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responsabilita` penali - Collegio Provinciale dei Geometri

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responsabilita` penali - Collegio Provinciale dei Geometri
Corso di Aggiornamento
D.Lgs. 81/08
Avv. Nicola Ciaccia
Diritto Penale
Diritto Penale del Lavoro
RESPONSABILITA’
IN MATERIA DI
IGIENE E SICUREZZA
SUL LUOGO DI LAVORO
In vigore dal 15 maggio 2008
In vigore dal 15 maggio 2008
alcune proroghe e modifiche
la prima con legge n.129/08 all’1.1.09
Con Legge n.133/08 abrogazione norme in materia di orario
con d.l.207/08 al 16 maggio 2009
Stress lavoro correlato e data certa
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI
ABROGAZIONE DI NORME PREVIGENTI
QUASI TUTTE LE NORMATIVE PRECEDENTI
VENGONO ABROGATE:
il D. Lgs. 626/94
il D.P.R. 547/55 (infortuni)
il D.P.R. 303/56 (igiene) escluso art. 64
il D. Lgs. 494/96 (cantieri)
e tante altre
non esistono più!
Il loro contenuto è stato assorbito dal D.Lgs. 81
Il Testo Unico, 306 articoli, 13 titoli, 51
allegati
• TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI (artt. 1 – 61)
• TITOLO II LUOGHI DI LAVORO (artt. 62 – 68)
• TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI
•
•
•
•
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (artt. 69 – 87)
TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (artt. 88 160)
TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO (artt. 161 – 166)
TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (artt. 167 – 171)
TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI (artt.172 –
179)
• TITOLO VIII AGENTI FISICI (artt. 180 -220)
• TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE PROTEZIONE DA
AGENTI CHIMICI (artt. 221 – 265)
• TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (artt. 266 – 286)
• TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE (artt. 287 – 297)
• TITOLO XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI
PROCEDURA PENALE (artt. 298 – 303)
Le modifiche e le integrazioni
D.Lgs. 106/09
il nuovo testo del D.Lgs. 81/08
è stato
modificato dal D.Lgs. 106/2009
In vigore dal 20 agosto 2009
Sulla G.U.
FONTI LEGISLATIVE
• Art. 32 Cost. “la salute dei cittadini è un
fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività”;
• Art. 41 Cost. “l’iniziativa economica è libera, ma
non deve recare danno alla sicurezza, alla libertà
ed alla dignità umana;
• Art. 2043 cc. “Responsabilità da fatto illecito”, il quale obbliga colui
che ha causato un danno per dolo o per colpa a risarcire il danno
medesimo;
• Art. 2050 cc. “Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose” il
quale obbliga al risarcimento del danno colui che abbia cagionato un
danno nello svolgimento di un’attività pericolosa per sua natura o
per la natura dei mezzi adoperati.
• Art. 2087 cc. “tutela delle condizioni di lavoro”, il quale statuisce che
“l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro”.
CODICE PENALE
• Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose derivanti
dalla violazione delle
infortuni, punito:
norme
di
prevenzione
- con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino ad
€. 309 se la lesione prevede una malattia non
superiore a 20 giorni;
- con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa
da € 500 ad €. 2000 se la lesione è grave;
- con la reclusione da uno a tre anni se la lesione è
gravissima.
In caso di lesioni colpose l’azione penale è legata
alla prognosi secondo le seguenti procedure:
• Le prognosi che superano i 30 giorni provocano
•
•
l’attivazione, per lo più ad iniziativa dell’ INAIL,
dell’ inchiesta amministrativa della Direzione
provinciale del lavoro, il cui verbale viene inviato
al Pubblico Ministero;
Le prognosi fino a 40 giorni possono far scattare
l’azione penale solo a querela dell’interessato;
Oltre i 40 giorni l’eventuale azione penale viene
promossa d’ufficio dal Pubblico Ministero.
• Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso in
violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro è punito: con la reclusione da
due a sette anni.
• Art. 437 c.p. Rimozione o omissione dolosa di
cautele contro infortuni sul lavoro, punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni per la sola
violazione; con la reclusione da tre a dieci anni se dal
fatto deriva un disastro o un infortunio.
• Art. 451 c.p. Omissione colposa di cautele o difese
contro disastri o infortuni sul lavoro, punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa da €. 103 ad €.
516 per la sola violazione.
SANZIONI PENALI
I reati previsti dalla legislazione specifica vigente
sono classificati come contravvenzioni, punite
con l’ammenda e con l’arresto nei casi in cui si
verifichi l’evento lesivo.
Configurando tali condotte reati di pericolo,
sono sanzionabili per il sol fatto di essere state
commesse, senza che sia necessario il verificarsi
di un evento lesivo.
L’INFORTUNIO SUL LAVORO
• L’infortunio sul lavoro viene definito dall’art. 2
d.p.r. 30 Giugno 1965 n. 1124 come “ un evento
che avviene per causa violenta, in occasione di
lavoro, da cui sia derivata la morte o la inabilità
permanente al lavoro assoluta o parziale ovvero
una inabilità temporanea assoluta che importi
l’astensione al lavoro per più di tre giorni ”.
• L’infortunio “in itinere”
DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI DI
SICUREZZA
Il D.Lgs. n. 81/08 ha individuato i
destinatari degli obblighi di sicurezza:
• Datori di lavoro
• Dirigenti
• Preposti
• Lavoratori
• Progettisti
• Fabbricanti
• Fornitori
• Installatori
• Medico competente
Articolo 2
Definizioni
b) datore di lavoro:
il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque, il soggetto
che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività ha la
responsabilità dell’organizzazione stessa o
dell’unità produttiva in quanto esercita
poteri decisionali e di spesa
Articolo 2 Definizioni
b) datore di lavoro :
• Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, co.2, del
•
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si
intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione
ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale,
nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale esso è individuato
dall’organo
di
vertice
delle
singole
amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e
dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta
l’attività e dotato di autonomi poteri decisionali e di
spesa
In caso di omessa individuazione, o di
individuazione non conforme ai criteri sopra
indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo
di vertice medesimo
Art.2 Definizioni
• c) azienda: il complesso della
struttura organizzata dal datore di
lavoro pubblico o privato;
• d)
dirigente
: persona che, in
ragione delle competenze professionali e
di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell’incarico conferitogli, attua
le direttive del datore di lavoro
organizzando
l’attività
lavorativa
e
vigilando su di essa;
Art.2 Definizioni
e) preposto
in ragione delle
competenze professionali e nei limiti
di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività
persona
che,
lavorativa e garantisce l’attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori
ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa;
Articolo 2 Definizioni
a) lavoratore
persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge
un’attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato con o senza
retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un’arte o una
professione, esclusi gli addetti ai
servizi domestici e familiari
Al lavoratore così definito è equiparato:
• il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che
presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
• l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 e seguenti del C.C.
• il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza
tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro (Stage - tirocini)
• l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai
corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente
ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai
laboratori in questione;
• il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266;
• i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della
protezione civile
• il volontario che effettua il servizio civile
• il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e
al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (lavori socialmente
utili)
Art.2 Definizioni
h) medico competente
• medico in possesso di uno dei titoli e dei
requisiti formativi e professionali di cui
all’art. 38, che collabora, secondo quanto
previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore
di lavoro ai fini della valutazione dei rischi
• ed è nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
compiti di cui al presente decreto
Il D.Lgs. 81/08, come sappiamo, ha
espressamente annoverato il RSPP tra i
soggetti destinatari degli obblighi di
sicurezza.
Non ha, quindi, previsto sanzioni penali
a carico dello stesso nel caso in cui non
svolga con diligenza il compito
assegnatogli dalla legge.
Compiti del servizio di prevenzione
e protezione
Art. 33 D.Lgs. 81/08
1. Individuazione dei fattori di rischio,
valutazione dei rischi e individuazione
delle misure per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro, nel
rispetto della normativa vigente sulla
base
della
specifica
conoscenza
dell’organizzazione aziendale;
2. Elaborazione delle misure preventive e
protettive e dei sistemi di cui all'articolo
28, comma 2, e dei sistemi di controllo di
tali misure;
3. Elaborazione delle procedure di sicurezza per
le varie attività aziendali;
4. Proposizione dei programmi di informazione e
formazione dei lavoratori;
5. Partecipazione alle consultazioni in materia di
tutela della salute e di sicurezza di cui all’art.
35;
6. Fornire ai lavoratori le informazioni di cui
all'articolo 36
E’ evidente che tale quadro
normativo induce a ritenere la
figura del Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione come
organo
dotato
di
funzioni
propositive nei confronti del
datore di lavoro, ed in particolare il
dato normativo gli affida un ruolo
essenzialmente consultivo.
Il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) è
estraneo al processo volitivo del
datore di lavoro e, in quanto tale,
non rientra nel novero dei soggetti
responsabili
né
per
la
programmazione della sicurezza, né
per l’applicazione delle norme sulla
prevenzione degli infortuni.
Di conseguenza, il momento esecutivo
della programmazione, inteso come
attuazione degli imput programmatori
predisposti con l’ausilio del RSPP e
vigilanza sulla loro corretta applicazione,
va ripartito, sotto l’aspetto organizzativo,
tra il datore di lavoro e i suoi
collaboratori, vale a dire dirigenti e
preposti.
