione. Secondo la prima interpretazione la distanza fra la gronda e l’ultimo pianale del ponteggio non deve superare i cm. 50 (art. 146 comma 3). Secondo l’altra interpretazione ci si aggancia al concetto del sottoponte di sicurezza che, a maggior ragione, trova applicazione con quote inferiori ai mt. 2.50 previsti (art. 128 comma 1). LA PRIMA LEGGE ANTICADUTA • “QUANDO EDIFICHERAI UNA CASA NUOVA, ARAI UN PARAPETTO INTORNO AL TETTO, PER NON METTERE SANGUE NELLA TUA CASA, NEL CASO IN CUI QUALCUNO AVESSE A CASCARE DI LASSU’” • Antico Testamento capitolo 22, 8 del Pentateuco Deutoronomio ASPETTI TECNICI VARI Capo II D.Lgs n. 81/08 Art. 111: il Datore di Lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota. Artt. 83 e 117 – All. IX : Lavori in prossimità di parti attive - non c’è più la distanza minima di 5 mt. Ma ci si rifà alle distanze riportate sulla tab. 1 dell’Allegato IX che variano, in funzione della tensione elettrica presente, con un minimo fissato a mt. 3.00. E’ importante la valutaz. del rischio reale Art. 119 comma 7: Pozzi, scavi e cunicoli – all’esterno deve essere prevista adeguata assistenza di personale e mezzi idonei per recuperare l’infortunato anche riverso e privo di sensi. La dimensione dei tombini deve essere adeguata al transito di un corpo riverso. Se non è previsto l’accesso personale, la dimensione del tombino deve essere tale da permettere solo il passaggio della tubazione. Il problema si ravvisa per sanare le situazioni già esistenti e sul coinvolgimento dei costruttori. ASPETTI TECNICI VARI Capo II D.Lgs n. 81/08 Art. 130 : Andatoie e passerelle – Sebbene non venga richiamato nell’Allegato XVII alla voce 2.1.4 Tavolati – si trova esplicito riferimento alle caratteristiche del pianale di calpestio di andatoie e passerelle. Il robusto parapetto in buono stato di conservazione è previsto, invece, per altezze maggiori di mt. 2. Art. 138 : Norme particolari – Consentito: - un distacco del pianale del ponteggio dalla muratura max di cm. 30 (ovviamente durante le opere di manutenzione, quando è già presente una muratura). - altezza dei parapetti che superino di almeno 1 mt. il piano di gronda e almeno 95 cm. il piano di calpestio - altezza della tavola fermapiede di almeno 15 cm. Allegato I Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ALLEGATO I GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE Violazioni che espongono a rischi di carattere generale • Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione; • Mancata formazione ed addestramento; • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; • Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC); • Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS); • Mancata nomina del coordinatore per la progettazione; • Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione ALLEGATO I GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto • Mancato utilizzo della cintura di sicurezza; • Mancanza di protezioni verso il vuoto. Violazioni che espongono al rischio di seppellimento • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni ALLEGATO I GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione • Lavori in prossimità di linee elettriche; • Presenza di conduttori nudi in tensione; • Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale • Violazioni che espongono al rischio d’amianto • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto. • ma anche…. PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI • 1. ALLA CONTRATTAZIONE CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI • 2. ALLA PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE …….. Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori • L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata • all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 • ed al Ministero delle infrastrutture, • per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori • dell’emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni • ed alla partecipazione a gare pubbliche • di durata pari alla citata sospensione • nonchè per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione • e comunque non superiore a due anni. Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori • Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell’ambito dei cantieri edili. • Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori • 2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all’accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. • In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ("Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. PREPOSTO art. 19 D.Lgs. 81/08 a) sovrintende e vigila sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informa i loro superiori diretti; b) verifica affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiede l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informa il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) Si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequenta appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37. La giurisprudenza chiarisce che deve essere considerato preposto «chiunque assuma una posizione di preminenza tale da poter impartire ordini, istruzioni