L’adozione di procedure di sicurezza e
l’affissione delle relative norme all’esterno
dei luoghi pericolosi non rientra nei
compiti del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, il quale ha il
mero obbligo nei confronti del datore di
lavoro di segnalare la presenza di
omissioni in materia, dovendo, poi, il
datore di lavoro stesso provvedere
all’applicazione delle prescrizioni del
caso" (Pretura di Trento, sez. di
Mezzolombardo, 25 gennaio 1999,
Pezzi e altri).
L’RSPP è soltanto un consulente del
datore di lavoro, un tecnico che lo
supporta
con
una
consulenza
relativa alle scelte tecniche più
opportune
da
effettuare,
non
partecipando al momento volitivo ed
alla predisposizione delle scelte
medesime. Non ha, quindi, alcun
potere decisionale in ordine alla
predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione dagli
infortuni.
L’obbligo di vigilare affinché sia garantita
la corretta osservanza del precetto penale
permane a carico del datore di lavoro
anche nel caso in cui sia stato nominato
un responsabile per la prevenzione e la
protezione, quale previsto dall’art. 8,
D.Lgs. n. 626/1994, poiché tale norma
mira a rafforzare il sistema di garanzie a
protezione del lavoratore ma non
comporta che la nomina del responsabile
abbia efficacia liberatoria per il datore di
lavoro, dato che questi rimane il principale
destinatario della norma penale". (Cass.
pen., Sez. III, 18 settembre 2001, n.
33832, Garofano).
Ovviamente, in virtù di quanto sopra,
l’RSPP non potrà mai essere il
destinatario di una contravvenzione in
materia di D.Lgs 626/94, ma ciò non
toglie che lo stesso possa essere oggetto
di eventuali altri profili di colpa ai sensi
dei principi del diritto penale e della
responsabilità da fatto illecito ex art.
2043 c.c..
Se, infatti, agendo con imperizia,
imprudenza
o
negligenza
o
inosservanza di leggi, ha dato un
suggerimento sbagliato o ha trascurato di
segnalare una situazione di rischio,
inducendo così il datore di lavoro ad
omettere l’adozione di una misura
prevenzionale (rivelatasi poi necessaria),
l’RSPP risponderà dell’infortunio (a titolo
di colpa) insieme al datore di lavoro.
Un conto è, infatti, l’inadempimento – in
sé e per sé considerato – di compiti
previsti dalla legge e non sanzionati con
apposite e specifiche contravvenzioni.
Altra e ben diversa cosa è capire se,
qualora a seguito di tali omissioni si sia
verificato un evento lesivo del bene
costituente oggetto della tutela penale,
esse
possano
essere
considerate
causalmente rilevanti.
Sotto tale aspetto occorre, quindi,
esaminare anche la possibilità di
ravvisare in capo al RSPP una
responsabilità per evento lesivo secondo i
criteri generali di cui all’ art. 43 c.p. in
tema di delitto colposo, ovvero nel caso in
cui il RSPP abbia omesso di segnalare
una situazione di pericolo o mal
consigliato il datore di lavoro nella
programmazione
delle
misure
di
sicurezza.
La prima sentenza in Italia che
prevede un’ipotesi di responsabilità in
capo al RSPP è stata emessa dal
Tribunale Ordinario di Milano, sez. IV
penale,13 ottobre 1999 (dep. 11 marzo
2000), sentenza “Galeazzi”.
DELEGA
Un ultimo aspetto che sembra utile
esaminare è la possibilità di attribuire al
responsabile del servizio aziendale di
protezione, sia esso interno o esterno
all’azienda,
anche
la
delega
a
predisporre le necessarie misure di
sicurezza, concentrando così sul
medesimo
soggetto
funzioni
propositive e compiti attuativi.
Nel caso di cumulo dei due incarichi, il
responsabile del servizio di protezione
potrà essere chiamato a rispondere
della necessarie misure di sicurezza,
non nella sua qualità di consulente,
ma nella veste di responsabile della
sicurezza.
In questo caso, ovviamente, una delega
trasferisce sul delegato ogni sorta di
responsabilità, trasferendo sul RSPPdatore di lavoro la responsabilità anche
dell’attuazione delle norme di sicurezza
necessarie.
Allegato II
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da
parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi (articolo 10) art.34
Articolo 31 Servizio di prevenzione e
protezione
• 3. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio
interno, il datore di lavoro può avvalersi di
persone esterne alla azienda in possesso
delle conoscenze professionali necessarie,
per integrare, ove occorra, l’azione di
prevenzione e protezione del servizio.
• 4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio
in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda
ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 32.
• 5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o
servizi esterni non è per questo esonerato dalla
propria responsabilità in materia.
Articolo 31 Servizio di prevenzione e
protezione
• 6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione
all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque
obbligatoria nei seguenti casi:
• a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto
•
•
•
•
•
•
legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed
integrazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai
sensi degli artt. 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33
del decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230 (radiazioni
ionizzanti), e smi;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con
oltre 50 lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente comma il
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve
essere interno.
• 7. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di
imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e
protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per
Articolo 32
Capacita’ e requisiti professionali degli
addetti e dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni ed
esterni
Le capacita’ ed i requisiti professionali dei
responsabili e degli addetti ai servizi di
prevenzione e protezione interni o esterni
devono essere adeguati alla natura dei
rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attivita’ lavorative.
Articolo 32
Capacita’ e requisiti professionali degli addetti e dei
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
interni ed esterni
• Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti
di cui al
co. 1 è necessario essere in possesso di un titolo di studio non
•
•
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonché
di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a
specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio
prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente
periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con
verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in
materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura
ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28,
comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di
relazioni sindacali.
I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto
previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale,
serie generale, del 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni e
integrazioni.
Articolo 32
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni
ed esterni
Possono altresì svolgere le funzioni di
responsabile o addetto coloro che, pur non
essendo in possesso del titolo di studio di cui al
comma 2, dimostrino di aver svolto una delle
funzioni richiamate, professionalmente o alle
dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei
mesi alla data del 13 agosto 2003, previo
svolgimento dei corsi secondo quanto previsto
dall’accordo di cui al comma precedente.
Articolo 32
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei
servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dalle
università, dall’ISPESL, dall’INAIL, o dall’IPSEMA per la parte di
relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dall’amministrazione della difesa, dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle
singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di
lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai
soggetti di cui al punto 4 dell’accordo di cui al comma 2 nel
rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste.
Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 32
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni ed esterni
Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7,
L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell’università e della
ricerca 16 marzo 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 4
agosto 2000 ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001,
ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della
normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di
formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio
possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
I responsabili e gli addetti dei servizi di
prevenzione e protezione sono tenuti frequentare
corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi
definiti nell’accordo Stato-Regioni di cui al comma
2.
È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34.
Articolo 32
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni
ed esterni
Le competenze acquisite a seguito dello
svolgimento delle attività di formazione di cui al
presente articolo nei confronti dei componenti
del servizio interno sono registrate nel libretto
formativo del cittadino di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni e integrazioni.
Articolo 32
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei
servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e
universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica
e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo
svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dei rischi designa il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione
individuandolo tra:
• il personale interno all’unità scolastica in
possesso dei requisiti di cui al presente
articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
• il personale interno ad una unità scolastica
in possesso dei requisiti di cui al presente
articolo che si dichiari disponibile ad operare
in una pluralità di istituti.
Articolo 32
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni ed esterni
• 9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e
•
•
•
•
•
b) del comma 8,
gruppi di istituti possono avvalersi in maniera
comune dell’opera di un unico esperto esterno,
tramite stipula di apposita convenzione
in via prioritaria con gli enti locali proprietari
degli edifici scolastici e,
in via subordinata, con enti o istituti specializzati
in materia di salute e sicurezza sul lavoro
o con altro esperto esterno libero professionista.
Articolo 32
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni
ed esterni
Nei casi di cui al comma 8, il datore di
lavoro che si avvale di un esperto esterno
per ricoprire l’incarico di responsabile del
servizio deve comunque organizzare un
servizio di prevenzione e protezione con
un adeguato numero di addetti.
Articolo 33 Compiti del servizio di prevenzione e
protezione
• 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
•
•
•
•
•
•
professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione
dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza
e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della
normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i
sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie
attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione
dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione
periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo
36.
Articolo 33
protezione
Compiti del servizio di prevenzione e
I componenti del servizio di prevenzione e
protezione sono tenuti al segreto in ordine ai
processi lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell’esercizio delle funzioni di cui al presente
decreto legislativo.
Il servizio di prevenzione e protezione è
utilizzato dal datore di lavoro
Il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS) art. 47
Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è eletto, o designato,
nell’ambito delle rappresentanze sindacali o dai lavoratori al loro
interno, in caso di assenza delle rappresentanze stesse.
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il tempo di lavoro
retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva. In ogni caso il numero
minimo dei rappresentanti è così stabilito: a) un rappresentante
nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori b) tre
rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000
lavoratori c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unita’
produttive oltre i 1.000 lavoratori.
RLST (Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza
Territoriali) – art. 48
“Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è di norma eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per
più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo
secondo quanto previsto dall’articolo 48” (Art. 47 comma 3).
Il RLST esercita le attribuzioni, pari a quelle del RLS aziendale,
previste all’articolo 50, esclusivamente nelle aziende in cui non si è
provveduto all’elezione del rappresentate interno.