e direttive sul lavoro da eseguire» (Cass. Pen., sez. IV, 28 maggio 1999, n. 6824, Di Fucci). Il preposto, quindi, non solo deve trovarsi nella posizione di impartire ordini, istruzioni e direttive, ma deve anche essere un soggetto qualificato per tale mansione Il preposto condivide con il datore di lavoro oneri e responsabilità in materia di sicurezza del lavoro e di protezione del personale impiegato, ma con sfumature diverse secondo le sue reali mansioni. Egli non è tenuto a predisporre i mezzi antinfortunistici, essendo questo un obbligo esclusivo del datore di lavoro; egli ha l'obbligo di vigilanza affinché le misure antinfortunistiche e le relative disposizioni vengano regolarmente applicati. Il Preposto può e deve pretendere dal lavoratore il rispetto incondizionato delle procedure e degli accorgimenti volti a minimizzare il rischio di infortunio; deve prevedere e prevenire anche i comportamenti volontariamente scorretti del lavoratore. • E’ preposto chiunque si trovi in posizione tale da dover dirigere e sorvegliare l'attività lavorativa di altri operai ai suoi ordini (Cassazione Pen. sent. 760/91). • Il Preposto non si sostituisce, di regola, alle mansioni direttive dell'imprenditore o del dirigente e tanto meno assume da solo l'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche (Cassazione. Pen. sent. 6028/91). Omessa sorveglianza sui lavoratori da parte del preposto: Al preposto compete - in via autonoma - la direzione e la sorveglianza dei lavoratori dipendenti per evitare che questi possano eseguire operazioni e manovre avventate. Ne consegue che, in caso di infortunio, la responsabilità del preposto non è oggettiva o di posizione, bensì fondata sull'inosservanza di precisi obblighi correlati alla sua funzione di vigilanza. (Cassazione penale, sezione IV, 20 marzo 2002 n. 11334) La Cassazione ha confermato la pronuncia del giudice di secondo grado, che aveva condannato per il reato di lesioni colpose il caposquadra che aveva assegnato ad un lavoratore un compito (trarre dei cunei da un’asse di legno), la cui esecuzione richiede l’adozione di opportune cautele per evitare lesioni alle mani (utilizzazione di un apposito arnese, lo “spingi pezzo”), non controllando che il lavoratore facesse uso del necessario strumento di protezione (Cassazione 14/05/2006). PREPOSTO DI FATTO È penalmente responsabile della mancata attuazione delle misure antinfortunistiche colui che, pure non appartenendo alla stessa struttura aziendale, sia di fatto (e con effettivi poteri) preposto all'attività lavorativa. (Cassazione penale, sez. IV, 13 settembre 2001 n. 33548) LAVORATORE art. 20 D.Lgs. 81/08 • Osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal • • • • • datore di lavoro; Utilizza correttamente macchinari ed attrezzature da lavoro e i DPI non rimuove o modifica senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; Segnala eventuali deficienze di mezzi, apparecchiature o DPI; Non compie di propria iniziativa azioni che esulano dalle proprie mansioni. Si sottopone ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente L’imprenditore è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure all’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento (Cass., 21 Maggio 2002, n. 7454). Il comportamento del lavoratore può definirsi abnorme, imprevedibile o quando si risolve in un atto assolutamente incompatibile con la natura e gli scopi della macchina… o quando si risolve, per scelta del lavoratore, in un iter assolutamente estraneo alla logica della macchina (Cass., 18 Novembre 1997). Obblighi dei progettisti Art. 22 D.Lgs. 81/08 I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori Art. 23 D.Lgs. 81/08 Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. VENDITORE Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza, ha l’obbligo di consegnare dette macchine in perfette condizioni d’uso, conformi alle vigenti certificazioni di sicurezza. Obblighi degli installatori Art. 24 D.Lgs. 81/08 Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. Obblighi del medico competente Art. 25 D.Lgs. 81/08 • Compiti di Sorveglianza sanitaria; • Compiti operativi; • Compiti informativi; • Compiti collaborativi; IL SISTEMA DI VIGILANZA D. LGS N. 758 DEL 1994 RILEVAZIONE DELL’INFRAZIONE L’O.D.V. IMPARTISCE LA PRESCRIZIONE DA REALIZZARSI ENTRO IL TEMPO TECNICAMENTE NECESSARIO COMUNICA LA NOTIZIA DI REATO AL P.M. P.M ISCRIVE IL RESPONSABILE NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI L’AZIONE PENALE E’SOSPESA IL CONTRAVVENTORE PUO’ CHIEDERE UNA PROROGA (MAX 6 MESI) IL CONTRAVV. PUO’ CHIEDERE UN’ULTERIORE PROROGA (1 SOLA VOLTA) PER CIRCOSTANZE NON A LUI IMPUTABILI (MAX 6 MESI) L’ODV ENTRO 60 GIORNI DALLA SCADENZA DELLE PRESCRIZIONI VERIFICA L’ELIMINAZIONE DELLE VIOLAZIONI PRESCRIZIONI ADEMPIUTE? NO ODV LO COMUNICA AL P.M. ED AL CONTRAVVENTORE ENTRO 90 GIORNI IL PROCEDIMENTO PENALE RIPRENDE IL SUO CORSO PRESCRIZIONI ADEMPIUTE? SI ODV COMUNICA AL P.M. NEI TEMPI E CON LE MODALITA’ PRESCRITTE? NO Fuori termine P.M VALUTA L’EVENTUALE RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL’OBLAZIONE PRESCRIZIONI ADEMPIUTE? SI NEI TEMPI E CON LE MODALITA’ PRESCRITTE? SI ODV