Le modalità di elezione o designazione del RLTS sono individuate
dagli Accordi Collettivi Nazionali, Interconfederali o di Categoria,
stipulati dalle Associazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con gli
stessi Accordi si definiscono anche le modalità di accesso e di
preavviso cui deve attenersi il RLST per entrare nei luoghi di lavoro
del comparto o del territorio a cui è assegnato.
RLS di Sito produttivo – art. 49
L’introduzione di questa nuova figura di Rappresentanza risponde a
esigenze emerse in particolari situazioni, per fare un esempio, i
lavori della TAV Torino-Milano.
L’art. 49 individua i contesti lavorativi in cui si può procedere
all’individuazione del RLS di sito, e cioè i porti, i centri intermodali di
trasporto, gli impianti siderurgici, i cantieri con almeno 30.000
uomini-giorno, e i contesti produttivi con complesse problematiche
legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero
complessivo di addetti, mediamente operanti nell’area, superiore a
500. Il RLS di sito è individuato su iniziativa dei RLS delle aziende
presenti e tra i RLS stessi.
La contrattazione collettiva definisce le modalità di individuazione e
le modalità secondo cui questa figura esercita le attribuzioni in tutte
le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano
Rappresentanti per la Sicurezza e realizza il coordinamento tra i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.
Compiti del RLS
• Promuovere
iniziative
per
delle
misure
di
l’attuazione
prevenzione.
• Formulare
osservazioni
in
occasione delle visite e verifiche
effettuate
dalle
autorità
competenti.
• Partecipare
•
•
alla
riunione
periodica
indetta almeno una volta l’anno.
Avvertire il Datore di lavoro dei rischi
individuati, sempre ed “anche nel caso di
opere o servizi conferiti in appalto”, e
ricorrere agli Organi competenti qualora
ritenga che le misure adottate non siano
idonee a garantire la sicurezza.
Accedere
liberamente
a
tutta
la
documentazione
aziendale,
alle
informazioni sui flussi d’attraversamento
(materia prima, energia e risorse
trasformate in prodotto dall’entrata
all’uscita della fabbrica e rifiuti), al
registro infortuni ed a tutti i luoghi di
lavoro.
I diritti del RLS:
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha, sostanzialmente, quattro diritti
fondamentali:
- diritto all’informazione;
- diritto alla formazione;
- diritto alla partecipazione;
- diritto al controllo.
Per l’esercizio di tali diritti è necessario che l’RLS:
• possa avere libero accesso ai luoghi ove si svolgono le lavorazioni;
• venga consultato preventivamente e tempestivamente, in ordine all’organizzazione,
programmazione ed attuazione delle attività prevenzionali nell’azienda o nell’unità
produttiva in cui opera;
• possa interloquire anche sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione;
• sia informato dei rischi derivanti tanto dalle macchine, dagli impianti, dagli ambienti e
dall’organizzazione del lavoro che dall’uso di sostanze e preparati pericolosi;
• possa venire a conoscenza delle prescrizioni degli organi di vigilanza;
• possa formulare osservazioni nel corso di eventuali visite ispettive e possa, più in
generale, avanzare proposte di adozione di misure prevenzionali idonee alla tutela
della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori;
• possa partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza;
• possa ricevere un’adeguata formazione, partecipando ad appositi corsi;
• sia autorizzato a rivolgersi alle autorità competenti per sollecitare il loro intervento,
qualora ritenga che le misure di protezione adottate siano insufficienti.
Le responsabilità degli RLS:
Già il D.Lgs. 626/94 non aveva previsto alcuna specifica
sanzione a carico dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza. Il motivo risiede nel fatto che gli RLS, in
considerazione dei compiti consultivi loro assegnati, non
hanno alcun potere decisionale in merito alle scelte in
materia di prevenzione infortuni effettuate dal datore di
lavoro.
Quanto sopra non significa però che i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza vadano senza dubbio esenti da
responsabilità, indipendentemente dalle modalità con cui
svolgono il proprio compito; infatti, nel caso in cui l’RLS
abbia contribuito all’adozione di una misura protettiva
rivelatasi inadeguata, insufficiente o addirittura contraria
alla legge, e l’abbia pretesa ed imposta al datore di
lavoro, inducendolo in errore, potrà essere chiamato a
rispondere dell’infortunio che ne sia derivato.
La valutazione dei rischi: Cosa può fare un RLS?
Il D.Lgs 81/08 all’art. 29 definisce in che modo si fa la valutazione
dei rischi.
Il comma 2 di tale articolo dice che il datore di lavoro effettua la
valutazione dei rischi ed elabora il relativo documento previa
consultazione del/dei RLS.
Previa vuol dire che la consultazione deve avvenire prima o durante
il processo di valutazione.
Il primo passo è dunque quello di richiedere ufficialmente di essere
consultato.
Il compito più impegnativo per il RLS è sicuramente quello di
verificare che siano valutati tutti i rischi di tutti/e i lavoratori/trici.
Innanzitutto occorre che nel documento siano ben definiti i criteri
adottati per eseguire la valutazione, le norme tecniche seguite e le
eventuali misurazioni dei livelli di esposizione effettuate.
Un buon metodo per poter contribuire attivamente alla valutazione
dei rischi, o per controllarne la validità, è costruirsi una propria
check-list con i rischi che si ritiene essere presenti in azienda e
controllare sul documento se sono stati affrontati tutti e in che
maniera.
DESTINATARI DEGLI
OBBLIGHI DI SICUREZZA
DATORE DI LAVORO
E DIRIGENTI
art. 18 D.Lgs. 81/08
Compiti generici di:
• Pianificazione (valutazione dei rischi e
programma delle misure);
• Organizzazione (incarichi e procedure);
• Comunicazione (formazione, informazione e
addestramento);
• Misure operative (prevenzione, protezione,
emergenza e controllo)
Articolo 18, comma “3-bis:
Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti
altresì a vigilare in ordine
all’adempimento degli obblighi di cui agli
articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma
restando
l’esclusiva responsabilità dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli
qualora la
mancata attuazione dei predetti obblighi
sia addebitabile unicamente agli stessi e
non sia
riscontrabile un difetto di vigilanza del
datore di lavoro e dei dirigenti.”.
Il datore di lavoro e il dirigente sono i primi
soggetti che rispondono dell’inosservanza
delle norme – generiche e specifiche –
inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro; in
capo a loro sussiste l’obbligo di formare ed
informare i lavoratori sulle misure di sicurezza
da adottare per quel tipo di lavoro specifico;
e di far sì che dette misure vengano messe in
pratica.
I sistemi di controllo che il datore di
lavoro ed il dirigente hanno a
disposizione sono:
• Richiamo verbale;
• Richiamo scritto;
• Provvedimento disciplinare;
• Licenziamento.
Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 29
settembre 2006, n. 32286:
Obbligo di protezione del datore di lavoro - Estensione
Secondo la Cassazione "… il datore di lavoro ha il dovere di
accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto
che il lavoratore possa prestare la propria opera in
condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni
di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è
prestata l'opera. In altri termini, il datore di lavoro deve
sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività
lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da
parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed
organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi
all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre,
oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più
generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del
quale il datore di lavoro è comunque costituito garante
dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità
morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza
che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento
lesivo correttamente gli viene imputato in forza del
meccanismo previsto dall'articolo 40, comma 2, c.p..
La Corte di Cassazione
ha stabilito che:
Non è sufficiente che il datore di lavoro metta a
disposizione
dei
lavoratori
il
materiale
necessario all’allestimento dei mezzi di
protezione e ne ordini l’uso, occorrendo, invece,
che egli si accerti in concreto che ciò sia
avvenuto; infatti le norme di protezione e
sicurezza poste a tutela dell’integrità fisica del
lavoratore vanno attuate anche contro la
volontà del lavoratore. (Cass. 2/3/99 n. 2807)
La Corte di Cassazione
ha stabilito che:
Poiché le misure di sicurezza vanno attuate dal
datore di lavoro anche contro la volontà del
lavoratore, non può costituire causa di
esclusione della responsabilità del datore di
lavoro rispetto all’infortunio occorso al lavoratore
la
circostanza
che
quest’ultimo
abbia
contravvenuto alle disposizioni impartite dal
primo, a meno che la condotta non sia
caratterizzata da abnormità, inopinabilità ed
eccezzionalità. (Cass. 2/3/99, n. 2806)
COMPITI SPECIFICI
art. 18 D.Lgs. 81/08
• La valutazione dei rischi (non delegabile)
•
•
•
•
In caso di violazione, è punito con l’arresto da
tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a
6.400 euro (art. 55);
Riunione periodica di prevenzione (aziende con
più di 15 dipendenti);
Formazione ed informazione;
Protezione e prevenzione tecnologiche;
Protezione individuale;
• Designazione del RSPP (non delegabile)
(rif. art. 31);
In caso di violazione, è punito con
l’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
• Nomina del medico competente;
• Sorveglianza sanitaria;
In caso di violazione, è sanzionato con
l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro (art.
55 l. f).
• Nomina incaricati e predisposizione misure
prevenzione incendi, pronto soccorso ed
emergenza;
In difetto, è sanzionato con l'arresto da
due a quattro mesi o con l'ammenda da
800 a 3.000 euro art. 55 n. 4 a).
• Relazioni con i RLS.
Sezione II - Valutazione dei
rischi
• Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei
rischi
• Articolo 29 - Modalità di effettuazione
della valutazione dei rischi
• Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di
gestione
Articolo 28
Oggetto della valutazione dei rischi
• 1. La valutazione di cui all’art.17, co. 1, lett. a),
anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e
delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro,
deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui
anche quelli collegati allo stress lavorocorrelato, secondo i contenuti dell’accordo
europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti
le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto
previsto dal d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli
connessi alle differenze di genere, all’età, alla
provenienza da altri paesi.
Articolo 28
Oggetto della valutazione dei rischi
• 2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a
•
•
•
•
•
•
conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute
durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati
per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei
dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di
cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da
realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in
possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello
territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione
del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità
professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Articolo 28
Oggetto della valutazione dei rischi
• 3. Il contenuto del documento di
deve altresì
rispettare le indicazioni
previste dalle specifiche norme
sulla valutazione dei rischi
contenute nei successivi titoli
del presente decreto.
cui al comma 2
Articolo 29
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
• 1. Il datore di lavoro effettua la
valutazione ed elabora il documento di cui
all’art.17, co. 1, lett. a), in collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, nei
casi di cui all’art. 41 (obbligo della
sorveglianza sanitaria).
• 2. Le attività di cui al comma 1
(valutazione e documento) sono
realizzate previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS).
Articolo 29
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
• 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere
rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2
• in occasione di modifiche del processo
produttivo o dell’organizzazione del lavoro
significative ai fini della salute e della
sicurezza dei lavoratori,
• o in relazione al grado di evoluzione della
tecnica, della prevenzione e della protezione
• o a seguito di infortuni significativi
• o quando i risultati della sorveglianza sanitaria
ne evidenzino la necessità.
• A seguito di tale rielaborazione, le misure di
prevenzione debbono essere aggiornate
Articolo 29
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
• 4. Il documento di cui all’art. 17,
co.1, lett.a) e quello di cui
all’art. 26 ,co. 3 (DUVRI),
• devono essere custoditi presso
l’unità produttiva alla quale si riferisce
la valutazione dei rischi.
Articolo 29
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
• 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente
articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui
all’art. 6, co. 8, lett. f)
• Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il
30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono
autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
• Quanto previsto nel precedente periodo non si
applica alle attività di cui all’art. 31, co.6,
lettere a), b), c), d) e g). a) nelle aziende industriali di cui
•
•
•
•
all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 Direttiva
Seveso bis e successive modifiche ed integrazioni, soggette all’obbligo di
notifica o rapporto,
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto
legislativo 19 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50
lavoratori.
Articolo 29
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
• 6. I datori di lavoro che occupano fino
a 50 lavoratori possono effettuare la
valutazione dei rischi sulla base delle
procedure standardizzate di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera f).
Nelle more dell’elaborazione di tali
procedure trovano applicazione le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
Articolo 29
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
• 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si
applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
• a) aziende di cui all’art. 31, co. 6, lett. a), b), c), d), f) e g);
• b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori
a
rischi chimici, biologici, da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, connessi
all’esposizione ad amianto;
• c) aziende che rientrano nel campo di
applicazione del Titolo IV del Testo Unico
(Cantieri temporanei e mobili)
DATORE DI LAVORO DELEGATO
Soggetto al quale vengono trasferiti i poteri di
gestione e di spesa necessari per far fronte agli
adempimenti per la sicurezza, e quindi anche le
responsabilità, solo se:
• l’azienda è talmente grande da suggerire un
•
decentramento di compiti e quindi delle
responsabilità;
il soggetto delegato abbia una particolare
idoneità tecnica, comunque superiore a quella
del delegante.
Delega di funzioni da parte del
datore di lavoro
Art. 16 D.Lgs. 81/08
• 1. La delega di funzioni da parte del datore di
•
•
•
lavoro, ove non espressamente esclusa, e'
ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data
certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di
professionalità ed esperienza richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo richiesti
dalla specifica natura delle funzioni delegate;
• d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa
•
•
•
necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data
adeguata e tempestiva pubblicita'.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza
in capo al datore di lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni
trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i
sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma
4.
All’articolo 16, comma 3-bis
SUB DELEGA
Il soggetto delegato può, a sua volta, previa
intesa con il datore di lavoro delegare
specifiche funzioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro alle medesime
condizioni di cui ai commi 1 e 2.
La delega di funzioni di cui al primo periodo
non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al
delegante in ordine al corretto espletamento
delle funzioni trasferite.
Il soggetto al quale sia stata conferita la
delega di cui al presente comma non può, a
sua volta, delegare le funzioni delegate.”.
Obblighi del datore di lavoro non
delegabili
Art. 17 D.Lgs. 81/08
Il datore di lavoro non può delegare le
seguenti attività:
• a) la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento
previsto dall'articolo 28;
• b) la designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai
rischi.
Articolo 34
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 32, co. 7
il datore di lavoro può svolgere direttamente
i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi
di primo soccorso
nonché di prevenzione incendi e di evacuazione
nelle ipotesi previste nell’allegato 2
dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
Articolo 34
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al co.1,
deve frequentare corsi di formazione
di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative
nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente
conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del
decreto ministeriale 16 gennaio 1997
il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di
definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.
Articolo 34
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al co.1
è altresì tenuto a frequentare corsi di
aggiornamento
nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al
precedente comma.
L’obbligo di cui al precedente periodo si applica
anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di
cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16
gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza
dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto
legislativo n. 626/94.
Articolo
15 Misure generali di tutela
• 1. Le misure generali di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
• a) la valutazione di tutti i rischi per la
salute e sicurezza;
• b) la programmazione della
prevenzione, mirata ad un complesso
che integri in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche
produttive dell’azienda nonché
l’influenza dei fattori dell’ambiente e
dell’organizzazione del lavoro;
Articolo 15 Misure generali di tutela
• c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non
•
•
sia possibile, la loro riduzione al minimo in
relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici
nell’organizzazione del lavoro, nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta
delle attrezzature e nella definizione dei
metodi di lavoro e produzione, in
particolare al fine di ridurre gli effetti sulla
salute del lavoro monotono e di quello
ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
Articolo 15 Misure generali di tutela
• f) la sostituzione di ciò che è pericoloso
•
•
•
con ciò che non lo è, o è meno pericoloso
g) la limitazione al minimo del numero dei
lavoratori che sono, o che possono essere,
esposti al rischio
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici,
fisici e biologici sui luoghi di lavoro
i) la priorità delle misure di protezione
collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale
Articolo 15 Misure generali di tutela
• l) il controllo sanitario dei lavoratori;
• m) l’allontanamento del lavoratore
•
•
•
dall’esposizione al rischio per motivi
sanitari inerenti la sua persona e
l’adibizione, ove possibile, ad altra
mansione;
n) informazione e formazione adeguate
per i lavoratori;
o) informazione e formazione adeguate
per dirigenti e i preposti;
p) informazione e formazione adeguate
per i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
Articolo 15 Misure generali di tutela
• q) istruzioni adeguate ai lavoratori;
• r) la partecipazione e consultazione dei
•
•
lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
t) la programmazione delle misure
ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza, anche attraverso l’adozione di
codici di condotta e di buone prassi;
Articolo 15 Misure generali di tutela
• u) misure di emergenza da attuare in caso di
•
•
primo soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e
immediato;
v) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) regolare manutenzione di ambienti,
attrezzature, impianti, con particolare riguardo
ai dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti.
Articolo 15 Misure generali di tutela
• 2. Le misure relative alla
sicurezza, all’igiene ed alla salute
durante il lavoro non devono in
nessun caso comportare oneri
finanziari per i lavoratori.
D. Lgs. 81/2008 art. 30
Modelli di organizzazione e gestione della
Sicurezza
• L’art.
•
30 del Decreto Legislativo 81/08
attribuisce all’effettiva attuazione dei Sistemi di
Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) una
efficacia
esimente
della
responsabilità
amministrativa prevista dal D. Lgs. 231/01.
Le caratteristiche dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza idonei ad avere questa
efficacia esimente sono ricondotte alle Linee
Guida UNI INAIL o alle norme BS OHSAS 18001.
Il sistema di gestione della sicurezza e
salute sul lavoro (SGSL) ha validità generale
e la sua applicazione va modulata tenendo
conto delle caratteristiche complessive
dell’impresa/organizzazione
(dimensioni,
tipologie
produttive,
cicli
tecnologici,
struttura dell’organizzazione, ecc.) che
intende adottarlo.
Un Sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (SGSL) è un sistema
organizzativo finalizzato al raggiungimento
degli obiettivi di salute e sicurezza
aziendale, progettato con il più idoneo
rapporto tra costi e benefici.
Adottare un SGSL non è un obbligo di legge
ma la scelta volontaria di chi sente la
responsabilità della sicurezza propria e degli
altri.
• Adottare un SGSL consente di ridurre i costi
della non sicurezza:
• ■indiretti perché riduce la probabilità di
•
accadimento degli infortuni e i costi che ne
conseguono
■diretti perché si può chiedere la riduzione del
tasso di tariffa, ai sensi dell'art. 24 delle Modalità
di applicazione delle Tariffe (MAT): tale
riduzione, congiunta con il meccanismo bonus
malus, può determinare uno sconto complessivo
del 35%-40% dei premi assicurativi INAIL, in
funzione di diversi parametri.