comunica al P.M. entro 120 giorni e AMMETTE IL CONTRAVVENTORE A PAGARE IN SEDE AMMINISTRATIVA 1/4 DEL MAX DELL’AMMENDA ENTRO 30 GIORNI PAGATO IN SEDE AMMINISTRATIVA 1/4 DEL MAX DELL’AMMENDA ENTRO 30 GIORNI? SI LA CONTRAVVENZIONE E’ ESTINTA IL P.M RICHIEDE AL G.I.P. L’ARCHIVIAZIONE PAGATO IN SEDE AMMINISTRATIVA 1/4 DEL MAX DELL’AMMENDA ENTRO 30 GIORNI? NO L’AZIONE PENALE RIPRENDE IL SUO CORSO. IL REATO NON E’ ESTINTO L’ESTINZIONE DEI REATI (CONTRAVVENZIONI ) IN MATERIA DI SICUREZZA, SI REALIZZA SOLO DOPO L’OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI ED IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE RIDOTTA ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI 30 GIORNI INFORTUNIO CON ESITI MORTALI O GRAVI L’autorità Giudiziaria provvede all’avvio dell’indagine penale, tesa a: • Identificare tutti i possibili destinatari della normativa prevenzionale, a partire dal legale rappresentante e verificando eventuali deleghe, procure, ordini di servizio che trasferiscono la responsabilità in tema di sicurezza; • Acquisire rilievi fotografici di macchine, impianti • • • • e luoghi; Comunicare l’avviso di garanzia a tutti coloro che potrebbero essere responsabili dell’accaduto; Verbalizzare dichiarazioni dei presenti; Sequestrare macchine, opere e impianti; Verificare l’esistenza del documento della valutazione dei rischi. SANZIONI PENALI Articolo 55 D.Lgs. 81/08 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente • 1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a • • • • • • 6.400 euro il datore di lavoro: a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2; 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uominigiorno. • 3. E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che • • • • • • adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3. 4. E’ punito con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f). 5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1,lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1; b)con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera a); c)con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2; d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter. • e) con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli • • • • • articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4; f)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3; g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2; h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell’articolo 35, comma 5; i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8; l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa). • 6. L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con • • • • • • riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.”. e) con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4; f)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3; g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2; h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell’articolo 35, comma 5; i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8; l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa). 6. L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.”. • g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro • • • • • • per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lett. bb); h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lett. u), 29, comma 4, e 35, comma 2; i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lett. r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni; l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lett. r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno; m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8. n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di violazione dall’articolo 18, comma 1, lettera s); o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione dall’articolo 18, comma 1, lettera aa). Articolo 56 D.Lgs. 81/08 Sanzioni per il preposto Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti: • a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda • da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f); b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).”. Articolo 57 D.Lgs. 81/08 Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori • I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. • I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 10.000 a 40.000 euro. • Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24 sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.”. Articolo 58 D.Lgs. 81/08 Sanzioni per il medico competente • a) arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a euro 800 per la • • • • violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo; b) arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g); c) arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l); d) sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere h) e i); e) sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.”. Articolo 59 D.Lgs. 81/08 Sanzioni per i lavoratori • a) arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo; • b) sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20, comma 3.”.