Pianificazione
• stabilire una politica della salute e sicurezza sul lavoro che
definisca gli impegni generali per la prevenzione dei rischi ed il
miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
• identificare le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
applicabili;
• identificare tutti i pericoli e valutare i relativi rischi per tutti i
lavoratori (con particolare attenzione i nuovi assunti, i lavoratori
interinali, i portatori di handicap, i lavoratori stranieri, le
lavoratrici in
gravidanza, puerperio o allattamento, ecc.), associati con i
processi, le attività operative ed organizzative (comprese le
interazioni fra gli addetti), le sostanze e i preparati pericolosi,
ecc.;
• identificare gli altri soggetti potenzialmente esposti (quali, ad
esempio i lavoratori autonomi, dipendenti di soggetti terzi ed i
visitatori occasionali).
Attuazione
• fissare specifici obiettivi appropriati, raggiungibili e congruenti
con gli impegni generali definiti nella
politica;
• elaborare programmi per il raggiungimento di tali obiettivi,
definendo priorità, tempi e responsabilità ed assegnando le
necessarie risorse;
• stabilire le modalità più appropriate, in termini di procedure e
prassi, per gestire i programmi;
• sensibilizzare la struttura aziendale al raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
Monitoraggio
• attuare adeguate attività di monitoraggio,
verifica ed ispezione, per assicurarsi che il
sistema funzioni;
• avviare le opportune azioni correttive e
preventive in funzione degli esiti del
monitoraggio.
Riesame del sistema
valutare periodicamente l’efficacia e l’efficienza del
sistema nel raggiungere gli obiettivi fissati dalla
politica della salute e sicurezza nonché per
valutarne l’adeguatezza rispetto sia alla specifica
realtà aziendale che ai cambiamenti interni/esterni,
modificando, se necessario, politica ed obiettivi
della salute e sicurezza, tenendo conto
dell’impegno al miglioramento continuo.
Standard normativo OHSAS 18001 per i sistemi di
gestione della sicurezza
Nel novembre 1998 il BSI (British Standards Institution),avviò un
gruppo di lavoro costituito dai principali enti di certificazione (tra cui
DNV, SGS, BV, Lloyds Register), da organismi di normazione nazionali e
da consulenti specialisti, allo scopo di pervenire ad uno standard
armonizzato per il quale potesse essere richiesta la certificazione;
ulteriore obiettivo fu quello di favorire l'integrazione con le norme
attualmente più diffuse in termini di certificazione di sistemi e cioè le
ISO 9000 e le ISO 14000.
Il risultato di questo lavoro si è concretizzato nella norma OHSAS
(Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001,
ufficialmente rilasciata in Gran Bretagna nell'Aprile 1999. Nel 2007 la
norma ha subito una revisione è dunque oggi la normativa vigente è la
BS OHSAS 18001:2007.
Conclusione
L’adesione allo schema volontario SGSL, che abbandona l’atteggiamento reattivo mirato
all'emergenza e/o all’infortunio ed adotta un atteggiamento proattivo di prevenzione e
pianificazione, comporta sicuramente dei miglioramenti che possono essere così
sintetizzati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Riduzione dei premi assicurativi;
• Prevenzione dell'insorgenza di malattie professionali;
• Creazione all'interno dell'azienda di una ''cultura della sicurezza”;
• Diminuzione progressiva della numerosità e gravità degli infortuni;
• Eliminazione del turn-over per la sostituzione degli infortunati e dei malati;
• Controllo attuazione adempimenti legislativi con diminuzione dei rischi di sanzioni
amministrative e
penali;
• Accresce il profilo e l’entusiasmo del personale attraverso la soddisfazione delle
aspettative di
miglioramento;
• Riduzione delle perdite materiali derivanti da incidenti e interruzioni
della produzione;
• Soddisfazione delle aspettative dell’opinione pubblica sempre più
sensibile nei confronti della sicurezza
e della salute sul lavoro;
• migliorare i rapporti con gli organi istituzioni preposti ai controlli, con
le organizzazioni sindacali e gli
stakeholder in genere;
• Integrabilità con ulteriori sistemi di gestione ed in particolare con i
sistemi di gestione qualità (ISO 9001)
ed ambientale (ISO 14001).
Con la legge 123/2007 (art. 9) e la successiva variazione introdotta dall’art.
300 D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, si è completato il circuito sanzionatorio a deterrenza del
rispetto della normativa, legislativa e tecnica, con la modifica dell’art. 25septies del D.Lgs. 231/2001 che ora prevede una maggiore gradualità nella
applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive.
Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 ammettono la possibilità di esclusione della
responsabilità in argomento, a condizione di dotarsi di un modello organizzativo
e di controllo senza particolare tipizzazione, mentre l’art. 30 del D.Lgs.
81/2008, riconduce la capacità esimente ai modelli tipizzati di cui alle norme
OHSAS 18001:2007 ovvero Linea Guida UNI INAIL (2001), che definiscono dei
Sistemi Gestionali di Sicurezza sul Lavoro (SGSL).
Il modello, per avere efficacia esimente, dovrà essere efficacemente
attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti
gli obblighi giuridici relativi.
La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili
Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
nel d. lgs
626/94
ERA
PRESENTE…
art.7(Contratto d’appalto o contratto
d’opera)
ora…nel Testo Unico
Art.26 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o
d’opera o di somministrazione
“1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento
dei lavori all’impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all’interno della propria
azienda, o di una singola unità produttiva
della stessa, nonché nell’ambito dell’intero
ciclo produttivo dell’azienda medesima:
•“L’appalto è il contratto col quale
•una parte assume,
•con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a
proprio rischio,
•il compimento di un’opera o di un
servizio
Lavoro Autonomo
c.c. Libro V, Titolo III, Capo I art.2222
“Quando una persona si obbliga a compiere verso
un corrispettivo
un’opera o un servizio
con lavoro prevalentemente proprio
e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente,
si applicano le norme di questo capo,
• salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV
• Nel TUS, Titolo IV, art. 89 co.1 lett.d) lavoratore autonomo:
• “persona fisica la cui attività professionale
concorre alla realizzazione dell'opera senza
vincolo di subordinazione”
La direttiva Cantieri
Il d.lgs. 494/96
modificato ed
integrato dal
d.lgs. 528/99
Art. 89. Definizioni
• 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente capo si intendono per:
• a) cantiere temporaneo o
mobile, di seguito denominato:
«cantiere»
• qualunque luogo in cui si effettuano lavori
edili o di ingegneria civile il cui elenco e'
riportato nell’allegato X
ALLEGATO X
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA
CIVILE di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
• 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione
o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o
lo smantellamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo,
in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e
le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per
la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le
opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
• 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli
scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati
utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili
Art. 88 Campo di applicazione
• 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano
•
•
•
•
•
•
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivita‘ minerarie esistenti entro il
perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli
impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonche' i macchinari, gli apparecchi
e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati
all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle
cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi
liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attivita' svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui
si effettuino riprese, purche‘ tali attivita' non implichino l'allestimento di un cantiere
temporaneo o mobile.
• 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per
b) committente: il soggetto per conto
del quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti
della sua realizzazione.
• Nel caso di appalto di opera pubblica, il
committente e' il soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dell'appalto
Art. 89. Definizioni
cambiamento
• 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per
c) responsabile dei lavori:
soggetto che può essere incaricato, dal
committente per svolgere i compiti ad esso
attribuiti dal presente decreto;
• Nel campo di applicazione del d. lgs. 163/06 (Nuovo
codice appalti) e successive modificazioni, il
responsabile dei lavori e' il responsabile unico del
procedimento
Art. 89. Definizioni
• 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per
d) lavoratore autonomo:
• persona fisica la cui attività professionale
contribuisce alla realizzazione dell'opera
senza vincolo di subordinazione;
Art. 89. Definizioni
• 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per
e) coordinatore in materia di sicurezza e
di salute durante la progettazione
dell'opera, di seguito denominato
coordinatore per la progettazione:
soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei
compiti di cui all'art. 91 (PSC e fascicolo)
Art. 89. Definizioni
f) coordinatore in materia di sicurezza e di
salute durante la realizzazione dell'opera
coordinatore per
l'esecuzione dei lavori:
di seguito denominato
soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei
lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all‘art.92, che non
puo' essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo
dipendente o il (RSPP) da lui designato;
Le incompatibilità non operano in caso di
coincidenza fra committente e impresa esecutrice
Art. 89. Definizioni
• 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per
g) uomini-giorno
• entità presunta del cantiere
• rappresentata dalla somma delle giornate
lavorative prestate dai lavoratori
• anche autonomi
• previste per la realizzazione dell'opera
Art. 89. Definizioni
h) piano operativo di sicurezza
il documento che il datore di lavoro
dell'impresa
esecutrice
redige
in
riferimento al singolo cantiere interessato
ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera
a),i cui contenuti sono riportati nell’all.to
XV
Art. 17. Obblighi del datore di lavoro
non delegabili
• 1. Il datore di lavoro non può delegare le
seguenti attività:
• a) la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del
documento previsto dall‘articolo 28
(oggetto della valutazione dei rischi)
Art. 89. Definizioni
i) impresa affidataria:
• impresa titolare del contratto di appalto con il committente che,
nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese
subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
• Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che
svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti
pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori,
l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del
contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori
comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie
di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre
che abbia espressamente accettato tale individuazione”;
Art. 89. Definizioni
i-bis) impresa esecutrice:
impresa esecutrice: impresa
che esegue un’opera o parte di
essa
impegnando
proprie
risorse umane e materiali”
Art. 89. Definizioni
l) idoneità tecnico-professionale:
possesso di capacità organizzative,
nonché disponibilità di forza lavoro,
di macchine e di attrezzature, in
riferimento ai lavori da realizzare.
I cantieri temporanei o mobili
a)
b)
c)
Nuove definizioni
Responsabile dei lavori: il soggetto coincide con il
progettista per la fase di progettazione e con il direttore
dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera;
Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di
appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera,
si avvale di subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
Idoneità tecnico professionale: possesso di capacità
organizzative, disponibilità di forza lavoro, di macchine e
di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.
Gli obblighi del committente
Il Committente deve, anche nel caso di affidamento dei
lavori ad un’unica impresa:
a) verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa
affidataria
ed
eventualmente
di
quelle
subappaltatrici (vedi comma 3 dell’all. XVII),
secondo le modalità indicate nell’allegato XVII;
(per
i
lavori
privati
è
però
sufficiente
l’autocertificazione)
b) chiedere ed ottenere dalle imprese esecutrici un
dichiarazione dell’organico medio annuo;
c) trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, alla PA
concedente il nominativo delle imprese esecutrici
unitamente alla documentazione sub a) e b).
Nel caso di presenza, anche non contemporanea, di più
imprese nelObblighi
cantiere e anche
nei casi di coincidenza con
del
committente
l’impresa esecutrice
designa il coordinatore della
progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione
ATTENZIONE!
La nomina dei coordinatori è divenuta obbligatoria in
ogni cantiere in cui sia prevista la presenza, anche non
contemporanea, di più imprese, in quanto sono stati
eliminati i riferimenti a:
- cantieri con entità presunta pari o > a 200 uomini *
giorno;
- cantieri i cui lavori comportano rischi particolari.
Gli obblighi del committente
NOVITA’
Nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire
(*)
non deve essere nominato il coordinatore per la progettazione
e
il PSC deve essere redatto dal coordinatore per l’esecuzione.
(analogamente a quanto accade nel caso in cui la presenza di
più imprese sopravvenga in corso d’opera).
(*)
art. 6 T.U. Edilizia: a) interventi di manutenzione ordinaria, b) interventi [...] volti
all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o
di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) opere
temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano
eseguite in aree esterne al centro edificato.
IL RESPONSABILE DEI LAVORI (R. L.)
Art. 89/1c - D.Lgs n. 81/08 :
E' obbligatoria la sua designazione?
Privati
Pubblici
NON si può rispondere in maniera certa.
SI
Chi può essere designato come Responsabile Lavori?
Privati
Pubblici
SOLO il Progettista per R. L. in fase di Progettazione
SOLO il Direttore Lavori per R. L. in fase di Esecuzione
SOLO il R. U. P.
Il conferimento dell’incarico deve essere formalizzato?
Privati
Pubblici
E’ CONSIGLIABILE in attesa di chiarimenti istituzionali
NO
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
DURANTE LA PROGETTAZIONE (CSP)
Art. 90/3 - D.Lgs n. 81/08
E' obbligatoria la sua designazione in presenza di più imprese?
SI solo se i lavori sono soggetti a Permesso di Costruire
Privati
SI sempre
Pubblici
Altra novità consiste nel fatto che la nomina è indipendente dai rischi particolari
compresi nell’All. II e dai 200 Uomini Giorno di entità presunta del cantiere.
Chi può essere designato come CSP ?
Publici e Privati
SOLO coloro in possesso dei requisiti di cui all’art. 98
Ivi compreso il Committente o il Responsabile Lavori
Quali sono i suoi obblighi?
Publici e Privati
-- Redigere il PSC art. 100/1 – contenuti in All. XV
-- Predisporre il Fascicolo – contenuti in All. XVI
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
DURANTE LA ESECUZIONE (CSE)
Artt. 89/1f-90/4/5-92/2 - D.Lgs n. 81/08
E' obbligatoria la sua designazione in presenza di più imprese?
Pubblici e Privati
SI
Chi può essere designato come CSE ?
Pubblici e Privati
SOLO coloro in possesso dei requisiti di cui all’art. 98
Escluso : Datore di Lavoro e dipendenti delle imprese
Esecutrici o RSPP designato dal Datore di Lavoro
Quali sono i suoi obblighi?
Pubblici e Privati soggetti a Perm. di C.
Privati senza Perm. di C.
Obblighi di cui all’art. 92/a-f
Redige PSC e Fasc. + Obblighi di cui all’art. 92/a-f
IMPRESA AFFIDATARIA
Artt. 89/1i - 97 - D.Lgs n. 81/08
Grande novità introdotta dal D.Lgs 81/08
L’impresa Affidataria viene concepita per :
Gestire la complessità della Organizzazione del cantiere
(catene di subappalti, lavoratori autonomi, lavoro nero etc.)
Affiancare il CSE in un compito che, da solo, finora non è
riuscito a svolgere al meglio
Assecondare quello che è l’orientamento attuale della
gestione della commessa nel settore Edile.
IMPRESA AFFIDATARIA
Artt. 97, 95 e 96 - D.Lgs n. 81/08
Quali obblighi ha il Datore di Lavoro della Impresa Affidataria?
Vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione
delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel PSC
Verificare, conformemente all’Alleg. XVII, l’idoneità tecnico
professionale delle ditte e dei lavoratori autonomi a cui ha affidato
l’esecuzione dei lavori. Oltre agli altri obblighi indicati nell’art. 26.
Coordinare gli interventi finalizzati alle misure generali di tutela (art.
95) e agli obblighi dei Datori di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti
(art. 96) (logistica del cantiere-rimozione-stoccaggio-POS).
Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici
rispetto al proprio prima di trasmetterli al CSE.
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
Artt. 89/1l – All. XVII - D.Lgs n. 81/08
Definizione:
Possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza
lavoro, di macchine e di attrezzature in riferimento alla
realizzazione dell’opera.
vengono elencati nell’Allegato XVII i documenti che
dovranno essere esibiti dalle imprese e dai Lavoratori
Autonomi al Committente o al Responsabile Lavori per
dimostrare il possesso della idoneità tecnico professionale.
In caso di subappalto la verifica della idoneità tecnico
professionale con le modalità riportate nell’Allegato XVII è
un obbligo che ricade sul Datore di Lavoro committente.
ALLEGATO XVII
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al
committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali
d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e
gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario
f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal TU
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal TU
i) documento unico di regolarità contributiva
l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.
14
ALLEGATO XVII
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
• 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
• a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed
•
•
•
•
•
artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo di
macchine, attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in
dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa
idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al
Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica
l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi
criteri di cui al precedente punto 1.
IDONEITA’ T. P. -- ALLEGATO XVII
All. XVII - D.Lgs n. 81/08
1)
DOCUMENTI DA ESIBIRE DA PARTE DELLE IMPRESE
Iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione;
Documentazione
Iscrizione CCIA con
attestante
oggettolasociale
conformità
inerente
alle alla
disposizioni
tipologiadel
presente
dell’appalto;
Decreto di : Macchine, attrezzature e opere provvisionali;
Elenco dei DPI forniti
Nomina: RSPP, antincendio, primo soccorso, gest. Emerg. e Med. Comp.
Nomina R.L.S.
Attestati di formazione
Elenco dei lavoratori risultanti dal Libro Matricola e idoneità sanitaria
D.U.R.C.
Dichiaraz. di non essere oggetto di provvedimenti di sosp. o interdittivi
IDONEITA’ T. P. -- ALLEGATO XVII
All. XVII - D.Lgs n. 81/08
2)
DOCUMENTI DA ESIBIRE DA PARTE DEI LAV. AUTONOMI
Iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
Documentazione
Iscrizione CCIA con
attestante
oggettolasociale
conformità
inerente
alle alla
disposizioni
tipologiadel
presente
dell’appalto;
Decreto di : Macchine, attrezzature e opere provvisionali;
Elenco dei DPI in dotazione;
Attestati di relativi alla propria formazione e idoneità sanitaria
D.U.R.C.
SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL
TITOLO ABILITATIVO
Art. 90 /9/10 - D.Lgs n. 81/08
Importante novità introdotta sotto forma di pena
accessoria:
IN ASSENZA DI
DURC
PSC
FASCICOLO
NOTIFICA
L’Organo di vigilanza comunica la violazione alla Amministrazione
concedente affinchè, quest’ultima, possa procedere alla
SOSPENSIONE DEL TITOLO AUTORIZZATIVO
ACCESSO E RECINZIONE DEL CANTIERE
Artt. 96 /1b e 109 - D.Lgs n. 81/08
Altra novità introdotta da T.U. riguarda le caratteristiche della
recinzione:
Il Datore di Lavoro deve:
Predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità
chiaramente visibili ed individuabili.
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere
dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire
l’accesso agli estranei alle lavorazioni.
Il maggior problema di adeguamento alle nuove disposizioni si
ravvisa per le imprese stradali che dovranno rivedere il loro modus operandi
se vorranno evitare di posizionare centinaia di metri di recinzione.
LAVORI IN QUOTA
Capo II art. 107 D.Lgs n. 81/08
Definizione:
Per lavoro in quota si intende “attività lavorativa che espone
il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad
altezza superiore a mt. 2 rispetto ad un piano stabile.”
La definizione non è una novità in quanto essa era già integralmente
riportata nel D.Lgs 235/05.
Questa, però, è una ghiotta occasione per ottenere chiarimenti istituzionali
su cosa si intenda per “piano stabile” e, soprattutto, se il pianale del
ponteggio possa essere considerato tale visto che anche il gruppo di lavoro
non ha raggiunto una interpretazione condivisa sulla questione.
Secondo la prima interpretazione la distanza fra la gronda e l’ultimo pianale
del ponteggio non deve superare i cm. 50 (art. 146 comma 3).
Secondo l’altra interpretazione ci si aggancia al concetto del
sottoponte di sicurezza che, a maggior ragione, trova applicazione
con quote inferiori ai mt. 2.50 previsti (art. 128 comma 1).
LA PRIMA LEGGE ANTICADUTA
• “QUANDO EDIFICHERAI UNA CASA
NUOVA, ARAI UN PARAPETTO INTORNO
AL TETTO, PER NON METTERE SANGUE
NELLA TUA CASA, NEL CASO IN CUI
QUALCUNO AVESSE A CASCARE DI
LASSU’”
• Antico Testamento capitolo 22, 8 del Pentateuco Deutoronomio
ASPETTI TECNICI VARI
Capo II D.Lgs n. 81/08
Art. 111: il Datore di Lavoro dispone affinchè sia vietato assumere
e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori
addetti ai lavori in quota.
Artt. 83 e 117 – All. IX : Lavori in prossimità di parti attive - non c’è più la
distanza minima di 5 mt. Ma ci si rifà alle distanze riportate sulla tab. 1
dell’Allegato IX che variano, in funzione della tensione elettrica presente, con
un minimo fissato a mt. 3.00. E’ importante la valutaz. del rischio reale
Art. 119 comma 7: Pozzi, scavi e cunicoli – all’esterno deve essere prevista
adeguata assistenza di personale e mezzi idonei per recuperare l’infortunato
anche riverso e privo di sensi. La dimensione dei tombini deve essere
adeguata al transito di un corpo riverso. Se non è previsto l’accesso
personale, la dimensione del tombino deve essere tale da permettere solo il
passaggio della tubazione. Il problema si ravvisa per sanare le situazioni già
esistenti e sul coinvolgimento dei costruttori.
ASPETTI TECNICI VARI
Capo II D.Lgs n. 81/08
Art. 130 : Andatoie e passerelle – Sebbene non venga richiamato
nell’Allegato XVII alla voce 2.1.4 Tavolati – si trova esplicito
riferimento alle caratteristiche del pianale di calpestio di andatoie e
passerelle. Il robusto parapetto in buono stato di conservazione è
previsto, invece, per altezze maggiori di mt. 2.
Art. 138 : Norme particolari –
Consentito:
- un distacco del pianale del ponteggio dalla muratura max di cm. 30
(ovviamente durante le opere di manutenzione, quando è già
presente una muratura).
- altezza dei parapetti che superino di almeno 1 mt. il piano di gronda
e almeno 95 cm. il piano di calpestio
- altezza della tavola fermapiede di almeno 15 cm.
Allegato I
Gravi violazioni ai fini dell'adozione
del provvedimento di sospensione dell'attività
imprenditoriale
ALLEGATO I
GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
• Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
• Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
• Mancata formazione ed addestramento;
• Mancata costituzione del servizio di prevenzione e
protezione e nomina del relativo responsabile;
• Mancata elaborazione del piano di sicurezza e
coordinamento (PSC);
• Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza
(POS);
• Mancata nomina del coordinatore per la
progettazione;
• Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione
ALLEGATO I
GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
Violazioni che espongono al rischio di caduta
dall’alto
• Mancato utilizzo della cintura di
sicurezza;
• Mancanza di protezioni verso il
vuoto.
Violazioni che espongono al rischio di
seppellimento
• Mancata applicazione delle armature di
sostegno, fatte salve le prescrizioni
ALLEGATO I
GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
• Lavori in prossimità di linee elettriche;
• Presenza di conduttori nudi in tensione;
• Mancanza protezione contro i contatti diretti ed
indiretti (impianto di terra, interruttore
magnetotermico, interruttore differenziale
•
Violazioni che espongono al rischio d’amianto
• Mancata notifica all’organo di vigilanza prima
dell’inizio dei lavori che possono comportare il
rischio di esposizione ad amianto.
•
ma anche…. PROVVEDIMENTI
INTERDITTIVI
• 1. ALLA CONTRATTAZIONE
CON LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
• 2. ALLA PARTECIPAZIONE A
GARE PUBBLICHE ……..
Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
• L’adozione del provvedimento
di sospensione è comunicata
• all’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163
• ed al Ministero delle infrastrutture,
• per gli aspetti di rispettiva
competenza, al fine
Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
• dell’emanazione di un provvedimento
interdittivo alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni
• ed alla partecipazione a gare pubbliche
• di durata pari alla citata sospensione
• nonchè per un eventuale ulteriore
periodo di tempo non inferiore al doppio
della durata della sospensione
• e comunque non superiore a due anni.
Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
• Le disposizioni del presente
comma si applicano anche con
riferimento ai lavori
nell’ambito dei cantieri edili.
• Ai provvedimenti del presente
articolo non si applicano le
disposizioni di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241.
Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per
la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
• 2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano
anche agli organi di vigilanza delle
aziende sanitarie locali, con riferimento
all’accertamento della reiterazione delle
violazioni della disciplina in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro di cui al comma 1.
• In materia di prevenzione incendi
trovano applicazione le disposizioni di cui
agli articoli 16, 19 e 20 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ("Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n.
PREPOSTO
art. 19 D.Lgs. 81/08
a) sovrintende e vigila sulla osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso
dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza
della inosservanza, informa i loro superiori diretti;
b) verifica affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad
un rischio grave e specifico;
c) richiede l'osservanza delle misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni
affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
d)
informa il piu' presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
e) Si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato;
f) segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente
sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e
dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra
condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro,
delle quali venga a conoscenza sulla base della
formazione ricevuta;
g) frequenta appositi corsi di formazione secondo quanto
previsto dall'articolo 37.
La giurisprudenza chiarisce che deve essere
considerato preposto «chiunque assuma una
posizione di preminenza tale da poter impartire
ordini, istruzioni e direttive sul lavoro da
eseguire» (Cass. Pen., sez. IV, 28 maggio
1999, n. 6824, Di Fucci).
Il preposto, quindi, non solo deve trovarsi nella
posizione di impartire ordini, istruzioni e
direttive, ma deve anche essere un soggetto
qualificato per tale mansione
Il preposto condivide con il datore di lavoro
oneri e responsabilità in materia di sicurezza del
lavoro e di protezione del personale impiegato,
ma con sfumature diverse secondo le sue reali
mansioni.
Egli non è tenuto a predisporre i mezzi
antinfortunistici, essendo questo un obbligo
esclusivo del datore di lavoro; egli ha l'obbligo di
vigilanza affinché le misure antinfortunistiche e
le relative disposizioni vengano regolarmente
applicati.
Il Preposto può e deve pretendere dal
lavoratore il rispetto incondizionato delle
procedure e degli accorgimenti volti a
minimizzare il rischio di infortunio; deve
prevedere
e
prevenire
anche
i
comportamenti volontariamente scorretti
del
lavoratore.
• E’ preposto chiunque si trovi in posizione tale da
dover dirigere e sorvegliare l'attività lavorativa di
altri operai ai suoi ordini (Cassazione Pen. sent.
760/91).
• Il Preposto non si sostituisce, di regola, alle
mansioni direttive dell'imprenditore o del dirigente
e tanto meno assume da solo l'obbligo di attuare le
misure antinfortunistiche (Cassazione. Pen.
sent. 6028/91).
Omessa sorveglianza sui lavoratori da parte del
preposto:
Al preposto compete - in via autonoma - la
direzione e la sorveglianza dei lavoratori
dipendenti per evitare che questi possano
eseguire operazioni e manovre avventate.
Ne consegue che, in caso di infortunio, la
responsabilità del preposto non è oggettiva o di
posizione, bensì fondata sull'inosservanza di
precisi obblighi correlati alla sua funzione di
vigilanza. (Cassazione penale, sezione IV,
20
marzo
2002
n.
11334)
La Cassazione ha confermato la pronuncia del
giudice di secondo grado, che aveva condannato
per il reato di lesioni colpose il caposquadra che
aveva assegnato ad un lavoratore un compito
(trarre dei cunei da un’asse di legno), la cui
esecuzione richiede l’adozione di opportune
cautele per evitare lesioni alle mani (utilizzazione
di un apposito arnese, lo “spingi pezzo”), non
controllando che il lavoratore facesse uso del
necessario
strumento
di
protezione
(Cassazione 14/05/2006).
PREPOSTO DI FATTO
È penalmente responsabile della mancata
attuazione delle misure antinfortunistiche colui
che, pure non appartenendo alla stessa struttura
aziendale, sia di fatto (e con effettivi poteri)
preposto
all'attività
lavorativa.
(Cassazione penale, sez. IV, 13 settembre 2001
n. 33548)
LAVORATORE
art. 20 D.Lgs. 81/08
• Osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal
•
•
•
•
•
datore di lavoro;
Utilizza correttamente macchinari ed attrezzature da
lavoro e i DPI
non rimuove o modifica senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
Segnala
eventuali
deficienze
di
mezzi,
apparecchiature o DPI;
Non compie di propria iniziativa azioni che esulano
dalle proprie mansioni.
Si sottopone ai controlli sanitari previsti dal presente
decreto legislativo o comunque disposti dal medico
competente
L’imprenditore
è
esonerato
da
responsabilità
solo
quando
il
comportamento del dipendente presenti i
caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed
esorbitanza rispetto al procedimento
lavorativo ed alle direttive ricevute, come
pure all’atipicità ed eccezionalità, così da
porsi come causa esclusiva dell’evento
(Cass., 21 Maggio 2002, n. 7454).
Il comportamento del lavoratore può
definirsi abnorme, imprevedibile o quando
si risolve in un atto assolutamente
incompatibile con la natura e gli scopi
della macchina… o quando si risolve, per
scelta del lavoratore, in un iter
assolutamente estraneo alla logica della
macchina (Cass., 18 Novembre 1997).
Obblighi dei progettisti
Art. 22 D.Lgs. 81/08
I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro
e degli impianti rispettano i principi
generali di prevenzione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro al momento
delle scelte progettuali e tecniche e
scelgono attrezzature, componenti e
dispositivi di protezione rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia.
Obblighi dei fabbricanti e dei
fornitori
Art. 23 D.Lgs. 81/08
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il
noleggio e la concessione in uso di
attrezzature di lavoro, dispositivi di
protezione individuali ed impianti non
rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di salute
e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di
locazione finanziaria di beni assoggettati a
procedure di attestazione alla conformità,
gli stessi debbono essere accompagnati, a
cura del concedente, dalla relativa
documentazione.
VENDITORE
Chiunque venda, noleggi o conceda in uso
o in locazione finanziaria macchine o
componenti di sicurezza, ha l’obbligo di
consegnare dette macchine in perfette
condizioni d’uso, conformi alle vigenti
certificazioni di sicurezza.
Obblighi degli installatori
Art. 24 D.Lgs. 81/08
Gli installatori e montatori di impianti,
attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici,
per la parte di loro competenza, devono
attenersi alle norme di salute e sicurezza
sul lavoro, nonche' alle istruzioni fornite
dai rispettivi fabbricanti.
Obblighi del medico competente
Art. 25 D.Lgs. 81/08
• Compiti di Sorveglianza sanitaria;
• Compiti operativi;
• Compiti informativi;
• Compiti collaborativi;
IL SISTEMA DI VIGILANZA
D. LGS N. 758 DEL 1994
RILEVAZIONE
DELL’INFRAZIONE
L’O.D.V. IMPARTISCE LA
PRESCRIZIONE DA
REALIZZARSI ENTRO IL
TEMPO TECNICAMENTE
NECESSARIO
COMUNICA LA NOTIZIA DI
REATO AL P.M.
P.M ISCRIVE IL
RESPONSABILE
NEL REGISTRO
DEGLI
INDAGATI
L’AZIONE
PENALE
E’SOSPESA
IL
CONTRAVVENTORE
PUO’ CHIEDERE UNA
PROROGA
(MAX 6 MESI)
IL CONTRAVV. PUO’
CHIEDERE
UN’ULTERIORE
PROROGA (1 SOLA
VOLTA) PER
CIRCOSTANZE NON
A LUI IMPUTABILI
(MAX 6 MESI)
L’ODV ENTRO 60 GIORNI
DALLA SCADENZA DELLE
PRESCRIZIONI VERIFICA
L’ELIMINAZIONE DELLE
VIOLAZIONI
PRESCRIZIONI
ADEMPIUTE?
NO
ODV LO COMUNICA AL P.M. ED AL
CONTRAVVENTORE ENTRO 90
GIORNI
IL PROCEDIMENTO PENALE
RIPRENDE IL SUO CORSO
PRESCRIZIONI
ADEMPIUTE?
SI
ODV COMUNICA AL P.M.
NEI TEMPI E
CON LE
MODALITA’
PRESCRITTE?
NO
Fuori termine
P.M VALUTA
L’EVENTUALE
RICHIESTA DI
AMMISSIONE
ALL’OBLAZIONE
PRESCRIZIONI
ADEMPIUTE?
SI
NEI TEMPI E
CON LE
MODALITA’
PRESCRITTE?
SI
ODV comunica al P.M.
entro 120 giorni e
AMMETTE IL
CONTRAVVENTORE A
PAGARE IN SEDE
AMMINISTRATIVA 1/4
DEL MAX
DELL’AMMENDA ENTRO
30 GIORNI
PAGATO IN SEDE AMMINISTRATIVA 1/4
DEL MAX DELL’AMMENDA ENTRO
30 GIORNI?
SI
LA CONTRAVVENZIONE E’
ESTINTA
IL P.M RICHIEDE AL G.I.P.
L’ARCHIVIAZIONE
PAGATO IN SEDE AMMINISTRATIVA 1/4
DEL MAX DELL’AMMENDA ENTRO
30 GIORNI?
NO
L’AZIONE PENALE RIPRENDE
IL SUO CORSO.
IL REATO NON E’ ESTINTO
L’ESTINZIONE
DEI
REATI
(CONTRAVVENZIONI ) IN MATERIA DI
SICUREZZA, SI REALIZZA SOLO DOPO
L’OTTEMPERANZA
ALLE
PRESCRIZIONI ED IL PAGAMENTO
DELLA SANZIONE RIDOTTA ENTRO IL
TERMINE PERENTORIO DI
30 GIORNI
INFORTUNIO CON ESITI
MORTALI O GRAVI
L’autorità Giudiziaria provvede all’avvio
dell’indagine penale, tesa a:
• Identificare tutti i possibili destinatari della
normativa prevenzionale, a partire dal
legale rappresentante e verificando
eventuali deleghe, procure, ordini di
servizio che trasferiscono la responsabilità
in tema di sicurezza;
• Acquisire rilievi fotografici di macchine, impianti
•
•
•
•
e luoghi;
Comunicare l’avviso di garanzia a tutti coloro che
potrebbero essere responsabili dell’accaduto;
Verbalizzare dichiarazioni dei presenti;
Sequestrare macchine, opere e impianti;
Verificare l’esistenza del documento della
valutazione dei rischi.
SANZIONI PENALI
Articolo 55 D.Lgs. 81/08
Sanzioni per il datore di lavoro
e il dirigente
• 1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a
•
•
•
•
•
•
6.400 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per
la violazione dell’articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da
quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi
biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione
smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di
più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uominigiorno.
• 3. E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che
•
•
•
•
•
•
adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza
degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le
modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3.
4. E’ punito con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che
adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza
degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed
f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000
euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera
o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1,lettere a), b), c) ed e), e 4, 45,
comma 1;
b)con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800
euro per la violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera a);
c)con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200
euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36,
commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46,
comma 2;
d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000
euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima
parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al
soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter.
• e) con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli
•
•
•
•
•
articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35,
comma 4;
f)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600
euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41,
comma 3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500
euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r), con
riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con
riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’articolo 25,
comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell’articolo 35, comma 5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro
per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26,
comma 8;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in
caso di violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa).
• 6. L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con
•
•
•
•
•
•
riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione
delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.”. e) con
l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18,
comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
f)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro
per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma
3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro
per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento
agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per
la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con
riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’articolo 25,
comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell’articolo 35, comma 5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per
ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso
di violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa).
6. L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con
riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione
delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.”.
• g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro
•
•
•
•
•
•
per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lett. bb);
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro
per la violazione degli articoli 18, comma 1, lett. u), 29, comma 4, e
35, comma 2;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro
per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lett. r), con riferimento
agli infortuni superiori ai tre giorni;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro
per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lett. r), con riferimento
agli infortuni superiori ad un giorno;
m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per
ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8.
n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro
3.000 in caso di violazione dall’articolo 18, comma 1, lettera s);
o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di
violazione dall’articolo 18, comma 1, lettera aa).
Articolo 56 D.Lgs. 81/08
Sanzioni per il preposto
Con riferimento a tutte le disposizioni del presente
decreto, i preposti, nei limiti delle proprie
attribuzioni e competenze, sono puniti:
• a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda
•
da 400 a 1.200 euro per la violazione
dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda
da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo
19, comma 1, lettere b), d) e g).”.
Articolo 57 D.Lgs. 81/08
Sanzioni per i progettisti, i
fabbricanti, i fornitori e gli
installatori
• I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22
sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con
l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
• I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto
dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda da 10.000 a 40.000 euro.
• Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24
sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con
l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.”.
Articolo 58 D.Lgs. 81/08
Sanzioni per il medico
competente
• a) arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a euro 800 per la
•
•
•
•
violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
b) arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per
la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la
violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla
valutazione dei rischi, e l);
d) sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la
violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
e) sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le
violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.”.
Articolo 59 D.Lgs. 81/08
Sanzioni per i lavoratori
• a) arresto fino a un mese o con
l’ammenda da 200 a 600 euro per la
violazione degli articoli 20, comma 2,
lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43,
comma 3, primo periodo;
• b) sanzione amministrativa pecuniaria da
50 a 300 euro per la violazione dell’articolo
20, comma 3.”.
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